Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)
Erwägungen (30 Absätze)
E. 6.1 Preliminarmente occorre chiedersi se l'autorità inferiore abbia violato o meno il principio inquisitorio (cfr. supra consid. 5.2).
E. 6.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).
E. 6.3 Nella presente disamina, al contrario di quanto asserito dall'interessato in sede di ricorso, il Tribunale non intravvede alcun elemento giuridicamente rilevante che non sarebbe stato ritenuto dalla SEM nella sua valutazione. Infatti, risulta sia dall'esposizione dei fatti, che dalla motivazione adottata dall'autorità inferiore, che la predetta si sia espressa sufficientemente ed in modo chiaro circa gli elementi che l'avrebbero fatta propendere nel caso concreto per l'inesistenza di un rischio serio di violazione dell'art. 3 CEDU nel caso di un ritorno del ricorrente in Grecia. Il fatto che l'autorità di prima istanza abbia ritenuto le allegazioni del richiedente circa le difficili condizioni nelle quali si sarebbe trovato in Grecia semplici allegazioni di parte - riportando però nella decisione impugnata ampiamente le dichiarazioni fatte dall'insorgente in merito ed indicando sufficientemente i motivi per i quali le sue allegazioni avrebbero condotto l'autorità a tale conclusione (cfr. p.to I e II, pag. 3 segg. della decisione impugnata) - non discende da un accertamento inaccurato o incompleto della fattispecie da parte dell'autorità inferiore ma piuttosto dall'apprezzamento svolto dalla SEM nel caso del ricorrente. In tale contesto, occorre sottolineare come l'interessato abbia avuto ampio modo di esporre le vicissitudini vissute in Grecia, come pure gli ostacoli che si opporrebbero ad un suo rinvio, dinnanzi all'autorità inferiore, e ciò in particolare presentando delle osservazioni al diritto di essere sentito (cfr. atto SEM 27/5) nonché alla bozza di decisione negativa (cfr. atto SEM 32/3). Anche sotto l'aspetto del suo stato di salute, il Tribunale ritiene che gli atti di causa risultavano completi al momento dell'emanazione della decisione. La SEM disponeva di tutti gli elementi per potersi pronunciare in merito senza aspettare e/o effettuare ulteriori accertamenti. Quest'ultima nel provvedimento sindacata ha del resto esposto in modo sufficientemente dettagliato i motivi per i quali ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Grecia ammissibile e ragionevolmente esigibile, anche in relazione alle sue condizioni mediche.
E. 6.4 Ne discende quindi che le censure formali mosse dall'interessato nel senso sopra risultano infondate e vanno conseguentemente respinte.
E. 7.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se la richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre, che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125).
E. 7.2 Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Grecia, come anche altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di non respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi).
E. 7.3 Nella fattispecie, dagli atti risulta che al ricorrente è stata riconosciuta la protezione sussidiaria in Grecia l'(...) novembre 2021e che egli è beneficiario di un permesso di soggiorno valido dal (...) dicembre 2021 al (...) dicembre 2022 (cfr. atto SEM 18/2). Tali circostanze sono peraltro state confermate dall'interessato nel corso del colloquio Dublino (cfr. atto SEM 13/2). Altresì, le autorità greche, il 10 maggio 2022, hanno accettato la riammissione dell'interessato sul proprio territorio (cfr. atto SEM 24/1). Tali elementi non sono stati contestati dall'insorgente, che non ha neppure apportato indizi individuali che permetterebbero di ritenere che la Grecia non rispetti il principio di «non-refoulement» e lo rinvierebbe nel suo Paese d'origine.
E. 7.4 Di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte, ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente.
E. 8.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
E. 8.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Pertanto, lo scrivente Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.
E. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).
E. 9.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).
E. 10.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).
E. 10.2 Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura (cfr. Fanny MAtthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene quindi all'interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale E-4040/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 9.3 e D-114/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 8.2).
E. 10.3 Passando ora alla situazione generale della Grecia, il Tribunale ha ritenuto nella recente sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 che per quanto riguarda l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso tale Paese vengono riconosciuti degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.2). Si può infatti partire dal presupposto che essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, in principio essa rispetti i suoi obblighi di diritto internazionale. Certamente, da informazioni a disposizione di questo Tribunale risulta che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, corrano un rischio di vivere in condizioni precarie, a seconda dei casi, comparabili alle situazioni dei richiedenti. Tuttavia, non risulta da fonti affidabili e concordi che la Grecia abbia adottato una pratica di discriminazione sistematica - rispetto ai suoi cittadini - verso i beneficiari dello statuto di rifugiato o dalla protezione sussidiaria, nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio (cfr. fra le tante la sentenza di riferimento del Tribunale D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 8.2). Altresì, i beneficiari di protezione possono pure contare sulle garanzie derivanti direttiva qualificazione. Tale direttiva è stata trasposta dalla Grecia, in conformità all'art. 39, in diritto nazionale interno con decreto presidenziale (P.D) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo, nei confronti dei beneficiari di protezione costituiscono la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Infine, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, gli interessati potranno adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU).
E. 10.4 Nella fattispecie, atteso che il ricorrente è stato riconosciuto beneficiario di protezione sussidiaria dalla Grecia in data (...) novembre 2021, egli può rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che gli spettano. Altresì, dagli atti non vi sono elementi che permettano di ritenere che in caso di rinvio dell'insorgente in Grecia le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. Si osserva che il ricorrente, malgrado abbia affermato che dopo il riconoscimento della protezione sussidiaria non avrebbe più ricevuto il sostegno finanziario di Euro 75.- e oltretutto l'avrebbero costretto a lasciare il campo in cui aveva potuto alloggiare, non ha tuttavia mai addotto di aver richiesto aiuto per ottenere segnatamente un alloggio, un lavoro ed altre prestazioni essenziali alle autorità greche. L'interessato ha solamente asserito - in modo molto generale - che nessuno gli avrebbe illustrato un alternativo mezzo di sostentamento e l'avrebbe aiutato con la ricerca di un nuovo alloggio. Inoltre, per quanto concerne il timore di essere aggredito da un individuo, già passatore, il Tribunale ritiene che non si possa partire dall'assunto che le autorità elleniche non abbiano la volontà o la capacità di perseguire gli atti delittuosi commessi sul loro territorio. Pertanto, anche in questa eventualità è compito del ricorrente rivolgersi se del caso alle autorità per denunciare i fatti. L'obiezione di un'impossibilità di rivolgersi alle autorità a causa della barriera linguistica non può essere accettata. Da ultimo, né dal gravame né dagli atti, risultano esserci degli elementi per ritenere che lo stato di salute del ricorrente (cfr. anche infra consid. 11.4), sufficientemente acclarato in sede di prima istanza (cfr. anche supra consid. 6.3), risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenze della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e DTAF 2011/9 consid. 7.1).
E. 10.5 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 11.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento D-559/2020 consid. 9). Nella recente sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/202, citata sia nella decisione avversata che nel ricorso, il Tribunale ha avuto modo di precisare la propria giurisprudenza in merito all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili trasferite verso la Grecia. In particolare, ritenendo l'esecuzione dell'allontanamento di persone con problemi di salute non ritenuti gravi, di principio esigibile (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.5.1).
E. 11.2 Nel caso in disamina, le difficili condizioni di esistenza nelle quali il ricorrente si sarebbe trovato in Grecia non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione del suo allontanamento. In particolare, nonostante le varie critiche sollevate da alcune organizzazioni non governative al sistema d'accoglienza e di procedura greco, alcune anche citate nel ricorso, va nuovamente rammentato che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione. È quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che gli spettano direttamente presso le autorità di detto Paese. Quale beneficiario della protezione internazionale egli ha infatti diritto ad essere trattato in modo equivalente ai cittadini greci in relazione all'accesso alla giustizia, all'occupazione, all'assistenza ed alla sicurezza sociale. Inoltre, visto che egli dispone di un permesso di soggiorno valido, di principio - nonostante possa essere inizialmente più complicato non conoscendo la lingua parlata nel Paese - il mercato del lavoro greco risulta essergli aperto (cfr. nello stesso senso anche la sentenza del Tribunale D-570/2022 del 10 febbraio 2022 consid. 8.5). A tal proposito si osserva, che il fatto che il permesso gli sia stato rubato, non inficia la sua validità. Egli potrà indubbiamente richiederlo nuovamente alle competenti autorità elleniche. Inoltre, anche se è noto che le condizioni di vita in Grecia non sono facili a causa della situazione economica vigente, non ci sono in specie indicazioni - visto anche quanto già ritenuto sotto il profilo dell'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento - che l'interessato verrebbe esposto ad un'emergenza esistenziale in caso di ritorno in Grecia. Tali criticità del sistema sociale ed economico greci, non risultano difatti ostative, ad esse sole, a realizzare una messa in pericolo concreta ai sensi della legge e della giurisprudenza (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2010/41 consid. 8.3.5; 2008/34 consid. 11.2.2; 2007/10 consid. 5.1) e pertanto non risultano atte a costituire un ostacolo insormontabile sotto il profilo dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-1985/ 2021 del 27 settembre 2021 consid. 7.4.2).
E. 11.3 Da ultimo, circa lo stato di salute dell'interessato, si deve rilevare che per quanto attiene le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Lo straniero non può tuttavia prevalersi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, per dedurre un diritto incondizionato al soggiorno in Svizzera e un accesso generale alle misure mediche suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione non raggiungono lo standard elvetico. In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e rel. rif.). Tuttavia, ciò non appare essere il caso di specie.
E. 11.4 Dai documenti medici all'inserto, risulta che il ricorrente durante la visita del 7 aprile 2022 ha lamentato di aver ogni giorno mal di testa frontale, nausea e parestesie diffuse (cfr. atto SEM 11/2). Il medico ha quindi ordinato una risonanza magnetica celebrale; tuttavia l'esame svoltosi il 5 maggio 2022 è risultato nella norma (cfr. atto SEM 19/1). Altresì, l'interessato ha asserito di soffrire d'insonnia e di avere dolori a tutto il corpo. Per tali problematiche il medico gli ha prescritto una terapia a base di Saroten 25 mg e in riserva Brufen 600 (cfr. atto SEM 11/2). Per quanto riguarda invece l'asserito dolore (...), non sono necessari ulteriori accertamenti in quanto il medico ha costatato che il ricorrente è noto per (...), ma attualmente risulta asintomatico. Inoltre, il ricorrente è stato visitato il 10 maggio 2022 da un dentista, il quale ha proceduto con un'estrazione (cfr. atto SEM 26/3). Il 16 maggio 2022 con la visita di controllo gli è stata rimossa la garza e il problema si è pertanto risolto (cfr. atto SEM 31/3). Infine, si rileva che dalla verifica effettuata in data 16 maggio 2022 dalla SEM con Medic Help, non sono risultati ulteriori appuntamenti medici (cfr. 29/1).
E. 11.5 Tenuto conto di quanto precede, le affezioni delle quali soffre il ricorrente, non appaiono essere suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di ritorno in Grecia, rispettivamente non si rileva dagli atti che il suo stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti medici che non possano essere proseguiti che in Svizzera, secondo la giurisprudenza restrittiva applicabile in materia (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2).
E. 11.6 L'esecuzione dell'allontanamento, risulta pertanto essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in combinato disposto con l'art. 44 LAsi).
E. 12 Visto quanto sopra rilevato sia in ambito di ammissibilità che di esigibilità della misura, non si ritiene essere il ricorrente una persona particolarmente vulnerabile ai sensi della giurisprudenza. Pertanto, non era in casu necessario né che la SEM analizzasse l'esistenza di fattori favorevoli (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11), né che richiedesse alle autorità greche delle garanzie specifiche per poter pronunciare l'esecuzione del suo allontanamento in Grecia (cfr. sentenza del Tribunale D-749/2022 del 24 febbraio 2022 consid. 7.5).
E. 13 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr) ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione del ricorrente.
E. 14 Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
E. 15 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
E. 16 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 17 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 18 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2364/2022 Sentenza del 3 giugno 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Susanne Bolz-Reimann; cancelliera Francesca Bertini. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato dalla MLaw Elena Formisano, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro [Grecia]) ed allontanamento; decisione della SEM del 18 maggio 2022 / N (...). Fatti: A. A._______, cittadino afghano, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 4 aprile 2022 (recte: 3 aprile 2022) (cfr. atto SEM 2/2). B. Dalle investigazioni della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) in particolare dalla consultazione del sistema "EURODAC", è risultato che il richiedente aveva già depositato una domanda d'asilo in Grecia il (...) febbraio 2019 (cfr. atto SEM 8/1). Il 25 aprile 2022 la SEM ha quindi svolto un colloquio Dublino con l'interessato, il quale ha confermato i riscontri dattiloscopici e ha affermato che sarebbe stato costretto, una volta arrivato sull'isola di B._______, a rilasciare le impronte digitali, in quanto le autorità greche l'avrebbero minacciato di riportarlo in Turchia. Inoltre, ha dichiarato di aver sostenuto in Grecia un'audizione sui motivi d'asilo e di aver ricevuto dapprima una decisione negativa. Tuttavia, egli avrebbe successivamente interposto ricorso e ottenuto la protezione sussidiaria. Altresì, il richiedente ha riferito che le autorità elleniche gli avrebbero rilasciato un permesso di soggiorno della durata di un anno e che allo scadere avrebbero valutato se rinnovarlo o meno (cfr. atto SEM 13/2). C. Il medesimo giorno, la SEM ha inviato una richiesta di informazioni alle autorità greche (cfr. atto SEM 15/3), le quali hanno risposto in data 6 maggio 2022 specificando che l'interessato ha ottenuto la protezione sussidiaria l'(...) novembre 2021 e che gli è stato rilasciato un permesso di soggiorno valido dal (...) dicembre 2021 al (...) dicembre 2022 (cfr. atto SEM 18/2). D. Per mezzo dello scritto del 9 maggio 2022 l'autorità inferiore ha concesso al richiedente il diritto di essere sentito circa l'eventuale applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed il relativo rinvio verso la Grecia (cfr. atto SEM 20/3). Il 12 maggio 2022 l'interessato, per mezzo della sua rappresentante legale, ha trasmesso le proprie osservazioni (cfr. atto SEM 27/3). E. Nel frattempo, il 9 maggio 2022, la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione del richiedente conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) ed all'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]) (cfr. atto SEM 22/2). Il 10 maggio 2022 le competenti autorità greche hanno accettato la riammissione dell'interessato ed hanno ribadito che allo stesso è stato accordato lo statuto della protezione sussidiaria l'(...) novembre 2021 e che egli dispone di un permesso di soggiorno valido fino dal (...) dicembre 2021 fino al (...) dicembre 2022 (cfr. atto SEM 24/1). F. Il 18 maggio 2022 il richiedente ha inoltrato il suo parere circa la bozza di decisione della SEM del 16 maggio 2022 (cfr. atto SEM 30/11; 32/3). G. Con decisione del 18 maggio 2022, notificata il 19 maggio 2022, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente verso la Grecia. H. Con ricorso del 25 maggio 2022, l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM ed ha concluso in via principale all'annullamento della decisione impugnata ed alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per effettuare un esame nazionale della domanda d'asilo ed in via subordinata alla restituzione degli atti alla SEM per il completamento istruttorio. Altresì, ha domandato la concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo con protestate tasse e spese. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1; 2012/4 consid. 2.2).
4. I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dal giudice unico (art. 111a LAsi), con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti. 5. 5.1 Nella decisione avversata l'autorità inferiore, dopo aver esposto i fatti, ha in primo luogo osservato che il ricorrente avrebbe ottenuto la protezione sussidiaria in Grecia, Stato terzo designato quale sicuro dal Consiglio federale svizzero, nonché che le autorità elleniche avrebbero acconsentito alla sua riammissione in data 10 maggio 2022. Il parere alla bozza di decisione negativa non conterrebbe poi fatti o mezzi di prova che giustificherebbero una modifica del punto di vista della SEM. In particolare, l'autorità di prima istanza ha puntualizzato che l'esame della fattispecie si sarebbe basato su tutti gli elementi pertinenti presenti nell'incarto, su una valutazione concreta di quanto fatto valere, sulle basi legali nazionali e internazionali e sui diritti connessi allo statuto che egli avrebbe ottenuto. In secondo luogo, l'autorità inferiore ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Segnatamente, per quanto concerne l'ammissibilità dell'allontanamento, ha osservato che quanto affermato dal richiedente in merito alle sue difficili condizioni di vita in Grecia, sarebbe fondato unicamente sulla base di allegazioni di parte, non corroborate da alcun mezzo di prova. Proseguendo, la SEM ha ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato sarebbe ragionevolmente esigibile in quanto né la situazione politica vigente in Grecia, né altri motivi vi si opporrebbero. In particolare, in merito al timore dell'insorgente di essere aggredito da un individuo, già passatore, e di non poter beneficiare della protezione della polizia a causa delle asserite barriere linguistiche, la SEM ha sottolineato che la Grecia è uno Stato di diritto con un'autorità di polizia funzionante, disposta ed in grado di offrire una protezione adeguata. Inoltre, non sussisterebbero indizi atti a sostenere che le autorità greche non siano in grado di offrire all'interessato la protezione adeguata contro le aggressioni da parte di terzi o che rinunciano in modo sistematico a perseguire gli atti delittuosi commessi sul loro territorio. Per quanto concerne invece le condizioni di accoglienza in Grecia, la SEM ha sottolineato, in particolar modo che, secondo la nuova giurisprudenza del Tribunale, l'esecuzione dell'allontanamento per i beneficiari di protezione internazionale in Grecia è in principio esigibile anche per le persone vulnerabili, come per esempio donne incinte o per persone che soffrono di problemi medici non classificabili come malattie gravi. Pertanto, la nuova sentenza non permetterebbe di mettere in discussione l'esigibilità dell'allontanamento, in quanto egli non soffrirebbe di problemi medici gravi e la sua situazione medica risulterebbe chiara ed acclarata. Inoltre, la SEM ha segnalato al richiedente che il programma HELIOS - il quale sarebbe accessibile anche per le persone beneficiarie della protezione internazionale - avrebbe proprio l'obiettivo di integrare i beneficiari nella società greca aiutandoli a condurre una vita indipendente. Infine, l'allontanamento del richiedente sarebbe possibile sia sul piano tecnico che pratico, avendo in particolare le autorità elleniche dato il loro accordo alla sua riammissione sul loro territorio. 5.2 Dal canto suo, nel memoriale ricorsuale, l'interessato lamenta un accertamento incompleto e inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti, nonché una loro valutazione non conforme al diritto federale e internazionale. In particolare rileva come l'autorità inferiore non abbia considerato accuratamente le sue allegazioni in relazione alla situazione attuale dello Stato in questione e omettendo di svolgere ulteriori accertamenti, i quali apparivano a suo dire necessari al fine di appurare l'effettività delle condizioni dai lui più volte allegate. In particolare, egli ricorda che non sarebbe stato supportato in alcun modo dal sistema greco e non riuscendosi ad integrare, si sarebbe trovato in condizioni disumane e degradanti, le stesse che, incorrerebbe in caso di ritorno, specialmente senza un concreto accesso a corsi di lingua e a sussidi di vario tipo. Il ricorrente, rimprovera alla SEM in particolar modo, di non aver verificato l'effettiva applicazione dell'art. 27 della Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione) nel suo caso concreto. Egli, infatti, nonostante abbia soggiornato sul territorio a lungo, non sarebbe mai stato introdotto ad un corso di lingua. A suo dire, l'autorità inferiore nella sua valutazione non avrebbe neppure considerato concretamente la sua reale possibilità di accesso alle cure mediche, come pure la possibilità di un supporto da parte della polizia greca tenendo conto la barriera linguistica. Inoltre, l'insorgente ritiene che la decisione di non entrare nel merito della domanda d'asilo sia meritevole di annullamento, in quanto attualmente la situazione dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia non permetterebbe di considerare questo Stato senza ulteriori chiarimenti come uno Stato terzo sicuro verso il quale il rinvio di uno straniero non debba essere valutato nei suoi rischi concreti ed effettivi. Ciò, a maggior ragione, considerando che nella fattispecie egli avrebbe fornito diversi elementi che avrebbero evidenziato come la sua vita, la sua sicurezza personale e la sua dignità sarebbero concretamente a rischio in caso di rinvio in Grecia. Altresì, egli sottolinea come le allegazioni circa le sue difficoltà e le condizioni di vita non sarebbero state limitate al periodo precedente all'emissione della decisione riguardante la sua domanda d'asilo, bensì si sarebbero riferite in particolar modo al periodo successivo la ricezione del permesso di soggiorno. L'insorgente, sostiene quindi che in caso di rinvio in Grecia sarebbe sicuramente chiamato a confrontarsi con le medesime difficoltà e condizioni di vita degradanti e disumane, già sperimentate dopo la concessione della protezione sussidiaria. Infine, egli richiama l'attenzione del Tribunale sul rapporto di RSA e Pro Asyl quo alla situazione dei beneficiari di protezione internazionale, le conclusioni della valutazione dell'OSAR e le sentenze del Tribunale E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022. 6. 6.1 Preliminarmente occorre chiedersi se l'autorità inferiore abbia violato o meno il principio inquisitorio (cfr. supra consid. 5.2). 6.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 6.3 Nella presente disamina, al contrario di quanto asserito dall'interessato in sede di ricorso, il Tribunale non intravvede alcun elemento giuridicamente rilevante che non sarebbe stato ritenuto dalla SEM nella sua valutazione. Infatti, risulta sia dall'esposizione dei fatti, che dalla motivazione adottata dall'autorità inferiore, che la predetta si sia espressa sufficientemente ed in modo chiaro circa gli elementi che l'avrebbero fatta propendere nel caso concreto per l'inesistenza di un rischio serio di violazione dell'art. 3 CEDU nel caso di un ritorno del ricorrente in Grecia. Il fatto che l'autorità di prima istanza abbia ritenuto le allegazioni del richiedente circa le difficili condizioni nelle quali si sarebbe trovato in Grecia semplici allegazioni di parte - riportando però nella decisione impugnata ampiamente le dichiarazioni fatte dall'insorgente in merito ed indicando sufficientemente i motivi per i quali le sue allegazioni avrebbero condotto l'autorità a tale conclusione (cfr. p.to I e II, pag. 3 segg. della decisione impugnata) - non discende da un accertamento inaccurato o incompleto della fattispecie da parte dell'autorità inferiore ma piuttosto dall'apprezzamento svolto dalla SEM nel caso del ricorrente. In tale contesto, occorre sottolineare come l'interessato abbia avuto ampio modo di esporre le vicissitudini vissute in Grecia, come pure gli ostacoli che si opporrebbero ad un suo rinvio, dinnanzi all'autorità inferiore, e ciò in particolare presentando delle osservazioni al diritto di essere sentito (cfr. atto SEM 27/5) nonché alla bozza di decisione negativa (cfr. atto SEM 32/3). Anche sotto l'aspetto del suo stato di salute, il Tribunale ritiene che gli atti di causa risultavano completi al momento dell'emanazione della decisione. La SEM disponeva di tutti gli elementi per potersi pronunciare in merito senza aspettare e/o effettuare ulteriori accertamenti. Quest'ultima nel provvedimento sindacata ha del resto esposto in modo sufficientemente dettagliato i motivi per i quali ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Grecia ammissibile e ragionevolmente esigibile, anche in relazione alle sue condizioni mediche. 6.4 Ne discende quindi che le censure formali mosse dall'interessato nel senso sopra risultano infondate e vanno conseguentemente respinte. 7. 7.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se la richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre, che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125). 7.2 Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Grecia, come anche altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di non respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi). 7.3 Nella fattispecie, dagli atti risulta che al ricorrente è stata riconosciuta la protezione sussidiaria in Grecia l'(...) novembre 2021e che egli è beneficiario di un permesso di soggiorno valido dal (...) dicembre 2021 al (...) dicembre 2022 (cfr. atto SEM 18/2). Tali circostanze sono peraltro state confermate dall'interessato nel corso del colloquio Dublino (cfr. atto SEM 13/2). Altresì, le autorità greche, il 10 maggio 2022, hanno accettato la riammissione dell'interessato sul proprio territorio (cfr. atto SEM 24/1). Tali elementi non sono stati contestati dall'insorgente, che non ha neppure apportato indizi individuali che permetterebbero di ritenere che la Grecia non rispetti il principio di «non-refoulement» e lo rinvierebbe nel suo Paese d'origine. 7.4 Di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte, ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente. 8. 8.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 8.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Pertanto, lo scrivente Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 9. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). 9.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 10. 10.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 10.2 Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura (cfr. Fanny MAtthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene quindi all'interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale E-4040/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 9.3 e D-114/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 8.2). 10.3 Passando ora alla situazione generale della Grecia, il Tribunale ha ritenuto nella recente sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 che per quanto riguarda l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso tale Paese vengono riconosciuti degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.2). Si può infatti partire dal presupposto che essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, in principio essa rispetti i suoi obblighi di diritto internazionale. Certamente, da informazioni a disposizione di questo Tribunale risulta che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, corrano un rischio di vivere in condizioni precarie, a seconda dei casi, comparabili alle situazioni dei richiedenti. Tuttavia, non risulta da fonti affidabili e concordi che la Grecia abbia adottato una pratica di discriminazione sistematica - rispetto ai suoi cittadini - verso i beneficiari dello statuto di rifugiato o dalla protezione sussidiaria, nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio (cfr. fra le tante la sentenza di riferimento del Tribunale D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 8.2). Altresì, i beneficiari di protezione possono pure contare sulle garanzie derivanti direttiva qualificazione. Tale direttiva è stata trasposta dalla Grecia, in conformità all'art. 39, in diritto nazionale interno con decreto presidenziale (P.D) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo, nei confronti dei beneficiari di protezione costituiscono la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Infine, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, gli interessati potranno adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU). 10.4 Nella fattispecie, atteso che il ricorrente è stato riconosciuto beneficiario di protezione sussidiaria dalla Grecia in data (...) novembre 2021, egli può rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che gli spettano. Altresì, dagli atti non vi sono elementi che permettano di ritenere che in caso di rinvio dell'insorgente in Grecia le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. Si osserva che il ricorrente, malgrado abbia affermato che dopo il riconoscimento della protezione sussidiaria non avrebbe più ricevuto il sostegno finanziario di Euro 75.- e oltretutto l'avrebbero costretto a lasciare il campo in cui aveva potuto alloggiare, non ha tuttavia mai addotto di aver richiesto aiuto per ottenere segnatamente un alloggio, un lavoro ed altre prestazioni essenziali alle autorità greche. L'interessato ha solamente asserito - in modo molto generale - che nessuno gli avrebbe illustrato un alternativo mezzo di sostentamento e l'avrebbe aiutato con la ricerca di un nuovo alloggio. Inoltre, per quanto concerne il timore di essere aggredito da un individuo, già passatore, il Tribunale ritiene che non si possa partire dall'assunto che le autorità elleniche non abbiano la volontà o la capacità di perseguire gli atti delittuosi commessi sul loro territorio. Pertanto, anche in questa eventualità è compito del ricorrente rivolgersi se del caso alle autorità per denunciare i fatti. L'obiezione di un'impossibilità di rivolgersi alle autorità a causa della barriera linguistica non può essere accettata. Da ultimo, né dal gravame né dagli atti, risultano esserci degli elementi per ritenere che lo stato di salute del ricorrente (cfr. anche infra consid. 11.4), sufficientemente acclarato in sede di prima istanza (cfr. anche supra consid. 6.3), risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenze della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e DTAF 2011/9 consid. 7.1). 10.5 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 11. 11.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento D-559/2020 consid. 9). Nella recente sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/202, citata sia nella decisione avversata che nel ricorso, il Tribunale ha avuto modo di precisare la propria giurisprudenza in merito all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili trasferite verso la Grecia. In particolare, ritenendo l'esecuzione dell'allontanamento di persone con problemi di salute non ritenuti gravi, di principio esigibile (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.5.1). 11.2 Nel caso in disamina, le difficili condizioni di esistenza nelle quali il ricorrente si sarebbe trovato in Grecia non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione del suo allontanamento. In particolare, nonostante le varie critiche sollevate da alcune organizzazioni non governative al sistema d'accoglienza e di procedura greco, alcune anche citate nel ricorso, va nuovamente rammentato che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione. È quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che gli spettano direttamente presso le autorità di detto Paese. Quale beneficiario della protezione internazionale egli ha infatti diritto ad essere trattato in modo equivalente ai cittadini greci in relazione all'accesso alla giustizia, all'occupazione, all'assistenza ed alla sicurezza sociale. Inoltre, visto che egli dispone di un permesso di soggiorno valido, di principio - nonostante possa essere inizialmente più complicato non conoscendo la lingua parlata nel Paese - il mercato del lavoro greco risulta essergli aperto (cfr. nello stesso senso anche la sentenza del Tribunale D-570/2022 del 10 febbraio 2022 consid. 8.5). A tal proposito si osserva, che il fatto che il permesso gli sia stato rubato, non inficia la sua validità. Egli potrà indubbiamente richiederlo nuovamente alle competenti autorità elleniche. Inoltre, anche se è noto che le condizioni di vita in Grecia non sono facili a causa della situazione economica vigente, non ci sono in specie indicazioni - visto anche quanto già ritenuto sotto il profilo dell'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento - che l'interessato verrebbe esposto ad un'emergenza esistenziale in caso di ritorno in Grecia. Tali criticità del sistema sociale ed economico greci, non risultano difatti ostative, ad esse sole, a realizzare una messa in pericolo concreta ai sensi della legge e della giurisprudenza (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2010/41 consid. 8.3.5; 2008/34 consid. 11.2.2; 2007/10 consid. 5.1) e pertanto non risultano atte a costituire un ostacolo insormontabile sotto il profilo dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-1985/ 2021 del 27 settembre 2021 consid. 7.4.2). 11.3 Da ultimo, circa lo stato di salute dell'interessato, si deve rilevare che per quanto attiene le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Lo straniero non può tuttavia prevalersi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, per dedurre un diritto incondizionato al soggiorno in Svizzera e un accesso generale alle misure mediche suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione non raggiungono lo standard elvetico. In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e rel. rif.). Tuttavia, ciò non appare essere il caso di specie. 11.4 Dai documenti medici all'inserto, risulta che il ricorrente durante la visita del 7 aprile 2022 ha lamentato di aver ogni giorno mal di testa frontale, nausea e parestesie diffuse (cfr. atto SEM 11/2). Il medico ha quindi ordinato una risonanza magnetica celebrale; tuttavia l'esame svoltosi il 5 maggio 2022 è risultato nella norma (cfr. atto SEM 19/1). Altresì, l'interessato ha asserito di soffrire d'insonnia e di avere dolori a tutto il corpo. Per tali problematiche il medico gli ha prescritto una terapia a base di Saroten 25 mg e in riserva Brufen 600 (cfr. atto SEM 11/2). Per quanto riguarda invece l'asserito dolore (...), non sono necessari ulteriori accertamenti in quanto il medico ha costatato che il ricorrente è noto per (...), ma attualmente risulta asintomatico. Inoltre, il ricorrente è stato visitato il 10 maggio 2022 da un dentista, il quale ha proceduto con un'estrazione (cfr. atto SEM 26/3). Il 16 maggio 2022 con la visita di controllo gli è stata rimossa la garza e il problema si è pertanto risolto (cfr. atto SEM 31/3). Infine, si rileva che dalla verifica effettuata in data 16 maggio 2022 dalla SEM con Medic Help, non sono risultati ulteriori appuntamenti medici (cfr. 29/1). 11.5 Tenuto conto di quanto precede, le affezioni delle quali soffre il ricorrente, non appaiono essere suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di ritorno in Grecia, rispettivamente non si rileva dagli atti che il suo stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti medici che non possano essere proseguiti che in Svizzera, secondo la giurisprudenza restrittiva applicabile in materia (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). 11.6 L'esecuzione dell'allontanamento, risulta pertanto essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in combinato disposto con l'art. 44 LAsi).
12. Visto quanto sopra rilevato sia in ambito di ammissibilità che di esigibilità della misura, non si ritiene essere il ricorrente una persona particolarmente vulnerabile ai sensi della giurisprudenza. Pertanto, non era in casu necessario né che la SEM analizzasse l'esistenza di fattori favorevoli (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11), né che richiedesse alle autorità greche delle garanzie specifiche per poter pronunciare l'esecuzione del suo allontanamento in Grecia (cfr. sentenza del Tribunale D-749/2022 del 24 febbraio 2022 consid. 7.5).
13. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr) ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione del ricorrente.
14. Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
15. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
16. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
17. Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
18. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Francesca Bertini Data di spedizione: