Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro 31a I a,c,d,e) ed allontanamento
Sachverhalt
A. L'interessato, asserito cittadino afghano, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) giugno 2020 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [...]-1/2). B. Dalle investigazioni intraprese dall'autorità inferiore, segnatamente dai riscontri dattiloscopici nella banca dati «EURODAC» del (...), è risultato che il richiedente aveva presentato una domanda d'asilo a B._______, in Grecia, il (...) (cfr. atti SEM n. [...]-6/1 e n. 7/1). A fronte di tali risultanze, in data (...), la SEM ha quindi chiesto all'autorità greca competente delle informazioni inerenti l'interessato (cfr. atto SEM n. [...]-9/3 e n. 10/2). C. Il (...) giugno 2020, l'interessato è stato sentito segnatamente in merito alle sue generalità, alle sue relazioni ed al viaggio intrapreso dall'Afghanistan (cfr. atto SEM n. [...]-12/10; di seguito: verbale 1). In tale contesto egli ha in particolare riferito di essere espatriato nel 2018, giungendo quale primo Paese europeo in Grecia nello stesso anno (cfr. verbale 1, p.to 5.01 seg., pag. 5). A C._______ vivrebbero due sue sorelle (cfr. verbale 1, p.to 1.16.04 e p.to 3.01, pag. 4). D. Nel corso del colloquio personale ai sensi dell'art. 5 del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), tenutosi il (...) giugno 2020, malgrado l'interessato abbia confermato di aver chiesto asilo in Grecia il (...), ha tuttavia riferito che le autorità greche non gli avrebbero rilasciato alcun permesso di soggiorno. Questionato anche in merito al suo stato di salute, egli ha asserito di stare abbastanza bene (cfr. atto SEM n. [...]-14/2; di seguito: verbale 2). E. Con missiva del (...), le competenti autorità elleniche hanno risposto alla richiesta d'informazioni formulata dalla SEM. Nella stessa hanno dapprima confermato che il richiedente aveva depositato una domanda d'asilo in Grecia il (...). Proseguendo hanno riferito che la stessa sarebbe stata rifiutata in prima istanza il (...), ma che dopo il ricorso presentato il (...) dal richiedente, l'autorità d'appello lo avrebbe accolto il (...), concedendogli la protezione sussidiaria. Tuttavia, non avendo l'interessato ricevuto tale decisione, di conseguenza neppure sarebbe stato emesso un permesso di soggiorno (cfr. atti SEM n. [...]-17/1 e n. 18/1). F. A seguito di tali informazioni, per il tramite dello scritto del (...) luglio 2020, la SEM ha concesso al richiedente il diritto di essere sentito entro l'(...) luglio 2020, in merito ad un suo eventuale allontanamento verso la Grecia. Invero, dato che egli risulterebbe beneficiario della protezione sussidiaria in Grecia, l'autorità inferiore ha comunicato al richiedente l'intenzione di non entrare nel merito della sua domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) e di pronunciare il suo allontanamento verso la Grecia (cfr. atto SEM n. [...]-20/1). G. Nel contempo, l'autorità elvetica preposta, ha presentato in data (...) alle autorità elleniche competenti, una richiesta di riammissione del richiedente asilo su suolo greco in applicazione dell'Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare del 28 agosto 2006 (RS 0.142.113.729) e la Direttiva n. 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.12.2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24.12.2008; di seguito: direttiva rimpatrio) (cfr. atti SEM n. [...]-22/4, n. 23/4 e n. 24/1). In data (...) la Grecia ha risposto positivamente a tale richiesta di riammissione (cfr. atto SEM n. [...]-26/1). H. Per il tramite del suo rappresentante legale, l'8 luglio 2020 il richiedente asilo ha inoltrato le proprie osservazioni al diritto di essere sentito concessogli dalla SEM il (...) luglio 2020, ed ha richiesto alla stessa autorità di trattare la sua domanda d'asilo in Svizzera e di voler conseguentemente rinunciare alla non entrata nel merito, in particolare a causa della vigente situazione in Grecia, con carenze strutturali nel suo sistema d'asilo (cfr. atto SEM n. [...]-30/2). I. I.a Con scritto del 23 luglio 2020, l'interessato ha inoltrato il suo parere circa il progetto di decisione della SEM reso il 21 luglio 2020 (cfr. atti SEM n. [...]-32/7 e n. 33/3). Nel parere, è stata segnatamente riferita la situazione di salute in cui verserebbe la sorella maggiore del richiedente, D._______ (N [...]), vivente a C._______, che sarebbe dipendente dal profilo valetudinario ed emotivamente dall'aiuto futuro del fratello. In tal senso, è stato richiesto dal rappresentante legale di posticipare di 24 ore l'emissione della decisione da parte della SEM, perché l'interessato potesse produrre un certificato medico circa lo stato di salute della sorella D._______, come pure una dichiarazione di quest'ultima. Termine supplementare che è stato concesso dall'autorità inferiore in data 23 luglio 2020 (cfr. atto SEM n. [...]-34/2). I.b Il 23 luglio 2020, il ricorrente ha presentato il complemento al parere succitato, producendo uno scritto del (...) del curatore dell'altra sorella dell'interessato presente in Svizzera, ovvero E._______ (N [...]), in quanto D._______ sarebbe analfabeta. Poiché lo stato di salute di quest'ultima dipenderebbe dalla presenza del fratello in Svizzera, come sarebbe già provato dallo scritto del curatore, il rappresentante legale dell'interessato ha chiesto di attendere l'emissione della decisione sino al ricevimento del rapporto medico del (...) inerente D._______ (cfr. atto SEM n. [...]-35/3). Ciò che è stato inoltrato dall'interessato con scritto del 24 luglio 2020, segnatamente concludendo all'entrata nel merito della sua domanda d'asilo in applicazione dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III e dell'art. 8 CEDU (cfr. atto SEM n. [...]-36/3). J. Con decisione del 5 agosto 2020, notificata il 6 agosto 2020 (cfr. atto SEM n. [...]-39/1), l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento del medesimo, nonché l'esecuzione della precitata misura, verso la Grecia. Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha in primo luogo ritenuto, ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di non dover entrare nel merito della domanda d'asilo del richiedente. Invero, le condizioni di vita in Grecia, non sarebbero suscettibili a modificare le precedenti considerazioni esposte dalla SEM nel progetto di decisione. Riguardanti le asserite minacce da parte dell'(...) del richiedente, le stesse non sarebbero supportate da alcuna prova, e pertanto non rappresenterebbero un ostacolo ad un suo rinvio verso la Grecia e non giustificherebbero in alcun modo l'inesigibilità dello stesso. Proseguendo nell'analisi, la SEM ha ritenuto che la proposta di applicazione dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III da parte dell'interessato, sarebbe in specie inapplicabile, in quanto la procedura in esame non sarebbe retta dal Regolamento Dublino, avendo egli ottenuta la protezione sussidiaria in Grecia. Tuttavia, in relazione al rapporto che vi sarebbe tra il richiedente e la sorella, la SEM lo ha analizzato sotto il profilo dell'art. 8 CEDU, giungendo in sunto a ritenere che un rinvio dell'interessato in Grecia non costituisca alcuna violazione di tale disposto normativo, in quanto tra il richiedente e la sorella non vi sarebbe alcun rapporto di dipendenza tale da permettergli di prevalersene. Non vi sarebbe inoltre nessun interesse degno di protezione del richiedente, perché al medesimo venga riconosciuta la qualità di rifugiato o degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, in quanto essendo beneficiario della protezione sussidiaria in Grecia, egli potrebbe rientrare in tale Paese, senza temere un allontanamento in violazione del principio di non-respingimento. In secondo luogo, l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe ammissibile - sia dal profilo delle condizioni di vita difficili in Grecia, sia dal profilo sanitario e personale - ragionevolmente esigibile, non essendoci segnatamente degli ostacoli personali, e possibile. K. Con ricorso del 13 agosto 2020 (cfr. risultanze processuali), l'interessato è insorto avverso la succitata decisione al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postulando a titolo principale l'annullamento della decisione impugnata e di incaricare la SEM di entrare nel merito della domanda d'asilo del richiedente e di esaminarla materialmente. A titolo eventuale, ha chiesto il rinvio della decisione querelata all'autorità inferiore per nuova decisione. Contestualmente ha inoltre formulato la richiesta di poter rimanere in Svizzera sino alla fine della procedura, nonché istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con spese e ripetibili a carico dello Stato. Nel suo atto ricorsuale, l'insorgente censura le conclusioni esposte nella decisione impugnata. Egli dapprima osserva che, vista la situazione lacunosa e precaria del sistema d'accoglienza greco di beneficiari di protezione sussidiaria - supportando i suoi asserti anche con diversi riferimenti giurisprudenziali e di rapporti di organizzazioni non-governative - un suo allontanamento verso la Grecia violerebbe l'art. 3 CEDU. Inoltre, in merito all'applicazione di tale disposizione, il richiedente ritiene di aver reso plausibile nella sua presa di posizione dell'8 luglio 2020, che si troverebbe in serie difficoltà in Grecia dovesse farvi ritorno. In particolare, durante (...) mesi avrebbe dovuto vivere senza alcun alloggio. Tali suoi asserti, combacerebbero peraltro con quanto narrato in merito alla situazione vigente in tale Paese da parte di fonti note. Inoltre, vi sarebbero da considerare le informazioni contenute nel F2 del (...), che attesterebbero di una sindrome da dipendenza a sostanze del richiedente e che dal (...) avrebbe iniziato un programma di sostituzione con metadone, quest'ultimo richiesto anche dal richiedente in F._______. Tale situazione valetudinaria, sarebbe peraltro dimostrativa del fatto che l'interessato probabilmente a livello psichico non riuscirebbe a superare quanto vissuto in passato senza dei mezzi di sostegno e renderebbe la sua vita in Grecia maggiormente difficoltosa. In merito, il rappresentante legale riferisce che se dovesse avere un colloquio con il richiedente asilo, inoltrerà successivamente al Tribunale le relative informazioni. Proseguendo, l'interessato, esplicando il suo iter procedurale su suolo greco, sostiene che sarebbe dubbio, se egli avrebbe effettivamente ottenuto la protezione sussidiaria da parte della Grecia. Se egli fosse rinviato nel predetto Paese senza tale protezione, si ravviserebbe pertanto un ulteriore elemento a sostegno di una violazione dell'art. 3 CEDU. Altresì, viste le risultanze incerte circa tale punto in questione, la SEM avrebbe violato il principio inquisitorio e dovrebbe in tal senso effettuare ulteriori accertamenti. Sulla base degli elementi precitati, l'interessato ritiene che sarebbe da entrare nel merito della sua domanda d'asilo. Un suo rinvio sarebbe infine lesivo dell'art. 8 CEDU, in quanto un legame di dipendenza importante dall'interessato da parte della sorella D._______ sarebbe dato, ciò che sarebbe dimostrato in modo incontrovertibile dalla documentazione presentata a supporto di tale relazione. Anche per la sorella minore del richiedente, E._______, come provato dal certificato medico del (...) prodotto con il gravame, la presenza del fratello condurrebbe in particolare a dei benefici dal profilo psicologico. Inoltre, visto il loro passato comune affrontando il viaggio d'espatrio, durante il quale sarebbero stati separati, la partenza del fratello comporterebbe una seconda separazione, verosimilmente maggiormente dolorosa, dalle sorelle. Peraltro il richiedente ritiene che, la presunta tardività dei suoi asserti riguardo al legame di dipendenza della sorella nei suoi confronti ventilatagli dalla SEM nella decisione avversata, non sussisterebbe. In merito egli dipoi afferma di essere stato spesso in contatto telefonico con le sorelle e che le avrebbe sostenute rispetto alle minacce che sarebbero state rivolte anche a loro dall'(...), nonché che le stesse gli mancherebbero molto, e che avrebbero pianto di gioia, allorché egli sarebbe giunto in Svizzera. L. Con scritto del 20 agosto 2020 (cfr. risultanze processuali, data d'entrata: 24 agosto 2020), il rappresentante del ricorrente ha comunicato al Tribunale, che l'F2 del (...) citato nel ricorso (al p.to 13, pag. 6 seg.), non concernerebbe l'insorgente, bensì un altro richiedente l'asilo e che il (...) di G._______ avrebbe per errore scambiato i nomi dei due richiedenti. Pertanto ha richiesto che quanto segnalato al p.to 13 del ricorso (inerente la sindrome da dipendenza ed il programma di sostituzione con metadone) sia ignorato, rispettivamente cancellato. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi successivi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA). Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Nel caso di specie, la decisione impugnata è stata redatta in italiano, mentre che il ricorso è stato trasmesso in tedesco. Pertanto la presente sentenza è redatta in lingua italiana.
E. 3 Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 4 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Altresì, si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 5.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre, che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125). Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Grecia, come anche altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dall'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di "non-refoulement" (art. 5 cpv. 1 LAsi).
E. 5.2 Nella presente disamina, dagli atti processuali risulta che al ricorrente, il (...), è stata riconosciuta la protezione sussidiaria in Grecia dall'autorità d'appello ellenica preposta, che ha accolto il suo ricorso in tal senso inoltrato il (...). Altresì, le autorità greche, in data (...), hanno dichiarato di accettare la riammissione dell'interessato sul proprio territorio (cfr. atti SEM n. 26/1 e n. 27/1). Sulla base delle precitate considerazioni, non può essere dato alcun seguito agli asseriti dubbi paventati dall'interessato circa il suo ottenimento della protezione internazionale in Grecia. Invero, sulla base delle risultanze processuali e delle evidenze sopra citate, la stessa è stata incontestabilmente ottenuta, e le dichiarazioni contrarie del ricorrente non sono atte a scalfire tale dato di fatto. Peraltro, gli asserti che porrebbero in discussione l'ottenimento della protezione sussidiaria, sono stati presentati unicamente con il ricorso, quando l'interessato avrebbe avuto ampio spazio di riferirli già nei suoi diversi scritti nel corso della procedura dinanzi all'autorità inferiore. Tale procedere, ravvisa un comportamento al limite della buona fede ed in violazione del suo obbligo di collaborare (art. 13 PA ed art. 8 LAsi) che limita il principio inquisitorio dell'autorità di cui si prevale il ricorrente (cfr. Christoph Auer, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 8, pag. 192 seg.). Egli non ha inoltre né allegato né è stato in misura di fornire elementi concreti e dettagliati atti a ritenere che la Grecia rischierebbe di allontanarlo verso l'Afghanistan disattendendo il principio di non respingimento. Alla luce di tali elementi, neppure è ravvisabile alcuna violazione del principio inquisitorio (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi) da parte della SEM o che la medesima autorità dovrebbe procedere ad ulteriori accertamenti in merito, in quanto si è preoccupata di ottenere le informazioni e le relative garanzie di riammissione da parte greca e non vi sono in tal senso carenze nell'accertamento dei fatti del caso di specie.
E. 5.3 Di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo.
E. 6.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il principio dell'unità della famiglia, sancito dall'art. 44 LAsi è di portata più estesa rispetto all'art. 8 CEDU (cfr. sentenza del Tribunale D-6528/2014 del 10 marzo 2015 consid. 4.3).
E. 6.2 Nella presente disamina vi è luogo di rinviare alle considerazioni esposte qui di seguito (cfr. consid. 8.3), secondo le quali, l'interessato non ha reso verosimile di avere una relazione stretta ed effettiva con le sorelle. Pertanto, posto che nessuna eccezione alla regola generale della pronuncia dell'allontanamento sia adempiuta (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311] in combinato disposto con l'art. 44 LAsi; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9), il Tribunale è tenuto a confermare tale misura.
E. 7 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).
E. 8.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La CorteEDU ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuta a una situazione di insicurezza generale o di violenza generale nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 Conv. tortura (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene quindi all'interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante: sentenze del Tribunale D-2404/2020 del 18 maggio 2020 consid. 8.1; D-561/2020 del 18 febbraio 2020 consid. 8.1 e D-6742/2019 del 7 gennaio 2020 consid. 8.4).
E. 8.2.1 Passando dapprima alla situazione generale della Grecia, il Tribunale ha già a più riprese ritenuto che per quanto riguarda l'ammissione dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia vengono riconosciuti degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento unicamente a condizioni molto severe. Si può infatti partire dal presupposto che essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30, di seguito: Conv. rifugiati), in principio rispetta i suoi obblighi di diritto internazionale (cfr. la sentenza del Tribunale D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 8.2, pubblicata come sentenza di riferimento). Il Tribunale non ignora le informazioni risultanti dai rapporti di numerose organizzazioni e la giurisprudenza della CorteEDU ai quali il ricorrente si riferisce sia nel gravame che precedentemente, per quanto concerne la situazione di accoglienza dei richiedenti l'asilo, così come dei rifugiati e più specificatamente dei beneficiari di protezione sussidiaria in Grecia. Invero, dalle informazioni a disposizione di questo Tribunale, risulta che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, corrono un rischio di vivere in condizioni precarie, a seconda dei casi, comparabili alle situazioni dei richiedenti. Tuttavia, nonostante il rischio di vivere in condizioni precarie, non risulta da fonti affidabili e concordi che la Grecia abbia adottato una pratica di discriminazione sistematica - rispetto ai suoi cittadini - verso i beneficiari dello statuto di rifugiato o della protezione sussidiaria, nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione o all'alloggio (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-559/2020 consid. 8.2). Altresì, i beneficiari di protezione possono pure contare sulle garanzie derivanti dalla direttiva qualifica. Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo, nei confronti dei beneficiari di protezione costituiscono la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualifica). Il Tribunale, in una recente sentenza, ha inoltre specificato che malgrado la cessazione delle prestazioni di assistenza finanziaria nonché in materia d'alloggio introdotte con la riforma legislativa dell'11 marzo 2020, non vi sono sufficienti motivi per ritenere che la Grecia violerà in futuro i suoi obblighi di diritto internazionale (cfr. sentenza del Tribunale D-2160/2020 del 6 maggio 2020 consid. 7.2; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-2404/2020 del 18 maggio 2020 consid. 8.2).
E. 8.2.2 Nel caso in parola, per quanto concerne le asserite serie difficoltà che egli riscontrerebbe in Grecia a causa della situazione vigente in caso di un suo rinvio, ciò che sarebbe provato anche dal fatto che egli sarebbe rimasto senza alcun alloggio per due mesi, tali allegazioni non risultano essere state sufficientemente dettagliate e circostanziate. Non si ravvisa difatti nelle stesse alcun elemento che porti a concludere che, anche in caso di un suo rinvio, egli si troverebbe (nuovamente) in una situazione di precarietà. In aggiunta, non risulta che l'insorgente si sia mai rivolto alle autorità elleniche e/o abbia adito le vie legali alfine di far valere i propri diritti oppure un'eventuale violazione degli stessi, malgrado fosse e sia compito suo rivolgersi alle predette per eventuali omissioni e/o presunte violazioni.
E. 8.2.3 In conclusione, il Tribunale ritiene quindi che, né le difficili condizioni di vita in Grecia, come neppure gli elementi presenti agli atti, lascino presagire dei motivi umanitari estremamente convincenti contro il trasferimento, tali da ritenere che lo stesso costituirebbe un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 4 CartaUE, o che lo stesso sia confrontato con una situazione di emergenza di carattere esistenziale.
E. 8.3 Occorre ora determinare se, come sostenuto dal ricorrente nel gravame, l'esecuzione dell'allontanamento sia compatibile con l'art. 8 CEDU.
E. 8.3.1 Per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare ex art. 8 CEDU, lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest'ultima abbia un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e giurisprudenza ivi citata), nonché che all'interessato non è possibile, rispettivamente non sarebbe ragionevole, proseguire la sua vita famigliare altrove (cfr. DTF 143 I 21 consid. 5.1 seg.; 139 I 330 consid. 2.1 con riferimenti). Di regola, l'applicazione dell'art. 8 CEDU non è limitata unicamente alla famiglia nucleare, ma comprende anche le relazioni con i famigliari che possono svolgere un ruolo importante, ovvero come riconosciuto anche dalla giurisprudenza della CorteEDU, segnatamente tra nipoti e nonni, tra zii e zie, così come tra cugini e tra fratelli e sorelle. Ciò può essere il caso allorché un adulto prende il posto dei genitori per la cura e l'assistenza di un fratello o sorella. La dipendenza interpersonale può risultare a prescindere dall'età, ossia per i bisogni di cure o d'assistenza particolari così come succede nel caso di invalidità fisiche o mentali o di gravi malattie (cfr. DTF 120 Ib 257 consid. 1d seg. con ulteriori riferimenti citati). Tuttavia, uno straniero maggiorenne, può prevalersi di tale disposizione soltanto se si trova in uno stato di dipendenza particolare in rapporto a dei membri famigliari residenti in Svizzera, in ragione, ad esempio di un'invalidità fisica o mentale o di una grave malattia (cfr. DTF 129 II 11 consid. 2 con giurisprudenza ivi citata; sentenze del TF 2D.5/2015 del 27 gennaio 2015 consid. 3.2; 2C.1045/2014 del 26 giugno 2015 consid. 1.1.3 con riferimenti). I segni indicatori di una relazione stretta ed effettiva, sono segnatamente il fatto di coabitare, la dipendenza finanziaria, dei legami famigliari particolarmente stretti e dei contatti regolari (cfr. DTF 135 I 143 consid. 3.1; sentenza 2C.1045/2014 consid. 1.1.2).
E. 8.3.2 Ora, nel caso in parola, e malgrado le sorelle del ricorrente detengano un permesso (...), tuttavia la relazione che il medesimo intrattiene con le stesse, non appare essere in specie di particolare intensità e dipendenza in rapporto alle sorelle. Invero, nei confronti di D._______, sorella che sarebbe divenuta (...) a seguito dell'evento traumatico sopraggiunto il (...), malgrado dalle sue asserzioni e dai documenti prodotti in corso di procedura si evinca in particolare come, la presenza del ricorrente sarebbe indispensabile per il mantenimento dell'equilibrio psichico della succitata (cfr. in particolare l'attestazione medica del (...), atto SEM n. 36/3); tuttavia, di fatto, aldilà di generiche affermazioni circa tale importanza, anche per l'evoluzione positiva del suo stato di salute e la sua rieducazione (cfr. atto SEM n. 35/3), non viene in alcun modo dettagliato in quale misura e come il ricorrente si prenderebbe cura della medesima. Appare peraltro dagli atti stessi, come rettamente segnalato dall'autorità inferiore nella decisione avversata, che D._______ abbia avuto un lungo percorso ospedaliero, nonché rieducativo che attualmente starebbe proseguendo presso l'(...) di H.______ a I._______ (cfr. atto SEM n. 35/3), oltreché essere in attesa di un posto presso il (...) (cfr. atto SEM n. 36/3). Tale percorso di cura e di riabilitazione, è stato pertanto portato avanti dalla sorella e lo sarà in futuro, anche senza l'aiuto del fratello. Per quanto attiene invece la sorella minore dell'insorgente, E._______, soltanto con il ricorso l'insorgente ha allegato che la sua presenza in Svizzera comporterebbe dei benefici dal profilo mentale, nonché di sviluppo e di buona integrazione, per la sorella. Già tale procedere, di allegazioni e mezzo di prova (peraltro datato prima dell'emissione della decisione avversata) che potevano essere addotti rispettivamente prodotto in precedenza, senza alcuna motivazione in merito, appare essere un elemento che mina fortemente la credibilità di tale supposta relazione stretta. Inoltre, le allegazioni ricorsuali, anche in relazione al certificato medico del (...) prodotto in tale contesto, non risultano contenere degli elementi particolarmente convincenti a sostegno di una relazione stretta ed effettiva tra il ricorrente e la sorella minore come previsto dalla giurisprudenza summenzionata. Si ravvisa infatti nella presente fattispecie una relazione di comune vicinanza tra fratelli, con asserite telefonate del ricorrente nel corso degli ultimi (...) anni alle sorelle e la nostalgia reciproca nutrita, come pure la contentezza ed il sollievo provato all'arrivo del fratello in Svizzera, che però non risultano essere degli elementi a favore di una conclusione differente da quella di cui all'impugnata decisione. Il rientro del ricorrente in Grecia, non comporterebbe peraltro l'interruzione di ogni legame con le sorelle, bensì rimarrebbero possibili contatti telefonici - già dichiarati esserci stati anche in passato allorché l'interessato si trovava in Grecia - (o via Skype) e tramite messaggi elettronici, nonché visite grazie a brevi soggiorni. Per il resto, onde evitare delle inutili ripetizioni, si rimanda all'argomentazione esposta in merito nella decisione impugnata (cfr. p.to II, pag. 6 seg.), la quale risulta essere sufficientemente dettagliata e completa (art. 109 cpv. 3 LTF su rinvio dell'art. 37 LTAF e 4 PA).
E. 8.3.3 Visto tutto quanto precede, neppure l'art. 8 CEDU, risulta essere ostativo all'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato.
E. 8.4 L'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato in Grecia è quindi ammissibile sia ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico, sia della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi).
E. 9 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-559/2020 consid. 9). Nel caso in disamina, l'insorgente non è però riuscito in tale intento. Le difficili condizioni di esistenza - peraltro questione già trattata sotto l'aspetto dell'ammissibilità - così come il suo stato valetudinario, non sono in specie sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento. Segnatamente, nella misura in cui il ricorrente fa riferimento alle precarie condizioni di vita dei migranti in Grecia, ed in particolare ai beneficiari dello statuto di protezione internazionale, questo Tribunale ha anche recentemente ribadito nella sua sentenza di riferimento D-559/2020 (cfr. consid. 9.1), che il sistema di assistenza sociale greco presenta delle criticità non soltanto per i richiedenti asilo, ma bensì anche per le persone beneficiarie di protezione (cfr. sentenze della Corte EDU, Saidoun contro Grecia, 40083/07 e Fawsie contro Grecia, 40080/07, entrambe del 28 ottobre 2010). Le irregolarità nell'accesso ad alloggi a basso costo o al mercato del lavoro nel contesto della crisi economica in corso, le limitate prestazioni assistenziali fornite dallo Stato o la discriminazione contro i cittadini greci nell'accesso ai servizi di sostegno statale, anche nel settore dell'assistenza sanitaria, sono citati anche nei vari rapporti menzionati nel ricorso (di [...], [...] e [...]). Nonostante queste critiche, va notato che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualifica. È quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che gli spettano direttamente presso le autorità greche. Anche se le condizioni di vita in Grecia non sono facili a causa della situazione economica prevalente, non ci sono indicazioni che l'interessato verrebbe esposto ad un'emergenza esistenziale in caso di ritorno in Grecia. Tali criticità del sistema sociale ed economico greci, non risultano difatti ostative, di per sé sole, all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. In relazione ai problemi di salute gli stessi risultano rilevanti in ambito di esigibilità, solo se le cure, reputate essenziali per un'esistenza conforme alla dignità umana, non sarebbero ottenibili a seguito dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; DTAF 2009/2 consid. 9.3.2; GICRA 2003 n. 24 consid. 5b). Ciò non risulta essere il caso nella presente disamina, dato che il ricorrente non ha allegato di soffrire di problematiche particolari, visto quanto ritenuto sopra alla lett. L e quanto desumibile dagli atti di causa. L'esecuzione dell'allontanamento, risulta pertanto essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in combinato disposto con l'art. 44 LAsi).
E. 10 In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi), ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione del ricorrente e che la pandemia di Coronavirus attuale, non conduce all'impossibilità della stessa (cfr. nello stesso senso a titolo esemplificativo la sentenza D-2160/2020 del 6 maggio 2020 consid. 9).
E. 11 Ne discende che, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
E. 12 In conclusione, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto.
E. 13 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande volte d'un canto all'ottenimento dell'autorizzazione ad attendere la fine della procedura d'asilo in Svizzera e d'altro canto all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, sono divenute senza oggetto.
E. 14 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda tendente all'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta. Pertanto, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 15 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbondonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4075/2020 Sentenza del 24 agosto 2020 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Mia Fuchs, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, rappresentato dall'avv. lic. iur. Michael Adamczyk, Caritas Schweiz, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro [Grecia]) ed allontanamento; decisione della SEM del 5 agosto 2020 / N (...). Fatti: A. L'interessato, asserito cittadino afghano, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) giugno 2020 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [...]-1/2). B. Dalle investigazioni intraprese dall'autorità inferiore, segnatamente dai riscontri dattiloscopici nella banca dati «EURODAC» del (...), è risultato che il richiedente aveva presentato una domanda d'asilo a B._______, in Grecia, il (...) (cfr. atti SEM n. [...]-6/1 e n. 7/1). A fronte di tali risultanze, in data (...), la SEM ha quindi chiesto all'autorità greca competente delle informazioni inerenti l'interessato (cfr. atto SEM n. [...]-9/3 e n. 10/2). C. Il (...) giugno 2020, l'interessato è stato sentito segnatamente in merito alle sue generalità, alle sue relazioni ed al viaggio intrapreso dall'Afghanistan (cfr. atto SEM n. [...]-12/10; di seguito: verbale 1). In tale contesto egli ha in particolare riferito di essere espatriato nel 2018, giungendo quale primo Paese europeo in Grecia nello stesso anno (cfr. verbale 1, p.to 5.01 seg., pag. 5). A C._______ vivrebbero due sue sorelle (cfr. verbale 1, p.to 1.16.04 e p.to 3.01, pag. 4). D. Nel corso del colloquio personale ai sensi dell'art. 5 del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), tenutosi il (...) giugno 2020, malgrado l'interessato abbia confermato di aver chiesto asilo in Grecia il (...), ha tuttavia riferito che le autorità greche non gli avrebbero rilasciato alcun permesso di soggiorno. Questionato anche in merito al suo stato di salute, egli ha asserito di stare abbastanza bene (cfr. atto SEM n. [...]-14/2; di seguito: verbale 2). E. Con missiva del (...), le competenti autorità elleniche hanno risposto alla richiesta d'informazioni formulata dalla SEM. Nella stessa hanno dapprima confermato che il richiedente aveva depositato una domanda d'asilo in Grecia il (...). Proseguendo hanno riferito che la stessa sarebbe stata rifiutata in prima istanza il (...), ma che dopo il ricorso presentato il (...) dal richiedente, l'autorità d'appello lo avrebbe accolto il (...), concedendogli la protezione sussidiaria. Tuttavia, non avendo l'interessato ricevuto tale decisione, di conseguenza neppure sarebbe stato emesso un permesso di soggiorno (cfr. atti SEM n. [...]-17/1 e n. 18/1). F. A seguito di tali informazioni, per il tramite dello scritto del (...) luglio 2020, la SEM ha concesso al richiedente il diritto di essere sentito entro l'(...) luglio 2020, in merito ad un suo eventuale allontanamento verso la Grecia. Invero, dato che egli risulterebbe beneficiario della protezione sussidiaria in Grecia, l'autorità inferiore ha comunicato al richiedente l'intenzione di non entrare nel merito della sua domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) e di pronunciare il suo allontanamento verso la Grecia (cfr. atto SEM n. [...]-20/1). G. Nel contempo, l'autorità elvetica preposta, ha presentato in data (...) alle autorità elleniche competenti, una richiesta di riammissione del richiedente asilo su suolo greco in applicazione dell'Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare del 28 agosto 2006 (RS 0.142.113.729) e la Direttiva n. 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.12.2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24.12.2008; di seguito: direttiva rimpatrio) (cfr. atti SEM n. [...]-22/4, n. 23/4 e n. 24/1). In data (...) la Grecia ha risposto positivamente a tale richiesta di riammissione (cfr. atto SEM n. [...]-26/1). H. Per il tramite del suo rappresentante legale, l'8 luglio 2020 il richiedente asilo ha inoltrato le proprie osservazioni al diritto di essere sentito concessogli dalla SEM il (...) luglio 2020, ed ha richiesto alla stessa autorità di trattare la sua domanda d'asilo in Svizzera e di voler conseguentemente rinunciare alla non entrata nel merito, in particolare a causa della vigente situazione in Grecia, con carenze strutturali nel suo sistema d'asilo (cfr. atto SEM n. [...]-30/2). I. I.a Con scritto del 23 luglio 2020, l'interessato ha inoltrato il suo parere circa il progetto di decisione della SEM reso il 21 luglio 2020 (cfr. atti SEM n. [...]-32/7 e n. 33/3). Nel parere, è stata segnatamente riferita la situazione di salute in cui verserebbe la sorella maggiore del richiedente, D._______ (N [...]), vivente a C._______, che sarebbe dipendente dal profilo valetudinario ed emotivamente dall'aiuto futuro del fratello. In tal senso, è stato richiesto dal rappresentante legale di posticipare di 24 ore l'emissione della decisione da parte della SEM, perché l'interessato potesse produrre un certificato medico circa lo stato di salute della sorella D._______, come pure una dichiarazione di quest'ultima. Termine supplementare che è stato concesso dall'autorità inferiore in data 23 luglio 2020 (cfr. atto SEM n. [...]-34/2). I.b Il 23 luglio 2020, il ricorrente ha presentato il complemento al parere succitato, producendo uno scritto del (...) del curatore dell'altra sorella dell'interessato presente in Svizzera, ovvero E._______ (N [...]), in quanto D._______ sarebbe analfabeta. Poiché lo stato di salute di quest'ultima dipenderebbe dalla presenza del fratello in Svizzera, come sarebbe già provato dallo scritto del curatore, il rappresentante legale dell'interessato ha chiesto di attendere l'emissione della decisione sino al ricevimento del rapporto medico del (...) inerente D._______ (cfr. atto SEM n. [...]-35/3). Ciò che è stato inoltrato dall'interessato con scritto del 24 luglio 2020, segnatamente concludendo all'entrata nel merito della sua domanda d'asilo in applicazione dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III e dell'art. 8 CEDU (cfr. atto SEM n. [...]-36/3). J. Con decisione del 5 agosto 2020, notificata il 6 agosto 2020 (cfr. atto SEM n. [...]-39/1), l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento del medesimo, nonché l'esecuzione della precitata misura, verso la Grecia. Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha in primo luogo ritenuto, ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di non dover entrare nel merito della domanda d'asilo del richiedente. Invero, le condizioni di vita in Grecia, non sarebbero suscettibili a modificare le precedenti considerazioni esposte dalla SEM nel progetto di decisione. Riguardanti le asserite minacce da parte dell'(...) del richiedente, le stesse non sarebbero supportate da alcuna prova, e pertanto non rappresenterebbero un ostacolo ad un suo rinvio verso la Grecia e non giustificherebbero in alcun modo l'inesigibilità dello stesso. Proseguendo nell'analisi, la SEM ha ritenuto che la proposta di applicazione dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III da parte dell'interessato, sarebbe in specie inapplicabile, in quanto la procedura in esame non sarebbe retta dal Regolamento Dublino, avendo egli ottenuta la protezione sussidiaria in Grecia. Tuttavia, in relazione al rapporto che vi sarebbe tra il richiedente e la sorella, la SEM lo ha analizzato sotto il profilo dell'art. 8 CEDU, giungendo in sunto a ritenere che un rinvio dell'interessato in Grecia non costituisca alcuna violazione di tale disposto normativo, in quanto tra il richiedente e la sorella non vi sarebbe alcun rapporto di dipendenza tale da permettergli di prevalersene. Non vi sarebbe inoltre nessun interesse degno di protezione del richiedente, perché al medesimo venga riconosciuta la qualità di rifugiato o degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, in quanto essendo beneficiario della protezione sussidiaria in Grecia, egli potrebbe rientrare in tale Paese, senza temere un allontanamento in violazione del principio di non-respingimento. In secondo luogo, l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe ammissibile - sia dal profilo delle condizioni di vita difficili in Grecia, sia dal profilo sanitario e personale - ragionevolmente esigibile, non essendoci segnatamente degli ostacoli personali, e possibile. K. Con ricorso del 13 agosto 2020 (cfr. risultanze processuali), l'interessato è insorto avverso la succitata decisione al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postulando a titolo principale l'annullamento della decisione impugnata e di incaricare la SEM di entrare nel merito della domanda d'asilo del richiedente e di esaminarla materialmente. A titolo eventuale, ha chiesto il rinvio della decisione querelata all'autorità inferiore per nuova decisione. Contestualmente ha inoltre formulato la richiesta di poter rimanere in Svizzera sino alla fine della procedura, nonché istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con spese e ripetibili a carico dello Stato. Nel suo atto ricorsuale, l'insorgente censura le conclusioni esposte nella decisione impugnata. Egli dapprima osserva che, vista la situazione lacunosa e precaria del sistema d'accoglienza greco di beneficiari di protezione sussidiaria - supportando i suoi asserti anche con diversi riferimenti giurisprudenziali e di rapporti di organizzazioni non-governative - un suo allontanamento verso la Grecia violerebbe l'art. 3 CEDU. Inoltre, in merito all'applicazione di tale disposizione, il richiedente ritiene di aver reso plausibile nella sua presa di posizione dell'8 luglio 2020, che si troverebbe in serie difficoltà in Grecia dovesse farvi ritorno. In particolare, durante (...) mesi avrebbe dovuto vivere senza alcun alloggio. Tali suoi asserti, combacerebbero peraltro con quanto narrato in merito alla situazione vigente in tale Paese da parte di fonti note. Inoltre, vi sarebbero da considerare le informazioni contenute nel F2 del (...), che attesterebbero di una sindrome da dipendenza a sostanze del richiedente e che dal (...) avrebbe iniziato un programma di sostituzione con metadone, quest'ultimo richiesto anche dal richiedente in F._______. Tale situazione valetudinaria, sarebbe peraltro dimostrativa del fatto che l'interessato probabilmente a livello psichico non riuscirebbe a superare quanto vissuto in passato senza dei mezzi di sostegno e renderebbe la sua vita in Grecia maggiormente difficoltosa. In merito, il rappresentante legale riferisce che se dovesse avere un colloquio con il richiedente asilo, inoltrerà successivamente al Tribunale le relative informazioni. Proseguendo, l'interessato, esplicando il suo iter procedurale su suolo greco, sostiene che sarebbe dubbio, se egli avrebbe effettivamente ottenuto la protezione sussidiaria da parte della Grecia. Se egli fosse rinviato nel predetto Paese senza tale protezione, si ravviserebbe pertanto un ulteriore elemento a sostegno di una violazione dell'art. 3 CEDU. Altresì, viste le risultanze incerte circa tale punto in questione, la SEM avrebbe violato il principio inquisitorio e dovrebbe in tal senso effettuare ulteriori accertamenti. Sulla base degli elementi precitati, l'interessato ritiene che sarebbe da entrare nel merito della sua domanda d'asilo. Un suo rinvio sarebbe infine lesivo dell'art. 8 CEDU, in quanto un legame di dipendenza importante dall'interessato da parte della sorella D._______ sarebbe dato, ciò che sarebbe dimostrato in modo incontrovertibile dalla documentazione presentata a supporto di tale relazione. Anche per la sorella minore del richiedente, E._______, come provato dal certificato medico del (...) prodotto con il gravame, la presenza del fratello condurrebbe in particolare a dei benefici dal profilo psicologico. Inoltre, visto il loro passato comune affrontando il viaggio d'espatrio, durante il quale sarebbero stati separati, la partenza del fratello comporterebbe una seconda separazione, verosimilmente maggiormente dolorosa, dalle sorelle. Peraltro il richiedente ritiene che, la presunta tardività dei suoi asserti riguardo al legame di dipendenza della sorella nei suoi confronti ventilatagli dalla SEM nella decisione avversata, non sussisterebbe. In merito egli dipoi afferma di essere stato spesso in contatto telefonico con le sorelle e che le avrebbe sostenute rispetto alle minacce che sarebbero state rivolte anche a loro dall'(...), nonché che le stesse gli mancherebbero molto, e che avrebbero pianto di gioia, allorché egli sarebbe giunto in Svizzera. L. Con scritto del 20 agosto 2020 (cfr. risultanze processuali, data d'entrata: 24 agosto 2020), il rappresentante del ricorrente ha comunicato al Tribunale, che l'F2 del (...) citato nel ricorso (al p.to 13, pag. 6 seg.), non concernerebbe l'insorgente, bensì un altro richiedente l'asilo e che il (...) di G._______ avrebbe per errore scambiato i nomi dei due richiedenti. Pertanto ha richiesto che quanto segnalato al p.to 13 del ricorso (inerente la sindrome da dipendenza ed il programma di sostituzione con metadone) sia ignorato, rispettivamente cancellato. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi successivi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA). Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Nel caso di specie, la decisione impugnata è stata redatta in italiano, mentre che il ricorso è stato trasmesso in tedesco. Pertanto la presente sentenza è redatta in lingua italiana.
3. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
4. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Altresì, si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 5. 5.1. Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre, che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125). Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Grecia, come anche altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dall'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di "non-refoulement" (art. 5 cpv. 1 LAsi). 5.2. Nella presente disamina, dagli atti processuali risulta che al ricorrente, il (...), è stata riconosciuta la protezione sussidiaria in Grecia dall'autorità d'appello ellenica preposta, che ha accolto il suo ricorso in tal senso inoltrato il (...). Altresì, le autorità greche, in data (...), hanno dichiarato di accettare la riammissione dell'interessato sul proprio territorio (cfr. atti SEM n. 26/1 e n. 27/1). Sulla base delle precitate considerazioni, non può essere dato alcun seguito agli asseriti dubbi paventati dall'interessato circa il suo ottenimento della protezione internazionale in Grecia. Invero, sulla base delle risultanze processuali e delle evidenze sopra citate, la stessa è stata incontestabilmente ottenuta, e le dichiarazioni contrarie del ricorrente non sono atte a scalfire tale dato di fatto. Peraltro, gli asserti che porrebbero in discussione l'ottenimento della protezione sussidiaria, sono stati presentati unicamente con il ricorso, quando l'interessato avrebbe avuto ampio spazio di riferirli già nei suoi diversi scritti nel corso della procedura dinanzi all'autorità inferiore. Tale procedere, ravvisa un comportamento al limite della buona fede ed in violazione del suo obbligo di collaborare (art. 13 PA ed art. 8 LAsi) che limita il principio inquisitorio dell'autorità di cui si prevale il ricorrente (cfr. Christoph Auer, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 8, pag. 192 seg.). Egli non ha inoltre né allegato né è stato in misura di fornire elementi concreti e dettagliati atti a ritenere che la Grecia rischierebbe di allontanarlo verso l'Afghanistan disattendendo il principio di non respingimento. Alla luce di tali elementi, neppure è ravvisabile alcuna violazione del principio inquisitorio (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi) da parte della SEM o che la medesima autorità dovrebbe procedere ad ulteriori accertamenti in merito, in quanto si è preoccupata di ottenere le informazioni e le relative garanzie di riammissione da parte greca e non vi sono in tal senso carenze nell'accertamento dei fatti del caso di specie. 5.3. Di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo. 6. 6.1. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il principio dell'unità della famiglia, sancito dall'art. 44 LAsi è di portata più estesa rispetto all'art. 8 CEDU (cfr. sentenza del Tribunale D-6528/2014 del 10 marzo 2015 consid. 4.3). 6.2. Nella presente disamina vi è luogo di rinviare alle considerazioni esposte qui di seguito (cfr. consid. 8.3), secondo le quali, l'interessato non ha reso verosimile di avere una relazione stretta ed effettiva con le sorelle. Pertanto, posto che nessuna eccezione alla regola generale della pronuncia dell'allontanamento sia adempiuta (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311] in combinato disposto con l'art. 44 LAsi; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9), il Tribunale è tenuto a confermare tale misura.
7. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). 8. 8.1. A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La CorteEDU ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuta a una situazione di insicurezza generale o di violenza generale nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 Conv. tortura (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene quindi all'interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante: sentenze del Tribunale D-2404/2020 del 18 maggio 2020 consid. 8.1; D-561/2020 del 18 febbraio 2020 consid. 8.1 e D-6742/2019 del 7 gennaio 2020 consid. 8.4). 8.2. 8.2.1. Passando dapprima alla situazione generale della Grecia, il Tribunale ha già a più riprese ritenuto che per quanto riguarda l'ammissione dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia vengono riconosciuti degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento unicamente a condizioni molto severe. Si può infatti partire dal presupposto che essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30, di seguito: Conv. rifugiati), in principio rispetta i suoi obblighi di diritto internazionale (cfr. la sentenza del Tribunale D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 8.2, pubblicata come sentenza di riferimento). Il Tribunale non ignora le informazioni risultanti dai rapporti di numerose organizzazioni e la giurisprudenza della CorteEDU ai quali il ricorrente si riferisce sia nel gravame che precedentemente, per quanto concerne la situazione di accoglienza dei richiedenti l'asilo, così come dei rifugiati e più specificatamente dei beneficiari di protezione sussidiaria in Grecia. Invero, dalle informazioni a disposizione di questo Tribunale, risulta che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, corrono un rischio di vivere in condizioni precarie, a seconda dei casi, comparabili alle situazioni dei richiedenti. Tuttavia, nonostante il rischio di vivere in condizioni precarie, non risulta da fonti affidabili e concordi che la Grecia abbia adottato una pratica di discriminazione sistematica - rispetto ai suoi cittadini - verso i beneficiari dello statuto di rifugiato o della protezione sussidiaria, nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione o all'alloggio (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-559/2020 consid. 8.2). Altresì, i beneficiari di protezione possono pure contare sulle garanzie derivanti dalla direttiva qualifica. Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo, nei confronti dei beneficiari di protezione costituiscono la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualifica). Il Tribunale, in una recente sentenza, ha inoltre specificato che malgrado la cessazione delle prestazioni di assistenza finanziaria nonché in materia d'alloggio introdotte con la riforma legislativa dell'11 marzo 2020, non vi sono sufficienti motivi per ritenere che la Grecia violerà in futuro i suoi obblighi di diritto internazionale (cfr. sentenza del Tribunale D-2160/2020 del 6 maggio 2020 consid. 7.2; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-2404/2020 del 18 maggio 2020 consid. 8.2). 8.2.2. Nel caso in parola, per quanto concerne le asserite serie difficoltà che egli riscontrerebbe in Grecia a causa della situazione vigente in caso di un suo rinvio, ciò che sarebbe provato anche dal fatto che egli sarebbe rimasto senza alcun alloggio per due mesi, tali allegazioni non risultano essere state sufficientemente dettagliate e circostanziate. Non si ravvisa difatti nelle stesse alcun elemento che porti a concludere che, anche in caso di un suo rinvio, egli si troverebbe (nuovamente) in una situazione di precarietà. In aggiunta, non risulta che l'insorgente si sia mai rivolto alle autorità elleniche e/o abbia adito le vie legali alfine di far valere i propri diritti oppure un'eventuale violazione degli stessi, malgrado fosse e sia compito suo rivolgersi alle predette per eventuali omissioni e/o presunte violazioni. 8.2.3. In conclusione, il Tribunale ritiene quindi che, né le difficili condizioni di vita in Grecia, come neppure gli elementi presenti agli atti, lascino presagire dei motivi umanitari estremamente convincenti contro il trasferimento, tali da ritenere che lo stesso costituirebbe un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 4 CartaUE, o che lo stesso sia confrontato con una situazione di emergenza di carattere esistenziale. 8.3. Occorre ora determinare se, come sostenuto dal ricorrente nel gravame, l'esecuzione dell'allontanamento sia compatibile con l'art. 8 CEDU. 8.3.1. Per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare ex art. 8 CEDU, lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest'ultima abbia un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e giurisprudenza ivi citata), nonché che all'interessato non è possibile, rispettivamente non sarebbe ragionevole, proseguire la sua vita famigliare altrove (cfr. DTF 143 I 21 consid. 5.1 seg.; 139 I 330 consid. 2.1 con riferimenti). Di regola, l'applicazione dell'art. 8 CEDU non è limitata unicamente alla famiglia nucleare, ma comprende anche le relazioni con i famigliari che possono svolgere un ruolo importante, ovvero come riconosciuto anche dalla giurisprudenza della CorteEDU, segnatamente tra nipoti e nonni, tra zii e zie, così come tra cugini e tra fratelli e sorelle. Ciò può essere il caso allorché un adulto prende il posto dei genitori per la cura e l'assistenza di un fratello o sorella. La dipendenza interpersonale può risultare a prescindere dall'età, ossia per i bisogni di cure o d'assistenza particolari così come succede nel caso di invalidità fisiche o mentali o di gravi malattie (cfr. DTF 120 Ib 257 consid. 1d seg. con ulteriori riferimenti citati). Tuttavia, uno straniero maggiorenne, può prevalersi di tale disposizione soltanto se si trova in uno stato di dipendenza particolare in rapporto a dei membri famigliari residenti in Svizzera, in ragione, ad esempio di un'invalidità fisica o mentale o di una grave malattia (cfr. DTF 129 II 11 consid. 2 con giurisprudenza ivi citata; sentenze del TF 2D.5/2015 del 27 gennaio 2015 consid. 3.2; 2C.1045/2014 del 26 giugno 2015 consid. 1.1.3 con riferimenti). I segni indicatori di una relazione stretta ed effettiva, sono segnatamente il fatto di coabitare, la dipendenza finanziaria, dei legami famigliari particolarmente stretti e dei contatti regolari (cfr. DTF 135 I 143 consid. 3.1; sentenza 2C.1045/2014 consid. 1.1.2). 8.3.2. Ora, nel caso in parola, e malgrado le sorelle del ricorrente detengano un permesso (...), tuttavia la relazione che il medesimo intrattiene con le stesse, non appare essere in specie di particolare intensità e dipendenza in rapporto alle sorelle. Invero, nei confronti di D._______, sorella che sarebbe divenuta (...) a seguito dell'evento traumatico sopraggiunto il (...), malgrado dalle sue asserzioni e dai documenti prodotti in corso di procedura si evinca in particolare come, la presenza del ricorrente sarebbe indispensabile per il mantenimento dell'equilibrio psichico della succitata (cfr. in particolare l'attestazione medica del (...), atto SEM n. 36/3); tuttavia, di fatto, aldilà di generiche affermazioni circa tale importanza, anche per l'evoluzione positiva del suo stato di salute e la sua rieducazione (cfr. atto SEM n. 35/3), non viene in alcun modo dettagliato in quale misura e come il ricorrente si prenderebbe cura della medesima. Appare peraltro dagli atti stessi, come rettamente segnalato dall'autorità inferiore nella decisione avversata, che D._______ abbia avuto un lungo percorso ospedaliero, nonché rieducativo che attualmente starebbe proseguendo presso l'(...) di H.______ a I._______ (cfr. atto SEM n. 35/3), oltreché essere in attesa di un posto presso il (...) (cfr. atto SEM n. 36/3). Tale percorso di cura e di riabilitazione, è stato pertanto portato avanti dalla sorella e lo sarà in futuro, anche senza l'aiuto del fratello. Per quanto attiene invece la sorella minore dell'insorgente, E._______, soltanto con il ricorso l'insorgente ha allegato che la sua presenza in Svizzera comporterebbe dei benefici dal profilo mentale, nonché di sviluppo e di buona integrazione, per la sorella. Già tale procedere, di allegazioni e mezzo di prova (peraltro datato prima dell'emissione della decisione avversata) che potevano essere addotti rispettivamente prodotto in precedenza, senza alcuna motivazione in merito, appare essere un elemento che mina fortemente la credibilità di tale supposta relazione stretta. Inoltre, le allegazioni ricorsuali, anche in relazione al certificato medico del (...) prodotto in tale contesto, non risultano contenere degli elementi particolarmente convincenti a sostegno di una relazione stretta ed effettiva tra il ricorrente e la sorella minore come previsto dalla giurisprudenza summenzionata. Si ravvisa infatti nella presente fattispecie una relazione di comune vicinanza tra fratelli, con asserite telefonate del ricorrente nel corso degli ultimi (...) anni alle sorelle e la nostalgia reciproca nutrita, come pure la contentezza ed il sollievo provato all'arrivo del fratello in Svizzera, che però non risultano essere degli elementi a favore di una conclusione differente da quella di cui all'impugnata decisione. Il rientro del ricorrente in Grecia, non comporterebbe peraltro l'interruzione di ogni legame con le sorelle, bensì rimarrebbero possibili contatti telefonici - già dichiarati esserci stati anche in passato allorché l'interessato si trovava in Grecia - (o via Skype) e tramite messaggi elettronici, nonché visite grazie a brevi soggiorni. Per il resto, onde evitare delle inutili ripetizioni, si rimanda all'argomentazione esposta in merito nella decisione impugnata (cfr. p.to II, pag. 6 seg.), la quale risulta essere sufficientemente dettagliata e completa (art. 109 cpv. 3 LTF su rinvio dell'art. 37 LTAF e 4 PA). 8.3.3. Visto tutto quanto precede, neppure l'art. 8 CEDU, risulta essere ostativo all'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato. 8.4. L'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato in Grecia è quindi ammissibile sia ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico, sia della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi).
9. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-559/2020 consid. 9). Nel caso in disamina, l'insorgente non è però riuscito in tale intento. Le difficili condizioni di esistenza - peraltro questione già trattata sotto l'aspetto dell'ammissibilità - così come il suo stato valetudinario, non sono in specie sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento. Segnatamente, nella misura in cui il ricorrente fa riferimento alle precarie condizioni di vita dei migranti in Grecia, ed in particolare ai beneficiari dello statuto di protezione internazionale, questo Tribunale ha anche recentemente ribadito nella sua sentenza di riferimento D-559/2020 (cfr. consid. 9.1), che il sistema di assistenza sociale greco presenta delle criticità non soltanto per i richiedenti asilo, ma bensì anche per le persone beneficiarie di protezione (cfr. sentenze della Corte EDU, Saidoun contro Grecia, 40083/07 e Fawsie contro Grecia, 40080/07, entrambe del 28 ottobre 2010). Le irregolarità nell'accesso ad alloggi a basso costo o al mercato del lavoro nel contesto della crisi economica in corso, le limitate prestazioni assistenziali fornite dallo Stato o la discriminazione contro i cittadini greci nell'accesso ai servizi di sostegno statale, anche nel settore dell'assistenza sanitaria, sono citati anche nei vari rapporti menzionati nel ricorso (di [...], [...] e [...]). Nonostante queste critiche, va notato che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualifica. È quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che gli spettano direttamente presso le autorità greche. Anche se le condizioni di vita in Grecia non sono facili a causa della situazione economica prevalente, non ci sono indicazioni che l'interessato verrebbe esposto ad un'emergenza esistenziale in caso di ritorno in Grecia. Tali criticità del sistema sociale ed economico greci, non risultano difatti ostative, di per sé sole, all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. In relazione ai problemi di salute gli stessi risultano rilevanti in ambito di esigibilità, solo se le cure, reputate essenziali per un'esistenza conforme alla dignità umana, non sarebbero ottenibili a seguito dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; DTAF 2009/2 consid. 9.3.2; GICRA 2003 n. 24 consid. 5b). Ciò non risulta essere il caso nella presente disamina, dato che il ricorrente non ha allegato di soffrire di problematiche particolari, visto quanto ritenuto sopra alla lett. L e quanto desumibile dagli atti di causa. L'esecuzione dell'allontanamento, risulta pertanto essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in combinato disposto con l'art. 44 LAsi).
10. In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi), ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione del ricorrente e che la pandemia di Coronavirus attuale, non conduce all'impossibilità della stessa (cfr. nello stesso senso a titolo esemplificativo la sentenza D-2160/2020 del 6 maggio 2020 consid. 9).
11. Ne discende che, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
12. In conclusione, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto.
13. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande volte d'un canto all'ottenimento dell'autorizzazione ad attendere la fine della procedura d'asilo in Svizzera e d'altro canto all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, sono divenute senza oggetto.
14. Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda tendente all'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta. Pertanto, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
15. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbondonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: