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D-2404/2020

D-2404/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-05-18 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro 31a I a,c,d,e) ed allontanamento

Sachverhalt

A. L'interessato, cittadino afghano, ha depositato domanda d'asilo in Svizzera il 18 febbraio 2020. B. Dalle investigazioni della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) in particolare dalla consultazione del sistema EURODAC, è risultato che il richiedente aveva depositato una domanda d'asilo in Grecia il 19 settembre 2019 (cfr. atto [...]-7/1). Il 2 marzo 2020 la SEM ha quindi svolto un colloquio Dublino (cfr. atto 15/2). In tale occasione, egli ha negato di aver mai chiesto asilo in Grecia. C. Il medesimo giorno la SEM ha trasmesso alle competenti autorità greche una richiesta di informazioni sulla base dell'art. 34 del Regolamento Dublino III (cfr. atto 16/3). Con scritto del 30 marzo 2020 le suddette autorità hanno informato che all'interessato è stata riconosciuta protezione sussidiaria con decisione del 5 dicembre 2019 (cfr. atto 22/1). D. Il 1° aprile 2020 le autorità svizzere hanno presentato alle competenti autorità elleniche una richiesta di riammissione dell'interessato (cfr. atto 24/4° e A26/1) in applicazione della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24.12.2008; di seguito: direttiva ritorno) e dell'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). Il medesimo giorno le competenti autorità greche hanno accettato la riammissione dell'interessato avendo accordato allo stesso - il 5 dicembre 2019 - protezione sussidiaria e disponendo egli di un permesso di soggiorno valido dal 05.06.2019 al 04.06.2022 (cfr. atto 28/1), con tuttavia richiesta di rinuncia di trasferimento momentanea a causa della situazione dovuta al Covid-19. E. Il 2 aprile 2020 la SEM ha quindi e concesso al richiedente il diritto di essere sentito in merito ad un'eventuale non entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) ed un allontanamento verso la Grecia (cfr. atto 29/2). Con scritto del 9 aprile 2020 (cfr. atto 32/20) l'interessato per il tramite del suo rappresentante legale, ha trasmesso le proprie osservazioni ed ha richiesto alla SEM di trattare la domanda d'asilo in Svizzera e di rinunciare alla non entrata nel merito. Egli ha in particolare rilevato che in Grecia sarebbe stato obbligato a sostenere un colloquio contro la propria volontà, altrimenti sarebbe rimasto in carcere. Dopo tale colloquio avrebbe ricevuto dei fogli senza ulteriori spiegazioni e sarebbe stato rilasciato. Non avrebbe tuttavia ricevuto alcuna informazione in merito alla possibilità di ottenere vitto e/o alloggio né sarebbe stato informato in merito ai suoi diritti. Avrebbe quindi vissuto in uno spazio verde senza alcun supporto né servizi igienici a sufficienza e quando pioveva avrebbe letteralmente dormito nell'acqua. L'interessato considera che il rinvio in Grecia, per quanto temporaneamente, sia contrario all'art. 3 CEDU date le condizioni critiche a cui i richiedenti l'asilo ed i rifugiati sarebbero sottoposti in tale Paese. L'OSAR sconsiglierebbe qualsiasi trasferimento verso la Grecia dal momento che il sistema d'asilo sarebbe completamente sospeso. Inoltre, dai due documenti - allegati allo scritto - redatti dall'ONG greca "Refugee Support Aegean" insieme alla tedesca Stiftung Pro Asyl, risulterebbe che i beneficiari di protezione sussidiaria beneficerebbero di un livello di assistenza e protezione inferiore alle già insufficienti misure previste per i beneficiari di protezione internazionale. Peraltro, il cambiamento legislativo dell'11 marzo 2020 prevede che tutte le prestazioni materiali di accoglienza - sia in natura che finanziarie - cesserebbero entro 30 giorni dalla concessione della protezione internazionale. Ciò implicherebbe che i beneficiari di protezione internazionale che alloggiano in campi di accoglienza o in strutture di accoglienza dovrebbero lasciare le strutture. Per la maggior parte dei titolari di protezione internazionale non vi sarebbero dunque prospettive di alloggio. Infine, vi sarebbe preoccupazione anche per quanto riguarda l'attuazione di misure di protezione connesse all'emergenza di Covid-19 per questa categoria di persone e la tutela della loro salute. F. Il 24 aprile 2020 il richiedente ha inoltrato il parere circa la bozza di decisione della SEM del 23 aprile 2020 (cfr. atto 38/4). Egli si è detto anzitutto rammaricato di non essere stato creduto circa la descrizione delle cattive condizioni di accoglienza descritte sia in sede di colloquio Dublino sia nel diritto di essere sentito e teme fortemente un rinvio in Grecia poiché sarebbe abbandonato a sé stesso, senza possibilità di procurarsi cibo o un alloggio né ricevere alcun tipo di supporto dalle autorità greche. Le drammatiche condizioni attualmente vigenti in Grecia non si riferirebbero alle generiche condizioni economiche della popolazione, ma bensì riguarderebbero in particolare le persone destinatarie di protezione sussidiaria e protezione internazionale. L'interessato ha inoltre reiterato le considerazioni in merito al cambiamento legislativo dell'11 marzo 2020 ed in particolare alla cessazione di tutte le prestazioni materiali di accoglienza. Egli quindi, rischierebbe di vivere come un senzatetto al più tardi dopo 30 giorni dal suo ritorno in Grecia, questa inevitabile conseguenza configurerebbe un'illiceità del rinvio in Grecia perché contraria all'art. 3 CEDU. Sarebbero dunque state presentate alla SEM delle fonti che mostrerebbero l'evoluzione in senso peggiorativo della situazione in tale Paese e pertanto, un rinvio in Grecia per un beneficiario di protezione sussidiaria si concretizzerebbe proprio nell'assoggettamento a discriminazione. A tutto ciò si aggiungerebbe inoltre la mancata previsione di valide misure sanitarie rispetto alla pandemia di Covid-19, come ampiamente riportato recentemente dalla stampa internazionale. G. Con decisione del 27 aprile 2020, notificata il 30 aprile 2020 (cfr. atto 37/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti verso la Grecia. H. L'autorità inferiore ha anzitutto osservato che il parere dell'interessato del 24 aprile 2020 non conterrebbe fattispecie o mezzi di prova che giustificherebbero una modifica del punto di vista della SEM. In seguito, essa ha rilevato che il Consiglio federale avrebbe designato la Grecia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. La Grecia avrebbe accettato la riammissione del richiedente. In riferimento alla volontà del richiedente di rimanere in Svizzera e di non voler tornare in Grecia poiché sarebbe stato costretto a chiedervi asilo, l'autorità inferiore ha ritenuto che sulla base del confronto delle sue impronte digitali e della risposta delle autorità elleniche non vi sarebbero dubbi in merito al fatto che egli abbia domandato asilo in Grecia e ottenuto la protezione sussidiaria. In seguito, per quanto riguarda l'asserita violazione dell'art. 3 CEDU in caso di trasferimento dell'interessato in Grecia, in ragione della mancata assistenza ottenuta e ritenuti i rapporti dell'OSAR e dell'ONG Refugee Support Aegean (RSA) la SEM ha rilevato che le difficili condizioni di vita in Grecia non sarebbero un motivo d'inesigibilità del rinvio. In effetti, tale Paese sarebbe vincolato alla Direttiva Qualifiche, la quale garantirebbe, tra le altre cose, anche l'accesso a un'assistenza sociale alle medesime condizioni che i cittadini ellenici. Dal momento che le autorità greche avrebbero riconosciuto al richiedente la protezione sussidiaria, sarebbe loro competenza fornire il sostegno necessario e sarebbe suo compito far valere i suoi diritti e richiedere aiuto alle autorità greche. Inoltre, accanto a strutture statali, esiterebbero anche gli organismi di natura caritativa presso i quali i cittadini di Paesi terzi potrebbero rivolgersi. Nel caso specifico, circa la situazione di indigenza e di assenza di alloggio in cui egli si sarebbe ritrovato, la SEM ha osservato che l'art. 32 della Direttiva Qualifiche garantisce l'accesso a un alloggio secondo modalità equivalenti a quelle previste per altri cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in Grecia. Malgrado il livello di vita possa essere effettivamente più basso, in confronto ad altri Stati europei ma gli standard minimi del diritto internazionale, in particolare rispetto all'art. 3 CEDU. Di conseguenza non vi sarebbero elementi concreti suscettibili di mettere la vita del richiedente in pericolo in caso di ritorno in Grecia. A titolo abbondanziale l'autorità inferiore ha inoltre osservato che le difficoltà di accesso al mercato del lavoro, conseguenza di una situazione economica problematica o delle limitazioni emanate dalla legislazione nazionale, non sarebbero un motivo d'inesigibilità dell'esecuzione del rinvio verso la Grecia poiché le difficili condizioni riguarderebbero l'insieme della popolazione. In conclusione, se dopo il ritorno in tale Paese l'interessato dovesse essere realmente costretto dalle circostanze a vivere un'esistenza caratterizzata da un forte disagio, o se dovesse valutare che questo Stato viola le sue obbligazioni di assistenza, o portare pregiudizio ai suoi diritti fondamentali, sarebbe su compito far valere tali diritti presso le autorità competenti greche, facendo ricorso alle adeguate vie di diritto presso i tribunali greci e in ultima istanza alla CorteEDU. Per quanto concerne lo stato di salute dell'interessato, egli sarebbe stato sottoposto ad una sola visita medica lamentando del prurito. Gli sarebbe stata diagnosticata una possibile infezione da scabbia e prescritta una terapia, la quale avrebbe avuto successo. Di conseguenza, egli non avrebbe più necessitato ulteriori visite mediche e sarebbe in buona salute, per il che nulla - dal punto di vista medico - impedirebbe un suo trasferimento in Grecia. Infine, per quanto riguarda la situazione dovuta al Covid-19, la SEM ha sottolineato che un trasferimento verso la Grecia sarà effettuato solo quando sarà nuovamente possibile da un punto di vista tecnico. Inoltre, la stessa ha rilevato che qualora fosse necessario, le autorità competenti per il trasferimento prenderanno in considerazione le esigenze concernenti eventuali cure mediche necessarie tenendo conto anche della problematica Coronavirus. L'esecuzione dell'allontanamento sarebbe pure da considerarsi possibile sia sul piano tecnico che pratico nonostante le temporanee restrizioni al traffico aereo e all'entrata in Grecia. I. Con ricorso del 7 maggio 2020 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 8 maggio 2020), l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM ed ha concluso in via principale all'annullamento della decisione impugnata ed alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per un nuovo esame delle allegazioni e per complemento istruttorio ed in via subordinata alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera. Egli ha altresì richiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo con protestate tasse e spese. In merito alle condizioni generali di accesso alle misure di accoglienza in Grecia, il ricorrente ritiene che l'assunto normativo citato dalla SEM - in particolare circa la Direttiva Qualifiche - pur se formalmente in vigore striderebbe con le sue allegazioni, nonché con le importanti difficoltà già ampiamente documentate nel diritto di essere sentito e nel parere sul progetto di decisione, di effettivo accesso a qualsivoglia misura di assistenza, sociale, medica e di alloggio, anche minima in Grecia. L'insorgente temerebbe di ritrovarsi sostanzialmente abbandonato a sé stesso, senza alloggio né assistenza materiale, privo di effettiva possibilità di accedere ad eventuali cure mediche. Secondo numerosi studi internazionali, i beneficiari di protezione internazionale in Grecia riscontrerebbero ostacoli nell'accesso all'assistenza sociale, grave carenza nella disponibilità di alloggi e nella disponibilità di pasti per i poveri, severa difficoltà di accesso al mercato del lavoro a causa dell'elevato tasso di disoccupazione, così come numerosi problemi nell'accesso all'assistenza medica nonché alle misure di integrazione. La protezione internazionale riconosciuta, sarebbe infatti soltanto sulla carta. Inoltre, i recenti aggiornamenti legislativi greci peggiorerebbero le già precarie condizioni di vita dei rifugiati riconosciuti in Grecia. In particolare, la modifica legislativa, pur riferendosi ai richiedenti l'asilo in attesa di decisione, andrebbe ad incidere notevolmente sulle posizioni individuali dei rifugiati riconosciuti. Infatti, sarebbe noto che molti di essi vivrebbero ancora in centri di accoglienza nonostante non ne avrebbero titolo e quale conseguenza di questa legge, dovranno necessariamente lasciare il campo dove ancora risiedono al più tardi entro fine aprile 2020. La disponibilità di alloggi per i richiedenti riconosciuti sarà notevolmente ridotta in futuro, lasciando centinaia di persone anche vulnerabili senza nessun tipo di programma di integrazione né accesso ad alloggi. In merito all'assistenza sociale, un beneficiario di protezione internazionale potrebbe presentare una richiesta di sostegno finanziario, tuttavia sarebbe estremamente difficile beneficiare effettivamente di questo diritto. Notorie sarebbero pure le difficili condizioni economiche in Grecia, dove i giovani si troverebbero confrontati ad un tasso di disoccupazione superiore al 33%. In seguito, l'insorgente cita una sentenza del Bundesverfassungsgericht tedesco, secondo la quale il trasferimento di beneficiari di protezione internazionale in Grecia potrebbe avvenire unicamente in presenza di adeguate garanzie da parte delle autorità greche, dopo attenta valutazione delle circostanze individuali. Egli fa poi riferimento alla sentenza del Tribunale E-3841/2019 la quale avrebbe evidenziato l'obbligo della SEM di procedere ad un accertamento dei fatti individuali in modo accurato nei casi di riammissione in Grecia. Considerata la criticità delle condizioni di accoglienza e dell'intero sistema socioeconomico in tale Paese, sarebbe necessario un esame individualizzato del caso di specie il quale appare configurare profili di vulnerabilità e quindi di rischio. Peraltro, i beneficiari di protezione sussidiaria beneficerebbero di un livello di assistenza e protezione inferiore alle già insufficienti misure previste per i beneficiari di protezione internazionale. Per quanto concerne la situazione individuale del ricorrente, come conseguenze delle problematiche insite nel sistema di accoglienza greco, il ricorrente si ritroverebbe a vivere come un senzatetto al più tardi dopo 30 giorni dal suo arrivo. Questa inevitabile conseguenza (e non mera eventualità) costituirebbe un'inesigibilità del rinvio in Grecia poiché contraria all0art. 3 CEDU. L'insorgente avrebbe riferito (come riportato nel diritto di essere sentito) di aver vissuto in uno spazio verde senza alcun supporto, aveva fame e non avrebbe incontrato alcun volontario ONG. Inoltre, il ricorrente subirebbe la mancanza di misure sanitarie valide rispetto alla pandemia di Covid-19. Anche rispetto alla più recente giurisprudenza del Tribunale, la situazione in Grecia apparirebbe sempre più degradata e compromessa, specialmente negli ultimi mesi. Allo stato attuale e a fronte della documentazione prodotta, il peggioramento della situazione precedentemente descritta dal Tribunale sarebbe dimostrato e pertanto, ad oggi, un rinvio in Grecia per un beneficiario di protezione sussidiaria configurerebbe una violazione dell'art. 3 CEDU.

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e relativi riferimenti).

E. 3 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dal giudice unico (art. 111a LAsi), con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti.

E. 4.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre, che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125). Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Grecia, come altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di "non-refoulement" (art. 5 cpv. 1 LAsi).

E. 4.2 Nella fattispecie, dagli atti risulta che al ricorrente il 5 dicembre 2020 è stata riconosciuta la protezione sussidiaria in Grecia e che egli è stato messo al beneficio di un permesso di soggiorno valido dal 15.01.2020 al 14.01.2021 (cfr. atto 28/1). Altresì, la Grecia, in data 1° aprile 2020, ha dichiarato di accettare la riammissione dell'interessato sul proprio territorio (cfr. ibidem). L'insorgente non ha per altro apportato indizi individuali che permetterebbero di ritenere che la Grecia non rispetti il principio di non-refoulement e lo rinvierebbe nel suo Paese d'origine.

E. 4.3 Di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito delle domande d'asilo.

E. 5 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Pertanto, lo scrivente Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

E. 6 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20, nuovo titolo dal 1° gennaio 2019, medesimo tenore per quanto riguarda l'art. 83). Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).

E. 7 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

E. 8 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).

E. 8.1 Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (di seguito: Conv. tortura, RS 0.105; cfr. Fanny MAtthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene dunque all'interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante D-6742/2019 del 7 gennaio 2020 consid. 8.4).

E. 8.2 Passando ora alla situazione generale della Grecia, il Tribunale ha a più riprese ritenuto che per quanto riguarda l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia vengono riconosciuti degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento unicamente a condizioni molto severe. In particolare, in una recente sentenza pubblicata quale sentenza di riferimento inoltre il Tribunale ha ritenuto che si può infatti partire dal presupposto che essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, in principio rispetta i suoi obblighi di diritto internazionale (cfr. sentenza del Tribunale D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 8.2, pubblicata come sentenza di riferimento). Nonostante il rischio di vivere in condizioni precarie, non risulta da fonti affidabili e concordi che la Grecia abbia adottato una pratica di discriminazione sistematica - rispetto ai suoi cittadini - verso i beneficiari dello statuto di rifugiato o dalla protezione sussidiaria, nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio (cfr. ibidem). Altresì, i beneficiari di protezione possono pure contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione]). Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo, nei confronti dei beneficiari di protezione costituiscono la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione; cfr. sentenza sopracitata). Il Tribunale, in una recente sentenza, ha inoltre specificato che malgrado la cessazione delle prestazioni di assistenza finanziaria nonché in materia d'alloggio introdotte con la riforma legislativa dell'11 marzo 2020, non vi sono sufficienti motivi per ritenere che la Grecia violerà in futuro i suoi obblighi di diritto internazionale (cfr. sentenza del Tribunale D-2160/2020 del 6 maggio 2020 consid. 7.2). Infine, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, l'interessato potrà adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU).

E. 8.3 Nella fattispecie, il ricorrente è stato riconosciuto beneficiario di protezione sussidiaria dalla Grecia in data 5 dicembre 2019, di conseguenza egli può rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che gli spettano. Altresì, dagli atti non vi sono elementi che permettano di ritenere che in caso di rinvio dell'insorgente in Grecia le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. Segnatamente, il caso di specie non è comparabile alla situazione ritenuta dal Tribunale nella sentenza E-3841/2019 del 20 agosto 2019 consid. 2.4 e citata dal ricorrente a diverse riprese dinnanzi all'autorità inferiore. Invero, in casu non può essere ritenuto che la SEM non abbia proceduto ad un esame concreto della situazione di fatto, poiché il ricorrente ha avuto occasione di esprimersi e di descrivere dettagliatamente la situazione con diritto di essere sentito e con il parere sulla bozza di decisione. Tuttavia, pur avendo avuto a diverse riprese occasione di descrivere dettagliatamente la situazione in cui si è trovato in Grecia - peraltro dove ha soggiornato poco più di due mesi dopo l'ottenimento della protezione sussidiaria - ha fornito delle allegazioni vaghe e poco dettagliate. Invero, egli ha affermato di aver vissuto per un po' in uno spazio verde senza alcun supporto e di non aver incontrato alcun volontario di ONG. Avrebbe avuto fame e non aveva un tetto sotto cui ripararsi. Quando pioveva era costretto a dormire letteralmente nell'acqua (cfr. atto A32). Tuttavia, non risulta che l'insorgente si sia rivolto alle autorità elleniche ed abbia adito le vie legali al fine far valere i propri diritti oppure un'eventuale violazione degli stessi. Di conseguenza, è compito del ricorrente rivolgersi presso le competenti autorità. Altresì, come già ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, l'insorgente, oltre a rivolgersi alle strutture statali, può anche rivolgersi ai numerosi organismi di natura caritativa al fine di ottenere assistenza.

E. 8.4 Infine, non risulta neppure che le sue condizioni di salute costituiscano un ostacolo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Invero, egli è stato sottoposto a visita medica per una probabile infezione da scabbia la quale è stata curata con successo dopo la terapia prescritta.

E. 8.5 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 9 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può es-sere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. D-559/2020 consid. 9).

E. 9.1 Nella misura in cui il ricorrente fa riferimento alle precarie condizioni di vita dei migranti in Grecia, va effettivamente rilevato che il sistema di assistenza sociale greco presenta delle criticità non soltanto per i richiedenti asilo, ma bensì anche per le persone con beneficiarie di protezione (cfr. sentenze della CorteEDU, Saidoun contro Grecia, 40083/07 e Fawsie contro Grecia, 40080/07, entrambe del 28 ottobre 2010). Le irregolarità nell'accesso ad alloggi a basso costo o al mercato del lavoro nel contesto della crisi economica in corso, le limitate prestazioni assistenziali fornite dallo Stato o la discriminazione contro i cittadini greci nell'accesso ai servizi di sostegno statale, anche nel settore dell'assistenza sanitaria, sono citati anche nei rapporti Pro Asyl e RSA ripresi nel ricorso. Nonostante queste critiche, va notato che la Grecia è vincolata dalla direttiva sulle qualifiche. È quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che gli spettano direttamente presso le autorità greche (cfr. consid. 8.2). Anche se le condizioni di vita in Grecia non sono facili a causa della situazione economica prevalente, non ci sono indicazioni che l'interessato verrebbe esposto a un'emergenza esistenziale in caso di ritorno in Grecia.

E. 9.2 Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento risulta pure ragionevolmente esigibile.

E. 10 Altresì, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr) ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione del ricorrente. Infine, conformemente a quanto ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, né le restrizioni temporanee al traffico aereo né le restrizioni temporanee all'ingresso imposte dalle autorità greche in relazione alla situazione attuale di Covid-19 rendono impossibile l'esecuzione dell'allontanamento.

E. 11 Di conseguenza, in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 12 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 13 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 14 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 15 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
  3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2404/2020 Sentenza del 18 maggio 2020 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Muriel Beck Kadima, cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato dall'avv. Ugo Di Nisio, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro Grecia) ed allontanamento; decisione della SEM del 27 aprile 2020 / N (...). Fatti: A. L'interessato, cittadino afghano, ha depositato domanda d'asilo in Svizzera il 18 febbraio 2020. B. Dalle investigazioni della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) in particolare dalla consultazione del sistema EURODAC, è risultato che il richiedente aveva depositato una domanda d'asilo in Grecia il 19 settembre 2019 (cfr. atto [...]-7/1). Il 2 marzo 2020 la SEM ha quindi svolto un colloquio Dublino (cfr. atto 15/2). In tale occasione, egli ha negato di aver mai chiesto asilo in Grecia. C. Il medesimo giorno la SEM ha trasmesso alle competenti autorità greche una richiesta di informazioni sulla base dell'art. 34 del Regolamento Dublino III (cfr. atto 16/3). Con scritto del 30 marzo 2020 le suddette autorità hanno informato che all'interessato è stata riconosciuta protezione sussidiaria con decisione del 5 dicembre 2019 (cfr. atto 22/1). D. Il 1° aprile 2020 le autorità svizzere hanno presentato alle competenti autorità elleniche una richiesta di riammissione dell'interessato (cfr. atto 24/4° e A26/1) in applicazione della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24.12.2008; di seguito: direttiva ritorno) e dell'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). Il medesimo giorno le competenti autorità greche hanno accettato la riammissione dell'interessato avendo accordato allo stesso - il 5 dicembre 2019 - protezione sussidiaria e disponendo egli di un permesso di soggiorno valido dal 05.06.2019 al 04.06.2022 (cfr. atto 28/1), con tuttavia richiesta di rinuncia di trasferimento momentanea a causa della situazione dovuta al Covid-19. E. Il 2 aprile 2020 la SEM ha quindi e concesso al richiedente il diritto di essere sentito in merito ad un'eventuale non entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) ed un allontanamento verso la Grecia (cfr. atto 29/2). Con scritto del 9 aprile 2020 (cfr. atto 32/20) l'interessato per il tramite del suo rappresentante legale, ha trasmesso le proprie osservazioni ed ha richiesto alla SEM di trattare la domanda d'asilo in Svizzera e di rinunciare alla non entrata nel merito. Egli ha in particolare rilevato che in Grecia sarebbe stato obbligato a sostenere un colloquio contro la propria volontà, altrimenti sarebbe rimasto in carcere. Dopo tale colloquio avrebbe ricevuto dei fogli senza ulteriori spiegazioni e sarebbe stato rilasciato. Non avrebbe tuttavia ricevuto alcuna informazione in merito alla possibilità di ottenere vitto e/o alloggio né sarebbe stato informato in merito ai suoi diritti. Avrebbe quindi vissuto in uno spazio verde senza alcun supporto né servizi igienici a sufficienza e quando pioveva avrebbe letteralmente dormito nell'acqua. L'interessato considera che il rinvio in Grecia, per quanto temporaneamente, sia contrario all'art. 3 CEDU date le condizioni critiche a cui i richiedenti l'asilo ed i rifugiati sarebbero sottoposti in tale Paese. L'OSAR sconsiglierebbe qualsiasi trasferimento verso la Grecia dal momento che il sistema d'asilo sarebbe completamente sospeso. Inoltre, dai due documenti - allegati allo scritto - redatti dall'ONG greca "Refugee Support Aegean" insieme alla tedesca Stiftung Pro Asyl, risulterebbe che i beneficiari di protezione sussidiaria beneficerebbero di un livello di assistenza e protezione inferiore alle già insufficienti misure previste per i beneficiari di protezione internazionale. Peraltro, il cambiamento legislativo dell'11 marzo 2020 prevede che tutte le prestazioni materiali di accoglienza - sia in natura che finanziarie - cesserebbero entro 30 giorni dalla concessione della protezione internazionale. Ciò implicherebbe che i beneficiari di protezione internazionale che alloggiano in campi di accoglienza o in strutture di accoglienza dovrebbero lasciare le strutture. Per la maggior parte dei titolari di protezione internazionale non vi sarebbero dunque prospettive di alloggio. Infine, vi sarebbe preoccupazione anche per quanto riguarda l'attuazione di misure di protezione connesse all'emergenza di Covid-19 per questa categoria di persone e la tutela della loro salute. F. Il 24 aprile 2020 il richiedente ha inoltrato il parere circa la bozza di decisione della SEM del 23 aprile 2020 (cfr. atto 38/4). Egli si è detto anzitutto rammaricato di non essere stato creduto circa la descrizione delle cattive condizioni di accoglienza descritte sia in sede di colloquio Dublino sia nel diritto di essere sentito e teme fortemente un rinvio in Grecia poiché sarebbe abbandonato a sé stesso, senza possibilità di procurarsi cibo o un alloggio né ricevere alcun tipo di supporto dalle autorità greche. Le drammatiche condizioni attualmente vigenti in Grecia non si riferirebbero alle generiche condizioni economiche della popolazione, ma bensì riguarderebbero in particolare le persone destinatarie di protezione sussidiaria e protezione internazionale. L'interessato ha inoltre reiterato le considerazioni in merito al cambiamento legislativo dell'11 marzo 2020 ed in particolare alla cessazione di tutte le prestazioni materiali di accoglienza. Egli quindi, rischierebbe di vivere come un senzatetto al più tardi dopo 30 giorni dal suo ritorno in Grecia, questa inevitabile conseguenza configurerebbe un'illiceità del rinvio in Grecia perché contraria all'art. 3 CEDU. Sarebbero dunque state presentate alla SEM delle fonti che mostrerebbero l'evoluzione in senso peggiorativo della situazione in tale Paese e pertanto, un rinvio in Grecia per un beneficiario di protezione sussidiaria si concretizzerebbe proprio nell'assoggettamento a discriminazione. A tutto ciò si aggiungerebbe inoltre la mancata previsione di valide misure sanitarie rispetto alla pandemia di Covid-19, come ampiamente riportato recentemente dalla stampa internazionale. G. Con decisione del 27 aprile 2020, notificata il 30 aprile 2020 (cfr. atto 37/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti verso la Grecia. H. L'autorità inferiore ha anzitutto osservato che il parere dell'interessato del 24 aprile 2020 non conterrebbe fattispecie o mezzi di prova che giustificherebbero una modifica del punto di vista della SEM. In seguito, essa ha rilevato che il Consiglio federale avrebbe designato la Grecia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. La Grecia avrebbe accettato la riammissione del richiedente. In riferimento alla volontà del richiedente di rimanere in Svizzera e di non voler tornare in Grecia poiché sarebbe stato costretto a chiedervi asilo, l'autorità inferiore ha ritenuto che sulla base del confronto delle sue impronte digitali e della risposta delle autorità elleniche non vi sarebbero dubbi in merito al fatto che egli abbia domandato asilo in Grecia e ottenuto la protezione sussidiaria. In seguito, per quanto riguarda l'asserita violazione dell'art. 3 CEDU in caso di trasferimento dell'interessato in Grecia, in ragione della mancata assistenza ottenuta e ritenuti i rapporti dell'OSAR e dell'ONG Refugee Support Aegean (RSA) la SEM ha rilevato che le difficili condizioni di vita in Grecia non sarebbero un motivo d'inesigibilità del rinvio. In effetti, tale Paese sarebbe vincolato alla Direttiva Qualifiche, la quale garantirebbe, tra le altre cose, anche l'accesso a un'assistenza sociale alle medesime condizioni che i cittadini ellenici. Dal momento che le autorità greche avrebbero riconosciuto al richiedente la protezione sussidiaria, sarebbe loro competenza fornire il sostegno necessario e sarebbe suo compito far valere i suoi diritti e richiedere aiuto alle autorità greche. Inoltre, accanto a strutture statali, esiterebbero anche gli organismi di natura caritativa presso i quali i cittadini di Paesi terzi potrebbero rivolgersi. Nel caso specifico, circa la situazione di indigenza e di assenza di alloggio in cui egli si sarebbe ritrovato, la SEM ha osservato che l'art. 32 della Direttiva Qualifiche garantisce l'accesso a un alloggio secondo modalità equivalenti a quelle previste per altri cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in Grecia. Malgrado il livello di vita possa essere effettivamente più basso, in confronto ad altri Stati europei ma gli standard minimi del diritto internazionale, in particolare rispetto all'art. 3 CEDU. Di conseguenza non vi sarebbero elementi concreti suscettibili di mettere la vita del richiedente in pericolo in caso di ritorno in Grecia. A titolo abbondanziale l'autorità inferiore ha inoltre osservato che le difficoltà di accesso al mercato del lavoro, conseguenza di una situazione economica problematica o delle limitazioni emanate dalla legislazione nazionale, non sarebbero un motivo d'inesigibilità dell'esecuzione del rinvio verso la Grecia poiché le difficili condizioni riguarderebbero l'insieme della popolazione. In conclusione, se dopo il ritorno in tale Paese l'interessato dovesse essere realmente costretto dalle circostanze a vivere un'esistenza caratterizzata da un forte disagio, o se dovesse valutare che questo Stato viola le sue obbligazioni di assistenza, o portare pregiudizio ai suoi diritti fondamentali, sarebbe su compito far valere tali diritti presso le autorità competenti greche, facendo ricorso alle adeguate vie di diritto presso i tribunali greci e in ultima istanza alla CorteEDU. Per quanto concerne lo stato di salute dell'interessato, egli sarebbe stato sottoposto ad una sola visita medica lamentando del prurito. Gli sarebbe stata diagnosticata una possibile infezione da scabbia e prescritta una terapia, la quale avrebbe avuto successo. Di conseguenza, egli non avrebbe più necessitato ulteriori visite mediche e sarebbe in buona salute, per il che nulla - dal punto di vista medico - impedirebbe un suo trasferimento in Grecia. Infine, per quanto riguarda la situazione dovuta al Covid-19, la SEM ha sottolineato che un trasferimento verso la Grecia sarà effettuato solo quando sarà nuovamente possibile da un punto di vista tecnico. Inoltre, la stessa ha rilevato che qualora fosse necessario, le autorità competenti per il trasferimento prenderanno in considerazione le esigenze concernenti eventuali cure mediche necessarie tenendo conto anche della problematica Coronavirus. L'esecuzione dell'allontanamento sarebbe pure da considerarsi possibile sia sul piano tecnico che pratico nonostante le temporanee restrizioni al traffico aereo e all'entrata in Grecia. I. Con ricorso del 7 maggio 2020 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 8 maggio 2020), l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM ed ha concluso in via principale all'annullamento della decisione impugnata ed alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per un nuovo esame delle allegazioni e per complemento istruttorio ed in via subordinata alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera. Egli ha altresì richiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo con protestate tasse e spese. In merito alle condizioni generali di accesso alle misure di accoglienza in Grecia, il ricorrente ritiene che l'assunto normativo citato dalla SEM - in particolare circa la Direttiva Qualifiche - pur se formalmente in vigore striderebbe con le sue allegazioni, nonché con le importanti difficoltà già ampiamente documentate nel diritto di essere sentito e nel parere sul progetto di decisione, di effettivo accesso a qualsivoglia misura di assistenza, sociale, medica e di alloggio, anche minima in Grecia. L'insorgente temerebbe di ritrovarsi sostanzialmente abbandonato a sé stesso, senza alloggio né assistenza materiale, privo di effettiva possibilità di accedere ad eventuali cure mediche. Secondo numerosi studi internazionali, i beneficiari di protezione internazionale in Grecia riscontrerebbero ostacoli nell'accesso all'assistenza sociale, grave carenza nella disponibilità di alloggi e nella disponibilità di pasti per i poveri, severa difficoltà di accesso al mercato del lavoro a causa dell'elevato tasso di disoccupazione, così come numerosi problemi nell'accesso all'assistenza medica nonché alle misure di integrazione. La protezione internazionale riconosciuta, sarebbe infatti soltanto sulla carta. Inoltre, i recenti aggiornamenti legislativi greci peggiorerebbero le già precarie condizioni di vita dei rifugiati riconosciuti in Grecia. In particolare, la modifica legislativa, pur riferendosi ai richiedenti l'asilo in attesa di decisione, andrebbe ad incidere notevolmente sulle posizioni individuali dei rifugiati riconosciuti. Infatti, sarebbe noto che molti di essi vivrebbero ancora in centri di accoglienza nonostante non ne avrebbero titolo e quale conseguenza di questa legge, dovranno necessariamente lasciare il campo dove ancora risiedono al più tardi entro fine aprile 2020. La disponibilità di alloggi per i richiedenti riconosciuti sarà notevolmente ridotta in futuro, lasciando centinaia di persone anche vulnerabili senza nessun tipo di programma di integrazione né accesso ad alloggi. In merito all'assistenza sociale, un beneficiario di protezione internazionale potrebbe presentare una richiesta di sostegno finanziario, tuttavia sarebbe estremamente difficile beneficiare effettivamente di questo diritto. Notorie sarebbero pure le difficili condizioni economiche in Grecia, dove i giovani si troverebbero confrontati ad un tasso di disoccupazione superiore al 33%. In seguito, l'insorgente cita una sentenza del Bundesverfassungsgericht tedesco, secondo la quale il trasferimento di beneficiari di protezione internazionale in Grecia potrebbe avvenire unicamente in presenza di adeguate garanzie da parte delle autorità greche, dopo attenta valutazione delle circostanze individuali. Egli fa poi riferimento alla sentenza del Tribunale E-3841/2019 la quale avrebbe evidenziato l'obbligo della SEM di procedere ad un accertamento dei fatti individuali in modo accurato nei casi di riammissione in Grecia. Considerata la criticità delle condizioni di accoglienza e dell'intero sistema socioeconomico in tale Paese, sarebbe necessario un esame individualizzato del caso di specie il quale appare configurare profili di vulnerabilità e quindi di rischio. Peraltro, i beneficiari di protezione sussidiaria beneficerebbero di un livello di assistenza e protezione inferiore alle già insufficienti misure previste per i beneficiari di protezione internazionale. Per quanto concerne la situazione individuale del ricorrente, come conseguenze delle problematiche insite nel sistema di accoglienza greco, il ricorrente si ritroverebbe a vivere come un senzatetto al più tardi dopo 30 giorni dal suo arrivo. Questa inevitabile conseguenza (e non mera eventualità) costituirebbe un'inesigibilità del rinvio in Grecia poiché contraria all0art. 3 CEDU. L'insorgente avrebbe riferito (come riportato nel diritto di essere sentito) di aver vissuto in uno spazio verde senza alcun supporto, aveva fame e non avrebbe incontrato alcun volontario ONG. Inoltre, il ricorrente subirebbe la mancanza di misure sanitarie valide rispetto alla pandemia di Covid-19. Anche rispetto alla più recente giurisprudenza del Tribunale, la situazione in Grecia apparirebbe sempre più degradata e compromessa, specialmente negli ultimi mesi. Allo stato attuale e a fronte della documentazione prodotta, il peggioramento della situazione precedentemente descritta dal Tribunale sarebbe dimostrato e pertanto, ad oggi, un rinvio in Grecia per un beneficiario di protezione sussidiaria configurerebbe una violazione dell'art. 3 CEDU. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e relativi riferimenti).

3. I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dal giudice unico (art. 111a LAsi), con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti. 4. 4.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre, che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125). Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Grecia, come altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di "non-refoulement" (art. 5 cpv. 1 LAsi). 4.2 Nella fattispecie, dagli atti risulta che al ricorrente il 5 dicembre 2020 è stata riconosciuta la protezione sussidiaria in Grecia e che egli è stato messo al beneficio di un permesso di soggiorno valido dal 15.01.2020 al 14.01.2021 (cfr. atto 28/1). Altresì, la Grecia, in data 1° aprile 2020, ha dichiarato di accettare la riammissione dell'interessato sul proprio territorio (cfr. ibidem). L'insorgente non ha per altro apportato indizi individuali che permetterebbero di ritenere che la Grecia non rispetti il principio di non-refoulement e lo rinvierebbe nel suo Paese d'origine. 4.3 Di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito delle domande d'asilo.

5. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Pertanto, lo scrivente Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

6. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20, nuovo titolo dal 1° gennaio 2019, medesimo tenore per quanto riguarda l'art. 83). Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).

7. Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

8. A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 8.1 Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (di seguito: Conv. tortura, RS 0.105; cfr. Fanny MAtthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene dunque all'interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante D-6742/2019 del 7 gennaio 2020 consid. 8.4). 8.2 Passando ora alla situazione generale della Grecia, il Tribunale ha a più riprese ritenuto che per quanto riguarda l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia vengono riconosciuti degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento unicamente a condizioni molto severe. In particolare, in una recente sentenza pubblicata quale sentenza di riferimento inoltre il Tribunale ha ritenuto che si può infatti partire dal presupposto che essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, in principio rispetta i suoi obblighi di diritto internazionale (cfr. sentenza del Tribunale D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 8.2, pubblicata come sentenza di riferimento). Nonostante il rischio di vivere in condizioni precarie, non risulta da fonti affidabili e concordi che la Grecia abbia adottato una pratica di discriminazione sistematica - rispetto ai suoi cittadini - verso i beneficiari dello statuto di rifugiato o dalla protezione sussidiaria, nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio (cfr. ibidem). Altresì, i beneficiari di protezione possono pure contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione]). Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo, nei confronti dei beneficiari di protezione costituiscono la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione; cfr. sentenza sopracitata). Il Tribunale, in una recente sentenza, ha inoltre specificato che malgrado la cessazione delle prestazioni di assistenza finanziaria nonché in materia d'alloggio introdotte con la riforma legislativa dell'11 marzo 2020, non vi sono sufficienti motivi per ritenere che la Grecia violerà in futuro i suoi obblighi di diritto internazionale (cfr. sentenza del Tribunale D-2160/2020 del 6 maggio 2020 consid. 7.2). Infine, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, l'interessato potrà adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU). 8.3 Nella fattispecie, il ricorrente è stato riconosciuto beneficiario di protezione sussidiaria dalla Grecia in data 5 dicembre 2019, di conseguenza egli può rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che gli spettano. Altresì, dagli atti non vi sono elementi che permettano di ritenere che in caso di rinvio dell'insorgente in Grecia le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. Segnatamente, il caso di specie non è comparabile alla situazione ritenuta dal Tribunale nella sentenza E-3841/2019 del 20 agosto 2019 consid. 2.4 e citata dal ricorrente a diverse riprese dinnanzi all'autorità inferiore. Invero, in casu non può essere ritenuto che la SEM non abbia proceduto ad un esame concreto della situazione di fatto, poiché il ricorrente ha avuto occasione di esprimersi e di descrivere dettagliatamente la situazione con diritto di essere sentito e con il parere sulla bozza di decisione. Tuttavia, pur avendo avuto a diverse riprese occasione di descrivere dettagliatamente la situazione in cui si è trovato in Grecia - peraltro dove ha soggiornato poco più di due mesi dopo l'ottenimento della protezione sussidiaria - ha fornito delle allegazioni vaghe e poco dettagliate. Invero, egli ha affermato di aver vissuto per un po' in uno spazio verde senza alcun supporto e di non aver incontrato alcun volontario di ONG. Avrebbe avuto fame e non aveva un tetto sotto cui ripararsi. Quando pioveva era costretto a dormire letteralmente nell'acqua (cfr. atto A32). Tuttavia, non risulta che l'insorgente si sia rivolto alle autorità elleniche ed abbia adito le vie legali al fine far valere i propri diritti oppure un'eventuale violazione degli stessi. Di conseguenza, è compito del ricorrente rivolgersi presso le competenti autorità. Altresì, come già ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, l'insorgente, oltre a rivolgersi alle strutture statali, può anche rivolgersi ai numerosi organismi di natura caritativa al fine di ottenere assistenza. 8.4 Infine, non risulta neppure che le sue condizioni di salute costituiscano un ostacolo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Invero, egli è stato sottoposto a visita medica per una probabile infezione da scabbia la quale è stata curata con successo dopo la terapia prescritta. 8.5 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

9. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può es-sere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. D-559/2020 consid. 9). 9.1 Nella misura in cui il ricorrente fa riferimento alle precarie condizioni di vita dei migranti in Grecia, va effettivamente rilevato che il sistema di assistenza sociale greco presenta delle criticità non soltanto per i richiedenti asilo, ma bensì anche per le persone con beneficiarie di protezione (cfr. sentenze della CorteEDU, Saidoun contro Grecia, 40083/07 e Fawsie contro Grecia, 40080/07, entrambe del 28 ottobre 2010). Le irregolarità nell'accesso ad alloggi a basso costo o al mercato del lavoro nel contesto della crisi economica in corso, le limitate prestazioni assistenziali fornite dallo Stato o la discriminazione contro i cittadini greci nell'accesso ai servizi di sostegno statale, anche nel settore dell'assistenza sanitaria, sono citati anche nei rapporti Pro Asyl e RSA ripresi nel ricorso. Nonostante queste critiche, va notato che la Grecia è vincolata dalla direttiva sulle qualifiche. È quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che gli spettano direttamente presso le autorità greche (cfr. consid. 8.2). Anche se le condizioni di vita in Grecia non sono facili a causa della situazione economica prevalente, non ci sono indicazioni che l'interessato verrebbe esposto a un'emergenza esistenziale in caso di ritorno in Grecia. 9.2 Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento risulta pure ragionevolmente esigibile.

10. Altresì, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr) ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione del ricorrente. Infine, conformemente a quanto ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, né le restrizioni temporanee al traffico aereo né le restrizioni temporanee all'ingresso imposte dalle autorità greche in relazione alla situazione attuale di Covid-19 rendono impossibile l'esecuzione dell'allontanamento.

11. Di conseguenza, in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

12. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

13. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

14. Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

15. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: