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D-1624/2021

D-1624/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-05-03 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro 31a I a,c,d,e) ed allontanamento

Sachverhalt

A. A._______ (di seguito detta anche richiedente 1 o ricorrente 1), ha depositato una prima domanda d'asilo in Svizzera il (...) dicembre 2012. Tale procedura d'asilo è terminata con la pronuncia, da parte dell'allora Ufficio federale della migrazione (UFM, ora Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM]), di una decisione di non entrata nel merito secondo il vecchio art. 34 cpv. 2 lett. d della legge sull'asilo previgente (LAsi, disposizione abrogata dal n. I della legge federale del 14 dicembre 2012, con effetto dal 1° febbraio 2014, RS 142.31), cresciuta in giudicato il (...) febbraio 2013 (cfr. atti SEM n. [1035819]-11/1 e n. 16/2). Il trasferimento previsto della richiedente verso l'Italia non ha però avuto luogo, a causa della scomparsa della medesima in data (...). B. La succitata ha presentato una seconda domanda d'asilo in Svizzera, per sé e per suo tramite anche per la figlia minorenne D._______ (di seguito detta anche richiedente 2 o ricorrente 2), il (...) marzo 2019 (cfr. atti SEM n. 3/2 e n. 4/2). C. Nel corso del verbale di rilevamento dei suoi dati personali del (...) marzo 2019 (cfr. atto SEM n. 17/8), la richiedente 1 ha in particolare dichiarato di essere di cittadinanza nigeriana, con ultimo domicilio nel E._______. Nel (...) avrebbe sposato consuetudinariamente F._______, il quale si troverebbe alloggiato con lei al Centro federale, che avrebbe rincontrato soltanto nel corso dell'anno (...). Il suo espatrio dal Paese d'origine risalirebbe al (...), arrivando nello stesso anno a G._______ (Italia). In quest'ultimo Paese, circa nel (...), avrebbe contratto matrimonio civile con H._______ (cittadino nigeriano), dal quale si sarebbe separata nel (...), senza tuttavia ancora ufficializzare il loro divorzio. In Italia avrebbe pure un fratello, il quale sarebbe beneficiario di un permesso di soggiorno, del quale però ella non conoscerebbe la tipologia. D. Sentita nell'ambito di un colloquio personale ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) il (...) marzo 2019, la richiedente 1 ha segnatamente asserito che dopo aver raggiunto la vicina Penisola nel (...), avrebbe fatto domanda d'asilo a G._______, ottenendo la protezione sussidiaria valida per tre anni. Nella precitata città avrebbe lavorato per (...) o (...) anni ed in seguito si sarebbe spostata a I._______. Dopo circa un anno di soggiorno in quest'ultima località si sarebbe recata in Svizzera, ove avrebbe richiesto l'asilo nel 2012, tornando però autonomamente in Italia, a J._______, per lavorare in una (...), rimanendovi per (...) mesi. Si sarebbe infine spostata a K._______, ove avrebbe vissuto e lavorato saltuariamente fino a giungere nuovamente in Svizzera. L'interessata ha inoltre riferito di aver richiesto l'ultimo rinnovo del suo permesso di soggiorno nel (...), ma non lo avrebbe ottenuto. Con F._______ avrebbe convissuto in Nigeria per pochi mesi dopo il matrimonio ed in seguito non sarebbero più rimasti in contatto, rincontrandosi casualmente soltanto nel (...) a L._______. Il precitato risulterebbe anche il padre biologico della richiedente 2, anche se non vi sarebbe della documentazione che ne attesterebbe la paternità. Questionata anche circa un'eventuale competenza dell'Italia per la trattazione della sua procedura d'asilo, la richiedente 1 ha affermato di non voler rientrare nel precitato Paese, in quanto non possedendo dei documenti, non riuscirebbe a trovare un'attività lavorativa ed avrebbe difficoltà ad organizzare i controlli medici che le necessiterebbero a causa di precedenti interventi effettuati in Italia. Inoltre, desidererebbe che la figlia possa frequentare la scuola. Circa il suo stato di salute ella ha dichiarato di stare bene, ma di avere delle problematiche alla parte inferiore dell'addome a seguito di due operazioni subite in Italia e di necessitare di controlli regolari (cfr. atto SEM n. 19/2). Alla fine del colloquio, la SEM ha informato l'interessata che, a fronte delle risultanze agli atti e delle dichiarazioni (in parte contraddittorie) da lei e da F._______ (di cui al dossier N [...]) rilasciate, intendeva mantenere separati i loro incarti. Sentita anche in relazione a tale conclusione, la richiedente si è opposta alla separazione degli incarti succitata, in quanto ella sarebbe stata intenzionata di rimanere con il compagno, per permettere alla figlia di restare con il padre e di conoscerlo meglio (cfr. atto SEM n. 19/2). E. A fronte delle risultanze succitate, l'autorità elvetica preposta ha inviato, in data (...), una richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 34 Regolamento Dublino III all'omologa autorità italiana, chiedendo in particolare se l'interessata disponesse effettivamente di una protezione internazionale in Italia (cfr. atti SEM n. 22/3 e n. 23/4). L'autorità italiana richiesta, ha risposto l'(...), informando la Svizzera che la richiedente 1 avrebbe ricevuto un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria a I._______, scaduto il (...). L'interessata avrebbe richiesto il rinnovo del predetto permesso, ma tale domanda risulterebbe tutt'ora pendente. Peraltro, risulterebbe che la richiedente avrebbe una figlia minore nata il (...), ma in Italia non avrebbero informazioni circa il nome del padre. Da ultimo, il supposto marito della richiedente 1 e padre della minore, sarebbe conosciuto in Italia come uomo celibe (cfr. atti SEM n. 26/1 e n. 27/1). F. Il 9 aprile 2019, la SEM ha concesso alle richiedenti la possibilità di pronunciarsi in merito all'intenzione dell'autorità inferiore di non entrare nel merito della loro domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi e di decretare il loro allontanamento verso la vicina Penisola. Questo in quanto dalle indagini svolte dalla SEM sarebbe emerso che A._______ beneficerebbe della protezione sussidiaria in tale Paese, e che pertanto il Regolamento Dublino III non troverebbe alcuna applicazione (cfr. atto SEM n. 28/3). G. Per il tramite della comunicazione elettronica del (...), la SEM ha richiesto all'autorità italiana competente la riammissione delle richiedenti, in quanto beneficiarie della protezione sussidiaria in Italia, allegando anche la risposta ottenuta dall'Italia dell'(...) (cfr. atti SEM n. 32/1 e n. 33/1). H. Il 25 aprile 2019, le interessate si sono espresse circa il loro diritto di essere sentite, concesso dall'autorità inferiore il 9 aprile 2019 (cfr. atto SEM n. 34/2). In sunto, esse hanno ritenuto che senza che vi sia alcuna certezza circa l'effettiva riammissione in Italia ed il beneficio della protezione sussidiaria, come pure delle sufficienti garanzie circa l'esistenza di un alloggio adeguato e di un accesso garantito ai servizi sanitari essenziali, una loro riammissione in Italia non sarebbe conforme al diritto applicabile. Contestualmente hanno richiesto l'accesso agli atti di causa che attestino l'effettiva protezione sussidiaria in Italia; richiesta che è stata in seguito negata dall'autorità inferiore il 26 aprile 2019 (cfr. atto SEM n. 35/1). I. Dopo che la rappresentante legale delle interessate, con missiva del 21 maggio 2019, ha prodotto un rapporto dell'(...) ([...]) di (...), ove si segnalano degli indizi di tratta di esseri umani (di seguito: TEU) concernente la richiedente 1, che sarebbe avvenuta tra il (...) ed il (...), dapprima in Nigeria ed in seguito in Italia, allo scopo di sfruttamento sessuale (cfr. atto SEM n. 40/5); la SEM ha sentito la precitata nell'ambito di un colloquio Dublino ampliato il (...) maggio 2019 (cfr. atto SEM n. 42/7). Nell'ambito del medesimo ella ha segnatamente allegato che le persone supposte coinvolte nella sua tratta, ovvero un tale di nome M._______, ed una donna conosciuta come "N._______" - ma il cui nome ufficiale sarebbe O._______, secondo le informazioni fornite successivamente dall'interessata (cfr. atto SEM n. 48/1) - non avrebbe più avuto alcun contatto con il primo già poco dopo il suo arrivo in Italia nel (...) e con la seconda nel (...). Non temerebbe inoltre nulla nei confronti dei medesimi. Con il marito H._______ sarebbe rimasta in buoni rapporti e lo sentirebbe ogni tanto. Quest'ultimo le avrebbe chiesto il divorzio, ma ciò non sarebbe la sua priorità. Per quanto concerne invece F._______, ella sarebbe arrabbiata, in quanto quest'ultimo senza dirle nulla sarebbe tornato in Italia dopo aver ricevuto la decisione negativa da parte della SEM. Egli non avrebbe alcun lavoro, né documenti, né potrebbe provvedere al mantenimento della loro figlia D._______, per la quale ella sarebbe la persona di riferimento dalla nascita. Riguardo ad un loro allontanamento verso l'Italia, ella ha riferito del suo desiderio per la figlia di un futuro migliore, come pure che gli avvocati che avrebbe in Italia, le avrebbero comunicato di non avere notizie in merito al motivo per il quale la richiesta di rinnovo sarebbe tutt'ora pendente. Infine, la richiedente 1, ha acconsentito alla trasmissione delle informazioni alle autorità di polizia competenti per l'apertura di un'eventuale inchiesta in relazione alla TEU. Segnalazione che è stata fatta dall'autorità inferiore successivamente (cfr. atto SEM n. 43/2), e per la quale è stato ritenuto di non dover aprire alcuna inchiesta da parte dell'organo di polizia preposto (cfr. atto SEM n. 55/5). J. Con comunicazione del (...), l'Italia ha richiesto alla Svizzera l'invio del certificato di nascita della minore (cfr. atti SEM n. 44/2 e n. 45/2). L'autorità elvetica competente ha inoltrato quanto richiesto in data (...), sollecitando nel contempo una risposta alla sua richiesta di riammissione delle richiedenti da parte italiana (cfr. atti SEM n. 49/3 e n. 50/3). K. Per mezzo delle osservazioni dell'8 luglio 2019, le interessate hanno espresso il loro parere (cfr. atto SEM n. 52/2) in merito al progetto di decisione dell'autorità inferiore del 4 luglio 2019 (cfr. atto SEM n. 51/14). L. L.a Con decisione datata 8 luglio 2019, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo delle richiedenti in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, pronunciando contestualmente il loro allontanamento dalla Svizzera nonché l'esecuzione della predetta misura verso l'Italia. L.b Il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), per il tramite della sentenza D-3616/2019 del 24 luglio 2019, ha accolto il ricorso interposto dalle insorgenti il 16 luglio 2019 avverso la succitata decisione dell'autorità inferiore, annullando quest'ultima per violazione del diritto federale e rinviando alla SEM gli atti di causa per accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. consid. 4.6.7). Nella predetta sentenza il Tribunale, ha in sunto considerato dapprima che per i cittadini di un paese terzo beneficiari di protezione sussidiaria in Italia - come la ricorrente 1 - che soggiornano in Svizzera in modo irregolare, sono applicabili l'art. 6 par. 3 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24.12.2008; di seguito: direttiva sul rimpatrio); oltreché gli art. 3 segg. dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana sulla riammissione delle persone in situazione irregolare del 10 settembre 1998 (RS 0.142.114.549; di seguito: Accordo sulla riammissione). Lo scrivente Tribunale ha in seguito ritenuto che la richiesta di riammissione del (...) dell'autorità inferiore all'autorità italiana preposta non adempisse le condizioni formali poste dall'Accordo sulla riammissione, e che verosimilmente per tali lacune le autorità italiane preposte non avrebbero né accettato né rifiutato la richiesta di riammissione delle richiedenti formulata dalla Svizzera (cfr. consid. 4.6.4), la quale non risulterebbe - allo stato attuale degli atti - in alcun modo garantita (cfr. consid. 4.6.5). Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha concluso che la SEM avrebbe potuto formulare una domanda di riammissione rispettosa del termine di sei mesi dalla data d'ingresso irregolare delle richiedenti, entro il (...), rispettando le condizioni formali e di contenuto previste nell'Accordo succitato (cfr. consid. 4.6.5-4.6.7). Dipoi ha sottolineato come sarà eventualmente competenza delle autorità italiane di decidere circa l'esito che vorranno concedere al permesso di soggiorno per protezione sussidiaria scaduto dell'insorgente, nonché ad emanare un'eventuale decisione di rimpatrio secondo l'art. 6 par. 1 della direttiva sul rimpatrio (cfr. consid. 4.6.5). M. Il 22 dicembre 2020, le interessate hanno interposto un ricorso al Tribunale per ritardata o denegata giustizia da parte della SEM (cfr. per ulteriori dettagli gli atti di cui alla procedura al ruolo D-6445/2020). N. L'11 marzo 2021 (cfr. atto SEM n. 92/2), l'autorità inferiore ha offerto la possibilità alle interessate di esprimersi riguardo alle sue conclusioni a seguito degli accertamenti esperiti, entro il 22 marzo 2021. Invero, la richiedente 1 avrebbe ottenuto la protezione sussidiaria in Italia, e quindi la SEM ha comunicato la sua intenzione di non entrare nel merito della sua domanda d'asilo ex art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi e di decretare l'allontanamento delle interessate verso l'Italia. La SEM ha inoltre chiesto alle medesime di indicare se soffrissero di problematiche valetudinarie rilevanti per la loro procedura d'asilo e, se del caso, di presentare la pertinente documentazione medica. O. Il (...), da parte dell'autorità italiana preposta, è giunta la risposta positiva di riammissione delle interessate su suolo italiano (cfr. atti SEM n. 95/2 e n. 96/2). Nella stessa si è indicato che il nucleo familiare formato dalle due interessate sarebbe stato inserito all'interno del progetto territoriale presso il comune di P._______, in provincia di Q._______, rammentando tuttavia che: "[...] l'accoglienza si intende assegnata entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, trascorsi i quali il posto assegnato sarà considerato utilizzabile in altro modo". Infine, l'autorità italiana ha indicato G._______, quale luogo di scalo aereo per l'organizzazione del trasferimento della famiglia nel luogo previsto per l'accoglienza. P. Sempre il 22 marzo 2021, le interessate hanno risposto al diritto di essere sentito a loro concesso dalla SEM l'11 marzo 2021 (cfr. atto SEM n. 97/4). Nel medesimo esse hanno in particolare sottolineato come riguardo allo stato di salute della richiedente 1, per la medesima sarebbe prevista una visita medica per il (...) presso l'(...) a R._______ ed un consulto ginecologico sarebbe invece programmato per il (...), secondo la documentazione in allegato che ha fornito. Rispetto all'espletazione di tali esami clinici, le interessate hanno rilevato come la SEM incorrerebbe in una violazione del diritto federale ed in un accertamento dei fatti erroneo ed incompleto qualora decidesse di emanare una decisione di allontanamento prima di conoscere l'esito dei precitati esami. Inoltre, in ragione delle prescrizioni esposte dal Tribunale nella sua sentenza D-3616/2019, dell'ampio superamento dei termini di riammissione e dell'assenza di qualsivoglia risposta concreta da parte delle autorità italiane, nonché della condizione di vittima di TEU della richiedente 1 e della situazione attualmente vigente in Italia, le interessate hanno proposto all'autorità di prime cure di voler esaminare la loro domanda d'asilo in Svizzera e conseguentemente di rinunciare alla non entra nel merito della stessa. Infine hanno osservato che, a distanza di oltre due anni dalla presentazione della loro domanda d'asilo, si dovrebbe tenere conto adeguatamente dell'interesse superiore del fanciullo, nel caso di specie della bambina D._______, la quale si sarebbe integrata nel suo percorso scolastico in S._______, ed a questo punto e nelle succitate circostanze, un suo trasferimento in Italia sarebbe difficilmente sostenibile. Allo stesso è stata annessa una prescrizione medica del (...), per i medicamenti (...) e (...), nonché i biglietti attinenti la data della visita per un appuntamento per una densitometria all'(...) il (...), nonché per una consultazione ginecologica prevista per il (...). Q. Il 31 marzo 2021 le interessate hanno presentato le loro osservazioni al nuovo progetto di decisione della SEM del 29 marzo 2021 (cfr. atti SEM n. 101/14 e n. 103/3). R. Con decisione del 31 marzo 2021, notificata il 1° aprile 2021 (cfr. atto SEM n. 105/1), l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo delle richiedenti in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della medesima misura, siccome ammissibile, esigibile e possibile. Nel succitato provvedimento, la SEM ha dapprima concluso di non dover entrare nel merito della domanda d'asilo delle interessate a fronte della disposizione succitata. Invero, il parere presentato dalle medesime, non conterrebbe fatti o mezzi di prova che giustificherebbero una modifica della conclusione in merito. Innanzitutto, la scadenza del permesso di soggiorno della richiedente 1 non equivarrebbe alla revoca del suo statuto di protezione sussidiaria da lei ottenuto, ed apparterrà alle autorità italiane esprimersi riguardo all'esito che vorranno concedere a tale permesso scaduto. Proseguendo, la SEM ha ribadito che, dopo aver ottenuto la conferma dello statuto dell'interessata in Italia, avrebbe presentato una richiesta di riammissione al predetto Paese il (...), la quale sarebbe completa e corretta - includendo le generalità delle persone da riammettere, la risposta dell'Unità Dublino italiana che conferma la concessione della protezione sussidiaria e le impronte digitali - oltreché trasmessa entro il termine prescritto. Al riguardo, inoltre, le autorità italiane avrebbero confermato la ricezione della richiesta di riammissione, richiedendo delle informazioni complementari il (...) e comunicando, in data (...), che l'accettazione della riammissione del nucleo familiare dipendesse dalla ricerca di una struttura d'accoglienza adeguata. Pertanto la SEM avrebbe atteso un'accettazione di riammissione esplicita da parte italiana, in conformità con quanto prescritto dal Tribunale nella sua sentenza del 24 luglio 2019, non rimanendo mai inattiva lungo il corso di tale periodo: sollecitando più volte le autorità italiane per una risposta, come pure tenendo al corrente la rappresentante legale delle interessate dello stato della loro procedura. Peraltro la situazione pandemica legata al Covid-19, che avrebbe avuto anche delle ripercussioni sui centri SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati) in Italia, avrebbe influito negativamente sulla celerità di tale risposta. Inoltre, avendo l'interessata già avuto accesso ad una procedura d'asilo conforme ai principi di uno Stato di diritto nonché ottenuto la protezione sussidiaria, il suo statuto non potrebbe essere definito incerto e l'urgenza di una nuova decisione circa i suoi motivi d'asilo potrebbe quindi essere relativizzata, non potendo giungere alla conclusione che la durata della procedura abbia condotto ad un diniego di giustizia nei loro confronti. Infine, l'accettazione esplicita di riammissione dall'Italia il (...), sarebbe atta a levare ogni ulteriore dubbio quanto alla possibilità per le richiedenti di ritornare in Italia e circa la validità di richiesta di riammissione del (...). In secondo luogo, avendo già ottenuto una protezione contro le persecuzioni da uno Stato terzo, un interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 PA, non sussisterebbe. In relazione all'esecuzione dell'allontanamento, l'autorità inferiore ha anzitutto osservato che le interessate, potendo recarsi in uno Stato terzo in cui possono trovare protezione contro il respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, quest'ultimo principio non andrebbe esaminato. In secondo luogo, constatando dapprima che la loro procedura sarebbe stata trattata dalla SEM separatamente da quella di F._______, a causa di dubbi fondati circa la verosimiglianza di un legame coniugale tra le parti e della paternità per la figlia D._______, le condizioni cumulative di cui all'art. 8 CEDU (RS 0.101) non sarebbero adempiute in casu. Pertanto, tale disposizione non sarebbe ostativa all'allontanamento delle richiedenti. In terzo luogo, avendo la medesima ottenuto la protezione sussidiaria in Italia, non sussisterebbero degli elementi concreti che indicherebbero che, nel caso di un loro trasferimento verso l'Italia, le interessate si ritroverebbero ad essere esposte a delle serie violazioni contrarie agli art. 3 e 4 CEDU, che verranno a trovarsi in una situazione esistenziale difficile o che saranno trasferite nel loro Paese d'origine o di provenienza in violazione del principio di non-respingimento. Il loro allontanamento in Italia sarebbe pertanto ammissibile. L'esecuzione di tale misura sarebbe inoltre ragionevolmente esigibile. In particolare, non vi sarebbero indicazioni che diano ad intendere che la richiedente 1 sia oggetto di una procedura di revoca del suo statuto di protezione sussidiaria, ed inoltre l'Italia avrebbe previsto il loro inserimento in un progetto territoriale specifico facente parte del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI; che ha rinominato e sostituito il sistema SIPROIMI secondo il decreto legge n. 130/2020 del 21 ottobre 2020 convertito in legge il 18 dicembre 2020, n. 173/2020 [Gazzetta Ufficiale {GU} del 19.12.2020, n. 314]), che escluderebbe il rischio che le medesime si ritrovino senza un alloggio o sostegno in territorio italiano. Circa l'assegnamento delle richiedenti al progetto precitato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della riammissione, secondo la comunicazione dell'Italia del (...), la SEM ha segnalato che si starebbe adoperando, tramite l'ufficiale di collegamento presso il (...), per l'ottenimento di una proroga. Non vi sarebbero motivi di ritenere che le autorità italiane, non intendano consentire la stessa, in quanto un'accettazione in tal senso sarebbe prassi comune per i casi di riammissione in diversi Paesi europei, compresa l'Italia. Dagli elementi all'incarto, e visto l'assetto normativo europeo applicabile anche in Italia, l'autorità inferiore ha in seguito asserito che le richiedenti non si ritroverebbero in una situazione esistenziale precaria o che sarebbero costrette a vivere una vita indegna in seguito al loro trasferimento nel succitato Stato. Peraltro esse risulterebbero in buona salute secondo gli atti all'inserto, e non emergerebbero dai medesimi delle problematiche mediche di un'urgenza ed una gravità tale da rendere inesigibile il loro rientro in Italia. Inoltre, non vi sarebbe alcun motivo di dubitare che D._______ potrà proseguire il suo percorso scolastico in Italia, nel rispetto dell'art. 27 par. 1 della Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualifiche]), e l'interesse superiore della medesima consisterebbe nel rimanere assieme alla madre biologica. Infine, l'esecuzione del loro allontanamento sarebbe pure possibile sia dal profilo tecnico che da quello pratico. S. Tramite il funzionario di contatto della SEM in Italia, il (...), l'autorità italiana preposta ha confermato il mantenimento della prenotazione del posto assegnato al nucleo famigliare delle interessate a P._______ fino al (...) (cfr. atto SEM n. 107/3), così come richiesto sempre dal primo con comunicazione del (...) (cfr. atto SEM n. 102/3). T. A causa dell'emissione della decisione di merito da parte dell'autorità inferiore, il Tribunale, in data 6 aprile 2021 ha emesso una decisione di stralcio della causa di cui al ruolo D-6445/2020 (cfr. supra lett. M), in quanto divenuta priva d'oggetto per assenza di un interesse giuridicamente protetto al proseguimento della procedura. U. Il 9 aprile 2021 (cfr. risultanze processuali), le interessate sono insorte con ricorso al Tribunale avverso la decisione del 31 marzo 2021 della SEM, postulando, in via principale, l'annullamento della decisione avversata e la restituzione degli atti di causa alla SEM per l'esame materiale della domanda d'asilo delle ricorrenti ed in tempi ragionevoli la fissazione di un'audizione sui motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 LAsi. In via subordinata, hanno concluso alla restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria. Contestualmente hanno presentato istanza di assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Nel loro gravame, le interessate hanno ritenuto dapprima che l'autorità inferiore non avrebbe ottemperato, disattendendo alle prescrizioni esposte dal Tribunale nella sua sentenza del 24 luglio 2019, ad una richiesta di riammissione secondo corretti requisiti formali e temporali. Segnatamente, scorrendo i diversi atti di causa, non apparirebbe che l'autorità di prime cure avrebbe formalizzato una valida richiesta di riammissione alle autorità italiane entro il termine predisposto dal Tribunale del (...). Inoltre vi sarebbe la totale assenza di indicazioni specifiche, nella domanda di riammissione presentata dalla SEM, circa la vulnerabilità del nucleo familiare ed in particolare della condizione di vittima TEU della ricorrente 1. Peraltro, anche il termine di risposta di otto giorni per una risposta da parte delle autorità italiane secondo l'art. 6 cpv. 3 dell'Accordo di riammissione sarebbe stato ampiamente superato. Per di più, non vi sarebbe alcuna conferma attuale e specifica rispetto all'effettiva protezione sussidiaria dell'interessata ed al suo attuale statuto in Italia, essendo trascorsi ormai (...) anni dalla richiesta di rinnovo del permesso per protezione sussidiaria. Infine, non essendoci una richiesta di riammissione valida, neppure la risposta italiana andrebbe considerata come tale. Alla luce di questi elementi, le insorgenti concludono che non sarebbe possibile, allo stato degli atti, ritenere che la loro riammissione in Italia sia effettivamente garantita e quindi, di conseguenza, neppure le condizioni per l'applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi sarebbero adempiute. Proseguendo, le insorgenti ribadiscono, come già proposto nel ricorso per denegata giustizia, la lunga durata della procedura, che sarebbe manifestamente eccessiva e in evidente contrasto con quanto stabilito dall'art. 29 cpv. 1 Cost. A tal proposito, sottolineano come, sebbene l'autorità inferiore abbia formalmente risposto ai loro solleciti, essa l'avrebbe fatto attraverso degli scritti di contenuto perlopiù identico e poco informativo. Delle due comunicazioni da parte italiana, e meglio datate (...) e del (...) citate nella decisione avversata, la rappresentanza legale ne sarebbe venuta a conoscenza soltanto a fine gennaio 2021. Inoltre, la prima non verrebbe menzionata nell'indice degli atti e non sarebbe stata messa a disposizione delle ricorrenti neppure con la decisione avversata; mentre che la seconda, sarebbe stata classificata quale atto interno dalla SEM, e quindi non sarebbe accessibile alla rappresentante legale. Ora, a tale durata della procedura, si aggiungerebbero pure l'insicurezza relativa all'effettiva accoglienza in un progetto SAI delle ricorrenti, i tempi tecnici imposti dall'attuale pandemia da Covid-19, come pure l'argomentazione dell'autorità inferiore che non procederà al loro allontanamento senza prima aver avuto una conferma della loro destinazione dalle autorità italiane, elementi che andrebbero a prolungare ulteriormente la stessa. Tuttavia, come già avrebbe sottolineato il Tribunale nella sua decisione di stralcio, la durata complessiva della procedura, pareva già situarsi sulla soglia delle casistiche in cui l'autorità eccede il termine oggettivamente ragionevole per l'evasione della richiesta. Per di più, le autorità italiane avrebbero fatto dipendere l'accoglienza delle insorgenti alla condizione sospensiva che la medesima avvenisse entro il (...), termine già scaduto, per il che l'accoglienza non sarebbe più garantita. Senza tale garanzia, la procedura di riammissione, oltreché come già considerato si distanzierebbe dalle condizioni formali previste dall'Accordo di riammissione, si sostanzierebbe nel rischio di un grave abbandono materiale per un nucleo familiare fragile, con la ricorrente 1 vittima di tratta ed una figlia minore di appena (...) anni d'età. Inoltre, ad oggi un'accettazione della proroga non sarebbe ancora avvenuta dalle autorità italiane, con tutte le alee afferenti. In terza battuta (cfr. p.to 6, pag. 12 seg. del ricorso), le insorgenti lamentano un'istruzione carente dell'autorità inferiore rispetto al permesso di protezione sussidiaria della ricorrente 1 in Italia, già scaduto nel (...), come pure circa il rischio di nuova vittimizzazione della predetta nell'ambito della TEU. Altresì, l'autorità precitata non avrebbe concesso la visione di alcuni atti di causa (cfr. atti SEM n. 61/1, n. 71/2, n. 72/2, n. 74/1, n. 75/2, n. 80/1, n. 89/2, n. 91/3 e n. 102/3), e di cui esse chiedono accesso, in quanto avrebbero espletato una certa incidenza nella determinazione del convincimento dell'autorità inferiore. La SEM, non concedendo loro la possibilità di consultazione di tale documentazione come pure rimandando per quanto concerne l'accoglienza delle insorgenti in Italia, a richieste di proroga e all'individuazione di altre strutture ricettive, avrebbe violato il diritto di essere sentito delle ricorrenti ex art. 29 cpv. 1 Cost. A proposito dell'esecuzione dell'allontanamento, le insorgenti contestano in toto le argomentazioni e conclusioni espresse dall'autorità resistente. Segnatamente, il loro trasferimento in Italia sarebbe inammissibile (cfr. p.to 7, pag. 13 segg. del ricorso), in quanto il quadro normativo e situazionale della TEU, come pure la situazione specifica della ricorrente 1 - ove in particolare le autorità italiane non sarebbero state informate che essa è vittima di TEU come neppure potrebbe contare sull'appoggio concreto del padre della bambina non avendo più alcun contatto con il medesimo - sarebbero elementi che indurrebbero a ritenere come fortemente probabile una ricaduta nella rete TEU da parte della ricorrente. Questo rischio sarebbe concretizzato in caso di un rinvio in Italia senza una reale garanzia che le insorgenti possano effettivamente essere inserite in un progetto SAI. La SEM non avrebbe esaminato in modo approfondito tale rischio, contravvenendo alle pertinenti disposizioni della CEDU e della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la TEU. Per di più anche la situazione della figlia minorenne andrebbe considerata, poiché concorrerebbe a definire la grave vulnerabilità del nucleo familiare. Il loro allontanamento sarebbe pure inesigibile (cfr. p.to 8, pag. 17 segg. del ricorso) in quanto, oltreché agli elementi pregressi citati, vi sarebbe la totale incertezza circa l'effettivo rinnovo del permesso di soggiorno in Italia della ricorrente 1 e su una loro integrazione in un progetto SAI. Ciò che condurrebbe a ritenere che le insorgenti si ritroverebbero in una situazione esistenziale precaria o sarebbero costrette a vivere una vita indegna - senza alloggio e senza il sostegno necessario - in caso di un trasferimento in Italia. Vista l'eccezionalità delle circostanze del caso di specie, la SEM avrebbe perlomeno dovuto ottenere delle garanzie o delle informazioni circa il rinnovo del permesso dell'insorgente, visto il tempo trascorso dalla richiesta di rinnovo ed il fatto che non vi sia alcuna garanzia che le interessate possano accedere ai progetti SAI in tempi brevi. A mente delle insorgenti, nemmeno l'interesse della ricorrente 2 sarebbe stato preso in considerazione nella decisione della SEM - ciò che sostanzierebbe pure una violazione del diritto di essere sentito delle interessate - considerato in particolare che ella avrebbe iniziato il suo percorso scolastico in Svizzera e che il suo interesse non consisterebbe unicamente nel rimanere con la madre biologica, ma anche a vivere in condizioni dignitose (cfr. p.to 9, pag. 21 del ricorso). Proseguendo nell'analisi, esse sostengono pure che la SEM sia incorsa in un accertamento incompleto circa la situazione medica della ricorrente 1, violando di convesso il principio inquisitorio (cfr. p.to 10, pag. 22 del ricorso). Infine (cfr. p.to 11, pag. 22 del ricorso), le ricorrenti ritengono che il punto 3 delle conclusioni della decisione sarebbe incongruente con quanto indicato in precedenza nella stessa, ciò che farebbe accrescere il sentimento d'incertezza nelle ricorrenti circa la reale garanzia da parte delle autorità italiane, come pure la possibilità di una loro accoglienza in un progetto SAI in termini brevi. Inoltre, il fatto che l'autorità inferiore abbia riportato la valutazione della possibilità per le insorgenti di essere accolte nel progetto SAI al momento del loro trasferimento, esse si vedrebbero sottratte dalla possibilità di qualsiasi rimedio giuridico contro di esso, ciò che rischierebbe di ledere in modo irrimediabile il loro diritto di difesa. V. Per il tramite di uno scritto datato 30 aprile 2021 (cfr. risultanze processuali; data d'entrata: 3 maggio 2021), le insorgenti hanno informato il Tribunale che il permesso di soggiorno di A._______ sarebbe stato rinnovato dalle autorità italiane e che ella - come da copia di una schermata telefonica allegata - possa ritirarlo presso l'(...) di K._______. Malgrado ciò, ella ha reiterato il suo timore di far rientro in Italia, poiché il posto assegnato dalle autorità italiane sarebbe stato riservato soltanto fino al (...), oltreché avrebbe manifestato angoscia all'idea di far scalo a G._______, città ove sarebbe stata costretta a prostituirsi. A seguito della precitata comunicazione da parte delle autorità italiane, sarebbe peraltro stato programmato un appuntamento presso uno psichiatra il (...). Per il resto, le insorgenti si esprimono nuovamente circa il rischio di "re-trafficking" di A._______, anche nel contesto dovuto alla pandemia da Covid-19 in Italia, sulla lunghezza della procedura, nonché circa la valutazione del trasferimento delle insorgenti, riconfermandosi nelle loro conclusioni ricorsuali. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (42 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Le ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimate ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e relativi riferimenti).

E. 3 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio di scritti.

E. 4 A titolo preliminare, il Tribunale constata come a ragione l'autorità inferiore abbia separato gli incarti delle insorgenti dal supposto marito della ricorrente 1 e dal presunto padre biologico della ricorrente 2, F._______ (cfr. dossier N [...]), in quanto le medesime non hanno apportato alcun elemento o prova consistente e concreto di tali legami. Per di più, dalle dichiarazioni della ricorrente 1, appare che il medesimo sia rientrato in Italia dopo l'emissione della sua decisione negativa da parte della SEM, senza più mantenere alcun contatto con le medesime, né provvedendo in alcun modo al mantenimento della supposta figlia D._______, della quale sarebbe sempre stata l'insorgente 1 la persona di riferimento (cfr. atto SEM n. 42/7, D49, pag. 6; ricorso, p.to 7, pag. 17). Inoltre, la ricorrente 1, sarebbe tutt'ora sposata civilmente in Italia con un altro uomo, dal quale non avrebbe ancora divorziato (cfr. atti SEM n. 17/8, p.to 1.14, pag. 4; n. 19/2; n. 42/7, D44, pag. 5 e D48, pag. 6). Pertanto, come rettamente considerato dall'autorità sindacata nella decisione impugnata - ed alle quali considerazioni complete e dettagliate si rinvia per il resto, onde evitare inutili ridondanze (cfr. p.to III/1, pag.10 seg.) - dagli atti non è desumibile alcun indizio che possa sostenere l'effettività, la stabilità e la durata sufficiente della relazione delle ricorrenti con il medesimo, per il che l'art. 8 CEDU non è in alcun modo violato in caso di un loro rientro in Italia. L'applicazione dello stesso, della quale del resto le insorgenti non se ne prevalgono nel loro gravame, non verrà pertanto analizzata oltre dal Tribunale.

E. 5 Le ricorrenti sollevano diverse censure formali nel loro gravame, in relazione con un accertamento inesatto e/o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi) e del loro diritto di essere sentite (disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101], e per la procedura amministrativa federale regolamentato agli art. 26 e seg. PA), che risultano d'uopo da esaminare.

E. 5.1.1 In primo luogo, in relazione all'allegata violazione del loro diritto di essere sentite per il mancato accesso alla corrispondenza che la SEM avrebbe intrattenuto con le autorità italiane, rispettivamente con il suo funzionario di contatto su suolo italiano, si osserva quanto segue. Per quanto concerne gli atti rubricati dalla SEM sub n. 61/1, n. 71/2, n. 74/1, n. 80/1 e n. 89/2), a prescindere dalla qualificazione effettuata dall'autorità inferiore quali "atti interni", risulta trattarsi di comunicazioni elettroniche tra dei funzionari della SEM e l'ufficiale di contatto SEM per l'Italia, nella quale i primi sollecitano il secondo per far pervenire una risposta da parte italiana alla loro richiesta di riammissione del (...) - secondo la descrizione fornita anche nell'indice degli atti - le quali non hanno funto da base per il processo decisionale. Ad uguale conclusione si giunge per quanto attiene il documento rubricato sub n. 91/3 ("Stato pratica in Italia"), trattandosi dello scambio e-mail del (...)/(...), tra l'agente di contatto SEM e le autorità italiane per sollecitare il caso delle ricorrenti. Di conseguenza, non avendo alcun valore probatorio non sottostanno al diritto di compulsazione ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 PA. Del resto, la descrizione del contenuto delle medesime comunicazioni è stato riportato fedelmente nella decisione avversata (cfr. p.to 19, pag. 5 della decisione impugnata), e pertanto anche qualora si dovesse considerare che i documenti costituiscono dei mezzi probatori, la non trasmissione dei predetti non ha pregiudicato in alcun modo le ricorrenti, ma era finalizzata alla non divulgazione dei nominativi delle persone coinvolte. Concernente poi il documento menzionato all'atto n. 72/2, e riportato nell'indice con la dicitura "Informazioni rilevanti", trattasi in realtà, come giustamente classificato dall'autorità inferiore quale lettera "E", di un atto conosciuto dalle parti, ovvero dello scritto delle ricorrenti alla SEM datato 5 giugno 2020, e pertanto l'autorità inferiore poteva ben partire dal presupposto che le medesime ne disponessero già - non avendolo per il resto neppure mai richiesto prima dell'inoltro del ricorso. Attinente l'atto di cui al n. 75/2 (classificato dalla SEM quale "atto interno [B]"), si tratta di un messaggio elettronico del funzionario incaricato della SEM per l'Italia del (...) all'autorità inferiore, al quale viene allegata anche la comunicazione elettronica del (...) dell'autorità italiana preposta. Per quanto la pregressa comunicazione delle autorità italiane venga citata nelle argomentazioni della SEM (cfr. pag. 8 della decisione impugnata), e quindi possa assurgere ad avere una qualche valenza decisionale, tuttavia non risulta avere avuto un peso decisivo nella stessa, quanto piuttosto è risultata di utilità per supportare la medesima ed alla formazione dell'opinione dell'autorità resistente. Per di più, esso contiene anche dei dati di altri incarti, rispetto a quello delle ricorrenti, come pure di nominativi di persone coinvolte, di cui la divulgazione appare essere da tutelare, avendo per il resto l'autorità inferiore riportato il contenuto di tale comunicazione nella decisione impugnata. In tal senso, la SEM ha quindi escluso a ragione il diritto alla compulsazione anche di tale documentazione da parte delle ricorrenti. Per finire, concernente la richiesta di proroga alle autorità italiane da parte del funzionario di contatto SEM su suolo italiano del (...) (cfr. atto SEM n. 102/3), il suo contenuto è stato pure riportato in modo corretto e completo nella decisione avversata (cfr. pag. 13), e non si ravvisa pertanto, anche se tale documentazione avesse una qualche valenza probatoria, alcuna violazione del diritto di essere sentito delle insorgenti, in quanto all'evidenza era finalizzata alla non divulgazione dei nominativi delle persone coinvolte e del processo operativo della SEM.

E. 5.2 Alla luce di quanto sopra, ne deriva che i documenti succitati non sottostanno al diritto di compulsazione ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 PA, che concretizza parte delle prerogative del diritto di essere sentito nell'ordinamento processuale ex art. 29 Cost. (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale D-6060/2020 del 14 dicembre 2020 consid. 4.1, D-2835/2020 del 2 luglio 2020 consid. 4 con ulteriori riferimenti ivi citati). Di conseguenza, la richiesta di visione atti è respinta.

E. 6.1 Le insorgenti censurano in secondo luogo una violazione del loro diritto di essere sentite nella forma di una carente motivazione del provvedimento avversato. La SEM, nella decisione impugnata, non avrebbe invero tenuto conto nel suo apprezzamento dell'interesse superiore della minore. Inoltre, concernente la loro ammissione nel predetto Stato, l'autorità inferiore avrebbe rimandato la valutazione in sede di esecuzione dell'allontanamento, ciò che sarebbe pure lesivo del loro diritto di difesa.

E. 6.2 L'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione è corollario fondamentale del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.; art. 26-35 PA). Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; sentenza del Tribunale F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata impugnandola in piena conoscenza di causa (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1; sentenza del Tribunale federale 2C.1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2).

E. 6.3 Ora, tornando al caso di specie, mal si comprende quali elementi essenziali l'autorità inferiore avrebbe tralasciato nel suo apprezzamento. Dapprima occorre difatti constatare che nel provvedimento sindacato l'autorità resistente, ha rettamente evidenziato i motivi alla base della sua valutazione in relazione all'interesse superiore della ricorrente 2, sia dal profilo medico, che da quello di una sua eventuale integrazione in Svizzera (cfr. pag. 14 seg. della decisione impugnata), come pure precedentemente nell'esame delle condizioni dell'art. 8 CEDU e circa l'accoglienza in Italia (cfr. pag. 10 segg. del provvedimento avversato). Non si comprende del resto come in quest'ultima motivazione, l'autorità di prime cure non avrebbe tenuto conto dell'interesse della bambina a vivere in condizioni dignitose. Neppure possono essere seguite le censure inerenti la loro ammissione in Italia, in quanto la SEM ha indicato in modo limpido le sue motivazioni relative in particolare all'accettazione di riammissione da parte italiana ed alla proroga richiesta per il luogo specifico di accoglienza delle medesime. In tal senso, ed essendo inoltre evincibile dall'argomentazione del memoriale ricorsuale che le insorgenti si siano rese pienamente conto della portata del provvedimento, impugnandolo in piena conoscenza di causa, neppure è ravvisabile una qualsivoglia lesione del loro diritto di difesa in tal senso. Le doglianze vanno dunque recisamente respinte.

E. 7.1 Nel gravame le insorgenti lamentano poi un accertamento incompleto della fattispecie da un punto di vista medico.

E. 7.2 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.191, sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1).

E. 7.3 Sebbene nel diritto amministrativo la parte abbia di principio il diritto di richiedere l'assunzione di prove all'autorità (art. 33 cpv. 1 PA), una tale richiesta deve vertere su fatti suscettibili d'influenzare l'esito della procedura e che non si evincono già dall'incarto (cfr. DTF 131 I 153, consid. 3; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.3). Il principio inquisitorio non impedisce d'altro canto all'autorità di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove offerte (« antizipierte Beweiswürdigung »), e di negarne l'assunzione ove le stesse appaiano chiaramente ininfluenti ai fini del giudizio, non potendo in altri termini condurla a modificare la propria opinione (cfr. DTF 134 I 140 consid. 5.3; sentenza del Tribunale federale 1C.179/2014 del 2 settembre 2014 consid. 3.2; sentenza del Tribunale amministrativo federale A.6515/2010 del 19 maggio 2011 consid. 4.3; Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1552 con rinvii). Procedendo in tal senso in modo non arbitrario, l'autorità può porre un termine all'istruzione (cfr. DTF 133 II 384 consid. 4.2.3 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 2C.720/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2.1; sentenze del Tribunale D-6763/2018 dell'11 giugno 2020 consid. 9 e A.7392/2014 dell'8 agosto 2016 consid. 3.4.2.2). Per il resto, v'è da rammentare che di principio le autorità svizzere non sono tenute a prendere in considerazione il potenziale insorgere di ulteriori affezioni non ancora diagnosticate o sospettate, essendo determinante lo stato di fatto presente al momento della decisione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; 2010/44 consid. 3.6).

E. 7.4 Ebbene, nella fattispecie, il Tribunale osserva che la SEM non aveva, al momento in cui ha statuito, alcuna obbligazione di istruire maggiormente la situazione medica della ricorrente 1. A tenore della documentazione medica agli atti (cfr. atti SEM n. 37/10 e n. 97/4), la quale descrive in modo dettagliato e chiaro lo stato di salute dell'insorgente, l'autorità inferiore poteva senz'altro fondare la sua convinzione e le sue conclusioni in merito allo stesso, potendo partire dall'assunto che le problematiche lamentate dall'insorgente, come pure i medicamenti da lei assunti, fossero stati sufficientemente acclarati. Tale conclusione è sostenuta dal fatto che, malgrado sia stata effettuata una visita medica il (...) presso l'(...) a R._______ (per una densitometria secondo il documento di cui all'atto n. 97/4), neppure con la presentazione del ricorso - ed in precedenza nel suo diritto di essere sentita del 22 marzo 2021 (cfr. atto SEM n. 97/4) - l'insorgente ha specificato in alcun modo quali problematiche nuove di salute essa avrebbe e fossero state valutate nella precitata visita, in violazione del suo obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti medici ex art. 26a cpv. 3 LAsi. Stessa conclusione vale per l'appuntamento ginecologico che sarebbe previsto per il 27 luglio 2021, in quanto in merito la richiedente, malgrado le possibilità per farlo, non ha fornito alcun dettaglio in merito. Vista poi la fissazione di tale consulto a distanza di diversi mesi, si può dedurre che non vi siano delle problematiche ginecologiche di una qualche urgenza e che in realtà appare trattarsi di una normale visita ginecologica di decorso. Tale conclusione è ulteriormente sostenuta dal fatto che, neppure con il loro scritto del 30 aprile 2021, le ricorrenti abbiano prodotto alcuna documentazione medica che possa ribaltare la stessa. Il fatto inoltre, unicamente allegato e per nulla provato, circa un appuntamento presso lo psichiatra il (...) per A._______, non muta tale apprezzamento. Invero, a parte il timore per un rientro in Italia, dallo scritto non sono evincibili degli indizi concreti e sostanziati, di una qualsivoglia patologia che potrebbe risultare ostativa al trasferimento dell'insorgente in Italia. Pertanto, a fronte degli elementi succitati, non risulta neppure necessario ai fini del giudizio, attendere alcuna documentazione supplementare da parte del rappresentante legale dell'insorgente, potendo partire dal presupposto che la documentazione medica agli atti fosse completa ed esatta, anche dal profilo delle patologie e della gravità delle stesse, al momento dell'emanazione della decisione avversata, come dai principi sopra esposti (cfr. consid. 7.2 e 7.3).

E. 7.5 Per quanto infine concerne l'accertamento incompleto che avrebbe effettuato la SEM del rischio di nuova vittimizzazione della ricorrente 1 in caso di un suo trasferimento in Italia, la stessa, riguardando in realtà l'apprezzamento materiale esposto dall'autorità inferiore nella decisione avversata, verrà trattata dappresso (cfr. infra consid. 10.3.6), e risulta pure essere una censura infondata.

E. 8 Le ricorrenti contestano in seguito la decisione della SEM circa la non entrata nel merito della loro domanda d'asilo fondata sull'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi.

E. 8.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre, che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125).

E. 8.2 Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, l'Italia, come altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi (cfr. Allegato 2, art. 2, dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1], RS 142.311; comunicato del DFGP del 14 dicembre 2007 consultabile al sito: < https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/it/home/attualita/news/2007/2007-12-142. html >, consultato il 15.05.2021).

E. 8.2.1 In primo luogo occorre esaminare la censura di violazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi in relazione con l'art. 4 lett. c e l'art. 6 par. 1 - 3 dell'Accordo di riammissione.

E. 8.2.2 In merito si osserva inizialmente come le ingiunzioni (considerandi) che contengono una decisione finale sono obbligatori sia per le parti che per l'autorità inferiore alla quale l'incarto è ritornato se il dispositivo lo prevede (annullamento "ai sensi dei considerandi"; cfr. in merito: DTF 135 III 334 consid. 2, 125 III 421 consid. 2a; sentenze del Tribunale federale 2C.519/2013 del 3 settembre 2013 consid. 2.1, 2C.1156/2012 e 2C.1157/2012 del 19 luglio 2013 consid. 3, 5A.866/2012 del 1° febbraio 2013 consid. 4.2). In casu, il dispositivo rinviava senza equivoci ai considerandi della sentenza D-3616/2019, che legano sia il Tribunale che la SEM, la quale avrebbe dovuto conformarsi alle predette direttive, dato che il dispositivo della sentenza vi rinviava chiaramente (cfr. p.to 1 del dispositivo della sentenza D-3616/2019 precitata).

E. 8.2.3 Nel caso in parola, come rimarcato rettamente dalla rappresentante legale delle insorgenti nel gravame, l'autorità inferiore ha dato seguito soltanto parzialmente a quanto predisposto dal Tribunale nella sua sentenza D-3616/2019 del 24 luglio 2019. Invero, attinente una domanda di riammissione alle autorità italiane, entro il (...), che adempisse alle prescrizioni formali di cui all'Allegato 2 all'Accordo di riammissione (cfr. art. 6 par. 1 e 2 dell'Accordo di riammissione; cfr. sentenza precitata consid. 4.6.4, 4.6.5 e 4.6.7), non se ne trova alcuna traccia agli atti. Si rileva come difatti la richiesta di riammissione del (...) della SEM all'autorità italiana, sulla quale si fonda esclusivamente la decisione dell'autorità inferiore, era stata ritenuta dal Tribunale nella sua sentenza come non adempiente a tutti gli elementi formali prescritti dall'Accordo di riammissione. In tal senso, la motivazione dell'autorità inferiore, contenuta nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 8) circa la correttezza formale della richiesta di riammissione da parte dell'Italia del (...), non può essere seguita. Neppure la conferma delle autorità italiane dell'inserimento del nucleo familiare nel progetto territoriale presso il Comune di P._______ (...) (cfr. atti SEM n. 95/2 e n. 96/2) e la proroga ottenuta da parte italiana per l'ammissione delle richiedenti in tale progetto (cfr. atto SEM n. 107/3), possono assurgere quali scusanti dall'autorità inferiore per discostarsi dalle direttive espressamente prescritte dal Tribunale. Tuttavia, appare dalle stesse considerazioni della precitata sentenza, come il Tribunale abbia posto in relazione la lacunosità della richiesta di riammissione delle insorgenti dal profilo formale, con la mancanza di una garanzia di riammissione da parte delle autorità italiane (cfr. consid. 4.6.4 della sentenza D-3616/2019), che risulta essere invero la condizione sine qua non - insieme al soggiorno pregresso nello Stato richiesto, che non risulta in alcun modo essere messa in discussione in specie - perché un allontanamento delle insorgenti sia possibile. Invece, le disposizioni formali e di termini prescritti nelle succitate disposizioni dell'Accordo, risultano essere delle disposizioni tecniche interstatali dalle quali le ricorrenti non possono dedurre alcun diritto invocabile (cfr. nello stesso senso per l'art. 6 par. 3 dell'Accordo di riammissione le sentenze del Tribunale E-1878/2020 del 19 gennaio 2021 consid. 4.3, E-817/2020 del 4 marzo 2020 consid. 3.2; e per un caso di applicazione tra Svizzera e Grecia la sentenza del Tribunale E-817/2020 del 4 marzo 2020 consid. 3.2; cfr. anche DTAF 2010/27 consid. 5.2.2). La sola questione che risulta invece invocabile dinanzi al Tribunale sarebbe quella a sapere se esiste all'occorrenza, da parte dell'autorità italiana, un accordo di riammissione, di modo che l'esecuzione dell'allontanamento sia possibile (cfr. supra consid. 8.1; nello stesso senso la sentenza E-817/2020 succitata consid. 3.2).

E. 8.2.4 Alla luce di quanto sopra, ancorché il Tribunale non intenda scostarsi dalle considerazioni presentate nella sentenza D-3616/2019 circa le condizioni formali e di tempo per una richiesta da parte delle autorità svizzere alle omologhe italiane, ritiene di poter fare astrazione, nel presente caso e visto anche quanto segue, delle medesime. Al contrario, il Tribunale esaminerà dappresso, essendo invece direttamente giustiziabile, la questione circa l'esistenza o meno di un accordo di riammissione da parte italiana (cfr. infra consid. 8.3).

E. 8.3.1 La ricorrente 1, beneficia in Italia dello statuto di protezione sussidiaria e di un permesso afferente che è scaduto il (...), e che risulta, come da comunicazione delle ricorrenti del 30 aprile 2021, essere stato rinnovato in corso di procedura ricorsuale dalle autorità italiane. Pertanto, a differenza di quanto sostenuto nel gravame dalle insorgenti, lo statuto della predetta risulta dalle insorgenze di causa essere chiaro e non poter essere oggetto di fraintendimenti di sorta. Ciò posto, il Tribunale osserva a titolo abbondanziale, come peraltro già considerato nella sentenza D-3616/2019 (cfr. consid. 4.6.5), che l'esito del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria dell'insorgente, che risultava scaduto nel corso della procedura di prima istanza, non avrebbe comunque pregiudicato in alcun modo né risultava ostativo al suo trasferimento in Italia, essendo di competenza delle autorità italiane statuire eventualmente in merito. In tal senso, l'autorità inferiore non era tenuta ad effettuare alcun ulteriore accertamento per ottenere ulteriori informazioni o garanzie circa il rinnovo del permesso di soggiorno dell'interessata, come invece motivato nel gravame dalle ricorrenti. Il (...), l'autorità italiana competente ha inviato alla SEM l'accordo alla riammissione delle ricorrenti, in relazione alla loro richiesta di riammissione del nucleo familiare (cfr. atti SEM n. 95/2 e n. 96/2). Essendo che la stessa è stata emanata dall'organo competente, contiene l'indicazione esatta dei nominativi e delle generalità delle insorgenti, come pure il luogo previsto per l'accoglienza e lo scalo aereo, non si vede, a differenza di quanto sostenuto dalle ricorrenti nel gravame, come la stessa non adempia alle condizioni formali di validità. Il fatto poi che tale accordo alla riammissione sia giunto soltanto a distanza di quasi (...) anni dalla richiesta di riammissione da parte della Svizzera, non può assurgere a motivazione per invalidare la stessa accettazione di riammissione da parte italiana, come argomentano implicitamente le ricorrenti nel loro gravame, vista la durata della loro procedura. Invero, le insorgenti non potevano legittimamente credere che la SEM entrasse nel merito della loro domanda d'asilo, né che l'Italia non accettasse dal canto suo la loro riammissione. Esse hanno difatti sempre ottenuto, dagli scritti inviati all'autorità inferiore al proposito, delle risposte negative circa l'esame materiale della loro domanda d'asilo in Svizzera, e l'informazione che l'interessata avesse ottenuto la protezione sussidiaria in Italia, come pure che degli accertamenti fossero in corso circa la loro riammissione su suolo italiano (cfr. atti SEM n. 68/2, n. 73/1, n. 77/1, n. 85/2 e n. 92/2). Il fatto che le richiedenti siano ormai su suolo svizzero da ormai più di (...) anni dalla presentazione della loro domanda d'asilo, non può in alcun modo essere assimilabile ad una qualsivoglia assicurazione data dall'autorità inferiore quanto all'esito della procedura. Anzi, al contrario, le ricorrenti ben erano a conoscenza che, una volta che l'autorità inferiore avesse ottenuto la riammissione da parte dell'Italia, esse avrebbero ricevuto una nuova decisione di non entrata nel merito da parte della SEM. Il fatto poi che l'accordo di riammissione abbia ampiamente superato gli otto giorni di risposta previsto dall'art. 6 par. 3 dell'Accordo di riammissione, come già visto sopra (cfr. consid. 8.2.3), non ne pregiudica in alcun modo la sua validità. Ugualmente, le considerazioni espresse dalle insorgenti nel gravame circa il fatto che la loro accoglienza in Italia non sia più garantita, visto che la disponibilità presso il progetto SAI era limitata al (...), non sono atte a mettere in dubbio il principio dell'accettazione di riammissione delle precitate in Italia. Invero tale data è riferita unicamente al luogo di accoglienza in Italia, ma non a quest'ultima in quanto tale. Per le medesime ragioni, non vi è quindi luogo di ritenere che la SEM avrebbe accertato in modo inesatto o incompleto i fatti, poiché non avrebbe ottenuto una proroga formale della garanzia di alloggio, che nel frattempo risulta essere peraltro stata ottenuta sino al (...) (cfr. atto SEM n. 107/3), essendo l'accordo di riammissione sempre valido. Pertanto, la riammissione delle ricorrenti in Italia risulta essere garantita. Esse possono quindi ritornarvi senza timore di essere allontanate nel loro Paese d'origine in violazione del principio di non-respingimento.

E. 8.3.2 Visto quanto precede, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della loro domanda d'asilo ex art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi.

E. 9 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. Le insorgenti, visto anche quanto considerato supra al consid. 4, non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 e art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9).

E. 10.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20, nuovo titolo dal 1° gennaio 2019, medesimo tenore per quanto riguarda l'art. 83). Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).

E. 10.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

E. 10.3.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).

E. 10.3.2 Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, le ricorrenti sono rinviate in uno Stato di provenienza designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione del rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 Conv. tortura (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi).

E. 10.3.3 Appartiene quindi alle interessate sovvertire tale presunzione. A tal fine, esse devono presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non concedano loro la necessaria protezione o le espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovino in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale D-523/2021 dell'11 febbraio 2021 consid. 8.2 e D-6742/2019 del 7 gennaio 2020 consid. 8.4).

E. 10.3.4 Passando ora alla situazione generale dell'Italia, non risulta da fonti fidate e convergenti che l'Italia violi in maniera sistemica i suoi obblighi derivanti dalla direttiva qualifiche, per quanto attiene le condizioni di accesso non discriminatorie dei beneficiari dello statuto conferito dalla protezione sussidiaria, all'impiego, all'assistenza sociale, alle cure mediche, all'educazione o all'alloggio. Non risulta neppure come i beneficiari di protezione internazionale si trovino in Italia, in maniera generale - ed indipendentemente dalla fattispecie - totalmente dipendenti dall'assistenza pubblica, confrontati all'indifferenza delle autorità ed in una situazione di privazione o di mancanza che sarebbe a tal punto grave da risultare incompatibile con la dignità umana (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-1878/2020 consid. 8.3.1). Tali considerazioni si applicano a fortiori all'ora attuale, vista l'entrata in vigore, il 20 dicembre 2020, del decreto-legge n. 130/2020 del 21 ottobre 2020 (convertito in legge il 18 dicembre 2020, cfr. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 261 del 21.10.2020), il quale ha come obiettivo in particolare il miglioramento delle condizioni generali d'accoglienza dei richiedenti l'asilo e la situazione di persone vulnerabili trasferite verso l'Italia (cfr. nello stesso senso le sentenze del Tribunale F-542/2021 dell'11 febbraio 2021 consid. 3.2 e F-316/2021 del 29 gennaio 2021 consid. 4.2), ed apporterebbe anche delle modifiche al decreto-legge n. 113/2018 del 4 ottobre 2018 sulla sicurezza e immigrazione (comunemente conosciuto come "decreto Salvini"; cfr. anche in merito la sentenza D-1061/2021 del 18 marzo 2021 consid. 8.1).

E. 10.3.5 In specie, l'esecuzione dell'allontanamento non risulta contravvenire, al principio di non-respingimento secondo l'art. 5 LAsi, essendo che la ricorrente 1 beneficia in Italia della protezione sussidiaria. Inoltre la ricorrente 1 non apporta alcun elemento concreto e circostanziato a supporto del fatto che, durante il suo soggiorno di più di (...) anni in Italia, quale richiedente l'asilo, ed in seguito come beneficiaria dello statuto conferito dalla protezione sussidiaria, ed anche dopo la nascita della ricorrente 2, si siano trovate in una situazione di indigenza materiale estrema incompatibile con la dignità umana. Invero, al di là di difficoltà che ella avrebbe incontrato dopo la nascita della figlia, appare dalle sue stesse dichiarazioni che le autorità italiane non le abbiano abbandonate, accogliendole dapprima presso una comunità a T._______ sino ad un mese prima il loro arrivo in Svizzera, a seguito del quale sarebbero state indirizzate verso un dormitorio, poiché non adempivano più le condizioni d'accesso al predetto centro. Risulta però che è la medesima ricorrente 1 che ha preferito optare per andare a vivere presso il presunto padre della figlia, prima di giungere in Svizzera (cfr. risposta al diritto di essere sentite del 25 aprile 2019, atto SEM n. 34/2; n. 42/7, D44, pag. 5), senza però indicare di essersi rivolta a qualsivoglia autorità o organizzazione caritativa su suolo italiano, per eventualmente supplire alle loro esigenze fondamentali. Risulta peraltro dalle sue allegazioni che, allorché ella si è indirizzata alle autorità per ottenere un aiuto, ella abbia potuto coprire i suoi bisogni elementari e quelli della figlia D._______. Vista poi la loro esplicita accoglienza in un progetto SAI su territorio italiano, non è del resto neppure prevedibile che al loro ritorno in Italia, le ricorrenti si ritroverebbero in una situazione di indigenza estrema o confrontate all'indifferenza delle autorità e delle diverse organizzazioni caritative presenti in loco. Invero esse potranno beneficiare, nell'ambito di tale accoglienza, di un alloggio e di un sostegno concreto per la copertura dei loro bisogni fondamentali. Anche per quanto riguarda la formazione scolastica della bambina, attualmente ancora alla scuola (...), potrà essere senz'altro proseguita, come a ragione osservato anche dalla SEM nella decisione avversata, anche in Italia, che è tenuta a garantire un tale percorso (cfr. art. 27 par. 1 direttiva qualifiche). Inoltre, secondo le stesse affermazioni della ricorrente 1, in Italia si troverebbe pure il fratello, il quale sarebbe pure beneficiario di un permesso di soggiorno, che ivi lavorerebbe ed avrebbe una famiglia, sul quale le insorgenti potranno senz'altro trovare sostegno, in caso di una loro futura eventuale necessità passeggera. Da ultimo, l'insorgente 1, visto anche quanto già sopra considerato, non risulta dalle insorgenze di causa, soffrire di patologie tali da risultare ostative all'ammissibilità dell'esecuzione del suo allontanamento. Dal canto suo, per la figlia D._______, non appaiono esserci agli atti degli elementi indicanti una qualsivoglia problematica medica, e si può quindi partire dal presupposto che la medesima sia in buona salute, e quindi non sussistono delle motivazioni mediche che inducano a ritenere inammissibile il suo allontanamento.

E. 10.3.6 Per quanto concerne la problematica della tratta di esseri umani, anche afferente agli obblighi a cui devono attenersi in materia le autorità competenti, quindi, segnatamente, anche le autorità incaricate dell'esame di una procedura d'asilo, allorché le stesse si trovano confrontate con indizi concreti che le persone richiedenti potrebbero essere state vittime di tratta di esseri umani, occorre rinviare a quanto già chiarito dal Tribunale nella DTAF 2016/27 (cfr. anche in merito le sentenze del Tribunale D-2835/2020 del 2 luglio 2020 consid. 5.2, E-4184/2019 del 6 settembre 2019 consid. 9.2, D-3471/2019 del 23 luglio 2019, D-2803/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 6.2.1, E-6729/2016 del 10 aprile 2017 consid. 7.4.1; cfr. anche: Nula Frei, Menschenhandel und Asyl: Die Umsetzung der völkerrechtlichen Verpflichtungen zum Opferschutz im schweizerischen Asylverfahren, 2018, pag. 125-127, 161 segg. e 176 segg.). Nel caso in disamina, la SEM ha effettuato, a seguito della segnalazione ricevuta dalla rappresentante legale e nel rapporto (...) allegato di indizi di TEU per la ricorrente 1 (cfr. atto SEM n. 40/5), un'audizione specifica al fine di interrogare ed individuare se la richiedente fosse una potenziale vittima di TEU (cfr. atto SEM n. 42/7). Al termine della stessa la richiedente è stata riconosciuta come potenziale vittima di TEU, e la SEM ha provveduto a segnalare prontamente a (...) il caso (cfr. atto SEM n. 43/2), il quale dopo l'assunzione di informazioni, ha deciso di non aprire alcuna indagine in Svizzera (cfr. atto SEM n. 55/5). Le autorità italiane saranno quindi eventualmente competenti per un'apertura di un'indagine. Non essendo stato riscontrato un rischio per la ricorrente di essere nuovamente reclutata o di subire rappresaglie, non è stato necessario adottare ulteriori misure di protezione nei suoi confronti. Invero, dall'anno (...), e sebbene la medesima sia rimasta in Italia ancora per un periodo totale di quasi (...) anni prima di giungere in Svizzera e depositare la sua seconda domanda d'asilo, ella non avrebbe più avuto alcun contatto con la persona (N._______) che l'avrebbe avviata alla prostituzione, e che però non avrebbe esercitato alcuna pressione di sorta nei suoi confronti. Del resto, ella non ha fatto valere alcun timore né nei confronti di quest'ultima, come neppure di colui che l'avrebbe condotta in Italia, il denominato M._______, dicendo di voler soltanto dimenticare (cfr. atto SEM n. 42/7, D25 segg., pag. 4 e D43, pag. 5). Al contrario, ella si è dichiarata riconoscente sia nei confronti di M._______ che l'avrebbe fatta arrivare in Italia e che le avrebbe richiesto in cambio delle prestazioni sessuali (cfr. atti SEM n. 40/5 e n. 42/7, D17, pag. 3), che nei confronti di N._______ che l'avrebbe aiutata, e che non avrebbe pertanto mai pensato di denunciare alle autorità italiane (cfr. atti SEM n. 40/5 e n. 42/7, D26 e D30, pag. 4). Come inoltre presente già nella decisione impugnata, l'autorità inferiore comunicherà alle autorità italiane competenti, prima del suo trasferimento in Italia, che lei è una vittima potenziale di tratta di esseri umani. Non vi sono del resto motivi di dubitare che tale informativa avverrà adeguatamente da parte della Svizzera né che le autorità elvetiche preposte, se così richiesto dallo Stato inquirente, non trasmettano le informazioni raccolte nella presente procedura d'asilo, alfine di eventuali procedure penali che risulteranno intentate ed opportune in Italia. Peraltro ella (con la figlia), sarà accolta come già sopra visto in un alloggio SAI, il quale sistema prevede proprio l'accoglienza, tra gli altri, di titolari di permessi di soggiorno per protezione speciale, come pure di persone vulnerabili, come minorenni non accompagnati, vittime di violenza domestica e vittime di sfruttamento lavorativo (cfr. https://www.retesai.it/la-storia/ consultato il 15.04.2021). Visti gli elementi succitati non è neppure ravvisabile, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso dalle interessate di un rischio di nuova vittimizzazione della ricorrente 1 in caso di un suo rinvio in Italia, un pericolo reale ed immediato per la medesima di essere sottoposta alla tratta o allo sfruttamento ai sensi dell'art. 3 a) del Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini del 15 novembre 2000 (RS 0.311.542, Protocollo di Palermo) o dell'art. 4 a) della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani del 16 maggio 2005 (RS 0.311.543), così da comportare una violazione dell'art. 4 CEDU, se ella venisse rinviata in Italia, ma soltanto un'eventuale ed ipotetica possibilità che ella subisca un pregiudizio in tal senso (cfr. sentenza della CorteEDU L.E. contro Grecia succitata, §§66-67). Pertanto, non risulta in specie alcuna violazione dell'art. 4 CEDU o di altre norme internazionali applicabili in materia di TEU, se la ricorrente venisse rinviata in Italia. I rapporti e la giurisprudenza citata nel gravame dalle insorgenti, non conducono questo Tribunale ad altra valutazione. Neppure le argomentazioni esposte e fonti citate dalle ricorrenti con lo scritto del 30 aprile 2021, fanno giungere la scrivente autorità ad altra conclusione rispetto a quanto sopra esposto. Alla luce di tali elementi, il Tribunale ritiene che la SEM ha istruito correttamente la causa sul punto in questione dell'interessata quale possibile vittima di tratta di esseri umani e non ha, in particolare, commesso alcuna negligenza procedurale, in violazione anche delle disposizioni in materia di lotta contro la tratta di esseri umani e di protezione delle vittime di tale tratta, rinunciando ad investigare maggiormente in merito al suo stato di vittima di tratta di esseri umani o al suo accoglimento quale potenziale vittima di tratta in Italia. Ne consegue pertanto che, la censura relativa alla violazione del principio inquisitorio e di accertamento inesatto o incompleto dei fatti determinanti da parte dell'autorità inferiore, risulta infondata.

E. 10.3.7 In definitiva, l'esecuzione dell'allontanamento in Italia delle insorgenti è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi) ed inoltre non contravviene all'interesse superiore sancito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF; RS 0.107), in caso di un loro allontanamento.

E. 10.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. fra le tante la sentenza del Tribunale D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9).

E. 10.5 Per le stesse ragioni enucleate supra al consid. 10.3, le ricorrenti non hanno apportato alcun motivo personale che possa sovvertire la presunzione succitata, né risultano esserne desumibili dagli atti. Segnatamente, le ricorrenti risultano essere in buona salute e l'Italia ha dato esplicitamente il suo assenso alla riammissione delle insorgenti. Per quanto attiene la ricorrente 2, occorre ancora osservare, come non è ravvisabile dagli atti all'incarto alcun elemento sfavorevole dal quale si possa desumere che l'esecuzione del suo allontanamento implicherebbe una sua messa in pericolo concreta, essendo giovane ed in buona salute. Infine, agli atti non vi sono indizi che inducano a ritenere che l'esecuzione del suo allontanamento possa essere contraria all'art. 3 cpv. 1 CDF ai sensi della giurisprudenza topica in materia (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; DTAF 2009/28 consid. 9.3.2). Invero la stessa ha soltanto poco più di (...) anni d'età, ha soggiornato in Svizzera per un periodo di poco più di (...) anni, e per la sua età risulta ancora fortemente dipendente per il suo sviluppo e l'educazione dalle cure della madre, e pertanto in tal senso, risulta pure influenzata dalla cultura d'origine di quest'ultima. Pertanto, a fronte di tali elementi, non è data nella presente disamina una forte integrazione in Svizzera da parte dell'interessata, derivante in particolare da un lungo soggiorno e da una scolarizzazione in tale paese, ed un rientro in Italia, ove peraltro ella con la madre ha già vissuto i primi (...) anni di vita, non rappresenta quindi uno sradicamento, che renda inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 3 CDF (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2).

E. 10.6 Altresì, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI), ritenuto che le autorità italiane hanno dato il loro benestare alla riammissione delle ricorrenti. Infine, conformemente a quanto osservato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, né le restrizioni temporanee al traffico aereo né le restrizioni temporanee all'ingresso imposte dalle autorità italiane in relazione con l'attuale pandemia di Covid-19 rendono impossibile l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza del Tribunale D-2404/2020 del 18 maggio 2020 consid. 10). Non è dato per il resto a comprendere quale pregiudizio possa avere arrecato la presunta incongruenza rilevata dalla ricorrente nella motivazione della decisione della SEM rispetto al punto 3 delle conclusioni.

E. 11 Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 12 Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 13 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 14 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, andrebbero poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che le insorgenti siano indigenti, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 15 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1624/2021 Sentenza del 3 maggio 2021 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Lorenz Noli, Walter Lang, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nata il (...), alias B._______, nata il (...), alias C._______, nata il (...), con la figlia D._______, nata il (...), Nigeria, entrambe rappresentate dalla signora Tindara Santoro, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro 31a I a,c,d,e) ed allontanamento; decisione della SEM del 31 marzo 2021 / N (...). Fatti: A. A._______ (di seguito detta anche richiedente 1 o ricorrente 1), ha depositato una prima domanda d'asilo in Svizzera il (...) dicembre 2012. Tale procedura d'asilo è terminata con la pronuncia, da parte dell'allora Ufficio federale della migrazione (UFM, ora Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM]), di una decisione di non entrata nel merito secondo il vecchio art. 34 cpv. 2 lett. d della legge sull'asilo previgente (LAsi, disposizione abrogata dal n. I della legge federale del 14 dicembre 2012, con effetto dal 1° febbraio 2014, RS 142.31), cresciuta in giudicato il (...) febbraio 2013 (cfr. atti SEM n. [1035819]-11/1 e n. 16/2). Il trasferimento previsto della richiedente verso l'Italia non ha però avuto luogo, a causa della scomparsa della medesima in data (...). B. La succitata ha presentato una seconda domanda d'asilo in Svizzera, per sé e per suo tramite anche per la figlia minorenne D._______ (di seguito detta anche richiedente 2 o ricorrente 2), il (...) marzo 2019 (cfr. atti SEM n. 3/2 e n. 4/2). C. Nel corso del verbale di rilevamento dei suoi dati personali del (...) marzo 2019 (cfr. atto SEM n. 17/8), la richiedente 1 ha in particolare dichiarato di essere di cittadinanza nigeriana, con ultimo domicilio nel E._______. Nel (...) avrebbe sposato consuetudinariamente F._______, il quale si troverebbe alloggiato con lei al Centro federale, che avrebbe rincontrato soltanto nel corso dell'anno (...). Il suo espatrio dal Paese d'origine risalirebbe al (...), arrivando nello stesso anno a G._______ (Italia). In quest'ultimo Paese, circa nel (...), avrebbe contratto matrimonio civile con H._______ (cittadino nigeriano), dal quale si sarebbe separata nel (...), senza tuttavia ancora ufficializzare il loro divorzio. In Italia avrebbe pure un fratello, il quale sarebbe beneficiario di un permesso di soggiorno, del quale però ella non conoscerebbe la tipologia. D. Sentita nell'ambito di un colloquio personale ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) il (...) marzo 2019, la richiedente 1 ha segnatamente asserito che dopo aver raggiunto la vicina Penisola nel (...), avrebbe fatto domanda d'asilo a G._______, ottenendo la protezione sussidiaria valida per tre anni. Nella precitata città avrebbe lavorato per (...) o (...) anni ed in seguito si sarebbe spostata a I._______. Dopo circa un anno di soggiorno in quest'ultima località si sarebbe recata in Svizzera, ove avrebbe richiesto l'asilo nel 2012, tornando però autonomamente in Italia, a J._______, per lavorare in una (...), rimanendovi per (...) mesi. Si sarebbe infine spostata a K._______, ove avrebbe vissuto e lavorato saltuariamente fino a giungere nuovamente in Svizzera. L'interessata ha inoltre riferito di aver richiesto l'ultimo rinnovo del suo permesso di soggiorno nel (...), ma non lo avrebbe ottenuto. Con F._______ avrebbe convissuto in Nigeria per pochi mesi dopo il matrimonio ed in seguito non sarebbero più rimasti in contatto, rincontrandosi casualmente soltanto nel (...) a L._______. Il precitato risulterebbe anche il padre biologico della richiedente 2, anche se non vi sarebbe della documentazione che ne attesterebbe la paternità. Questionata anche circa un'eventuale competenza dell'Italia per la trattazione della sua procedura d'asilo, la richiedente 1 ha affermato di non voler rientrare nel precitato Paese, in quanto non possedendo dei documenti, non riuscirebbe a trovare un'attività lavorativa ed avrebbe difficoltà ad organizzare i controlli medici che le necessiterebbero a causa di precedenti interventi effettuati in Italia. Inoltre, desidererebbe che la figlia possa frequentare la scuola. Circa il suo stato di salute ella ha dichiarato di stare bene, ma di avere delle problematiche alla parte inferiore dell'addome a seguito di due operazioni subite in Italia e di necessitare di controlli regolari (cfr. atto SEM n. 19/2). Alla fine del colloquio, la SEM ha informato l'interessata che, a fronte delle risultanze agli atti e delle dichiarazioni (in parte contraddittorie) da lei e da F._______ (di cui al dossier N [...]) rilasciate, intendeva mantenere separati i loro incarti. Sentita anche in relazione a tale conclusione, la richiedente si è opposta alla separazione degli incarti succitata, in quanto ella sarebbe stata intenzionata di rimanere con il compagno, per permettere alla figlia di restare con il padre e di conoscerlo meglio (cfr. atto SEM n. 19/2). E. A fronte delle risultanze succitate, l'autorità elvetica preposta ha inviato, in data (...), una richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 34 Regolamento Dublino III all'omologa autorità italiana, chiedendo in particolare se l'interessata disponesse effettivamente di una protezione internazionale in Italia (cfr. atti SEM n. 22/3 e n. 23/4). L'autorità italiana richiesta, ha risposto l'(...), informando la Svizzera che la richiedente 1 avrebbe ricevuto un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria a I._______, scaduto il (...). L'interessata avrebbe richiesto il rinnovo del predetto permesso, ma tale domanda risulterebbe tutt'ora pendente. Peraltro, risulterebbe che la richiedente avrebbe una figlia minore nata il (...), ma in Italia non avrebbero informazioni circa il nome del padre. Da ultimo, il supposto marito della richiedente 1 e padre della minore, sarebbe conosciuto in Italia come uomo celibe (cfr. atti SEM n. 26/1 e n. 27/1). F. Il 9 aprile 2019, la SEM ha concesso alle richiedenti la possibilità di pronunciarsi in merito all'intenzione dell'autorità inferiore di non entrare nel merito della loro domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi e di decretare il loro allontanamento verso la vicina Penisola. Questo in quanto dalle indagini svolte dalla SEM sarebbe emerso che A._______ beneficerebbe della protezione sussidiaria in tale Paese, e che pertanto il Regolamento Dublino III non troverebbe alcuna applicazione (cfr. atto SEM n. 28/3). G. Per il tramite della comunicazione elettronica del (...), la SEM ha richiesto all'autorità italiana competente la riammissione delle richiedenti, in quanto beneficiarie della protezione sussidiaria in Italia, allegando anche la risposta ottenuta dall'Italia dell'(...) (cfr. atti SEM n. 32/1 e n. 33/1). H. Il 25 aprile 2019, le interessate si sono espresse circa il loro diritto di essere sentite, concesso dall'autorità inferiore il 9 aprile 2019 (cfr. atto SEM n. 34/2). In sunto, esse hanno ritenuto che senza che vi sia alcuna certezza circa l'effettiva riammissione in Italia ed il beneficio della protezione sussidiaria, come pure delle sufficienti garanzie circa l'esistenza di un alloggio adeguato e di un accesso garantito ai servizi sanitari essenziali, una loro riammissione in Italia non sarebbe conforme al diritto applicabile. Contestualmente hanno richiesto l'accesso agli atti di causa che attestino l'effettiva protezione sussidiaria in Italia; richiesta che è stata in seguito negata dall'autorità inferiore il 26 aprile 2019 (cfr. atto SEM n. 35/1). I. Dopo che la rappresentante legale delle interessate, con missiva del 21 maggio 2019, ha prodotto un rapporto dell'(...) ([...]) di (...), ove si segnalano degli indizi di tratta di esseri umani (di seguito: TEU) concernente la richiedente 1, che sarebbe avvenuta tra il (...) ed il (...), dapprima in Nigeria ed in seguito in Italia, allo scopo di sfruttamento sessuale (cfr. atto SEM n. 40/5); la SEM ha sentito la precitata nell'ambito di un colloquio Dublino ampliato il (...) maggio 2019 (cfr. atto SEM n. 42/7). Nell'ambito del medesimo ella ha segnatamente allegato che le persone supposte coinvolte nella sua tratta, ovvero un tale di nome M._______, ed una donna conosciuta come "N._______" - ma il cui nome ufficiale sarebbe O._______, secondo le informazioni fornite successivamente dall'interessata (cfr. atto SEM n. 48/1) - non avrebbe più avuto alcun contatto con il primo già poco dopo il suo arrivo in Italia nel (...) e con la seconda nel (...). Non temerebbe inoltre nulla nei confronti dei medesimi. Con il marito H._______ sarebbe rimasta in buoni rapporti e lo sentirebbe ogni tanto. Quest'ultimo le avrebbe chiesto il divorzio, ma ciò non sarebbe la sua priorità. Per quanto concerne invece F._______, ella sarebbe arrabbiata, in quanto quest'ultimo senza dirle nulla sarebbe tornato in Italia dopo aver ricevuto la decisione negativa da parte della SEM. Egli non avrebbe alcun lavoro, né documenti, né potrebbe provvedere al mantenimento della loro figlia D._______, per la quale ella sarebbe la persona di riferimento dalla nascita. Riguardo ad un loro allontanamento verso l'Italia, ella ha riferito del suo desiderio per la figlia di un futuro migliore, come pure che gli avvocati che avrebbe in Italia, le avrebbero comunicato di non avere notizie in merito al motivo per il quale la richiesta di rinnovo sarebbe tutt'ora pendente. Infine, la richiedente 1, ha acconsentito alla trasmissione delle informazioni alle autorità di polizia competenti per l'apertura di un'eventuale inchiesta in relazione alla TEU. Segnalazione che è stata fatta dall'autorità inferiore successivamente (cfr. atto SEM n. 43/2), e per la quale è stato ritenuto di non dover aprire alcuna inchiesta da parte dell'organo di polizia preposto (cfr. atto SEM n. 55/5). J. Con comunicazione del (...), l'Italia ha richiesto alla Svizzera l'invio del certificato di nascita della minore (cfr. atti SEM n. 44/2 e n. 45/2). L'autorità elvetica competente ha inoltrato quanto richiesto in data (...), sollecitando nel contempo una risposta alla sua richiesta di riammissione delle richiedenti da parte italiana (cfr. atti SEM n. 49/3 e n. 50/3). K. Per mezzo delle osservazioni dell'8 luglio 2019, le interessate hanno espresso il loro parere (cfr. atto SEM n. 52/2) in merito al progetto di decisione dell'autorità inferiore del 4 luglio 2019 (cfr. atto SEM n. 51/14). L. L.a Con decisione datata 8 luglio 2019, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo delle richiedenti in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, pronunciando contestualmente il loro allontanamento dalla Svizzera nonché l'esecuzione della predetta misura verso l'Italia. L.b Il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), per il tramite della sentenza D-3616/2019 del 24 luglio 2019, ha accolto il ricorso interposto dalle insorgenti il 16 luglio 2019 avverso la succitata decisione dell'autorità inferiore, annullando quest'ultima per violazione del diritto federale e rinviando alla SEM gli atti di causa per accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. consid. 4.6.7). Nella predetta sentenza il Tribunale, ha in sunto considerato dapprima che per i cittadini di un paese terzo beneficiari di protezione sussidiaria in Italia - come la ricorrente 1 - che soggiornano in Svizzera in modo irregolare, sono applicabili l'art. 6 par. 3 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24.12.2008; di seguito: direttiva sul rimpatrio); oltreché gli art. 3 segg. dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana sulla riammissione delle persone in situazione irregolare del 10 settembre 1998 (RS 0.142.114.549; di seguito: Accordo sulla riammissione). Lo scrivente Tribunale ha in seguito ritenuto che la richiesta di riammissione del (...) dell'autorità inferiore all'autorità italiana preposta non adempisse le condizioni formali poste dall'Accordo sulla riammissione, e che verosimilmente per tali lacune le autorità italiane preposte non avrebbero né accettato né rifiutato la richiesta di riammissione delle richiedenti formulata dalla Svizzera (cfr. consid. 4.6.4), la quale non risulterebbe - allo stato attuale degli atti - in alcun modo garantita (cfr. consid. 4.6.5). Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha concluso che la SEM avrebbe potuto formulare una domanda di riammissione rispettosa del termine di sei mesi dalla data d'ingresso irregolare delle richiedenti, entro il (...), rispettando le condizioni formali e di contenuto previste nell'Accordo succitato (cfr. consid. 4.6.5-4.6.7). Dipoi ha sottolineato come sarà eventualmente competenza delle autorità italiane di decidere circa l'esito che vorranno concedere al permesso di soggiorno per protezione sussidiaria scaduto dell'insorgente, nonché ad emanare un'eventuale decisione di rimpatrio secondo l'art. 6 par. 1 della direttiva sul rimpatrio (cfr. consid. 4.6.5). M. Il 22 dicembre 2020, le interessate hanno interposto un ricorso al Tribunale per ritardata o denegata giustizia da parte della SEM (cfr. per ulteriori dettagli gli atti di cui alla procedura al ruolo D-6445/2020). N. L'11 marzo 2021 (cfr. atto SEM n. 92/2), l'autorità inferiore ha offerto la possibilità alle interessate di esprimersi riguardo alle sue conclusioni a seguito degli accertamenti esperiti, entro il 22 marzo 2021. Invero, la richiedente 1 avrebbe ottenuto la protezione sussidiaria in Italia, e quindi la SEM ha comunicato la sua intenzione di non entrare nel merito della sua domanda d'asilo ex art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi e di decretare l'allontanamento delle interessate verso l'Italia. La SEM ha inoltre chiesto alle medesime di indicare se soffrissero di problematiche valetudinarie rilevanti per la loro procedura d'asilo e, se del caso, di presentare la pertinente documentazione medica. O. Il (...), da parte dell'autorità italiana preposta, è giunta la risposta positiva di riammissione delle interessate su suolo italiano (cfr. atti SEM n. 95/2 e n. 96/2). Nella stessa si è indicato che il nucleo familiare formato dalle due interessate sarebbe stato inserito all'interno del progetto territoriale presso il comune di P._______, in provincia di Q._______, rammentando tuttavia che: "[...] l'accoglienza si intende assegnata entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, trascorsi i quali il posto assegnato sarà considerato utilizzabile in altro modo". Infine, l'autorità italiana ha indicato G._______, quale luogo di scalo aereo per l'organizzazione del trasferimento della famiglia nel luogo previsto per l'accoglienza. P. Sempre il 22 marzo 2021, le interessate hanno risposto al diritto di essere sentito a loro concesso dalla SEM l'11 marzo 2021 (cfr. atto SEM n. 97/4). Nel medesimo esse hanno in particolare sottolineato come riguardo allo stato di salute della richiedente 1, per la medesima sarebbe prevista una visita medica per il (...) presso l'(...) a R._______ ed un consulto ginecologico sarebbe invece programmato per il (...), secondo la documentazione in allegato che ha fornito. Rispetto all'espletazione di tali esami clinici, le interessate hanno rilevato come la SEM incorrerebbe in una violazione del diritto federale ed in un accertamento dei fatti erroneo ed incompleto qualora decidesse di emanare una decisione di allontanamento prima di conoscere l'esito dei precitati esami. Inoltre, in ragione delle prescrizioni esposte dal Tribunale nella sua sentenza D-3616/2019, dell'ampio superamento dei termini di riammissione e dell'assenza di qualsivoglia risposta concreta da parte delle autorità italiane, nonché della condizione di vittima di TEU della richiedente 1 e della situazione attualmente vigente in Italia, le interessate hanno proposto all'autorità di prime cure di voler esaminare la loro domanda d'asilo in Svizzera e conseguentemente di rinunciare alla non entra nel merito della stessa. Infine hanno osservato che, a distanza di oltre due anni dalla presentazione della loro domanda d'asilo, si dovrebbe tenere conto adeguatamente dell'interesse superiore del fanciullo, nel caso di specie della bambina D._______, la quale si sarebbe integrata nel suo percorso scolastico in S._______, ed a questo punto e nelle succitate circostanze, un suo trasferimento in Italia sarebbe difficilmente sostenibile. Allo stesso è stata annessa una prescrizione medica del (...), per i medicamenti (...) e (...), nonché i biglietti attinenti la data della visita per un appuntamento per una densitometria all'(...) il (...), nonché per una consultazione ginecologica prevista per il (...). Q. Il 31 marzo 2021 le interessate hanno presentato le loro osservazioni al nuovo progetto di decisione della SEM del 29 marzo 2021 (cfr. atti SEM n. 101/14 e n. 103/3). R. Con decisione del 31 marzo 2021, notificata il 1° aprile 2021 (cfr. atto SEM n. 105/1), l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo delle richiedenti in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della medesima misura, siccome ammissibile, esigibile e possibile. Nel succitato provvedimento, la SEM ha dapprima concluso di non dover entrare nel merito della domanda d'asilo delle interessate a fronte della disposizione succitata. Invero, il parere presentato dalle medesime, non conterrebbe fatti o mezzi di prova che giustificherebbero una modifica della conclusione in merito. Innanzitutto, la scadenza del permesso di soggiorno della richiedente 1 non equivarrebbe alla revoca del suo statuto di protezione sussidiaria da lei ottenuto, ed apparterrà alle autorità italiane esprimersi riguardo all'esito che vorranno concedere a tale permesso scaduto. Proseguendo, la SEM ha ribadito che, dopo aver ottenuto la conferma dello statuto dell'interessata in Italia, avrebbe presentato una richiesta di riammissione al predetto Paese il (...), la quale sarebbe completa e corretta - includendo le generalità delle persone da riammettere, la risposta dell'Unità Dublino italiana che conferma la concessione della protezione sussidiaria e le impronte digitali - oltreché trasmessa entro il termine prescritto. Al riguardo, inoltre, le autorità italiane avrebbero confermato la ricezione della richiesta di riammissione, richiedendo delle informazioni complementari il (...) e comunicando, in data (...), che l'accettazione della riammissione del nucleo familiare dipendesse dalla ricerca di una struttura d'accoglienza adeguata. Pertanto la SEM avrebbe atteso un'accettazione di riammissione esplicita da parte italiana, in conformità con quanto prescritto dal Tribunale nella sua sentenza del 24 luglio 2019, non rimanendo mai inattiva lungo il corso di tale periodo: sollecitando più volte le autorità italiane per una risposta, come pure tenendo al corrente la rappresentante legale delle interessate dello stato della loro procedura. Peraltro la situazione pandemica legata al Covid-19, che avrebbe avuto anche delle ripercussioni sui centri SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati) in Italia, avrebbe influito negativamente sulla celerità di tale risposta. Inoltre, avendo l'interessata già avuto accesso ad una procedura d'asilo conforme ai principi di uno Stato di diritto nonché ottenuto la protezione sussidiaria, il suo statuto non potrebbe essere definito incerto e l'urgenza di una nuova decisione circa i suoi motivi d'asilo potrebbe quindi essere relativizzata, non potendo giungere alla conclusione che la durata della procedura abbia condotto ad un diniego di giustizia nei loro confronti. Infine, l'accettazione esplicita di riammissione dall'Italia il (...), sarebbe atta a levare ogni ulteriore dubbio quanto alla possibilità per le richiedenti di ritornare in Italia e circa la validità di richiesta di riammissione del (...). In secondo luogo, avendo già ottenuto una protezione contro le persecuzioni da uno Stato terzo, un interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 PA, non sussisterebbe. In relazione all'esecuzione dell'allontanamento, l'autorità inferiore ha anzitutto osservato che le interessate, potendo recarsi in uno Stato terzo in cui possono trovare protezione contro il respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, quest'ultimo principio non andrebbe esaminato. In secondo luogo, constatando dapprima che la loro procedura sarebbe stata trattata dalla SEM separatamente da quella di F._______, a causa di dubbi fondati circa la verosimiglianza di un legame coniugale tra le parti e della paternità per la figlia D._______, le condizioni cumulative di cui all'art. 8 CEDU (RS 0.101) non sarebbero adempiute in casu. Pertanto, tale disposizione non sarebbe ostativa all'allontanamento delle richiedenti. In terzo luogo, avendo la medesima ottenuto la protezione sussidiaria in Italia, non sussisterebbero degli elementi concreti che indicherebbero che, nel caso di un loro trasferimento verso l'Italia, le interessate si ritroverebbero ad essere esposte a delle serie violazioni contrarie agli art. 3 e 4 CEDU, che verranno a trovarsi in una situazione esistenziale difficile o che saranno trasferite nel loro Paese d'origine o di provenienza in violazione del principio di non-respingimento. Il loro allontanamento in Italia sarebbe pertanto ammissibile. L'esecuzione di tale misura sarebbe inoltre ragionevolmente esigibile. In particolare, non vi sarebbero indicazioni che diano ad intendere che la richiedente 1 sia oggetto di una procedura di revoca del suo statuto di protezione sussidiaria, ed inoltre l'Italia avrebbe previsto il loro inserimento in un progetto territoriale specifico facente parte del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI; che ha rinominato e sostituito il sistema SIPROIMI secondo il decreto legge n. 130/2020 del 21 ottobre 2020 convertito in legge il 18 dicembre 2020, n. 173/2020 [Gazzetta Ufficiale {GU} del 19.12.2020, n. 314]), che escluderebbe il rischio che le medesime si ritrovino senza un alloggio o sostegno in territorio italiano. Circa l'assegnamento delle richiedenti al progetto precitato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della riammissione, secondo la comunicazione dell'Italia del (...), la SEM ha segnalato che si starebbe adoperando, tramite l'ufficiale di collegamento presso il (...), per l'ottenimento di una proroga. Non vi sarebbero motivi di ritenere che le autorità italiane, non intendano consentire la stessa, in quanto un'accettazione in tal senso sarebbe prassi comune per i casi di riammissione in diversi Paesi europei, compresa l'Italia. Dagli elementi all'incarto, e visto l'assetto normativo europeo applicabile anche in Italia, l'autorità inferiore ha in seguito asserito che le richiedenti non si ritroverebbero in una situazione esistenziale precaria o che sarebbero costrette a vivere una vita indegna in seguito al loro trasferimento nel succitato Stato. Peraltro esse risulterebbero in buona salute secondo gli atti all'inserto, e non emergerebbero dai medesimi delle problematiche mediche di un'urgenza ed una gravità tale da rendere inesigibile il loro rientro in Italia. Inoltre, non vi sarebbe alcun motivo di dubitare che D._______ potrà proseguire il suo percorso scolastico in Italia, nel rispetto dell'art. 27 par. 1 della Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualifiche]), e l'interesse superiore della medesima consisterebbe nel rimanere assieme alla madre biologica. Infine, l'esecuzione del loro allontanamento sarebbe pure possibile sia dal profilo tecnico che da quello pratico. S. Tramite il funzionario di contatto della SEM in Italia, il (...), l'autorità italiana preposta ha confermato il mantenimento della prenotazione del posto assegnato al nucleo famigliare delle interessate a P._______ fino al (...) (cfr. atto SEM n. 107/3), così come richiesto sempre dal primo con comunicazione del (...) (cfr. atto SEM n. 102/3). T. A causa dell'emissione della decisione di merito da parte dell'autorità inferiore, il Tribunale, in data 6 aprile 2021 ha emesso una decisione di stralcio della causa di cui al ruolo D-6445/2020 (cfr. supra lett. M), in quanto divenuta priva d'oggetto per assenza di un interesse giuridicamente protetto al proseguimento della procedura. U. Il 9 aprile 2021 (cfr. risultanze processuali), le interessate sono insorte con ricorso al Tribunale avverso la decisione del 31 marzo 2021 della SEM, postulando, in via principale, l'annullamento della decisione avversata e la restituzione degli atti di causa alla SEM per l'esame materiale della domanda d'asilo delle ricorrenti ed in tempi ragionevoli la fissazione di un'audizione sui motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 LAsi. In via subordinata, hanno concluso alla restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria. Contestualmente hanno presentato istanza di assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Nel loro gravame, le interessate hanno ritenuto dapprima che l'autorità inferiore non avrebbe ottemperato, disattendendo alle prescrizioni esposte dal Tribunale nella sua sentenza del 24 luglio 2019, ad una richiesta di riammissione secondo corretti requisiti formali e temporali. Segnatamente, scorrendo i diversi atti di causa, non apparirebbe che l'autorità di prime cure avrebbe formalizzato una valida richiesta di riammissione alle autorità italiane entro il termine predisposto dal Tribunale del (...). Inoltre vi sarebbe la totale assenza di indicazioni specifiche, nella domanda di riammissione presentata dalla SEM, circa la vulnerabilità del nucleo familiare ed in particolare della condizione di vittima TEU della ricorrente 1. Peraltro, anche il termine di risposta di otto giorni per una risposta da parte delle autorità italiane secondo l'art. 6 cpv. 3 dell'Accordo di riammissione sarebbe stato ampiamente superato. Per di più, non vi sarebbe alcuna conferma attuale e specifica rispetto all'effettiva protezione sussidiaria dell'interessata ed al suo attuale statuto in Italia, essendo trascorsi ormai (...) anni dalla richiesta di rinnovo del permesso per protezione sussidiaria. Infine, non essendoci una richiesta di riammissione valida, neppure la risposta italiana andrebbe considerata come tale. Alla luce di questi elementi, le insorgenti concludono che non sarebbe possibile, allo stato degli atti, ritenere che la loro riammissione in Italia sia effettivamente garantita e quindi, di conseguenza, neppure le condizioni per l'applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi sarebbero adempiute. Proseguendo, le insorgenti ribadiscono, come già proposto nel ricorso per denegata giustizia, la lunga durata della procedura, che sarebbe manifestamente eccessiva e in evidente contrasto con quanto stabilito dall'art. 29 cpv. 1 Cost. A tal proposito, sottolineano come, sebbene l'autorità inferiore abbia formalmente risposto ai loro solleciti, essa l'avrebbe fatto attraverso degli scritti di contenuto perlopiù identico e poco informativo. Delle due comunicazioni da parte italiana, e meglio datate (...) e del (...) citate nella decisione avversata, la rappresentanza legale ne sarebbe venuta a conoscenza soltanto a fine gennaio 2021. Inoltre, la prima non verrebbe menzionata nell'indice degli atti e non sarebbe stata messa a disposizione delle ricorrenti neppure con la decisione avversata; mentre che la seconda, sarebbe stata classificata quale atto interno dalla SEM, e quindi non sarebbe accessibile alla rappresentante legale. Ora, a tale durata della procedura, si aggiungerebbero pure l'insicurezza relativa all'effettiva accoglienza in un progetto SAI delle ricorrenti, i tempi tecnici imposti dall'attuale pandemia da Covid-19, come pure l'argomentazione dell'autorità inferiore che non procederà al loro allontanamento senza prima aver avuto una conferma della loro destinazione dalle autorità italiane, elementi che andrebbero a prolungare ulteriormente la stessa. Tuttavia, come già avrebbe sottolineato il Tribunale nella sua decisione di stralcio, la durata complessiva della procedura, pareva già situarsi sulla soglia delle casistiche in cui l'autorità eccede il termine oggettivamente ragionevole per l'evasione della richiesta. Per di più, le autorità italiane avrebbero fatto dipendere l'accoglienza delle insorgenti alla condizione sospensiva che la medesima avvenisse entro il (...), termine già scaduto, per il che l'accoglienza non sarebbe più garantita. Senza tale garanzia, la procedura di riammissione, oltreché come già considerato si distanzierebbe dalle condizioni formali previste dall'Accordo di riammissione, si sostanzierebbe nel rischio di un grave abbandono materiale per un nucleo familiare fragile, con la ricorrente 1 vittima di tratta ed una figlia minore di appena (...) anni d'età. Inoltre, ad oggi un'accettazione della proroga non sarebbe ancora avvenuta dalle autorità italiane, con tutte le alee afferenti. In terza battuta (cfr. p.to 6, pag. 12 seg. del ricorso), le insorgenti lamentano un'istruzione carente dell'autorità inferiore rispetto al permesso di protezione sussidiaria della ricorrente 1 in Italia, già scaduto nel (...), come pure circa il rischio di nuova vittimizzazione della predetta nell'ambito della TEU. Altresì, l'autorità precitata non avrebbe concesso la visione di alcuni atti di causa (cfr. atti SEM n. 61/1, n. 71/2, n. 72/2, n. 74/1, n. 75/2, n. 80/1, n. 89/2, n. 91/3 e n. 102/3), e di cui esse chiedono accesso, in quanto avrebbero espletato una certa incidenza nella determinazione del convincimento dell'autorità inferiore. La SEM, non concedendo loro la possibilità di consultazione di tale documentazione come pure rimandando per quanto concerne l'accoglienza delle insorgenti in Italia, a richieste di proroga e all'individuazione di altre strutture ricettive, avrebbe violato il diritto di essere sentito delle ricorrenti ex art. 29 cpv. 1 Cost. A proposito dell'esecuzione dell'allontanamento, le insorgenti contestano in toto le argomentazioni e conclusioni espresse dall'autorità resistente. Segnatamente, il loro trasferimento in Italia sarebbe inammissibile (cfr. p.to 7, pag. 13 segg. del ricorso), in quanto il quadro normativo e situazionale della TEU, come pure la situazione specifica della ricorrente 1 - ove in particolare le autorità italiane non sarebbero state informate che essa è vittima di TEU come neppure potrebbe contare sull'appoggio concreto del padre della bambina non avendo più alcun contatto con il medesimo - sarebbero elementi che indurrebbero a ritenere come fortemente probabile una ricaduta nella rete TEU da parte della ricorrente. Questo rischio sarebbe concretizzato in caso di un rinvio in Italia senza una reale garanzia che le insorgenti possano effettivamente essere inserite in un progetto SAI. La SEM non avrebbe esaminato in modo approfondito tale rischio, contravvenendo alle pertinenti disposizioni della CEDU e della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la TEU. Per di più anche la situazione della figlia minorenne andrebbe considerata, poiché concorrerebbe a definire la grave vulnerabilità del nucleo familiare. Il loro allontanamento sarebbe pure inesigibile (cfr. p.to 8, pag. 17 segg. del ricorso) in quanto, oltreché agli elementi pregressi citati, vi sarebbe la totale incertezza circa l'effettivo rinnovo del permesso di soggiorno in Italia della ricorrente 1 e su una loro integrazione in un progetto SAI. Ciò che condurrebbe a ritenere che le insorgenti si ritroverebbero in una situazione esistenziale precaria o sarebbero costrette a vivere una vita indegna - senza alloggio e senza il sostegno necessario - in caso di un trasferimento in Italia. Vista l'eccezionalità delle circostanze del caso di specie, la SEM avrebbe perlomeno dovuto ottenere delle garanzie o delle informazioni circa il rinnovo del permesso dell'insorgente, visto il tempo trascorso dalla richiesta di rinnovo ed il fatto che non vi sia alcuna garanzia che le interessate possano accedere ai progetti SAI in tempi brevi. A mente delle insorgenti, nemmeno l'interesse della ricorrente 2 sarebbe stato preso in considerazione nella decisione della SEM - ciò che sostanzierebbe pure una violazione del diritto di essere sentito delle interessate - considerato in particolare che ella avrebbe iniziato il suo percorso scolastico in Svizzera e che il suo interesse non consisterebbe unicamente nel rimanere con la madre biologica, ma anche a vivere in condizioni dignitose (cfr. p.to 9, pag. 21 del ricorso). Proseguendo nell'analisi, esse sostengono pure che la SEM sia incorsa in un accertamento incompleto circa la situazione medica della ricorrente 1, violando di convesso il principio inquisitorio (cfr. p.to 10, pag. 22 del ricorso). Infine (cfr. p.to 11, pag. 22 del ricorso), le ricorrenti ritengono che il punto 3 delle conclusioni della decisione sarebbe incongruente con quanto indicato in precedenza nella stessa, ciò che farebbe accrescere il sentimento d'incertezza nelle ricorrenti circa la reale garanzia da parte delle autorità italiane, come pure la possibilità di una loro accoglienza in un progetto SAI in termini brevi. Inoltre, il fatto che l'autorità inferiore abbia riportato la valutazione della possibilità per le insorgenti di essere accolte nel progetto SAI al momento del loro trasferimento, esse si vedrebbero sottratte dalla possibilità di qualsiasi rimedio giuridico contro di esso, ciò che rischierebbe di ledere in modo irrimediabile il loro diritto di difesa. V. Per il tramite di uno scritto datato 30 aprile 2021 (cfr. risultanze processuali; data d'entrata: 3 maggio 2021), le insorgenti hanno informato il Tribunale che il permesso di soggiorno di A._______ sarebbe stato rinnovato dalle autorità italiane e che ella - come da copia di una schermata telefonica allegata - possa ritirarlo presso l'(...) di K._______. Malgrado ciò, ella ha reiterato il suo timore di far rientro in Italia, poiché il posto assegnato dalle autorità italiane sarebbe stato riservato soltanto fino al (...), oltreché avrebbe manifestato angoscia all'idea di far scalo a G._______, città ove sarebbe stata costretta a prostituirsi. A seguito della precitata comunicazione da parte delle autorità italiane, sarebbe peraltro stato programmato un appuntamento presso uno psichiatra il (...). Per il resto, le insorgenti si esprimono nuovamente circa il rischio di "re-trafficking" di A._______, anche nel contesto dovuto alla pandemia da Covid-19 in Italia, sulla lunghezza della procedura, nonché circa la valutazione del trasferimento delle insorgenti, riconfermandosi nelle loro conclusioni ricorsuali. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Le ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimate ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e relativi riferimenti).

3. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio di scritti.

4. A titolo preliminare, il Tribunale constata come a ragione l'autorità inferiore abbia separato gli incarti delle insorgenti dal supposto marito della ricorrente 1 e dal presunto padre biologico della ricorrente 2, F._______ (cfr. dossier N [...]), in quanto le medesime non hanno apportato alcun elemento o prova consistente e concreto di tali legami. Per di più, dalle dichiarazioni della ricorrente 1, appare che il medesimo sia rientrato in Italia dopo l'emissione della sua decisione negativa da parte della SEM, senza più mantenere alcun contatto con le medesime, né provvedendo in alcun modo al mantenimento della supposta figlia D._______, della quale sarebbe sempre stata l'insorgente 1 la persona di riferimento (cfr. atto SEM n. 42/7, D49, pag. 6; ricorso, p.to 7, pag. 17). Inoltre, la ricorrente 1, sarebbe tutt'ora sposata civilmente in Italia con un altro uomo, dal quale non avrebbe ancora divorziato (cfr. atti SEM n. 17/8, p.to 1.14, pag. 4; n. 19/2; n. 42/7, D44, pag. 5 e D48, pag. 6). Pertanto, come rettamente considerato dall'autorità sindacata nella decisione impugnata - ed alle quali considerazioni complete e dettagliate si rinvia per il resto, onde evitare inutili ridondanze (cfr. p.to III/1, pag.10 seg.) - dagli atti non è desumibile alcun indizio che possa sostenere l'effettività, la stabilità e la durata sufficiente della relazione delle ricorrenti con il medesimo, per il che l'art. 8 CEDU non è in alcun modo violato in caso di un loro rientro in Italia. L'applicazione dello stesso, della quale del resto le insorgenti non se ne prevalgono nel loro gravame, non verrà pertanto analizzata oltre dal Tribunale.

5. Le ricorrenti sollevano diverse censure formali nel loro gravame, in relazione con un accertamento inesatto e/o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi) e del loro diritto di essere sentite (disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101], e per la procedura amministrativa federale regolamentato agli art. 26 e seg. PA), che risultano d'uopo da esaminare. 5.1 5.1.1 In primo luogo, in relazione all'allegata violazione del loro diritto di essere sentite per il mancato accesso alla corrispondenza che la SEM avrebbe intrattenuto con le autorità italiane, rispettivamente con il suo funzionario di contatto su suolo italiano, si osserva quanto segue. Per quanto concerne gli atti rubricati dalla SEM sub n. 61/1, n. 71/2, n. 74/1, n. 80/1 e n. 89/2), a prescindere dalla qualificazione effettuata dall'autorità inferiore quali "atti interni", risulta trattarsi di comunicazioni elettroniche tra dei funzionari della SEM e l'ufficiale di contatto SEM per l'Italia, nella quale i primi sollecitano il secondo per far pervenire una risposta da parte italiana alla loro richiesta di riammissione del (...) - secondo la descrizione fornita anche nell'indice degli atti - le quali non hanno funto da base per il processo decisionale. Ad uguale conclusione si giunge per quanto attiene il documento rubricato sub n. 91/3 ("Stato pratica in Italia"), trattandosi dello scambio e-mail del (...)/(...), tra l'agente di contatto SEM e le autorità italiane per sollecitare il caso delle ricorrenti. Di conseguenza, non avendo alcun valore probatorio non sottostanno al diritto di compulsazione ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 PA. Del resto, la descrizione del contenuto delle medesime comunicazioni è stato riportato fedelmente nella decisione avversata (cfr. p.to 19, pag. 5 della decisione impugnata), e pertanto anche qualora si dovesse considerare che i documenti costituiscono dei mezzi probatori, la non trasmissione dei predetti non ha pregiudicato in alcun modo le ricorrenti, ma era finalizzata alla non divulgazione dei nominativi delle persone coinvolte. Concernente poi il documento menzionato all'atto n. 72/2, e riportato nell'indice con la dicitura "Informazioni rilevanti", trattasi in realtà, come giustamente classificato dall'autorità inferiore quale lettera "E", di un atto conosciuto dalle parti, ovvero dello scritto delle ricorrenti alla SEM datato 5 giugno 2020, e pertanto l'autorità inferiore poteva ben partire dal presupposto che le medesime ne disponessero già - non avendolo per il resto neppure mai richiesto prima dell'inoltro del ricorso. Attinente l'atto di cui al n. 75/2 (classificato dalla SEM quale "atto interno [B]"), si tratta di un messaggio elettronico del funzionario incaricato della SEM per l'Italia del (...) all'autorità inferiore, al quale viene allegata anche la comunicazione elettronica del (...) dell'autorità italiana preposta. Per quanto la pregressa comunicazione delle autorità italiane venga citata nelle argomentazioni della SEM (cfr. pag. 8 della decisione impugnata), e quindi possa assurgere ad avere una qualche valenza decisionale, tuttavia non risulta avere avuto un peso decisivo nella stessa, quanto piuttosto è risultata di utilità per supportare la medesima ed alla formazione dell'opinione dell'autorità resistente. Per di più, esso contiene anche dei dati di altri incarti, rispetto a quello delle ricorrenti, come pure di nominativi di persone coinvolte, di cui la divulgazione appare essere da tutelare, avendo per il resto l'autorità inferiore riportato il contenuto di tale comunicazione nella decisione impugnata. In tal senso, la SEM ha quindi escluso a ragione il diritto alla compulsazione anche di tale documentazione da parte delle ricorrenti. Per finire, concernente la richiesta di proroga alle autorità italiane da parte del funzionario di contatto SEM su suolo italiano del (...) (cfr. atto SEM n. 102/3), il suo contenuto è stato pure riportato in modo corretto e completo nella decisione avversata (cfr. pag. 13), e non si ravvisa pertanto, anche se tale documentazione avesse una qualche valenza probatoria, alcuna violazione del diritto di essere sentito delle insorgenti, in quanto all'evidenza era finalizzata alla non divulgazione dei nominativi delle persone coinvolte e del processo operativo della SEM. 5.2 Alla luce di quanto sopra, ne deriva che i documenti succitati non sottostanno al diritto di compulsazione ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 PA, che concretizza parte delle prerogative del diritto di essere sentito nell'ordinamento processuale ex art. 29 Cost. (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale D-6060/2020 del 14 dicembre 2020 consid. 4.1, D-2835/2020 del 2 luglio 2020 consid. 4 con ulteriori riferimenti ivi citati). Di conseguenza, la richiesta di visione atti è respinta. 6. 6.1 Le insorgenti censurano in secondo luogo una violazione del loro diritto di essere sentite nella forma di una carente motivazione del provvedimento avversato. La SEM, nella decisione impugnata, non avrebbe invero tenuto conto nel suo apprezzamento dell'interesse superiore della minore. Inoltre, concernente la loro ammissione nel predetto Stato, l'autorità inferiore avrebbe rimandato la valutazione in sede di esecuzione dell'allontanamento, ciò che sarebbe pure lesivo del loro diritto di difesa. 6.2 L'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione è corollario fondamentale del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.; art. 26-35 PA). Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; sentenza del Tribunale F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata impugnandola in piena conoscenza di causa (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1; sentenza del Tribunale federale 2C.1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2). 6.3 Ora, tornando al caso di specie, mal si comprende quali elementi essenziali l'autorità inferiore avrebbe tralasciato nel suo apprezzamento. Dapprima occorre difatti constatare che nel provvedimento sindacato l'autorità resistente, ha rettamente evidenziato i motivi alla base della sua valutazione in relazione all'interesse superiore della ricorrente 2, sia dal profilo medico, che da quello di una sua eventuale integrazione in Svizzera (cfr. pag. 14 seg. della decisione impugnata), come pure precedentemente nell'esame delle condizioni dell'art. 8 CEDU e circa l'accoglienza in Italia (cfr. pag. 10 segg. del provvedimento avversato). Non si comprende del resto come in quest'ultima motivazione, l'autorità di prime cure non avrebbe tenuto conto dell'interesse della bambina a vivere in condizioni dignitose. Neppure possono essere seguite le censure inerenti la loro ammissione in Italia, in quanto la SEM ha indicato in modo limpido le sue motivazioni relative in particolare all'accettazione di riammissione da parte italiana ed alla proroga richiesta per il luogo specifico di accoglienza delle medesime. In tal senso, ed essendo inoltre evincibile dall'argomentazione del memoriale ricorsuale che le insorgenti si siano rese pienamente conto della portata del provvedimento, impugnandolo in piena conoscenza di causa, neppure è ravvisabile una qualsivoglia lesione del loro diritto di difesa in tal senso. Le doglianze vanno dunque recisamente respinte. 7. 7.1 Nel gravame le insorgenti lamentano poi un accertamento incompleto della fattispecie da un punto di vista medico. 7.2 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.191, sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1). 7.3 Sebbene nel diritto amministrativo la parte abbia di principio il diritto di richiedere l'assunzione di prove all'autorità (art. 33 cpv. 1 PA), una tale richiesta deve vertere su fatti suscettibili d'influenzare l'esito della procedura e che non si evincono già dall'incarto (cfr. DTF 131 I 153, consid. 3; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.3). Il principio inquisitorio non impedisce d'altro canto all'autorità di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove offerte (« antizipierte Beweiswürdigung »), e di negarne l'assunzione ove le stesse appaiano chiaramente ininfluenti ai fini del giudizio, non potendo in altri termini condurla a modificare la propria opinione (cfr. DTF 134 I 140 consid. 5.3; sentenza del Tribunale federale 1C.179/2014 del 2 settembre 2014 consid. 3.2; sentenza del Tribunale amministrativo federale A.6515/2010 del 19 maggio 2011 consid. 4.3; Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1552 con rinvii). Procedendo in tal senso in modo non arbitrario, l'autorità può porre un termine all'istruzione (cfr. DTF 133 II 384 consid. 4.2.3 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 2C.720/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2.1; sentenze del Tribunale D-6763/2018 dell'11 giugno 2020 consid. 9 e A.7392/2014 dell'8 agosto 2016 consid. 3.4.2.2). Per il resto, v'è da rammentare che di principio le autorità svizzere non sono tenute a prendere in considerazione il potenziale insorgere di ulteriori affezioni non ancora diagnosticate o sospettate, essendo determinante lo stato di fatto presente al momento della decisione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; 2010/44 consid. 3.6). 7.4 Ebbene, nella fattispecie, il Tribunale osserva che la SEM non aveva, al momento in cui ha statuito, alcuna obbligazione di istruire maggiormente la situazione medica della ricorrente 1. A tenore della documentazione medica agli atti (cfr. atti SEM n. 37/10 e n. 97/4), la quale descrive in modo dettagliato e chiaro lo stato di salute dell'insorgente, l'autorità inferiore poteva senz'altro fondare la sua convinzione e le sue conclusioni in merito allo stesso, potendo partire dall'assunto che le problematiche lamentate dall'insorgente, come pure i medicamenti da lei assunti, fossero stati sufficientemente acclarati. Tale conclusione è sostenuta dal fatto che, malgrado sia stata effettuata una visita medica il (...) presso l'(...) a R._______ (per una densitometria secondo il documento di cui all'atto n. 97/4), neppure con la presentazione del ricorso - ed in precedenza nel suo diritto di essere sentita del 22 marzo 2021 (cfr. atto SEM n. 97/4) - l'insorgente ha specificato in alcun modo quali problematiche nuove di salute essa avrebbe e fossero state valutate nella precitata visita, in violazione del suo obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti medici ex art. 26a cpv. 3 LAsi. Stessa conclusione vale per l'appuntamento ginecologico che sarebbe previsto per il 27 luglio 2021, in quanto in merito la richiedente, malgrado le possibilità per farlo, non ha fornito alcun dettaglio in merito. Vista poi la fissazione di tale consulto a distanza di diversi mesi, si può dedurre che non vi siano delle problematiche ginecologiche di una qualche urgenza e che in realtà appare trattarsi di una normale visita ginecologica di decorso. Tale conclusione è ulteriormente sostenuta dal fatto che, neppure con il loro scritto del 30 aprile 2021, le ricorrenti abbiano prodotto alcuna documentazione medica che possa ribaltare la stessa. Il fatto inoltre, unicamente allegato e per nulla provato, circa un appuntamento presso lo psichiatra il (...) per A._______, non muta tale apprezzamento. Invero, a parte il timore per un rientro in Italia, dallo scritto non sono evincibili degli indizi concreti e sostanziati, di una qualsivoglia patologia che potrebbe risultare ostativa al trasferimento dell'insorgente in Italia. Pertanto, a fronte degli elementi succitati, non risulta neppure necessario ai fini del giudizio, attendere alcuna documentazione supplementare da parte del rappresentante legale dell'insorgente, potendo partire dal presupposto che la documentazione medica agli atti fosse completa ed esatta, anche dal profilo delle patologie e della gravità delle stesse, al momento dell'emanazione della decisione avversata, come dai principi sopra esposti (cfr. consid. 7.2 e 7.3). 7.5 Per quanto infine concerne l'accertamento incompleto che avrebbe effettuato la SEM del rischio di nuova vittimizzazione della ricorrente 1 in caso di un suo trasferimento in Italia, la stessa, riguardando in realtà l'apprezzamento materiale esposto dall'autorità inferiore nella decisione avversata, verrà trattata dappresso (cfr. infra consid. 10.3.6), e risulta pure essere una censura infondata.

8. Le ricorrenti contestano in seguito la decisione della SEM circa la non entrata nel merito della loro domanda d'asilo fondata sull'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. 8.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre, che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125). 8.2 Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, l'Italia, come altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi (cfr. Allegato 2, art. 2, dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1], RS 142.311; comunicato del DFGP del 14 dicembre 2007 consultabile al sito: , consultato il 15.05.2021). 8.2.1 In primo luogo occorre esaminare la censura di violazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi in relazione con l'art. 4 lett. c e l'art. 6 par. 1 - 3 dell'Accordo di riammissione. 8.2.2 In merito si osserva inizialmente come le ingiunzioni (considerandi) che contengono una decisione finale sono obbligatori sia per le parti che per l'autorità inferiore alla quale l'incarto è ritornato se il dispositivo lo prevede (annullamento "ai sensi dei considerandi"; cfr. in merito: DTF 135 III 334 consid. 2, 125 III 421 consid. 2a; sentenze del Tribunale federale 2C.519/2013 del 3 settembre 2013 consid. 2.1, 2C.1156/2012 e 2C.1157/2012 del 19 luglio 2013 consid. 3, 5A.866/2012 del 1° febbraio 2013 consid. 4.2). In casu, il dispositivo rinviava senza equivoci ai considerandi della sentenza D-3616/2019, che legano sia il Tribunale che la SEM, la quale avrebbe dovuto conformarsi alle predette direttive, dato che il dispositivo della sentenza vi rinviava chiaramente (cfr. p.to 1 del dispositivo della sentenza D-3616/2019 precitata). 8.2.3 Nel caso in parola, come rimarcato rettamente dalla rappresentante legale delle insorgenti nel gravame, l'autorità inferiore ha dato seguito soltanto parzialmente a quanto predisposto dal Tribunale nella sua sentenza D-3616/2019 del 24 luglio 2019. Invero, attinente una domanda di riammissione alle autorità italiane, entro il (...), che adempisse alle prescrizioni formali di cui all'Allegato 2 all'Accordo di riammissione (cfr. art. 6 par. 1 e 2 dell'Accordo di riammissione; cfr. sentenza precitata consid. 4.6.4, 4.6.5 e 4.6.7), non se ne trova alcuna traccia agli atti. Si rileva come difatti la richiesta di riammissione del (...) della SEM all'autorità italiana, sulla quale si fonda esclusivamente la decisione dell'autorità inferiore, era stata ritenuta dal Tribunale nella sua sentenza come non adempiente a tutti gli elementi formali prescritti dall'Accordo di riammissione. In tal senso, la motivazione dell'autorità inferiore, contenuta nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 8) circa la correttezza formale della richiesta di riammissione da parte dell'Italia del (...), non può essere seguita. Neppure la conferma delle autorità italiane dell'inserimento del nucleo familiare nel progetto territoriale presso il Comune di P._______ (...) (cfr. atti SEM n. 95/2 e n. 96/2) e la proroga ottenuta da parte italiana per l'ammissione delle richiedenti in tale progetto (cfr. atto SEM n. 107/3), possono assurgere quali scusanti dall'autorità inferiore per discostarsi dalle direttive espressamente prescritte dal Tribunale. Tuttavia, appare dalle stesse considerazioni della precitata sentenza, come il Tribunale abbia posto in relazione la lacunosità della richiesta di riammissione delle insorgenti dal profilo formale, con la mancanza di una garanzia di riammissione da parte delle autorità italiane (cfr. consid. 4.6.4 della sentenza D-3616/2019), che risulta essere invero la condizione sine qua non - insieme al soggiorno pregresso nello Stato richiesto, che non risulta in alcun modo essere messa in discussione in specie - perché un allontanamento delle insorgenti sia possibile. Invece, le disposizioni formali e di termini prescritti nelle succitate disposizioni dell'Accordo, risultano essere delle disposizioni tecniche interstatali dalle quali le ricorrenti non possono dedurre alcun diritto invocabile (cfr. nello stesso senso per l'art. 6 par. 3 dell'Accordo di riammissione le sentenze del Tribunale E-1878/2020 del 19 gennaio 2021 consid. 4.3, E-817/2020 del 4 marzo 2020 consid. 3.2; e per un caso di applicazione tra Svizzera e Grecia la sentenza del Tribunale E-817/2020 del 4 marzo 2020 consid. 3.2; cfr. anche DTAF 2010/27 consid. 5.2.2). La sola questione che risulta invece invocabile dinanzi al Tribunale sarebbe quella a sapere se esiste all'occorrenza, da parte dell'autorità italiana, un accordo di riammissione, di modo che l'esecuzione dell'allontanamento sia possibile (cfr. supra consid. 8.1; nello stesso senso la sentenza E-817/2020 succitata consid. 3.2). 8.2.4 Alla luce di quanto sopra, ancorché il Tribunale non intenda scostarsi dalle considerazioni presentate nella sentenza D-3616/2019 circa le condizioni formali e di tempo per una richiesta da parte delle autorità svizzere alle omologhe italiane, ritiene di poter fare astrazione, nel presente caso e visto anche quanto segue, delle medesime. Al contrario, il Tribunale esaminerà dappresso, essendo invece direttamente giustiziabile, la questione circa l'esistenza o meno di un accordo di riammissione da parte italiana (cfr. infra consid. 8.3). 8.3 8.3.1 La ricorrente 1, beneficia in Italia dello statuto di protezione sussidiaria e di un permesso afferente che è scaduto il (...), e che risulta, come da comunicazione delle ricorrenti del 30 aprile 2021, essere stato rinnovato in corso di procedura ricorsuale dalle autorità italiane. Pertanto, a differenza di quanto sostenuto nel gravame dalle insorgenti, lo statuto della predetta risulta dalle insorgenze di causa essere chiaro e non poter essere oggetto di fraintendimenti di sorta. Ciò posto, il Tribunale osserva a titolo abbondanziale, come peraltro già considerato nella sentenza D-3616/2019 (cfr. consid. 4.6.5), che l'esito del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria dell'insorgente, che risultava scaduto nel corso della procedura di prima istanza, non avrebbe comunque pregiudicato in alcun modo né risultava ostativo al suo trasferimento in Italia, essendo di competenza delle autorità italiane statuire eventualmente in merito. In tal senso, l'autorità inferiore non era tenuta ad effettuare alcun ulteriore accertamento per ottenere ulteriori informazioni o garanzie circa il rinnovo del permesso di soggiorno dell'interessata, come invece motivato nel gravame dalle ricorrenti. Il (...), l'autorità italiana competente ha inviato alla SEM l'accordo alla riammissione delle ricorrenti, in relazione alla loro richiesta di riammissione del nucleo familiare (cfr. atti SEM n. 95/2 e n. 96/2). Essendo che la stessa è stata emanata dall'organo competente, contiene l'indicazione esatta dei nominativi e delle generalità delle insorgenti, come pure il luogo previsto per l'accoglienza e lo scalo aereo, non si vede, a differenza di quanto sostenuto dalle ricorrenti nel gravame, come la stessa non adempia alle condizioni formali di validità. Il fatto poi che tale accordo alla riammissione sia giunto soltanto a distanza di quasi (...) anni dalla richiesta di riammissione da parte della Svizzera, non può assurgere a motivazione per invalidare la stessa accettazione di riammissione da parte italiana, come argomentano implicitamente le ricorrenti nel loro gravame, vista la durata della loro procedura. Invero, le insorgenti non potevano legittimamente credere che la SEM entrasse nel merito della loro domanda d'asilo, né che l'Italia non accettasse dal canto suo la loro riammissione. Esse hanno difatti sempre ottenuto, dagli scritti inviati all'autorità inferiore al proposito, delle risposte negative circa l'esame materiale della loro domanda d'asilo in Svizzera, e l'informazione che l'interessata avesse ottenuto la protezione sussidiaria in Italia, come pure che degli accertamenti fossero in corso circa la loro riammissione su suolo italiano (cfr. atti SEM n. 68/2, n. 73/1, n. 77/1, n. 85/2 e n. 92/2). Il fatto che le richiedenti siano ormai su suolo svizzero da ormai più di (...) anni dalla presentazione della loro domanda d'asilo, non può in alcun modo essere assimilabile ad una qualsivoglia assicurazione data dall'autorità inferiore quanto all'esito della procedura. Anzi, al contrario, le ricorrenti ben erano a conoscenza che, una volta che l'autorità inferiore avesse ottenuto la riammissione da parte dell'Italia, esse avrebbero ricevuto una nuova decisione di non entrata nel merito da parte della SEM. Il fatto poi che l'accordo di riammissione abbia ampiamente superato gli otto giorni di risposta previsto dall'art. 6 par. 3 dell'Accordo di riammissione, come già visto sopra (cfr. consid. 8.2.3), non ne pregiudica in alcun modo la sua validità. Ugualmente, le considerazioni espresse dalle insorgenti nel gravame circa il fatto che la loro accoglienza in Italia non sia più garantita, visto che la disponibilità presso il progetto SAI era limitata al (...), non sono atte a mettere in dubbio il principio dell'accettazione di riammissione delle precitate in Italia. Invero tale data è riferita unicamente al luogo di accoglienza in Italia, ma non a quest'ultima in quanto tale. Per le medesime ragioni, non vi è quindi luogo di ritenere che la SEM avrebbe accertato in modo inesatto o incompleto i fatti, poiché non avrebbe ottenuto una proroga formale della garanzia di alloggio, che nel frattempo risulta essere peraltro stata ottenuta sino al (...) (cfr. atto SEM n. 107/3), essendo l'accordo di riammissione sempre valido. Pertanto, la riammissione delle ricorrenti in Italia risulta essere garantita. Esse possono quindi ritornarvi senza timore di essere allontanate nel loro Paese d'origine in violazione del principio di non-respingimento. 8.3.2 Visto quanto precede, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della loro domanda d'asilo ex art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi.

9. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. Le insorgenti, visto anche quanto considerato supra al consid. 4, non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 e art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). 10. 10.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20, nuovo titolo dal 1° gennaio 2019, medesimo tenore per quanto riguarda l'art. 83). Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). 10.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 10.3 10.3.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 10.3.2 Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, le ricorrenti sono rinviate in uno Stato di provenienza designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione del rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 Conv. tortura (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). 10.3.3 Appartiene quindi alle interessate sovvertire tale presunzione. A tal fine, esse devono presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non concedano loro la necessaria protezione o le espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovino in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale D-523/2021 dell'11 febbraio 2021 consid. 8.2 e D-6742/2019 del 7 gennaio 2020 consid. 8.4). 10.3.4 Passando ora alla situazione generale dell'Italia, non risulta da fonti fidate e convergenti che l'Italia violi in maniera sistemica i suoi obblighi derivanti dalla direttiva qualifiche, per quanto attiene le condizioni di accesso non discriminatorie dei beneficiari dello statuto conferito dalla protezione sussidiaria, all'impiego, all'assistenza sociale, alle cure mediche, all'educazione o all'alloggio. Non risulta neppure come i beneficiari di protezione internazionale si trovino in Italia, in maniera generale - ed indipendentemente dalla fattispecie - totalmente dipendenti dall'assistenza pubblica, confrontati all'indifferenza delle autorità ed in una situazione di privazione o di mancanza che sarebbe a tal punto grave da risultare incompatibile con la dignità umana (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-1878/2020 consid. 8.3.1). Tali considerazioni si applicano a fortiori all'ora attuale, vista l'entrata in vigore, il 20 dicembre 2020, del decreto-legge n. 130/2020 del 21 ottobre 2020 (convertito in legge il 18 dicembre 2020, cfr. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 261 del 21.10.2020), il quale ha come obiettivo in particolare il miglioramento delle condizioni generali d'accoglienza dei richiedenti l'asilo e la situazione di persone vulnerabili trasferite verso l'Italia (cfr. nello stesso senso le sentenze del Tribunale F-542/2021 dell'11 febbraio 2021 consid. 3.2 e F-316/2021 del 29 gennaio 2021 consid. 4.2), ed apporterebbe anche delle modifiche al decreto-legge n. 113/2018 del 4 ottobre 2018 sulla sicurezza e immigrazione (comunemente conosciuto come "decreto Salvini"; cfr. anche in merito la sentenza D-1061/2021 del 18 marzo 2021 consid. 8.1). 10.3.5 In specie, l'esecuzione dell'allontanamento non risulta contravvenire, al principio di non-respingimento secondo l'art. 5 LAsi, essendo che la ricorrente 1 beneficia in Italia della protezione sussidiaria. Inoltre la ricorrente 1 non apporta alcun elemento concreto e circostanziato a supporto del fatto che, durante il suo soggiorno di più di (...) anni in Italia, quale richiedente l'asilo, ed in seguito come beneficiaria dello statuto conferito dalla protezione sussidiaria, ed anche dopo la nascita della ricorrente 2, si siano trovate in una situazione di indigenza materiale estrema incompatibile con la dignità umana. Invero, al di là di difficoltà che ella avrebbe incontrato dopo la nascita della figlia, appare dalle sue stesse dichiarazioni che le autorità italiane non le abbiano abbandonate, accogliendole dapprima presso una comunità a T._______ sino ad un mese prima il loro arrivo in Svizzera, a seguito del quale sarebbero state indirizzate verso un dormitorio, poiché non adempivano più le condizioni d'accesso al predetto centro. Risulta però che è la medesima ricorrente 1 che ha preferito optare per andare a vivere presso il presunto padre della figlia, prima di giungere in Svizzera (cfr. risposta al diritto di essere sentite del 25 aprile 2019, atto SEM n. 34/2; n. 42/7, D44, pag. 5), senza però indicare di essersi rivolta a qualsivoglia autorità o organizzazione caritativa su suolo italiano, per eventualmente supplire alle loro esigenze fondamentali. Risulta peraltro dalle sue allegazioni che, allorché ella si è indirizzata alle autorità per ottenere un aiuto, ella abbia potuto coprire i suoi bisogni elementari e quelli della figlia D._______. Vista poi la loro esplicita accoglienza in un progetto SAI su territorio italiano, non è del resto neppure prevedibile che al loro ritorno in Italia, le ricorrenti si ritroverebbero in una situazione di indigenza estrema o confrontate all'indifferenza delle autorità e delle diverse organizzazioni caritative presenti in loco. Invero esse potranno beneficiare, nell'ambito di tale accoglienza, di un alloggio e di un sostegno concreto per la copertura dei loro bisogni fondamentali. Anche per quanto riguarda la formazione scolastica della bambina, attualmente ancora alla scuola (...), potrà essere senz'altro proseguita, come a ragione osservato anche dalla SEM nella decisione avversata, anche in Italia, che è tenuta a garantire un tale percorso (cfr. art. 27 par. 1 direttiva qualifiche). Inoltre, secondo le stesse affermazioni della ricorrente 1, in Italia si troverebbe pure il fratello, il quale sarebbe pure beneficiario di un permesso di soggiorno, che ivi lavorerebbe ed avrebbe una famiglia, sul quale le insorgenti potranno senz'altro trovare sostegno, in caso di una loro futura eventuale necessità passeggera. Da ultimo, l'insorgente 1, visto anche quanto già sopra considerato, non risulta dalle insorgenze di causa, soffrire di patologie tali da risultare ostative all'ammissibilità dell'esecuzione del suo allontanamento. Dal canto suo, per la figlia D._______, non appaiono esserci agli atti degli elementi indicanti una qualsivoglia problematica medica, e si può quindi partire dal presupposto che la medesima sia in buona salute, e quindi non sussistono delle motivazioni mediche che inducano a ritenere inammissibile il suo allontanamento. 10.3.6 Per quanto concerne la problematica della tratta di esseri umani, anche afferente agli obblighi a cui devono attenersi in materia le autorità competenti, quindi, segnatamente, anche le autorità incaricate dell'esame di una procedura d'asilo, allorché le stesse si trovano confrontate con indizi concreti che le persone richiedenti potrebbero essere state vittime di tratta di esseri umani, occorre rinviare a quanto già chiarito dal Tribunale nella DTAF 2016/27 (cfr. anche in merito le sentenze del Tribunale D-2835/2020 del 2 luglio 2020 consid. 5.2, E-4184/2019 del 6 settembre 2019 consid. 9.2, D-3471/2019 del 23 luglio 2019, D-2803/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 6.2.1, E-6729/2016 del 10 aprile 2017 consid. 7.4.1; cfr. anche: Nula Frei, Menschenhandel und Asyl: Die Umsetzung der völkerrechtlichen Verpflichtungen zum Opferschutz im schweizerischen Asylverfahren, 2018, pag. 125-127, 161 segg. e 176 segg.). Nel caso in disamina, la SEM ha effettuato, a seguito della segnalazione ricevuta dalla rappresentante legale e nel rapporto (...) allegato di indizi di TEU per la ricorrente 1 (cfr. atto SEM n. 40/5), un'audizione specifica al fine di interrogare ed individuare se la richiedente fosse una potenziale vittima di TEU (cfr. atto SEM n. 42/7). Al termine della stessa la richiedente è stata riconosciuta come potenziale vittima di TEU, e la SEM ha provveduto a segnalare prontamente a (...) il caso (cfr. atto SEM n. 43/2), il quale dopo l'assunzione di informazioni, ha deciso di non aprire alcuna indagine in Svizzera (cfr. atto SEM n. 55/5). Le autorità italiane saranno quindi eventualmente competenti per un'apertura di un'indagine. Non essendo stato riscontrato un rischio per la ricorrente di essere nuovamente reclutata o di subire rappresaglie, non è stato necessario adottare ulteriori misure di protezione nei suoi confronti. Invero, dall'anno (...), e sebbene la medesima sia rimasta in Italia ancora per un periodo totale di quasi (...) anni prima di giungere in Svizzera e depositare la sua seconda domanda d'asilo, ella non avrebbe più avuto alcun contatto con la persona (N._______) che l'avrebbe avviata alla prostituzione, e che però non avrebbe esercitato alcuna pressione di sorta nei suoi confronti. Del resto, ella non ha fatto valere alcun timore né nei confronti di quest'ultima, come neppure di colui che l'avrebbe condotta in Italia, il denominato M._______, dicendo di voler soltanto dimenticare (cfr. atto SEM n. 42/7, D25 segg., pag. 4 e D43, pag. 5). Al contrario, ella si è dichiarata riconoscente sia nei confronti di M._______ che l'avrebbe fatta arrivare in Italia e che le avrebbe richiesto in cambio delle prestazioni sessuali (cfr. atti SEM n. 40/5 e n. 42/7, D17, pag. 3), che nei confronti di N._______ che l'avrebbe aiutata, e che non avrebbe pertanto mai pensato di denunciare alle autorità italiane (cfr. atti SEM n. 40/5 e n. 42/7, D26 e D30, pag. 4). Come inoltre presente già nella decisione impugnata, l'autorità inferiore comunicherà alle autorità italiane competenti, prima del suo trasferimento in Italia, che lei è una vittima potenziale di tratta di esseri umani. Non vi sono del resto motivi di dubitare che tale informativa avverrà adeguatamente da parte della Svizzera né che le autorità elvetiche preposte, se così richiesto dallo Stato inquirente, non trasmettano le informazioni raccolte nella presente procedura d'asilo, alfine di eventuali procedure penali che risulteranno intentate ed opportune in Italia. Peraltro ella (con la figlia), sarà accolta come già sopra visto in un alloggio SAI, il quale sistema prevede proprio l'accoglienza, tra gli altri, di titolari di permessi di soggiorno per protezione speciale, come pure di persone vulnerabili, come minorenni non accompagnati, vittime di violenza domestica e vittime di sfruttamento lavorativo (cfr. https://www.retesai.it/la-storia/ consultato il 15.04.2021). Visti gli elementi succitati non è neppure ravvisabile, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso dalle interessate di un rischio di nuova vittimizzazione della ricorrente 1 in caso di un suo rinvio in Italia, un pericolo reale ed immediato per la medesima di essere sottoposta alla tratta o allo sfruttamento ai sensi dell'art. 3 a) del Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini del 15 novembre 2000 (RS 0.311.542, Protocollo di Palermo) o dell'art. 4 a) della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani del 16 maggio 2005 (RS 0.311.543), così da comportare una violazione dell'art. 4 CEDU, se ella venisse rinviata in Italia, ma soltanto un'eventuale ed ipotetica possibilità che ella subisca un pregiudizio in tal senso (cfr. sentenza della CorteEDU L.E. contro Grecia succitata, §§66-67). Pertanto, non risulta in specie alcuna violazione dell'art. 4 CEDU o di altre norme internazionali applicabili in materia di TEU, se la ricorrente venisse rinviata in Italia. I rapporti e la giurisprudenza citata nel gravame dalle insorgenti, non conducono questo Tribunale ad altra valutazione. Neppure le argomentazioni esposte e fonti citate dalle ricorrenti con lo scritto del 30 aprile 2021, fanno giungere la scrivente autorità ad altra conclusione rispetto a quanto sopra esposto. Alla luce di tali elementi, il Tribunale ritiene che la SEM ha istruito correttamente la causa sul punto in questione dell'interessata quale possibile vittima di tratta di esseri umani e non ha, in particolare, commesso alcuna negligenza procedurale, in violazione anche delle disposizioni in materia di lotta contro la tratta di esseri umani e di protezione delle vittime di tale tratta, rinunciando ad investigare maggiormente in merito al suo stato di vittima di tratta di esseri umani o al suo accoglimento quale potenziale vittima di tratta in Italia. Ne consegue pertanto che, la censura relativa alla violazione del principio inquisitorio e di accertamento inesatto o incompleto dei fatti determinanti da parte dell'autorità inferiore, risulta infondata. 10.3.7 In definitiva, l'esecuzione dell'allontanamento in Italia delle insorgenti è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi) ed inoltre non contravviene all'interesse superiore sancito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF; RS 0.107), in caso di un loro allontanamento. 10.4 10.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. fra le tante la sentenza del Tribunale D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9). 10.5 Per le stesse ragioni enucleate supra al consid. 10.3, le ricorrenti non hanno apportato alcun motivo personale che possa sovvertire la presunzione succitata, né risultano esserne desumibili dagli atti. Segnatamente, le ricorrenti risultano essere in buona salute e l'Italia ha dato esplicitamente il suo assenso alla riammissione delle insorgenti. Per quanto attiene la ricorrente 2, occorre ancora osservare, come non è ravvisabile dagli atti all'incarto alcun elemento sfavorevole dal quale si possa desumere che l'esecuzione del suo allontanamento implicherebbe una sua messa in pericolo concreta, essendo giovane ed in buona salute. Infine, agli atti non vi sono indizi che inducano a ritenere che l'esecuzione del suo allontanamento possa essere contraria all'art. 3 cpv. 1 CDF ai sensi della giurisprudenza topica in materia (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; DTAF 2009/28 consid. 9.3.2). Invero la stessa ha soltanto poco più di (...) anni d'età, ha soggiornato in Svizzera per un periodo di poco più di (...) anni, e per la sua età risulta ancora fortemente dipendente per il suo sviluppo e l'educazione dalle cure della madre, e pertanto in tal senso, risulta pure influenzata dalla cultura d'origine di quest'ultima. Pertanto, a fronte di tali elementi, non è data nella presente disamina una forte integrazione in Svizzera da parte dell'interessata, derivante in particolare da un lungo soggiorno e da una scolarizzazione in tale paese, ed un rientro in Italia, ove peraltro ella con la madre ha già vissuto i primi (...) anni di vita, non rappresenta quindi uno sradicamento, che renda inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 3 CDF (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2). 10.6 Altresì, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI), ritenuto che le autorità italiane hanno dato il loro benestare alla riammissione delle ricorrenti. Infine, conformemente a quanto osservato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, né le restrizioni temporanee al traffico aereo né le restrizioni temporanee all'ingresso imposte dalle autorità italiane in relazione con l'attuale pandemia di Covid-19 rendono impossibile l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza del Tribunale D-2404/2020 del 18 maggio 2020 consid. 10). Non è dato per il resto a comprendere quale pregiudizio possa avere arrecato la presunta incongruenza rilevata dalla ricorrente nella motivazione della decisione della SEM rispetto al punto 3 delle conclusioni.

11. Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

12. Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

13. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, andrebbero poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che le insorgenti siano indigenti, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

15. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: