Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)
Erwägungen (45 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31 - 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Altresì si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 3 Il ricorrente ritiene dapprima che l'autorità inferiore lo abbia, a torto, considerato quale maggiorenne in corso di procedura.
E. 3.1 Qualora la questione della minore età dell'interessato sia contestata, ed essendo determinante a livello procedurale, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto. Questo in quanto, la qualità di minore non accompagnato, impone alla SEM il rispetto di alcune esigenze procedurali nell'ambito della trattazione della domanda d'asilo (cfr. art. 17 cpv. 3 LAsi), che se non ossequiate possono condurre all'annullamento della decisione avversata e alla retrocessione degli atti all'autorità inferiore (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3; DTAF 2014/30 e fra le tante, sentenza D-4432/2021 del 28 ottobre 2021 consid. 4.1).
E. 3.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). La determinazione dei fatti e l'applicazione della legge non sono aspetti disgiunti (cfr. Isabelle Häner, in: Häner/Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34). Significativo è il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. sentenza del Tribunale D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.2.2). In concreto, l'autorità deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1). L'istruzione d'ufficio ("Amtsermittlung") è da ritenersi conclusa nel momento in cui i fatti giuridicamente rilevanti sono stati chiariti o quando, in modo non arbitrario, si può partire dall'assunto che ulteriori chiarimenti non porteranno a conoscenze aggiuntive sulla questione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Qualora un fatto rimanga non comprovato nonostante un accertamento completo e corretto dei fatti, occorre fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova derivanti dall'applicazione analogica dell'art. 8 CC (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.3; 2015/1 consid. 4.2 e rif. citati).
E. 3.3 Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2° ed. 2013, n. 2.191, sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). Ciò nondimeno, il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5 e rif. citati).
E. 3.4 Qualora un fatto rimanga non comprovato nonostante un accertamento completo dei fatti, occorre di norma fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova derivanti dall'applicazione analogica dell'art. 8 CC. Le stesse hanno infatti portata allorquando le misure istruttorie necessarie non abbiano permesso di chiarire determinati aspetti (cfr. sentenze del Tribunale D-3567/2019 consid. 5.3, D-5091/2019 dell'8 ottobre 2019 consid. 6.3 e A-2888/2016 del 16 giugno 2017 consid. 3.2; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2a ed. 2018, n. 1563). Su tali presupposti, la parte che intende prevalersi di una circostanza è tenuta a sopportare le conseguenze della mancata prova al riguardo o, in caso di grado ridotto, dell'assenza di verosimiglianza (cfr. DTF 138 V 222 consid. 6, 133 V 216 consid. 5.5, 133 V 205 consid. 5.5; DTAF 2008/24 consid. 7.2; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit, n. 3.150).
E. 3.5 Per quanto concerne la minore età, è al richiedente asilo che incombe l'onere della prova al riguardo (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 30 consid. 5.1 pag. 208, 2001 n. 22 consid. 3 pag. 180 e seg., GICRA 2000 n. 19 consid. 8b pag. 188, sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.4, E-4768/2017 del 4 luglio 2019, consid. 3.1, Matthieu Corbaz, La détermination de l'âge du requérant d'asile, in : Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, pag. 31 e seg.). In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto (cfr. supra consid. 5.1), se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. GICRA 2001 n. 23 consid. 6c pag. 187, sentenze del Tribunale D-5091/2019 dell'8 ottobre 2019 consid. 6.3 e E-4768/2017 consid. 3.1).
E. 3.6 Salvo casi particolari la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione della minore età (cfr. DTAF 2009/54 consid. 4.1, GICRA 2004 n. 30 consid. 5.3 pag. 109, sentenze del Tribunale D-3567/2019 consid. 5.5, E-5386/2019 del 31 ottobre 2019 consid. 4.3.1). Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico (cfr. sentenze del Tribunale E-5386/2019 precitata, D-858/2019 del 26 febbraio 2019, E-7324/2018 del 15 gennaio 2019). Se necessario ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. art. 17 cpv. 3bis in relazione con l'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2; sentenza del Tribunale F-5354/2018 del 27 settembre 2018). Una volta esperita l'istruttoria, la Segreteria di stato procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. supra consid. 6.1-6.4 e riferimenti citati).
E. 3.7 I metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell'età forniscono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per stabilire se una persona è maggiorenne. Gli accertamenti fondati sull'approccio a tre pilastri prevedono, di norma, un esame clinico ed una radiografia della mano seguiti da una tomografia sterno clavicolare e da un esame dello sviluppo dentale. L'esame clinico e la radiografia della mano non permettono di determinare in modo attendibile se una persona ha raggiunto o meno la maggiore età. La radiografia della mano viene però tutt'ora regolarmente utilizzata per stabilire se è necessario procedere con la tomografia sterno clavicolare e con l'analisi dello sviluppo dentale. La consultazione clinica permette invece, congiuntamente ad un'anamnesi dell'interessato, di riscontrare eventuali anomalie nello sviluppo corporeo influenti sulla stima dell'età. La tomografia sterno clavicolare e l'esame dello sviluppo dentale, possono invece, a seconda del risultato, condurre ad indizi più o meno concreti sulla maggiore età del richiedente l'asilo. Qualora entrambe le investigazioni indichino un'età minima superiore a 18 anni, v'è da ritenere un indizio molto forte di maggiore età. Se da uno solo degli esami in parola risulti un'età minima superiore a 18 anni ma i rispettivi intervalli tra età minima e massima si attestino su valori equivalenti, la maggiore età permane altamente probabile. La stessa è invece solo debolmente probabile se, con una sola età minima superiore a 18 anni, non vi è sovrapposizione tra gli intervalli, pur in presenza una spiegazione medica plausibile giustificante la diversa scala di valori. Vi sono poi ulteriori casistiche nelle quali le risultanze della tomografia sterno clavicolare e dell'esame dello sviluppo dentale apportano solo indizi molto deboli rispettivamente nessun indizio di maggiore età. Ad ogni modo, quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno è necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e riferimenti citati; DTAF 2019 I/6 consid. 5.6).
E. 3.8 La valutazione dei referti medici in parola da parte delle autorità preposte si effettua in applicazione delle norme processuali usuali (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.3). L'elemento determinate per giudicare del valore probatorio di un mezzo di prova non è né la sua origine né la sua designazione come rapporto o come perizia (GICRA 2002 n. 18 consid. 4). Gli accertamenti medici volti a determinare l'età rientrano nelle informazioni scritte ai sensi dell'art. 49 della Legge di procedura civile federale (PCF; RS 283), applicabile su rimando dell'art. 19 PA. Tali referti soggiacciono al libero apprezzamento delle prove (art. 40 PCF e 19 PA). Tuttavia, dal momento che i riscontri in essi contenuti sono resi da una persona con conoscenze specifiche, ci si può scostare dai medesimi solo in presenza di indizi concreti atti a metterne in dubbio l'affidabilità (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.7 e riferimenti ivi citati).
E. 4.1.1 Ora, nella fattispecie in esame sia la tomografia sterno clavicolare che l'esame dello sviluppo dentale hanno indicato un'età minima superiore a 18 anni. Già solo per queste ragioni, v'è da annoverare un indizio molto importante di maggiore età, indizio che del resto nemmeno è stato messo direttamente in discussione nell'allegato ricorsuale. Altresì, dagli atti all'inserto non traspare che le esigenze formali minime prescritte dalla giurisprudenza non siano in casu state ossequiate, a maggior ragione ponendo la mente al fatto che il richiedente non eccepisce alcunché al riguardo. Il rapporto non è infatti contraddittorio e si riferisce direttamente alla persona dell'insorgente. Lo stesso è poi ben motivato e tiene in debita considerazione l'anamnesi dell'interessato. Visti i risultati, vi è dunque solo un ridotto margine di apprezzamento delle ulteriori prove versate agli atti, essendo l'esito degli accertamenti medici, che attestano un'età inequivocabilmente superiore a 18 anni, in concreto particolarmente concludente (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.1).
E. 4.1.2 Su tali nitidi presupposti, viene da sé che la tazkira prodotta dal ricorrente a sostegno della propria versione dei fatti, non permetta di sovvertire gli esiti peritali, tanto più se considerato che per invalsa giurisprudenza il documento in parola dispone di un valore probatorio assai ridotto (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.2 e 6.3). Così stando le cose, anche procedendo ad una ponderazione complessiva ed ammettendo l'ipotetica linearità e coerenza di quanto da lui esposto, non v'è modo in casu di ritenere minorenne l'interessato. In sunto, è dunque a giusto titolo che l'autorità inferiore lo ha considerato maggiorenne.
E. 4.2 Per il resto, è doveroso evidenziare che né il fatto di aver indicato una data di nascita erronea alle autorità elleniche, così come neppure il fatto di non aver atteso l'inoltro del diritto di essere sentito del ricorrente prima di chiederne la riammissione alla Grecia, permette di concludere all'esistenza di una violazione del principio inquisitorio.
E. 4.2.1 Innanzitutto, registrando in SIMIC la data di nascita del 21 marzo 2001 anziché del 21 marzo 2003 - svista peraltro corretta nel frattempo (cfr. atti SEM 56/2 e 57/1) , la SEM non ha arrecato alcun danno all'interessato, ritenuto che in entrambi i casi il ricorrente risultava maggiorenne. Per di più, lo sbaglio non ha dato adito a fraintendimenti con le autorità elleniche dal momento che quest'ultime hanno inteso l'identità del richiedente, risalendo finanche alla domanda d'asilo da lui depositata in Grecia.
E. 4.2.2 Oltretutto, visto l'inciso formulato nel memoriale ricorsuale, è d'uopo osservare che esimendosi dall'attendere le osservazioni della richiedente in merito alla paventata applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, la SEM non ha adottato un comportamento suscettibile di costituire una violazione di alcun tipo. D'altro canto, le informazioni riunite sino a quel momento apparivano sufficienti per interpellare le autorità elleniche, le quali rimanevano comunque libere di chiedere maggiori chiarimenti alla Svizzera.
E. 4.3 Quanto eccepito in merito all'età del richiedente deve quindi essere recisamente respinto.
E. 5 Nel gravame, l'insorgente lamenta poi un accertamento incompleto del suo stato di salute. Tuttavia, il Tribunale rileva che al momento dell'emissione della decisione impugnata, l'incarto dell'autorità inferiore conteneva già diversi mezzi di prova concernenti il quadro anamnestico del ricorrente. In tal senso, dalle numerose certificazioni mediche F2 riunite sino a quel punto, emergeva che lo stato di salute del richiedente fosse contraddistinto da una gastrite acuta, risolta con l'assunzione di un trattamento medicamentoso (cfr. atto SEM 23/2), da un'angina, nel frattempo anch'essa curata con la somministrazione di farmaci (cfr. atto SEM 36/2), da una (...) e cagionante dolore articolare patologia per la quale il medico curante ha proposto (...) (cfr. atto SEM 53/2) , nonché dalla (...) (cfr. atto SEM 58/2), disturbo notevolmente migliorato con l'impostazione di una terapia a base di (...) (cfr. atti SEM 60/2 e 62/2). In aggiunta, il richiedente aveva sino a quel punto chiaramente denotato delle problematiche psichiatriche, tanto da necessitare ripetute consultazioni specialistiche. Al riguardo, gli atti medici F2 di cui all'inserto facevano stato di un grave disturbo post-traumatico e depressione reattiva (cfr. atti SEM 13/2, 16/2, 20/2, 24/3, 52/3, 54/2, 55/2, 59/3 e 61/2). Alla luce di quanto precede, risulta quindi inoppugnabile che nel momento in cui ha elaborato la propria ponderazione, l'autorità di prima istanza disponeva di un quadro clinico sufficientemente delineato, con diagnosi e trattamenti chiari. Ne discende che contrariamente a quanto eccepito dall'insorgente, non può esserle rimproverato di non aver esperito maggiori indagini sulla questione, segnatamente predisponendo l'allestimento di un rapporto medico di dettaglio "F4".
E. 6 Infine, occorre esaminare se l'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore quanto allo statuto di cui dispone l'interessato in Grecia sia stato o meno esaustivo.
E. 6.1 Nella fattispecie concreta, dagli atti all'inserto emerge che il ricorrente beneficia in Grecia della protezione sussidiaria e di un permesso afferente che è scaduto il (...) gennaio 2022 (cfr. atto SEM 49/1). Orbene, come già osservato dallo scrivente Tribunale, la scadenza di una simile autorizzazione non risulta ostativa al trasferimento verso la Grecia, atteso che la questione rileva della competenza delle autorità elleniche (cfr. nello stesso senso, sentenza del Tribunale D-1624/2021 del 3 maggio 2021 consid. 8.3.1). In altre parole, l'autorità inferiore non era tenuta ad effettuare ulteriori accertamenti al fine di ottenere informazioni o garanzie circa il rinnovo del permesso di soggiorno dell'interessato, ciò che avrà modo di essere ponderato a tempo debito, ove adite dal richiedente, dalle preposte autorità greche.
E. 6.2 Di conseguenza, nemmeno su tale aspetto v'è modo di ritenere un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM.
E. 7 Pertanto, le censure formali mosse dall'insorgente vanno integralmente disattese.
E. 8.1 Ciò posto, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre, che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125).
E. 8.2 Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Grecia, come anche altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di non respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi).
E. 8.3 Come detto (cfr. supra consid. 7.1), nel caso in esame, la Grecia ha riconosciuto al richiedente la protezione sussidiaria. Il (...) dicembre 2021 le autorità elleniche hanno perdipiù accettato la riammissione dell'interessato sul proprio territorio (cfr. atto SEM 49/1). Tali elementi non sono stati contestati dall'insorgente, che non ha neppure apportato alcun elemento suscettibile di ritenere che la Grecia rischierebbe di allontanarlo verso il suo Paese d'origine disattendendo al principio di non respingimento.
E. 8.4 Le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano dunque ossequiate, ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente.
E. 9 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). In casu, posta che nessuna eccezione alla regola generale della pronuncia dell'allontanamento sia adempiuta (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 32 OAsi 1 in combinato disposto con l'art. 44 LAsi; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9), il Tribunale è tenuto a confermare tale misura.
E. 10 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI. Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).
E. 11.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).
E. 11.2 Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 Conv. tortura (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene quindi all'interessato sovvertire questa presunzione. A tal proposito, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-114/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 8.2).
E. 11.3 Con particolare riferimento alla situazione generale della Grecia, il Tribunale ha ritenuto opportuno ribadire con la recente sentenza E-3427/2021 / E-3431/2021 del 28 marzo 2022 - pubblicata quale sentenza di riferimento ed alla quale è opportuno rinviare - l'attualità della consolidata giurisprudenza circa l'ammissibilità di un rinvio nel Paese. In buona sostanza, l'esecuzione dell'allontanamento verso la Repubblica Ellenica non può quindi di principio essere considerata inammissibile (cfr. consid. 7 e 11.2, con riferimenti ivi menzionati).
E. 11.4 Va poi osservato che neppure le particolarità del caso in rassegna permettono di sovvertire tale assunto. Innanzitutto il ricorrente, quale beneficiario di protezione sussidiaria, può rivolgersi alle competenti autorità greche onde far valere i suoi diritti. Inoltre, dagli atti all'inserto non si evincono elementi che permettano di ritenere che in caso di rinvio le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di incontrare privazioni di una gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. Nonostante infatti il ricorrente pretenda essere stato esposto a condizioni di vita complicate, e malgrado quanto asserito nel proprio memoriale ricorsuale, non risulta dagli atti che egli abbia sollecitato il sostegno delle istanze elleniche e che queste l'abbiano negato. A ciò si aggiunge il fatto che in Grecia vi sono numerosi organismi di natura caritativa che possono provvedere un qualche tipo di assistenza (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-4432/2021 del 28 ottobre 2021 consid. 8.3.4).
E. 11.5 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia dell'insorgente è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi).
E. 12.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazione quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Inoltre, ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile.
E. 12.2 Ebbene, malgrado le criticità che contraddistinguono le condizioni di accoglienza ivi in essere, lo scrivente Tribunale ha confermato l'attualità della presunzione di cui all'art. 83 cpv. 5 LStrI anche per la Grecia, ribandendone tra l'altro l'applicazione, in linea di massima, ai richiedenti vulnerabili come le donne incinte o le persone afflitte da problematiche mediche che non siano da classificarsi come gravi (cfr. sentenza del Tribunale E-3427/2021 / E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.3, 11.4 e 11.5.1). Pertanto, nella misura in cui il richiedente vi fa riferimento, v'è da rilevare che le precarie condizioni di vita dei migranti non ostano, ad esse sole, all'esecuzione del rinvio verso la Grecia.
E. 12.3 Nondimeno, il Tribunale ha recentemente chiarito che la summenzionata presunzione di ragionevolezza dell'esecuzione dell'allontanamento non trova applicazione qualora la fattispecie in esame concerni richiedenti che, a causa della loro vulnerabilità particolarmente elevata, incorrono nel rischio di trovarsi durevolmente confrontati con una situazione di grave disagio perché non in grado di rivendicare autonomamente i propri diritti in Grecia. In altre parole, l'esecuzione dell'allontanamento di persone estremamente vulnerabili - seppur a beneficio della protezione internazionale nel Paese in parola - è da considerarsi di principio contraria all'art. 83 cpv. 4 LStrI. Ciò vale segnatamente per i richiedenti minorenni non accompagnati, così come per le persone il cui quadro anamnestico psico-fisico risulti gravemente compromesso. In una tale casistica, l'esecuzione dell'allontanamento può avvenire unicamente in presenza di circostanze particolarmente favorevoli; è il caso laddove vi sia modo di supporre che la persona rimpatriata avrà accesso ad un alloggio adeguato, alle cure di base e ai servizi sanitari necessari, così come all'assistenza per l'integrazione sociale ed economica. Perciò, ove confrontata con richiedenti con un tale profilo, l'autorità di prima istanza è chiamata ad esperire le opportune indagini del caso (cfr. ibidem consid. 11.5.3).
E. 12.4 Fermi tali presupposti, nella fattispecie concreta è quindi ancora necessario determinare se il precario stato di salute allegato dal richiedente sia atto ad iscriversi in un tale contesto. Orbene, il Tribunale rileva come il quadro clinico in presenza non sia compromesso a tal punto da risultare ostativo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. nello stesso senso, sentenza del Tribunale D-641/2022 del 27 aprile 2022). In effetti, anche in considerazione di quanto rilevato sopra, e pur non volendo in alcun modo minimizzarle, le patologie sofferte dal richiedente (cfr. supra consid. 6) non appaiono essere suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente - oltre che a breve termine - in pericolo la sua vita o la sua salute in caso di ritorno in Grecia. Peraltro, non è inopportuno evidenziare come anche alla luce dei più recenti referti medici versati agli atti, la patologia psichica del richiedente si sia stabilizzata, tanto da consentirne un seguito ambulatoriale in concomitanza con una terapia farmacologica. Il disturbo in parola, pare finanche sensibilmente migliorato nel frattempo, dato che la nuova documentazione clinica (cfr. supra consid. S) fa stato di un disturbo post-traumatico da stress (F43.1) e - quale diagnosi secondaria - di un episodio depressivo grave senza sintomi psicotici (F32.2), a fronte di un'iniziale diagnosi di grave stress-postraumatico e depressione reattiva (cfr. atto SEM 16/2). A ciò, si aggiunge poi il fatto che non v'è modo di ritenere che il ricorrente non potrà rifarsi al sistema sanitario ellenico ed ottenere le cure richieste dal suo stato di salute, atteso che i beneficiari della protezione internazionale sussidiaria vi hanno accesso alle medesime condizioni dei cittadini greci (cfr. recentemente sentenza del Tribunale E-1740/2022 del 25 aprile 2022 consid. 6.3, con riferimenti ivi menzionati). Infine, con riferimento a quanto precede e a dimostrazione della capacità di tutelare autonomamente i propri diritti, non è inopportuno sottolineare come l'interessato abbia soggiornato circa due anni in Grecia, periodo durante il quale ha interagito con autorità statali ed organizzazioni non governative.
E. 12.5 Ad ogni modo, appare giudizioso osservare che il caso di cui al presente procedimento si differenzia sostanzialmente dalla succitata sentenza di riferimento (cfr. supra consid. 12.3), ritenuto che quest'ultima fattispecie concerne un nucleo famigliare i cui membri - alcuni dei quali minorenni - erano anche afflitti da problematiche mediche, fra le quali risultava pure una diagnosi di grave stress post-traumatico.
E. 12.6 Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento risulta pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in combinato disposto con l'art. 44 LAsi).
E. 12.7 Visto quanto sopra rilevato sia in ambito di ammissibilità che di esigibilità della misura, non era in casu necessario, come proposto nel ricorso dall'insorgente, che la SEM richiedesse alle autorità greche delle garanzie in merito all'alloggio ed all'assistenza sanitaria per poter pronunciare l'esecuzione del suo trasferimento in Grecia.
E. 13 In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi), ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione del ricorrente.
E. 14 In conclusione, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
E. 15 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda volta all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto.
E. 16 Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 17 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1203/2022 Sentenza del 3 febbraio 2023 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Nina Spälti Giannakitsas, Contessina Theis, cancelliere Demis Mirarchi. Parti A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato dalla signora Simona Cautela, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro [Grecia]) ed allontanamento);decisione della SEM del 7 marzo 2022 / N (...). Fatti: A. L'interessato, asserito cittadino afgano, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) ottobre 2021 (cfr. atto SEM [...]-2/2). B. Dalle investigazioni della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) nella banca dati europea "EURODAC", è risultato che il richiedente aveva depositato una domanda d'asilo in Grecia l'(...) ottobre 2019, ottenendone la protezione internazionale il (...) gennaio 2021 (cfr. atti SEM 10/1 e 11/1). C. Alla luce dei dati indicati nell'apposito formulario, la SEM ha incaricato il Centro universitario romando di medicina legale dello svolgimento di una perizia per determinare l'età del richiedente asilo, indicendone lo svolgimento per il (...) novembre 2021 (cfr. atto SEM 14/2). D. Il (...) novembre 2021 il richiedente è stato sentito quale minore non accompagnato nell'ambito di un'audizione durante la quale la SEM gli ha in particolare posto quesiti circa le sue generalità, in merito alla sua provenienza e al viaggio che lo ha condotto in Svizzera, oltre che brevemente sui motivi d'asilo (cfr. atto SEM 26/11 [di seguito: verbale RMNA]). Nel corso del medesimo colloquio, l'autorità inferiore ha inoltre informato il richiedente l'asilo della possibile competenza della Grecia per il trattamento della sua domanda d'asilo, ed ha prospettato una possibile non entrata nel merito della domanda in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi. Riferendo di una situazione complicata e di un sistema di accoglienza lacunoso - contraddistinto in particolare da una mancanza di aiuto nei suoi confronti , l'interessato ha manifestato la sua opposizione ad un trasferimento nella Repubblica Ellenica. E. Le risultanze della summenzionata perizia - inoltrate all'autorità di prima istanza il (...) novembre 2021 e basate su di un esame clinico e su referti radiologici (panoramica dentaria, radiografia standard della mano sinistra e tomografia delle articolazioni sterno clavicolari) - hanno stabilito che l'età minima del richiedente sarebbe di 19 anni (età media fra i 20 e i 24 anni). Tale dato è stato dedotto in particolare dalla tomografia delle articolazioni sterno clavicolari che conferisce all'interessato un'età ossea minima di 19 anni (età media di 23.6 anni con deviazione standard di 2.6 anni) e dall'esame odontostomatologico indicante un'età media di 20.5 anni (cfr. atto SEM 30/11). F. Dietro sua espressa richiesta (cfr. atto SEM 29/1), il 30 novembre la SEM ha trasmesso al richiedente il verbale RMNA (cfr. atto SEM 32/1). G. Per il tramite della sua patrocinatrice, con scritto del (...) dicembre 2021 il richiedente ha riferito delle difficili condizioni nel quale egli si sarebbe ritrovato in Grecia (cfr. atto SEM 33/2). In tal senso, lo stato ellenico non l'avrebbe supportato, segnatamente aiutandolo ad accedere ad un alloggio. Impossibilitato a reperire i documenti necessari, egli non avrebbe inoltre potuto accedere al cosiddetto "Helios Program". Egli avrebbe anche tentato di trovare un impiego lavorativo, senza successo. L'interessato ha accluso alla missiva - onde sostanziare la propria versione dei fatti - della documentazione fotografica e ritraente il richiedente in diversi contesti, una serie di e-mail testimonianti l'inoltro di candidature spontanee, nonché una chiave USB contenente materiale multimediale. H. Rimettendogliene una copia anonimizzata, il (...) dicembre 2021 la SEM ha reso partecipe il richiedente delle succitate risultanze peritali (cfr. atto SEM 34/3); nel fare ciò, l'autorità inferiore gli ha nel contempo spiegato che alla luce dei riscontri ivi emersi, avrebbe considerato inverosimile la minore età addotta, modificando di conseguenza la data di nascita iscritta nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC). Inoltre, l'autorità in parola ha informato l'interessato quanto al fatto che, avendo egli domandato lo svolgimento della prossima audizione alla presenza di sole funzionare di sesso femminile, egli rinunciava de facto ai diritti di cui all'art. 6 OAsi 1. La SEM ha dunque concesso al richiedente il diritto di essere sentito anche in merito alle succitate questioni (cfr. atto SEM 34/3). I. Per il tramite della sua patrocinatrice, quest'ultimo ha esercitato tale facoltà ed ha inoltrato le proprie osservazioni in data (...) dicembre 2021 (cfr. atto SEM 38/3). Egli - oltre a discorrere sull'interpretazione giuridica dell'art. 6 OAsi 1 - ha in buona sostanza chiesto di essere considerato minorenne. J. Il (...) dicembre 2021, l'autorità di prima istanza ha concesso al richiedente il diritto di essere sentito in merito ad un'eventuale non entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi con allontanamento verso la Grecia (cfr. atto SEM 41/1). K. Il medesimo giorno, l'autorità in parola ha presentato alle competenti autorità elleniche una richiesta di riammissione di A._______ (cfr. atto SEM 42/2) in applicazione della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24.12.2008; di seguito: direttiva ritorno) e dell'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente a riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). L. Con scritto di medesima data, la patrocinatrice ha postulato una proroga del termine assegnatole per inoltrare una risposta al diritto di essere sentito; tale istanza è stata accolta dalla SEM, che ha prorogato il termine sino al (...) dicembre 2021 (cfr. atti SEM 46/1 e 47/1). M. Il (...) dicembre 2021 la Grecia ha accettato la riammissione precisando - su richiesta svizzera che all'interessato sarebbe stata riconosciuta protezione internazionale sussidiaria ed egli era titolare di un permesso di soggiorno valido dal (...) gennaio 2021 al (...) gennaio 2022 (cfr. atto SEM 49/1). N. Il (...) dicembre 2021 il richiedente ha fatto uso del suo diritto di essere sentito, rimettendo all'autorità inferiore un memoriale di diverse pagine (cfr. atto SEM 51/5). Per mezzo di quest'ultima comparsa scritta, egli ha dapprima censurato - disquisendone peraltro ampiamente le criticità anche da un punto di vista generale le difficili condizioni di accoglienza cui avrebbe dovuto far fronte nella Repubblica Ellenica, Paese in cui avrebbe perdipiù vissuto eventi traumatici, come, a titolo esemplificativo, l'incendio del campo di Moria e l'accoltellamento di un amico. L'interessato ha altresì avanzato problematiche di natura medica e di una gravità tale da ostare al trasferimento verso la Grecia. Infine, egli ha concluso all'esame nazionale della domanda d'asilo o quantomeno alla predisposizione di un rapporto medico di dettaglio (F4) e all'ottenimento di opportune garanzie di alloggio e di cura confacenti al suo stato di vulnerabilità. O. Il 22 febbraio 2022 l'interessato si è sottoposto ad un ennesimo consulto medico (cfr. atto SEM 62/2), la cui certificazione è andata ad aggiungersi alla nutrita documentazione medica acquisita agli atti sino a quel punto dall'autorità inferiore (cfr. atti SEM 13/2, 16/2, 20/2, 23/2, 24/3, 36/2, 37/2, 52/3, 53/2, 54/2, 55/2, 58/2, 59/3, 60/2 e 61/2). P. Il (...) marzo 2022, la SEM ha presentato al richiedente un progetto negativo sul quale lo stesso potesse pronunciarsi (cfr. atto SEM 66/24). L'interessato si è espresso in merito con un parere del (...) marzo 2022 (cfr. atto SEM 67/9). A mente di quest'ultimo, il progetto trasmessogli andrebbe anzitutto modificato nella misura in cui, contrariamente a quanto rilevato dalla SEM, la Grecia non gli avrebbe riconosciuto la qualità di rifugiato, bensì la sola protezione sussidiaria. Inoltre, ha proseguito l'interessato, l'autorità inferiore non avrebbe sufficientemente dettagliato alcuni elementi alla base del suo convincimento; in particolare, egli non sarebbe in misura di comprendere se la SEM abbia verificato la possibilità di un seguito medico adeguato dopo l'eventuale riammissione, o, ancora, le valutazioni della SEM quo al rinnovo del permesso di soggiorno, nel frattempo scaduto ed impossibile da rinnovare. A ciò si aggiungerebbe il fatto che le risultanze peritali circa la determinazione dell'età non sarebbero state confacentemente interpretate. D'altronde, egli avrebbe prodotto la tazkira a supporto dell'età addotta, corroborandola con spiegazioni chiare e coerenti. Oltretutto, non andrebbe disatteso che la differenza fra la data di nascita allegata e quella registrata dalla SEM vi sarebbe una differenza di poco più di un anno. Infine, egli ha riproposto un'analisi concernente le carenze del sistema d'accoglienza greco e le difficili condizioni con le quali egli sarebbe stato confrontato nella Repubblica Ellenica. In conclusione, egli ha chiesto che la SEM rinunci all'emissione di una decisione di non entrata nel merito e ad un allontanamento verso la Grecia, o quantomeno che riprenda l'istruttoria per chiarire i problemi di salute e la compatibilità con il trasferimento verso il Paese in parola. Q. Con decisione del (...) marzo 2022, notificata il giorno stesso (cfr. atto SEM 70/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento del richiedente verso la Grecia, ordinandone contestualmente l'esecuzione. In primo luogo, l'autorità inferiore ha ritenuto che l'insorgente non abbia reso verosimile la minore età allegata, sia a causa delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione RMNA che degli esiti peritali, i quali avrebbero attestato inequivocabilmente la maggiore età. Del resto, la tazkira prodotta in copia dal richiedente, non attesterebbe inequivocabilmente la sua data di nascita. Proseguendo nella sua analisi, la SEM ha poi osservato che il Consiglio federale avrebbe designato la Grecia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, Paese che avrebbe riconosciuto al richiedente protezione sussidiaria e che avrebbe acconsentito alla sua riammissione. Dopo averle doviziosamente riassunte, l'autorità inferiore ha poi puntualmente respinto le argomentazioni eccepite nel parere alla bozza di decisione. Concludendo nel suo esposto, l'autorità inferiore ha rilevato che le osservazioni del richiedente non permetterebbero di ritenere un rischio di essere esposto a trattamenti contrari all'art. 3 CEDU per il caso in cui facesse ritorno in Grecia. R. Con ricorso del 14 marzo 2022 (cfr. tracciamento degli invii; data d'entrata: 15 marzo 2022), l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM ed ha concluso in via principale all'accoglimento dell'impugnativa, all'annullamento della decisione impugnata ed alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per un nuovo esame delle allegazioni ed affinché tratti in Svizzera la domanda d'asilo; in subordine, egli ha domandato restituzione degli atti alla SEM per i necessari complementi istruttori. Egli ha altresì richiesto l'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, il tutto con protesta di tasse e spese. Nel suo memoriale ricorsuale, il richiedente, dopo aver esposto e precisato l'istoriato processuale, si duole in limine di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità di prima istanza. Quest'ultima avrebbe innanzitutto erroneamente registrato in SIMIC, la sua data di nascita, facendola risalire al (...) anziché al (...), come invece prospettato. Benché per il seguito la SEM abbia corretto tale aspetto, la data sbagliata sarebbe stata trasmessa alle autorità greche con la richiesta di riammissione, senza che venissero poi informate della rettifica. Ne risulterebbe che la SEM non avrebbe accertato in maniera adeguata e corretta tutti i fatti giuridicamente rilevanti, arrecando un grave pregiudizio al ricorrente, oltre che una lesione di un interesse degno di protezione quale la sua identità. Successivamente, l'insorgente confuta le valutazioni enucleate in merito alla sua asserita minore età. L'autorità resistente ancorerebbe infatti integralmente il proprio giudizio all'esito della perizia medico-legale, esimendosi dal soppesare gli elementi a favore dell'età da lui riferita. Del resto, oltre ad aver esposto dichiarazioni lineari in merito alla propria età, egli avrebbe anche prodotto la copia della tazkira. In sunto quindi, conto tenuto del fatto che la giurisprudenza topica non escluderebbe la possibilità di sovvertire esiti peritali simili, il ricorrente andrebbe considerato minorenne. A ciò si aggiungerebbe che l'accertamento dei fatti medici esperito dalla SEM risulterebbe parimenti incompleto. In questo senso, dagli atti all'inserto non risulterebbe un quadro d'insieme chiaro di tutte le evidenze cliniche. Oltretutto, osserva ancora l'insorgente, difetterebbe "tutta una serie di valutazioni assenti negli atti medici ordinari, vale a dire l'esplicitazione dei trattamenti necessari e quindi anche una prognosi, con o senza tali trattamenti, anche in vista di una interruzione degli stessi a breve termine". Infine, è opinione del richiedente che nell'elaborare la decisione avversata, l'autorità inferiore sarebbe incorsa in un'ulteriore violazione del principio inquisitorio. Nel sindacato provvedimento, la medesima non avrebbe chiarito la condizione statutaria del richiedente in Grecia dato che, nel frattempo, il permesso di soggiorno attribuitogli sarebbe decaduto senza possibilità di rinnovo, atteso che hai sensi della legislazione ellenica egli avrebbe dovuto richiederlo almeno 30 giorni prima della scadenza. Pertanto, prosegue il ricorrente, prima di emettere la decisione impugnata la SEM avrebbe dovuto ottenere garanzie in merito al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, a difetto delle quali, egli si ritroverebbe in condizioni statutarie paragonabili a quelle di persone in condizione di irregolarità. D'altronde, sarebbe notorio come le condizioni di vita dei richiedenti asilo in Grecia siano incompatibili con gli standard minimi in materia d'alloggio, assistenza e cure mediche, di modo che un rinvio dell'interessato costituirebbe una violazione degli art. 3 CEDU e art. 4 Carta UE. In un passo successivo, egli lamenta difficoltà nell'accedere ad un alloggio, ad un seguito psicoterapeutico e al programma denominato "Helios". A riprova di ciò, oltre che del fatto ch'egli si sarebbe adoperato per rivendicare i propri diritti presso gli uffici ellenici competenti, egli avrebbe prodotto tutte le prove che sarebbe riuscito a procurarsi. I suoi sforzi sarebbero peraltro stati doviziosamente elencati nel provvedimento impugnato, senza tuttavia essere effettivamente ponderati dall'autorità resistente, la quale non sarebbe finanche entrata nel merito di quanto da lui eccepito, replicando con risposte unitarie e standardizzate. Per il resto esponendo le difficili condizioni con le quali egli sarebbe stato confrontato durante il suo soggiorno in Grecia, segnatamente gli episodi dei quali egli sarebbe stato testimone il richiedente disserta lungamente sulle degradate condizioni d'accoglienza e di sicurezza nel Paese ellenico e delle difficoltà ivi riscontrate. Concludendo, l'insorgente rimprovera all'autorità inferiore di aver fatto applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. In effetti, previo richiamo di alcune sentenze e di un rapporto dell'OSAR, vi sarebbe da rilevare che la situazione dei beneficiari di protezione internazionale ivi in essere, non permetterebbe di considerare la Grecia come uno Stato terzo sicuro. Del resto, non vi sarebbe modo di considerare conformi agli standard minimi in del diritto internazionale - ed in particolare gli art. 3 CEDU e 4 Carta UE - le condizioni di vita riferite dettagliatamente dal ricorrente. In definitiva, nel domandare la riammissione alle autorità elleniche, la SEM avrebbe quantomeno dovuto accennare alla vulnerabilità del richiedente e domandare garanzie di alloggio e cure oltre che al rinnovo del permesso per protezione sussidiaria. A supporto della propria impugnativa, l'insorgente ha accluso all'allegato ricorsuale l'atto medico F2 dell'(...) marzo 2022. S.Con scritti del (...) marzo 2022 e del (...) settembre 2022, il richiedente ha aggiornato il Tribunale circa lo stato del suo quadro clinico, segnatamente rimettendo l'atto medico medico F2 del (...) marzo 2022 nonché il rapporto medico confezionato il (...) settembre 2022 dal (...). T.Il (...) novembre 2022 la SEM ha risposto al ricorso e ha preso posizione sui nuovi atti medici del (...) marzo 2022 e del (...) settembre 2022. U.Il ricorrente si è espresso in replica il (...) novembre 2022. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31 - 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Altresì si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
3. Il ricorrente ritiene dapprima che l'autorità inferiore lo abbia, a torto, considerato quale maggiorenne in corso di procedura. 3.1 Qualora la questione della minore età dell'interessato sia contestata, ed essendo determinante a livello procedurale, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto. Questo in quanto, la qualità di minore non accompagnato, impone alla SEM il rispetto di alcune esigenze procedurali nell'ambito della trattazione della domanda d'asilo (cfr. art. 17 cpv. 3 LAsi), che se non ossequiate possono condurre all'annullamento della decisione avversata e alla retrocessione degli atti all'autorità inferiore (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3; DTAF 2014/30 e fra le tante, sentenza D-4432/2021 del 28 ottobre 2021 consid. 4.1). 3.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). La determinazione dei fatti e l'applicazione della legge non sono aspetti disgiunti (cfr. Isabelle Häner, in: Häner/Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34). Significativo è il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. sentenza del Tribunale D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.2.2). In concreto, l'autorità deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1). L'istruzione d'ufficio ("Amtsermittlung") è da ritenersi conclusa nel momento in cui i fatti giuridicamente rilevanti sono stati chiariti o quando, in modo non arbitrario, si può partire dall'assunto che ulteriori chiarimenti non porteranno a conoscenze aggiuntive sulla questione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Qualora un fatto rimanga non comprovato nonostante un accertamento completo e corretto dei fatti, occorre fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova derivanti dall'applicazione analogica dell'art. 8 CC (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.3; 2015/1 consid. 4.2 e rif. citati). 3.3 Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2° ed. 2013, n. 2.191, sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). Ciò nondimeno, il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5 e rif. citati). 3.4 Qualora un fatto rimanga non comprovato nonostante un accertamento completo dei fatti, occorre di norma fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova derivanti dall'applicazione analogica dell'art. 8 CC. Le stesse hanno infatti portata allorquando le misure istruttorie necessarie non abbiano permesso di chiarire determinati aspetti (cfr. sentenze del Tribunale D-3567/2019 consid. 5.3, D-5091/2019 dell'8 ottobre 2019 consid. 6.3 e A-2888/2016 del 16 giugno 2017 consid. 3.2; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2a ed. 2018, n. 1563). Su tali presupposti, la parte che intende prevalersi di una circostanza è tenuta a sopportare le conseguenze della mancata prova al riguardo o, in caso di grado ridotto, dell'assenza di verosimiglianza (cfr. DTF 138 V 222 consid. 6, 133 V 216 consid. 5.5, 133 V 205 consid. 5.5; DTAF 2008/24 consid. 7.2; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit, n. 3.150). 3.5 Per quanto concerne la minore età, è al richiedente asilo che incombe l'onere della prova al riguardo (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 30 consid. 5.1 pag. 208, 2001 n. 22 consid. 3 pag. 180 e seg., GICRA 2000 n. 19 consid. 8b pag. 188, sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.4, E-4768/2017 del 4 luglio 2019, consid. 3.1, Matthieu Corbaz, La détermination de l'âge du requérant d'asile, in : Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, pag. 31 e seg.). In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto (cfr. supra consid. 5.1), se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. GICRA 2001 n. 23 consid. 6c pag. 187, sentenze del Tribunale D-5091/2019 dell'8 ottobre 2019 consid. 6.3 e E-4768/2017 consid. 3.1). 3.6 Salvo casi particolari la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione della minore età (cfr. DTAF 2009/54 consid. 4.1, GICRA 2004 n. 30 consid. 5.3 pag. 109, sentenze del Tribunale D-3567/2019 consid. 5.5, E-5386/2019 del 31 ottobre 2019 consid. 4.3.1). Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico (cfr. sentenze del Tribunale E-5386/2019 precitata, D-858/2019 del 26 febbraio 2019, E-7324/2018 del 15 gennaio 2019). Se necessario ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. art. 17 cpv. 3bis in relazione con l'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2; sentenza del Tribunale F-5354/2018 del 27 settembre 2018). Una volta esperita l'istruttoria, la Segreteria di stato procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. supra consid. 6.1-6.4 e riferimenti citati). 3.7 I metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell'età forniscono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per stabilire se una persona è maggiorenne. Gli accertamenti fondati sull'approccio a tre pilastri prevedono, di norma, un esame clinico ed una radiografia della mano seguiti da una tomografia sterno clavicolare e da un esame dello sviluppo dentale. L'esame clinico e la radiografia della mano non permettono di determinare in modo attendibile se una persona ha raggiunto o meno la maggiore età. La radiografia della mano viene però tutt'ora regolarmente utilizzata per stabilire se è necessario procedere con la tomografia sterno clavicolare e con l'analisi dello sviluppo dentale. La consultazione clinica permette invece, congiuntamente ad un'anamnesi dell'interessato, di riscontrare eventuali anomalie nello sviluppo corporeo influenti sulla stima dell'età. La tomografia sterno clavicolare e l'esame dello sviluppo dentale, possono invece, a seconda del risultato, condurre ad indizi più o meno concreti sulla maggiore età del richiedente l'asilo. Qualora entrambe le investigazioni indichino un'età minima superiore a 18 anni, v'è da ritenere un indizio molto forte di maggiore età. Se da uno solo degli esami in parola risulti un'età minima superiore a 18 anni ma i rispettivi intervalli tra età minima e massima si attestino su valori equivalenti, la maggiore età permane altamente probabile. La stessa è invece solo debolmente probabile se, con una sola età minima superiore a 18 anni, non vi è sovrapposizione tra gli intervalli, pur in presenza una spiegazione medica plausibile giustificante la diversa scala di valori. Vi sono poi ulteriori casistiche nelle quali le risultanze della tomografia sterno clavicolare e dell'esame dello sviluppo dentale apportano solo indizi molto deboli rispettivamente nessun indizio di maggiore età. Ad ogni modo, quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno è necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e riferimenti citati; DTAF 2019 I/6 consid. 5.6). 3.8 La valutazione dei referti medici in parola da parte delle autorità preposte si effettua in applicazione delle norme processuali usuali (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.3). L'elemento determinate per giudicare del valore probatorio di un mezzo di prova non è né la sua origine né la sua designazione come rapporto o come perizia (GICRA 2002 n. 18 consid. 4). Gli accertamenti medici volti a determinare l'età rientrano nelle informazioni scritte ai sensi dell'art. 49 della Legge di procedura civile federale (PCF; RS 283), applicabile su rimando dell'art. 19 PA. Tali referti soggiacciono al libero apprezzamento delle prove (art. 40 PCF e 19 PA). Tuttavia, dal momento che i riscontri in essi contenuti sono resi da una persona con conoscenze specifiche, ci si può scostare dai medesimi solo in presenza di indizi concreti atti a metterne in dubbio l'affidabilità (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.7 e riferimenti ivi citati). 4. 4.1 4.1.1 Ora, nella fattispecie in esame sia la tomografia sterno clavicolare che l'esame dello sviluppo dentale hanno indicato un'età minima superiore a 18 anni. Già solo per queste ragioni, v'è da annoverare un indizio molto importante di maggiore età, indizio che del resto nemmeno è stato messo direttamente in discussione nell'allegato ricorsuale. Altresì, dagli atti all'inserto non traspare che le esigenze formali minime prescritte dalla giurisprudenza non siano in casu state ossequiate, a maggior ragione ponendo la mente al fatto che il richiedente non eccepisce alcunché al riguardo. Il rapporto non è infatti contraddittorio e si riferisce direttamente alla persona dell'insorgente. Lo stesso è poi ben motivato e tiene in debita considerazione l'anamnesi dell'interessato. Visti i risultati, vi è dunque solo un ridotto margine di apprezzamento delle ulteriori prove versate agli atti, essendo l'esito degli accertamenti medici, che attestano un'età inequivocabilmente superiore a 18 anni, in concreto particolarmente concludente (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.1). 4.1.2 Su tali nitidi presupposti, viene da sé che la tazkira prodotta dal ricorrente a sostegno della propria versione dei fatti, non permetta di sovvertire gli esiti peritali, tanto più se considerato che per invalsa giurisprudenza il documento in parola dispone di un valore probatorio assai ridotto (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.2 e 6.3). Così stando le cose, anche procedendo ad una ponderazione complessiva ed ammettendo l'ipotetica linearità e coerenza di quanto da lui esposto, non v'è modo in casu di ritenere minorenne l'interessato. In sunto, è dunque a giusto titolo che l'autorità inferiore lo ha considerato maggiorenne. 4.2 Per il resto, è doveroso evidenziare che né il fatto di aver indicato una data di nascita erronea alle autorità elleniche, così come neppure il fatto di non aver atteso l'inoltro del diritto di essere sentito del ricorrente prima di chiederne la riammissione alla Grecia, permette di concludere all'esistenza di una violazione del principio inquisitorio. 4.2.1 Innanzitutto, registrando in SIMIC la data di nascita del 21 marzo 2001 anziché del 21 marzo 2003 - svista peraltro corretta nel frattempo (cfr. atti SEM 56/2 e 57/1) , la SEM non ha arrecato alcun danno all'interessato, ritenuto che in entrambi i casi il ricorrente risultava maggiorenne. Per di più, lo sbaglio non ha dato adito a fraintendimenti con le autorità elleniche dal momento che quest'ultime hanno inteso l'identità del richiedente, risalendo finanche alla domanda d'asilo da lui depositata in Grecia. 4.2.2 Oltretutto, visto l'inciso formulato nel memoriale ricorsuale, è d'uopo osservare che esimendosi dall'attendere le osservazioni della richiedente in merito alla paventata applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, la SEM non ha adottato un comportamento suscettibile di costituire una violazione di alcun tipo. D'altro canto, le informazioni riunite sino a quel momento apparivano sufficienti per interpellare le autorità elleniche, le quali rimanevano comunque libere di chiedere maggiori chiarimenti alla Svizzera. 4.3 Quanto eccepito in merito all'età del richiedente deve quindi essere recisamente respinto.
5. Nel gravame, l'insorgente lamenta poi un accertamento incompleto del suo stato di salute. Tuttavia, il Tribunale rileva che al momento dell'emissione della decisione impugnata, l'incarto dell'autorità inferiore conteneva già diversi mezzi di prova concernenti il quadro anamnestico del ricorrente. In tal senso, dalle numerose certificazioni mediche F2 riunite sino a quel punto, emergeva che lo stato di salute del richiedente fosse contraddistinto da una gastrite acuta, risolta con l'assunzione di un trattamento medicamentoso (cfr. atto SEM 23/2), da un'angina, nel frattempo anch'essa curata con la somministrazione di farmaci (cfr. atto SEM 36/2), da una (...) e cagionante dolore articolare patologia per la quale il medico curante ha proposto (...) (cfr. atto SEM 53/2) , nonché dalla (...) (cfr. atto SEM 58/2), disturbo notevolmente migliorato con l'impostazione di una terapia a base di (...) (cfr. atti SEM 60/2 e 62/2). In aggiunta, il richiedente aveva sino a quel punto chiaramente denotato delle problematiche psichiatriche, tanto da necessitare ripetute consultazioni specialistiche. Al riguardo, gli atti medici F2 di cui all'inserto facevano stato di un grave disturbo post-traumatico e depressione reattiva (cfr. atti SEM 13/2, 16/2, 20/2, 24/3, 52/3, 54/2, 55/2, 59/3 e 61/2). Alla luce di quanto precede, risulta quindi inoppugnabile che nel momento in cui ha elaborato la propria ponderazione, l'autorità di prima istanza disponeva di un quadro clinico sufficientemente delineato, con diagnosi e trattamenti chiari. Ne discende che contrariamente a quanto eccepito dall'insorgente, non può esserle rimproverato di non aver esperito maggiori indagini sulla questione, segnatamente predisponendo l'allestimento di un rapporto medico di dettaglio "F4".
6. Infine, occorre esaminare se l'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore quanto allo statuto di cui dispone l'interessato in Grecia sia stato o meno esaustivo. 6.1 Nella fattispecie concreta, dagli atti all'inserto emerge che il ricorrente beneficia in Grecia della protezione sussidiaria e di un permesso afferente che è scaduto il (...) gennaio 2022 (cfr. atto SEM 49/1). Orbene, come già osservato dallo scrivente Tribunale, la scadenza di una simile autorizzazione non risulta ostativa al trasferimento verso la Grecia, atteso che la questione rileva della competenza delle autorità elleniche (cfr. nello stesso senso, sentenza del Tribunale D-1624/2021 del 3 maggio 2021 consid. 8.3.1). In altre parole, l'autorità inferiore non era tenuta ad effettuare ulteriori accertamenti al fine di ottenere informazioni o garanzie circa il rinnovo del permesso di soggiorno dell'interessato, ciò che avrà modo di essere ponderato a tempo debito, ove adite dal richiedente, dalle preposte autorità greche. 6.2 Di conseguenza, nemmeno su tale aspetto v'è modo di ritenere un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM.
7. Pertanto, le censure formali mosse dall'insorgente vanno integralmente disattese. 8. 8.1 Ciò posto, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre, che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125). 8.2 Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Grecia, come anche altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di non respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi). 8.3 Come detto (cfr. supra consid. 7.1), nel caso in esame, la Grecia ha riconosciuto al richiedente la protezione sussidiaria. Il (...) dicembre 2021 le autorità elleniche hanno perdipiù accettato la riammissione dell'interessato sul proprio territorio (cfr. atto SEM 49/1). Tali elementi non sono stati contestati dall'insorgente, che non ha neppure apportato alcun elemento suscettibile di ritenere che la Grecia rischierebbe di allontanarlo verso il suo Paese d'origine disattendendo al principio di non respingimento. 8.4 Le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano dunque ossequiate, ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente.
9. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). In casu, posta che nessuna eccezione alla regola generale della pronuncia dell'allontanamento sia adempiuta (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 32 OAsi 1 in combinato disposto con l'art. 44 LAsi; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9), il Tribunale è tenuto a confermare tale misura. 10. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI. Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 11. 11.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 11.2 Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 Conv. tortura (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene quindi all'interessato sovvertire questa presunzione. A tal proposito, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-114/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 8.2). 11.3 Con particolare riferimento alla situazione generale della Grecia, il Tribunale ha ritenuto opportuno ribadire con la recente sentenza E-3427/2021 / E-3431/2021 del 28 marzo 2022 - pubblicata quale sentenza di riferimento ed alla quale è opportuno rinviare - l'attualità della consolidata giurisprudenza circa l'ammissibilità di un rinvio nel Paese. In buona sostanza, l'esecuzione dell'allontanamento verso la Repubblica Ellenica non può quindi di principio essere considerata inammissibile (cfr. consid. 7 e 11.2, con riferimenti ivi menzionati). 11.4 Va poi osservato che neppure le particolarità del caso in rassegna permettono di sovvertire tale assunto. Innanzitutto il ricorrente, quale beneficiario di protezione sussidiaria, può rivolgersi alle competenti autorità greche onde far valere i suoi diritti. Inoltre, dagli atti all'inserto non si evincono elementi che permettano di ritenere che in caso di rinvio le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di incontrare privazioni di una gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. Nonostante infatti il ricorrente pretenda essere stato esposto a condizioni di vita complicate, e malgrado quanto asserito nel proprio memoriale ricorsuale, non risulta dagli atti che egli abbia sollecitato il sostegno delle istanze elleniche e che queste l'abbiano negato. A ciò si aggiunge il fatto che in Grecia vi sono numerosi organismi di natura caritativa che possono provvedere un qualche tipo di assistenza (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-4432/2021 del 28 ottobre 2021 consid. 8.3.4). 11.5 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia dell'insorgente è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi). 12. 12.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazione quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Inoltre, ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile. 12.2 Ebbene, malgrado le criticità che contraddistinguono le condizioni di accoglienza ivi in essere, lo scrivente Tribunale ha confermato l'attualità della presunzione di cui all'art. 83 cpv. 5 LStrI anche per la Grecia, ribandendone tra l'altro l'applicazione, in linea di massima, ai richiedenti vulnerabili come le donne incinte o le persone afflitte da problematiche mediche che non siano da classificarsi come gravi (cfr. sentenza del Tribunale E-3427/2021 / E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.3, 11.4 e 11.5.1). Pertanto, nella misura in cui il richiedente vi fa riferimento, v'è da rilevare che le precarie condizioni di vita dei migranti non ostano, ad esse sole, all'esecuzione del rinvio verso la Grecia. 12.3 Nondimeno, il Tribunale ha recentemente chiarito che la summenzionata presunzione di ragionevolezza dell'esecuzione dell'allontanamento non trova applicazione qualora la fattispecie in esame concerni richiedenti che, a causa della loro vulnerabilità particolarmente elevata, incorrono nel rischio di trovarsi durevolmente confrontati con una situazione di grave disagio perché non in grado di rivendicare autonomamente i propri diritti in Grecia. In altre parole, l'esecuzione dell'allontanamento di persone estremamente vulnerabili - seppur a beneficio della protezione internazionale nel Paese in parola - è da considerarsi di principio contraria all'art. 83 cpv. 4 LStrI. Ciò vale segnatamente per i richiedenti minorenni non accompagnati, così come per le persone il cui quadro anamnestico psico-fisico risulti gravemente compromesso. In una tale casistica, l'esecuzione dell'allontanamento può avvenire unicamente in presenza di circostanze particolarmente favorevoli; è il caso laddove vi sia modo di supporre che la persona rimpatriata avrà accesso ad un alloggio adeguato, alle cure di base e ai servizi sanitari necessari, così come all'assistenza per l'integrazione sociale ed economica. Perciò, ove confrontata con richiedenti con un tale profilo, l'autorità di prima istanza è chiamata ad esperire le opportune indagini del caso (cfr. ibidem consid. 11.5.3). 12.4 Fermi tali presupposti, nella fattispecie concreta è quindi ancora necessario determinare se il precario stato di salute allegato dal richiedente sia atto ad iscriversi in un tale contesto. Orbene, il Tribunale rileva come il quadro clinico in presenza non sia compromesso a tal punto da risultare ostativo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. nello stesso senso, sentenza del Tribunale D-641/2022 del 27 aprile 2022). In effetti, anche in considerazione di quanto rilevato sopra, e pur non volendo in alcun modo minimizzarle, le patologie sofferte dal richiedente (cfr. supra consid. 6) non appaiono essere suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente - oltre che a breve termine - in pericolo la sua vita o la sua salute in caso di ritorno in Grecia. Peraltro, non è inopportuno evidenziare come anche alla luce dei più recenti referti medici versati agli atti, la patologia psichica del richiedente si sia stabilizzata, tanto da consentirne un seguito ambulatoriale in concomitanza con una terapia farmacologica. Il disturbo in parola, pare finanche sensibilmente migliorato nel frattempo, dato che la nuova documentazione clinica (cfr. supra consid. S) fa stato di un disturbo post-traumatico da stress (F43.1) e - quale diagnosi secondaria - di un episodio depressivo grave senza sintomi psicotici (F32.2), a fronte di un'iniziale diagnosi di grave stress-postraumatico e depressione reattiva (cfr. atto SEM 16/2). A ciò, si aggiunge poi il fatto che non v'è modo di ritenere che il ricorrente non potrà rifarsi al sistema sanitario ellenico ed ottenere le cure richieste dal suo stato di salute, atteso che i beneficiari della protezione internazionale sussidiaria vi hanno accesso alle medesime condizioni dei cittadini greci (cfr. recentemente sentenza del Tribunale E-1740/2022 del 25 aprile 2022 consid. 6.3, con riferimenti ivi menzionati). Infine, con riferimento a quanto precede e a dimostrazione della capacità di tutelare autonomamente i propri diritti, non è inopportuno sottolineare come l'interessato abbia soggiornato circa due anni in Grecia, periodo durante il quale ha interagito con autorità statali ed organizzazioni non governative. 12.5 Ad ogni modo, appare giudizioso osservare che il caso di cui al presente procedimento si differenzia sostanzialmente dalla succitata sentenza di riferimento (cfr. supra consid. 12.3), ritenuto che quest'ultima fattispecie concerne un nucleo famigliare i cui membri - alcuni dei quali minorenni - erano anche afflitti da problematiche mediche, fra le quali risultava pure una diagnosi di grave stress post-traumatico. 12.6 Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento risulta pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in combinato disposto con l'art. 44 LAsi). 12.7 Visto quanto sopra rilevato sia in ambito di ammissibilità che di esigibilità della misura, non era in casu necessario, come proposto nel ricorso dall'insorgente, che la SEM richiedesse alle autorità greche delle garanzie in merito all'alloggio ed all'assistenza sanitaria per poter pronunciare l'esecuzione del suo trasferimento in Grecia.
13. In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi), ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione del ricorrente.
14. In conclusione, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
15. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda volta all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto.
16. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
17. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Demis Mirarchi