Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro 31a I a,c,d,e) ed allontanamento
Sachverhalt
A. L'interessato, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) agosto 2020 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito SEM] n. [{...}]-3/2). A supporto della medesima, egli ha presentato una fotocopia della sua tazkira (cfr. atti SEM n. 1/1, 2/- e 8/1). B. Dalle investigazioni intraprese dall'autorità inferiore il (...) settembre 2020 nella banca dati centrale europea «EURODAC», è risultato che il richiedente aveva presentato delle domande pregresse: in C._______ il (...) e nuovamente il (...); in D._______ il (...); in E._______ il (...); in Italia il (...) rispettivamente il (...) ed in F._______ in data (...) (cfr. atti SEM n. 9/2, 10/2 e 14/2). C. L'interessato è stato sentito nell'ambito di un verbale di rilevamento dei suoi dati personali il (...) settembre 2020 (cfr. atto SEM n. 13/9), allorché il (...) settembre 2020 (cfr. atto SEM n. 16/3; di seguito: colloquio Dublino), si è tenuto con il medesimo un colloquio personale ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III). Nel quadro del colloquio Dublino, egli ha segnatamente dichiarato di sentirsi bene fisicamente, ma di avere delle difficoltà psicologiche, ovvero dello stress, di essere soggetto all'irascibilità poiché annoiato e di avere delle problematiche a dormire. Tale suo stato d'animo sarebbe legato ai suoi problemi in generale e sentirebbe tali sintomi da molto tempo. Oltretutto, avrebbe segnalato i medesimi all'infermeria del Centro presso il quale alloggerebbe, ma nessuna visita medica gli sarebbe ancora stata fissata. Ha inoltre precisato di aver già assunto dei farmaci in D._______ in passato (nel [...]), per le medesime problematiche. Egli ha inoltre asserito di essere arrivato in Europa, tramite la C._______, nel (...), ove gli sarebbero state prese forzatamente le impronte digitali in data (...). In seguito si sarebbe spostato dapprima in G._______, poi in E._______ e F._______ e per finire in D._______, ove sarebbe rimasto per circa (...). In quest'ultimo Stato avrebbe richiesto l'asilo il (...) e le autorità (...) lo avrebbero rinviato in C._______, ove avrebbe pure presentato una domanda d'asilo il (...). Successivamente si sarebbe spostato in G._______ ed in E._______ - ove ha confermato di aver chiesto asilo il (...) - per poi proseguire dapprima in Italia, Paese dove avrebbe inoltrato una prima domanda d'asilo il (...) ed una seconda il (...), dopo un breve soggiorno in F._______ ove avrebbe pure richiesto l'asilo il (...). In seguito si sarebbe diretto in H._______, ma sarebbe rientrato in Italia qualche mese prima del suo arrivo in Svizzera. Questionato anche circa l'eventuale competenza per la trattazione della sua domanda d'asilo, da parte della C._______, dell'D._______, della E._______, della F._______ o dell'Italia, in merito a quest'ultimo Paese ha segnatamente dichiarato di non volervi ritornare in quanto rischierebbe di essere rinviato in C._______, ove la situazione d'accoglienza e di alloggio non sarebbero adatti, e sarebbe peggiore che in Afghanistan, non essendovi né alloggi né lavoro. D. A fronte delle risultanze succitate, l'autorità elvetica preposta ha inviato, in data (...), una domanda di ripresa in carico alle autorità (...) ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM n. 18/7 e 19/2). L'autorità (...) richiesta, ha risposto negativamente il (...), indicando che la sua responsabilità sarebbe cessata in conformità con l'art. 29 par. 2 Regolamento Dublino III, avendo segnatamente la E._______ e la F._______ non dato seguito al termine per il trasferimento dell'interessato dopo l'accettazione da parte (...) della ripresa in carico del medesimo (cfr. atti SEM n. 21/1 e 22/1). E. Vista la risposta delle autorità (...), la SEM ha successivamente inviato una domanda di ripresa in carico del ricorrente alla F._______ il (...) (cfr. atti SEM n. 23/8 e 24/2). La stessa è stata rifiutata dalle autorità (...) il (...), in quanto dato che l'interessato sarebbe scomparso a partire dal (...), allorché egli sarebbe dovuto essere trasferito in C._______ entro il (...), egli non avrebbe avuto più alcun contatto con le autorità (...) da più di (...) anni, e sarebbe possibile che nel frattempo lo stesso sia ritornato nel suo Paese d'origine prima di espatriare nuovamente e chiedere protezione alla Svizzera (cfr. atti SEM n. 25 e 26/1). F. Da ultimo, l'autorità svizzera competente, ha chiesto alla sua omologa italiana, la ripresa in carico del richiedente in data (...), sempre in virtù dell'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM n. 27/6, 28/1 e 29/3). L'Italia ha rifiutato la stessa con comunicazione del (...), poiché ha informato la Svizzera che all'interessato sarebbe stata concessa la protezione sussidiaria in Italia e sarebbe stato emesso un permesso di soggiorno con validità sino al (...) dalla (...) di I._______. Quindi il trasferimento del richiedente non sarebbe di competenza dell'ufficio Dublino italiano, ma sottostarebbe all'accettazione di cui agli accordi stipulati tra i due Paesi, per la quale la Svizzera dovrebbe inviare l'apposita richiesta all'Italia (cfr. atto SEM n. 30/1). G. Per il tramite della richiesta datata (...), ed in applicazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24.12.2008; di seguito: direttiva sul rimpatrio), l'autorità elvetica preposta ha richiesto la riammissione dell'interessato all'Italia (cfr. atti SEM n. 32/2, 33/2 e 34/1). H. H.a Sulla scorta dei succitati elementi, la SEM, il 14 ottobre 2020, ha dato l'opportunità al ricorrente di pronunciarsi per iscritto, circa l'intenzione dell'autorità inferiore di non entrare nel merito della sua domanda d'asilo ex art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31) e di decretare il suo allontanamento verso l'Italia (cfr. atto SEM n. 37/2). H.b Per mezzo della sua presa di posizione del 20 ottobre 2020 (cfr. atto SEM n. 38/2), l'interessato si è espresso, riferendo di non essere al corrente di un'eventuale concessione di una protezione da parte dell'Italia, in quanto in tale Paese avrebbe beneficiato unicamente dello statuto di richiedente l'asilo. Ha inoltre asserito di soffrire di amnesia e di problematiche cerebrali e/o psicologiche. In merito a tale punto, la fattispecie non sarebbe stata sufficientemente acclarata e ciò malgrado egli abbia riferito all'infermeria del Centro federale in cui alloggiava di soffrire di problematiche di ordine psicologico, umorale e comportamentale, che sarebbero tutt'ora rimaste non indagate. La rappresentante legale dell'insorgente, ha quindi proposto un complemento istruttorio in tal senso alla SEM. Ha per il resto riportato che l'insorgente avrebbe ribadito la sua contrarietà ad un rientro in Italia, ove non riterrebbe che i suoi diritti possano essere effettivamente assicurati. I. Il (...), l'autorità italiana preposta ha accettato la riammissione dell'interessato sul suo territorio (cfr. atti SEM n. 51/1 e 52/1). J. Con messaggi elettronici del 15 aprile 2021, la funzionaria incaricata della SEM si è premurata d'un canto di richiedere se vi fossero delle informazioni mediche pertinenti per la sua procedura d'asilo alla rappresentante legale dell'interessato; domanda rimasta senza risposta (cfr. atto SEM n. 56/1). D'altro canto, ha richiesto se per il medesimo risultassero delle informazioni mediche e/o appuntamenti medici passati al (...) competente, ricevendone una risposta in data analoga (cfr. atti SEM n. 54/1 e 55/1). K. K.a Per il tramite dello scritto del 27 aprile 2021 (cfr. atto SEM n. 57/2), la SEM ha concesso all'interessato il diritto di essere sentito circa il suo stato di salute entro il 5 maggio 2021, chiedendogli di segnalare delle eventuali problematiche mediche rilevanti per la sua procedura d'asilo ai sensi dell'art. 26a LAsi. Nella stessa missiva, l'autorità inferiore ha inoltre sottolineato come dagli atti risulterebbe che lui avrebbe eseguito un'unica visita medica relativa ad un consulto per vaccinazioni (il foglio di informazioni mediche [di seguito: F2] del [...], di cui all'atto SEM n. 47/2). K.b Con missiva del 5 maggio 2021, l'interessato si è pronunciato rispetto a quanto sopra richiesto (cfr. atto SEM n. 59/2), riferendo di essere in cura presso il Dr. J._______ per problematiche di natura psicologica, tra cui riferirebbe disturbi mnemonici, e di assumere una terapia farmacologica. Ha inoltre precisato la sua intenzione di richiedere un'ulteriore valutazione medica, in quanto l'attuale terapia si starebbe rivelando inefficace per la cura dei suoi sintomi. In merito a quanto prima, la rappresentante legale avrebbe richiesto al medico, un rapporto circa lo stato di salute dell'interessato il (...), che non sarebbe però ancora pervenuto. In tal senso, ha richiesto di concedere una congrua proroga per la produzione del documento suddetto. Al contempo, egli ha affermato di aver risieduto in Italia sempre sulla scorta di un permesso di soggiorno di validità limitata di 6 mesi e di non essere a conoscenza della concessione della protezione sussidiaria in tale Paese. Per questo, il richiedente ha chiesto di poter prendere visione della documentazione afferente la concessione della protezione sussidiaria in Italia (cfr. atto SEM n. 59/2). L. L'11 maggio 2021, l'interessato ha inoltrato il suo parere al progetto di decisione della SEM del 10 maggio 2021 (cfr. atti SEM n. 60/10 e 62/2), ritenendo segnatamente che in Italia non gli sarebbero garantite delle condizioni di vita adeguate, nonché ribadendo di soffrire di problematiche psicologiche, per le quali apparirebbe opportuno aspettare il rapporto medico da parte del medico presso il quale il richiedente si troverebbe in cura, in quanto allo stato attuale, l'istruzione dal profilo valetudinario della domanda d'asilo risulterebbe ancora incompleta. M. Con decisione dell'11 maggio 2021 - notificata il 12 maggio 2021 (cfr. atto SEM n. 64/1) - l'autorità inferiore, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato, ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, nonché l'esecuzione della predetta misura, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. N. Il 20 maggio 2021 (cfr. risultanze processuali), l'interessato è insorto con ricorso al Tribunale avverso la decisione succitata, postulando l'annullamento della decisione avversata e la restituzione degli atti di causa alla SEM per completamento istruttorio. Contestualmente ha presentato istanza di assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. A supporto del suo gravame, l'insorgente ha annesso al medesimo quale nuovo documento uno scritto datato (...) del suo rappresentante legale al Dr. med. J._______, inerente la richiesta di un rapporto medico concernente lo stato di salute del ricorrente. O. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e relativi riferimenti).
E. 3 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio di scritti.
E. 4.1 Nel provvedimento avversato, l'autorità inferiore ha dapprima osservato che nel parere presentato alla bozza di decisione dal ricorrente, non vi sarebbero degli elementi o dei mezzi di prova che giustificherebbero la modifica della valutazione della SEM. In particolare, le semplici affermazioni relative al suo stato di salute, non supportate da alcun elemento concreto e visto il tempo trascorso dalla presentazione della domanda d'asilo, non sarebbero ostative alla pronuncia circa un suo allontanamento verso l'Italia. Inoltre, il fatto che egli non avrebbe supportato le sue asserzioni in relazione alle condizioni di vita inadeguate che troverebbe in Italia con delle evenienze concrete, non sarebbe atto a confutare le conclusioni della SEM. Altresì, avendo già ottenuto una protezione contro le persecuzioni da uno Stato terzo, un interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 PA, in casu non sussisterebbe. La SEM ha quindi concluso che non vi sarebbero le condizioni per entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente. In relazione all'esecuzione dell'allontanamento, l'autorità inferiore ha anzitutto osservato che l'interessato, potendo recarsi in uno Stato terzo in cui può trovare protezione contro il respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, quest'ultimo principio non andrebbe esaminato. In secondo luogo, avendo il medesimo ottenuto la protezione sussidiaria in Italia, ed avendo il predetto Paese esplicitamente accettato la sua riammissione, quest'ultima sarebbe fondata sull'Accordo di riammissione tra la Svizzera e l'Italia e non invece sul Regolamento Dublino III. Pertanto, in merito al timore da lui espresso che rischierebbe di essere rinviato in C._______ nel caso venisse allontanato verso l'Italia, non sarebbe fondato su alcun mezzo di prova serio e concreto. Per di più, se egli ritenesse di non aver beneficiato di una procedura di asilo corretta, oppure di essere stato trattato in modo illecito e scorretto, spetterebbe a lui rivolgersi alle autorità italiane preposte adendo le vie legali pertinenti. Alla luce di tali elementi, e per il fatto che non vi sarebbe nei confronti dell'Italia una presunzione di violazione degli obblighi europei alla quale è vincolata, l'allontanamento dell'insorgente verso tale Stato non necessiterebbe da parte dell'autorità inferiore di ulteriori accertamenti. L'esecuzione di tale misura sarebbe inoltre ragionevolmente esigibile. In particolare, riguardo alla sua mera allegazione secondo la quale in Italia beneficerebbe unicamente dello statuto quale richiedente l'asilo, visto l'informazione italiana circa l'ottenimento da parte sua della protezione sussidiaria nonché la dichiarazione di riammissione da parte italiana, la stessa potrebbe essere apparentata ad una dichiarazione di parte ed in quanto tale respinta. Anche rispetto alla sua generica dichiarazione inerente il fatto che in Italia i suoi diritti non sarebbero assicurati, non risulterebbe alcun elemento concreto agli atti che renda verosimile che egli sia stato privato dall'azione od omissione deliberata delle autorità italiane, del godimento dei diritti che gli permetterebbero di provvedere ai propri bisogni primari o che rischierebbe di esserlo in futuro, e questo in violazione degli strumenti e disposizioni internazionali ed europei alla quale l'Italia è legata. Proseguendo nell'analisi, la SEM in relazione con il suo stato di salute, ha ritenuto che lo stesso non fosse di una gravità tale da rendere inammissibile l'esecuzione del suo allontanamento verso l'Italia in violazione dell'art. 3 CEDU (RS 0.101). Difatti, agli atti risulterebbe unicamente una consultazione medica del (...) relativa a dei chiarimenti riguardo al suo desiderio di vaccinarsi. Ciò che risulterebbe sorprendente, è che egli avrebbe soggiornato in un CFA per oltre 140 giorni, richiedendo soltanto il giorno prima della sua partenza per il K._______ all'infermeria (...) competente delle informazioni circa dei richiami vaccinali. Segnatamente, la SEM non avrebbe alcun motivo di ritenere che l'operato dell'infermeria del CFA competente, nel caso di un trasferimento interno dell'insorgente, sia lacunoso. Inoltre, dopo aver ricostruito le possibilità concesse al ricorrente di esprimersi in merito al suo stato di salute, egli - come neppure la sua rappresentante legale - anche dopo ben oltre otto mesi dal deposito della sua domanda d'asilo, non sarebbe stato in grado di fornire né un certificato medico, come neppure la ricetta medica dei farmaci che starebbe assumendo o perlomeno il nome degli stessi. Il ricorrente avrebbe unicamente e genericamente riferito di essere in cura presso un medico, peraltro specialista in medicina interna generale, per problemi di natura psicologica, senza però fornire alcun ulteriore dettaglio. Per di più, il rapporto medico ventilato dalla sua rappresentante legale, non sarebbe ancora pervenuto alla SEM dopo oltre due settimane. Egli avrebbe pertanto beneficiato di un sufficiente periodo temporale per avvalersi di eventuali problematiche mediche, e anche se nelle procedure d'asilo si applicherebbe il principio inquisitorio, lo stesso non sarebbe illimitato, essendo in particolare le parti tenute all'obbligo di collaborare. Inoltre, poiché l'Italia disporrebbe di infrastrutture mediche sufficienti, e sarebbe tenuta ad offrirgli un'adeguata assistenza sanitaria in conformità con l'art. 30 della Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta ([rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualifiche]), egli se necessario potrà rivolgersi per il futuro al sistema sanitario italiano, anche per richiedere un'ulteriore valutazione sul suo stato valetudinario. La SEM ha quindi concluso che né le sue dichiarazioni, né gli atti all'inserto, come neppure la sua situazione medica, violerebbero gli art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), gli art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), e quindi gli stessi non sarebbero ostativi all'ammissibilità ed all'esigibilità della misura d'allontanamento. Inoltre, egli non avrebbe sovvertito la presunzione esposta all'art. 83 cpv. 5 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), secondo cui l'allontanamento verso i paesi membri dell'UE e dell'AELS sarebbe da ritenersi di principio esigibile. Infine, l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe pure possibile sia dal profilo tecnico che da quello pratico.
E. 4.2 Nel suo ricorso, l'insorgente in primo luogo censura che la sua riammissione su suolo italiano sia basata su di una valida garanzia. Invero, d'un canto risulterebbe di difficile comprensione lo svolgimento della procedura d'asilo in Italia, che avrebbe condotto alla concessione al ricorrente della protezione sussidiaria in tale Paese. Agli atti, non vi sarebbe segnatamente alcuna indicazione circa la data di concessione della protezione sussidiaria - che si chiede al Tribunale di poter appurare - ma tutto lascerebbe intuire che la stessa sarebbe intervenuta mentre l'insorgente si trovava già in Svizzera. Di conseguenza, quest'ultimo sarebbe stato ammesso al beneficio della protezione sussidiaria in sua assenza, senza poter prendere debita conoscenza della decisione e senza neppure poter fare valere contro la medesima i suoi diritti di impugnazione. D'altro canto, al momento della domanda di ripresa in carico svizzera, del (...), il richiedente non sarebbe ancora stato al beneficio di alcuno statuto di protezione in Italia. Ciò con la conseguenza dell'inapplicabilità alla fattispecie della direttiva sul rimpatrio e dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana sulla riammissione delle persone in situazione irregolare del 10 settembre 1998 (RS 0.142.114.549; di seguito: Accordo sulla riammissione), ma piuttosto - ed eventualmente - delle disposizioni del Regolamento Dublino III. Ad avviso della rappresentante legale, la data in cui sarebbe stata emessa la decisione di protezione sussidiaria in Italia, assumerebbe un rilievo determinante in specie, poiché le condizioni per la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv.1 lett. a LAsi, risulterebbero prima facie insussistenti sia al momento del deposito della domanda d'asilo in Svizzera da parte del ricorrente, sia al momento della domanda di ripresa in carico dell'interessato alle autorità italiane. Tuttavia, anche si ritenesse applicabile la direttiva sul rimpatrio e l'Accordo sulla riammissione, l'insorgente ritiene che la richiesta di riammissione presentata dalla SEM all'Italia, difetterebbe in ogni caso di una base giuridica valida. Questo in quanto, la risposta del (...) del (...), non potrebbe essere considerata un'accettazione di riammissione valida che adempia ai requisiti formali di cui all'art. 6 par. 3 dell'Accordo sulla riammissione, anche sulla base di alcune sentenze del Tribunale che cita. In secondo luogo, egli lamenta un accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti in relazione alla sua situazione medica da parte della SEM incompleto ed inesatto - in violazione del principio inquisitorio di cui all'art. 12 PA - e di convesso, della valutazione del carattere ammissibile ed esigibile della sua riammissione in Italia (in violazione degli art. 3 CEDU, 83 cpv. 3 e cpv. 4 LStrI, così come degli art. 106 cpv. 1 lett. a e lett. b LAsi). Ciò, in quanto, dalle vicende che avrebbero condotto da ultimo il ricorrente a chiedere asilo in Svizzera nell'agosto del 2020, si potrebbe evincere che egli fosse abituato, già da anni, a convivere senza alcun trattamento medico per le problematiche valetudinarie di cui soffrirebbe. Per di più, lo studio medico del Dr. J._______, sarebbe stato interpellato a due riprese per iscritto dalla patrocinatrice del ricorrente, senza tuttavia che né per l'interessato né per la mandataria del ricorrente fosse ancora possibile produrre un rapporto medico. In particolare, l'interessato - il quale sarebbe analfabeta - non possiederebbe documentazione medica inerente il suo stato di salute attuale. Egli non potrebbe quindi riferire che quanto da lui sperimentato, ovverossia di soffrire di problematiche di natura umorale, comportamentale e mnemonica, le quali complicherebbero alcuni aspetti della sua vita quotidiana. La mancata produzione del rapporto medico da parte dell'interessato, non sarebbe pertanto una circostanza a lui imputabile o alla sua patrocinatrice come descritto nella decisione avversata.
E. 5 Nel gravame l'insorgente lamenta un accertamento incompleto ed inesatto della fattispecie (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi) da un punto di vista medico, che quale censura formale, appare d'uopo giudizioso esaminare.
E. 5.1 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).
E. 5.2 Sebbene nel diritto amministrativo la parte abbia di principio il diritto di richiedere l'assunzione di prove all'autorità (art. 33 cpv. 1 PA), una tale richiesta deve vertere su fatti suscettibili d'influenzare l'esito della procedura e che non si evincono già dall'incarto (cfr. DTF 131 I 153, consid. 3; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.3). Il principio inquisitorio non impedisce d'altro canto all'autorità di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove offerte (« antizipierte Beweiswürdigung »), e di negarne l'assunzione ove le stesse appaiano chiaramente ininfluenti ai fini del giudizio, non potendo in altri termini condurla a modificare la propria opinione (cfr. DTF 134 I 140 consid. 5.3; sentenza del Tribunale federale 1C.179/2014 del 2 settembre 2014 consid. 3.2; sentenza del Tribunale amministrativo federale A.6515/2010 del 19 maggio 2011 consid. 4.3; Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1552 con rinvii). Procedendo in tal senso in modo non arbitrario, l'autorità può porre un termine all'istruzione (cfr. DTF 133 II 384 consid. 4.2.3 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 2C.720/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2.1; sentenze del Tribunale D-6763/2018 dell'11 giugno 2020 consid. 9 e A.7392/2014 dell'8 agosto 2016 consid. 3.4.2.2). Per il resto, v'è da rammentare che di principio le autorità svizzere non sono tenute a prendere in considerazione il potenziale insorgere di ulteriori affezioni non ancora diagnosticate o sospettate, essendo determinante lo stato di fatto presente al momento della decisione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; 2010/44 consid. 3.6).
E. 5.3 Ebbene, nella presente disamina, il Tribunale osserva che la SEM non aveva, al momento in cui ha statuito, alcuna obbligazione di istruire maggiormente la situazione medica del ricorrente. A tenore della documentazione medica agli atti (cfr. atti SEM n. 47/2 e n. 54/1), l'autorità inferiore poteva senz'altro fondare la sua convinzione e le sue conclusioni in merito alla stessa, potendo partire dall'assunto che le problematiche psicologiche lamentate dall'insorgente in corso del colloquio Dublino (cfr. atto SEM n. 16/3), come pure ribadite successivamente nelle sue prese di posizione (cfr. atti SEM n. 38/2 e 59/2), non sussistessero o comunque non fossero rilevanti per la determinazione della fattispecie. Tale conclusione è sostenuta dal fatto che, malgrado il ricorrente nel suo scritto del 5 maggio 2021 abbia per la prima volta asserito di essere in cura presso il Dr. med. J._______ per problematiche di natura psicologica, tra cui disturbi mnemonici, e di assumere una terapia farmacologica (cfr. atto SEM n. 59/2), l'insorgente non ha fornito in alcun modo maggiori e più precisi dettagli in merito circa le sue effettive patologie, gli appuntamenti medici trascorsi e futuri, e/o in relazione ai farmaci che assumerebbe. Il Tribunale condivide la valutazione dell'autorità inferiore, che ravvisa nel comportamento dell'interessato una violazione del suo obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti medici ex art. 26a cpv. 3 LAsi. Invero, egli dal colloquio Dublino del (...) settembre 2020, ha avuto più occasioni di presentare degli elementi concreti a supporto delle allegate problematiche psicologiche (in particolare tramite la possibilità di esprimersi del 20 ottobre 2020 rispettivamente del 5 maggio 2021, ma anche con una specifica richiesta dalla funzionaria incaricata della SEM alla sua rappresentante legale con comunicazione del 15 aprile 2021, cfr. atto SEM n. 56/1), senza che tuttavia se ne possano evincere nelle insorgenze di causa, come neppure in fase ricorsuale. Appare inoltre quanto mai singolare che l'insorgente, durante l'unico consulto medico di cui effettivamente vi sia traccia agli atti, abbia unicamente espresso il suo interesse per delle vaccinazioni (cfr. F2 del [...], atto SEM n. 47/2), senza tuttavia accennare in alcun modo alle problematiche psicologiche di cui soffrirebbe e che avrebbe esternato nel corso del colloquio Dublino. Per di più, pare inoltre poco credibile che - malgrado la rappresentante legale abbia dato atto di aver richiesto un rapporto sullo stato di salute al medico che avrebbe in cura l'insorgente in data (...) ed in seguito il (...) (cfr. scritto annesso al ricorso) - non vi sia traccia agli atti nei diversi mesi trascorsi da costui in Svizzera e presso i Centri federali, di sue consultazioni mediche per problematiche psicologiche, se queste fossero realmente avvenute. Pertanto, il Tribunale parte dal principio che dagli atti, non sono evincibili degli indizi concreti, circostanziati e sostanziati, di una qualsivoglia patologia che potrebbe risultare ostativa al trasferimento dell'insorgente in Italia. Inoltre, a fronte degli elementi succitati, non risulta neppure necessario ai fini del giudizio, attendere alcuna documentazione supplementare da parte della rappresentante legale dell'insorgente, potendo partire dal presupposto che la documentazione medica agli atti fosse completa ed esatta, anche dal profilo dello stato di salute dell'insorgente, al momento dell'emanazione della decisione avversata, come dai principi sopra esposti (cfr. consid. 5.1 e 5.2).
E. 5.4 Le doglianze formali espresse dal ricorrente circa l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti rispetto alla sua situazione medica - e di convesso pure in merito alla violazione del principio inquisitorio da parte dell'autorità resistente - vanno dunque recisamente respinte.
E. 6 L'insorgente contesta inoltre la decisione dell'autorità inferiore circa la non entrata nel merito della sua domanda d'asilo fondata sull'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi.
E. 6.1 In proposito, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre, che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125).
E. 6.2 Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, l'Italia, come altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi (cfr. Allegato 2, art. 2, dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1], RS 142.311; comunicato del DFGP del 14 dicembre 2007 consultabile al sito: < https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/it/home/attualita/news/2007/2007-12-142. html >, consultato il 26.05.2021).
E. 6.3 Nel caso in parola, il ricorrente beneficia in Italia - secondo le insorgenze di causa - dello statuto di protezione sussidiaria e di un permesso afferente con validità sino al (...). Non vi sono né agli atti, né apportati con il ricorso, degli indizi concreti che facciano giungere il Tribunale a dubitare del fatto che tale protezione sussidiaria sia stata effettivamente concessa all'insorgente da parte italiana, secondo le comunicazioni delle autorità competenti della vicina Penisola (cfr. atti SEM n. 30/1, 51/1 e 52/1). Pertanto, a differenza di quanto sostenuto nel gravame dall'insorgente, lo statuto del predetto risulta dalle insorgenze di causa essere limpido e non poter dar adito a fraintendimenti di sorta. Il fatto poi che egli si ritenesse soltanto richiedente l'asilo in tale Paese, e non avesse conoscenza della decisione di concessione della protezione sussidiaria nello stesso Stato, non muta l'apprezzamento del Tribunale in proposito. Seppur si dia atto del fatto che non si conosca la data esatta della decisione di concessione della protezione sussidiaria al ricorrente da parte italiana, la stessa, a differenza di quanto argomentato nel ricorso dall'insorgente, risulta invero essere ininfluente ai fini dello stabilimento se la direttiva sul rimpatrio e dell'Accordo sulla riammissione tra la Svizzera e l'Italia piuttosto che il regolamento Dublino si applicassero in specie. Difatti, in ogni caso, sia al momento della presentazione della richiesta di riammissione da parte svizzera del (...) (cfr. atti SEM n. 32/2 e 34/1) che a maggior ragione allorché l'autorità italiana ha accettato la riammissione dell'insorgente sul suo territorio in data (...) (cfr. atto SEM n. 51/1) , l'interessato risultava beneficiario della protezione sussidiaria in Italia, secondo le informazioni rilasciate in merito dalle autorità italiane preposte (cfr. atto SEM n. 30/1) che non vengono messe in dubbio dal Tribunale come già sopra rilevato. Se ne desume quindi che l'applicabilità sia dell'Accordo sulla riammissione (cfr. in particolare l'art. 3 par. 2 dell'Accordo precitato) che della direttiva sul rimpatrio, si applicasse in specie, ad esclusione delle disposizioni del Regolamento Dublino III. In tal senso, né l'autorità inferiore come neppure il Tribunale è tenuto ad effettuare alcun ulteriore accertamento per ottenere informazioni circa la data effettiva della concessione della protezione sussidiaria al ricorrente da parte dell'Italia. Apparterrà inoltre al medesimo, se lo riterrà opportuno, adire le vie legali preposte in Italia, se ritenesse che la presa di decisione circa la sua protezione sussidiaria, abbia in qualche modo violato i suoi diritti procedurali. Riguardo tale punto, egli non ha apportato alcun elemento di qualsivoglia consistenza nel gravame, che possa far giungere il Tribunale a ritenere che i diritti procedurali dell'insorgente siano stati in qualche modo violati da parte dell'autorità italiana, in violazione segnatamente della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180/60 del 29.6.2013; di seguito: direttiva procedura) o della direttiva qualifiche e delle altre disposizioni internazionali a cui anche l'Italia è legata e di cui ne applica le disposizioni. Riguardo poi il fatto che secondo il ricorrente sia la richiesta di riammissione all'Italia da parte della Svizzera del (...) che l'accettazione di riammissione dell'Italia del (...), non risulterebbero giuridicamente valide, occorre considerare quanto segue. La richiesta di riammissione del (...) da parte delle autorità elvetiche, è stata inviata dall'autorità competente (cfr. atto SEM n. 34/1), come pure nel pieno rispetto delle condizioni formali e di contenuto previste dall'art. 6 par. 2 dell'Accordo sulla riammissione in relazione con il p.to 2 dell'Annesso all'Accordo precitato (cfr. atti SEM n. 33/2 e 34/1). Non si vede pertanto, a differenza di quanto sostenuto in modo generico dall'insorgente nel gravame, come la stessa non adempia alle condizioni formali di validità. Altresì, il (...), l'autorità italiana competente ha inviato alla SEM l'accordo alla riammissione del ricorrente (cfr. atti SEM n. 51/1 e n. 52/1). Essendo che la stessa è stata emanata dall'organo competente, come pure offre le indicazioni circa le autorità preposte e le condizioni di viaggio per il trasferimento del ricorrente in Italia, adempie pure essa integralmente alle condizioni di forma prescritte, al contrario di quanto affermato dall'interessato nel ricorso. Il fatto poi che tale accordo alla riammissione sia giunto soltanto a distanza di (...) dalla richiesta di riammissione da parte della Svizzera, non può assurgere a motivazione per invalidare la stessa accettazione di riammissione da parte italiana, come argomenta implicitamente l'insorgente nel suo memoriale ricorsuale. Invero, il fatto che l'accordo di riammissione abbia ampiamente superato gli otto giorni di risposta previsto dall'art. 6 par. 3 dell'Accordo di riammissione non ne pregiudica in alcun modo la sua validità. L'art. 6 par. 3 dell'Accordo sulla riammissione rientra difatti nelle disposizioni tecniche interstatali di tale Accordo, dalle quali il ricorrente non può dedurre alcun diritto invocabile (cfr. le sentenze del Tribunale E-1878/2020 del 19 gennaio 2021 consid. 4.3, E-817/2020 del 4 marzo 2020 consid. 3.2; cfr. anche DTAF 2010/27 consid. 5.2.2). Pertanto, la garanzia di riammissione del ricorrente da parte italiana, che risulta essere invero la condizione sine qua non - insieme al soggiorno pregresso nello Stato richiesto, che non risulta in alcun modo essere messa in discussione in specie - perché un allontanamento dell'insorgente sia possibile (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-1624/2021 del 3 maggio 2021 consid. 8.2.3), risulta essere nel caso in parola data.
E. 6.4 Visto quanto precede, è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della sua domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi.
E. 7 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. L'insorgente, non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 e art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9).
E. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 LStrI (nuovo titolo dal 1° gennaio 2019, medesimo tenore per quanto riguarda l'art. 83). Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).
E. 8.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).
E. 9.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Conv. tortura. La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).
E. 9.2 Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, il ricorrente è rinviato in uno Stato di provenienza designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione del rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 Conv. tortura (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi).
E. 9.3 Appartiene quindi all'interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli conceda la necessaria protezione o lo esponga a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale D-523/2021 dell'11 febbraio 2021 consid. 8.2 e D-6742/2019 del 7 gennaio 2020 consid. 8.4).
E. 9.4 In specie, l'esecuzione dell'allontanamento non risulta contravvenire, al principio di non-respingimento secondo l'art. 5 LAsi, essendo che il ricorrente beneficia in Italia della protezione sussidiaria. Egli potrà quindi ritornarvi senza alcun timore - così come espresso dal ricorrente nel colloquio Dublino - di essere allontanato verso la C._______, rispettivamente di essere allontanato, in violazione del principio di non-respingimento, verso il suo Paese d'origine o verso degli Stati ove egli rischia di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo. L'Italia è per di più segnataria in particolare della CEDU e della Conv. tortura e ne applica a tale titolo le disposizioni. Non vi sono elementi per ritenere che l'Italia non si attenga in modo sistematico agli obblighi internazionali derivanti da tali convenzioni. Per di più ella è legata alla direttiva qualifiche, ove al suo capo VII sono regolamentati i diritti di cui dispongono sia i rifugiati sia le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria. L'insorgente non apporta alcun elemento concreto e circostanziato, al di là di mere allegazioni generiche (cfr. atto SEM n. 38/2) che giunga a far ritenere che, durante il suo soggiorno reiterato in Italia, ove avrebbe richiesto pure due volte l'asilo, quale richiedente l'asilo, si sia ritrovato in una situazione di indigenza estrema o confrontato all'indifferenza delle autorità e delle diverse organizzazioni caritative presenti in loco, o che a maggior ragione vi si troverà in futuro, essendogli stata inoltre concessa la protezione sussidiaria. Non sussiste quindi nei suoi confronti alcun "real risk" di essere sottoposto, in Italia, a trattamenti contrari in violazione delle succitate normative europee. Da ultimo l'insorgente, visto anche quanto già sopra considerato (cfr. consid. 5), non risulta soffrire di patologie tali da risultare ostative all'ammissibilità dell'esecuzione del suo allontanamento.
E. 9.5 In definitiva, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Italia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi).
E. 10.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. fra le tante la sentenza del Tribunale D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9).
E. 10.2 Per le stesse ragioni enucleate sopra al consid. 9, il ricorrente non ha apportato alcun motivo personale che possa sovvertire la presunzione succitata, né risultano esserne desumibili dagli atti. Segnatamente, l'insorgente risulta essere giovane ed in buona salute - visto quanto già sopra considerato al consid. 5 - e l'Italia ha dato esplicitamente il suo assenso alla riammissione dello stesso. Inoltre, egli potrà prevalersi dei diritti di cui dispone secondo la direttiva qualifiche, segnatamente del diritto ad un alloggio, a prestazioni sociali ed all'assistenza sanitaria, ivi incluso, se necessario, il trattamento di disturbi psichici, alle stesse modalità previste per i cittadini italiani (cfr. art. 30 par. 2 della direttiva qualifiche). Sul punto, non essendoci delle censure particolari sollevate nel gravame dall'insorgente, ed onde evitare inutili ridondanze, si può per il resto senz'altro rinviare alla decisione avversata, che risulta in merito sufficientemente chiara e completa (cfr. p.to III/2, pag. 5 segg. della decisione impugnata).
E. 10.3 Altresì, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI), ritenuto che le autorità italiane hanno dato il loro benestare alla riammissione del ricorrente. Infine, conformemente a quanto osservato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, né le restrizioni temporanee al traffico aereo né le restrizioni temporanee all'ingresso imposte dalle autorità italiane in relazione con l'attuale pandemia di Covid-19 rendono impossibile l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza del Tribunale D-2404/2020 del 18 maggio 2020 consid. 10).
E. 11 Alla luce di tutto quanto sopra, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 12.Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto. 13.Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 14.Visto l'esito della procedura, le spese processuali, andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA). 15.La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.
- Non si prelevano spese processuali.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2387/2021 Sentenza del 31 maggio 2021 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Camilla Mariéthoz Wyssen, Yanick Felley, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Afghanistan, rappresentato dalla MLaw Cinzia Chirayil, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro 31a I a,c,d,e) ed allontanamento; decisione della SEM dell'11 maggio 2021 / N (...). Fatti: A. L'interessato, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) agosto 2020 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito SEM] n. [{...}]-3/2). A supporto della medesima, egli ha presentato una fotocopia della sua tazkira (cfr. atti SEM n. 1/1, 2/- e 8/1). B. Dalle investigazioni intraprese dall'autorità inferiore il (...) settembre 2020 nella banca dati centrale europea «EURODAC», è risultato che il richiedente aveva presentato delle domande pregresse: in C._______ il (...) e nuovamente il (...); in D._______ il (...); in E._______ il (...); in Italia il (...) rispettivamente il (...) ed in F._______ in data (...) (cfr. atti SEM n. 9/2, 10/2 e 14/2). C. L'interessato è stato sentito nell'ambito di un verbale di rilevamento dei suoi dati personali il (...) settembre 2020 (cfr. atto SEM n. 13/9), allorché il (...) settembre 2020 (cfr. atto SEM n. 16/3; di seguito: colloquio Dublino), si è tenuto con il medesimo un colloquio personale ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III). Nel quadro del colloquio Dublino, egli ha segnatamente dichiarato di sentirsi bene fisicamente, ma di avere delle difficoltà psicologiche, ovvero dello stress, di essere soggetto all'irascibilità poiché annoiato e di avere delle problematiche a dormire. Tale suo stato d'animo sarebbe legato ai suoi problemi in generale e sentirebbe tali sintomi da molto tempo. Oltretutto, avrebbe segnalato i medesimi all'infermeria del Centro presso il quale alloggerebbe, ma nessuna visita medica gli sarebbe ancora stata fissata. Ha inoltre precisato di aver già assunto dei farmaci in D._______ in passato (nel [...]), per le medesime problematiche. Egli ha inoltre asserito di essere arrivato in Europa, tramite la C._______, nel (...), ove gli sarebbero state prese forzatamente le impronte digitali in data (...). In seguito si sarebbe spostato dapprima in G._______, poi in E._______ e F._______ e per finire in D._______, ove sarebbe rimasto per circa (...). In quest'ultimo Stato avrebbe richiesto l'asilo il (...) e le autorità (...) lo avrebbero rinviato in C._______, ove avrebbe pure presentato una domanda d'asilo il (...). Successivamente si sarebbe spostato in G._______ ed in E._______ - ove ha confermato di aver chiesto asilo il (...) - per poi proseguire dapprima in Italia, Paese dove avrebbe inoltrato una prima domanda d'asilo il (...) ed una seconda il (...), dopo un breve soggiorno in F._______ ove avrebbe pure richiesto l'asilo il (...). In seguito si sarebbe diretto in H._______, ma sarebbe rientrato in Italia qualche mese prima del suo arrivo in Svizzera. Questionato anche circa l'eventuale competenza per la trattazione della sua domanda d'asilo, da parte della C._______, dell'D._______, della E._______, della F._______ o dell'Italia, in merito a quest'ultimo Paese ha segnatamente dichiarato di non volervi ritornare in quanto rischierebbe di essere rinviato in C._______, ove la situazione d'accoglienza e di alloggio non sarebbero adatti, e sarebbe peggiore che in Afghanistan, non essendovi né alloggi né lavoro. D. A fronte delle risultanze succitate, l'autorità elvetica preposta ha inviato, in data (...), una domanda di ripresa in carico alle autorità (...) ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM n. 18/7 e 19/2). L'autorità (...) richiesta, ha risposto negativamente il (...), indicando che la sua responsabilità sarebbe cessata in conformità con l'art. 29 par. 2 Regolamento Dublino III, avendo segnatamente la E._______ e la F._______ non dato seguito al termine per il trasferimento dell'interessato dopo l'accettazione da parte (...) della ripresa in carico del medesimo (cfr. atti SEM n. 21/1 e 22/1). E. Vista la risposta delle autorità (...), la SEM ha successivamente inviato una domanda di ripresa in carico del ricorrente alla F._______ il (...) (cfr. atti SEM n. 23/8 e 24/2). La stessa è stata rifiutata dalle autorità (...) il (...), in quanto dato che l'interessato sarebbe scomparso a partire dal (...), allorché egli sarebbe dovuto essere trasferito in C._______ entro il (...), egli non avrebbe avuto più alcun contatto con le autorità (...) da più di (...) anni, e sarebbe possibile che nel frattempo lo stesso sia ritornato nel suo Paese d'origine prima di espatriare nuovamente e chiedere protezione alla Svizzera (cfr. atti SEM n. 25 e 26/1). F. Da ultimo, l'autorità svizzera competente, ha chiesto alla sua omologa italiana, la ripresa in carico del richiedente in data (...), sempre in virtù dell'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM n. 27/6, 28/1 e 29/3). L'Italia ha rifiutato la stessa con comunicazione del (...), poiché ha informato la Svizzera che all'interessato sarebbe stata concessa la protezione sussidiaria in Italia e sarebbe stato emesso un permesso di soggiorno con validità sino al (...) dalla (...) di I._______. Quindi il trasferimento del richiedente non sarebbe di competenza dell'ufficio Dublino italiano, ma sottostarebbe all'accettazione di cui agli accordi stipulati tra i due Paesi, per la quale la Svizzera dovrebbe inviare l'apposita richiesta all'Italia (cfr. atto SEM n. 30/1). G. Per il tramite della richiesta datata (...), ed in applicazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24.12.2008; di seguito: direttiva sul rimpatrio), l'autorità elvetica preposta ha richiesto la riammissione dell'interessato all'Italia (cfr. atti SEM n. 32/2, 33/2 e 34/1). H. H.a Sulla scorta dei succitati elementi, la SEM, il 14 ottobre 2020, ha dato l'opportunità al ricorrente di pronunciarsi per iscritto, circa l'intenzione dell'autorità inferiore di non entrare nel merito della sua domanda d'asilo ex art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31) e di decretare il suo allontanamento verso l'Italia (cfr. atto SEM n. 37/2). H.b Per mezzo della sua presa di posizione del 20 ottobre 2020 (cfr. atto SEM n. 38/2), l'interessato si è espresso, riferendo di non essere al corrente di un'eventuale concessione di una protezione da parte dell'Italia, in quanto in tale Paese avrebbe beneficiato unicamente dello statuto di richiedente l'asilo. Ha inoltre asserito di soffrire di amnesia e di problematiche cerebrali e/o psicologiche. In merito a tale punto, la fattispecie non sarebbe stata sufficientemente acclarata e ciò malgrado egli abbia riferito all'infermeria del Centro federale in cui alloggiava di soffrire di problematiche di ordine psicologico, umorale e comportamentale, che sarebbero tutt'ora rimaste non indagate. La rappresentante legale dell'insorgente, ha quindi proposto un complemento istruttorio in tal senso alla SEM. Ha per il resto riportato che l'insorgente avrebbe ribadito la sua contrarietà ad un rientro in Italia, ove non riterrebbe che i suoi diritti possano essere effettivamente assicurati. I. Il (...), l'autorità italiana preposta ha accettato la riammissione dell'interessato sul suo territorio (cfr. atti SEM n. 51/1 e 52/1). J. Con messaggi elettronici del 15 aprile 2021, la funzionaria incaricata della SEM si è premurata d'un canto di richiedere se vi fossero delle informazioni mediche pertinenti per la sua procedura d'asilo alla rappresentante legale dell'interessato; domanda rimasta senza risposta (cfr. atto SEM n. 56/1). D'altro canto, ha richiesto se per il medesimo risultassero delle informazioni mediche e/o appuntamenti medici passati al (...) competente, ricevendone una risposta in data analoga (cfr. atti SEM n. 54/1 e 55/1). K. K.a Per il tramite dello scritto del 27 aprile 2021 (cfr. atto SEM n. 57/2), la SEM ha concesso all'interessato il diritto di essere sentito circa il suo stato di salute entro il 5 maggio 2021, chiedendogli di segnalare delle eventuali problematiche mediche rilevanti per la sua procedura d'asilo ai sensi dell'art. 26a LAsi. Nella stessa missiva, l'autorità inferiore ha inoltre sottolineato come dagli atti risulterebbe che lui avrebbe eseguito un'unica visita medica relativa ad un consulto per vaccinazioni (il foglio di informazioni mediche [di seguito: F2] del [...], di cui all'atto SEM n. 47/2). K.b Con missiva del 5 maggio 2021, l'interessato si è pronunciato rispetto a quanto sopra richiesto (cfr. atto SEM n. 59/2), riferendo di essere in cura presso il Dr. J._______ per problematiche di natura psicologica, tra cui riferirebbe disturbi mnemonici, e di assumere una terapia farmacologica. Ha inoltre precisato la sua intenzione di richiedere un'ulteriore valutazione medica, in quanto l'attuale terapia si starebbe rivelando inefficace per la cura dei suoi sintomi. In merito a quanto prima, la rappresentante legale avrebbe richiesto al medico, un rapporto circa lo stato di salute dell'interessato il (...), che non sarebbe però ancora pervenuto. In tal senso, ha richiesto di concedere una congrua proroga per la produzione del documento suddetto. Al contempo, egli ha affermato di aver risieduto in Italia sempre sulla scorta di un permesso di soggiorno di validità limitata di 6 mesi e di non essere a conoscenza della concessione della protezione sussidiaria in tale Paese. Per questo, il richiedente ha chiesto di poter prendere visione della documentazione afferente la concessione della protezione sussidiaria in Italia (cfr. atto SEM n. 59/2). L. L'11 maggio 2021, l'interessato ha inoltrato il suo parere al progetto di decisione della SEM del 10 maggio 2021 (cfr. atti SEM n. 60/10 e 62/2), ritenendo segnatamente che in Italia non gli sarebbero garantite delle condizioni di vita adeguate, nonché ribadendo di soffrire di problematiche psicologiche, per le quali apparirebbe opportuno aspettare il rapporto medico da parte del medico presso il quale il richiedente si troverebbe in cura, in quanto allo stato attuale, l'istruzione dal profilo valetudinario della domanda d'asilo risulterebbe ancora incompleta. M. Con decisione dell'11 maggio 2021 - notificata il 12 maggio 2021 (cfr. atto SEM n. 64/1) - l'autorità inferiore, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato, ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, nonché l'esecuzione della predetta misura, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. N. Il 20 maggio 2021 (cfr. risultanze processuali), l'interessato è insorto con ricorso al Tribunale avverso la decisione succitata, postulando l'annullamento della decisione avversata e la restituzione degli atti di causa alla SEM per completamento istruttorio. Contestualmente ha presentato istanza di assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. A supporto del suo gravame, l'insorgente ha annesso al medesimo quale nuovo documento uno scritto datato (...) del suo rappresentante legale al Dr. med. J._______, inerente la richiesta di un rapporto medico concernente lo stato di salute del ricorrente. O. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e relativi riferimenti).
3. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio di scritti. 4. 4.1 Nel provvedimento avversato, l'autorità inferiore ha dapprima osservato che nel parere presentato alla bozza di decisione dal ricorrente, non vi sarebbero degli elementi o dei mezzi di prova che giustificherebbero la modifica della valutazione della SEM. In particolare, le semplici affermazioni relative al suo stato di salute, non supportate da alcun elemento concreto e visto il tempo trascorso dalla presentazione della domanda d'asilo, non sarebbero ostative alla pronuncia circa un suo allontanamento verso l'Italia. Inoltre, il fatto che egli non avrebbe supportato le sue asserzioni in relazione alle condizioni di vita inadeguate che troverebbe in Italia con delle evenienze concrete, non sarebbe atto a confutare le conclusioni della SEM. Altresì, avendo già ottenuto una protezione contro le persecuzioni da uno Stato terzo, un interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 PA, in casu non sussisterebbe. La SEM ha quindi concluso che non vi sarebbero le condizioni per entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente. In relazione all'esecuzione dell'allontanamento, l'autorità inferiore ha anzitutto osservato che l'interessato, potendo recarsi in uno Stato terzo in cui può trovare protezione contro il respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, quest'ultimo principio non andrebbe esaminato. In secondo luogo, avendo il medesimo ottenuto la protezione sussidiaria in Italia, ed avendo il predetto Paese esplicitamente accettato la sua riammissione, quest'ultima sarebbe fondata sull'Accordo di riammissione tra la Svizzera e l'Italia e non invece sul Regolamento Dublino III. Pertanto, in merito al timore da lui espresso che rischierebbe di essere rinviato in C._______ nel caso venisse allontanato verso l'Italia, non sarebbe fondato su alcun mezzo di prova serio e concreto. Per di più, se egli ritenesse di non aver beneficiato di una procedura di asilo corretta, oppure di essere stato trattato in modo illecito e scorretto, spetterebbe a lui rivolgersi alle autorità italiane preposte adendo le vie legali pertinenti. Alla luce di tali elementi, e per il fatto che non vi sarebbe nei confronti dell'Italia una presunzione di violazione degli obblighi europei alla quale è vincolata, l'allontanamento dell'insorgente verso tale Stato non necessiterebbe da parte dell'autorità inferiore di ulteriori accertamenti. L'esecuzione di tale misura sarebbe inoltre ragionevolmente esigibile. In particolare, riguardo alla sua mera allegazione secondo la quale in Italia beneficerebbe unicamente dello statuto quale richiedente l'asilo, visto l'informazione italiana circa l'ottenimento da parte sua della protezione sussidiaria nonché la dichiarazione di riammissione da parte italiana, la stessa potrebbe essere apparentata ad una dichiarazione di parte ed in quanto tale respinta. Anche rispetto alla sua generica dichiarazione inerente il fatto che in Italia i suoi diritti non sarebbero assicurati, non risulterebbe alcun elemento concreto agli atti che renda verosimile che egli sia stato privato dall'azione od omissione deliberata delle autorità italiane, del godimento dei diritti che gli permetterebbero di provvedere ai propri bisogni primari o che rischierebbe di esserlo in futuro, e questo in violazione degli strumenti e disposizioni internazionali ed europei alla quale l'Italia è legata. Proseguendo nell'analisi, la SEM in relazione con il suo stato di salute, ha ritenuto che lo stesso non fosse di una gravità tale da rendere inammissibile l'esecuzione del suo allontanamento verso l'Italia in violazione dell'art. 3 CEDU (RS 0.101). Difatti, agli atti risulterebbe unicamente una consultazione medica del (...) relativa a dei chiarimenti riguardo al suo desiderio di vaccinarsi. Ciò che risulterebbe sorprendente, è che egli avrebbe soggiornato in un CFA per oltre 140 giorni, richiedendo soltanto il giorno prima della sua partenza per il K._______ all'infermeria (...) competente delle informazioni circa dei richiami vaccinali. Segnatamente, la SEM non avrebbe alcun motivo di ritenere che l'operato dell'infermeria del CFA competente, nel caso di un trasferimento interno dell'insorgente, sia lacunoso. Inoltre, dopo aver ricostruito le possibilità concesse al ricorrente di esprimersi in merito al suo stato di salute, egli - come neppure la sua rappresentante legale - anche dopo ben oltre otto mesi dal deposito della sua domanda d'asilo, non sarebbe stato in grado di fornire né un certificato medico, come neppure la ricetta medica dei farmaci che starebbe assumendo o perlomeno il nome degli stessi. Il ricorrente avrebbe unicamente e genericamente riferito di essere in cura presso un medico, peraltro specialista in medicina interna generale, per problemi di natura psicologica, senza però fornire alcun ulteriore dettaglio. Per di più, il rapporto medico ventilato dalla sua rappresentante legale, non sarebbe ancora pervenuto alla SEM dopo oltre due settimane. Egli avrebbe pertanto beneficiato di un sufficiente periodo temporale per avvalersi di eventuali problematiche mediche, e anche se nelle procedure d'asilo si applicherebbe il principio inquisitorio, lo stesso non sarebbe illimitato, essendo in particolare le parti tenute all'obbligo di collaborare. Inoltre, poiché l'Italia disporrebbe di infrastrutture mediche sufficienti, e sarebbe tenuta ad offrirgli un'adeguata assistenza sanitaria in conformità con l'art. 30 della Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta ([rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualifiche]), egli se necessario potrà rivolgersi per il futuro al sistema sanitario italiano, anche per richiedere un'ulteriore valutazione sul suo stato valetudinario. La SEM ha quindi concluso che né le sue dichiarazioni, né gli atti all'inserto, come neppure la sua situazione medica, violerebbero gli art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), gli art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), e quindi gli stessi non sarebbero ostativi all'ammissibilità ed all'esigibilità della misura d'allontanamento. Inoltre, egli non avrebbe sovvertito la presunzione esposta all'art. 83 cpv. 5 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), secondo cui l'allontanamento verso i paesi membri dell'UE e dell'AELS sarebbe da ritenersi di principio esigibile. Infine, l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe pure possibile sia dal profilo tecnico che da quello pratico. 4.2 Nel suo ricorso, l'insorgente in primo luogo censura che la sua riammissione su suolo italiano sia basata su di una valida garanzia. Invero, d'un canto risulterebbe di difficile comprensione lo svolgimento della procedura d'asilo in Italia, che avrebbe condotto alla concessione al ricorrente della protezione sussidiaria in tale Paese. Agli atti, non vi sarebbe segnatamente alcuna indicazione circa la data di concessione della protezione sussidiaria - che si chiede al Tribunale di poter appurare - ma tutto lascerebbe intuire che la stessa sarebbe intervenuta mentre l'insorgente si trovava già in Svizzera. Di conseguenza, quest'ultimo sarebbe stato ammesso al beneficio della protezione sussidiaria in sua assenza, senza poter prendere debita conoscenza della decisione e senza neppure poter fare valere contro la medesima i suoi diritti di impugnazione. D'altro canto, al momento della domanda di ripresa in carico svizzera, del (...), il richiedente non sarebbe ancora stato al beneficio di alcuno statuto di protezione in Italia. Ciò con la conseguenza dell'inapplicabilità alla fattispecie della direttiva sul rimpatrio e dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana sulla riammissione delle persone in situazione irregolare del 10 settembre 1998 (RS 0.142.114.549; di seguito: Accordo sulla riammissione), ma piuttosto - ed eventualmente - delle disposizioni del Regolamento Dublino III. Ad avviso della rappresentante legale, la data in cui sarebbe stata emessa la decisione di protezione sussidiaria in Italia, assumerebbe un rilievo determinante in specie, poiché le condizioni per la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv.1 lett. a LAsi, risulterebbero prima facie insussistenti sia al momento del deposito della domanda d'asilo in Svizzera da parte del ricorrente, sia al momento della domanda di ripresa in carico dell'interessato alle autorità italiane. Tuttavia, anche si ritenesse applicabile la direttiva sul rimpatrio e l'Accordo sulla riammissione, l'insorgente ritiene che la richiesta di riammissione presentata dalla SEM all'Italia, difetterebbe in ogni caso di una base giuridica valida. Questo in quanto, la risposta del (...) del (...), non potrebbe essere considerata un'accettazione di riammissione valida che adempia ai requisiti formali di cui all'art. 6 par. 3 dell'Accordo sulla riammissione, anche sulla base di alcune sentenze del Tribunale che cita. In secondo luogo, egli lamenta un accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti in relazione alla sua situazione medica da parte della SEM incompleto ed inesatto - in violazione del principio inquisitorio di cui all'art. 12 PA - e di convesso, della valutazione del carattere ammissibile ed esigibile della sua riammissione in Italia (in violazione degli art. 3 CEDU, 83 cpv. 3 e cpv. 4 LStrI, così come degli art. 106 cpv. 1 lett. a e lett. b LAsi). Ciò, in quanto, dalle vicende che avrebbero condotto da ultimo il ricorrente a chiedere asilo in Svizzera nell'agosto del 2020, si potrebbe evincere che egli fosse abituato, già da anni, a convivere senza alcun trattamento medico per le problematiche valetudinarie di cui soffrirebbe. Per di più, lo studio medico del Dr. J._______, sarebbe stato interpellato a due riprese per iscritto dalla patrocinatrice del ricorrente, senza tuttavia che né per l'interessato né per la mandataria del ricorrente fosse ancora possibile produrre un rapporto medico. In particolare, l'interessato - il quale sarebbe analfabeta - non possiederebbe documentazione medica inerente il suo stato di salute attuale. Egli non potrebbe quindi riferire che quanto da lui sperimentato, ovverossia di soffrire di problematiche di natura umorale, comportamentale e mnemonica, le quali complicherebbero alcuni aspetti della sua vita quotidiana. La mancata produzione del rapporto medico da parte dell'interessato, non sarebbe pertanto una circostanza a lui imputabile o alla sua patrocinatrice come descritto nella decisione avversata.
5. Nel gravame l'insorgente lamenta un accertamento incompleto ed inesatto della fattispecie (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi) da un punto di vista medico, che quale censura formale, appare d'uopo giudizioso esaminare. 5.1 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 5.2 Sebbene nel diritto amministrativo la parte abbia di principio il diritto di richiedere l'assunzione di prove all'autorità (art. 33 cpv. 1 PA), una tale richiesta deve vertere su fatti suscettibili d'influenzare l'esito della procedura e che non si evincono già dall'incarto (cfr. DTF 131 I 153, consid. 3; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.3). Il principio inquisitorio non impedisce d'altro canto all'autorità di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove offerte (« antizipierte Beweiswürdigung »), e di negarne l'assunzione ove le stesse appaiano chiaramente ininfluenti ai fini del giudizio, non potendo in altri termini condurla a modificare la propria opinione (cfr. DTF 134 I 140 consid. 5.3; sentenza del Tribunale federale 1C.179/2014 del 2 settembre 2014 consid. 3.2; sentenza del Tribunale amministrativo federale A.6515/2010 del 19 maggio 2011 consid. 4.3; Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1552 con rinvii). Procedendo in tal senso in modo non arbitrario, l'autorità può porre un termine all'istruzione (cfr. DTF 133 II 384 consid. 4.2.3 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 2C.720/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2.1; sentenze del Tribunale D-6763/2018 dell'11 giugno 2020 consid. 9 e A.7392/2014 dell'8 agosto 2016 consid. 3.4.2.2). Per il resto, v'è da rammentare che di principio le autorità svizzere non sono tenute a prendere in considerazione il potenziale insorgere di ulteriori affezioni non ancora diagnosticate o sospettate, essendo determinante lo stato di fatto presente al momento della decisione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; 2010/44 consid. 3.6). 5.3 Ebbene, nella presente disamina, il Tribunale osserva che la SEM non aveva, al momento in cui ha statuito, alcuna obbligazione di istruire maggiormente la situazione medica del ricorrente. A tenore della documentazione medica agli atti (cfr. atti SEM n. 47/2 e n. 54/1), l'autorità inferiore poteva senz'altro fondare la sua convinzione e le sue conclusioni in merito alla stessa, potendo partire dall'assunto che le problematiche psicologiche lamentate dall'insorgente in corso del colloquio Dublino (cfr. atto SEM n. 16/3), come pure ribadite successivamente nelle sue prese di posizione (cfr. atti SEM n. 38/2 e 59/2), non sussistessero o comunque non fossero rilevanti per la determinazione della fattispecie. Tale conclusione è sostenuta dal fatto che, malgrado il ricorrente nel suo scritto del 5 maggio 2021 abbia per la prima volta asserito di essere in cura presso il Dr. med. J._______ per problematiche di natura psicologica, tra cui disturbi mnemonici, e di assumere una terapia farmacologica (cfr. atto SEM n. 59/2), l'insorgente non ha fornito in alcun modo maggiori e più precisi dettagli in merito circa le sue effettive patologie, gli appuntamenti medici trascorsi e futuri, e/o in relazione ai farmaci che assumerebbe. Il Tribunale condivide la valutazione dell'autorità inferiore, che ravvisa nel comportamento dell'interessato una violazione del suo obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti medici ex art. 26a cpv. 3 LAsi. Invero, egli dal colloquio Dublino del (...) settembre 2020, ha avuto più occasioni di presentare degli elementi concreti a supporto delle allegate problematiche psicologiche (in particolare tramite la possibilità di esprimersi del 20 ottobre 2020 rispettivamente del 5 maggio 2021, ma anche con una specifica richiesta dalla funzionaria incaricata della SEM alla sua rappresentante legale con comunicazione del 15 aprile 2021, cfr. atto SEM n. 56/1), senza che tuttavia se ne possano evincere nelle insorgenze di causa, come neppure in fase ricorsuale. Appare inoltre quanto mai singolare che l'insorgente, durante l'unico consulto medico di cui effettivamente vi sia traccia agli atti, abbia unicamente espresso il suo interesse per delle vaccinazioni (cfr. F2 del [...], atto SEM n. 47/2), senza tuttavia accennare in alcun modo alle problematiche psicologiche di cui soffrirebbe e che avrebbe esternato nel corso del colloquio Dublino. Per di più, pare inoltre poco credibile che - malgrado la rappresentante legale abbia dato atto di aver richiesto un rapporto sullo stato di salute al medico che avrebbe in cura l'insorgente in data (...) ed in seguito il (...) (cfr. scritto annesso al ricorso) - non vi sia traccia agli atti nei diversi mesi trascorsi da costui in Svizzera e presso i Centri federali, di sue consultazioni mediche per problematiche psicologiche, se queste fossero realmente avvenute. Pertanto, il Tribunale parte dal principio che dagli atti, non sono evincibili degli indizi concreti, circostanziati e sostanziati, di una qualsivoglia patologia che potrebbe risultare ostativa al trasferimento dell'insorgente in Italia. Inoltre, a fronte degli elementi succitati, non risulta neppure necessario ai fini del giudizio, attendere alcuna documentazione supplementare da parte della rappresentante legale dell'insorgente, potendo partire dal presupposto che la documentazione medica agli atti fosse completa ed esatta, anche dal profilo dello stato di salute dell'insorgente, al momento dell'emanazione della decisione avversata, come dai principi sopra esposti (cfr. consid. 5.1 e 5.2). 5.4 Le doglianze formali espresse dal ricorrente circa l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti rispetto alla sua situazione medica - e di convesso pure in merito alla violazione del principio inquisitorio da parte dell'autorità resistente - vanno dunque recisamente respinte.
6. L'insorgente contesta inoltre la decisione dell'autorità inferiore circa la non entrata nel merito della sua domanda d'asilo fondata sull'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. 6.1 In proposito, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre, che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125). 6.2 Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, l'Italia, come altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi (cfr. Allegato 2, art. 2, dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1], RS 142.311; comunicato del DFGP del 14 dicembre 2007 consultabile al sito: , consultato il 26.05.2021). 6.3 Nel caso in parola, il ricorrente beneficia in Italia - secondo le insorgenze di causa - dello statuto di protezione sussidiaria e di un permesso afferente con validità sino al (...). Non vi sono né agli atti, né apportati con il ricorso, degli indizi concreti che facciano giungere il Tribunale a dubitare del fatto che tale protezione sussidiaria sia stata effettivamente concessa all'insorgente da parte italiana, secondo le comunicazioni delle autorità competenti della vicina Penisola (cfr. atti SEM n. 30/1, 51/1 e 52/1). Pertanto, a differenza di quanto sostenuto nel gravame dall'insorgente, lo statuto del predetto risulta dalle insorgenze di causa essere limpido e non poter dar adito a fraintendimenti di sorta. Il fatto poi che egli si ritenesse soltanto richiedente l'asilo in tale Paese, e non avesse conoscenza della decisione di concessione della protezione sussidiaria nello stesso Stato, non muta l'apprezzamento del Tribunale in proposito. Seppur si dia atto del fatto che non si conosca la data esatta della decisione di concessione della protezione sussidiaria al ricorrente da parte italiana, la stessa, a differenza di quanto argomentato nel ricorso dall'insorgente, risulta invero essere ininfluente ai fini dello stabilimento se la direttiva sul rimpatrio e dell'Accordo sulla riammissione tra la Svizzera e l'Italia piuttosto che il regolamento Dublino si applicassero in specie. Difatti, in ogni caso, sia al momento della presentazione della richiesta di riammissione da parte svizzera del (...) (cfr. atti SEM n. 32/2 e 34/1) che a maggior ragione allorché l'autorità italiana ha accettato la riammissione dell'insorgente sul suo territorio in data (...) (cfr. atto SEM n. 51/1) , l'interessato risultava beneficiario della protezione sussidiaria in Italia, secondo le informazioni rilasciate in merito dalle autorità italiane preposte (cfr. atto SEM n. 30/1) che non vengono messe in dubbio dal Tribunale come già sopra rilevato. Se ne desume quindi che l'applicabilità sia dell'Accordo sulla riammissione (cfr. in particolare l'art. 3 par. 2 dell'Accordo precitato) che della direttiva sul rimpatrio, si applicasse in specie, ad esclusione delle disposizioni del Regolamento Dublino III. In tal senso, né l'autorità inferiore come neppure il Tribunale è tenuto ad effettuare alcun ulteriore accertamento per ottenere informazioni circa la data effettiva della concessione della protezione sussidiaria al ricorrente da parte dell'Italia. Apparterrà inoltre al medesimo, se lo riterrà opportuno, adire le vie legali preposte in Italia, se ritenesse che la presa di decisione circa la sua protezione sussidiaria, abbia in qualche modo violato i suoi diritti procedurali. Riguardo tale punto, egli non ha apportato alcun elemento di qualsivoglia consistenza nel gravame, che possa far giungere il Tribunale a ritenere che i diritti procedurali dell'insorgente siano stati in qualche modo violati da parte dell'autorità italiana, in violazione segnatamente della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180/60 del 29.6.2013; di seguito: direttiva procedura) o della direttiva qualifiche e delle altre disposizioni internazionali a cui anche l'Italia è legata e di cui ne applica le disposizioni. Riguardo poi il fatto che secondo il ricorrente sia la richiesta di riammissione all'Italia da parte della Svizzera del (...) che l'accettazione di riammissione dell'Italia del (...), non risulterebbero giuridicamente valide, occorre considerare quanto segue. La richiesta di riammissione del (...) da parte delle autorità elvetiche, è stata inviata dall'autorità competente (cfr. atto SEM n. 34/1), come pure nel pieno rispetto delle condizioni formali e di contenuto previste dall'art. 6 par. 2 dell'Accordo sulla riammissione in relazione con il p.to 2 dell'Annesso all'Accordo precitato (cfr. atti SEM n. 33/2 e 34/1). Non si vede pertanto, a differenza di quanto sostenuto in modo generico dall'insorgente nel gravame, come la stessa non adempia alle condizioni formali di validità. Altresì, il (...), l'autorità italiana competente ha inviato alla SEM l'accordo alla riammissione del ricorrente (cfr. atti SEM n. 51/1 e n. 52/1). Essendo che la stessa è stata emanata dall'organo competente, come pure offre le indicazioni circa le autorità preposte e le condizioni di viaggio per il trasferimento del ricorrente in Italia, adempie pure essa integralmente alle condizioni di forma prescritte, al contrario di quanto affermato dall'interessato nel ricorso. Il fatto poi che tale accordo alla riammissione sia giunto soltanto a distanza di (...) dalla richiesta di riammissione da parte della Svizzera, non può assurgere a motivazione per invalidare la stessa accettazione di riammissione da parte italiana, come argomenta implicitamente l'insorgente nel suo memoriale ricorsuale. Invero, il fatto che l'accordo di riammissione abbia ampiamente superato gli otto giorni di risposta previsto dall'art. 6 par. 3 dell'Accordo di riammissione non ne pregiudica in alcun modo la sua validità. L'art. 6 par. 3 dell'Accordo sulla riammissione rientra difatti nelle disposizioni tecniche interstatali di tale Accordo, dalle quali il ricorrente non può dedurre alcun diritto invocabile (cfr. le sentenze del Tribunale E-1878/2020 del 19 gennaio 2021 consid. 4.3, E-817/2020 del 4 marzo 2020 consid. 3.2; cfr. anche DTAF 2010/27 consid. 5.2.2). Pertanto, la garanzia di riammissione del ricorrente da parte italiana, che risulta essere invero la condizione sine qua non - insieme al soggiorno pregresso nello Stato richiesto, che non risulta in alcun modo essere messa in discussione in specie - perché un allontanamento dell'insorgente sia possibile (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-1624/2021 del 3 maggio 2021 consid. 8.2.3), risulta essere nel caso in parola data. 6.4 Visto quanto precede, è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della sua domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi.
7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. L'insorgente, non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 e art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). 8. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 LStrI (nuovo titolo dal 1° gennaio 2019, medesimo tenore per quanto riguarda l'art. 83). Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). 8.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 9. 9.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Conv. tortura. La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 9.2 Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, il ricorrente è rinviato in uno Stato di provenienza designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione del rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 Conv. tortura (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). 9.3 Appartiene quindi all'interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli conceda la necessaria protezione o lo esponga a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale D-523/2021 dell'11 febbraio 2021 consid. 8.2 e D-6742/2019 del 7 gennaio 2020 consid. 8.4). 9.4 In specie, l'esecuzione dell'allontanamento non risulta contravvenire, al principio di non-respingimento secondo l'art. 5 LAsi, essendo che il ricorrente beneficia in Italia della protezione sussidiaria. Egli potrà quindi ritornarvi senza alcun timore - così come espresso dal ricorrente nel colloquio Dublino - di essere allontanato verso la C._______, rispettivamente di essere allontanato, in violazione del principio di non-respingimento, verso il suo Paese d'origine o verso degli Stati ove egli rischia di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo. L'Italia è per di più segnataria in particolare della CEDU e della Conv. tortura e ne applica a tale titolo le disposizioni. Non vi sono elementi per ritenere che l'Italia non si attenga in modo sistematico agli obblighi internazionali derivanti da tali convenzioni. Per di più ella è legata alla direttiva qualifiche, ove al suo capo VII sono regolamentati i diritti di cui dispongono sia i rifugiati sia le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria. L'insorgente non apporta alcun elemento concreto e circostanziato, al di là di mere allegazioni generiche (cfr. atto SEM n. 38/2) che giunga a far ritenere che, durante il suo soggiorno reiterato in Italia, ove avrebbe richiesto pure due volte l'asilo, quale richiedente l'asilo, si sia ritrovato in una situazione di indigenza estrema o confrontato all'indifferenza delle autorità e delle diverse organizzazioni caritative presenti in loco, o che a maggior ragione vi si troverà in futuro, essendogli stata inoltre concessa la protezione sussidiaria. Non sussiste quindi nei suoi confronti alcun "real risk" di essere sottoposto, in Italia, a trattamenti contrari in violazione delle succitate normative europee. Da ultimo l'insorgente, visto anche quanto già sopra considerato (cfr. consid. 5), non risulta soffrire di patologie tali da risultare ostative all'ammissibilità dell'esecuzione del suo allontanamento. 9.5 In definitiva, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Italia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi). 10. 10.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. fra le tante la sentenza del Tribunale D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9). 10.2 Per le stesse ragioni enucleate sopra al consid. 9, il ricorrente non ha apportato alcun motivo personale che possa sovvertire la presunzione succitata, né risultano esserne desumibili dagli atti. Segnatamente, l'insorgente risulta essere giovane ed in buona salute - visto quanto già sopra considerato al consid. 5 - e l'Italia ha dato esplicitamente il suo assenso alla riammissione dello stesso. Inoltre, egli potrà prevalersi dei diritti di cui dispone secondo la direttiva qualifiche, segnatamente del diritto ad un alloggio, a prestazioni sociali ed all'assistenza sanitaria, ivi incluso, se necessario, il trattamento di disturbi psichici, alle stesse modalità previste per i cittadini italiani (cfr. art. 30 par. 2 della direttiva qualifiche). Sul punto, non essendoci delle censure particolari sollevate nel gravame dall'insorgente, ed onde evitare inutili ridondanze, si può per il resto senz'altro rinviare alla decisione avversata, che risulta in merito sufficientemente chiara e completa (cfr. p.to III/2, pag. 5 segg. della decisione impugnata). 10.3 Altresì, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI), ritenuto che le autorità italiane hanno dato il loro benestare alla riammissione del ricorrente. Infine, conformemente a quanto osservato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, né le restrizioni temporanee al traffico aereo né le restrizioni temporanee all'ingresso imposte dalle autorità italiane in relazione con l'attuale pandemia di Covid-19 rendono impossibile l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza del Tribunale D-2404/2020 del 18 maggio 2020 consid. 10).
11. Alla luce di tutto quanto sopra, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 12.Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto. 13.Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 14.Visto l'esito della procedura, le spese processuali, andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA). 15.La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: