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D-523/2021

D-523/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-02-11 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro 31a I a,c,d,e) ed allontanamento

Sachverhalt

A. L'interessato, cittadino somalo, ha depositato domanda d'asilo in Svizzera il 6 gennaio 2021. B. Questi, in data 8 gennaio 2021, si è sottoposto ad una visita medica, con la quale è stata accertata l'assenza di patologie di sorta (cfr. atto 23/2). C. Dalle investigazioni della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) in particolare dalla consultazione del sistema "EURODAC", è risultato che il richiedente aveva depositato una domanda d'asilo in Grecia il 22 luglio 2019 (cfr. atto [...]-8/1), ottenendo protezione sussidiaria in data 26 giugno 2020. L'11 gennaio 2021, la SEM ha quindi trasmesso alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione dell'interessato (cfr. atto 11/2) in applicazione della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24.12.2008; di seguito: direttiva ritorno) e dell'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). D. Il 13 gennaio 2021 le autorità greche hanno accettato la riammissione dell'interessato, avendogli accordato protezione sussidiaria e disponendo il medesimo di un permesso di soggiorno valido sino al 28 giugno 2021 (cfr. atto 15/2). E. Il 14 gennaio 2021 l'autorità inferiore ha indetto l'audizione concernente il rilevamento dei dati personali (cfr. atto 17/10). F. Con scritto del 19 gennaio 2021, la SEM ha concesso al richiedente il diritto di essere sentito in merito ad un'eventuale non entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) ed un allontanamento verso la Grecia (cfr. atto 19/2). In medesima data si è svolto il colloquio Dublino (cfr. atto 20/2), durante il quale il richiedente ha riferito di essere arrivato in Grecia il 27 giugno 2019. Egli ha nondimeno negato di avervi chiesto asilo, spiegando nel contempo di avervi però ottenuto un permesso di soggiorno malgrado la sua intenzione fosse sempre stata quella di recarsi in Svizzera. Da ultimo, l'interessato ha dichiarato di non soffrire di problematiche mediche di sorta. G. Con scritto del 22 gennaio 2021 (cfr. atto 27/2), A._______, per il tramite della sua patrocinatrice, ha trasmesso le proprie osservazioni all'autorità inferiore, demandandole la trattazione nazionale della domanda d'asilo oltre alla rinuncia della non entrata nel merito. In particolare, egli ha rilevato che durante il suo soggiorno nella Repubblica Ellenica, non avrebbe beneficiato di alcun programma di integrazione ed aggiungendo che, per il caso in cui facesse ritorno in tale Paese, egli temerebbe di dover condurre la propria esistenza senza alloggio e senza alcun tipo di sostegno. D'altro canto, il sistema d'asilo greco sarebbe contraddistinto da innumerevoli ed importanti lacune, tanto che un trasferimento in Grecia risulterebbe contrario all'art. 3 CEDU. Al riguardo, l'OSAR, ancorandosi a numerosi fonti, sconsiglierebbe qualsiasi trasferimento verso il Paese in parola essendo il sistema d'asilo completamente sospeso ed essendo la situazione particolarmente caotica. Vieppiù, dai due documenti richiamati con lo scritto - e redatti dall'Organizzazione non-governativa (ONG) greca "Refugee Support Aegean" insieme alla tedesca Stiftung Pro Asyl - si evincerebbe che i beneficiari di protezione sussidiaria godrebbero di un livello di assistenza e protezione inferiore alle già insufficienti misure previste per i beneficiari di protezione internazionale. Oltretutto, il cambiamento legislativo dell'11 marzo 2020 prevedrebbe che tutte le prestazioni materiali d'accoglienza - sia in natura che finanziarie - cesserebbero entro 30 giorni dalla concessione della protezione internazionale; ciò implicherebbe che i beneficiari di protezione internazionale che alloggiano in campi di accoglienza o in strutture di accoglienza dovrebbero lasciare le strutture. Per la maggior parte dei titolari di protezione internazionale non vi sarebbero dunque prospettive di alloggio, problematica ancor più accresciuta dal progressivo aumento di beneficiari della protezione internazionale in Grecia, il quale non sarebbe stato compensato con misure di sostegno sociale e di integrazione. Infine, vi sarebbe preoccupazione anche per quanto riguarda l'attuazione di misure di protezione connesse all'emergenza di Covid-19 per questa categoria di persone e la tutela della loro salute. H. Il 27 gennaio 2021 il richiedente ha inoltrato il parere circa la bozza di decisione della SEM del 25 gennaio 2021 (cfr. atti 29/8 e 31/2). Egli si è detto anzitutto turbato e spaventato di fronte alla prospettiva di fare ritorno in Grecia. L'interessato ha poi nuovamente esposto le difficili condizioni di vita con le quali egli sarebbe stato confrontato in tale Paese, prima di ribadire - avvalendosi di numerosi rapporti di ONG - le carenze strutturali che contraddistinguerebbero il sistema di accoglienza ellenico. I. Con decisione del 27 gennaio 2021, notificata il 28 gennaio 2021 (cfr. atto 33/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento, nonché l'esecuzione del provvedimento stesso, del richiedente verso la Grecia. L'autorità inferiore ha anzitutto rammentato che il Consiglio federale avrebbe designato la Grecia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi e che quest'ultimo Paese avrebbe accettato la riammissione del richiedente. L'autorità in parola ha poi ritenuto che essendo l'interessato già stato riconosciuto quale rifugiato in Grecia, una riconsiderazione della sua domanda d'asilo sarebbe di competenza delle autorità elleniche. Inoltre, essendo egli a beneficio della protezione sussidiaria, e potendo quindi rientrare in Grecia senza temere un respingimento in violazione del principio di non-refoulement, egli non potrebbe prevalersi di un interesse degno di protezione ex art. 25 cpv. 2 PA. Pertanto, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera ai sensi dell'art. 44 LAsi. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'autorità inferiore ha ritenuto la stessa ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In primo luogo, potendo l'insorgente recarsi in uno Stato terzo in cui può trovare protezione dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, il rispetto del principio di non-refoulment relativo al paese d'origine o di ultima residenza non dovrebbe essere esaminato. Inoltre, quo alle condizioni di accoglienza in Grecia, la SEM ha osservato che il Paese in parola sarebbe vincolato dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione]) e che gli art. 26, 27, 29, 30 e 32 della medesima autorizzerebbero i beneficiari di protezione internazionale ad avere accesso ad un'attività retribuita oltre che al sistema di istruzione generale o professionale per gli adulti, alla protezione sociale, al sistema sanitario e, infine, ad un alloggio. In particolare, gli art. 29 e 30 di detta Direttiva assicurerebbero - alle stesse condizioni dei cittadini di uno Stato membro - l'accessibilità dell'assistenza sociale così come del sistema sanitario. Su tali presupposti, sarebbe quindi compito dell'interessato far valere i propri diritti e domandare aiuto alle autorità statali greche. Oltretutto, accanto alle strutture statali, in Grecia sarebbero presenti diversi organismi di natura caritativa ai quali egli potrebbe rivolgersi. La SEM ha quindi rilevato che pur potendo essere il livello di vita effettivamente più basso in Grecia, gli standard minimi del diritto internazionale, specialmente quelli emanati dall'art. 3 CEDU sarebbero rispettati. Oltremodo, il Tribunale nella sua giurisprudenza avrebbe negato l'esistenza di una pratica sistematica di discriminazione verso i beneficiari dello statuto di rifugiato nel loro accesso all'impiego, all'assistenza sociale, al sistema sanitario, all'educazione o all'alloggio. Conseguentemente, non vi sarebbero elementi concreti atti a ritenere una messa in pericolo della vita del ricorrente in caso ritornasse in Grecia, così che il suo allontanamento risulterebbe conforme agli art.4 della Carta UE, art. 3 CEDU e art. 3 Convenzione tortura. In conclusione, l'autorità inferiore ha ribadito che qualora dopo il ritorno in Grecia il richiedente dovesse essere realmente costretto dalle circostanze a confrontarsi con un'esistenza caratterizzata da un forte disagio, o se questo Stato dovesse violare le sue obbligazioni di assistenza o dovesse portare pregiudizio ai suoi diritti fondamentali, sarebbe suo compito far valere i suoi diritti direttamente presso le autorità competenti in Grecia, facendo ricorso alle adeguate vie di diritto. Infine, l'interessato non soffrirebbe di patologie di sorta, sicché sul punto - conto tenuto anche del fatto che la Grecia disporrebbe di un'infrastruttura medica sufficiente atta a curare tutti i tipi di malattie, e che egli vi avrebbe accesso in virtù della Direttiva qualifica - non vi sarebbero motivi ostativi al trasferimento. Da ultimo, malgrado le recenti restrizioni dettate dalla corrente pandemia di coronavirus, il trasferimento in Grecia sarebbe possibile avendo le autorità di tale Paese esplicitamente accettato la riammissione del richiedente. J. Il 4 febbraio 2021 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 5 febbraio 2021), l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM ed ha concluso all'annullamento della decisione impugnata ed alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per un esame in Svizzera della domanda di protezione del ricorrente. Egli ha altresì richiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo con protestate tasse e spese. Nel suo atto ricorsuale, l'insorgente censura le conclusioni esposte nella decisione impugnata. Egli ribadisce in sostanza quanto esposto nelle pregresse prese di posizione avendo cura, nel contempo, di supportare i propri asserti con ulteriori rapporti di ONG. In tal senso, in primo luogo nella Repubblica Ellenica i beneficiari della protezione internazionale non godrebbero di nessuna assistenza al momento della loro riammissione in Grecia. Vi sarebbe inoltre da considerare la già evocata problematica concernente l'asserita assenza di prospettive d'ottenimento di un alloggio. D'altro canto, quale beneficiario della protezione internazionale, il richiedente non avrebbe accesso al programma d'integrazione denominato "HELIOS". Non da ultimo, il richiedente l'asilo si avvale di una supposta decisione del 21 gennaio 2021 emanata dalla Corte amministrativa superiore di Münster, ed ai sensi della quale la medesima autorità, riconoscendo un rischio di violazione dei diritti fondamentali, avrebbe ritenuto che le domande d'asilo depositate da beneficiari della protezione internazionale in Grecia, non potrebbero essere respinte come irricevibili. K. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e relativi riferimenti).

E. 3 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti.

E. 4 4.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre, che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125). Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Grecia, come altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di "non-refoulement" (art. 5 cpv. 1 LAsi).

E. 4.2 Nella fattispecie, come detto, al ricorrente è stata riconosciuta la protezione sussidiaria in Grecia ed è stato messo al beneficio di un permesso di soggiorno in corso di validità (cfr. supra consid. C). Altresì, la Grecia ha dichiarato di accettare la riammissione dell'interessato sul proprio territorio (cfr. ibidem). L'insorgente non ha nemmeno apportato - né invero ha censurato indizi individuali che permetterebbero di ritenere che la Grecia non rispetti il principio di non-refoulement e lo rinvierebbe nel suo Paese d'origine.

E. 4.3 Di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito delle domande d'asilo.

E. 5 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9).

E. 6 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20, nuovo titolo dal 1° gennaio 2019, medesimo tenore per quanto riguarda l'art. 83). Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).

E. 7 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

E. 8 8.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).

E. 8.2 Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (di seguito: Conv. tortura, RS 0.105; cfr. Fanny MAtthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene dunque all'interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante, sentenza del Tribunale D-6742/2019 del 7 gennaio 2020 consid. 8.4).

E. 8.3 Passando ora alla situazione generale della Grecia, il Tribunale ha a più riprese ritenuto che per quanto riguarda l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia vengono riconosciuti degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento unicamente a condizioni molto severe. In particolare, in una recente sentenza pubblicata quale sentenza di riferimento, il Tribunale ha ritenuto che si può partire dal presupposto che essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, in principio rispetta i suoi obblighi di diritto internazionale (cfr. sentenza del Tribunale D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 8.2). Nonostante il rischio di vivere in condizioni precarie, non risulta da fonti affidabili e concordi che la Grecia abbia adottato una pratica di discriminazione sistematica - rispetto ai suoi cittadini - verso i beneficiari dello statuto di rifugiato o dalla protezione sussidiaria, nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio (cfr. ibidem). Altresì, i beneficiari di protezione possono pure contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione]). Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo, nei confronti dei beneficiari di protezione costituiscono la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione; cfr. sentenza sopracitata). Altresì, il Tribunale ha già avuto modo di specificare che malgrado la cessazione delle prestazioni di assistenza finanziaria nonché in materia d'alloggio introdotte con la riforma legislativa dell'11 marzo 2020, non vi sono sufficienti motivi per ritenere che la Grecia violerà in futuro i suoi obblighi di diritto internazionale (cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale D-2160/2020 del 6 maggio 2020 consid. 7.2 e D-3078/2020 del 23 giugno 2020 consid. 9.2). Infine in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, l'interessato potrà adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la CorteEDU (art. 34 CEDU). Orbene, anche alla luce dei numerosi rapporti richiamati nel corso del procedimento di prima istanza così come pure in sede ricorsuale, allo stato attuale nulla permette di sovvertire l'invalsa giurisprudenza dello scrivente Tribunale. Analogamente, l'asserita decisione emanata da un'autorità tedesca non muta le ponderazioni che precedono.

E. 8.4 Nella fattispecie concreta, il ricorrente è stato riconosciuto beneficiario di protezione sussidiaria dalla Grecia in data 26 giugno 2020; di conseguenza egli può rivolgersi alle competenti autorità elleniche per far valere i diritti che gli spettano. Altresì, dagli atti all'inserto non è possibile desumere elementi tali da considerare che in caso di rinvio dell'insorgente in Grecia le sue prospettive future, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di una gravità tale da iscriversi nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. Oltretutto, come già ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, l'insorgente, oltre ad adire le strutture statali, può anche rivolgersi ai numerosi organismi di natura caritativa presenti sul territorio del Paese in parola al fine di ottenere assistenza.

E. 8.5 Da ultimo, nella misura in cui egli stesso ha riferito di essere in buona salute non risultano neppure motivazioni mediche ostative all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento.

E. 8.6 In definitiva, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 9 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può es-sere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9).

E. 9.1 Nella misura in cui il ricorrente fa riferimento alle precarie condizioni di vita dei migranti in Grecia, va effettivamente rilevato che il sistema di assistenza sociale greco presenta delle criticità non soltanto per i richiedenti asilo, ma anche per le persone con beneficiarie di protezione (cfr. sentenze della CorteEDU, Saidoun contro Grecia, 40083/07 e Fawsie contro Grecia, 40080/07, entrambe del 28 ottobre 2010). Le irregolarità nell'accesso ad alloggi a basso costo o al mercato del lavoro nel contesto della crisi economica in corso, le limitate prestazioni assistenziali fornite dallo Stato o la discriminazione contro i cittadini greci nell'accesso ai servizi di sostegno statale, anche nel settore dell'assistenza sanitaria, sono d'altro canto citati anche nei rapporti ripresi nel ricorso. Nonostante queste critiche, va notato che la Grecia è vincolata dalla direttiva sulle qualifiche, ed è quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che gli spettano direttamente presso le autorità elleniche (cfr. supra consid. 8.3). Anche se le condizioni di vita in Grecia non sono facili in ragione della situazione economica prevalente, non vi sono indicazioni che l'interessato verrebbe esposto a un'emergenza esistenziale in caso di ritorno in Grecia.

E. 9.2 Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento risulta pure ragionevolmente esigibile.

E. 10 Altresì, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI) ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione del ricorrente. Infine, conformemente a quanto ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, né le restrizioni temporanee al traffico aereo né le restrizioni temporanee all'ingresso imposte dalle autorità greche all'ingresso imposte dalle autorità greche in relazione con l'attuale pandemia di Covid-19 rendono impossibile l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza del Tribunale D-2404/2020 del 18 maggio 2020 consid. 10).

E. 11 Di conseguenza, in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 12 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto

E. 13 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 14 Oltretutto, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 15 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
  3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-523/2021 Sentenza dell'11 febbraio 2021 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), William Waeber, Yanick Felley, cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), alias D._______, nato il (...), Somalia, patrocinato dalla signora Giuseppina Santoro, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro [Grecia]) ed allontanamento;decisione della SEM del 27 gennaio 2021 / N (...). Fatti: A. L'interessato, cittadino somalo, ha depositato domanda d'asilo in Svizzera il 6 gennaio 2021. B. Questi, in data 8 gennaio 2021, si è sottoposto ad una visita medica, con la quale è stata accertata l'assenza di patologie di sorta (cfr. atto 23/2). C. Dalle investigazioni della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) in particolare dalla consultazione del sistema "EURODAC", è risultato che il richiedente aveva depositato una domanda d'asilo in Grecia il 22 luglio 2019 (cfr. atto [...]-8/1), ottenendo protezione sussidiaria in data 26 giugno 2020. L'11 gennaio 2021, la SEM ha quindi trasmesso alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione dell'interessato (cfr. atto 11/2) in applicazione della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24.12.2008; di seguito: direttiva ritorno) e dell'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). D. Il 13 gennaio 2021 le autorità greche hanno accettato la riammissione dell'interessato, avendogli accordato protezione sussidiaria e disponendo il medesimo di un permesso di soggiorno valido sino al 28 giugno 2021 (cfr. atto 15/2). E. Il 14 gennaio 2021 l'autorità inferiore ha indetto l'audizione concernente il rilevamento dei dati personali (cfr. atto 17/10). F. Con scritto del 19 gennaio 2021, la SEM ha concesso al richiedente il diritto di essere sentito in merito ad un'eventuale non entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) ed un allontanamento verso la Grecia (cfr. atto 19/2). In medesima data si è svolto il colloquio Dublino (cfr. atto 20/2), durante il quale il richiedente ha riferito di essere arrivato in Grecia il 27 giugno 2019. Egli ha nondimeno negato di avervi chiesto asilo, spiegando nel contempo di avervi però ottenuto un permesso di soggiorno malgrado la sua intenzione fosse sempre stata quella di recarsi in Svizzera. Da ultimo, l'interessato ha dichiarato di non soffrire di problematiche mediche di sorta. G. Con scritto del 22 gennaio 2021 (cfr. atto 27/2), A._______, per il tramite della sua patrocinatrice, ha trasmesso le proprie osservazioni all'autorità inferiore, demandandole la trattazione nazionale della domanda d'asilo oltre alla rinuncia della non entrata nel merito. In particolare, egli ha rilevato che durante il suo soggiorno nella Repubblica Ellenica, non avrebbe beneficiato di alcun programma di integrazione ed aggiungendo che, per il caso in cui facesse ritorno in tale Paese, egli temerebbe di dover condurre la propria esistenza senza alloggio e senza alcun tipo di sostegno. D'altro canto, il sistema d'asilo greco sarebbe contraddistinto da innumerevoli ed importanti lacune, tanto che un trasferimento in Grecia risulterebbe contrario all'art. 3 CEDU. Al riguardo, l'OSAR, ancorandosi a numerosi fonti, sconsiglierebbe qualsiasi trasferimento verso il Paese in parola essendo il sistema d'asilo completamente sospeso ed essendo la situazione particolarmente caotica. Vieppiù, dai due documenti richiamati con lo scritto - e redatti dall'Organizzazione non-governativa (ONG) greca "Refugee Support Aegean" insieme alla tedesca Stiftung Pro Asyl - si evincerebbe che i beneficiari di protezione sussidiaria godrebbero di un livello di assistenza e protezione inferiore alle già insufficienti misure previste per i beneficiari di protezione internazionale. Oltretutto, il cambiamento legislativo dell'11 marzo 2020 prevedrebbe che tutte le prestazioni materiali d'accoglienza - sia in natura che finanziarie - cesserebbero entro 30 giorni dalla concessione della protezione internazionale; ciò implicherebbe che i beneficiari di protezione internazionale che alloggiano in campi di accoglienza o in strutture di accoglienza dovrebbero lasciare le strutture. Per la maggior parte dei titolari di protezione internazionale non vi sarebbero dunque prospettive di alloggio, problematica ancor più accresciuta dal progressivo aumento di beneficiari della protezione internazionale in Grecia, il quale non sarebbe stato compensato con misure di sostegno sociale e di integrazione. Infine, vi sarebbe preoccupazione anche per quanto riguarda l'attuazione di misure di protezione connesse all'emergenza di Covid-19 per questa categoria di persone e la tutela della loro salute. H. Il 27 gennaio 2021 il richiedente ha inoltrato il parere circa la bozza di decisione della SEM del 25 gennaio 2021 (cfr. atti 29/8 e 31/2). Egli si è detto anzitutto turbato e spaventato di fronte alla prospettiva di fare ritorno in Grecia. L'interessato ha poi nuovamente esposto le difficili condizioni di vita con le quali egli sarebbe stato confrontato in tale Paese, prima di ribadire - avvalendosi di numerosi rapporti di ONG - le carenze strutturali che contraddistinguerebbero il sistema di accoglienza ellenico. I. Con decisione del 27 gennaio 2021, notificata il 28 gennaio 2021 (cfr. atto 33/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento, nonché l'esecuzione del provvedimento stesso, del richiedente verso la Grecia. L'autorità inferiore ha anzitutto rammentato che il Consiglio federale avrebbe designato la Grecia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi e che quest'ultimo Paese avrebbe accettato la riammissione del richiedente. L'autorità in parola ha poi ritenuto che essendo l'interessato già stato riconosciuto quale rifugiato in Grecia, una riconsiderazione della sua domanda d'asilo sarebbe di competenza delle autorità elleniche. Inoltre, essendo egli a beneficio della protezione sussidiaria, e potendo quindi rientrare in Grecia senza temere un respingimento in violazione del principio di non-refoulement, egli non potrebbe prevalersi di un interesse degno di protezione ex art. 25 cpv. 2 PA. Pertanto, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera ai sensi dell'art. 44 LAsi. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'autorità inferiore ha ritenuto la stessa ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In primo luogo, potendo l'insorgente recarsi in uno Stato terzo in cui può trovare protezione dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, il rispetto del principio di non-refoulment relativo al paese d'origine o di ultima residenza non dovrebbe essere esaminato. Inoltre, quo alle condizioni di accoglienza in Grecia, la SEM ha osservato che il Paese in parola sarebbe vincolato dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione]) e che gli art. 26, 27, 29, 30 e 32 della medesima autorizzerebbero i beneficiari di protezione internazionale ad avere accesso ad un'attività retribuita oltre che al sistema di istruzione generale o professionale per gli adulti, alla protezione sociale, al sistema sanitario e, infine, ad un alloggio. In particolare, gli art. 29 e 30 di detta Direttiva assicurerebbero - alle stesse condizioni dei cittadini di uno Stato membro - l'accessibilità dell'assistenza sociale così come del sistema sanitario. Su tali presupposti, sarebbe quindi compito dell'interessato far valere i propri diritti e domandare aiuto alle autorità statali greche. Oltretutto, accanto alle strutture statali, in Grecia sarebbero presenti diversi organismi di natura caritativa ai quali egli potrebbe rivolgersi. La SEM ha quindi rilevato che pur potendo essere il livello di vita effettivamente più basso in Grecia, gli standard minimi del diritto internazionale, specialmente quelli emanati dall'art. 3 CEDU sarebbero rispettati. Oltremodo, il Tribunale nella sua giurisprudenza avrebbe negato l'esistenza di una pratica sistematica di discriminazione verso i beneficiari dello statuto di rifugiato nel loro accesso all'impiego, all'assistenza sociale, al sistema sanitario, all'educazione o all'alloggio. Conseguentemente, non vi sarebbero elementi concreti atti a ritenere una messa in pericolo della vita del ricorrente in caso ritornasse in Grecia, così che il suo allontanamento risulterebbe conforme agli art.4 della Carta UE, art. 3 CEDU e art. 3 Convenzione tortura. In conclusione, l'autorità inferiore ha ribadito che qualora dopo il ritorno in Grecia il richiedente dovesse essere realmente costretto dalle circostanze a confrontarsi con un'esistenza caratterizzata da un forte disagio, o se questo Stato dovesse violare le sue obbligazioni di assistenza o dovesse portare pregiudizio ai suoi diritti fondamentali, sarebbe suo compito far valere i suoi diritti direttamente presso le autorità competenti in Grecia, facendo ricorso alle adeguate vie di diritto. Infine, l'interessato non soffrirebbe di patologie di sorta, sicché sul punto - conto tenuto anche del fatto che la Grecia disporrebbe di un'infrastruttura medica sufficiente atta a curare tutti i tipi di malattie, e che egli vi avrebbe accesso in virtù della Direttiva qualifica - non vi sarebbero motivi ostativi al trasferimento. Da ultimo, malgrado le recenti restrizioni dettate dalla corrente pandemia di coronavirus, il trasferimento in Grecia sarebbe possibile avendo le autorità di tale Paese esplicitamente accettato la riammissione del richiedente. J. Il 4 febbraio 2021 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 5 febbraio 2021), l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM ed ha concluso all'annullamento della decisione impugnata ed alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per un esame in Svizzera della domanda di protezione del ricorrente. Egli ha altresì richiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo con protestate tasse e spese. Nel suo atto ricorsuale, l'insorgente censura le conclusioni esposte nella decisione impugnata. Egli ribadisce in sostanza quanto esposto nelle pregresse prese di posizione avendo cura, nel contempo, di supportare i propri asserti con ulteriori rapporti di ONG. In tal senso, in primo luogo nella Repubblica Ellenica i beneficiari della protezione internazionale non godrebbero di nessuna assistenza al momento della loro riammissione in Grecia. Vi sarebbe inoltre da considerare la già evocata problematica concernente l'asserita assenza di prospettive d'ottenimento di un alloggio. D'altro canto, quale beneficiario della protezione internazionale, il richiedente non avrebbe accesso al programma d'integrazione denominato "HELIOS". Non da ultimo, il richiedente l'asilo si avvale di una supposta decisione del 21 gennaio 2021 emanata dalla Corte amministrativa superiore di Münster, ed ai sensi della quale la medesima autorità, riconoscendo un rischio di violazione dei diritti fondamentali, avrebbe ritenuto che le domande d'asilo depositate da beneficiari della protezione internazionale in Grecia, non potrebbero essere respinte come irricevibili. K. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e relativi riferimenti).

3. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti.

4. 4.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre, che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125). Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Grecia, come altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di "non-refoulement" (art. 5 cpv. 1 LAsi). 4.2 Nella fattispecie, come detto, al ricorrente è stata riconosciuta la protezione sussidiaria in Grecia ed è stato messo al beneficio di un permesso di soggiorno in corso di validità (cfr. supra consid. C). Altresì, la Grecia ha dichiarato di accettare la riammissione dell'interessato sul proprio territorio (cfr. ibidem). L'insorgente non ha nemmeno apportato - né invero ha censurato indizi individuali che permetterebbero di ritenere che la Grecia non rispetti il principio di non-refoulement e lo rinvierebbe nel suo Paese d'origine. 4.3 Di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito delle domande d'asilo.

5. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9).

6. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20, nuovo titolo dal 1° gennaio 2019, medesimo tenore per quanto riguarda l'art. 83). Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).

7. Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

8. 8.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 8.2 Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (di seguito: Conv. tortura, RS 0.105; cfr. Fanny MAtthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene dunque all'interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante, sentenza del Tribunale D-6742/2019 del 7 gennaio 2020 consid. 8.4). 8.3 Passando ora alla situazione generale della Grecia, il Tribunale ha a più riprese ritenuto che per quanto riguarda l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia vengono riconosciuti degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento unicamente a condizioni molto severe. In particolare, in una recente sentenza pubblicata quale sentenza di riferimento, il Tribunale ha ritenuto che si può partire dal presupposto che essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, in principio rispetta i suoi obblighi di diritto internazionale (cfr. sentenza del Tribunale D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 8.2). Nonostante il rischio di vivere in condizioni precarie, non risulta da fonti affidabili e concordi che la Grecia abbia adottato una pratica di discriminazione sistematica - rispetto ai suoi cittadini - verso i beneficiari dello statuto di rifugiato o dalla protezione sussidiaria, nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio (cfr. ibidem). Altresì, i beneficiari di protezione possono pure contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione]). Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo, nei confronti dei beneficiari di protezione costituiscono la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione; cfr. sentenza sopracitata). Altresì, il Tribunale ha già avuto modo di specificare che malgrado la cessazione delle prestazioni di assistenza finanziaria nonché in materia d'alloggio introdotte con la riforma legislativa dell'11 marzo 2020, non vi sono sufficienti motivi per ritenere che la Grecia violerà in futuro i suoi obblighi di diritto internazionale (cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale D-2160/2020 del 6 maggio 2020 consid. 7.2 e D-3078/2020 del 23 giugno 2020 consid. 9.2). Infine in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, l'interessato potrà adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la CorteEDU (art. 34 CEDU). Orbene, anche alla luce dei numerosi rapporti richiamati nel corso del procedimento di prima istanza così come pure in sede ricorsuale, allo stato attuale nulla permette di sovvertire l'invalsa giurisprudenza dello scrivente Tribunale. Analogamente, l'asserita decisione emanata da un'autorità tedesca non muta le ponderazioni che precedono. 8.4 Nella fattispecie concreta, il ricorrente è stato riconosciuto beneficiario di protezione sussidiaria dalla Grecia in data 26 giugno 2020; di conseguenza egli può rivolgersi alle competenti autorità elleniche per far valere i diritti che gli spettano. Altresì, dagli atti all'inserto non è possibile desumere elementi tali da considerare che in caso di rinvio dell'insorgente in Grecia le sue prospettive future, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di una gravità tale da iscriversi nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. Oltretutto, come già ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, l'insorgente, oltre ad adire le strutture statali, può anche rivolgersi ai numerosi organismi di natura caritativa presenti sul territorio del Paese in parola al fine di ottenere assistenza. 8.5 Da ultimo, nella misura in cui egli stesso ha riferito di essere in buona salute non risultano neppure motivazioni mediche ostative all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. 8.6 In definitiva, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

9. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può es-sere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9). 9.1 Nella misura in cui il ricorrente fa riferimento alle precarie condizioni di vita dei migranti in Grecia, va effettivamente rilevato che il sistema di assistenza sociale greco presenta delle criticità non soltanto per i richiedenti asilo, ma anche per le persone con beneficiarie di protezione (cfr. sentenze della CorteEDU, Saidoun contro Grecia, 40083/07 e Fawsie contro Grecia, 40080/07, entrambe del 28 ottobre 2010). Le irregolarità nell'accesso ad alloggi a basso costo o al mercato del lavoro nel contesto della crisi economica in corso, le limitate prestazioni assistenziali fornite dallo Stato o la discriminazione contro i cittadini greci nell'accesso ai servizi di sostegno statale, anche nel settore dell'assistenza sanitaria, sono d'altro canto citati anche nei rapporti ripresi nel ricorso. Nonostante queste critiche, va notato che la Grecia è vincolata dalla direttiva sulle qualifiche, ed è quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che gli spettano direttamente presso le autorità elleniche (cfr. supra consid. 8.3). Anche se le condizioni di vita in Grecia non sono facili in ragione della situazione economica prevalente, non vi sono indicazioni che l'interessato verrebbe esposto a un'emergenza esistenziale in caso di ritorno in Grecia. 9.2 Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento risulta pure ragionevolmente esigibile.

10. Altresì, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI) ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione del ricorrente. Infine, conformemente a quanto ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, né le restrizioni temporanee al traffico aereo né le restrizioni temporanee all'ingresso imposte dalle autorità greche all'ingresso imposte dalle autorità greche in relazione con l'attuale pandemia di Covid-19 rendono impossibile l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza del Tribunale D-2404/2020 del 18 maggio 2020 consid. 10).

11. Di conseguenza, in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

12. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto

13. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

14. Oltretutto, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

15. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: