Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro 31a I a,c,d,e) ed allontanamento
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-433/2021 Sentenza dell'8 febbraio 2021 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer; cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Afghanistan, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro [Grecia]) ed allontanamento;decisione della SEM del 22 gennaio 2021 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in Svizzera il 17 dicembre 2020, i riscontri dattiloscopici nella banca dati "EURODAC" attestanti una registrazione in Grecia (cfr. atto 8/1), il verbale relativo al rilevamento delle generalità del 29 dicembre 2020 (cfr. atto 11/10) ed al colloquio Dublino del 4 gennaio 2021 (cfr. atto 13/2), lo scritto del 5 gennaio 2021, per mezzo del quale la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha invitato il richiedente ad esprimersi circa l'eventuale applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31) ed il relativo eventuale rinvio verso la Grecia (cfr. atto 16/1), la richiesta di riammissione del richiedente che l'autorità inferiore ha indirizzato alle corrispondenti autorità elleniche in applicazione della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24.12.2008; di seguito: direttiva ritorno) e l'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]) (cfr. atto 18/3), l'accettazione di quest'ultime autorità alla riammissione dell'interessato, al quale sarebbe stato inoltre riconosciuto lo statuto di rifugiato e deterrebbe altresì un permesso di soggiorno valido sino al 27 marzo 2022 (cfr. atto 23/2), la comparsa scritta dell'11 gennaio 2021, con il quale il ricorrente ha esercitato il suo diritto di essere sentito (cfr. atto 25/4), il progetto di decisione del 20 gennaio 2021 dell'autorità inferiore (cfr. atto 28/9), il parere sulla bozza di decisione del 22 gennaio 2021 (cfr. atto 29/5), la decisione del 22 gennaio 2021, notificata all'interessato in data 25 gennaio 2021 (cfr. atto 31/1), con la quale la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera verso la Grecia, nonché l'esecuzione del provvedimento stesso, il ricorso del 28 gennaio 2021, recte 29 gennaio 2021 (cfr. tracciamento degli invii; data d'entrata: 2 febbraio 2021) nel quale l'insorgente si è opposto al suo ritorno in Grecia, e la documentazione ivi allegata, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che nel caso concreto, la procedura di prima istanza è stata condotta in lingua italiana; che la decisione impugnata è stata resa nello stesso idioma mentre il ricorso è stato inoltrato in tedesco; che su tali presupposti, la presente sentenza va redatta in italiano, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che, nell'ambito delle audizioni, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino afgano, di essere stato riconosciuto quale rifugiato in Grecia, e di essere titolare di un permesso di soggiorno (cfr. atto 13/2), che con le comparse scritte dell'11 gennaio 2021 e del 22 gennaio 2021 (cfr. atti 25/4 e 29/5), egli si è opposto ad un suo trasferimento in Grecia; che il sistema di accoglienza greco sarebbe infatti contraddistinto da gravi lacune; che nella Repubblica ellenica, egli sarebbe stato confrontato con delle condizioni tali da essere assimilate ad un'emergenza esistenziale; che in questo senso, egli non avrebbe avuto accesso ad un adeguato sussidio finanziario né a misure d'integrazione; che oltremodo, il ritorno in Grecia lo esporrebbe ad una situazione ancor più drammatica nella misura in cui, a suo dire, non avrebbe più diritto ad un sostegno economico così come neppure ad un alloggio; che onde comprovare la precarietà del sistema socioeconomico greco l'insorgente ha inoltre richiamato numerosi rapporti, che vi sarebbe poi da considerare che al suo arrivo in Grecia, egli sarebbe stato separato dalla sua famiglia e che le autorità di polizia non sarebbero state in grado di aiutarlo a ricongiungersi con la stessa, che, nella decisione impugnata, la SEM ha anzitutto constatato che il Consiglio federale ha designato la Grecia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi e che le autorità elleniche in data 8 gennaio 2021 si sarebbero dichiarate disposte a riaccettare l'interessato sul loro territorio; che inoltre non vi sarebbero gli estremi per riconoscere la qualità di rifugiato al medesimo, godendo egli di tale statuto già in Grecia; che, di conseguenza, la SEM non è entrata nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, che circa l'esecuzione dell'allontanamento verso la Repubblica ellenica, la SEM ha indicato che potendo egli recarsi in uno Stato terzo in cui trovare protezione dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, in specie non sarebbe necessario esaminare il rispetto del divieto di respingimento relativo al Paese d'origine o di ultima residenza; che vieppiù, nemmeno le difficili condizioni di vita vigenti in Grecia osterebbero ad un trasferimento del richiedente; che difatti, tale Paese sarebbe vincolato dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione]), dalla CEDU, dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) oltre che dalla Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), e si potrebbe quindi partire dall'assunto che rispetti gli obblighi derivanti dal diritto internazionale ed europeo, che ad ogni modo, dall'analisi di fonti affidabili e concordi non risulterebbe che le autorità elleniche abbiano adottato una pratica di discriminazione sistematica nei confronti degli stranieri, impedendone l'accesso al mercato del lavoro, all'assistenza sociale e sanitaria, all'istruzione o all'alloggio; che oltretutto, ai sensi della giurisprudenza dello scrivente Tribunale neppure la recente riforma legislativa dell'11 marzo 2020 - che ha introdotto la cessazione delle prestazioni di assistenza finanziaria oltreché materia d'alloggio - permetterebbe di ritenere che la Grecia violerà in futuro i suoi obblighi di diritto internazionale; che del resto il Tribunale avrebbe ripetutamente rilevato che l'esistenza di motivi ostativi all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia andrebbe riconosciuta solo a condizioni molto severe che a titolo suppletivo, vi sarebbe da evidenziare che le difficoltà legate all'accesso nel mercato del lavoro non permetterebbero di concludere all'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento atteso che la difficile situazione socioeconomica toccherebbe l'insieme della popolazione greca e che, comunque, nessuno Stato potrebbe garantire l'accesso ad un posto di lavoro retribuito; che invero, malgrado il livello di vita possa essere effettivamente più basso rispetto ad altri Stati europei, gli standard minimi del diritto internazionale - in special modo quelli emanati dall'art. 3 CEDU - sarebbero rispettati; che dipoi, il trasferimento in Grecia non sarebbe contrario all'art. 8 CEDU essendo il ricorrente libero di ricongiungersi con la sua famiglia; che le asserzioni secondo le quali da un lato l'insorgente in tale Paese sarebbe stato diviso dalla sua famiglia, mentre dall'altro la polizia greca non sarebbe stata in grado di aiutarlo a ricongiungersi con i suoi famigliari, si ridurrebbero a mere asserzioni di parte; che oltracciò, qualora a seguito del ritorno in tale Paese l'interessato dovesse essere realmente costretto dalle circostanze a vivere un'esistenza caratterizzata da un forte disagio, o se dovesse ritenere che questo Stato violi le sue obbligazioni di assistenza o portare pregiudizio ai suoi diritti fondamentali, sarebbe suo compito far valere tali diritti presso le competenti autorità greche, adendo le adeguate vie di diritto presso i tribunali greci e, in ultima istanza, alla CorteEDU, che per quanto concerne il suo stato di salute, l'interessato non avrebbe segnalato problematiche di sorta, che in ultimo, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe pure da considerarsi possibile sia sul piano tecnico che pratico nonostante la corrente pandemia di Coronavirus, così come delle temporanee restrizioni al traffico aereo e all'entrata in Grecia, che nel gravame, l'insorgente avversa un suo trasferimento in Grecia adducendo numerose motivazioni; che in primo luogo egli sarebbe stato lasciato dalla sua famiglia, la quale gli sarebbe altresì stata nascosta; che oltracciò, lo Stato greco non gli avrebbe offerto la possibilità di condurre un'esistenza normale, tanto che correrebbe il rischio di ritrovarsi senza un alloggio per il caso in cui vi facesse ritorno; che non da ultimo, egli sarebbe stato minacciato di morte da diversi famigliari della moglie, ragion per cui temerebbe per la propria incolumità qualora tornasse nel Paese in parola, che a sostegno della propria impugnativa, egli ha allegato un estratto di una sentenza emessa da un tribunale tedesco, che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente; che si tratta di Stati nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di «non-refoulement» ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, nonché dell'art. 3 CEDU e delle disposizioni equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2), che il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Grecia, come altri Stati dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi; che per questi stati esiste conseguentemente una presunzione di rispetto del principio di «non-refoulement» (art. 5 cpv. 1 LAsi), che il ricorrente beneficia dello statuto di rifugiato in Grecia, con relativo «permesso di soggiorno asilo» in corso di validità (cfr. atto 23/2), che la Grecia ha dichiarato di riaccettare il medesimo sul proprio territorio, in quanto titolare del succitato permesso di soggiorno (cfr. atto 23/2); che il ricorrente non ha addotto - né invero ha censurato elementi concreti atti a dimostrare che la Grecia rischi di allontanarlo verso l'Afghanistan disattendendo il principio del non respingimento; che di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi sono soddisfatte, che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di modo che, su questo punto la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4); che pertanto lo scrivente Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che resta ora da valutare si vi siano in specie da annoverare degli impedimenti all'esecuzione del provvedimento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20, nuovo titolo dal 1° gennaio 2019, medesimo tenore per quanto riguarda l'art. 83); che giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI); che in caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI), che secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato; che in altre parole, il ricorrente deve provare o perlomeno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento), che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera; che detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento; che anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che la Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU; che spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti), che inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (di seguito: Conv. tortura, RS 0.105; cfr. Fanny MAtthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi), che appartiene dunque all'interessato sovvertire tale presunzione; che a tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-6742/2019 del 7 gennaio 2020 consid. 8.4), che orbene, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore nella decisione avversata - la cui motivazione è d'altro canto doviziosamente ancorata all'invalsa giurisprudenza del Tribunale (cfr. fra le tante, sentenza D-2404/2020 del 18 maggio 2020 consid. 8.3) ed alla quale è pertanto d'uopo rinviare integralmente onde evitare inutili ripetizioni (cfr. infra) - in casu l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile secondo i dettami delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica; che ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9), che nella misura in cui il ricorrente fa riferimento alle precarie condizioni di vita dei migranti in Grecia, va effettivamente rilevato che il sistema di assistenza sociale greco presenta delle criticità non soltanto per i richiedenti asilo, ma anche per le persone a beneficio della protezione (cfr. sentenze della CorteEDU, Saidoun contro Grecia, 40083/07 e Fawsie contro Grecia, 40080/07, entrambe del 28 ottobre 2010; sentenza del Tribunale D-2404/2020 del 18 maggio 2020 consid. 9.1); che nonostante queste critiche, va notato che la Grecia è vincolata dalla direttiva sulle qualifiche e che è quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che gli spettano direttamente presso le autorità greche; che anche se le condizioni di vita in Grecia non sono facili a causa della situazione economica prevalente, non ci sono indicazioni che l'interessato verrebbe esposto a un'emergenza esistenziale in caso di ritorno in Grecia, che perdipiù, quo alle supposte minacce che i famigliari della moglie avrebbero proferito nei suoi confronti, non v'è modo di partire dall'assunto che le autorità elleniche non abbiano la volontà o la capacità di perseguire gli atti delittuosi commessi sul loro territorio (cfr. fra le tante, sentenza D-561/2020 del 18 febbraio 2020 consid. 9.4); che è quindi compito del ricorrente di rivolgersi alle competenti autorità di polizia per denunciare i comportamenti lamentati, che del resto, la censurata incapacità delle autorità nel ricongiungerlo con la sua famiglia si riduce ad una mera asserzione di parte, che di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento risulta pure ragionevolmente esigibile, non risultano neppure impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI) ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione del ricorrente; che da ultimo, conformemente a quanto ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, né le restrizioni temporanee al traffico aereo né le restrizioni temporanee all'ingresso imposte dalle autorità greche in relazione con l'attuale pandemia di Covid-19 rendono impossibile l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza del Tribunale D-2404/2020 del 18 maggio 2020 consid. 10), che di conseguenza, in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che oltretutto, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: