Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento
Sachverhalt
A. L'interessata, di nazionalità siriana ed etnia curda, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) 2021 (cfr. atto SEM [...] -5/3). B. Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), hanno permesso di accertare che secondo la banca dati "EURODAC" la richiedente l'asilo aveva già depositato una domanda pregressa in Austria il 24 settembre 2020 (cfr. atti 11/1 e 15/2). In data 5 febbraio 2021 ella ha conferito mandato di patrocinio a Caritas Svizzera nell'ambito della procedura in esame (cfr. atto 13/1). C. Il 9 febbraio 2020, la richiedente è stata sentita nel corso dell'audizione sul rilevamento dei dati personali (cfr. atto 14/11). D. Il 15 febbraio 2021, l'autorità inferiore ha indetto il colloquio personale ai sensi dell'art. 5 regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) (cfr. atto 17/3). In tale contesto, A._______ ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di aver lasciato la Siria nel (...) del 2019 stabilendosi, dopo un breve soggiorno in Turchia, in Grecia, ove avrebbe risieduto in un appartamento pagato da lei stessa così come dallo zio paterno del marito. Dopo un periodo di un anno in terra ellenica, ella si sarebbe diretta a Vienna, presentandovi una domanda d'asilo nel (...) del 2020, prima di recarsi in Svizzera e iniziare una convivenza con l'asserito marito. Questionata in merito ai motivi che si opporrebbero ad un suo ritorno in Austria, l'interessata ha dichiarato di non voler farvi ritorno, poiché in Svizzera risiederebbe il marito. Del resto, ella sarebbe stata obbligata a lasciare le impronte digitali in Austria, a difetto delle quali sarebbe stata rinviata in Siria o addirittura incarcerata. Invero, sarebbe a sua insaputa che il passatore l'avrebbe imbarcata su di un volo per l'Austria piuttosto che per la Svizzera, sua destinazione originaria. In merito alla sua situazione sentimentale, ella ha dichiarato di aver conosciuto circa tre anni orsono su internet e per il tramite dello zio paterno del medesimo l'attuale marito. Inoltre, il (...) 2018 i due si sarebbero sposati per mezzo di una cerimonia religiosa tenutasi telefonicamente. La relazione sarebbe poi stata coltivata con regolari contatti telefonici sino al suo arrivo in Svizzera, avvenuto il (...) 2020, momento a partire dal quale gli asseriti coniugi avrebbero cominciato a convivere effettivamente. Circa il suo stato di salute, la richiedente ha affermato di stare bene. E. Il 16 febbraio 2021, la SEM ha presentato alle competenti autorità austriache una richiesta di ripresa in carico della richiedente fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto 19/5). In medesima data, le autorità austriache hanno però provvisoriamente respinto la richiesta di ripresa in carico essendo la richiedente scomparsa ed avendo la stessa riferito di avere un marito residente in Svizzera (cfr. atto 23/2). F. Con domanda di riesame ex art. 5 par. 2 del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione delle comunità europee del 2 settembre 2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo ([GU] L 222/3 del 05.09.2003; modificato parzialmente dal regolamento di esecuzione [UE] n. 118/2014 della Commissione del 30 gennaio 2014 [GU L 39/1 del 08.02.2014]), inoltrata il 16 febbraio 2021, la SEM ha nuovamente sollecitato l'Austria affinché questa riprendesse in carico l'insorgente, avendo segnatamente cura di evidenziare che in specie non vi sarebbero stati elementi sufficienti per considerare il legame coniugale serio ed effettivo, così come neppure per ritenere che A._______ abbia nel frattempo lasciato il territorio degli Stati membri. Il 17 febbraio 2021, l'Austria ha accettato la richiesta di ripresa in carico in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto 27/2). G. Con la visita medica del 18 febbraio 2021, è stata diagnosticata alla richiedente una gravidanza (cfr. atto 28/4). H. Onde avvalorare la propria versione dei fatti, il 15 marzo 2021 la richiedente ha versato agli atti il libretto di famiglia in originale (cfr. atto 33/1). I. Con decisione del 16 marzo 2021, notificata il medesimo giorno (cfr. atto 36/1), la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), pronunciando nel contempo il suo trasferimento dalla Svizzera verso l'Austria, come pure incaricando il Cantone Ticino dell'esecuzione del trasferimento medesimo. L'autorità inferiore ha oltretutto tolto l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso contro la decisione. J. Il 24 marzo 2021 (cfr. tracciamento degli invii; data d'entrata: 25 marzo 2021), l'interessata è insorta contro la decisione dell'autorità di prima istanza, postulando, in limine la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento in via supercautelare e la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso. A titolo principale ella ha domandato l'annullamento della decisione querelata e la trasmissione degli atti alla SEM per una nuova valutazione in merito alla possibile applicazione della clausola di sovranità. Contestualmente, ella ha proposto istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protestate tasse e spese. A sostegno del suo gravame, ella ha prodotto, in originale ed in lingua straniera, una documentazione composta dal certificato di matrimonio, dall'atto di nascita e dai dati personali della richiedente e di D._______, asserito marito. K. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 4 4.1 Nella sua decisione, l'autorità inferiore ha anzitutto ritenuto data - in virtù della domanda d'asilo ivi depositata dalla richiedente, oltreché dell'accettazione alla sua ripresa in carico - la competenza dell'Austria per la trattazione della domanda d'asilo di cui al presente procedimento. In tal senso, l'asserzione secondo la quale l'intenzione dell'interessata non sarebbe stata quella di depositare una domanda d'asilo dinanzi alle autorità austriache non permetterebbe diversa valutazione. Proseguendo nella sua disamina, la SEM ha considerato che l'Austria - Stato che applicherebbe la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura); la direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione); nonché la Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) e la CEDU - non sussisterebbero carenze sistemiche nel sistema di accoglienza e di asilo dei richiedenti. Del resto, le presunte intimidazioni perpetrate dalle autorità austriache affinché A._______ deponesse una domanda d'asilo sarebbe un atteggiamento ascrivibile ad un illecito di potere da parte di singoli e pertanto equiparabili a persecuzioni perpetrate da terzi. Sicché, essendo l'Austria uno Stato di diritto con un corpo di polizia funzionante e in grado di offrire adeguata protezione, sarebbe compito della richiedente di adire le adeguate autorità onde tutelare i propri diritti. Vieppiù, dagli atti all'inserto non emergerebbero elementi a comprova del fatto che le autorità in parola non svolgerebbero correttamente la procedura d'asilo esimendosi dal fornire una protezione efficace contro il divieto di respingimento. Di conseguenza, in caso di trasferimento verso il predetto Stato membro, si potrebbe partire dal presupposto che la ricorrente non sarebbe esposta a serie violazioni dei diritti dell'uomo ex art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, art. 4 della CartaUE art. 3 CEDU, che non verrebbe a trovarsi in una situazione esistenziale difficile, o ancora che non verrebbe rinviata nel suo Paese d'origine o di provenienza senza che la sua domanda d'asilo venga esaminata ed in violazione del principio di non-respingimento. Non esisterebbero altresì motivi ai sensi dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III, per i quali la domanda d'asilo sarebbe da esaminare in Svizzera. L'autorità di prima istanza ha poi ritenuto che l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, non sarebbe giustificato nella fattispecie. In particolare, l'unione fra A._______ e il supposto marito non ossequierebbe le condizioni necessarie all'applicazione dell'art. 8 CEDU. A mente della SEM, vi sarebbero in primo luogo dubbi in merito all'autenticità dell'evocato legame coniugale. In effetti, le indicazioni desumibili dal libretto di famiglia sarebbero in contraddizione con quanto affermato nel corso dell'audizione del 9 febbraio 2021. In particolare, dal documento versato agli atti, emergerebbe che il matrimonio sarebbe avvenuto a E._______ e non telefonicamente in Svizzera o a F._______. Ad ogni modo, la relazione in parola non sarebbe sufficientemente stabile ed intensa ai sensi della vigente giurisprudenza. Innanzitutto, gli asseriti coniugi, dopo tre anni di contatti telefonici settimanali, avrebbero iniziato a convivere unicamente dal (...) 2020. Inoltre, la gravidanza diagnosticata all'insorgente non permetterebbe diversa valutazione giacché la paternità del futuro nascituro non sarebbe comprovata da alcuna documentazione, motivo per cui nel caso in esame il supposto marito potrebbe intrattenere rapporti con il figlio mediante soggiorni di breve durata e contatti telefonici. A titolo suppletivo, la SEM ha osservato che la vita famigliare sarebbe cominciata e si sarebbe sviluppata allorquando la richiedente era cosciente del fatto che la sua situazione era precaria rispetto alle regole sull'immigrazione, ragion per cui non poteva ignorare il fatto che avrebbe dovuto far fronte ad un trasferimento in Austria. D'altra parte, la procedura d'asilo non avrebbe quale fine l'ottenimento di un ricongiungimento familiare, né sarebbe in alcun caso utilizzabile per aggirare i disposti legali della Legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20). Ragion per cui, qualora lo desiderassero, i coniugi dovrebbero introdurre una procedura di ricongiungimento familiare dinanzi alle autorità cantonali competenti. Infine, non sussisterebbero neppure dei motivi umanitari che giustificherebbero l'applicazione della predetta clausola secondo i dettami dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), ritenuto in particolare che la richiedente verserebbe in buone condizioni di salute e che, comunque, l'Austria disporrebbe di infrastrutture mediche sufficienti alle quali ella avrebbe accesso in virtù del diritto comunitario.
E. 4.2 Con la sua impugnativa, richiamati e precisati dapprima alcuni fatti, l'insorgente avversa la valutazione dell'autorità inferiore.
E. 4.2.1 Anzitutto, l'autorità inferiore non avrebbe esperito approfondimenti né avrebbe assegnato alla ricorrente un termine per produrre documenti comprovanti il matrimonio. La SEM non avrebbe quindi potuto informare le omologhe autorità austriache della consegna del libretto di famiglia, del certificato di matrimonio così come neppure dello stato di gravidanza. Orbene, procedendo in tal modo l'autorità di prima istanza non avrebbe ossequiato i principi che reggono la collaborazione amministrativa tra gli Stati membri, violando in particolare l'art. 34 Regolamento Dublino III.
E. 4.2.2 Secondo la ricorrente, nella fattispecie concreta si giustificherebbe altresì l'applicazione degli art. 9 e 10 Regolamento Dublino III. Il supposto marito sarebbe stato difatti ammesso provvisoriamente in Svizzera, ciò che, unitamente al vincolo matrimoniale esistente, giustificherebbe la trattazione della domanda d'asilo in Svizzera.
E. 4.2.3 Nel prosieguo della propria analisi, la ricorrente ha confutato i dubbi espressi dall'autorità inferiore circa l'autenticità del matrimonio. In buona sostanza, l'interessata - peraltro mai questionata in merito alle contraddizioni rimproveratele - avrebbe esposto dichiarazioni coerenti con quanto riportato nel libretto di famiglia versato agli atti. In ogni caso, l'effettiva celebrazione del matrimonio sarebbe comprovata anche dagli ulteriori documenti allegati all'impugnativa. Infine, a mente dell'insorgente, la circostanza per cui il matrimonio non sarebbe ancora stato registrato in Svizzera, sarebbe ininfluente ai fini del procedimento in oggetto.
E. 4.2.4 Da ultimo, la ricorrente avversa le valutazioni della SEM in merito alla conformità del prospettato allontanamento con l'art. 8 CEDU. A._______ e l'asserito compagno si sarebbero sposati il (...) 2018, registrando l'unione in Siria. Dal matrimonio sino all'arrivo in Svizzera dell'interessata - momento a partire dal quale sarebbe incominciata la convivenza - i due sarebbero rimasti in contatto per mezzo di telefonate settimanali. La famiglia del marito avrebbe perdipiù sostenuto finanziariamente la richiedente durante gran parte del viaggio verso la Svizzera. Oltretutto, gli asseriti coniugi sarebbero in attesa del primogenito e il termine della gravidanza sarebbe previsto per l'(...) 2021. Sul punto, sebbene non vi sarebbe alcuna documentazione formale a comprova della paternità di D._______, la stessa andrebbe considerata verosimile segnatamente ai sensi dell'art. 255 del Codice civile svizzero (CC; RS 210). A fronte di tali evenienze, il legame in parola apparirebbe stretto ed effettivo ex art. 8 CEDU. Ne discenderebbe che, ritenuta anche l'assenza di un interesse pubblico in tal senso, un trasferimento della ricorrente verso l'Austria sarebbe da considerarsi contrario all'art. 8 CEDU. D'altro canto, a ciò si aggiungerebbe il fatto che contrariamente a quanto osservato dall'autorità inferiore, il richiedente non potrebbe viaggiare all'estero essendo egli a beneficio di un'ammissione provvisoria.
E. 5 5.1 Nella presente disamina, occorre determinare se la SEM poteva fare applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento.
E. 5.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 5.3 Giusta l'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). La de-terminazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III; DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati).
E. 5.4 Ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.
E. 5.5 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III).
E. 6 Nel caso di specie, come detto (cfr. supra consid. F), le autorità austriache hanno espressamente accettato il trasferimento verso l'Austria in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III, sicché la competenza dell'Austria per la trattazione della procedura d'asilo e di allontanamento della ricorrente risulta di principio essere data.
E. 6.1 Orbene, è in primo luogo doveroso osservare che la questione sollevata dall'insorgente, sia nel colloquio Dublino che con il gravame, di non avere volontariamente richiesto asilo nel sopra citato Paese, risulta del tutto ininfluente, atteso che il meccanismo del Regolamento Dublino III non offre il diritto di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la domanda deve essere esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3).
E. 6.3 Neppure la presenza in Svizzera dell'asserito coniuge è atta a rimettere in discussione la succitata competenza austriaca. In tal senso - indipendentemente dall'effettiva celebrazione del matrimonio in forma telefonica e dall'autenticità della documentazione prodotta a sostegno della propria versione dei fatti, le cui questioni possono rimanere inevase il Tribunale non può esimersi dal constatare che l'insorgente medesima ha ammesso che la validità del matrimonio concluso il (...) 2018 non sia ancora stata riconosciuta in Svizzera (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 7, punto 6). Perdipiù, va evidenziato che, quandanche consentito dalla legislazione siriana, un matrimonio concluso al telefono sarebbe contrario all'ordine pubblico svizzero (cfr. in questo senso anche sentenza del Tribunale F-4693/2018 del 23 agosto 2018; art. 17 Legge federale sul diritto internazionale privato [LDIP; RS 291]). Ne consegue che, in assenza di un valido vincolo matrimoniale così come di una relazione stretta ed effettiva (cfr. infra consid. 7.2), D._______ non rientra nella definizione di "familiari" ai sensi dell'art. 2 lett. g Regolamento Dublino III. Pertanto, venendo a mancare un presupposto imprescindibile, gli art. 9 e 10 Regolamento Dublino III non trovano applicazione nella fattispecie concreta.
E. 6.4 Nel caso di specie non è nemmeno ravvisabile l'applicazione dell'art. 16 Regolamento Dublino III, che concerne le relazioni fra un richiedente e il rispettivo figlio, fratello o genitore. Così, anche tale censura dev'essere disattesa.
E. 6.5 Infine, contrariamente a quanto eccepito con il gravame, la richiesta di ripresa in carico e la susseguente domanda di riesame inoltrate all'Austria dalla SEM, non appaiono pervase da vizi sostanziali. Quest'ultima, nell'interpellare le omologhe autorità austriache, ha in effetti avuto cura di riportare le dichiarazioni della richiedente, menzionando perdipiù il fatto ch'ella avesse versato agli atti il libretto di famiglia (cfr. atti 19/5 e 24/2). Invero, a mente del Tribunale, le censure secondo le quali l'autorità inferiore non avrebbe comunicato la gravidanza oltre a non aver assegnato alla richiedente un ulteriore termine al fine di consentirle di trasmettere la documentazione poi allegata all'impugnativa, risultano pretestuose considerato che, da un lato, sino a quel momento né la SEM né tantomeno la richiedente erano a conoscenza della gravidanza. Dall'altro, va invece rilevato che l'interessata ha affermato di essere sposata dal (...) 2018, e di essere espatriata dal 2019, ragion per cui disponeva di tutto il tempo necessario - se del caso con l'aiuto del supposto marito - per riunire e trasmettere la documentazione ritenuta pertinente.
E. 7 Occorre ora determinare se il trasferimento della ricorrente verso l'Austria sia compatibile con l'art. 8 CEDU.
E. 7.1 Tale disposizione di legge prevede che ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza (par. 1), e che non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (par. 2). Per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare ex art. 8 CEDU, lo straniero deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia in Svizzera (cfr. sentenza del Tribunale D-7092/2017 del 25 gennaio 2021 [prevista per la pubblicazione quale sentenza di riferimento]). Al riguardo, i segni indicatori di una relazione stretta ed effettiva, sono segnatamente il fatto di coabitare, la dipendenza finanziaria, dei legami famigliari particolarmente stretti e dei contatti regolari (cfr. DTF 135 I 143 consid. 3.1; sentenza 2C.1045/2014 consid. 1.1.2; cfr. anche sentenze del Tribunale F-4726/2020 del 30 settembre 2020 consid. 4.2.1, D-4075/2020 del 24 agosto 2020 consid. 8.3.1).
E. 7.2 Essendo che in casu, come poc'anzi rilevato (cfr. supra consid. 6.2), il supposto matrimonio non è stato validamente riconosciuto in Svizzera, occorre esaminare se la ricorrente possa comunque prevalersi dell'art. 8 CEDU in virtù dell'evocata relazione con D._______. In tale ambito si rileva dapprima come, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, i fidanzati o i concubini non sono, in principio, abilitati ad invocare l'art. 8 CEDU, a meno che la coppia non intrattenga da molto tempo delle relazioni strette ed effettive e che non esistano degli indizi concreti di un matrimonio seriamente voluto ed imminente. Per determinare se una relazione al di fuori di un matrimonio possa essere equiparata ad una "vita famigliare", secondo la giurisprudenza della CorteEDU, v'è luogo di tener conto di un certo numero d'elementi, come il fatto di sapere se la coppia convive, da quanto tempo e se vi sono dei bambini in comune (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Serife Yigit contro Turchia del 2 novembre 2010, 3976/05, §§94 segg. con ulteriori riferimenti ivi citati; cfr. anche DTF 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2012/4 consid. 3.3.3 con riferimenti ivi menzionati). Ebbene, tornando al caso in rassegna, lo scrivente Tribunale osserva come il rapporto coltivato dagli interessati, si ancori sostanzialmente a contatti telefonici settimanali, avendo per loro stessa ammissione cominciato a convivere unicamente a partire dall'arrivo di A._______ in Svizzera, avvenuto il 1° dicembre 2020 (cfr. atto 14/11, pag. 5, punto 5.03). Vieppiù, dagli atti all'inserto nulla permette di ritenere che la coppia abbia avviato le procedure necessarie per sposarsi. A fronte di tali evenienze, nella presente fattispecie, all'ora attuale si può quindi concludere all'assenza di una relazione stretta ed effettiva ai sensi della giurisprudenza convenzionale. In questo senso, l'asserito sostegno finanziario fornito dalla famiglia di D._______ a A._______ non permette diversa valutazione nella misura in cui - oltre ad essere intervenuto unicamente durante il viaggio d'espatrio - si riduce ad una mera asserzione di parte. Allo stesso modo, nemmeno la gravidanza di A._______ consente diversa ponderazione, giacché non v'è modo in casu di stabilire il rapporto di filiazione fra il nascituro e D._______, il quale del resto non parrebbe nemmeno aver avviato le pratiche volte al riconoscimento della paternità. Per sovrabbondanza, come rettamente evidenziato nel provvedimento avversato, il trasferimento dell'insorgente in Austria non comporterebbe comunque l'interruzione di ogni legame con il presunto marito, potendo i medesimi far capo ai mezzi di comunicazione convenzionali per rimanere in contatto. Da ultimo, giova rammentare che il Regolamento Dublino III non conferisce al richiedente alcun diritto di scegliere lo Stato membro che offra, a suo avviso, le migliori condizioni d'accoglienza come stato responsabile per la sua domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3). Al contrario, ritenendo il principio dell'esame della domanda d'asilo per un solo e stesso Stato membro ("one chance only"), il Regolamento Dublino III ha come obiettivo la lotta contro le domande d'asilo multiple ("asylum shopping"; cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.5.3.3 e tra le altre le sentenze del Tribunale F-3594/2020 del 21 luglio 2020 e D-2147/2020 del 5 maggio 2020 consid. 6.5.1). Ragion per cui, anche qualora si ammettesse un'ingerenza nella vita famigliare della ricorrente, contraria all'art. 8 CEDU, la stessa non potrebbe essere ritenuta sproporzionata.
E. 8 In definitiva, l'insorgente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE o all'art. 3 CEDU in caso di esecuzione del trasferimento in Austria. I presupposti per appellarsi all'art. 8 CEDU ed agli art. 9 e 10 Regolamento Dublino III non sono inoltre in concreto riuniti. Pertanto, non v'è un obbligo di applicare la clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III. Nemmeno le condizioni previste dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III risultano essere adempiute.
E. 9 Per il resto la procedura d'asilo e le condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo in Austria, non presenta delle carenze sistemiche, secondo giurisprudenza costante dello scrivente Tribunale, e non vi è da temere il rischio di trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'art. 3 CEDU da parte delle autorità francesi dal profilo dell'alloggio e delle cure (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale F-314/2021 del 27 gennaio 2021), ciò che del resto la ricorrente non censura nel suo gravame. Occorre peraltro rammentare che l'Austria è firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni. Alla luce di quanto considerato precedentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 del Regolamento Dublino III è quindi stata rettamente esclusa dall'autorità resistente. Non vi sono d'altro canto indizi che indichino che le autorità austriache non rispettino il diritto internazionale, o che vi sia l'eventualità di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale, che possano confutare la presunzione di sicurezza precitata (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5; sentenza della Corte EDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09).
E. 10 Circa l'esistenza di motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, per le stesse ragioni enucleate sopra, ed in assenza di problematiche mediche di sorta, nel caso in disamina non sussistono elementi suscettibili di ostare ad un trasferimento della ricorrente verso l'Austria per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento. Pertanto non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III.
E. 11 È dunque a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Austria conformemente all'art. 44 LAsi, posto che l'insorgente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). In siffatte circostanze, non v'è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI, (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2).
E. 12 Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Austria confermata.
E. 13 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame, è divenuta senza oggetto.
E. 14 Altresì, per lo stesso motivo summenzionato al consid. 13, la domanda tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, risulta senza oggetto.
E. 15 Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che la ricorrente sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 16 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è accolta.
- Non si prelevano spese processuali.
- Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1323/2021 Sentenza del 1° aprile 2021 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Barbara Balmelli, Nina Spälti Giannakitsas, cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nata l'(...), alias B._______, nata l'(...), Siria, alias C._______, nata il (...), Marocco patrocinata dalla signora Giuseppina Santoro, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento;decisione della SEM del 16 marzo 2021 / N (...). Fatti: A. L'interessata, di nazionalità siriana ed etnia curda, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) 2021 (cfr. atto SEM [...] -5/3). B. Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), hanno permesso di accertare che secondo la banca dati "EURODAC" la richiedente l'asilo aveva già depositato una domanda pregressa in Austria il 24 settembre 2020 (cfr. atti 11/1 e 15/2). In data 5 febbraio 2021 ella ha conferito mandato di patrocinio a Caritas Svizzera nell'ambito della procedura in esame (cfr. atto 13/1). C. Il 9 febbraio 2020, la richiedente è stata sentita nel corso dell'audizione sul rilevamento dei dati personali (cfr. atto 14/11). D. Il 15 febbraio 2021, l'autorità inferiore ha indetto il colloquio personale ai sensi dell'art. 5 regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) (cfr. atto 17/3). In tale contesto, A._______ ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di aver lasciato la Siria nel (...) del 2019 stabilendosi, dopo un breve soggiorno in Turchia, in Grecia, ove avrebbe risieduto in un appartamento pagato da lei stessa così come dallo zio paterno del marito. Dopo un periodo di un anno in terra ellenica, ella si sarebbe diretta a Vienna, presentandovi una domanda d'asilo nel (...) del 2020, prima di recarsi in Svizzera e iniziare una convivenza con l'asserito marito. Questionata in merito ai motivi che si opporrebbero ad un suo ritorno in Austria, l'interessata ha dichiarato di non voler farvi ritorno, poiché in Svizzera risiederebbe il marito. Del resto, ella sarebbe stata obbligata a lasciare le impronte digitali in Austria, a difetto delle quali sarebbe stata rinviata in Siria o addirittura incarcerata. Invero, sarebbe a sua insaputa che il passatore l'avrebbe imbarcata su di un volo per l'Austria piuttosto che per la Svizzera, sua destinazione originaria. In merito alla sua situazione sentimentale, ella ha dichiarato di aver conosciuto circa tre anni orsono su internet e per il tramite dello zio paterno del medesimo l'attuale marito. Inoltre, il (...) 2018 i due si sarebbero sposati per mezzo di una cerimonia religiosa tenutasi telefonicamente. La relazione sarebbe poi stata coltivata con regolari contatti telefonici sino al suo arrivo in Svizzera, avvenuto il (...) 2020, momento a partire dal quale gli asseriti coniugi avrebbero cominciato a convivere effettivamente. Circa il suo stato di salute, la richiedente ha affermato di stare bene. E. Il 16 febbraio 2021, la SEM ha presentato alle competenti autorità austriache una richiesta di ripresa in carico della richiedente fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto 19/5). In medesima data, le autorità austriache hanno però provvisoriamente respinto la richiesta di ripresa in carico essendo la richiedente scomparsa ed avendo la stessa riferito di avere un marito residente in Svizzera (cfr. atto 23/2). F. Con domanda di riesame ex art. 5 par. 2 del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione delle comunità europee del 2 settembre 2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo ([GU] L 222/3 del 05.09.2003; modificato parzialmente dal regolamento di esecuzione [UE] n. 118/2014 della Commissione del 30 gennaio 2014 [GU L 39/1 del 08.02.2014]), inoltrata il 16 febbraio 2021, la SEM ha nuovamente sollecitato l'Austria affinché questa riprendesse in carico l'insorgente, avendo segnatamente cura di evidenziare che in specie non vi sarebbero stati elementi sufficienti per considerare il legame coniugale serio ed effettivo, così come neppure per ritenere che A._______ abbia nel frattempo lasciato il territorio degli Stati membri. Il 17 febbraio 2021, l'Austria ha accettato la richiesta di ripresa in carico in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto 27/2). G. Con la visita medica del 18 febbraio 2021, è stata diagnosticata alla richiedente una gravidanza (cfr. atto 28/4). H. Onde avvalorare la propria versione dei fatti, il 15 marzo 2021 la richiedente ha versato agli atti il libretto di famiglia in originale (cfr. atto 33/1). I. Con decisione del 16 marzo 2021, notificata il medesimo giorno (cfr. atto 36/1), la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), pronunciando nel contempo il suo trasferimento dalla Svizzera verso l'Austria, come pure incaricando il Cantone Ticino dell'esecuzione del trasferimento medesimo. L'autorità inferiore ha oltretutto tolto l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso contro la decisione. J. Il 24 marzo 2021 (cfr. tracciamento degli invii; data d'entrata: 25 marzo 2021), l'interessata è insorta contro la decisione dell'autorità di prima istanza, postulando, in limine la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento in via supercautelare e la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso. A titolo principale ella ha domandato l'annullamento della decisione querelata e la trasmissione degli atti alla SEM per una nuova valutazione in merito alla possibile applicazione della clausola di sovranità. Contestualmente, ella ha proposto istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protestate tasse e spese. A sostegno del suo gravame, ella ha prodotto, in originale ed in lingua straniera, una documentazione composta dal certificato di matrimonio, dall'atto di nascita e dai dati personali della richiedente e di D._______, asserito marito. K. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
4. 4.1 Nella sua decisione, l'autorità inferiore ha anzitutto ritenuto data - in virtù della domanda d'asilo ivi depositata dalla richiedente, oltreché dell'accettazione alla sua ripresa in carico - la competenza dell'Austria per la trattazione della domanda d'asilo di cui al presente procedimento. In tal senso, l'asserzione secondo la quale l'intenzione dell'interessata non sarebbe stata quella di depositare una domanda d'asilo dinanzi alle autorità austriache non permetterebbe diversa valutazione. Proseguendo nella sua disamina, la SEM ha considerato che l'Austria - Stato che applicherebbe la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura); la direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione); nonché la Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) e la CEDU - non sussisterebbero carenze sistemiche nel sistema di accoglienza e di asilo dei richiedenti. Del resto, le presunte intimidazioni perpetrate dalle autorità austriache affinché A._______ deponesse una domanda d'asilo sarebbe un atteggiamento ascrivibile ad un illecito di potere da parte di singoli e pertanto equiparabili a persecuzioni perpetrate da terzi. Sicché, essendo l'Austria uno Stato di diritto con un corpo di polizia funzionante e in grado di offrire adeguata protezione, sarebbe compito della richiedente di adire le adeguate autorità onde tutelare i propri diritti. Vieppiù, dagli atti all'inserto non emergerebbero elementi a comprova del fatto che le autorità in parola non svolgerebbero correttamente la procedura d'asilo esimendosi dal fornire una protezione efficace contro il divieto di respingimento. Di conseguenza, in caso di trasferimento verso il predetto Stato membro, si potrebbe partire dal presupposto che la ricorrente non sarebbe esposta a serie violazioni dei diritti dell'uomo ex art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, art. 4 della CartaUE art. 3 CEDU, che non verrebbe a trovarsi in una situazione esistenziale difficile, o ancora che non verrebbe rinviata nel suo Paese d'origine o di provenienza senza che la sua domanda d'asilo venga esaminata ed in violazione del principio di non-respingimento. Non esisterebbero altresì motivi ai sensi dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III, per i quali la domanda d'asilo sarebbe da esaminare in Svizzera. L'autorità di prima istanza ha poi ritenuto che l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, non sarebbe giustificato nella fattispecie. In particolare, l'unione fra A._______ e il supposto marito non ossequierebbe le condizioni necessarie all'applicazione dell'art. 8 CEDU. A mente della SEM, vi sarebbero in primo luogo dubbi in merito all'autenticità dell'evocato legame coniugale. In effetti, le indicazioni desumibili dal libretto di famiglia sarebbero in contraddizione con quanto affermato nel corso dell'audizione del 9 febbraio 2021. In particolare, dal documento versato agli atti, emergerebbe che il matrimonio sarebbe avvenuto a E._______ e non telefonicamente in Svizzera o a F._______. Ad ogni modo, la relazione in parola non sarebbe sufficientemente stabile ed intensa ai sensi della vigente giurisprudenza. Innanzitutto, gli asseriti coniugi, dopo tre anni di contatti telefonici settimanali, avrebbero iniziato a convivere unicamente dal (...) 2020. Inoltre, la gravidanza diagnosticata all'insorgente non permetterebbe diversa valutazione giacché la paternità del futuro nascituro non sarebbe comprovata da alcuna documentazione, motivo per cui nel caso in esame il supposto marito potrebbe intrattenere rapporti con il figlio mediante soggiorni di breve durata e contatti telefonici. A titolo suppletivo, la SEM ha osservato che la vita famigliare sarebbe cominciata e si sarebbe sviluppata allorquando la richiedente era cosciente del fatto che la sua situazione era precaria rispetto alle regole sull'immigrazione, ragion per cui non poteva ignorare il fatto che avrebbe dovuto far fronte ad un trasferimento in Austria. D'altra parte, la procedura d'asilo non avrebbe quale fine l'ottenimento di un ricongiungimento familiare, né sarebbe in alcun caso utilizzabile per aggirare i disposti legali della Legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20). Ragion per cui, qualora lo desiderassero, i coniugi dovrebbero introdurre una procedura di ricongiungimento familiare dinanzi alle autorità cantonali competenti. Infine, non sussisterebbero neppure dei motivi umanitari che giustificherebbero l'applicazione della predetta clausola secondo i dettami dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), ritenuto in particolare che la richiedente verserebbe in buone condizioni di salute e che, comunque, l'Austria disporrebbe di infrastrutture mediche sufficienti alle quali ella avrebbe accesso in virtù del diritto comunitario. 4.2 Con la sua impugnativa, richiamati e precisati dapprima alcuni fatti, l'insorgente avversa la valutazione dell'autorità inferiore. 4.2.1 Anzitutto, l'autorità inferiore non avrebbe esperito approfondimenti né avrebbe assegnato alla ricorrente un termine per produrre documenti comprovanti il matrimonio. La SEM non avrebbe quindi potuto informare le omologhe autorità austriache della consegna del libretto di famiglia, del certificato di matrimonio così come neppure dello stato di gravidanza. Orbene, procedendo in tal modo l'autorità di prima istanza non avrebbe ossequiato i principi che reggono la collaborazione amministrativa tra gli Stati membri, violando in particolare l'art. 34 Regolamento Dublino III. 4.2.2 Secondo la ricorrente, nella fattispecie concreta si giustificherebbe altresì l'applicazione degli art. 9 e 10 Regolamento Dublino III. Il supposto marito sarebbe stato difatti ammesso provvisoriamente in Svizzera, ciò che, unitamente al vincolo matrimoniale esistente, giustificherebbe la trattazione della domanda d'asilo in Svizzera. 4.2.3 Nel prosieguo della propria analisi, la ricorrente ha confutato i dubbi espressi dall'autorità inferiore circa l'autenticità del matrimonio. In buona sostanza, l'interessata - peraltro mai questionata in merito alle contraddizioni rimproveratele - avrebbe esposto dichiarazioni coerenti con quanto riportato nel libretto di famiglia versato agli atti. In ogni caso, l'effettiva celebrazione del matrimonio sarebbe comprovata anche dagli ulteriori documenti allegati all'impugnativa. Infine, a mente dell'insorgente, la circostanza per cui il matrimonio non sarebbe ancora stato registrato in Svizzera, sarebbe ininfluente ai fini del procedimento in oggetto. 4.2.4 Da ultimo, la ricorrente avversa le valutazioni della SEM in merito alla conformità del prospettato allontanamento con l'art. 8 CEDU. A._______ e l'asserito compagno si sarebbero sposati il (...) 2018, registrando l'unione in Siria. Dal matrimonio sino all'arrivo in Svizzera dell'interessata - momento a partire dal quale sarebbe incominciata la convivenza - i due sarebbero rimasti in contatto per mezzo di telefonate settimanali. La famiglia del marito avrebbe perdipiù sostenuto finanziariamente la richiedente durante gran parte del viaggio verso la Svizzera. Oltretutto, gli asseriti coniugi sarebbero in attesa del primogenito e il termine della gravidanza sarebbe previsto per l'(...) 2021. Sul punto, sebbene non vi sarebbe alcuna documentazione formale a comprova della paternità di D._______, la stessa andrebbe considerata verosimile segnatamente ai sensi dell'art. 255 del Codice civile svizzero (CC; RS 210). A fronte di tali evenienze, il legame in parola apparirebbe stretto ed effettivo ex art. 8 CEDU. Ne discenderebbe che, ritenuta anche l'assenza di un interesse pubblico in tal senso, un trasferimento della ricorrente verso l'Austria sarebbe da considerarsi contrario all'art. 8 CEDU. D'altro canto, a ciò si aggiungerebbe il fatto che contrariamente a quanto osservato dall'autorità inferiore, il richiedente non potrebbe viaggiare all'estero essendo egli a beneficio di un'ammissione provvisoria.
5. 5.1 Nella presente disamina, occorre determinare se la SEM poteva fare applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento. 5.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 5.3 Giusta l'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). La de-terminazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III; DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). 5.4 Ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente. 5.5 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III).
6. Nel caso di specie, come detto (cfr. supra consid. F), le autorità austriache hanno espressamente accettato il trasferimento verso l'Austria in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III, sicché la competenza dell'Austria per la trattazione della procedura d'asilo e di allontanamento della ricorrente risulta di principio essere data. 6.1 Orbene, è in primo luogo doveroso osservare che la questione sollevata dall'insorgente, sia nel colloquio Dublino che con il gravame, di non avere volontariamente richiesto asilo nel sopra citato Paese, risulta del tutto ininfluente, atteso che il meccanismo del Regolamento Dublino III non offre il diritto di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la domanda deve essere esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3). 6.3 Neppure la presenza in Svizzera dell'asserito coniuge è atta a rimettere in discussione la succitata competenza austriaca. In tal senso - indipendentemente dall'effettiva celebrazione del matrimonio in forma telefonica e dall'autenticità della documentazione prodotta a sostegno della propria versione dei fatti, le cui questioni possono rimanere inevase il Tribunale non può esimersi dal constatare che l'insorgente medesima ha ammesso che la validità del matrimonio concluso il (...) 2018 non sia ancora stata riconosciuta in Svizzera (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 7, punto 6). Perdipiù, va evidenziato che, quandanche consentito dalla legislazione siriana, un matrimonio concluso al telefono sarebbe contrario all'ordine pubblico svizzero (cfr. in questo senso anche sentenza del Tribunale F-4693/2018 del 23 agosto 2018; art. 17 Legge federale sul diritto internazionale privato [LDIP; RS 291]). Ne consegue che, in assenza di un valido vincolo matrimoniale così come di una relazione stretta ed effettiva (cfr. infra consid. 7.2), D._______ non rientra nella definizione di "familiari" ai sensi dell'art. 2 lett. g Regolamento Dublino III. Pertanto, venendo a mancare un presupposto imprescindibile, gli art. 9 e 10 Regolamento Dublino III non trovano applicazione nella fattispecie concreta. 6.4 Nel caso di specie non è nemmeno ravvisabile l'applicazione dell'art. 16 Regolamento Dublino III, che concerne le relazioni fra un richiedente e il rispettivo figlio, fratello o genitore. Così, anche tale censura dev'essere disattesa. 6.5 Infine, contrariamente a quanto eccepito con il gravame, la richiesta di ripresa in carico e la susseguente domanda di riesame inoltrate all'Austria dalla SEM, non appaiono pervase da vizi sostanziali. Quest'ultima, nell'interpellare le omologhe autorità austriache, ha in effetti avuto cura di riportare le dichiarazioni della richiedente, menzionando perdipiù il fatto ch'ella avesse versato agli atti il libretto di famiglia (cfr. atti 19/5 e 24/2). Invero, a mente del Tribunale, le censure secondo le quali l'autorità inferiore non avrebbe comunicato la gravidanza oltre a non aver assegnato alla richiedente un ulteriore termine al fine di consentirle di trasmettere la documentazione poi allegata all'impugnativa, risultano pretestuose considerato che, da un lato, sino a quel momento né la SEM né tantomeno la richiedente erano a conoscenza della gravidanza. Dall'altro, va invece rilevato che l'interessata ha affermato di essere sposata dal (...) 2018, e di essere espatriata dal 2019, ragion per cui disponeva di tutto il tempo necessario - se del caso con l'aiuto del supposto marito - per riunire e trasmettere la documentazione ritenuta pertinente.
7. Occorre ora determinare se il trasferimento della ricorrente verso l'Austria sia compatibile con l'art. 8 CEDU. 7.1 Tale disposizione di legge prevede che ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza (par. 1), e che non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (par. 2). Per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare ex art. 8 CEDU, lo straniero deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia in Svizzera (cfr. sentenza del Tribunale D-7092/2017 del 25 gennaio 2021 [prevista per la pubblicazione quale sentenza di riferimento]). Al riguardo, i segni indicatori di una relazione stretta ed effettiva, sono segnatamente il fatto di coabitare, la dipendenza finanziaria, dei legami famigliari particolarmente stretti e dei contatti regolari (cfr. DTF 135 I 143 consid. 3.1; sentenza 2C.1045/2014 consid. 1.1.2; cfr. anche sentenze del Tribunale F-4726/2020 del 30 settembre 2020 consid. 4.2.1, D-4075/2020 del 24 agosto 2020 consid. 8.3.1). 7.2 Essendo che in casu, come poc'anzi rilevato (cfr. supra consid. 6.2), il supposto matrimonio non è stato validamente riconosciuto in Svizzera, occorre esaminare se la ricorrente possa comunque prevalersi dell'art. 8 CEDU in virtù dell'evocata relazione con D._______. In tale ambito si rileva dapprima come, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, i fidanzati o i concubini non sono, in principio, abilitati ad invocare l'art. 8 CEDU, a meno che la coppia non intrattenga da molto tempo delle relazioni strette ed effettive e che non esistano degli indizi concreti di un matrimonio seriamente voluto ed imminente. Per determinare se una relazione al di fuori di un matrimonio possa essere equiparata ad una "vita famigliare", secondo la giurisprudenza della CorteEDU, v'è luogo di tener conto di un certo numero d'elementi, come il fatto di sapere se la coppia convive, da quanto tempo e se vi sono dei bambini in comune (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Serife Yigit contro Turchia del 2 novembre 2010, 3976/05, §§94 segg. con ulteriori riferimenti ivi citati; cfr. anche DTF 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2012/4 consid. 3.3.3 con riferimenti ivi menzionati). Ebbene, tornando al caso in rassegna, lo scrivente Tribunale osserva come il rapporto coltivato dagli interessati, si ancori sostanzialmente a contatti telefonici settimanali, avendo per loro stessa ammissione cominciato a convivere unicamente a partire dall'arrivo di A._______ in Svizzera, avvenuto il 1° dicembre 2020 (cfr. atto 14/11, pag. 5, punto 5.03). Vieppiù, dagli atti all'inserto nulla permette di ritenere che la coppia abbia avviato le procedure necessarie per sposarsi. A fronte di tali evenienze, nella presente fattispecie, all'ora attuale si può quindi concludere all'assenza di una relazione stretta ed effettiva ai sensi della giurisprudenza convenzionale. In questo senso, l'asserito sostegno finanziario fornito dalla famiglia di D._______ a A._______ non permette diversa valutazione nella misura in cui - oltre ad essere intervenuto unicamente durante il viaggio d'espatrio - si riduce ad una mera asserzione di parte. Allo stesso modo, nemmeno la gravidanza di A._______ consente diversa ponderazione, giacché non v'è modo in casu di stabilire il rapporto di filiazione fra il nascituro e D._______, il quale del resto non parrebbe nemmeno aver avviato le pratiche volte al riconoscimento della paternità. Per sovrabbondanza, come rettamente evidenziato nel provvedimento avversato, il trasferimento dell'insorgente in Austria non comporterebbe comunque l'interruzione di ogni legame con il presunto marito, potendo i medesimi far capo ai mezzi di comunicazione convenzionali per rimanere in contatto. Da ultimo, giova rammentare che il Regolamento Dublino III non conferisce al richiedente alcun diritto di scegliere lo Stato membro che offra, a suo avviso, le migliori condizioni d'accoglienza come stato responsabile per la sua domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3). Al contrario, ritenendo il principio dell'esame della domanda d'asilo per un solo e stesso Stato membro ("one chance only"), il Regolamento Dublino III ha come obiettivo la lotta contro le domande d'asilo multiple ("asylum shopping"; cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.5.3.3 e tra le altre le sentenze del Tribunale F-3594/2020 del 21 luglio 2020 e D-2147/2020 del 5 maggio 2020 consid. 6.5.1). Ragion per cui, anche qualora si ammettesse un'ingerenza nella vita famigliare della ricorrente, contraria all'art. 8 CEDU, la stessa non potrebbe essere ritenuta sproporzionata.
8. In definitiva, l'insorgente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE o all'art. 3 CEDU in caso di esecuzione del trasferimento in Austria. I presupposti per appellarsi all'art. 8 CEDU ed agli art. 9 e 10 Regolamento Dublino III non sono inoltre in concreto riuniti. Pertanto, non v'è un obbligo di applicare la clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III. Nemmeno le condizioni previste dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III risultano essere adempiute.
9. Per il resto la procedura d'asilo e le condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo in Austria, non presenta delle carenze sistemiche, secondo giurisprudenza costante dello scrivente Tribunale, e non vi è da temere il rischio di trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'art. 3 CEDU da parte delle autorità francesi dal profilo dell'alloggio e delle cure (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale F-314/2021 del 27 gennaio 2021), ciò che del resto la ricorrente non censura nel suo gravame. Occorre peraltro rammentare che l'Austria è firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni. Alla luce di quanto considerato precedentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 del Regolamento Dublino III è quindi stata rettamente esclusa dall'autorità resistente. Non vi sono d'altro canto indizi che indichino che le autorità austriache non rispettino il diritto internazionale, o che vi sia l'eventualità di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale, che possano confutare la presunzione di sicurezza precitata (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5; sentenza della Corte EDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09).
10. Circa l'esistenza di motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, per le stesse ragioni enucleate sopra, ed in assenza di problematiche mediche di sorta, nel caso in disamina non sussistono elementi suscettibili di ostare ad un trasferimento della ricorrente verso l'Austria per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento. Pertanto non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III.
11. È dunque a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Austria conformemente all'art. 44 LAsi, posto che l'insorgente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). In siffatte circostanze, non v'è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI, (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2).
12. Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Austria confermata.
13. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame, è divenuta senza oggetto.
14. Altresì, per lo stesso motivo summenzionato al consid. 13, la domanda tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, risulta senza oggetto.
15. Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che la ricorrente sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
16. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è accolta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: