Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro 31a I a,c,d,e) ed allontanamento
Sachverhalt
A. A._______, cittadina della Repubblica democratica del Congo (Kinshasa), ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera il 22 rispettivamente il 24 gennaio 2022. B. Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "EURO- DAC" è risultato che l'interessata aveva già depositato una domanda d'a- silo in Grecia il (…) gennaio 2020 e che il (…) aprile 2020 aveva ottenuto la protezione internazionale in tale Paese. C. Il 28 gennaio 2022 si è tenuto con l’interessata il verbale del rilevamento dei suoi dati personali, allorché invece l’8 febbraio 2022 la medesima ha sostenuto un colloquio Dublino. In tale occasione, la richiedente ha confer- mato i riscontri dattiloscopici e ha affermato che avrebbe ottenuto un per- messo di soggiorno in Grecia valido per tre anni. Inoltre, ha dichiarato che avrebbe lasciato Kinshasa il (…) ottobre 2019 con un volo verso la Turchia e si sarebbe successivamente trasferita in Grecia a gennaio 2020, dove avrebbe vissuto fino a dicembre 2021. In seguito, si sarebbe recata via mare in Italia per poi giungere in treno in Svizzera. D. Per mezzo dello scritto del 9 febbraio 2022 la Segreteria di Stato della mi- grazione (di seguito: SEM) ha concesso alla richiedente il diritto di essere sentito circa l'eventuale applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed il relativo rinvio verso la Grecia. Il 14 febbraio 2022 l'interessata, per mezzo della sua rappresen- tante legale, ha trasmesso le proprie osservazioni. E. Nel frattempo, il 9 febbraio 2022, la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione della richiedente conforme- mente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rim- patrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) ed all'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il
D-2021/2022 Pagina 3 Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). Il 12 febbraio 2022 le compe- tenti autorità greche hanno accettato la riammissione dell’interessata ed hanno indicato che alla stessa è stato accordato lo statuto di rifugiata il (…) aprile 2020 e che dispone di un permesso di soggiorno valido fino al (…) marzo 2023. F. Con scritto spontaneo del 4 aprile 2022 la rappresentante legale ha aggior- nato la SEM in merito alle preoccupazioni espresse dall’interessata in data 31 marzo 2022 presso gli uffici della protezione giuridica. G. Il 21 aprile 2022 la richiedente ha inoltrato il suo parere circa la bozza di decisione della SEM del 19 aprile 2022. H. Con decisione del 22 aprile 2022, notificata il 25 aprile 2022, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allonta- namento della richiedente verso la Grecia. I. Con ricorso del 2 maggio 2022, l'interessata è insorta dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM ed ha concluso all'annullamento della decisione im- pugnata ed alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per il completa- mento istruttorio. Altresì, ha domandato la concessione dell'assistenza giu- diziaria nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo con protestate tasse e spese.
Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
D-2021/2022 Pagina 4 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità infe- riore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un inte- resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre per- tanto entrare nel merito del ricorso. 3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1; 2012/4 consid. 2.2). 4. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tri- bunale può rinunciare allo scambio degli scritti. 5. 5.1 Nella decisione avversata l’autorità inferiore, dopo aver esposto i fatti, ha in primo luogo osservato come la ricorrente avrebbe ottenuto lo statuto di rifugiata in Grecia, Stato terzo designato quale sicuro dal Consiglio fe- derale svizzero, nonché che le autorità elleniche avrebbero acconsentito alla sua riammissione in data 12 febbraio 2022. Il parere alla bozza di de- cisione negativa non conterrebbe poi fatti o mezzi di prova che giustifiche- rebbero una modifica del punto di vista della SEM. In secondo luogo, l’au-
D-2021/2022 Pagina 5 torità inferiore ha ritenuto l’esecuzione dell’allontanamento ammissibile, ra- gionevolmente esigibile e possibile. In particolare, per quanto concerne l’ammissibilità dell’allontanamento, ha osservato che quanto affermato dalla richiedente in merito alle sue difficili condizioni di vita in Grecia, sa- rebbe fondato unicamente sulla base di allegazioni di parte, non corrobo- rate da alcun mezzo di prova. Inoltre, l’autorità di prima istanza, dopo aver esaminato l’incarto medico dell’interessata, ha ribadito che i fatti giuridica- mente rilevanti sarebbero stati accertati ed ha così respinto la richiesta di ulteriori chiarimenti medici presentata della rappresentante legale. Altresì, ha affermato che la situazione medica della richiedente apparirebbe chiara e le sue condizioni di salute non risulterebbero essere di una gravità tale da costituire una violazione dell’art. 3 della Convenzione per la salvaguar- dia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) in caso di rinvio in Grecia. Proseguendo, la SEM, ha ritenuto che l’esecuzione dell’allontanamento dell’interessata sarebbe ragionevolmente esigibile in quanto né la situazione politica vigente in Grecia, né altri motivi vi si oppor- rebbero. In particolare, in merito allo stupro subito nel campo profughi di B._______, la SEM ha rilevato, senza voler negare la gravità di tale evento, che tuttavia non sussisterebbero indizi atti a sostenere che le autorità gre- che non le offrirebbero la protezione adeguata contro le aggressioni da parte di terzi o che rinuncerebbero in modo sistematico a perseguire gli atti delittuosi commessi sul loro territorio, se sollecitate. Inoltre, l’autorità infe- riore ha osservato che non vi sarebbe ragione di credere che la richiedente dovrà tornare al campo profughi di B._______. Mentre, per quanto con- cerne invece le condizioni di accoglienza in Grecia, la SEM ha sottolineato che le condizioni di vita difficili non sarebbero un motivo di inesigibilità del rinvio dell’interessata. Infine, l’allontanamento della richiedente sarebbe possibile sia sul piano tecnico che pratico, avendo in particolare le autorità elleniche dato il loro accordo alla sua riammissione sul loro territorio. 5.2 Dal canto suo, nel memoriale ricorsuale, l’interessata lamenta anzitutto una violazione della massima inquisitoria, dell’obbligo di istruzione e di mo- tivazione, nonché del diritto di essere sentito. La ricorrente osserva che la SEM non avrebbe esaminato in modo completo ed esauriente le circo- stanze individuali del caso di specie e le gravi carenze sistemiche nel si- stema di protezione greco, né le avrebbe apprezzate in modo conforme al diritto federale, violando così l’art. 106 cpv. 1 lett. a e b LAsi. In particolare, l’autorità di prima istanza non avrebbe verificato l’esistenza di fattori favo- revoli ad una riammissione in Grecia e non avrebbe atteso gli accertamenti medici in corso per poter disporre di una prima valutazione sul suo stato psicologico e gli accertamenti rispetto al possibile (…). Inoltre, ha rimpro-
D-2021/2022 Pagina 6 verato all’autorità inferiore di aver motivato la sua decisione in modo stan- dardizzato e meccanico, violando così anche il diritto di essere sentito. L’in- sorgente sottolinea poi che ella presenterebbe molteplici fattori di vulnera- bilità e rischio, tra cui: l’essere stata vittima di violenza sessuale in Grecia, il difficile accesso a misure di protezione e assistenza, il rischio di respin- gimento dalla Grecia alla Turchia, il rischio di ri-traumatizzazione, i problemi di salute, la necessità di trattamento e le considerazioni dei gravi limiti della situazione di accoglienza dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia. A suo dire, lo stato attuale degli atti e la mancanza di specifiche garanzie da parte delle autorità elleniche sarebbero di impedimento alla sua riammissione. L’allontanamento sarebbe pertanto illecito e non ragio- nevolmente esigibile, e si sostanzierebbe in una violazione dell’art. 3 CEDU, nonché della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla preven- zione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell’11 maggio 2011 (Convenzione Istanbul, RS 0.311.35) e della Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna del 18 dicembre 1979 (CEDAW, RS 0.108). 6. 6.1 Preliminarmente occorre chinarsi sulle censure formali sollevate dalla ricorrente, in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5 per il diritto di essere sentito e l'obbligo di motivazione; e per l'accertamento dei fatti giuridicamente rile- vanti cfr. sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 con- sid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2; MOSER/ BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.191). 6.2 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura am- ministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti ed in modo particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 6.3 Dal canto suo, il diritto di essere sentito, disciplinato dall’art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
D-2021/2022 Pagina 7 1999 (Cost., RS 101) comprende segnatamente il diritto per l’interessato di consultare l’incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esi- gerne l’assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3). La portata della fa- coltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev’essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco. Il con- cetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e relativi riferimenti; ed a titolo esemplifi- cativo la sentenza del Tribunale D-4781/2021 dell’8 novembre 2021 con- sid. 6.2). 6.4 L’obbligo di motivazione è inoltre corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impu- gnarla, in modo da rendere possibile all’autorità di ricorso, se adita, di eser- citare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronun- ciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è ne- cessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fon- dato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2). 6.5 Nella presente disamina, al contrario di quanto asserito dall’interessata in sede di ricorso, il Tribunale non intravvede nella decisione avversata al- cun elemento giuridicamente rilevante che non sarebbe stato ritenuto dalla SEM nella sua valutazione. Infatti, risulta sia dall’esposizione dei fatti, che dalla motivazione intrapresa dall’autorità inferiore nel provvedimento impu- gnato, che la predetta autorità si sia espressa sufficientemente ed in modo chiaro circa gli elementi che l’avrebbero fatta propendere per l’inesistenza di un rischio serio di violazione dell’art. 3 CEDU nel caso di un ritorno della ricorrente in Grecia. Il fatto che l’autorità di prima istanza abbia ritenuto le allegazioni della richiedente circa le difficili condizioni nelle quali si sarebbe trovata in Grecia semplici allegazioni di parte – riportando però nella deci- sione impugnata ampiamente le dichiarazioni fatte dall'insorgente in merito ed indicando sufficientemente i motivi per i quali le sue allegazioni avreb- bero condotto l'autorità a tale conclusione (cfr. p.to I e II, pag. 3 segg. della
D-2021/2022 Pagina 8 decisione impugnata) – non discende da un accertamento inaccurato o in- completo della fattispecie da parte dell'autorità inferiore ma piuttosto dall'apprezzamento adempiuto dalla SEM nel caso della ricorrente. In tale contesto, occorre sottolineare come l’interessata abbia avuto ampio modo di esporre le vicissitudini che avrebbe vissuto in Grecia, come pure gli osta- coli che si opporrebbero ad un suo rinvio, dinnanzi all'autorità inferiore, e ciò in particolare presentando delle osservazioni al diritto di essere sentito (cfr. atto SEM 25/5) nonché alla bozza di decisione negativa (cfr. atto SEM 48/6). Alla luce degli elementi precitati, non si vede quindi come il diritto di essere sentito dell'insorgente sarebbe stato violato dall'autorità di prima istanza. Anche sotto l'aspetto del suo stato di salute, il Tribunale ritiene che gli atti di causa risultavano essere completi al momento dell'emanazione della decisione. La SEM disponeva di tutti gli elementi per potersi pronun- ciare in merito senza aspettare e/o effettuare ulteriori accertamenti. Quest’ultima ha del resto esposto nel provvedimento avversato in modo sufficientemente dettagliato i motivi per i quali ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente verso la Grecia ammissibile e ragione- volmente esigibile, anche ed in particolare in relazione allo stato valetudi- nario della ricorrente ed alle osservazioni proposte da quest'ultima e dalla sua rappresentante legale nelle prese di posizione inoltrate. 6.6 Ne discende quindi che le censure formali mosse dall’interessata nel senso sopra esposto nei confronti del provvedimento impugnato, risultano infondate e vanno conseguentemente respinte. Un annullamento della de- cisione avversata e la restituzione degli atti di causa alla SEM per comple- mento istruttorio non trova quindi alcun fondamento. La conclusione formu- lata in tal senso nel ricorso, va quindi respinta. 7. 7.1 Ciò posto, giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se la richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l’art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre, che tale Stato abbia garantito la riam- missione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all’asilo. Senza tale garanzia, l’allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125). 7.2 Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Grecia, come anche altri Paesi dell’Unione europea (UE) e dell’Associa- zione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri
D-2021/2022 Pagina 9 ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di non respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi). 7.3 Nella fattispecie, risulta che alla ricorrente, il (…) aprile 2020, è stato riconosciuto lo statuto di rifugiata in Grecia e che ella è stata posta al be- neficio di un permesso di soggiorno valido dalla succitata data sino al (…) marzo 2023 (cfr. atto SEM 23/1). Tali circostanze sono peraltro state con- fermate dall’interessata nel corso del colloquio Dublino (cfr. atto SEM 17/2). Altresì, le autorità greche, il 12 febbraio 2022, hanno accettato la riammis- sione dell’interessata sul proprio territorio (cfr. atto SEM 23/1). Tali elementi non sono stati contestati dall’insorgente, che non ha neppure apportato al- cun indizio atto a ritenere che la Grecia rischierebbe di allontanarla verso il suo Paese d’origine o verso la Turchia disattendendo il principio di non respingimento. 7.4 Di conseguenza, le condizioni dell’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte, ed è a giusto titolo che la SEM non è en- trata nel merito della domanda d’asilo dell’insorgente. 8. 8.1 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi). 8.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Pertanto, lo scrivente Tri- bunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 9. 9.1 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro in- tegrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l’esecuzione dell’allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d’una di queste condi- zioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).
D-2021/2022 Pagina 10 9.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l’apprezzamento degli ostacoli all’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova con- sacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero la ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un ostacolo all’al- lontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 10. 10.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto in- ternazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto interna- zionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tor- tura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessata provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trat- tamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi rife- rimenti).
10.2 Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, la ricorrente è rinviata in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tor- tura sancito dall’art. 3 CEDU e dall’art. 3 della Conv. tortura (cfr. FANNY MATTHEY, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene quindi all’interes- sata sovvertire tale presunzione. A tal fine, ella deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante le sentenze del Tri- bunale E-4040/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 9.3 e D-114/2021 dell’11 maggio 2021 consid. 8.2).
D-2021/2022 Pagina 11 10.3 Passando ora alla situazione generale della Grecia, il Tribunale ha ritenuto anche nella recente sentenza di riferimento E-3427/2021, E- 3431/2021 del 28 marzo 2022 che per quanto riguarda l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso tale Paese vengono riconosciuti degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 con- sid. 11.2). Si può infatti partire dal presupposto che essendo la Grecia fir- mataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, in principio rispetta i suoi obblighi di diritto internazionale. Certamente, da informazioni a disposizione di questo Tribunale risulta che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, corrono un rischio di vivere in condizioni precarie, a seconda dei casi, comparabili alle situazioni dei richiedenti. Tut- tavia, non risulta da fonti affidabili e concordi che la Grecia abbia adottato una pratica di discriminazione sistematica – rispetto ai suoi cittadini – verso i beneficiari dello statuto di rifugiato o dalla protezione sussidiaria, nell'ac- cesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'i- struzione e all'alloggio (cfr. fra le tante la sentenza di riferimento del Tribu- nale D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 8.2). Altresì, i beneficiari di protezione possono pure contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifu- giati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione]). Tale direttiva è stata trasposta dalla Grecia, in conformità all'art. 39, in diritto nazionale interno con decreto presidenziale (P.D) 141/2013, pubblicato nella gazzetta uffi- ciale A 226/21.10.2013. Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto euro- peo, nei confronti dei beneficiari di protezione costituiscono la non discri- minazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza so- ciale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di in- tegrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Infine, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, gli interessati potranno adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU). 10.4 Nella fattispecie, la ricorrente ha ottenuto lo statuto di rifugiata in Gre- cia in data (…) aprile 2020, di conseguenza può rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che le spettano.
D-2021/2022 Pagina 12 Si osserva che la ricorrente malgrado abbia affermato di aver dovuto la- sciare il campo di B._______ dopo aver ottenuto la protezione internazio- nale e di aver vissuto in condizioni di vita precarie e difficili – vivendo in modo abusivo in un campo profughi a C._______ – non ha tuttavia mai addotto di aver richiesto aiuto per ottenere segnatamente un alloggio, un lavoro ed altre prestazioni essenziali alle autorità greche. L’interessata ha solamente asserito – in modo molto generale – di aver cercato aiuto presso delle Organizzazioni non governative (ONG), ma che le sarebbe sempre stato negato un sostegno in quanto aveva ottenuto protezione e pertanto non aveva più diritto a nessun sostegno economico. Tuttavia, si può de- durre che la richiedente non vivesse in uno stato di totale abbandono ed indigenza già solo per il fatto che abbia deciso di partire solamente un anno e mezzo dopo l’ottenimento dello statuto di rifugiata in Grecia. Alla luce di quanto precedentemente considerato, ed a differenza delle considerazioni contrarie contenute nel gravame, non appare che l’insorgente, nel caso di un suo ritorno in Grecia, sarà confrontata con una situazione di emergenza di carattere esistenziale o a dei trattamenti vietati dalle norme di diritto in- ternazionali succitate. Non si ravvisano neppure gli estremi per ammettere che le autorità greche abbiano violato la CEDAW e la Convenzione di Istan- bul, peraltro convenzioni che la Grecia ha pure ratificato. Invero, si osserva in merito all’episodio di violenza sessuale subita nel campo di B._______, che la ricorrente si sia unicamente rivolta al personale responsabile della sicurezza al campo, ma non alla polizia. L’asserita paura di essere depor- tata, come minacciato dal suo violentatore, non è pertanto comprensibile,
Erwägungen (13 Absätze)
E. 11.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di prove- nienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito
D-2021/2022 Pagina 13 a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e che tale pre- sunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessata rende verosi- mile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento D-559/2020 consid. 9). Nella recente sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 il Tri- bunale ha avuto modo di precisare la propria giurisprudenza in merito all’esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili tra- sferite verso la Grecia. In particolare, ritenendo l’esecuzione dell’allontana- mento di persone vulnerabili, come donne incinte o persone con problemi di salute non ritenuti gravi, di principio esigibile (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.5.1).
E. 11.2 Nel caso in disamina, le difficili condizioni di esistenza nelle quali si sarebbe trovata la ricorrente in Grecia non sono sufficienti per ritenere ine- sigibile l’esecuzione del suo allontanamento. In particolare, nonostante le varie critiche sollevate da alcune organizzazioni non governative al sistema d’accoglienza e di procedura greco, alcune anche citate nel ricorso, va nuo- vamente rammentato che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualifica- zione. È quindi responsabilità dell’insorgente rivendicare i diritti che le spet- tano direttamente presso le autorità di detto Paese. Quale rifugiata ricono- sciuta ella ha infatti diritto ad essere trattata in modo equivalente ai cittadini greci in relazione all’accesso alla giustizia, all’occupazione, all’assistenza ed alla sicurezza sociale. Inoltre, visto che ella dispone di un permesso di soggiorno valido, di principio – nonostante possa essere inizialmente più complicato non conoscendo la lingua parlata nel Paese – il mercato del lavoro greco risulta esserle aperto (cfr. nello stesso senso anche la sen- tenza del Tribunale D-570/2022 del 10 febbraio 2022 consid. 8.5). Anche se è noto che le condizioni di vita in Grecia non sono facili a causa della situazione economica prevalente, non ci sono in specie indicazioni – visto anche quanto già ritenuto sotto il profilo dell’ammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento – che l’interessata verrebbe esposta ad un’emergenza esistenziale in caso di ritorno in Grecia. Tali criticità del sistema sociale ed economico greci, non risultano difatti ostative, di per sé sole, a realizzare una messa in pericolo concreta ai sensi della legge e della giurisprudenza (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1–8.3; 2010/41 consid. 8.3.5; 2008/34 con- sid. 11.2.2; 2007/10 consid. 5.1) e pertanto non risultano atte a costituire un ostacolo insormontabile sotto il profilo dell’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E- 1985/2021 del 27 settembre 2021 consid. 7.4.2).
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E. 11.3 Da ultimo, concernente lo stato di salute dell’interessata, si deve rile- vare che per quanto attiene le persone in trattamento medico in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento diviene inesigibile se queste ultime po- trebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente ne- cessarie ad un’esistenza conforme alla dignità umana. Lo straniero non può tuttavia prevalersi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, per dedurre un diritto incon- dizionato al soggiorno in Svizzera e un accesso generale alle misure me- diche suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il sem- plice motivo che l’infrastruttura ospedaliera o le regole dell’arte medica nel paese d’origine o di destinazione non raggiungono lo standard elvetico. In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d’ori- gine o di destinazione del richiedente, all’occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposi- zione precitata se, in ragione dell’assenza di trattamento adeguato, lo stato di salute dell’interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e rel. rif.). Tuttavia, al contrario di quanto argomentato nel gravame dall’insorgente, ciò non appare essere il caso di specie.
E. 11.4 Dai documenti medici all’inserto, risulta che alla ricorrente, in data 3 febbraio 2022, è stata diagnosticata una (…) di origine virale e dolore mu- scolare diffuso, la quale è stata trattata (cfr. atto SEM 15/2). In seguito, in data 7 febbraio 2022 l’interessata ha svolto un controllo (…) dal quale si evinceva un "(…)" e si fissava quindi un controllo di Risonanza magnetica (RMN) e un ulteriore controllo (…) (cfr. atto SEM 34/2). L’insorgente è stata poi visitata in data 17 febbraio 2022 per (…). Dal consulto (…) è stata se- gnalata la presenza di (…) ed è stato programmato un controllo di riso- nanza magnetica tomografica (RMT) in data 18 febbraio 2022 (cfr. atto SEM 28/2), dal quale è risultato un (…) (cfr. atto SEM 33/2). Successiva- mente, il 22 marzo 2022, la ricorrente è stata visitata per prurito generaliz- zato su tutto il corpo (cfr. atto SEM 35/2). Il 6 aprile 2022 è stato effettuato l’intervento programmato di (…). Dalla lettera di dimissioni dell'11 aprile 2022 si legge oltre alla (…), la diagnosi di (…) in corso di accertamenti (cfr. atto SEM 45/2). Il controllo post operatorio del 20 aprile 2022 ha confer- mato l’esito positivo dell’intervento (cfr. atto SEM 47/2); mentre il 28 aprile 2022 l’insorgente ha avuto nuovamente una visita medica a causa di (…) e le è stata prescritta una nuova terapia, precisando che un successivo controllo verrà effettuato solamente se necessario (cfr. atto SEM 52/2.).
D-2021/2022 Pagina 15 Infine, la ricorrente ha ricevuto un appuntamento per un consulto psichia- trico, il quale è stato fissato per il 25 maggio 2022, non essendoci un’ur- genza in tal senso.
E. 11.5 Tenuto conto di quanto precede, pur non volendo in alcun modo mini- mizzare le stesse, le affezioni delle quali soffre la ricorrente, a differenza di quanto sostenuto nel suo ricorso, non appaiono essere suscettibili, dal pro- filo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di ritorno in Grecia, rispet- tivamente non si rileva dagli atti che il suo stato di salute necessiti impera- tivamente di trattamenti medici che non possano essere proseguiti che in Svizzera, secondo la giurisprudenza restrittiva applicabile in materia (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). Inoltre la Grecia, al contrario di quanto lamentato nel gravame, dispone delle strutture mediche sufficienti anche in campo psichiatrico, che possono dispensare le cure ed i trattamenti necessitanti al suo stato di salute, essendo ancora una volta rammentato che l’interessata ha in principio accesso alle cure di salute alle stesse condizioni che i cittadini greci (art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. la sentenza del Tribunale E-5659/2021 del 31 gennaio 2022 consid. 5.3).
E. 11.6 L’esecuzione dell’allontanamento, risulta pertanto essere pure ragio- nevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in combinato disposto con l’art. 44 LAsi).
E. 12 Visto quanto sopra rilevato sia in ambito di ammissibilità che di esigibilità della misura, non si ritiene essere la ricorrente una persona particolar- mente vulnerabile ai sensi della giurisprudenza. Pertanto, non era in casu necessario né che la SEM analizzasse l’esistenza di fattori favorevoli (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11), né che richiedesse alle autorità greche delle ga- ranzie specifiche per poter pronunciare l’esecuzione del suo allontana- mento in Grecia (cfr. sentenza del Tribunale D-749/2022 del 24 febbraio 2022 consid. 7.5).
E. 13 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'e- secuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr) ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione della ricorrente.
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E. 14 Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
E. 15 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac- certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
E. 16 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 17 Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccom- benza, sarebbero da porre a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e consi- derato che sulla base delle circostanze del caso di specie si può conclu- dere allo stato d'indigenza senza ulteriori accertamenti, v'è luogo di acco- gliere l'istanza di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal paga- mento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 18 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-2021/2022 Pagina 17 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità can- tonale competente.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Chiara Piras Francesca Bertini
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2021/2022 Sentenza del 13 maggio 2022 Composizione Giudici Chiara Piras (presidente del collegio), William Waeber, Chrystel Tornare Villanueva, cancelliera Francesca Bertini. Parti A._______, nata il (...), Congo (Kinshasa), patrocinata dall'avv. Michela Gentile, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro [Grecia]) ed allontanamento; decisione della SEM del 22 aprile 2022 / N (...). Fatti: A. A._______, cittadina della Repubblica democratica del Congo (Kinshasa), ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 22 rispettivamente il 24 gennaio 2022. B. Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" è risultato che l'interessata aveva già depositato una domanda d'asilo in Grecia il (...) gennaio 2020 e che il (...) aprile 2020 aveva ottenuto la protezione internazionale in tale Paese. C. Il 28 gennaio 2022 si è tenuto con l'interessata il verbale del rilevamento dei suoi dati personali, allorché invece l'8 febbraio 2022 la medesima ha sostenuto un colloquio Dublino. In tale occasione, la richiedente ha confermato i riscontri dattiloscopici e ha affermato che avrebbe ottenuto un permesso di soggiorno in Grecia valido per tre anni. Inoltre, ha dichiarato che avrebbe lasciato Kinshasa il (...) ottobre 2019 con un volo verso la Turchia e si sarebbe successivamente trasferita in Grecia a gennaio 2020, dove avrebbe vissuto fino a dicembre 2021. In seguito, si sarebbe recata via mare in Italia per poi giungere in treno in Svizzera. D. Per mezzo dello scritto del 9 febbraio 2022 la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha concesso alla richiedente il diritto di essere sentito circa l'eventuale applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed il relativo rinvio verso la Grecia. Il 14 febbraio 2022 l'interessata, per mezzo della sua rappresentante legale, ha trasmesso le proprie osservazioni. E. Nel frattempo, il 9 febbraio 2022, la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione della richiedente conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) ed all'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). Il 12 febbraio 2022 le competenti autorità greche hanno accettato la riammissione dell'interessata ed hanno indicato che alla stessa è stato accordato lo statuto di rifugiata il (...) aprile 2020 e che dispone di un permesso di soggiorno valido fino al (...) marzo 2023. F. Con scritto spontaneo del 4 aprile 2022 la rappresentante legale ha aggiornato la SEM in merito alle preoccupazioni espresse dall'interessata in data 31 marzo 2022 presso gli uffici della protezione giuridica. G. Il 21 aprile 2022 la richiedente ha inoltrato il suo parere circa la bozza di decisione della SEM del 19 aprile 2022. H. Con decisione del 22 aprile 2022, notificata il 25 aprile 2022, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento della richiedente verso la Grecia. I. Con ricorso del 2 maggio 2022, l'interessata è insorta dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM ed ha concluso all'annullamento della decisione impugnata ed alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per il completamento istruttorio. Altresì, ha domandato la concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo con protestate tasse e spese. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1; 2012/4 consid. 2.2).
4. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti. 5. 5.1 Nella decisione avversata l'autorità inferiore, dopo aver esposto i fatti, ha in primo luogo osservato come la ricorrente avrebbe ottenuto lo statuto di rifugiata in Grecia, Stato terzo designato quale sicuro dal Consiglio federale svizzero, nonché che le autorità elleniche avrebbero acconsentito alla sua riammissione in data 12 febbraio 2022. Il parere alla bozza di decisione negativa non conterrebbe poi fatti o mezzi di prova che giustificherebbero una modifica del punto di vista della SEM. In secondo luogo, l'autorità inferiore ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In particolare, per quanto concerne l'ammissibilità dell'allontanamento, ha osservato che quanto affermato dalla richiedente in merito alle sue difficili condizioni di vita in Grecia, sarebbe fondato unicamente sulla base di allegazioni di parte, non corroborate da alcun mezzo di prova. Inoltre, l'autorità di prima istanza, dopo aver esaminato l'incarto medico dell'interessata, ha ribadito che i fatti giuridicamente rilevanti sarebbero stati accertati ed ha così respinto la richiesta di ulteriori chiarimenti medici presentata della rappresentante legale. Altresì, ha affermato che la situazione medica della richiedente apparirebbe chiara e le sue condizioni di salute non risulterebbero essere di una gravità tale da costituire una violazione dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) in caso di rinvio in Grecia. Proseguendo, la SEM, ha ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessata sarebbe ragionevolmente esigibile in quanto né la situazione politica vigente in Grecia, né altri motivi vi si opporrebbero. In particolare, in merito allo stupro subito nel campo profughi di B._______, la SEM ha rilevato, senza voler negare la gravità di tale evento, che tuttavia non sussisterebbero indizi atti a sostenere che le autorità greche non le offrirebbero la protezione adeguata contro le aggressioni da parte di terzi o che rinuncerebbero in modo sistematico a perseguire gli atti delittuosi commessi sul loro territorio, se sollecitate. Inoltre, l'autorità inferiore ha osservato che non vi sarebbe ragione di credere che la richiedente dovrà tornare al campo profughi di B._______. Mentre, per quanto concerne invece le condizioni di accoglienza in Grecia, la SEM ha sottolineato che le condizioni di vita difficili non sarebbero un motivo di inesigibilità del rinvio dell'interessata. Infine, l'allontanamento della richiedente sarebbe possibile sia sul piano tecnico che pratico, avendo in particolare le autorità elleniche dato il loro accordo alla sua riammissione sul loro territorio. 5.2 Dal canto suo, nel memoriale ricorsuale, l'interessata lamenta anzitutto una violazione della massima inquisitoria, dell'obbligo di istruzione e di motivazione, nonché del diritto di essere sentito. La ricorrente osserva che la SEM non avrebbe esaminato in modo completo ed esauriente le circostanze individuali del caso di specie e le gravi carenze sistemiche nel sistema di protezione greco, né le avrebbe apprezzate in modo conforme al diritto federale, violando così l'art. 106 cpv. 1 lett. a e b LAsi. In particolare, l'autorità di prima istanza non avrebbe verificato l'esistenza di fattori favorevoli ad una riammissione in Grecia e non avrebbe atteso gli accertamenti medici in corso per poter disporre di una prima valutazione sul suo stato psicologico e gli accertamenti rispetto al possibile (...). Inoltre, ha rimproverato all'autorità inferiore di aver motivato la sua decisione in modo standardizzato e meccanico, violando così anche il diritto di essere sentito. L'insorgente sottolinea poi che ella presenterebbe molteplici fattori di vulnerabilità e rischio, tra cui: l'essere stata vittima di violenza sessuale in Grecia, il difficile accesso a misure di protezione e assistenza, il rischio di respingimento dalla Grecia alla Turchia, il rischio di ri-traumatizzazione, i problemi di salute, la necessità di trattamento e le considerazioni dei gravi limiti della situazione di accoglienza dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia. A suo dire, lo stato attuale degli atti e la mancanza di specifiche garanzie da parte delle autorità elleniche sarebbero di impedimento alla sua riammissione. L'allontanamento sarebbe pertanto illecito e non ragionevolmente esigibile, e si sostanzierebbe in una violazione dell'art. 3 CEDU, nonché della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011 (Convenzione Istanbul, RS 0.311.35) e della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna del 18 dicembre 1979 (CEDAW, RS 0.108). 6. 6.1 Preliminarmente occorre chinarsi sulle censure formali sollevate dalla ricorrente, in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5 per il diritto di essere sentito e l'obbligo di motivazione; e per l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2; Moser/ Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.191). 6.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 6.3 Dal canto suo, il diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) comprende segnatamente il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3). La portata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev'essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco. Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e relativi riferimenti; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale D-4781/2021 dell'8 novembre 2021 consid. 6.2). 6.4 L'obbligo di motivazione è inoltre corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2). 6.5 Nella presente disamina, al contrario di quanto asserito dall'interessata in sede di ricorso, il Tribunale non intravvede nella decisione avversata alcun elemento giuridicamente rilevante che non sarebbe stato ritenuto dalla SEM nella sua valutazione. Infatti, risulta sia dall'esposizione dei fatti, che dalla motivazione intrapresa dall'autorità inferiore nel provvedimento impugnato, che la predetta autorità si sia espressa sufficientemente ed in modo chiaro circa gli elementi che l'avrebbero fatta propendere per l'inesistenza di un rischio serio di violazione dell'art. 3 CEDU nel caso di un ritorno della ricorrente in Grecia. Il fatto che l'autorità di prima istanza abbia ritenuto le allegazioni della richiedente circa le difficili condizioni nelle quali si sarebbe trovata in Grecia semplici allegazioni di parte - riportando però nella decisione impugnata ampiamente le dichiarazioni fatte dall'insorgente in merito ed indicando sufficientemente i motivi per i quali le sue allegazioni avrebbero condotto l'autorità a tale conclusione (cfr. p.to I e II, pag. 3 segg. della decisione impugnata) - non discende da un accertamento inaccurato o incompleto della fattispecie da parte dell'autorità inferiore ma piuttosto dall'apprezzamento adempiuto dalla SEM nel caso della ricorrente. In tale contesto, occorre sottolineare come l'interessata abbia avuto ampio modo di esporre le vicissitudini che avrebbe vissuto in Grecia, come pure gli ostacoli che si opporrebbero ad un suo rinvio, dinnanzi all'autorità inferiore, e ciò in particolare presentando delle osservazioni al diritto di essere sentito (cfr. atto SEM 25/5) nonché alla bozza di decisione negativa (cfr. atto SEM 48/6). Alla luce degli elementi precitati, non si vede quindi come il diritto di essere sentito dell'insorgente sarebbe stato violato dall'autorità di prima istanza. Anche sotto l'aspetto del suo stato di salute, il Tribunale ritiene che gli atti di causa risultavano essere completi al momento dell'emanazione della decisione. La SEM disponeva di tutti gli elementi per potersi pronunciare in merito senza aspettare e/o effettuare ulteriori accertamenti. Quest'ultima ha del resto esposto nel provvedimento avversato in modo sufficientemente dettagliato i motivi per i quali ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente verso la Grecia ammissibile e ragionevolmente esigibile, anche ed in particolare in relazione allo stato valetudinario della ricorrente ed alle osservazioni proposte da quest'ultima e dalla sua rappresentante legale nelle prese di posizione inoltrate. 6.6 Ne discende quindi che le censure formali mosse dall'interessata nel senso sopra esposto nei confronti del provvedimento impugnato, risultano infondate e vanno conseguentemente respinte. Un annullamento della decisione avversata e la restituzione degli atti di causa alla SEM per complemento istruttorio non trova quindi alcun fondamento. La conclusione formulata in tal senso nel ricorso, va quindi respinta. 7. 7.1 Ciò posto, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se la richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre, che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125). 7.2 Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Grecia, come anche altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di non respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi). 7.3 Nella fattispecie, risulta che alla ricorrente, il (...) aprile 2020, è stato riconosciuto lo statuto di rifugiata in Grecia e che ella è stata posta al beneficio di un permesso di soggiorno valido dalla succitata data sino al (...) marzo 2023 (cfr. atto SEM 23/1). Tali circostanze sono peraltro state confermate dall'interessata nel corso del colloquio Dublino (cfr. atto SEM 17/2). Altresì, le autorità greche, il 12 febbraio 2022, hanno accettato la riammissione dell'interessata sul proprio territorio (cfr. atto SEM 23/1). Tali elementi non sono stati contestati dall'insorgente, che non ha neppure apportato alcun indizio atto a ritenere che la Grecia rischierebbe di allontanarla verso il suo Paese d'origine o verso la Turchia disattendendo il principio di non respingimento. 7.4 Di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte, ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente. 8. 8.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 8.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Pertanto, lo scrivente Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 9. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). 9.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero la ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 10. 10.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessata provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 10.2 Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, la ricorrente è rinviata in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura (cfr. Fanny MAtthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene quindi all'interessata sovvertire tale presunzione. A tal fine, ella deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale E-4040/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 9.3 e D-114/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 8.2). 10.3 Passando ora alla situazione generale della Grecia, il Tribunale ha ritenuto anche nella recente sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 che per quanto riguarda l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso tale Paese vengono riconosciuti degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.2). Si può infatti partire dal presupposto che essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, in principio rispetta i suoi obblighi di diritto internazionale. Certamente, da informazioni a disposizione di questo Tribunale risulta che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, corrono un rischio di vivere in condizioni precarie, a seconda dei casi, comparabili alle situazioni dei richiedenti. Tuttavia, non risulta da fonti affidabili e concordi che la Grecia abbia adottato una pratica di discriminazione sistematica - rispetto ai suoi cittadini - verso i beneficiari dello statuto di rifugiato o dalla protezione sussidiaria, nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio (cfr. fra le tante la sentenza di riferimento del Tribunale D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 8.2). Altresì, i beneficiari di protezione possono pure contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione]). Tale direttiva è stata trasposta dalla Grecia, in conformità all'art. 39, in diritto nazionale interno con decreto presidenziale (P.D) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo, nei confronti dei beneficiari di protezione costituiscono la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Infine, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, gli interessati potranno adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU). 10.4 Nella fattispecie, la ricorrente ha ottenuto lo statuto di rifugiata in Grecia in data (...) aprile 2020, di conseguenza può rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che le spettano. Si osserva che la ricorrente malgrado abbia affermato di aver dovuto lasciare il campo di B._______ dopo aver ottenuto la protezione internazionale e di aver vissuto in condizioni di vita precarie e difficili - vivendo in modo abusivo in un campo profughi a C._______ - non ha tuttavia mai addotto di aver richiesto aiuto per ottenere segnatamente un alloggio, un lavoro ed altre prestazioni essenziali alle autorità greche. L'interessata ha solamente asserito - in modo molto generale - di aver cercato aiuto presso delle Organizzazioni non governative (ONG), ma che le sarebbe sempre stato negato un sostegno in quanto aveva ottenuto protezione e pertanto non aveva più diritto a nessun sostegno economico. Tuttavia, si può dedurre che la richiedente non vivesse in uno stato di totale abbandono ed indigenza già solo per il fatto che abbia deciso di partire solamente un anno e mezzo dopo l'ottenimento dello statuto di rifugiata in Grecia. Alla luce di quanto precedentemente considerato, ed a differenza delle considerazioni contrarie contenute nel gravame, non appare che l'insorgente, nel caso di un suo ritorno in Grecia, sarà confrontata con una situazione di emergenza di carattere esistenziale o a dei trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionali succitate. Non si ravvisano neppure gli estremi per ammettere che le autorità greche abbiano violato la CEDAW e la Convenzione di Istanbul, peraltro convenzioni che la Grecia ha pure ratificato. Invero, si osserva in merito all'episodio di violenza sessuale subita nel campo di B._______, che la ricorrente si sia unicamente rivolta al personale responsabile della sicurezza al campo, ma non alla polizia. L'asserita paura di essere deportata, come minacciato dal suo violentatore, non è pertanto comprensibile, considerando che il (...) aprile 2020 la ricorrente ha ottenuto lo statuto di rifugiata. Da ultimo, né dal gravame né dagli atti, risultano esserci degli elementi per ritenere che lo stato di salute della ricorrente (cfr. anche infra consid. 11.4), sufficientemente acclarato in sede di prima istanza (cfr. anche supra consid. 6.5), risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenze della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e DTAF 2011/9 consid. 7.1). 10.5 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 11. 11.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento D-559/2020 consid. 9). Nella recente sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 il Tribunale ha avuto modo di precisare la propria giurisprudenza in merito all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili trasferite verso la Grecia. In particolare, ritenendo l'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili, come donne incinte o persone con problemi di salute non ritenuti gravi, di principio esigibile (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.5.1). 11.2 Nel caso in disamina, le difficili condizioni di esistenza nelle quali si sarebbe trovata la ricorrente in Grecia non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione del suo allontanamento. In particolare, nonostante le varie critiche sollevate da alcune organizzazioni non governative al sistema d'accoglienza e di procedura greco, alcune anche citate nel ricorso, va nuovamente rammentato che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione. È quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che le spettano direttamente presso le autorità di detto Paese. Quale rifugiata riconosciuta ella ha infatti diritto ad essere trattata in modo equivalente ai cittadini greci in relazione all'accesso alla giustizia, all'occupazione, all'assistenza ed alla sicurezza sociale. Inoltre, visto che ella dispone di un permesso di soggiorno valido, di principio - nonostante possa essere inizialmente più complicato non conoscendo la lingua parlata nel Paese - il mercato del lavoro greco risulta esserle aperto (cfr. nello stesso senso anche la sentenza del Tribunale D-570/2022 del 10 febbraio 2022 consid. 8.5). Anche se è noto che le condizioni di vita in Grecia non sono facili a causa della situazione economica prevalente, non ci sono in specie indicazioni - visto anche quanto già ritenuto sotto il profilo dell'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento - che l'interessata verrebbe esposta ad un'emergenza esistenziale in caso di ritorno in Grecia. Tali criticità del sistema sociale ed economico greci, non risultano difatti ostative, di per sé sole, a realizzare una messa in pericolo concreta ai sensi della legge e della giurisprudenza (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2010/41 consid. 8.3.5; 2008/34 consid. 11.2.2; 2007/10 consid. 5.1) e pertanto non risultano atte a costituire un ostacolo insormontabile sotto il profilo dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-1985/ 2021 del 27 settembre 2021 consid. 7.4.2). 11.3 Da ultimo, concernente lo stato di salute dell'interessata, si deve rilevare che per quanto attiene le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Lo straniero non può tuttavia prevalersi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, per dedurre un diritto incondizionato al soggiorno in Svizzera e un accesso generale alle misure mediche suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione non raggiungono lo standard elvetico. In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e rel. rif.). Tuttavia, al contrario di quanto argomentato nel gravame dall'insorgente, ciò non appare essere il caso di specie. 11.4 Dai documenti medici all'inserto, risulta che alla ricorrente, in data 3 febbraio 2022, è stata diagnosticata una (...) di origine virale e dolore muscolare diffuso, la quale è stata trattata (cfr. atto SEM 15/2). In seguito, in data 7 febbraio 2022 l'interessata ha svolto un controllo (...) dal quale si evinceva un "(...)" e si fissava quindi un controllo di Risonanza magnetica (RMN) e un ulteriore controllo (...) (cfr. atto SEM 34/2). L'insorgente è stata poi visitata in data 17 febbraio 2022 per (...). Dal consulto (...) è stata segnalata la presenza di (...) ed è stato programmato un controllo di risonanza magnetica tomografica (RMT) in data 18 febbraio 2022 (cfr. atto SEM 28/2), dal quale è risultato un (...) (cfr. atto SEM 33/2). Successivamente, il 22 marzo 2022, la ricorrente è stata visitata per prurito generalizzato su tutto il corpo (cfr. atto SEM 35/2). Il 6 aprile 2022 è stato effettuato l'intervento programmato di (...). Dalla lettera di dimissioni dell'11 aprile 2022 si legge oltre alla (...), la diagnosi di (...) in corso di accertamenti (cfr. atto SEM 45/2). Il controllo post operatorio del 20 aprile 2022 ha confermato l'esito positivo dell'intervento (cfr. atto SEM 47/2); mentre il 28 aprile 2022 l'insorgente ha avuto nuovamente una visita medica a causa di (...) e le è stata prescritta una nuova terapia, precisando che un successivo controllo verrà effettuato solamente se necessario (cfr. atto SEM 52/2.). Infine, la ricorrente ha ricevuto un appuntamento per un consulto psichiatrico, il quale è stato fissato per il 25 maggio 2022, non essendoci un'urgenza in tal senso. 11.5 Tenuto conto di quanto precede, pur non volendo in alcun modo minimizzare le stesse, le affezioni delle quali soffre la ricorrente, a differenza di quanto sostenuto nel suo ricorso, non appaiono essere suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di ritorno in Grecia, rispettivamente non si rileva dagli atti che il suo stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti medici che non possano essere proseguiti che in Svizzera, secondo la giurisprudenza restrittiva applicabile in materia (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). Inoltre la Grecia, al contrario di quanto lamentato nel gravame, dispone delle strutture mediche sufficienti anche in campo psichiatrico, che possono dispensare le cure ed i trattamenti necessitanti al suo stato di salute, essendo ancora una volta rammentato che l'interessata ha in principio accesso alle cure di salute alle stesse condizioni che i cittadini greci (art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. la sentenza del Tribunale E-5659/2021 del 31 gennaio 2022 consid. 5.3). 11.6 L'esecuzione dell'allontanamento, risulta pertanto essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in combinato disposto con l'art. 44 LAsi).
12. Visto quanto sopra rilevato sia in ambito di ammissibilità che di esigibilità della misura, non si ritiene essere la ricorrente una persona particolarmente vulnerabile ai sensi della giurisprudenza. Pertanto, non era in casu necessario né che la SEM analizzasse l'esistenza di fattori favorevoli (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11), né che richiedesse alle autorità greche delle garanzie specifiche per poter pronunciare l'esecuzione del suo allontanamento in Grecia (cfr. sentenza del Tribunale D-749/2022 del 24 febbraio 2022 consid. 7.5).
13. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr) ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione della ricorrente.
14. Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
15. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
16. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
17. Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e considerato che sulla base delle circostanze del caso di specie si può concludere allo stato d'indigenza senza ulteriori accertamenti, v'è luogo di accogliere l'istanza di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
18. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: La cancelliera: Chiara Piras Francesca Bertini Data di spedizione: