Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
E. 2.1 I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa.
E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 4.1 Il ricorso manifestamente infondato, ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
E. 4.2 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti.
E. 5.1 Preliminarmente occorre esaminare le censure formali proposte dagli insorgenti nel loro ricorso, i quali lamentano un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM (art. 6 LAsi; art. 12 PA; cfr. anche in merito la DTAF 2019 I/6 consid. 5.1) sia in merito al loro stato di salute, come pure all'esecuzione dell'allontanamento.
E. 5.2 In primo luogo, non possono essere seguite le argomentazioni ricorsuali circa un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore in relazione allo stato del sistema d'accoglienza italiano. Come invero rilevabile agevolmente dalla decisione avversata, l'autorità inferiore ha ampiamente preso in esame e disquisito i timori da essi addotti a sostegno della loro domanda d'asilo (cfr. p.to II, pag. 8 e segg.). Del resto le argomentazioni degli insorgenti sono piuttosto riferibili al merito della questione, ovverossia trovandosi in disaccordo con l'apprezzamento compiuto dalla SEM, argomenti che verranno pertanto trattati in appresso. In secondo luogo, dal profilo dello stato di salute degli insorgenti, tenuto conto di quanto risulta rilevante per la causa, non si ravvisa in specie alcun accertamento inaccurato o incompleto da parte dell'autorità inferiore, la quale, al momento dell'emanazione della decisione, disponeva di ogni elemento utile sui punti in questione per statuire con piena cognizione di causa, e di cui ha tenuto debitamente e correttamente conto nella parte dedicata all'ammissibilità ed esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. p.to III, pag. 13 e segg. del provvedimento impugnato). A titolo abbondanziale si osserva che già al loro arrivo in Svizzera gli interessati erano coscienti delle diverse patologie che li affliggevano, dato che avevano già usufruito di cure durante il periodo vissuto in Italia. Anche in tale contesto, le obiezioni sollevate, tendono in realtà ad un apprezzamento differente del loro caso specifico rispetto a quanto compiuto dalla SEM, e quindi al merito della questione, che verranno pertanto esaminate di seguito.
E. 5.3 Ne discende quindi che le censure formali, in quanto infondate, vanno conseguentemente respinte. 6.6.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di «non-refoulement» ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo, non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125). Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, l'Italia, come anche altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di non respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi). 6.2 Nella fattispecie, dagli atti risulta che ai ricorrenti è stato riconosciuto lo statuto di rifugiato in Italia e che sono beneficiari di un permesso di soggiorno valido sino al (...) agosto 2023 (cfr. atto SEM n. [{...}]-52/1). Altresì, l'Italia, il (...) gennaio 2023, ha dichiarato di autorizzare il trasferimento degli insorgenti sul proprio territorio (cfr. atto SEM n. 64/2). Circostanze che sono fra l'altro pure state confermate dalla ricorrente 1 nell'ambito del suo colloquio Dublino (cfr. atto SEM n. 41/5). Gli interessati non hanno inoltre né allegato né sono stati in misura di fornire elementi concreti atti a ritenere che l'Italia rischierebbe di allontanarli verso il loro Paese d'origine contravvenendo pertanto al principio di non respingimento. 6.3 Di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo.
E. 7 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9), segnatamente gli insorgenti non possiedono un permesso di soggiorno o di dimora valido; non sono colpiti da una decisione di estradizione; non sono colpiti da una decisione di espulsione. Pertanto, lo scrivente Tribunale conferma la pronuncia dell'allontanamento.
E. 8 I ricorrenti, nella propria impugnativa, ritengono che l'esecuzione dell'allontanamento non sia ammissibile in quanto contraria alle disposizioni imperative di diritto internazionale oltre che non ragionevolmente esigibile viste le condizioni esistenziali in cui i ricorrenti si troverebbero una volta tornati in Italia e ciò con particolare riferimento alla disponibilità di un alloggio e all'accesso alle cure mediche. Inoltre, per quanto attiene il campo d'applicazione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (Conv. diritti fanciullo, RS 0.107) l'integrità psichica dei ricorrenti 2 - 6 sarebbe a rischio. Infine, gli insorgenti ritengono che il sistema di asilo italiano non sia in grado di accoglierli, in quanto non disporrebbe delle necessarie risorse.
E. 9 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI, cfr. consid. 12), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI, cfr. consid. 10) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI, cfr. consid. 11). In caso di mancato adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 10.10.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU e della Conv. diritti fanciullo. Spetta infatti agli interessati provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che correranno un reale rischio (real risk) di essere sottoposti, nel Paese verso il quale saranno allontanati, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 10.2 Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, i ricorrenti sono rinviati in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene quindi agli interessati sovvertire tale presunzione. A tal fine, devono presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovino in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale E-4040/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 9.3 e D-114/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 8.2). 10.3 Nella fattispecie, ai ricorrenti è stata riconosciuta la protezione internazionale in Italia, con il rilascio di un permesso di soggiorno (cfr. atti SEM 52/1 e 64/2). L'Italia è firmataria della CEDU e della Conv. tortura e non vi sono indizi che permettano di ritenere che tale Paese non rispetterà gli obblighi di diritto internazionale derivante da queste convenzioni. Oltracciò, l'Italia è vincolata dalla direttiva qualificazione. Gli obblighi dell'Italia derivanti dal diritto europeo, nei confronti dei beneficiari di protezione costituiscono la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Infine, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, gli interessati potranno adire i tribunali italiani, ed in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU). Non esiste un "rischio reale" nel senso di un rifiuto concreto da parte dell'Italia di concedere ai ricorrenti le garanzie minime ai sensi della suddetta direttiva UE. Le autorità italiane hanno confermato all'autorità inferiore che ai ricorrenti è stata concessa la protezione internazionale e possono tornare insieme in Italia. Nello stesso scritto, esse hanno espressamente riconosciuto i ricorrenti quale un nucleo familiare vulnerabile e pertanto sarà effettuata una valutazione al fine di determinare se i requisiti per accedere ad una struttura del sistema SAI siano adempiuti o meno (cfr. atto SEM n. 64/2). Pertanto può rimanere aperta la disamina circa la credibilità delle allegazioni ricorsuali circa il periodo passato dagli interessati senza alloggio, oltre che le limitazioni nell'accesso all'istruzione, come pure una valutazione dei mezzi di prova offerti dai ricorrenti con l'allegato ricorsuale (cfr. allegati 3 - 5 al ricorso del (...) febbraio 2023, oltre che il documento allegato allo scritto del (...) marzo 2023). Il Tribunale ritiene che l'Italia rispetti sistematicamente le condizioni poste dalle direttive indicate in precedenza relative alle garanzie minime delle persone a beneficio di una protezione internazionale (cfr. sentenza del Tribunale D-4082/2022 del 23 settembre 2022 consid. 8.2.2). Nel caso in cui dovessero concretizzarsi delle limitazioni all'accesso a servizi essenziali appartiene ai ricorrenti rivolgersi alle autorità competenti per far valere i propri diritti. Potranno altresì rivolgersi ad enti caritatevoli presenti sul territorio italiano, di cui gli stessi hanno già potuto godere l'aiuto negli ultimi anni (cfr. nel medesimo senso la sentenza del Tribunale E-4041/2022 del 22 settembre 2022 consid. 7.1.2). Di conseguenza, la richiesta di garanzie individualizzate circa l'accesso all'alloggio - contrariamente a quanto richiesto dai ricorrenti - non è in casu necessaria, in quanto lo statuto di coloro i quali sono stati riconosciuti quali rifugiati è differente dai richiedenti l'asilo trasferiti in Italia in applicazione della procedura Dublino, per i quali sono necessarie, in determinate casistiche, delle garanzie individualizzate. 10.4 Inoltre, per quanto concerne gli episodi di violenza subiti dai ricorrenti durante la loro permanenza in Italia e l'asserita mancata assistenza da parte delle forze di polizia italiane, agli atti non sono evincibili elementi tali da dimostrare che le forze di polizia italiane non abbiano offerto loro protezione, sia per quanto concerne le aggressioni subite da terzi che dal marito e padre. Il Tribunale ritiene pertanto che si possa partire dall'assunto che l'Italia è uno Stato di diritto con un'autorità di polizia funzionante e che è disposta ed è in grado di offrire la protezione adeguata, come già osservato a giusto titolo dall'autorità di prime cure nella decisione impugnata. Pertanto, anche in questa eventualità è compito dei ricorrenti rivolgersi se del caso alle autorità per denunciare i fatti. Per quanto attiene, nello specifico, le asserite violenze domestiche subite dai ricorrenti, si osserva che il marito, rispettivamente padre, dei ricorrenti sia tornato in Afghanistan, interrompendo tutti i contatti con la famiglia, di conseguenza egli non costituirebbe più una minaccia alla loro incolumità. 10.510.5.1 Passando ora all'analisi dell'interesse superiore del fanciullo, i criteri applicabili per determinarlo comprendono valutazioni in merito alla sua età, al suo grado di maturità, ai suoi legami di dipendenza e alla natura delle relazioni con le persone di sostegno (prossimità, intensità, importanza per la sua crescita, impegno e capacità di presa a carico). Parimenti da analizzare sono lo stato e le prospettive di sviluppo e di formazione scolastica rispettivamente professionale nonché le possibilità e le difficoltà di reinserimento. Nell'analisi di tali criteri, la durata del soggiorno in Svizzera è un fattore di grande importanza, posto che i bambini in tenera età non devono essere sradicati senza validi motivi dall'ambiente nel quale sono cresciuti. Dal punto di vista psicologico, occorre prendere in considerazione non solo la famiglia in senso stretto quantopiù l'insieme delle relazioni sociali. Una forte integrazione in Svizzera, derivante in particolare da un lungo soggiorno e da una scolarizzazione in tale paese, può infatti avere quale conseguenza uno sradicamento dal paese d'origine, che può, secondo le circostanze, rendere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; DTAF 2009/28 consid. 9.3.2 e sentenza del TAF D-5/2019 del 21 febbraio 2022 consid. 10.4). 10.5.2 Nel caso in disamina, per ciò che attiene alla situazione dei ricorrenti 2 - 6, il Tribunale rileva anzitutto che non sussistono elementi per concludere che il trasferimento in Italia equivarrebbe ad uno sradicamento completo tale da pregiudicare il loro sviluppo ed equilibrio. Invero, essi risiedono in Svizzera da circa 4 mesi, un lasso di tempo troppo breve per considerarla una situazione di stabilità, tenendo presente che gli stessi hanno vissuto per più di 5 anni in Italia. Pertanto una valutazione della scolarizzazione avvenuta in Svizzera nel caso di specie non è possibile, visto l'esiguo tempo di permanenza nel Paese. Per ciò che riguarda poi la necessità di una continuità delle cure mediche che interessano i bambini, contrariamente a quanto rilevato dai ricorrenti in sede di ricorso, non risulta dagli atti medici che un trasferimento pregiudicherebbe le terapie, né che lo stesso implicherebbe un'interruzione della terapia a lungo termine, risultando così contrario all'interesse superiore del fanciullo. Infatti, come già rilevato in precedenza, in Italia i bambini hanno ottenuto le cure necessarie, anche di natura psicologica, tanto che al loro arrivo in Svizzera le rispettive diagnosi erano poste, come pure le terapie farmacologiche. Per quanto concerne le relazioni sociali, dagli atti emerge che i ricorrenti godono unicamente della presenza della madre, la ricorrente 1, dato che il padre sarebbe tornato in Afghanistan interrompendo ogni contatto. Dagli atti non emerge neppure che la ricorrente 1, nonostante i problemi di salute che la affliggono, non sia in grado di provvedere alla cura dei figli. 10.5.3 In conclusione dunque, il trasferimento dei ricorrenti in Italia non risulta essere contrario all'interesse superiore dei fanciulli sancito dall'art. 3 Conv. fanciulli. 10.6 L'esecuzione dell'allontanamento in Italia è pertanto ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 11.11.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se gli interessati rendono verosimile che, per delle ragioni personali, il loro rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile. 11.2 L'autorità inferiore ha correttamente ritenuto esigibile l'esecuzione dell'allontanamento. Per evitare ulteriori ripetizioni, il Tribunale rinvia ai considerandi della decisione impugnata che conferma pienamente. Ad ogni modo si rileva pure che per quanto riguarda, invece, le condizioni di vita, alloggio e lavoro, l'Italia è vincolata alla direttiva qualificazione. È quindi responsabilità degli insorgenti rivolgersi alle autorità italiane per fare valere i diritti che spettano loro. 11.3 Infine, i ricorrenti non soffrono di gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti). 11.3.1 La ricorrente 1 ha riferito di soffrire di una sindrome depressiva e insonnia in trattamento in Italia da 3 anni. Il medico, in data (...) dicembre 2022 ha pertanto prescritto Escitalopram, Stilnox e Temesta e consigliato un consulto psichiatrico (cfr. atto SEM n. 36/2). Durante il successivo consulto psichiatrico del (...) gennaio 2023, è stato diagnosticato un disturbo dell'adattamento e una reazione depressiva prolungata. Alla terapia precedentemente impostata è stato aggiunto Zyprexa (cfr atto SEM n. 60/3). In data (...) gennaio 2023 sono stati diagnosticati dei sospetti calcoli renali ed il medico ha impostato una terapia con Voltaren rapid, Novalgina e Pantoprazolo (cfr. atto SEM n. 63/2). Durante il successivo consulto psichiatrico del (...) gennaio 2023 la ricorrente ha riferito di un miglioramento del proprio stato di salute e pertanto la terapia è stata riadattata con Temesta, Zyprexa, Stilnox, Escitalopram Axapharm, oltre che Temesta e Zyprexa in riserva (cfr. atto SEM n. 66/2). In data (...) gennaio 2023 è stata effettuata l'analisi dell'ecografia all'addome, che non ha evidenziato idronefrosi e ha presentato piccoli spot senza segni di occlusione. Il medico ha prescritto Novalgina in riserva (cfr atti SEM n. 67/2 e 68/1). Il successivo (...) febbraio 2023 è stato effettuato un ulteriore consulto psichiatrico, durante il quale la diagnosi e la terapia sono rimaste invariate (cfr. atto SEM n. 78/2). In data (...) febbraio 2023 la ricorrente è stata vistata per mal di gola e le è stata diagnosticata un'angina faringea complicata, lombalgia invalidante sinistra, debolezza generalizzata e le è stata prescritta una terapia con Sirdalud, Prednisone e Novalgina (cfr. atto SEM n. 80/2). Il (...) febbraio 2023 il servizio psico-sociale di Chiasso conferma che la ricorrente 1 è seguita per disturbo dell'adattamento e reazione depressiva prolungata e ritiene necessario che l'insorgente possa beneficiare di una condizione di stabilità abitativa e di presa a carico psichiatrica specialistica. Inoltre un cambiamento potrebbe influenzare negativamente il quadro psichico della ricorrente (cfr. risultanze istruttorie). 11.3.2 Il ricorrente 2 è stato visitato da un medico pediatra in data (...) gennaio 2023 ed è stata richiesta una valutazione psicologica per un'eventuale presa a carico. In Italia sarebbe stato in cura psicologica per 2 anni e mezzo (cfr. atto SEM n. 62/3). Agli atti non vi sono ulteriori aggiornamenti in merito. 11.3.3 Non vi sono, d'altro canto, atti medici nell'incarto relativi al ricorrente 3, a comprova dell'assenza di problemi di salute rilevanti. 11.3.4 Per quanto concerne, invece, il ricorrente 4, è stato visitato in data (...) gennaio 2023 ed il medico pediatra ha richiesto una valutazione psicologica per crisi di rabbia e aggressività, per cui era già in cura in Italia. È stato prescritto Quietude Sirop (cfr. atto SEM n. 61/3). 11.3.5 Il ricorrente 5 è stato visitato in data (...) dicembre 2022 ed il medico ha confermato una pluriallergia ed ha consigliato il vaccino antinfluenzale (cfr. atto SEM n. 37/3). Il successivo (...) dicembre 2022 il medico ha consigliato un'ecografia per dolore e contrattura ai polpacci (cfr. atto SEM n. 47/3). Dalle analisi dell'ecografia è emerso che non vi siano problemi (cfr. atto SEM n. 49/1). In data (...) dicembre 2022 al ricorrente è stato estratto un dente cariato (cfr. atto SEM 50/3). 11.3.6 La ricorrente 6 è stata visitata in data (...) febbraio 2023 per mal di gola, addominalgia e giordano positivo a sx ed è stato prescritto Augmentin Trio forte (cfr. atto SEM n. 79/3). In data (...) febbraio 2023 la ricorrente si è sottoposta ad una ecografia. Un ulteriore controllo verrà effettuato a fine terapia. Il prossimo appuntamento è stato programmato per il (...) febbraio 2023. Nessun altre atto medico è stato trasmesso al Tribunale (cfr. atto SEM n. 81/2). 11.3.7 Lo stato di salute dei ricorrenti è pertanto stato sufficientemente acclarato dall'autorità di prime cure. Le diagnosi poste non inducono a concludere che i ricorrenti siano affetti da problematiche mediche per cui necessitano trattamenti specialistici continui necessari per la sopravvivenza. Ad ogni modo si rileva che l'Italia dispone di strutture mediche sufficienti anche in campo psichiatrico, che possono dispensare le cure ed i trattamenti necessitanti al loro stato di salute, essendo ancora una volta rammentato che gli interessati hanno in principio accesso alle cure di salute alle stesse condizioni che i cittadini italiani (art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione). Si osserva, infine, che i ricorrenti fossero già in cura per le varie problematiche di ordine psicologico in Italia, come da loro stessi affermato (cfr. atto SEM n. 41/5). 11.4 Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento risulta pure ragionevolmente esigibile.
E. 12 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr) ritenuto che le autorità italiane hanno dato il loro benestare alla riammissione dei ricorrenti (cfr. atto SEM n. 64/2).
E. 13 Di conseguenza, in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
E. 14 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
E. 15.1 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 15.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750 che seguono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 15.3 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-795/2023 Sentenza del 20 marzo 2023 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Muriel Beck Kadima, cancelliere Adriano Alari. Parti
1. A._______, nata il (...),
2. B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...),
3. D._______, nato il (...),
4. E._______, nato il (...),
5. F._______, nato il (...),
6. G._______, nata il (...), Afghanistan, tutti patrocinati dall'avv. Giuseppina Santoro, (...) ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro [Italia] - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 1 febbraio 2023 / (...). Fatti: A. A.a I richiedenti 1 - 6 hanno depositato il (...) novembre 2022 una domanda d'asilo in Svizzera. A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" è risultato che l'interessata 1 aveva già depositato due domande d'asilo, una in Italia il (...) aprile 2017 e una in Norvegia il (...) novembre 2015. A.c Il (...) dicembre 2022 i richiedenti hanno conferito procura alla rappresentanza legale assegnatagli. A.d Il (...) dicembre 2022, i richiedenti 1 - 3 sono stati sentiti nell'ambito del colloquio Dublino. L'interessata 1 è stata altresì sentita per i figli minorenni 4 - 6. Nel corso degli stessi è stato concesso loro il diritto di essere sentiti circa l'eventuale competenza dell'Italia o della Norvegia per il trattamento della domanda d'asilo. Al contempo è stato concesso il diritto di essere sentiti sui rispettivi stati di salute. A.e In data (...) dicembre 2022 la Segreteria di Stato per la migrazione (di seguito: SEM) ha presentato alle competenti autorità italiane una richiesta di ripresa in carico dell'interessato in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. d del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; GU L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III o RD III). A.f In data (...) dicembre 2022 i richiedenti hanno presentato delle osservazioni spontanee, tramite le quali rendono attenta l'autorità di prime cure circa lo stato valetudinario dell'interessata 1, rettificano alcune dichiarazioni effettuate dalla stessa nell'ambito del colloquio Dublino. Ritengono inoltre che, vista la vulnerabilità del nucleo familiare, un eventuale trasferimento verso l'Italia comporterebbe un concreto rischio di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101). A.g In data (...) dicembre 2022 le autorità italiane hanno respinto la richiesta di ripresa in carico in quanto i richiedenti avrebbero ottenuto un permesso di residenza per rifugiati. A.h In medesima data l'autorità inferiore ha comunicato ai richiedenti che, dalle indagini esperite, è emerso che agli stessi è stata riconosciuta la qualità di rifugiato in Italia ed è stato loro rilasciato un permesso di soggiorno. Di conseguenza, la SEM ha concesso agli interessati il diritto di essere sentiti circa l'intenzione di non entrate nel merito della domanda d'asilo ed il conseguente allontanamento verso l'Italia in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). La loro rappresentante legale ha inoltrato le proprie osservazioni con scritto del (...) gennaio 2023. A.i Il (...) dicembre 2022 la SEM ha presentato alle competenti autorità italiane una richiesta di riammissione dei richiedenti conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno). A.j L'Italia, con scritto del (...) gennaio 2023, ha accettato la riammissione dei richiedenti, confermando al contempo che è stata loro riconosciuta la protezione internazionale con il relativo rilascio di un permesso di soggiorno. L'autorità italiana ha inoltre riconosciuto gli interessati quale nucleo familiare vulnerabile, indicando che avrebbe valutato se gli stessi adempiano o meno ai requisiti per la collocazione in un centro SAI. A.k L'autorità inferiore, in data (...) gennaio 2023, ha fatto richiesta di informazioni al servizio MedicHelp circa tutti gli appuntamenti medici passati e futuri dei richiedenti. In medesima data ed il successivo (...) gennaio 2023 sono state trasmesse le tabelle di tutti i loro appuntamenti medici. A.l Il (...) gennaio 2023 la SEM ha trasmesso la bozza di decisione ai richiedenti. Il (...) febbraio 2023 per il tramite della loro rappresentante legale, gli interessati hanno inoltrato il proprio parere in merito. B. Con decisione del (...) febbraio 2023, notificata il giorno successivo, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei richiedenti, ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera, intimando loro di lasciare la Svizzera al più tardi il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso ed incaricando il cantone Svitto dell'esecuzione dell'allontanamento. C. Con ricorso del (...) febbraio 2023 (cfr. timbro del plico raccomandato), gli interessati sono insorti dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione, concludendo al suo annullamento e alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per completamento istruttorio, in subordine alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera, con contestuale richiesta di esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo con protesta di tasse e spese. D.In data (...) febbraio 2023 i ricorrenti hanno trasmesso al Tribunale un nuovo certificato medico del servizio psico-sociale di Chiasso datato (...) febbraio 2023. Il successivo (...) marzo 2023, i ricorrenti hanno trasmesso uno scritto dell'associazione Terzavia di Ancona. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Il ricorso manifestamente infondato, ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). 4.2 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti. 5. 5.1 Preliminarmente occorre esaminare le censure formali proposte dagli insorgenti nel loro ricorso, i quali lamentano un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM (art. 6 LAsi; art. 12 PA; cfr. anche in merito la DTAF 2019 I/6 consid. 5.1) sia in merito al loro stato di salute, come pure all'esecuzione dell'allontanamento. 5.2 In primo luogo, non possono essere seguite le argomentazioni ricorsuali circa un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore in relazione allo stato del sistema d'accoglienza italiano. Come invero rilevabile agevolmente dalla decisione avversata, l'autorità inferiore ha ampiamente preso in esame e disquisito i timori da essi addotti a sostegno della loro domanda d'asilo (cfr. p.to II, pag. 8 e segg.). Del resto le argomentazioni degli insorgenti sono piuttosto riferibili al merito della questione, ovverossia trovandosi in disaccordo con l'apprezzamento compiuto dalla SEM, argomenti che verranno pertanto trattati in appresso. In secondo luogo, dal profilo dello stato di salute degli insorgenti, tenuto conto di quanto risulta rilevante per la causa, non si ravvisa in specie alcun accertamento inaccurato o incompleto da parte dell'autorità inferiore, la quale, al momento dell'emanazione della decisione, disponeva di ogni elemento utile sui punti in questione per statuire con piena cognizione di causa, e di cui ha tenuto debitamente e correttamente conto nella parte dedicata all'ammissibilità ed esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. p.to III, pag. 13 e segg. del provvedimento impugnato). A titolo abbondanziale si osserva che già al loro arrivo in Svizzera gli interessati erano coscienti delle diverse patologie che li affliggevano, dato che avevano già usufruito di cure durante il periodo vissuto in Italia. Anche in tale contesto, le obiezioni sollevate, tendono in realtà ad un apprezzamento differente del loro caso specifico rispetto a quanto compiuto dalla SEM, e quindi al merito della questione, che verranno pertanto esaminate di seguito. 5.3 Ne discende quindi che le censure formali, in quanto infondate, vanno conseguentemente respinte. 6.6.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di «non-refoulement» ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo, non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125). Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, l'Italia, come anche altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di non respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi). 6.2 Nella fattispecie, dagli atti risulta che ai ricorrenti è stato riconosciuto lo statuto di rifugiato in Italia e che sono beneficiari di un permesso di soggiorno valido sino al (...) agosto 2023 (cfr. atto SEM n. [{...}]-52/1). Altresì, l'Italia, il (...) gennaio 2023, ha dichiarato di autorizzare il trasferimento degli insorgenti sul proprio territorio (cfr. atto SEM n. 64/2). Circostanze che sono fra l'altro pure state confermate dalla ricorrente 1 nell'ambito del suo colloquio Dublino (cfr. atto SEM n. 41/5). Gli interessati non hanno inoltre né allegato né sono stati in misura di fornire elementi concreti atti a ritenere che l'Italia rischierebbe di allontanarli verso il loro Paese d'origine contravvenendo pertanto al principio di non respingimento. 6.3 Di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo.
7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9), segnatamente gli insorgenti non possiedono un permesso di soggiorno o di dimora valido; non sono colpiti da una decisione di estradizione; non sono colpiti da una decisione di espulsione. Pertanto, lo scrivente Tribunale conferma la pronuncia dell'allontanamento.
8. I ricorrenti, nella propria impugnativa, ritengono che l'esecuzione dell'allontanamento non sia ammissibile in quanto contraria alle disposizioni imperative di diritto internazionale oltre che non ragionevolmente esigibile viste le condizioni esistenziali in cui i ricorrenti si troverebbero una volta tornati in Italia e ciò con particolare riferimento alla disponibilità di un alloggio e all'accesso alle cure mediche. Inoltre, per quanto attiene il campo d'applicazione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (Conv. diritti fanciullo, RS 0.107) l'integrità psichica dei ricorrenti 2 - 6 sarebbe a rischio. Infine, gli insorgenti ritengono che il sistema di asilo italiano non sia in grado di accoglierli, in quanto non disporrebbe delle necessarie risorse. 9. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI, cfr. consid. 12), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI, cfr. consid. 10) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI, cfr. consid. 11). In caso di mancato adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 10.10.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU e della Conv. diritti fanciullo. Spetta infatti agli interessati provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che correranno un reale rischio (real risk) di essere sottoposti, nel Paese verso il quale saranno allontanati, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 10.2 Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, i ricorrenti sono rinviati in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene quindi agli interessati sovvertire tale presunzione. A tal fine, devono presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovino in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale E-4040/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 9.3 e D-114/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 8.2). 10.3 Nella fattispecie, ai ricorrenti è stata riconosciuta la protezione internazionale in Italia, con il rilascio di un permesso di soggiorno (cfr. atti SEM 52/1 e 64/2). L'Italia è firmataria della CEDU e della Conv. tortura e non vi sono indizi che permettano di ritenere che tale Paese non rispetterà gli obblighi di diritto internazionale derivante da queste convenzioni. Oltracciò, l'Italia è vincolata dalla direttiva qualificazione. Gli obblighi dell'Italia derivanti dal diritto europeo, nei confronti dei beneficiari di protezione costituiscono la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Infine, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, gli interessati potranno adire i tribunali italiani, ed in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU). Non esiste un "rischio reale" nel senso di un rifiuto concreto da parte dell'Italia di concedere ai ricorrenti le garanzie minime ai sensi della suddetta direttiva UE. Le autorità italiane hanno confermato all'autorità inferiore che ai ricorrenti è stata concessa la protezione internazionale e possono tornare insieme in Italia. Nello stesso scritto, esse hanno espressamente riconosciuto i ricorrenti quale un nucleo familiare vulnerabile e pertanto sarà effettuata una valutazione al fine di determinare se i requisiti per accedere ad una struttura del sistema SAI siano adempiuti o meno (cfr. atto SEM n. 64/2). Pertanto può rimanere aperta la disamina circa la credibilità delle allegazioni ricorsuali circa il periodo passato dagli interessati senza alloggio, oltre che le limitazioni nell'accesso all'istruzione, come pure una valutazione dei mezzi di prova offerti dai ricorrenti con l'allegato ricorsuale (cfr. allegati 3 - 5 al ricorso del (...) febbraio 2023, oltre che il documento allegato allo scritto del (...) marzo 2023). Il Tribunale ritiene che l'Italia rispetti sistematicamente le condizioni poste dalle direttive indicate in precedenza relative alle garanzie minime delle persone a beneficio di una protezione internazionale (cfr. sentenza del Tribunale D-4082/2022 del 23 settembre 2022 consid. 8.2.2). Nel caso in cui dovessero concretizzarsi delle limitazioni all'accesso a servizi essenziali appartiene ai ricorrenti rivolgersi alle autorità competenti per far valere i propri diritti. Potranno altresì rivolgersi ad enti caritatevoli presenti sul territorio italiano, di cui gli stessi hanno già potuto godere l'aiuto negli ultimi anni (cfr. nel medesimo senso la sentenza del Tribunale E-4041/2022 del 22 settembre 2022 consid. 7.1.2). Di conseguenza, la richiesta di garanzie individualizzate circa l'accesso all'alloggio - contrariamente a quanto richiesto dai ricorrenti - non è in casu necessaria, in quanto lo statuto di coloro i quali sono stati riconosciuti quali rifugiati è differente dai richiedenti l'asilo trasferiti in Italia in applicazione della procedura Dublino, per i quali sono necessarie, in determinate casistiche, delle garanzie individualizzate. 10.4 Inoltre, per quanto concerne gli episodi di violenza subiti dai ricorrenti durante la loro permanenza in Italia e l'asserita mancata assistenza da parte delle forze di polizia italiane, agli atti non sono evincibili elementi tali da dimostrare che le forze di polizia italiane non abbiano offerto loro protezione, sia per quanto concerne le aggressioni subite da terzi che dal marito e padre. Il Tribunale ritiene pertanto che si possa partire dall'assunto che l'Italia è uno Stato di diritto con un'autorità di polizia funzionante e che è disposta ed è in grado di offrire la protezione adeguata, come già osservato a giusto titolo dall'autorità di prime cure nella decisione impugnata. Pertanto, anche in questa eventualità è compito dei ricorrenti rivolgersi se del caso alle autorità per denunciare i fatti. Per quanto attiene, nello specifico, le asserite violenze domestiche subite dai ricorrenti, si osserva che il marito, rispettivamente padre, dei ricorrenti sia tornato in Afghanistan, interrompendo tutti i contatti con la famiglia, di conseguenza egli non costituirebbe più una minaccia alla loro incolumità. 10.510.5.1 Passando ora all'analisi dell'interesse superiore del fanciullo, i criteri applicabili per determinarlo comprendono valutazioni in merito alla sua età, al suo grado di maturità, ai suoi legami di dipendenza e alla natura delle relazioni con le persone di sostegno (prossimità, intensità, importanza per la sua crescita, impegno e capacità di presa a carico). Parimenti da analizzare sono lo stato e le prospettive di sviluppo e di formazione scolastica rispettivamente professionale nonché le possibilità e le difficoltà di reinserimento. Nell'analisi di tali criteri, la durata del soggiorno in Svizzera è un fattore di grande importanza, posto che i bambini in tenera età non devono essere sradicati senza validi motivi dall'ambiente nel quale sono cresciuti. Dal punto di vista psicologico, occorre prendere in considerazione non solo la famiglia in senso stretto quantopiù l'insieme delle relazioni sociali. Una forte integrazione in Svizzera, derivante in particolare da un lungo soggiorno e da una scolarizzazione in tale paese, può infatti avere quale conseguenza uno sradicamento dal paese d'origine, che può, secondo le circostanze, rendere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; DTAF 2009/28 consid. 9.3.2 e sentenza del TAF D-5/2019 del 21 febbraio 2022 consid. 10.4). 10.5.2 Nel caso in disamina, per ciò che attiene alla situazione dei ricorrenti 2 - 6, il Tribunale rileva anzitutto che non sussistono elementi per concludere che il trasferimento in Italia equivarrebbe ad uno sradicamento completo tale da pregiudicare il loro sviluppo ed equilibrio. Invero, essi risiedono in Svizzera da circa 4 mesi, un lasso di tempo troppo breve per considerarla una situazione di stabilità, tenendo presente che gli stessi hanno vissuto per più di 5 anni in Italia. Pertanto una valutazione della scolarizzazione avvenuta in Svizzera nel caso di specie non è possibile, visto l'esiguo tempo di permanenza nel Paese. Per ciò che riguarda poi la necessità di una continuità delle cure mediche che interessano i bambini, contrariamente a quanto rilevato dai ricorrenti in sede di ricorso, non risulta dagli atti medici che un trasferimento pregiudicherebbe le terapie, né che lo stesso implicherebbe un'interruzione della terapia a lungo termine, risultando così contrario all'interesse superiore del fanciullo. Infatti, come già rilevato in precedenza, in Italia i bambini hanno ottenuto le cure necessarie, anche di natura psicologica, tanto che al loro arrivo in Svizzera le rispettive diagnosi erano poste, come pure le terapie farmacologiche. Per quanto concerne le relazioni sociali, dagli atti emerge che i ricorrenti godono unicamente della presenza della madre, la ricorrente 1, dato che il padre sarebbe tornato in Afghanistan interrompendo ogni contatto. Dagli atti non emerge neppure che la ricorrente 1, nonostante i problemi di salute che la affliggono, non sia in grado di provvedere alla cura dei figli. 10.5.3 In conclusione dunque, il trasferimento dei ricorrenti in Italia non risulta essere contrario all'interesse superiore dei fanciulli sancito dall'art. 3 Conv. fanciulli. 10.6 L'esecuzione dell'allontanamento in Italia è pertanto ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 11.11.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se gli interessati rendono verosimile che, per delle ragioni personali, il loro rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile. 11.2 L'autorità inferiore ha correttamente ritenuto esigibile l'esecuzione dell'allontanamento. Per evitare ulteriori ripetizioni, il Tribunale rinvia ai considerandi della decisione impugnata che conferma pienamente. Ad ogni modo si rileva pure che per quanto riguarda, invece, le condizioni di vita, alloggio e lavoro, l'Italia è vincolata alla direttiva qualificazione. È quindi responsabilità degli insorgenti rivolgersi alle autorità italiane per fare valere i diritti che spettano loro. 11.3 Infine, i ricorrenti non soffrono di gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti). 11.3.1 La ricorrente 1 ha riferito di soffrire di una sindrome depressiva e insonnia in trattamento in Italia da 3 anni. Il medico, in data (...) dicembre 2022 ha pertanto prescritto Escitalopram, Stilnox e Temesta e consigliato un consulto psichiatrico (cfr. atto SEM n. 36/2). Durante il successivo consulto psichiatrico del (...) gennaio 2023, è stato diagnosticato un disturbo dell'adattamento e una reazione depressiva prolungata. Alla terapia precedentemente impostata è stato aggiunto Zyprexa (cfr atto SEM n. 60/3). In data (...) gennaio 2023 sono stati diagnosticati dei sospetti calcoli renali ed il medico ha impostato una terapia con Voltaren rapid, Novalgina e Pantoprazolo (cfr. atto SEM n. 63/2). Durante il successivo consulto psichiatrico del (...) gennaio 2023 la ricorrente ha riferito di un miglioramento del proprio stato di salute e pertanto la terapia è stata riadattata con Temesta, Zyprexa, Stilnox, Escitalopram Axapharm, oltre che Temesta e Zyprexa in riserva (cfr. atto SEM n. 66/2). In data (...) gennaio 2023 è stata effettuata l'analisi dell'ecografia all'addome, che non ha evidenziato idronefrosi e ha presentato piccoli spot senza segni di occlusione. Il medico ha prescritto Novalgina in riserva (cfr atti SEM n. 67/2 e 68/1). Il successivo (...) febbraio 2023 è stato effettuato un ulteriore consulto psichiatrico, durante il quale la diagnosi e la terapia sono rimaste invariate (cfr. atto SEM n. 78/2). In data (...) febbraio 2023 la ricorrente è stata vistata per mal di gola e le è stata diagnosticata un'angina faringea complicata, lombalgia invalidante sinistra, debolezza generalizzata e le è stata prescritta una terapia con Sirdalud, Prednisone e Novalgina (cfr. atto SEM n. 80/2). Il (...) febbraio 2023 il servizio psico-sociale di Chiasso conferma che la ricorrente 1 è seguita per disturbo dell'adattamento e reazione depressiva prolungata e ritiene necessario che l'insorgente possa beneficiare di una condizione di stabilità abitativa e di presa a carico psichiatrica specialistica. Inoltre un cambiamento potrebbe influenzare negativamente il quadro psichico della ricorrente (cfr. risultanze istruttorie). 11.3.2 Il ricorrente 2 è stato visitato da un medico pediatra in data (...) gennaio 2023 ed è stata richiesta una valutazione psicologica per un'eventuale presa a carico. In Italia sarebbe stato in cura psicologica per 2 anni e mezzo (cfr. atto SEM n. 62/3). Agli atti non vi sono ulteriori aggiornamenti in merito. 11.3.3 Non vi sono, d'altro canto, atti medici nell'incarto relativi al ricorrente 3, a comprova dell'assenza di problemi di salute rilevanti. 11.3.4 Per quanto concerne, invece, il ricorrente 4, è stato visitato in data (...) gennaio 2023 ed il medico pediatra ha richiesto una valutazione psicologica per crisi di rabbia e aggressività, per cui era già in cura in Italia. È stato prescritto Quietude Sirop (cfr. atto SEM n. 61/3). 11.3.5 Il ricorrente 5 è stato visitato in data (...) dicembre 2022 ed il medico ha confermato una pluriallergia ed ha consigliato il vaccino antinfluenzale (cfr. atto SEM n. 37/3). Il successivo (...) dicembre 2022 il medico ha consigliato un'ecografia per dolore e contrattura ai polpacci (cfr. atto SEM n. 47/3). Dalle analisi dell'ecografia è emerso che non vi siano problemi (cfr. atto SEM n. 49/1). In data (...) dicembre 2022 al ricorrente è stato estratto un dente cariato (cfr. atto SEM 50/3). 11.3.6 La ricorrente 6 è stata visitata in data (...) febbraio 2023 per mal di gola, addominalgia e giordano positivo a sx ed è stato prescritto Augmentin Trio forte (cfr. atto SEM n. 79/3). In data (...) febbraio 2023 la ricorrente si è sottoposta ad una ecografia. Un ulteriore controllo verrà effettuato a fine terapia. Il prossimo appuntamento è stato programmato per il (...) febbraio 2023. Nessun altre atto medico è stato trasmesso al Tribunale (cfr. atto SEM n. 81/2). 11.3.7 Lo stato di salute dei ricorrenti è pertanto stato sufficientemente acclarato dall'autorità di prime cure. Le diagnosi poste non inducono a concludere che i ricorrenti siano affetti da problematiche mediche per cui necessitano trattamenti specialistici continui necessari per la sopravvivenza. Ad ogni modo si rileva che l'Italia dispone di strutture mediche sufficienti anche in campo psichiatrico, che possono dispensare le cure ed i trattamenti necessitanti al loro stato di salute, essendo ancora una volta rammentato che gli interessati hanno in principio accesso alle cure di salute alle stesse condizioni che i cittadini italiani (art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione). Si osserva, infine, che i ricorrenti fossero già in cura per le varie problematiche di ordine psicologico in Italia, come da loro stessi affermato (cfr. atto SEM n. 41/5). 11.4 Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento risulta pure ragionevolmente esigibile.
12. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr) ritenuto che le autorità italiane hanno dato il loro benestare alla riammissione dei ricorrenti (cfr. atto SEM n. 64/2).
13. Di conseguenza, in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
14. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto. 15. 15.1 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 15.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750 che seguono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 15.3 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Adriano Alari