Asilo e allontanamento (procedura celere)
Sachverhalt
A. A.a Il (…) gennaio 2024, l’interessato, minorenne non accompagnato (di seguito anche: RMNA), ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera. Da ricerche intraprese dalla SEM, è risultato come il richiedente, avesse pre- sentato una domanda d’asilo precedente in B._______ il (…). A.b L’interessato, il (…) gennaio 2024, ha sottoscritto il mandato di rappre- sentanza legale a favore di Caritas Svizzera. A.c Il richiedente, il (…) febbraio 2024, è stato sentito nell’ambito di una prima audizione quale RMNA, durante la quale egli ha segnatamente po- tuto esporre la sua biografia, le sue relazioni nel paese d’origine, il viaggio d’espatrio da lui intrapreso, nonché il suo stato di salute ed i suoi motivi d’asilo. A.d Durante l’audizione sui motivi d’asilo tenutasi il (…) giugno 2024, l’in- teressato ha essenzialmente dichiarato di essere espatriato tra il (…) ed il (…) dalla Turchia, in quanto a causa della condanna che avrebbe subito il fratello C._______(soggiornante in Svizzera, pure lui richiedente l’asilo, cfr. dossier della SEM N […]) per il (…) successo il (…), egli sarebbe stato insultato e discriminato sia a scuola sia dai vicini di casa e anche da pa- renti, in quanto sarebbe stato ritenuto pure lui appartenente di D._______, un traditore. In particolare, a causa delle prese in giro e discriminazioni subite nell’ambito scolastico, egli avrebbe cambiato due istituti (…), inter- rompendo tuttavia in entrambi i casi il suo percorso (…), da ultimo al (…) anno scolastico. Tale situazione di disagio, gli avrebbe procurato un effetto psicologicamente negativo e d’isolamento dalle persone. Discutendone con il padre, questi gli avrebbe consigliato di espatriare e gli avrebbe orga- nizzato il viaggio. Egli sarebbe partito dal suo Paese d’origine legalmente, dall’aeroporto di E._______, giungendo dapprima in F._______, per poi spostarsi in B._______ ed infine in Svizzera. A comprova della sua identità e delle sue allegazioni, il richiedente ha con- segnato l’originale del suo passaporto ed una copia di un estratto di un articolo che cita il fratello dell’interessato (C._______; cfr. elenco dei mezzi di prova [MdP] della SEM n. 1/4 e 2/2). A.e Il 1° luglio 2024, l’interessato ha avuto modo di presentare le sue os- servazioni al progetto di decisione negativo della SEM del 28 giugno 2024.
D-4408/2024 Pagina 3 A.f All’incarto vi sono diversi documenti medici inerenti alla situazione di salute dell’interessato di cui si dirà, per quanto necessario, nei conside- randi che seguono. B. Con decisione del 2 luglio 2024, notificata lo stesso giorno (cfr. [atto della SEM] n. [{…}]-27/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente, ha respinto la sua domanda d’asilo, nonché ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione del medesimo provvedi- mento. C. Tramite il ricorso dell’11 luglio 2024 (cfr. risultanze processuali), l’interes- sato si è aggravato contro la succitata decisione dinanzi al Tribunale am- ministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l’annullamento della decisione impugnata ed a titolo principale il riconoscimento della qua- lità di rifugiato e la concessione dell’asilo. In primo subordine, ha postulato la concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera ed in secondo su- bordine che gli atti di causa siano restituiti alla SEM per complemento istruttorio e per un nuovo esame delle sue allegazioni in procedura am- pliata. Ha inoltre presentato istanza d’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anti- cipo. D. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Erwägungen (45 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a– c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
D-4408/2024 Pagina 4 federale e l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente ri- levanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’ina- deguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Altresì, il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomenta- zioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.
E. 4.1 Il ricorrente propone, quale conclusione in secondo subordine, la resti- tuzione degli atti alla SEM per il completamento dell’istruzione e per un nuovo esame delle sue allegazioni in procedura ampliata. A tenore delle sue argomentazioni ricorsuali, l’insorgente si lamenta dapprima che la SEM non avrebbe tenuto debitamente conto nella sua valutazione delle dichia- razioni dell’insorgente sia dal profilo della rilevanza sia da quello dell’ese- cuzione dell’allontanamento, del suo stato d’animo al momento dell’audi- zione sui motivi che avrebbe dimostrato nelle sue difficoltà espositive, non- ché della sua minore età e del suo stato di salute psicologico. In merito allo stato di salute dell’interessato, non sarebbe stata intrapresa ancora un’adeguata presa in carico psicologica, nonostante egli l’abbia richiesta il giorno dopo l’audizione sui motivi d’asilo, né sarebbe stata delineata una terapia o appurato che questa possa essere o meno continuata efficace- mente nell’eventualità di un ritorno in patria. In tal senso, il ricorrente rav- visa un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rile- vanti da parte dell’autorità inferiore (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi; e per il suo contenuto cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), nonché ritiene che sarebbe stato più opportuno smistare il suo caso nella procedura ampliata, per pro- cedere in particolare alla predisposizione di un rapporto medico approfon- dito (concernente lo smistamento tra la procedura celere ai sensi dell’art. 26c LAsi e la procedura ampliata di cui all’art. 26d LAsi, il Tribunale si è già espresso in merito nella sua sentenza di principio DTAF 2020 VI/5, alla quale, per i suoi principi, si può quindi senz’altro rinviare per ulteriori dettagli). Altresì non vi sarebbero agli atti, a differenza di quanto sostenuto dall’autorità inferiore nella decisione avversata, dei documenti che prove- rebbero il proscioglimento del fratello del ricorrente dall’accusa di apparte- nenza all’organizzazione terroristica. Inoltre, la SEM, per valutare se esclu- dere o meno una persecuzione riflessa nei confronti dell’insorgente, avrebbe dovuto valutare il suo incarto parallelamente a quello del fratello
D-4408/2024 Pagina 5 C._______ e quindi attendere la definizione di quest’ultimo, prima di pro- nunciarsi anche su quello del ricorrente. Anche per questo motivo, il suo incarto, avrebbe dovuto essere smistato in procedura ampliata. A mede- sima conclusione, si giungerebbe anche per la verifica dell’esigibilità della misura d’allontanamento dell’insorgente, in quanto si evincerebbe dal prov- vedimento impugnato, come la SEM si sia basata soltanto sulle sue dichia- razioni, ma non avrebbe preso ulteriori contatti con i suoi famigliari o strut- ture, svolgendo le opportune indagini, come procedere alla richiesta dell’al- lestimento di un rapporto d’ambasciata, in ossequio al suo benessere su- periore.
E. 4.2 Ora, a differenza di quanto motivato dall’insorgente nel suo gravame, si evince dalla decisione avversata, come l’autorità sindacata abbia tenuto conto per la sua definizione sia della minore età di quest’ultimo, sia del suo stato di salute psicologico – che a mente della SEM non rappresenterebbe né un motivo d’asilo né un ostacolo all’esecuzione del suo allontana- mento – come pure della procedura d’asilo del fratello in Svizzera, consul- tando l’incarto di quest’ultimo, e ritenendola non determinante per la pro- cedura d’asilo del ricorrente (cfr. decisione avversata, p.to I, pag. 3 e p.to II, pag. 5 seg.). Allo stesso modo, si è espressa per ritenere che non fos- sero necessari ulteriori atti istruttori per la definizione della pratica, e quindi che la richiesta di passaggio alla procedura ampliata formulata dalla rap- presentante legale dell’insorgente nel parere al progetto di decisione ne- gativo, non potesse essere accolta (cfr. provvedimento impugnato, p.to II, pag. 5 seg.). Procedere che il Tribunale non può che sottoscrivere. Difatti si denota che, a differenza di quanto sostenuto dall’insorgente nel suo ri- corso di stabilimento incompleto ed inesatto del suo stato valetudinario da parte della SEM, anche il Tribunale alla stessa stregua dell’autorità infe- riore, non ravvede alcuno “shock emotivo” (cfr. n. 25/4, pag. 1) o “crisi” (cfr. ricorso, pag. 6), che egli avrebbe vissuto durante la sua audizione sui mo- tivi d’asilo, a causa del suo stato di salute, che avrebbe comportato delle difficoltà espositive. Invero, seppure sia vero che quest’ultimo abbia dichia- rato a due riprese che allorché egli racconterebbe del suo trascorso, lui si sentirebbe male ed il suo corpo reagirebbe (cfr. n. 20/19, D13, pag. 4 e D17, pag. 4), nonché che in un’occasione egli al termine di una risposta ad una domanda si sarebbe agitato ed avrebbe pianto (cfr. n. 20/19, D88, pag. 11); nel primo caso il ricorrente è stato tranquillizzato dalla funzionaria incaricata della SEM, dicendogli anche che avrebbe potuto esprimere libe- ramente le sue emozioni (cfr. n. 20/19, D18, pag. 4), nonché nel secondo caso gli sarebbe stato dato un bicchiere d’acqua e lasciato del tempo per riprendersi e calmarsi (cfr. n. 20/19, D89, pag. 11). Dal suo narrato in audi- zione, dove gli è stata più volte concessa la possibilità di esprimersi
D-4408/2024 Pagina 6 liberamente sui suoi motivi d’asilo (cfr. n. 20/19, D70 segg., pag. 8 segg.), non si evince però che il suo stato d’animo emozionato possa avere com- portato che egli non riuscisse ad esprimersi completamente in merito agli stessi. Peraltro, egli all’inizio dell’audizione, al quesito di come si sentisse, ha risposto di essere “felice e gioioso” (cfr. n. 20/19, D4, pag. 2), ciò che dimostra come egli in realtà fosse ben disposto ed in salute per intrapren- dere l’audizione sui motivi d’asilo. Come poi ritenuto a ragione dall’autorità inferiore, seppure l’insorgente abbia manifestato in audizione un certo di- sagio psicologico secondo i suoi asserti, tuttavia egli ha riferito di non avere alcun problema di salute al momento del colloquio (cfr. n. 20/19, D8, pag. 3), né di essersi mai rivolto ad uno psicologo in patria né in Svizzera, in quanto allorché sarebbe con i suoi familiari o con il fratello starebbe bene (cfr. n. 20/19, D76 segg., pag. 10 seg.). Al di là poi dei suoi asserti resi in corso d’audizione di aver discusso con uno specialista in pedagogia per due o tre volte (cfr. n. 20/19, D81 seg., pag. 11), ribadito anche nel parere al progetto di decisione (cfr. n. 25/4) e nel suo ricorso (cfr. pag. 7), tuttavia alla stessa stregua dell’autorità inferiore, anche il Tribunale non evince da- gli atti all’incarto, e prima della segnalazione della sua rappresentante le- gale del 20 giugno 2024 e ciò fino all’emissione della decisione avversata, alcun atto medico che attesti di una qualsivoglia problematica dello spettro psichico o psicologico dell’interessato o che quest’ultimo sia stato preso in carico da uno specialista per questo motivo (cfr. n. 14/2, 16/2, 17/2, 18/2, 19/2). Visti gli elementi precitati, non si può quindi constatare alcuno stabi- limento incompleto o inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti dal profilo medico dell’insorgente, e quindi di conseguenza nessuna violazione del principio inquisitorio da parte dell’autorità inferiore. Che poi, successiva- mente all’emissione della decisione avversata, il ricorrente abbia effettuato una visita medica per il suo stato psicologico, dove gli è stato diagnosticato un disturbo ansioso depressivo e prescritta l’organizzazione di una visita psichiatrica per minorenni (cfr. n. 29/2), e quest’ultima si sia infine tenuta il 22 luglio 2024 – dove a causa di una quota d’agitazione, all’interessato è stata prescritta una terapia farmacologica, uno stretto monitoraggio del suo quadro umorale fino alla partenza per il Cantone, nonché, ivi giunto, una rivalutazione immediata della terapia – (cfr. n. 34/2); non risultano all’evi- denza circostanze violanti per la SEM il suo obbligo inquisitorio. Peraltro, l’autorità inferiore si è già espressa in modo anticipato, nell’evenienza che il ricorrente necessitasse di uno psicologo in patria, riguardo alle possibilità di cura presenti in Turchia sotto questo profilo (cfr. p.to III, pag. 6), ed il ricorrente ha potuto esporre il suo punto di vista in merito nel suo ricorso. Sulla scorta di tali circostanze, il Tribunale non vede quindi come il caso dovesse essere attribuito alla procedura ampliata in particolare per
D-4408/2024 Pagina 7 effettuare ulteriori atti istruttori (come l’allestimento di un rapporto medico approfondito) disponendo la SEM al momento dell’emissione della deci- sione avversata di tutti gli elementi rilevanti per la causa per determinarsi con cognizione di causa, come è il caso pure per lo scrivente Tribunale. Per il resto, le censure sollevate dall’insorgente in ordine ad un accerta- mento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti rispettiva- mente di passaggio della sua causa alla procedura ampliata, sia concer- nente la persecuzione riflessa che riguardante l’esecuzione del suo allon- tanamento, si confondono in realtà con il merito, ovvero sono rivolte contro l’apprezzamento svolto dall’autorità inferiore in specie. In quanto tali, ver- ranno quindi trattate di seguito.
E. 4.3 Le censure formali mosse dal ricorrente nei confronti del provvedi- mento avversato, devono quindi essere integralmente respinte, e non esi- ste di conseguenza alcun motivo per annullare la decisione avversata e restituire gli atti alla SEM.
E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Nei pregiudizi seri rientrano segnatamente l’esposi- zione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le mi- sure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre te- nere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
E. 5.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivi riconoscibili da terzi (ele- mento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d’essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5).
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E. 5.4 Vi è pressione psichica insopportabile, allorché alcuni individui o una parte della popolazione sono vittime di misure sistematiche costituenti dei danni gravi o ripetuti a delle libertà e dei diritti fondamentali e che, in un apprezzamento oggettivo, questi raggiungono un’intensità o un grado tale che rendano impossibile, o difficilmente sopportabile, il proseguo della vita o un’esistenza conforme alla dignità umana, in modo tale che ogni persona confrontata ad una situazione analoga, sarebbe stata costretta a fuggire dal paese in questione, in mancanza di poter beneficiare di una protezione adeguata (cfr. DTAF 2014/29 consid. 4.4 e rif. cit.).
E. 5.5 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Quest’ultima è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponde- rante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corri- spondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/1 consid. 5.1 e giurispru- denza ivi citata).
E. 6.1 Nel provvedimento avversato, l’autorità inferiore, ha dapprima soste- nuto come le circostanze per il ricorrente di essere stato discriminato ed insultato a causa dell’incarcerazione subita dal fratello C._______ in patria, non raggiungerebbero l’intensità sufficiente ai sensi dell’art. 3 LAsi, es- sendo blandi e non superiori ai pregiudizi ai quali può essere esposta la maggior parte della popolazione in età adolescenziale in Turchia. Non vi sarebbe quindi una persecuzione riflessa rilevante. Oltretutto, il fratello sa- rebbe stato prosciolto dall’accusa d’appartenenza all’organizzazione terro- ristica, ciò che rappresenterebbe un elemento a favore per il futuro del ri- corrente, anche se non cancellerebbe quanto da lui vissuto. Inoltre la SEM ha ritenuto sorprendente come il ricorrente, che ha ripetutamente dichia- rato di voler intraprendere la professione (…), avrebbe lasciato il (…) fre- quentato motivandolo con le discriminazioni subite, ma sottacendo l’inade- guatezza della scelta dell’istituto, che avrebbe sbocchi professionali preva- lentemente religiosi. Neppure l’articolo di giornale prodotto, non sarebbe atto a rendere le sue allegazioni rilevanti ai sensi dell’asilo. Da ultimo, il parere presentato contro il progetto di decisione della SEM, non presente- rebbe fatti o mezzi di prova che giustificherebbero una modifica dell’ap- prezzamento svolto dall’autorità inferiore.
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E. 6.2 Dal canto suo, il ricorrente nel suo gravame non condivide le conclu- sioni testé riportate dell’autorità sindacata, in quanto ritiene che le discrimi- nazioni da egli subite in Turchia abbiano avuto un impatto su di lui deva- stante. Difatti, pure lui sarebbe stato additato quale terrorista a causa della parentela con il fratello maggiore C._______, ed a sua volta ingiustamente accusato di appartenere al movimento “D._______” e di essere un (…). In proposito, egli sostiene inoltre come l’accusa di terrorismo rivolta ad un bambino, come era il suo caso, sarebbe particolarmente grave, soprattutto visto che la medesima non proveniva soltanto da coetanei, bensì anche da adulti, ovvero da docenti, figure professionali di riferimento per uno stu- dente. Inoltre, nel contesto sociale attuale turco essere definito quale “ter- rorista” avrebbe una valenza di particolare gravità, vero e proprio stigma, con il quale sarebbe difficile convivere, ciò che sarebbe provato dalla sof- ferenza psicologica di cui egli è stato vittima. Nonostante la passione per lo studio, egli infatti avrebbe dovuto dapprima cambiare scuola e poi defi- nitivamente interrompere gli studi, proprio a causa del fatto che la pres- sione subita da compagni e docenti sarebbe divenuta per lui insopportabile. Quindi, a differenza di quanto affermato nella decisione avversata, i pre- giudizi da lui subiti avrebbero un’intensità superiore a quelli ai quali sono esposti gli adolescenti in Turchia. In seguito, sottolinea come l’osserva- zione abbondanziale dell’autorità inferiore sulla scelta dell’istituto (…), sia irrilevante, posto che completata l’istruzione (…), egli per diventare (…) avrebbe dovuto iscriversi ad un cursus universitario specifico (cfr. pag. 6 del ricorso). Circa poi la persecuzione riflessa subita dal ricorrente a causa del fratello, egli ritiene come la SEM avrebbe dovuto esaminarla, in quanto agli atti non vi sarebbero documenti che provino il proscioglimento di suo fratello, ed inoltre l’autorità inferiore avrebbe dovuto valutare il suo incarto parallelamente a quello di quest’ultimo.
E. 7.1 Per quanto attiene alle problematiche che il ricorrente avrebbe riscon- trato in patria a causa dell’incarcerazione del fratello, ovvero le discrimina- zioni, gli insulti e l’isolamento che egli avrebbe subito nel contesto scola- stico, da parte di parenti e vicini di casa – pur potendo lasciare aperta la questione della verosimiglianza dei motivi allegati dall’insorgente in questo contesto – anche agli occhi del Tribunale gli stessi non raggiungono, per lo meno dal profilo oggettivo, un grado d’intensità sufficiente suscettibile di costituire una persecuzione rilevante per il riconoscimento della qualità di rifugiato all’insorgente. Invero, questionato svariate volte in merito a fornire maggiori dettagli riguardo a cosa gli succedesse effettivamente nell’ambito scolastico, egli ha riferito che i compagni di scuola lo avrebbero spesso preso in giro, lo avrebbero considerato quale traditore e non gli avrebbero
D-4408/2024 Pagina 10 voluto bene, ritenendolo come appartenente a D._______ a causa del fra- tello (cfr. n. 15/9, p.to 7.02, pag. 8; n. 20/19, D74 segg., pag. 10 segg.). Interrogato anche riguardo a cosa avrebbe in concreto subito da parte di parenti e vicini, egli è rimasto del tutto generico con i suoi asserti, riferendo che nei suoi confronti ci sarebbe stato un comportamento discriminante, degli abusi verbali, fornendo di fatto unicamente un esempio di quello che sarebbe stato detto al padre in riferimento al fratello C._______ (cfr.
n. 20/19, D137 segg., pag. 16 seg.). Peraltro egli, nonostante abbia alle- gato di essere stato discriminato nel primo istituto (…), pare essersi potuto disiscrivere dal medesimo ed iscriversi in un altro senza particolari proble- matiche (cfr. n. 20/19, D117 segg., pag. 15). Non si ravvisa poi nelle circo- stanze addotte, e malgrado il ricorrente abbia più volte riportato nei suoi asserti di avere avuto dei problemi psicologici e di essersi sentito male psi- cologicamente a causa delle predette (cfr. n. 15/9, p.to 7.01, pag. 8;
n. 20/19, D71 segg., pag. 9 segg.), una pressione psichica di sufficiente intensità né men che meno che le stesse avrebbero avuto un effetto deva- stante sull’insorgente come allegato invece nel ricorso, per determinarne il suo espatrio ai sensi della giurisprudenza succitata (cfr. supra consid. 5.4). Difatti, si evince dalle sue stesse dichiarazioni, come egli non sarebbe mai stato visitato da un medico per tale suo disagio, e ciò malgrado anche i suoi genitori ne fossero a conoscenza (cfr. n. 20/19, D76 segg., pag. 10), poiché come da egli stesso spiegato allorché trascorrerebbe il suo tempo con i suoi famigliari stretti e con il fratello maggiore in Svizzera, si senti- rebbe bene e non accuserebbe più tale malessere (cfr. n. 20/19, D80 segg., pag. 10 seg.). Ulteriore indizio che gli eventi da lui narrati non fossero d’in- tensità superiore a quanto possano subire altri adolescenti nel contesto turco, lo si rileva nel comportamento da lui tenuto nelle (…) settimane prima dell’espatrio, allorché sarebbe uscito ogni tanto fuori casa, occupandosi dell’(…) ed imparando l’(…), ciò che in realtà mette in dubbio i suoi asserti contrari che egli vivesse isolato dalla società. Peraltro non si spiega come, se il ricorrente e la sua famiglia nucleare avessero realmente subito co- stantemente degli insulti e delle discriminazioni così come da lui narrato, abbiano comunque continuato a vivere al loro domicilio senza cambiarlo, potendo vivere, malgrado le discriminazioni e gli insulti allegati dall’insor- gente, del tutto indisturbati, con una buona situazione finanziaria, frequen- tando per di più due delle sue sorelle l’università nella provincia di G._______ (cfr. n. 20/19, D13 segg., pag. 4; D39 segg., pag. 6). Il ricorrente ha inoltre riferito che né egli né i suoi genitori si sarebbero mai rivolti alle autorità del suo Paese d’origine; né, salvo un tentativo da parte sua, neppure i genitori ai direttori dei due (…) da lui frequentati, per segna- lare le discriminazioni e gli insulti che avrebbe ricevuto (cfr. n. 20/19, D110
D-4408/2024 Pagina 11 segg., pag. 14). Giova ricordare, a questo punto, che secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla prote- zione nazionale, di cui all’art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente l’asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo paese d’origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di solleci- tare la protezione da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1). Occorre tuttavia precisare che, una protezione nazionale adeguata non s’intende come la necessità di una protezione assoluta, in quanto nessuno Stato è in grado di garantire una tale protezione ad ognuno dei suoi cittadini, in ogni luogo ed in ogni momento (cfr. DTAF 2008/5 consid. 4.2). Tuttavia, all’occorrenza, il ricor- rente non ha dimostrato, con degli indizi concreti e concludenti, neppure nel suo ricorso, che le autorità turche – con le quali né lui (cfr. n. 15/9, p.to 7.02, pag. 8; n. 20/19, D135, pag. 16) né i genitori o altri famigliari, salvo il fratello C._______, avrebbero riscontrato dei problemi – rifiuterebbero, o non sarebbero in misura, nell’evenienza, di proteggerlo contro delle mi- nacce o aggressioni concrete da parte di terzi. Vi è quindi luogo di ammet- tere che il ricorrente, essendo partito (…) settimane dopo l’interruzione della scuola (cfr. n. 15/9, p.to 1.17.04, pag. 4), il (…) (cfr. n. 15/9, p.to 2.01, pag. 4), rispettivamente tra il (…) ed il (…) (cfr. n. 20/19, D58 segg., pag. 7 seg.), non abbia in nessun modo esaurito le possibilità di protezione interna che gli erano aperte in Turchia, contro un’eventuale persecuzione da parte di terzi (cfr. a titolo d’esempio la sentenza del Tribunale D-907/2024 del 3 maggio 2024). Non si può quindi seguire l’insorgente, laddove egli asse- risce che la sua vita sarebbe stata in pericolo e che per questo egli sarebbe dovuto fuggire all’estero (cfr. n. 20/19, D71, pag. 9).
E. 7.2.1 Il ricorrente, si prevale anche in fase ricorsuale, di una persecuzione riflessa, che gli deriverebbe dal fatto che il fratello sarebbe stato accusato di appartenenza all’organizzazione terroristica (cfr. ricorso, pag. 7).
E. 7.2.2 Occorre rammentare dapprima in proposito che, secondo la giuri- sprudenza del Tribunale, una persecuzione riflessa è ammessa allorché dei famigliari di una persona perseguitata sono esposti a delle rappresaglie in vista di esercitare delle pressioni su tale persona (cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3 e riferimenti citati). Vi è luogo di apprezzare l’intensità del ri- schio di persecuzione riflessa, in funzione delle circostanze della fattispe- cie. È opportuno tenere conto che tali misure non hanno necessariamente come scopo l’ottenimento d’informazioni, ma che possono ugualmente avere come obiettivo delle persone che s’impegnano apertamente in
D-4408/2024 Pagina 12 favore di loro famigliari o ancora essere prese come rappresaglie per pu- nire tutti i membri di una stessa famiglia per le azioni di uno tra di essi, sia perché siano sospettati di condividere le sue opinioni o i suoi scopi, sia per intimidirli o per tentare di far tacere l’attivista in questione. Incombe a colui che si prevale di una persecuzione riflessa di spiegare i rischi incorsi a causa degli agiti dei suoi parenti e del loro impatto sulla sua situazione personale (cfr. a tal proposito la sentenza del Tribunale E-633/2023 del
E. 7.2.3 Tornando alla presente disamina, il ricorrente neppure nel suo ri- corso, ha indicato degli elementi concreti atti a ritenere che egli correrebbe il rischio di una qualsivoglia persecuzione da parte delle autorità turche, nel caso di un suo ritorno in patria, a causa del fratello C._______ del quale la domanda d’asilo risulta tutt’ora pendente in Svizzera – e non più in fase ricorsuale come invece addotto a torto nel gravame dal medesimo (cfr. pag. 7; cfr. a tal proposito anche la sentenza del Tribunale D-396/2024 del 23 febbraio 2024) –. Invero, non soltanto il ricorrente non ha alcuna infor- mazione riguardo all’inchiesta svolta nei confronti del fratello C._______, ma non sa neppure l’esito che la stessa avrebbe avuto, avendo allegato che egli saprebbe unicamente del suo arresto e che sarebbe rimasto in carcere per (…) (cfr. n. 20/19, D127 seg., pag. 16). E ciò malgrado, sia nell’audizione sui motivi d’asilo che poi ripreso anche nella decisione av- versata, la SEM abbia riportato come C._______ dagli atti al suo incarto sarebbe stato prosciolto dall’accusa di appartenenza all’organizzazione terroristica. Ciò è quanto risulta anche al Tribunale, dopo aver consultato l’incarto di quest’ultimo (cfr. dossier della SEM N […]). L’allegazione ricor- suale contraria del ricorrente, non fondata su alcun elemento di qualsivo- glia sostanza e concretezza, non è atta a modificare tale conclusione. In- vero, l’unico documento che è stato prodotto dall’insorgente a sostegno delle accuse del fratello C._______ (cfr. MdP n. 2/2), non soltanto risulta una copia di un estratto di una schermata video o telefonica, e quindi facil- mente modificabile, ma risulta pure essere del tutto incompleto e non è possibile risalire neppure all’effettiva fonte dello stesso (cfr. anche in merito
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n. 22/1). Frattanto tale documento, non è atto a supportare in alcun modo gli asserti dell’insorgente. Peraltro, egli ha dichiarato di non avere mai avuto delle problematiche con le autorità del suo Paese d’origine, di essere partito legalmente dal medesimo (cfr. n. 20/19, D63 seg., pag. 8) e tutti i suoi famigliari stretti – a parte il fratello C._______– si trovano in Turchia. Questi ultimi possono quindi essere interrogati sul conto di questi, anche ammessa la possibilità che il fratello venga ricercato nel suo Paese d’ori- gine. Non v’è quindi alcuna ragione perché l’interessato attiri su di sé in modo particolare l’attenzione delle autorità turche nel caso di un suo ritorno in patria. Il ricorrente non ha del resto riportato di difficoltà particolari che i suoi famigliari avrebbero avuto dopo il suo espatrio (cfr. n. 20/19, D49 segg., pag. 7), e ciò malgrado sarebbero in contatto con il fratello C._______ (cfr. ibidem, D48, pag. 7). Pertanto, anche il Tribunale non rav- vede elementi per attendere la trattazione della domanda d’asilo del fratello C._______ così come dal ricorrente proposto nel suo ricorso, per determi- narsi anche sulla sua pratica, non presentando gli stessi alcuna connes- sione rilevante ai sensi dell’asilo.
E. 7.3 Ne discende quindi che, in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell’asilo, v’è da confermare il giudizio nega- tivo esposto nella decisione impugnata. 8. Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi). L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tri- bunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento. 9. L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adem- pimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvi- soria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).
D-4408/2024 Pagina 14 10. Nella propria decisione, la SEM ritiene l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente, ammissibile, esigibile – sia dal profilo della situazione vi- gente nel suo Paese d’origine sia dal profilo personale – nonché possibile. Il ricorrente, nel suo ricorso, avversa anche la predetta conclusione dell’au- torità inferiore. In primo luogo, egli sostiene come il suo interesse superiore quale fanciullo giusta l’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107, di seguito: CDF), nonché l’art. 3 CEDU, sa- rebbero sicuramente violati nel caso in cui lui dovesse fare rientro in Tur- chia. Invero, tenendo conto della sua età, del livello di maturità e delle eventuali problematiche psicologiche che andrebbero ancora verificate, egli si dimostrerebbe essere una persona estremamente vulnerabile, ne- cessitante di un ambiente tranquillo e sereno in cui crescere e di costante aiuto e supporto per poter condurre una vita dignitosa. Inoltre, il contesto socio-culturale d’origine e la situazione precaria in cui vivrebbe la sua fa- miglia, non renderebbero l’ambiente d’origine ideale per la sua crescita. Visto quanto a lui accaduto ed il contesto in cui egli vivrebbe, il ricorrente andrebbe quindi incontro ad un “real risk” di essere esposto concretamente ad un trattamento contrario all’art. 3 CEDU. In secondo luogo, in merito all’esigibilità della misura, la SEM si sarebbe basata per la sua analisi, esclusivamente sulle dichiarazioni del minore fornite nel corso delle audi- zioni, ma non avrebbe preso contatto con i suoi familiari o con ulteriori strut- ture. Tuttavia, alla luce dell’interesse superiore del ricorrente ex art. 3 CDF, andrebbero valutati per ammettere l’esigibilità della misura, plurimi aspetti, che egli cita nel suo ricorso (cfr. pag. 9). Nel caso dell’insorgente, egli si troverebbe bene soltanto con il suo stretto nucleo famigliare e godrebbe di un delicato stato psicologico. Egli postula quindi che la SEM proceda alle opportune indagini, come all’allestimento di un rapporto d’ambasciata, in ossequio al suo benessere superiore. 11. 11.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in par- ticolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura). L’applicazione di tali disposizioni, pre- suppone che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete
D-4408/2024 Pagina 15 ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall’interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Commis- sione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). 11.2 A ragione l’autorità sindacata nel suo provvedimento, osserva che in specie il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto persone alle quali è stata ricono- sciuta la qualità di rifugiato. Per di più, per i motivi già sopra enucleati (cfr. consid. 7), non sono ravvisabili agli atti, rispettivamente nelle allegazioni ricorsuali dell’insorgente, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che egli possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 Conv. tortura nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della CorteEDU, Grande Ca- mera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Segnatamente, a differenza di quanto da egli allegato nel gravame, il suo stato di salute ed il suo contesto famigliare e socio- culturale, come si vedrà dappresso (cfr. infra consid. 12), non risultano né contrari all’art. 3 CEDU né all’art. 3 CDF. Peraltro, in tale ambito si sottoli- nea come l’insorgente nel suo ricorso parte con l’analisi dell’ammissibilità della misura, da un presupposto del tutto inconferente, in quanto la frase attribuita alla decisione della SEM (“Anzitutto circa l’analisi dell’ammissibi- lità […], in particolare l’art. 22”, pag. 8 del ricorso), non è presente nella stessa. Pure la situazione generale dei diritti dell’uomo in Turchia, non ri- sulta essere attualmente ostativa all’ammissibilità dell’esecuzione dell’al- lontanamento dell’insorgente (cfr. a tal proposito la giurisprudenza costante in merito del Tribunale, tra le altre le sentenze del Tribunale E-5385/2021 del 3 luglio 2024 consid. 7.2.5, E-2092/2024 del 1° luglio 2024 con- sid. 7.2.3). Inoltre, le problematiche di natura medica risultano pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6), a cui non è apparentabile la presente fattispecie, visti gli atti di causa (cfr. anche infra consid. 12.6). Infine, a titolo meramente abbondanziale, il Tribunale osserva come la presenza del fra- tello C._______ in Svizzera – il quale si trova tutt’ora in procedura d’asilo
– di cui si prevale il ricorrente anche nel suo ricorso (cfr. anche n. 20/19, D146, pag. 18), non sia ostativa all’esecuzione dell’allontanamento dell’in- sorgente, in quanto le condizioni per l’applicazione dell’art. 8 CEDU (cfr. DTF 135 I 143 consid. 3.1) non sono pacificamente adempiute, poiché non soltanto il fratello non ha alcun diritto di presenza in Svizzera attualmente, ma pure tra loro non intercorre alcuna relazione stretta ed effettiva ai sensi della giurisprudenza precitata, che vada al di là dei normali rapporti fraterni
D-4408/2024 Pagina 16 (si sentono telefonicamente un paio di volte alla settimana e vivono in luo- ghi differenti, cfr. n. 15/9, p.to 3.02, pag. 6; n. 20/19, D6 seg., pag. 2). 11.3 Ne consegue pertanto che l’allontanamento del ricorrente verso la Turchia risulta essere ammissibile nei confronti delle norme internazionali applicabili (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).
E. 8 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.
E. 9 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 10 Nella propria decisione, la SEM ritiene l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, ammissibile, esigibile - sia dal profilo della situazione vigente nel suo Paese d'origine sia dal profilo personale - nonché possibile. Il ricorrente, nel suo ricorso, avversa anche la predetta conclusione dell'autorità inferiore. In primo luogo, egli sostiene come il suo interesse superiore quale fanciullo giusta l'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107, di seguito: CDF), nonché l'art. 3 CEDU, sarebbero sicuramente violati nel caso in cui lui dovesse fare rientro in Turchia. Invero, tenendo conto della sua età, del livello di maturità e delle eventuali problematiche psicologiche che andrebbero ancora verificate, egli si dimostrerebbe essere una persona estremamente vulnerabile, necessitante di un ambiente tranquillo e sereno in cui crescere e di costante aiuto e supporto per poter condurre una vita dignitosa. Inoltre, il contesto socio-culturale d'origine e la situazione precaria in cui vivrebbe la sua famiglia, non renderebbero l'ambiente d'origine ideale per la sua crescita. Visto quanto a lui accaduto ed il contesto in cui egli vivrebbe, il ricorrente andrebbe quindi incontro ad un "real risk" di essere esposto concretamente ad un trattamento contrario all'art. 3 CEDU. In secondo luogo, in merito all'esigibilità della misura, la SEM si sarebbe basata per la sua analisi, esclusivamente sulle dichiarazioni del minore fornite nel corso delle audizioni, ma non avrebbe preso contatto con i suoi familiari o con ulteriori strutture. Tuttavia, alla luce dell'interesse superiore del ricorrente ex art. 3 CDF, andrebbero valutati per ammettere l'esigibilità della misura, plurimi aspetti, che egli cita nel suo ricorso (cfr. pag. 9). Nel caso dell'insorgente, egli si troverebbe bene soltanto con il suo stretto nucleo famigliare e godrebbe di un delicato stato psicologico. Egli postula quindi che la SEM proceda alle opportune indagini, come all'allestimento di un rapporto d'ambasciata, in ossequio al suo benessere superiore.
E. 11.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura). L'applicazione di tali disposizioni, presuppone che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall'interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).
E. 11.2 A ragione l'autorità sindacata nel suo provvedimento, osserva che in specie il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, per i motivi già sopra enucleati (cfr. consid. 7), non sono ravvisabili agli atti, rispettivamente nelle allegazioni ricorsuali dell'insorgente, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che egli possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della CorteEDU, Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Segnatamente, a differenza di quanto da egli allegato nel gravame, il suo stato di salute ed il suo contesto famigliare e socio-culturale, come si vedrà dappresso (cfr. infra consid. 12), non risultano né contrari all'art. 3 CEDU né all'art. 3 CDF. Peraltro, in tale ambito si sottolinea come l'insorgente nel suo ricorso parte con l'analisi dell'ammissibilità della misura, da un presupposto del tutto inconferente, in quanto la frase attribuita alla decisione della SEM ("Anzitutto circa l'analisi dell'ammissibilità [...], in particolare l'art. 22", pag. 8 del ricorso), non è presente nella stessa. Pure la situazione generale dei diritti dell'uomo in Turchia, non risulta essere attualmente ostativa all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente (cfr. a tal proposito la giurisprudenza costante in merito del Tribunale, tra le altre le sentenze del Tribunale E-5385/2021 del 3 luglio 2024 consid. 7.2.5, E-2092/2024 del 1° luglio 2024 consid. 7.2.3). Inoltre, le problematiche di natura medica risultano pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6), a cui non è apparentabile la presente fattispecie, visti gli atti di causa (cfr. anche infra consid. 12.6). Infine, a titolo meramente abbondanziale, il Tribunale osserva come la presenza del fratello C._______ in Svizzera - il quale si trova tutt'ora in procedura d'asilo - di cui si prevale il ricorrente anche nel suo ricorso (cfr. anche n. 20/19, D146, pag. 18), non sia ostativa all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, in quanto le condizioni per l'applicazione dell'art. 8 CEDU (cfr. DTF 135 I 143 consid. 3.1) non sono pacificamente adempiute, poiché non soltanto il fratello non ha alcun diritto di presenza in Svizzera attualmente, ma pure tra loro non intercorre alcuna relazione stretta ed effettiva ai sensi della giurisprudenza precitata, che vada al di là dei normali rapporti fraterni (si sentono telefonicamente un paio di volte alla settimana e vivono in luoghi differenti, cfr. n. 15/9, p.to 3.02, pag. 6; n. 20/19, D6 seg., pag. 2).
E. 11.3 Ne consegue pertanto che l'allontanamento del ricorrente verso la Turchia risulta essere ammissibile nei confronti delle norme internazionali applicabili (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 12 luglio 2024 consid. 4.2.2.2). A tal riguardo, il Tribunale rammenta inoltre come la corresponsabilità familiare (“Sippenhaft”), quale facoltà legale d’impegnare la responsabilità di tutta una famiglia per un delitto commesso da uno dei suoi membri, non esiste in Turchia. Al contrario, può succedere che le autorità turche esercitino effettivamente delle pressioni e delle rap- presaglie nei confronti dei membri della famiglia di una persona ricercata, sia allorché li sospettano di contatti stretti, sia al fine di intimidirli e di assi- curarsi che non considerino d’intraprendere delle attività politiche illegali (cfr. sentenza del Tribunale E-3294/2023 del 5 giugno 2024 consid. 4.4.1 con ulteriori rif. cit.).
E. 12.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ra- gionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa- zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me- dica.
E. 12.2 Secondo la giurisprudenza costante di questo Tribunale, l’interesse superiore del fanciullo, il quale deriva in particolare dall’art. 3 par. 1 CDF, può risultare ostativo all’esecuzione dell’allontanamento del minore, e ren- dere tale misura inesigibile. I criteri da esaminare, nel quadro di una pon- derazione degli interessi, sono: l’età del bambino, il suo grado di maturità, i suoi legami di dipendenza, la natura delle sue relazioni con le persone che lo sostengono (prossimità, intensità, importanza per la sua evolu- zione), l’impegno, la capacità di sostegno e le risorse di queste ultime; lo stato e le prospettive del suo sviluppo e dalla sua formazione scolastica, rispettivamente professionale; il grado di riuscita della sua integrazione, così come le possibilità e le difficoltà di una reinstallazione nel paese d’ori- gine (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2). La qualità di minore non accompagnato, impone all’autorità d’asilo di su- bordinare l’esecuzione dell’allontanamento al soddisfacimento di specifi- che condizioni, in particolare, in virtù del principio dell’interesse superiore del fanciullo ai sensi dell’art. 3 par. 1 CDF, di verificare, concretamente, già durante l’istruttoria, se il minore potrà essere adeguatamente preso in ca- rico dai genitori o da altri membri della sua famiglia o, in caso contrario, se egli possa essere collocato presso una struttura specializzata che gli offra l’assistenza necessaria in funzione della sua età e della sua maturità (cfr. DTAF 2021 VI/3 consid. 11.5.2, 2015/30 consid. 7.3; tra le altre le sentenze del Tribunale E-7049/2023 del 14 febbraio 2024 consid. 6.2, E-3026/2022 del 25 luglio 2022, pag. 4). In tal senso, non è sufficiente affermare che il minore possa ritornare nella sua famiglia o che esistano nel suo paese d’origine delle strutture appropriate alle quali egli potrà indirizzarsi. Per ri- tenere l’esistenza di una tale presa in carico, la SEM dovrà fondarsi su degli elementi stabiliti che si evincono dagli atti di causa e, in difetto,
D-4408/2024 Pagina 17 procedere alle misure d’istruzione necessarie (cfr. DTAF 2015/30 con- sid. 7.3, sentenza del Tribunale D-5264/2021 del 23 dicembre 2021, pag. 14). Inoltre, l’art. 69 cpv. 4 LStrI, prescrive che l’autorità competente, prima del rinvio coatto di uno straniero minorenne non accompagnato, si accerta che nello Stato di rimpatrio questi sarà affidato ad un membro della sua famiglia, a un tutore o a una struttura di accoglienza che ne garanti- scano la protezione (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-5264/2021 succitata, pag. 14 seg.). Se pure vi sia modo di ritenere che sia la presa in carico sia l’inquadra- mento di un adolescente di (…) anni d’età non necessiterà delle misure estese come invece quelle da prevedere per un bambino in tenera età, ciò non toglie che anche un minore prossimo alla maggiore età deve poter disporre perlomeno di un punto d’appoggio comprensivo del vitto e dell’al- loggio, onde evitare che non sia abbandonato a sé stesso per quanto con- cerne i suoi bisogni elementari (cfr. sentenza del Tribunale E-7049/2023 del 14 febbraio 2024 consid. 6.2).
E. 12.3 Tornando alla presente disamina, anche tenuto conto della ripresa del conflitto curdo-turco e degli scontri armati tra il PKK (Partito dei Lavoratori del Kurdistan) e le forze di sicurezza statali dal luglio del 2015 in diverse province del sud-est del Paese, nonché degli sviluppi dopo il tentativo del colpo di Stato avvenuto nel luglio del 2016, come ritenuto da costante giu- risprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile e violenza generalizzata, riguardante l’in- tegralità del territorio (escluse le province di H._______ e di I._______, dove il Tribunale già da molto tempo ritiene che l’esecuzione dell’allonta- namento sia inesigibile, cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6), neppure per gli ap- partenenti all’etnia curda (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale E- 2092/2024 del 1° luglio 2024 consid. 7.3.1, E-1965/2024 del 27 giu- gno 2024 consid. 8.3.3), alla quale il ricorrente comunque non appartiene (cfr. n. 15/9, p.to 1.08, pag. 3).
E. 12.4 Il 6 febbraio 2023 il sud-est della Turchia è stato interessato da forti terremoti che hanno causato migliaia di morti e distrutto buona parte delle infrastrutture. Il Presidente turco ha quindi proclamato lo stato d’emergenza per le undici province toccate (J._______, K._______, L._______, M._______, N_______, O______, P_______, Q._______, R_______, S._______ e T_______). Il 9 maggio 2023, tale stato d’emergenza è stato revocato per tutte le province precitate da parte del Presidente turco. A causa dell’attuale situazione nelle province toccate dal terremoto, occorre esaminare l’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento nel singolo caso
D-4408/2024 Pagina 18 (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.2.7 e 11.3.1).
E. 12.5 Il ricorrente, che ha attualmente (…) anni compiuti, proviene dalla città di J._______, nella provincia omonima, e quindi da una delle province in- teressate dal terremoto. In proposito il ricorrente ha raccontato di averlo vissuto personalmente, avendo riportato che sia lo stabile della scuola (…) sia quello delle scuole (…) sarebbero stati distrutti dal terremoto, nonché questo avrebbe avuto un “brutto effetto” sulla sua psiche (cfr. n. 20/19, D119, pag. 15). Malgrado tali circostanze, il ricorrente non ha addotto mo- tivi d’espatrio riconducibili al terremoto. Invero, dagli atti all’inserto, risulta come i suoi genitori ed un fratello minore, risiedano tutt’ora all’indirizzo al quale egli ha vissuto sino all’espatrio, mentre una sorella maggiore vi- vrebbe in un’altra abitazione sempre a J._______, nonché due altre sorelle maggiori frequenterebbero l’università a G._______ (cfr. n. 20/19, D13 segg., pag. 3 seg.; D40, pag. 6). Inoltre, disporrebbe di diversi ulteriori pa- renti in patria, con i quali non sarebbe però personalmente in contatto (cfr.
n. 20/19, D43 segg., pag. 6). Il padre sarebbe di professione (…) e la sua famiglia avrebbe dei (…) ed una casa (…), nonché starebbe bene finanzia- riamente (cfr. n. 20/19, D29 segg., pag. 5). Quindi, in tal senso, non si può in alcun modo seguire il ricorrente, laddove nel suo gravame, indica che la situazione in cui vivrebbe la sua famiglia, sarebbe precaria. Inoltre, con la sua famiglia nucleare intratterrebbe dei buoni e regolari contatti anche dopo il suo espatrio (cfr. n. 20/19, D46 segg., pag. 6 seg.), viaggio che sa- rebbe stato finanziato integralmente dal padre (cfr. n. 20/19, D65, pag. 8). Visto l’insieme di tali elementi, che si evincono in maniera chiara ed affida- bile dalle stesse dichiarazioni del ricorrente, è permesso ammettere, come ha concluso la SEM nella sua decisione, che egli possa essere sostenuto, sia finanziariamente, sia materialmente ed affettivamente, da parte della sua famiglia, in particolare i genitori, che hanno la possibilità effettiva di sostenerlo e di garantirgli una presa a carico reale, nel caso di un suo rien- tro in Turchia. Segnatamente, non v’è agli atti alcun indizio concreto dal quale scaturisca che lo sviluppo psichico e sociale dell’interessato po- trebbe essere messo in pericolo, nell’(…) che lo separa attualmente dalla maggiore età, nell’eventualità di una sua reintegrazione nel suo nucleo fa- migliare. Tale apprezzamento non viene minimamente posto in dubbio dalle considerazioni generiche esposte nel gravame dall’insorgente, il quale si è accontentato di lamentarsi che l’autorità inferiore avrebbe tenuto conto soltanto delle sue dichiarazioni per pronunciare l’esigibilità della mi- sura, senza intraprendere ulteriori indagini. Pertanto, v’è da concludere per l’esistenza effettiva di una rete famigliare sul posto, che il ricorrente potrà
D-4408/2024 Pagina 19 per di più facilmente reintegrare essendo che non l’ha lasciata da molto tempo.
E. 12.6.1 Anche lo stato di salute del ricorrente, non risulta essere ostativo all’esecuzione del suo allontanamento.
E. 12.6.2 A tal proposito, si rammenta innanzitutto come il respingimento for- zato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell’art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, [Grande Camera], N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 di- cembre 2016, 41738/10, §181 segg.; Savran contro Danimarca del 7 di- cembre 2021, 57467/15, §§121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1; DTAF 2011/9 consid. 7.1).
E. 12.6.3 L’insorgente, nell’ambito delle sue audizioni, ha segnalato unica- mente una problematica di sanguinamento dal naso, che sarebbe nel frat- tempo stata trattata e sanata (cfr. n. 15/9, p.to 8.02, pag. 9; n. 20/19, D8 segg., pag. 3). Tale problematica è rilevabile effettivamente dalla documen- tazione medica agli atti, dove gli è stata diagnosticata un’epistassi recidi- vante dalla narice (…), per la quale ha ricevuto i trattamenti del caso (cfr.
n. 14/2 e 16/2). Inoltre, dai documenti all’inserto si evince come egli sia stato sottoposto a delle visite nel marzo del 2024 per dolori alla parte bassa dell’addome di non chiara genesi, per i quali gli era stata prescritta una terapia farmacologica (cfr. n. 17/2 e 18/2), problematiche pure nel frat- tempo completamente sanate (cfr. n. 19/2). Soltanto a seguito dell’audi- zione sui motivi d’asilo, la rappresentanza legale dell’insorgente, ha segna- lato un “grande malessere emotivo” del medesimo e richiesto una sua presa in carico psicologica (cfr. n. 25/4). L’8 luglio 2024, quindi dopo l’emis- sione della decisione avversata, il ricorrente ha effettuato una visita presso un medico generico, che gli ha diagnosticato un disturbo ansioso depres- sivo ed ha chiesto l’organizzazione di una visita presso il (…) (cfr. n. 29/2). Consulto medico che è avvenuto il 22 luglio 2024 (cfr. n. 34/2). Nel foglio di trasmissione di informazioni mediche (F2) corrispettivo, il medico non ha riportato alcuna diagnosi, se non le allegazioni del ricorrente, che avrebbe addotto di avere grandi difficoltà nel sonno. Inoltre è stato rilevato nel corso del colloquio dal medico specialista una quota d’agitazione, e per questo motivo gli avrebbe somministrato durante il medesimo Temesta 1 mg, pre- scrivendogli quale terapia, Lorazepam 1 mg. Ha inoltre indicato di monito- rare in modo stretto il quadro umorale dell’interessato fino alla sua partenza per il Cantone, nonché la rivalutazione immediata della terapia al suo arrivo
D-4408/2024 Pagina 20 nel Cantone d’attribuzione (cfr. n. 34/2). Per il resto, il medico consultato, ha segnatamente rimarcato come il ricorrente avrebbe un tono dell’umore che apparirebbe sub-deflesso, senza progettazione o ideazione anticon- servativa o ideazione auto/etero lesiva, con uno slancio vitale conservato, una preservata progettualità verso il futuro e non vi sarebbero sintomi della sfera psicotica (cfr. n. 34/2).
E. 12.6.4 Sulla scorta di quanto precede, non si evince che il ricorrente soffra di problemi medici di una gravità tale, che l’esecuzione del suo allontana- mento in Turchia porrebbe concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine secondo la giurisprudenza topica resa in materia (cfr. supra consid. 12.6.2), rispettivamente non si rileva dagli atti che il suo stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti che pos- sono essere proseguiti unicamente in Svizzera, secondo la giurisprudenza restrittiva applicabile (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e relativi riferimenti). Invero, se egli dovesse necessitare anche in futuro di trattamenti psicolo- gici o psichiatrici egli potrà senz’altro proseguire gli stessi – come tra l’altro pure segnalato dalla SEM nella decisione avversata, alla quale si rinvia per l’indicazione delle varie strutture presenti in patria (cfr. p.to III/2, pag. 6) – come pure ricevere i medicamenti di cui necessita, in Turchia; Stato che dispone di un sistema sanitario in linea generale equiparabile agli standard europei (cfr. sentenze del Tribunale D-3442/2024 del 16 luglio 2024 con- sid. 9.4.2.3, E-2474/2024 del 17 maggio 2024 consid. 8.3.3, D-3665/2022 dell’11 gennaio 2024 consid. 10.5.3).
E. 12.7 Infine, per quanto attiene al periodo di poco più di sei mesi trascorsi in Svizzera, ciò non può rappresentare un elemento che faccia propendere per un’integrazione profonda dell’insorgente in un nuovo contesto socio- culturale, a maggior ragione avendo egli vissuto più di (…) anni della sua vita in Turchia, frequentando la scuola fino alla (…), nonché avendo pure imparato dal padre e svolto l’attività di (…), professione che ha apprezzato (cfr. n. 20/19, D26 segg., pag. 5 seg.) e che potrà eventualmente reinte- grare facilmente al suo ritorno in patria, oppure proseguire i suoi studi sco- lastici.
E. 12.8 Ciò detto, apparterrà comunque all’autorità cantonale d’esecuzione, poiché si tratta di un minore non accompagnato, di accertarsi – eventual- mente con l’intermediazione della rappresentanza svizzera nel Paese d’ori- gine dell’interessato – al momento in cui l’allontanamento sarà concreta- mente pronto ad essere eseguito, che l’insorgente possa essere accolto da un membro della sua famiglia al suo arrivo, al fine di assicurare la sua presa a carico così come disposto dall’art. 69 cpv. 4 LStrI. L’autorità
D-4408/2024 Pagina 21 inferiore è quindi invitata a vegliare perché tali disposizioni siano comprese e rispettate dall’autorità incaricata dell’esecuzione dell’allontanamento ed a sostenerla in tal senso. Altresì, anche il rappresentante legale dell’insor- gente, è in misura di rammentarle al momento opportuno (cfr. nello stesso senso le sentenze del Tribunale D-1284/2024 dell’11 aprile 2024 con- sid. 11.4.4, D-5264/2021 precitata, pag. 17).
E. 12.9 Su tali presupposti, il benessere del fanciullo non risulta essere a ri- schio nel caso di un suo rinvio in Turchia. Segnatamente non è rilevabile una vulnerabilità particolare dell’interessato, come invece addotto nel ri- corso, ed ulteriori approfondimenti o indagini – in particolare l’allestimento di un rapporto d’ambasciata come richiesto dall’insorgente nel gravame – in rapporto alla sua accoglienza in Turchia, non risultano essere necessari in specie.
E. 12.10 Pertanto, l’esecuzione del suo allontanamento è quindi pure ragio- nevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).
E. 13 In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il pro- filo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, in quanto il ricor- rente, che dispone del suo passaporto originale tutt’ora valido, potrà pro- curarsi ogni ulteriore documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).
E. 14 Ne consegue che, anche in materia d’esecuzione dell’allontanamento, la decisione dell’autorità inferiore va confermata, e la concessione di un’am- missione provvisoria all’interessato non entra quindi in considerazione (art. 83 cpv. 1 LStrI a contrario).
E. 15 Alla luce di quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha vio- lato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la de- cisione impugnata confermata.
E. 16 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente
D-4408/2024 Pagina 22 all’esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, è divenuta senza oggetto.
E. 17 Visto l’esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a ca- rico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d’acchito sprovviste di possibi- lità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l’insorgente, minorenne, è indigente; v’è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 18 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-4408/2024 Pagina 23 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4408/2024 Sentenza del 15 agosto 2024 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Nina Spälti Giannakitsas, Daniela Brüschweiler, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Turchia, rappresentato da Roberta Condemi, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere);decisione della SEM del 2 luglio 2024 / N (...). Fatti: A. A.a Il (...) gennaio 2024, l'interessato, minorenne non accompagnato (di seguito anche: RMNA), ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Da ricerche intraprese dalla SEM, è risultato come il richiedente, avesse presentato una domanda d'asilo precedente in B._______ il (...). A.b L'interessato, il (...) gennaio 2024, ha sottoscritto il mandato di rappresentanza legale a favore di Caritas Svizzera. A.c Il richiedente, il (...) febbraio 2024, è stato sentito nell'ambito di una prima audizione quale RMNA, durante la quale egli ha segnatamente potuto esporre la sua biografia, le sue relazioni nel paese d'origine, il viaggio d'espatrio da lui intrapreso, nonché il suo stato di salute ed i suoi motivi d'asilo. A.d Durante l'audizione sui motivi d'asilo tenutasi il (...) giugno 2024, l'interessato ha essenzialmente dichiarato di essere espatriato tra il (...) ed il (...) dalla Turchia, in quanto a causa della condanna che avrebbe subito il fratello C._______(soggiornante in Svizzera, pure lui richiedente l'asilo, cfr. dossier della SEM N [...]) per il (...) successo il (...), egli sarebbe stato insultato e discriminato sia a scuola sia dai vicini di casa e anche da parenti, in quanto sarebbe stato ritenuto pure lui appartenente di D._______, un traditore. In particolare, a causa delle prese in giro e discriminazioni subite nell'ambito scolastico, egli avrebbe cambiato due istituti (...), interrompendo tuttavia in entrambi i casi il suo percorso (...), da ultimo al (...) anno scolastico. Tale situazione di disagio, gli avrebbe procurato un effetto psicologicamente negativo e d'isolamento dalle persone. Discutendone con il padre, questi gli avrebbe consigliato di espatriare e gli avrebbe organizzato il viaggio. Egli sarebbe partito dal suo Paese d'origine legalmente, dall'aeroporto di E._______, giungendo dapprima in F._______, per poi spostarsi in B._______ ed infine in Svizzera. A comprova della sua identità e delle sue allegazioni, il richiedente ha consegnato l'originale del suo passaporto ed una copia di un estratto di un articolo che cita il fratello dell'interessato (C._______; cfr. elenco dei mezzi di prova [MdP] della SEM n. 1/4 e 2/2). A.e Il 1° luglio 2024, l'interessato ha avuto modo di presentare le sue osservazioni al progetto di decisione negativo della SEM del 28 giugno 2024. A.f All'incarto vi sono diversi documenti medici inerenti alla situazione di salute dell'interessato di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi che seguono. B. Con decisione del 2 luglio 2024, notificata lo stesso giorno (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-27/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente, ha respinto la sua domanda d'asilo, nonché ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione del medesimo provvedimento. C. Tramite il ricorso dell'11 luglio 2024 (cfr. risultanze processuali), l'interessato si è aggravato contro la succitata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l'annullamento della decisione impugnata ed a titolo principale il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. In primo subordine, ha postulato la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera ed in secondo subordine che gli atti di causa siano restituiti alla SEM per complemento istruttorio e per un nuovo esame delle sue allegazioni in procedura ampliata. Ha inoltre presentato istanza d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Altresì, il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie. 4. 4.1 Il ricorrente propone, quale conclusione in secondo subordine, la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruzione e per un nuovo esame delle sue allegazioni in procedura ampliata. A tenore delle sue argomentazioni ricorsuali, l'insorgente si lamenta dapprima che la SEM non avrebbe tenuto debitamente conto nella sua valutazione delle dichiarazioni dell'insorgente sia dal profilo della rilevanza sia da quello dell'esecuzione dell'allontanamento, del suo stato d'animo al momento dell'audizione sui motivi che avrebbe dimostrato nelle sue difficoltà espositive, nonché della sua minore età e del suo stato di salute psicologico. In merito allo stato di salute dell'interessato, non sarebbe stata intrapresa ancora un'adeguata presa in carico psicologica, nonostante egli l'abbia richiesta il giorno dopo l'audizione sui motivi d'asilo, né sarebbe stata delineata una terapia o appurato che questa possa essere o meno continuata efficacemente nell'eventualità di un ritorno in patria. In tal senso, il ricorrente ravvisa un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi; e per il suo contenuto cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), nonché ritiene che sarebbe stato più opportuno smistare il suo caso nella procedura ampliata, per procedere in particolare alla predisposizione di un rapporto medico approfondito (concernente lo smistamento tra la procedura celere ai sensi dell'art. 26c LAsi e la procedura ampliata di cui all'art. 26d LAsi, il Tribunale si è già espresso in merito nella sua sentenza di principio DTAF 2020 VI/5, alla quale, per i suoi principi, si può quindi senz'altro rinviare per ulteriori dettagli). Altresì non vi sarebbero agli atti, a differenza di quanto sostenuto dall'autorità inferiore nella decisione avversata, dei documenti che proverebbero il proscioglimento del fratello del ricorrente dall'accusa di appartenenza all'organizzazione terroristica. Inoltre, la SEM, per valutare se escludere o meno una persecuzione riflessa nei confronti dell'insorgente, avrebbe dovuto valutare il suo incarto parallelamente a quello del fratello C._______ e quindi attendere la definizione di quest'ultimo, prima di pronunciarsi anche su quello del ricorrente. Anche per questo motivo, il suo incarto, avrebbe dovuto essere smistato in procedura ampliata. A medesima conclusione, si giungerebbe anche per la verifica dell'esigibilità della misura d'allontanamento dell'insorgente, in quanto si evincerebbe dal provvedimento impugnato, come la SEM si sia basata soltanto sulle sue dichiarazioni, ma non avrebbe preso ulteriori contatti con i suoi famigliari o strutture, svolgendo le opportune indagini, come procedere alla richiesta dell'allestimento di un rapporto d'ambasciata, in ossequio al suo benessere superiore. 4.2 Ora, a differenza di quanto motivato dall'insorgente nel suo gravame, si evince dalla decisione avversata, come l'autorità sindacata abbia tenuto conto per la sua definizione sia della minore età di quest'ultimo, sia del suo stato di salute psicologico - che a mente della SEM non rappresenterebbe né un motivo d'asilo né un ostacolo all'esecuzione del suo allontanamento - come pure della procedura d'asilo del fratello in Svizzera, consultando l'incarto di quest'ultimo, e ritenendola non determinante per la procedura d'asilo del ricorrente (cfr. decisione avversata, p.to I, pag. 3 e p.to II, pag. 5 seg.). Allo stesso modo, si è espressa per ritenere che non fossero necessari ulteriori atti istruttori per la definizione della pratica, e quindi che la richiesta di passaggio alla procedura ampliata formulata dalla rappresentante legale dell'insorgente nel parere al progetto di decisione negativo, non potesse essere accolta (cfr. provvedimento impugnato, p.to II, pag. 5 seg.). Procedere che il Tribunale non può che sottoscrivere. Difatti si denota che, a differenza di quanto sostenuto dall'insorgente nel suo ricorso di stabilimento incompleto ed inesatto del suo stato valetudinario da parte della SEM, anche il Tribunale alla stessa stregua dell'autorità inferiore, non ravvede alcuno "shock emotivo" (cfr. n. 25/4, pag. 1) o "crisi" (cfr. ricorso, pag. 6), che egli avrebbe vissuto durante la sua audizione sui motivi d'asilo, a causa del suo stato di salute, che avrebbe comportato delle difficoltà espositive. Invero, seppure sia vero che quest'ultimo abbia dichiarato a due riprese che allorché egli racconterebbe del suo trascorso, lui si sentirebbe male ed il suo corpo reagirebbe (cfr. n. 20/19, D13, pag. 4 e D17, pag. 4), nonché che in un'occasione egli al termine di una risposta ad una domanda si sarebbe agitato ed avrebbe pianto (cfr. n. 20/19, D88, pag. 11); nel primo caso il ricorrente è stato tranquillizzato dalla funzionaria incaricata della SEM, dicendogli anche che avrebbe potuto esprimere liberamente le sue emozioni (cfr. n. 20/19, D18, pag. 4), nonché nel secondo caso gli sarebbe stato dato un bicchiere d'acqua e lasciato del tempo per riprendersi e calmarsi (cfr. n. 20/19, D89, pag. 11). Dal suo narrato in audizione, dove gli è stata più volte concessa la possibilità di esprimersi liberamente sui suoi motivi d'asilo (cfr. n. 20/19, D70 segg., pag. 8 segg.), non si evince però che il suo stato d'animo emozionato possa avere comportato che egli non riuscisse ad esprimersi completamente in merito agli stessi. Peraltro, egli all'inizio dell'audizione, al quesito di come si sentisse, ha risposto di essere "felice e gioioso" (cfr. n. 20/19, D4, pag. 2), ciò che dimostra come egli in realtà fosse ben disposto ed in salute per intraprendere l'audizione sui motivi d'asilo. Come poi ritenuto a ragione dall'autorità inferiore, seppure l'insorgente abbia manifestato in audizione un certo disagio psicologico secondo i suoi asserti, tuttavia egli ha riferito di non avere alcun problema di salute al momento del colloquio (cfr. n. 20/19, D8, pag. 3), né di essersi mai rivolto ad uno psicologo in patria né in Svizzera, in quanto allorché sarebbe con i suoi familiari o con il fratello starebbe bene (cfr. n. 20/19, D76 segg., pag. 10 seg.). Al di là poi dei suoi asserti resi in corso d'audizione di aver discusso con uno specialista in pedagogia per due o tre volte (cfr. n. 20/19, D81 seg., pag. 11), ribadito anche nel parere al progetto di decisione (cfr. n. 25/4) e nel suo ricorso (cfr. pag. 7), tuttavia alla stessa stregua dell'autorità inferiore, anche il Tribunale non evince dagli atti all'incarto, e prima della segnalazione della sua rappresentante legale del 20 giugno 2024 e ciò fino all'emissione della decisione avversata, alcun atto medico che attesti di una qualsivoglia problematica dello spettro psichico o psicologico dell'interessato o che quest'ultimo sia stato preso in carico da uno specialista per questo motivo (cfr. n. 14/2, 16/2, 17/2, 18/2, 19/2). Visti gli elementi precitati, non si può quindi constatare alcuno stabilimento incompleto o inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti dal profilo medico dell'insorgente, e quindi di conseguenza nessuna violazione del principio inquisitorio da parte dell'autorità inferiore. Che poi, successivamente all'emissione della decisione avversata, il ricorrente abbia effettuato una visita medica per il suo stato psicologico, dove gli è stato diagnosticato un disturbo ansioso depressivo e prescritta l'organizzazione di una visita psichiatrica per minorenni (cfr. n. 29/2), e quest'ultima si sia infine tenuta il 22 luglio 2024 - dove a causa di una quota d'agitazione, all'interessato è stata prescritta una terapia farmacologica, uno stretto monitoraggio del suo quadro umorale fino alla partenza per il Cantone, nonché, ivi giunto, una rivalutazione immediata della terapia - (cfr. n. 34/2); non risultano all'evidenza circostanze violanti per la SEM il suo obbligo inquisitorio. Peraltro, l'autorità inferiore si è già espressa in modo anticipato, nell'evenienza che il ricorrente necessitasse di uno psicologo in patria, riguardo alle possibilità di cura presenti in Turchia sotto questo profilo (cfr. p.to III, pag. 6), ed il ricorrente ha potuto esporre il suo punto di vista in merito nel suo ricorso. Sulla scorta di tali circostanze, il Tribunale non vede quindi come il caso dovesse essere attribuito alla procedura ampliata in particolare per effettuare ulteriori atti istruttori (come l'allestimento di un rapporto medico approfondito) disponendo la SEM al momento dell'emissione della decisione avversata di tutti gli elementi rilevanti per la causa per determinarsi con cognizione di causa, come è il caso pure per lo scrivente Tribunale. Per il resto, le censure sollevate dall'insorgente in ordine ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti rispettivamente di passaggio della sua causa alla procedura ampliata, sia concernente la persecuzione riflessa che riguardante l'esecuzione del suo allontanamento, si confondono in realtà con il merito, ovvero sono rivolte contro l'apprezzamento svolto dall'autorità inferiore in specie. In quanto tali, verranno quindi trattate di seguito. 4.3 Le censure formali mosse dal ricorrente nei confronti del provvedimento avversato, devono quindi essere integralmente respinte, e non esiste di conseguenza alcun motivo per annullare la decisione avversata e restituire gli atti alla SEM. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Nei pregiudizi seri rientrano segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivi riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). 5.4 Vi è pressione psichica insopportabile, allorché alcuni individui o una parte della popolazione sono vittime di misure sistematiche costituenti dei danni gravi o ripetuti a delle libertà e dei diritti fondamentali e che, in un apprezzamento oggettivo, questi raggiungono un'intensità o un grado tale che rendano impossibile, o difficilmente sopportabile, il proseguo della vita o un'esistenza conforme alla dignità umana, in modo tale che ogni persona confrontata ad una situazione analoga, sarebbe stata costretta a fuggire dal paese in questione, in mancanza di poter beneficiare di una protezione adeguata (cfr. DTAF 2014/29 consid. 4.4 e rif. cit.). 5.5 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Quest'ultima è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/1 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 6. 6.1 Nel provvedimento avversato, l'autorità inferiore, ha dapprima sostenuto come le circostanze per il ricorrente di essere stato discriminato ed insultato a causa dell'incarcerazione subita dal fratello C._______ in patria, non raggiungerebbero l'intensità sufficiente ai sensi dell'art. 3 LAsi, essendo blandi e non superiori ai pregiudizi ai quali può essere esposta la maggior parte della popolazione in età adolescenziale in Turchia. Non vi sarebbe quindi una persecuzione riflessa rilevante. Oltretutto, il fratello sarebbe stato prosciolto dall'accusa d'appartenenza all'organizzazione terroristica, ciò che rappresenterebbe un elemento a favore per il futuro del ricorrente, anche se non cancellerebbe quanto da lui vissuto. Inoltre la SEM ha ritenuto sorprendente come il ricorrente, che ha ripetutamente dichiarato di voler intraprendere la professione (...), avrebbe lasciato il (...) frequentato motivandolo con le discriminazioni subite, ma sottacendo l'inadeguatezza della scelta dell'istituto, che avrebbe sbocchi professionali prevalentemente religiosi. Neppure l'articolo di giornale prodotto, non sarebbe atto a rendere le sue allegazioni rilevanti ai sensi dell'asilo. Da ultimo, il parere presentato contro il progetto di decisione della SEM, non presenterebbe fatti o mezzi di prova che giustificherebbero una modifica dell'apprezzamento svolto dall'autorità inferiore. 6.2 Dal canto suo, il ricorrente nel suo gravame non condivide le conclusioni testé riportate dell'autorità sindacata, in quanto ritiene che le discriminazioni da egli subite in Turchia abbiano avuto un impatto su di lui devastante. Difatti, pure lui sarebbe stato additato quale terrorista a causa della parentela con il fratello maggiore C._______, ed a sua volta ingiustamente accusato di appartenere al movimento "D._______" e di essere un (...). In proposito, egli sostiene inoltre come l'accusa di terrorismo rivolta ad un bambino, come era il suo caso, sarebbe particolarmente grave, soprattutto visto che la medesima non proveniva soltanto da coetanei, bensì anche da adulti, ovvero da docenti, figure professionali di riferimento per uno studente. Inoltre, nel contesto sociale attuale turco essere definito quale "terrorista" avrebbe una valenza di particolare gravità, vero e proprio stigma, con il quale sarebbe difficile convivere, ciò che sarebbe provato dalla sofferenza psicologica di cui egli è stato vittima. Nonostante la passione per lo studio, egli infatti avrebbe dovuto dapprima cambiare scuola e poi definitivamente interrompere gli studi, proprio a causa del fatto che la pressione subita da compagni e docenti sarebbe divenuta per lui insopportabile. Quindi, a differenza di quanto affermato nella decisione avversata, i pregiudizi da lui subiti avrebbero un'intensità superiore a quelli ai quali sono esposti gli adolescenti in Turchia. In seguito, sottolinea come l'osservazione abbondanziale dell'autorità inferiore sulla scelta dell'istituto (...), sia irrilevante, posto che completata l'istruzione (...), egli per diventare (...) avrebbe dovuto iscriversi ad un cursus universitario specifico (cfr. pag. 6 del ricorso). Circa poi la persecuzione riflessa subita dal ricorrente a causa del fratello, egli ritiene come la SEM avrebbe dovuto esaminarla, in quanto agli atti non vi sarebbero documenti che provino il proscioglimento di suo fratello, ed inoltre l'autorità inferiore avrebbe dovuto valutare il suo incarto parallelamente a quello di quest'ultimo. 7. 7.1 Per quanto attiene alle problematiche che il ricorrente avrebbe riscontrato in patria a causa dell'incarcerazione del fratello, ovvero le discriminazioni, gli insulti e l'isolamento che egli avrebbe subito nel contesto scolastico, da parte di parenti e vicini di casa - pur potendo lasciare aperta la questione della verosimiglianza dei motivi allegati dall'insorgente in questo contesto - anche agli occhi del Tribunale gli stessi non raggiungono, per lo meno dal profilo oggettivo, un grado d'intensità sufficiente suscettibile di costituire una persecuzione rilevante per il riconoscimento della qualità di rifugiato all'insorgente. Invero, questionato svariate volte in merito a fornire maggiori dettagli riguardo a cosa gli succedesse effettivamente nell'ambito scolastico, egli ha riferito che i compagni di scuola lo avrebbero spesso preso in giro, lo avrebbero considerato quale traditore e non gli avrebbero voluto bene, ritenendolo come appartenente a D._______ a causa del fratello (cfr. n. 15/9, p.to 7.02, pag. 8; n. 20/19, D74 segg., pag. 10 segg.). Interrogato anche riguardo a cosa avrebbe in concreto subito da parte di parenti e vicini, egli è rimasto del tutto generico con i suoi asserti, riferendo che nei suoi confronti ci sarebbe stato un comportamento discriminante, degli abusi verbali, fornendo di fatto unicamente un esempio di quello che sarebbe stato detto al padre in riferimento al fratello C._______ (cfr. n. 20/19, D137 segg., pag. 16 seg.). Peraltro egli, nonostante abbia allegato di essere stato discriminato nel primo istituto (...), pare essersi potuto disiscrivere dal medesimo ed iscriversi in un altro senza particolari problematiche (cfr. n. 20/19, D117 segg., pag. 15). Non si ravvisa poi nelle circostanze addotte, e malgrado il ricorrente abbia più volte riportato nei suoi asserti di avere avuto dei problemi psicologici e di essersi sentito male psicologicamente a causa delle predette (cfr. n. 15/9, p.to 7.01, pag. 8; n. 20/19, D71 segg., pag. 9 segg.), una pressione psichica di sufficiente intensità né men che meno che le stesse avrebbero avuto un effetto devastante sull'insorgente come allegato invece nel ricorso, per determinarne il suo espatrio ai sensi della giurisprudenza succitata (cfr. supra consid. 5.4). Difatti, si evince dalle sue stesse dichiarazioni, come egli non sarebbe mai stato visitato da un medico per tale suo disagio, e ciò malgrado anche i suoi genitori ne fossero a conoscenza (cfr. n. 20/19, D76 segg., pag. 10), poiché come da egli stesso spiegato allorché trascorrerebbe il suo tempo con i suoi famigliari stretti e con il fratello maggiore in Svizzera, si sentirebbe bene e non accuserebbe più tale malessere (cfr. n. 20/19, D80 segg., pag. 10 seg.). Ulteriore indizio che gli eventi da lui narrati non fossero d'intensità superiore a quanto possano subire altri adolescenti nel contesto turco, lo si rileva nel comportamento da lui tenuto nelle (...) settimane prima dell'espatrio, allorché sarebbe uscito ogni tanto fuori casa, occupandosi dell'(...) ed imparando l'(...), ciò che in realtà mette in dubbio i suoi asserti contrari che egli vivesse isolato dalla società. Peraltro non si spiega come, se il ricorrente e la sua famiglia nucleare avessero realmente subito costantemente degli insulti e delle discriminazioni così come da lui narrato, abbiano comunque continuato a vivere al loro domicilio senza cambiarlo, potendo vivere, malgrado le discriminazioni e gli insulti allegati dall'insorgente, del tutto indisturbati, con una buona situazione finanziaria, frequentando per di più due delle sue sorelle l'università nella provincia di G._______ (cfr. n. 20/19, D13 segg., pag. 4; D39 segg., pag. 6). Il ricorrente ha inoltre riferito che né egli né i suoi genitori si sarebbero mai rivolti alle autorità del suo Paese d'origine; né, salvo un tentativo da parte sua, neppure i genitori ai direttori dei due (...) da lui frequentati, per segnalare le discriminazioni e gli insulti che avrebbe ricevuto (cfr. n. 20/19, D110 segg., pag. 14). Giova ricordare, a questo punto, che secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente l'asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo paese d'origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la protezione da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1). Occorre tuttavia precisare che, una protezione nazionale adeguata non s'intende come la necessità di una protezione assoluta, in quanto nessuno Stato è in grado di garantire una tale protezione ad ognuno dei suoi cittadini, in ogni luogo ed in ogni momento (cfr. DTAF 2008/5 consid. 4.2). Tuttavia, all'occorrenza, il ricorrente non ha dimostrato, con degli indizi concreti e concludenti, neppure nel suo ricorso, che le autorità turche - con le quali né lui (cfr. n. 15/9, p.to 7.02, pag. 8; n. 20/19, D135, pag. 16) né i genitori o altri famigliari, salvo il fratello C._______, avrebbero riscontrato dei problemi - rifiuterebbero, o non sarebbero in misura, nell'evenienza, di proteggerlo contro delle minacce o aggressioni concrete da parte di terzi. Vi è quindi luogo di ammettere che il ricorrente, essendo partito (...) settimane dopo l'interruzione della scuola (cfr. n. 15/9, p.to 1.17.04, pag. 4), il (...) (cfr. n. 15/9, p.to 2.01, pag. 4), rispettivamente tra il (...) ed il (...) (cfr. n. 20/19, D58 segg., pag. 7 seg.), non abbia in nessun modo esaurito le possibilità di protezione interna che gli erano aperte in Turchia, contro un'eventuale persecuzione da parte di terzi (cfr. a titolo d'esempio la sentenza del Tribunale D-907/2024 del 3 maggio 2024). Non si può quindi seguire l'insorgente, laddove egli asserisce che la sua vita sarebbe stata in pericolo e che per questo egli sarebbe dovuto fuggire all'estero (cfr. n. 20/19, D71, pag. 9). 7.2 7.2.1 Il ricorrente, si prevale anche in fase ricorsuale, di una persecuzione riflessa, che gli deriverebbe dal fatto che il fratello sarebbe stato accusato di appartenenza all'organizzazione terroristica (cfr. ricorso, pag. 7). 7.2.2 Occorre rammentare dapprima in proposito che, secondo la giurisprudenza del Tribunale, una persecuzione riflessa è ammessa allorché dei famigliari di una persona perseguitata sono esposti a delle rappresaglie in vista di esercitare delle pressioni su tale persona (cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3 e riferimenti citati). Vi è luogo di apprezzare l'intensità del rischio di persecuzione riflessa, in funzione delle circostanze della fattispecie. È opportuno tenere conto che tali misure non hanno necessariamente come scopo l'ottenimento d'informazioni, ma che possono ugualmente avere come obiettivo delle persone che s'impegnano apertamente in favore di loro famigliari o ancora essere prese come rappresaglie per punire tutti i membri di una stessa famiglia per le azioni di uno tra di essi, sia perché siano sospettati di condividere le sue opinioni o i suoi scopi, sia per intimidirli o per tentare di far tacere l'attivista in questione. Incombe a colui che si prevale di una persecuzione riflessa di spiegare i rischi incorsi a causa degli agiti dei suoi parenti e del loro impatto sulla sua situazione personale (cfr. a tal proposito la sentenza del Tribunale E-633/2023 del 12 luglio 2024 consid. 4.2.2.2). A tal riguardo, il Tribunale rammenta inoltre come la corresponsabilità familiare ("Sippenhaft"), quale facoltà legale d'impegnare la responsabilità di tutta una famiglia per un delitto commesso da uno dei suoi membri, non esiste in Turchia. Al contrario, può succedere che le autorità turche esercitino effettivamente delle pressioni e delle rappresaglie nei confronti dei membri della famiglia di una persona ricercata, sia allorché li sospettano di contatti stretti, sia al fine di intimidirli e di assicurarsi che non considerino d'intraprendere delle attività politiche illegali (cfr. sentenza del Tribunale E-3294/2023 del 5 giugno 2024 consid. 4.4.1 con ulteriori rif. cit.). 7.2.3 Tornando alla presente disamina, il ricorrente neppure nel suo ricorso, ha indicato degli elementi concreti atti a ritenere che egli correrebbe il rischio di una qualsivoglia persecuzione da parte delle autorità turche, nel caso di un suo ritorno in patria, a causa del fratello C._______ del quale la domanda d'asilo risulta tutt'ora pendente in Svizzera - e non più in fase ricorsuale come invece addotto a torto nel gravame dal medesimo (cfr. pag. 7; cfr. a tal proposito anche la sentenza del Tribunale D-396/2024 del 23 febbraio 2024) -. Invero, non soltanto il ricorrente non ha alcuna informazione riguardo all'inchiesta svolta nei confronti del fratello C._______, ma non sa neppure l'esito che la stessa avrebbe avuto, avendo allegato che egli saprebbe unicamente del suo arresto e che sarebbe rimasto in carcere per (...) (cfr. n. 20/19, D127 seg., pag. 16). E ciò malgrado, sia nell'audizione sui motivi d'asilo che poi ripreso anche nella decisione avversata, la SEM abbia riportato come C._______ dagli atti al suo incarto sarebbe stato prosciolto dall'accusa di appartenenza all'organizzazione terroristica. Ciò è quanto risulta anche al Tribunale, dopo aver consultato l'incarto di quest'ultimo (cfr. dossier della SEM N [...]). L'allegazione ricorsuale contraria del ricorrente, non fondata su alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza, non è atta a modificare tale conclusione. Invero, l'unico documento che è stato prodotto dall'insorgente a sostegno delle accuse del fratello C._______ (cfr. MdP n. 2/2), non soltanto risulta una copia di un estratto di una schermata video o telefonica, e quindi facilmente modificabile, ma risulta pure essere del tutto incompleto e non è possibile risalire neppure all'effettiva fonte dello stesso (cfr. anche in merito n. 22/1). Frattanto tale documento, non è atto a supportare in alcun modo gli asserti dell'insorgente. Peraltro, egli ha dichiarato di non avere mai avuto delle problematiche con le autorità del suo Paese d'origine, di essere partito legalmente dal medesimo (cfr. n. 20/19, D63 seg., pag. 8) e tutti i suoi famigliari stretti - a parte il fratello C._______- si trovano in Turchia. Questi ultimi possono quindi essere interrogati sul conto di questi, anche ammessa la possibilità che il fratello venga ricercato nel suo Paese d'origine. Non v'è quindi alcuna ragione perché l'interessato attiri su di sé in modo particolare l'attenzione delle autorità turche nel caso di un suo ritorno in patria. Il ricorrente non ha del resto riportato di difficoltà particolari che i suoi famigliari avrebbero avuto dopo il suo espatrio (cfr. n. 20/19, D49 segg., pag. 7), e ciò malgrado sarebbero in contatto con il fratello C._______ (cfr. ibidem, D48, pag. 7). Pertanto, anche il Tribunale non ravvede elementi per attendere la trattazione della domanda d'asilo del fratello C._______ così come dal ricorrente proposto nel suo ricorso, per determinarsi anche sulla sua pratica, non presentando gli stessi alcuna connessione rilevante ai sensi dell'asilo. 7.3 Ne discende quindi che, in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo, v'è da confermare il giudizio negativo esposto nella decisione impugnata.
8. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.
9. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
10. Nella propria decisione, la SEM ritiene l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, ammissibile, esigibile - sia dal profilo della situazione vigente nel suo Paese d'origine sia dal profilo personale - nonché possibile. Il ricorrente, nel suo ricorso, avversa anche la predetta conclusione dell'autorità inferiore. In primo luogo, egli sostiene come il suo interesse superiore quale fanciullo giusta l'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107, di seguito: CDF), nonché l'art. 3 CEDU, sarebbero sicuramente violati nel caso in cui lui dovesse fare rientro in Turchia. Invero, tenendo conto della sua età, del livello di maturità e delle eventuali problematiche psicologiche che andrebbero ancora verificate, egli si dimostrerebbe essere una persona estremamente vulnerabile, necessitante di un ambiente tranquillo e sereno in cui crescere e di costante aiuto e supporto per poter condurre una vita dignitosa. Inoltre, il contesto socio-culturale d'origine e la situazione precaria in cui vivrebbe la sua famiglia, non renderebbero l'ambiente d'origine ideale per la sua crescita. Visto quanto a lui accaduto ed il contesto in cui egli vivrebbe, il ricorrente andrebbe quindi incontro ad un "real risk" di essere esposto concretamente ad un trattamento contrario all'art. 3 CEDU. In secondo luogo, in merito all'esigibilità della misura, la SEM si sarebbe basata per la sua analisi, esclusivamente sulle dichiarazioni del minore fornite nel corso delle audizioni, ma non avrebbe preso contatto con i suoi familiari o con ulteriori strutture. Tuttavia, alla luce dell'interesse superiore del ricorrente ex art. 3 CDF, andrebbero valutati per ammettere l'esigibilità della misura, plurimi aspetti, che egli cita nel suo ricorso (cfr. pag. 9). Nel caso dell'insorgente, egli si troverebbe bene soltanto con il suo stretto nucleo famigliare e godrebbe di un delicato stato psicologico. Egli postula quindi che la SEM proceda alle opportune indagini, come all'allestimento di un rapporto d'ambasciata, in ossequio al suo benessere superiore. 11. 11.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura). L'applicazione di tali disposizioni, presuppone che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall'interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). 11.2 A ragione l'autorità sindacata nel suo provvedimento, osserva che in specie il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, per i motivi già sopra enucleati (cfr. consid. 7), non sono ravvisabili agli atti, rispettivamente nelle allegazioni ricorsuali dell'insorgente, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che egli possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della CorteEDU, Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Segnatamente, a differenza di quanto da egli allegato nel gravame, il suo stato di salute ed il suo contesto famigliare e socio-culturale, come si vedrà dappresso (cfr. infra consid. 12), non risultano né contrari all'art. 3 CEDU né all'art. 3 CDF. Peraltro, in tale ambito si sottolinea come l'insorgente nel suo ricorso parte con l'analisi dell'ammissibilità della misura, da un presupposto del tutto inconferente, in quanto la frase attribuita alla decisione della SEM ("Anzitutto circa l'analisi dell'ammissibilità [...], in particolare l'art. 22", pag. 8 del ricorso), non è presente nella stessa. Pure la situazione generale dei diritti dell'uomo in Turchia, non risulta essere attualmente ostativa all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente (cfr. a tal proposito la giurisprudenza costante in merito del Tribunale, tra le altre le sentenze del Tribunale E-5385/2021 del 3 luglio 2024 consid. 7.2.5, E-2092/2024 del 1° luglio 2024 consid. 7.2.3). Inoltre, le problematiche di natura medica risultano pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6), a cui non è apparentabile la presente fattispecie, visti gli atti di causa (cfr. anche infra consid. 12.6). Infine, a titolo meramente abbondanziale, il Tribunale osserva come la presenza del fratello C._______ in Svizzera - il quale si trova tutt'ora in procedura d'asilo - di cui si prevale il ricorrente anche nel suo ricorso (cfr. anche n. 20/19, D146, pag. 18), non sia ostativa all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, in quanto le condizioni per l'applicazione dell'art. 8 CEDU (cfr. DTF 135 I 143 consid. 3.1) non sono pacificamente adempiute, poiché non soltanto il fratello non ha alcun diritto di presenza in Svizzera attualmente, ma pure tra loro non intercorre alcuna relazione stretta ed effettiva ai sensi della giurisprudenza precitata, che vada al di là dei normali rapporti fraterni (si sentono telefonicamente un paio di volte alla settimana e vivono in luoghi differenti, cfr. n. 15/9, p.to 3.02, pag. 6; n. 20/19, D6 seg., pag. 2). 11.3 Ne consegue pertanto che l'allontanamento del ricorrente verso la Turchia risulta essere ammissibile nei confronti delle norme internazionali applicabili (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 12. 12.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 12.2 Secondo la giurisprudenza costante di questo Tribunale, l'interesse superiore del fanciullo, il quale deriva in particolare dall'art. 3 par. 1 CDF, può risultare ostativo all'esecuzione dell'allontanamento del minore, e rendere tale misura inesigibile. I criteri da esaminare, nel quadro di una ponderazione degli interessi, sono: l'età del bambino, il suo grado di maturità, i suoi legami di dipendenza, la natura delle sue relazioni con le persone che lo sostengono (prossimità, intensità, importanza per la sua evoluzione), l'impegno, la capacità di sostegno e le risorse di queste ultime; lo stato e le prospettive del suo sviluppo e dalla sua formazione scolastica, rispettivamente professionale; il grado di riuscita della sua integrazione, così come le possibilità e le difficoltà di una reinstallazione nel paese d'origine (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2). La qualità di minore non accompagnato, impone all'autorità d'asilo di subordinare l'esecuzione dell'allontanamento al soddisfacimento di specifiche condizioni, in particolare, in virtù del principio dell'interesse superiore del fanciullo ai sensi dell'art. 3 par. 1 CDF, di verificare, concretamente, già durante l'istruttoria, se il minore potrà essere adeguatamente preso in carico dai genitori o da altri membri della sua famiglia o, in caso contrario, se egli possa essere collocato presso una struttura specializzata che gli offra l'assistenza necessaria in funzione della sua età e della sua maturità (cfr. DTAF 2021 VI/3 consid. 11.5.2, 2015/30 consid. 7.3; tra le altre le sentenze del Tribunale E-7049/2023 del 14 febbraio 2024 consid. 6.2, E-3026/2022 del 25 luglio 2022, pag. 4). In tal senso, non è sufficiente affermare che il minore possa ritornare nella sua famiglia o che esistano nel suo paese d'origine delle strutture appropriate alle quali egli potrà indirizzarsi. Per ritenere l'esistenza di una tale presa in carico, la SEM dovrà fondarsi su degli elementi stabiliti che si evincono dagli atti di causa e, in difetto, procedere alle misure d'istruzione necessarie (cfr. DTAF 2015/30 consid. 7.3, sentenza del Tribunale D-5264/2021 del 23 dicembre 2021, pag. 14). Inoltre, l'art. 69 cpv. 4 LStrI, prescrive che l'autorità competente, prima del rinvio coatto di uno straniero minorenne non accompagnato, si accerta che nello Stato di rimpatrio questi sarà affidato ad un membro della sua famiglia, a un tutore o a una struttura di accoglienza che ne garantiscano la protezione (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-5264/2021 succitata, pag. 14 seg.). Se pure vi sia modo di ritenere che sia la presa in carico sia l'inquadramento di un adolescente di (...) anni d'età non necessiterà delle misure estese come invece quelle da prevedere per un bambino in tenera età, ciò non toglie che anche un minore prossimo alla maggiore età deve poter disporre perlomeno di un punto d'appoggio comprensivo del vitto e dell'alloggio, onde evitare che non sia abbandonato a sé stesso per quanto concerne i suoi bisogni elementari (cfr. sentenza del Tribunale E-7049/2023 del 14 febbraio 2024 consid. 6.2). 12.3 Tornando alla presente disamina, anche tenuto conto della ripresa del conflitto curdo-turco e degli scontri armati tra il PKK (Partito dei Lavoratori del Kurdistan) e le forze di sicurezza statali dal luglio del 2015 in diverse province del sud-est del Paese, nonché degli sviluppi dopo il tentativo del colpo di Stato avvenuto nel luglio del 2016, come ritenuto da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile e violenza generalizzata, riguardante l'integralità del territorio (escluse le province di H._______ e di I._______, dove il Tribunale già da molto tempo ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento sia inesigibile, cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6), neppure per gli appartenenti all'etnia curda (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale E-2092/2024 del 1° luglio 2024 consid. 7.3.1, E-1965/2024 del 27 giugno 2024 consid. 8.3.3), alla quale il ricorrente comunque non appartiene (cfr. n. 15/9, p.to 1.08, pag. 3). 12.4 Il 6 febbraio 2023 il sud-est della Turchia è stato interessato da forti terremoti che hanno causato migliaia di morti e distrutto buona parte delle infrastrutture. Il Presidente turco ha quindi proclamato lo stato d'emergenza per le undici province toccate (J._______, K._______, L._______, M._______, N_______, O______, P_______, Q._______, R_______, S._______ e T_______). Il 9 maggio 2023, tale stato d'emergenza è stato revocato per tutte le province precitate da parte del Presidente turco. A causa dell'attuale situazione nelle province toccate dal terremoto, occorre esaminare l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nel singolo caso (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.2.7 e 11.3.1). 12.5 Il ricorrente, che ha attualmente (...) anni compiuti, proviene dalla città di J._______, nella provincia omonima, e quindi da una delle province interessate dal terremoto. In proposito il ricorrente ha raccontato di averlo vissuto personalmente, avendo riportato che sia lo stabile della scuola (...) sia quello delle scuole (...) sarebbero stati distrutti dal terremoto, nonché questo avrebbe avuto un "brutto effetto" sulla sua psiche (cfr. n. 20/19, D119, pag. 15). Malgrado tali circostanze, il ricorrente non ha addotto motivi d'espatrio riconducibili al terremoto. Invero, dagli atti all'inserto, risulta come i suoi genitori ed un fratello minore, risiedano tutt'ora all'indirizzo al quale egli ha vissuto sino all'espatrio, mentre una sorella maggiore vivrebbe in un'altra abitazione sempre a J._______, nonché due altre sorelle maggiori frequenterebbero l'università a G._______ (cfr. n. 20/19, D13 segg., pag. 3 seg.; D40, pag. 6). Inoltre, disporrebbe di diversi ulteriori parenti in patria, con i quali non sarebbe però personalmente in contatto (cfr. n. 20/19, D43 segg., pag. 6). Il padre sarebbe di professione (...) e la sua famiglia avrebbe dei (...) ed una casa (...), nonché starebbe bene finanziariamente (cfr. n. 20/19, D29 segg., pag. 5). Quindi, in tal senso, non si può in alcun modo seguire il ricorrente, laddove nel suo gravame, indica che la situazione in cui vivrebbe la sua famiglia, sarebbe precaria. Inoltre, con la sua famiglia nucleare intratterrebbe dei buoni e regolari contatti anche dopo il suo espatrio (cfr. n. 20/19, D46 segg., pag. 6 seg.), viaggio che sarebbe stato finanziato integralmente dal padre (cfr. n. 20/19, D65, pag. 8). Visto l'insieme di tali elementi, che si evincono in maniera chiara ed affidabile dalle stesse dichiarazioni del ricorrente, è permesso ammettere, come ha concluso la SEM nella sua decisione, che egli possa essere sostenuto, sia finanziariamente, sia materialmente ed affettivamente, da parte della sua famiglia, in particolare i genitori, che hanno la possibilità effettiva di sostenerlo e di garantirgli una presa a carico reale, nel caso di un suo rientro in Turchia. Segnatamente, non v'è agli atti alcun indizio concreto dal quale scaturisca che lo sviluppo psichico e sociale dell'interessato potrebbe essere messo in pericolo, nell'(...) che lo separa attualmente dalla maggiore età, nell'eventualità di una sua reintegrazione nel suo nucleo famigliare. Tale apprezzamento non viene minimamente posto in dubbio dalle considerazioni generiche esposte nel gravame dall'insorgente, il quale si è accontentato di lamentarsi che l'autorità inferiore avrebbe tenuto conto soltanto delle sue dichiarazioni per pronunciare l'esigibilità della misura, senza intraprendere ulteriori indagini. Pertanto, v'è da concludere per l'esistenza effettiva di una rete famigliare sul posto, che il ricorrente potrà per di più facilmente reintegrare essendo che non l'ha lasciata da molto tempo. 12.6 12.6.1 Anche lo stato di salute del ricorrente, non risulta essere ostativo all'esecuzione del suo allontanamento. 12.6.2 A tal proposito, si rammenta innanzitutto come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, [Grande Camera], N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1; DTAF 2011/9 consid. 7.1). 12.6.3 L'insorgente, nell'ambito delle sue audizioni, ha segnalato unicamente una problematica di sanguinamento dal naso, che sarebbe nel frattempo stata trattata e sanata (cfr. n. 15/9, p.to 8.02, pag. 9; n. 20/19, D8 segg., pag. 3). Tale problematica è rilevabile effettivamente dalla documentazione medica agli atti, dove gli è stata diagnosticata un'epistassi recidivante dalla narice (...), per la quale ha ricevuto i trattamenti del caso (cfr. n. 14/2 e 16/2). Inoltre, dai documenti all'inserto si evince come egli sia stato sottoposto a delle visite nel marzo del 2024 per dolori alla parte bassa dell'addome di non chiara genesi, per i quali gli era stata prescritta una terapia farmacologica (cfr. n. 17/2 e 18/2), problematiche pure nel frattempo completamente sanate (cfr. n. 19/2). Soltanto a seguito dell'audizione sui motivi d'asilo, la rappresentanza legale dell'insorgente, ha segnalato un "grande malessere emotivo" del medesimo e richiesto una sua presa in carico psicologica (cfr. n. 25/4). L'8 luglio 2024, quindi dopo l'emissione della decisione avversata, il ricorrente ha effettuato una visita presso un medico generico, che gli ha diagnosticato un disturbo ansioso depressivo ed ha chiesto l'organizzazione di una visita presso il (...) (cfr. n. 29/2). Consulto medico che è avvenuto il 22 luglio 2024 (cfr. n. 34/2). Nel foglio di trasmissione di informazioni mediche (F2) corrispettivo, il medico non ha riportato alcuna diagnosi, se non le allegazioni del ricorrente, che avrebbe addotto di avere grandi difficoltà nel sonno. Inoltre è stato rilevato nel corso del colloquio dal medico specialista una quota d'agitazione, e per questo motivo gli avrebbe somministrato durante il medesimo Temesta 1 mg, prescrivendogli quale terapia, Lorazepam 1 mg. Ha inoltre indicato di monitorare in modo stretto il quadro umorale dell'interessato fino alla sua partenza per il Cantone, nonché la rivalutazione immediata della terapia al suo arrivo nel Cantone d'attribuzione (cfr. n. 34/2). Per il resto, il medico consultato, ha segnatamente rimarcato come il ricorrente avrebbe un tono dell'umore che apparirebbe sub-deflesso, senza progettazione o ideazione anticonservativa o ideazione auto/etero lesiva, con uno slancio vitale conservato, una preservata progettualità verso il futuro e non vi sarebbero sintomi della sfera psicotica (cfr. n. 34/2). 12.6.4 Sulla scorta di quanto precede, non si evince che il ricorrente soffra di problemi medici di una gravità tale, che l'esecuzione del suo allontanamento in Turchia porrebbe concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine secondo la giurisprudenza topica resa in materia (cfr. supra consid. 12.6.2), rispettivamente non si rileva dagli atti che il suo stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti che possono essere proseguiti unicamente in Svizzera, secondo la giurisprudenza restrittiva applicabile (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e relativi riferimenti). Invero, se egli dovesse necessitare anche in futuro di trattamenti psicologici o psichiatrici egli potrà senz'altro proseguire gli stessi - come tra l'altro pure segnalato dalla SEM nella decisione avversata, alla quale si rinvia per l'indicazione delle varie strutture presenti in patria (cfr. p.to III/2, pag. 6) - come pure ricevere i medicamenti di cui necessita, in Turchia; Stato che dispone di un sistema sanitario in linea generale equiparabile agli standard europei (cfr. sentenze del Tribunale D-3442/2024 del 16 luglio 2024 consid. 9.4.2.3, E-2474/2024 del 17 maggio 2024 consid. 8.3.3, D-3665/2022 dell'11 gennaio 2024 consid. 10.5.3). 12.7 Infine, per quanto attiene al periodo di poco più di sei mesi trascorsi in Svizzera, ciò non può rappresentare un elemento che faccia propendere per un'integrazione profonda dell'insorgente in un nuovo contesto socio-culturale, a maggior ragione avendo egli vissuto più di (...) anni della sua vita in Turchia, frequentando la scuola fino alla (...), nonché avendo pure imparato dal padre e svolto l'attività di (...), professione che ha apprezzato (cfr. n. 20/19, D26 segg., pag. 5 seg.) e che potrà eventualmente reintegrare facilmente al suo ritorno in patria, oppure proseguire i suoi studi scolastici. 12.8 Ciò detto, apparterrà comunque all'autorità cantonale d'esecuzione, poiché si tratta di un minore non accompagnato, di accertarsi - eventualmente con l'intermediazione della rappresentanza svizzera nel Paese d'origine dell'interessato - al momento in cui l'allontanamento sarà concretamente pronto ad essere eseguito, che l'insorgente possa essere accolto da un membro della sua famiglia al suo arrivo, al fine di assicurare la sua presa a carico così come disposto dall'art. 69 cpv. 4 LStrI. L'autorità inferiore è quindi invitata a vegliare perché tali disposizioni siano comprese e rispettate dall'autorità incaricata dell'esecuzione dell'allontanamento ed a sostenerla in tal senso. Altresì, anche il rappresentante legale dell'insorgente, è in misura di rammentarle al momento opportuno (cfr. nello stesso senso le sentenze del Tribunale D-1284/2024 dell'11 aprile 2024 consid. 11.4.4, D-5264/2021 precitata, pag. 17). 12.9 Su tali presupposti, il benessere del fanciullo non risulta essere a rischio nel caso di un suo rinvio in Turchia. Segnatamente non è rilevabile una vulnerabilità particolare dell'interessato, come invece addotto nel ricorso, ed ulteriori approfondimenti o indagini - in particolare l'allestimento di un rapporto d'ambasciata come richiesto dall'insorgente nel gravame - in rapporto alla sua accoglienza in Turchia, non risultano essere necessari in specie. 12.10 Pertanto, l'esecuzione del suo allontanamento è quindi pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
13. In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente, che dispone del suo passaporto originale tutt'ora valido, potrà procurarsi ogni ulteriore documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).
14. Ne consegue che, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata, e la concessione di un'ammissione provvisoria all'interessato non entra quindi in considerazione (art. 83 cpv. 1 LStrI a contrario).
15. Alla luce di quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.
16. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, è divenuta senza oggetto.
17. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente, minorenne, è indigente; v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
18. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: