Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. A.a L’(…) aprile 2024, l’interessato, minorenne non accompagnato (di se- guito anche: RMNA), ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera. Da ricerche intraprese dalla SEM, è risultato come il richiedente, avesse pre- sentato una domanda d’asilo precedente in B._______ il (…). A.b Il 20 aprile 2024, l’interessato ha sottoscritto il mandato di rappresen- tanza legale a favore di (…). A.c Il richiedente, il (…) maggio 2024, è stato sentito nell’ambito di una prima audizione quale RMNA, durante la quale egli ha in particolare potuto esporre la sua biografia, le sue relazioni nel Paese d’origine, il viaggio d’espatrio da lui intrapreso, nonché il suo stato di salute ed i suoi motivi d’asilo. A seguito della risposta della B._______ del 27 maggio 2024 alla richiesta d’informazioni della SEM del 25 aprile 2024, il richiedente è stato poi sentito approfonditamente sui suoi motivi d’asilo durante un’audizione tenutasi il (…) luglio 2024. Nei predetti contesti, l’interessato ha essenzialmente dichiarato di essere espatriato il (…) dalla C._______. Ciò poiché, a seguito di (…) occorso nell’(…) del (…), dove D._______ con (…), il richiedente sarebbe stato ac- cusato di (…) (D._______) (…) il medesimo giorno nel corso di (…) avve- nuti tra lui, un suo (…) ed i famigliari del (…). Sarebbe quindi stato aperto un procedimento penale nei suoi confronti ed egli avrebbe dovuto scontare (…) di carcere preventivo, essendo rilasciato in libertà vigilata e con obbligo di firma nel (…) del (…). A seguito del suo rilascio dal carcere, contro l’in- teressato sarebbero state mosse delle minacce da parte di famigliari e co- noscenti di D._______ Per questo motivo, egli si sarebbe nascosto nella (…). Dopo però che le minacce nei suoi confronti sarebbero aumentate, la sua famiglia avrebbe deciso che fosse meglio che egli espatriasse. Una volta in Svizzera, avrebbe appreso che delle persone avrebbero continuato a chiedere di lui, nonché che vi sarebbe stata una (…), dove il suo (…) sarebbe stato (…), e dove un messaggio scritto di minaccia, sarebbe stato lasciato. A causa di tali minacce egli sarebbe quindi in pericolo di vita e non potrebbe per questo tornare in Turchia. A comprova delle sue allegazioni, il richiedente ha consegnato, in copia, il verbale d’indagine e di constatazione dei fatti del (…); i verbali d’interroga- torio del (…) e del (…); la richiesta d’inizio dell’incarcerazione della Procura Generale di E._______ del (…); la decisione del (…) del Giudice dei prov- vedimenti coercitivi di E.______; il verbale d’interrogatorio di denuncia di
D-5599/2024 Pagina 3 F._______ del (…); il verbale d’interrogatorio della parte lesa/querelante G._______ del (…); il certificato della situazione scolastica dell’interessato; la dichiarazione del direttore e del vice-direttore scolastici; la dichiarazione di H.______ e di I._______; il verbale d’indagine e dei fatti del (…); il ver- bale dello schizzo e della testimonianza oculare del (…), nonché un video dei fatti successi il (…) caricato su una chiavetta USB (cfr. elenco dei mezzi di prova [MdP] della SEM n. 1/2-13). B. Con decisione del 21 agosto 2024, notificata il 23 agosto 2024 (cfr. [atto della SEM] n. [{…}]-48/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente, ha respinto la sua domanda d’asilo, altresì pronunciando il suo allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione della stessa misura. C. Tramite il ricorso dell’8 settembre 2024 (cfr. risultanze processuali), in lin- gua tedesca, l’interessato si è aggravato contro la succitata decisione di- nanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF), chiedendo l’annullamento della decisione impugnata ed a titolo principale il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo. A titolo eventuale ha postulato che venga constatato che l’esecuzione dell’allonta- namento in Turchia è inammissibile, inesigibile e impossibile, ed a titolo ancora più eventuale la restituzione degli atti alla SEM per una nuova de- cisione. Ha inoltre presentato istanza d’assistenza giudiziaria totale, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché di gratuito patrocinio, nominando Fazil Ahmet Tamer, quale patrocinatore d’ufficio. D. Con decisione incidentale del 3 ottobre 2024, il Tribunale ha statuito che il procedimento si svolge in italiano, ha osservato che il ricorrente è autoriz- zato a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura ed ha rinunciato alla percezione di un anticipo sulle presumibili spese processuali dal ricorrente, riservando tuttavia la decisione sull’esito della domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del gratuito patrocinio, al prosieguo di procedura ri- spettivamente nella sentenza finale. Il Tribunale ha infine invitato la SEM a presentare una risposta al ricorso. E. Il 9 ottobre 2024 la SEM ha tempestivamente presentato la sua risposta, chiedendo il respingimento del ricorso.
D-5599/2024 Pagina 4 F. Il 31 ottobre 2024 il ricorrente ha avuto modo di inoltrare la sua replica, che è stata completata con lo scritto datato 28 novembre 2024, dopo che il Tri- bunale gli aveva concesso – tramite decisione incidentale del 13 novem- bre 2024 – l’accesso al verbale dell’audizione federale del (…) luglio 2024, trasmettendogliene una copia. G. L’autorità inferiore si è potuta pronunciare in duplica il 10 dicembre 2024, ove si è riconfermata nelle sue precedenti argomentazioni e conclusioni. Le osservazioni di duplica sono state trasmesse per conoscenza dal Tribu- nale al ricorrente, con ordinanza del 19 dicembre 2024, nell’ambito della quale si è pure statuita la chiusura dello scambio di scritti, riservando tut- tavia la possibilità di altre misure d’istruzione. H. Con decisione incidentale dell’11 febbraio 2025, il Tribunale ha offerto al ricorrente la possibilità di esprimersi circa la riserva formulata nella mede- sima decisione incidentale, di mettere in dubbio la verosimiglianza di al- cune allegazioni da lui rese nell’ambito delle sue audizioni. Il ricorrente ha colto tale opportunità, presentando le sue osservazioni in merito il 10 marzo 2025, annettendo a supporto un video su una chiavetta USB. I. Per il tramite della missiva del 17 marzo 2025, il ricorrente ha trasmesso copia di due documenti in lingua straniera rispettivamente datati (…) e (…), senza traduzione, nonché copia di uno scritto del sedicente avv. J._______, legale turco del ricorrente, con la traduzione annessa. J. Con lo scritto del 27 marzo 2025, il ricorrente ha trasmesso copia di un manoscritto del sedicente K._______ del 19 marzo 2025 con la traduzione in tedesco e copia di un’attestazione (…) del predetto. K. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Erwägungen (43 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
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E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gra- vame.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente ri- levanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’ina- deguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Altresì, il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomenta- zioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Può quindi accogliere o re- spingere un ricorso adottando un’argomentazione differente (sostituzione di motivi) rispetto a quella dell’autorità inferiore (cfr. DTAF 2010/54 con- sid. 7.1; MOOR/POLTIER, Droit administratif, Vol. II, 3a ed. 2011, pag. 820 seg.).
E. 3.1 Il ricorrente propone, quale conclusione ancora più eventuale (cfr. ri- corso, cifra 3 delle conclusioni, pag. 1), la restituzione degli atti alla SEM per nuova decisione. A tenore delle sue argomentazioni ricorsuali, l’insor- gente si lamenta dapprima che l’autorità sindacata non avrebbe adempiuto al suo obbligo d’istruzione ai sensi dell’art. 12 PA, non informandosi ri- guardo al destino che avrebbero avuto gli accertamenti delle autorità tur- che a seguito della (…) che sarebbe avvenuta presso la (…) e dove egli si sarebbe nascosto prima dell’espatrio. L’autorità inferiore avrebbe invece emanato la decisione con un esame superficiale, ciò che sarebbe stupefa- cente, essendo per di più la pratica stata trattata in procedura ampliata. Inoltre, la SEM non avrebbe tenuto conto ed intrapreso le necessarie inda- gini rispetto al fatto che la famiglia di D.______ sarebbe vicina all’organiz- zazione illegale di (…) e contro il partito curdo HDP (Partito Democratico dei Popoli), fattore che potrebbe ulteriormente accrescere la faida familiare.
E. 3.2 Il Tribunale non può seguire le argomentazioni del ricorrente. Invero, l’autorità inferiore nel corso dell’audizione sui motivi d’asilo, dopo aver la- sciato al ricorrente modo di esporre liberamente i fatti che lo avrebbero condotto all’espatrio, dove egli ha tra l’altro narrato anche (…) che sarebbe avvenuta (…) (cfr. n. 33/11, D12, pag. 3), gli ha posto delle domande spe- cifiche sui mezzi di prova depositati, dai quali risulta che – al contrario di quanto addotto nel ricorso dall’insorgente (cfr. pag. 5) – il fratello ed il padre
D-5599/2024 Pagina 6 hanno potuto sporgere regolare denuncia sia per i fatti intervenuti (…) sia per le minacce ricevute, e che la polizia è giunta sui luoghi della (…) (cfr.
n. 33/11, D57 segg., pag. 7; MdP della SEM n. 6/3, 7/2, 11/2 e 12/2). Non si vedono quali ulteriori accertamenti la SEM avrebbe dovuto adempiere sul punto in questione, essendo giunta – a differenza di quanto argomen- tato dall’insorgente nel suo ricorso e nella sua replica – alla conclusione nella decisione avversata che le autorità del Paese d’origine del ricorrente siano in grado di tutelarlo contro l’agire criminoso da parte di famigliari di D._______, viste le sue allegazioni ed i mezzi di prova presentati (cfr. p.to II/2, pag. 4 della decisione impugnata), nonché nella risposta al ricorso, addirittura a negare la verosimiglianza delle minacce che sarebbero state rivolte al ricorrente, e che l’episodio della (…) possa essere stato manipo- lato ai fini della causa (cfr. risposta della SEM del 9 ottobre 2024, pag. 2). Peraltro, neppure con il gravame il ricorrente ha avanzato nulla di nuovo e di sostanziato in merito, rispetto a quanto già narrato durante le audizioni. Il fatto poi che il ricorrente giunga in specie ad una conclusione differente dalla SEM, non è il risultato di una violazione dell’obbligo istruttorio della predetta autorità, bensì deriva dal suo potere d’apprezzamento, e riguarda quindi una questione di merito e non formale che verrà analizzata di se- guito. Per le stesse ragioni, non si vede come l’autorità inferiore avrebbe dovuto intraprendere ulteriori indagini riguardo agli asserti generici del ri- corrente che la famiglia di D._______. starebbe dalla parte dello Stato e degli (…), mentre la sua famiglia dalla parte del partito HDP (cfr. n. 24/10, p.to 7.02, pag. 9), allorché l’autorità inferiore è giunta alla conclusione d’ir- rilevanza ed in seguito, a partire dalla sua risposta al ricorso, anche d’inve- rosimiglianza dei motivi d’asilo dell’insorgente. In proposito si ricorda an- cora come l’autorità non è tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esau- stivo su tutte le argomentazioni addotte, bensì può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1), ciò che all’evidenza la SEM ha effettuato nel caso concreto.
E. 3.3 Ne discende quindi che l’autorità sindacata non ha violato né il principio inquisitorio che le incombeva (art. 6 LAsi in relazione all’art. 12 PA; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), né il suo obbligo di accertare in modo completo e corretto i fatti giuridicamente rilevanti ai sensi dell’art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi (cfr. DTAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3) – né il simultaneo diritto di essere sentito del ricorrente (cfr. per il suo contenuto la sentenza del Tribunale D-1636/2019 del 5 ottobre 2022 consid. 3.1) – o ancora il suo obbligo di motivare a sufficienza il provvedimento impugnato (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351 consid. 4.2, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2).
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E. 4.1 Venendo ora al merito, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifu- giati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 4.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Nei pregiudizi seri rientrano segnatamente l’esposi- zione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le mi- sure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre te- nere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
E. 4.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivi riconoscibili da terzi (ele- mento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d’essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2, 2010/57 consid. 2.5).
E. 4.4 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Quest’ultima è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponde- rante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corri- spondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1, 2013/1 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi ci- tata).
E. 5.1 In premessa, il Tribunale osserva come, le dichiarazioni rese dall’insor- gente in merito alle minacce che questi e suoi famigliari avrebbero ricevuto da parte di conoscenti e famigliari di D._______, sia allorché si trovava ancora in Turchia, sia dopo il suo espatrio, ed altresì pure in relazione alla denuncia che egli avrebbe presentato presso le autorità turche a seguito di tali minacce, le stesse verranno valutate anche dal profilo della
D-5599/2024 Pagina 8 verosimiglianza e non soltanto della rilevanza, come invece evincibile dalla motivazione presente nella decisione avversata. A tal proposito si ricorda che il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi espo- sti dall’autorità inferiore né da quelli del ricorso (cfr. supra consid. 2), e per- tanto può lasciare immutato l’esito di una decisione impugnata, ma adot- tando un’altra motivazione, concretizzando così il principio “iura novit cu- ria”. Se la nuova decisione si basa su disposizioni delle quali le parti non potevano aspettarsi la loro applicazione, sarà necessario dare la possibilità a queste ultime, di prendere dapprima posizione in merito (cfr. AUER/ MÜLLER/SCHINDLER, Kommentar Bundesgesetz über das Verwaltungsver- fahren [VwVG], 2a ed., 2019, n. 16 segg., pag. 906 seg. ad art. 62 PA; DTAF 2007/41 consid. 2 con rif. cit.).
E. 5.2 Nel caso concreto, il ricorrente è stato reso edotto dal Tribunale della possibilità di una motivazione differente, anche dal profilo della verosimi- glianza, di quella presente nella decisione avversata, e gli è stata offerta per questo motivo l’opportunità di essere sentito (cfr. supra lett. H). Inoltre, sul punto in questione, sia la SEM sia il ricorrente si erano già espressi precedentemente nell’ambito dello scambio di scritti. Per quanto precede, e poiché il dispositivo della decisione impugnata non ne risulta comunque modificato, tale procedere del Tribunale non viola alcuna norma procedu- rale. Il principio “iura novit curia” ha infatti in specie quale conseguenza che il giudizio sull’impugnativa dell’istanza che statuisce, confermi il risultato corretto con altre ed ulteriori considerazioni giuridiche rispetto all’istanza precedente.
E. 5.3.1 Il ricorrente ha essenzialmente addotto di temere, in caso di ritorno in patria, di essere in pericolo di vita, a causa delle minacce di morte pro- ferite nei suoi confronti da parte di famigliari e conoscenti di D._______. Tuttavia le stesse minacce, non risultano verosimili, in quanto egli ha rila- sciato sul punto delle dichiarazioni contraddittorie e vaghe.
E. 5.3.2 Invero l’insorgente, interrogato in merito a chi lo avrebbe minacciato, nell’ambito delle due audizioni sostenute, ha nella prima affermato che si trattasse dello zio (…) di D._______ e della sorella di quest’ultimo (cfr.
n. 24/10, p.to 7.02, pag. 8); salvo poi invece nel secondo colloquio, asse- rire dapprima trattarsi di parenti e conoscenti di D._______, quindi in modo del tutto generico (cfr. n. 33/11, D24 segg., pag. 4 seg.), ed in seguito, messo di fronte alle dichiarazioni rilasciate nel corso della prima audizione affermare che ci fossero sia lo zio (…) sia la sorella di D._______, ma non fossero i soli che lo minacciavano (cfr. n. 33/11, D28, pag. 5). Poco più
D-5599/2024 Pagina 9 avanti, interrogato circa chi avrebbe chiesto di lui, egli ha riferito trattarsi di parenti di D._______, del fratello maggiore e della sorella maggiore di quest’ultimo (cfr. n. 33/11, D37, pag. 6). Altresì, egli ha dichiarato in prima battuta, che oltre a delle persone che si sarebbero presentate sotto casa, le minacce sarebbero pervenute tramite messaggi su (…) e (…) al fratello e ad un cugino (cfr. n. 24/10, p.to 7.02, pag. 9), allorché invece nell’audi- zione successiva, ha addotto che dei messaggi di minaccia scritti su (…), li avrebbe ricevuti soltanto il fratello maggiore, negando invece fossero giunti anche al cugino (cfr. n. 33/11, D64 segg., pag. 8). Ciò però, risulta nuovamente incoerente con quanto da lui affermato poco prima, che una volta sarebbe stato minacciato tramite il cugino e tante volte attraverso i suoi amici (cfr. n. 33/11, D43, pag. 6), asserto che è a sua volta discrepante con la ripetizione di più volte in cui delle persone lo avrebbero minacciato e cercato a casa sua, chiedendo di lui ai suoi cugini (cfr. n. 24/10, p.to 7.02, pag. 8; 33/11, D25 segg., pag. 5 seg.). Inoltre, circa il momento in cui sa- rebbero iniziate le minacce nei suoi confronti, il ricorrente non è stato mag- giormente coerente, asserendo d’un canto essersi prodotte qualche giorno dopo il suo rilascio dal carcere (cfr. n. 24/11, p.to 7.02, pag. 8), e d’altro canto, invece allegare che sarebbero occorse “dopo un po’” dalla sua scar- cerazione (cfr. n. 33/11, D12, pag. 3) o ancora raccontando essere situabili una settimana o una settimana e mezzo dopo la sua scarcerazione (cfr.
n. 33/11, D23, pag. 4). Ora, viste le tante incoerenze sopra evocate, non si può seguire il ricorrente, laddove nelle sue osservazioni del 28 novem- bre 2024, egli giustifica le stesse con il fatto che gli amici ed i parenti gli avrebbero riportato di alcune minacce, ma non da chi provenissero. Difatti, tale sua giustificazione non trova alcun riscontro nei suoi asserti, né può essere assurta a scusante delle considerevoli contraddizioni testé evinte nelle sue dichiarazioni, anche tenendo conto che egli, pur minorenne, aveva al momento delle due audizioni sostenute, già (…) anni compiuti. Mutatis mutandis, tale conclusione vale anche per quanto allegato per la prima volta dal ricorrente nel suo scritto del 10 marzo 2025.
E. 5.4 Per di più, anche in merito alla presunta denuncia alle autorità turche che egli avrebbe sporto a seguito delle supposte minacce ricevute, le alle- gazioni del ricorrente risultano essere particolarmente vaghe e prive di ele- menti concreti che ne possano corroborare la veridicità. Invero, egli non è riuscito a situare in modo chiaro il deposito della stessa denuncia nel tempo, affermando dapprima trattarsi di circa un mese e mezzo o due dopo aver ricevuto le prime minacce (cfr. n. 24/10, p.to 7.02, pag. 9), ed in se- conda battuta invece non ricordandosi neppure approssimativamente il mese in cui avrebbe sporto denuncia o ancora quanto tempo dopo la prima minaccia egli l’avrebbe presentata (cfr. n. 33/11, D45 segg., pag. 6).
D-5599/2024 Pagina 10 Neppure è riuscito a fornire un qualsivoglia indizio sostanziato che renda concrete le circostanze in cui la denuncia si sarebbe palesata da parte sua, affermando unicamente che la stessa sarebbe occorsa allorché le minacce sarebbero “aumentate molto” (cfr. n. 33/11, D48 seg., pag. 6), senza tutta- via anche in tal senso spiegare che cosa di diverso dal periodo precedente sarebbe accaduto per considerare che le minacce fossero divenute molte di più e/o di gravità maggiore, adducendo unicamente a tal proposito: “Quando continuavano a dire ai miei amici: “(…)”” (cfr. n. 33/11, D49, pag. 6). Peraltro, egli non ha depositato agli atti alcun documento che at- testerebbe della presentazione della suddetta denuncia né men che meno di aver chiesto pure alle autorità protezione, come da lui asserito (cfr.
n. 33/11, D51, pag. 7), né ha nemmeno giustificato l’assenza dello stesso. Ciò che stupisce, in quanto egli ha invece prodotto, senza alcuna difficoltà, le copie delle denunce che avrebbero sporto il fratello L._______ (cfr. MdP della SEM n. 6/3), rispettivamente il padre, M._______ (cfr. MdP della SEM
n. 7/2), in polizia, dopo il suo espatrio, per le minacce che essi avrebbero ricevuto da parte di parenti di D._______ Tuttavia, anche nei predetti do- cumenti, non viene citato in alcun modo il ricorrente – né men che meno si evincono loro precedenti querele in polizia per delle minacce ricevute – ciò che fa ancor più propendere per l’inverosimiglianza delle minacce stesse rivolte nei confronti dell’insorgente. A ciò si aggiunge che, in modo del tutto sorprendente, nel suo scritto del 10 marzo 2025, il ricorrente ha invece so- stenuto di non aver presentato alcuna denuncia penale contro le minacce che avrebbe ricevuto, in quanto i suoi famigliari per proteggerlo non glielo avrebbero lasciato fare, presentando invece il fratello ed il padre una de- nuncia a loro nome. Allegazioni che però non soltanto non sono in grado di spiegare le inverosimiglianze sopra rilevate, bensì le acuiscono ancor di più, presentando di fatto una nuova ed incoerente versione rispetto a quanto da lui allegato nel corso delle audizioni sui motivi. Ancora, con il suo scritto del 17 marzo 2025, il ricorrente ha prodotto una copia di una deci- sione del ministero pubblico di E._______ datata (…), dove a tenore dei loro asserti si rileverebbe che il procuratore ha concluso in poco tempo l’indagine in relazione alla denuncia penale che avrebbero depositato il pa- dre, la madre ed il fratello del ricorrente in merito alla loro sicurezza e alle minacce ricevute (cfr. allegato 1 allo scritto del 17 marzo 2025). Ora, tale documento, che non si comprende come l’insorgente non l’abbia potuto produrre precedentemente, avendo avuto svariate possibilità anche du- rante la procedura ricorsuale di presentare della documentazione che sup- portasse i suoi asserti, pone ancora maggiormente in dubbio le allegazioni da lui rilasciate in passato, in quanto né che sua madre abbia pure sporto denuncia, né le conclusioni che di fatto avrebbe avuto la loro denuncia già quasi (…) fa, risultano degli eventi che lui ha esposto in corso di procedura.
D-5599/2024 Pagina 11 Inoltre, vista la produzione soltanto ora di tale documento, nonché peraltro solamente in copia, il Tribunale dubita pure dell’autenticità dello stesso, che sembra essere stato piuttosto fabbricato ai soli fini di causa. Anche le di- chiarazioni contenute nello scritto del sedicente legale turco del ricorrente (cfr. allegato 3 allo scritto del 17 marzo 2025), non sono in grado di mutare l’apprezzamento del Tribunale in merito, in quanto risultano essere delle allegazioni di parte, con la descrizione di minacce generiche contro il ricor- rente da parte della famiglia di D._______, che non presentano alcun ele- mento maggiormente concreto e dettagliato.
E. 5.5 Da tutto quanto precede, ne discende quindi che le minacce di morte proferite nei confronti del ricorrente da parte di parenti e conoscenti di D._______ e che lo avrebbero condotto all’espatrio, come pure la denuncia che l’insorgente avrebbe sporto presso le autorità turche per le predette minacce, non risultano essere verosimili.
E. 5.6.1 La predetta conclusione non muta neppure alla luce della documen- tazione prodotta dal ricorrente e depositata agli atti della SEM. Invero, sia la dichiarazione del direttore e del vice-direttore dell’istituto scolastico che avrebbe frequentato il ricorrente (cfr. MdP della SEM n. 9/2), sia quella sot- toscritta da I._______ e da H._______ (cfr. MdP della SEM n. 10/2), in quanto prodotte soltanto in copia, e per giunta non datate – a differenza di quanto riportato nel ricorso dall’insorgente (cfr. p.to III/2, lett. a, pag. 3 del ricorso) – non presentano alcun elemento dal quale possa esserne vagliata l’effettiva autenticità, e quindi non si può escludere che siano state falsifi- cate o manipolate. Inoltre, per quanto concerne la dichiarazione della dire- zione scolastica per il ricorrente, vi è indicato come quest’ultimo non avrebbe potuto continuare gli studi presso l’istituto scolastico “a causa dei problemi per la sua sicurezza” (cfr. MdP della SEM n. 9/2), allegazione del tutto generica, che non prova però, né rende verosimili le motivazioni ad- dotte dall’insorgente che lo avrebbero convinto all’espatrio. Per di più, il ricorrente in merito aveva allegato di aver dovuto interrompere la scuola a causa della sua entrata in carcere (cfr. n. 24/10, p.to 1.17.04, pag. 4), ciò che risulta essere discrepante con la tesi sostenuta implicitamente nel suo gravame, di averla interrotta a causa delle minacce ricevute. Per quanto attiene alla dichiarazione di I._______ e di H._______, si osserva dapprima come essa contenga due incoerenze importanti. Invero si asserisce dap- prima che anche il ricorrente sarebbe stato vittima di (…), ciò che non ri- sulta invece in alcun modo dagli asserti resi dall’insorgente. Inoltre, se d’un canto I._______ ha dichiarato come attualmente vi sia soltanto “il rischio di una faida famigliare”, sorprendentemente invece H._______ scrive sullo
D-5599/2024 Pagina 12 stesso foglio, di proprio pugno, come “[…] continua tuttora la faida fami- gliare”, quindi di fatto sarebbe già in atto la stessa, allorché invece I._______ parla soltanto della possibilità che la stessa avvenga, non che sia già in corso (cfr. la traduzione del MdP della SEM n. 10/2). Tali contrad- dizioni, minano ancor più la credibilità del contenuto di tale documento. Inoltre, come chiaramente evincibile dallo stesso, il medesimo sarebbe stato redatto su richiesta del ricorrente, del fratello e del padre di quest’ul- timo, e quindi non può in nessun modo essere esclusa una collusione tra le parti. Sulla scorta di quanto precede, le allegazioni del tutto generiche rese dal ricorrente in ambito della sua audizione federale (cfr. n. 33/11, D77 segg., pag. 9), peraltro soltanto allorché questionato in modo specifico dal suo rappresentante legale – ciò che fa maggiormente dubitare della veridi- cità di tali asserti – nonché con il ricorso (cfr. pag. 3 seg.), non sono atte a sostenere la verosimiglianza dei motivi addotti dal ricorrente a fondamento del suo espatrio, ovvero di essere stato vittima di minacce da parte di pa- renti e conoscenti di D._______.
E. 5.6.2 Alla stessa stregua, sono pure da considerare gli asserti proposti per la prima volta dal ricorrente nell’ambito del suo scritto del 10 marzo 2025, che famigliari di D._______ avrebbero raggiunto una persona che lo avrebbe aiutato in B._______, chiedendo dove l’insorgente si trovasse. In- vero, tale comportamento non dà atto di alcuna minaccia o persecuzione nei confronti dell’insorgente, che d’altro canto ha invece tutt’ora un pro- cesso aperto in Turchia. In tal senso, non occorre neppure attendere ulte- riori mezzi di prova che il ricorrente intenderebbe proporre a supporto di tali asserti, così come da lui allegato nel suddetto scritto (cfr. pag. 4). Do- cumentazione che egli ha tuttavia avuto la possibilità di produrre, allegando un manoscritto datato 19 marzo 2025 del sedicente K._______ alla sua missiva inviata al Tribunale il 27 marzo 2025. Il predetto scritto del 19 marzo 2025, non contiene però alcun elemento oggettivo e circostan- ziato dal quale si possa desumere che le minacce al ricorrente siano reali. Invero il fatto riportato dal suddetto K._______ che il (…) in B.______ lo avrebbe chiamato circa nel mese di (…) del (…), dicendogli che (…) gio- vani sarebbero giunti al (…), chiedendogli del ricorrente e dicendo che si sarebbero vendicati, (…) dopo averlo trovato e che egli (K._______) avrebbe dovuto rivelare dove fosse a loro, se lo sapeva, appaiono essere delle mere allegazioni di compiacenza, non fondate su alcun indizio di qual- sivoglia sostanza e concretezza, e per giunta che il ricorrente non aveva mai allegato in precedenza, malgrado ne fosse a conoscenza già da di- verso tempo, secondo le allegazioni contenute nel medesimo scritto del 19 marzo 2025. Allo stesso non può pertanto essere dato alcun credito.
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E. 6.1 Per quanto concerne poi l’evento (…) del ricorrente, che sarebbe av- venuta il (…), anche se i fatti dichiarati dall’insorgente e riportati nel verbale dei fatti e d’indagine versato agli atti quale mezzo di prova (cfr. MdP della SEM n. 11/2), in particolare che sarebbe stato rinvenuto (…) il messaggio di minaccia seguente: “(…)” (cfr. la traduzione del MdP della SEM n. 11/2), fossero ritenuti verosimili – questione che può rimanere aperta in specie – gli stessi non sarebbero sufficienti per riconoscere un timore fondato del ricorrente di subire dei seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, nel caso di un suo ritorno in patria.
E. 6.2 Giova infatti ricordare, a questo punto, che secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione na- zionale, di cui all’art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 lu- glio 1951 (RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente l’asilo che abbia dapprima esaurito nel suo paese d’origine, le possibilità di protezione con- tro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la prote- zione da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferi- menti citati, DTAF 2011/51 consid. 6.1). Occorre tuttavia precisare che, una protezione nazionale adeguata non s’intende come la necessità di una pro- tezione assoluta, in quanto nessuno Stato è in grado di garantire una tale protezione ad ognuno dei suoi cittadini, in ogni luogo ed in ogni momento (cfr. DTAF 2008/5 consid. 4.2). Per costante giurisprudenza, il Tribunale ri- tiene che le autorità turche di perseguimento penale e giudiziarie siano di regola capaci e volenterose di offrire protezione nel caso di minacce con- crete provenienti da terze persone, anche nei casi in cui le minacce di pre- giudizi provengano da cosiddette “vendette di sangue” (cfr. ex multis le sentenze del TAF E-1498/2024 del 19 luglio 2024 consid. 7.1, E-1269/2024 del 12 giugno 2024 consid. 6.1.3, E-1543/2024 del 16 mag- gio 2024 consid. 6.1).
E. 6.3 Nella presente disamina, il ricorrente non ha dimostrato, né reso perlo- meno verosimile, con degli indizi concreti e concludenti, neppure nel suo ricorso e nei suoi memoriali ricorsuali successivi, che le autorità turche ri- fiuterebbero, o non sarebbero in misura, se sollecitate, di proteggerlo con- tro delle minacce (o aggressioni) concrete mossegli da parte di terze per- sone. Invero, né lui, né i genitori o altri famigliari, avrebbero riscontrato dei problemi in passato con le autorità turche (cfr. n. 24/10, p.to 7.02, pag. 9), a parte il procedimento penale aperto nei confronti del ricorrente ed in quelli del (…) N._______, per i fatti avvenuti il (…). Accadimenti, questi ultimi, che il Tribunale non mette in discussione, viste le allegazioni e la documen- tazione concordante prodotta in merito (cfr. MdP della SEM n. 1/2-5/6), ma
D-5599/2024 Pagina 14 che risultano irrilevanti ai sensi dell’asilo come rettamente concluso dalla SEM nella decisione avversata, alla quale può senz’altro essere rinviato sul punto (cfr. p.to II/1, pag. 4 della decisione impugnata), avendo del resto il ricorrente confermato nel suo ricorso la conclusione dell’autorità inferiore in merito (cfr. lett. B, n. 2, pag. 5 seg. del ricorso). Come a ragione poi so- stenuto dall’autorità inferiore nel giudizio impugnato (cfr. p.to II/2, pag. 4), dai documenti depositati dal ricorrente all’inserto, si evince che, allorché il fratello ed il padre si sono rivolti alla polizia, essi hanno potuto sporgere regolare denuncia contro le minacce ricevute (cfr. MdP della SEM n. 6/3 e 7/2). Inoltre, quando sarebbe avvenuta (…) in data (…), degli agenti di po- lizia si sarebbero subito recati sul luogo, constatando lo stato dei fatti e dei luoghi in appositi verbali, nonché prendendo la deposizione del fratello del ricorrente, F._______, presente sul luogo dei fatti, e più tardi anche del padre del ricorrente, G._______, arrivato in un secondo momento pure sulla scena degli eventi (cfr. MdP della SEM n. 11/2, 12/2 e 13). Gli agenti hanno pure indicato come continuerebbero le indagini per identificare il so- spettato e per il suo accompagnamento coattivo (cfr. MdP della SEM
n. 11/2). A fronte di quanto precede, non trovano alcun riscontro invece le allegazioni del ricorrente, anche reiterate in fase ricorsuale, che le autorità turche non avrebbero intrapreso alcuna azione istruttoria, né men che meno che, in casi d’indizi concreti di pericolo, il ricorrente o la sua famiglia non potrebbe ricevere la protezione necessaria. I meri asserti del ricorrente che le autorità non avrebbero interrogato i famigliari di D._______ a causa (…), visti i sospetti dichiarati in tal senso alla polizia da parte di suoi fami- gliari, poiché “non hanno detto niente su questo” (cfr. n. 33/11, D59, pag. 7), né vi sarebbe stato alcun seguito giudiziario neppure per le de- nunce presentate dai suoi famigliari, poiché glielo avrebbe riferito il padre (cfr. n. 33/11, D83 segg., pag. 9), non poggiano su alcun indizio di qualsi- voglia sostanza e concretezza, e pertanto non possono essere in alcun modo seguiti. Fra l’altro, essi provengono da dichiarazioni che gli avreb- bero riportato terze persone, e che in quanto tali sono già opinabili ed in- sufficienti per stabilire un fondato timore di subire delle persecuzioni ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. a tal proposito la sentenza del Tribunale E- 801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7). Ad uguale conclusione si giunge pure prendendo in considerazione il documento, prodotto soltanto in copia dal ricorrente, e quindi già di per sé facilmente falsificabile e modificabile, di un supposto rapporto di polizia del (…) (cfr. allegato 2 allo scritto del 17 marzo 2025). Invero, non soltanto il ricorrente non spiega nel suo scritto del 17 marzo 2025, perché ha prodotto tale documento soltanto in quel mo- mento e come se lo sarebbe procurato, bensì al contrario di quanto allegato nel medesimo scritto dall’insorgente, attesta invece come degli atti d’inda- gine siano stati effettuati da parte delle autorità di polizia turche. A ciò si
D-5599/2024 Pagina 15 aggiunge che anche gli asserti ricorsuali esposti in proposito alle minacce ricevute, del tutto generici, non trovano alcun fondamento concreto (cfr. ricorso, pag. 3 segg.; replica, pag. 3; scritto del 28 novembre 2024, pag. 2; scritto del 10 marzo 2025, pag. 3), e sono da catalogare quali mere allega- zioni di parte. Altresì, vi è da rilevare come, malgrado le minacce sarebbero state rivolte anche in particolare contro il fratello maggiore ed il padre del ricorrente, ad essi non sarebbe successo mai nulla di concreto ed avreb- bero continuato a vivere presso il loro domicilio, pure dopo aver sporto de- nuncia per le minacce ricevute nel (…) del (…) e a seguito dell’evento (…) successo nel (…) del (…) (cfr. n. 24/10, p.to 7.02, pag. 9; n. 33/11, D9 segg., pag. 2 seg.). Episodio, quest’ultimo, dopo il quale non sarebbe più successo nulla ai suoi famigliari, anche fosse da ritenere verosimile che il fratello del ricorrente non avrebbe più continuato a (…) e starebbe a casa tutto il tempo, come da lui allegato nel suo scritto del 10 marzo 2025 (cfr. pag. 3). Non si possono quindi seguire, per lo meno dal profilo oggettivo, i timori palesati dal ricorrente per la sua vita e/o quella dei suoi famigliari. Visto quanto precede, si può difatti partire dal presupposto che il ricorrente, nel caso di un suo ritorno in patria, possa rivolgersi alle autorità turche, contro un’eventuale persecuzione da parte di terzi che dovesse avvenire in futuro, come avrebbero potuto già fare suoi famigliari in passato, le quali sono in grado e volenterose di offrire protezione contro la stessa. Peraltro si rimarca come una semplice eventualità di una persecuzione futura, non avendo il ricorrente reso verosimili le minacce subite in passato, è insuffi- ciente ai sensi dell’art. 3 LAsi.
E. 6.4 Tale conclusione non muta neppure alla luce delle argomentazioni ge- neriche proposte nel ricorso dall’insorgente in merito alla “tradizione” delle faide famigliari, che sarebbe presente in alcune regioni della Turchia (cfr. ricorso, n. 3, pag. 6). Inoltre, visto quanto già sopra ritenuto inverosimile ed irrilevante, non si può seguire il ricorrente laddove nel suo gravame indica che egli si ritroverebbe, nel caso di un suo ritorno in patria, in una faida famigliare e per questo in pericolo di vita (cfr. ricorso, n. 4, pag. 6 seg.). Peraltro, le allegazioni del ricorrente, anche reiterate nel suo ricorso, che la famiglia di D._______ sarebbe contro il partito curdo HDP e vicino invece all’(…) e dalla parte dello Stato, mentre che la sua famiglia sarebbe favo- revole al partito HDP (cfr. n. 24/10, p.to 7.02, pag. 9; ricorso, n. 4, pag. 7), del tutto inconsistenti, non sono in alcun modo atte a supportare la tesi che l’insorgente abbia un profilo di rischio maggiore, o ancora che sarebbe un elemento che accrescerebbe la faida famigliare in corso. Difatti, egli non è membro del partito HDP (cfr. n. 24/10, p.to 7.02, pag. 9), né ha mai asserito che lui o i suoi famigliari, a parte una simpatia per tale partito, abbiano mai preso parte a delle azioni politiche per lo stesso, o si siano mai esposti
D-5599/2024 Pagina 16 politicamente. Pertanto, quanto allegato nel ricorso, risulta essere una mera congettura, non supportata da alcun indizio di qualsivoglia sostanza e concretezza. Alle medesime conclusioni si giunge pure considerando la dichiarazione del sedicente avvocato turco del ricorrente (cfr. allegato 3 allo scritto del 17 marzo 2025), che per gli stessi motivi sopra esposti (cfr. con- sid. 5.4), contiene delle allegazioni non convincenti. Per il resto, quanto sa- rebbe successo al ricorrente in B._______ per mano di un passatore, e narrato per la prima volta da lui nel suo scritto del 10 marzo 2025, non ri- sulta essere pertinente nel caso di specie.
E. 7 Ne discende quindi che, in relazione al riconoscimento della qualità di rifu- giato ed alla concessione dell’asilo, v’è da confermare il giudizio negativo esposto nella decisione impugnata.
E. 8 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi). L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tri- bunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento.
E. 9 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adem- pimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvi- soria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).
E. 10 Nella propria decisione, la SEM ritiene l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente ammissibile, esigibile – sia dal profilo della situazione vi- gente nel suo Paese d’origine sia dal profilo personale – nonché possibile.
D-5599/2024 Pagina 17 Il ricorrente, nel suo ricorso, avversa anche la predetta conclusione dell’au- torità inferiore, ritenendo l’esecuzione del suo allontanamento inammissi- bile, inesigibile ed impossibile, a causa del contesto d’odio e della cultura arretrata nella quale egli si troverebbe a vivere, che sarebbe parificabile ad un contesto di guerra, dove egli non potrebbe condurre una vita normale.
E. 11.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio; in par- ticolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura). L’applicazione di tali disposizioni, pre- suppone che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall’interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Commis- sione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).
E. 11.2 A ragione l’autorità sindacata nel suo provvedimento, osserva che in specie il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto persone alle quali è stata ricono- sciuta la qualità di rifugiato. Per di più, per i motivi già sopra enucleati (cfr. consid. 5 e 6), non sono evincibili dagli atti, rispettivamente dalle allega- zioni ricorsuali dell’insorgente, degli elementi concreti che possano far rite- nere, con una probabilità preponderante, che egli possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 Conv. tortura nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo [CorteEDU], Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 feb- braio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Segnatamente, a differenza di quanto da egli implicitamente sollevato nel gravame, il suo contesto famigliare e socio-culturale, come si vedrà dappresso (cfr. infra consid. 12), non risultano né contrari all’art. 3 CEDU né all’art. 3 della Con- venzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107, di se- guito: CDF). Inoltre, a titolo del tutto abbondanziale, il fatto che il ricorrente possa subire una condanna per i fatti avvenuti il (…) – circostanza che rimane del tutto ipotetica allo stato attuale – come pure che egli possa es- sere incarcerato per essersi sottratto al controllo giudiziario con obbligo di firma ed al divieto d’espatrio, come descritto nel MdP della SEM n. 5/6, non
D-5599/2024 Pagina 18 risultano essere delle evenienze, peraltro pure del tutto ipotetiche, dalle quali si possa dedurre un qualsivoglia rischio concreto per il ricorrente di subire dei trattamenti proscritti dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 Conv. tortura, nel caso di un suo ritorno in patria. Del resto l’insorgente in merito non ha sollevato alcunché in fase ricorsuale. Pure la situazione generale dei diritti dell’uomo in Turchia, non risulta essere all’ora attuale ostativa all’ammissi- bilità dell’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente (cfr. a tal propo- sito la giurisprudenza costante del Tribunale, ex multis le sentenze del TAF D-7115/2024 del 20 dicembre 2024 consid. 8.2.2, E-5618/2024 del 20 di- cembre 2024 consid. 8.2.3). Inoltre, le problematiche di natura medica ri- sultano pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari di estrema gravità (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6), a cui non è appa- rentabile la presente fattispecie, visti gli atti di causa (cfr. infra consid. 12.5).
E. 11.3 Ne consegue pertanto che l’allontanamento del ricorrente verso la Turchia risulta essere ammissibile nei confronti delle norme internazionali applicabili (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).
E. 12.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ra- gionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa- zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me- dica.
E. 12.2 Il Tribunale, nella sua giurisprudenza costante, ritiene che l’interesse superiore del fanciullo – il quale deriva in particolare dall’art. 3 par. 1 CDF – può risultare ostativo all’esecuzione dell’allontanamento del minore, e ren- dere pertanto tale misura inesigibile. Nel quadro di una ponderazione degli interessi, i criteri da esaminare sono: l’età del bambino, il suo grado di ma- turità, i suoi legami di dipendenza, la natura delle sue relazioni con le per- sone che lo sostengono (prossimità, intensità, importanza per la sua evo- luzione), l’impegno, la capacità di sostegno e le risorse di queste ultime; lo stato e le prospettive del suo sviluppo e della sua formazione scolastica, rispettivamente professionale; il grado di riuscita della sua integrazione, così come le possibilità e le difficoltà di una reinstallazione nel Paese d’ori- gine (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2). La qualità di minore non accompagnato, impone all’autorità d’asilo di su- bordinare l’esecuzione dell’allontanamento al soddisfacimento di specifi- che condizioni, in particolare, in virtù del principio dell’interesse superiore del fanciullo ai sensi dell’art. 3 par. 1 CDF, di verificare, concretamente, già
D-5599/2024 Pagina 19 durante l’istruttoria, se il minore potrà essere adeguatamente preso in ca- rico dai genitori o da altri membri della sua famiglia o, in caso contrario, se egli possa essere collocato presso una struttura specializzata che gli offra l’assistenza necessaria in funzione della sua età e della sua maturità (cfr. DTAF 2021 VI/3 consid. 11.5.2, 2015/30 consid. 7.3; tra le altre le sentenze del TAF D-4408/2024 del 15 agosto 2024 consid. 12.2, E-7049/2023 del
E. 12.3 Nella presente disamina, anche tenuto conto della ripresa del conflitto curdo-turco e degli scontri armati tra il PKK (Partito dei Lavoratori del Kur- distan) e le forze di sicurezza statali dal luglio del 2015 in diverse province del sud-est del Paese, nonché degli sviluppi dopo il tentativo del colpo di Stato avvenuto nel luglio del 2016, come ritenuto da costante giurispru- denza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un conte- sto di guerra, guerra civile e violenza generalizzata, riguardante l’integralità del territorio, neppure per gli appartenenti all’etnia curda (cfr. tra le altre le sentenze del TAF E-5618/2024 del 20 dicembre 2024 consid. 8.3.2, D-4530/2024 del 19 dicembre 2024 consid. 8.3.1). Inoltre l’interessato pro- viene da E.______, sito nell’omonimo distretto e nella provincia di O._______, regione che non è stata toccata direttamente dai terremoti oc- corsi in Turchia nel febbraio 2023 (cfr. per la lista delle regioni turche inte- ressate dai predetti sismi la sentenza del TAF E-2552/2024 del 27 mag- gio 2024 consid. 9.3.3).
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E. 12.4 Pure dal profilo dei motivi personali, non è evincibile all’incarto alcun elemento dal quale si possa dedurre che l’esecuzione dell’allontanamento implicherebbe una messa in pericolo concreta del ricorrente. A tal propo- sito, v’è infatti da rimarcare come l’interessato, minore e senza carico fa- migliare – a differenza di quanto si evince da un asserto ricorsuale, dove si parla di un supposto figlio dell’insorgente (cfr. ricorso, p.to III, lett. A/1, pag. 2) – dispone a E._______, di un’ampia rete famigliare, in particolare dei genitori – che vivrebbero al medesimo indirizzo, ma in abitazioni sepa- rate – di un fratello ed una sorella maggiori, e di una sorella ed un fratello minori, con i quali sarebbe in buoni rapporti ed in regolare contatto, nonché di vari cugini e zii materni e paterni che vivrebbero sia a E._______ sia in altre province (cfr. n. 24/10, p.to 3.01, pag. 5; n. 33/11, D6 segg., pag. 2). Il ricorrente ha inoltre allegato che il padre si occuperebbe del (…) – lavoro che gli permetterebbe di mantenere la sua famiglia – e che anche il fratello maggiore avrebbe lavorato (…) (cfr. n. 24/10, p.to 7.02, pag. 8; n. 33/11, D38 segg., pag. 6 e D88 segg., pag. 9 seg.), anche se ultimamente avrebbe abbandonato tale attività lavorativa (cfr. scritto del 10 marzo 2025, pag. 3). Inoltre, la sua famiglia godrebbe di una buona situazione econo- mica (cfr. n. 33/11, D91, pag. 10; n. 34/4, pag. 1). Visto l’insieme di tali ele- menti, che si evincono in maniera chiara ed affidabile dalle stesse dichia- razioni del ricorrente, si può senz’altro concludere che quest’ultimo potrà essere sostenuto, sia finanziariamente, sia materialmente ed affettiva- mente, dalla sua famiglia, segnatamente dai genitori, che hanno la possi- bilità concreta di sostenerlo e di garantirgli una presa a carico reale, nel caso di un suo ritorno in Turchia. In particolare, non v’è agli atti, né men che meno apportati con il ricorso e con le osservazioni ricorsuali succes- sive, alcun indizio concreto dal quale scaturisca che lo sviluppo psichico e sociale dell’interessato potrebbe essere messo in pericolo, nell’(…) che lo separa attualmente dalla maggiore età, nell’eventualità di una sua reinte- grazione nel suo nucleo famigliare. Tale apprezzamento non viene minima- mente posto in dubbio dalle considerazioni generiche allegate nel gravame dal ricorrente circa il contesto d’odio e culturale arretrato nel quale egli do- vrebbe vivere, visto quanto già sopra ritenuto inverosimile ed irrilevante. Pertanto, v’è da concludere per l’esistenza effettiva di una rete famigliare sul posto, che il ricorrente potrà per di più facilmente reintegrare essendo che non l’ha lasciata da molto tempo.
E. 12.5 Pure lo stato valetudinario del ricorrente, che gode di buona salute (cfr. n. 33/11, D4, pag. 2), non risulta essere ostativo all’esecuzione del suo allontanamento. Difatti, dalla documentazione medica all’incarto, si evince soltanto come egli sia stato visitato in un’occasione nell’aprile del 2024 per sospetta probabile scabbia, e che gli sia stata prescritta la terapia
D-5599/2024 Pagina 21 farmacologica adeguata (cfr. n. 20/2). Inoltre, il 3 luglio 2024, egli è stato dal medico per allegati stato d’ansia e di malinconia con difficoltà d’addor- mentamento notturno, disturbi per i quali è stata impostata una terapia far- macologica, da assumere soltanto al bisogno, e non è invece stato consi- gliato un supporto psicologico (cfr. n. 32/3). Ulteriore documentazione agli atti non ne è evincibile, né il ricorrente ha allegato alcunché in merito in fase ricorsuale. Pertanto, lo stato di salute del ricorrente non risulta essere ostativo all’esecuzione del suo allontanamento, ai sensi della giurispru- denza restrittiva applicabile in materia (cfr. sentenze della CorteEDU, [Grande Camera], N. contro Regno unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; Sa- vran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1 e 2011/9 consid. 7.1).
E. 12.6 Infine per quanto attiene al periodo di poco più di un anno trascorso in Svizzera, ciò non può rappresentare un elemento che faccia propendere per un’integrazione profonda dell’insorgente in un nuovo contesto socio- culturale, a maggior ragione avendo egli vissuto più di (…) anni della sua vita in Turchia, frequentando le scuole dell’obbligo, nonché (…) anni di una scuola (…) fino al (…), interrompendola con l’entrata in carcere intervenuta il (…) (cfr. n. 24/10, p.to 1.17.04, pag. 4), nonché avrebbe conoscenze del (…), visto il tempo trascorso (…) (cfr. osservazioni del ricorrente del 31 ot- tobre 2024, pag. 3). Attività (…) che egli potrà facilmente reintegrare al suo ritorno in patria, oppure proseguire i suoi studi scolastici, in particolare nel caso in cui egli venisse prosciolto delle accuse mosse nei suoi confronti per i fatti successi il (…), per i quali un procedimento giudiziario risulta tutt’ora pendente (cfr. n. 24/10, p.to 1.17.04, pag. 4 e p.to 7.02, pag. 8;
n. 33/11, D16 segg., pag. 4; MdP della SEM n. 1/2-5/6).
E. 12.7 Ciò detto, apparterrà comunque all’autorità cantonale d’esecuzione, poiché si tratta di un minore non accompagnato, di accertarsi – eventual- mente con l’intermediazione della rappresentanza svizzera nel Paese d’ori- gine dell’interessato – al momento in cui l’allontanamento sarà concreta- mente pronto per essere eseguito, che l’insorgente possa essere accolto da un membro della sua famiglia al suo arrivo, al fine di assicurare la sua presa a carico così come disposto dall’art. 69 cpv. 4 LStrI. L’autorità infe- riore è quindi invitata a vegliare perché tali disposizioni siano comprese e rispettate dall’autorità incaricata dell’esecuzione dell’allontanamento ed a sostenerla in tal senso. Altresì, anche il rappresentante legale dell’insor- gente, è in misura di rammentarle al momento opportuno (cfr. nello stesso senso le sentenze del TAF D-1284/2024 dell’11 aprile 2024 consid. 11.4.4, D-5264/2021 precitata, pag. 17).
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E. 12.8 Su tali presupposti, il benessere del fanciullo non risulta essere a ri- schio nel caso di un suo rinvio in Turchia.
E. 12.9 Ne discende che l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente è quindi pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi). 13. Nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibi- lità dell’esecuzione dell’allontanamento, in quanto il ricorrente, potrà pro- curarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessa- ria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).
E. 13 Nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).
E. 14 Ne consegue che, anche in materia d’esecuzione dell’allontanamento, la decisione dell’autorità inferiore va confermata.
E. 15 Visto l’esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a ca- rico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni d’acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l’insorgente, minorenne, è indigente; v’è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 16 Infine, essendo il ricorrente dispensato dal pagamento delle spese proces- suali, in applicazione dell’art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi, occorrerebbe acco- gliere anche la richiesta di gratuito patrocinio dell’insorgente.Tuttavia, il rappresentante legale del ricorrente – che ha sottoscritto tutti i memoriali prodotti dinanzi all’autorità inferiore e al Tribunale – non adempie alle con- dizioni personali previste dall’art. 102m cpv. 3 LAsi, ciò di cui egli era già perfettamente a conoscenza (cfr. in merito la decisione incidentale del Tri- bunale D-705/2018 del 26 marzo 2018; tra le altre a titolo esemplificativo recentemente la sentenza del Tribunale D-6753/2023 dell’11 ottobre 2024 consid. 12.2). Pertanto, la richiesta di gratuito patrocinio con nomina del suddetto rappresentante legale quale gratuito patrocinatore, è respinta. Non si accordano pertanto indennità per patrocinio d’ufficio.
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E. 17 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-5599/2024 Pagina 24 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. La domanda di gratuito patrocinio, con la nomina del rappresentante legale Fazil Ahmet Tamer, è respinta. 5. Non si accordano indennità per patrocinio d’ufficio. 6. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5599/2024 Sentenza del 22 aprile 2025 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Giulia Marelli, Daniela Brüschweiler, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Turchia, rappresentato da Fazil Ahmet Tamer, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 21 agosto 2024 / N (...). Fatti: A. A.a L'(...) aprile 2024, l'interessato, minorenne non accompagnato (di seguito anche: RMNA), ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Da ricerche intraprese dalla SEM, è risultato come il richiedente, avesse presentato una domanda d'asilo precedente in B._______ il (...). A.b Il 20 aprile 2024, l'interessato ha sottoscritto il mandato di rappresentanza legale a favore di (...). A.c Il richiedente, il (...) maggio 2024, è stato sentito nell'ambito di una prima audizione quale RMNA, durante la quale egli ha in particolare potuto esporre la sua biografia, le sue relazioni nel Paese d'origine, il viaggio d'espatrio da lui intrapreso, nonché il suo stato di salute ed i suoi motivi d'asilo. A seguito della risposta della B._______ del 27 maggio 2024 alla richiesta d'informazioni della SEM del 25 aprile 2024, il richiedente è stato poi sentito approfonditamente sui suoi motivi d'asilo durante un'audizione tenutasi il (...) luglio 2024. Nei predetti contesti, l'interessato ha essenzialmente dichiarato di essere espatriato il (...) dalla C._______. Ciò poiché, a seguito di (...) occorso nell'(...) del (...), dove D._______ con (...), il richiedente sarebbe stato accusato di (...) (D._______) (...) il medesimo giorno nel corso di (...) avvenuti tra lui, un suo (...) ed i famigliari del (...). Sarebbe quindi stato aperto un procedimento penale nei suoi confronti ed egli avrebbe dovuto scontare (...) di carcere preventivo, essendo rilasciato in libertà vigilata e con obbligo di firma nel (...) del (...). A seguito del suo rilascio dal carcere, contro l'interessato sarebbero state mosse delle minacce da parte di famigliari e conoscenti di D._______ Per questo motivo, egli si sarebbe nascosto nella (...). Dopo però che le minacce nei suoi confronti sarebbero aumentate, la sua famiglia avrebbe deciso che fosse meglio che egli espatriasse. Una volta in Svizzera, avrebbe appreso che delle persone avrebbero continuato a chiedere di lui, nonché che vi sarebbe stata una (...), dove il suo (...) sarebbe stato (...), e dove un messaggio scritto di minaccia, sarebbe stato lasciato. A causa di tali minacce egli sarebbe quindi in pericolo di vita e non potrebbe per questo tornare in Turchia. A comprova delle sue allegazioni, il richiedente ha consegnato, in copia, il verbale d'indagine e di constatazione dei fatti del (...); i verbali d'interrogatorio del (...) e del (...); la richiesta d'inizio dell'incarcerazione della Procura Generale di E._______ del (...); la decisione del (...) del Giudice dei provvedimenti coercitivi di E.______; il verbale d'interrogatorio di denuncia di F._______ del (...); il verbale d'interrogatorio della parte lesa/querelante G._______ del (...); il certificato della situazione scolastica dell'interessato; la dichiarazione del direttore e del vice-direttore scolastici; la dichiarazione di H.______ e di I._______; il verbale d'indagine e dei fatti del (...); il verbale dello schizzo e della testimonianza oculare del (...), nonché un video dei fatti successi il (...) caricato su una chiavetta USB (cfr. elenco dei mezzi di prova [MdP] della SEM n. 1/2-13). B. Con decisione del 21 agosto 2024, notificata il 23 agosto 2024 (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-48/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente, ha respinto la sua domanda d'asilo, altresì pronunciando il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della stessa misura. C. Tramite il ricorso dell'8 settembre 2024 (cfr. risultanze processuali), in lingua tedesca, l'interessato si è aggravato contro la succitata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF), chiedendo l'annullamento della decisione impugnata ed a titolo principale il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. A titolo eventuale ha postulato che venga constatato che l'esecuzione dell'allontanamento in Turchia è inammissibile, inesigibile e impossibile, ed a titolo ancora più eventuale la restituzione degli atti alla SEM per una nuova decisione. Ha inoltre presentato istanza d'assistenza giudiziaria totale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché di gratuito patrocinio, nominando Fazil Ahmet Tamer, quale patrocinatore d'ufficio. D. Con decisione incidentale del 3 ottobre 2024, il Tribunale ha statuito che il procedimento si svolge in italiano, ha osservato che il ricorrente è autorizzato a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura ed ha rinunciato alla percezione di un anticipo sulle presumibili spese processuali dal ricorrente, riservando tuttavia la decisione sull'esito della domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del gratuito patrocinio, al prosieguo di procedura rispettivamente nella sentenza finale. Il Tribunale ha infine invitato la SEM a presentare una risposta al ricorso. E. Il 9 ottobre 2024 la SEM ha tempestivamente presentato la sua risposta, chiedendo il respingimento del ricorso. F. Il 31 ottobre 2024 il ricorrente ha avuto modo di inoltrare la sua replica, che è stata completata con lo scritto datato 28 novembre 2024, dopo che il Tribunale gli aveva concesso - tramite decisione incidentale del 13 novembre 2024 - l'accesso al verbale dell'audizione federale del (...) luglio 2024, trasmettendogliene una copia. G. L'autorità inferiore si è potuta pronunciare in duplica il 10 dicembre 2024, ove si è riconfermata nelle sue precedenti argomentazioni e conclusioni. Le osservazioni di duplica sono state trasmesse per conoscenza dal Tribunale al ricorrente, con ordinanza del 19 dicembre 2024, nell'ambito della quale si è pure statuita la chiusura dello scambio di scritti, riservando tuttavia la possibilità di altre misure d'istruzione. H. Con decisione incidentale dell'11 febbraio 2025, il Tribunale ha offerto al ricorrente la possibilità di esprimersi circa la riserva formulata nella medesima decisione incidentale, di mettere in dubbio la verosimiglianza di alcune allegazioni da lui rese nell'ambito delle sue audizioni. Il ricorrente ha colto tale opportunità, presentando le sue osservazioni in merito il 10 marzo 2025, annettendo a supporto un video su una chiavetta USB. I. Per il tramite della missiva del 17 marzo 2025, il ricorrente ha trasmesso copia di due documenti in lingua straniera rispettivamente datati (...) e (...), senza traduzione, nonché copia di uno scritto del sedicente avv. J._______, legale turco del ricorrente, con la traduzione annessa. J. Con lo scritto del 27 marzo 2025, il ricorrente ha trasmesso copia di un manoscritto del sedicente K._______ del 19 marzo 2025 con la traduzione in tedesco e copia di un'attestazione (...) del predetto. K. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Altresì, il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Può quindi accogliere o respingere un ricorso adottando un'argomentazione differente (sostituzione di motivi) rispetto a quella dell'autorità inferiore (cfr. DTAF 2010/54 consid. 7.1; Moor/Poltier, Droit administratif, Vol. II, 3a ed. 2011, pag. 820 seg.). 3. 3.1 Il ricorrente propone, quale conclusione ancora più eventuale (cfr. ricorso, cifra 3 delle conclusioni, pag. 1), la restituzione degli atti alla SEM per nuova decisione. A tenore delle sue argomentazioni ricorsuali, l'insorgente si lamenta dapprima che l'autorità sindacata non avrebbe adempiuto al suo obbligo d'istruzione ai sensi dell'art. 12 PA, non informandosi riguardo al destino che avrebbero avuto gli accertamenti delle autorità turche a seguito della (...) che sarebbe avvenuta presso la (...) e dove egli si sarebbe nascosto prima dell'espatrio. L'autorità inferiore avrebbe invece emanato la decisione con un esame superficiale, ciò che sarebbe stupefacente, essendo per di più la pratica stata trattata in procedura ampliata. Inoltre, la SEM non avrebbe tenuto conto ed intrapreso le necessarie indagini rispetto al fatto che la famiglia di D.______ sarebbe vicina all'organizzazione illegale di (...) e contro il partito curdo HDP (Partito Democratico dei Popoli), fattore che potrebbe ulteriormente accrescere la faida familiare. 3.2 Il Tribunale non può seguire le argomentazioni del ricorrente. Invero, l'autorità inferiore nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo, dopo aver lasciato al ricorrente modo di esporre liberamente i fatti che lo avrebbero condotto all'espatrio, dove egli ha tra l'altro narrato anche (...) che sarebbe avvenuta (...) (cfr. n. 33/11, D12, pag. 3), gli ha posto delle domande specifiche sui mezzi di prova depositati, dai quali risulta che - al contrario di quanto addotto nel ricorso dall'insorgente (cfr. pag. 5) - il fratello ed il padre hanno potuto sporgere regolare denuncia sia per i fatti intervenuti (...) sia per le minacce ricevute, e che la polizia è giunta sui luoghi della (...) (cfr. n. 33/11, D57 segg., pag. 7; MdP della SEM n. 6/3, 7/2, 11/2 e 12/2). Non si vedono quali ulteriori accertamenti la SEM avrebbe dovuto adempiere sul punto in questione, essendo giunta - a differenza di quanto argomentato dall'insorgente nel suo ricorso e nella sua replica - alla conclusione nella decisione avversata che le autorità del Paese d'origine del ricorrente siano in grado di tutelarlo contro l'agire criminoso da parte di famigliari di D._______, viste le sue allegazioni ed i mezzi di prova presentati (cfr. p.to II/2, pag. 4 della decisione impugnata), nonché nella risposta al ricorso, addirittura a negare la verosimiglianza delle minacce che sarebbero state rivolte al ricorrente, e che l'episodio della (...) possa essere stato manipolato ai fini della causa (cfr. risposta della SEM del 9 ottobre 2024, pag. 2). Peraltro, neppure con il gravame il ricorrente ha avanzato nulla di nuovo e di sostanziato in merito, rispetto a quanto già narrato durante le audizioni. Il fatto poi che il ricorrente giunga in specie ad una conclusione differente dalla SEM, non è il risultato di una violazione dell'obbligo istruttorio della predetta autorità, bensì deriva dal suo potere d'apprezzamento, e riguarda quindi una questione di merito e non formale che verrà analizzata di seguito. Per le stesse ragioni, non si vede come l'autorità inferiore avrebbe dovuto intraprendere ulteriori indagini riguardo agli asserti generici del ricorrente che la famiglia di D._______. starebbe dalla parte dello Stato e degli (...), mentre la sua famiglia dalla parte del partito HDP (cfr. n. 24/10, p.to 7.02, pag. 9), allorché l'autorità inferiore è giunta alla conclusione d'irrilevanza ed in seguito, a partire dalla sua risposta al ricorso, anche d'inverosimiglianza dei motivi d'asilo dell'insorgente. In proposito si ricorda ancora come l'autorità non è tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte, bensì può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1), ciò che all'evidenza la SEM ha effettuato nel caso concreto. 3.3 Ne discende quindi che l'autorità sindacata non ha violato né il principio inquisitorio che le incombeva (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), né il suo obbligo di accertare in modo completo e corretto i fatti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi (cfr. DTAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3) - né il simultaneo diritto di essere sentito del ricorrente (cfr. per il suo contenuto la sentenza del Tribunale D-1636/2019 del 5 ottobre 2022 consid. 3.1) - o ancora il suo obbligo di motivare a sufficienza il provvedimento impugnato (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351 consid. 4.2, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2). 4. 4.1 Venendo ora al merito, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 4.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Nei pregiudizi seri rientrano segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 4.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivi riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2, 2010/57 consid. 2.5). 4.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Quest'ultima è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1, 2013/1 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 5. 5.1 In premessa, il Tribunale osserva come, le dichiarazioni rese dall'insorgente in merito alle minacce che questi e suoi famigliari avrebbero ricevuto da parte di conoscenti e famigliari di D._______, sia allorché si trovava ancora in Turchia, sia dopo il suo espatrio, ed altresì pure in relazione alla denuncia che egli avrebbe presentato presso le autorità turche a seguito di tali minacce, le stesse verranno valutate anche dal profilo della verosimiglianza e non soltanto della rilevanza, come invece evincibile dalla motivazione presente nella decisione avversata. A tal proposito si ricorda che il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi esposti dall'autorità inferiore né da quelli del ricorso (cfr. supra consid. 2), e pertanto può lasciare immutato l'esito di una decisione impugnata, ma adottando un'altra motivazione, concretizzando così il principio "iura novit curia". Se la nuova decisione si basa su disposizioni delle quali le parti non potevano aspettarsi la loro applicazione, sarà necessario dare la possibilità a queste ultime, di prendere dapprima posizione in merito (cfr. Auer/Müller/Schindler, Kommentar Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed., 2019, n. 16 segg., pag. 906 seg. ad art. 62 PA; DTAF 2007/41 consid. 2 con rif. cit.). 5.2 Nel caso concreto, il ricorrente è stato reso edotto dal Tribunale della possibilità di una motivazione differente, anche dal profilo della verosimiglianza, di quella presente nella decisione avversata, e gli è stata offerta per questo motivo l'opportunità di essere sentito (cfr. supra lett. H). Inoltre, sul punto in questione, sia la SEM sia il ricorrente si erano già espressi precedentemente nell'ambito dello scambio di scritti. Per quanto precede, e poiché il dispositivo della decisione impugnata non ne risulta comunque modificato, tale procedere del Tribunale non viola alcuna norma procedurale. Il principio "iura novit curia" ha infatti in specie quale conseguenza che il giudizio sull'impugnativa dell'istanza che statuisce, confermi il risultato corretto con altre ed ulteriori considerazioni giuridiche rispetto all'istanza precedente. 5.3 5.3.1 Il ricorrente ha essenzialmente addotto di temere, in caso di ritorno in patria, di essere in pericolo di vita, a causa delle minacce di morte proferite nei suoi confronti da parte di famigliari e conoscenti di D._______. Tuttavia le stesse minacce, non risultano verosimili, in quanto egli ha rilasciato sul punto delle dichiarazioni contraddittorie e vaghe. 5.3.2 Invero l'insorgente, interrogato in merito a chi lo avrebbe minacciato, nell'ambito delle due audizioni sostenute, ha nella prima affermato che si trattasse dello zio (...) di D._______ e della sorella di quest'ultimo (cfr. n. 24/10, p.to 7.02, pag. 8); salvo poi invece nel secondo colloquio, asserire dapprima trattarsi di parenti e conoscenti di D._______, quindi in modo del tutto generico (cfr. n. 33/11, D24 segg., pag. 4 seg.), ed in seguito, messo di fronte alle dichiarazioni rilasciate nel corso della prima audizione affermare che ci fossero sia lo zio (...) sia la sorella di D._______, ma non fossero i soli che lo minacciavano (cfr. n. 33/11, D28, pag. 5). Poco più avanti, interrogato circa chi avrebbe chiesto di lui, egli ha riferito trattarsi di parenti di D._______, del fratello maggiore e della sorella maggiore di quest'ultimo (cfr. n. 33/11, D37, pag. 6). Altresì, egli ha dichiarato in prima battuta, che oltre a delle persone che si sarebbero presentate sotto casa, le minacce sarebbero pervenute tramite messaggi su (...) e (...) al fratello e ad un cugino (cfr. n. 24/10, p.to 7.02, pag. 9), allorché invece nell'audizione successiva, ha addotto che dei messaggi di minaccia scritti su (...), li avrebbe ricevuti soltanto il fratello maggiore, negando invece fossero giunti anche al cugino (cfr. n. 33/11, D64 segg., pag. 8). Ciò però, risulta nuovamente incoerente con quanto da lui affermato poco prima, che una volta sarebbe stato minacciato tramite il cugino e tante volte attraverso i suoi amici (cfr. n. 33/11, D43, pag. 6), asserto che è a sua volta discrepante con la ripetizione di più volte in cui delle persone lo avrebbero minacciato e cercato a casa sua, chiedendo di lui ai suoi cugini (cfr. n. 24/10, p.to 7.02, pag. 8; 33/11, D25 segg., pag. 5 seg.). Inoltre, circa il momento in cui sarebbero iniziate le minacce nei suoi confronti, il ricorrente non è stato maggiormente coerente, asserendo d'un canto essersi prodotte qualche giorno dopo il suo rilascio dal carcere (cfr. n. 24/11, p.to 7.02, pag. 8), e d'altro canto, invece allegare che sarebbero occorse "dopo un po'" dalla sua scarcerazione (cfr. n. 33/11, D12, pag. 3) o ancora raccontando essere situabili una settimana o una settimana e mezzo dopo la sua scarcerazione (cfr. n. 33/11, D23, pag. 4). Ora, viste le tante incoerenze sopra evocate, non si può seguire il ricorrente, laddove nelle sue osservazioni del 28 novembre 2024, egli giustifica le stesse con il fatto che gli amici ed i parenti gli avrebbero riportato di alcune minacce, ma non da chi provenissero. Difatti, tale sua giustificazione non trova alcun riscontro nei suoi asserti, né può essere assurta a scusante delle considerevoli contraddizioni testé evinte nelle sue dichiarazioni, anche tenendo conto che egli, pur minorenne, aveva al momento delle due audizioni sostenute, già (...) anni compiuti. Mutatis mutandis, tale conclusione vale anche per quanto allegato per la prima volta dal ricorrente nel suo scritto del 10 marzo 2025. 5.4 Per di più, anche in merito alla presunta denuncia alle autorità turche che egli avrebbe sporto a seguito delle supposte minacce ricevute, le allegazioni del ricorrente risultano essere particolarmente vaghe e prive di elementi concreti che ne possano corroborare la veridicità. Invero, egli non è riuscito a situare in modo chiaro il deposito della stessa denuncia nel tempo, affermando dapprima trattarsi di circa un mese e mezzo o due dopo aver ricevuto le prime minacce (cfr. n. 24/10, p.to 7.02, pag. 9), ed in seconda battuta invece non ricordandosi neppure approssimativamente il mese in cui avrebbe sporto denuncia o ancora quanto tempo dopo la prima minaccia egli l'avrebbe presentata (cfr. n. 33/11, D45 segg., pag. 6). Neppure è riuscito a fornire un qualsivoglia indizio sostanziato che renda concrete le circostanze in cui la denuncia si sarebbe palesata da parte sua, affermando unicamente che la stessa sarebbe occorsa allorché le minacce sarebbero "aumentate molto" (cfr. n. 33/11, D48 seg., pag. 6), senza tuttavia anche in tal senso spiegare che cosa di diverso dal periodo precedente sarebbe accaduto per considerare che le minacce fossero divenute molte di più e/o di gravità maggiore, adducendo unicamente a tal proposito: "Quando continuavano a dire ai miei amici: "(...)"" (cfr. n. 33/11, D49, pag. 6). Peraltro, egli non ha depositato agli atti alcun documento che attesterebbe della presentazione della suddetta denuncia né men che meno di aver chiesto pure alle autorità protezione, come da lui asserito (cfr. n. 33/11, D51, pag. 7), né ha nemmeno giustificato l'assenza dello stesso. Ciò che stupisce, in quanto egli ha invece prodotto, senza alcuna difficoltà, le copie delle denunce che avrebbero sporto il fratello L._______ (cfr. MdP della SEM n. 6/3), rispettivamente il padre, M._______ (cfr. MdP della SEM n. 7/2), in polizia, dopo il suo espatrio, per le minacce che essi avrebbero ricevuto da parte di parenti di D._______ Tuttavia, anche nei predetti documenti, non viene citato in alcun modo il ricorrente - né men che meno si evincono loro precedenti querele in polizia per delle minacce ricevute - ciò che fa ancor più propendere per l'inverosimiglianza delle minacce stesse rivolte nei confronti dell'insorgente. A ciò si aggiunge che, in modo del tutto sorprendente, nel suo scritto del 10 marzo 2025, il ricorrente ha invece sostenuto di non aver presentato alcuna denuncia penale contro le minacce che avrebbe ricevuto, in quanto i suoi famigliari per proteggerlo non glielo avrebbero lasciato fare, presentando invece il fratello ed il padre una denuncia a loro nome. Allegazioni che però non soltanto non sono in grado di spiegare le inverosimiglianze sopra rilevate, bensì le acuiscono ancor di più, presentando di fatto una nuova ed incoerente versione rispetto a quanto da lui allegato nel corso delle audizioni sui motivi. Ancora, con il suo scritto del 17 marzo 2025, il ricorrente ha prodotto una copia di una decisione del ministero pubblico di E._______ datata (...), dove a tenore dei loro asserti si rileverebbe che il procuratore ha concluso in poco tempo l'indagine in relazione alla denuncia penale che avrebbero depositato il padre, la madre ed il fratello del ricorrente in merito alla loro sicurezza e alle minacce ricevute (cfr. allegato 1 allo scritto del 17 marzo 2025). Ora, tale documento, che non si comprende come l'insorgente non l'abbia potuto produrre precedentemente, avendo avuto svariate possibilità anche durante la procedura ricorsuale di presentare della documentazione che supportasse i suoi asserti, pone ancora maggiormente in dubbio le allegazioni da lui rilasciate in passato, in quanto né che sua madre abbia pure sporto denuncia, né le conclusioni che di fatto avrebbe avuto la loro denuncia già quasi (...) fa, risultano degli eventi che lui ha esposto in corso di procedura. Inoltre, vista la produzione soltanto ora di tale documento, nonché peraltro solamente in copia, il Tribunale dubita pure dell'autenticità dello stesso, che sembra essere stato piuttosto fabbricato ai soli fini di causa. Anche le dichiarazioni contenute nello scritto del sedicente legale turco del ricorrente (cfr. allegato 3 allo scritto del 17 marzo 2025), non sono in grado di mutare l'apprezzamento del Tribunale in merito, in quanto risultano essere delle allegazioni di parte, con la descrizione di minacce generiche contro il ricorrente da parte della famiglia di D._______, che non presentano alcun elemento maggiormente concreto e dettagliato. 5.5 Da tutto quanto precede, ne discende quindi che le minacce di morte proferite nei confronti del ricorrente da parte di parenti e conoscenti di D._______ e che lo avrebbero condotto all'espatrio, come pure la denuncia che l'insorgente avrebbe sporto presso le autorità turche per le predette minacce, non risultano essere verosimili. 5.6 5.6.1 La predetta conclusione non muta neppure alla luce della documentazione prodotta dal ricorrente e depositata agli atti della SEM. Invero, sia la dichiarazione del direttore e del vice-direttore dell'istituto scolastico che avrebbe frequentato il ricorrente (cfr. MdP della SEM n. 9/2), sia quella sottoscritta da I._______ e da H._______ (cfr. MdP della SEM n. 10/2), in quanto prodotte soltanto in copia, e per giunta non datate - a differenza di quanto riportato nel ricorso dall'insorgente (cfr. p.to III/2, lett. a, pag. 3 del ricorso) - non presentano alcun elemento dal quale possa esserne vagliata l'effettiva autenticità, e quindi non si può escludere che siano state falsificate o manipolate. Inoltre, per quanto concerne la dichiarazione della direzione scolastica per il ricorrente, vi è indicato come quest'ultimo non avrebbe potuto continuare gli studi presso l'istituto scolastico "a causa dei problemi per la sua sicurezza" (cfr. MdP della SEM n. 9/2), allegazione del tutto generica, che non prova però, né rende verosimili le motivazioni addotte dall'insorgente che lo avrebbero convinto all'espatrio. Per di più, il ricorrente in merito aveva allegato di aver dovuto interrompere la scuola a causa della sua entrata in carcere (cfr. n. 24/10, p.to 1.17.04, pag. 4), ciò che risulta essere discrepante con la tesi sostenuta implicitamente nel suo gravame, di averla interrotta a causa delle minacce ricevute. Per quanto attiene alla dichiarazione di I._______ e di H._______, si osserva dapprima come essa contenga due incoerenze importanti. Invero si asserisce dapprima che anche il ricorrente sarebbe stato vittima di (...), ciò che non risulta invece in alcun modo dagli asserti resi dall'insorgente. Inoltre, se d'un canto I._______ ha dichiarato come attualmente vi sia soltanto "il rischio di una faida famigliare", sorprendentemente invece H._______ scrive sullo stesso foglio, di proprio pugno, come "[...] continua tuttora la faida famigliare", quindi di fatto sarebbe già in atto la stessa, allorché invece I._______ parla soltanto della possibilità che la stessa avvenga, non che sia già in corso (cfr. la traduzione del MdP della SEM n. 10/2). Tali contraddizioni, minano ancor più la credibilità del contenuto di tale documento. Inoltre, come chiaramente evincibile dallo stesso, il medesimo sarebbe stato redatto su richiesta del ricorrente, del fratello e del padre di quest'ultimo, e quindi non può in nessun modo essere esclusa una collusione tra le parti. Sulla scorta di quanto precede, le allegazioni del tutto generiche rese dal ricorrente in ambito della sua audizione federale (cfr. n. 33/11, D77 segg., pag. 9), peraltro soltanto allorché questionato in modo specifico dal suo rappresentante legale - ciò che fa maggiormente dubitare della veridicità di tali asserti - nonché con il ricorso (cfr. pag. 3 seg.), non sono atte a sostenere la verosimiglianza dei motivi addotti dal ricorrente a fondamento del suo espatrio, ovvero di essere stato vittima di minacce da parte di parenti e conoscenti di D._______. 5.6.2 Alla stessa stregua, sono pure da considerare gli asserti proposti per la prima volta dal ricorrente nell'ambito del suo scritto del 10 marzo 2025, che famigliari di D._______ avrebbero raggiunto una persona che lo avrebbe aiutato in B._______, chiedendo dove l'insorgente si trovasse. Invero, tale comportamento non dà atto di alcuna minaccia o persecuzione nei confronti dell'insorgente, che d'altro canto ha invece tutt'ora un processo aperto in Turchia. In tal senso, non occorre neppure attendere ulteriori mezzi di prova che il ricorrente intenderebbe proporre a supporto di tali asserti, così come da lui allegato nel suddetto scritto (cfr. pag. 4). Documentazione che egli ha tuttavia avuto la possibilità di produrre, allegando un manoscritto datato 19 marzo 2025 del sedicente K._______ alla sua missiva inviata al Tribunale il 27 marzo 2025. Il predetto scritto del 19 marzo 2025, non contiene però alcun elemento oggettivo e circostanziato dal quale si possa desumere che le minacce al ricorrente siano reali. Invero il fatto riportato dal suddetto K._______ che il (...) in B.______ lo avrebbe chiamato circa nel mese di (...) del (...), dicendogli che (...) giovani sarebbero giunti al (...), chiedendogli del ricorrente e dicendo che si sarebbero vendicati, (...) dopo averlo trovato e che egli (K._______) avrebbe dovuto rivelare dove fosse a loro, se lo sapeva, appaiono essere delle mere allegazioni di compiacenza, non fondate su alcun indizio di qualsivoglia sostanza e concretezza, e per giunta che il ricorrente non aveva mai allegato in precedenza, malgrado ne fosse a conoscenza già da diverso tempo, secondo le allegazioni contenute nel medesimo scritto del 19 marzo 2025. Allo stesso non può pertanto essere dato alcun credito. 6. 6.1 Per quanto concerne poi l'evento (...) del ricorrente, che sarebbe avvenuta il (...), anche se i fatti dichiarati dall'insorgente e riportati nel verbale dei fatti e d'indagine versato agli atti quale mezzo di prova (cfr. MdP della SEM n. 11/2), in particolare che sarebbe stato rinvenuto (...) il messaggio di minaccia seguente: "(...)" (cfr. la traduzione del MdP della SEM n. 11/2), fossero ritenuti verosimili - questione che può rimanere aperta in specie - gli stessi non sarebbero sufficienti per riconoscere un timore fondato del ricorrente di subire dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, nel caso di un suo ritorno in patria. 6.2 Giova infatti ricordare, a questo punto, che secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente l'asilo che abbia dapprima esaurito nel suo paese d'origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la protezione da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati, DTAF 2011/51 consid. 6.1). Occorre tuttavia precisare che, una protezione nazionale adeguata non s'intende come la necessità di una protezione assoluta, in quanto nessuno Stato è in grado di garantire una tale protezione ad ognuno dei suoi cittadini, in ogni luogo ed in ogni momento (cfr. DTAF 2008/5 consid. 4.2). Per costante giurisprudenza, il Tribunale ritiene che le autorità turche di perseguimento penale e giudiziarie siano di regola capaci e volenterose di offrire protezione nel caso di minacce concrete provenienti da terze persone, anche nei casi in cui le minacce di pregiudizi provengano da cosiddette "vendette di sangue" (cfr. ex multis le sentenze del TAF E-1498/2024 del 19 luglio 2024 consid. 7.1, E-1269/2024 del 12 giugno 2024 consid. 6.1.3, E-1543/2024 del 16 maggio 2024 consid. 6.1). 6.3 Nella presente disamina, il ricorrente non ha dimostrato, né reso perlomeno verosimile, con degli indizi concreti e concludenti, neppure nel suo ricorso e nei suoi memoriali ricorsuali successivi, che le autorità turche rifiuterebbero, o non sarebbero in misura, se sollecitate, di proteggerlo contro delle minacce (o aggressioni) concrete mossegli da parte di terze persone. Invero, né lui, né i genitori o altri famigliari, avrebbero riscontrato dei problemi in passato con le autorità turche (cfr. n. 24/10, p.to 7.02, pag. 9), a parte il procedimento penale aperto nei confronti del ricorrente ed in quelli del (...) N._______, per i fatti avvenuti il (...). Accadimenti, questi ultimi, che il Tribunale non mette in discussione, viste le allegazioni e la documentazione concordante prodotta in merito (cfr. MdP della SEM n. 1/2-5/6), ma che risultano irrilevanti ai sensi dell'asilo come rettamente concluso dalla SEM nella decisione avversata, alla quale può senz'altro essere rinviato sul punto (cfr. p.to II/1, pag. 4 della decisione impugnata), avendo del resto il ricorrente confermato nel suo ricorso la conclusione dell'autorità inferiore in merito (cfr. lett. B, n. 2, pag. 5 seg. del ricorso). Come a ragione poi sostenuto dall'autorità inferiore nel giudizio impugnato (cfr. p.to II/2, pag. 4), dai documenti depositati dal ricorrente all'inserto, si evince che, allorché il fratello ed il padre si sono rivolti alla polizia, essi hanno potuto sporgere regolare denuncia contro le minacce ricevute (cfr. MdP della SEM n. 6/3 e 7/2). Inoltre, quando sarebbe avvenuta (...) in data (...), degli agenti di polizia si sarebbero subito recati sul luogo, constatando lo stato dei fatti e dei luoghi in appositi verbali, nonché prendendo la deposizione del fratello del ricorrente, F._______, presente sul luogo dei fatti, e più tardi anche del padre del ricorrente, G._______, arrivato in un secondo momento pure sulla scena degli eventi (cfr. MdP della SEM n. 11/2, 12/2 e 13). Gli agenti hanno pure indicato come continuerebbero le indagini per identificare il sospettato e per il suo accompagnamento coattivo (cfr. MdP della SEM n. 11/2). A fronte di quanto precede, non trovano alcun riscontro invece le allegazioni del ricorrente, anche reiterate in fase ricorsuale, che le autorità turche non avrebbero intrapreso alcuna azione istruttoria, né men che meno che, in casi d'indizi concreti di pericolo, il ricorrente o la sua famiglia non potrebbe ricevere la protezione necessaria. I meri asserti del ricorrente che le autorità non avrebbero interrogato i famigliari di D._______ a causa (...), visti i sospetti dichiarati in tal senso alla polizia da parte di suoi famigliari, poiché "non hanno detto niente su questo" (cfr. n. 33/11, D59, pag. 7), né vi sarebbe stato alcun seguito giudiziario neppure per le denunce presentate dai suoi famigliari, poiché glielo avrebbe riferito il padre (cfr. n. 33/11, D83 segg., pag. 9), non poggiano su alcun indizio di qualsivoglia sostanza e concretezza, e pertanto non possono essere in alcun modo seguiti. Fra l'altro, essi provengono da dichiarazioni che gli avrebbero riportato terze persone, e che in quanto tali sono già opinabili ed insufficienti per stabilire un fondato timore di subire delle persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. a tal proposito la sentenza del Tribunale E-801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7). Ad uguale conclusione si giunge pure prendendo in considerazione il documento, prodotto soltanto in copia dal ricorrente, e quindi già di per sé facilmente falsificabile e modificabile, di un supposto rapporto di polizia del (...) (cfr. allegato 2 allo scritto del 17 marzo 2025). Invero, non soltanto il ricorrente non spiega nel suo scritto del 17 marzo 2025, perché ha prodotto tale documento soltanto in quel momento e come se lo sarebbe procurato, bensì al contrario di quanto allegato nel medesimo scritto dall'insorgente, attesta invece come degli atti d'indagine siano stati effettuati da parte delle autorità di polizia turche. A ciò si aggiunge che anche gli asserti ricorsuali esposti in proposito alle minacce ricevute, del tutto generici, non trovano alcun fondamento concreto (cfr. ricorso, pag. 3 segg.; replica, pag. 3; scritto del 28 novembre 2024, pag. 2; scritto del 10 marzo 2025, pag. 3), e sono da catalogare quali mere allegazioni di parte. Altresì, vi è da rilevare come, malgrado le minacce sarebbero state rivolte anche in particolare contro il fratello maggiore ed il padre del ricorrente, ad essi non sarebbe successo mai nulla di concreto ed avrebbero continuato a vivere presso il loro domicilio, pure dopo aver sporto denuncia per le minacce ricevute nel (...) del (...) e a seguito dell'evento (...) successo nel (...) del (...) (cfr. n. 24/10, p.to 7.02, pag. 9; n. 33/11, D9 segg., pag. 2 seg.). Episodio, quest'ultimo, dopo il quale non sarebbe più successo nulla ai suoi famigliari, anche fosse da ritenere verosimile che il fratello del ricorrente non avrebbe più continuato a (...) e starebbe a casa tutto il tempo, come da lui allegato nel suo scritto del 10 marzo 2025 (cfr. pag. 3). Non si possono quindi seguire, per lo meno dal profilo oggettivo, i timori palesati dal ricorrente per la sua vita e/o quella dei suoi famigliari. Visto quanto precede, si può difatti partire dal presupposto che il ricorrente, nel caso di un suo ritorno in patria, possa rivolgersi alle autorità turche, contro un'eventuale persecuzione da parte di terzi che dovesse avvenire in futuro, come avrebbero potuto già fare suoi famigliari in passato, le quali sono in grado e volenterose di offrire protezione contro la stessa. Peraltro si rimarca come una semplice eventualità di una persecuzione futura, non avendo il ricorrente reso verosimili le minacce subite in passato, è insufficiente ai sensi dell'art. 3 LAsi. 6.4 Tale conclusione non muta neppure alla luce delle argomentazioni generiche proposte nel ricorso dall'insorgente in merito alla "tradizione" delle faide famigliari, che sarebbe presente in alcune regioni della Turchia (cfr. ricorso, n. 3, pag. 6). Inoltre, visto quanto già sopra ritenuto inverosimile ed irrilevante, non si può seguire il ricorrente laddove nel suo gravame indica che egli si ritroverebbe, nel caso di un suo ritorno in patria, in una faida famigliare e per questo in pericolo di vita (cfr. ricorso, n. 4, pag. 6 seg.). Peraltro, le allegazioni del ricorrente, anche reiterate nel suo ricorso, che la famiglia di D._______ sarebbe contro il partito curdo HDP e vicino invece all'(...) e dalla parte dello Stato, mentre che la sua famiglia sarebbe favorevole al partito HDP (cfr. n. 24/10, p.to 7.02, pag. 9; ricorso, n. 4, pag. 7), del tutto inconsistenti, non sono in alcun modo atte a supportare la tesi che l'insorgente abbia un profilo di rischio maggiore, o ancora che sarebbe un elemento che accrescerebbe la faida famigliare in corso. Difatti, egli non è membro del partito HDP (cfr. n. 24/10, p.to 7.02, pag. 9), né ha mai asserito che lui o i suoi famigliari, a parte una simpatia per tale partito, abbiano mai preso parte a delle azioni politiche per lo stesso, o si siano mai esposti politicamente. Pertanto, quanto allegato nel ricorso, risulta essere una mera congettura, non supportata da alcun indizio di qualsivoglia sostanza e concretezza. Alle medesime conclusioni si giunge pure considerando la dichiarazione del sedicente avvocato turco del ricorrente (cfr. allegato 3 allo scritto del 17 marzo 2025), che per gli stessi motivi sopra esposti (cfr. consid. 5.4), contiene delle allegazioni non convincenti. Per il resto, quanto sarebbe successo al ricorrente in B._______ per mano di un passatore, e narrato per la prima volta da lui nel suo scritto del 10 marzo 2025, non risulta essere pertinente nel caso di specie.
7. Ne discende quindi che, in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo, v'è da confermare il giudizio negativo esposto nella decisione impugnata.
8. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.
9. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
10. Nella propria decisione, la SEM ritiene l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente ammissibile, esigibile - sia dal profilo della situazione vigente nel suo Paese d'origine sia dal profilo personale - nonché possibile. Il ricorrente, nel suo ricorso, avversa anche la predetta conclusione dell'autorità inferiore, ritenendo l'esecuzione del suo allontanamento inammissibile, inesigibile ed impossibile, a causa del contesto d'odio e della cultura arretrata nella quale egli si troverebbe a vivere, che sarebbe parificabile ad un contesto di guerra, dove egli non potrebbe condurre una vita normale. 11. 11.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio; in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura). L'applicazione di tali disposizioni, presuppone che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall'interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). 11.2 A ragione l'autorità sindacata nel suo provvedimento, osserva che in specie il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, per i motivi già sopra enucleati (cfr. consid. 5 e 6), non sono evincibili dagli atti, rispettivamente dalle allegazioni ricorsuali dell'insorgente, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che egli possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [CorteEDU], Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Segnatamente, a differenza di quanto da egli implicitamente sollevato nel gravame, il suo contesto famigliare e socio-culturale, come si vedrà dappresso (cfr. infra consid. 12), non risultano né contrari all'art. 3 CEDU né all'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107, di seguito: CDF). Inoltre, a titolo del tutto abbondanziale, il fatto che il ricorrente possa subire una condanna per i fatti avvenuti il (...) - circostanza che rimane del tutto ipotetica allo stato attuale - come pure che egli possa essere incarcerato per essersi sottratto al controllo giudiziario con obbligo di firma ed al divieto d'espatrio, come descritto nel MdP della SEM n. 5/6, non risultano essere delle evenienze, peraltro pure del tutto ipotetiche, dalle quali si possa dedurre un qualsivoglia rischio concreto per il ricorrente di subire dei trattamenti proscritti dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura, nel caso di un suo ritorno in patria. Del resto l'insorgente in merito non ha sollevato alcunché in fase ricorsuale. Pure la situazione generale dei diritti dell'uomo in Turchia, non risulta essere all'ora attuale ostativa all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente (cfr. a tal proposito la giurisprudenza costante del Tribunale, ex multis le sentenze del TAF D-7115/2024 del 20 dicembre 2024 consid. 8.2.2, E-5618/2024 del 20 dicembre 2024 consid. 8.2.3). Inoltre, le problematiche di natura medica risultano pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari di estrema gravità (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6), a cui non è apparentabile la presente fattispecie, visti gli atti di causa (cfr. infra consid. 12.5). 11.3 Ne consegue pertanto che l'allontanamento del ricorrente verso la Turchia risulta essere ammissibile nei confronti delle norme internazionali applicabili (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 12. 12.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 12.2 Il Tribunale, nella sua giurisprudenza costante, ritiene che l'interesse superiore del fanciullo - il quale deriva in particolare dall'art. 3 par. 1 CDF - può risultare ostativo all'esecuzione dell'allontanamento del minore, e rendere pertanto tale misura inesigibile. Nel quadro di una ponderazione degli interessi, i criteri da esaminare sono: l'età del bambino, il suo grado di maturità, i suoi legami di dipendenza, la natura delle sue relazioni con le persone che lo sostengono (prossimità, intensità, importanza per la sua evoluzione), l'impegno, la capacità di sostegno e le risorse di queste ultime; lo stato e le prospettive del suo sviluppo e della sua formazione scolastica, rispettivamente professionale; il grado di riuscita della sua integrazione, così come le possibilità e le difficoltà di una reinstallazione nel Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2). La qualità di minore non accompagnato, impone all'autorità d'asilo di subordinare l'esecuzione dell'allontanamento al soddisfacimento di specifiche condizioni, in particolare, in virtù del principio dell'interesse superiore del fanciullo ai sensi dell'art. 3 par. 1 CDF, di verificare, concretamente, già durante l'istruttoria, se il minore potrà essere adeguatamente preso in carico dai genitori o da altri membri della sua famiglia o, in caso contrario, se egli possa essere collocato presso una struttura specializzata che gli offra l'assistenza necessaria in funzione della sua età e della sua maturità (cfr. DTAF 2021 VI/3 consid. 11.5.2, 2015/30 consid. 7.3; tra le altre le sentenze del TAF D-4408/2024 del 15 agosto 2024 consid. 12.2, E-7049/2023 del 14 febbraio 2024 consid. 6.2). In tal senso, non è sufficiente affermare che il minore possa ritornare nella sua famiglia o che esistano nel suo Paese d'origine delle strutture appropriate alle quali egli potrà indirizzarsi. Inoltre, l'art. 69 cpv. 4 LStrI, prescrive che l'autorità competente, prima del rinvio coatto di uno straniero minorenne non accompagnato, si accerti che nello Stato di rimpatrio questi sarà affidato ad un membro della sua famiglia, a un tutore o a una struttura di accoglienza che ne garantiscano la protezione (cfr. tra le altre la sentenza del TAF D-5264/2021 del 23 dicembre 2021, pag. 14 seg.). Se pure vi sia modo di ritenere che sia la presa in carico sia l'inquadramento di un adolescente di (...) anni d'età non necessiterà delle misure estese come invece quelle da prevedere per un bambino in tenera età, ciò non toglie che anche un minore prossimo alla maggiore età deve poter disporre perlomeno di un punto d'appoggio comprensivo del vitto e dell'alloggio, onde evitare che non sia abbandonato a sé stesso per quanto concerne i suoi bisogni elementari (cfr. sentenza del TAF E-7049/2023 del 14 febbraio 2024 consid. 6.2). 12.3 Nella presente disamina, anche tenuto conto della ripresa del conflitto curdo-turco e degli scontri armati tra il PKK (Partito dei Lavoratori del Kurdistan) e le forze di sicurezza statali dal luglio del 2015 in diverse province del sud-est del Paese, nonché degli sviluppi dopo il tentativo del colpo di Stato avvenuto nel luglio del 2016, come ritenuto da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile e violenza generalizzata, riguardante l'integralità del territorio, neppure per gli appartenenti all'etnia curda (cfr. tra le altre le sentenze del TAF E-5618/2024 del 20 dicembre 2024 consid. 8.3.2, D-4530/2024 del 19 dicembre 2024 consid. 8.3.1). Inoltre l'interessato proviene da E.______, sito nell'omonimo distretto e nella provincia di O._______, regione che non è stata toccata direttamente dai terremoti occorsi in Turchia nel febbraio 2023 (cfr. per la lista delle regioni turche interessate dai predetti sismi la sentenza del TAF E-2552/2024 del 27 maggio 2024 consid. 9.3.3). 12.4 Pure dal profilo dei motivi personali, non è evincibile all'incarto alcun elemento dal quale si possa dedurre che l'esecuzione dell'allontanamento implicherebbe una messa in pericolo concreta del ricorrente. A tal proposito, v'è infatti da rimarcare come l'interessato, minore e senza carico famigliare - a differenza di quanto si evince da un asserto ricorsuale, dove si parla di un supposto figlio dell'insorgente (cfr. ricorso, p.to III, lett. A/1, pag. 2) - dispone a E._______, di un'ampia rete famigliare, in particolare dei genitori - che vivrebbero al medesimo indirizzo, ma in abitazioni separate - di un fratello ed una sorella maggiori, e di una sorella ed un fratello minori, con i quali sarebbe in buoni rapporti ed in regolare contatto, nonché di vari cugini e zii materni e paterni che vivrebbero sia a E._______ sia in altre province (cfr. n. 24/10, p.to 3.01, pag. 5; n. 33/11, D6 segg., pag. 2). Il ricorrente ha inoltre allegato che il padre si occuperebbe del (...) - lavoro che gli permetterebbe di mantenere la sua famiglia - e che anche il fratello maggiore avrebbe lavorato (...) (cfr. n. 24/10, p.to 7.02, pag. 8; n. 33/11, D38 segg., pag. 6 e D88 segg., pag. 9 seg.), anche se ultimamente avrebbe abbandonato tale attività lavorativa (cfr. scritto del 10 marzo 2025, pag. 3). Inoltre, la sua famiglia godrebbe di una buona situazione economica (cfr. n. 33/11, D91, pag. 10; n. 34/4, pag. 1). Visto l'insieme di tali elementi, che si evincono in maniera chiara ed affidabile dalle stesse dichiarazioni del ricorrente, si può senz'altro concludere che quest'ultimo potrà essere sostenuto, sia finanziariamente, sia materialmente ed affettivamente, dalla sua famiglia, segnatamente dai genitori, che hanno la possibilità concreta di sostenerlo e di garantirgli una presa a carico reale, nel caso di un suo ritorno in Turchia. In particolare, non v'è agli atti, né men che meno apportati con il ricorso e con le osservazioni ricorsuali successive, alcun indizio concreto dal quale scaturisca che lo sviluppo psichico e sociale dell'interessato potrebbe essere messo in pericolo, nell'(...) che lo separa attualmente dalla maggiore età, nell'eventualità di una sua reintegrazione nel suo nucleo famigliare. Tale apprezzamento non viene minimamente posto in dubbio dalle considerazioni generiche allegate nel gravame dal ricorrente circa il contesto d'odio e culturale arretrato nel quale egli dovrebbe vivere, visto quanto già sopra ritenuto inverosimile ed irrilevante. Pertanto, v'è da concludere per l'esistenza effettiva di una rete famigliare sul posto, che il ricorrente potrà per di più facilmente reintegrare essendo che non l'ha lasciata da molto tempo. 12.5 Pure lo stato valetudinario del ricorrente, che gode di buona salute (cfr. n. 33/11, D4, pag. 2), non risulta essere ostativo all'esecuzione del suo allontanamento. Difatti, dalla documentazione medica all'incarto, si evince soltanto come egli sia stato visitato in un'occasione nell'aprile del 2024 per sospetta probabile scabbia, e che gli sia stata prescritta la terapia farmacologica adeguata (cfr. n. 20/2). Inoltre, il 3 luglio 2024, egli è stato dal medico per allegati stato d'ansia e di malinconia con difficoltà d'addormentamento notturno, disturbi per i quali è stata impostata una terapia farmacologica, da assumere soltanto al bisogno, e non è invece stato consigliato un supporto psicologico (cfr. n. 32/3). Ulteriore documentazione agli atti non ne è evincibile, né il ricorrente ha allegato alcunché in merito in fase ricorsuale. Pertanto, lo stato di salute del ricorrente non risulta essere ostativo all'esecuzione del suo allontanamento, ai sensi della giurisprudenza restrittiva applicabile in materia (cfr. sentenze della CorteEDU, [Grande Camera], N. contro Regno unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1 e 2011/9 consid. 7.1). 12.6 Infine per quanto attiene al periodo di poco più di un anno trascorso in Svizzera, ciò non può rappresentare un elemento che faccia propendere per un'integrazione profonda dell'insorgente in un nuovo contesto socio-culturale, a maggior ragione avendo egli vissuto più di (...) anni della sua vita in Turchia, frequentando le scuole dell'obbligo, nonché (...) anni di una scuola (...) fino al (...), interrompendola con l'entrata in carcere intervenuta il (...) (cfr. n. 24/10, p.to 1.17.04, pag. 4), nonché avrebbe conoscenze del (...), visto il tempo trascorso (...) (cfr. osservazioni del ricorrente del 31 ottobre 2024, pag. 3). Attività (...) che egli potrà facilmente reintegrare al suo ritorno in patria, oppure proseguire i suoi studi scolastici, in particolare nel caso in cui egli venisse prosciolto delle accuse mosse nei suoi confronti per i fatti successi il (...), per i quali un procedimento giudiziario risulta tutt'ora pendente (cfr. n. 24/10, p.to 1.17.04, pag. 4 e p.to 7.02, pag. 8; n. 33/11, D16 segg., pag. 4; MdP della SEM n. 1/2-5/6). 12.7 Ciò detto, apparterrà comunque all'autorità cantonale d'esecuzione, poiché si tratta di un minore non accompagnato, di accertarsi - eventualmente con l'intermediazione della rappresentanza svizzera nel Paese d'origine dell'interessato - al momento in cui l'allontanamento sarà concretamente pronto per essere eseguito, che l'insorgente possa essere accolto da un membro della sua famiglia al suo arrivo, al fine di assicurare la sua presa a carico così come disposto dall'art. 69 cpv. 4 LStrI. L'autorità inferiore è quindi invitata a vegliare perché tali disposizioni siano comprese e rispettate dall'autorità incaricata dell'esecuzione dell'allontanamento ed a sostenerla in tal senso. Altresì, anche il rappresentante legale dell'insorgente, è in misura di rammentarle al momento opportuno (cfr. nello stesso senso le sentenze del TAF D-1284/2024 dell'11 aprile 2024 consid. 11.4.4, D-5264/2021 precitata, pag. 17). 12.8 Su tali presupposti, il benessere del fanciullo non risulta essere a rischio nel caso di un suo rinvio in Turchia. 12.9 Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è quindi pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
13. Nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).
14. Ne consegue che, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.
15. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente, minorenne, è indigente; v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
16. Infine, essendo il ricorrente dispensato dal pagamento delle spese processuali, in applicazione dell'art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi, occorrerebbe accogliere anche la richiesta di gratuito patrocinio dell'insorgente.Tuttavia, il rappresentante legale del ricorrente - che ha sottoscritto tutti i memoriali prodotti dinanzi all'autorità inferiore e al Tribunale - non adempie alle condizioni personali previste dall'art. 102m cpv. 3 LAsi, ciò di cui egli era già perfettamente a conoscenza (cfr. in merito la decisione incidentale del Tribunale D-705/2018 del 26 marzo 2018; tra le altre a titolo esemplificativo recentemente la sentenza del Tribunale D-6753/2023 dell'11 ottobre 2024 consid. 12.2). Pertanto, la richiesta di gratuito patrocinio con nomina del suddetto rappresentante legale quale gratuito patrocinatore, è respinta. Non si accordano pertanto indennità per patrocinio d'ufficio.
17. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. La domanda di gratuito patrocinio, con la nomina del rappresentante legale Fazil Ahmet Tamer, è respinta.
5. Non si accordano indennità per patrocinio d'ufficio.
6. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: