Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo- mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che d’entrata occorre analizzare le censure formali sollevate nel ricorso; che i ricorrenti chiedono infatti la restituzione degli atti all’autorità inferiore per completare l’istruzione ed emanare una nuova decisione e ciò in quanto la SEM non avrebbe sufficientemente chiarito il contesto sociale dei coniugi e se gli stessi possano trovare protezione efficace in Turchia; che tuttavia tali censure sono volte a contestare la valutazione effettuata dalla SEM circa la verosimiglianza dei motivi d’asilo addotti; che infatti, la SEM ha reputato inverosimile il tentativo di matrimonio forzato e le persecuzioni familiari; che pertanto tali aspetti verranno trattati di seguito nell’analisi del merito; che di conseguenza la censura formale viene respinta, che la richiedente 2, a sostegno della sua domanda d’asilo, ha dichiarato di essere cittadina turca di etnia curda e religione musulmana, originaria di Gaziantep, e di essere espatriata nel (…) per timore di essere uccisa dalla propria famiglia e da quella del suo ex marito; che ella ha riferito di essere stata costretta da giovane a sposare un cugino che l'ha picchiata, violen- tata e minacciata di morte per oltre vent’anni; che dopo un pestaggio par- ticolarmente brutale ha presentato un’istanza di divorzio, ottenendolo in forma consensuale; che successivamente, vivendo presso la madre, è stata minacciata di morte dal figlio S., che le ha puntato un coltello alla gola, e dalla famiglia d'origine che l'ha picchiata e trattenuta contro il suo volere proponendole un nuovo matrimonio con un uomo anziano; che, dopo es- sere stata soccorsa dalla polizia e condotta in una casa protetta nel maggio 2021, ella è fuggita dopo pochi giorni, trovando rifugio a Diyarbakir presso un'amica; che in seguito, individuata nuovamente dai familiari del suo ex marito, è tornata in casa protetta per un mese e mezzo e poi si è nuova- mente trasferita dall’amica a Diyarbakir,
D-2199/2025 Pagina 5 che il richiedente 1, a sostegno della propria domanda, ha dichiarato di essere cittadino turco di etnia curda e religione musulmana, originario di Cizre nella provincia di Şırnak, e di avere intrapreso diverse attività com- merciali in Türkiye e all’estero, gestendo da ultimo una propria azienda ad Ankara della quale possedeva il 51% delle quote; che, rimasto vedovo nel maggio 2021 con una figlia piccola a carico, ha deciso di risposarsi e, verso la fine dello stesso anno, ha conosciuto la richiedente 2; che i due si sono sposati il (…) a Cizre; che circa un mese e mezzo dopo il matrimonio il richiedente 1 ha ricevuto minacce dalla famiglia della richiedente 2, che pretendeva la restituzione della donna; che la sua azienda ad Ankara è stata oggetto di minacce e, a seguito della fuga dei soci, ha dovuto vendere la propria abitazione, affittare due appartamenti, comunicando alle autorità solo l'indirizzo meno sicuro per proteggersi, che i richiedenti, a causa delle continue minacce ricevute, hanno organiz- zato l’espatrio della richiedente 2, mentre il richiedente 1 è rimasto in Tur- chia, vivendo nascosto e uscendo solo saltuariamente per necessità, affi- dando la propria figlia a una zia; che la richiedente 2 ha lasciato il paese il (…) 2022 munita del proprio passaporto, e che successivamente, in Sviz- zera, le è stata diagnosticata una depressione moderata con sospetto di- sturbo post-traumatico da stress; che il richiedente 1, non avendo denun- ciato formalmente le minacce alle autorità, ha lasciato la Turchia il (…) 2023 legalmente insieme a sua figlia; che durante il viaggio d'espatrio, i passatori, temendo le minacce provenienti dalla famiglia della richiedente, hanno abbandonato il richiedente e la figlia in montagna in territorio croato, che nella decisione impugnata la SEM ha analizzato sotto il profilo della verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi le allegazioni dei ricorrenti; che tali allegazioni sono state ritenute inverosimili poiché estremamente generi- che, contraddittorie e illogiche su punti essenziali; che in particolare, le di- chiarazioni della ricorrente 2 relative al tentativo di matrimonio forzato suc- cessivo al divorzio sono state giudicate superficiali e contrastanti, segna- tamente per quanto riguarda le modalità e la durata delle presunte violenze subite, dapprima dichiarate come continue per sei giorni e successiva- mente ridimensionate a una singola occasione; che la ricorrente, sollecitata più volte a dettagliare tali episodi, ha fornito un resoconto privo di elementi personali e concreti, apparendo costruito nel corso della procedura e adat- tato alle dichiarazioni dell'altro ricorrente; che anche la conoscenza dell'i- dentità del pretendente, è stata omessa in maniera non credibile; che le allegazioni concernenti minacce di morte da parte della famiglia del suo ex marito sono risultate anch'esse contraddittorie, poiché la ricorrente ha di- chiarato dapprima che il divorzio sarebbe stato consensuale e mediato
D-2199/2025 Pagina 6 dalle famiglie, per poi asserire successivamente di essere stata minacciata proprio dalla famiglia dell'ex marito per essersi separata; che ulteriori in- congruenze emergono dalle dichiarazioni relative alle presunte minacce provenienti da suo fratello e da suo figlio, menzionate tardivamente e in modo non plausibile; che inoltre, appare illogico il comportamento della ri- corrente, la quale, malgrado le presunte gravi minacce ricevute, avrebbe mantenuto regolari contatti telefonici con i figli che vivono con il suo ex marito; che in merito alle allegazioni del marito, anch'esse sono risultate vaghe, stereotipate e prive di elementi sostanziali, specialmente riguardo alle minacce ricevute dalla famiglia della moglie, descritte genericamente come telefonate con contenuti offensivi e mai dettagliatamente circostan- ziate; che le dichiarazioni riguardanti le minacce ricevute dalla sua società sono risultate evasive e prive di riscontri concreti, basandosi esclusiva- mente su speculazioni personali; che inoltre, non risulta comprensibile il motivo per cui il ricorrente non abbia mai sporto denuncia alle autorità locali nonostante l'asserita gravità delle minacce ricevute; che, infine, i due ricor- renti sono risultati tra loro contraddittori su punti essenziali, in particolare riguardo a minacce telefoniche ricevute dopo l'espatrio della ricorrente, che uno ha confermato e l'altro negato; che le giustificazioni relative a tali in- congruenze, comprese le affermazioni relative ai disturbi di salute mentale della ricorrente, non sono state ritenute convincenti,
Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 febbraio 2023 deve essere esaminata in modo individuale, caso per caso (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.3.1), che i ricorrenti hanno vissuto da ultimo a Cizre, provincia di Sirnak; che in tal caso risulta necessaria un’analisi individualizzata dell’esigibilità dell’ese- cuzione dell’allontanamento; che vista la biografia della famiglia, in partico- lare del marito, le possibilità di integrazione sono buone; che il marito è in buona salute e padre di diversi figli maggiorenni in Turchia; che egli ha diverse esperienze lavorative in Turchia, tra cui quella di imprenditore do- tato di spirito di iniziativa; che egli da ultimo era azionista di maggioranza di una azienda di Ankara che potrà nel bisogno riattivare; che inoltre egli dispone di una rete familiare in Turchia; che a livello valetudinario egli soffre di pressione arteriale e assume Irbesartan, che la moglie è giovane e ha esperienze lavorative come sarta e come addetta alle pulizie; che ella è stata sottoposta a controlli a causa della sua ipermenorrea e metrorragia e dalle analisi non sono emersi indizi di mali- gnità; che per la sua depressione moderata con possibile disturbo post traumatico da stress, la ricorrente si è sottoposta ad una cura farmacolo- gica e a sessioni di psicoterapia; che attualmente ella assume il farmaco Mirtazapin, che per quanto concerne la figlia, ella assume Relaxane al bisogno e non frequenta sessioni di psicoterapia,
D-2199/2025 Pagina 13 che sulla scorta di quanto precede, il Tribunale giudica quindi che gli inte- ressati non soffrono di problemi medici di una gravità tale che l'esecuzione del loro allontanamento in Turchia metterebbe concretamente e seria- mente in pericolo la loro vita o la loro salute a breve termine, né che il loro stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti che possano essere proseguiti unicamente in Svizzera; che invero, qualora necessitassero di trattamenti psicologici o psichiatrici, potranno sicuramente usufruirne in Turchia, la quale dispone di un sistema sanitario generalmente equipara- bile agli standard europei (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-4408/2024 del 15 agosto 2024 consid. 12.6.4; D-3442/2024 del 16 luglio 2024 consid. 9.4.2.3; E-2474/2024 del 17 maggio 2024 consid. 8.3.3), che per quanto concerne la ricorrente 3, che ha attualmente dieci anni com- piuti, l’esecuzione del suo allontanamento non risulta essere incompatibile neppure con l’art. 3 cpv. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107), invero, la medesima, verrà allontanata as- sieme ai suoi genitori, e questi ultimi potranno continuare ad occuparsi della stessa sia dal profilo educativo che affettivo; che non sussistono poi agli occhi del Tribunale degli elementi per concludere che un suo allonta- namento equivarrebbe ad uno sradicamento dal territorio svizzero, tale da pregiudicarne il suo sviluppo ed equilibrio; che ella soggiorna in Svizzera da un lasso di tempo troppo breve per considerarla una situazione di sta- bilità e di particolare integrazione, che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela dunque ragionevolmente esi- gibile, che infine, non risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'e- secuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che ciò posto, la decisione avversata va quindi confermata anche in mate- ria di esecuzione dell'allontanamento, che in esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inade- guata (art. 49 PA); che il ricorso va quindi respinto e la decisione avversata confermata,
D-2199/2025 Pagina 14 che essendo le richieste di giudizio sprovviste di probabilità di esito favore- vole (art. 65 cpv. 1 PA), la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– vanno poste a carico dei ricorrenti soccombenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1–3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause di- nanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impu- gnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)
D-2199/2025 Pagina 15 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 3. Le spese processuali, di fr. 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Adriano Alari
Data di spedizione:
Dispositiv
- A._______, nato il (…),
- B._______, nata il (…),
- C._______, nata il (…), tutti Turchia, (…), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 28 febbraio 2025 / N (…). D-2199/2025 Pagina 2 Visto: la domanda d’asilo depositata dalla richiedente 2 in Svizzera il 28 giugno 2022, la domanda d’asilo presentata dal richiedente 1, accompagnato da sua fi- glia (richiedente 3), in Svizzera il 22 maggio 2023, l’interrogazione sommaria svolta dalla Segreteria di Stato della migrazione con la richiedente 2 il 19 settembre 2022 ai sensi dell’art. 26 LAsi e l’audi- zione approfondita del 24 ottobre 2022 ai sensi dell’art. 29 LAsi, la decisione della SEM del 28 ottobre 2022 che respingeva la domanda d’asilo della richiedente 2 e pronunciava il suo allontanamento dalla Sviz- zera, il ricorso interposto dalla richiedente 2 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 28 novembre 2022, la comunicazione della SEM del 10 luglio 2023 alla rappresentanza legale del richiedente 1 circa la conclusione della procedura Dublino, il conse- guente trattamento della sua domanda d’asilo in Svizzera, l’audizione approfondita svolta con il richiedente 1 il 2 agosto 2023 ai sensi dell’art. 29 LAsi, la decisione incidentale della SEM del 7 agosto 2023 che assegnava il ri- chiedente 1 e sua figlia alla procedura ampliata, la decisione della SEM del 31 gennaio 2024 che respingeva la domanda d’asilo del richiedente 1 e di sua figlia e pronunciava il loro allontanamento dalla Svizzera, il ricorso interposto dal richiedente 1 e 3 dinanzi al Tribunale il 4 marzo 2024, la sentenza del Tribunale del 29 aprile 2024 che congiungeva le procedure di ricorso dei richiedenti, annullava le decisioni della SEM sopra menzio- nate e ritrasmetteva gli atti alla SEM per il completamento dell’istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione alla luce di elementi emersi durante la seconda procedura, D-2199/2025 Pagina 3 la ripresa della procedura d’asilo da parte della SEM il 29 aprile 2024, la decisione incidentale della SEM del 16 luglio 2024 che assegnava la richiedente 2 alla procedura ampliata, l’audizione integrativa svolta con i richiedenti il 25 novembre 2024, la decisione della SEM del 28 febbraio 2025, notificata il 3 marzo 2025, che respingeva la domanda d'asilo degli interessati, pronunciava il loro allonta- namento dalla Svizzera, invitava gli interessati a lasciare il territorio elvetico così come lo spazio Schengen entro il giorno successivo alla crescita in giudicato della decisione e incaricava il cantone Lucerna dell'esecuzione dell'allontanamento, il ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale il 31 marzo 2025 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 1° aprile 2025), per il tramite del quale gli interessati hanno concluso, in via principale, all'annullamento della deci- sione impugnata, al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla conces- sione dell'asilo in Svizzera; in subordine, alla concessione dell'ammissione provvisoria; in ulteriore subordine, al rinvio della causa alla SEM per il com- pletamento dell'istruttoria, con contestuale concessione dell’effetto sospen- sivo al ricorso e la sospensione dell’esecuzione dello stesso in via super- provvisionale; con contestuale richiesta processuale di concessione dell'assistenza giudiziaria e protesta di spese e tasse, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci- sione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, art. 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 PA e occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione D-2199/2025 Pagina 4 di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata sol- tanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo- mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che d’entrata occorre analizzare le censure formali sollevate nel ricorso; che i ricorrenti chiedono infatti la restituzione degli atti all’autorità inferiore per completare l’istruzione ed emanare una nuova decisione e ciò in quanto la SEM non avrebbe sufficientemente chiarito il contesto sociale dei coniugi e se gli stessi possano trovare protezione efficace in Turchia; che tuttavia tali censure sono volte a contestare la valutazione effettuata dalla SEM circa la verosimiglianza dei motivi d’asilo addotti; che infatti, la SEM ha reputato inverosimile il tentativo di matrimonio forzato e le persecuzioni familiari; che pertanto tali aspetti verranno trattati di seguito nell’analisi del merito; che di conseguenza la censura formale viene respinta, che la richiedente 2, a sostegno della sua domanda d’asilo, ha dichiarato di essere cittadina turca di etnia curda e religione musulmana, originaria di Gaziantep, e di essere espatriata nel (…) per timore di essere uccisa dalla propria famiglia e da quella del suo ex marito; che ella ha riferito di essere stata costretta da giovane a sposare un cugino che l'ha picchiata, violen- tata e minacciata di morte per oltre vent’anni; che dopo un pestaggio par- ticolarmente brutale ha presentato un’istanza di divorzio, ottenendolo in forma consensuale; che successivamente, vivendo presso la madre, è stata minacciata di morte dal figlio S., che le ha puntato un coltello alla gola, e dalla famiglia d'origine che l'ha picchiata e trattenuta contro il suo volere proponendole un nuovo matrimonio con un uomo anziano; che, dopo es- sere stata soccorsa dalla polizia e condotta in una casa protetta nel maggio 2021, ella è fuggita dopo pochi giorni, trovando rifugio a Diyarbakir presso un'amica; che in seguito, individuata nuovamente dai familiari del suo ex marito, è tornata in casa protetta per un mese e mezzo e poi si è nuova- mente trasferita dall’amica a Diyarbakir, D-2199/2025 Pagina 5 che il richiedente 1, a sostegno della propria domanda, ha dichiarato di essere cittadino turco di etnia curda e religione musulmana, originario di Cizre nella provincia di Şırnak, e di avere intrapreso diverse attività com- merciali in Türkiye e all’estero, gestendo da ultimo una propria azienda ad Ankara della quale possedeva il 51% delle quote; che, rimasto vedovo nel maggio 2021 con una figlia piccola a carico, ha deciso di risposarsi e, verso la fine dello stesso anno, ha conosciuto la richiedente 2; che i due si sono sposati il (…) a Cizre; che circa un mese e mezzo dopo il matrimonio il richiedente 1 ha ricevuto minacce dalla famiglia della richiedente 2, che pretendeva la restituzione della donna; che la sua azienda ad Ankara è stata oggetto di minacce e, a seguito della fuga dei soci, ha dovuto vendere la propria abitazione, affittare due appartamenti, comunicando alle autorità solo l'indirizzo meno sicuro per proteggersi, che i richiedenti, a causa delle continue minacce ricevute, hanno organiz- zato l’espatrio della richiedente 2, mentre il richiedente 1 è rimasto in Tur- chia, vivendo nascosto e uscendo solo saltuariamente per necessità, affi- dando la propria figlia a una zia; che la richiedente 2 ha lasciato il paese il (…) 2022 munita del proprio passaporto, e che successivamente, in Sviz- zera, le è stata diagnosticata una depressione moderata con sospetto di- sturbo post-traumatico da stress; che il richiedente 1, non avendo denun- ciato formalmente le minacce alle autorità, ha lasciato la Turchia il (…) 2023 legalmente insieme a sua figlia; che durante il viaggio d'espatrio, i passatori, temendo le minacce provenienti dalla famiglia della richiedente, hanno abbandonato il richiedente e la figlia in montagna in territorio croato, che nella decisione impugnata la SEM ha analizzato sotto il profilo della verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi le allegazioni dei ricorrenti; che tali allegazioni sono state ritenute inverosimili poiché estremamente generi- che, contraddittorie e illogiche su punti essenziali; che in particolare, le di- chiarazioni della ricorrente 2 relative al tentativo di matrimonio forzato suc- cessivo al divorzio sono state giudicate superficiali e contrastanti, segna- tamente per quanto riguarda le modalità e la durata delle presunte violenze subite, dapprima dichiarate come continue per sei giorni e successiva- mente ridimensionate a una singola occasione; che la ricorrente, sollecitata più volte a dettagliare tali episodi, ha fornito un resoconto privo di elementi personali e concreti, apparendo costruito nel corso della procedura e adat- tato alle dichiarazioni dell'altro ricorrente; che anche la conoscenza dell'i- dentità del pretendente, è stata omessa in maniera non credibile; che le allegazioni concernenti minacce di morte da parte della famiglia del suo ex marito sono risultate anch'esse contraddittorie, poiché la ricorrente ha di- chiarato dapprima che il divorzio sarebbe stato consensuale e mediato D-2199/2025 Pagina 6 dalle famiglie, per poi asserire successivamente di essere stata minacciata proprio dalla famiglia dell'ex marito per essersi separata; che ulteriori in- congruenze emergono dalle dichiarazioni relative alle presunte minacce provenienti da suo fratello e da suo figlio, menzionate tardivamente e in modo non plausibile; che inoltre, appare illogico il comportamento della ri- corrente, la quale, malgrado le presunte gravi minacce ricevute, avrebbe mantenuto regolari contatti telefonici con i figli che vivono con il suo ex marito; che in merito alle allegazioni del marito, anch'esse sono risultate vaghe, stereotipate e prive di elementi sostanziali, specialmente riguardo alle minacce ricevute dalla famiglia della moglie, descritte genericamente come telefonate con contenuti offensivi e mai dettagliatamente circostan- ziate; che le dichiarazioni riguardanti le minacce ricevute dalla sua società sono risultate evasive e prive di riscontri concreti, basandosi esclusiva- mente su speculazioni personali; che inoltre, non risulta comprensibile il motivo per cui il ricorrente non abbia mai sporto denuncia alle autorità locali nonostante l'asserita gravità delle minacce ricevute; che, infine, i due ricor- renti sono risultati tra loro contraddittori su punti essenziali, in particolare riguardo a minacce telefoniche ricevute dopo l'espatrio della ricorrente, che uno ha confermato e l'altro negato; che le giustificazioni relative a tali in- congruenze, comprese le affermazioni relative ai disturbi di salute mentale della ricorrente, non sono state ritenute convincenti, considerando che i rapporti medici presentati non confermano la veridicità degli eventi trauma- tici narrati ma soltanto la presenza di sintomi compatibili con esperienze traumatiche generiche; che pertanto, nel loro insieme, le allegazioni dei ricorrenti sono state giudicate non verosimili dalla SEM, che la SEM ha ritenuto inadeguati i mezzi di prova prodotti dai ricorrenti; che, in particolare, le comunicazioni dell'ente sanitario tratte dal portale e- Nabiz e il relativo profilo della ricorrente si limitano a dimostrare la presenza di problemi medici, avvelenamenti e percosse ricevute, senza tuttavia for- nire indicazioni circa gli autori di tali atti; che pertanto tali documenti non comprovano l'asserita aggressione da parte dei familiari né confermano l'esistenza di minacce di morte provenienti dalla famiglia della ricorrente o da quella del suo ex marito, risultando quindi non idonei a corroborare i motivi d'asilo invocati, che invece, l’autorità di prime cure ha ritenuto sotto il profilo della rilevanza ai sensi dell’art. 3 LAsi che, anche a voler ammettere la veridicità del ma- trimonio forzato contratto nel 1999 e delle violenze denunciate, si tratte- rebbe di fatti ormai remoti, non più attuali al momento dell’espatrio avve- nuto nel giugno 2022; che secondo la SEM, le violenze sarebbero cessate nel 2020, quando la ricorrente si sarebbe trasferita presso la madre e, D-2199/2025 Pagina 7 successivamente, avrebbe divorziato consensualmente con il sostegno della propria famiglia; che dopo il divorzio, la ricorrente avrebbe ricostruito la propria vita in Turchia, sposandosi nel novembre 2021 con l’attuale ma- rito e trasferendosi a Cizre; che alla luce del nuovo matrimonio e dell’as- senza di contatti con l’ex coniuge, non vi sarebbero elementi attuali che facciano temere un rischio di nuove violenze; che la SEM ha pertanto con- cluso che i maltrattamenti del passato, in quanto non più attuali, non costi- tuiscono una persecuzione rilevante ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiata, che i ricorrenti, nel proprio gravame, hanno censurato la valutazione della verosimiglianza effettuata dalla SEM, ritenendola eccessivamente rigorosa e non conforme all’art. 7 LAsi; che hanno fatto valere che la ricorrente sof- fre di una depressione di grado medio e, verosimilmente, di un disturbo da stress post-traumatico, circostanza che incide sulla capacità di ricordare e riferire con coerenza eventi traumatici; che, secondo la giurisprudenza, eventuali contraddizioni o lacune in simili contesti non possono essere con- siderate di per sé indizi di inattendibilità; che le allegazioni centrali – la mi- naccia esistenziale posta dalla famiglia d’origine e da quella dell’ex marito in ragione dell’uscita da un matrimonio forzato e della nuova unione – sa- rebbero state esposte dalla ricorrente in modo coerente e plausibile; che il ricorrente avrebbe riferito in modo autonomo, ma sostanzialmente conver- gente, una simile situazione di minaccia da parte della famiglia della mo- glie; che i ricorrenti hanno criticato il fatto che la SEM avrebbe dato rilievo eccessivo a contraddizioni di dettaglio – come l’età dell’uomo cui la ricor- rente sarebbe stata promessa o la durata delle violenze – senza tener conto del contesto complessivo e del decorso temporale delle audizioni; che si contesta l’omessa considerazione del fatto che la ricorrente è anal- fabeta e priva di scolarizzazione, il che limita le sue capacità espressive e di esposizione coerente; che la ricorrente avrebbe inoltre affrontato tre au- dizioni nell’arco di oltre due anni, circostanza poco usuale in ambito asilo, e che può portare fisiologicamente a variazioni nella narrazione senza pre- giudicarne la credibilità; che i ricorrenti lamentano che la SEM non avrebbe tenuto conto di tali fattori, applicando invece standard eccessivamente se- veri in termini di coerenza e dettaglio; che, infine, i ricorrenti sostengono che le loro dichiarazioni, considerate nel loro complesso, si presentano coerenti, comprensibili e reciprocamente rafforzanti e dovrebbero dunque essere considerate verosimili, che i ricorrenti hanno censurato la valutazione della rilevanza dei motivi d’asilo effettuata dalla SEM, sostenendo che, ai sensi dell’art. 3 LAsi, essi sono esposti a gravi pregiudizi in Turchia a causa della loro appartenenza D-2199/2025 Pagina 8 a gruppi sociali specifici; che la ricorrente sarebbe vittima di una persecu- zione di genere derivante da un matrimonio forzato e violenze domestiche protrattesi per oltre vent’anni, e, dopo il divorzio, oggetto di minacce di morte da parte della propria famiglia e di quella dell’ex marito; che tale si- tuazione non costituirebbe un semplice conflitto familiare, ma una forma di persecuzione strutturale legittimata da codici d’onore e dinamiche patriar- cali diffuse in alcune regioni turche; che il ricorrente, attuale marito della ricorrente, sarebbe anch’egli perseguitato in quanto solidale con la moglie e reo di aver violato l’ordine patriarcale rifiutandosi di riconsegnarla alla famiglia d’origine; che entrambi temono seriamente per la propria incolu- mità in caso di ritorno, non essendo disponibili né protezione statale effet- tiva né un’alternativa di fuga interna; che per tali ragioni essi andrebbero riconosciuti quali rifugiati ai sensi dell’art. 3 LAsi, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 cpv. 1 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi), che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es- sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'e- sposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosi- mile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi); che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponde- rante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso segnatamente dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpre- tazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere D-2199/2025 Pagina 9 considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi (cfr. DTAF 2013/11 con- sid. 5.1 e relativi riferimenti), che il Tribunale ha stabilito ed elaborato le (ulteriori) condizioni di verosimi- glianza in diverse sentenze e le applica in prassi costante, alla quale si può rinviare in questa sede (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1 con ulteriori rif. cit.), che venendo ora alla verosimiglianza delle dichiarazioni effettuate dalla ri- corrente 2, il Tribunale conferma la valutazione dell’autorità di prime cure, accurata e dettagliata, a cui si rimanda; che a titolo esemplificativo, lo stato psicologico della ricorrente non può essere utilizzato al fine di giustificare le lacune di dettagli e le contraddizioni rilevate (presenti anche nel racconto del marito), così come ampiamente analizzato dalla SEM (cfr. decisione impugnata, pag. 9); che in generale le dichiarazioni della ricorrente, circa il tentativo di matrimonio forzato da parte della sua famiglia sono risultate vaghe e stereotipate; che inoltre sono emerse alcune contraddizioni circa l’asserito sequestro che avrebbe subito, indicando dapprima di essere stata rinchiusa 6 giorni e continuamente picchiata senza cibo e acqua per poi indicare di essere stata picchiata il sesto giorno ma di aver ricevuto pane e tè e di essere stata liberata dalla polizia (cfr. atto SEM n. [{…}]- 28/18 D94 e D95); che circa le minacce subite dalla famiglia dell’ex marito ella si è contraddetta oppure la costellazione risulta contraria all’esperienza generale di vita, in quanto ella ha indicato inizialmente di aver divorziato consensualmente dall’ex marito per poi indicare che la famiglia di quest’ul- timo la vorrebbe uccidere in quanto ella ha chiesto il divorzio (cfr. atto SEM n. 28/18 D68, D103, D104, D109 e atto SEM n. 28/18, D69-72, D121 e D122); che pertanto la ricorrente non ha reso verosimile il tentativo di ma- trimonio forzato, il sequestro da parte della sua famiglia, oltre che la perse- cuzione da parte della propria famiglia e dell’ex marito, che neppure il ricorrente 1 ha reso verosimili le proprie allegazioni; che in tal senso il Tribunale conferma la valutazione dell’autorità di prime cure a cui rimanda; che le dichiarazioni del ricorrente risultano vaghe e stereoti- pate; che a titolo esemplificativo le minacce che i suoi soci ad Ankara avrebbero ricevuto risultato del tutto vaghe e non circostanziate; che altresì egli non è stato in grado di dettagliare le minacce che avrebbe ricevuto da parte della famiglia della moglie, nonostante la SEM abbia posto molteplici domande in tal senso (cfr. atto SEM n. [{...}]-62/15, D25-D36) che egli si è pure contraddetto, invocando dapprima un tentativo di omicidio nei suoi confronti da parte della famiglia della moglie, per poi smentire in un se- condo momento (cfr. atto SEM n. 62/15; D17 e D51); che inoltre egli a suo dire non avrebbe sporto denuncia a seguito delle minacce che D-2199/2025 Pagina 10 asseritamente avrebbe ricevuto, come pure nemmeno i suoi soci in affari e ciò risulta contrario all’esperienza generale di vita; che pertanto il ricorrente non è stato in grado di rendere verosimili le persecuzioni da parte della famiglia della moglie, che i mezzi di prova versati agli atti non sono atti a comprovare il narrato dei ricorrenti; che in tal senso mal si comprende per quale motivo gli stessi non abbiano fornito documentazione facilmente reperibile nel caso in cui i fatti allegati fossero verosimili, quali i documenti relativi alla società di An- kara oppure relativi alla presenza della ricorrente 2 presso la casa protetta, che per quanto riguarda la rilevanza dei motivi d’asilo addotti e con parti- colare riferimento al matrimonio forzato e alle violenze che la ricorrente avrebbe subito prima del divorzio, le stesse non risultano più attuali e ciò in quanto ella ha ottenuto un divorzio consensuale dall’ex marito e si è ri- sposata con un uomo da lei scelto, che per questi motivi, nella fattispecie le dichiarazioni degli insorgenti non adempiono alle condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi e ri- spettivamente non risultano rilevanti ex art. 3 LAsi, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'al- lontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro in- tegrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'ese- cuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), am- missibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), D-2199/2025 Pagina 11 che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allon- tanamento ammissibile, esigibile e possibile, che nel ricorso, gli insorgenti censurano tuttavia che, in caso di rientro in Turchia, rischierebbero di essere esposti a trattamenti contrari alla Con- venzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW, RS 0.108), oltre per il fatto che la ricorrente sarebbe analfabeta e non potrebbe vivere in modo indipendente in Turchia; che inol- tre il marito a sua volta ha subito minacce di morte e il delitto d’onore è diffuso in Turchia e una protezione a favore delle donne non sarebbe effet- tiva; che inoltre la ricorrente soffre di patologie mediche, che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tor- tura, RS 0.105), che gli atti non contengono inoltre alcun indizio serio e convincente che renda verosimile l'esistenza di un probabile rischio per cui il ricorrente possa subire un trattamento contrario alle norme succitate; che in partico- lare il Tribunale, parimenti all’autorità di prime cure, ha ritenuto le persecu- zioni familiari non verosimili; che pertanto le censure formulate dai ricorrenti circa il delitto d’onore, l’impossibilità di trovare protezione per le donne come pure la violazione della CEDAW non possono essere seguite; che per quanto concerne l’analfabetismo della ricorrente, il Tribunale ricorda che ella potrà tornare in Turchia con il marito, che potrà aiutarla in caso di bisogno, che l'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero D-2199/2025 Pagina 12 venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generaliz- zata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK (Partîya Karkerén Kurdîstan; Par- tito dei Lavoratori del Kurdistan) e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese da luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016 (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 7.3.1 segg.); che ciò vale anche per le province di Hakkâri e Şırnak (cfr. sentenza di riferimento E-4103/2024 consid 13.2 e 13.4.8), che l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nelle undici province (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa e Elazig) toccate dai forti terremoti del 6 febbraio 2023 deve essere esaminata in modo individuale, caso per caso (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.3.1), che i ricorrenti hanno vissuto da ultimo a Cizre, provincia di Sirnak; che in tal caso risulta necessaria un’analisi individualizzata dell’esigibilità dell’ese- cuzione dell’allontanamento; che vista la biografia della famiglia, in partico- lare del marito, le possibilità di integrazione sono buone; che il marito è in buona salute e padre di diversi figli maggiorenni in Turchia; che egli ha diverse esperienze lavorative in Turchia, tra cui quella di imprenditore do- tato di spirito di iniziativa; che egli da ultimo era azionista di maggioranza di una azienda di Ankara che potrà nel bisogno riattivare; che inoltre egli dispone di una rete familiare in Turchia; che a livello valetudinario egli soffre di pressione arteriale e assume Irbesartan, che la moglie è giovane e ha esperienze lavorative come sarta e come addetta alle pulizie; che ella è stata sottoposta a controlli a causa della sua ipermenorrea e metrorragia e dalle analisi non sono emersi indizi di mali- gnità; che per la sua depressione moderata con possibile disturbo post traumatico da stress, la ricorrente si è sottoposta ad una cura farmacolo- gica e a sessioni di psicoterapia; che attualmente ella assume il farmaco Mirtazapin, che per quanto concerne la figlia, ella assume Relaxane al bisogno e non frequenta sessioni di psicoterapia, D-2199/2025 Pagina 13 che sulla scorta di quanto precede, il Tribunale giudica quindi che gli inte- ressati non soffrono di problemi medici di una gravità tale che l'esecuzione del loro allontanamento in Turchia metterebbe concretamente e seria- mente in pericolo la loro vita o la loro salute a breve termine, né che il loro stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti che possano essere proseguiti unicamente in Svizzera; che invero, qualora necessitassero di trattamenti psicologici o psichiatrici, potranno sicuramente usufruirne in Turchia, la quale dispone di un sistema sanitario generalmente equipara- bile agli standard europei (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-4408/2024 del 15 agosto 2024 consid. 12.6.4; D-3442/2024 del 16 luglio 2024 consid. 9.4.2.3; E-2474/2024 del 17 maggio 2024 consid. 8.3.3), che per quanto concerne la ricorrente 3, che ha attualmente dieci anni com- piuti, l’esecuzione del suo allontanamento non risulta essere incompatibile neppure con l’art. 3 cpv. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107), invero, la medesima, verrà allontanata as- sieme ai suoi genitori, e questi ultimi potranno continuare ad occuparsi della stessa sia dal profilo educativo che affettivo; che non sussistono poi agli occhi del Tribunale degli elementi per concludere che un suo allonta- namento equivarrebbe ad uno sradicamento dal territorio svizzero, tale da pregiudicarne il suo sviluppo ed equilibrio; che ella soggiorna in Svizzera da un lasso di tempo troppo breve per considerarla una situazione di sta- bilità e di particolare integrazione, che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela dunque ragionevolmente esi- gibile, che infine, non risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'e- secuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che ciò posto, la decisione avversata va quindi confermata anche in mate- ria di esecuzione dell'allontanamento, che in esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inade- guata (art. 49 PA); che il ricorso va quindi respinto e la decisione avversata confermata, D-2199/2025 Pagina 14 che essendo le richieste di giudizio sprovviste di probabilità di esito favore- vole (art. 65 cpv. 1 PA), la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– vanno poste a carico dei ricorrenti soccombenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1–3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause di- nanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impu- gnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) D-2199/2025 Pagina 15 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia:
- Il ricorso è respinto.
- La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
- Le spese processuali, di fr. 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
- Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2199/2025 Sentenza del 5 giugno 2025 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Susanne Bolz-Reimann; cancelliere Adriano Alari. Parti
1. A._______, nato il (...),
2. B._______, nata il (...),
3. C._______, nata il (...), tutti Turchia, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 28 febbraio 2025 / N (...). Visto: la domanda d'asilo depositata dalla richiedente 2 in Svizzera il 28 giugno 2022, la domanda d'asilo presentata dal richiedente 1, accompagnato da sua figlia (richiedente 3), in Svizzera il 22 maggio 2023, l'interrogazione sommaria svolta dalla Segreteria di Stato della migrazione con la richiedente 2 il 19 settembre 2022 ai sensi dell'art. 26 LAsi e l'audizione approfondita del 24 ottobre 2022 ai sensi dell'art. 29 LAsi, la decisione della SEM del 28 ottobre 2022 che respingeva la domanda d'asilo della richiedente 2 e pronunciava il suo allontanamento dalla Svizzera, il ricorso interposto dalla richiedente 2 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 28 novembre 2022, la comunicazione della SEM del 10 luglio 2023 alla rappresentanza legale del richiedente 1 circa la conclusione della procedura Dublino, il conseguente trattamento della sua domanda d'asilo in Svizzera, l'audizione approfondita svolta con il richiedente 1 il 2 agosto 2023 ai sensi dell'art. 29 LAsi, la decisione incidentale della SEM del 7 agosto 2023 che assegnava il richiedente 1 e sua figlia alla procedura ampliata, la decisione della SEM del 31 gennaio 2024 che respingeva la domanda d'asilo del richiedente 1 e di sua figlia e pronunciava il loro allontanamento dalla Svizzera, il ricorso interposto dal richiedente 1 e 3 dinanzi al Tribunale il 4 marzo 2024, la sentenza del Tribunale del 29 aprile 2024 che congiungeva le procedure di ricorso dei richiedenti, annullava le decisioni della SEM sopra menzionate e ritrasmetteva gli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione alla luce di elementi emersi durante la seconda procedura, la ripresa della procedura d'asilo da parte della SEM il 29 aprile 2024, la decisione incidentale della SEM del 16 luglio 2024 che assegnava la richiedente 2 alla procedura ampliata, l'audizione integrativa svolta con i richiedenti il 25 novembre 2024, la decisione della SEM del 28 febbraio 2025, notificata il 3 marzo 2025, che respingeva la domanda d'asilo degli interessati, pronunciava il loro allontanamento dalla Svizzera, invitava gli interessati a lasciare il territorio elvetico così come lo spazio Schengen entro il giorno successivo alla crescita in giudicato della decisione e incaricava il cantone Lucerna dell'esecuzione dell'allontanamento, il ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale il 31 marzo 2025 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 1° aprile 2025), per il tramite del quale gli interessati hanno concluso, in via principale, all'annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine, alla concessione dell'ammissione provvisoria; in ulteriore subordine, al rinvio della causa alla SEM per il completamento dell'istruttoria, con contestuale concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e la sospensione dell'esecuzione dello stesso in via superprovvisionale; con contestuale richiesta processuale di concessione dell'assistenza giudiziaria e protesta di spese e tasse, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, art. 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 PA e occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che d'entrata occorre analizzare le censure formali sollevate nel ricorso; che i ricorrenti chiedono infatti la restituzione degli atti all'autorità inferiore per completare l'istruzione ed emanare una nuova decisione e ciò in quanto la SEM non avrebbe sufficientemente chiarito il contesto sociale dei coniugi e se gli stessi possano trovare protezione efficace in Turchia; che tuttavia tali censure sono volte a contestare la valutazione effettuata dalla SEM circa la verosimiglianza dei motivi d'asilo addotti; che infatti, la SEM ha reputato inverosimile il tentativo di matrimonio forzato e le persecuzioni familiari; che pertanto tali aspetti verranno trattati di seguito nell'analisi del merito; che di conseguenza la censura formale viene respinta, che la richiedente 2, a sostegno della sua domanda d'asilo, ha dichiarato di essere cittadina turca di etnia curda e religione musulmana, originaria di Gaziantep, e di essere espatriata nel (...) per timore di essere uccisa dalla propria famiglia e da quella del suo ex marito; che ella ha riferito di essere stata costretta da giovane a sposare un cugino che l'ha picchiata, violentata e minacciata di morte per oltre vent'anni; che dopo un pestaggio particolarmente brutale ha presentato un'istanza di divorzio, ottenendolo in forma consensuale; che successivamente, vivendo presso la madre, è stata minacciata di morte dal figlio S., che le ha puntato un coltello alla gola, e dalla famiglia d'origine che l'ha picchiata e trattenuta contro il suo volere proponendole un nuovo matrimonio con un uomo anziano; che, dopo essere stata soccorsa dalla polizia e condotta in una casa protetta nel maggio 2021, ella è fuggita dopo pochi giorni, trovando rifugio a Diyarbakir presso un'amica; che in seguito, individuata nuovamente dai familiari del suo ex marito, è tornata in casa protetta per un mese e mezzo e poi si è nuovamente trasferita dall'amica a Diyarbakir, che il richiedente 1, a sostegno della propria domanda, ha dichiarato di essere cittadino turco di etnia curda e religione musulmana, originario di Cizre nella provincia di irnak, e di avere intrapreso diverse attività commerciali in Türkiye e all'estero, gestendo da ultimo una propria azienda ad Ankara della quale possedeva il 51% delle quote; che, rimasto vedovo nel maggio 2021 con una figlia piccola a carico, ha deciso di risposarsi e, verso la fine dello stesso anno, ha conosciuto la richiedente 2; che i due si sono sposati il (...) a Cizre; che circa un mese e mezzo dopo il matrimonio il richiedente 1 ha ricevuto minacce dalla famiglia della richiedente 2, che pretendeva la restituzione della donna; che la sua azienda ad Ankara è stata oggetto di minacce e, a seguito della fuga dei soci, ha dovuto vendere la propria abitazione, affittare due appartamenti, comunicando alle autorità solo l'indirizzo meno sicuro per proteggersi, che i richiedenti, a causa delle continue minacce ricevute, hanno organizzato l'espatrio della richiedente 2, mentre il richiedente 1 è rimasto in Turchia, vivendo nascosto e uscendo solo saltuariamente per necessità, affidando la propria figlia a una zia; che la richiedente 2 ha lasciato il paese il (...) 2022 munita del proprio passaporto, e che successivamente, in Svizzera, le è stata diagnosticata una depressione moderata con sospetto disturbo post-traumatico da stress; che il richiedente 1, non avendo denunciato formalmente le minacce alle autorità, ha lasciato la Turchia il (...) 2023 legalmente insieme a sua figlia; che durante il viaggio d'espatrio, i passatori, temendo le minacce provenienti dalla famiglia della richiedente, hanno abbandonato il richiedente e la figlia in montagna in territorio croato, che nella decisione impugnata la SEM ha analizzato sotto il profilo della verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi le allegazioni dei ricorrenti; che tali allegazioni sono state ritenute inverosimili poiché estremamente generiche, contraddittorie e illogiche su punti essenziali; che in particolare, le dichiarazioni della ricorrente 2 relative al tentativo di matrimonio forzato successivo al divorzio sono state giudicate superficiali e contrastanti, segnatamente per quanto riguarda le modalità e la durata delle presunte violenze subite, dapprima dichiarate come continue per sei giorni e successivamente ridimensionate a una singola occasione; che la ricorrente, sollecitata più volte a dettagliare tali episodi, ha fornito un resoconto privo di elementi personali e concreti, apparendo costruito nel corso della procedura e adattato alle dichiarazioni dell'altro ricorrente; che anche la conoscenza dell'identità del pretendente, è stata omessa in maniera non credibile; che le allegazioni concernenti minacce di morte da parte della famiglia del suo ex marito sono risultate anch'esse contraddittorie, poiché la ricorrente ha dichiarato dapprima che il divorzio sarebbe stato consensuale e mediato dalle famiglie, per poi asserire successivamente di essere stata minacciata proprio dalla famiglia dell'ex marito per essersi separata; che ulteriori incongruenze emergono dalle dichiarazioni relative alle presunte minacce provenienti da suo fratello e da suo figlio, menzionate tardivamente e in modo non plausibile; che inoltre, appare illogico il comportamento della ricorrente, la quale, malgrado le presunte gravi minacce ricevute, avrebbe mantenuto regolari contatti telefonici con i figli che vivono con il suo ex marito; che in merito alle allegazioni del marito, anch'esse sono risultate vaghe, stereotipate e prive di elementi sostanziali, specialmente riguardo alle minacce ricevute dalla famiglia della moglie, descritte genericamente come telefonate con contenuti offensivi e mai dettagliatamente circostanziate; che le dichiarazioni riguardanti le minacce ricevute dalla sua società sono risultate evasive e prive di riscontri concreti, basandosi esclusivamente su speculazioni personali; che inoltre, non risulta comprensibile il motivo per cui il ricorrente non abbia mai sporto denuncia alle autorità locali nonostante l'asserita gravità delle minacce ricevute; che, infine, i due ricorrenti sono risultati tra loro contraddittori su punti essenziali, in particolare riguardo a minacce telefoniche ricevute dopo l'espatrio della ricorrente, che uno ha confermato e l'altro negato; che le giustificazioni relative a tali incongruenze, comprese le affermazioni relative ai disturbi di salute mentale della ricorrente, non sono state ritenute convincenti, considerando che i rapporti medici presentati non confermano la veridicità degli eventi traumatici narrati ma soltanto la presenza di sintomi compatibili con esperienze traumatiche generiche; che pertanto, nel loro insieme, le allegazioni dei ricorrenti sono state giudicate non verosimili dalla SEM, che la SEM ha ritenuto inadeguati i mezzi di prova prodotti dai ricorrenti; che, in particolare, le comunicazioni dell'ente sanitario tratte dal portale e-Nabiz e il relativo profilo della ricorrente si limitano a dimostrare la presenza di problemi medici, avvelenamenti e percosse ricevute, senza tuttavia fornire indicazioni circa gli autori di tali atti; che pertanto tali documenti non comprovano l'asserita aggressione da parte dei familiari né confermano l'esistenza di minacce di morte provenienti dalla famiglia della ricorrente o da quella del suo ex marito, risultando quindi non idonei a corroborare i motivi d'asilo invocati, che invece, l'autorità di prime cure ha ritenuto sotto il profilo della rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi che, anche a voler ammettere la veridicità del matrimonio forzato contratto nel 1999 e delle violenze denunciate, si tratterebbe di fatti ormai remoti, non più attuali al momento dell'espatrio avvenuto nel giugno 2022; che secondo la SEM, le violenze sarebbero cessate nel 2020, quando la ricorrente si sarebbe trasferita presso la madre e, successivamente, avrebbe divorziato consensualmente con il sostegno della propria famiglia; che dopo il divorzio, la ricorrente avrebbe ricostruito la propria vita in Turchia, sposandosi nel novembre 2021 con l'attuale marito e trasferendosi a Cizre; che alla luce del nuovo matrimonio e dell'assenza di contatti con l'ex coniuge, non vi sarebbero elementi attuali che facciano temere un rischio di nuove violenze; che la SEM ha pertanto concluso che i maltrattamenti del passato, in quanto non più attuali, non costituiscono una persecuzione rilevante ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiata, che i ricorrenti, nel proprio gravame, hanno censurato la valutazione della verosimiglianza effettuata dalla SEM, ritenendola eccessivamente rigorosa e non conforme all'art. 7 LAsi; che hanno fatto valere che la ricorrente soffre di una depressione di grado medio e, verosimilmente, di un disturbo da stress post-traumatico, circostanza che incide sulla capacità di ricordare e riferire con coerenza eventi traumatici; che, secondo la giurisprudenza, eventuali contraddizioni o lacune in simili contesti non possono essere considerate di per sé indizi di inattendibilità; che le allegazioni centrali - la minaccia esistenziale posta dalla famiglia d'origine e da quella dell'ex marito in ragione dell'uscita da un matrimonio forzato e della nuova unione - sarebbero state esposte dalla ricorrente in modo coerente e plausibile; che il ricorrente avrebbe riferito in modo autonomo, ma sostanzialmente convergente, una simile situazione di minaccia da parte della famiglia della moglie; che i ricorrenti hanno criticato il fatto che la SEM avrebbe dato rilievo eccessivo a contraddizioni di dettaglio - come l'età dell'uomo cui la ricorrente sarebbe stata promessa o la durata delle violenze - senza tener conto del contesto complessivo e del decorso temporale delle audizioni; che si contesta l'omessa considerazione del fatto che la ricorrente è analfabeta e priva di scolarizzazione, il che limita le sue capacità espressive e di esposizione coerente; che la ricorrente avrebbe inoltre affrontato tre audizioni nell'arco di oltre due anni, circostanza poco usuale in ambito asilo, e che può portare fisiologicamente a variazioni nella narrazione senza pregiudicarne la credibilità; che i ricorrenti lamentano che la SEM non avrebbe tenuto conto di tali fattori, applicando invece standard eccessivamente severi in termini di coerenza e dettaglio; che, infine, i ricorrenti sostengono che le loro dichiarazioni, considerate nel loro complesso, si presentano coerenti, comprensibili e reciprocamente rafforzanti e dovrebbero dunque essere considerate verosimili, che i ricorrenti hanno censurato la valutazione della rilevanza dei motivi d'asilo effettuata dalla SEM, sostenendo che, ai sensi dell'art. 3 LAsi, essi sono esposti a gravi pregiudizi in Turchia a causa della loro appartenenza a gruppi sociali specifici; che la ricorrente sarebbe vittima di una persecuzione di genere derivante da un matrimonio forzato e violenze domestiche protrattesi per oltre vent'anni, e, dopo il divorzio, oggetto di minacce di morte da parte della propria famiglia e di quella dell'ex marito; che tale situazione non costituirebbe un semplice conflitto familiare, ma una forma di persecuzione strutturale legittimata da codici d'onore e dinamiche patriarcali diffuse in alcune regioni turche; che il ricorrente, attuale marito della ricorrente, sarebbe anch'egli perseguitato in quanto solidale con la moglie e reo di aver violato l'ordine patriarcale rifiutandosi di riconsegnarla alla famiglia d'origine; che entrambi temono seriamente per la propria incolumità in caso di ritorno, non essendo disponibili né protezione statale effettiva né un'alternativa di fuga interna; che per tali ragioni essi andrebbero riconosciuti quali rifugiati ai sensi dell'art. 3 LAsi, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 cpv. 1 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi), che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi); che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso segnatamente dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti), che il Tribunale ha stabilito ed elaborato le (ulteriori) condizioni di verosimiglianza in diverse sentenze e le applica in prassi costante, alla quale si può rinviare in questa sede (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1 con ulteriori rif. cit.), che venendo ora alla verosimiglianza delle dichiarazioni effettuate dalla ricorrente 2, il Tribunale conferma la valutazione dell'autorità di prime cure, accurata e dettagliata, a cui si rimanda; che a titolo esemplificativo, lo stato psicologico della ricorrente non può essere utilizzato al fine di giustificare le lacune di dettagli e le contraddizioni rilevate (presenti anche nel racconto del marito), così come ampiamente analizzato dalla SEM (cfr. decisione impugnata, pag. 9); che in generale le dichiarazioni della ricorrente, circa il tentativo di matrimonio forzato da parte della sua famiglia sono risultate vaghe e stereotipate; che inoltre sono emerse alcune contraddizioni circa l'asserito sequestro che avrebbe subito, indicando dapprima di essere stata rinchiusa 6 giorni e continuamente picchiata senza cibo e acqua per poi indicare di essere stata picchiata il sesto giorno ma di aver ricevuto pane e tè e di essere stata liberata dalla polizia (cfr. atto SEM n. [{...}]-28/18 D94 e D95); che circa le minacce subite dalla famiglia dell'ex marito ella si è contraddetta oppure la costellazione risulta contraria all'esperienza generale di vita, in quanto ella ha indicato inizialmente di aver divorziato consensualmente dall'ex marito per poi indicare che la famiglia di quest'ultimo la vorrebbe uccidere in quanto ella ha chiesto il divorzio (cfr. atto SEM n. 28/18 D68, D103, D104, D109 e atto SEM n. 28/18, D69-72, D121 e D122); che pertanto la ricorrente non ha reso verosimile il tentativo di matrimonio forzato, il sequestro da parte della sua famiglia, oltre che la persecuzione da parte della propria famiglia e dell'ex marito, che neppure il ricorrente 1 ha reso verosimili le proprie allegazioni; che in tal senso il Tribunale conferma la valutazione dell'autorità di prime cure a cui rimanda; che le dichiarazioni del ricorrente risultano vaghe e stereotipate; che a titolo esemplificativo le minacce che i suoi soci ad Ankara avrebbero ricevuto risultato del tutto vaghe e non circostanziate; che altresì egli non è stato in grado di dettagliare le minacce che avrebbe ricevuto da parte della famiglia della moglie, nonostante la SEM abbia posto molteplici domande in tal senso (cfr. atto SEM n. [{...}]-62/15, D25-D36) che egli si è pure contraddetto, invocando dapprima un tentativo di omicidio nei suoi confronti da parte della famiglia della moglie, per poi smentire in un secondo momento (cfr. atto SEM n. 62/15; D17 e D51); che inoltre egli a suo dire non avrebbe sporto denuncia a seguito delle minacce che asseritamente avrebbe ricevuto, come pure nemmeno i suoi soci in affari e ciò risulta contrario all'esperienza generale di vita; che pertanto il ricorrente non è stato in grado di rendere verosimili le persecuzioni da parte della famiglia della moglie, che i mezzi di prova versati agli atti non sono atti a comprovare il narrato dei ricorrenti; che in tal senso mal si comprende per quale motivo gli stessi non abbiano fornito documentazione facilmente reperibile nel caso in cui i fatti allegati fossero verosimili, quali i documenti relativi alla società di Ankara oppure relativi alla presenza della ricorrente 2 presso la casa protetta, che per quanto riguarda la rilevanza dei motivi d'asilo addotti e con particolare riferimento al matrimonio forzato e alle violenze che la ricorrente avrebbe subito prima del divorzio, le stesse non risultano più attuali e ciò in quanto ella ha ottenuto un divorzio consensuale dall'ex marito e si è risposata con un uomo da lei scelto, che per questi motivi, nella fattispecie le dichiarazioni degli insorgenti non adempiono alle condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi e rispettivamente non risultano rilevanti ex art. 3 LAsi, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, esigibile e possibile, che nel ricorso, gli insorgenti censurano tuttavia che, in caso di rientro in Turchia, rischierebbero di essere esposti a trattamenti contrari alla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW, RS 0.108), oltre per il fatto che la ricorrente sarebbe analfabeta e non potrebbe vivere in modo indipendente in Turchia; che inoltre il marito a sua volta ha subito minacce di morte e il delitto d'onore è diffuso in Turchia e una protezione a favore delle donne non sarebbe effettiva; che inoltre la ricorrente soffre di patologie mediche, che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che gli atti non contengono inoltre alcun indizio serio e convincente che renda verosimile l'esistenza di un probabile rischio per cui il ricorrente possa subire un trattamento contrario alle norme succitate; che in particolare il Tribunale, parimenti all'autorità di prime cure, ha ritenuto le persecuzioni familiari non verosimili; che pertanto le censure formulate dai ricorrenti circa il delitto d'onore, l'impossibilità di trovare protezione per le donne come pure la violazione della CEDAW non possono essere seguite; che per quanto concerne l'analfabetismo della ricorrente, il Tribunale ricorda che ella potrà tornare in Turchia con il marito, che potrà aiutarla in caso di bisogno, che l'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK (Partîya Karkerén Kurdîstan; Partito dei Lavoratori del Kurdistan) e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese da luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016 (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 7.3.1 segg.); che ciò vale anche per le province di Hakkâri e irnak (cfr. sentenza di riferimento E-4103/2024 consid 13.2 e 13.4.8), che l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nelle undici province (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa e Elazig) toccate dai forti terremoti del 6 febbraio 2023 deve essere esaminata in modo individuale, caso per caso (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.3.1), che i ricorrenti hanno vissuto da ultimo a Cizre, provincia di Sirnak; che in tal caso risulta necessaria un'analisi individualizzata dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; che vista la biografia della famiglia, in particolare del marito, le possibilità di integrazione sono buone; che il marito è in buona salute e padre di diversi figli maggiorenni in Turchia; che egli ha diverse esperienze lavorative in Turchia, tra cui quella di imprenditore dotato di spirito di iniziativa; che egli da ultimo era azionista di maggioranza di una azienda di Ankara che potrà nel bisogno riattivare; che inoltre egli dispone di una rete familiare in Turchia; che a livello valetudinario egli soffre di pressione arteriale e assume Irbesartan, che la moglie è giovane e ha esperienze lavorative come sarta e come addetta alle pulizie; che ella è stata sottoposta a controlli a causa della sua ipermenorrea e metrorragia e dalle analisi non sono emersi indizi di malignità; che per la sua depressione moderata con possibile disturbo post traumatico da stress, la ricorrente si è sottoposta ad una cura farmacologica e a sessioni di psicoterapia; che attualmente ella assume il farmaco Mirtazapin, che per quanto concerne la figlia, ella assume Relaxane al bisogno e non frequenta sessioni di psicoterapia, che sulla scorta di quanto precede, il Tribunale giudica quindi che gli interessati non soffrono di problemi medici di una gravità tale che l'esecuzione del loro allontanamento in Turchia metterebbe concretamente e seriamente in pericolo la loro vita o la loro salute a breve termine, né che il loro stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti che possano essere proseguiti unicamente in Svizzera; che invero, qualora necessitassero di trattamenti psicologici o psichiatrici, potranno sicuramente usufruirne in Turchia, la quale dispone di un sistema sanitario generalmente equiparabile agli standard europei (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-4408/2024 del 15 agosto 2024 consid. 12.6.4; D-3442/2024 del 16 luglio 2024 consid. 9.4.2.3; E-2474/2024 del 17 maggio 2024 consid. 8.3.3), che per quanto concerne la ricorrente 3, che ha attualmente dieci anni compiuti, l'esecuzione del suo allontanamento non risulta essere incompatibile neppure con l'art. 3 cpv. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107), invero, la medesima, verrà allontanata assieme ai suoi genitori, e questi ultimi potranno continuare ad occuparsi della stessa sia dal profilo educativo che affettivo; che non sussistono poi agli occhi del Tribunale degli elementi per concludere che un suo allontanamento equivarrebbe ad uno sradicamento dal territorio svizzero, tale da pregiudicarne il suo sviluppo ed equilibrio; che ella soggiorna in Svizzera da un lasso di tempo troppo breve per considerarla una situazione di stabilità e di particolare integrazione, che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela dunque ragionevolmente esigibile, che infine, non risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che ciò posto, la decisione avversata va quindi confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, che in esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che il ricorso va quindi respinto e la decisione avversata confermata, che essendo le richieste di giudizio sprovviste di probabilità di esito favorevole (art. 65 cpv. 1 PA), la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- vanno poste a carico dei ricorrenti soccombenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali, di fr. 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: