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D-8079/2024

D-8079/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-06-26 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo- mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che la ricorrente 1, avvocatessa dal (…), ha lavorato inizialmente con un noto collega, E._______., occupandosi di casi legati alla criminalità orga- nizzata e al terrorismo, e che nel (…), in occasione della nascita del suo primo figlio, ha deciso di interrompere la sua attività; che in seguito un uomo d'affari, F._______ l'ha aiutata economicamente assumendola for- malmente in un'azienda e versando contributi per lei, chiedendole occasio- nalmente alcune prestazioni professionali; che nel 2022, dopo la nascita del terzo figlio, la ricorrente ha iniziato a lavorare come legale presso la società A. di proprietà di F._______, e che appena un mese dopo, l'ufficio ha subito un attacco armato da parte di una persona che aveva informa- zioni riservate sul suo lavoro; che a maggio 2023 N.T. ha affidato un'altra azienda alla gestione del marito della ricorrente, e che nell'ottobre se- guente quest'ultima ha scoperto che tale azienda non aveva versato alcun

D-8079/2024 Pagina 4 contributo ai dipendenti; che la ricorrente è venuta a conoscenza di un'in- chiesta contro F._______ per riciclaggio di denaro, comprendendo che F._______ faceva parte di un'organizzazione criminale; che nell'ottobre 2023 la ricorrente e suo marito si sono separati, e che nel gennaio 2024 ha affrontato direttamente F._______, rivelandogli di conoscere i suoi traffici illeciti; che F.________ ha minacciato la ricorrente di morte, pagato imme- diatamente il debito, chiuso l'azienda gestita dal marito e dichiarato di con- siderarla ormai sua nemica; che, a causa della forte ansia generata da tali eventi, la ricorrente ha iniziato a seguire una terapia psicologica e si è av- vicinata alla religione cristiana, frequentando regolarmente una chiesa lon- tana dalla sua abitazione; che, dopo circa un mese, l'(…), uscendo dalla chiesa, la ricorrente è stata aggredita alle spalle da un uomo che, mentre la picchiava e la insultava per la sua fede cristiana, è improvvisamente fug- gito; che, dopo essersi recata in ospedale e aver presentato denuncia alla polizia, ha constatato, in virtù della sua esperienza professionale venten- nale, che le autorità, seppur apparentemente allarmate, non avrebbero in- trapreso alcuna reale azione investigativa; che, in assenza di alternative e temendo ulteriori aggressioni, la ricorrente ha lasciato immediatamente il paese assieme ai suoi tre figli minori, prendendo un volo per l'Italia e rag- giungendo poi la Svizzera, che i figli della ricorrente non hanno motivi d’asilo propri, che a sostegno della sua domanda d’asilo la ricorrente ha prodotto i se- guenti mezzi di prova: MdP1 Verbale di interrogatorio della denunciante (M) (…) MdP2 Rapporto medico (…) MdP4 Fotografia passaporto marito della RA MdP6 Certificato di matrimonio (…) MdP10 Procura & Tessera di avvocato MdP13 Decisione intermedia Tribunale familiare di Istanbul (…) MdP14 Richiesta affidamento figli Tribunale familiare di Istanbul (…) MdP24 Lista spese affidamento figli Tribunale familiare di Istanbul (…) MdP27 Decisione di ammissione Tribunale familiare di Istanbul (…) MdP28 Estratto civile MdP30 Lettera della polizia (…) MdP26 Documento di ricezione

che nella decisione impugnata la SEM ha analizzato sotto il profilo della verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi le allegazioni della richiedente; che l’indicazione secondo cui l’autore o il mandante dell’attacco fuori dalla

D-8079/2024 Pagina 5 Chiesa sia stato il signor F.________ è unicamente frutto di speculazioni della richiedente 1 non supportata da alcun elemento concreto o mezzo di prova; che pure l’ipotesi secondo cui la polizia non abbia intrapreso alcun passo istruttorio a seguito della denuncia risulterebbe una mera supposi- zione della ricorrente 1; che inoltre ella ha riferito di essere espatriata im- mediatamente dopo l’aggressione; che i mezzi di prova agli atti non com- proverebbero l’identità del suo aggressore o del suo mandante e inoltre non comprovano che ella si troverebbe in pericolo nel suo Paese; che per- tanto, alla luce dell’inverosimiglianza dei motivi d’asilo addotto, la SEM non ha analizzato la rilevanza degli stessi, che in sede ricorsuale, l'insorgente 1 contesta le motivazioni dell'autorità inferiore in merito alla verosimiglianza dei motivi addotti; che ella ripercorre la propria biografia aggiungendo ulteriori dettagli, indicando in particolare che durante la sua attività da avvocato sarebbe stata sorvegliata e che membri di gang si sarebbero organizzati contro di lei; che il governo l’avrebbe tradita nei confronti di F.________; che organizzazioni criminali avrebbero raccontato cose inesatte sul suo conto a F._______; che l’autore dell’attacco che ella avrebbe subito fuori dalla chiesa sarebbe un membro dell’organizzazione criminale di F._______; che ella avrebbe appreso ora che il suo marito sarebbe stato rapito e torturato da F._______ e pertanto sarebbe espatriato; che un suo cliente le avrebbe raccontato che F.________ vorrebbe la sua morte visto che conoscerebbe i suoi segreti; che durante l’audizione sui motivi d’asilo sarebbe stata sotto l’effetto di far- maci e pertanto non si sarebbe ricordata di tutti i dettagli; che prima di espatriare delle persone sarebbero andate nel suo ufficio e lo avrebbero bruciato e che in seguito sarebbero andati presso la sua abitazione, avreb- bero sparato e lei si sarebbe rifugiata in cantina coi bambini; che la polizia le avrebbe detto di non raccontare quanto successo a nessuno; che quella sera gli stessi criminali avrebbero ucciso due politici ed è scoppiata una guerra tra criminali e politici criminali; che il terzo giorno in cui ella si trovava presso la casa del padre, ella avrebbe saputo che entrambi i figli della sua segretaria sarebbero stati uccisi; che il suo cliente le avrebbe preparato i documenti per espatriare e l’avrebbe accompagnata con le proprie guardie del corpo all’aeroporto per espatriare; che una volta arrivata in Italia il cliente le avrebbe riferito che ad ogni angolo membri della gang l’avrebbero attesa per ucciderla; che per quanto concerne l’attacco che ella avrebbe subito fuori dalla Chiesa, ella indica che a seguito dello stesso ella non avrebbe realmente saputo chi potesse essere l’autore, ma che ella è per- seguitata da F._______, dal marito, dalla Polizia e dai giudici; che uno di questi attori potrebbe essere stato il mandante dell’attacco; che ella sa- rebbe stata seguita durante i giorni precedenti l’attacco; che ella tuttavia

D-8079/2024 Pagina 6 non ha nuovi mezzi di prova; che ella non poteva inoltre aspettare i risultati delle indagini della polizia in quanto ella si sarebbe trovata in grande peri- colo e pertanto sarebbe immediatamente espatriata; che nel frattempo la procedura penale non sarebbe proseguita; che anzi la polizia la starebbe punendo per la sua attività da avvocato, che d’entrata occorre analizzare le censure formali sollevate nel ricorso; che la ricorrente sostiene di essere stata in shock psicologico durante l’au- dizione sui motivi d’asilo del 1° ottobre 2024 e pertanto ella non si sarebbe espressa in modo congruo e completo in tale sede e pertanto chiede che gli atti vengano ritrasmessi alla SEM per una nuova valutazione, che il Tribunale constata che durante l’audizione del 1° ottobre 2024 la ri- corrente ha indicato chiaramente di stare bene e di riuscire a riflettere bene su tutto quello le sarebbe accaduto e di valutare tutto il suo vissuto (cfr. atto SEM n.32/16, D4); che pure dagli atti non emergono atti medici che indi- chino problematiche relative alla memoria; che in tal senso il Tribunale os- serva che pure nell’allegato ricorsuale la ricorrente non è stata in grado di essere più specifica rispetto all’accaduto, limitandosi ella in particolare a formulare delle ipotesi relative all’identità dell’autore dell’aggressione all’esterno della Chiesa, che pertanto tale censura formale risulta piuttosto strumentalmente volta a contestare la valutazione di merito della verosimiglianza effettuata dall’au- torità di prime cure e pertanto va respinta, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 cpv. 1 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi), che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es- sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'e- sposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosi- mile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi); che la qualità di rifugiato

D-8079/2024 Pagina 7 è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponde- rante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso segnatamente dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpre- tazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere con- siderate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti), che il Tribunale ha stabilito ed elaborato le (ulteriori) condizioni di verosimi- glianza in diverse sentenze e le applica in prassi costante, alla quale si può rinviare in questa sede (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1 con ulteriori rif. cit.), che il Tribunale condivide la valutazione della verosimiglianza attuata dall’autorità di prime cure, che in particolare ella non è stata in grado di dimostrare che l’asserita aggressione che avrebbe subito fuori dalla Chiesa in data (…) fosse mirata nei suoi confronti; che infatti ancora in sede ricor- suale ella formula in modo non lineare ipotesi di mandanti, che compren- dono il signor F._______, il marito, la Polizia, i Giudici e gruppi criminali; che pertanto l’identità dell’aggressore risulta una mera ipotesi; che inoltre dalla descrizione effettuata dalla ricorrente 1 dell’aggressione, emerge- rebbe che sia stata presa di mira in quanto cristiana, senza riferimenti a gang criminali, al signor F._______, ecc. (cfr. atto SEM n. 32/16, D9), che a ciò si aggiungono ulteriori elementi di inverosimiglianza emersi in sede ricorsuale; che infatti la ricorrente ha aggiunto una serie di episodi senza che ella ne avesse mai fatto menzione in precedenza, in particolare in relazione a due attacchi, sfociati in un incendio, che ella avrebbe subito presso il suo ufficio da parte di terzi; che a seguito degli stessi, gli autori l’avrebbero raggiunta presso la propria abitazione e avrebbero sparato, mentre lei si è rifugiata in cantina coi figli, dopo essersi rifugiata dal padre, un cliente l’avrebbe aiutata ad espatriare dopo almeno 3 giorni, che tali elementi, oltre ad essere stati sollevati tardivamente, senza alcun mezzo di prova a sostegno, non combaciano con il racconto effettuato dalla ricorrente in sede di audizione; che in particolare ella ha indicato di non aver lavorato nei mesi precedenti all’espatrio e anzi ella avrebbe fatto

D-8079/2024 Pagina 8 volontariato in una casa di cure ottenendo un certificato (cfr. atto SEM n. 32/16, D36 e D46); che pertanto non risulta chiaro per quale motivo ella avesse un ufficio nei giorni precedenti all’espatrio e quali clienti ella ancora avesse, visto che non era a suo dire più attiva professionalmente quale avvocato; che inoltre ella ha indicato di essere espatriata a seguito dell’ag- gressione fuori dalla Chiesa avvenuta l’(…) e di essere espatriata imme- diatamente, tanto che ella ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) (cfr. atto SEM n. 3/2); che pertanto anche la ricostruzione cronologica dell’attacco all’ufficio e presso la sua abitazione, oltre che l’attesa di 3 giorni presso l’abitazione del padre, non coincidono con il resto del suo racconto; che pertanto la verosimiglianza dell’impianto narrativo della ricorrente 1 è minato da gravi incongruenze, illogicità e contraddizioni, che pure l’asserita inattività della Polizia a seguito della sua denuncia pe- nale a causa dell’aggressione all’esterno della Chiesa è una supposizione, non comprovata da alcun mezzo di prova ufficiale, nonostante ella sia in contatto con un avvocato in Turchia che potrebbe accedere alle istituzioni o sollecitare il proseguo della procedura, che per quanto concerne i nuovi mezzi di prova prodotti dalla ricorrente in data 12 marzo 2025, in particolar modo l’asserito scritto di un avvocato turco datato 10 marzo 2025, lo stesso non può che essere considerato come una dichiarazione di parte, non avendovi accluso alcun documento ufficiale attestante lo stato della procedura penale avviata a seguito della denuncia della ricorrente, che per questi motivi, nella fattispecie le dichiarazioni dell'insorgente non adempiono alle condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1),

D-8079/2024 Pagina 9 che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'al- lontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro in- tegrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'ese- cuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), am- missibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allon- tanamento ammissibile, esigibile e possibile, nel ricorso viene tuttavia constato che la ricorrente 1 e il figlio avrebbero problemi psichici, che non avrebbero i mezzi per sostentarsi in Turchia e che sarebbe ricercata da gruppi criminali, che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che anzitutto i ricorrenti non possono, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tor- tura, RS 0.105), che gli atti non contengono inoltre alcun indizio serio e convincente che renda verosimile l'esistenza di un probabile rischio per cui i ricorrenti pos- sano subire un trattamento contrario alle norme succitate, che l'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica,

D-8079/2024 Pagina 10 che da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generaliz- zata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese da luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016 (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 7.3.1 segg.); che ciò vale anche per le province di Hakkâri e Şırnak (cfr. sentenza di riferimento E- 4103/2024 consid. 13.2 e 13.4.8), che l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nelle undici province (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa e Elazig) toccate dai forti terremoti del 6 febbraio 2023 deve essere esaminata in modo individuale, caso per caso (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.3.1), che i ricorrenti provengono dalla provincia di Istanbul e pertanto non pro- vengono da una provincia che è stata colpita dai sismi del 2023; che la madre ha svolto la professione di avvocato per (…); che ella intrattiene buoni rapporti con i familiari che godono di una buona situazione econo- mica; che i genitori avevano già preso in carico i figli, mentre ella si è recata in Germania; che i tre figli frequentavano in Turchia una scuola privata e non soffrono di particolari problematiche di salute, che l’insorgente 1 era in cura in Turchia per una ciste alla tiroide da (…); che per le proprie problematiche psicologiche era altresì seguita in Turchia da una psicologa che le ha sottoscritto un antidepressivo; che in Svizzera ella ha proseguito tali cure; che in tal senso i nuovi certificati medici prodotti agli atti in data 12 marzo 2025 non modificano la valutazione dell’autorità di prime cure; che in ogni caso la Turchia dispone di un sistema sanitario generalmente equiparabile agli standard europei (cfr. ex pluris sentenze del TAF D‑4408/2024 del 15 agosto 2024 consid. 12.6.4; D‑3442/2024 del 16 luglio 2024 consid. 9.4.2.3, E-2474/2024 del 17 maggio 2024 consid. 8.3.3), che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela dunque ragionevolmente esi- gibile, che infine, non risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'e- secuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi),

D-8079/2024 Pagina 11 che ciò posto, la decisione avversata va quindi confermata anche in mate- ria di esecuzione dell'allontanamento, che in esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che il ricorso va quindi respinto e la decisione av- versata confermata, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– vanno poste a carico dei ricorrenti soccombenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1–3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause di- nanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate dall'anticipo spese versato il 5 marzo 2025, che infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impu- gnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

D-8079/2024 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico dei ricorrenti. Tale importo è prelevato dall'anticipo spese versato il 5 marzo 2025. 3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Adriano Alari

Data di spedizione:

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 A._______, nata il (...),

E. 2 B._______, nato il (...),

E. 3 C._______, nato il (...),

E. 4 D._______, nato il (...), Turchia, c/o (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 13 novembre 2024. Visto: la domanda d'asilo che l'interessata 1 ha presentato in Svizzera in data 10 settembre 2024 con i figli, l'audizione ai sensi dell'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) del 1° ottobre 2024 (cfr. atto SEM n. [{...}]-32/16), le decisioni di assegnazione alla procedura ampliata del 9 ottobre 2024, la decisione della SEM del 13 novembre 2024, notificata il 15 novembre 2024, che respingeva la domanda d'asilo degli interessati, pronunciava il loro allontanamento dalla Svizzera, invitava gli interessati a lasciare il territorio elvetico così come lo spazio Schengen entro il giorno successivo alla crescita in giudicato della decisione e incaricava il cantone San Gallo dell'esecuzione dell'allontanamento, il ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 16 dicembre 2024 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 24 dicembre 2024), per il tramite del quale l'insorgente 1 ha concluso, in via principale, all'annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine, alla concessione dell'ammissione provvisoria; in ulteriore subordine, al rinvio della causa alla SEM per il completamento dell'istruttoria, con contestuale richiesta processuale di concessione dell'assistenza giudiziaria; gli allegati al ricorso, tra cui la decisione impugnata, l'attestazione di indigenza e uno scritto dell'avvocato turco della richiedente 1, la decisione incidentale del Tribunale del 20 febbraio 2025 che respingeva la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e li invitava a versare un anticipo di CHF 750.- entro il 7 marzo 2025, con comminatoria d'inammissibilità in caso di decorso infruttuoso del termine, il pagamento del suddetto anticipo spese avvenuto il 5 marzo 2025, lo scritto del 12 marzo 2025 dei ricorrenti con cui inviavano un certificato medico relativo alla ricorrente 1, oltre che uno scritto dell'asserito avvocato turco con cui indicava che lo stato turco non sarebbe disposto a proteggere la ricorrente, oltre che la sua traduzione, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, art. 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 PA e occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che la ricorrente 1, avvocatessa dal (...), ha lavorato inizialmente con un noto collega, E._______., occupandosi di casi legati alla criminalità organizzata e al terrorismo, e che nel (...), in occasione della nascita del suo primo figlio, ha deciso di interrompere la sua attività; che in seguito un uomo d'affari, F._______ l'ha aiutata economicamente assumendola formalmente in un'azienda e versando contributi per lei, chiedendole occasionalmente alcune prestazioni professionali; che nel 2022, dopo la nascita del terzo figlio, la ricorrente ha iniziato a lavorare come legale presso la società A. di proprietà di F._______, e che appena un mese dopo, l'ufficio ha subito un attacco armato da parte di una persona che aveva informazioni riservate sul suo lavoro; che a maggio 2023 N.T. ha affidato un'altra azienda alla gestione del marito della ricorrente, e che nell'ottobre seguente quest'ultima ha scoperto che tale azienda non aveva versato alcun contributo ai dipendenti; che la ricorrente è venuta a conoscenza di un'inchiesta contro F._______ per riciclaggio di denaro, comprendendo che F._______ faceva parte di un'organizzazione criminale; che nell'ottobre 2023 la ricorrente e suo marito si sono separati, e che nel gennaio 2024 ha affrontato direttamente F._______, rivelandogli di conoscere i suoi traffici illeciti; che F.________ ha minacciato la ricorrente di morte, pagato immediatamente il debito, chiuso l'azienda gestita dal marito e dichiarato di considerarla ormai sua nemica; che, a causa della forte ansia generata da tali eventi, la ricorrente ha iniziato a seguire una terapia psicologica e si è avvicinata alla religione cristiana, frequentando regolarmente una chiesa lontana dalla sua abitazione; che, dopo circa un mese, l'(...), uscendo dalla chiesa, la ricorrente è stata aggredita alle spalle da un uomo che, mentre la picchiava e la insultava per la sua fede cristiana, è improvvisamente fuggito; che, dopo essersi recata in ospedale e aver presentato denuncia alla polizia, ha constatato, in virtù della sua esperienza professionale ventennale, che le autorità, seppur apparentemente allarmate, non avrebbero intrapreso alcuna reale azione investigativa; che, in assenza di alternative e temendo ulteriori aggressioni, la ricorrente ha lasciato immediatamente il paese assieme ai suoi tre figli minori, prendendo un volo per l'Italia e raggiungendo poi la Svizzera, che i figli della ricorrente non hanno motivi d'asilo propri, che a sostegno della sua domanda d'asilo la ricorrente ha prodotto i seguenti mezzi di prova: MdP1 Verbale di interrogatorio della denunciante (M) (...) MdP2 Rapporto medico (...) MdP4 Fotografia passaporto marito della RA MdP6 Certificato di matrimonio (...) MdP10 Procura & Tessera di avvocato MdP13 Decisione intermedia Tribunale familiare di Istanbul (...) MdP14 Richiesta affidamento figli Tribunale familiare di Istanbul (...) MdP24 Lista spese affidamento figli Tribunale familiare di Istanbul (...) MdP27 Decisione di ammissione Tribunale familiare di Istanbul (...) MdP28 Estratto civile MdP30 Lettera della polizia (...) MdP26 Documento di ricezione che nella decisione impugnata la SEM ha analizzato sotto il profilo della verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi le allegazioni della richiedente; che l'indicazione secondo cui l'autore o il mandante dell'attacco fuori dalla Chiesa sia stato il signor F.________ è unicamente frutto di speculazioni della richiedente 1 non supportata da alcun elemento concreto o mezzo di prova; che pure l'ipotesi secondo cui la polizia non abbia intrapreso alcun passo istruttorio a seguito della denuncia risulterebbe una mera supposizione della ricorrente 1; che inoltre ella ha riferito di essere espatriata immediatamente dopo l'aggressione; che i mezzi di prova agli atti non comproverebbero l'identità del suo aggressore o del suo mandante e inoltre non comprovano che ella si troverebbe in pericolo nel suo Paese; che pertanto, alla luce dell'inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotto, la SEM non ha analizzato la rilevanza degli stessi, che in sede ricorsuale, l'insorgente 1 contesta le motivazioni dell'autorità inferiore in merito alla verosimiglianza dei motivi addotti; che ella ripercorre la propria biografia aggiungendo ulteriori dettagli, indicando in particolare che durante la sua attività da avvocato sarebbe stata sorvegliata e che membri di gang si sarebbero organizzati contro di lei; che il governo l'avrebbe tradita nei confronti di F.________; che organizzazioni criminali avrebbero raccontato cose inesatte sul suo conto a F._______; che l'autore dell'attacco che ella avrebbe subito fuori dalla chiesa sarebbe un membro dell'organizzazione criminale di F._______; che ella avrebbe appreso ora che il suo marito sarebbe stato rapito e torturato da F._______ e pertanto sarebbe espatriato; che un suo cliente le avrebbe raccontato che F.________ vorrebbe la sua morte visto che conoscerebbe i suoi segreti; che durante l'audizione sui motivi d'asilo sarebbe stata sotto l'effetto di farmaci e pertanto non si sarebbe ricordata di tutti i dettagli; che prima di espatriare delle persone sarebbero andate nel suo ufficio e lo avrebbero bruciato e che in seguito sarebbero andati presso la sua abitazione, avrebbero sparato e lei si sarebbe rifugiata in cantina coi bambini; che la polizia le avrebbe detto di non raccontare quanto successo a nessuno; che quella sera gli stessi criminali avrebbero ucciso due politici ed è scoppiata una guerra tra criminali e politici criminali; che il terzo giorno in cui ella si trovava presso la casa del padre, ella avrebbe saputo che entrambi i figli della sua segretaria sarebbero stati uccisi; che il suo cliente le avrebbe preparato i documenti per espatriare e l'avrebbe accompagnata con le proprie guardie del corpo all'aeroporto per espatriare; che una volta arrivata in Italia il cliente le avrebbe riferito che ad ogni angolo membri della gang l'avrebbero attesa per ucciderla; che per quanto concerne l'attacco che ella avrebbe subito fuori dalla Chiesa, ella indica che a seguito dello stesso ella non avrebbe realmente saputo chi potesse essere l'autore, ma che ella è perseguitata da F._______, dal marito, dalla Polizia e dai giudici; che uno di questi attori potrebbe essere stato il mandante dell'attacco; che ella sarebbe stata seguita durante i giorni precedenti l'attacco; che ella tuttavia non ha nuovi mezzi di prova; che ella non poteva inoltre aspettare i risultati delle indagini della polizia in quanto ella si sarebbe trovata in grande pericolo e pertanto sarebbe immediatamente espatriata; che nel frattempo la procedura penale non sarebbe proseguita; che anzi la polizia la starebbe punendo per la sua attività da avvocato, che d'entrata occorre analizzare le censure formali sollevate nel ricorso; che la ricorrente sostiene di essere stata in shock psicologico durante l'audizione sui motivi d'asilo del 1° ottobre 2024 e pertanto ella non si sarebbe espressa in modo congruo e completo in tale sede e pertanto chiede che gli atti vengano ritrasmessi alla SEM per una nuova valutazione, che il Tribunale constata che durante l'audizione del 1° ottobre 2024 la ricorrente ha indicato chiaramente di stare bene e di riuscire a riflettere bene su tutto quello le sarebbe accaduto e di valutare tutto il suo vissuto (cfr. atto SEM n.32/16, D4); che pure dagli atti non emergono atti medici che indichino problematiche relative alla memoria; che in tal senso il Tribunale osserva che pure nell'allegato ricorsuale la ricorrente non è stata in grado di essere più specifica rispetto all'accaduto, limitandosi ella in particolare a formulare delle ipotesi relative all'identità dell'autore dell'aggressione all'esterno della Chiesa, che pertanto tale censura formale risulta piuttosto strumentalmente volta a contestare la valutazione di merito della verosimiglianza effettuata dall'autorità di prime cure e pertanto va respinta, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 cpv. 1 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi), che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi); che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso segnatamente dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti), che il Tribunale ha stabilito ed elaborato le (ulteriori) condizioni di verosimiglianza in diverse sentenze e le applica in prassi costante, alla quale si può rinviare in questa sede (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1 con ulteriori rif. cit.), che il Tribunale condivide la valutazione della verosimiglianza attuata dall'autorità di prime cure, che in particolare ella non è stata in grado di dimostrare che l'asserita aggressione che avrebbe subito fuori dalla Chiesa in data (...) fosse mirata nei suoi confronti; che infatti ancora in sede ricorsuale ella formula in modo non lineare ipotesi di mandanti, che comprendono il signor F._______, il marito, la Polizia, i Giudici e gruppi criminali; che pertanto l'identità dell'aggressore risulta una mera ipotesi; che inoltre dalla descrizione effettuata dalla ricorrente 1 dell'aggressione, emergerebbe che sia stata presa di mira in quanto cristiana, senza riferimenti a gang criminali, al signor F._______, ecc. (cfr. atto SEM n. 32/16, D9), che a ciò si aggiungono ulteriori elementi di inverosimiglianza emersi in sede ricorsuale; che infatti la ricorrente ha aggiunto una serie di episodi senza che ella ne avesse mai fatto menzione in precedenza, in particolare in relazione a due attacchi, sfociati in un incendio, che ella avrebbe subito presso il suo ufficio da parte di terzi; che a seguito degli stessi, gli autori l'avrebbero raggiunta presso la propria abitazione e avrebbero sparato, mentre lei si è rifugiata in cantina coi figli, dopo essersi rifugiata dal padre, un cliente l'avrebbe aiutata ad espatriare dopo almeno 3 giorni, che tali elementi, oltre ad essere stati sollevati tardivamente, senza alcun mezzo di prova a sostegno, non combaciano con il racconto effettuato dalla ricorrente in sede di audizione; che in particolare ella ha indicato di non aver lavorato nei mesi precedenti all'espatrio e anzi ella avrebbe fatto volontariato in una casa di cure ottenendo un certificato (cfr. atto SEM n. 32/16, D36 e D46); che pertanto non risulta chiaro per quale motivo ella avesse un ufficio nei giorni precedenti all'espatrio e quali clienti ella ancora avesse, visto che non era a suo dire più attiva professionalmente quale avvocato; che inoltre ella ha indicato di essere espatriata a seguito dell'aggressione fuori dalla Chiesa avvenuta l'(...) e di essere espatriata immediatamente, tanto che ella ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) (cfr. atto SEM n. 3/2); che pertanto anche la ricostruzione cronologica dell'attacco all'ufficio e presso la sua abitazione, oltre che l'attesa di 3 giorni presso l'abitazione del padre, non coincidono con il resto del suo racconto; che pertanto la verosimiglianza dell'impianto narrativo della ricorrente 1 è minato da gravi incongruenze, illogicità e contraddizioni, che pure l'asserita inattività della Polizia a seguito della sua denuncia penale a causa dell'aggressione all'esterno della Chiesa è una supposizione, non comprovata da alcun mezzo di prova ufficiale, nonostante ella sia in contatto con un avvocato in Turchia che potrebbe accedere alle istituzioni o sollecitare il proseguo della procedura, che per quanto concerne i nuovi mezzi di prova prodotti dalla ricorrente in data 12 marzo 2025, in particolar modo l'asserito scritto di un avvocato turco datato 10 marzo 2025, lo stesso non può che essere considerato come una dichiarazione di parte, non avendovi accluso alcun documento ufficiale attestante lo stato della procedura penale avviata a seguito della denuncia della ricorrente, che per questi motivi, nella fattispecie le dichiarazioni dell'insorgente non adempiono alle condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, esigibile e possibile, nel ricorso viene tuttavia constato che la ricorrente 1 e il figlio avrebbero problemi psichici, che non avrebbero i mezzi per sostentarsi in Turchia e che sarebbe ricercata da gruppi criminali, che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che anzitutto i ricorrenti non possono, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che gli atti non contengono inoltre alcun indizio serio e convincente che renda verosimile l'esistenza di un probabile rischio per cui i ricorrenti possano subire un trattamento contrario alle norme succitate, che l'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese da luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016 (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 7.3.1 segg.); che ciò vale anche per le province di Hakkâri e irnak (cfr. sentenza di riferimento E-4103/2024 consid. 13.2 e 13.4.8), che l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nelle undici province (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa e Elazig) toccate dai forti terremoti del 6 febbraio 2023 deve essere esaminata in modo individuale, caso per caso (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.3.1), che i ricorrenti provengono dalla provincia di Istanbul e pertanto non provengono da una provincia che è stata colpita dai sismi del 2023; che la madre ha svolto la professione di avvocato per (...); che ella intrattiene buoni rapporti con i familiari che godono di una buona situazione economica; che i genitori avevano già preso in carico i figli, mentre ella si è recata in Germania; che i tre figli frequentavano in Turchia una scuola privata e non soffrono di particolari problematiche di salute, che l'insorgente 1 era in cura in Turchia per una ciste alla tiroide da (...); che per le proprie problematiche psicologiche era altresì seguita in Turchia da una psicologa che le ha sottoscritto un antidepressivo; che in Svizzera ella ha proseguito tali cure; che in tal senso i nuovi certificati medici prodotti agli atti in data 12 marzo 2025 non modificano la valutazione dell'autorità di prime cure; che in ogni caso la Turchia dispone di un sistema sanitario generalmente equiparabile agli standard europei (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-4408/2024 del 15 agosto 2024 consid. 12.6.4; D-3442/2024 del 16 luglio 2024 consid. 9.4.2.3, E-2474/2024 del 17 maggio 2024 consid. 8.3.3), che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela dunque ragionevolmente esigibile, che infine, non risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che ciò posto, la decisione avversata va quindi confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, che in esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che il ricorso va quindi respinto e la decisione avversata confermata, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- vanno poste a carico dei ricorrenti soccombenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate dall'anticipo spese versato il 5 marzo 2025, che infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

E. 6 febbraio 2023 deve essere esaminata in modo individuale, caso per caso (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.3.1), che i ricorrenti provengono dalla provincia di Istanbul e pertanto non pro- vengono da una provincia che è stata colpita dai sismi del 2023; che la madre ha svolto la professione di avvocato per (…); che ella intrattiene buoni rapporti con i familiari che godono di una buona situazione econo- mica; che i genitori avevano già preso in carico i figli, mentre ella si è recata in Germania; che i tre figli frequentavano in Turchia una scuola privata e non soffrono di particolari problematiche di salute, che l’insorgente 1 era in cura in Turchia per una ciste alla tiroide da (…); che per le proprie problematiche psicologiche era altresì seguita in Turchia da una psicologa che le ha sottoscritto un antidepressivo; che in Svizzera ella ha proseguito tali cure; che in tal senso i nuovi certificati medici prodotti agli atti in data 12 marzo 2025 non modificano la valutazione dell’autorità di prime cure; che in ogni caso la Turchia dispone di un sistema sanitario generalmente equiparabile agli standard europei (cfr. ex pluris sentenze del TAF D‑4408/2024 del 15 agosto 2024 consid. 12.6.4; D‑3442/2024 del 16 luglio 2024 consid. 9.4.2.3, E-2474/2024 del 17 maggio 2024 consid. 8.3.3), che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela dunque ragionevolmente esi- gibile, che infine, non risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'e- secuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi),

D-8079/2024 Pagina 11 che ciò posto, la decisione avversata va quindi confermata anche in mate- ria di esecuzione dell'allontanamento, che in esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che il ricorso va quindi respinto e la decisione av- versata confermata, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– vanno poste a carico dei ricorrenti soccombenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1–3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause di- nanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate dall'anticipo spese versato il 5 marzo 2025, che infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impu- gnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

D-8079/2024 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico dei ricorrenti. Tale importo è prelevato dall'anticipo spese versato il 5 marzo 2025. 3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Adriano Alari

Data di spedizione:

Dispositiv
  1. A._______, nata il (…),
  2. B._______, nato il (…),
  3. C._______, nato il (…),
  4. D._______, nato il (…), Turchia, c/o (…), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 13 novembre 2024. D-8079/2024 Pagina 2 Visto: la domanda d'asilo che l'interessata 1 ha presentato in Svizzera in data 10 settembre 2024 con i figli, l'audizione ai sensi dell'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) del 1° ottobre 2024 (cfr. atto SEM n. [{…}]-32/16), le decisioni di assegnazione alla procedura ampliata del 9 ottobre 2024, la decisione della SEM del 13 novembre 2024, notificata il 15 novembre 2024, che respingeva la domanda d'asilo degli interessati, pronunciava il loro allontanamento dalla Svizzera, invitava gli interessati a lasciare il ter- ritorio elvetico così come lo spazio Schengen entro il giorno successivo alla crescita in giudicato della decisione e incaricava il cantone San Gallo dell'e- secuzione dell'allontanamento, il ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 16 dicembre 2024 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 24 dicembre 2024), per il tramite del quale l'insorgente 1 ha con- cluso, in via principale, all'annullamento della decisione impugnata, al rico- noscimento della qualità di rifugiato e alla concessione dell'asilo in Sviz- zera; in subordine, alla concessione dell'ammissione provvisoria; in ulte- riore subordine, al rinvio della causa alla SEM per il completamento dell'i- struttoria, con contestuale richiesta processuale di concessione dell'assi- stenza giudiziaria; gli allegati al ricorso, tra cui la decisione impugnata, l’at- testazione di indigenza e uno scritto dell’avvocato turco della richiedente 1, la decisione incidentale del Tribunale del 20 febbraio 2025 che respingeva la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versa- mento delle spese processuali e del relativo anticipo, e li invitava a versare un anticipo di CHF 750.– entro il 7 marzo 2025, con comminatoria d'inam- missibilità in caso di decorso infruttuoso del termine, il pagamento del suddetto anticipo spese avvenuto il 5 marzo 2025, lo scritto del 12 marzo 2025 dei ricorrenti con cui inviavano un certificato medico relativo alla ricorrente 1, oltre che uno scritto dell’asserito avvocato turco con cui indicava che lo stato turco non sarebbe disposto a proteggere la ricorrente, oltre che la sua traduzione, D-8079/2024 Pagina 3 e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci- sione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, art. 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 PA e occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata sol- tanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo- mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che la ricorrente 1, avvocatessa dal (…), ha lavorato inizialmente con un noto collega, E._______., occupandosi di casi legati alla criminalità orga- nizzata e al terrorismo, e che nel (…), in occasione della nascita del suo primo figlio, ha deciso di interrompere la sua attività; che in seguito un uomo d'affari, F._______ l'ha aiutata economicamente assumendola for- malmente in un'azienda e versando contributi per lei, chiedendole occasio- nalmente alcune prestazioni professionali; che nel 2022, dopo la nascita del terzo figlio, la ricorrente ha iniziato a lavorare come legale presso la società A. di proprietà di F._______, e che appena un mese dopo, l'ufficio ha subito un attacco armato da parte di una persona che aveva informa- zioni riservate sul suo lavoro; che a maggio 2023 N.T. ha affidato un'altra azienda alla gestione del marito della ricorrente, e che nell'ottobre se- guente quest'ultima ha scoperto che tale azienda non aveva versato alcun D-8079/2024 Pagina 4 contributo ai dipendenti; che la ricorrente è venuta a conoscenza di un'in- chiesta contro F._______ per riciclaggio di denaro, comprendendo che F._______ faceva parte di un'organizzazione criminale; che nell'ottobre 2023 la ricorrente e suo marito si sono separati, e che nel gennaio 2024 ha affrontato direttamente F._______, rivelandogli di conoscere i suoi traffici illeciti; che F.________ ha minacciato la ricorrente di morte, pagato imme- diatamente il debito, chiuso l'azienda gestita dal marito e dichiarato di con- siderarla ormai sua nemica; che, a causa della forte ansia generata da tali eventi, la ricorrente ha iniziato a seguire una terapia psicologica e si è av- vicinata alla religione cristiana, frequentando regolarmente una chiesa lon- tana dalla sua abitazione; che, dopo circa un mese, l'(…), uscendo dalla chiesa, la ricorrente è stata aggredita alle spalle da un uomo che, mentre la picchiava e la insultava per la sua fede cristiana, è improvvisamente fug- gito; che, dopo essersi recata in ospedale e aver presentato denuncia alla polizia, ha constatato, in virtù della sua esperienza professionale venten- nale, che le autorità, seppur apparentemente allarmate, non avrebbero in- trapreso alcuna reale azione investigativa; che, in assenza di alternative e temendo ulteriori aggressioni, la ricorrente ha lasciato immediatamente il paese assieme ai suoi tre figli minori, prendendo un volo per l'Italia e rag- giungendo poi la Svizzera, che i figli della ricorrente non hanno motivi d’asilo propri, che a sostegno della sua domanda d’asilo la ricorrente ha prodotto i se- guenti mezzi di prova: MdP1 Verbale di interrogatorio della denunciante (M) (…) MdP2 Rapporto medico (…) MdP4 Fotografia passaporto marito della RA MdP6 Certificato di matrimonio (…) MdP10 Procura & Tessera di avvocato MdP13 Decisione intermedia Tribunale familiare di Istanbul (…) MdP14 Richiesta affidamento figli Tribunale familiare di Istanbul (…) MdP24 Lista spese affidamento figli Tribunale familiare di Istanbul (…) MdP27 Decisione di ammissione Tribunale familiare di Istanbul (…) MdP28 Estratto civile MdP30 Lettera della polizia (…) MdP26 Documento di ricezione che nella decisione impugnata la SEM ha analizzato sotto il profilo della verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi le allegazioni della richiedente; che l’indicazione secondo cui l’autore o il mandante dell’attacco fuori dalla D-8079/2024 Pagina 5 Chiesa sia stato il signor F.________ è unicamente frutto di speculazioni della richiedente 1 non supportata da alcun elemento concreto o mezzo di prova; che pure l’ipotesi secondo cui la polizia non abbia intrapreso alcun passo istruttorio a seguito della denuncia risulterebbe una mera supposi- zione della ricorrente 1; che inoltre ella ha riferito di essere espatriata im- mediatamente dopo l’aggressione; che i mezzi di prova agli atti non com- proverebbero l’identità del suo aggressore o del suo mandante e inoltre non comprovano che ella si troverebbe in pericolo nel suo Paese; che per- tanto, alla luce dell’inverosimiglianza dei motivi d’asilo addotto, la SEM non ha analizzato la rilevanza degli stessi, che in sede ricorsuale, l'insorgente 1 contesta le motivazioni dell'autorità inferiore in merito alla verosimiglianza dei motivi addotti; che ella ripercorre la propria biografia aggiungendo ulteriori dettagli, indicando in particolare che durante la sua attività da avvocato sarebbe stata sorvegliata e che membri di gang si sarebbero organizzati contro di lei; che il governo l’avrebbe tradita nei confronti di F.________; che organizzazioni criminali avrebbero raccontato cose inesatte sul suo conto a F._______; che l’autore dell’attacco che ella avrebbe subito fuori dalla chiesa sarebbe un membro dell’organizzazione criminale di F._______; che ella avrebbe appreso ora che il suo marito sarebbe stato rapito e torturato da F._______ e pertanto sarebbe espatriato; che un suo cliente le avrebbe raccontato che F.________ vorrebbe la sua morte visto che conoscerebbe i suoi segreti; che durante l’audizione sui motivi d’asilo sarebbe stata sotto l’effetto di far- maci e pertanto non si sarebbe ricordata di tutti i dettagli; che prima di espatriare delle persone sarebbero andate nel suo ufficio e lo avrebbero bruciato e che in seguito sarebbero andati presso la sua abitazione, avreb- bero sparato e lei si sarebbe rifugiata in cantina coi bambini; che la polizia le avrebbe detto di non raccontare quanto successo a nessuno; che quella sera gli stessi criminali avrebbero ucciso due politici ed è scoppiata una guerra tra criminali e politici criminali; che il terzo giorno in cui ella si trovava presso la casa del padre, ella avrebbe saputo che entrambi i figli della sua segretaria sarebbero stati uccisi; che il suo cliente le avrebbe preparato i documenti per espatriare e l’avrebbe accompagnata con le proprie guardie del corpo all’aeroporto per espatriare; che una volta arrivata in Italia il cliente le avrebbe riferito che ad ogni angolo membri della gang l’avrebbero attesa per ucciderla; che per quanto concerne l’attacco che ella avrebbe subito fuori dalla Chiesa, ella indica che a seguito dello stesso ella non avrebbe realmente saputo chi potesse essere l’autore, ma che ella è per- seguitata da F._______, dal marito, dalla Polizia e dai giudici; che uno di questi attori potrebbe essere stato il mandante dell’attacco; che ella sa- rebbe stata seguita durante i giorni precedenti l’attacco; che ella tuttavia D-8079/2024 Pagina 6 non ha nuovi mezzi di prova; che ella non poteva inoltre aspettare i risultati delle indagini della polizia in quanto ella si sarebbe trovata in grande peri- colo e pertanto sarebbe immediatamente espatriata; che nel frattempo la procedura penale non sarebbe proseguita; che anzi la polizia la starebbe punendo per la sua attività da avvocato, che d’entrata occorre analizzare le censure formali sollevate nel ricorso; che la ricorrente sostiene di essere stata in shock psicologico durante l’au- dizione sui motivi d’asilo del 1° ottobre 2024 e pertanto ella non si sarebbe espressa in modo congruo e completo in tale sede e pertanto chiede che gli atti vengano ritrasmessi alla SEM per una nuova valutazione, che il Tribunale constata che durante l’audizione del 1° ottobre 2024 la ri- corrente ha indicato chiaramente di stare bene e di riuscire a riflettere bene su tutto quello le sarebbe accaduto e di valutare tutto il suo vissuto (cfr. atto SEM n.32/16, D4); che pure dagli atti non emergono atti medici che indi- chino problematiche relative alla memoria; che in tal senso il Tribunale os- serva che pure nell’allegato ricorsuale la ricorrente non è stata in grado di essere più specifica rispetto all’accaduto, limitandosi ella in particolare a formulare delle ipotesi relative all’identità dell’autore dell’aggressione all’esterno della Chiesa, che pertanto tale censura formale risulta piuttosto strumentalmente volta a contestare la valutazione di merito della verosimiglianza effettuata dall’au- torità di prime cure e pertanto va respinta, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 cpv. 1 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi), che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es- sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'e- sposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosi- mile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi); che la qualità di rifugiato D-8079/2024 Pagina 7 è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponde- rante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso segnatamente dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpre- tazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere con- siderate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti), che il Tribunale ha stabilito ed elaborato le (ulteriori) condizioni di verosimi- glianza in diverse sentenze e le applica in prassi costante, alla quale si può rinviare in questa sede (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1 con ulteriori rif. cit.), che il Tribunale condivide la valutazione della verosimiglianza attuata dall’autorità di prime cure, che in particolare ella non è stata in grado di dimostrare che l’asserita aggressione che avrebbe subito fuori dalla Chiesa in data (…) fosse mirata nei suoi confronti; che infatti ancora in sede ricor- suale ella formula in modo non lineare ipotesi di mandanti, che compren- dono il signor F._______, il marito, la Polizia, i Giudici e gruppi criminali; che pertanto l’identità dell’aggressore risulta una mera ipotesi; che inoltre dalla descrizione effettuata dalla ricorrente 1 dell’aggressione, emerge- rebbe che sia stata presa di mira in quanto cristiana, senza riferimenti a gang criminali, al signor F._______, ecc. (cfr. atto SEM n. 32/16, D9), che a ciò si aggiungono ulteriori elementi di inverosimiglianza emersi in sede ricorsuale; che infatti la ricorrente ha aggiunto una serie di episodi senza che ella ne avesse mai fatto menzione in precedenza, in particolare in relazione a due attacchi, sfociati in un incendio, che ella avrebbe subito presso il suo ufficio da parte di terzi; che a seguito degli stessi, gli autori l’avrebbero raggiunta presso la propria abitazione e avrebbero sparato, mentre lei si è rifugiata in cantina coi figli, dopo essersi rifugiata dal padre, un cliente l’avrebbe aiutata ad espatriare dopo almeno 3 giorni, che tali elementi, oltre ad essere stati sollevati tardivamente, senza alcun mezzo di prova a sostegno, non combaciano con il racconto effettuato dalla ricorrente in sede di audizione; che in particolare ella ha indicato di non aver lavorato nei mesi precedenti all’espatrio e anzi ella avrebbe fatto D-8079/2024 Pagina 8 volontariato in una casa di cure ottenendo un certificato (cfr. atto SEM n. 32/16, D36 e D46); che pertanto non risulta chiaro per quale motivo ella avesse un ufficio nei giorni precedenti all’espatrio e quali clienti ella ancora avesse, visto che non era a suo dire più attiva professionalmente quale avvocato; che inoltre ella ha indicato di essere espatriata a seguito dell’ag- gressione fuori dalla Chiesa avvenuta l’(…) e di essere espatriata imme- diatamente, tanto che ella ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) (cfr. atto SEM n. 3/2); che pertanto anche la ricostruzione cronologica dell’attacco all’ufficio e presso la sua abitazione, oltre che l’attesa di 3 giorni presso l’abitazione del padre, non coincidono con il resto del suo racconto; che pertanto la verosimiglianza dell’impianto narrativo della ricorrente 1 è minato da gravi incongruenze, illogicità e contraddizioni, che pure l’asserita inattività della Polizia a seguito della sua denuncia pe- nale a causa dell’aggressione all’esterno della Chiesa è una supposizione, non comprovata da alcun mezzo di prova ufficiale, nonostante ella sia in contatto con un avvocato in Turchia che potrebbe accedere alle istituzioni o sollecitare il proseguo della procedura, che per quanto concerne i nuovi mezzi di prova prodotti dalla ricorrente in data 12 marzo 2025, in particolar modo l’asserito scritto di un avvocato turco datato 10 marzo 2025, lo stesso non può che essere considerato come una dichiarazione di parte, non avendovi accluso alcun documento ufficiale attestante lo stato della procedura penale avviata a seguito della denuncia della ricorrente, che per questi motivi, nella fattispecie le dichiarazioni dell'insorgente non adempiono alle condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), D-8079/2024 Pagina 9 che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'al- lontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro in- tegrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'ese- cuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), am- missibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allon- tanamento ammissibile, esigibile e possibile, nel ricorso viene tuttavia constato che la ricorrente 1 e il figlio avrebbero problemi psichici, che non avrebbero i mezzi per sostentarsi in Turchia e che sarebbe ricercata da gruppi criminali, che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che anzitutto i ricorrenti non possono, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tor- tura, RS 0.105), che gli atti non contengono inoltre alcun indizio serio e convincente che renda verosimile l'esistenza di un probabile rischio per cui i ricorrenti pos- sano subire un trattamento contrario alle norme succitate, che l'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, D-8079/2024 Pagina 10 che da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generaliz- zata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese da luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016 (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 7.3.1 segg.); che ciò vale anche per le province di Hakkâri e Şırnak (cfr. sentenza di riferimento E- 4103/2024 consid. 13.2 e 13.4.8), che l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nelle undici province (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa e Elazig) toccate dai forti terremoti del 6 febbraio 2023 deve essere esaminata in modo individuale, caso per caso (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.3.1), che i ricorrenti provengono dalla provincia di Istanbul e pertanto non pro- vengono da una provincia che è stata colpita dai sismi del 2023; che la madre ha svolto la professione di avvocato per (…); che ella intrattiene buoni rapporti con i familiari che godono di una buona situazione econo- mica; che i genitori avevano già preso in carico i figli, mentre ella si è recata in Germania; che i tre figli frequentavano in Turchia una scuola privata e non soffrono di particolari problematiche di salute, che l’insorgente 1 era in cura in Turchia per una ciste alla tiroide da (…); che per le proprie problematiche psicologiche era altresì seguita in Turchia da una psicologa che le ha sottoscritto un antidepressivo; che in Svizzera ella ha proseguito tali cure; che in tal senso i nuovi certificati medici prodotti agli atti in data 12 marzo 2025 non modificano la valutazione dell’autorità di prime cure; che in ogni caso la Turchia dispone di un sistema sanitario generalmente equiparabile agli standard europei (cfr. ex pluris sentenze del TAF D‑4408/2024 del 15 agosto 2024 consid. 12.6.4; D‑3442/2024 del 16 luglio 2024 consid. 9.4.2.3, E-2474/2024 del 17 maggio 2024 consid. 8.3.3), che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela dunque ragionevolmente esi- gibile, che infine, non risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'e- secuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), D-8079/2024 Pagina 11 che ciò posto, la decisione avversata va quindi confermata anche in mate- ria di esecuzione dell'allontanamento, che in esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che il ricorso va quindi respinto e la decisione av- versata confermata, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– vanno poste a carico dei ricorrenti soccombenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1–3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause di- nanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate dall'anticipo spese versato il 5 marzo 2025, che infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impu- gnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) D-8079/2024 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia:
  5. Il ricorso è respinto.
  6. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico dei ricorrenti. Tale importo è prelevato dall'anticipo spese versato il 5 marzo 2025.
  7. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-8079/2024 Sentenza del 26 giugno 2025 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Kaspar Gerber; cancelliere Adriano Alari. Parti

1. A._______, nata il (...),

2. B._______, nato il (...),

3. C._______, nato il (...),

4. D._______, nato il (...), Turchia, c/o (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 13 novembre 2024. Visto: la domanda d'asilo che l'interessata 1 ha presentato in Svizzera in data 10 settembre 2024 con i figli, l'audizione ai sensi dell'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) del 1° ottobre 2024 (cfr. atto SEM n. [{...}]-32/16), le decisioni di assegnazione alla procedura ampliata del 9 ottobre 2024, la decisione della SEM del 13 novembre 2024, notificata il 15 novembre 2024, che respingeva la domanda d'asilo degli interessati, pronunciava il loro allontanamento dalla Svizzera, invitava gli interessati a lasciare il territorio elvetico così come lo spazio Schengen entro il giorno successivo alla crescita in giudicato della decisione e incaricava il cantone San Gallo dell'esecuzione dell'allontanamento, il ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 16 dicembre 2024 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 24 dicembre 2024), per il tramite del quale l'insorgente 1 ha concluso, in via principale, all'annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine, alla concessione dell'ammissione provvisoria; in ulteriore subordine, al rinvio della causa alla SEM per il completamento dell'istruttoria, con contestuale richiesta processuale di concessione dell'assistenza giudiziaria; gli allegati al ricorso, tra cui la decisione impugnata, l'attestazione di indigenza e uno scritto dell'avvocato turco della richiedente 1, la decisione incidentale del Tribunale del 20 febbraio 2025 che respingeva la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e li invitava a versare un anticipo di CHF 750.- entro il 7 marzo 2025, con comminatoria d'inammissibilità in caso di decorso infruttuoso del termine, il pagamento del suddetto anticipo spese avvenuto il 5 marzo 2025, lo scritto del 12 marzo 2025 dei ricorrenti con cui inviavano un certificato medico relativo alla ricorrente 1, oltre che uno scritto dell'asserito avvocato turco con cui indicava che lo stato turco non sarebbe disposto a proteggere la ricorrente, oltre che la sua traduzione, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, art. 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 PA e occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che la ricorrente 1, avvocatessa dal (...), ha lavorato inizialmente con un noto collega, E._______., occupandosi di casi legati alla criminalità organizzata e al terrorismo, e che nel (...), in occasione della nascita del suo primo figlio, ha deciso di interrompere la sua attività; che in seguito un uomo d'affari, F._______ l'ha aiutata economicamente assumendola formalmente in un'azienda e versando contributi per lei, chiedendole occasionalmente alcune prestazioni professionali; che nel 2022, dopo la nascita del terzo figlio, la ricorrente ha iniziato a lavorare come legale presso la società A. di proprietà di F._______, e che appena un mese dopo, l'ufficio ha subito un attacco armato da parte di una persona che aveva informazioni riservate sul suo lavoro; che a maggio 2023 N.T. ha affidato un'altra azienda alla gestione del marito della ricorrente, e che nell'ottobre seguente quest'ultima ha scoperto che tale azienda non aveva versato alcun contributo ai dipendenti; che la ricorrente è venuta a conoscenza di un'inchiesta contro F._______ per riciclaggio di denaro, comprendendo che F._______ faceva parte di un'organizzazione criminale; che nell'ottobre 2023 la ricorrente e suo marito si sono separati, e che nel gennaio 2024 ha affrontato direttamente F._______, rivelandogli di conoscere i suoi traffici illeciti; che F.________ ha minacciato la ricorrente di morte, pagato immediatamente il debito, chiuso l'azienda gestita dal marito e dichiarato di considerarla ormai sua nemica; che, a causa della forte ansia generata da tali eventi, la ricorrente ha iniziato a seguire una terapia psicologica e si è avvicinata alla religione cristiana, frequentando regolarmente una chiesa lontana dalla sua abitazione; che, dopo circa un mese, l'(...), uscendo dalla chiesa, la ricorrente è stata aggredita alle spalle da un uomo che, mentre la picchiava e la insultava per la sua fede cristiana, è improvvisamente fuggito; che, dopo essersi recata in ospedale e aver presentato denuncia alla polizia, ha constatato, in virtù della sua esperienza professionale ventennale, che le autorità, seppur apparentemente allarmate, non avrebbero intrapreso alcuna reale azione investigativa; che, in assenza di alternative e temendo ulteriori aggressioni, la ricorrente ha lasciato immediatamente il paese assieme ai suoi tre figli minori, prendendo un volo per l'Italia e raggiungendo poi la Svizzera, che i figli della ricorrente non hanno motivi d'asilo propri, che a sostegno della sua domanda d'asilo la ricorrente ha prodotto i seguenti mezzi di prova: MdP1 Verbale di interrogatorio della denunciante (M) (...) MdP2 Rapporto medico (...) MdP4 Fotografia passaporto marito della RA MdP6 Certificato di matrimonio (...) MdP10 Procura & Tessera di avvocato MdP13 Decisione intermedia Tribunale familiare di Istanbul (...) MdP14 Richiesta affidamento figli Tribunale familiare di Istanbul (...) MdP24 Lista spese affidamento figli Tribunale familiare di Istanbul (...) MdP27 Decisione di ammissione Tribunale familiare di Istanbul (...) MdP28 Estratto civile MdP30 Lettera della polizia (...) MdP26 Documento di ricezione che nella decisione impugnata la SEM ha analizzato sotto il profilo della verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi le allegazioni della richiedente; che l'indicazione secondo cui l'autore o il mandante dell'attacco fuori dalla Chiesa sia stato il signor F.________ è unicamente frutto di speculazioni della richiedente 1 non supportata da alcun elemento concreto o mezzo di prova; che pure l'ipotesi secondo cui la polizia non abbia intrapreso alcun passo istruttorio a seguito della denuncia risulterebbe una mera supposizione della ricorrente 1; che inoltre ella ha riferito di essere espatriata immediatamente dopo l'aggressione; che i mezzi di prova agli atti non comproverebbero l'identità del suo aggressore o del suo mandante e inoltre non comprovano che ella si troverebbe in pericolo nel suo Paese; che pertanto, alla luce dell'inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotto, la SEM non ha analizzato la rilevanza degli stessi, che in sede ricorsuale, l'insorgente 1 contesta le motivazioni dell'autorità inferiore in merito alla verosimiglianza dei motivi addotti; che ella ripercorre la propria biografia aggiungendo ulteriori dettagli, indicando in particolare che durante la sua attività da avvocato sarebbe stata sorvegliata e che membri di gang si sarebbero organizzati contro di lei; che il governo l'avrebbe tradita nei confronti di F.________; che organizzazioni criminali avrebbero raccontato cose inesatte sul suo conto a F._______; che l'autore dell'attacco che ella avrebbe subito fuori dalla chiesa sarebbe un membro dell'organizzazione criminale di F._______; che ella avrebbe appreso ora che il suo marito sarebbe stato rapito e torturato da F._______ e pertanto sarebbe espatriato; che un suo cliente le avrebbe raccontato che F.________ vorrebbe la sua morte visto che conoscerebbe i suoi segreti; che durante l'audizione sui motivi d'asilo sarebbe stata sotto l'effetto di farmaci e pertanto non si sarebbe ricordata di tutti i dettagli; che prima di espatriare delle persone sarebbero andate nel suo ufficio e lo avrebbero bruciato e che in seguito sarebbero andati presso la sua abitazione, avrebbero sparato e lei si sarebbe rifugiata in cantina coi bambini; che la polizia le avrebbe detto di non raccontare quanto successo a nessuno; che quella sera gli stessi criminali avrebbero ucciso due politici ed è scoppiata una guerra tra criminali e politici criminali; che il terzo giorno in cui ella si trovava presso la casa del padre, ella avrebbe saputo che entrambi i figli della sua segretaria sarebbero stati uccisi; che il suo cliente le avrebbe preparato i documenti per espatriare e l'avrebbe accompagnata con le proprie guardie del corpo all'aeroporto per espatriare; che una volta arrivata in Italia il cliente le avrebbe riferito che ad ogni angolo membri della gang l'avrebbero attesa per ucciderla; che per quanto concerne l'attacco che ella avrebbe subito fuori dalla Chiesa, ella indica che a seguito dello stesso ella non avrebbe realmente saputo chi potesse essere l'autore, ma che ella è perseguitata da F._______, dal marito, dalla Polizia e dai giudici; che uno di questi attori potrebbe essere stato il mandante dell'attacco; che ella sarebbe stata seguita durante i giorni precedenti l'attacco; che ella tuttavia non ha nuovi mezzi di prova; che ella non poteva inoltre aspettare i risultati delle indagini della polizia in quanto ella si sarebbe trovata in grande pericolo e pertanto sarebbe immediatamente espatriata; che nel frattempo la procedura penale non sarebbe proseguita; che anzi la polizia la starebbe punendo per la sua attività da avvocato, che d'entrata occorre analizzare le censure formali sollevate nel ricorso; che la ricorrente sostiene di essere stata in shock psicologico durante l'audizione sui motivi d'asilo del 1° ottobre 2024 e pertanto ella non si sarebbe espressa in modo congruo e completo in tale sede e pertanto chiede che gli atti vengano ritrasmessi alla SEM per una nuova valutazione, che il Tribunale constata che durante l'audizione del 1° ottobre 2024 la ricorrente ha indicato chiaramente di stare bene e di riuscire a riflettere bene su tutto quello le sarebbe accaduto e di valutare tutto il suo vissuto (cfr. atto SEM n.32/16, D4); che pure dagli atti non emergono atti medici che indichino problematiche relative alla memoria; che in tal senso il Tribunale osserva che pure nell'allegato ricorsuale la ricorrente non è stata in grado di essere più specifica rispetto all'accaduto, limitandosi ella in particolare a formulare delle ipotesi relative all'identità dell'autore dell'aggressione all'esterno della Chiesa, che pertanto tale censura formale risulta piuttosto strumentalmente volta a contestare la valutazione di merito della verosimiglianza effettuata dall'autorità di prime cure e pertanto va respinta, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 cpv. 1 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi), che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi); che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso segnatamente dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti), che il Tribunale ha stabilito ed elaborato le (ulteriori) condizioni di verosimiglianza in diverse sentenze e le applica in prassi costante, alla quale si può rinviare in questa sede (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1 con ulteriori rif. cit.), che il Tribunale condivide la valutazione della verosimiglianza attuata dall'autorità di prime cure, che in particolare ella non è stata in grado di dimostrare che l'asserita aggressione che avrebbe subito fuori dalla Chiesa in data (...) fosse mirata nei suoi confronti; che infatti ancora in sede ricorsuale ella formula in modo non lineare ipotesi di mandanti, che comprendono il signor F._______, il marito, la Polizia, i Giudici e gruppi criminali; che pertanto l'identità dell'aggressore risulta una mera ipotesi; che inoltre dalla descrizione effettuata dalla ricorrente 1 dell'aggressione, emergerebbe che sia stata presa di mira in quanto cristiana, senza riferimenti a gang criminali, al signor F._______, ecc. (cfr. atto SEM n. 32/16, D9), che a ciò si aggiungono ulteriori elementi di inverosimiglianza emersi in sede ricorsuale; che infatti la ricorrente ha aggiunto una serie di episodi senza che ella ne avesse mai fatto menzione in precedenza, in particolare in relazione a due attacchi, sfociati in un incendio, che ella avrebbe subito presso il suo ufficio da parte di terzi; che a seguito degli stessi, gli autori l'avrebbero raggiunta presso la propria abitazione e avrebbero sparato, mentre lei si è rifugiata in cantina coi figli, dopo essersi rifugiata dal padre, un cliente l'avrebbe aiutata ad espatriare dopo almeno 3 giorni, che tali elementi, oltre ad essere stati sollevati tardivamente, senza alcun mezzo di prova a sostegno, non combaciano con il racconto effettuato dalla ricorrente in sede di audizione; che in particolare ella ha indicato di non aver lavorato nei mesi precedenti all'espatrio e anzi ella avrebbe fatto volontariato in una casa di cure ottenendo un certificato (cfr. atto SEM n. 32/16, D36 e D46); che pertanto non risulta chiaro per quale motivo ella avesse un ufficio nei giorni precedenti all'espatrio e quali clienti ella ancora avesse, visto che non era a suo dire più attiva professionalmente quale avvocato; che inoltre ella ha indicato di essere espatriata a seguito dell'aggressione fuori dalla Chiesa avvenuta l'(...) e di essere espatriata immediatamente, tanto che ella ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) (cfr. atto SEM n. 3/2); che pertanto anche la ricostruzione cronologica dell'attacco all'ufficio e presso la sua abitazione, oltre che l'attesa di 3 giorni presso l'abitazione del padre, non coincidono con il resto del suo racconto; che pertanto la verosimiglianza dell'impianto narrativo della ricorrente 1 è minato da gravi incongruenze, illogicità e contraddizioni, che pure l'asserita inattività della Polizia a seguito della sua denuncia penale a causa dell'aggressione all'esterno della Chiesa è una supposizione, non comprovata da alcun mezzo di prova ufficiale, nonostante ella sia in contatto con un avvocato in Turchia che potrebbe accedere alle istituzioni o sollecitare il proseguo della procedura, che per quanto concerne i nuovi mezzi di prova prodotti dalla ricorrente in data 12 marzo 2025, in particolar modo l'asserito scritto di un avvocato turco datato 10 marzo 2025, lo stesso non può che essere considerato come una dichiarazione di parte, non avendovi accluso alcun documento ufficiale attestante lo stato della procedura penale avviata a seguito della denuncia della ricorrente, che per questi motivi, nella fattispecie le dichiarazioni dell'insorgente non adempiono alle condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, esigibile e possibile, nel ricorso viene tuttavia constato che la ricorrente 1 e il figlio avrebbero problemi psichici, che non avrebbero i mezzi per sostentarsi in Turchia e che sarebbe ricercata da gruppi criminali, che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che anzitutto i ricorrenti non possono, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che gli atti non contengono inoltre alcun indizio serio e convincente che renda verosimile l'esistenza di un probabile rischio per cui i ricorrenti possano subire un trattamento contrario alle norme succitate, che l'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese da luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016 (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 7.3.1 segg.); che ciò vale anche per le province di Hakkâri e irnak (cfr. sentenza di riferimento E-4103/2024 consid. 13.2 e 13.4.8), che l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nelle undici province (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa e Elazig) toccate dai forti terremoti del 6 febbraio 2023 deve essere esaminata in modo individuale, caso per caso (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.3.1), che i ricorrenti provengono dalla provincia di Istanbul e pertanto non provengono da una provincia che è stata colpita dai sismi del 2023; che la madre ha svolto la professione di avvocato per (...); che ella intrattiene buoni rapporti con i familiari che godono di una buona situazione economica; che i genitori avevano già preso in carico i figli, mentre ella si è recata in Germania; che i tre figli frequentavano in Turchia una scuola privata e non soffrono di particolari problematiche di salute, che l'insorgente 1 era in cura in Turchia per una ciste alla tiroide da (...); che per le proprie problematiche psicologiche era altresì seguita in Turchia da una psicologa che le ha sottoscritto un antidepressivo; che in Svizzera ella ha proseguito tali cure; che in tal senso i nuovi certificati medici prodotti agli atti in data 12 marzo 2025 non modificano la valutazione dell'autorità di prime cure; che in ogni caso la Turchia dispone di un sistema sanitario generalmente equiparabile agli standard europei (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-4408/2024 del 15 agosto 2024 consid. 12.6.4; D-3442/2024 del 16 luglio 2024 consid. 9.4.2.3, E-2474/2024 del 17 maggio 2024 consid. 8.3.3), che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela dunque ragionevolmente esigibile, che infine, non risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che ciò posto, la decisione avversata va quindi confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, che in esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che il ricorso va quindi respinto e la decisione avversata confermata, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- vanno poste a carico dei ricorrenti soccombenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate dall'anticipo spese versato il 5 marzo 2025, che infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale importo è prelevato dall'anticipo spese versato il 5 marzo 2025.

3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: