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D-4671/2023

D-4671/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2025-03-04 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. A.a I fratelli A._______ e B._______ (quest’ultimo minorenne non accompagnato), turchi di etnia curda e originari di C._______, sono giunti in Svizzera il 13 ottobre 2022, depositandovi una domanda d’asilo il 24 novembre successivo. A.b Il 7 e 9 febbraio 2023, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha svolto le audizioni approfondite sui motivi d’asilo. Il fratello minore (ricorrente 2) sarebbe stato abusato sessualmente per anni da un parente che abitava nello stesso quartiere di C._______. Per ripulire l’onore della famiglia e non avendo creduto all’abuso del minore (tacciandolo invece di omosessualità), il padre avrebbe imposto al figlio maggiore (ricorrente 1), residente a D._______, di uccidere il fratello. Egli si sarebbe tuttavia rifiutato di obbedire all'ordine paterno, esponendosi così alle sue rappresaglie. In caso di rimpatrio, gli interessati temono quindi per la loro vita poiché il padre, noto per aver perpetrato violenze fisiche e psicologiche all’interno della famiglia, in particolare verso la madre, sarebbe intenzionato ad ucciderli. Essi hanno inoltre dichiarato che, per sfuggire alle ritorsioni del capofamiglia poco prima dell’espatrio, avrebbero vissuto in un luogo sicuro a Istanbul con la madre, la quale si troverebbe ancora in detta città grazie all’aiuto di un familiare (per i dettagli, cfr. atti SEM n. […]-24/13 e n. […]-26/14). A.c Con separate decisioni del 10 febbraio 2023, la SEM ha assegnato le domande d’asilo alla procedura ampliata. A.d In data 8 maggio 2023, l’autorità inferiore ha concesso a B._______ il diritto di essere sentito in merito alle risultanze del rapporto dell’ambasciata svizzera ad Ankara del (…) 2023 vertente sulla possibilità di ottenere protezione presso le autorità turche contro le violenze del padre e del suo aggressore (cfr. atto SEM n. […]-38/7). Egli ha preso posizione con scritto del 30 maggio 2023. B. Con separate decisioni del 24 luglio 2023, notificate il 31 luglio successivo, la SEM ha negato agli interessati la qualità di rifugiati, ha respinto le domande d'asilo e ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera, incaricando il Canton E._______ dell’esecuzione di quest’ultima misura.

D-4671/2023, D-4669/2023 Pagina 3 C. Con ricorso congiunto del 30 agosto 2023, gli insorgenti avversano le decisioni succitate dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o il TAF), concludendo principalmente all’annullamento delle stesse, al riconoscimento della qualità di rifugiati unitamente alla concessione dell’asilo e, in via subordinata, all’ammissione provvisoria in Svizzera oppure al rinvio degli atti alla SEM per il completamento istruttorio e nuova decisione. Sul piano procedurale, viene inoltre presentata un’istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio. In via supercautelare e cautelare, essi postulano infine il trattamento congiunto delle procedure nonché la sospensione del loro allontanamento.

Erwägungen (42 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre quindi entrare nel merito del gravame.

E. 1.3 I ricorrenti sono fratelli e si avvalgono di motivi d'asilo che si riferiscono sostanzialmente agli stessi fatti giuridicamente rilevanti. Per questo motivo, va accolta la richiesta di congiunzione delle loro cause poiché strettamente connesse fra loro (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 3.17).

E. 1.4 Il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.

E. 2 Con il ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale nonché l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi e dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

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E. 3.1 Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi).

E. 3.2.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 3.2.2 La nozione di fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione. Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti della persona interessata, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Sul piano oggettivo, invece, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Pertanto, non sono sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5).

E. 3.2.3 Secondo la teoria della protezione (“Schutztheorie”), il riconoscimento della qualità di rifugiato non dipende inoltre dall’autore della persecuzione, bensì dalla possibilità di ottenere una protezione adeguata contro tale persecuzione nello Stato d’origine (cfr. DTAF 2011/51 consid. 7.1-7.4). In questo senso, le persecuzioni non riconducibili ad organi governativi – come nel caso in esame – rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato soltanto nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria alla persona interessata. Invero, secondo il principio della sussidiarietà della

D-4671/2023, D-4669/2023 Pagina 5 protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale di cui all’art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), la persona richiedente d’asilo deve aver esaurito nel Paese d’origine le possibilità di protezione contro le persecuzioni non statali prima di sollecitare la protezione presso uno Stato terzo. L’effettiva protezione nel Paese d’origine non va intesa quale garanzia di protezione individuale a lungo termine. Infatti, nessuno Stato ha la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l’assoluta sicurezza ai propri cittadini. Al contrario, occorre tuttavia che sussista una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, in particolare degli organi di polizia e un ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3; DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti; 2011/51 consid. 6.1).

E. 3.2.4 La giurisprudenza relativa alla teoria della protezione ha quindi stabilito che si può ammettere un’alternativa di rifugio interna al Paese d’origine se, nel luogo di rifugio, esiste sostanzialmente un’infrastruttura di protezione funzionante ed efficiente e, nel contempo, lo Stato è disposto a garantire protezione ad una persona perseguitata in un’altra parte del Paese. In quest’ambito, vanno considerate le condizioni generali del luogo di rifugio e le circostanze personali della persona interessata, valutando se per quest’ultima sia ragionevolmente esigibile stabilirvisi e costruire una nuova vita (cfr. DTAF 2011/51 consid. 7.1-7.4 e 8.5-8.6).

E. 3.3 Giusta l'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve infine provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). In particolare, sono inverosimili le allegazioni che, su punti importanti, sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina e la giurisprudenza riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: le indicazioni del ricorrente devono essere sufficientemente fondate, concludenti e plausibili (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1).

E. 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ritiene anzitutto inverosimile, poiché infondata ed inconcludente, l’allegazione secondo cui il padre degli interessati intenderebbe ucciderli. In particolare, il timore del ricorrente 2 di essere ucciso per ordine del padre sarebbe originato da “una paura di portata generale”, senza che vi siano concreti indizi in tal senso (cfr.

D-4671/2023, D-4669/2023 Pagina 6 decisione avversata relativa a B._______, pag. 3). Pure la dichiarazione del ricorrente 1, secondo la quale sarebbe esposto ad un rischio di morte per aver disobbedito all’ordine del padre di uccidere il fratello, si esaurirebbe “in una pura speculazione” non corroborata da sufficienti prove (cfr. decisione avversata relativa a A._______, pag. 3). In secondo luogo, l’autorità inferiore ritiene che i motivi d’asilo afferenti alle violenze sessuali subite dal ricorrente 2, nonché alle conseguenti persecuzioni del padre violento nei confronti dei fratelli, non sarebbero rilevanti per la qualità di rifugiato, in quanto sarebbe disponibile una valida alternativa di protezione interna al Paese d’origine. Quest’ultima sarebbe segnatamente corroborata dal rapporto esperito dall’ambasciata svizzera che dimostrerebbe l’esistenza di concrete misure di protezione che il minorenne potrebbe ottenere in Turchia. Inoltre, gli interessati avrebbero ingiustificatamente rinunciato a denunciare alle autorità turche le violenze fisiche e psicologiche patite, assumendo così un comportamento contrario al principio di sussidiarietà della protezionale internazionale rispetto a quella nazionale.

E. 4.2 Censurando la violazione del diritto federale nonché un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, gli insorgenti sostengono anzitutto che i racconti relativi al timore di essere uccisi dal padre sarebbero verosimili poiché corroborati dagli scritti della madre nonché dai rapporti medici agli atti (cfr. ricorso, pag. 7; mezzi di prova [mdp] SEM dell’incarto […] n. 1-2). Sotto il profilo della rilevanza (art. 3 LAsi), invece, essi eccepiscono sostanzialmente l’incertezza sulla possibilità ottenere rifugio in un altro luogo della Turchia, facendo riferimento ai vari rapporti già compiegati nella procedura amministrativa relativi al funzionamento delle strutture di protezione turche. In quest’ultime, infatti, non sussisterebbe alcuna tutela personale delle vittime ma, al contrario, molti minori verrebbero ulteriormente maltrattati “perché proprio considerati di serie B, visto che hanno già subito abusi” (cfr. ricorso, pag. 11). Inoltre, i contatti con la madre sarebbero divenuti meno frequenti e la stessa non comunicherebbe neppure la sua ubicazione poiché nascosta in clandestinità cosicché, in caso di rimpatrio, i ricorrenti si ritroverebbero senza sostegno (idem pag. 4). Essi non si sentirebbero poi “al sicuro” nel denunciare il padre “perché anche quando la madre lo aveva denunciato, poi era comunque ritornato a casa, senza che nessuno lo avesse mandato via e le violenze erano continuate” (idem pag. 12). Un trasferimento in un’altra regione del Paese non li sottrarrebbe neppure da eventuali contatti con la famiglia dell’aggressore del ricorrente 2. Infine, i essi ribadiscono di provenire da una famiglia curda politicamente attiva, sottolineando che due zie materne sono rifugiate in Svizzera e altri parenti sono stati arrestati e/o

D-4671/2023, D-4669/2023 Pagina 7 uccisi, motivo per cui temono di essere perseguitati a loro volta in ragione della loro etnia (idem pag. 12).

E. 4.3.1 Orbene, dalla lettura della documentazione gli atti, il Tribunale ritiene anzitutto che non sussistono valide ragioni per discostarsi dalla decisione avversata in merito all’inverosimiglianza delle allegazioni, secondo cui il padre degli interessati intenderebbe uccidere i ricorrenti.

E. 4.3.2 In primo luogo, le dichiarazioni degli interessati in punto all’intento omicida del padre non risultano sufficientemente fondate e comprovate, in assenza di qualsivoglia mezzo di prova o documento a sostegno di tale circostanza. Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, infatti, la copia della denuncia penale sporta dalla madre per le molestie domestiche subite e il manoscritto di quest’ultima non attestato direttamente la volontà del padre di attuare concretamente, in un prossimo futuro, l’uccisione dei figli (mezzi di prova [mdp] SEM dell’incarto […], n. 1-2).

E. 4.3.3 In secondo luogo, i ricorrenti non hanno addotto delle dichiarazioni sufficientemente concludenti e plausibili. In proposito il Tribunale non ritiene che il timore di una loro uccisione sia attribuibile ad una questione d’onore e di tradimento al volere del padre (cfr. atti SEM n. […]-24/13, D11;

n. […]-26/14, D118 segg.). Al contrario, le preoccupazioni addotte – benché comprensibili – sono riconducibili ad una paura generata dall’insieme delle violenze domestiche perpetrate dal padre nel contesto familiare e, pertanto, si rivelano speculativi. Infatti, alla domanda (reiterata una decina di volte) sul perché il ricorrente 2 temesse che suo padre avrebbe potuto ucciderlo, egli ha risposto “perché ho visto le violenze che ha fatto a mia madre e a me fin da quando ero bambino, le minacce, gli insulti…” (cfr. atto SEM n. […]-26/14, D123 segg.). Anche le ulteriori spiegazioni risultano vaghe e avvalorano l’infondatezza del timore espresso (cfr. idem D119: “Non mi è successo niente, ma ho paura”; D120 [Concretamente perché dici che tuo padre vuole ucciderti?]: “Non lo so”; D121 [Tuo padre ti ha minacciato, ti ha detto qualcosa, ti ha fatto qualcosa dopo che ha scoperto quello che ti era successo?]: “Non ci ho parlato e non l’ho visto. Non l’ho visto.”). Va altresì rilevato che, nell’ambito del suo primo racconto spontaneo, il ricorrente 1 non ha mai dichiarato di essere stato minacciato di morte dal padre per il fatto di essersi rifiutato di compiere quanto richiestogli, parlando piuttosto di incubi vissuti (cfr. atto SEM n. […]-24/13 D10-11). Egli ha poi affermato di non aver più avuto alcun genere di contatto con lui dal giorno in cui ha ricevuto una sua telefonata sul posto di lavoro (cfr. idem D24-25).

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E. 4.3.4 In esito, il timore di essere oggetto di un intento omicida da parte del padre, riconducibile ad una questione d’onore in relazione alle violenze sessuali subite dal minore, non risulta verosimile (art. 7 LAsi).

E. 4.4.1 Il Tribunale ritiene inoltre che le violenze sessuali patite dal ricorrente 2, come pure quelle perpetrate agli interessati dal padre nel contesto domestico, non sono pertinenti per l’asilo.

E. 4.4.2 Va anzitutto osservato che i ricorrenti non si sono mai rivolti alle autorità turche per chiedere protezione e denunciare le violenze subite (cfr. atto SEM n. […]-24/13, D27 segg.; n. […]-26/14 D94-96), considerato che, per invalsa giurisprudenza, le stesse hanno di principio la capacità e la volontà di fornire protezione nel contesto della violenza domestica (cfr. sentenze del TAF E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 5.2 [sentenza di riferimento]; D-3202/2024 del 27 settembre 2024 consid. 6; E-150/2024 del 18 gennaio 2024 consid. 6.2.1; D-6350/2023 del 4 gennaio 2024; D-6123/2023 del 29 novembre 2023 consid. 6.2). Questa attitudine non rispetta il principio di sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale, escludendo così un valido motivo d’asilo e inficiando d’acchito la censura secondo cui lo Stato turco si rifiuterebbe di offrire loro una tutela sufficiente (cfr. consid. 3.2.3 supra). Inoltre, il fatto che la denuncia sporta dalla madre a C._______ nel 2019 (poi ritirata) non abbia impedito al padre di ripresentarsi presso l’abitazione familiare, nonostante il divieto di contatto pronunciato dalle autorità (cfr. mdp SEM n. 1 e 2), non dimostra che gli interessati siano ostacolati dall’ottenere aiuto presso le autorità, specialmente all’infuori della loro provincia d’origine. Infatti, le problematiche riscontrate dai ricorrenti sono principalmente circoscritte al loro ambiente familiare a C._______. Essi avrebbero pertanto dovuto evitare tali angherie e violenze optando per un luogo di residenza alternativo interno al Paese, come ad esempio la città di F._______, dove avevano già vissuto, rispettivamente lavorato (cfr. consid. 3.2.4 supra). I ricorrenti hanno tuttavia preferito l’espatrio, rinunciando ingiustificatamente ad alternative interne di protezione che, nel caso concreto, risultavano ragionevolmente esigibili. Invero, il ricorrente 1 gode di buona salute, dispone di una valida formazione e vanta già un’esperienza professionale fuori dalla sua città d’origine. Prima di espatriare, gli insorgenti hanno inoltre vissuto a F._______ con la madre presso la casa dell’ex datore di lavoro del ricorrente 1. Essi hanno altresì affermato che la madre si trova ancora in questa città, nascosta in un luogo sicuro predisposto da un amico stretto del loro nonno (cfr. atto SEM n. […]- 24/13, D21-23, D37 e D41; n. […]-26/14, D86, D103 segg. e D137). In sede

D-4671/2023, D-4669/2023 Pagina 9 d’audizione, il ricorrente 2 ha poi dichiarato di aver sentito due volte la madre quella settimana tramite videochiamata (cfr. atto SEM n. […]-26/14, D10), mentre il fratello rimarrebbe in contatto telefonico continuo con lei (cfr. atto SEM n. […]-24/13, D20). Considerati questi contatti regolari, anche se meno frequenti come asserito nel ricorso, si può quindi concludere che, per ottenere protezione, gli interessati potranno rivolgersi alle autorità turche fuori dalla provincia d’origine, eventualmente affiancati dalla madre che, con le sue dichiarazioni, potrà verosimilmente confermare la necessità di perseguire penalmente il genitore violento.

E. 4.4.3 Infine, la possibilità per il minore (ricorrente 2) di accedere agli aiuti statali è confermata dal rapporto allestito dall’ambasciata svizzera ad Ankara (cfr. atto SEM n. […]-37/7). In proposito, le censure sollevate nel gravame vanno respinte poiché i rapporti citati dagli interessati – afferenti all’aumento degli abusi sui minori in Turchia, agli ostacoli nel fronteggiarli, agli scandali di maltrattamenti sui bambini nei centri di accoglienza nonché alla mancata protezione delle donne e dei minori (cfr. atto SEM n. […]- 41/260) – non sono in grado di sovvertire la conclusione secondo cui il ricorrente 2 può rivolgersi alle autorità turche per denunciare le violenze subite. È inoltre verosimile ch’egli potrà ottenere protezione insieme alla madre, avendo anch’ella subìto violenze da parte del marito (cfr. conclusioni del rapporto dell’ambasciata, atto SEM n. 37/7, pag. 6). Potendo inoltre rivolgersi alle autorità di F._______ o di un altro luogo al di fuori della provincia d’origine, non è ipotizzabile che il padre o la famiglia dell’aggressore costituiscano un pericolo concreto in caso di denuncia alle autorità. Del resto, gli interessati non hanno più avuto contatti diretti col padre: il ricorrente 1 dal settembre 2022, mentre il ricorrente 2 da quando è fuggito da C._______ insieme alla madre (cfr. atto SEM n. […]-24/13 D110-19 e D24-26; n. […]-26/14 D-101-102).

E. 4.5 In esito, il Tribunale giudica che i motivi d’asilo presentati dai ricorrenti non giustificano il riconoscimento della loro qualità di rifugiati.

E. 5 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare tale misura.

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E. 6.1 La SEM ritiene che l’esecuzione dell’allontanamento dalla Svizzera verso la Turchia sia possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile. I ricorrenti, invece, sostengono che l’autorità inferiore non abbia verificato né lo stato psicologico del ricorrente 2, per accertare s’egli sarà in grado di riprendere la scuola o il lavoro, né la situazione attuale della madre, per determinare se sia in grado di offrire un supporto al minore. Inoltre, sarebbe anche necessaria una valutazione psicologica del ricorrente 1 per determinare se potrà concretamente aiutare il fratello. La riuscita integrazione dei ricorrenti in Svizzera ostacolerebbe infine il loro allontanamento. In particolare, il rimpatrio del ricorrente 2, già scolarizzato, non garantirebbe il suo diritto ad “una vita adeguata alla sua età”. L’allontanamento pronunciato non sarebbe quindi ragionevolmente esigibile (cfr. ricorso, pagg. 12-14).

E. 6.2 Per rinvio dell’art. 44 LAsi, l’esecuzione dell'allontanamento è regolamentata dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), il quale dispone che la stessa dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrl), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrl) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 6.3 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. A tale proposito, i ricorrenti non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispongono della qualità di rifugiati (art. 5 cpv. 1 LAsi). Inoltre, non v’è motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Pure la situazione generale dei diritti dell'uomo in Turchia non risulta essere attualmente ostativa all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza del TAF E-2669/2024 del 18 ottobre 2024 consid. 9.1, confermata nella recente sentenza di riferimento E-4103/2024 dell’8 novembre 2024 consid. 13.2 con riferimenti). Inoltre, il timore di subire violenze per mano del padre non è dirimente per tale valutazione in quanto, come argomentato in precedenza (cfr. consid. 4.4 supra), si può ragionevolmente esigere che gli interessati si rivolgano alle autorità turche per ottenere protezione. Si osserva infine che le problematiche di natura medica risultano pertinenti per l’ammissibilità solo

D-4671/2023, D-4669/2023 Pagina 11 in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. sentenza della CorteEDU, Grande Camera, Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §§ 180-193, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2), ai quali non è apparentabile la presente fattispecie (cfr. consid. 6.4.4 infra). L’esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile.

E. 6.4.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 6.4.2.1 Il 6 febbraio 2023, il sud-est della Turchia è stato interessato da forti terremoti che hanno causato migliaia di morti e distrutto buona parte delle infrastrutture. Il Presidente turco ha quindi proclamato lo stato d'emergenza per le undici province toccate dai sismi, tra le quali figura quella da dove provengono i ricorrenti. Il 9 maggio 2023, lo stato d'emergenza è stato tuttavia revocato. L'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento va quindi esaminata considerando le specifiche circostanze del caso concreto (cfr. sentenza del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 [sentenza di riferimento] consid. 11.2.7 e 11.3.1).

E. 6.4.2.2 Per invalsa giurisprudenza, l'interesse superiore del fanciullo ai sensi dell'art. 3 par. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107, di seguito: CDF) può inoltre risultare ostativo all'esecuzione dell'allontanamento di un richiedente minorenne. I criteri applicabili per determinare tale interesse comprendono, in particolare, le valutazioni in merito alla sua età, al suo grado di maturità, ai suoi legami di dipendenza nonché alla natura delle relazioni con le persone di sostegno (prossimità, intensità, importanza per la sua crescita, impegno e capacità di presa a carico). Inoltre, vanno analizzati lo stato e le prospettive di sviluppo e di formazione scolastica, nonché le possibilità e le difficoltà di reinserimento nel Paese d’origine. Dal punto di vista psicologico, occorre prendere in considerazione non solo la famiglia in senso stretto, ma anche l’insieme delle relazioni sociali. La durata del soggiorno in Svizzera è poi un fattore di grande importanza, posto che i bambini in tenera età non devono essere sradicati senza validi motivi dall’ambiente nel quale sono cresciuti. Una forte integrazione in Svizzera, derivante segnatamente da un lungo soggiorno e da una scolarizzazione, può infatti comportare uno

D-4671/2023, D-4669/2023 Pagina 12 sradicamento dallo Stato d’origine suscettibile, secondo le circostanze, di rendere inesigibile l’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2; ex pluris sentenza del TAF D-2806/2021 del 3 febbraio 2023 consid. 10.3.1).

E. 6.4.2.3 La qualità di minore non accompagnato, impone quindi all'autorità d'asilo di subordinare l'esecuzione dell'allontanamento al soddisfacimento di specifiche condizioni. In virtù del principio dell'interesse superiore del fanciullo (art. 3 par. 1 CDF), è infatti necessario verificare, in modo concreto già durante l'istruttoria, se il minore potrà essere adeguatamente affidato ai genitori o ad altri membri della sua famiglia oppure, in caso contrario, se potrà essere collocato presso una struttura specializzata che gli fornisca l'assistenza necessaria in base alla sua età e maturità (cfr. DTAF 2021 VI/3 consid. 11.5.2; 2015/30 consid. 7.3; ex pluris sentenza del TAF E-7049/2023 del 14 febbraio 2024 consid. 6.2). In tal senso, non è sufficiente affermare ch’egli può ritornare nella sua famiglia o che nel suo Paese d'origine esistono delle strutture appropriate alle quali potrà indirizzarsi. La SEM deve piuttosto fondarsi su elementi stabiliti contenuti negli atti di causa e, in difetto, procedere alle necessarie misure d'istruzione (cfr. DTAF 2015/30 consid. 7.3). Benché l'assistenza e la presa in carico di un adolescente di 16 anni – come nel caso del ricorrente 2 – non richiedano misure istruttorie estese come quelle per un bambino in tenera età, un minore prossimo alla maggiore età deve comunque disporre di un punto d'appoggio che includa vitto e alloggio, per evitare che venga lasciato a sé stesso per quanto riguarda i suoi bisogni elementari (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-7265/2023 del 26 novembre 2024 consid. 7.2; D-4408/2024 del 15 agosto 2024 consid. 12).

E. 6.4.3.1 Nel caso specifico, va osservato che in Turchia non vige un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 13.4.8).

E. 6.4.3.2 Con riferimento all’interesse superiore del ricorrente minorenne, il Tribunale rileva inoltre che quest’ultimo ha raggiunto i 16 anni d’età e che ha già terminato le scuole dell'obbligo in Turchia, conseguendo il diploma delle scuole medie (cfr. atto SEM n. […]-26/14 D48-49) e maturando anche piccole esperienze lavorative al fine di sostentarsi economicamente (cfr. idem D50-61 e D64). La sua permanenza in Svizzera, di poco superiore a due anni, non fa altresì supporre un livello d’integrazione così avanzato da causare uno sradicamento culturale significativo con il suo rinvio e compromettere il suo equilibrio e sviluppo futuro. Agli atti non sussistono

D-4671/2023, D-4669/2023 Pagina 13 validi elementi per concludere in contrario (cfr. atti SEM n. […]-15/2 e 23/1). Il fatto che l’interessato si sia integrato nel contesto scolastico e in una squadra di calcio per alcuni semestri (a partire dai suoi 14 anni) non pregiudica le sue prospettive formative e di sviluppo, considerata peraltro la sua tarda adolescenza. Infatti, con lo stesso spirito d’integrazione dimostrato in Svizzera, si può ragionevolmente ammettere ch’egli potrà reinserirsi, senza eccessive difficoltà, anche nell’ambito scolastico e sportivo del proprio Paese d’origine. Ciò posto, una valutazione preventiva del suo stato psicologico non costituiva un requisito istruttorio necessario per pronunciarsi sull'esecuzione dell'allontanamento (cfr. ricorso, pag. 13). All’insorgente è inoltre garantita un’assistenza personale e istituzionale sufficiente. In primo luogo, il rapporto dell’ambasciata svizzera indica esaustivamente gli aiuti statali disponibili, menzionando in dettaglio la procedura e le istituzioni adeguate che potranno accoglierlo in caso di necessità (cfr. decisione avversata, pagg. 3-8; atto SEM n. […]-38/7). In secondo luogo, egli può contare sul sostegno del suo nucleo familiare, in particolare del fratello maggiore (ricorrente 1) – in piena età adulta (26 anni), celibe e senza figli, anch’egli allontanato verso la Turchia (cfr. atto SEM n. […]-24/13 D90-91) – e della madre che si trova attualmente ad F._______. Del resto, i ricorrenti non hanno sollevato specifici motivi ostativi a un ricongiungimento con quest'ultima, né affermato di non essere più in grado di contattarla. In patria si trovano inoltre gli zii materni (cfr. idem D74-85). Su questi presupposti, va quindi concluso che l’allontanamento del minore non scomporrà le sue relazioni con le persone di sostegno all’interno della famiglia (cfr. consid. 6.4.2.2 supra). Inoltre, la stretta relazione che intercorre tra i ricorrenti – confermata dalla psicologa curante

– rendeva superfluo lo svolgimento di una valutazione psicologica del ricorrente 1 al fine di determinare le sue capacità di sostegno in favore del fratello (cfr. atto SEM n. […]-23/1: “[…] è importante anche segnalare la relazione che B._______ intrattiene col fratello col quale è arrivato in Svizzera; sembra infatti essere un punto di riferimento fondamentale”). In esito, il benessere del fanciullo non risulta essere a rischio in caso di un suo allontanamento verso la Turchia. Trattandosi di un minore non accompagnato, apparterà all’autorità cantonale d’esecuzione accertarsi che l’insorgente possa essere accolto da un membro della sua famiglia oppure affidato a una struttura di accoglienza (art. 69 cpv. 4 LStrI).

E. 6.4.3.3 Infine, il Tribunale osserva che il ricorrente 1 ha maturato diverse esperienze lavorative in patria: inizialmente come aiuto cuoco, lavapiatti, cameriere e barman (cfr. atto SEM n. […]-24/13 D71-D78) e, più recentemente, come team leader per le attività di immagazzinamento presso un’azienda a D._______, dove risiedeva durante i periodi lavorativi

D-4671/2023, D-4669/2023 Pagina 14 (cfr. idem D79-D84). Egli ha vissuto per alcuni mesi anche nella città di F._______, dimostrando così una particolare adattabilità ed intraprendenza (cfr. idem D51-52). Pertanto, indipendentemente dal fatto che la sua provincia d’origine è stata colpita dai sismi del 2023 (aspetto non trattato nel ricorso), è verosimile che l’insorgente non riscontrerà difficoltà eccessive nell’ambito della sua reintegrazione lavorativa e sociale in Turchia.

E. 6.4.4.1 In ultima analisi, occorre esaminare se lo stato di salute dei ricorrenti risulta ostativo all'esecuzione del loro allontanamento.

E. 6.4.4.2 Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento diviene inesigibile se, nel caso di rientro nel loro paese d’origine o di provenienza, esse potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d’esistenza, ossia i trattamenti di medicina generale e d’urgenza assolutamente necessari alla garanzia della dignità umana. Se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d’origine, all’occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento sarà quindi ragionevolmente esigibile. Non lo sarà invece più se, in ragione dell’assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute della persona interessata si degraderebbe così rapidamente al punto da condurla, in maniera certa, alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.3; 2011/50 consid. 8.3).

E. 6.4.4.3 Con riferimento allo stato valetudinario del ricorrente 2, dagli atti risulta un rapporto della psicologa e psicoterapeuta curante che attesta la necessità di beneficiare di un ambiente familiare accogliente e rassicurante come quello offerto dalla famiglia della zia curda residente a G._______. L’insorgente ha inoltre riferito alla specialista di essere accompagnato da uno stato di paura e che soltanto il gioco del calcio svolto in Svizzera gli permetterebbe “di evitare certi ricordi”. Egli ha poi riconosciuto di essere “arrabbiato a causa di ciò che ha subito” e pensa che con il tempo “riuscirà a superare le sue attuali condizioni di malessere” (cfr. atto SEM n. […]- 15/2). Nel rapporto del 6 febbraio 2023, la psicologa ha successivamente rilevato un ritmo di sonno-veglia “disturbato da incubi” – meno presenti rispetto alle prime settimane di soggiorno in E._______ – nonché alcune sensazioni di difficoltà respiratorie (cfr. atto SEM n. 23/1). Sulla scorta di quanto precede, il Tribunale giudica quindi che l’interessato non soffre di problemi medici di una gravità tale che l’esecuzione del suo

D-4671/2023, D-4669/2023 Pagina 15 allontanamento in Turchia metterebbe concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine, né che il suo stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti che possano essere proseguiti unicamente in Svizzera. Invero, qualora necessitasse di trattamenti psicologici o psichiatrici, egli potrà sicuramente usufruirne in Turchia, la quale dispone di un sistema sanitario generalmente equiparabile agli standard europei (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-4408/2024 del 15 agosto 2024 consid. 12.6.4; D-3442/2024 del 16 luglio 2024 consid. 9.4.2.3; E-2474/2024 del 17 maggio 2024 consid. 8.3.3). Per quanto riguarda il ricorrente 1, non risultano documenti medici agli atti.

E. 6.4.5 In esito, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragionevolmente esigibile.

E. 6.5 Per il resto, non risultano impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI).

E. 6.6 Visto quanto precede, la decisione avversata va quindi confermata anche in materia di esecuzione dell’allontanamento.

E. 7 In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi cum 49 PA). Il ricorso va quindi respinto.

E. 8 Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico dei ricorrenti soccombenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Poiché le richieste di giudizio non erano d’acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e considerata la minore età del ricorrente 2, occorre tuttavia accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 9 Di riflesso, in applicazione dell'art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi, va accolta anche la richiesta di gratuito patrocinio e nominata quale patrocinatrice d’ufficio l’avv. Immacolata Iglio Rezzonico, alla quale va accordata un'indennità per il patrocinio. La tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un

D-4671/2023, D-4669/2023 Pagina 16 minimo di 200 e un massimo di 400 franchi (art. 12 TS-TAF in combinato disposto con l'art. 10 cpv. 2 TS-TAF) – in materia d’asilo il Tribunale applica una tariffa tra i 200 e 220 franchi – essendo precisato che le spese non necessarie non vengono indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). Nello specifico, la patrocinatrice d'ufficio non ha inoltrato una nota d'onorario. Chiamato tuttavia a fissare l'indennità sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), il Tribunale ritiene opportuno accordarle un importo complessivo di CHF 1’000.– in considerazione della congiunzione delle cause e della presentazione di un ricorso congiunto (cfr. artt. 9 cpv. 1, 10 capoversi 1-2, 11 cpv. 1 e 12 TS-TAF).

E. 10 Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-4671/2023, D-4669/2023 Pagina 17

Dispositiv
  1. Le procedure D-4671/2023 e D-4669/2023 sono congiunte.
  2. Il ricorso è respinto.
  3. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.
  4. Non si prelevano spese processuali.
  5. 5.1 La domanda di gratuito patrocinio è accolta. 5.2 È nominata quale patrocinatrice d’ufficio l’avv. Immacolata Iglio Rezzonico, Lugano. 5.3 Alla patrocinatrice d’ufficio è accordato un onorario di CHF 1’000.– a carico della cassa del Tribunale.
  6. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4671/2023 e D-4669/2023 Sentenza del 4 marzo 2025 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Grégory Sauder, Walter Lang, cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nato il (...), ricorrente 1, B._______, nato il (...), ricorrente 2, Turchia, patrocinati dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 24 luglio 2023. Fatti: A. A.a I fratelli A._______ e B._______ (quest'ultimo minorenne non accompagnato), turchi di etnia curda e originari di C._______, sono giunti in Svizzera il 13 ottobre 2022, depositandovi una domanda d'asilo il 24 novembre successivo. A.b Il 7 e 9 febbraio 2023, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha svolto le audizioni approfondite sui motivi d'asilo. Il fratello minore (ricorrente 2) sarebbe stato abusato sessualmente per anni da un parente che abitava nello stesso quartiere di C._______. Per ripulire l'onore della famiglia e non avendo creduto all'abuso del minore (tacciandolo invece di omosessualità), il padre avrebbe imposto al figlio maggiore (ricorrente 1), residente a D._______, di uccidere il fratello. Egli si sarebbe tuttavia rifiutato di obbedire all'ordine paterno, esponendosi così alle sue rappresaglie. In caso di rimpatrio, gli interessati temono quindi per la loro vita poiché il padre, noto per aver perpetrato violenze fisiche e psicologiche all'interno della famiglia, in particolare verso la madre, sarebbe intenzionato ad ucciderli. Essi hanno inoltre dichiarato che, per sfuggire alle ritorsioni del capofamiglia poco prima dell'espatrio, avrebbero vissuto in un luogo sicuro a Istanbul con la madre, la quale si troverebbe ancora in detta città grazie all'aiuto di un familiare (per i dettagli, cfr. atti SEM n. [...]-24/13 e n. [...]-26/14). A.c Con separate decisioni del 10 febbraio 2023, la SEM ha assegnato le domande d'asilo alla procedura ampliata. A.d In data 8 maggio 2023, l'autorità inferiore ha concesso a B._______ il diritto di essere sentito in merito alle risultanze del rapporto dell'ambasciata svizzera ad Ankara del (...) 2023 vertente sulla possibilità di ottenere protezione presso le autorità turche contro le violenze del padre e del suo aggressore (cfr. atto SEM n. [...]-38/7). Egli ha preso posizione con scritto del 30 maggio 2023. B. Con separate decisioni del 24 luglio 2023, notificate il 31 luglio successivo, la SEM ha negato agli interessati la qualità di rifugiati, ha respinto le domande d'asilo e ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera, incaricando il Canton E._______ dell'esecuzione di quest'ultima misura. C. Con ricorso congiunto del 30 agosto 2023, gli insorgenti avversano le decisioni succitate dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o il TAF), concludendo principalmente all'annullamento delle stesse, al riconoscimento della qualità di rifugiati unitamente alla concessione dell'asilo e, in via subordinata, all'ammissione provvisoria in Svizzera oppure al rinvio degli atti alla SEM per il completamento istruttorio e nuova decisione. Sul piano procedurale, viene inoltre presentata un'istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio. In via supercautelare e cautelare, essi postulano infine il trattamento congiunto delle procedure nonché la sospensione del loro allontanamento. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre quindi entrare nel merito del gravame. 1.3 I ricorrenti sono fratelli e si avvalgono di motivi d'asilo che si riferiscono sostanzialmente agli stessi fatti giuridicamente rilevanti. Per questo motivo, va accolta la richiesta di congiunzione delle loro cause poiché strettamente connesse fra loro (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 3.17). 1.4 Il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi. 2. Con il ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale nonché l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi e dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi). 3.2 3.2.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 3.2.2 La nozione di fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione. Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti della persona interessata, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Sul piano oggettivo, invece, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Pertanto, non sono sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). 3.2.3 Secondo la teoria della protezione ("Schutztheorie"), il riconoscimento della qualità di rifugiato non dipende inoltre dall'autore della persecuzione, bensì dalla possibilità di ottenere una protezione adeguata contro tale persecuzione nello Stato d'origine (cfr. DTAF 2011/51 consid. 7.1-7.4). In questo senso, le persecuzioni non riconducibili ad organi governativi - come nel caso in esame - rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato soltanto nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria alla persona interessata. Invero, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), la persona richiedente d'asilo deve aver esaurito nel Paese d'origine le possibilità di protezione contro le persecuzioni non statali prima di sollecitare la protezione presso uno Stato terzo. L'effettiva protezione nel Paese d'origine non va intesa quale garanzia di protezione individuale a lungo termine. Infatti, nessuno Stato ha la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l'assoluta sicurezza ai propri cittadini. Al contrario, occorre tuttavia che sussista una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, in particolare degli organi di polizia e un ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3; DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti; 2011/51 consid. 6.1). 3.2.4 La giurisprudenza relativa alla teoria della protezione ha quindi stabilito che si può ammettere un'alternativa di rifugio interna al Paese d'origine se, nel luogo di rifugio, esiste sostanzialmente un'infrastruttura di protezione funzionante ed efficiente e, nel contempo, lo Stato è disposto a garantire protezione ad una persona perseguitata in un'altra parte del Paese. In quest'ambito, vanno considerate le condizioni generali del luogo di rifugio e le circostanze personali della persona interessata, valutando se per quest'ultima sia ragionevolmente esigibile stabilirvisi e costruire una nuova vita (cfr. DTAF 2011/51 consid. 7.1-7.4 e 8.5-8.6). 3.3 Giusta l'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve infine provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). In particolare, sono inverosimili le allegazioni che, su punti importanti, sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina e la giurisprudenza riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: le indicazioni del ricorrente devono essere sufficientemente fondate, concludenti e plausibili (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1). 4. 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ritiene anzitutto inverosimile, poiché infondata ed inconcludente, l'allegazione secondo cui il padre degli interessati intenderebbe ucciderli. In particolare, il timore del ricorrente 2 di essere ucciso per ordine del padre sarebbe originato da "una paura di portata generale", senza che vi siano concreti indizi in tal senso (cfr. decisione avversata relativa a B._______, pag. 3). Pure la dichiarazione del ricorrente 1, secondo la quale sarebbe esposto ad un rischio di morte per aver disobbedito all'ordine del padre di uccidere il fratello, si esaurirebbe "in una pura speculazione" non corroborata da sufficienti prove (cfr. decisione avversata relativa a A._______, pag. 3). In secondo luogo, l'autorità inferiore ritiene che i motivi d'asilo afferenti alle violenze sessuali subite dal ricorrente 2, nonché alle conseguenti persecuzioni del padre violento nei confronti dei fratelli, non sarebbero rilevanti per la qualità di rifugiato, in quanto sarebbe disponibile una valida alternativa di protezione interna al Paese d'origine. Quest'ultima sarebbe segnatamente corroborata dal rapporto esperito dall'ambasciata svizzera che dimostrerebbe l'esistenza di concrete misure di protezione che il minorenne potrebbe ottenere in Turchia. Inoltre, gli interessati avrebbero ingiustificatamente rinunciato a denunciare alle autorità turche le violenze fisiche e psicologiche patite, assumendo così un comportamento contrario al principio di sussidiarietà della protezionale internazionale rispetto a quella nazionale. 4.2 Censurando la violazione del diritto federale nonché un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, gli insorgenti sostengono anzitutto che i racconti relativi al timore di essere uccisi dal padre sarebbero verosimili poiché corroborati dagli scritti della madre nonché dai rapporti medici agli atti (cfr. ricorso, pag. 7; mezzi di prova [mdp] SEM dell'incarto [...] n. 1-2). Sotto il profilo della rilevanza (art. 3 LAsi), invece, essi eccepiscono sostanzialmente l'incertezza sulla possibilità ottenere rifugio in un altro luogo della Turchia, facendo riferimento ai vari rapporti già compiegati nella procedura amministrativa relativi al funzionamento delle strutture di protezione turche. In quest'ultime, infatti, non sussisterebbe alcuna tutela personale delle vittime ma, al contrario, molti minori verrebbero ulteriormente maltrattati "perché proprio considerati di serie B, visto che hanno già subito abusi" (cfr. ricorso, pag. 11). Inoltre, i contatti con la madre sarebbero divenuti meno frequenti e la stessa non comunicherebbe neppure la sua ubicazione poiché nascosta in clandestinità cosicché, in caso di rimpatrio, i ricorrenti si ritroverebbero senza sostegno (idem pag. 4). Essi non si sentirebbero poi "al sicuro" nel denunciare il padre "perché anche quando la madre lo aveva denunciato, poi era comunque ritornato a casa, senza che nessuno lo avesse mandato via e le violenze erano continuate" (idem pag. 12). Un trasferimento in un'altra regione del Paese non li sottrarrebbe neppure da eventuali contatti con la famiglia dell'aggressore del ricorrente 2. Infine, i essi ribadiscono di provenire da una famiglia curda politicamente attiva, sottolineando che due zie materne sono rifugiate in Svizzera e altri parenti sono stati arrestati e/o uccisi, motivo per cui temono di essere perseguitati a loro volta in ragione della loro etnia (idem pag. 12). 4.3 4.3.1 Orbene, dalla lettura della documentazione gli atti, il Tribunale ritiene anzitutto che non sussistono valide ragioni per discostarsi dalla decisione avversata in merito all'inverosimiglianza delle allegazioni, secondo cui il padre degli interessati intenderebbe uccidere i ricorrenti. 4.3.2 In primo luogo, le dichiarazioni degli interessati in punto all'intento omicida del padre non risultano sufficientemente fondate e comprovate, in assenza di qualsivoglia mezzo di prova o documento a sostegno di tale circostanza. Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, infatti, la copia della denuncia penale sporta dalla madre per le molestie domestiche subite e il manoscritto di quest'ultima non attestato direttamente la volontà del padre di attuare concretamente, in un prossimo futuro, l'uccisione dei figli (mezzi di prova [mdp] SEM dell'incarto [...], n. 1-2). 4.3.3 In secondo luogo, i ricorrenti non hanno addotto delle dichiarazioni sufficientemente concludenti e plausibili. In proposito il Tribunale non ritiene che il timore di una loro uccisione sia attribuibile ad una questione d'onore e di tradimento al volere del padre (cfr. atti SEM n. [...]-24/13, D11; n. [...]-26/14, D118 segg.). Al contrario, le preoccupazioni addotte - benché comprensibili - sono riconducibili ad una paura generata dall'insieme delle violenze domestiche perpetrate dal padre nel contesto familiare e, pertanto, si rivelano speculativi. Infatti, alla domanda (reiterata una decina di volte) sul perché il ricorrente 2 temesse che suo padre avrebbe potuto ucciderlo, egli ha risposto "perché ho visto le violenze che ha fatto a mia madre e a me fin da quando ero bambino, le minacce, gli insulti..." (cfr. atto SEM n. [...]-26/14, D123 segg.). Anche le ulteriori spiegazioni risultano vaghe e avvalorano l'infondatezza del timore espresso (cfr. idem D119: "Non mi è successo niente, ma ho paura"; D120 [Concretamente perché dici che tuo padre vuole ucciderti?]: "Non lo so"; D121 [Tuo padre ti ha minacciato, ti ha detto qualcosa, ti ha fatto qualcosa dopo che ha scoperto quello che ti era successo?]: "Non ci ho parlato e non l'ho visto. Non l'ho visto."). Va altresì rilevato che, nell'ambito del suo primo racconto spontaneo, il ricorrente 1 non ha mai dichiarato di essere stato minacciato di morte dal padre per il fatto di essersi rifiutato di compiere quanto richiestogli, parlando piuttosto di incubi vissuti (cfr. atto SEM n. [...]-24/13 D10-11). Egli ha poi affermato di non aver più avuto alcun genere di contatto con lui dal giorno in cui ha ricevuto una sua telefonata sul posto di lavoro (cfr. idem D24-25). 4.3.4 In esito, il timore di essere oggetto di un intento omicida da parte del padre, riconducibile ad una questione d'onore in relazione alle violenze sessuali subite dal minore, non risulta verosimile (art. 7 LAsi). 4.4 4.4.1 Il Tribunale ritiene inoltre che le violenze sessuali patite dal ricorrente 2, come pure quelle perpetrate agli interessati dal padre nel contesto domestico, non sono pertinenti per l'asilo. 4.4.2 Va anzitutto osservato che i ricorrenti non si sono mai rivolti alle autorità turche per chiedere protezione e denunciare le violenze subite (cfr. atto SEM n. [...]-24/13, D27 segg.; n. [...]-26/14 D94-96), considerato che, per invalsa giurisprudenza, le stesse hanno di principio la capacità e la volontà di fornire protezione nel contesto della violenza domestica (cfr. sentenze del TAF E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 5.2 [sentenza di riferimento]; D-3202/2024 del 27 settembre 2024 consid. 6; E-150/2024 del 18 gennaio 2024 consid. 6.2.1; D-6350/2023 del 4 gennaio 2024; D-6123/2023 del 29 novembre 2023 consid. 6.2). Questa attitudine non rispetta il principio di sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale, escludendo così un valido motivo d'asilo e inficiando d'acchito la censura secondo cui lo Stato turco si rifiuterebbe di offrire loro una tutela sufficiente (cfr. consid. 3.2.3 supra). Inoltre, il fatto che la denuncia sporta dalla madre a C._______ nel 2019 (poi ritirata) non abbia impedito al padre di ripresentarsi presso l'abitazione familiare, nonostante il divieto di contatto pronunciato dalle autorità (cfr. mdp SEM n. 1 e 2), non dimostra che gli interessati siano ostacolati dall'ottenere aiuto presso le autorità, specialmente all'infuori della loro provincia d'origine. Infatti, le problematiche riscontrate dai ricorrenti sono principalmente circoscritte al loro ambiente familiare a C._______. Essi avrebbero pertanto dovuto evitare tali angherie e violenze optando per un luogo di residenza alternativo interno al Paese, come ad esempio la città di F._______, dove avevano già vissuto, rispettivamente lavorato (cfr. consid. 3.2.4 supra). I ricorrenti hanno tuttavia preferito l'espatrio, rinunciando ingiustificatamente ad alternative interne di protezione che, nel caso concreto, risultavano ragionevolmente esigibili. Invero, il ricorrente 1 gode di buona salute, dispone di una valida formazione e vanta già un'esperienza professionale fuori dalla sua città d'origine. Prima di espatriare, gli insorgenti hanno inoltre vissuto a F._______ con la madre presso la casa dell'ex datore di lavoro del ricorrente 1. Essi hanno altresì affermato che la madre si trova ancora in questa città, nascosta in un luogo sicuro predisposto da un amico stretto del loro nonno (cfr. atto SEM n. [...]-24/13, D21-23, D37 e D41; n. [...]-26/14, D86, D103 segg. e D137). In sede d'audizione, il ricorrente 2 ha poi dichiarato di aver sentito due volte la madre quella settimana tramite videochiamata (cfr. atto SEM n. [...]-26/14, D10), mentre il fratello rimarrebbe in contatto telefonico continuo con lei (cfr. atto SEM n. [...]-24/13, D20). Considerati questi contatti regolari, anche se meno frequenti come asserito nel ricorso, si può quindi concludere che, per ottenere protezione, gli interessati potranno rivolgersi alle autorità turche fuori dalla provincia d'origine, eventualmente affiancati dalla madre che, con le sue dichiarazioni, potrà verosimilmente confermare la necessità di perseguire penalmente il genitore violento. 4.4.3 Infine, la possibilità per il minore (ricorrente 2) di accedere agli aiuti statali è confermata dal rapporto allestito dall'ambasciata svizzera ad Ankara (cfr. atto SEM n. [...]-37/7). In proposito, le censure sollevate nel gravame vanno respinte poiché i rapporti citati dagli interessati - afferenti all'aumento degli abusi sui minori in Turchia, agli ostacoli nel fronteggiarli, agli scandali di maltrattamenti sui bambini nei centri di accoglienza nonché alla mancata protezione delle donne e dei minori (cfr. atto SEM n. [...]-41/260) - non sono in grado di sovvertire la conclusione secondo cui il ricorrente 2 può rivolgersi alle autorità turche per denunciare le violenze subite. È inoltre verosimile ch'egli potrà ottenere protezione insieme alla madre, avendo anch'ella subìto violenze da parte del marito (cfr. conclusioni del rapporto dell'ambasciata, atto SEM n. 37/7, pag. 6). Potendo inoltre rivolgersi alle autorità di F._______ o di un altro luogo al di fuori della provincia d'origine, non è ipotizzabile che il padre o la famiglia dell'aggressore costituiscano un pericolo concreto in caso di denuncia alle autorità. Del resto, gli interessati non hanno più avuto contatti diretti col padre: il ricorrente 1 dal settembre 2022, mentre il ricorrente 2 da quando è fuggito da C._______ insieme alla madre (cfr. atto SEM n. [...]-24/13 D110-19 e D24-26; n. [...]-26/14 D-101-102). 4.5 In esito, il Tribunale giudica che i motivi d'asilo presentati dai ricorrenti non giustificano il riconoscimento della loro qualità di rifugiati. 5. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare tale misura. 6. 6.1 La SEM ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera verso la Turchia sia possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile. I ricorrenti, invece, sostengono che l'autorità inferiore non abbia verificato né lo stato psicologico del ricorrente 2, per accertare s'egli sarà in grado di riprendere la scuola o il lavoro, né la situazione attuale della madre, per determinare se sia in grado di offrire un supporto al minore. Inoltre, sarebbe anche necessaria una valutazione psicologica del ricorrente 1 per determinare se potrà concretamente aiutare il fratello. La riuscita integrazione dei ricorrenti in Svizzera ostacolerebbe infine il loro allontanamento. In particolare, il rimpatrio del ricorrente 2, già scolarizzato, non garantirebbe il suo diritto ad "una vita adeguata alla sua età". L'allontanamento pronunciato non sarebbe quindi ragionevolmente esigibile (cfr. ricorso, pagg. 12-14). 6.2 Per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), il quale dispone che la stessa dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrl), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrl) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI). 6.3 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. A tale proposito, i ricorrenti non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispongono della qualità di rifugiati (art. 5 cpv. 1 LAsi). Inoltre, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Pure la situazione generale dei diritti dell'uomo in Turchia non risulta essere attualmente ostativa all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza del TAF E-2669/2024 del 18 ottobre 2024 consid. 9.1, confermata nella recente sentenza di riferimento E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 13.2 con riferimenti). Inoltre, il timore di subire violenze per mano del padre non è dirimente per tale valutazione in quanto, come argomentato in precedenza (cfr. consid. 4.4 supra), si può ragionevolmente esigere che gli interessati si rivolgano alle autorità turche per ottenere protezione. Si osserva infine che le problematiche di natura medica risultano pertinenti per l'ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. sentenza della CorteEDU, Grande Camera, Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §§ 180-193, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2), ai quali non è apparentabile la presente fattispecie (cfr. consid. 6.4.4 infra). L'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile. 6.4 6.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 6.4.2 6.4.2.1 Il 6 febbraio 2023, il sud-est della Turchia è stato interessato da forti terremoti che hanno causato migliaia di morti e distrutto buona parte delle infrastrutture. Il Presidente turco ha quindi proclamato lo stato d'emergenza per le undici province toccate dai sismi, tra le quali figura quella da dove provengono i ricorrenti. Il 9 maggio 2023, lo stato d'emergenza è stato tuttavia revocato. L'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento va quindi esaminata considerando le specifiche circostanze del caso concreto (cfr. sentenza del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 [sentenza di riferimento] consid. 11.2.7 e 11.3.1). 6.4.2.2 Per invalsa giurisprudenza, l'interesse superiore del fanciullo ai sensi dell'art. 3 par. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107, di seguito: CDF) può inoltre risultare ostativo all'esecuzione dell'allontanamento di un richiedente minorenne. I criteri applicabili per determinare tale interesse comprendono, in particolare, le valutazioni in merito alla sua età, al suo grado di maturità, ai suoi legami di dipendenza nonché alla natura delle relazioni con le persone di sostegno (prossimità, intensità, importanza per la sua crescita, impegno e capacità di presa a carico). Inoltre, vanno analizzati lo stato e le prospettive di sviluppo e di formazione scolastica, nonché le possibilità e le difficoltà di reinserimento nel Paese d'origine. Dal punto di vista psicologico, occorre prendere in considerazione non solo la famiglia in senso stretto, ma anche l'insieme delle relazioni sociali. La durata del soggiorno in Svizzera è poi un fattore di grande importanza, posto che i bambini in tenera età non devono essere sradicati senza validi motivi dall'ambiente nel quale sono cresciuti. Una forte integrazione in Svizzera, derivante segnatamente da un lungo soggiorno e da una scolarizzazione, può infatti comportare uno sradicamento dallo Stato d'origine suscettibile, secondo le circostanze, di rendere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2; ex pluris sentenza del TAF D-2806/2021 del 3 febbraio 2023 consid. 10.3.1). 6.4.2.3 La qualità di minore non accompagnato, impone quindi all'autorità d'asilo di subordinare l'esecuzione dell'allontanamento al soddisfacimento di specifiche condizioni. In virtù del principio dell'interesse superiore del fanciullo (art. 3 par. 1 CDF), è infatti necessario verificare, in modo concreto già durante l'istruttoria, se il minore potrà essere adeguatamente affidato ai genitori o ad altri membri della sua famiglia oppure, in caso contrario, se potrà essere collocato presso una struttura specializzata che gli fornisca l'assistenza necessaria in base alla sua età e maturità (cfr. DTAF 2021 VI/3 consid. 11.5.2; 2015/30 consid. 7.3; ex pluris sentenza del TAF E-7049/2023 del 14 febbraio 2024 consid. 6.2). In tal senso, non è sufficiente affermare ch'egli può ritornare nella sua famiglia o che nel suo Paese d'origine esistono delle strutture appropriate alle quali potrà indirizzarsi. La SEM deve piuttosto fondarsi su elementi stabiliti contenuti negli atti di causa e, in difetto, procedere alle necessarie misure d'istruzione (cfr. DTAF 2015/30 consid. 7.3). Benché l'assistenza e la presa in carico di un adolescente di 16 anni - come nel caso del ricorrente 2 - non richiedano misure istruttorie estese come quelle per un bambino in tenera età, un minore prossimo alla maggiore età deve comunque disporre di un punto d'appoggio che includa vitto e alloggio, per evitare che venga lasciato a sé stesso per quanto riguarda i suoi bisogni elementari (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-7265/2023 del 26 novembre 2024 consid. 7.2; D-4408/2024 del 15 agosto 2024 consid. 12). 6.4.3 6.4.3.1 Nel caso specifico, va osservato che in Turchia non vige un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 13.4.8). 6.4.3.2 Con riferimento all'interesse superiore del ricorrente minorenne, il Tribunale rileva inoltre che quest'ultimo ha raggiunto i 16 anni d'età e che ha già terminato le scuole dell'obbligo in Turchia, conseguendo il diploma delle scuole medie (cfr. atto SEM n. [...]-26/14 D48-49) e maturando anche piccole esperienze lavorative al fine di sostentarsi economicamente (cfr. idem D50-61 e D64). La sua permanenza in Svizzera, di poco superiore a due anni, non fa altresì supporre un livello d'integrazione così avanzato da causare uno sradicamento culturale significativo con il suo rinvio e compromettere il suo equilibrio e sviluppo futuro. Agli atti non sussistono validi elementi per concludere in contrario (cfr. atti SEM n. [...]-15/2 e 23/1). Il fatto che l'interessato si sia integrato nel contesto scolastico e in una squadra di calcio per alcuni semestri (a partire dai suoi 14 anni) non pregiudica le sue prospettive formative e di sviluppo, considerata peraltro la sua tarda adolescenza. Infatti, con lo stesso spirito d'integrazione dimostrato in Svizzera, si può ragionevolmente ammettere ch'egli potrà reinserirsi, senza eccessive difficoltà, anche nell'ambito scolastico e sportivo del proprio Paese d'origine. Ciò posto, una valutazione preventiva del suo stato psicologico non costituiva un requisito istruttorio necessario per pronunciarsi sull'esecuzione dell'allontanamento (cfr. ricorso, pag. 13). All'insorgente è inoltre garantita un'assistenza personale e istituzionale sufficiente. In primo luogo, il rapporto dell'ambasciata svizzera indica esaustivamente gli aiuti statali disponibili, menzionando in dettaglio la procedura e le istituzioni adeguate che potranno accoglierlo in caso di necessità (cfr. decisione avversata, pagg. 3-8; atto SEM n. [...]-38/7). In secondo luogo, egli può contare sul sostegno del suo nucleo familiare, in particolare del fratello maggiore (ricorrente 1) - in piena età adulta (26 anni), celibe e senza figli, anch'egli allontanato verso la Turchia (cfr. atto SEM n. [...]-24/13 D90-91) - e della madre che si trova attualmente ad F._______. Del resto, i ricorrenti non hanno sollevato specifici motivi ostativi a un ricongiungimento con quest'ultima, né affermato di non essere più in grado di contattarla. In patria si trovano inoltre gli zii materni (cfr. idem D74-85). Su questi presupposti, va quindi concluso che l'allontanamento del minore non scomporrà le sue relazioni con le persone di sostegno all'interno della famiglia (cfr. consid. 6.4.2.2 supra). Inoltre, la stretta relazione che intercorre tra i ricorrenti - confermata dalla psicologa curante - rendeva superfluo lo svolgimento di una valutazione psicologica del ricorrente 1 al fine di determinare le sue capacità di sostegno in favore del fratello (cfr. atto SEM n. [...]-23/1: "[...] è importante anche segnalare la relazione che B._______ intrattiene col fratello col quale è arrivato in Svizzera; sembra infatti essere un punto di riferimento fondamentale"). In esito, il benessere del fanciullo non risulta essere a rischio in caso di un suo allontanamento verso la Turchia. Trattandosi di un minore non accompagnato, apparterà all'autorità cantonale d'esecuzione accertarsi che l'insorgente possa essere accolto da un membro della sua famiglia oppure affidato a una struttura di accoglienza (art. 69 cpv. 4 LStrI). 6.4.3.3 Infine, il Tribunale osserva che il ricorrente 1 ha maturato diverse esperienze lavorative in patria: inizialmente come aiuto cuoco, lavapiatti, cameriere e barman (cfr. atto SEM n. [...]-24/13 D71-D78) e, più recentemente, come team leader per le attività di immagazzinamento presso un'azienda a D._______, dove risiedeva durante i periodi lavorativi (cfr. idem D79-D84). Egli ha vissuto per alcuni mesi anche nella città di F._______, dimostrando così una particolare adattabilità ed intraprendenza (cfr. idem D51-52). Pertanto, indipendentemente dal fatto che la sua provincia d'origine è stata colpita dai sismi del 2023 (aspetto non trattato nel ricorso), è verosimile che l'insorgente non riscontrerà difficoltà eccessive nell'ambito della sua reintegrazione lavorativa e sociale in Turchia. 6.4.4 6.4.4.1 In ultima analisi, occorre esaminare se lo stato di salute dei ricorrenti risulta ostativo all'esecuzione del loro allontanamento. 6.4.4.2 Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, esse potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza, ossia i trattamenti di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessari alla garanzia della dignità umana. Se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d'origine, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà quindi ragionevolmente esigibile. Non lo sarà invece più se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute della persona interessata si degraderebbe così rapidamente al punto da condurla, in maniera certa, alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.3; 2011/50 consid. 8.3). 6.4.4.3 Con riferimento allo stato valetudinario del ricorrente 2, dagli atti risulta un rapporto della psicologa e psicoterapeuta curante che attesta la necessità di beneficiare di un ambiente familiare accogliente e rassicurante come quello offerto dalla famiglia della zia curda residente a G._______. L'insorgente ha inoltre riferito alla specialista di essere accompagnato da uno stato di paura e che soltanto il gioco del calcio svolto in Svizzera gli permetterebbe "di evitare certi ricordi". Egli ha poi riconosciuto di essere "arrabbiato a causa di ciò che ha subito" e pensa che con il tempo "riuscirà a superare le sue attuali condizioni di malessere" (cfr. atto SEM n. [...]-15/2). Nel rapporto del 6 febbraio 2023, la psicologa ha successivamente rilevato un ritmo di sonno-veglia "disturbato da incubi" - meno presenti rispetto alle prime settimane di soggiorno in E._______ - nonché alcune sensazioni di difficoltà respiratorie (cfr. atto SEM n. 23/1). Sulla scorta di quanto precede, il Tribunale giudica quindi che l'interessato non soffre di problemi medici di una gravità tale che l'esecuzione del suo allontanamento in Turchia metterebbe concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine, né che il suo stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti che possano essere proseguiti unicamente in Svizzera. Invero, qualora necessitasse di trattamenti psicologici o psichiatrici, egli potrà sicuramente usufruirne in Turchia, la quale dispone di un sistema sanitario generalmente equiparabile agli standard europei (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-4408/2024 del 15 agosto 2024 consid. 12.6.4; D-3442/2024 del 16 luglio 2024 consid. 9.4.2.3; E-2474/2024 del 17 maggio 2024 consid. 8.3.3). Per quanto riguarda il ricorrente 1, non risultano documenti medici agli atti. 6.4.5 In esito, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragionevolmente esigibile. 6.5 Per il resto, non risultano impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI). 6.6 Visto quanto precede, la decisione avversata va quindi confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento. 7. In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi cum 49 PA). Il ricorso va quindi respinto. 8. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico dei ricorrenti soccombenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Poiché le richieste di giudizio non erano d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e considerata la minore età del ricorrente 2, occorre tuttavia accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). 9. Di riflesso, in applicazione dell'art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi, va accolta anche la richiesta di gratuito patrocinio e nominata quale patrocinatrice d'ufficio l'avv. Immacolata Iglio Rezzonico, alla quale va accordata un'indennità per il patrocinio. La tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di 200 e un massimo di 400 franchi (art. 12 TS-TAF in combinato disposto con l'art. 10 cpv. 2 TS-TAF) - in materia d'asilo il Tribunale applica una tariffa tra i 200 e 220 franchi - essendo precisato che le spese non necessarie non vengono indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). Nello specifico, la patrocinatrice d'ufficio non ha inoltrato una nota d'onorario. Chiamato tuttavia a fissare l'indennità sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), il Tribunale ritiene opportuno accordarle un importo complessivo di CHF 1'000.- in considerazione della congiunzione delle cause e della presentazione di un ricorso congiunto (cfr. artt. 9 cpv. 1, 10 capoversi 1-2, 11 cpv. 1 e 12 TS-TAF). 10. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Le procedure D-4671/2023 e D-4669/2023 sono congiunte.

2. Il ricorso è respinto.

3. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta. 4. Non si prelevano spese processuali. 5. 5.1 La domanda di gratuito patrocinio è accolta. 5.2 È nominata quale patrocinatrice d'ufficio l'avv. Immacolata Iglio Rezzonico, Lugano. 5.3 Alla patrocinatrice d'ufficio è accordato un onorario di CHF 1'000.- a carico della cassa del Tribunale.

6. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: