Asilo e allontanamento (procedura celere)
Sachverhalt
A. A.a Il (…) settembre 2024, l’interessato, minorenne non accompagnato (di seguito: anche RMNA), ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera. Egli ha sottoscritto un mandato di rappresentanza legale a favore della Pro- tezione giuridica della Regione “Ticino e Svizzera centrale” in data (…) set- tembre 2024. A.b Il richiedente, il (…) settembre 2024, è stato sentito nell’ambito di una prima audizione quale RMNA, durante la quale egli ha potuto esporre se- gnatamente la sua biografia, le sue relazioni nel Paese d’origine, il viaggio d’espatrio da lui intrapreso, nonché il suo stato di salute ed i suoi motivi d’asilo. Egli è stato poi sentito approfonditamente sui suoi motivi d’asilo durante un’audizione tenutasi il (…) ottobre 2024. Nei suddetti ambiti, l’interessato ha essenzialmente dichiarato di essere espatriato dalla Turchia a (…) del (…) rispettivamente ad (…). Nel suo Paese d’origine, egli avrebbe iniziato a subire delle percosse e delle discri- minazioni da parte di amici, compagni di scuola ed insegnanti, dopo che in (…), durante una lezione, avrebbe raccontato che la sua famiglia si trovava in Svizzera ed in particolare che la sua sorella maggiore sarebbe stata (…) nel (…) di B._______ (sito nella provincia di C._______) e la matrigna sa- rebbe (…). Sulla via per andare a scuola o per tornare a casa dalle lezioni, un gruppo di ragazzi di (…), avrebbero inoltre iniziato ad interrogarlo in merito alla sorella ed a picchiarlo. In particolare, in un’occasione, gli avreb- bero sferrato un pugno al petto, ciò dal quale deriverebbero i suoi problemi alle vie respiratorie di cui soffrirebbe ancora attualmente. Avendo paura a causa di tali episodi, avrebbe chiesto alla madre di poter rimanere a casa, ciò che ella gli avrebbe concesso a partire dalla fine delle (…). In seguito, egli avrebbe quindi proseguito i suoi studi a distanza, da casa, uscendo raramente. Tuttavia, allorché egli usciva dal domicilio, avrebbe rivissuto gli stessi episodi inflittigli per mano dei suoi amici. Pertanto, per (…) o (…) mesi, non sarebbe più uscito di casa, e quando lo avrebbe fatto, avrebbe nuovamente incontrato il gruppo di ragazzi di (…) che lo avrebbero que- stionato riguardo alla sorella maggiore. Dopo un secondo episodio suc- cesso a seguito di un lungo periodo in cui egli non sarebbe più uscito di casa, dove il predetto gruppo di ragazzi, lo avrebbe picchiato, sia una so- rella sia la madre, gli avrebbero consigliato di recarsi anche lui in Svizzera. La madre lo avrebbe quindi fatto salire su un (…) e gli avrebbe fatto lasciare la Turchia. Egli avrebbe timore di tornare nel suo quartiere, in quanto la (…) di D._______ sarebbe piccola, e tutti saprebbero tutto di tutti.
D-7035/2024 Pagina 3 A comprova della sua identità e delle sue allegazioni, il richiedente ha con- segnato la sua carta d’identità turca originale; ed in fotocopia: i permessi di soggiorno svizzeri dei fratellastri E._______ (di seguito anche: E._______) e F._______ (di seguito anche F._______), nonché della sorellastra G._______ (di seguito anche: G._______); il suo estratto di stato civile; il certificato di morte del padre; una decisione del (…) relativa a G._______; un documento mostrante i procedimenti aperti nei confronti di G._______ in Turchia e la decisione positiva della SEM del 30 ottobre 2014 relativa a G._______ che le ha riconosciuto lo statuto di rifugiata e l’asilo in Svizzera (cfr. elenco dei mezzi di prova [MdP] della SEM n. 1/2-9/1). A.c L’interessato ha potuto presentare, in data 25 ottobre 2024, il parere al progetto di decisione negativo della SEM del 24 ottobre 2024. B. Con decisione del 28 ottobre 2024, notificata lo stesso giorno (cfr. [atto della SEM] n. [{…}]-28/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente, ha respinto la sua domanda d’asilo, altresì pronunciando il suo allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione della stessa misura. C. Tramite il ricorso del 7 novembre 2024 (cfr. risultanze processuali), l’inte- ressato si è aggravato contro la summenzionata decisione dinanzi al Tri- bunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF), chiedendo l’annullamento della decisione impugnata ed a titolo principale il riconosci- mento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera. In primo subordine, egli ha postulato che gli venga concessa l’ammissione provvisoria in Svizzera; ed in secondo subordine che gli atti siano restituiti alla SEM per complemento istruttorio e per un nuovo esame delle allega- zioni in procedura ampliata. Ha inoltre presentato istanza d’assistenza giu- diziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al ricorso, sono stati annessi quali nuovi documenti, in copia, la decisione del (…) inerente alla sorellastra del ricorrente, G._______, con la relativa scheda descrittiva/di traduzione in italiano; scritti in turco del 28 otto- bre 2024 dei due fratellastri del ricorrente, F._______ e E._______, nonché della sorellastra G._______ e di H._______, tutti con le relative schede di traduzione in italiano; ed una stampa di un articolo di giornale pubblicato su (…) dell’(…) relativo a G._______.
D-7035/2024 Pagina 4 D. Con decisione incidentale del 14 novembre 2024, il Tribunale ha osservato che il ricorrente è autorizzato a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura ed ha rinunciato alla percezione di un anticipo sulle presu- mibili spese processuali dal ricorrente, riservando tuttavia la decisione sull’esito della domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali, al prosieguo di procedura rispet- tivamente nella sentenza finale. Il Tribunale ha infine invitato l’autorità infe- riore a presentare una risposta al ricorso. E. Il 21 novembre 2024, la SEM ha presentato la sua risposta, proponendo il respingimento del ricorso. F. Dal canto suo il ricorrente ha avuto modo d’inoltrare la sua replica il 9 di- cembre 2024 ed il 17 dicembre 2024 l’autorità inferiore ha trasmesso le sue osservazioni di duplica, confermandosi nelle sue precedenti motiva- zioni e conclusioni. G. Con scritto del 9 gennaio 2025, l’insorgente ha potuto pronunciarsi in tri- plica, mentre che la SEM ha accolto la possibilità di presentare le sue os- servazioni di quadruplica con missiva del 24 marzo 2025, sempre riba- dendo le sue esposte argomentazioni e conclusioni. H. Sia il ricorrente sia la SEM, hanno avuto modo di trasmettere al Tribunale delle ulteriori osservazioni rispettivamente il 7 aprile 2025 ed il 22 aprile 2025. Queste ultime sono state inoltrate per conoscenza dal Tri- bunale al ricorrente, con ordinanza del 30 aprile 2025, nell’ambito della quale si è pure statuita la chiusura dello scambio di scritti. I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi in diritto qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Erwägungen (42 Absätze)
E. 1 D-7035/2024 Pagina 5
E. 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gra- vame.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente ri- levanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’ina- deguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Altresì, il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomenta- zioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 Il ricorrente, nel suo gravame, propone quale conclusione ancora più subordinata (cfr. ricorso, cifra 4 delle conclusioni, pag. 14), la restituzione degli atti alla SEM per complemento istruttorio e per un nuovo esame delle sue allegazioni in procedura ampliata. A tenore delle sue argomentazioni ricorsuali, l’insorgente si lamenta dapprima che l’autorità sindacata, nella valutazione della verosimiglianza dei suoi asserti, non avrebbe tenuto conto né della sua minore età né del suo stato d’animo, dovuto anche al suo stato di salute che avrebbe influito sulla sua capacità espositiva. Al- tresì, l’autorità inferiore avrebbe dovuto esaminare l’ipotesi di una persecu- zione riflessa nei suoi confronti a causa delle problematiche con la giustizia turca della sorellastra che ora vive in Svizzera. Peraltro la SEM, sia per il fatto che non avrebbe in alcun modo tenuto in considerazione la presenza di un’ampia rete famigliare in Svizzera per il ricorrente e che avrebbe do- vuto svolgere ulteriori analisi in merito al contesto famigliare dell’insorgente in Turchia ed in Svizzera, sia poiché il delicato stato psicologico del ricor- rente non sarebbe stato ancora istruito, sarebbe scaduta in un accerta- mento incompleto dei fatti rilevanti per la causa (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi e 12 PA; cfr. per la nozione di accertamento inesatto ed incompleto: DTAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3; e per il contenuto del prin- cipio inquisitorio: DTAF 2020 VI/6 consid. 2.2, 2019 I/6 consid. 5.1). Per i predetti motivi, e vista anche la complessità del caso, il ricorrente ritiene poi che lo stesso avrebbe dovuto essere assegnato alla procedura am- pliata, perché venissero istruite in modo esaustivo la verosimiglianza e la
D-7035/2024 Pagina 6 rilevanza dei suoi motivi d’asilo, come pure la questione dell’esecuzione del suo allontanamento.
E. 3.2.1 L’audizione di un RMNA deve in principio svolgersi in presenza di un curatore o di un rappresentante del medesimo, in un clima di fiducia e con dei quesiti adatti alla sua età (cfr. DTAF 2014/30 consid. 2.3). Ai sensi dell’art. 7 cpv. 5 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), le persone incaricate dell’audi- zione di richiedenti l’asilo minorenni devono tenere conto degli aspetti spe- cifici della minore età. Esse devono quindi prendere in considerazione l’età del bambino, la sua maturità (in particolare la sua capacità di comprendere i quesiti, di ricordarsi e di comunicare), la complessità della causa e delle esigenze procedurali particolari in rapporto al valore probante delle dichia- razioni (cfr. DTAF 2014/30 consid. 2.3.2). Appartiene alla SEM di prendere le misure adeguate perché il minore si senta a suo agio (cfr. ibidem con- sid. 3.2.2).
E. 3.2.2 Ora, nel caso concreto, il Tribunale ritiene le censure ricorsuali rela- tive al fatto che l’autorità inferiore non avrebbe tenuto in debita considera- zione nella sua valutazione la minore età dell’insorgente come fondate. In proposito, si rileva invero come sia l’audizione RMNA del (…) settem- bre 2024, sia quella sui suoi motivi d’asilo tenutasi il (…) ottobre 2024, non abbiano rispettato a livello procedurale i principi succitati per la tenuta di un’audizione con un minorenne. Risulta difatti da entrambe le audizioni, che la funzionaria incaricata dalla SEM, non abbia per nulla messo a suo agio il RMNA, ponendo ad esempio inizialmente ed in conclusione alle au- dizioni dei quesiti di natura più generica al ricorrente, ma l’ha interrogato nello stesso modo distaccato e molto formale, come si farebbe con una persona adulta. A titolo esemplificativo, la funzionaria incaricata ha impie- gato per quasi tutto il corso dei due verbali la forma di cortesia e ha chia- mato l’interessato in un’occasione “Signore” (cfr. n. 19/13, D30, pag. 5), in- sistendo in modo importante sulla domanda inerente alla data esatta del suo espatrio, malgrado il richiedente avesse esposto fin dal principio di non rammentarsi il giorno esatto (cfr. n. 16/10, p.to 5.01, pag. 6; n. 19/13, D32 seg., pag. 5), ciò che risulta essere verosimile anche ed in particolare alla luce della sua minore età. La valutazione poi adempiuta dalla SEM nella decisione avversata e nelle prese di posizione successive in merito all’in- verosimiglianza degli asserti dell’insorgente, risulta in più punti di un’ani- mosità e veemenza particolari, difficilmente ammissibili nell’ambito della valutazione di asserti esposti da minorenni (cfr. segnatamente allorché ri- tiene la “scaltrezza” del ricorrente nel richiedere di poter rileggere il verbale
D-7035/2024 Pagina 7 e che egli avrebbe preparato “a tavolino” una storia con più dettagli nel corso dell’audizione sui motivi d’asilo, cfr. pag. 7-8 della decisione avver- sata; risposta al ricorso, pag. 4; quadruplica, pag. 2-3; o ancora ritenendo “estremamente tendenzioso” e non meritevole “in alcun modo di essere creduto”, cfr. pag. 7 della decisione impugnata, una spiegazione data dal ricorrente). Per di più, il Tribunale rileva, che l’autorità inferiore, nella valu- tazione della verosimiglianza degli asserti dell’insorgente, si è orientata sulla giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale in merito all’esame della verosimiglianza di dichiarazioni di testimoni in ambito penale (cfr. DTF 128 I 81 consid. 2; DTF 129 I 49 consid. 5; DTF 133 I 33 consid. 4.3), che si distanzia per le norme probatorie da quelle valide invece per l’esame della verosimiglianza nell’ambito dell’asilo ai sensi dell’art. 7 LAsi (cfr. sen- tenza del Tribunale D-2534/2023 del 12 giugno 2023 consid. 7.1.1).
E. 3.2.3 Visto quanto precede, le norme procedurali per la tenuta di un’audi- zione di un RMNA risultano essere state violate nel caso concreto dalla SEM, come pure la valutazione della verosimiglianza contenuta nella deci- sione avversata ne risulta viziata in più punti e non rispettosa della giuri- sprudenza circa l’esame della verosimiglianza delle allegazioni di un richie- dente l’asilo minorenne sviluppata dalla scrivente autorità. Malgrado quanto precede, il Tribunale ritiene che sia nel corso della procedura din- nanzi all’autorità inferiore, sia con il ricorso e con le sue prese di posizione successive, il ricorrente abbia potuto presentare le sue ragioni e le sue motivazioni ampiamente, ciò che permette al Tribunale di esaminare e va- lutare con piena cognizione di causa la situazione dell’insorgente. In tal senso, nonché per i motivi che seguono (cfr. infra consid. 3.3 e 5), un rinvio della causa all’autorità inferiore perché esegua nuovamente le audizioni rispettando le normative in vigore e la giurisprudenza sopra esposta per i RMNA, rappresenterebbe agli occhi del Tribunale una vana formalità e con- durrebbe a dei ritardi inutili che non sarebbero conciliabili con l’interesse del ricorrente ad un esame celere e diligente del suo caso (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.3).
E. 3.3.1 Il fatto poi che il ricorrente giunga, rispetto alla verosimiglianza dei suoi asserti, ad una conclusione diversa da quella espressa dall’autorità inferiore, non è il risultato di una mancanza di presa in analisi dell’età dello stesso, bensì deriva dal suo potere d’apprezzamento, e riguarda quindi una questione di merito e non formale. Per quanto attiene poi al suo stato di salute ed al suo “stato d’animo” al momento in cui egli è stato verbalizzato nell’ambito delle due audizioni sostenute dinanzi alla SEM, alla stessa stre- gua di quanto ribadito più volte da quest’ultima autorità nella sua risposta
D-7035/2024 Pagina 8 e nei suoi scritti successivi, anche il Tribunale ritiene che essa ne abbia adeguatamente tenuto conto nella sua valutazione. Difatti, si evince chia- ramente dalla decisione impugnata, come tali aspetti siano confluiti nell’ap- prezzamento svolto dalla SEM (cfr. p.to II, pag. 6 seg., pag. 8, pag. 13 e p.to III, pag. 15). Ancora una volta, il fatto che l’autorità predetta sia giunta a conclusioni diverse rispetto a quanto auspicato dal ricorrente, riguarda il merito della questione e non la forma. Peraltro, essendo l’autorità inferiore giunta alla conclusione che l’insorgente non aveva reso verosimili i suoi motivi d’asilo – comprese le problematiche con le autorità turche (cfr. p.to II, pag. 11 e pag. 12) – al contrario di quanto sollevato dal ricorrente nel suo gravame, la SEM non aveva alcun obbligo di proseguire l’esame di tali suoi asserti, anche nell’ambito di una presupposta persecuzione riflessa. Si evince poi chiaramente dal provvedimento avversato, come nello stesso l’autorità inferiore abbia tenuto conto della situazione familiare dell’insor- gente per esprimere il suo giudizio (cfr. p.to III, pag. 15 seg.). Riguardo alla stessa, sia il ricorrente sia la SEM si sono poi potuti pronunciare compiu- tamente anche nei loro scritti inoltrati in fase ricorsuale. Per questi motivi, e per quelli che verranno esplicati nei considerandi che seguono, il Tribu- nale ritiene pertanto che l’autorità inferiore abbia accertato a sufficienza ed in modo corretto tale aspetto. In proposito si ricorda ancora come l’autorità non è tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argo- mentazioni addotte, bensì può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1). Concernente poi più specificatamente lo stato di salute dell’insorgente, si ritiene che al momento in cui è stata presa la decisione avversata, la SEM avesse tutti gli elementi in proposito per esprimersi in merito. Difatti, agli atti non v’era alcun documento medico che attestasse e provasse di una qualsivoglia problematica psicologica o dello spettro psichiatrico per il ricorrente. Peraltro, malgrado l’insorgente anche in fase ricorsuale abbia paventato l’inoltro di refertazione medica che atte- stasse delle sue problematiche psicologiche (cfr. triplica, pag. 3; osserva- zioni del 7 aprile 2025, pag. 3), la stessa non è mai pervenuta al Tribunale. Sulla base di quanto precede, non si ravvede alcuna ragione di ritenere che l’accertamento della SEM riguardo allo stato di salute dell’insorgente non fosse corretto e completo già al momento della presa di decisione. Infine, dal profilo dell’esecuzione dell’allontanamento non corrisponde al vero che l’autorità inferiore sia risultata “imprecisa” come affermato nel ri- corso (cfr. p.to III, pag. 12), in quanto dell’osservazione che il ricorrente attribuisce alla decisione avversata non ve n’è traccia, come neppure del passaggio riportato alla pag. 11: “In risposta à ciò, la stessa SEM ha rile- vato che: […] Oltre ad aver dichiarato di stare bene in Patria con la sua
D-7035/2024 Pagina 9 famiglia lei in base alle sue dichiarazioni non ha nemmeno mai subito mi- nacce”.
E. 3.3.2 Ne discende quindi che l’autorità sindacata non ha violato (limitata- mente a quanto esposto al consid. 3.3.1), né il principio inquisitorio che le incombeva, né il suo obbligo di accertare in modo completo e corretto i fatti giuridicamente rilevanti ai sensi dell’art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi. Per i predetti motivi, non si ravvede neppure la necessità perché il caso venisse trattato in procedura ampliata piuttosto che in quella celere, come fatto in specie dalla SEM, essendo l’accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti suffi- cientemente completo ed esatto già al momento della pronuncia del prov- vedimento sindacato.
E. 3.3.3 Di conseguenza, la conclusione ricorsuale in secondo subordine, deve essere respinta.
E. 4.1 Venendo ora al merito, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifu- giati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 4.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Nei pregiudizi seri rientrano segnatamente l’esposi- zione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le mi- sure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre te- nere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
E. 4.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivi riconoscibili da terzi (ele- mento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d’essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2, 2010/57 consid. 2.5).
E. 4.4 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Quest’ultima è
D-7035/2024 Pagina 10 resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponde- rante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corri- spondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1, 2013/1 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi ci- tata).
E. 5.1 Visto quanto già sopra motivato (cfr. supra consid. 3.2), anche si rite- nessero verosimili gli asserti del ricorrente concernenti le problematiche che egli avrebbe riscontrato per mano di terze persone nel contesto scola- stico e fuori dallo stesso, gli stessi non sarebbero sufficienti per riconoscere un timore fondato per l’insorgente di subire dei seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, nel caso di un suo ritorno in patria.
E. 5.2 Giova infatti ricordare che, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all’art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente l’asilo che abbia dapprima esaurito nel suo paese d’origine, le possibilità di protezione contro delle persecuzioni non statali, prima di sollecitare la protezione da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1). Occorre tuttavia precisare che, una protezione nazionale adeguata non s’intende come la necessità di una protezione as- soluta, in quanto nessuno Stato è in grado di garantire una tale protezione ad ognuno dei suoi cittadini, in ogni luogo ed in ogni momento (cfr. DTAF 2008/5 consid. 4.2). Per costante giurisprudenza, il Tribunale ritiene che le autorità turche di perseguimento penale e giudiziarie siano di regola capaci e volenterose di offrire protezione nel caso di minacce concrete pro- venienti da terze persone (cfr. tra le tante le sentenze del TAF E-1498/2024 del 19 luglio 2024 consid. 7.1, E-1269/2024 del 12 giugno 2024 con- sid. 6.1.3, E-1543/2024 del 16 maggio 2024 consid. 6.1).
E. 5.3 Nel caso concreto, il ricorrente non ha dimostrato, né reso perlomeno verosimile, con degli indizi concreti e concludenti, neppure nel suo ricorso e nei suoi memoriali ricorsuali successivi, che le autorità turche rifiutereb- bero, o non sarebbero in misura, se sollecitate, di proteggerlo contro delle aggressioni o violenze concrete perpetrate da parte di terze persone. In- vero, egli ha allegato di non avere mai avuto problematiche con le autorità turche (cfr. n. 16/10, p.to 7.02, pag. 8; n. 19/13, D92 segg., pag. 10; D102
D-7035/2024 Pagina 11 seg., pag. 11), né dai suoi asserti risultano averne avute i suoi famigliari che risiedono ancora in Turchia. E ciò, anche successivamente all’espatrio dei fratellastri, della sorellastra G._______ e della matrigna che soggior- nano attualmente in Svizzera. Inoltre, egli non è mai stato attivo politica- mente in Turchia, né ha mai avuto alcun contatto, e neppure sa di cosa si tratta, con il movimento (…) o con il (…) (cfr. n. 19/13, D94 segg., pag. 10). Frattanto, non si ravvede alcun indizio concreto per ritenere che egli possa subire, in particolare a causa delle vicende vissute dalla sorellastra G._______, che fra l’altro è espatriata già nel (…) (…), una persecuzione riflessa per mano delle autorità turche. Egli potrà quindi indirizzarsi alle predette, anche sporgendo regolare denuncia – ciò che egli ha allegato di non aver mai fatto (cfr. n. 19/13, D80 segg., pag. 9 e D89, pag. 10) – nel caso in cui persone terze lo importunassero nuovamente in futuro o lo avessero fatto in passato. Gli asserti che egli non avrebbe sporto denuncia contro i suoi compagni di scuola, in quanto tra gli stessi ci sarebbero figli (…) e di (…), rispettivamente poiché avrebbe avuto paura dei ragazzi di (…) (cfr. ibidem, D80 segg., pag. 9 e D89, pag. 10), non risultano essere delle motivazioni sufficienti ed oggettive, nonché in grado di capovolgere la presunzione di protezione succitata (cfr. supra consid. 5.2). A ciò si ag- giunge che il ricorrente avrebbe potuto, e potrà anche in futuro se lo vorrà, recarsi anche in un’altra regione del suo Paese d’origine, onde eludere i suoi timori soggettivi di subire nuovamente dei pregiudizi da parte di terze persone, se tornasse a D._______ (cfr. n. 19/13, D116, pag. 12). Invero, egli ha affermato come, in particolare nella (…) di I._______, vivano delle sorelle, i nonni e degli zii e zie materne (cfr. ibidem, D114, pag. 12), dai quali potrà senz’altro riparare e trovare un sostegno, nel caso in cui i suoi timori relativi al suo quartiere si concretizzassero nuovamente in futuro. Infine, la sua appartenenza all’etnia curda così come le discriminazioni che egli avrebbe subito a scuola per questa ragione (cfr. n. 19/13, D29, pag. 4 seg.; D34 segg., pag. 5 seg., D61 segg., pag. 7 seg.), anche fossero rite- nute verosimili, non sarebbero, a causa della mancanza d’intensità, atte a far giungere al riconoscimento della qualità di rifugiato dell’insorgente, es- sendo rammentato che il Tribunale non ha, fino ad oggi, riconosciuto al- cuna persecuzione collettiva contro i curdi in Turchia (cfr. le sentenze del TAF E-1019/2025 del 16 aprile 2025, pag. 12; E-4929/2024 del 30 settem- bre 2024 consid. 4.2.4 e rif. cit.).
E. 5.4 Concernente poi la documentazione presentata dall’insorgente dinanzi all’autorità inferiore (cfr. MdP n. 1/2-9/1), che d’un canto sostiene la sua identità ed il legame di parentela con i suoi fratellastri e la sorellastra resi- denti in Svizzera e d’altro canto le vicende che avrebbero interessato quest’ultima in Turchia, circostanze che il Tribunale non intende mettere in
D-7035/2024 Pagina 12 dubbio, non è però atta in alcun modo a sostenere la rilevanza dei motivi d’asilo dell’insorgente, non essendoci alcun legame diretto – né indiretto – evincibile dagli stessi. Per quanto attiene poi alla documentazione presen- tata dal ricorrente con il gravame, la stessa non è in grado di rendere mag- giormente pertinenti ai sensi dell’asilo le sue allegazioni circa i fatti da lui posti a fondamento della sua partenza dalla Turchia. Difatti il contenuto delle quattro lettere scritte dai famigliari del ricorrente residenti in Svizzera, in quanto tali, e per lo più generiche, sono da catalogare come allegazioni di parte, per nulla sostanziate con elementi concreti e circostanziati. Peral- tro, presentano pure dei fatti, per esempio che gli atteggiamenti razzisti che avrebbe subito il ricorrente sarebbe derivato dal cognome che porta (cfr. scritti di E._______ e di H._______ del 28 ottobre 2024), come pure che la famiglia del ricorrente si sarebbe dapprima indirizzata al docente ed alla direzione scolastica per risolvere le problematiche dello stesso (cfr. scritto di G._______ del 28 ottobre 2024), che l’insorgente non ha mai riportato in tal modo rispettivamente mai addotto. Ciò che inficia ancora maggiormente la credibilità di tali scritti, ai quali non può pertanto essere riconosciuta al- cuna valenza probatoria. Infine, per quanto concerne la decisione del (…) e l’articolo giornalistico inerente alla sorellastra del ricorrente, G._______, non essendoci nello stesso alcun riferimento all’insorgente, non è atto a mutare la conclusione del Tribunale succitata in merito all’irrilevanza dei suoi motivi d’asilo.
E. 6 Riassumendo, con le sue allegazioni irrilevanti, il ricorrente non è stato in grado, neppure con il suo gravame e gli scritti ricorsuali successivi, di ren- dere perlomeno verosimile (art. 7 LAsi) che al momento del suo espatrio dalla Turchia, egli fosse esposto a delle persecuzioni pertinenti ai sensi dell’asilo o che esista un rischio fondato di subire dei seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, nel caso di un suo ritorno nel suddetto Stato. Pertanto, è a ragione che l’autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al ricorrente ed ha respinto la sua domanda d’asilo.
E. 7.1 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi).
E. 7.2 L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1,
D-7035/2024 Pagina 13 RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tri- bunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento.
E. 8 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adem- pimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvi- soria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).
E. 9.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio; in par- ticolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura). L’applicazione di tali disposizioni, pre- suppone che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall’interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Commis- sione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).
E. 9.2 Venendo alla presente disamina, a ragione l’autorità resistente nel suo provvedimento, osserva che in specie il principio del divieto di respingi- mento (art. 5 cpv. 1 LAsi), non si applica, in quanto esso protegge soltanto persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, per i motivi già sopra enucleati (cfr. consid. 4-6), non sono evincibili agli atti, rispettivamente nelle allegazioni ricorsuali dell’insorgente, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che egli possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento proscritti dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 Conv. tortura nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo [CorteEDU], Grande Ca- mera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). In particolare, ed al contrario di quanto da egli esplicita- mente sollevato nel gravame (cfr. ricorso, p.to III, pag. 10 seg.), il contesto famigliare e socio-culturale d’origine, come si vedrà in seguito (cfr. infra
D-7035/2024 Pagina 14 consid. 10), non risultano né contrari all’art. 3 CEDU né all’art. 3 della Con- venzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107, di se- guito: CDF). Pure la situazione generale dei diritti dell’uomo in Turchia, non risulta essere, all’ora attuale, ostativa all’ammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente (cfr. a tal proposito la giurisprudenza costante del Tribunale, tra le altre le sentenze del TAF E-1087/2024 del 2 maggio 2025 consid. 8.3; E-4011/2023 del 28 aprile 2025 consid. 8.2.4). Inoltre, le problematiche di natura medica risultano pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari di estrema gravità (cfr. DTAF 2009/2, consid. 9.1.2-9.1.6), a cui non è apparentabile la presente fattispecie, visti gli atti di causa (cfr. infra consid. 10.4.5).
E. 9.3 Ne discende quindi che l’allontanamento del ricorrente verso la Turchia risulta essere ammissibile nei confronti delle norme internazionali applicabili (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).
E. 10.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ra- gionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa- zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me- dica.
E. 10.2 Il Tribunale, nella sua giurisprudenza costante, ritiene che l’interesse superiore del fanciullo – il quale deriva in particolare dall’art. 3 par. 1 CDF – può risultare ostativo all’esecuzione dell’allontanamento del minore, e ren- dere pertanto tale misura inesigibile. Nel quadro di una ponderazione degli interessi, i criteri da esaminare sono: l’età del bambino, il suo grado di ma- turità, i suoi legami di dipendenza, la natura delle sue relazioni con le per- sone che lo sostengono (prossimità, intensità, importanza per la sua evo- luzione), l’impegno, la capacità di sostegno e le risorse di queste ultime; lo stato e le prospettive del suo sviluppo e della sua formazione scolastica, rispettivamente professionale; il grado di riuscita della sua integrazione, così come le possibilità e le difficoltà di una reinstallazione nel Paese d’ori- gine (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2). La qualità di minore non accompagnato, impone all’autorità d’asilo di su- bordinare l’esecuzione dell’allontanamento al soddisfacimento di specifi- che condizioni, in particolare, in virtù del principio dell’interesse superiore del fanciullo ai sensi dell’art. 3 par. 1 CDF, di verificare, concretamente, già durante l’istruttoria, se il minore potrà essere adeguatamente preso in ca- rico dai genitori o da altri membri della sua famiglia o, in caso contrario, se
D-7035/2024 Pagina 15 egli possa essere collocato presso una struttura specializzata che gli offra l’assistenza necessaria in funzione della sua età e della sua maturità (cfr. DTAF 2021 VI/3 consid. 11.5.2, 2015/30 consid. 7.3; tra le altre le sentenze del TAF D-4408/2024 del 15 agosto 2024 consid. 12.2, E-7049/2023 del
E. 10.3 Nella presente disamina, anche tenuto conto della ripresa del conflitto curdo-turco e degli scontri armati tra il PKK (Partito dei Lavoratori del Kur- distan) e le forze di sicurezza statali dal luglio del 2015 in diverse province del sud-est del Paese, nonché degli sviluppi dopo il tentativo del colpo di Stato avvenuto nel luglio del 2016, come ritenuto da costante giurispru- denza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un conte- sto di guerra, guerra civile e violenza generalizzata, riguardante l’integralità del territorio, neppure per gli appartenenti all’etnia curda (cfr. tra le altre le sentenze del TAF E-1087/2024 succitata consid. 8.4.2; E-5618/2024 del 20 dicembre 2024 consid. 8.3.2, D-4530/2024 del 19 dicembre 2024 con- sid. 8.3.1). Inoltre l’insorgente proviene dalla (…) di D._______, sita negli omonimi distretto e provincia, regione che non è stata toccata direttamente dai terremoti occorsi in Turchia nel febbraio del 2023 (cfr. per la lista delle regioni turche interessate dai predetti sismi la sentenza del TAF E-2552/2024 del 27 maggio 2024 consid. 9.3.3). Altresì, anche se l’alter- nativa di soggiorno interna segnalata sopra (ovvero I._______, cfr. con- sid. 5.3), si trova in una delle province toccate dai sismi precitati, il ricor- rente non ha mai addotto che i famigliari che ivi abiterebbero avrebbero subito dei pregiudizi a causa degli stessi. Pertanto, anche considerata la
D-7035/2024 Pagina 16 giurisprudenza resa in merito dal Tribunale, che ritiene come anche nelle province interessate dai terremoti, l’esecuzione dell’allontanamento non sia generalmente inesigibile e svolge per quanto attiene alla valutazione dell’esigibilità della misura un esame individuale della situazione di vita nel singolo caso (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1308/2023 del
E. 10.4.1 Pure dal profilo dei motivi personali, non è evincibile all’incarto alcun elemento dal quale si possa dedurre che l’esecuzione dell’allontanamento implicherebbe una messa in pericolo concreta dell’interessato.
E. 10.4.2 A tal proposito, v’è infatti innanzitutto da rimarcare come il ricorrente, minore e senza carico famigliare, dispone nel suo Paese d’origine, sia a D._______ (suo luogo d’origine) sia in altre regioni della Turchia, di un’am- pia rete famigliare, in particolare della madre, di fratelli e sorelle, nonché di nonni e zii e zie materni (cfr. n. 16/10, p.to 3.01, pag. 5; n. 19/13, D105 segg., pag. 11 seg.). Con gli stessi risulta essere in buoni e regolari contatti (cfr. n. 19/13, D9 segg., pag. 2; D110, pag. 11; D115, pag. 12). Il ricorrente ha inoltre asserito che con la madre vivrebbero al suo indirizzo d’origine a D._______, un fratello ed una sorella maggiori, e che gli stessi lavorereb- bero per sopperire anche ai bisogni della madre, nonché che quest’ultima percepirebbe una rendita d’invalidità; altresì, una sorella maggiore sta- rebbe lavorando in (…) (cfr. n. 16/10, p.to 1.16.04, pag. 4; n. 19/13, D105 segg., pag. 11; cfr. anche ricorso, p.to III, pag. 10). Visto l’insieme di tali elementi, che si evincono in maniera chiara ed affidabile dalle stesse di- chiarazioni del ricorrente, si può senz’altro concludere che quest’ultimo po- trà essere sostenuto, sia finanziariamente, sia materialmente ed affettiva- mente, dalla sua famiglia d’origine, segnatamente dalla madre e dai fratelli e sorelle che vivono in Turchia, che hanno la possibilità concreta di soste- nerlo e di garantirgli una presa a carico reale, nel caso di un suo ritorno in Turchia. In particolare, non v’è agli atti, né men che meno apportati con il ricorso e con le osservazioni ricorsuali successive, alcun indizio concreto dal quale scaturisca che lo sviluppo psichico e sociale dell’interessato po- trebbe essere messo in pericolo, nei (…) che lo separano attualmente dalla maggiore età, nell’eventualità di una sua reintegrazione nel suo nucleo fa- migliare. Altresì, per quanto si dia atto della disponibilità, anche finanziaria, e dell’attaccamento affettivo che provano i famigliari del ricorrente che vi- vono in Svizzera nei suoi confronti (cfr. a tal proposito gli scritti da loro pro- dotti con il ricorso); tuttavia non è in alcun modo provato né reso perlomeno
D-7035/2024 Pagina 17 verosimile che egli condurrebbe presso di loro una vita affettiva e qualita- tiva inferiore a quella che gli sarebbe riservata in Turchia, come sostenuto nel ricorso. Paese, quest’ultimo, dove invece egli dispone dell’affetto e del sostegno di tutta la sua famiglia d’origine, mentre che invece i famigliari che si trovano qui in Svizzera, erano anni che egli non rivedeva più. V’è inoltre da rimarcare come l’insorgente abbia asserito di avere contatti gior- nalieri con la madre, il fratello maggiore, la sorella maggiore ed un cugino paterno dacché si trova in Svizzera (cfr. n. 19/13, D9 segg., pag. 2). Per- tanto v’è da concludere per l’esistenza effettiva di una rete famigliare sul posto, che il ricorrente potrà per di più facilmente reintegrare, essendo che non l’ha lasciata da molto tempo.
E. 10.4.3 Inoltre il ricorrente ha allegato di aver seguito la scuola fino alla sua partenza dal Paese d’origine, interrompendo il (…) anno di (…) che avrebbe frequentato a distanza, a causa della sua partenza per la Svizzera (cfr. n. 16/10, p.to 1.17.04, pag. 4). Egli beneficia quindi già di una forma- zione scolastica, che potrà proseguire se vorrà, od intraprendere una for- mazione, al fine d’esercitare un’attività professionale in Turchia. Il fatto che egli in Svizzera potrebbe godere di un’istruzione migliore, non è determi- nante.
E. 10.4.4 Pertanto, nessun elemento concreto suggerisce che il ricorrente non potrebbe riprendere in Turchia – anche tenuto conto dell’irrilevanza dei suoi asserti rispetto al suo vissuto nel Paese d’origine – la vita che egli conduceva prima del suo espatrio. Inoltre, tenuto conto della sua età – di (…) anni compiuti – come pure della durata del suo soggiorno in Svizzera
– ovvero ad oggi di poco più di un anno – nulla indica che il suo grado d’integrazione in Svizzera sia tale che un suo allontanamento verso il suo Paese d’origine, dove ne conosce la cultura e la lingua, costituirebbe uno sradicamento di natura tale da mettere in pericolo il suo sviluppo. A tal pro- posito, il fatto che il ricorrente starebbe frequentando regolarmente dei corsi di (…), avrebbe iniziato a frequentare la scuola in Svizzera, e sarebbe iscritto ad un corso di (…), secondo le allegazioni ricorsuali nonché la do- cumentazione annessa al ricorso, non sono sufficienti per modificare la predetta conclusione.
E. 10.4.5 Pure lo stato valetudinario del ricorrente, non risulta essere ostativo all’esecuzione del suo allontanamento. Difatti, dalle sue allegazioni, si evince come egli farebbe, a volte, fatica a respirare, nonché soffrirebbe di attacchi di panico, per i quali avrebbe ricevuto dei medicamenti naturali qui in Svizzera (cfr. n. 19/13, D14 segg., pag. 3). Egli ha inoltre asserito in fase ricorsuale che a partire dal gennaio del 2025 starebbe svolgendo
D-7035/2024 Pagina 18 regolarmente dei colloqui specialistici per le sue problematiche psicologi- che (cfr. triplica, pag. 3; osservazioni del 7 aprile 2025, pag. 3). Tuttavia, di tali asserti e problematiche di salute, e ciò anche malgrado il ricorrente abbia reiteratamente asserito che avrebbe prodotto la documentazione medica a supporto, non se ne trova alcuna traccia documentale agli atti all’inserto (cfr. anche supra consid. 3.3.1). Ciò risulta essere dimostrativo del fatto che lo stato di salute del ricorrente è per lo meno stabile e non ha dato luogo ad alcuna preoccupazione maggiore, nonché che non risulta essere ostativo all’esecuzione del suo allontanamento, ai sensi della giuri- sprudenza restrittiva applicabile in materia (cfr. sentenze della CorteEDU, [Grande Camera], N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1 e 2011/9 consid. 7.1). Peraltro, egli in patria, potrà proseguire gli eventuali trattamenti e cure iniziati in Svizzera, in quanto il sistema di salute turco è paragonabile in principio agli standard dell’Europa dell’ovest ed offre in particolare delle cure mediche ed in ambito psicolo- gico-psichiatrico sufficienti (cfr. tra le tante la sentenza del TAF E-1087/2024 del 2 maggio 2025 consid. 8.4.4).
E. 10.5 Ciò detto, apparterrà comunque all’autorità cantonale d’esecuzione, poiché si tratta di un minore non accompagnato, di accertarsi – eventual- mente con l’intermediazione della rappresentanza svizzera nel Paese d’ori- gine dell’interessato – al momento in cui l’allontanamento sarà concreta- mente pronto per essere eseguito, che l’insorgente possa essere accolto da un membro della sua famiglia al suo arrivo, al fine di assicurare la sua presa a carico così come disposto dall’art. 69 cpv. 4 LStrI. L’autorità infe- riore è quindi invitata a vegliare perché tali disposizioni siano comprese e rispettate dall’autorità incaricata dell’esecuzione dell’allontanamento ed a sostenerla in tal senso. Altresì, anche la rappresentante legale dell’insor- gente, è in misura di rammentarle al momento opportuno (cfr. nello stesso senso la sentenza del TAF D-1284/2024 dell’11 aprile 2024 consid. 11.4.4).
E. 10.6 Su tali presupposti, l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente in Turchia risulta essere conforme al suo interesse superiore quale minore, ai sensi dell’art. 3 CDF, ed il suo benessere non risulta essere a rischio nel caso di un suo rinvio nel suddetto Paese.
E. 10.7 Ne discende che l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente è quindi pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).
D-7035/2024 Pagina 19 11. Nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibi- lità dell’esecuzione dell’allontanamento, in quanto il ricorrente – che di- spone di una carta d’identità turca originale tutt’ora valida (cfr. MdP
n. 1/2) – potrà procurarsi ogni (ulteriore) documento indispensabile al rim- patrio, usando della necessaria diligenza (art. 47 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). 12. Ne consegue che, anche in materia d’esecuzione dell’allontanamento, la decisione dell’autorità inferiore va confermata. 13. Visto l’esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a ca- rico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni d’acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l’insorgente, minorenne, è indigente; v’è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). 14. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-7035/2024 Pagina 20 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione:
E. 11 Nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente - che dispone di una carta d'identità turca originale tutt'ora valida (cfr. MdP n. 1/2) - potrà procurarsi ogni (ulteriore) documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 47 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).
E. 12 Ne consegue che, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.
E. 13 Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente, minorenne, è indigente; v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 14 febbraio 2024 consid. 6.2). In tal senso, non è sufficiente affermare che il minore possa ritornare nella sua famiglia o che esistano nel suo Paese d’origine delle strutture appropriate alle quali egli potrà indirizzarsi. Inoltre, l’art. 69 cpv. 4 LStrI, prescrive che l’autorità competente, prima del rinvio coatto di uno straniero minorenne non accompagnato, si accerti che nello Stato di rimpatrio questi sarà affidato ad un membro della sua famiglia, a un tutore o a una struttura di accoglienza che ne garantiscano la protezione (cfr. tra le altre la sentenza del TAF D-5264/2021 del 23 dicembre 2021, pag. 14 seg.). Se pure vi sia modo di ritenere che sia la presa in carico sia l’inquadra- mento di un adolescente di (…) anni d’età non necessiterà delle misure estese come invece quelle da prevedere per un bambino in tenera età, ciò non toglie che anche un minore prossimo alla maggiore età deve poter disporre perlomeno di un punto d’appoggio comprensivo del vitto e dell’al- loggio, onde evitare che non sia abbandonato a sé stesso per quanto con- cerne i suoi bisogni elementari (cfr. sentenza del TAF E-7049/2023 succi- tata consid. 6.2).
E. 19 marzo 2024 consid. 11.3.1), dal profilo della situazione generale del Paese d’origine, non risultano esserci ostacoli all’esecuzione dell’allonta- namento del ricorrente.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7035/2024 Sentenza del 1° dicembre 2025 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Esther Marti, Susanne Bolz-Reimann, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Turchia, rappresentato da Roberta Condemi, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 28 ottobre 2024. Fatti: A. A.a Il (...) settembre 2024, l'interessato, minorenne non accompagnato (di seguito: anche RMNA), ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Egli ha sottoscritto un mandato di rappresentanza legale a favore della Protezione giuridica della Regione "Ticino e Svizzera centrale" in data (...) settembre 2024. A.b Il richiedente, il (...) settembre 2024, è stato sentito nell'ambito di una prima audizione quale RMNA, durante la quale egli ha potuto esporre segnatamente la sua biografia, le sue relazioni nel Paese d'origine, il viaggio d'espatrio da lui intrapreso, nonché il suo stato di salute ed i suoi motivi d'asilo. Egli è stato poi sentito approfonditamente sui suoi motivi d'asilo durante un'audizione tenutasi il (...) ottobre 2024. Nei suddetti ambiti, l'interessato ha essenzialmente dichiarato di essere espatriato dalla Turchia a (...) del (...) rispettivamente ad (...). Nel suo Paese d'origine, egli avrebbe iniziato a subire delle percosse e delle discriminazioni da parte di amici, compagni di scuola ed insegnanti, dopo che in (...), durante una lezione, avrebbe raccontato che la sua famiglia si trovava in Svizzera ed in particolare che la sua sorella maggiore sarebbe stata (...) nel (...) di B._______ (sito nella provincia di C._______) e la matrigna sarebbe (...). Sulla via per andare a scuola o per tornare a casa dalle lezioni, un gruppo di ragazzi di (...), avrebbero inoltre iniziato ad interrogarlo in merito alla sorella ed a picchiarlo. In particolare, in un'occasione, gli avrebbero sferrato un pugno al petto, ciò dal quale deriverebbero i suoi problemi alle vie respiratorie di cui soffrirebbe ancora attualmente. Avendo paura a causa di tali episodi, avrebbe chiesto alla madre di poter rimanere a casa, ciò che ella gli avrebbe concesso a partire dalla fine delle (...). In seguito, egli avrebbe quindi proseguito i suoi studi a distanza, da casa, uscendo raramente. Tuttavia, allorché egli usciva dal domicilio, avrebbe rivissuto gli stessi episodi inflittigli per mano dei suoi amici. Pertanto, per (...) o (...) mesi, non sarebbe più uscito di casa, e quando lo avrebbe fatto, avrebbe nuovamente incontrato il gruppo di ragazzi di (...) che lo avrebbero questionato riguardo alla sorella maggiore. Dopo un secondo episodio successo a seguito di un lungo periodo in cui egli non sarebbe più uscito di casa, dove il predetto gruppo di ragazzi, lo avrebbe picchiato, sia una sorella sia la madre, gli avrebbero consigliato di recarsi anche lui in Svizzera. La madre lo avrebbe quindi fatto salire su un (...) e gli avrebbe fatto lasciare la Turchia. Egli avrebbe timore di tornare nel suo quartiere, in quanto la (...) di D._______ sarebbe piccola, e tutti saprebbero tutto di tutti. A comprova della sua identità e delle sue allegazioni, il richiedente ha consegnato la sua carta d'identità turca originale; ed in fotocopia: i permessi di soggiorno svizzeri dei fratellastri E._______ (di seguito anche: E._______) e F._______ (di seguito anche F._______), nonché della sorellastra G._______ (di seguito anche: G._______); il suo estratto di stato civile; il certificato di morte del padre; una decisione del (...) relativa a G._______; un documento mostrante i procedimenti aperti nei confronti di G._______ in Turchia e la decisione positiva della SEM del 30 ottobre 2014 relativa a G._______ che le ha riconosciuto lo statuto di rifugiata e l'asilo in Svizzera (cfr. elenco dei mezzi di prova [MdP] della SEM n. 1/2-9/1). A.c L'interessato ha potuto presentare, in data 25 ottobre 2024, il parere al progetto di decisione negativo della SEM del 24 ottobre 2024. B. Con decisione del 28 ottobre 2024, notificata lo stesso giorno (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-28/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente, ha respinto la sua domanda d'asilo, altresì pronunciando il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della stessa misura. C. Tramite il ricorso del 7 novembre 2024 (cfr. risultanze processuali), l'interessato si è aggravato contro la summenzionata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF), chiedendo l'annullamento della decisione impugnata ed a titolo principale il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera. In primo subordine, egli ha postulato che gli venga concessa l'ammissione provvisoria in Svizzera; ed in secondo subordine che gli atti siano restituiti alla SEM per complemento istruttorio e per un nuovo esame delle allegazioni in procedura ampliata. Ha inoltre presentato istanza d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al ricorso, sono stati annessi quali nuovi documenti, in copia, la decisione del (...) inerente alla sorellastra del ricorrente, G._______, con la relativa scheda descrittiva/di traduzione in italiano; scritti in turco del 28 ottobre 2024 dei due fratellastri del ricorrente, F._______ e E._______, nonché della sorellastra G._______ e di H._______, tutti con le relative schede di traduzione in italiano; ed una stampa di un articolo di giornale pubblicato su (...) dell'(...) relativo a G._______. D. Con decisione incidentale del 14 novembre 2024, il Tribunale ha osservato che il ricorrente è autorizzato a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura ed ha rinunciato alla percezione di un anticipo sulle presumibili spese processuali dal ricorrente, riservando tuttavia la decisione sull'esito della domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, al prosieguo di procedura rispettivamente nella sentenza finale. Il Tribunale ha infine invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. E. Il 21 novembre 2024, la SEM ha presentato la sua risposta, proponendo il respingimento del ricorso. F. Dal canto suo il ricorrente ha avuto modo d'inoltrare la sua replica il 9 dicembre 2024 ed il 17 dicembre 2024 l'autorità inferiore ha trasmesso le sue osservazioni di duplica, confermandosi nelle sue precedenti motivazioni e conclusioni. G. Con scritto del 9 gennaio 2025, l'insorgente ha potuto pronunciarsi in triplica, mentre che la SEM ha accolto la possibilità di presentare le sue osservazioni di quadruplica con missiva del 24 marzo 2025, sempre ribadendo le sue esposte argomentazioni e conclusioni. H. Sia il ricorrente sia la SEM, hanno avuto modo di trasmettere al Tribunale delle ulteriori osservazioni rispettivamente il 7 aprile 2025 ed il 22 aprile 2025. Queste ultime sono state inoltrate per conoscenza dal Tribunale al ricorrente, con ordinanza del 30 aprile 2025, nell'ambito della quale si è pure statuita la chiusura dello scambio di scritti. I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi in diritto qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Altresì, il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Il ricorrente, nel suo gravame, propone quale conclusione ancora più subordinata (cfr. ricorso, cifra 4 delle conclusioni, pag. 14), la restituzione degli atti alla SEM per complemento istruttorio e per un nuovo esame delle sue allegazioni in procedura ampliata. A tenore delle sue argomentazioni ricorsuali, l'insorgente si lamenta dapprima che l'autorità sindacata, nella valutazione della verosimiglianza dei suoi asserti, non avrebbe tenuto conto né della sua minore età né del suo stato d'animo, dovuto anche al suo stato di salute che avrebbe influito sulla sua capacità espositiva. Altresì, l'autorità inferiore avrebbe dovuto esaminare l'ipotesi di una persecuzione riflessa nei suoi confronti a causa delle problematiche con la giustizia turca della sorellastra che ora vive in Svizzera. Peraltro la SEM, sia per il fatto che non avrebbe in alcun modo tenuto in considerazione la presenza di un'ampia rete famigliare in Svizzera per il ricorrente e che avrebbe dovuto svolgere ulteriori analisi in merito al contesto famigliare dell'insorgente in Turchia ed in Svizzera, sia poiché il delicato stato psicologico del ricorrente non sarebbe stato ancora istruito, sarebbe scaduta in un accertamento incompleto dei fatti rilevanti per la causa (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi e 12 PA; cfr. per la nozione di accertamento inesatto ed incompleto: DTAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3; e per il contenuto del principio inquisitorio: DTAF 2020 VI/6 consid. 2.2, 2019 I/6 consid. 5.1). Per i predetti motivi, e vista anche la complessità del caso, il ricorrente ritiene poi che lo stesso avrebbe dovuto essere assegnato alla procedura ampliata, perché venissero istruite in modo esaustivo la verosimiglianza e la rilevanza dei suoi motivi d'asilo, come pure la questione dell'esecuzione del suo allontanamento. 3.2 3.2.1 L'audizione di un RMNA deve in principio svolgersi in presenza di un curatore o di un rappresentante del medesimo, in un clima di fiducia e con dei quesiti adatti alla sua età (cfr. DTAF 2014/30 consid. 2.3). Ai sensi dell'art. 7 cpv. 5 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), le persone incaricate dell'audizione di richiedenti l'asilo minorenni devono tenere conto degli aspetti specifici della minore età. Esse devono quindi prendere in considerazione l'età del bambino, la sua maturità (in particolare la sua capacità di comprendere i quesiti, di ricordarsi e di comunicare), la complessità della causa e delle esigenze procedurali particolari in rapporto al valore probante delle dichiarazioni (cfr. DTAF 2014/30 consid. 2.3.2). Appartiene alla SEM di prendere le misure adeguate perché il minore si senta a suo agio (cfr. ibidem consid. 3.2.2). 3.2.2 Ora, nel caso concreto, il Tribunale ritiene le censure ricorsuali relative al fatto che l'autorità inferiore non avrebbe tenuto in debita considerazione nella sua valutazione la minore età dell'insorgente come fondate. In proposito, si rileva invero come sia l'audizione RMNA del (...) settembre 2024, sia quella sui suoi motivi d'asilo tenutasi il (...) ottobre 2024, non abbiano rispettato a livello procedurale i principi succitati per la tenuta di un'audizione con un minorenne. Risulta difatti da entrambe le audizioni, che la funzionaria incaricata dalla SEM, non abbia per nulla messo a suo agio il RMNA, ponendo ad esempio inizialmente ed in conclusione alle audizioni dei quesiti di natura più generica al ricorrente, ma l'ha interrogato nello stesso modo distaccato e molto formale, come si farebbe con una persona adulta. A titolo esemplificativo, la funzionaria incaricata ha impiegato per quasi tutto il corso dei due verbali la forma di cortesia e ha chiamato l'interessato in un'occasione "Signore" (cfr. n. 19/13, D30, pag. 5), insistendo in modo importante sulla domanda inerente alla data esatta del suo espatrio, malgrado il richiedente avesse esposto fin dal principio di non rammentarsi il giorno esatto (cfr. n. 16/10, p.to 5.01, pag. 6; n. 19/13, D32 seg., pag. 5), ciò che risulta essere verosimile anche ed in particolare alla luce della sua minore età. La valutazione poi adempiuta dalla SEM nella decisione avversata e nelle prese di posizione successive in merito all'inverosimiglianza degli asserti dell'insorgente, risulta in più punti di un'animosità e veemenza particolari, difficilmente ammissibili nell'ambito della valutazione di asserti esposti da minorenni (cfr. segnatamente allorché ritiene la "scaltrezza" del ricorrente nel richiedere di poter rileggere il verbale e che egli avrebbe preparato "a tavolino" una storia con più dettagli nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo, cfr. pag. 7-8 della decisione avversata; risposta al ricorso, pag. 4; quadruplica, pag. 2-3; o ancora ritenendo "estremamente tendenzioso" e non meritevole "in alcun modo di essere creduto", cfr. pag. 7 della decisione impugnata, una spiegazione data dal ricorrente). Per di più, il Tribunale rileva, che l'autorità inferiore, nella valutazione della verosimiglianza degli asserti dell'insorgente, si è orientata sulla giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale in merito all'esame della verosimiglianza di dichiarazioni di testimoni in ambito penale (cfr. DTF 128 I 81 consid. 2; DTF 129 I 49 consid. 5; DTF 133 I 33 consid. 4.3), che si distanzia per le norme probatorie da quelle valide invece per l'esame della verosimiglianza nell'ambito dell'asilo ai sensi dell'art. 7 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale D-2534/2023 del 12 giugno 2023 consid. 7.1.1). 3.2.3 Visto quanto precede, le norme procedurali per la tenuta di un'audizione di un RMNA risultano essere state violate nel caso concreto dalla SEM, come pure la valutazione della verosimiglianza contenuta nella decisione avversata ne risulta viziata in più punti e non rispettosa della giurisprudenza circa l'esame della verosimiglianza delle allegazioni di un richiedente l'asilo minorenne sviluppata dalla scrivente autorità. Malgrado quanto precede, il Tribunale ritiene che sia nel corso della procedura dinnanzi all'autorità inferiore, sia con il ricorso e con le sue prese di posizione successive, il ricorrente abbia potuto presentare le sue ragioni e le sue motivazioni ampiamente, ciò che permette al Tribunale di esaminare e valutare con piena cognizione di causa la situazione dell'insorgente. In tal senso, nonché per i motivi che seguono (cfr. infra consid. 3.3 e 5), un rinvio della causa all'autorità inferiore perché esegua nuovamente le audizioni rispettando le normative in vigore e la giurisprudenza sopra esposta per i RMNA, rappresenterebbe agli occhi del Tribunale una vana formalità e condurrebbe a dei ritardi inutili che non sarebbero conciliabili con l'interesse del ricorrente ad un esame celere e diligente del suo caso (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.3). 3.3 3.3.1 Il fatto poi che il ricorrente giunga, rispetto alla verosimiglianza dei suoi asserti, ad una conclusione diversa da quella espressa dall'autorità inferiore, non è il risultato di una mancanza di presa in analisi dell'età dello stesso, bensì deriva dal suo potere d'apprezzamento, e riguarda quindi una questione di merito e non formale. Per quanto attiene poi al suo stato di salute ed al suo "stato d'animo" al momento in cui egli è stato verbalizzato nell'ambito delle due audizioni sostenute dinanzi alla SEM, alla stessa stregua di quanto ribadito più volte da quest'ultima autorità nella sua risposta e nei suoi scritti successivi, anche il Tribunale ritiene che essa ne abbia adeguatamente tenuto conto nella sua valutazione. Difatti, si evince chiaramente dalla decisione impugnata, come tali aspetti siano confluiti nell'apprezzamento svolto dalla SEM (cfr. p.to II, pag. 6 seg., pag. 8, pag. 13 e p.to III, pag. 15). Ancora una volta, il fatto che l'autorità predetta sia giunta a conclusioni diverse rispetto a quanto auspicato dal ricorrente, riguarda il merito della questione e non la forma. Peraltro, essendo l'autorità inferiore giunta alla conclusione che l'insorgente non aveva reso verosimili i suoi motivi d'asilo - comprese le problematiche con le autorità turche (cfr. p.to II, pag. 11 e pag. 12) - al contrario di quanto sollevato dal ricorrente nel suo gravame, la SEM non aveva alcun obbligo di proseguire l'esame di tali suoi asserti, anche nell'ambito di una presupposta persecuzione riflessa. Si evince poi chiaramente dal provvedimento avversato, come nello stesso l'autorità inferiore abbia tenuto conto della situazione familiare dell'insorgente per esprimere il suo giudizio (cfr. p.to III, pag. 15 seg.). Riguardo alla stessa, sia il ricorrente sia la SEM si sono poi potuti pronunciare compiutamente anche nei loro scritti inoltrati in fase ricorsuale. Per questi motivi, e per quelli che verranno esplicati nei considerandi che seguono, il Tribunale ritiene pertanto che l'autorità inferiore abbia accertato a sufficienza ed in modo corretto tale aspetto. In proposito si ricorda ancora come l'autorità non è tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte, bensì può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1). Concernente poi più specificatamente lo stato di salute dell'insorgente, si ritiene che al momento in cui è stata presa la decisione avversata, la SEM avesse tutti gli elementi in proposito per esprimersi in merito. Difatti, agli atti non v'era alcun documento medico che attestasse e provasse di una qualsivoglia problematica psicologica o dello spettro psichiatrico per il ricorrente. Peraltro, malgrado l'insorgente anche in fase ricorsuale abbia paventato l'inoltro di refertazione medica che attestasse delle sue problematiche psicologiche (cfr. triplica, pag. 3; osservazioni del 7 aprile 2025, pag. 3), la stessa non è mai pervenuta al Tribunale. Sulla base di quanto precede, non si ravvede alcuna ragione di ritenere che l'accertamento della SEM riguardo allo stato di salute dell'insorgente non fosse corretto e completo già al momento della presa di decisione. Infine, dal profilo dell'esecuzione dell'allontanamento non corrisponde al vero che l'autorità inferiore sia risultata "imprecisa" come affermato nel ricorso (cfr. p.to III, pag. 12), in quanto dell'osservazione che il ricorrente attribuisce alla decisione avversata non ve n'è traccia, come neppure del passaggio riportato alla pag. 11: "In risposta à ciò, la stessa SEM ha rilevato che: [...] Oltre ad aver dichiarato di stare bene in Patria con la sua famiglia lei in base alle sue dichiarazioni non ha nemmeno mai subito minacce". 3.3.2 Ne discende quindi che l'autorità sindacata non ha violato (limitatamente a quanto esposto al consid. 3.3.1), né il principio inquisitorio che le incombeva, né il suo obbligo di accertare in modo completo e corretto i fatti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi. Per i predetti motivi, non si ravvede neppure la necessità perché il caso venisse trattato in procedura ampliata piuttosto che in quella celere, come fatto in specie dalla SEM, essendo l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti sufficientemente completo ed esatto già al momento della pronuncia del provvedimento sindacato. 3.3.3 Di conseguenza, la conclusione ricorsuale in secondo subordine, deve essere respinta. 4. 4.1 Venendo ora al merito, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 4.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Nei pregiudizi seri rientrano segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 4.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivi riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2, 2010/57 consid. 2.5). 4.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Quest'ultima è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1, 2013/1 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 5. 5.1 Visto quanto già sopra motivato (cfr. supra consid. 3.2), anche si ritenessero verosimili gli asserti del ricorrente concernenti le problematiche che egli avrebbe riscontrato per mano di terze persone nel contesto scolastico e fuori dallo stesso, gli stessi non sarebbero sufficienti per riconoscere un timore fondato per l'insorgente di subire dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, nel caso di un suo ritorno in patria. 5.2 Giova infatti ricordare che, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente l'asilo che abbia dapprima esaurito nel suo paese d'origine, le possibilità di protezione contro delle persecuzioni non statali, prima di sollecitare la protezione da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1). Occorre tuttavia precisare che, una protezione nazionale adeguata non s'intende come la necessità di una protezione assoluta, in quanto nessuno Stato è in grado di garantire una tale protezione ad ognuno dei suoi cittadini, in ogni luogo ed in ogni momento (cfr. DTAF 2008/5 consid. 4.2). Per costante giurisprudenza, il Tribunale ritiene che le autorità turche di perseguimento penale e giudiziarie siano di regola capaci e volenterose di offrire protezione nel caso di minacce concrete provenienti da terze persone (cfr. tra le tante le sentenze del TAF E-1498/2024 del 19 luglio 2024 consid. 7.1, E-1269/2024 del 12 giugno 2024 consid. 6.1.3, E-1543/2024 del 16 maggio 2024 consid. 6.1). 5.3 Nel caso concreto, il ricorrente non ha dimostrato, né reso perlomeno verosimile, con degli indizi concreti e concludenti, neppure nel suo ricorso e nei suoi memoriali ricorsuali successivi, che le autorità turche rifiuterebbero, o non sarebbero in misura, se sollecitate, di proteggerlo contro delle aggressioni o violenze concrete perpetrate da parte di terze persone. Invero, egli ha allegato di non avere mai avuto problematiche con le autorità turche (cfr. n. 16/10, p.to 7.02, pag. 8; n. 19/13, D92 segg., pag. 10; D102 seg., pag. 11), né dai suoi asserti risultano averne avute i suoi famigliari che risiedono ancora in Turchia. E ciò, anche successivamente all'espatrio dei fratellastri, della sorellastra G._______ e della matrigna che soggiornano attualmente in Svizzera. Inoltre, egli non è mai stato attivo politicamente in Turchia, né ha mai avuto alcun contatto, e neppure sa di cosa si tratta, con il movimento (...) o con il (...) (cfr. n. 19/13, D94 segg., pag. 10). Frattanto, non si ravvede alcun indizio concreto per ritenere che egli possa subire, in particolare a causa delle vicende vissute dalla sorellastra G._______, che fra l'altro è espatriata già nel (...) (...), una persecuzione riflessa per mano delle autorità turche. Egli potrà quindi indirizzarsi alle predette, anche sporgendo regolare denuncia - ciò che egli ha allegato di non aver mai fatto (cfr. n. 19/13, D80 segg., pag. 9 e D89, pag. 10) - nel caso in cui persone terze lo importunassero nuovamente in futuro o lo avessero fatto in passato. Gli asserti che egli non avrebbe sporto denuncia contro i suoi compagni di scuola, in quanto tra gli stessi ci sarebbero figli (...) e di (...), rispettivamente poiché avrebbe avuto paura dei ragazzi di (...) (cfr. ibidem, D80 segg., pag. 9 e D89, pag. 10), non risultano essere delle motivazioni sufficienti ed oggettive, nonché in grado di capovolgere la presunzione di protezione succitata (cfr. supra consid. 5.2). A ciò si aggiunge che il ricorrente avrebbe potuto, e potrà anche in futuro se lo vorrà, recarsi anche in un'altra regione del suo Paese d'origine, onde eludere i suoi timori soggettivi di subire nuovamente dei pregiudizi da parte di terze persone, se tornasse a D._______ (cfr. n. 19/13, D116, pag. 12). Invero, egli ha affermato come, in particolare nella (...) di I._______, vivano delle sorelle, i nonni e degli zii e zie materne (cfr. ibidem, D114, pag. 12), dai quali potrà senz'altro riparare e trovare un sostegno, nel caso in cui i suoi timori relativi al suo quartiere si concretizzassero nuovamente in futuro. Infine, la sua appartenenza all'etnia curda così come le discriminazioni che egli avrebbe subito a scuola per questa ragione (cfr. n. 19/13, D29, pag. 4 seg.; D34 segg., pag. 5 seg., D61 segg., pag. 7 seg.), anche fossero ritenute verosimili, non sarebbero, a causa della mancanza d'intensità, atte a far giungere al riconoscimento della qualità di rifugiato dell'insorgente, essendo rammentato che il Tribunale non ha, fino ad oggi, riconosciuto alcuna persecuzione collettiva contro i curdi in Turchia (cfr. le sentenze del TAF E-1019/2025 del 16 aprile 2025, pag. 12; E-4929/2024 del 30 settembre 2024 consid. 4.2.4 e rif. cit.). 5.4 Concernente poi la documentazione presentata dall'insorgente dinanzi all'autorità inferiore (cfr. MdP n. 1/2-9/1), che d'un canto sostiene la sua identità ed il legame di parentela con i suoi fratellastri e la sorellastra residenti in Svizzera e d'altro canto le vicende che avrebbero interessato quest'ultima in Turchia, circostanze che il Tribunale non intende mettere in dubbio, non è però atta in alcun modo a sostenere la rilevanza dei motivi d'asilo dell'insorgente, non essendoci alcun legame diretto - né indiretto - evincibile dagli stessi. Per quanto attiene poi alla documentazione presentata dal ricorrente con il gravame, la stessa non è in grado di rendere maggiormente pertinenti ai sensi dell'asilo le sue allegazioni circa i fatti da lui posti a fondamento della sua partenza dalla Turchia. Difatti il contenuto delle quattro lettere scritte dai famigliari del ricorrente residenti in Svizzera, in quanto tali, e per lo più generiche, sono da catalogare come allegazioni di parte, per nulla sostanziate con elementi concreti e circostanziati. Peraltro, presentano pure dei fatti, per esempio che gli atteggiamenti razzisti che avrebbe subito il ricorrente sarebbe derivato dal cognome che porta (cfr. scritti di E._______ e di H._______ del 28 ottobre 2024), come pure che la famiglia del ricorrente si sarebbe dapprima indirizzata al docente ed alla direzione scolastica per risolvere le problematiche dello stesso (cfr. scritto di G._______ del 28 ottobre 2024), che l'insorgente non ha mai riportato in tal modo rispettivamente mai addotto. Ciò che inficia ancora maggiormente la credibilità di tali scritti, ai quali non può pertanto essere riconosciuta alcuna valenza probatoria. Infine, per quanto concerne la decisione del (...) e l'articolo giornalistico inerente alla sorellastra del ricorrente, G._______, non essendoci nello stesso alcun riferimento all'insorgente, non è atto a mutare la conclusione del Tribunale succitata in merito all'irrilevanza dei suoi motivi d'asilo.
6. Riassumendo, con le sue allegazioni irrilevanti, il ricorrente non è stato in grado, neppure con il suo gravame e gli scritti ricorsuali successivi, di rendere perlomeno verosimile (art. 7 LAsi) che al momento del suo espatrio dalla Turchia, egli fosse esposto a delle persecuzioni pertinenti ai sensi dell'asilo o che esista un rischio fondato di subire dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, nel caso di un suo ritorno nel suddetto Stato. Pertanto, è a ragione che l'autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al ricorrente ed ha respinto la sua domanda d'asilo. 7. 7.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 7.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.
8. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 9. 9.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio; in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura). L'applicazione di tali disposizioni, presuppone che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall'interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). 9.2 Venendo alla presente disamina, a ragione l'autorità resistente nel suo provvedimento, osserva che in specie il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), non si applica, in quanto esso protegge soltanto persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, per i motivi già sopra enucleati (cfr. consid. 4-6), non sono evincibili agli atti, rispettivamente nelle allegazioni ricorsuali dell'insorgente, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che egli possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento proscritti dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [CorteEDU], Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). In particolare, ed al contrario di quanto da egli esplicitamente sollevato nel gravame (cfr. ricorso, p.to III, pag. 10 seg.), il contesto famigliare e socio-culturale d'origine, come si vedrà in seguito (cfr. infra consid. 10), non risultano né contrari all'art. 3 CEDU né all'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107, di seguito: CDF). Pure la situazione generale dei diritti dell'uomo in Turchia, non risulta essere, all'ora attuale, ostativa all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente (cfr. a tal proposito la giurisprudenza costante del Tribunale, tra le altre le sentenze del TAF E-1087/2024 del 2 maggio 2025 consid. 8.3; E-4011/2023 del 28 aprile 2025 consid. 8.2.4). Inoltre, le problematiche di natura medica risultano pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari di estrema gravità (cfr. DTAF 2009/2, consid. 9.1.2-9.1.6), a cui non è apparentabile la presente fattispecie, visti gli atti di causa (cfr. infra consid. 10.4.5). 9.3 Ne discende quindi che l'allontanamento del ricorrente verso la Turchia risulta essere ammissibile nei confronti delle norme internazionali applicabili (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10. 10.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 10.2 Il Tribunale, nella sua giurisprudenza costante, ritiene che l'interesse superiore del fanciullo - il quale deriva in particolare dall'art. 3 par. 1 CDF - può risultare ostativo all'esecuzione dell'allontanamento del minore, e rendere pertanto tale misura inesigibile. Nel quadro di una ponderazione degli interessi, i criteri da esaminare sono: l'età del bambino, il suo grado di maturità, i suoi legami di dipendenza, la natura delle sue relazioni con le persone che lo sostengono (prossimità, intensità, importanza per la sua evoluzione), l'impegno, la capacità di sostegno e le risorse di queste ultime; lo stato e le prospettive del suo sviluppo e della sua formazione scolastica, rispettivamente professionale; il grado di riuscita della sua integrazione, così come le possibilità e le difficoltà di una reinstallazione nel Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2). La qualità di minore non accompagnato, impone all'autorità d'asilo di subordinare l'esecuzione dell'allontanamento al soddisfacimento di specifiche condizioni, in particolare, in virtù del principio dell'interesse superiore del fanciullo ai sensi dell'art. 3 par. 1 CDF, di verificare, concretamente, già durante l'istruttoria, se il minore potrà essere adeguatamente preso in carico dai genitori o da altri membri della sua famiglia o, in caso contrario, se egli possa essere collocato presso una struttura specializzata che gli offra l'assistenza necessaria in funzione della sua età e della sua maturità (cfr. DTAF 2021 VI/3 consid. 11.5.2, 2015/30 consid. 7.3; tra le altre le sentenze del TAF D-4408/2024 del 15 agosto 2024 consid. 12.2, E-7049/2023 del 14 febbraio 2024 consid. 6.2). In tal senso, non è sufficiente affermare che il minore possa ritornare nella sua famiglia o che esistano nel suo Paese d'origine delle strutture appropriate alle quali egli potrà indirizzarsi. Inoltre, l'art. 69 cpv. 4 LStrI, prescrive che l'autorità competente, prima del rinvio coatto di uno straniero minorenne non accompagnato, si accerti che nello Stato di rimpatrio questi sarà affidato ad un membro della sua famiglia, a un tutore o a una struttura di accoglienza che ne garantiscano la protezione (cfr. tra le altre la sentenza del TAF D-5264/2021 del 23 dicembre 2021, pag. 14 seg.). Se pure vi sia modo di ritenere che sia la presa in carico sia l'inquadramento di un adolescente di (...) anni d'età non necessiterà delle misure estese come invece quelle da prevedere per un bambino in tenera età, ciò non toglie che anche un minore prossimo alla maggiore età deve poter disporre perlomeno di un punto d'appoggio comprensivo del vitto e dell'alloggio, onde evitare che non sia abbandonato a sé stesso per quanto concerne i suoi bisogni elementari (cfr. sentenza del TAF E-7049/2023 succitata consid. 6.2). 10.3 Nella presente disamina, anche tenuto conto della ripresa del conflitto curdo-turco e degli scontri armati tra il PKK (Partito dei Lavoratori del Kurdistan) e le forze di sicurezza statali dal luglio del 2015 in diverse province del sud-est del Paese, nonché degli sviluppi dopo il tentativo del colpo di Stato avvenuto nel luglio del 2016, come ritenuto da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile e violenza generalizzata, riguardante l'integralità del territorio, neppure per gli appartenenti all'etnia curda (cfr. tra le altre le sentenze del TAF E-1087/2024 succitata consid. 8.4.2; E-5618/2024 del 20 dicembre 2024 consid. 8.3.2, D-4530/2024 del 19 dicembre 2024 consid. 8.3.1). Inoltre l'insorgente proviene dalla (...) di D._______, sita negli omonimi distretto e provincia, regione che non è stata toccata direttamente dai terremoti occorsi in Turchia nel febbraio del 2023 (cfr. per la lista delle regioni turche interessate dai predetti sismi la sentenza del TAF E-2552/2024 del 27 maggio 2024 consid. 9.3.3). Altresì, anche se l'alternativa di soggiorno interna segnalata sopra (ovvero I._______, cfr. consid. 5.3), si trova in una delle province toccate dai sismi precitati, il ricorrente non ha mai addotto che i famigliari che ivi abiterebbero avrebbero subito dei pregiudizi a causa degli stessi. Pertanto, anche considerata la giurisprudenza resa in merito dal Tribunale, che ritiene come anche nelle province interessate dai terremoti, l'esecuzione dell'allontanamento non sia generalmente inesigibile e svolge per quanto attiene alla valutazione dell'esigibilità della misura un esame individuale della situazione di vita nel singolo caso (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.3.1), dal profilo della situazione generale del Paese d'origine, non risultano esserci ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente. 10.4 10.4.1 Pure dal profilo dei motivi personali, non è evincibile all'incarto alcun elemento dal quale si possa dedurre che l'esecuzione dell'allontanamento implicherebbe una messa in pericolo concreta dell'interessato. 10.4.2 A tal proposito, v'è infatti innanzitutto da rimarcare come il ricorrente, minore e senza carico famigliare, dispone nel suo Paese d'origine, sia a D._______ (suo luogo d'origine) sia in altre regioni della Turchia, di un'ampia rete famigliare, in particolare della madre, di fratelli e sorelle, nonché di nonni e zii e zie materni (cfr. n. 16/10, p.to 3.01, pag. 5; n. 19/13, D105 segg., pag. 11 seg.). Con gli stessi risulta essere in buoni e regolari contatti (cfr. n. 19/13, D9 segg., pag. 2; D110, pag. 11; D115, pag. 12). Il ricorrente ha inoltre asserito che con la madre vivrebbero al suo indirizzo d'origine a D._______, un fratello ed una sorella maggiori, e che gli stessi lavorerebbero per sopperire anche ai bisogni della madre, nonché che quest'ultima percepirebbe una rendita d'invalidità; altresì, una sorella maggiore starebbe lavorando in (...) (cfr. n. 16/10, p.to 1.16.04, pag. 4; n. 19/13, D105 segg., pag. 11; cfr. anche ricorso, p.to III, pag. 10). Visto l'insieme di tali elementi, che si evincono in maniera chiara ed affidabile dalle stesse dichiarazioni del ricorrente, si può senz'altro concludere che quest'ultimo potrà essere sostenuto, sia finanziariamente, sia materialmente ed affettivamente, dalla sua famiglia d'origine, segnatamente dalla madre e dai fratelli e sorelle che vivono in Turchia, che hanno la possibilità concreta di sostenerlo e di garantirgli una presa a carico reale, nel caso di un suo ritorno in Turchia. In particolare, non v'è agli atti, né men che meno apportati con il ricorso e con le osservazioni ricorsuali successive, alcun indizio concreto dal quale scaturisca che lo sviluppo psichico e sociale dell'interessato potrebbe essere messo in pericolo, nei (...) che lo separano attualmente dalla maggiore età, nell'eventualità di una sua reintegrazione nel suo nucleo famigliare. Altresì, per quanto si dia atto della disponibilità, anche finanziaria, e dell'attaccamento affettivo che provano i famigliari del ricorrente che vivono in Svizzera nei suoi confronti (cfr. a tal proposito gli scritti da loro prodotti con il ricorso); tuttavia non è in alcun modo provato né reso perlomeno verosimile che egli condurrebbe presso di loro una vita affettiva e qualitativa inferiore a quella che gli sarebbe riservata in Turchia, come sostenuto nel ricorso. Paese, quest'ultimo, dove invece egli dispone dell'affetto e del sostegno di tutta la sua famiglia d'origine, mentre che invece i famigliari che si trovano qui in Svizzera, erano anni che egli non rivedeva più. V'è inoltre da rimarcare come l'insorgente abbia asserito di avere contatti giornalieri con la madre, il fratello maggiore, la sorella maggiore ed un cugino paterno dacché si trova in Svizzera (cfr. n. 19/13, D9 segg., pag. 2). Pertanto v'è da concludere per l'esistenza effettiva di una rete famigliare sul posto, che il ricorrente potrà per di più facilmente reintegrare, essendo che non l'ha lasciata da molto tempo. 10.4.3 Inoltre il ricorrente ha allegato di aver seguito la scuola fino alla sua partenza dal Paese d'origine, interrompendo il (...) anno di (...) che avrebbe frequentato a distanza, a causa della sua partenza per la Svizzera (cfr. n. 16/10, p.to 1.17.04, pag. 4). Egli beneficia quindi già di una formazione scolastica, che potrà proseguire se vorrà, od intraprendere una formazione, al fine d'esercitare un'attività professionale in Turchia. Il fatto che egli in Svizzera potrebbe godere di un'istruzione migliore, non è determinante. 10.4.4 Pertanto, nessun elemento concreto suggerisce che il ricorrente non potrebbe riprendere in Turchia - anche tenuto conto dell'irrilevanza dei suoi asserti rispetto al suo vissuto nel Paese d'origine - la vita che egli conduceva prima del suo espatrio. Inoltre, tenuto conto della sua età - di (...) anni compiuti - come pure della durata del suo soggiorno in Svizzera - ovvero ad oggi di poco più di un anno - nulla indica che il suo grado d'integrazione in Svizzera sia tale che un suo allontanamento verso il suo Paese d'origine, dove ne conosce la cultura e la lingua, costituirebbe uno sradicamento di natura tale da mettere in pericolo il suo sviluppo. A tal proposito, il fatto che il ricorrente starebbe frequentando regolarmente dei corsi di (...), avrebbe iniziato a frequentare la scuola in Svizzera, e sarebbe iscritto ad un corso di (...), secondo le allegazioni ricorsuali nonché la documentazione annessa al ricorso, non sono sufficienti per modificare la predetta conclusione. 10.4.5 Pure lo stato valetudinario del ricorrente, non risulta essere ostativo all'esecuzione del suo allontanamento. Difatti, dalle sue allegazioni, si evince come egli farebbe, a volte, fatica a respirare, nonché soffrirebbe di attacchi di panico, per i quali avrebbe ricevuto dei medicamenti naturali qui in Svizzera (cfr. n. 19/13, D14 segg., pag. 3). Egli ha inoltre asserito in fase ricorsuale che a partire dal gennaio del 2025 starebbe svolgendo regolarmente dei colloqui specialistici per le sue problematiche psicologiche (cfr. triplica, pag. 3; osservazioni del 7 aprile 2025, pag. 3). Tuttavia, di tali asserti e problematiche di salute, e ciò anche malgrado il ricorrente abbia reiteratamente asserito che avrebbe prodotto la documentazione medica a supporto, non se ne trova alcuna traccia documentale agli atti all'inserto (cfr. anche supra consid. 3.3.1). Ciò risulta essere dimostrativo del fatto che lo stato di salute del ricorrente è per lo meno stabile e non ha dato luogo ad alcuna preoccupazione maggiore, nonché che non risulta essere ostativo all'esecuzione del suo allontanamento, ai sensi della giurisprudenza restrittiva applicabile in materia (cfr. sentenze della CorteEDU, [Grande Camera], N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1 e 2011/9 consid. 7.1). Peraltro, egli in patria, potrà proseguire gli eventuali trattamenti e cure iniziati in Svizzera, in quanto il sistema di salute turco è paragonabile in principio agli standard dell'Europa dell'ovest ed offre in particolare delle cure mediche ed in ambito psicologico-psichiatrico sufficienti (cfr. tra le tante la sentenza del TAF E-1087/2024 del 2 maggio 2025 consid. 8.4.4). 10.5 Ciò detto, apparterrà comunque all'autorità cantonale d'esecuzione, poiché si tratta di un minore non accompagnato, di accertarsi - eventualmente con l'intermediazione della rappresentanza svizzera nel Paese d'origine dell'interessato - al momento in cui l'allontanamento sarà concretamente pronto per essere eseguito, che l'insorgente possa essere accolto da un membro della sua famiglia al suo arrivo, al fine di assicurare la sua presa a carico così come disposto dall'art. 69 cpv. 4 LStrI. L'autorità inferiore è quindi invitata a vegliare perché tali disposizioni siano comprese e rispettate dall'autorità incaricata dell'esecuzione dell'allontanamento ed a sostenerla in tal senso. Altresì, anche la rappresentante legale dell'insorgente, è in misura di rammentarle al momento opportuno (cfr. nello stesso senso la sentenza del TAF D-1284/2024 dell'11 aprile 2024 consid. 11.4.4). 10.6 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Turchia risulta essere conforme al suo interesse superiore quale minore, ai sensi dell'art. 3 CDF, ed il suo benessere non risulta essere a rischio nel caso di un suo rinvio nel suddetto Paese. 10.7 Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è quindi pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
11. Nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente - che dispone di una carta d'identità turca originale tutt'ora valida (cfr. MdP n. 1/2) - potrà procurarsi ogni (ulteriore) documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 47 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).
12. Ne consegue che, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.
13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente, minorenne, è indigente; v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
14. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: