Conflitti in materia di foro (art. 40 cpv. 2 CPP).
Sachverhalt
A. Il 17 ottobre 2014 la "Staatsanwaltschaft, Abteilung 2, Emmen" del Canton Lucerna (in seguito: Staatsanwaltschaft di Emmen) aveva assunto, su ri- chiesta dell'8 ottobre 2014 del Ministero pubblico del Canton Ticino (in se- guito: MP/TI) tre procedimenti penali a carico di A. (v. dossier MP/TI, INC.2014.6603, INC.2011.3215 e INC.2011.10501) per il reato di truffa (art. 146 cpv. 1 CP). Nello specifico, risultava dall'incarto che ad A. erano contestati tre reati ai danni di negozi B., avvenuti rispettivamente il 12 apri- le 2011 a Tenero, il 29 novembre 2011 ad Ascona e il 9 luglio 2014 a Lo- sone. La suddetta richiesta di assunzione del procedimento era basata sul fatto che i primi fatti imputati all'interessato nel Canton Lucerna erano stati commessi il 13 novembre 2011 a Ebikon, ciò che fondava la competenza delle autorità di perseguimento penali lucernesi in virtù degli art. 31 cpv. 2 e 34 cpv. 2 CPP. B. In data 14 novembre 2014, il MP/TI ha trasmesso alla Staatsanwaltschaft di Emmen (v. act. 3.8) una seconda richiesta di assunzione di altri due proce- dimenti penali nei confronti di A. per il medesimo reato (v. dossier MP/TI INC.2011.3492 e INC.2011.6771 allegati al seguente incarto). Risulta infatti dagli atti che l'interessato è fortemente sospettato di aver commesso altre tre truffe, espletate con le medesime modalità delle precedenti e commes- se rispettivamente il 12 aprile 2011 presso due concessionarie C. (Bellin- zona e Giubiasco) e il 12 agosto 2011 presso il negozio D. di Claro. C. Con scritto del 19 novembre 2014, la Staatsanwaltschaft di Emmen ha re- spinto quest'ultima richiesta, ravvisando in concreto un difetto di competen- za e una violazione dell'art. 34 cpv. 2 CPP (v. act. 3.9). La magistratura lu- cernese osserva infatti che le procedure nei confronti di A. si sono concluse già l'8 ottobre 2014 con l'emanazione di un decreto d'accusa nel frattempo cresciuto in giudicato (v. act. 3.4). D. Con istanza di determinazione del foro competente del 26 novembre 2014, il MP/TI, per il tramite del Procuratore pubblico titolare del procedimento, si è rivolto a questa Corte chiedendo che le autorità di perseguimento penale del Canton Lucerna siano designate quali autorità competenti a perseguire e giudicare i reati a carico di A. (act. 1). E. L'Oberstaatsanwaltschaft del Canton Lucerna ha presentato la propria ri- sposta con scritto del 9 dicembre 2014, postulando, principalmente, l'i- nammissibilità e, sussidiariamente, la reiezione dell'istanza ticinese.
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F. In data 15 dicembre 2014 il MP/TI ha presentato la propria replica, riba- dendo in sostanza le tesi esposte nell'istanza. Delle ulteriori e specifiche argomentazioni sollevate dalle due autorità coin- volte si dirà, per quanto necessario all'emanazione del presente giudizio, nei successivi considerandi in diritto.
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Le autorità penali esaminano d'ufficio la loro competenza e, se necessario, rimettono il caso all'autorità competente (art. 39 cpv. 1 CPP). Se più autori- tà penali risultano competenti per territorio, i pubblici ministeri interessati si comunicano senza indugio gli elementi essenziali del caso e si adoperano per raggiungere un'intesa il più rapidamente possibile (art. 39 cpv. 2 CPP). Se le autorità di perseguimento penale di più Cantoni non riescono ad ac- cordarsi sul foro competente, il pubblico ministero del Cantone che per pri- mo si è occupato della causa sottopone senza indugio, in ogni caso prima della promozione dell'accusa, la questione alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale affinché decida (art. 40 cpv. 2 CPP combinato con l'art. 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizza- zione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] e l'art. 19 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribu- nale penale federale [ROTPF; RS 173.713.161]). Riguardo al termine per sottoporre la vertenza alla scrivente autorità, quest'ultima considera appli- cabile il termine di 10 giorni previsto dall'art. 396 cpv. 1 CPP, dal quale l'au- torità richiedente può scostarsi unicamente in circostanze eccezionali che essa è tenuta a specificare (v. segnatamente TPF 2011 94 consid. 2.2). La determinazione dell'autorità legittimata a rappresentare il proprio Cantone nell'ambito dello scambio di vedute o durante la procedura dinnanzi alla Corte dei reclami penali è retta dalle legislazioni cantonali (art. 14 cpv. 4 CPP; ERICH KUHN, Commentario Basilese, 2a ediz., Basilea 2014, n. 9 ad art. 39 e n. 10 ad art. 40 CPP; NIKLAUS SCHMID, Handbuch des schweizeri- schen Strafprozessrechts, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 488; M. GAL- LIANI/L. MARCELLINI, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, n. 5 ad art. 40 CPP).
E. 1.2 Condizione per adire la presente Corte è quindi che tutti i Cantoni coinvolti abbiano formulato una loro presa di posizione mediante uno scambio di scritti. Nell'eventualità in cui tale scambio di scritti non abbia portato ad al- cun esito, si concretizza un conflitto di foro che giustifica l'intervento della
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scrivente Corte (v. art. 40 cpv. 2 CPP; BERNARD BERTOSSA, Commentario romando, Basilea 2011, n. 4 ad art. 39 CPP; E. SCHWERI/F. BÄNZIGER, In- terkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2a ediz., Berna 2004, n. 569 e 599; F. FINGERHUTH/V. LIEBER, in A. Donatsch/T. Hansjakob/V. Lieber (ed.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozes- sordnung Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 9 ad art. 40 CPP; P. GUIDON/F. BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum in- terkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, Jusletter del 21 maggio 2007,
n. 5). In assenza di uno scambio di scritti completo e validamente termina- to, l'istanza di determinazione del foro competente deve essere dichiarata irricevibile (decisioni del Tribunale penale federale BG.2012.31 del 23 ago- sto 2012; BG.2012.3 del 23 febbraio 2012, consid. 1 e 3.3; BG.2011.7 del 17 giugno 2011, consid. 1.2; BG.2009.4 del 9 marzo 2009; KUHN, op. cit.,
n. 16 ad art. 40 CPP).
E. 1.3 Riguardo alla competenza in ambito di conflitti di foro in seno alle autorità di perseguimento penale ticinesi, questa Corte ha già avuto modo di conside- rare che, giusta l'art. 67 cpv. 6 della legge cantonale del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria (LOG; RL TI 3.1.1.1), la stessa spetta al pro- curatore incaricato del procedimento (v. decisione del Tribunale penale fe- derale BG.2013.16 del 18 luglio 2013, consid. 1.2). Per quanto attiene all'autorità competente del Canton Lucerna, va rilevato che lo scambio di vedute non ha avuto luogo con l'autorità competente in materia, ossia la Oberstaatsanwaltschaft lucernese (§ 4 der Verordnung über die Staatsan- waltschaft; SRL Nr. 275), bensì con il ministero pubblico del distretto di Emmen.
E. 1.4 Alla luce di ciò e fintanto che le autorità designate come competenti dalle leggi cantonali nei casi di conflitti di foro non sono state consultate e non si sono espresse, non sussiste un conflitto di foro e non è pertanto possibile adire la Corte dei reclami penali (SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n. 564; deci- sioni del Tribunale penale federale BG.2012.33 del 28 novembre 2012, consid. 1.3-1.5; BG.2010.16 del 14 settembre 2010 e BG.2008.13 del 2 lu- glio 2008, consid. 1.2). In applicazione di questi principi, non potendo lo scambio di scritti tra i Cantoni coinvolti ritenersi concluso al momento della presentazione dell'istanza in parola, quest'ultima deve essere dichiarata ir- ricevibile.
E. 2 Per economia processuale, anche volendo considerare terminato lo scam- bio di scritti, va comunque precisato che la domanda di determinazione del foro si sarebbe in ogni modo conclusa con l'attribuzione dei due procedi- menti in esame al MP/TI, e ciò per i seguenti motivi.
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E. 2.1 Giusta l'art. 34 cpv. 1 CPP, se l'imputato ha commesso più reati in luoghi diversi, il perseguimento e il giudizio di tutti i reati competono alle autorità del luogo in cui è stato commesso il reato punibile con la pena più grave. Se per i diversi reati è comminata la stessa pena, sono competenti le auto- rità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento. È posta come condizione che l'autore sia perseguito simultaneamente nei Cantoni implicati (S. MOSER/A. SCHLAPBACH, Commentario Basilese, n. 6 ad art. 34 CPP e riferimenti citati; G. PIQUEREZ/A. MACALUSO, Procédure pénale suis- se, 3a ediz., Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 376; ANDREAS BAUMGARTNER, Die Zuständigkeit im Strafverfahren, tesi di laurea zurighese, Zuri- go/Basilea/Ginevra 2014, pag. 224). La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che non è possibile per le autorità di un Cantone sottrarsi al principio del giudizio simultaneo di diversi reati commessi dal medesimo autore, tramite la pronuncia di un decreto d'abbandono o l'emanazione di una decisione anticipata (v. già DTF 76 IV 202 consid. 3). Tuttavia, se dette autorità non erano a conoscenza, o non potevano essere a conoscenza, di procedimenti in corso contro la medesima persona in altri Cantoni, è possi- bile eccezionalmente derogare a questo principio (decisione del Tribunale penale federale BG.2008.21 del 30 marzo 2008, consid. 3.2; MO- SER/SCHLAPBACH, op. cit., n. 8 ad art. 34). Inoltre, l'art. 34 cpv. 2 CPP fissa un limite temporale alla riunione dei procedimenti penali aperti in luoghi di- versi nei confronti del medesimo autore e prescrive che, se al momento della determinazione del foro secondo gli articoli 39-42, in uno dei Cantoni interessati è già stata promossa l'accusa per uno dei reati, i procedimenti sono svolti separatamente. Secondo la giurisprudenza e la dottrina questo vale analogamente in caso di emanazione di un decreto d'accusa passato in giudicato (v. BAUMGARTNER, op. cit., pag. 227 e riferimenti).
E. 2.2 Nel caso concreto, non vi sono dubbi che la procedura condotta dal Mini- stero pubblico del Canton Lucerna nei confronti di A. si sia conclusa l'8 ot- tobre 2014 con l'emanazione e la successiva crescita in giudicato del de- creto d'accusa emanato nei suoi confronti. Inoltre, in quel momento, le au- torità lucernesi non erano a conoscenza, e non potevano nemmeno esser- lo, di ulteriori reati a carico di A. in Ticino (oltre a quelli già oggetto della prima richiesta di assunzione da parte ticinese), in quanto le accuse in atto erano dirette contro ignoti. Di conseguenza, conformemente alla sopracita- ta giurisprudenza, alle autorità del Canton Lucerna non può venir contesta- to di essersi sottratte all'assunzione dei procedimenti in esame. Per tutti questi motivi il Canton Lucerna non può essere ritenuto competen- te.
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E. 3 In conclusione, alla luce di tutto quanto esposto, se l'istanza presentata dal MP/TI fosse stata ricevibile, essa sarebbe comunque stata da respingere nel merito, essendo detta autorità la sola competente per il perseguimento dei reati di cui agli incarti INC.2011.3492 e INC.2011.6771.
E. 4 Per la presente decisione non vengono prelevate spese (art. 423 cpv. 1 CPP).
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Dispositiv
- L'istanza di determinazione del foro competente è inammissibile.
- Non si prelevano spese giudiziarie.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Decisione del 27 gennaio 2015 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
CANTONE TICINO, Richiedente
contro
KANTON LUZERN, Opponente
Oggetto
Conflitti in materia di foro (art. 40 cpv. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BG.2014.31
- 2 -
Fatti:
A. Il 17 ottobre 2014 la "Staatsanwaltschaft, Abteilung 2, Emmen" del Canton Lucerna (in seguito: Staatsanwaltschaft di Emmen) aveva assunto, su ri- chiesta dell'8 ottobre 2014 del Ministero pubblico del Canton Ticino (in se- guito: MP/TI) tre procedimenti penali a carico di A. (v. dossier MP/TI, INC.2014.6603, INC.2011.3215 e INC.2011.10501) per il reato di truffa (art. 146 cpv. 1 CP). Nello specifico, risultava dall'incarto che ad A. erano contestati tre reati ai danni di negozi B., avvenuti rispettivamente il 12 apri- le 2011 a Tenero, il 29 novembre 2011 ad Ascona e il 9 luglio 2014 a Lo- sone. La suddetta richiesta di assunzione del procedimento era basata sul fatto che i primi fatti imputati all'interessato nel Canton Lucerna erano stati commessi il 13 novembre 2011 a Ebikon, ciò che fondava la competenza delle autorità di perseguimento penali lucernesi in virtù degli art. 31 cpv. 2 e 34 cpv. 2 CPP. B. In data 14 novembre 2014, il MP/TI ha trasmesso alla Staatsanwaltschaft di Emmen (v. act. 3.8) una seconda richiesta di assunzione di altri due proce- dimenti penali nei confronti di A. per il medesimo reato (v. dossier MP/TI INC.2011.3492 e INC.2011.6771 allegati al seguente incarto). Risulta infatti dagli atti che l'interessato è fortemente sospettato di aver commesso altre tre truffe, espletate con le medesime modalità delle precedenti e commes- se rispettivamente il 12 aprile 2011 presso due concessionarie C. (Bellin- zona e Giubiasco) e il 12 agosto 2011 presso il negozio D. di Claro. C. Con scritto del 19 novembre 2014, la Staatsanwaltschaft di Emmen ha re- spinto quest'ultima richiesta, ravvisando in concreto un difetto di competen- za e una violazione dell'art. 34 cpv. 2 CPP (v. act. 3.9). La magistratura lu- cernese osserva infatti che le procedure nei confronti di A. si sono concluse già l'8 ottobre 2014 con l'emanazione di un decreto d'accusa nel frattempo cresciuto in giudicato (v. act. 3.4). D. Con istanza di determinazione del foro competente del 26 novembre 2014, il MP/TI, per il tramite del Procuratore pubblico titolare del procedimento, si è rivolto a questa Corte chiedendo che le autorità di perseguimento penale del Canton Lucerna siano designate quali autorità competenti a perseguire e giudicare i reati a carico di A. (act. 1). E. L'Oberstaatsanwaltschaft del Canton Lucerna ha presentato la propria ri- sposta con scritto del 9 dicembre 2014, postulando, principalmente, l'i- nammissibilità e, sussidiariamente, la reiezione dell'istanza ticinese.
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F. In data 15 dicembre 2014 il MP/TI ha presentato la propria replica, riba- dendo in sostanza le tesi esposte nell'istanza. Delle ulteriori e specifiche argomentazioni sollevate dalle due autorità coin- volte si dirà, per quanto necessario all'emanazione del presente giudizio, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1.
1.1 Le autorità penali esaminano d'ufficio la loro competenza e, se necessario, rimettono il caso all'autorità competente (art. 39 cpv. 1 CPP). Se più autori- tà penali risultano competenti per territorio, i pubblici ministeri interessati si comunicano senza indugio gli elementi essenziali del caso e si adoperano per raggiungere un'intesa il più rapidamente possibile (art. 39 cpv. 2 CPP). Se le autorità di perseguimento penale di più Cantoni non riescono ad ac- cordarsi sul foro competente, il pubblico ministero del Cantone che per pri- mo si è occupato della causa sottopone senza indugio, in ogni caso prima della promozione dell'accusa, la questione alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale affinché decida (art. 40 cpv. 2 CPP combinato con l'art. 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizza- zione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] e l'art. 19 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribu- nale penale federale [ROTPF; RS 173.713.161]). Riguardo al termine per sottoporre la vertenza alla scrivente autorità, quest'ultima considera appli- cabile il termine di 10 giorni previsto dall'art. 396 cpv. 1 CPP, dal quale l'au- torità richiedente può scostarsi unicamente in circostanze eccezionali che essa è tenuta a specificare (v. segnatamente TPF 2011 94 consid. 2.2). La determinazione dell'autorità legittimata a rappresentare il proprio Cantone nell'ambito dello scambio di vedute o durante la procedura dinnanzi alla Corte dei reclami penali è retta dalle legislazioni cantonali (art. 14 cpv. 4 CPP; ERICH KUHN, Commentario Basilese, 2a ediz., Basilea 2014, n. 9 ad art. 39 e n. 10 ad art. 40 CPP; NIKLAUS SCHMID, Handbuch des schweizeri- schen Strafprozessrechts, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 488; M. GAL- LIANI/L. MARCELLINI, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, n. 5 ad art. 40 CPP). 1.2 Condizione per adire la presente Corte è quindi che tutti i Cantoni coinvolti abbiano formulato una loro presa di posizione mediante uno scambio di scritti. Nell'eventualità in cui tale scambio di scritti non abbia portato ad al- cun esito, si concretizza un conflitto di foro che giustifica l'intervento della
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scrivente Corte (v. art. 40 cpv. 2 CPP; BERNARD BERTOSSA, Commentario romando, Basilea 2011, n. 4 ad art. 39 CPP; E. SCHWERI/F. BÄNZIGER, In- terkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2a ediz., Berna 2004, n. 569 e 599; F. FINGERHUTH/V. LIEBER, in A. Donatsch/T. Hansjakob/V. Lieber (ed.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozes- sordnung Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 9 ad art. 40 CPP; P. GUIDON/F. BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum in- terkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, Jusletter del 21 maggio 2007,
n. 5). In assenza di uno scambio di scritti completo e validamente termina- to, l'istanza di determinazione del foro competente deve essere dichiarata irricevibile (decisioni del Tribunale penale federale BG.2012.31 del 23 ago- sto 2012; BG.2012.3 del 23 febbraio 2012, consid. 1 e 3.3; BG.2011.7 del 17 giugno 2011, consid. 1.2; BG.2009.4 del 9 marzo 2009; KUHN, op. cit.,
n. 16 ad art. 40 CPP). 1.3 Riguardo alla competenza in ambito di conflitti di foro in seno alle autorità di perseguimento penale ticinesi, questa Corte ha già avuto modo di conside- rare che, giusta l'art. 67 cpv. 6 della legge cantonale del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria (LOG; RL TI 3.1.1.1), la stessa spetta al pro- curatore incaricato del procedimento (v. decisione del Tribunale penale fe- derale BG.2013.16 del 18 luglio 2013, consid. 1.2). Per quanto attiene all'autorità competente del Canton Lucerna, va rilevato che lo scambio di vedute non ha avuto luogo con l'autorità competente in materia, ossia la Oberstaatsanwaltschaft lucernese (§ 4 der Verordnung über die Staatsan- waltschaft; SRL Nr. 275), bensì con il ministero pubblico del distretto di Emmen. 1.4 Alla luce di ciò e fintanto che le autorità designate come competenti dalle leggi cantonali nei casi di conflitti di foro non sono state consultate e non si sono espresse, non sussiste un conflitto di foro e non è pertanto possibile adire la Corte dei reclami penali (SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n. 564; deci- sioni del Tribunale penale federale BG.2012.33 del 28 novembre 2012, consid. 1.3-1.5; BG.2010.16 del 14 settembre 2010 e BG.2008.13 del 2 lu- glio 2008, consid. 1.2). In applicazione di questi principi, non potendo lo scambio di scritti tra i Cantoni coinvolti ritenersi concluso al momento della presentazione dell'istanza in parola, quest'ultima deve essere dichiarata ir- ricevibile. 2. Per economia processuale, anche volendo considerare terminato lo scam- bio di scritti, va comunque precisato che la domanda di determinazione del foro si sarebbe in ogni modo conclusa con l'attribuzione dei due procedi- menti in esame al MP/TI, e ciò per i seguenti motivi.
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2.1 Giusta l'art. 34 cpv. 1 CPP, se l'imputato ha commesso più reati in luoghi diversi, il perseguimento e il giudizio di tutti i reati competono alle autorità del luogo in cui è stato commesso il reato punibile con la pena più grave. Se per i diversi reati è comminata la stessa pena, sono competenti le auto- rità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento. È posta come condizione che l'autore sia perseguito simultaneamente nei Cantoni implicati (S. MOSER/A. SCHLAPBACH, Commentario Basilese, n. 6 ad art. 34 CPP e riferimenti citati; G. PIQUEREZ/A. MACALUSO, Procédure pénale suis- se, 3a ediz., Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 376; ANDREAS BAUMGARTNER, Die Zuständigkeit im Strafverfahren, tesi di laurea zurighese, Zuri- go/Basilea/Ginevra 2014, pag. 224). La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che non è possibile per le autorità di un Cantone sottrarsi al principio del giudizio simultaneo di diversi reati commessi dal medesimo autore, tramite la pronuncia di un decreto d'abbandono o l'emanazione di una decisione anticipata (v. già DTF 76 IV 202 consid. 3). Tuttavia, se dette autorità non erano a conoscenza, o non potevano essere a conoscenza, di procedimenti in corso contro la medesima persona in altri Cantoni, è possi- bile eccezionalmente derogare a questo principio (decisione del Tribunale penale federale BG.2008.21 del 30 marzo 2008, consid. 3.2; MO- SER/SCHLAPBACH, op. cit., n. 8 ad art. 34). Inoltre, l'art. 34 cpv. 2 CPP fissa un limite temporale alla riunione dei procedimenti penali aperti in luoghi di- versi nei confronti del medesimo autore e prescrive che, se al momento della determinazione del foro secondo gli articoli 39-42, in uno dei Cantoni interessati è già stata promossa l'accusa per uno dei reati, i procedimenti sono svolti separatamente. Secondo la giurisprudenza e la dottrina questo vale analogamente in caso di emanazione di un decreto d'accusa passato in giudicato (v. BAUMGARTNER, op. cit., pag. 227 e riferimenti). 2.2 Nel caso concreto, non vi sono dubbi che la procedura condotta dal Mini- stero pubblico del Canton Lucerna nei confronti di A. si sia conclusa l'8 ot- tobre 2014 con l'emanazione e la successiva crescita in giudicato del de- creto d'accusa emanato nei suoi confronti. Inoltre, in quel momento, le au- torità lucernesi non erano a conoscenza, e non potevano nemmeno esser- lo, di ulteriori reati a carico di A. in Ticino (oltre a quelli già oggetto della prima richiesta di assunzione da parte ticinese), in quanto le accuse in atto erano dirette contro ignoti. Di conseguenza, conformemente alla sopracita- ta giurisprudenza, alle autorità del Canton Lucerna non può venir contesta- to di essersi sottratte all'assunzione dei procedimenti in esame. Per tutti questi motivi il Canton Lucerna non può essere ritenuto competen- te.
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3. In conclusione, alla luce di tutto quanto esposto, se l'istanza presentata dal MP/TI fosse stata ricevibile, essa sarebbe comunque stata da respingere nel merito, essendo detta autorità la sola competente per il perseguimento dei reati di cui agli incarti INC.2011.3492 e INC.2011.6771. 4. Per la presente decisione non vengono prelevate spese (art. 423 cpv. 1 CPP).
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. L'istanza di determinazione del foro competente è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
Bellinzona, 28 gennaio 2015
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente:
Il Cancelliere:
Comunicazione a
- Ministero pubblico del Cantone Ticino - Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Luzern
Informazione sui rimedi giuridici: Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.