opencaselaw.ch

BG.2022.30

Bundesstrafgericht · 2022-09-22 · Italiano CH

Conflitti in materia di foro (art. 40 cpv. 2 CPP)

Sachverhalt

A. In data 29 luglio 2022, il Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP/TI) ha trasmesso alla Procura pubblica dei Grigioni (in seguito: MP/GR) una domanda di assunzione del procedimento penale INC.2020.3151 a ca- rico di A., cittadino italiano, per titolo di appropriazione indebita (art. 138 n. 1 CP). In sostanza, A. avrebbe omesso di riconsegnare un veicolo B. nono- stante la disdetta del contratto di leasing per mora nel pagamento delle rate (v. act. 1.2). La richiesta di assunzione del procedimento si fonda sul fatto che il predetto è domiciliato nel Canton Grigioni (v. act. 1, pag. 4).

B. Con scritto del 9 agosto 2022, il MP/GR ha rifiutato di assumere il suddetto procedimento penale, asserendo che, essendo coinvolto nei fatti di cui sopra anche tale C., domiciliato a Lugano, la competenza sarebbe delle autorità penali ticinesi, visto che i primi atti di perseguimento sarebbero intervenuti in Ticino (v. act. 1.1).

C. Con istanza di fissazione del foro competente dell’11 agosto 2022, il MP/TI, per il tramite del Procuratore pubblico titolare del procedimento, si è rivolto a questa Corte chiedendo che “il perseguimento penale relativo ai fatti indicati nella denuncia penale del 10 maggio 2021 della banca D. è assunto dal Mi- nistero Pubblico del Canton Grigioni” (act 1, pag. 4).

D. Con risposta del 22 agosto 2022, il MP/GR ha chiesto che “1. Non sia entrato nel merito dell’istanza del Ministero pubblico del Cantone Ticino. 2. Even- tualmente l’istanza del Ministero pubblico del Cantone Ticino sia respinta. 3. Di conseguenza le autorità del Cantone Ticino siano dichiarate legittimate e obbligate al perseguimento e al giudizio dei fatti rimproverati alla persona imputata risp. alle persone imputate” (act. 3).

E. Con replica del 30 agosto 2022, trasmessa per conoscenza al MP/GR (v. act. 6), il MP/TI ha ribadito la sua istanza dell’11 agosto scorso (v. act. 5).

F. Con duplica spontanea del 5 settembre 2022, inoltrata al MP/TI per informa- zione (v. act. 8), il MP/GR ha ulteriormente confermato la sua posizione (v. act. 7).

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Delle ulteriori e specifiche argomentazioni sollevate dalle due autorità coin- volte si dirà, per quanto necessario all'emanazione del presente giudizio, nei successivi considerandi in diritto.

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Le autorità penali esaminano d'ufficio la loro competenza e, se necessario, rimettono il caso all'autorità competente (art. 39 cpv. 1 CPP). Se più autorità penali risultano competenti per territorio, i pubblici ministeri interessati si co- municano senza indugio gli elementi essenziali del caso e si adoperano per raggiungere un'intesa il più rapidamente possibile (art. 39 cpv. 2 CPP). Se le autorità di perseguimento penale di più Cantoni non riescono ad accordarsi sul foro competente, il pubblico ministero del Cantone che per primo si è occupato della causa sottopone senza indugio, in ogni caso prima della pro- mozione dell'accusa, la questione al Tribunale penale federale affinché de- cida (art. 40 cpv. 2 CPP combinato con l'art. 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confedera- zione [LOAP; RS 173.71]). Riguardo al termine per sottoporre la vertenza alla scrivente autorità, quest'ultima considera applicabile il termine di 10 giorni previsto dall'art. 396 cpv. 1 CPP, dal quale l'autorità richiedente può scostarsi unicamente in circostanze eccezionali che essa è tenuta a specifi- care (v. segnatamente TPF 2011 94 consid. 2.2). La determinazione dell'au- torità legittimata a rappresentare il proprio Cantone nell'ambito dello scambio di vedute o durante la procedura dinnanzi alla Corte dei reclami penali è retta dalle legislazioni cantonali (art. 14 cpv. 4 CPP; KUHN, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 9 ad art. 39 e n. 10 ad art. 40 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3a ediz. 2017, n. 488; GALLIANI/MARCELLINI, Commentario CPP, 2010, n. 5 ad art. 40 CPP).

Condizione per adire la presente Corte è quindi che tutti i Cantoni coinvolti abbiano provveduto a formulare una loro presa di posizione mediante uno scambio di scritti. Nell'eventualità in cui tale scambio di scritti non abbia por- tato ad alcun esito, si concretizza un conflitto di foro che giustifica l'intervento della scrivente Corte (v. art. 40 cpv. 2 CPP; BOUVERAT, Commentario ro- mando, 2a ediz. 2019, n. 4 ad art. 39 CPP; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkanto- nale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2a ediz. 2004, n. 569 e 599; SCHLEGEL, Commentario zurighese, 3a ediz. 2020, n. 8 ad art. 40 CPP; GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts

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zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, Jusletter del 21 maggio 2007, n. 5).

E. 1.2 Riguardo alla competenza in ambito di conflitti di foro in seno alle autorità di perseguimento penale ticinesi, questa Corte ha già avuto modo di constatare che, giusta l'art. 67 cpv. 6 della legge cantonale del 10 maggio 2006 sull'or- ganizzazione giudiziaria (LOG; RL TI 177.100), la stessa spetta al procura- tore incaricato del procedimento (v. decisione del Tribunale penale federale BG.2013.16 del 18 luglio 2013 consid. 1.2). Per quanto riguarda l’autorità competente del Canton Grigioni, va rilevato che lo scambio di vedute non ha avuto luogo con l’autorità competente, ossia il Primo procuratore pubblico (v. art. 12 cpv. 1 lett. f della legge d'applicazione del Codice di diritto proces- suale penale svizzero del 16 giugno 2010 [LACPP; CSC 350.100]), bensì con il Leitende Statsanwalt dell’Abteilung III (v. act. 1.1).

E. 1.3 Alla luce di ciò, e fintanto che le autorità designate come competenti dalle leggi cantonali nei casi di conflitti di foro non sono state consultate e non si sono espresse, non sussiste un conflitto di foro e non è pertanto possibile adire la Corte dei reclami penali (v. decisioni del Tribunale penale federale BG.2014.31 del 21 gennaio 2015 consid. 1.3; BG.2012.33 del 28 novembre 2012 consid. 1.3-1.5; BG.2010.16 del 14 settembre 2010 e BG.2008.13 del

E. 2 A titolo eccezionale, per economia procedurale e visto che di fronte a questo Tribunale ha potuto comunque esprimersi il Primo procuratore pubblico gri- gionese (v. act. 3), va precisato quanto segue.

E. 2.1 Nella procedura penale, la determinazione del foro è regolamentata agli ar- ticoli da 31 a 42 CPP. Gli articoli 31 e 32 CPP costituiscono la lex generalis, mentre i fori speciali sono retti dagli articoli da 33 a 38 CPP. Gli articoli da 39 a 42 CPP contengono le norme procedurali per la determinazione del foro.

Giusta l'art. 31 cpv. 1 CPP, per il perseguimento e il giudizio sono competenti le autorità del luogo in cui il reato è stato commesso. Se in Svizzera si trova soltanto il luogo in cui si è verificato l’evento, sono competenti le autorità di questo luogo. Per la determinazione del foro intercantonale, il luogo in cui si è verificato l’evento gioca dunque un ruolo sussidiario rispetto al luogo di commissione, che prevale sugli altri fori possibili (decisione del Tribunale pe- nale federale BG.2018.26 dell’8 agosto 2018 consid. 3.1; JEANNERET/KUHN,

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Précis de procédure pénale, 2a ediz. 2018, n. 3018; BARTETZKO, Commen- tario basilese, op. cit., n. 8 ad art. 31 CPP); il luogo in cui si è verificato l’evento può essere preso in considerazione se il luogo di commissione in Svizzera non può essere determinato con certezza (SCHLEGEL, op. cit., n. 15 ad art. 31 CPP).

Se il reato è stato commesso in più luoghi o se l’evento si è verificato in più luoghi, sono competenti le autorità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento (art. 31 cpv. 2 CPP).

Se il reato è stato commesso all’estero o se non si può determinare il luogo in cui il reato è stato commesso, il perseguimento e il giudizio competono alle autorità del luogo in cui l’imputato ha il domicilio o la dimora abituale (art. 32 cpv. 1 CPP).

E. 2.2.1 Giusta l’art. 138 n. 1 cpv. 1 CP, si rende colpevole di appropriazione indebita chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria di una cosa mobile altrui che gli è stata affidata. A differenza dell’appropria- zione indebita di valori patrimoniali (v. cpv. 2), quella di una cosa mobile co- stituisce un reato formale (v. DTF 128 IV 145 consid. 2e; 124 IV 241 consid. 4c e 4d; sentenze del Tribunale federale 6B_894/2018 del 23 ottobre 2019 consid. 1.1.1; 6P.46/2004 dell’11 agosto 2004 consid. 3.2; SIMMLER/SELMAN, in Graf (ed.), StGB, Annotierter Kommentar, 2020, n. 12 ad art. 138 CP; BOU- VERAT, op. cit., n. 12 ad art. 31 CPP). L’appropriazione implica che l’autore vuole, da un lato, privare (enteignen) durevolmente il legittimo proprietario della cosa e, dall’altro, che esso intende incorporarla (zueignen), almeno temporaneamente, nel suo patrimonio. Non si tratta quindi due azioni di- stinte, bensì del duplice risvolto di un unico comportamento. La volontà di appropriarsi deve manifestarsi attraverso elementi esteriori. L’autore, dun- que, attraverso un comportamento esteriormente riconoscibile, dovrà incor- porare la cosa nel suo patrimonio per custodirla, consumarla o alienarla, comportandosi come un proprietario (se ut dominum gerere) senza tuttavia averne la qualità (DTF 121 IV 23 consid. 1b e 1c; 118 IV 148 consid. 2; COR- BOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3a ediz. 2010, n. 8 ad art. 138 CP; NIGGLI/RIEDO, Commentario basilese, 4a ediz. 2019, n. 104 ad art. 138 CP). La privazione durevole (Enteignung) – ad eccezione di comportamenti chiaramente concludenti quali la distruzione o la consumazione della cosa – non può essere determinata oggettivamente, ma dipende dalla volontà dell’autore di restituire la cosa al legittimo proprietario. Determinante è l’as- senza della volontà di restituzione manifestata attraverso un comportamento esteriormente percettibile. Per contro non sussiste, di regola, privazione du-

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revole nel caso di un temporaneo utilizzo di breve durata, per quanto la so- stanza e il valore dell’oggetto non ne siano danneggiati (v. NIGGLI/RIEDO, Commentario basilese, 4a ediz. 2019, n. 26 e segg. ad art. 137 CP; STRA- TENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, BT I, Straftaten gegen In- dividualinteressen, 8a ediz. 2022, § 13 n. 13). Dal fatto che l’autore sia di- sposto, prima o poi, a restituire l’oggetto, non discende, comunque, automa- ticamente, l’assenza della sua volontà di privare durevolmente il legittimo proprietario. Piuttosto, in questo ambito, è determinante il tipo di utilizzo dell’oggetto: se lo stesso si configura come negazione dei diritti del proprie- tario, allora l’appropriazione dev’essere ammessa (v. NIGGLI/RIEDO, op. cit.,

n. 32 e seg. ad art. 137 CP). Anche la volontà dell’autore d’incorporare l’og- getto nel proprio patrimonio (Zueignung) deve, poi, manifestarsi attraverso dei comportamenti esteriormente percettibili quali, ad esempio, la vendita dello stesso, la detenzione a tempo indeterminato o il prolungato utilizzo per scopi propri (v. DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 11a ediz. 2018, pag. 137 e seg.; NIGGLI/RIEDO, op. cit., n. 39 e segg. ad art. 137 CP).

E. 2.2.2 In materia di leasing ci si deve riferire alla normativa civilistica per stabilire a chi appartenga la cosa mobile oggetto dell’accordo (DTF 134 IV 5 consid. 3.3). Il contratto concluso dalle parti è, al riguardo, decisivo (DTF 118 II 150 consid. 6c; sentenza del Tribunale federale 6P.162/2001 del 22 marzo 2002 consid. 7a), fermo restando che nella sua forma usuale il leasing non pre- vede il trasferimento della proprietà oppure la facoltà di acquistare la pro- prietà (SCHATZ, Das Leasing von Automobilen, PJA 9/2006 pag. 1043). La consegna del bene mobile implica un passaggio della proprietà unicamente laddove tale volontà possa essere dedotta dal contratto ed in particolare dalle condizioni del leasing. Se con la consegna non è previsto alcun tra- passo di proprietà, il finanziatore del leasing resta proprietario del veicolo da lui acquistato (sentenza del Tribunale federale 6B_586/2010 del 23 novem- bre 2010 consid. 4.3.1 non pubblicata; JdT 2011 IV pag. 120; TER- CIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5a ediz. 2016, n. 7152, 7157 e 7169).

E. 2.3.1 In concreto, A. ha concluso il 25 gennaio 2018 un contratto di leasing con la banca D., con sede a Zurigo, avente per oggetto un’automobile B. d’occa- sione dal prezzo di fr. 43'593.75, atto che prevedeva il pagamento di 24 rate mensili di fr. 930.55, IVA inclusa (in act. 1.3). In data 4 ottobre 2019, presen- tando il contratto in questione un ritardo con più di tre rate, la banca D. ha inoltrato ad A. regolare disdetta del contratto richiedendo il pagamento dell’arretrato, pari a fr. 3'940.65, entro due giorni. La raccomandata, inviata

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al domicilio a Z. del predetto, non è stata ritirata (v. act. 1.3, pag. 1). Nella sua denuncia del 10 maggio 2021 nei confronti di A., la banca D. afferma che “a novembre 2019 siamo riusciti a prendere contatto con il denunciato, il quale si è giustificato del suo ritardo a causa delle spese sostenute per il divorzio. Ci ha però rassicurato che un suo amico sarebbe intenzionato ad aiutarlo a saldare il leasing e ha fissato con il nostro collaboratore esterno, un appuntamento a casa di questa persona a Y. Si tratta dell’Avv. C., per- sona a noi già nota per altri casi, non andati a buon fine. Abbiamo concordato con il denunciato e C. un accordo di pagamento che prevedeva il versamento immediato delle rate rimanenti e il saldo alla scadenza del contratto. In data 20.12.2019 C. ha versato a contanti al nostro collaboratore CHF 5'700.00, a copertura delle rate arretrate. In data 17 gennaio 2020 abbiamo chiesto al fornitore E. SA la liberazione del veicolo per poter fatturare il valore residuo al denunciato. In data 24 gennaio 2020 abbiamo sottoposto al denunciato l’offerta d’acquisto del veicolo di CHF 24'995.75 da versare entro 20 giorni. Dopo diverse sollecitazioni il denunciato è riuscito ad effettuare in data 11 maggio 2020 un versamento di CHF 10'995.75 promettendoci la diffe- renza a saldo in un secondo tempo. In data 1 luglio 2020 abbiamo chiesto il versamento di CHF 14'035.00 entro 10 giorni a saldo del contratto. Da que- sto momento i contatti con il denunciato si sono interrotti. Il recapito telefo- nico non era più valido. A ottobre 2020 ci siamo messi in contatto con l’Avv. C. per richiedere informazioni. Egli ci ha comunicato che A. era ricoverato in modo grave per diverse ricadute COVID, ma ci ha tranquillizzato perché avrebbe sistemato lui la questione. Da allora ci sono state parecchie solleci- tazioni telefoniche con l’Avv. C., il quale è riuscito a versare solamente un importo di CHF 3'000.00 in data 24.11.2020. L’ultimo contatto avuto con l’Avv. C. risale al 14.04.2021. Riteniamo che A. oppure una terza persona si sia appropriata del veicolo noleggiato, con l’intento di procacciarsi un illecito profitto, utilizzando lo stesso senza aver pagato i noleggi dovuti. Ci vediamo costretti a sporgere denuncia penale costituendoci già sin d’ora accusatori privati. Vantiamo un credito di CHF 12'001.60 più interessi del 4.95% dal 01.05.2021 […]. Nonostante A. figura domiciliato nel Canton Grigioni, la de- nuncia viene trasmessa al Ministero Pubblico di Lugano perché di fatto la persona che gestiva i pagamenti e il veicolo era l’Avv. C., domiciliato in via _____ a Pregassona.” (act. 1.3, pag. 2 e seg.).

E. 2.3.2 Questa Corte constata che il contratto di leasing concerne unicamente la banca D. e A. Contrariamente a quanto asserito dal MP/GR, non vi sono documenti agli atti che attestano che C. abbia ripreso detto contratto, il quale, come indicato nella denuncia penale, è stato disdetto il 4 ottobre 2019. Trat- tasi di una terza persona, apparentemente amica del denunciato, che ha pa- gato, pur non essendone obbligata, alcune rate del leasing per aiutare A.

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L’audizione di C. relativamente al contratto leasing di A. con la banca D. è del resto avvenuta nell’ambito di un procedimento penale allora pendente in Ticino nei confronti dello stesso C. – ora concluso (v. act. 1, pag. 3 e seg.) – per altri reati (v. act. 1.4 e 1.5). Contrariamente a quanto asserito dal MP/GR, C. non è mai stato imputato nel procedimento penale a carico di A., né vi sono indizi per estendere il procedimento a suo carico, precisato ch’egli non risulta nemmeno essere mai entrato in possesso della vettura in questione. Ora, ciò che risulta determinante nella fattispecie è che al momento in cui A. avrebbe dovuto riconsegnare il veicolo alla società di leasing, ossia il 4 otto- bre 2019, data della disdetta del contratto, questo si trovava in Italia in un garage a seguito di un incidente (v. act. 1.5, pag. 12). Essendo quindi ipotiz- zabile che il presunto reato di appropriazione indebita della cosa mobile altrui giusta l’art. 138 n. 1 cpv. 1 CP possa essere avvenuto all’estero, applicabile in concreto è l’art. 32 cpv. 1 CPP, che attribuisce la competenza penale alle autorità del luogo in cui l’imputato ha il domicilio o la dimora abituale. Il fatto che, come sostenuto dal MP/GR, siano trascorsi sei mesi tra la ricezione della denuncia e l’interrogatorio di C. da parte del MP/TI e che poi siano trascorsi altri otto mesi prima della richiesta di assunzione del procedimento, per cui le autorità ticinesi avrebbero implicitamente riconosciuto la propria competenza, nulla muta a quanto precede, dato che prima di ritenersi incom- petente è normale che il MP/TI, trattando la denuncia penale della banca D., abbia effettuato alcuni atti istruttori e chiarimenti giuridici che hanno neces- sitato del tempo. Sotto il profilo della buona fede processuale nulla può quindi essere rimproverato al MP/TI. Diverso sarebbe stato il discorso se l’inattività fosse intervenuta dopo il rifiuto di assunzione del procedimento penale da parte delle autorità grigionesi intervenuto il 9 agosto 2022 (v. TPF 2011 178 consid. 3.2; sentenza del Tribunale penale federale BG.2020.20 consid. 2.1).

E. 3 Per la presente decisione non vengono prelevate spese (art. 423 cpv. 1 CPP).

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Dispositiv
  1. L'istanza di determinazione del foro competente è inammissibile.
  2. Non si prelevano spese giudiziarie.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decisione del 22 settembre 2022 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Daniel Kipfer Fasciati e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli Parti

CANTONE TICINO, Ministero pubblico,

Richiedente

contro

CANTONE DEI GRIGIONI, Procura pubblica dei Grigioni,

Opponente

Oggetto

Conflitti in materia di foro (art. 40 cpv. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BG.2022.30

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Fatti:

A. In data 29 luglio 2022, il Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP/TI) ha trasmesso alla Procura pubblica dei Grigioni (in seguito: MP/GR) una domanda di assunzione del procedimento penale INC.2020.3151 a ca- rico di A., cittadino italiano, per titolo di appropriazione indebita (art. 138 n. 1 CP). In sostanza, A. avrebbe omesso di riconsegnare un veicolo B. nono- stante la disdetta del contratto di leasing per mora nel pagamento delle rate (v. act. 1.2). La richiesta di assunzione del procedimento si fonda sul fatto che il predetto è domiciliato nel Canton Grigioni (v. act. 1, pag. 4).

B. Con scritto del 9 agosto 2022, il MP/GR ha rifiutato di assumere il suddetto procedimento penale, asserendo che, essendo coinvolto nei fatti di cui sopra anche tale C., domiciliato a Lugano, la competenza sarebbe delle autorità penali ticinesi, visto che i primi atti di perseguimento sarebbero intervenuti in Ticino (v. act. 1.1).

C. Con istanza di fissazione del foro competente dell’11 agosto 2022, il MP/TI, per il tramite del Procuratore pubblico titolare del procedimento, si è rivolto a questa Corte chiedendo che “il perseguimento penale relativo ai fatti indicati nella denuncia penale del 10 maggio 2021 della banca D. è assunto dal Mi- nistero Pubblico del Canton Grigioni” (act 1, pag. 4).

D. Con risposta del 22 agosto 2022, il MP/GR ha chiesto che “1. Non sia entrato nel merito dell’istanza del Ministero pubblico del Cantone Ticino. 2. Even- tualmente l’istanza del Ministero pubblico del Cantone Ticino sia respinta. 3. Di conseguenza le autorità del Cantone Ticino siano dichiarate legittimate e obbligate al perseguimento e al giudizio dei fatti rimproverati alla persona imputata risp. alle persone imputate” (act. 3).

E. Con replica del 30 agosto 2022, trasmessa per conoscenza al MP/GR (v. act. 6), il MP/TI ha ribadito la sua istanza dell’11 agosto scorso (v. act. 5).

F. Con duplica spontanea del 5 settembre 2022, inoltrata al MP/TI per informa- zione (v. act. 8), il MP/GR ha ulteriormente confermato la sua posizione (v. act. 7).

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Delle ulteriori e specifiche argomentazioni sollevate dalle due autorità coin- volte si dirà, per quanto necessario all'emanazione del presente giudizio, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto:

1.

1.1 Le autorità penali esaminano d'ufficio la loro competenza e, se necessario, rimettono il caso all'autorità competente (art. 39 cpv. 1 CPP). Se più autorità penali risultano competenti per territorio, i pubblici ministeri interessati si co- municano senza indugio gli elementi essenziali del caso e si adoperano per raggiungere un'intesa il più rapidamente possibile (art. 39 cpv. 2 CPP). Se le autorità di perseguimento penale di più Cantoni non riescono ad accordarsi sul foro competente, il pubblico ministero del Cantone che per primo si è occupato della causa sottopone senza indugio, in ogni caso prima della pro- mozione dell'accusa, la questione al Tribunale penale federale affinché de- cida (art. 40 cpv. 2 CPP combinato con l'art. 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confedera- zione [LOAP; RS 173.71]). Riguardo al termine per sottoporre la vertenza alla scrivente autorità, quest'ultima considera applicabile il termine di 10 giorni previsto dall'art. 396 cpv. 1 CPP, dal quale l'autorità richiedente può scostarsi unicamente in circostanze eccezionali che essa è tenuta a specifi- care (v. segnatamente TPF 2011 94 consid. 2.2). La determinazione dell'au- torità legittimata a rappresentare il proprio Cantone nell'ambito dello scambio di vedute o durante la procedura dinnanzi alla Corte dei reclami penali è retta dalle legislazioni cantonali (art. 14 cpv. 4 CPP; KUHN, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 9 ad art. 39 e n. 10 ad art. 40 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3a ediz. 2017, n. 488; GALLIANI/MARCELLINI, Commentario CPP, 2010, n. 5 ad art. 40 CPP).

Condizione per adire la presente Corte è quindi che tutti i Cantoni coinvolti abbiano provveduto a formulare una loro presa di posizione mediante uno scambio di scritti. Nell'eventualità in cui tale scambio di scritti non abbia por- tato ad alcun esito, si concretizza un conflitto di foro che giustifica l'intervento della scrivente Corte (v. art. 40 cpv. 2 CPP; BOUVERAT, Commentario ro- mando, 2a ediz. 2019, n. 4 ad art. 39 CPP; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkanto- nale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2a ediz. 2004, n. 569 e 599; SCHLEGEL, Commentario zurighese, 3a ediz. 2020, n. 8 ad art. 40 CPP; GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts

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zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, Jusletter del 21 maggio 2007, n. 5).

1.2 Riguardo alla competenza in ambito di conflitti di foro in seno alle autorità di perseguimento penale ticinesi, questa Corte ha già avuto modo di constatare che, giusta l'art. 67 cpv. 6 della legge cantonale del 10 maggio 2006 sull'or- ganizzazione giudiziaria (LOG; RL TI 177.100), la stessa spetta al procura- tore incaricato del procedimento (v. decisione del Tribunale penale federale BG.2013.16 del 18 luglio 2013 consid. 1.2). Per quanto riguarda l’autorità competente del Canton Grigioni, va rilevato che lo scambio di vedute non ha avuto luogo con l’autorità competente, ossia il Primo procuratore pubblico (v. art. 12 cpv. 1 lett. f della legge d'applicazione del Codice di diritto proces- suale penale svizzero del 16 giugno 2010 [LACPP; CSC 350.100]), bensì con il Leitende Statsanwalt dell’Abteilung III (v. act. 1.1).

1.3 Alla luce di ciò, e fintanto che le autorità designate come competenti dalle leggi cantonali nei casi di conflitti di foro non sono state consultate e non si sono espresse, non sussiste un conflitto di foro e non è pertanto possibile adire la Corte dei reclami penali (v. decisioni del Tribunale penale federale BG.2014.31 del 21 gennaio 2015 consid. 1.3; BG.2012.33 del 28 novembre 2012 consid. 1.3-1.5; BG.2010.16 del 14 settembre 2010 e BG.2008.13 del 2 luglio 2008 consid. 1.2; SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n. 564). In applica- zione di questi principi, non potendo lo scambio di scritti tra i Cantoni coinvolti ritenersi concluso al momento della presentazione dell'istanza in parola, que- st'ultima risulta irricevibile in quanto prematura.

2. A titolo eccezionale, per economia procedurale e visto che di fronte a questo Tribunale ha potuto comunque esprimersi il Primo procuratore pubblico gri- gionese (v. act. 3), va precisato quanto segue.

2.1 Nella procedura penale, la determinazione del foro è regolamentata agli ar- ticoli da 31 a 42 CPP. Gli articoli 31 e 32 CPP costituiscono la lex generalis, mentre i fori speciali sono retti dagli articoli da 33 a 38 CPP. Gli articoli da 39 a 42 CPP contengono le norme procedurali per la determinazione del foro.

Giusta l'art. 31 cpv. 1 CPP, per il perseguimento e il giudizio sono competenti le autorità del luogo in cui il reato è stato commesso. Se in Svizzera si trova soltanto il luogo in cui si è verificato l’evento, sono competenti le autorità di questo luogo. Per la determinazione del foro intercantonale, il luogo in cui si è verificato l’evento gioca dunque un ruolo sussidiario rispetto al luogo di commissione, che prevale sugli altri fori possibili (decisione del Tribunale pe- nale federale BG.2018.26 dell’8 agosto 2018 consid. 3.1; JEANNERET/KUHN,

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Précis de procédure pénale, 2a ediz. 2018, n. 3018; BARTETZKO, Commen- tario basilese, op. cit., n. 8 ad art. 31 CPP); il luogo in cui si è verificato l’evento può essere preso in considerazione se il luogo di commissione in Svizzera non può essere determinato con certezza (SCHLEGEL, op. cit., n. 15 ad art. 31 CPP).

Se il reato è stato commesso in più luoghi o se l’evento si è verificato in più luoghi, sono competenti le autorità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento (art. 31 cpv. 2 CPP).

Se il reato è stato commesso all’estero o se non si può determinare il luogo in cui il reato è stato commesso, il perseguimento e il giudizio competono alle autorità del luogo in cui l’imputato ha il domicilio o la dimora abituale (art. 32 cpv. 1 CPP).

2.2

2.2.1 Giusta l’art. 138 n. 1 cpv. 1 CP, si rende colpevole di appropriazione indebita chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria di una cosa mobile altrui che gli è stata affidata. A differenza dell’appropria- zione indebita di valori patrimoniali (v. cpv. 2), quella di una cosa mobile co- stituisce un reato formale (v. DTF 128 IV 145 consid. 2e; 124 IV 241 consid. 4c e 4d; sentenze del Tribunale federale 6B_894/2018 del 23 ottobre 2019 consid. 1.1.1; 6P.46/2004 dell’11 agosto 2004 consid. 3.2; SIMMLER/SELMAN, in Graf (ed.), StGB, Annotierter Kommentar, 2020, n. 12 ad art. 138 CP; BOU- VERAT, op. cit., n. 12 ad art. 31 CPP). L’appropriazione implica che l’autore vuole, da un lato, privare (enteignen) durevolmente il legittimo proprietario della cosa e, dall’altro, che esso intende incorporarla (zueignen), almeno temporaneamente, nel suo patrimonio. Non si tratta quindi due azioni di- stinte, bensì del duplice risvolto di un unico comportamento. La volontà di appropriarsi deve manifestarsi attraverso elementi esteriori. L’autore, dun- que, attraverso un comportamento esteriormente riconoscibile, dovrà incor- porare la cosa nel suo patrimonio per custodirla, consumarla o alienarla, comportandosi come un proprietario (se ut dominum gerere) senza tuttavia averne la qualità (DTF 121 IV 23 consid. 1b e 1c; 118 IV 148 consid. 2; COR- BOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3a ediz. 2010, n. 8 ad art. 138 CP; NIGGLI/RIEDO, Commentario basilese, 4a ediz. 2019, n. 104 ad art. 138 CP). La privazione durevole (Enteignung) – ad eccezione di comportamenti chiaramente concludenti quali la distruzione o la consumazione della cosa – non può essere determinata oggettivamente, ma dipende dalla volontà dell’autore di restituire la cosa al legittimo proprietario. Determinante è l’as- senza della volontà di restituzione manifestata attraverso un comportamento esteriormente percettibile. Per contro non sussiste, di regola, privazione du-

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revole nel caso di un temporaneo utilizzo di breve durata, per quanto la so- stanza e il valore dell’oggetto non ne siano danneggiati (v. NIGGLI/RIEDO, Commentario basilese, 4a ediz. 2019, n. 26 e segg. ad art. 137 CP; STRA- TENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, BT I, Straftaten gegen In- dividualinteressen, 8a ediz. 2022, § 13 n. 13). Dal fatto che l’autore sia di- sposto, prima o poi, a restituire l’oggetto, non discende, comunque, automa- ticamente, l’assenza della sua volontà di privare durevolmente il legittimo proprietario. Piuttosto, in questo ambito, è determinante il tipo di utilizzo dell’oggetto: se lo stesso si configura come negazione dei diritti del proprie- tario, allora l’appropriazione dev’essere ammessa (v. NIGGLI/RIEDO, op. cit.,

n. 32 e seg. ad art. 137 CP). Anche la volontà dell’autore d’incorporare l’og- getto nel proprio patrimonio (Zueignung) deve, poi, manifestarsi attraverso dei comportamenti esteriormente percettibili quali, ad esempio, la vendita dello stesso, la detenzione a tempo indeterminato o il prolungato utilizzo per scopi propri (v. DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 11a ediz. 2018, pag. 137 e seg.; NIGGLI/RIEDO, op. cit., n. 39 e segg. ad art. 137 CP).

2.2.2 In materia di leasing ci si deve riferire alla normativa civilistica per stabilire a chi appartenga la cosa mobile oggetto dell’accordo (DTF 134 IV 5 consid. 3.3). Il contratto concluso dalle parti è, al riguardo, decisivo (DTF 118 II 150 consid. 6c; sentenza del Tribunale federale 6P.162/2001 del 22 marzo 2002 consid. 7a), fermo restando che nella sua forma usuale il leasing non pre- vede il trasferimento della proprietà oppure la facoltà di acquistare la pro- prietà (SCHATZ, Das Leasing von Automobilen, PJA 9/2006 pag. 1043). La consegna del bene mobile implica un passaggio della proprietà unicamente laddove tale volontà possa essere dedotta dal contratto ed in particolare dalle condizioni del leasing. Se con la consegna non è previsto alcun tra- passo di proprietà, il finanziatore del leasing resta proprietario del veicolo da lui acquistato (sentenza del Tribunale federale 6B_586/2010 del 23 novem- bre 2010 consid. 4.3.1 non pubblicata; JdT 2011 IV pag. 120; TER- CIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5a ediz. 2016, n. 7152, 7157 e 7169).

2.3

2.3.1 In concreto, A. ha concluso il 25 gennaio 2018 un contratto di leasing con la banca D., con sede a Zurigo, avente per oggetto un’automobile B. d’occa- sione dal prezzo di fr. 43'593.75, atto che prevedeva il pagamento di 24 rate mensili di fr. 930.55, IVA inclusa (in act. 1.3). In data 4 ottobre 2019, presen- tando il contratto in questione un ritardo con più di tre rate, la banca D. ha inoltrato ad A. regolare disdetta del contratto richiedendo il pagamento dell’arretrato, pari a fr. 3'940.65, entro due giorni. La raccomandata, inviata

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al domicilio a Z. del predetto, non è stata ritirata (v. act. 1.3, pag. 1). Nella sua denuncia del 10 maggio 2021 nei confronti di A., la banca D. afferma che “a novembre 2019 siamo riusciti a prendere contatto con il denunciato, il quale si è giustificato del suo ritardo a causa delle spese sostenute per il divorzio. Ci ha però rassicurato che un suo amico sarebbe intenzionato ad aiutarlo a saldare il leasing e ha fissato con il nostro collaboratore esterno, un appuntamento a casa di questa persona a Y. Si tratta dell’Avv. C., per- sona a noi già nota per altri casi, non andati a buon fine. Abbiamo concordato con il denunciato e C. un accordo di pagamento che prevedeva il versamento immediato delle rate rimanenti e il saldo alla scadenza del contratto. In data 20.12.2019 C. ha versato a contanti al nostro collaboratore CHF 5'700.00, a copertura delle rate arretrate. In data 17 gennaio 2020 abbiamo chiesto al fornitore E. SA la liberazione del veicolo per poter fatturare il valore residuo al denunciato. In data 24 gennaio 2020 abbiamo sottoposto al denunciato l’offerta d’acquisto del veicolo di CHF 24'995.75 da versare entro 20 giorni. Dopo diverse sollecitazioni il denunciato è riuscito ad effettuare in data 11 maggio 2020 un versamento di CHF 10'995.75 promettendoci la diffe- renza a saldo in un secondo tempo. In data 1 luglio 2020 abbiamo chiesto il versamento di CHF 14'035.00 entro 10 giorni a saldo del contratto. Da que- sto momento i contatti con il denunciato si sono interrotti. Il recapito telefo- nico non era più valido. A ottobre 2020 ci siamo messi in contatto con l’Avv. C. per richiedere informazioni. Egli ci ha comunicato che A. era ricoverato in modo grave per diverse ricadute COVID, ma ci ha tranquillizzato perché avrebbe sistemato lui la questione. Da allora ci sono state parecchie solleci- tazioni telefoniche con l’Avv. C., il quale è riuscito a versare solamente un importo di CHF 3'000.00 in data 24.11.2020. L’ultimo contatto avuto con l’Avv. C. risale al 14.04.2021. Riteniamo che A. oppure una terza persona si sia appropriata del veicolo noleggiato, con l’intento di procacciarsi un illecito profitto, utilizzando lo stesso senza aver pagato i noleggi dovuti. Ci vediamo costretti a sporgere denuncia penale costituendoci già sin d’ora accusatori privati. Vantiamo un credito di CHF 12'001.60 più interessi del 4.95% dal 01.05.2021 […]. Nonostante A. figura domiciliato nel Canton Grigioni, la de- nuncia viene trasmessa al Ministero Pubblico di Lugano perché di fatto la persona che gestiva i pagamenti e il veicolo era l’Avv. C., domiciliato in via _____ a Pregassona.” (act. 1.3, pag. 2 e seg.).

2.3.2 Questa Corte constata che il contratto di leasing concerne unicamente la banca D. e A. Contrariamente a quanto asserito dal MP/GR, non vi sono documenti agli atti che attestano che C. abbia ripreso detto contratto, il quale, come indicato nella denuncia penale, è stato disdetto il 4 ottobre 2019. Trat- tasi di una terza persona, apparentemente amica del denunciato, che ha pa- gato, pur non essendone obbligata, alcune rate del leasing per aiutare A.

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L’audizione di C. relativamente al contratto leasing di A. con la banca D. è del resto avvenuta nell’ambito di un procedimento penale allora pendente in Ticino nei confronti dello stesso C. – ora concluso (v. act. 1, pag. 3 e seg.) – per altri reati (v. act. 1.4 e 1.5). Contrariamente a quanto asserito dal MP/GR, C. non è mai stato imputato nel procedimento penale a carico di A., né vi sono indizi per estendere il procedimento a suo carico, precisato ch’egli non risulta nemmeno essere mai entrato in possesso della vettura in questione. Ora, ciò che risulta determinante nella fattispecie è che al momento in cui A. avrebbe dovuto riconsegnare il veicolo alla società di leasing, ossia il 4 otto- bre 2019, data della disdetta del contratto, questo si trovava in Italia in un garage a seguito di un incidente (v. act. 1.5, pag. 12). Essendo quindi ipotiz- zabile che il presunto reato di appropriazione indebita della cosa mobile altrui giusta l’art. 138 n. 1 cpv. 1 CP possa essere avvenuto all’estero, applicabile in concreto è l’art. 32 cpv. 1 CPP, che attribuisce la competenza penale alle autorità del luogo in cui l’imputato ha il domicilio o la dimora abituale. Il fatto che, come sostenuto dal MP/GR, siano trascorsi sei mesi tra la ricezione della denuncia e l’interrogatorio di C. da parte del MP/TI e che poi siano trascorsi altri otto mesi prima della richiesta di assunzione del procedimento, per cui le autorità ticinesi avrebbero implicitamente riconosciuto la propria competenza, nulla muta a quanto precede, dato che prima di ritenersi incom- petente è normale che il MP/TI, trattando la denuncia penale della banca D., abbia effettuato alcuni atti istruttori e chiarimenti giuridici che hanno neces- sitato del tempo. Sotto il profilo della buona fede processuale nulla può quindi essere rimproverato al MP/TI. Diverso sarebbe stato il discorso se l’inattività fosse intervenuta dopo il rifiuto di assunzione del procedimento penale da parte delle autorità grigionesi intervenuto il 9 agosto 2022 (v. TPF 2011 178 consid. 3.2; sentenza del Tribunale penale federale BG.2020.20 consid. 2.1).

3. Per la presente decisione non vengono prelevate spese (art. 423 cpv. 1 CPP).

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. L'istanza di determinazione del foro competente è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

Bellinzona, 22 settembre 2022

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a

- Ministero pubblico del Cantone Ticino - Procura pubblica dei Grigioni

Informazione sui rimedi giuridici: Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.