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BG.2020.20

Bundesstrafgericht · 2020-07-07 · Italiano CH

Conflitti in materia di foro (art. 40 cpv. 2 CPP).

Sachverhalt

A. In data 22 ottobre 2019 la Staatsanwaltschaft del Canton Obvaldo (in se- guito: MP/OW) ha trasmesso al Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP/TI) una domanda di assunzione del procedimento penale a ca- rico di A. domiciliato a Z. (Canton Soletta) per minaccia (art. 180 CP) e coa- zione (art. 181 CP). Nella sua domanda, il MP/OW faceva valere che i fatti determinanti per il procedimento – il predetto avrebbe costretto B. a sotto- scrivere un contratto di prestito – si sarebbero svolti, tra il 29 marzo e il 16 aprile 2019, a Y. (TI), ovvero nel territorio di competenza del MP/TI (v. act. 1.1).

B. Con scritto del 29 ottobre 2019, il MP/TI ha rifiutato l’assunzione del proce- dimento, affermando in sostanza che né la vittima né l’autore risiedono in Ticino e che non parlano l’italiano, essendosi trovati a Y. (TI) unicamente per un breve periodo di vacanza. Per questo motivo sarebbero dati i presupposti per un foro derogatorio. Inoltre, secondo il MP/TI, le minacce costitutive di estorsione non si sarebbero svolte in Ticino, dove è avvenuta la sottoscri- zione del contratto di prestito, bensì altrove e in data successiva al 29 marzo 2019, per questo motivo non vi sarebbe alcun foro ex art. 31 CPP in Ticino (v. act. 1.2).

C. In data 18 febbraio 2020, il MP/TI ha decretato il non luogo a procedere dell’inchiesta a carico di A. per rifiuto di assunzione del procedimento (v. act. 1.3).

D. Con scritto del 24 aprile 2020, il MP/OW si è opposto al rifiuto di assunzione del procedimento penale da parte del MP/TI e ne ha sollecitato nuovamente l’assunzione. A suo dire non vi sarebbero motivi sufficienti che giustifichino un foro derogatorio, inoltre non sarebbe dato nessun nesso territoriale effet- tivo con il Canton Obvaldo (v. act. 1.4).

E. Con scritto del 12 maggio 2020, il MP/TI ha comunicato al MP/OW di respin- gere nuovamente la richiesta di assunzione del procedimento penale poiché, dopo lo scritto di rifiuto di cui al punto B., egli non ha più ricevuto alcuna notizia da parte del MP/OW, ritenendo questo comportamento una tacita ac- cettazione della sua competenza (v. act. 1.5).

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F. Con scritto del 2 giugno 2020, il MP/OW ha riconfermato quanto esposto nella sua presa di posizione del 24 aprile 2020 (v. act. 1.6).

G. Con istanza di determinazione del foro competente del 16 giugno 2020, il MP/TI, per il tramite del Procuratore pubblico titolare del procedimento, si è rivolto a questa Corte chiedendo che venga decretata l’assenza di compe- tenza territoriale del Cantone Ticino per la conduzione del procedimento pe- nale in questione (v. act. 1).

H. Con risposta del 19 giugno 2020, trasmessa al MP/TI per conoscenza (v. act. 5), il MP/OW chiede che la domanda ticinese sia dichiarata inammissi- bile (v. act. 2).

I. Con osservazioni spontanee del 26 giugno 2020, il MP/TI ha riconfermato le sue conclusioni del 16 giugno 2020 (v. act. 6).

Delle ulteriori e specifiche argomentazioni sollevate dalle due autorità coin- volte si dirà, per quanto necessario all'emanazione del presente giudizio, nei successivi considerandi in diritto.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Le autorità penali esaminano d'ufficio la loro competenza e, se necessario, rimettono il caso all'autorità competente (art. 39 cpv. 1 CPP). Se più autorità penali risultano competenti per territorio, i pubblici ministeri interessati si co- municano senza indugio gli elementi essenziali del caso e si adoperano per raggiungere un'intesa il più rapidamente possibile (art. 39 cpv. 2 CPP). Se le autorità di perseguimento penale di più Cantoni non riescono ad accordarsi sul foro competente, il pubblico ministero del Cantone che per primo si è occupato della causa sottopone senza indugio, in ogni caso prima della pro- mozione dell'accusa, la questione al Tribunale penale federale affinché de- cida (art. 40 cpv. 2 CPP combinato con l'art. 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confedera- zione [LOAP; RS 173.71]). La norma sembra limitare la legittimazione per adire il Tribunale penale federale al Cantone che per primo si è occupato del

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caso, ma così non è. Innanzitutto non è sempre possibile determinare la cro- nologia dei vari passi intrapresi a livello cantonale, inoltre, i principi di celerità e di economia procedurale richiedono che venga riconosciuta la legittimità per agire a tutti i ministeri pubblici interessati (BOUVERAT, Commentario ro- mando, 2a ediz. 2019, n. 3 ad art. 40 CPP). Riguardo al termine per sotto- porre la vertenza alla scrivente autorità, quest'ultima considera applicabile il termine di 10 giorni previsto dall'art. 396 cpv. 1 CPP, dal quale l'autorità ri- chiedente può scostarsi unicamente in circostanze eccezionali che essa è tenuta a specificare (v. segnatamente TPF 2011 94 consid. 2.2). La determi- nazione dell'autorità legittimata a rappresentare il proprio Cantone nell'am- bito dello scambio di vedute o durante la procedura dinnanzi alla Corte dei reclami penali è retta dalle legislazioni cantonali (art. 14 cpv. 4 CPP; KUHN, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 9 ad art. 39 e n. 10 ad art. 40 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3a e- diz. 2017, n. 488; GALLIANI/MARCELLINI, Commentario CPP, 2010, n. 5 ad art. 40 CPP). Al fine di evitare inutili scambi di corrispondenza e ritardi nel procedimento, è auspicabile che siano le autorità competenti per rappresen- tare il procedimento anche di fronte al Tribunale penale federale a condurre le trattative (KUHN, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 10 ad art. 40). Non ci si può tuttavia aspettare dal Cantone che riceve una domanda di as- sunzione del procedimento che chiarisca in primo luogo se la domanda pro- viene o meno dall’autorità competente del Cantone richiedente. Nei rapporti giuridici intercantonali il destinatario della domanda deve piuttosto poter pre- sumere che le richieste provengano dall’autorità competente (decisione del Tribunale penale federale BG.2013.1 del 6 febbraio 2013 consid. 1.2).

Condizione per adire la presente Corte è quindi che tutti i Cantoni coinvolti abbiano provveduto a formulare una loro presa di posizione mediante uno scambio di scritti. Nell'eventualità in cui tale scambio di scritti non abbia por- tato ad alcun esito, si concretizza un conflitto di foro che giustifica l'intervento della scrivente Corte (v. art. 40 cpv. 2 CPP; BOUVERAT, op. cit., n. 4 ad art. 39 CPP; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2a ediz. 2004, n. 569 e 599; FINGERHUTH/LIEBER, in: Donatsch/ Hansjakob/Lieber (ed.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessord- nung, 2a ediz. 2014, n. 9 ad art. 40 CPP; GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichts- stand in Strafsachen, Jusletter del 21 maggio 2007, n. 5). In assenza di uno scambio di scritti completo e validamente terminato, l'istanza di determina- zione del foro competente deve essere dichiarata irricevibile (decisioni del Tribunale penale federale BG.2014.31 del 21 gennaio 2015 consid. 1.2; BG.2012.31 del 23 agosto 2012 consid. 1.3; BG.2012.3 del 23 febbraio 2012

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consid. 1 e 3.3; BG.2011.7 del 17 giugno 2011 consid. 1.2; BG.2009.4 del 9 marzo 2009; KUHN, op. cit., n. 16 ad art. 40 CPP).

E. 1.2 Riguardo alla competenza in ambito di conflitti di foro in seno alle autorità di perseguimento penale ticinesi, questa Corte ha già avuto modo di constatare che, giusta l'art. 67 cpv. 6 della legge cantonale del 10 maggio 2006 sull'or- ganizzazione giudiziaria (LOG; RL TI 177.100), la stessa spetta al procura- tore incaricato del procedimento (v. decisione del Tribunale penale federale BG.2013.16 del 18 luglio 2013 consid. 1.2). Per quanto attiene all’autorità competente del Canton Obvaldo, va rilevato che lo scambio di vedute non ha avuto luogo con l’autorità competente in materia, ossia l’Oberstaastanwalt des Kantons Obwalden (v. art. 44a cpv. 3 della «Gesetz über die Gerichtsor- ganisation» del Canton Obvaldo del 22 settembre 1996 [GBD/OW 134.1]), bensì con il MP/OW.

E. 1.3 Alla luce di ciò, e fintanto che le autorità designate come competenti dalle leggi cantonali nei casi di conflitti di foro non sono state consultate e non si sono espresse, non sussiste un conflitto di foro e non è pertanto possibile adire la Corte dei reclami penali (v. decisioni del Tribunale penale federale BG.2014.31 del 21 gennaio 2015 consid. 1.3; BG.2012.33 del 28 novembre 2012 consid. 1.3-1.5; BG.2010.16 del 14 settembre 2010 e BG.2008.13 del

E. 1.4 Visto quanto sopra, l’istanza di determinazione del foro competente presen- tata dal MP/TI è inammissibile.

E. 2 A titolo abbondanziale, anche volendo considerare l’istanza ammissibile, va precisato che essa si sarebbe conclusa con l’attribuzione del procedimento al Cantone Ticino, e ciò in virtù di quanto segue.

E. 2.1 L'autorità competente a decidere sul foro può stabilire un foro diverso da quello previsto negli articoli 31-37 CPP se il centro dell'attività penalmente rilevante, la situazione personale dell'imputato o altri motivi pertinenti lo esi- gono (art. 40 cpv. 3 CPP). La deroga al foro legale deve tuttavia restare l'ec-

- 6 -

cezione. Un accordo o una decisione in tal senso è condizionata dall'esi- stenza di motivi pertinenti. Le considerazioni sull’inopportunità del foro ex art. 31-37 CPP devono imporsi in maniera evidente. Inoltre, un Cantone può es- sere dichiarato competente o dichiararsi competente in deroga al foro legale unicamente in presenza di un nesso territoriale effettivo (TPF 2012 66 con- sid. 3.1 pag. 67 e seg.; TPF 2011 178 consid. 3.1 pag. 180 e seg; decisione del Tribunale penale federale BG.2019.9 del 21 agosto 2019 consid. 5.2). Questa Corte ha già avuto modo di affermare che un altro motivo pertinente ai sensi dell'art. 40 cpv. 3 CPP può esistere allorquando un'autorità di un Cantone rimane inattiva per quattro mesi dopo essersi vista respingere da un altro Cantone una domanda di assunzione del procedimento (TPF 2011 178 consid. 2.1 pag. 178 e seg.; decisione del Tribunale penale federale BG.2017.7 del 26 luglio 2017 consid. 5.5). Un'inazione di così lunga durata deve essere considerata, in ossequio al principio della buona fede, come un riconoscimento della propria competenza per atti concludenti (v. TPF 2011 178 consid. 3.2 pag. 181; decisioni BG.2017.7 consid. 5.5; BG.2013.25 del 25 febbraio 2014 consid. 1.3 con rinvii).

E. 2.2 In concreto, il MP/OW è rimasto inattivo per quasi sei mesi dopo il primo rifiuto di assunzione del procedimento da parte del MP/TI. Alla luce di quanto sopra, un’inazione così lunga dovrebbe essere considerata un riconosci- mento della propria competenza per atti concludenti. Tuttavia, gli atti dell’in- carto non permettono di evidenziare la presenza di un nesso territoriale ef- fettivo col Canton Obvaldo, luogo di domicilio della persona danneggiata, mentre è possibile accertare la presenza di presunti atti penalmente rilevanti in Ticino, per cui il nesso territoriale con tale Cantone è pacifico.

E. 3 Per la presente decisione non vengono prelevate spese (art. 423 cpv. 1 CPP).

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Dispositiv
  1. L’istanza di fissazione del foro è inammissibile.
  2. Non si prelevano spese giudiziarie.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decisione del 7 luglio 2020 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Giorgio Bomio-Giovanascini e Stephan Blättler, Cancelliere Giampiero Vacalli Parti

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,

Richiedente

contro

KANTON OBWALDEN, STAATSANWALT- SCHAFT,

Opponente

Oggetto

Conflitti in materia di foro (art. 40 cpv. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BG.2020.20

- 2 -

Fatti:

A. In data 22 ottobre 2019 la Staatsanwaltschaft del Canton Obvaldo (in se- guito: MP/OW) ha trasmesso al Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP/TI) una domanda di assunzione del procedimento penale a ca- rico di A. domiciliato a Z. (Canton Soletta) per minaccia (art. 180 CP) e coa- zione (art. 181 CP). Nella sua domanda, il MP/OW faceva valere che i fatti determinanti per il procedimento – il predetto avrebbe costretto B. a sotto- scrivere un contratto di prestito – si sarebbero svolti, tra il 29 marzo e il 16 aprile 2019, a Y. (TI), ovvero nel territorio di competenza del MP/TI (v. act. 1.1).

B. Con scritto del 29 ottobre 2019, il MP/TI ha rifiutato l’assunzione del proce- dimento, affermando in sostanza che né la vittima né l’autore risiedono in Ticino e che non parlano l’italiano, essendosi trovati a Y. (TI) unicamente per un breve periodo di vacanza. Per questo motivo sarebbero dati i presupposti per un foro derogatorio. Inoltre, secondo il MP/TI, le minacce costitutive di estorsione non si sarebbero svolte in Ticino, dove è avvenuta la sottoscri- zione del contratto di prestito, bensì altrove e in data successiva al 29 marzo 2019, per questo motivo non vi sarebbe alcun foro ex art. 31 CPP in Ticino (v. act. 1.2).

C. In data 18 febbraio 2020, il MP/TI ha decretato il non luogo a procedere dell’inchiesta a carico di A. per rifiuto di assunzione del procedimento (v. act. 1.3).

D. Con scritto del 24 aprile 2020, il MP/OW si è opposto al rifiuto di assunzione del procedimento penale da parte del MP/TI e ne ha sollecitato nuovamente l’assunzione. A suo dire non vi sarebbero motivi sufficienti che giustifichino un foro derogatorio, inoltre non sarebbe dato nessun nesso territoriale effet- tivo con il Canton Obvaldo (v. act. 1.4).

E. Con scritto del 12 maggio 2020, il MP/TI ha comunicato al MP/OW di respin- gere nuovamente la richiesta di assunzione del procedimento penale poiché, dopo lo scritto di rifiuto di cui al punto B., egli non ha più ricevuto alcuna notizia da parte del MP/OW, ritenendo questo comportamento una tacita ac- cettazione della sua competenza (v. act. 1.5).

- 3 -

F. Con scritto del 2 giugno 2020, il MP/OW ha riconfermato quanto esposto nella sua presa di posizione del 24 aprile 2020 (v. act. 1.6).

G. Con istanza di determinazione del foro competente del 16 giugno 2020, il MP/TI, per il tramite del Procuratore pubblico titolare del procedimento, si è rivolto a questa Corte chiedendo che venga decretata l’assenza di compe- tenza territoriale del Cantone Ticino per la conduzione del procedimento pe- nale in questione (v. act. 1).

H. Con risposta del 19 giugno 2020, trasmessa al MP/TI per conoscenza (v. act. 5), il MP/OW chiede che la domanda ticinese sia dichiarata inammissi- bile (v. act. 2).

I. Con osservazioni spontanee del 26 giugno 2020, il MP/TI ha riconfermato le sue conclusioni del 16 giugno 2020 (v. act. 6).

Delle ulteriori e specifiche argomentazioni sollevate dalle due autorità coin- volte si dirà, per quanto necessario all'emanazione del presente giudizio, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto:

1.

1.1 Le autorità penali esaminano d'ufficio la loro competenza e, se necessario, rimettono il caso all'autorità competente (art. 39 cpv. 1 CPP). Se più autorità penali risultano competenti per territorio, i pubblici ministeri interessati si co- municano senza indugio gli elementi essenziali del caso e si adoperano per raggiungere un'intesa il più rapidamente possibile (art. 39 cpv. 2 CPP). Se le autorità di perseguimento penale di più Cantoni non riescono ad accordarsi sul foro competente, il pubblico ministero del Cantone che per primo si è occupato della causa sottopone senza indugio, in ogni caso prima della pro- mozione dell'accusa, la questione al Tribunale penale federale affinché de- cida (art. 40 cpv. 2 CPP combinato con l'art. 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confedera- zione [LOAP; RS 173.71]). La norma sembra limitare la legittimazione per adire il Tribunale penale federale al Cantone che per primo si è occupato del

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caso, ma così non è. Innanzitutto non è sempre possibile determinare la cro- nologia dei vari passi intrapresi a livello cantonale, inoltre, i principi di celerità e di economia procedurale richiedono che venga riconosciuta la legittimità per agire a tutti i ministeri pubblici interessati (BOUVERAT, Commentario ro- mando, 2a ediz. 2019, n. 3 ad art. 40 CPP). Riguardo al termine per sotto- porre la vertenza alla scrivente autorità, quest'ultima considera applicabile il termine di 10 giorni previsto dall'art. 396 cpv. 1 CPP, dal quale l'autorità ri- chiedente può scostarsi unicamente in circostanze eccezionali che essa è tenuta a specificare (v. segnatamente TPF 2011 94 consid. 2.2). La determi- nazione dell'autorità legittimata a rappresentare il proprio Cantone nell'am- bito dello scambio di vedute o durante la procedura dinnanzi alla Corte dei reclami penali è retta dalle legislazioni cantonali (art. 14 cpv. 4 CPP; KUHN, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 9 ad art. 39 e n. 10 ad art. 40 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3a e- diz. 2017, n. 488; GALLIANI/MARCELLINI, Commentario CPP, 2010, n. 5 ad art. 40 CPP). Al fine di evitare inutili scambi di corrispondenza e ritardi nel procedimento, è auspicabile che siano le autorità competenti per rappresen- tare il procedimento anche di fronte al Tribunale penale federale a condurre le trattative (KUHN, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 10 ad art. 40). Non ci si può tuttavia aspettare dal Cantone che riceve una domanda di as- sunzione del procedimento che chiarisca in primo luogo se la domanda pro- viene o meno dall’autorità competente del Cantone richiedente. Nei rapporti giuridici intercantonali il destinatario della domanda deve piuttosto poter pre- sumere che le richieste provengano dall’autorità competente (decisione del Tribunale penale federale BG.2013.1 del 6 febbraio 2013 consid. 1.2).

Condizione per adire la presente Corte è quindi che tutti i Cantoni coinvolti abbiano provveduto a formulare una loro presa di posizione mediante uno scambio di scritti. Nell'eventualità in cui tale scambio di scritti non abbia por- tato ad alcun esito, si concretizza un conflitto di foro che giustifica l'intervento della scrivente Corte (v. art. 40 cpv. 2 CPP; BOUVERAT, op. cit., n. 4 ad art. 39 CPP; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2a ediz. 2004, n. 569 e 599; FINGERHUTH/LIEBER, in: Donatsch/ Hansjakob/Lieber (ed.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessord- nung, 2a ediz. 2014, n. 9 ad art. 40 CPP; GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichts- stand in Strafsachen, Jusletter del 21 maggio 2007, n. 5). In assenza di uno scambio di scritti completo e validamente terminato, l'istanza di determina- zione del foro competente deve essere dichiarata irricevibile (decisioni del Tribunale penale federale BG.2014.31 del 21 gennaio 2015 consid. 1.2; BG.2012.31 del 23 agosto 2012 consid. 1.3; BG.2012.3 del 23 febbraio 2012

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consid. 1 e 3.3; BG.2011.7 del 17 giugno 2011 consid. 1.2; BG.2009.4 del 9 marzo 2009; KUHN, op. cit., n. 16 ad art. 40 CPP).

1.2 Riguardo alla competenza in ambito di conflitti di foro in seno alle autorità di perseguimento penale ticinesi, questa Corte ha già avuto modo di constatare che, giusta l'art. 67 cpv. 6 della legge cantonale del 10 maggio 2006 sull'or- ganizzazione giudiziaria (LOG; RL TI 177.100), la stessa spetta al procura- tore incaricato del procedimento (v. decisione del Tribunale penale federale BG.2013.16 del 18 luglio 2013 consid. 1.2). Per quanto attiene all’autorità competente del Canton Obvaldo, va rilevato che lo scambio di vedute non ha avuto luogo con l’autorità competente in materia, ossia l’Oberstaastanwalt des Kantons Obwalden (v. art. 44a cpv. 3 della «Gesetz über die Gerichtsor- ganisation» del Canton Obvaldo del 22 settembre 1996 [GBD/OW 134.1]), bensì con il MP/OW.

1.3 Alla luce di ciò, e fintanto che le autorità designate come competenti dalle leggi cantonali nei casi di conflitti di foro non sono state consultate e non si sono espresse, non sussiste un conflitto di foro e non è pertanto possibile adire la Corte dei reclami penali (v. decisioni del Tribunale penale federale BG.2014.31 del 21 gennaio 2015 consid. 1.3; BG.2012.33 del 28 novembre 2012 consid. 1.3-1.5; BG.2010.16 del 14 settembre 2010 e BG.2008.13 del 2 luglio 2008 consid. 1.2; SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n. 564). Anche volendo ritenere lo scambio di scritti terminato, poiché non stava al MP/TI di verificare che il MP/OW fosse legittimato ad agire di fronte a questa Corte, l’istanza di determinazione del foro sarebbe in ogni caso tardiva. Il MP/TI ha infatti rice- vuto lo scritto del MP/OW del 2 giugno 2020 il giorno seguente, ma ha adito questo Tribunale unicamente in data 16 giugno 2020 senza addurre motivi ai sensi della giurisprudenza citata al consid. 1.1.

1.4 Visto quanto sopra, l’istanza di determinazione del foro competente presen- tata dal MP/TI è inammissibile.

2. A titolo abbondanziale, anche volendo considerare l’istanza ammissibile, va precisato che essa si sarebbe conclusa con l’attribuzione del procedimento al Cantone Ticino, e ciò in virtù di quanto segue.

2.1 L'autorità competente a decidere sul foro può stabilire un foro diverso da quello previsto negli articoli 31-37 CPP se il centro dell'attività penalmente rilevante, la situazione personale dell'imputato o altri motivi pertinenti lo esi- gono (art. 40 cpv. 3 CPP). La deroga al foro legale deve tuttavia restare l'ec-

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cezione. Un accordo o una decisione in tal senso è condizionata dall'esi- stenza di motivi pertinenti. Le considerazioni sull’inopportunità del foro ex art. 31-37 CPP devono imporsi in maniera evidente. Inoltre, un Cantone può es- sere dichiarato competente o dichiararsi competente in deroga al foro legale unicamente in presenza di un nesso territoriale effettivo (TPF 2012 66 con- sid. 3.1 pag. 67 e seg.; TPF 2011 178 consid. 3.1 pag. 180 e seg; decisione del Tribunale penale federale BG.2019.9 del 21 agosto 2019 consid. 5.2). Questa Corte ha già avuto modo di affermare che un altro motivo pertinente ai sensi dell'art. 40 cpv. 3 CPP può esistere allorquando un'autorità di un Cantone rimane inattiva per quattro mesi dopo essersi vista respingere da un altro Cantone una domanda di assunzione del procedimento (TPF 2011 178 consid. 2.1 pag. 178 e seg.; decisione del Tribunale penale federale BG.2017.7 del 26 luglio 2017 consid. 5.5). Un'inazione di così lunga durata deve essere considerata, in ossequio al principio della buona fede, come un riconoscimento della propria competenza per atti concludenti (v. TPF 2011 178 consid. 3.2 pag. 181; decisioni BG.2017.7 consid. 5.5; BG.2013.25 del 25 febbraio 2014 consid. 1.3 con rinvii). 2.2 In concreto, il MP/OW è rimasto inattivo per quasi sei mesi dopo il primo rifiuto di assunzione del procedimento da parte del MP/TI. Alla luce di quanto sopra, un’inazione così lunga dovrebbe essere considerata un riconosci- mento della propria competenza per atti concludenti. Tuttavia, gli atti dell’in- carto non permettono di evidenziare la presenza di un nesso territoriale ef- fettivo col Canton Obvaldo, luogo di domicilio della persona danneggiata, mentre è possibile accertare la presenza di presunti atti penalmente rilevanti in Ticino, per cui il nesso territoriale con tale Cantone è pacifico.

3. Per la presente decisione non vengono prelevate spese (art. 423 cpv. 1 CPP).

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. L’istanza di fissazione del foro è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

Bellinzona, 8 luglio 2020

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a

- Ministero Pubblico del Cantone Ticino - Staatsanwaltschaft des Kantons Obwalden (con copia delle osservazioni del 26 giugno 2020 del Cantone Ticino)

Informazione sui rimedi giuridici: Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.