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BG.2025.81

Bundesstrafgericht · 2026-01-09 · Italiano CH

Conflitti in materia di foro (art. 40 cpv. 2 CPP)

Sachverhalt

A. In data 22 settembre 2025, il Ministero pubblico del Canton Ticino (in seguito: MP-TI) ha trasmesso all’Oberstaatsanwaltschaft del Canton Zurigo (in se- guito: Oberstaatsanwaltschaft) una domanda di assunzione del procedi- mento penale a carico di A., B., C., D., E., F. e G. per titolo di appropriazione indebita (art. 138 CP), truffa (art. 146 CP), falsità in documenti (art. 251 CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis CP). Nella sua domanda, il MP-TI ha ipo- tizzato la competenza penale zurighese, visto che “tutti gli imputati sono re- sidenti all’estero, oppure nel Canton Zurigo e in parte nel Canton Zugo. An- che la società H. AG ha sede nel Canton Zurigo. E. è, invece, domiciliato a Lugano, ma solo a partire dal 17 aprile 2024. In precedenza, egli era resi- dente in Italia”, aggiungendo che “tenuto conto che nei confronti di G. sembra vi siano ancora aperti dei procedimenti penali nel Canton Zurigo, rispettiva- mente è nel Canton Zurigo che hanno il domicilio gli imputati A. e D., oltre che la società H. AG, si chiede di assumere il presente procedimento penale. Nessun fatto di rilevanza penale appare commesso nel Canton Ticino” (atto 4 incarto MP-TI).

B. Con scritto del 13 novembre 2025, la Staatsanwaltschaft Zürich - Sihl (in seguito: Staatsanwaltschaft) ha accolto la suddetta domanda limitatamente ai reati contestati a G. e A., ritenendo non esservi sospetti di reato nei con- fronti degli altri imputati (v. atto 11 incarto MP-TI).

C. Con istanza di fissazione di foro del 1° dicembre 2025, il MP-TI si è rivolto a questa Corte chiedendo che “il perseguimento penale relativo a B., C., D., E. e F. in relazione ai fatti del presente procedimento penale è assunto dal Mi- nistero pubblico del Canton Zurigo” (act. 1, pag. 4).

D. Con risposta del 3 dicembre 2025, l’Oberstaatsanwaltschaft ha chiesto che l’istanza di fissazione del foro ticinese venga dichiarata inammissibile per mancanza dei requisiti formali, non essendovi stato alcun scambio di opinioni tra le autorità competenti in questo tipo di vertenze (act. 3).

E. Con replica dell’11 dicembre 2025, trasmessa all’Oberstaatsanwaltschaft per conoscenza (v. act. 6), il MP-TI ha ribadito la sua posizione (v. act. 5).

- 3 -

Delle ulteriori e specifiche argomentazioni sollevate dalle autorità coinvolte si dirà, per quanto necessario all'emanazione del presente giudizio, nei suc- cessivi considerandi in diritto.

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Le autorità penali esaminano d'ufficio la loro competenza e, se necessario, rimettono il caso all'autorità competente (art. 39 cpv. 1 CPP). Se più autorità penali risultano competenti per territorio, i pubblici ministeri interessati si co- municano senza indugio gli elementi essenziali del caso e si adoperano per raggiungere un'intesa il più rapidamente possibile (art. 39 cpv. 2 CPP). Se le autorità di perseguimento penale di più Cantoni non riescono ad accordarsi sul foro competente, il pubblico ministero del Cantone che per primo si è occupato della causa sottopone senza indugio, in ogni caso prima della pro- mozione dell'accusa, la questione al Tribunale penale federale affinché de- cida (art. 40 cpv. 2 CPP combinato con l'art. 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confedera- zione [LOAP; RS 173.71]). Di massima si applica il termine di 10 giorni pre- visto dall'art. 396 cpv. 1 CPP, dal quale l'autorità richiedente può scostarsi unicamente in circostanze eccezionali che essa è tenuta a specificare (TPF 2011 94 consid. 2.2). La determinazione dell'autorità legittimata a rap- presentare il proprio Cantone nell'ambito dello scambio di vedute o durante la procedura dinnanzi alla Corte dei reclami penali è retta dalle legislazioni cantonali (art. 14 cpv. 4 CPP; KUHN, Commentario basilese, 3a ediz. 2023,

n. 9 ad art. 39 e n. 10 ad art. 40 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4a ediz. 2023, n. 4 ad art. 40 CPP; GALLIANI/MARCELLINI, Commentario CPP, 2010, n. 5 ad art. 40 CPP).

Condizione per adire il giudice del foro è quindi che tutti i Cantoni coinvolti abbiano provveduto a formulare una loro presa di posizione mediante uno scambio di scritti. Nell'eventualità in cui tale scambio di scritti non abbia por- tato ad alcun esito, si concretizza un conflitto di foro che giustifica l'intervento di questa Corte (v. art. 40 cpv. 2 CPP; BOUVERAT, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 4 ad art. 39 CPP; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Ge- richtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2a ediz. 2004, n. 569 e 599; SCHLE- GEL, Commentario zurighese, 3a ediz. 2020, n. 8 ad art. 40 CPP; GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, Jusletter del 21 maggio 2007, n. 5).

- 4 -

E. 1.2 Come da prassi, la presente procedura si svolge in una delle lingue ufficiali delle autorità di perseguimento penale coinvolte nel conflitto di foro, in casu l’italiano.

E. 1.3 Riguardo alla competenza in ambito di conflitti di foro in seno alle autorità di perseguimento penale ticinesi, questa Corte ha già avuto modo di constatare che, giusta l'art. 67 cpv. 6 della legge cantonale del 10 maggio 2006 sull'or- ganizzazione giudiziaria (LOG; RL TI 177.100), la stessa spetta al procura- tore incaricato del procedimento (v. decisione del Tribunale penale federale BG.2013.16 del 18 luglio 2013 consid. 1.2). Per quanto attiene all'autorità competente del Canton Zurigo, va rilevato che lo scambio di pareri non ha avuto luogo con l'autorità competente in materia, ossia l’Oberstaatsanwal- tschaft (v. § 107 cpv. 1 let. b della Gesetzes über die Gerichts- und Behör- denorganisation im Zivil- und Strafprozess des Kantons Zürich del 10 mag- gio 2010; GOG ZH; LS 211.1), bensì con la Staatsanwaltschaft Zürich - Sihl. Infatti, in seguito alla decisione di ripresa parziale del procedimento del 13 novembre 2025 (v. supra lett. B), il MP-TI avrebbe dovuto sollecitare una presa di posizione dall’Oberstaatsanwaltschat relativamente agli imputati esclusi da detta decisione

E. 1.4 Alla luce di ciò, e fintanto che la Oberstaatsanwaltschaft non è stata consul- tata e non si è espressa, non sussiste un conflitto di foro e non è pertanto possibile adire la Corte dei reclami penali (v. decisioni del Tribunale penale federale BG.2014.31 del 21 gennaio 2015 consid. 1.3; BG.2012.33 del 28 novembre 2012 consid. 1.3-1.5; BG.2010.16 del 14 settembre 2010 e BG.2008.13 del 2 luglio 2008 consid. 1.2; SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n. 564). In applicazione di questi principi, non potendo lo scambio di pareri tra i Cantoni coinvolti ritenersi concluso al momento della presentazione dell'i- stanza in parola, quest'ultima risulta irricevibile in quanto prematura.

E. 1.5 Visto quanto sopra, l’istanza di fissazione del foro presentata dal MP-TI è inammissibile.

E. 2 Per economia processuale, va comunque precisato quanto segue.

E. 3.1.1 Nella procedura penale, la determinazione del foro è regolamentata agli ar- ticoli da 31 a 42 CPP. Gli articoli 31 e 32 CPP costituiscono la lex generalis,

- 5 -

mentre i fori speciali sono retti dagli articoli da 33 a 38 CPP. Gli articoli da 39 a 42 CPP contengono le norme procedurali per la determinazione del foro. In base all’art. 39 cpv. 1 CPP le autorità penali esaminano d’ufficio la loro competenza e, se necessario, rimettono il caso all’autorità competente.

E. 3.1.2 La Corte dei reclami penali non è vincolata alle qualifiche giuridiche dei reati fornite dalle autorità di perseguimento penale (v. già per quanto riguarda la prassi della Camera d'accusa del Tribunale federale: DTF 92 IV 153 con- sid. 1). Il foro va determinato in considerazione dei sospetti attuali. Non è dunque determinante ciò di cui l'imputato verrà effettivamente riconosciuto colpevole, quanto piuttosto i fatti che gli sono contestati e la qualificazione giuridica che è possibile dedurre dagli atti al momento dell'esame del conflitto di foro (decisioni del Tribunale penale federale BG.2017.31 del 9 gennaio 2018 consid. 2.4 con rinvii; BG.2015.7 dell’8 maggio 2015 consid. 2.2.1; BG.2014.32 del 2 febbraio 2015 consid. 2.2). In questo contesto, la Corte dei reclami penali si fonda sui fatti e non su delle ipotesi (DTF 133 IV 235 consid. 4.4; TPF 2011 170 consid. 2.1 e 2.2; MOSER/SCHLAPBACH, op. cit., n. 11 ad art. 34 CPP; GUIDON/BÄNZIGER, op. cit., n. 25).

E. 3.2 In concreto, il procedimento penale ticinese trae origine da una denuncia penale sporta il 16 luglio 2025 da I. e dalle società J. SL e K. Ltd. In sostanza, I. avrebbe deciso, in vista di una grossa operazione petrolifera, di creare, con l’aiuto di G., la H. AG, con sede a Z. (Canton Zugo). Il capitale sociale (fr. 103'408.95) sarebbe stato versato da J. SL, con sede a Malaga (Spa- gna). A. è stata iscritta quale amministratrice unica. Il rogito di costituzione trasmesso all’avv. G. sarebbe tuttavia un falso. I. avrebbe in seguito versato, attraverso una società a lui riconducibile, ulteriori EUR 802'000.–, importo distratto unitamente al capitale sociale. Secondo la denuncia, B., C., D., E. e F. avrebbero ricevuto denaro provento di reato o comunque partecipato alle operazioni distrattive.

Il MP-TI, nella sua istanza, afferma che “nessuno degli imputati aveva il do- micilio nel Canton Ticino al momento della commissione dei fatti. Nessun fatto penalmente rilevante è avvenuto in Ticino. In sostanza, non vi è nessun legame fra i fatti descritti nella denuncia penale e il suolo ticinese. Non si comprende, pertanto, per quale motivo viene rifiutata l’assunzione del pro- cedimento per B., C., D., E. e F. che, ad eccezione di E., non abitano in Ticino. E. ha la dimora in Ticino solo dal 17 aprile 2024, in precedenza abi- tava in Italia” (act. 1, pag. 4). Con la sua “Übernahmeverfügung” del 13 no- vembre 2025, la Staatsanwaltschaft ha ripreso il procedimento ticinese, ma solo nei confronti G. e A., asserendo che per gli altri imputati non vi sareb- bero concreti sospetti di reato (v. atto 11 incarto MP-TI).

- 6 -

Orbene, constatato come la Staatsanwaltschaft abbia accettato la propria competenza per i fatti oggetto del procedimento penale ticinese, senza con- testare la sostanziale assenza di legami con il Cantone Ticino, non si vede come mai essa abbia nel contempo deciso di non riprendere il procedimento a carico degli altri imputati, anch’essi chiamati in causa dai denuncianti nel medesimo contesto fattuale riguardante gli imputati A. e G. Le valutazioni effettuate dall’autorità penale zurighese circa l’esistenza o meno di concreti indizi di reato a carico degli altri imputati non sono determinanti per la fissa- zione del foro. Una volta quest’ultimo stabilito, l’autorità competente può prendere tutte le decisioni che ritiene opportune, come emanare un decreto di non luogo a procedere giusta l’art. 310 cpv. 1 lett. a CPP nei confronti delle persone che ritiene estranee ai fatti penalmente rilevanti, ma questo attiene al merito della procedura penale e non concerne i criteri in materia di foro.

E. 4 Va da sé che nello scambio di scritti che farà seguito alla presente decisione le autorità legittimate a condurre lo scambio di pareri saranno tenute a rispet- tare i predetti principi.

E. 5 Per la presente decisione non vengono prelevate spese (v. TPF 2023 130 consid. 5.1).

- 7 -

Dispositiv
  1. L’istanza di fissazione del foro è inammissibile.
  2. Non si prelevano spese giudiziarie.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decisione dell’8 gennaio 2026 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Patrick Robert-Nicoud, Presidente, Daniel Kipfer Fasciati e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli Parti

CANTONE TICINO, Ministero pubblico, Richiedente

contro

KANTON ZÜRICH, Oberstaatsanwaltschaft, Opponente

Oggetto

Conflitti in materia di foro (art. 40 cpv. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BG.2025.81

- 2 -

Fatti:

A. In data 22 settembre 2025, il Ministero pubblico del Canton Ticino (in seguito: MP-TI) ha trasmesso all’Oberstaatsanwaltschaft del Canton Zurigo (in se- guito: Oberstaatsanwaltschaft) una domanda di assunzione del procedi- mento penale a carico di A., B., C., D., E., F. e G. per titolo di appropriazione indebita (art. 138 CP), truffa (art. 146 CP), falsità in documenti (art. 251 CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis CP). Nella sua domanda, il MP-TI ha ipo- tizzato la competenza penale zurighese, visto che “tutti gli imputati sono re- sidenti all’estero, oppure nel Canton Zurigo e in parte nel Canton Zugo. An- che la società H. AG ha sede nel Canton Zurigo. E. è, invece, domiciliato a Lugano, ma solo a partire dal 17 aprile 2024. In precedenza, egli era resi- dente in Italia”, aggiungendo che “tenuto conto che nei confronti di G. sembra vi siano ancora aperti dei procedimenti penali nel Canton Zurigo, rispettiva- mente è nel Canton Zurigo che hanno il domicilio gli imputati A. e D., oltre che la società H. AG, si chiede di assumere il presente procedimento penale. Nessun fatto di rilevanza penale appare commesso nel Canton Ticino” (atto 4 incarto MP-TI).

B. Con scritto del 13 novembre 2025, la Staatsanwaltschaft Zürich - Sihl (in seguito: Staatsanwaltschaft) ha accolto la suddetta domanda limitatamente ai reati contestati a G. e A., ritenendo non esservi sospetti di reato nei con- fronti degli altri imputati (v. atto 11 incarto MP-TI).

C. Con istanza di fissazione di foro del 1° dicembre 2025, il MP-TI si è rivolto a questa Corte chiedendo che “il perseguimento penale relativo a B., C., D., E. e F. in relazione ai fatti del presente procedimento penale è assunto dal Mi- nistero pubblico del Canton Zurigo” (act. 1, pag. 4).

D. Con risposta del 3 dicembre 2025, l’Oberstaatsanwaltschaft ha chiesto che l’istanza di fissazione del foro ticinese venga dichiarata inammissibile per mancanza dei requisiti formali, non essendovi stato alcun scambio di opinioni tra le autorità competenti in questo tipo di vertenze (act. 3).

E. Con replica dell’11 dicembre 2025, trasmessa all’Oberstaatsanwaltschaft per conoscenza (v. act. 6), il MP-TI ha ribadito la sua posizione (v. act. 5).

- 3 -

Delle ulteriori e specifiche argomentazioni sollevate dalle autorità coinvolte si dirà, per quanto necessario all'emanazione del presente giudizio, nei suc- cessivi considerandi in diritto.

Diritto:

1.

1.1 Le autorità penali esaminano d'ufficio la loro competenza e, se necessario, rimettono il caso all'autorità competente (art. 39 cpv. 1 CPP). Se più autorità penali risultano competenti per territorio, i pubblici ministeri interessati si co- municano senza indugio gli elementi essenziali del caso e si adoperano per raggiungere un'intesa il più rapidamente possibile (art. 39 cpv. 2 CPP). Se le autorità di perseguimento penale di più Cantoni non riescono ad accordarsi sul foro competente, il pubblico ministero del Cantone che per primo si è occupato della causa sottopone senza indugio, in ogni caso prima della pro- mozione dell'accusa, la questione al Tribunale penale federale affinché de- cida (art. 40 cpv. 2 CPP combinato con l'art. 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confedera- zione [LOAP; RS 173.71]). Di massima si applica il termine di 10 giorni pre- visto dall'art. 396 cpv. 1 CPP, dal quale l'autorità richiedente può scostarsi unicamente in circostanze eccezionali che essa è tenuta a specificare (TPF 2011 94 consid. 2.2). La determinazione dell'autorità legittimata a rap- presentare il proprio Cantone nell'ambito dello scambio di vedute o durante la procedura dinnanzi alla Corte dei reclami penali è retta dalle legislazioni cantonali (art. 14 cpv. 4 CPP; KUHN, Commentario basilese, 3a ediz. 2023,

n. 9 ad art. 39 e n. 10 ad art. 40 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4a ediz. 2023, n. 4 ad art. 40 CPP; GALLIANI/MARCELLINI, Commentario CPP, 2010, n. 5 ad art. 40 CPP).

Condizione per adire il giudice del foro è quindi che tutti i Cantoni coinvolti abbiano provveduto a formulare una loro presa di posizione mediante uno scambio di scritti. Nell'eventualità in cui tale scambio di scritti non abbia por- tato ad alcun esito, si concretizza un conflitto di foro che giustifica l'intervento di questa Corte (v. art. 40 cpv. 2 CPP; BOUVERAT, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 4 ad art. 39 CPP; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Ge- richtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2a ediz. 2004, n. 569 e 599; SCHLE- GEL, Commentario zurighese, 3a ediz. 2020, n. 8 ad art. 40 CPP; GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, Jusletter del 21 maggio 2007, n. 5).

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1.2 Come da prassi, la presente procedura si svolge in una delle lingue ufficiali delle autorità di perseguimento penale coinvolte nel conflitto di foro, in casu l’italiano.

1.3 Riguardo alla competenza in ambito di conflitti di foro in seno alle autorità di perseguimento penale ticinesi, questa Corte ha già avuto modo di constatare che, giusta l'art. 67 cpv. 6 della legge cantonale del 10 maggio 2006 sull'or- ganizzazione giudiziaria (LOG; RL TI 177.100), la stessa spetta al procura- tore incaricato del procedimento (v. decisione del Tribunale penale federale BG.2013.16 del 18 luglio 2013 consid. 1.2). Per quanto attiene all'autorità competente del Canton Zurigo, va rilevato che lo scambio di pareri non ha avuto luogo con l'autorità competente in materia, ossia l’Oberstaatsanwal- tschaft (v. § 107 cpv. 1 let. b della Gesetzes über die Gerichts- und Behör- denorganisation im Zivil- und Strafprozess des Kantons Zürich del 10 mag- gio 2010; GOG ZH; LS 211.1), bensì con la Staatsanwaltschaft Zürich - Sihl. Infatti, in seguito alla decisione di ripresa parziale del procedimento del 13 novembre 2025 (v. supra lett. B), il MP-TI avrebbe dovuto sollecitare una presa di posizione dall’Oberstaatsanwaltschat relativamente agli imputati esclusi da detta decisione

1.4 Alla luce di ciò, e fintanto che la Oberstaatsanwaltschaft non è stata consul- tata e non si è espressa, non sussiste un conflitto di foro e non è pertanto possibile adire la Corte dei reclami penali (v. decisioni del Tribunale penale federale BG.2014.31 del 21 gennaio 2015 consid. 1.3; BG.2012.33 del 28 novembre 2012 consid. 1.3-1.5; BG.2010.16 del 14 settembre 2010 e BG.2008.13 del 2 luglio 2008 consid. 1.2; SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n. 564). In applicazione di questi principi, non potendo lo scambio di pareri tra i Cantoni coinvolti ritenersi concluso al momento della presentazione dell'i- stanza in parola, quest'ultima risulta irricevibile in quanto prematura.

1.5 Visto quanto sopra, l’istanza di fissazione del foro presentata dal MP-TI è inammissibile.

2. Per economia processuale, va comunque precisato quanto segue.

3.

3.1 3.1.1 Nella procedura penale, la determinazione del foro è regolamentata agli ar- ticoli da 31 a 42 CPP. Gli articoli 31 e 32 CPP costituiscono la lex generalis,

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mentre i fori speciali sono retti dagli articoli da 33 a 38 CPP. Gli articoli da 39 a 42 CPP contengono le norme procedurali per la determinazione del foro. In base all’art. 39 cpv. 1 CPP le autorità penali esaminano d’ufficio la loro competenza e, se necessario, rimettono il caso all’autorità competente.

3.1.2 La Corte dei reclami penali non è vincolata alle qualifiche giuridiche dei reati fornite dalle autorità di perseguimento penale (v. già per quanto riguarda la prassi della Camera d'accusa del Tribunale federale: DTF 92 IV 153 con- sid. 1). Il foro va determinato in considerazione dei sospetti attuali. Non è dunque determinante ciò di cui l'imputato verrà effettivamente riconosciuto colpevole, quanto piuttosto i fatti che gli sono contestati e la qualificazione giuridica che è possibile dedurre dagli atti al momento dell'esame del conflitto di foro (decisioni del Tribunale penale federale BG.2017.31 del 9 gennaio 2018 consid. 2.4 con rinvii; BG.2015.7 dell’8 maggio 2015 consid. 2.2.1; BG.2014.32 del 2 febbraio 2015 consid. 2.2). In questo contesto, la Corte dei reclami penali si fonda sui fatti e non su delle ipotesi (DTF 133 IV 235 consid. 4.4; TPF 2011 170 consid. 2.1 e 2.2; MOSER/SCHLAPBACH, op. cit., n. 11 ad art. 34 CPP; GUIDON/BÄNZIGER, op. cit., n. 25).

3.2 In concreto, il procedimento penale ticinese trae origine da una denuncia penale sporta il 16 luglio 2025 da I. e dalle società J. SL e K. Ltd. In sostanza, I. avrebbe deciso, in vista di una grossa operazione petrolifera, di creare, con l’aiuto di G., la H. AG, con sede a Z. (Canton Zugo). Il capitale sociale (fr. 103'408.95) sarebbe stato versato da J. SL, con sede a Malaga (Spa- gna). A. è stata iscritta quale amministratrice unica. Il rogito di costituzione trasmesso all’avv. G. sarebbe tuttavia un falso. I. avrebbe in seguito versato, attraverso una società a lui riconducibile, ulteriori EUR 802'000.–, importo distratto unitamente al capitale sociale. Secondo la denuncia, B., C., D., E. e F. avrebbero ricevuto denaro provento di reato o comunque partecipato alle operazioni distrattive.

Il MP-TI, nella sua istanza, afferma che “nessuno degli imputati aveva il do- micilio nel Canton Ticino al momento della commissione dei fatti. Nessun fatto penalmente rilevante è avvenuto in Ticino. In sostanza, non vi è nessun legame fra i fatti descritti nella denuncia penale e il suolo ticinese. Non si comprende, pertanto, per quale motivo viene rifiutata l’assunzione del pro- cedimento per B., C., D., E. e F. che, ad eccezione di E., non abitano in Ticino. E. ha la dimora in Ticino solo dal 17 aprile 2024, in precedenza abi- tava in Italia” (act. 1, pag. 4). Con la sua “Übernahmeverfügung” del 13 no- vembre 2025, la Staatsanwaltschaft ha ripreso il procedimento ticinese, ma solo nei confronti G. e A., asserendo che per gli altri imputati non vi sareb- bero concreti sospetti di reato (v. atto 11 incarto MP-TI).

- 6 -

Orbene, constatato come la Staatsanwaltschaft abbia accettato la propria competenza per i fatti oggetto del procedimento penale ticinese, senza con- testare la sostanziale assenza di legami con il Cantone Ticino, non si vede come mai essa abbia nel contempo deciso di non riprendere il procedimento a carico degli altri imputati, anch’essi chiamati in causa dai denuncianti nel medesimo contesto fattuale riguardante gli imputati A. e G. Le valutazioni effettuate dall’autorità penale zurighese circa l’esistenza o meno di concreti indizi di reato a carico degli altri imputati non sono determinanti per la fissa- zione del foro. Una volta quest’ultimo stabilito, l’autorità competente può prendere tutte le decisioni che ritiene opportune, come emanare un decreto di non luogo a procedere giusta l’art. 310 cpv. 1 lett. a CPP nei confronti delle persone che ritiene estranee ai fatti penalmente rilevanti, ma questo attiene al merito della procedura penale e non concerne i criteri in materia di foro.

4. Va da sé che nello scambio di scritti che farà seguito alla presente decisione le autorità legittimate a condurre lo scambio di pareri saranno tenute a rispet- tare i predetti principi.

5. Per la presente decisione non vengono prelevate spese (v. TPF 2023 130 consid. 5.1).

- 7 -

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. L’istanza di fissazione del foro è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

Bellinzona, 9 gennaio 2026

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a

- Ministero pubblico del Cantone Ticino

- Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich

Informazione sui rimedi giuridici: Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.