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BG.2014.32

Bundesstrafgericht · 2015-02-02 · Italiano CH

Conflitti in materia di foro (art. 40 cpv. 2 CPP).

Sachverhalt

A. In data 10 aprile 2014 il Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP/TI) ha trasmesso alla Staatsanwaltschaft di San Gallo-Gossau (in se- guito: MP/SG) una richiesta di assunzione del procedimento penale a cari- co di tale A. per i reati di furto, danneggiamento e violazione di domicilio (v. doc. 3 del dossier MP/TI INC.2014.3243 allegato al presente incarto). Ri- sulta dagli atti che A. è fortemente sospettato di aver commesso diversi episodi di furto nel Canton San Gallo, tra il 29 ed il 31 agosto 2012, nel Canton Ticino, nei mesi di novembre e dicembre 2012, e nel Canton Argo- via, il 4-6 maggio 2013 (la procedura relativa a quest'ultimo furto è stata assunta il 28 febbraio 2014 dal MP/SG). La richiesta di assunzione del pro- cedimento si fonda sul fatto che il Canton San Gallo avrebbe eseguito i primi atti di perseguimento giusta l'art. 34 CPP.

B. Con scritto 21 novembre 2014, il MP/SG ha respinto la predetta richiesta di assunzione del procedimento. Il magistrato sangallese ritiene infatti data la competenza del Cantone Ticino in virtù dell'art. 34 cpv. 1 prima frase CPP, essendo A. sospettato di aver commesso la maggior parte dei crimini in Ti- cino (26 contro i 4 commessi a San Gallo ed 1 furto in Argovia), Cantone in cui i furti denoterebbero pure l'aggravante del mestiere (art. 139 n. 2 CP).

C. Con istanza di determinazione del foro competente del 3 dicembre 2014, il MP/TI, per il tramite del Procuratore pubblico titolare del procedimento, si è rivolto a questa Corte chiedendo che le autorità di perseguimento penale del Canton San Gallo siano designate quali autorità competenti a persegui- re e giudicare i reati a carico di A. (act. 1).

D. Il MP/SG ha presentato la propria risposta il 12 dicembre 2014, postulando la reiezione dell'istanza ticinese (act. 3). Delle ulteriori e specifiche argo- mentazioni sollevate dalle due autorità coinvolte si dirà, per quanto neces- sario all'emanazione del presente giudizio, nei successivi considerandi in diritto.

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Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Le autorità penali esaminano d'ufficio la loro competenza e, se necessario, rimettono il caso all'autorità competente (art. 39 cpv. 1 CPP). Se più autori- tà penali risultano competenti per territorio, i pubblici ministeri interessati si comunicano senza indugio gli elementi essenziali del caso e si adoperano per raggiungere un'intesa il più rapidamente possibile (art. 39 cpv. 2 CPP). Se le autorità di perseguimento penale di più Cantoni non riescono ad ac- cordarsi sul foro competente, il pubblico ministero del Cantone che per pri- mo si è occupato della causa sottopone senza indugio, in ogni caso prima della promozione dell'accusa, la questione al Tribunale penale federale af- finché decida (art. 40 cpv. 2 CPP combinato con l'art. 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71 ] e l'art. 19 del regolamento del 31 ago- sto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale [ROTPF; RS 173.713.161 ]). Riguardo al termine per sottoporre la vertenza alla scri- vente autorità, quest'ultima considera applicabile il termine di 10 giorni pre- visto dall'art. 396 cpv. 1 CPP, dal quale l'autorità richiedente può scostarsi unicamente in circostanze eccezionali che essa è tenuta a specificare (v. segnatamente TPF 2011 94 consid. 2.2). La determinazione dell'autorità legittimata a rappresentare il proprio Cantone nell'ambito dello scambio di vedute o durante la procedura dinnanzi alla Corte dei reclami penali è retta dalle legislazioni cantonali (art. 14 cpv. 4 CPP; KUHN, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a ed., Basilea 2014 [di seguito: Ba- sler Kommentar], n. 9 ad art. 39 CPP e n. 10 ad art. 40 CPP; SCHMID, Han- dbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2a ed., Zurigo/San Gallo 2013, n. 488; GALLIANI/MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale [CPP] – Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 5 ad art. 40 CPP).

E. 1.2 Riguardo alla competenza in ambito di conflitti di foro in seno alle autorità di perseguimento penale ticinesi, questa Corte ha già avuto modo di constata- re che, giusta l'art. 67 cpv. 6 della legge cantonale del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria (LOG; RL TI 3.1.1.1), la stessa spetta al pro- curatore incaricato del procedimento (v. decisione del Tribunale penale fe- derale BG.2013.16 del 18 luglio 2013, consid. 1.2). Per quanto attiene al Canton San Gallo, la legge cantonale prevede che l'autorità competente in materia è il Procuratore capo competente per territorio "örtlich zuständiger leitender Staatsanwalt" (art. 24 della Einführungsgesetzes zur Schweizeri- schen Straf- und Jugendstrafprozessordnung des Kantons St. Gallen del

E. 1.3 L'art. 40 cpv. 2 CPP prevede che l'istanza di determinazione del foro debba essere presentata dal pubblico ministero che per primo si è occupato della causa. In casu, la questione è stata sollevata dal MP/TI, autorità che tutta- via non si è occupata per prima della causa. Ciò nonostante, il rispetto del principio di celerità e dell'economia di procedura impone di concedere a tut- ti i pubblici ministeri interessati la qualità per agire (BERTOSSA, Commentai- re Romand, Basilea 2011, n. 3 ad art. 40 CPP). Avendo dunque lo scambio di scritti avuto luogo correttamente ed essendo- la domanda in fissazione del foro stata depositata in tempo utile conforme- mente all'art. 40 cpv. 2 CPP, è opportuno entrare in materia sul presente gravame.

2. Il MP/SG afferma la competenza delle autorità ticinesi in virtù dell'art. 34 cpv. 1 prima frase CPP, i crimini compiuti in Ticino essendo non solo in numero nettamente superiore a quelli realizzati nel Canton San Gallo, ma anche puniti con la pena più grave in quanto commessi con l'aggravante del mestiere (art. 139 n. 2 CP). Le autorità ticinesi sostengono per contro che la competenza per il perse- guimento spetterebbe al MP/SG giusta l'art. 34 cpv. 1 CPP, essendo il pri- mo furto ascritto all'imputato verificatosi nel Canton San Gallo, verosimil- mente qualificato dall'aggravante della banda. Inoltre, il comportamento delle autorità sangallesi, che hanno impiegato più di sette mesi per espri- mere il loro diniego all'assunzione della procedura, dimostrerebbe nei fatti la loro volontà di assumere la direzione dell'intero procedimento. 2.1 Giusta l'art. 34 cpv. 1 CPP, se l'imputato ha commesso più reati in luoghi diversi, il perseguimento e il giudizio di tutti i reati competono alle autorità del luogo in cui è stato commesso il reato punibile con la pena più grave. Se per i diversi reati è comminata la stessa pena, sono competenti le auto- rità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento. È posta come condizione che l'autore sia perseguito simultaneamente nei Cantoni implicati (MOSER/SCHLAPBACH, Basler Kommentar, n. 6 ad art. 34 CPP e ri- ferimenti citati; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, Gine- vra/Zurigo/Basilea 2011, n. 376). Questo presupposto non è dato qualora un procedimento avviato in un Cantone si concluda (tramite sentenza, ar- chiviazione, ecc.) prima dell'apertura del procedimento nell'altro Cantone coinvolto (MOSER/SCHLAPBACH, op. cit., n. 7 ad art. 34). Vi è perseguimen- to, indipendentemente dalle disposizioni cantonali, non solo di fronte all'a- pertura formale di un'inchiesta ma anche in caso di indagine di polizia (ibi- dem).

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2.2 La Corte dei reclami penali non è vincolata alle qualifiche giuridiche fornite dalle autorità cantonali di perseguimento penale (DTF 92 IV 153 consid. 1). Il foro va determinato in considerazione dei sospetti attuali. Non è dunque determinante ciò di cui l'imputato verrà effettivamente riconosciuto colpevo- le, quanto piuttosto i fatti che gli sono contestati e la qualificazione giuridica che è possibile dedurre dagli atti al momento dell'esame della questione del foro. In questo contesto, la Corte dei reclami penali si fonda sui fatti e non su delle ipotesi (MOSER/SCHLAPBACH, op. cit., n. 11 ad art. 34 CPP; GUI- DON/BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, in: Jusletter 21 maggio 2007, [n. 25]). Nel confronto tra diversi reati e pene vige inoltre il principio "in du- bio pro duriore", secondo cui, in caso di dubbio, è opportuno istruire e per- seguire considerando il comportamento più sfavorevole all'imputato e la forma qualificata del reato (GUIDON/BÄNZIGER, op. cit., [n. 44]). Solo se, già a questo stadio, il reato più grave può essere escluso con certezza, esso non è più pertinente al fine della determinazione del foro (MO- SER/SCHLAPBACH, op. cit., n. 11 ad art. 34 CPP). La pena più grave è stabi- lita con criteri astratti (pena edittale) e non in base alla pena da commisu- rarsi al caso concreto. Vengono presi in considerazione gli elementi qualifi- canti (per esempio "il mestiere", DTF 92 IV 153) o attenuanti di cui alle di- sposizioni speciali del CP (GALLIANI/MARCELLINI, op. cit., n. 4 ad art. 34 CPP). 2.3 Nel caso concreto, sia dai rapporti allestiti dalla polizia del Canton San Gal- lo che da quelli allestiti dalla polizia ticinese, si evince che le ipotesi iniziali di reato, in ognuno dei cantoni e per i furti occorsi sul proprio territorio, in- cludevano la forma aggravata, ossia il furto in banda e/o per mestiere giu- sta l'art. 139 n. 2 e 3 CP (v. incarto MP/SG n. ST.2012.28816 e doc. 2 dell'incarto MP/TI n. inc.2014.3243). In seguito, sia nell'ambito dello scam- bio degli scritti relativi alla determinazione del foro sia dinanzi a questa Cor- te, il MP/SG ha invece sostenuto l'esistenza di furti per mestiere per i soli atti compiuti in Ticino (26 sull'arco di un mese), mentre il MP/TI ha sottoli- neato l'esistenza di meri furti semplici entro i suoi confini, considerando per contro commesso verosimilmente in correità con un'altra persona, e dun- que in banda, il primo furto occorso nel Canton San Gallo (act. 1 pag. 3; act. 3). 2.4 Nella DTF 116 IV 319 il Tribunale federale ha precisato la sua giurispru- denza, specificando che la qualifica del mestiere implica un'attività di carat- tere professionale. A mente dell'Alta Corte, l'autore agisce professional- mente quando, a causa del tempo e dei mezzi consacrati alla sua attività delittuosa, come pure della frequenza degli atti durante un determinato pe- riodo e dei redditi prospettati od ottenuti, risulta che egli esercita tale attività

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alla stregua di una professione, quand'anche accessoria. Occorre che l'au- tore aspiri ad ottenere dei redditi relativamente regolari che rappresentino un apporto notevole al finanziamento del suo stile di vita e che si sia così, in un certo qual modo, installato nella delinquenza (DTF 116 IV 319 con- sid. 3b; v. anche DTF 129 IV 253 consid. 2.1; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3a ed., Berna 2010, n. 15 ad art. 139 CP). Se, da un lato, un solo furto non è sufficiente, dall’altro la giurisprudenza non ha fissato un numero minimo a partire dal quale si possa parlare di professione del crimine; dalle azioni delittuose deve comunque emergere che l'autore era intenzionato a compiere una molteplicità di reati. Vanno inoltre valutati il numero o la frequenza degli atti punibili commessi durante un certo periodo di tempo, l'elaborazione di un determinato modo di proce- dere o di un determinato metodo, il fatto di creare un'organizzazione, di operare investimenti, l’ammontare della refurtiva, eccetera. La verifica non va fatta in maniera astratta ma deve essere riferita al caso concreto (NIG- GLI/ RIEDO, Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a ed., Basilea 2013, n. 99 ad art. 139 CP). Nella fattispecie, l'imputato è sospettato di aver compiuto svariati furti nel periodo compreso tra il 29 agosto 2012 ed il 4-6 maggio 2013, in diverse località dei Cantoni San Gallo, Ticino ed Argovia, in 31 occasioni, ripetuta- mente e per un valore complessivo di refurtiva denunciato di circa fr. 229'000.– (fr. 224'438.95 in Ticino; fr. 2'399.-- nel Canton San Gallo e fr. 2'215.-- nel Canton Argovia). Considerata la sistematicità con cui A. ha operato, così come la reiterazione dell’attività illecita, protratta sull'arco di diversi mesi, non può essere escluso che tale agire possa essere valutato alla luce dell'aggravante del mestiere, come peraltro inizialmente ipotizzato in entrambi i Cantoni qui coinvolti. In effetti, agli atti vi sono indizi – in parti- colare la tipologia e l'ammontare della refurtiva – che farebbero ritenere che il prevenuto abbia fatto della predetta attività delittuosa la sua fonte di red- dito, perlomeno a titolo accessorio. Ne consegue che, conformemente alla sopracitata giurisprudenza, al fine della determinazione del foro va conside- rata, per tutti i reati a lui imputati, l'aggravante del furto per mestiere. 2.5 Per quanto attiene invece all'aggravante dell'art. 139 n. 3 cpv. 2 CP, questa prescrive che l'imputato debba aver perpetrato il furto come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine. Secondo la giurisprudenza, la qualifica della banda presuppone che due o più autori manifestino espressamente o per atti concludenti la volontà di associarsi al fine di commettere insieme più infrazioni indipendenti, anche in assenza di uno specifico piano e senza che i reati futuri siano già determinati. Dal profilo soggettivo, è sufficiente che l'autore conosca e intenda realizzare le circo-

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stanze di fatto che corrispondono alla definizione di banda (DTF 135 IV 158 consid. 2; CORBOZ, op. cit., n. 16 ad art. 139 CP). Nella fattispecie, dagli atti non risulta nulla oltre all'ipotesi che, in un caso isolato, A. possa avere agito in complicità con un'altra persona. Tale circo- stanza non è manifestamente sufficiente a far ritenere adempiuto il criterio della continuità proprio all'appartenenza ad una banda. 2.6 Da quanto sopra discende che, per la determinazione della competenza territoriale, i reati commessi da A. andrebbero tutti qualificati quali furti ag- gravati commessi per mestiere, dunque di medesima gravità. Non poten- dosi pertanto determinare la competenza a perseguire l'indagato sulla base della dell'infrazione punita con la pena più grave giusta l'art. 34 cpv. 1 pri- ma frase CPP, l'art. 34 cpv. 1 seconda frase CPP prescrive che il foro vada attribuito alle autorità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di per- seguimento, ossia, nella fattispecie, alle autorità sangallesi.

E. 3 Secondo l'art. 40 cpv. 3 CPP "l'autorità competente a decidere sul foro può stabilire un foro diverso da quello previsto negli articoli 31-37 se il centro dell'attività penalmente rilevante, la situazione personale dell'imputato o al- tri motivi pertinenti lo esigono". La Corte dei reclami penali può quindi, a de- terminate condizioni, fissare un foro diverso da quello previsto dalla legge (art. 40 al. 3 CPP; BERTOSSA, op. cit., n. 3 ad art. 38 CPP). Una scelta di- versa dal foro legale deve tuttavia essere concessa in modo restrittivo, per dei motivi fondati, e non solo per comodità (decisione del Tribunale penale federale BG.2011.32 del 5 aprile 2012, consid. 3.1). La deroga al foro lega- le deve quindi rimanere un'eccezione, attuabile unicamente nel caso in cui motivi pertinenti lo esigono. La deroga è inoltre ammessa solo in favore di un cantone che disponga di un effettivo legame territoriale (decisione del Tribunale penale federale BG.2014.14 del 3 settembre 2014, consid. 4.1 e riferimenti). La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che una dero- ga al foro legale può essere considerata giustificata se, ad esempio, più di due terzi delle infrazioni sono stati commessi nello stesso cantone (DTF 129 IV 202 consid. 2 e riferimenti; sentenza del Tribunale federale 8G.39/2003 del 4 aprile 2003, consid. 2). Questa regola non ha comunque un carattere assoluto ed altri criteri entrano in considerazione per la deter- minazione del foro (FINGERHUTH/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], Gine- vra/Zurigo/Basilea 2014, n. 15 e segg. ad art. 40).

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E. 3.1 Nel caso di specie, per la determinazione del foro si impone dunque di ana- lizzare e valutare l'incidenza dei vari elementi che hanno caratterizzato i reati e le procedure nei confronti di A.

A favore di una competenza del MP/TI, giocano sia il numero dei reati che la loro intensità ed il loro risultato. A. è in effetti sospettato di aver commes- so quattro episodi di furto nel Canton San Gallo, uno nel Canton Argovia e ventisei nel Canton Ticino. Il valore della refurtiva è nettamente superiore nel caso dei reati compiuti in Ticino (fr. 224'438.95) rispetto a quanto sot- tratto in Svizzera interna (valore complessivo fr. 4'614.--). Ai sensi della giu- risprudenza e della dottrina summenzionati, questi aspetti sarebbero cer- tamente idonei a giustificare una deroga al foro ordinario e ad assegnare la competenza al MP/TI.

D'altro lato, vanno considerati i fattori che farebbero propendere per una competenza del MP/SG, autorità che, avendo compiuto il primo atto di per- seguimento, sarebbe competente giusta l'art. 34 cpv. 1 seconda frase CPP (v. supra consid. 2.6). Di rilievo vi è il fatto che il MP/SG ha mosso dei passi sostanziali nella procedura in esame, in particolare eseguendo un interro- gatorio dell'imputato in data 25 marzo 2013 e spiccando un ordine di arre- sto nei suoi confronti il 4 marzo 2013; l'autorità sangallese ha pure assunto il perseguimento del reato compiuto nel Canton Argovia (v. incarto MP/SG

n. ST.2012.28816). Infine, come evidenziato dal MP/TI, vi è il lasso di tem- po intercorso tra la richiesta di assunzione del procedimento da parte dell'autorità ticinese e la risposta dell'omologo sangallese: alla domanda del MP/TI del 10 aprile 2014, il MP/SG ha risposto soltanto il 21 novembre 2014, e ciò senza che dall'incarto emergano valide ragioni per un simile ri- tardo. Secondo dottrina e giurisprudenza, un lasso di tempo di oltre sette mesi per rispondere ad una richiesta di assunzione di competenza è con- trario all'obbligo di agire "senza indugio" previsto dall'art. 39 cpv. 2 CPP, al principio della celerità (art. 5 CPP) e della buona fede (v. TPF 2011 178 consid. 3). Una simile inattività potrebbe inoltre essere interpretata come una tacita accettazione del foro (v. decisione del Tribunale penale federale BG.2013.26 del 16 gennaio 2014, consid. 2.3).

Dopo attenta valutazione delle specificità dei fatti e delle procedure attributi a A., sebbene al Canton San Gallo possa effettivamente essere riconosciu- to un grave ritardo nel rispondere, questa Corte ritiene che tale inattività non possa essere giudicata preponderante rispetto alla circostanza che cir- ca i 5/6 dei furti siano avvenuti in Ticino, con un valore di refurtiva quasi cinquanta volte superiore a quanto sottratto nel Canton San Gallo e nel Canton Argovia. Nel caso concreto sussistono dunque importanti ragioni

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per derogare al foro ordinario e per attribuire eccezionalmente la compe- tenza per il perseguimento dei reati in questione al Cantone Ticino.

E. 4 Alla luce di tutto ciò, le autorità penali del Canton Ticino sono da considera- re competenti per il perseguimento dei reati oggetto della presente proce- dura.

E. 5 Per la presente decisione non vengono prelevate spese (art. 423 cpv. 1 CPP).

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Dispositiv
  1. Le autorità penali del Canton Ticino sono competenti per il perseguimento dei reati oggetto della presente procedura.
  2. Non si prelevano spese giudiziarie.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decisione del 2 febbraio 2015 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Giorgio Bomio, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

CANTONE TICINO, Ministero pubblico,

Richiedente

contro

KANTON ST. GALLEN, Staatsanwaltschaft,

Opponente

Oggetto

Conflitti in materia di foro (art. 40 cpv. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BG.2014.32

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Fatti:

A. In data 10 aprile 2014 il Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP/TI) ha trasmesso alla Staatsanwaltschaft di San Gallo-Gossau (in se- guito: MP/SG) una richiesta di assunzione del procedimento penale a cari- co di tale A. per i reati di furto, danneggiamento e violazione di domicilio (v. doc. 3 del dossier MP/TI INC.2014.3243 allegato al presente incarto). Ri- sulta dagli atti che A. è fortemente sospettato di aver commesso diversi episodi di furto nel Canton San Gallo, tra il 29 ed il 31 agosto 2012, nel Canton Ticino, nei mesi di novembre e dicembre 2012, e nel Canton Argo- via, il 4-6 maggio 2013 (la procedura relativa a quest'ultimo furto è stata assunta il 28 febbraio 2014 dal MP/SG). La richiesta di assunzione del pro- cedimento si fonda sul fatto che il Canton San Gallo avrebbe eseguito i primi atti di perseguimento giusta l'art. 34 CPP.

B. Con scritto 21 novembre 2014, il MP/SG ha respinto la predetta richiesta di assunzione del procedimento. Il magistrato sangallese ritiene infatti data la competenza del Cantone Ticino in virtù dell'art. 34 cpv. 1 prima frase CPP, essendo A. sospettato di aver commesso la maggior parte dei crimini in Ti- cino (26 contro i 4 commessi a San Gallo ed 1 furto in Argovia), Cantone in cui i furti denoterebbero pure l'aggravante del mestiere (art. 139 n. 2 CP).

C. Con istanza di determinazione del foro competente del 3 dicembre 2014, il MP/TI, per il tramite del Procuratore pubblico titolare del procedimento, si è rivolto a questa Corte chiedendo che le autorità di perseguimento penale del Canton San Gallo siano designate quali autorità competenti a persegui- re e giudicare i reati a carico di A. (act. 1).

D. Il MP/SG ha presentato la propria risposta il 12 dicembre 2014, postulando la reiezione dell'istanza ticinese (act. 3). Delle ulteriori e specifiche argo- mentazioni sollevate dalle due autorità coinvolte si dirà, per quanto neces- sario all'emanazione del presente giudizio, nei successivi considerandi in diritto.

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Diritto:

1. 1.1 Le autorità penali esaminano d'ufficio la loro competenza e, se necessario, rimettono il caso all'autorità competente (art. 39 cpv. 1 CPP). Se più autori- tà penali risultano competenti per territorio, i pubblici ministeri interessati si comunicano senza indugio gli elementi essenziali del caso e si adoperano per raggiungere un'intesa il più rapidamente possibile (art. 39 cpv. 2 CPP). Se le autorità di perseguimento penale di più Cantoni non riescono ad ac- cordarsi sul foro competente, il pubblico ministero del Cantone che per pri- mo si è occupato della causa sottopone senza indugio, in ogni caso prima della promozione dell'accusa, la questione al Tribunale penale federale af- finché decida (art. 40 cpv. 2 CPP combinato con l'art. 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71 ] e l'art. 19 del regolamento del 31 ago- sto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale [ROTPF; RS 173.713.161 ]). Riguardo al termine per sottoporre la vertenza alla scri- vente autorità, quest'ultima considera applicabile il termine di 10 giorni pre- visto dall'art. 396 cpv. 1 CPP, dal quale l'autorità richiedente può scostarsi unicamente in circostanze eccezionali che essa è tenuta a specificare (v. segnatamente TPF 2011 94 consid. 2.2). La determinazione dell'autorità legittimata a rappresentare il proprio Cantone nell'ambito dello scambio di vedute o durante la procedura dinnanzi alla Corte dei reclami penali è retta dalle legislazioni cantonali (art. 14 cpv. 4 CPP; KUHN, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a ed., Basilea 2014 [di seguito: Ba- sler Kommentar], n. 9 ad art. 39 CPP e n. 10 ad art. 40 CPP; SCHMID, Han- dbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2a ed., Zurigo/San Gallo 2013, n. 488; GALLIANI/MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale [CPP] – Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 5 ad art. 40 CPP). 1.2 Riguardo alla competenza in ambito di conflitti di foro in seno alle autorità di perseguimento penale ticinesi, questa Corte ha già avuto modo di constata- re che, giusta l'art. 67 cpv. 6 della legge cantonale del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria (LOG; RL TI 3.1.1.1), la stessa spetta al pro- curatore incaricato del procedimento (v. decisione del Tribunale penale fe- derale BG.2013.16 del 18 luglio 2013, consid. 1.2). Per quanto attiene al Canton San Gallo, la legge cantonale prevede che l'autorità competente in materia è il Procuratore capo competente per territorio "örtlich zuständiger leitender Staatsanwalt" (art. 24 della Einführungsgesetzes zur Schweizeri- schen Straf- und Jugendstrafprozessordnung des Kantons St. Gallen del 3 agosto 2010 [sGS 962.1]). Nella fattispecie, lo scambio di scritti è pertan- to avvenuto tra le autorità competenti.

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1.3 L'art. 40 cpv. 2 CPP prevede che l'istanza di determinazione del foro debba essere presentata dal pubblico ministero che per primo si è occupato della causa. In casu, la questione è stata sollevata dal MP/TI, autorità che tutta- via non si è occupata per prima della causa. Ciò nonostante, il rispetto del principio di celerità e dell'economia di procedura impone di concedere a tut- ti i pubblici ministeri interessati la qualità per agire (BERTOSSA, Commentai- re Romand, Basilea 2011, n. 3 ad art. 40 CPP). Avendo dunque lo scambio di scritti avuto luogo correttamente ed essendo- la domanda in fissazione del foro stata depositata in tempo utile conforme- mente all'art. 40 cpv. 2 CPP, è opportuno entrare in materia sul presente gravame.

2. Il MP/SG afferma la competenza delle autorità ticinesi in virtù dell'art. 34 cpv. 1 prima frase CPP, i crimini compiuti in Ticino essendo non solo in numero nettamente superiore a quelli realizzati nel Canton San Gallo, ma anche puniti con la pena più grave in quanto commessi con l'aggravante del mestiere (art. 139 n. 2 CP). Le autorità ticinesi sostengono per contro che la competenza per il perse- guimento spetterebbe al MP/SG giusta l'art. 34 cpv. 1 CPP, essendo il pri- mo furto ascritto all'imputato verificatosi nel Canton San Gallo, verosimil- mente qualificato dall'aggravante della banda. Inoltre, il comportamento delle autorità sangallesi, che hanno impiegato più di sette mesi per espri- mere il loro diniego all'assunzione della procedura, dimostrerebbe nei fatti la loro volontà di assumere la direzione dell'intero procedimento. 2.1 Giusta l'art. 34 cpv. 1 CPP, se l'imputato ha commesso più reati in luoghi diversi, il perseguimento e il giudizio di tutti i reati competono alle autorità del luogo in cui è stato commesso il reato punibile con la pena più grave. Se per i diversi reati è comminata la stessa pena, sono competenti le auto- rità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento. È posta come condizione che l'autore sia perseguito simultaneamente nei Cantoni implicati (MOSER/SCHLAPBACH, Basler Kommentar, n. 6 ad art. 34 CPP e ri- ferimenti citati; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, Gine- vra/Zurigo/Basilea 2011, n. 376). Questo presupposto non è dato qualora un procedimento avviato in un Cantone si concluda (tramite sentenza, ar- chiviazione, ecc.) prima dell'apertura del procedimento nell'altro Cantone coinvolto (MOSER/SCHLAPBACH, op. cit., n. 7 ad art. 34). Vi è perseguimen- to, indipendentemente dalle disposizioni cantonali, non solo di fronte all'a- pertura formale di un'inchiesta ma anche in caso di indagine di polizia (ibi- dem).

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2.2 La Corte dei reclami penali non è vincolata alle qualifiche giuridiche fornite dalle autorità cantonali di perseguimento penale (DTF 92 IV 153 consid. 1). Il foro va determinato in considerazione dei sospetti attuali. Non è dunque determinante ciò di cui l'imputato verrà effettivamente riconosciuto colpevo- le, quanto piuttosto i fatti che gli sono contestati e la qualificazione giuridica che è possibile dedurre dagli atti al momento dell'esame della questione del foro. In questo contesto, la Corte dei reclami penali si fonda sui fatti e non su delle ipotesi (MOSER/SCHLAPBACH, op. cit., n. 11 ad art. 34 CPP; GUI- DON/BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, in: Jusletter 21 maggio 2007, [n. 25]). Nel confronto tra diversi reati e pene vige inoltre il principio "in du- bio pro duriore", secondo cui, in caso di dubbio, è opportuno istruire e per- seguire considerando il comportamento più sfavorevole all'imputato e la forma qualificata del reato (GUIDON/BÄNZIGER, op. cit., [n. 44]). Solo se, già a questo stadio, il reato più grave può essere escluso con certezza, esso non è più pertinente al fine della determinazione del foro (MO- SER/SCHLAPBACH, op. cit., n. 11 ad art. 34 CPP). La pena più grave è stabi- lita con criteri astratti (pena edittale) e non in base alla pena da commisu- rarsi al caso concreto. Vengono presi in considerazione gli elementi qualifi- canti (per esempio "il mestiere", DTF 92 IV 153) o attenuanti di cui alle di- sposizioni speciali del CP (GALLIANI/MARCELLINI, op. cit., n. 4 ad art. 34 CPP). 2.3 Nel caso concreto, sia dai rapporti allestiti dalla polizia del Canton San Gal- lo che da quelli allestiti dalla polizia ticinese, si evince che le ipotesi iniziali di reato, in ognuno dei cantoni e per i furti occorsi sul proprio territorio, in- cludevano la forma aggravata, ossia il furto in banda e/o per mestiere giu- sta l'art. 139 n. 2 e 3 CP (v. incarto MP/SG n. ST.2012.28816 e doc. 2 dell'incarto MP/TI n. inc.2014.3243). In seguito, sia nell'ambito dello scam- bio degli scritti relativi alla determinazione del foro sia dinanzi a questa Cor- te, il MP/SG ha invece sostenuto l'esistenza di furti per mestiere per i soli atti compiuti in Ticino (26 sull'arco di un mese), mentre il MP/TI ha sottoli- neato l'esistenza di meri furti semplici entro i suoi confini, considerando per contro commesso verosimilmente in correità con un'altra persona, e dun- que in banda, il primo furto occorso nel Canton San Gallo (act. 1 pag. 3; act. 3). 2.4 Nella DTF 116 IV 319 il Tribunale federale ha precisato la sua giurispru- denza, specificando che la qualifica del mestiere implica un'attività di carat- tere professionale. A mente dell'Alta Corte, l'autore agisce professional- mente quando, a causa del tempo e dei mezzi consacrati alla sua attività delittuosa, come pure della frequenza degli atti durante un determinato pe- riodo e dei redditi prospettati od ottenuti, risulta che egli esercita tale attività

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alla stregua di una professione, quand'anche accessoria. Occorre che l'au- tore aspiri ad ottenere dei redditi relativamente regolari che rappresentino un apporto notevole al finanziamento del suo stile di vita e che si sia così, in un certo qual modo, installato nella delinquenza (DTF 116 IV 319 con- sid. 3b; v. anche DTF 129 IV 253 consid. 2.1; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3a ed., Berna 2010, n. 15 ad art. 139 CP). Se, da un lato, un solo furto non è sufficiente, dall’altro la giurisprudenza non ha fissato un numero minimo a partire dal quale si possa parlare di professione del crimine; dalle azioni delittuose deve comunque emergere che l'autore era intenzionato a compiere una molteplicità di reati. Vanno inoltre valutati il numero o la frequenza degli atti punibili commessi durante un certo periodo di tempo, l'elaborazione di un determinato modo di proce- dere o di un determinato metodo, il fatto di creare un'organizzazione, di operare investimenti, l’ammontare della refurtiva, eccetera. La verifica non va fatta in maniera astratta ma deve essere riferita al caso concreto (NIG- GLI/ RIEDO, Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a ed., Basilea 2013, n. 99 ad art. 139 CP). Nella fattispecie, l'imputato è sospettato di aver compiuto svariati furti nel periodo compreso tra il 29 agosto 2012 ed il 4-6 maggio 2013, in diverse località dei Cantoni San Gallo, Ticino ed Argovia, in 31 occasioni, ripetuta- mente e per un valore complessivo di refurtiva denunciato di circa fr. 229'000.– (fr. 224'438.95 in Ticino; fr. 2'399.-- nel Canton San Gallo e fr. 2'215.-- nel Canton Argovia). Considerata la sistematicità con cui A. ha operato, così come la reiterazione dell’attività illecita, protratta sull'arco di diversi mesi, non può essere escluso che tale agire possa essere valutato alla luce dell'aggravante del mestiere, come peraltro inizialmente ipotizzato in entrambi i Cantoni qui coinvolti. In effetti, agli atti vi sono indizi – in parti- colare la tipologia e l'ammontare della refurtiva – che farebbero ritenere che il prevenuto abbia fatto della predetta attività delittuosa la sua fonte di red- dito, perlomeno a titolo accessorio. Ne consegue che, conformemente alla sopracitata giurisprudenza, al fine della determinazione del foro va conside- rata, per tutti i reati a lui imputati, l'aggravante del furto per mestiere. 2.5 Per quanto attiene invece all'aggravante dell'art. 139 n. 3 cpv. 2 CP, questa prescrive che l'imputato debba aver perpetrato il furto come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine. Secondo la giurisprudenza, la qualifica della banda presuppone che due o più autori manifestino espressamente o per atti concludenti la volontà di associarsi al fine di commettere insieme più infrazioni indipendenti, anche in assenza di uno specifico piano e senza che i reati futuri siano già determinati. Dal profilo soggettivo, è sufficiente che l'autore conosca e intenda realizzare le circo-

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stanze di fatto che corrispondono alla definizione di banda (DTF 135 IV 158 consid. 2; CORBOZ, op. cit., n. 16 ad art. 139 CP). Nella fattispecie, dagli atti non risulta nulla oltre all'ipotesi che, in un caso isolato, A. possa avere agito in complicità con un'altra persona. Tale circo- stanza non è manifestamente sufficiente a far ritenere adempiuto il criterio della continuità proprio all'appartenenza ad una banda. 2.6 Da quanto sopra discende che, per la determinazione della competenza territoriale, i reati commessi da A. andrebbero tutti qualificati quali furti ag- gravati commessi per mestiere, dunque di medesima gravità. Non poten- dosi pertanto determinare la competenza a perseguire l'indagato sulla base della dell'infrazione punita con la pena più grave giusta l'art. 34 cpv. 1 pri- ma frase CPP, l'art. 34 cpv. 1 seconda frase CPP prescrive che il foro vada attribuito alle autorità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di per- seguimento, ossia, nella fattispecie, alle autorità sangallesi.

3. Secondo l'art. 40 cpv. 3 CPP "l'autorità competente a decidere sul foro può stabilire un foro diverso da quello previsto negli articoli 31-37 se il centro dell'attività penalmente rilevante, la situazione personale dell'imputato o al- tri motivi pertinenti lo esigono". La Corte dei reclami penali può quindi, a de- terminate condizioni, fissare un foro diverso da quello previsto dalla legge (art. 40 al. 3 CPP; BERTOSSA, op. cit., n. 3 ad art. 38 CPP). Una scelta di- versa dal foro legale deve tuttavia essere concessa in modo restrittivo, per dei motivi fondati, e non solo per comodità (decisione del Tribunale penale federale BG.2011.32 del 5 aprile 2012, consid. 3.1). La deroga al foro lega- le deve quindi rimanere un'eccezione, attuabile unicamente nel caso in cui motivi pertinenti lo esigono. La deroga è inoltre ammessa solo in favore di un cantone che disponga di un effettivo legame territoriale (decisione del Tribunale penale federale BG.2014.14 del 3 settembre 2014, consid. 4.1 e riferimenti). La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che una dero- ga al foro legale può essere considerata giustificata se, ad esempio, più di due terzi delle infrazioni sono stati commessi nello stesso cantone (DTF 129 IV 202 consid. 2 e riferimenti; sentenza del Tribunale federale 8G.39/2003 del 4 aprile 2003, consid. 2). Questa regola non ha comunque un carattere assoluto ed altri criteri entrano in considerazione per la deter- minazione del foro (FINGERHUTH/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], Gine- vra/Zurigo/Basilea 2014, n. 15 e segg. ad art. 40).

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3.1 Nel caso di specie, per la determinazione del foro si impone dunque di ana- lizzare e valutare l'incidenza dei vari elementi che hanno caratterizzato i reati e le procedure nei confronti di A.

A favore di una competenza del MP/TI, giocano sia il numero dei reati che la loro intensità ed il loro risultato. A. è in effetti sospettato di aver commes- so quattro episodi di furto nel Canton San Gallo, uno nel Canton Argovia e ventisei nel Canton Ticino. Il valore della refurtiva è nettamente superiore nel caso dei reati compiuti in Ticino (fr. 224'438.95) rispetto a quanto sot- tratto in Svizzera interna (valore complessivo fr. 4'614.--). Ai sensi della giu- risprudenza e della dottrina summenzionati, questi aspetti sarebbero cer- tamente idonei a giustificare una deroga al foro ordinario e ad assegnare la competenza al MP/TI.

D'altro lato, vanno considerati i fattori che farebbero propendere per una competenza del MP/SG, autorità che, avendo compiuto il primo atto di per- seguimento, sarebbe competente giusta l'art. 34 cpv. 1 seconda frase CPP (v. supra consid. 2.6). Di rilievo vi è il fatto che il MP/SG ha mosso dei passi sostanziali nella procedura in esame, in particolare eseguendo un interro- gatorio dell'imputato in data 25 marzo 2013 e spiccando un ordine di arre- sto nei suoi confronti il 4 marzo 2013; l'autorità sangallese ha pure assunto il perseguimento del reato compiuto nel Canton Argovia (v. incarto MP/SG

n. ST.2012.28816). Infine, come evidenziato dal MP/TI, vi è il lasso di tem- po intercorso tra la richiesta di assunzione del procedimento da parte dell'autorità ticinese e la risposta dell'omologo sangallese: alla domanda del MP/TI del 10 aprile 2014, il MP/SG ha risposto soltanto il 21 novembre 2014, e ciò senza che dall'incarto emergano valide ragioni per un simile ri- tardo. Secondo dottrina e giurisprudenza, un lasso di tempo di oltre sette mesi per rispondere ad una richiesta di assunzione di competenza è con- trario all'obbligo di agire "senza indugio" previsto dall'art. 39 cpv. 2 CPP, al principio della celerità (art. 5 CPP) e della buona fede (v. TPF 2011 178 consid. 3). Una simile inattività potrebbe inoltre essere interpretata come una tacita accettazione del foro (v. decisione del Tribunale penale federale BG.2013.26 del 16 gennaio 2014, consid. 2.3).

Dopo attenta valutazione delle specificità dei fatti e delle procedure attributi a A., sebbene al Canton San Gallo possa effettivamente essere riconosciu- to un grave ritardo nel rispondere, questa Corte ritiene che tale inattività non possa essere giudicata preponderante rispetto alla circostanza che cir- ca i 5/6 dei furti siano avvenuti in Ticino, con un valore di refurtiva quasi cinquanta volte superiore a quanto sottratto nel Canton San Gallo e nel Canton Argovia. Nel caso concreto sussistono dunque importanti ragioni

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per derogare al foro ordinario e per attribuire eccezionalmente la compe- tenza per il perseguimento dei reati in questione al Cantone Ticino.

4. Alla luce di tutto ciò, le autorità penali del Canton Ticino sono da considera- re competenti per il perseguimento dei reati oggetto della presente proce- dura.

5. Per la presente decisione non vengono prelevate spese (art. 423 cpv. 1 CPP).

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Le autorità penali del Canton Ticino sono competenti per il perseguimento dei reati oggetto della presente procedura. 2. Non si prelevano spese giudiziarie.

Bellinzona, 3 febbraio 2015

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a

- Cantone Ticino, Ministero pubblico - Kanton St. Gallen, Staatsanwaltschaft

Informazione sui rimedi giuridici: Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.