opencaselaw.ch

BG.2024.5

Bundesstrafgericht · 2024-03-27 · Italiano CH

Conflitti in materia di foro (art. 40 cpv. 2 CPP)

Sachverhalt

A. In data 4 gennaio 2024, il Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP-TI) ha trasmesso all’Oberstaatsanwaltschaft del Canton Lucerna (in se- guito: MP-LU) una domanda di assunzione del procedimento penale a carico di A., cittadino italiano, domiciliato a Emmen (Canton Lucerna) per titolo di truffa (art. 146 CP). Nella sua domanda, il MP-TI indicava che la società B. GmbH, con sede a Herisau, riconducibile al predetto, avrebbe venduto un’automobile alla società C. Sagl, con sede a Lugano, incassando un ac- conto di fr. 40'000.– ma senza mai aver consegnato l’automobile all’acqui- rente, rendendosi l’indagato irreperibile. A suo avviso, la competenza delle autorità penali lucernesi era da ricondurre al luogo in cui l’autore si sarebbe trovato e avrebbe agito, aggiungendo che “tale soluzione si giustifica peraltro pure alla luce dei criteri indicati all’art. 38 cpv. 1 CPP ed in particolare al fatto che l’attività penalmente rilevante e la situazione personale dell’imputato esi- gono che il procedimento penale sia assunto dalla vostra autorità. Il legame tra i fatti ed il nostro cantone appare in effetti troppo debole per giustificare il proseguimento del procedimento penale, in particolare lo stesso non si giu- stifica considerata l’assenza di qualunque legame tra il denunciato ed il no- stro cantone” (act. 1.5, pag. 1 e seg.).

B. Con scritto del 5 gennaio 2024, il MP-LU ha rifiutato l’assunzione del proce- dimento, affermando in sostanza che il contratto di vendita sarebbe stato concluso a Olten, luogo in cui G. GmbH ha una succursale, precisato che la sede principale si troverebbe a Herisau. Esso conclude che il reato non sa- rebbe stato commesso nel Canton Lucerna e nemmeno vi sarebbero le con- dizioni per applicare l’art. 38 CPP (v. act. 1.6).

C. In data 18 febbraio 2020, il MP-TI ha presentato una domanda di assunzione del procedimento all’Oberstaatsanwaltschaft del Canton Soletta (in seguito: MP-SO), asserendo che il contratto di compravendita sarebbe stato firmato a Olten e che l’attività penalmente rilevante e la situazione personale dell’im- putato esigevano in ogni caso che il procedimento penale fosse assunto da detta autorità giusta l’art. 38 cpv. 1 CPP, anche perché in Ticino non vi sa- rebbero stati atti istruttori che avrebbero potuto essere compiuti (v. act. 1.7).

D. Con scritto del 15 gennaio 2024, il MP-SO si è opposto alla summenzionata domanda del MP-TI, sostenendo che i fatti non sarebbero stati

- 3 -

sufficientemente chiariti dall’autorità ticinese, segnatamente in relazione al luogo in cui il reato sarebbe stato commesso (v. act. 1.8).

E. Con scritto del 18 gennaio 2024, il MP-TI ha presentato una domanda di assunzione del procedimento in questione alla Staatsanwaltschaft del Can- ton Appenzello Esterno (in seguito: MP-AR), motivandola con il fatto che la società denunciata avrebbe la sua sede a Herisau e invocando in ogni caso l’applicazione dell’art. 38 cpv. 1 CPP (v. act. 1.9).

F. Con scritto del 30 gennaio 2024, il MP-AR ha negato l’assunzione del pro- cedimento ticinese, asserendo in sostanza che il reato non sarebbe stato commesso sul suo territorio e che competente sarebbe piuttosto il Canton Soletta, precisando che occorrerebbe interrogare la danneggiata al fine di chiarire meglio la fattispecie (v. act. 1.10).

G. Con istanza di determinazione del foro competente del 1° febbraio 2024, il MP-TI, per il tramite del Procuratore pubblico titolare del procedimento, si è rivolto a questa Corte chiedendo l’accoglimento della stessa e, in via princi- pale, che le autorità di perseguimento penale del Canton Lucerna siano de- signate competenti per perseguire e giudicare i fatti di cui al procedimento penale INC.2023.10104. In via alternativa, esso chiede che competenti ven- gano dichiarate le autorità penali del Canton Appenzello Esterno oppure quelle del Canton Soletta (v. act. 1 pag. 4 e seg.).

H. Con risposta del 9 febbraio 2024, il MP-LU nega la propria competenza, in- dicando innanzitutto il Canton Soletta quale luogo di commissione della pre- sunta truffa e, sussidiariamente, il Canton Ticino quale luogo del risultato di quest’ultima (v. act. 12).

I. Con scritto dell’8 febbraio 2024, il MP-SO ha dichiarato di rinunciare a pren- dere posizione, nella misura in cui una sua competenza per i fatti di cui all’i- stanza ticinese farebbe chiaramente difetto, aggiungendo comunque che “der guten Ordnung halber weisen wir darauf hin, dass in der vorliegenden Angelegenheit kein Meinungsaustausch mit der für strittige Gerichtsstands- fälle zuständigen Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Solothurn erfolgte (vgl. dazu auch § 73 des kantonalen Gesetzes über die Gerichtsorganisation vom 13. März 1977, GO)” (act. 13).

- 4 -

J. Con scritto del 22 febbraio 2024, trasmesso alle altre parti per conoscenza (v. act. 16), il MP-TI ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare, rimettendosi al giudizio di questa Corte (v. act. 15).

Delle ulteriori e specifiche argomentazioni sollevate dalle autorità coinvolte si dirà, per quanto necessario all'emanazione del presente giudizio, nei suc- cessivi considerandi in diritto.

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Le autorità penali esaminano d'ufficio la loro competenza e, se necessario, rimettono il caso all'autorità competente (art. 39 cpv. 1 CPP). Se più autorità penali risultano competenti per territorio, i pubblici ministeri interessati si co- municano senza indugio gli elementi essenziali del caso e si adoperano per raggiungere un'intesa il più rapidamente possibile (art. 39 cpv. 2 CPP). Se le autorità di perseguimento penale di più Cantoni non riescono ad accordarsi sul foro competente, il pubblico ministero del Cantone che per primo si è occupato della causa sottopone senza indugio, in ogni caso prima della pro- mozione dell'accusa, la questione al Tribunale penale federale affinché de- cida (art. 40 cpv. 2 CPP combinato con l'art. 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confedera- zione [LOAP; RS 173.71]). Di massima si applica il termine di 10 giorni pre- visto dall'art. 396 cpv. 1 CPP, dal quale l'autorità richiedente può scostarsi unicamente in circostanze eccezionali che essa è tenuta a specificare (TPF 2011 94 consid. 2.2). La determinazione dell'autorità legittimata a rap- presentare il proprio Cantone nell'ambito dello scambio di vedute o durante la procedura dinnanzi alla Corte dei reclami penali è retta dalle legislazioni cantonali (art. 14 cpv. 4 CPP; KUHN, Commentario basilese, 3a ediz. 2023,

n. 9 ad art. 39 e n. 10 ad art. 40 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4a ediz. 2023, n. 4 ad art. 40 CPP; GALLIANI/MARCELLINI, Commentario CPP, 2010, n. 5 ad art. 40 CPP).

Condizione per adire il giudice del foro è quindi che tutti i Cantoni coinvolti abbiano provveduto a formulare una loro presa di posizione mediante uno scambio di scritti. Nell'eventualità in cui tale scambio di scritti non abbia por- tato ad alcun esito, si concretizza un conflitto di foro che giustifica l'intervento di questa Corte (v. art. 40 cpv. 2 CPP; BOUVERAT, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 4 ad art. 39 CPP; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Ge- richtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2a ediz. 2004, n. 569 e 599;

- 5 -

SCHLEGEL, Commentario zurighese, 3a ediz. 2020, n. 8 ad art. 40 CPP; GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, Jusletter del 21 maggio 2007, n. 5). In assenza di uno scambio di scritti completo e validamente ter- minato, l'istanza di determinazione del foro competente deve essere dichia- rata irricevibile (decisioni del Tribunale penale federale BG.2014.31 del 21 gennaio 2015 consid. 1.2; BG.2012.31 del 23 agosto 2012 consid. 1.3; BG.2012.3 del 23 febbraio 2012 consid. 1 e 3.3; BG.2011.7 del 17 giugno 2011 consid. 1.2; BG.2009.4 del 9 marzo 2009; KUHN, op. cit., n. 16 ad art. 40 CPP).

E. 1.2 Riguardo alla competenza in ambito di conflitti di foro in seno alle autorità di perseguimento penale ticinesi, questa Corte ha già avuto modo di constatare che, giusta l'art. 67 cpv. 6 della legge cantonale del 10 maggio 2006 sull'or- ganizzazione giudiziaria (LOG; RL TI 177.100), la stessa spetta al procura- tore incaricato del procedimento (v. decisione del Tribunale penale federale BG.2013.16 del 18 luglio 2013 consid. 1.2). Per quanto attiene all'autorità competente del Canton Lucerna, va rilevato che lo scambio di vedute ha avuto luogo con l'autorità competente in materia, ossia la Oberstaatsanwal- tschaft lucernese (§ 4 der Verordnung über die Staatsanwaltschaft; SRL Nr. 275). Per quanto riguarda il Canton Appenzello Esterno, lo scambio di ve- dute ha pure avuto luogo con l’autorità competente, ossia la Staatsanwal- tschaft appenzellese (art. 40 cpv. 2 in relazione con cpv. 1 lett. a des Justizgesetzes des Kantons Appenzell Ausserrhoden vom 13. September 2010 [bGS/AR 145.31]). Per quanto attiene al Canton Soletta, lo scambio di pareri non ha avuto luogo con l’autorità competente in materia, ossia la Ober- staatsanwaltschaft solettese (§ 73 des kantonalen Gesetzes über die Geri- chtsorganisation vom 13. März 1977, GO; BGS 125.12), bensì con la Staa- tsanwaltschaft.

E. 1.3 Alla luce di ciò, e fintanto che tutte le autorità designate come competenti dalle leggi cantonali nei casi di conflitti di foro non sono state consultate e non si sono espresse, non sussiste un conflitto di foro e non è pertanto pos- sibile adire la Corte dei reclami penali (v. decisioni del Tribunale penale fe- derale BG.2014.31 del 21 gennaio 2015 consid. 1.3; BG.2012.33 del 28 no- vembre 2012 consid. 1.3-1.5; BG.2010.16 del 14 settembre 2010 e BG.2008.13 del 2 luglio 2008 consid. 1.2; SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n. 564). In applicazione di questi principi, non potendo lo scambio di scritti tra i Cantoni coinvolti ritenersi concluso al momento della presentazione dell'i- stanza in parola, quest'ultima risulta irricevibile in quanto prematura.

- 6 -

E. 1.4 Visto quanto sopra, l’istanza di determinazione del foro competente presen- tata dal MP-TI è inammissibile.

E. 2 A titolo abbondanziale, se lo scambio di vedute fosse intervenuto con l’auto- rità competente solettese, l’istanza del MP-TI sarebbe stata comunque inam- missibile anche in virtù di quanto segue.

E. 2.1 Nella procedura penale, la determinazione del foro è regolamentata agli ar- ticoli da 31 a 42 CPP. Gli articoli 31 e 32 CPP costituiscono la lex generalis, mentre i fori speciali sono retti dagli articoli da 33 a 38 CPP. Gli articoli da 39 a 42 CPP contengono le norme procedurali per la determinazione del foro. Giusta l'art. 31 cpv. 1 CPP, per il perseguimento e il giudizio sono competenti le autorità del luogo in cui il reato è stato commesso. Se in Svizzera si trova soltanto il luogo in cui si è verificato l’evento, sono competenti le autorità di questo luogo. Per la determinazione del foro intercantonale, il luogo in cui si è verificato l’evento gioca dunque un ruolo sussidiario rispetto al luogo di commissione, che prevale sugli altri fori possibili (decisione del Tribunale pe- nale federale BG.2018.26 dell’8 agosto 2018 consid. 3.1; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2a ediz. 2018, n. 3018; BARTETZKO, Commen- tario basilese, op. cit., n. 8 ad art. 31 CPP); il luogo in cui si è verificato l’evento può essere preso in considerazione se il luogo di commissione in Svizzera non può essere determinato con certezza (SCHLEGEL, op. cit., n. 15 ad art. 31 CPP). Se il reato è stato commesso in più luoghi o se l’evento si è verificato in più luoghi, sono competenti le autorità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento (art. 31 cpv. 2 CPP). Se il reato è stato commesso all’estero o se non si può determinare il luogo in cui il reato è stato commesso, il perseguimento e il giudizio competono alle autorità del luogo in cui l’imputato ha il domicilio o la dimora abituale (art. 32 cpv. 1 CPP). Un foro determinato conformemente agli art. 38-41 può essere modificato soltanto per nuovi motivi gravi e solo prima della promozione dell’accusa (art. 42 cpv. 3 CPP).

E. 2.2 La Corte dei reclami penali non è vincolata alle qualifiche giuridiche dei reati fornite dalle autorità di perseguimento penale (v. già per quanto riguarda la prassi della Camera d'accusa del Tribunale federale: DTF 92 IV 153 consid. 1). Il foro va determinato in considerazione dei sospetti attuali. Non è dunque determinante ciò di cui l'imputato verrà effettivamente riconosciuto colpe- vole, quanto piuttosto i fatti che gli sono contestati e la qualificazione giuri- dica che è possibile dedurre dagli atti al momento dell'esame del conflitto di foro (v. decisioni del Tribunale penale federale BG.2017.31 del 9 gennaio 2018 consid. 2.4 con rinvii; BG.2015.7 dell’8 maggio 2015 consid. 2.2.1;

- 7 -

BG.2014.32 del 2 febbraio 2015 consid. 2.2). In questo contesto, la Corte dei reclami penali si fonda sui fatti e non su delle ipotesi (v. DTF 133 IV 235 copnsid. 4.4; TPF 2011 170 consid. 2.1 e 2.2; MOSER/SCHLAPBACH, op. cit.,

n. 11 ad art. 34 CPP; GUIDON/BÄNZIGER, op. cit., n. 25). Nel confronto tra diversi reati e pene vige inoltre il principio in dubio pro duriore, secondo cui, in caso di dubbio, è opportuno istruire e perseguire considerando il compor- tamento più sfavorevole all'imputato e la forma qualificata del reato (GUI- DON/BÄNZIGER, op. cit., n. 44). Solo se, già a questo stadio, il reato più grave può essere escluso con certezza, esso non è più pertinente al fine della de- terminazione del foro (MOSER/ SCHLAPBACH, op. cit., n. 11 ad art. 34 CPP). La pena più grave è stabilita con criteri astratti (pena edittale) e non in base alla pena da commisurarsi nel caso concreto. Vengono presi in considera- zione gli elementi qualificanti (per esempio "il mestiere", DTF 92 IV 153) o attenuanti di cui alle disposizioni speciali del CP (GALLIANI/MARCELLINI, op. cit., n. 4 ad art. 34 CPP).

E. 2.3 Se una denuncia penale viene presentata in un Cantone, le autorità di per- seguimento penale devono esaminare d'ufficio se la loro giurisdizione locale e quindi quella del loro Cantone è data in conformità con le norme in materia di foro; questo esame deve essere effettuato in modo sommario e rapido per evitare inutili ritardi nella procedura di indagine. Per garantire che questo esame possa essere effettuato in modo affidabile, l'autorità che si occupa del caso deve indagare su tutti i fatti essenziali per determinare il foro com- petente e svolgere tutte le indagini necessarie; in particolare, il luogo di ese- cuzione deve essere determinato in questo contesto (DTF 119 IV 102 con- sid. 4a; decisioni del Tribunale penale federale BG.2005.29 del 13 dicembre 2005 consid. 2.2; BG.2006.12 dell’8 maggio 2006 consid. 2.1; BK_G 032/04 del 19 maggio 2004 consid. 1; SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n. 496 e seg.; GUIDON/BÄNZIGER, op. cit., n. 4).

E. 2.4.1 Secondo l'art. 146 CP, si rende colpevole di truffa chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affer- mando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdola- mente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui.

E. 2.4.2 Visti gli elementi costitutivi del reato in esame (inganno astuto, indebito pro- fitto, disposizione patrimoniale con conseguente depauperamento), il MP-TI, prima di contattare gli altri Cantoni qui coinvolti e di avviare una procedura giusta l’art. 40 CPP, avrebbe dovuto perlomeno procedere, per quanto pos- sibile, all’accertamento di tutta una serie di aspetti che traspaiono dalla

- 8 -

denuncia penale ma che non sono sufficientemente chiari per determinare i concreti appigli territoriali della presunta truffa. Nella sua denuncia, la parte danneggiata, che si è costituita accusatrice privata, asserisce semplice- mente che “le trattative relative alla compravendita del veicolo succitato sono avvenute telefonicamente e via e-mail” (act. 1, pag. 1). Orbene, l’interroga- torio della predetta avrebbe ad esempio permesso di comprendere quando, dove, come e perché è avvenuto il contatto fra autore e denunciante, quali erano i recapiti telefonici e di posta elettronica da loro utilizzati, quali altre modalità di incontro ci sono eventualmente state, nonché altri elementi con- creti che avrebbero permesso di chiarire senza indugio i contorni territoriali della vicenda e determinare il luogo o i luoghi di esecuzione del reato. Non avendo il MP-TI sufficientemente chiarito la fattispecie con i necessari atti istruttori che gli competevano, le domande di assunzione del procedimento penale presentate ai Cantoni qui coinvolti erano premature, per cui l’istanza di fissazione del foro presentata a questa Corte sarebbe stata comunque inammissibile anche per tale motivo.

E. 3 In caso di conflitti di foro intercantonali non viene di regola prelevata alcuna tassa giudiziaria (v. SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n. 649 e segg.; art. 423 cpv. 1 CPP in relazione con art. 66 cpv. 4 LTF per analogia; cfr. già DTF 87 IV 144). Nel caso concreto si giustifica quindi di rinunciare al prelievo di una tassa di giustizia a carico del Canton Ticino, anche se, visti i motivi di inam- missibilità dell’istanza, si tratta di un caso limite (v. decisione del Tribunale penale federale BG.2022.51 del 22 giugno 2023 consid. 5.2).

- 9 -

Dispositiv
  1. L’istanza di fissazione del foro è inammissibile.
  2. Non si prelevano spese giudiziarie.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decisione del 27 marzo 2024 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Daniel Kipfer Fasciati e Miriam Forni, Cancelliere Giampiero Vacalli Parti

CANTONE TICINO, Ministero pubblico, Richiedente

contro

1. KANTON LUZERN, Oberstaatsanwaltschaft,

2. KANTON APPENZELL AUSSERRHODEN, Staatsanwaltschaft Appenzell AR,

3. KANTON SOLOTHURN, Staatsanwaltschaft, Opponenti

Oggetto

Conflitti in materia di foro (art. 40 cpv. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BG.2024.5

- 2 -

Fatti:

A. In data 4 gennaio 2024, il Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP-TI) ha trasmesso all’Oberstaatsanwaltschaft del Canton Lucerna (in se- guito: MP-LU) una domanda di assunzione del procedimento penale a carico di A., cittadino italiano, domiciliato a Emmen (Canton Lucerna) per titolo di truffa (art. 146 CP). Nella sua domanda, il MP-TI indicava che la società B. GmbH, con sede a Herisau, riconducibile al predetto, avrebbe venduto un’automobile alla società C. Sagl, con sede a Lugano, incassando un ac- conto di fr. 40'000.– ma senza mai aver consegnato l’automobile all’acqui- rente, rendendosi l’indagato irreperibile. A suo avviso, la competenza delle autorità penali lucernesi era da ricondurre al luogo in cui l’autore si sarebbe trovato e avrebbe agito, aggiungendo che “tale soluzione si giustifica peraltro pure alla luce dei criteri indicati all’art. 38 cpv. 1 CPP ed in particolare al fatto che l’attività penalmente rilevante e la situazione personale dell’imputato esi- gono che il procedimento penale sia assunto dalla vostra autorità. Il legame tra i fatti ed il nostro cantone appare in effetti troppo debole per giustificare il proseguimento del procedimento penale, in particolare lo stesso non si giu- stifica considerata l’assenza di qualunque legame tra il denunciato ed il no- stro cantone” (act. 1.5, pag. 1 e seg.).

B. Con scritto del 5 gennaio 2024, il MP-LU ha rifiutato l’assunzione del proce- dimento, affermando in sostanza che il contratto di vendita sarebbe stato concluso a Olten, luogo in cui G. GmbH ha una succursale, precisato che la sede principale si troverebbe a Herisau. Esso conclude che il reato non sa- rebbe stato commesso nel Canton Lucerna e nemmeno vi sarebbero le con- dizioni per applicare l’art. 38 CPP (v. act. 1.6).

C. In data 18 febbraio 2020, il MP-TI ha presentato una domanda di assunzione del procedimento all’Oberstaatsanwaltschaft del Canton Soletta (in seguito: MP-SO), asserendo che il contratto di compravendita sarebbe stato firmato a Olten e che l’attività penalmente rilevante e la situazione personale dell’im- putato esigevano in ogni caso che il procedimento penale fosse assunto da detta autorità giusta l’art. 38 cpv. 1 CPP, anche perché in Ticino non vi sa- rebbero stati atti istruttori che avrebbero potuto essere compiuti (v. act. 1.7).

D. Con scritto del 15 gennaio 2024, il MP-SO si è opposto alla summenzionata domanda del MP-TI, sostenendo che i fatti non sarebbero stati

- 3 -

sufficientemente chiariti dall’autorità ticinese, segnatamente in relazione al luogo in cui il reato sarebbe stato commesso (v. act. 1.8).

E. Con scritto del 18 gennaio 2024, il MP-TI ha presentato una domanda di assunzione del procedimento in questione alla Staatsanwaltschaft del Can- ton Appenzello Esterno (in seguito: MP-AR), motivandola con il fatto che la società denunciata avrebbe la sua sede a Herisau e invocando in ogni caso l’applicazione dell’art. 38 cpv. 1 CPP (v. act. 1.9).

F. Con scritto del 30 gennaio 2024, il MP-AR ha negato l’assunzione del pro- cedimento ticinese, asserendo in sostanza che il reato non sarebbe stato commesso sul suo territorio e che competente sarebbe piuttosto il Canton Soletta, precisando che occorrerebbe interrogare la danneggiata al fine di chiarire meglio la fattispecie (v. act. 1.10).

G. Con istanza di determinazione del foro competente del 1° febbraio 2024, il MP-TI, per il tramite del Procuratore pubblico titolare del procedimento, si è rivolto a questa Corte chiedendo l’accoglimento della stessa e, in via princi- pale, che le autorità di perseguimento penale del Canton Lucerna siano de- signate competenti per perseguire e giudicare i fatti di cui al procedimento penale INC.2023.10104. In via alternativa, esso chiede che competenti ven- gano dichiarate le autorità penali del Canton Appenzello Esterno oppure quelle del Canton Soletta (v. act. 1 pag. 4 e seg.).

H. Con risposta del 9 febbraio 2024, il MP-LU nega la propria competenza, in- dicando innanzitutto il Canton Soletta quale luogo di commissione della pre- sunta truffa e, sussidiariamente, il Canton Ticino quale luogo del risultato di quest’ultima (v. act. 12).

I. Con scritto dell’8 febbraio 2024, il MP-SO ha dichiarato di rinunciare a pren- dere posizione, nella misura in cui una sua competenza per i fatti di cui all’i- stanza ticinese farebbe chiaramente difetto, aggiungendo comunque che “der guten Ordnung halber weisen wir darauf hin, dass in der vorliegenden Angelegenheit kein Meinungsaustausch mit der für strittige Gerichtsstands- fälle zuständigen Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Solothurn erfolgte (vgl. dazu auch § 73 des kantonalen Gesetzes über die Gerichtsorganisation vom 13. März 1977, GO)” (act. 13).

- 4 -

J. Con scritto del 22 febbraio 2024, trasmesso alle altre parti per conoscenza (v. act. 16), il MP-TI ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare, rimettendosi al giudizio di questa Corte (v. act. 15).

Delle ulteriori e specifiche argomentazioni sollevate dalle autorità coinvolte si dirà, per quanto necessario all'emanazione del presente giudizio, nei suc- cessivi considerandi in diritto.

Diritto:

1.

1.1 Le autorità penali esaminano d'ufficio la loro competenza e, se necessario, rimettono il caso all'autorità competente (art. 39 cpv. 1 CPP). Se più autorità penali risultano competenti per territorio, i pubblici ministeri interessati si co- municano senza indugio gli elementi essenziali del caso e si adoperano per raggiungere un'intesa il più rapidamente possibile (art. 39 cpv. 2 CPP). Se le autorità di perseguimento penale di più Cantoni non riescono ad accordarsi sul foro competente, il pubblico ministero del Cantone che per primo si è occupato della causa sottopone senza indugio, in ogni caso prima della pro- mozione dell'accusa, la questione al Tribunale penale federale affinché de- cida (art. 40 cpv. 2 CPP combinato con l'art. 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confedera- zione [LOAP; RS 173.71]). Di massima si applica il termine di 10 giorni pre- visto dall'art. 396 cpv. 1 CPP, dal quale l'autorità richiedente può scostarsi unicamente in circostanze eccezionali che essa è tenuta a specificare (TPF 2011 94 consid. 2.2). La determinazione dell'autorità legittimata a rap- presentare il proprio Cantone nell'ambito dello scambio di vedute o durante la procedura dinnanzi alla Corte dei reclami penali è retta dalle legislazioni cantonali (art. 14 cpv. 4 CPP; KUHN, Commentario basilese, 3a ediz. 2023,

n. 9 ad art. 39 e n. 10 ad art. 40 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4a ediz. 2023, n. 4 ad art. 40 CPP; GALLIANI/MARCELLINI, Commentario CPP, 2010, n. 5 ad art. 40 CPP).

Condizione per adire il giudice del foro è quindi che tutti i Cantoni coinvolti abbiano provveduto a formulare una loro presa di posizione mediante uno scambio di scritti. Nell'eventualità in cui tale scambio di scritti non abbia por- tato ad alcun esito, si concretizza un conflitto di foro che giustifica l'intervento di questa Corte (v. art. 40 cpv. 2 CPP; BOUVERAT, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 4 ad art. 39 CPP; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Ge- richtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2a ediz. 2004, n. 569 e 599;

- 5 -

SCHLEGEL, Commentario zurighese, 3a ediz. 2020, n. 8 ad art. 40 CPP; GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, Jusletter del 21 maggio 2007, n. 5). In assenza di uno scambio di scritti completo e validamente ter- minato, l'istanza di determinazione del foro competente deve essere dichia- rata irricevibile (decisioni del Tribunale penale federale BG.2014.31 del 21 gennaio 2015 consid. 1.2; BG.2012.31 del 23 agosto 2012 consid. 1.3; BG.2012.3 del 23 febbraio 2012 consid. 1 e 3.3; BG.2011.7 del 17 giugno 2011 consid. 1.2; BG.2009.4 del 9 marzo 2009; KUHN, op. cit., n. 16 ad art. 40 CPP).

1.2 Riguardo alla competenza in ambito di conflitti di foro in seno alle autorità di perseguimento penale ticinesi, questa Corte ha già avuto modo di constatare che, giusta l'art. 67 cpv. 6 della legge cantonale del 10 maggio 2006 sull'or- ganizzazione giudiziaria (LOG; RL TI 177.100), la stessa spetta al procura- tore incaricato del procedimento (v. decisione del Tribunale penale federale BG.2013.16 del 18 luglio 2013 consid. 1.2). Per quanto attiene all'autorità competente del Canton Lucerna, va rilevato che lo scambio di vedute ha avuto luogo con l'autorità competente in materia, ossia la Oberstaatsanwal- tschaft lucernese (§ 4 der Verordnung über die Staatsanwaltschaft; SRL Nr. 275). Per quanto riguarda il Canton Appenzello Esterno, lo scambio di ve- dute ha pure avuto luogo con l’autorità competente, ossia la Staatsanwal- tschaft appenzellese (art. 40 cpv. 2 in relazione con cpv. 1 lett. a des Justizgesetzes des Kantons Appenzell Ausserrhoden vom 13. September 2010 [bGS/AR 145.31]). Per quanto attiene al Canton Soletta, lo scambio di pareri non ha avuto luogo con l’autorità competente in materia, ossia la Ober- staatsanwaltschaft solettese (§ 73 des kantonalen Gesetzes über die Geri- chtsorganisation vom 13. März 1977, GO; BGS 125.12), bensì con la Staa- tsanwaltschaft.

1.3 Alla luce di ciò, e fintanto che tutte le autorità designate come competenti dalle leggi cantonali nei casi di conflitti di foro non sono state consultate e non si sono espresse, non sussiste un conflitto di foro e non è pertanto pos- sibile adire la Corte dei reclami penali (v. decisioni del Tribunale penale fe- derale BG.2014.31 del 21 gennaio 2015 consid. 1.3; BG.2012.33 del 28 no- vembre 2012 consid. 1.3-1.5; BG.2010.16 del 14 settembre 2010 e BG.2008.13 del 2 luglio 2008 consid. 1.2; SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n. 564). In applicazione di questi principi, non potendo lo scambio di scritti tra i Cantoni coinvolti ritenersi concluso al momento della presentazione dell'i- stanza in parola, quest'ultima risulta irricevibile in quanto prematura.

- 6 -

1.4 Visto quanto sopra, l’istanza di determinazione del foro competente presen- tata dal MP-TI è inammissibile.

2. A titolo abbondanziale, se lo scambio di vedute fosse intervenuto con l’auto- rità competente solettese, l’istanza del MP-TI sarebbe stata comunque inam- missibile anche in virtù di quanto segue.

2.1 Nella procedura penale, la determinazione del foro è regolamentata agli ar- ticoli da 31 a 42 CPP. Gli articoli 31 e 32 CPP costituiscono la lex generalis, mentre i fori speciali sono retti dagli articoli da 33 a 38 CPP. Gli articoli da 39 a 42 CPP contengono le norme procedurali per la determinazione del foro. Giusta l'art. 31 cpv. 1 CPP, per il perseguimento e il giudizio sono competenti le autorità del luogo in cui il reato è stato commesso. Se in Svizzera si trova soltanto il luogo in cui si è verificato l’evento, sono competenti le autorità di questo luogo. Per la determinazione del foro intercantonale, il luogo in cui si è verificato l’evento gioca dunque un ruolo sussidiario rispetto al luogo di commissione, che prevale sugli altri fori possibili (decisione del Tribunale pe- nale federale BG.2018.26 dell’8 agosto 2018 consid. 3.1; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2a ediz. 2018, n. 3018; BARTETZKO, Commen- tario basilese, op. cit., n. 8 ad art. 31 CPP); il luogo in cui si è verificato l’evento può essere preso in considerazione se il luogo di commissione in Svizzera non può essere determinato con certezza (SCHLEGEL, op. cit., n. 15 ad art. 31 CPP). Se il reato è stato commesso in più luoghi o se l’evento si è verificato in più luoghi, sono competenti le autorità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento (art. 31 cpv. 2 CPP). Se il reato è stato commesso all’estero o se non si può determinare il luogo in cui il reato è stato commesso, il perseguimento e il giudizio competono alle autorità del luogo in cui l’imputato ha il domicilio o la dimora abituale (art. 32 cpv. 1 CPP). Un foro determinato conformemente agli art. 38-41 può essere modificato soltanto per nuovi motivi gravi e solo prima della promozione dell’accusa (art. 42 cpv. 3 CPP).

2.2 La Corte dei reclami penali non è vincolata alle qualifiche giuridiche dei reati fornite dalle autorità di perseguimento penale (v. già per quanto riguarda la prassi della Camera d'accusa del Tribunale federale: DTF 92 IV 153 consid. 1). Il foro va determinato in considerazione dei sospetti attuali. Non è dunque determinante ciò di cui l'imputato verrà effettivamente riconosciuto colpe- vole, quanto piuttosto i fatti che gli sono contestati e la qualificazione giuri- dica che è possibile dedurre dagli atti al momento dell'esame del conflitto di foro (v. decisioni del Tribunale penale federale BG.2017.31 del 9 gennaio 2018 consid. 2.4 con rinvii; BG.2015.7 dell’8 maggio 2015 consid. 2.2.1;

- 7 -

BG.2014.32 del 2 febbraio 2015 consid. 2.2). In questo contesto, la Corte dei reclami penali si fonda sui fatti e non su delle ipotesi (v. DTF 133 IV 235 copnsid. 4.4; TPF 2011 170 consid. 2.1 e 2.2; MOSER/SCHLAPBACH, op. cit.,

n. 11 ad art. 34 CPP; GUIDON/BÄNZIGER, op. cit., n. 25). Nel confronto tra diversi reati e pene vige inoltre il principio in dubio pro duriore, secondo cui, in caso di dubbio, è opportuno istruire e perseguire considerando il compor- tamento più sfavorevole all'imputato e la forma qualificata del reato (GUI- DON/BÄNZIGER, op. cit., n. 44). Solo se, già a questo stadio, il reato più grave può essere escluso con certezza, esso non è più pertinente al fine della de- terminazione del foro (MOSER/ SCHLAPBACH, op. cit., n. 11 ad art. 34 CPP). La pena più grave è stabilita con criteri astratti (pena edittale) e non in base alla pena da commisurarsi nel caso concreto. Vengono presi in considera- zione gli elementi qualificanti (per esempio "il mestiere", DTF 92 IV 153) o attenuanti di cui alle disposizioni speciali del CP (GALLIANI/MARCELLINI, op. cit., n. 4 ad art. 34 CPP).

2.3 Se una denuncia penale viene presentata in un Cantone, le autorità di per- seguimento penale devono esaminare d'ufficio se la loro giurisdizione locale e quindi quella del loro Cantone è data in conformità con le norme in materia di foro; questo esame deve essere effettuato in modo sommario e rapido per evitare inutili ritardi nella procedura di indagine. Per garantire che questo esame possa essere effettuato in modo affidabile, l'autorità che si occupa del caso deve indagare su tutti i fatti essenziali per determinare il foro com- petente e svolgere tutte le indagini necessarie; in particolare, il luogo di ese- cuzione deve essere determinato in questo contesto (DTF 119 IV 102 con- sid. 4a; decisioni del Tribunale penale federale BG.2005.29 del 13 dicembre 2005 consid. 2.2; BG.2006.12 dell’8 maggio 2006 consid. 2.1; BK_G 032/04 del 19 maggio 2004 consid. 1; SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n. 496 e seg.; GUIDON/BÄNZIGER, op. cit., n. 4).

2.4

2.4.1 Secondo l'art. 146 CP, si rende colpevole di truffa chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affer- mando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdola- mente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui.

2.4.2 Visti gli elementi costitutivi del reato in esame (inganno astuto, indebito pro- fitto, disposizione patrimoniale con conseguente depauperamento), il MP-TI, prima di contattare gli altri Cantoni qui coinvolti e di avviare una procedura giusta l’art. 40 CPP, avrebbe dovuto perlomeno procedere, per quanto pos- sibile, all’accertamento di tutta una serie di aspetti che traspaiono dalla

- 8 -

denuncia penale ma che non sono sufficientemente chiari per determinare i concreti appigli territoriali della presunta truffa. Nella sua denuncia, la parte danneggiata, che si è costituita accusatrice privata, asserisce semplice- mente che “le trattative relative alla compravendita del veicolo succitato sono avvenute telefonicamente e via e-mail” (act. 1, pag. 1). Orbene, l’interroga- torio della predetta avrebbe ad esempio permesso di comprendere quando, dove, come e perché è avvenuto il contatto fra autore e denunciante, quali erano i recapiti telefonici e di posta elettronica da loro utilizzati, quali altre modalità di incontro ci sono eventualmente state, nonché altri elementi con- creti che avrebbero permesso di chiarire senza indugio i contorni territoriali della vicenda e determinare il luogo o i luoghi di esecuzione del reato. Non avendo il MP-TI sufficientemente chiarito la fattispecie con i necessari atti istruttori che gli competevano, le domande di assunzione del procedimento penale presentate ai Cantoni qui coinvolti erano premature, per cui l’istanza di fissazione del foro presentata a questa Corte sarebbe stata comunque inammissibile anche per tale motivo.

3. In caso di conflitti di foro intercantonali non viene di regola prelevata alcuna tassa giudiziaria (v. SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n. 649 e segg.; art. 423 cpv. 1 CPP in relazione con art. 66 cpv. 4 LTF per analogia; cfr. già DTF 87 IV 144). Nel caso concreto si giustifica quindi di rinunciare al prelievo di una tassa di giustizia a carico del Canton Ticino, anche se, visti i motivi di inam- missibilità dell’istanza, si tratta di un caso limite (v. decisione del Tribunale penale federale BG.2022.51 del 22 giugno 2023 consid. 5.2).

- 9 -

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. L’istanza di fissazione del foro è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

Bellinzona, 28 marzo 2024

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a

- Ministero pubblico del Cantone Ticino - Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Luzern - Staatsanwaltschaft Appenzell Ausserrhoden - Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn

Informazione sui rimedi giuridici: Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.