opencaselaw.ch

BG.2025.72

Bundesstrafgericht · 2025-12-09 · Italiano CH

Conflitti in materia di foro (art. 40 cpv. 2 CPP)

Sachverhalt

A. In data 9 ottobre 2025, la Staatsanwaltschaft del Canton San Gallo (in se- guito: MP-SG) ha trasmesso al Ministero pubblico del Cantone Ticino (in se- guito: MP-TI) una domanda di assunzione del procedimento penale a carico di A., cittadina svizzera, residente a San Gallo per titolo di ripetuti atti sessuali con fanciulli (art. 187 n. 1 CP), sussidiariamente coazione sessuale (art. 189

n. 2 CP), ancora più sussidiariamente sfruttamento dello stato di dipendenza (art. 193 CP). Nella sua domanda, il MP-SG, invocando l’art. 31 cpv. 1 CPP, ha in sostanza affermato che “[d]ie allenfalls strafrechtlich relevanten Han- dlungen wurden ausschliesslich in Locarno verübt, weshalb wir ihre Behörde als zuständig erachten, eine allfällige Strafuntersuchung zu führen” (atto 1 incarto MP-LU).

B. Con scritto del 10 ottobre 2025, il MP-TI ha rifiutato l’assunzione del proce- dimento, contestando innanzitutto l’esistenza di sufficienti indizi di reato. A titolo sussidiario, tenuto conto della residenza dell’imputata e delle presunte vittime, tutte germanofone, nel Canton San Gallo e di tutti i possibili problemi legati alla lingua, esso ha ritenuto che sarebbe più opportuno convenire un foro derogatorio ai sensi dell’art. 38 cpv. 1 CPP.

C. Con scritto del 3 novembre 2025, intitolato “Gerichtsstand – Einladung zum abschliessenden Meinungsaustausch”, questa volta indirizzato alla Corte dei reclami penali del Cantone Ticino, la Leitende Staatsanwaltschaft sangallese ha innanzitutto affermato che per la determinazione della competenza oc- corre prendere in considerazione unicamente i fatti rimproverati all’accusato e non ciò di cui quest’ultimo verrà effettivamente riconosciuto colpevole, per cui, in virtù del principio in dubio pro duriore, l’autorità penale ritenuta com- petente sulla base delle accuse deve procedere all’istruzione del caso. Inol- tre, considerando assenti sia agganci con il luogo dei presunti reati sia motivi pertinenti, esso ha ritenuto non adempiute le condizioni per la fissazione di un foro derogatorio.

D. In data 5 novembre 2025, la Corte dei reclami ticinese ha trasmesso il sud- detto scritto del 3 novembre 2025 alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale “per competenza (art. 40 cpv. 2 CPP)” (in act. 2).

- 3 -

E. Con scritto del 6 novembre 2025, questa Corte ha trasmesso il summenzio- nato scritto del 5 novembre 2025, con gli allegati, al MP-TI per competenza (v. act. 2).

F. Con scritto del 10 novembre 2025, il MP-TI, riferendosi allo scritto del 6 no- vembre di cui sopra, ha comunicato a questa Corte che “da parte mia non posso che dichiararmi incompetente per evadere lo scritto 03/04.11.2025 del Pubblico Ministero del Canton St. Gallen in quanto, come rettamente rilevato dalla Corte dei reclami penali con scritto del 05.11.2025 indirizzato al TPF, lo stesso non può che essere considerato un reclamo ai sensi dell'art. 40 cpv. 2 CPP, di competenza della Corte dei reclami penali del Tribunale pe- nale federale” (act. 1).

G. Invitato a prendere posizione sullo scritto del 10 novembre 2025, il MP-SG, con scritto del 13 novembre 2025, trasmesso al MP-TI per conoscenza (v. act. 5), ha confermato la sua posizione nonché precisato che lo scambio di vedute tra autorità sarebbe da ritenersi concluso solo posteriormente allo scritto del Leitender Staatsanwalt sangallese del 3 novembre 2025 (v. act. 4).

H. Con scritto spontaneo del 24 novembre 2025, trasmesso al MP-SG per co- noscenza (v. act. 7), il MP-TI ha ribadito la sua posizione (v. act. 6).

Delle ulteriori e specifiche argomentazioni sollevate dalle autorità coinvolte si dirà, per quanto necessario all'emanazione del presente giudizio, nei suc- cessivi considerandi in diritto.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Le autorità penali esaminano d'ufficio la loro competenza e, se necessario, rimettono il caso all'autorità competente (art. 39 cpv. 1 CPP). Se più autorità penali risultano competenti per territorio, i pubblici ministeri interessati si co- municano senza indugio gli elementi essenziali del caso e si adoperano per raggiungere un'intesa il più rapidamente possibile (art. 39 cpv. 2 CPP). Se le autorità di perseguimento penale di più Cantoni non riescono ad accordarsi

- 4 -

sul foro competente, il pubblico ministero del Cantone che per primo si è occupato della causa sottopone senza indugio, in ogni caso prima della pro- mozione dell'accusa, la questione al Tribunale penale federale affinché de- cida (art. 40 cpv. 2 CPP combinato con l'art. 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confedera- zione [LOAP; RS 173.71]). Di massima si applica il termine di 10 giorni pre- visto dall'art. 396 cpv. 1 CPP, dal quale l'autorità richiedente può scostarsi unicamente in circostanze eccezionali che essa è tenuta a specificare (TPF 2011 94 consid. 2.2). La determinazione dell'autorità legittimata a rappresen- tare il proprio Cantone nell'ambito dello scambio di vedute o durante la pro- cedura dinnanzi alla Corte dei reclami penali è retta dalle legislazioni canto- nali (art. 14 cpv. 4 CPP; KUHN, Commentario basilese, 3a ediz. 2023, n. 9 ad art. 39 e n. 10 ad art. 40 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafpro- zessordnung, Praxiskommentar, 4a ediz. 2023, n. 4 ad art. 40 CPP; GAL- LIANI/MARCELLINI, Commentario CPP, 2010, n. 5 ad art. 40 CPP).

Condizione per adire il giudice del foro è quindi che tutti i Cantoni coinvolti abbiano provveduto a formulare una loro presa di posizione mediante uno scambio di scritti. Nell'eventualità in cui tale scambio di scritti non abbia por- tato ad alcun esito, si concretizza un conflitto di foro che giustifica l'intervento di questa Corte (v. art. 40 cpv. 2 CPP; BOUVERAT, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 4 ad art. 39 CPP; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Ge- richtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2a ediz. 2004, n. 569 e 599; SCHLE- GEL, Commentario zurighese, 3a ediz. 2020, n. 8 ad art. 40 CPP; GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, Jusletter del 21 maggio 2007, n. 5). In assenza di uno scambio di scritti completo e validamente ter- minato, l'istanza di determinazione del foro competente deve essere dichia- rata irricevibile (decisioni del Tribunale penale federale BG.2014.31 del 21 gennaio 2015 consid. 1.2; BG.2012.31 del 23 agosto 2012 consid. 1.3; BG.2012.3 del 23 febbraio 2012 consid. 1 e 3.3; BG.2011.7 del 17 giugno 2011 consid. 1.2; BG.2009.4 del 9 marzo 2009; KUHN, op. cit., n. 16 ad art. 40 CPP).

E. 1.2 Riguardo alla competenza in ambito di conflitti di foro in seno alle autorità di perseguimento penale ticinesi, questa Corte ha già avuto modo di constatare che, giusta l'art. 67 cpv. 6 della legge cantonale del 10 maggio 2006 sull'or- ganizzazione giudiziaria (LOG; RL TI 177.100), la stessa spetta al procura- tore incaricato del procedimento (v. decisione del Tribunale penale federale BG.2013.16 del 18 luglio 2013 consid. 1.2). Per quanto attiene all'autorità competente del Canton San Gallo, va rilevato che lo scambio di vedute ha avuto luogo con l'autorità competente in materia solo a seguito dello scritto

- 5 -

del Leitender Staatsanwalt sangallese del 3 novembre 2025 e non prima (v. art. 24 cpv. 1 des Einführungsgesetz zur Schweizerischen Straf- und Ju- gendstrafprozessordnung (EG-StPO; sGS 962.1). Contrariamente a quanto asserito dal MP-TI, lo scambio di vedute tra le autorità penali non si è con- cluso con la sua risposta del 10 ottobre 2025, ma solo dopo lo scritto del Leitender Staatsanwalt sangallese del 3 novembre 2025. L’istanza di deter- minazione del foro, presentata in tempo utile, è pertanto ammissibile.

E. 1.3 Come da prassi, la presente procedura si svolge in una delle lingue ufficiali delle autorità di perseguimento penale coinvolte nel conflitto di foro, in casu l’italiano.

E. 2.1.1 Nella procedura penale, la determinazione del foro è regolamentata agli ar- ticoli da 31 a 42 CPP. Gli articoli 31 e 32 CPP costituiscono la lex generalis, mentre i fori speciali sono retti dagli articoli da 33 a 38 CPP. Gli articoli da 39 a 42 CPP contengono le norme procedurali per la determinazione del foro. In base all’art. 39 cpv. 1 CPP le autorità penali esaminano d’ufficio la loro competenza e, se necessario, rimettono il caso all’autorità competente. Fin- ché il foro non è stato determinato in modo definitivo, l’autorità che per prima si è occupata della causa prende i provvedimenti indifferibili (art. 42 cpv. 1 prima frase CPP).

E. 2.1.2 La Corte dei reclami penali non è vincolata alle qualifiche giuridiche dei reati fornite dalle autorità di perseguimento penale (v. già per quanto riguarda la prassi della Camera d'accusa del Tribunale federale: DTF 92 IV 153 consid. 1). Il foro va determinato in considerazione dei sospetti attuali. Non è dunque determinante ciò di cui l'imputato verrà effettivamente riconosciuto colpevole, quanto piuttosto i fatti che gli sono contestati e la qualificazione giuridica che è possibile dedurre dagli atti al momento dell'esame del conflitto di foro (v. decisioni del Tribunale penale federale BG.2017.31 del 9 gennaio 2018 consid. 2.4 con rinvii; BG.2015.7 dell’8 maggio 2015 consid. 2.2.1; BG.2014.32 del 2 febbraio 2015 consid. 2.2). In questo contesto, la Corte dei reclami penali si fonda sui fatti e non su delle ipotesi (v. DTF 133 IV 235 consid. 4.4; TPF 2011 170 consid. 2.1 e 2.2; MOSER/SCHLAPBACH, op. cit.,

n. 11 ad art. 34 CPP; GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, in: Jusletter 21 maggio 2007, n. 25). Nel confronto tra diversi reati e pene vige inoltre il principio in dubio pro duriore, secondo cui, in caso di dubbio, è op- portuno istruire e perseguire considerando il comportamento più sfavorevole

- 6 -

all'imputato e la forma qualificata del reato (GUIDON/BÄNZIGER, op. cit., n. 44). Solo se, già a questo stadio, il reato più grave può essere escluso con cer- tezza, esso non è più pertinente al fine della determinazione del foro (MOSER/ SCHLAPBACH, op. cit., n. 11 ad art. 34 CPP). La pena più grave è stabilita con criteri astratti (pena edittale) e non in base alla pena da commisurarsi al caso concreto. Vengono presi in considerazione gli elementi qualificanti (per esempio "il mestiere", DTF 92 IV 153) o attenuanti di cui alle disposizioni speciali del CP (GALLIANI/MARCELLINI, op. cit., n. 4 ad art. 34 CPP).

E. 2.2 In concreto, in data 26 settembre 2025, B. ha sporto denuncia contro A. per ripetuti atti sessuali con fanciulli (art. 187 n. 1 CP), sussidiariamente coa- zione sessuale (art. 189 n. 2 CP) e ancora più sussidiariamente sfruttamento dello stato di dipendenza (art. 193 CP) presso la Polizia cantonale sangal- lese (v. rapporto della polizia cantonale sangallese del 3 ottobre 2025, in act. 2). In sostanza, in occasione di un campo scuola estivo a Locarno di ragazze e ragazzi provenienti dalla Svizzera tedesca, A., insegnante, avrebbe co- stretto le vittime, tutte e tre minorenni, a inserire un tampone per poter andare con il gruppo in piscina. Dopo che le tre ragazze non sarebbero riuscite a inserire il tampone, l'imputata lo avrebbe inserito loro personalmente (v. ibi- dem). Il MP-SG sostiene che competente per la trattazione del caso sia il MP-TI sulla base dell’art. 31 cpv. 1 CPP, dato che i presunti reati sarebbe stati commessi in Ticino. L’autorità penale ticinese, premettendo di non in- travvedere reati penali nella vicenda in questione, ritiene invece che vi siano tutta una serie di motivi pertinenti a favore di un foro derogatorio ai sensi dell’art. 38 cpv. 1 CPP, ossia: le parti sarebbero tutte residenti nel Canton San Gallo e si esprimerebbero in lingua tedesca; occorrerebbe nominare dei difensori in Ticino, con i quali dovrebbero istaurare un rapporto di fiducia; l’esperimento di ulteriori atti istruttori costringerebbe le parti a spostarsi in Ticino; la potenziale emanazione di un atto coercitivo per garantire la pre- senza dell’imputata; la necessaria presenza di interpreti; la traduzione degli atti sino ad ora esperiti. Per tacere del fatto che in ambito di reati contro l’integrità sessuale le proprietà linguistiche e le sfumature di dichiarazioni rese nella propria lingua madre rivestirebbero un ruolo importante, circo- stanza che verrebbe snaturata con una necessaria traduzione in lingua ita- liana. Riassumendo, il MP-TI afferma che vi sarebbero “svariati motivi ogget- tivi – tra i quali quelli di opportunità e di efficienza processuale (segnata- mente il principio di celerità nonché la giurisprudenza del Tribunale federale) nonché di economicità (ad esempio il contenimento dei costi)” che lo porte- rebbero a ritenere “che un foro derogatorio, in specie presso il Ministero pub- blico del Canton San Gallo, sia la migliore soluzione per tutelare tutti i diritti delle parti ed in particolare quelli delle (presunte) vittime” (scritto del MP-TI del 10 ottobre 2025, in act. 2, pag. 3).

- 7 -

Orbene, è incontestato che il luogo di commissione dei reati rimproverati all’imputata è Locarno. La stessa e le presunte vittime sono tutte residenti nel Canton San Gallo, dove è stata sporta denuncia. A seguito di quest’ul- tima, le autorità penali sangallesi hanno correttamente preso, tra il 26 set- tembre 2025 e il 3 ottobre 2025, i provvedimenti indifferibili necessari a chia- rire gli elementi essenziali del caso anche sotto il profilo dell’art. 42 cpv. 1 CPP. Tali atti sono sfociati nel rapporto del 3 ottobre 2025, poi completato il 30 ottobre seguente (in act. 2), sulla base del quale hanno deciso di presen- tare una richiesta di assunzione del procedimento penale alle autorità tici- nesi. Va premesso che secondo la giurisprudenza e la dottrina gli atti di un'autorità di perseguimento penale di un Cantone non territorialmente com- petente non hanno alcun effetto sulla determinazione del forum praeventio- nis (TPF 2024 37 consid. 2.3; v. anche BAUMGARTNER, Die Zuständigkeit im Strafverfahren, 2014, pag. 179; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Ge- richtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2a ediz. 2004, n. 155). In questo senso i primi atti di perseguimento penale sono rilevanti in materia di foro solo se effettuati da un’autorità materialmente competente: non sono per contro rilevanti per determinare il foro gli atti eseguiti da autorità penali prov- visoriamente investite di concreti compiti istruttori senza tuttavia che le ipo- tesi di reato in esame possano ricadere nella loro competenza giurisdizionale (v. DTF 92 IV 57 consid. 3; 73 IV 58; 72 IV 92 consid. 1). Allo stesso modo, la presentazione di una denuncia penale è rilevante per il forum praeventio- nis solo se la denuncia è presentata all'autorità che presenta almeno un col- legamento territoriale con i fatti denunciati (BAUMGARTNER, op. cit., pag. 179); così come un atto di assistenza giudiziaria eseguito su richiesta di un altro Cantone non costituisce un atto di perseguimento penale se sul piano fat- tuale non sussiste alcun collegamento territoriale con il Cantone richiesto (cfr. BAUMGARTNER, op. cit., pag. 177).

Fermi restando i predetti principi, l’art. 38 cpv. 1 CPP prevede che i pubblici ministeri possono convenire un foro diverso da quelli di cui agli art. 31-37 se il centro dell’attività penalmente rilevante, la situazione personale dell’impu- tato o altri motivi pertinenti lo esigono. Quest’ultimi devono essere ammessi in maniera restrittiva. La deroga al foro legale deve infatti rimanere l’ecce- zione (TPF 2019 82 consid. 2.3; 2018 38 consid. 3.1; 2012 66 consid.. 3.1; 2011 178 consid. 3.1).

Ciò premesso, si rileva innanzitutto che il MP-SG, ricevuta la denuncia sporta il 26 settembre 2025, ha senza indugio intrapreso gli atti istruttori necessari a chiarire gli elementi essenziali del caso e sulla base del rapporto di polizia del 3 ottobre 2025 è poi stata celermente presentata, in data 9 ottobre 2025,

- 8 -

la domanda di assunzione del procedimento penale alle autorità penali tici- nesi. Quanto precede non presta il fianco a critiche, non da ultimo in appli- cazione del principio in dubio pro duriore, e ha permesso, in particolare, di determinare il luogo dei presunti reati, in Ticino. Ora, gli argomenti addotti dal MP-TI in merito alla lingua e al luogo di residenza delle parti non sono sufficienti per discostarsi dal foro ordinario ex art. 31 CPP (v. decisione del Tribunale penale federale BG.2023.25 del 18 agosto 2023 consid. 2.7). Nemmeno la natura dei reati oggetto del procedimento penale può permet- tere di giungere a una conclusione diversa. Se è vero che in ambito di reati sessuali la raccolta delle prove può essere delicata e fonte di specifiche dif- ficoltà, queste sono legate alla ricostruzione dei fatti oggetto dell’inchiesta e non alla lingua delle parti, che, ce ne fosse bisogno, è materia per traduttori e interpreti qualificati, i quali non fanno certo difetto nel Canton Ticino. In definitiva, ricordato che il MP-TI potrà senz’altro far capo, se necessario, all’assistenza giudiziaria da parte delle autorità penali sangallesi per even- tuali ulteriori atti istruttori da compiere nel Canton San Gallo (v. art. 43 e segg. CPP), vi è da concludere che in concreto non esistono motivi pertinenti per applicare l’art. 38 cpv. 1 CPP, per cui l’istanza sangallese del 3 novembre 2025 va accolta.

E. 3 In conclusione, le autorità penali del Canton Ticino sono competenti per il perseguimento e il giudizio dei reati oggetto del procedimento penale ST.2025.39607.

E. 4 Per la presente decisione non vengono prelevate spese (v. TPF 2023 130 consid. 5.1).

- 9 -

Dispositiv
  1. Le autorità penali del Canton Ticino sono competenti per il perseguimento e il giudizio dei reati di cui al procedimento penale ST.2025.39607.
  2. Non si prelevano spese giudiziarie.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decisione dell’8 dicembre 2025 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Patrick Robert-Nicoud e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli Parti

CANTONE TICINO, Ministero pubblico, Richiedente

contro

KANTON ST. GALLEN, Staatsanwaltschaft, Opponente

Oggetto

Conflitti in materia di foro (art. 40 cpv. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BG.2025.72

- 2 -

Fatti:

A. In data 9 ottobre 2025, la Staatsanwaltschaft del Canton San Gallo (in se- guito: MP-SG) ha trasmesso al Ministero pubblico del Cantone Ticino (in se- guito: MP-TI) una domanda di assunzione del procedimento penale a carico di A., cittadina svizzera, residente a San Gallo per titolo di ripetuti atti sessuali con fanciulli (art. 187 n. 1 CP), sussidiariamente coazione sessuale (art. 189

n. 2 CP), ancora più sussidiariamente sfruttamento dello stato di dipendenza (art. 193 CP). Nella sua domanda, il MP-SG, invocando l’art. 31 cpv. 1 CPP, ha in sostanza affermato che “[d]ie allenfalls strafrechtlich relevanten Han- dlungen wurden ausschliesslich in Locarno verübt, weshalb wir ihre Behörde als zuständig erachten, eine allfällige Strafuntersuchung zu führen” (atto 1 incarto MP-LU).

B. Con scritto del 10 ottobre 2025, il MP-TI ha rifiutato l’assunzione del proce- dimento, contestando innanzitutto l’esistenza di sufficienti indizi di reato. A titolo sussidiario, tenuto conto della residenza dell’imputata e delle presunte vittime, tutte germanofone, nel Canton San Gallo e di tutti i possibili problemi legati alla lingua, esso ha ritenuto che sarebbe più opportuno convenire un foro derogatorio ai sensi dell’art. 38 cpv. 1 CPP.

C. Con scritto del 3 novembre 2025, intitolato “Gerichtsstand – Einladung zum abschliessenden Meinungsaustausch”, questa volta indirizzato alla Corte dei reclami penali del Cantone Ticino, la Leitende Staatsanwaltschaft sangallese ha innanzitutto affermato che per la determinazione della competenza oc- corre prendere in considerazione unicamente i fatti rimproverati all’accusato e non ciò di cui quest’ultimo verrà effettivamente riconosciuto colpevole, per cui, in virtù del principio in dubio pro duriore, l’autorità penale ritenuta com- petente sulla base delle accuse deve procedere all’istruzione del caso. Inol- tre, considerando assenti sia agganci con il luogo dei presunti reati sia motivi pertinenti, esso ha ritenuto non adempiute le condizioni per la fissazione di un foro derogatorio.

D. In data 5 novembre 2025, la Corte dei reclami ticinese ha trasmesso il sud- detto scritto del 3 novembre 2025 alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale “per competenza (art. 40 cpv. 2 CPP)” (in act. 2).

- 3 -

E. Con scritto del 6 novembre 2025, questa Corte ha trasmesso il summenzio- nato scritto del 5 novembre 2025, con gli allegati, al MP-TI per competenza (v. act. 2).

F. Con scritto del 10 novembre 2025, il MP-TI, riferendosi allo scritto del 6 no- vembre di cui sopra, ha comunicato a questa Corte che “da parte mia non posso che dichiararmi incompetente per evadere lo scritto 03/04.11.2025 del Pubblico Ministero del Canton St. Gallen in quanto, come rettamente rilevato dalla Corte dei reclami penali con scritto del 05.11.2025 indirizzato al TPF, lo stesso non può che essere considerato un reclamo ai sensi dell'art. 40 cpv. 2 CPP, di competenza della Corte dei reclami penali del Tribunale pe- nale federale” (act. 1).

G. Invitato a prendere posizione sullo scritto del 10 novembre 2025, il MP-SG, con scritto del 13 novembre 2025, trasmesso al MP-TI per conoscenza (v. act. 5), ha confermato la sua posizione nonché precisato che lo scambio di vedute tra autorità sarebbe da ritenersi concluso solo posteriormente allo scritto del Leitender Staatsanwalt sangallese del 3 novembre 2025 (v. act. 4).

H. Con scritto spontaneo del 24 novembre 2025, trasmesso al MP-SG per co- noscenza (v. act. 7), il MP-TI ha ribadito la sua posizione (v. act. 6).

Delle ulteriori e specifiche argomentazioni sollevate dalle autorità coinvolte si dirà, per quanto necessario all'emanazione del presente giudizio, nei suc- cessivi considerandi in diritto.

Diritto:

1.

1.1 Le autorità penali esaminano d'ufficio la loro competenza e, se necessario, rimettono il caso all'autorità competente (art. 39 cpv. 1 CPP). Se più autorità penali risultano competenti per territorio, i pubblici ministeri interessati si co- municano senza indugio gli elementi essenziali del caso e si adoperano per raggiungere un'intesa il più rapidamente possibile (art. 39 cpv. 2 CPP). Se le autorità di perseguimento penale di più Cantoni non riescono ad accordarsi

- 4 -

sul foro competente, il pubblico ministero del Cantone che per primo si è occupato della causa sottopone senza indugio, in ogni caso prima della pro- mozione dell'accusa, la questione al Tribunale penale federale affinché de- cida (art. 40 cpv. 2 CPP combinato con l'art. 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confedera- zione [LOAP; RS 173.71]). Di massima si applica il termine di 10 giorni pre- visto dall'art. 396 cpv. 1 CPP, dal quale l'autorità richiedente può scostarsi unicamente in circostanze eccezionali che essa è tenuta a specificare (TPF 2011 94 consid. 2.2). La determinazione dell'autorità legittimata a rappresen- tare il proprio Cantone nell'ambito dello scambio di vedute o durante la pro- cedura dinnanzi alla Corte dei reclami penali è retta dalle legislazioni canto- nali (art. 14 cpv. 4 CPP; KUHN, Commentario basilese, 3a ediz. 2023, n. 9 ad art. 39 e n. 10 ad art. 40 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafpro- zessordnung, Praxiskommentar, 4a ediz. 2023, n. 4 ad art. 40 CPP; GAL- LIANI/MARCELLINI, Commentario CPP, 2010, n. 5 ad art. 40 CPP).

Condizione per adire il giudice del foro è quindi che tutti i Cantoni coinvolti abbiano provveduto a formulare una loro presa di posizione mediante uno scambio di scritti. Nell'eventualità in cui tale scambio di scritti non abbia por- tato ad alcun esito, si concretizza un conflitto di foro che giustifica l'intervento di questa Corte (v. art. 40 cpv. 2 CPP; BOUVERAT, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 4 ad art. 39 CPP; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Ge- richtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2a ediz. 2004, n. 569 e 599; SCHLE- GEL, Commentario zurighese, 3a ediz. 2020, n. 8 ad art. 40 CPP; GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, Jusletter del 21 maggio 2007, n. 5). In assenza di uno scambio di scritti completo e validamente ter- minato, l'istanza di determinazione del foro competente deve essere dichia- rata irricevibile (decisioni del Tribunale penale federale BG.2014.31 del 21 gennaio 2015 consid. 1.2; BG.2012.31 del 23 agosto 2012 consid. 1.3; BG.2012.3 del 23 febbraio 2012 consid. 1 e 3.3; BG.2011.7 del 17 giugno 2011 consid. 1.2; BG.2009.4 del 9 marzo 2009; KUHN, op. cit., n. 16 ad art. 40 CPP).

1.2 Riguardo alla competenza in ambito di conflitti di foro in seno alle autorità di perseguimento penale ticinesi, questa Corte ha già avuto modo di constatare che, giusta l'art. 67 cpv. 6 della legge cantonale del 10 maggio 2006 sull'or- ganizzazione giudiziaria (LOG; RL TI 177.100), la stessa spetta al procura- tore incaricato del procedimento (v. decisione del Tribunale penale federale BG.2013.16 del 18 luglio 2013 consid. 1.2). Per quanto attiene all'autorità competente del Canton San Gallo, va rilevato che lo scambio di vedute ha avuto luogo con l'autorità competente in materia solo a seguito dello scritto

- 5 -

del Leitender Staatsanwalt sangallese del 3 novembre 2025 e non prima (v. art. 24 cpv. 1 des Einführungsgesetz zur Schweizerischen Straf- und Ju- gendstrafprozessordnung (EG-StPO; sGS 962.1). Contrariamente a quanto asserito dal MP-TI, lo scambio di vedute tra le autorità penali non si è con- cluso con la sua risposta del 10 ottobre 2025, ma solo dopo lo scritto del Leitender Staatsanwalt sangallese del 3 novembre 2025. L’istanza di deter- minazione del foro, presentata in tempo utile, è pertanto ammissibile.

1.3 Come da prassi, la presente procedura si svolge in una delle lingue ufficiali delle autorità di perseguimento penale coinvolte nel conflitto di foro, in casu l’italiano.

2.

2.1 2.1.1 Nella procedura penale, la determinazione del foro è regolamentata agli ar- ticoli da 31 a 42 CPP. Gli articoli 31 e 32 CPP costituiscono la lex generalis, mentre i fori speciali sono retti dagli articoli da 33 a 38 CPP. Gli articoli da 39 a 42 CPP contengono le norme procedurali per la determinazione del foro. In base all’art. 39 cpv. 1 CPP le autorità penali esaminano d’ufficio la loro competenza e, se necessario, rimettono il caso all’autorità competente. Fin- ché il foro non è stato determinato in modo definitivo, l’autorità che per prima si è occupata della causa prende i provvedimenti indifferibili (art. 42 cpv. 1 prima frase CPP).

2.1.2 La Corte dei reclami penali non è vincolata alle qualifiche giuridiche dei reati fornite dalle autorità di perseguimento penale (v. già per quanto riguarda la prassi della Camera d'accusa del Tribunale federale: DTF 92 IV 153 consid. 1). Il foro va determinato in considerazione dei sospetti attuali. Non è dunque determinante ciò di cui l'imputato verrà effettivamente riconosciuto colpevole, quanto piuttosto i fatti che gli sono contestati e la qualificazione giuridica che è possibile dedurre dagli atti al momento dell'esame del conflitto di foro (v. decisioni del Tribunale penale federale BG.2017.31 del 9 gennaio 2018 consid. 2.4 con rinvii; BG.2015.7 dell’8 maggio 2015 consid. 2.2.1; BG.2014.32 del 2 febbraio 2015 consid. 2.2). In questo contesto, la Corte dei reclami penali si fonda sui fatti e non su delle ipotesi (v. DTF 133 IV 235 consid. 4.4; TPF 2011 170 consid. 2.1 e 2.2; MOSER/SCHLAPBACH, op. cit.,

n. 11 ad art. 34 CPP; GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, in: Jusletter 21 maggio 2007, n. 25). Nel confronto tra diversi reati e pene vige inoltre il principio in dubio pro duriore, secondo cui, in caso di dubbio, è op- portuno istruire e perseguire considerando il comportamento più sfavorevole

- 6 -

all'imputato e la forma qualificata del reato (GUIDON/BÄNZIGER, op. cit., n. 44). Solo se, già a questo stadio, il reato più grave può essere escluso con cer- tezza, esso non è più pertinente al fine della determinazione del foro (MOSER/ SCHLAPBACH, op. cit., n. 11 ad art. 34 CPP). La pena più grave è stabilita con criteri astratti (pena edittale) e non in base alla pena da commisurarsi al caso concreto. Vengono presi in considerazione gli elementi qualificanti (per esempio "il mestiere", DTF 92 IV 153) o attenuanti di cui alle disposizioni speciali del CP (GALLIANI/MARCELLINI, op. cit., n. 4 ad art. 34 CPP).

2.2 In concreto, in data 26 settembre 2025, B. ha sporto denuncia contro A. per ripetuti atti sessuali con fanciulli (art. 187 n. 1 CP), sussidiariamente coa- zione sessuale (art. 189 n. 2 CP) e ancora più sussidiariamente sfruttamento dello stato di dipendenza (art. 193 CP) presso la Polizia cantonale sangal- lese (v. rapporto della polizia cantonale sangallese del 3 ottobre 2025, in act. 2). In sostanza, in occasione di un campo scuola estivo a Locarno di ragazze e ragazzi provenienti dalla Svizzera tedesca, A., insegnante, avrebbe co- stretto le vittime, tutte e tre minorenni, a inserire un tampone per poter andare con il gruppo in piscina. Dopo che le tre ragazze non sarebbero riuscite a inserire il tampone, l'imputata lo avrebbe inserito loro personalmente (v. ibi- dem). Il MP-SG sostiene che competente per la trattazione del caso sia il MP-TI sulla base dell’art. 31 cpv. 1 CPP, dato che i presunti reati sarebbe stati commessi in Ticino. L’autorità penale ticinese, premettendo di non in- travvedere reati penali nella vicenda in questione, ritiene invece che vi siano tutta una serie di motivi pertinenti a favore di un foro derogatorio ai sensi dell’art. 38 cpv. 1 CPP, ossia: le parti sarebbero tutte residenti nel Canton San Gallo e si esprimerebbero in lingua tedesca; occorrerebbe nominare dei difensori in Ticino, con i quali dovrebbero istaurare un rapporto di fiducia; l’esperimento di ulteriori atti istruttori costringerebbe le parti a spostarsi in Ticino; la potenziale emanazione di un atto coercitivo per garantire la pre- senza dell’imputata; la necessaria presenza di interpreti; la traduzione degli atti sino ad ora esperiti. Per tacere del fatto che in ambito di reati contro l’integrità sessuale le proprietà linguistiche e le sfumature di dichiarazioni rese nella propria lingua madre rivestirebbero un ruolo importante, circo- stanza che verrebbe snaturata con una necessaria traduzione in lingua ita- liana. Riassumendo, il MP-TI afferma che vi sarebbero “svariati motivi ogget- tivi – tra i quali quelli di opportunità e di efficienza processuale (segnata- mente il principio di celerità nonché la giurisprudenza del Tribunale federale) nonché di economicità (ad esempio il contenimento dei costi)” che lo porte- rebbero a ritenere “che un foro derogatorio, in specie presso il Ministero pub- blico del Canton San Gallo, sia la migliore soluzione per tutelare tutti i diritti delle parti ed in particolare quelli delle (presunte) vittime” (scritto del MP-TI del 10 ottobre 2025, in act. 2, pag. 3).

- 7 -

Orbene, è incontestato che il luogo di commissione dei reati rimproverati all’imputata è Locarno. La stessa e le presunte vittime sono tutte residenti nel Canton San Gallo, dove è stata sporta denuncia. A seguito di quest’ul- tima, le autorità penali sangallesi hanno correttamente preso, tra il 26 set- tembre 2025 e il 3 ottobre 2025, i provvedimenti indifferibili necessari a chia- rire gli elementi essenziali del caso anche sotto il profilo dell’art. 42 cpv. 1 CPP. Tali atti sono sfociati nel rapporto del 3 ottobre 2025, poi completato il 30 ottobre seguente (in act. 2), sulla base del quale hanno deciso di presen- tare una richiesta di assunzione del procedimento penale alle autorità tici- nesi. Va premesso che secondo la giurisprudenza e la dottrina gli atti di un'autorità di perseguimento penale di un Cantone non territorialmente com- petente non hanno alcun effetto sulla determinazione del forum praeventio- nis (TPF 2024 37 consid. 2.3; v. anche BAUMGARTNER, Die Zuständigkeit im Strafverfahren, 2014, pag. 179; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Ge- richtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2a ediz. 2004, n. 155). In questo senso i primi atti di perseguimento penale sono rilevanti in materia di foro solo se effettuati da un’autorità materialmente competente: non sono per contro rilevanti per determinare il foro gli atti eseguiti da autorità penali prov- visoriamente investite di concreti compiti istruttori senza tuttavia che le ipo- tesi di reato in esame possano ricadere nella loro competenza giurisdizionale (v. DTF 92 IV 57 consid. 3; 73 IV 58; 72 IV 92 consid. 1). Allo stesso modo, la presentazione di una denuncia penale è rilevante per il forum praeventio- nis solo se la denuncia è presentata all'autorità che presenta almeno un col- legamento territoriale con i fatti denunciati (BAUMGARTNER, op. cit., pag. 179); così come un atto di assistenza giudiziaria eseguito su richiesta di un altro Cantone non costituisce un atto di perseguimento penale se sul piano fat- tuale non sussiste alcun collegamento territoriale con il Cantone richiesto (cfr. BAUMGARTNER, op. cit., pag. 177).

Fermi restando i predetti principi, l’art. 38 cpv. 1 CPP prevede che i pubblici ministeri possono convenire un foro diverso da quelli di cui agli art. 31-37 se il centro dell’attività penalmente rilevante, la situazione personale dell’impu- tato o altri motivi pertinenti lo esigono. Quest’ultimi devono essere ammessi in maniera restrittiva. La deroga al foro legale deve infatti rimanere l’ecce- zione (TPF 2019 82 consid. 2.3; 2018 38 consid. 3.1; 2012 66 consid.. 3.1; 2011 178 consid. 3.1).

Ciò premesso, si rileva innanzitutto che il MP-SG, ricevuta la denuncia sporta il 26 settembre 2025, ha senza indugio intrapreso gli atti istruttori necessari a chiarire gli elementi essenziali del caso e sulla base del rapporto di polizia del 3 ottobre 2025 è poi stata celermente presentata, in data 9 ottobre 2025,

- 8 -

la domanda di assunzione del procedimento penale alle autorità penali tici- nesi. Quanto precede non presta il fianco a critiche, non da ultimo in appli- cazione del principio in dubio pro duriore, e ha permesso, in particolare, di determinare il luogo dei presunti reati, in Ticino. Ora, gli argomenti addotti dal MP-TI in merito alla lingua e al luogo di residenza delle parti non sono sufficienti per discostarsi dal foro ordinario ex art. 31 CPP (v. decisione del Tribunale penale federale BG.2023.25 del 18 agosto 2023 consid. 2.7). Nemmeno la natura dei reati oggetto del procedimento penale può permet- tere di giungere a una conclusione diversa. Se è vero che in ambito di reati sessuali la raccolta delle prove può essere delicata e fonte di specifiche dif- ficoltà, queste sono legate alla ricostruzione dei fatti oggetto dell’inchiesta e non alla lingua delle parti, che, ce ne fosse bisogno, è materia per traduttori e interpreti qualificati, i quali non fanno certo difetto nel Canton Ticino. In definitiva, ricordato che il MP-TI potrà senz’altro far capo, se necessario, all’assistenza giudiziaria da parte delle autorità penali sangallesi per even- tuali ulteriori atti istruttori da compiere nel Canton San Gallo (v. art. 43 e segg. CPP), vi è da concludere che in concreto non esistono motivi pertinenti per applicare l’art. 38 cpv. 1 CPP, per cui l’istanza sangallese del 3 novembre 2025 va accolta.

3. In conclusione, le autorità penali del Canton Ticino sono competenti per il perseguimento e il giudizio dei reati oggetto del procedimento penale ST.2025.39607.

4. Per la presente decisione non vengono prelevate spese (v. TPF 2023 130 consid. 5.1).

- 9 -

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Le autorità penali del Canton Ticino sono competenti per il perseguimento e il giudizio dei reati di cui al procedimento penale ST.2025.39607.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

Bellinzona, 9 dicembre 2025

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a

- Ministero pubblico del Cantone Ticino - Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen, Untersuchungsamt St. Gallen

Informazione sui rimedi giuridici: Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.