Conflitti in materia di foro (art. 40 cpv. 2 CPP)
Sachverhalt
A. In data 6 agosto 2025, la Staatsanwaltschaft (Abteilung 1) del Canton Lu- cerna (in seguito: MP-LU) ha trasmesso al Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP-TI) una domanda di assunzione del procedimento pe- nale a carico di A., cittadino turco (con permesso F), residente a Lucerna, per titolo di violenza carnale (art. 190 CP), sussidiariamente atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191 CP). Nella sua domanda, il MP-LU ha ipotizzato la competenza ticinese “da sich der Tatort in Lugano und somit in Ihrem Zuständigkeitsbereich befindet (Art. 31 Abs. 1 StPO)” (atto 1 incarto MP-LU).
B. Con scritto del 2 settembre 2025, il MP-TI ha rifiutato l’assunzione del pro- cedimento, affermando in sostanza che, tenuto conto degli interrogatori già effettuati dal MP-LU, della residenza dell’imputato e della presunta vittima, entrambi germanofoni, nel Canton Lucerna e delle nomine già avvenute dei loro difensori d’ufficio, sarebbe più opportuno convenire un foro derogatorio ai sensi dell’art. 38 cpv. 1 CPP.
C. Con scritto del 17 settembre 2025, il MP-LU, considerando assenti sia ag- ganci con il luogo del presunto reato sia motivi pertinenti, ha comunicato alle autorità ticinesi di non ritenere adempiute le condizioni per la fissazione di un foro derogatorio e che, in caso di ulteriore rifiuto da parte del MP-TI di assumere il caso in questione, “würden wir voraussichtlich einen Meinung- saustausch auf Stufe Obersstaatsanwaltschaft einleiten” (atto 3 incarto MP- LU).
D. Con scritto del 30 settembre 2025, il MP-TI ha ribadito la sua posizione e confermato quindi il suo rifiuto di assumere la causa (v. atto 4 incarto MP- LU).
E. Con scritto del 20 ottobre 2025, intitolato “Gerichtsstand – Einladung zum abschliessenden Meinungsaustausch”, l’Oberstaatsanwaltschaft lucernese ha postulato l’assunzione da parte delle autorità penali ticinesi del procedi- mento penale a carico di A. (v. atto 5 incarto MP-LU).
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F. Con scritto del 28 ottobre 2025, il MP-TI ha nuovamente negato la sua com- petenza per la causa in questione (v. atto 6 incarto MP-LU).
G. Con istanza di determinazione del foro competente del 4 novembre 2025, il MP-LU, per il tramite della Oberstaatsanwaltschaft, si è rivolto a questa Corte chiedendo che le autorità di perseguimento penale del Canton Ticino siano designate competenti per perseguire e giudicare i fatti di cui al procedimento penale a carico di A. (v. act. 1).
H. Con risposta del 17 novembre 2025, trasmesso al MP-LU per conoscenza (v. act. 4), il MP-TI ha chiesto che l’istanza di fissazione del foro “ex art. 31 CPP venga respinta e, contestualmente, si chiede che la competenza resti alla competente Autorità del Canton Lucerna ex art. 38 CPP” (act. 3).
Delle ulteriori e specifiche argomentazioni sollevate dalle autorità coinvolte si dirà, per quanto necessario all'emanazione del presente giudizio, nei suc- cessivi considerandi in diritto.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Le autorità penali esaminano d'ufficio la loro competenza e, se necessario, rimettono il caso all'autorità competente (art. 39 cpv. 1 CPP). Se più autorità penali risultano competenti per territorio, i pubblici ministeri interessati si co- municano senza indugio gli elementi essenziali del caso e si adoperano per raggiungere un'intesa il più rapidamente possibile (art. 39 cpv. 2 CPP). Se le autorità di perseguimento penale di più Cantoni non riescono ad accordarsi sul foro competente, il pubblico ministero del Cantone che per primo si è occupato della causa sottopone senza indugio, in ogni caso prima della pro- mozione dell'accusa, la questione al Tribunale penale federale affinché de- cida (art. 40 cpv. 2 CPP combinato con l'art. 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confedera- zione [LOAP; RS 173.71]). Di massima si applica il termine di 10 giorni pre- visto dall'art. 396 cpv. 1 CPP, dal quale l'autorità richiedente può scostarsi unicamente in circostanze eccezionali che essa è tenuta a specificare (TPF 2011 94 consid. 2.2). La determinazione dell'autorità legittimata a rap- presentare il proprio Cantone nell'ambito dello scambio di vedute o durante la procedura dinnanzi alla Corte dei reclami penali è retta dalle legislazioni
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cantonali (art. 14 cpv. 4 CPP; KUHN, Commentario basilese, 3a ediz. 2023,
n. 9 ad art. 39 e n. 10 ad art. 40 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4a ediz. 2023, n. 4 ad art. 40 CPP; GALLIANI/MARCELLINI, Commentario CPP, 2010, n. 5 ad art. 40 CPP).
Condizione per adire il giudice del foro è quindi che tutti i Cantoni coinvolti abbiano provveduto a formulare una loro presa di posizione mediante uno scambio di scritti. Nell'eventualità in cui tale scambio di scritti non abbia por- tato ad alcun esito, si concretizza un conflitto di foro che giustifica l'intervento di questa Corte (v. art. 40 cpv. 2 CPP; BOUVERAT, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 4 ad art. 39 CPP; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Ge- richtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2a ediz. 2004, n. 569 e 599; SCHLE- GEL, Commentario zurighese, 3a ediz. 2020, n. 8 ad art. 40 CPP; GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, Jusletter del 21 maggio 2007, n. 5).
E. 1.2 Riguardo alla competenza in ambito di conflitti di foro in seno alle autorità di perseguimento penale ticinesi, questa Corte ha già avuto modo di constatare che, giusta l'art. 67 cpv. 6 della legge cantonale del 10 maggio 2006 sull'or- ganizzazione giudiziaria (LOG; RL TI 177.100), la stessa spetta al procura- tore incaricato del procedimento (v. decisione del Tribunale penale federale BG.2013.16 del 18 luglio 2013 consid. 1.2). Per quanto attiene all'autorità competente del Canton Lucerna, va rilevato che lo scambio di vedute ha avuto luogo con l'autorità competente in materia, ossia la Oberstaatsanwal- tschaft lucernese (§ 4 der Verordnung über die Staatsanwaltschaft; SRL Nr. 275). Lo scambio degli scritti è quindi avvenuto tra le due autorità competenti. L’istanza di determinazione del foro, presentata in tempo utile dal MP-LU, è pertanto ammissibile.
E. 1.3 La relativa procedura di fronte alla Corte dei reclami penali si svolge in una delle lingue ufficiali delle autorità penali coinvolte.
E. 2.1.1 Nella procedura penale, la determinazione del foro è regolamentata agli ar- ticoli da 31 a 42 CPP. Gli articoli 31 e 32 CPP costituiscono la lex generalis, mentre i fori speciali sono retti dagli articoli da 33 a 38 CPP. Gli articoli da 39 a 42 CPP contengono le norme procedurali per la determinazione del foro.
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E. 2.1.2 La Corte dei reclami penali non è vincolata alle qualifiche giuridiche dei reati fornite dalle autorità di perseguimento penale (v. già per quanto riguarda la prassi della Camera d'accusa del Tribunale federale: DTF 92 IV 153 con- sid. 1). Il foro va determinato in considerazione dei sospetti attuali. Non è dunque determinante ciò di cui l'imputato verrà effettivamente riconosciuto colpevole, quanto piuttosto i fatti che gli sono contestati e la qualificazione giuridica che è possibile dedurre dagli atti al momento dell'esame del conflitto di foro (decisioni del Tribunale penale federale BG.2017.31 del 9 gennaio 2018 consid. 2.4 con rinvii; BG.2015.7 dell’8 maggio 2015 consid. 2.2.1; BG.2014.32 del 2 febbraio 2015 consid. 2.2). In questo contesto, la Corte dei reclami penali si fonda sui fatti e non su delle ipotesi (DTF 133 IV 235 consid. 4.4; TPF 2011 170 consid. 2.1 e 2.2; MOSER/SCHLAPBACH, op. cit., n. 11 ad art. 34 CPP; GUIDON/BÄNZIGER, op. cit., n. 25).
E. 2.2 In concreto, in data 9 giugno 2025, B. ha sporto denuncia contro A. per vio- lenza carnale e/o atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere presso la Polizia cantonale lucernese (v. atto 19 incarto MP-LU). In sostanza, come indicato nel rapporto di polizia del 29 luglio 2025, il mattino del 7 giugno 2025, in un appartamento a Lugano, A. si sarebbe congiunto carnalmente con B. contro la volontà di quest’ultima, mentre lei dormiva; ciò che è invece contestato dall’imputato, secondo il quale la presunta vittima sarebbe stata sveglia e consenziente (v. atto 9 incarto MP-LU). Il MP-LU sostiene che competente per la trattazione del caso sia il MP-TI sulla base dell’art. 31 cpv. 1 CPP, dato che il presunto reato sarebbe stato commesso in Ticino, precisato che gli atti istruttori da esso effettuati sarebbero stati ne- cessari per determinare l’autorità penale competente. L’autorità penale tici- nese ritiene invece che vi siano tutta una serie di motivi pertinenti a favore di un foro derogatorio ai sensi dell’art. 38 cpv. 1 CPP, ossia: il MP-LU non avrebbe tempestivamente rimesso il caso al MP-TI, effettuando invece di- versi atti istruttori rilevanti, come l’interrogatorio delle parti; quest’ultime sa- rebbero entrambe residenti nel Canton Lucerna e si sarebbero espresse di- nanzi alle autorità penali lucernesi in tedesco, senza interpreti; ad entrambe sono già stati nominati dei difensori d’ufficio; la trattazione del caso da parte delle autorità ticinesi comporterebbe tutta una serie di problemi, come la no- mina di nuovi difensori, lo spostamento personale delle parti in Ticino per l’esperimento di possibili ulteriori atti istruttori (con eventuali misure coerci- tive), la necessaria presenza di interpreti e la traduzione degli atti fino ad ora esperiti. Per tacere del fatto che in ambito di reati contro l’integrità sessuale le proprietà linguistiche e le sfumature di dichiarazioni rese nella propria lin- gua madre rivestono un ruolo importante, circostanza che verrebbe snatu- rata con una necessaria traduzione in lingua italiana. Riassumendo, il MP-TI
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afferma che vi sarebbero “svariati motivi oggettivi – tra i quali quelli di oppor- tunità e di efficienza processuale (segnatamente il principio di celerità non- ché la giurisprudenza del Tribunale federale) nonché di economicità (ad esempio il contenimento dei costi)” che lo porterebbero a ritenere “che un foro derogatorio, in specie presso il Ministero pubblico del Canton Lucerna, sia la migliore soluzione per tutelare tutti i diritti delle parti ed in particolare quelli della (presunta) vittima (la quale si è anche fatta assistere da una per- sona di fiducia in corso d’inchiesta)” (atto 2 incarto MP-LU).
Orbene, è incontestato che il presunto reato sarebbe stato commesso a Lu- gano. Tuttavia, l’imputato e la presunta vittima sono entrambi residenti nel Canton Lucerna, dove è stata sporta denuncia. Tra il 9 giugno e il 6 agosto 2025 le autorità penali lucernesi hanno effettuato tutta una serie di atti istrut- tori, fra cui gli interrogatori delle parti avvenuti il 13 e il 20 giugno 2025 (v. atti
E. 7 e 8 incarto MP-LU), al termine dei quali è stato redatto un rapporto di polizia del 29 luglio 2025 (v. atto 9 incarto MP-LU). Va premesso che questa Corte ha già avuto modo di affermare che gli atti di un'autorità di perseguimento penale di un Cantone non territorialmente competente non hanno alcun ef- fetto sulla determinazione del forum praeventionis (TPF 2024 37 consid. 2.3;
v. anche BAUMGARTNER, Die Zuständigkeit im Strafverfahren, 2014, pag. 179; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2a ediz. 2004, n. 155). In questo senso i primi atti di persegui- mento penale sono rilevanti in materia di foro solo se effettuati da un’autorità materialmente competente: non sono per contro rilevanti per determinare il foro gli atti eseguiti da autorità penali provvisoriamente investite di concreti compiti istruttori senza tuttavia che le ipotesi di reato in esame possano rica- dere nella loro competenza giurisdizionale (v. DTF 92 IV 57 consid. 3; 73 IV 58; 72 IV 92 consid. 1). Allo stesso modo, la presentazione di una denuncia penale è rilevante per il forum praeventionis solo se la denuncia è presentata all'autorità che presenta almeno un collegamento territoriale con i fatti de- nunciati (BAUMGARTNER, op. cit., pag. 179); così come un atto di assistenza giudiziaria eseguito su richiesta di un altro Cantone non costituisce un atto di perseguimento penale se sul piano fattuale non sussiste alcun collega- mento territoriale con il Cantone richiesto (cfr. BAUMGARTNER, op. cit., pag. 177).
Fermi restando i predetti principi, l’art. 38 cpv. 1 CPP prevede che i pubblici ministeri possono convenire un foro diverso da quelli di cui agli art. 31-37 se il centro dell’attività penalmente rilevante, la situazione personale dell’impu- tato o altri motivi pertinenti lo esigono. Quest’ultimi devono essere ammessi in maniera restrittiva. La deroga al foro legale deve infatti rimanere
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l’eccezione (TPF 2019 82 consid. 2.3; 2018 38 consid. 3.1; 2012 66 consid. 3.1; 2011 178 consid. 3.1).
In concreto, il fatto che il MP-LU abbia effettuato taluni atti istruttori non può essere di per sé interpretato come ammissione della propria competenza per atti concludenti. Dopo avere ricevuto la denuncia in questione, il MP-LU era in effetti tenuto ad assumere ed assicurare le prove più urgenti, segnata- mente l’interrogatorio della vittima e dell’imputato, nonché gli esami medici che si impongono senza indugio in questi casi. Gli argomenti addotti dal MP- TI in merito alla lingua e al luogo di residenza delle parti non sono altresì sufficienti per discostarsi dal foro ordinario ex art. 31 CPP. Decisivo è per contro un altro aspetto trascurato dalle autorità lucernesi. Mal si comprende infatti perché esse abbiano atteso fino al 6 agosto 2025 prima di contattare le autorità ticinesi con una formale richiesta di assunzione del procedimento, quando era chiaro dall’inizio (ovvero dalla denuncia del 9 giugno 2025, o al più tardi dagli interrogatori del 13 e 20 giugno 2025) che i fatti si sono svolti in Ticino. In questo senso, parallelamente agli atti istruttori giustamente ef- fettuati, le autorità lucernesi avrebbero dovuto immediatamente contattare per iscritto i propri colleghi ticinesi, anche solo per concertare in maniera collegiale le misure istruttorie necessarie. Le ulteriori indagini autonoma- mente condotte dal MP-LU erano senz’altro indicate per la conservazione e l'acquisizione delle prove, ma erano del tutto superflue per l'individuazione del luogo del reato (v. su questo tema la decisione del Tribunale penale fe- derale BG.2022.46 del 30 gennaio 2023 consid. 4.1). Attorno alla metà di giugno il MP-LU disponeva quindi di tutte le informazioni necessarie per pre- sentare senza indugio al Cantone Ticino una documentata richiesta di as- sunzione del procedimento ex art. 39 cpv. 1 CPP. Nel suo scritto del 4 no- vembre 2025, il MP-LU ha del resto esso stesso ammesso che "es sei auf- grund des Tatorts in Lugano von Anfang an klar gewesen, dass eine Ge- richtsstandsanfrage an den Kanton Tessin gestellt werde" (act. 1, pag. 4). Appunto, ma non si capisce perché si sia aspettato così tanto tempo prima di avviare la relativa procedura.
Di conseguenza, preso atto del lungo tempo trascorso dal momento in cui il caso era maturo per un immediato esame della propria competenza ex art. 39 cpv. 1 CPP, rispettivamente per avviare uno scambio di vedute e giun- gere celermente ad un accordo ex art. 40 cpv. 2 CPP, considerato che il MP- LU ha già effettuato diversi importanti atti istruttori in lingua tedesca, che le parti risiedono nel Cantone Lucerna e parlano il tedesco, che a entrambe è già stato nominato un difensore d’ufficio germanofono e non da ultimo che la tutela dei diritti della personalità della vittima ex art. 152 cpv. 1 CPP va tenuta in dovuta considerazione anche nelle modalità procedurali, evitando
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disorientanti rimpalli fra autorità, già di per sé critici sotto il profilo della cele- rità e dell’economia processuale, sussistono nel complesso motivi pertinenti per determinare un foro derogatorio ex art. 38 cpv. 1 CPP.
3. In conclusione, la richiesta di assunzione del procedimento penale del 4 no- vembre 2025 va respinta. Le autorità penali del Canton Lucerna sono com- petenti per il perseguimento e il giudizio dei reati oggetto del procedimento penale GER 25 439 09.
4. Per la presente decisione non vengono prelevate spese (v. TPF 2023 130 consid. 5.1).
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Dispositiv
- Le autorità penali del Canton Lucerna sono competenti per il perseguimento e il giudizio dei reati oggetto del procedimento penale GER 25 439 09.
- Non si prelevano spese giudiziarie.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Decisione dell’8 dicembre 2025 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Patrick Robert-Nicoud e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli Parti
KANTON LUZERN, Oberstaatsanwaltschaft,
Richiedente
contro
CANTONE TICINO, Ministero pubblico,
Opponente
Oggetto
Conflitti in materia di foro (art. 40 cpv. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BG.2025.71
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Fatti:
A. In data 6 agosto 2025, la Staatsanwaltschaft (Abteilung 1) del Canton Lu- cerna (in seguito: MP-LU) ha trasmesso al Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP-TI) una domanda di assunzione del procedimento pe- nale a carico di A., cittadino turco (con permesso F), residente a Lucerna, per titolo di violenza carnale (art. 190 CP), sussidiariamente atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191 CP). Nella sua domanda, il MP-LU ha ipotizzato la competenza ticinese “da sich der Tatort in Lugano und somit in Ihrem Zuständigkeitsbereich befindet (Art. 31 Abs. 1 StPO)” (atto 1 incarto MP-LU).
B. Con scritto del 2 settembre 2025, il MP-TI ha rifiutato l’assunzione del pro- cedimento, affermando in sostanza che, tenuto conto degli interrogatori già effettuati dal MP-LU, della residenza dell’imputato e della presunta vittima, entrambi germanofoni, nel Canton Lucerna e delle nomine già avvenute dei loro difensori d’ufficio, sarebbe più opportuno convenire un foro derogatorio ai sensi dell’art. 38 cpv. 1 CPP.
C. Con scritto del 17 settembre 2025, il MP-LU, considerando assenti sia ag- ganci con il luogo del presunto reato sia motivi pertinenti, ha comunicato alle autorità ticinesi di non ritenere adempiute le condizioni per la fissazione di un foro derogatorio e che, in caso di ulteriore rifiuto da parte del MP-TI di assumere il caso in questione, “würden wir voraussichtlich einen Meinung- saustausch auf Stufe Obersstaatsanwaltschaft einleiten” (atto 3 incarto MP- LU).
D. Con scritto del 30 settembre 2025, il MP-TI ha ribadito la sua posizione e confermato quindi il suo rifiuto di assumere la causa (v. atto 4 incarto MP- LU).
E. Con scritto del 20 ottobre 2025, intitolato “Gerichtsstand – Einladung zum abschliessenden Meinungsaustausch”, l’Oberstaatsanwaltschaft lucernese ha postulato l’assunzione da parte delle autorità penali ticinesi del procedi- mento penale a carico di A. (v. atto 5 incarto MP-LU).
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F. Con scritto del 28 ottobre 2025, il MP-TI ha nuovamente negato la sua com- petenza per la causa in questione (v. atto 6 incarto MP-LU).
G. Con istanza di determinazione del foro competente del 4 novembre 2025, il MP-LU, per il tramite della Oberstaatsanwaltschaft, si è rivolto a questa Corte chiedendo che le autorità di perseguimento penale del Canton Ticino siano designate competenti per perseguire e giudicare i fatti di cui al procedimento penale a carico di A. (v. act. 1).
H. Con risposta del 17 novembre 2025, trasmesso al MP-LU per conoscenza (v. act. 4), il MP-TI ha chiesto che l’istanza di fissazione del foro “ex art. 31 CPP venga respinta e, contestualmente, si chiede che la competenza resti alla competente Autorità del Canton Lucerna ex art. 38 CPP” (act. 3).
Delle ulteriori e specifiche argomentazioni sollevate dalle autorità coinvolte si dirà, per quanto necessario all'emanazione del presente giudizio, nei suc- cessivi considerandi in diritto.
Diritto:
1.
1.1 Le autorità penali esaminano d'ufficio la loro competenza e, se necessario, rimettono il caso all'autorità competente (art. 39 cpv. 1 CPP). Se più autorità penali risultano competenti per territorio, i pubblici ministeri interessati si co- municano senza indugio gli elementi essenziali del caso e si adoperano per raggiungere un'intesa il più rapidamente possibile (art. 39 cpv. 2 CPP). Se le autorità di perseguimento penale di più Cantoni non riescono ad accordarsi sul foro competente, il pubblico ministero del Cantone che per primo si è occupato della causa sottopone senza indugio, in ogni caso prima della pro- mozione dell'accusa, la questione al Tribunale penale federale affinché de- cida (art. 40 cpv. 2 CPP combinato con l'art. 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confedera- zione [LOAP; RS 173.71]). Di massima si applica il termine di 10 giorni pre- visto dall'art. 396 cpv. 1 CPP, dal quale l'autorità richiedente può scostarsi unicamente in circostanze eccezionali che essa è tenuta a specificare (TPF 2011 94 consid. 2.2). La determinazione dell'autorità legittimata a rap- presentare il proprio Cantone nell'ambito dello scambio di vedute o durante la procedura dinnanzi alla Corte dei reclami penali è retta dalle legislazioni
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cantonali (art. 14 cpv. 4 CPP; KUHN, Commentario basilese, 3a ediz. 2023,
n. 9 ad art. 39 e n. 10 ad art. 40 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4a ediz. 2023, n. 4 ad art. 40 CPP; GALLIANI/MARCELLINI, Commentario CPP, 2010, n. 5 ad art. 40 CPP).
Condizione per adire il giudice del foro è quindi che tutti i Cantoni coinvolti abbiano provveduto a formulare una loro presa di posizione mediante uno scambio di scritti. Nell'eventualità in cui tale scambio di scritti non abbia por- tato ad alcun esito, si concretizza un conflitto di foro che giustifica l'intervento di questa Corte (v. art. 40 cpv. 2 CPP; BOUVERAT, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 4 ad art. 39 CPP; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Ge- richtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2a ediz. 2004, n. 569 e 599; SCHLE- GEL, Commentario zurighese, 3a ediz. 2020, n. 8 ad art. 40 CPP; GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, Jusletter del 21 maggio 2007, n. 5).
1.2 Riguardo alla competenza in ambito di conflitti di foro in seno alle autorità di perseguimento penale ticinesi, questa Corte ha già avuto modo di constatare che, giusta l'art. 67 cpv. 6 della legge cantonale del 10 maggio 2006 sull'or- ganizzazione giudiziaria (LOG; RL TI 177.100), la stessa spetta al procura- tore incaricato del procedimento (v. decisione del Tribunale penale federale BG.2013.16 del 18 luglio 2013 consid. 1.2). Per quanto attiene all'autorità competente del Canton Lucerna, va rilevato che lo scambio di vedute ha avuto luogo con l'autorità competente in materia, ossia la Oberstaatsanwal- tschaft lucernese (§ 4 der Verordnung über die Staatsanwaltschaft; SRL Nr. 275). Lo scambio degli scritti è quindi avvenuto tra le due autorità competenti. L’istanza di determinazione del foro, presentata in tempo utile dal MP-LU, è pertanto ammissibile.
1.3 La relativa procedura di fronte alla Corte dei reclami penali si svolge in una delle lingue ufficiali delle autorità penali coinvolte.
2.
2.1 2.1.1 Nella procedura penale, la determinazione del foro è regolamentata agli ar- ticoli da 31 a 42 CPP. Gli articoli 31 e 32 CPP costituiscono la lex generalis, mentre i fori speciali sono retti dagli articoli da 33 a 38 CPP. Gli articoli da 39 a 42 CPP contengono le norme procedurali per la determinazione del foro.
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2.1.2 La Corte dei reclami penali non è vincolata alle qualifiche giuridiche dei reati fornite dalle autorità di perseguimento penale (v. già per quanto riguarda la prassi della Camera d'accusa del Tribunale federale: DTF 92 IV 153 con- sid. 1). Il foro va determinato in considerazione dei sospetti attuali. Non è dunque determinante ciò di cui l'imputato verrà effettivamente riconosciuto colpevole, quanto piuttosto i fatti che gli sono contestati e la qualificazione giuridica che è possibile dedurre dagli atti al momento dell'esame del conflitto di foro (decisioni del Tribunale penale federale BG.2017.31 del 9 gennaio 2018 consid. 2.4 con rinvii; BG.2015.7 dell’8 maggio 2015 consid. 2.2.1; BG.2014.32 del 2 febbraio 2015 consid. 2.2). In questo contesto, la Corte dei reclami penali si fonda sui fatti e non su delle ipotesi (DTF 133 IV 235 consid. 4.4; TPF 2011 170 consid. 2.1 e 2.2; MOSER/SCHLAPBACH, op. cit., n. 11 ad art. 34 CPP; GUIDON/BÄNZIGER, op. cit., n. 25).
2.2 In concreto, in data 9 giugno 2025, B. ha sporto denuncia contro A. per vio- lenza carnale e/o atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere presso la Polizia cantonale lucernese (v. atto 19 incarto MP-LU). In sostanza, come indicato nel rapporto di polizia del 29 luglio 2025, il mattino del 7 giugno 2025, in un appartamento a Lugano, A. si sarebbe congiunto carnalmente con B. contro la volontà di quest’ultima, mentre lei dormiva; ciò che è invece contestato dall’imputato, secondo il quale la presunta vittima sarebbe stata sveglia e consenziente (v. atto 9 incarto MP-LU). Il MP-LU sostiene che competente per la trattazione del caso sia il MP-TI sulla base dell’art. 31 cpv. 1 CPP, dato che il presunto reato sarebbe stato commesso in Ticino, precisato che gli atti istruttori da esso effettuati sarebbero stati ne- cessari per determinare l’autorità penale competente. L’autorità penale tici- nese ritiene invece che vi siano tutta una serie di motivi pertinenti a favore di un foro derogatorio ai sensi dell’art. 38 cpv. 1 CPP, ossia: il MP-LU non avrebbe tempestivamente rimesso il caso al MP-TI, effettuando invece di- versi atti istruttori rilevanti, come l’interrogatorio delle parti; quest’ultime sa- rebbero entrambe residenti nel Canton Lucerna e si sarebbero espresse di- nanzi alle autorità penali lucernesi in tedesco, senza interpreti; ad entrambe sono già stati nominati dei difensori d’ufficio; la trattazione del caso da parte delle autorità ticinesi comporterebbe tutta una serie di problemi, come la no- mina di nuovi difensori, lo spostamento personale delle parti in Ticino per l’esperimento di possibili ulteriori atti istruttori (con eventuali misure coerci- tive), la necessaria presenza di interpreti e la traduzione degli atti fino ad ora esperiti. Per tacere del fatto che in ambito di reati contro l’integrità sessuale le proprietà linguistiche e le sfumature di dichiarazioni rese nella propria lin- gua madre rivestono un ruolo importante, circostanza che verrebbe snatu- rata con una necessaria traduzione in lingua italiana. Riassumendo, il MP-TI
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afferma che vi sarebbero “svariati motivi oggettivi – tra i quali quelli di oppor- tunità e di efficienza processuale (segnatamente il principio di celerità non- ché la giurisprudenza del Tribunale federale) nonché di economicità (ad esempio il contenimento dei costi)” che lo porterebbero a ritenere “che un foro derogatorio, in specie presso il Ministero pubblico del Canton Lucerna, sia la migliore soluzione per tutelare tutti i diritti delle parti ed in particolare quelli della (presunta) vittima (la quale si è anche fatta assistere da una per- sona di fiducia in corso d’inchiesta)” (atto 2 incarto MP-LU).
Orbene, è incontestato che il presunto reato sarebbe stato commesso a Lu- gano. Tuttavia, l’imputato e la presunta vittima sono entrambi residenti nel Canton Lucerna, dove è stata sporta denuncia. Tra il 9 giugno e il 6 agosto 2025 le autorità penali lucernesi hanno effettuato tutta una serie di atti istrut- tori, fra cui gli interrogatori delle parti avvenuti il 13 e il 20 giugno 2025 (v. atti 7 e 8 incarto MP-LU), al termine dei quali è stato redatto un rapporto di polizia del 29 luglio 2025 (v. atto 9 incarto MP-LU). Va premesso che questa Corte ha già avuto modo di affermare che gli atti di un'autorità di perseguimento penale di un Cantone non territorialmente competente non hanno alcun ef- fetto sulla determinazione del forum praeventionis (TPF 2024 37 consid. 2.3;
v. anche BAUMGARTNER, Die Zuständigkeit im Strafverfahren, 2014, pag. 179; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2a ediz. 2004, n. 155). In questo senso i primi atti di persegui- mento penale sono rilevanti in materia di foro solo se effettuati da un’autorità materialmente competente: non sono per contro rilevanti per determinare il foro gli atti eseguiti da autorità penali provvisoriamente investite di concreti compiti istruttori senza tuttavia che le ipotesi di reato in esame possano rica- dere nella loro competenza giurisdizionale (v. DTF 92 IV 57 consid. 3; 73 IV 58; 72 IV 92 consid. 1). Allo stesso modo, la presentazione di una denuncia penale è rilevante per il forum praeventionis solo se la denuncia è presentata all'autorità che presenta almeno un collegamento territoriale con i fatti de- nunciati (BAUMGARTNER, op. cit., pag. 179); così come un atto di assistenza giudiziaria eseguito su richiesta di un altro Cantone non costituisce un atto di perseguimento penale se sul piano fattuale non sussiste alcun collega- mento territoriale con il Cantone richiesto (cfr. BAUMGARTNER, op. cit., pag. 177).
Fermi restando i predetti principi, l’art. 38 cpv. 1 CPP prevede che i pubblici ministeri possono convenire un foro diverso da quelli di cui agli art. 31-37 se il centro dell’attività penalmente rilevante, la situazione personale dell’impu- tato o altri motivi pertinenti lo esigono. Quest’ultimi devono essere ammessi in maniera restrittiva. La deroga al foro legale deve infatti rimanere
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l’eccezione (TPF 2019 82 consid. 2.3; 2018 38 consid. 3.1; 2012 66 consid. 3.1; 2011 178 consid. 3.1).
In concreto, il fatto che il MP-LU abbia effettuato taluni atti istruttori non può essere di per sé interpretato come ammissione della propria competenza per atti concludenti. Dopo avere ricevuto la denuncia in questione, il MP-LU era in effetti tenuto ad assumere ed assicurare le prove più urgenti, segnata- mente l’interrogatorio della vittima e dell’imputato, nonché gli esami medici che si impongono senza indugio in questi casi. Gli argomenti addotti dal MP- TI in merito alla lingua e al luogo di residenza delle parti non sono altresì sufficienti per discostarsi dal foro ordinario ex art. 31 CPP. Decisivo è per contro un altro aspetto trascurato dalle autorità lucernesi. Mal si comprende infatti perché esse abbiano atteso fino al 6 agosto 2025 prima di contattare le autorità ticinesi con una formale richiesta di assunzione del procedimento, quando era chiaro dall’inizio (ovvero dalla denuncia del 9 giugno 2025, o al più tardi dagli interrogatori del 13 e 20 giugno 2025) che i fatti si sono svolti in Ticino. In questo senso, parallelamente agli atti istruttori giustamente ef- fettuati, le autorità lucernesi avrebbero dovuto immediatamente contattare per iscritto i propri colleghi ticinesi, anche solo per concertare in maniera collegiale le misure istruttorie necessarie. Le ulteriori indagini autonoma- mente condotte dal MP-LU erano senz’altro indicate per la conservazione e l'acquisizione delle prove, ma erano del tutto superflue per l'individuazione del luogo del reato (v. su questo tema la decisione del Tribunale penale fe- derale BG.2022.46 del 30 gennaio 2023 consid. 4.1). Attorno alla metà di giugno il MP-LU disponeva quindi di tutte le informazioni necessarie per pre- sentare senza indugio al Cantone Ticino una documentata richiesta di as- sunzione del procedimento ex art. 39 cpv. 1 CPP. Nel suo scritto del 4 no- vembre 2025, il MP-LU ha del resto esso stesso ammesso che "es sei auf- grund des Tatorts in Lugano von Anfang an klar gewesen, dass eine Ge- richtsstandsanfrage an den Kanton Tessin gestellt werde" (act. 1, pag. 4). Appunto, ma non si capisce perché si sia aspettato così tanto tempo prima di avviare la relativa procedura.
Di conseguenza, preso atto del lungo tempo trascorso dal momento in cui il caso era maturo per un immediato esame della propria competenza ex art. 39 cpv. 1 CPP, rispettivamente per avviare uno scambio di vedute e giun- gere celermente ad un accordo ex art. 40 cpv. 2 CPP, considerato che il MP- LU ha già effettuato diversi importanti atti istruttori in lingua tedesca, che le parti risiedono nel Cantone Lucerna e parlano il tedesco, che a entrambe è già stato nominato un difensore d’ufficio germanofono e non da ultimo che la tutela dei diritti della personalità della vittima ex art. 152 cpv. 1 CPP va tenuta in dovuta considerazione anche nelle modalità procedurali, evitando
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disorientanti rimpalli fra autorità, già di per sé critici sotto il profilo della cele- rità e dell’economia processuale, sussistono nel complesso motivi pertinenti per determinare un foro derogatorio ex art. 38 cpv. 1 CPP.
3. In conclusione, la richiesta di assunzione del procedimento penale del 4 no- vembre 2025 va respinta. Le autorità penali del Canton Lucerna sono com- petenti per il perseguimento e il giudizio dei reati oggetto del procedimento penale GER 25 439 09.
4. Per la presente decisione non vengono prelevate spese (v. TPF 2023 130 consid. 5.1).
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Le autorità penali del Canton Lucerna sono competenti per il perseguimento e il giudizio dei reati oggetto del procedimento penale GER 25 439 09.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
Bellinzona, 9 dicembre 2025
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a
- Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Luzern - Ministero pubblico del Cantone Ticino
Informazione sui rimedi giuridici: Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.