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BG.2024.72

Bundesstrafgericht · 2025-01-24 · Italiano CH

Competenza ratione materiae (art. 28 CPP)

Sachverhalt

A. L’8 novembre 2024, il Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP- TI) ha trasmesso al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) una domanda di assunzione del procedimento INC.2023.10651 av- viato contro A., B., C. e D., a seguito di una cinquantina di denunce penali sporte a partire dalla fine di novembre 2023, per titolo di truffa (art. 146 cpv. 1 CP), riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP), accettazione indebita di averi dal pubblico (art. 46 LBCR), falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP), conse- guimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 CP) e false indica- zioni alle autorità incaricate del registro di commercio (art. 153 CP). Nella sua domanda, l’autorità inquirente ticinese ha dichiarato che “dall’inchiesta penale e dagli accertamenti disposti dall’Autorità di vigilanza sui mercati fi- nanziari FINMA, è emerso che A. (in correità con terze persone) ha proposto attraverso la società E. GmbH e F. AG riconducibili a C. a circa 1’000 per- sone degli investimenti (fittizi) nell’oro. In realtà, l’oro non sarebbe mai stato acquistato e il denaro raccolto veniva utilizzato per rimborsare i vecchi clienti, per le spese societarie e per garantire l’alto tenore di vita dell’imputato. Dall’inchiesta è, infatti, emerso che A. avrebbe acquistato tramite provento di reato un’abitazione a Lugano e due macchine di lusso, una Lamborghini e una Land Rover, oltre a condurre uno stile di vita estremamente agiato. Dalle prime ricostruzioni emerge che almeno 1’000 persone sono state truf- fate e il danno ammonta ad almeno 100 milioni di Euro” (atto 330, pag. 2, incarto MP-TI). Le vittime risiederebbero in Germania, Austria, Spagna e nel Liechtenstein e il denaro sarebbe stato raccolto in Svizzera e all’estero su conti intestati ad avvocati. Ritenendo di trovarsi di fronte a un’inchiesta di grandi dimensioni e che i mezzi tecnici del MPC garantirebbero una miglior efficacia del perseguimento penale, il MP-TI, basandosi sull’art. 24 CPP, ha concluso che il procedimento sarebbe di competenza della Confederazione (v. ibidem, pag. 4).

B. Con scritto del 16 dicembre 2024, il MPC, non ritenendo adempiute le con- dizioni dell’art. 24 CPP, ha rifiutato l’assunzione del procedimento (v. atto 355 incarto MP-TI).

C. Mediante istanza di fissazione del foro del 19 dicembre 2024, il MP-TI chiede a questa Corte di accertare la competenza della giurisdizione federale per quanto riguarda i fatti di cui all’incarto INC.2023.10651 (v. act. 1).

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D. Con risposta del 15 gennaio 2025, trasmessa per conoscenza al MP-TI (v. act. 5), il MPC ha chiesto di dichiarare il Canton Ticino competente per istruire il procedimento in questione (v. act. 4).

Delle ulteriori e specifiche argomentazioni sollevate dalle due autorità coin- volte si dirà, per quanto necessario all'emanazione del presente giudizio, nei successivi considerandi in diritto.

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 La competenza della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale a statuire in merito a conflitti di competenza tra il Ministero pubblico della Confederazione e le autorità penali cantonali discende dai combinati disposti di cui agli art. 28 CPP e 37 cpv. 1 LOAP. In assenza di esplicite disposizioni processuali disciplinanti la materia, la Corte dei reclami penali statuisce se- condo le regole che la legge e la giurisprudenza hanno stabilito per la riso- luzione di conflitti di foro in ambito intercantonale (KIPFER/LUKÁCS, Commen- tario basilese, 3a ediz. 2023, n. 2 ad art. 28 CPP; SCHWERI/BÄNZIGER, Inter- kantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2a ediz. 2004, n. 419 e il rinvio alla DTF 128 IV 225 consid. 2.3; TPF 2011 170 consid. 1.1). Con- dizione per adire la presente Corte è, da un lato, l'esistenza di una contesta- zione relativa alla competenza giurisdizionale e, dall'altro, che le parti coin- volte abbiano preso posizione in merito mediante uno scambio di scritti. Ri- guardo alla procedura, nonché al termine per sottoporre la vertenza alla scri- vente autorità, si applicano per analogia gli art. 379 e segg. CPP, e fra questi in particolare gli art. 393 e segg. CPP (KIPFER/LUKÁCS, op. cit., n. 2 ad art. 28 CPP; BOUVERAT, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 4 ad art. 28 CPP; GALLIANI/MARCELLINI, Commentario CPP, 2010, n. 3 ad art. 28 CPP).

E. 1.2 Le autorità legittimate ad agire nell'ambito dello scambio di scritti, nonché nel procedimento dinanzi alla presente Corte, sono determinate secondo le per- tinenti norme in ambito di organizzazione giudiziaria (v. art. 14 cpv. 2 CPP; SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n. 564; GALLIANI/MARCELLINI, op. cit., n. 5 ad art. 40 CPP). Visto l'art. 67 cpv. 6 della legge sull'organizzazione giudiziaria del Cantone Ticino del 10 maggio 2006 (LOG; RL TI 177.100), il procuratore pubblico titolare del procedimento è abilitato ad inoltrare una richiesta come quella in esame. Il pregresso scambio di scritti è inoltre avvenuto con un membro del MPC abilitato a prendere posizione in questioni di competenza

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ratione materiae (v. art. 5 cpv. 2 regolamento sull’organizzazione e l’ammi- nistrazione del Ministero pubblico della Confederazione [RS 173.712.22] ri- chiamato l’art. 39 cpv. 2 CPP). Inoltrata il 19 dicembre 2024, ossia entro il termine di 10 giorni dalla fine dello scambio di scritti con il MPC, avvenuto in data 17 dicembre 2024, l'istanza è dunque ricevibile in ordine.

E. 2 CPP e quindi non solo alla luce delle ipotesi di riciclaggio di denaro ma per tutte le fattispecie di criminalità economica connesse, per le quali un’indagine congiunta risulta senz’altro logica (v. art. 29 CPP; v. già del resto sentenza del Tribunale penale federale SK.2008.5 del 26 gennaio 2009 consid. 1). In definitiva, è a giusto titolo che il MP-TI ha chiesto al MPC di assumere il procedimento INC.2023.10651.

E. 2.1 L'adempimento dei presupposti processuali e l'assenza di impedimenti a pro- cedere sono condizioni essenziali affinché l'autorità possa essere investita e condurre un procedimento penale. La competenza ratione materiae, quella ratione loci, così come quella funzionale sono presupposti processuali detti "positivi", il cui adempimento deve essere verificato d'ufficio e a ogni stadio della procedura (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ed. 2005, pag. 178 e seg. n. 4 e n. 13 e segg.; KIPFER/LUKÁCS, op. cit., n. 5 ad intro art. 22 – 28 CPP). La ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni in materia penale è disciplinata dagli art. 22-28 CPP. L'art. 22 CPP sancisce la primaria competenza canto- nale a perseguire e giudicare i reati previsti dal diritto federale, mentre la competenza delle autorità federali costituisce l'eccezione, e come tale deve essere espressamente prevista dalla legge (DTF 125 IV 165 consid. 5). La competenza federale è regolata a sua volta dagli art. 23 e 24 CPP.

E. 2.2 I reati che sottostanno alla giurisdizione federale in generale sono elencati all’art. 23 cpv. 1 CPP. Sono fatte salve le disposizioni concernenti la compe- tenza del Tribunale penale federale previste in leggi federali speciali (art. 23 cpv. 2 CPP). Ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 CPP anche i reati di cui agli articoli 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter e 322ter-322septies CP, nonché i crimini commessi da un'organizzazione criminale o terroristica ai sensi dell'art. 260ter CP, sottostanno alla giurisdizione federale a condizione che siano stati commessi prevalentemente all'estero (lett. a) oppure in più Can- toni senza che il centro dell’attività penalmente rilevante possa essere loca- lizzato in uno di essi (lett. b). La norma riprende sostanzialmente l'art. 337 vCP (rispettivamente l'art. 340bis vCP), di modo che ci si può riferire alla dot- trina e alla giurisprudenza sviluppate in riferimento alle predette norme. L'i- stituzione di nuove competenze della Confederazione ha quale scopo quello di contrastare con miglior efficienza le nuove forme di criminalità, segnata- mente quella organizzata, il riciclaggio di denaro nonché determinati generi di criminalità economica, ritenuta l'alta complessità nonché il carattere trans- cantonale o internazionale di tali fattispecie. Portata e complessità dei reati devono rendere necessario lo svolgimento unitario delle indagini (cfr. Mes- saggio del Consiglio federale del 28 giugno 1998 sui provvedimenti intesi a

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migliorare l'efficienza e la legalità nel procedimento penale, FF 1998 1095; BOUVERAT, op. cit., n. 2 ad art. 24 CPP). La nozione di reato commesso pre- valentemente all'estero (pour une part prépondérante à l'étranger; zu einem wesentlichen Teil im Ausland) deve essere analizzata secondo i normali ca- noni di metodologia giuridica, onde appurare, al di là del significato pura- mente letterale del testo, quale sia l'interpretazione più vicina alla volontà del legislatore. A questo proposito è necessario richiamarsi a quella che è l'idea guida della riforma legislativa, ovvero l'intento di migliorare l'efficienza e le caratteristiche dello Stato di diritto in sede di perseguimento penale, di fronte alle nuove forme di criminalità, segnatamente quella organizzata, il riciclag- gio di denaro, nonché determinati generi di criminalità economica. Nel dub- bio occorre dunque scegliere l'interpretazione che permette di operare in ma- niera più efficace contro questo tipo di criminalità, tenendo conto delle risorse disponibili. In quest'ottica il concetto di parte preponderante rispettivamente di parte importante del reato va interpretato non in termini quantitativi o peg- gio ancora contabili ma in termini qualitativi. Il reato è dunque da considerarsi commesso prevalentemente all'estero se la componente estera raggiunge una massa critica tale per cui i nuovi strumenti d'indagine messi a disposi- zione della Confederazione si rivelano più adatti, rispetto a quelli cantonali, nella prospettiva di un'efficiente repressione del crimine (DTF 130 IV 68 con- sid. 2.2. e i riferimenti ivi citati; BOUVERAT, op. cit., n. 5 ad art. 24 CPP; GAL- LIANI/MARCELLINI, op. cit., n. 3 ad art. 24 CPP).

E. 2.3 La Corte dei reclami penali non è vincolata alle qualifiche giuridiche dei reati fornite dalle autorità di perseguimento penale (v. già per quanto riguarda la prassi della Camera d'accusa del Tribunale federale: DTF 92 IV 153 consid. 1). Il foro va determinato in considerazione dei sospetti attuali. Non è dunque determinante ciò di cui l'imputato verrà effettivamente riconosciuto colpe- vole, quanto piuttosto i fatti che gli sono contestati e la qualificazione giuri- dica che è possibile dedurre dagli atti al momento dell'esame del conflitto di foro (v. decisioni del Tribunale penale federale BG.2017.31 del 9 gennaio 2018 consid. 2.4 con rinvii; BG.2015.7 dell’8 maggio 2015 consid. 2.2.1; BG.2014.32 del 2 febbraio 2015 consid. 2.2). In questo contesto, la Corte dei reclami penali si fonda sui fatti e non su delle ipotesi (DTF 133 IV 235 consid. 4.4; TPF 2011 170 consid. 2.1 e 2.2; ZUFFEREY, Les conflits intercantonaux de compétence selon le CPP, in : forumpoenale 2024, pag. 431 ; MO- SER/SCHLAPBACH, Commentario basilese, 3a ediz. 2023, n. 11 ad art. 34 CPP; GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafge- richts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, in: Jusletter 21 maggio 2007, n. 25). Nel confronto tra diversi reati e pene vige inoltre il principio in dubio pro duriore, secondo cui, in caso di dubbio, è opportuno istruire e perseguire considerando il comportamento più sfavorevole

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all'imputato e la forma qualificata del reato (GUIDON/BÄNZIGER, op. cit., n. 44). Solo se, già a questo stadio, il reato più grave può essere escluso con certezza, esso non è più pertinente al fine della determinazione del foro (MO- SER/SCHLAPBACH, op. cit., n. 11 ad art. 34 CPP; ZUFFEREY, loc. cit.). La pena più grave è stabilita con criteri astratti (pena edittale) e non in base alla pena da commisurarsi al caso concreto. Vengono presi in considerazione gli ele- menti qualificanti (per esempio "il mestiere", DTF 92 IV 153) o attenuanti di cui alle disposizioni speciali del CP (GALLIANI/MARCELLINI, op. cit., n. 4 ad art. 34 CPP).

E. 2.4.1 Nel caso concreto, il MP-TI afferma che il procedimento in questione costi- tuirebbe un caso di criminalità economica molto rilevante. Oltre all’importo della presunta truffa di circa EUR 100 milioni, importante, per l’esame delle condizioni di cui all’art. 24 cpv. 2 CPP, sarebbe il numero di persone dan- neggiate, circa mille. Da contatti con le autorità penali germaniche, le vittime sarebbero in realtà circa 1'400 e il danno ammonterebbe a EUR 150 milioni. Il caso sarebbe poi di una complessità estrema, con tutte le vittime residenti all’estero e approcciate dall’estero dagli indagati. L’attività truffaldina sa- rebbe iniziata già nel 2016, ciò che potrebbe far presupporre che il numero di vittime sarebbe ancora maggiore. Sarebbe pertanto evidente la grande portata e connessione internazionale dell’inchiesta, testimoniata: dall’aper- tura di un procedimento da parte della FINMA; dall’attivazione di un canale Europol a cui avrebbero partecipato diversi Paesi, ossia Germania, Liech- tenstein, Italia e Austria, in ognuno dei quali sarebbe stato avviato un proce- dimento penale parallelo; dal coinvolgimento di svariate società, anche all’estero, nel presunto schema truffaldino. Quanto precede richiederebbe la costituzione al più presto di un gruppo comune d’inchiesta, precisato che i mezzi tecnici della Confederazione garantirebbero una migliore efficacia del perseguimento penale. Importante sarebbe inoltre la vasta attività di riciclag- gio di denaro legato alla vicenda, la quale avrebbe coinvolto una fittissima rete di broker, con il denaro raccolto versato su conti in vari Paesi. Infine, secondo l’autorità inquirente ticinese, “il presente procedimento penale ri- chiede un particolare coordinamento a livello federale. La fattispecie è infatti caratterizzata da modalità di funzionamento complessi e da ramificazioni in- ternazionali che richiedono una procedura unica e coordinata a livello fede- rale. È vero che l’imputato A. è domiciliato in Ticino, ma al momento del suo arresto egli era in Spagna, C. è domiciliato nel Canton Glarona, ma ha agito principalmente dall’estero, mediante le società riconducibili a lui o a suo figlio G. (domiciliato in Germania). C. ha inoltre più volte dichiarato di essere attivo in molteplici Paesi, tra cui la Germania, la Turchia, l’Austria e il Liechtenstein e ciò al fine di promuovere gli investimenti e formare i broker” (act. 1, pag.

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8). Per quanto riguarda il nostro Paese, i broker sarebbero stati attivi in vari Cantoni, soprattutto nella parte germanofona, per cui si tratterebbe “di un fenomeno complesso che riguarda più casi che si estendono su più Cantoni rispettivamente che toccano un Cantone e altri Paesi, ciò che rende oppor- tuno l’intervento del MPC con un’azione coordinata, ritenuto pure l’ampio contesto geografico e temporale” (ibidem).

E. 2.4.2 Il MPC, da parte sua, sostiene che il Canton Ticino dovrebbe rimanere com- petente. Riassumendo, esso afferma che, “in primo luogo, manca la compe- tenza federale facoltativa: questa causa non costituisce un caso «che per- turba e mette in pericolo le attività e l’ordine economico del paese» atto a giustificare la competenza federale facoltativa; il foro naturale della causa in Svizzera si trova in Ticino in quanto, in Svizzera, le attività illecite risultano essere state svolte prevalentemente in Ticino; l’assunzione del procedi- mento da parte del MPC comporterebbe una perdita di conoscenza dell’in- carto e una perdita di efficacia (…). In secondo luogo, il riciclaggio di denaro non comporta, di per sé, la competenza federale. In effetti, se il reato preli- minare è di competenza cantonale, il successivo riciclaggio di denaro Io è altresì e rimane di competenza cantonale anche se le operazioni di riciclag- gio sono continuate all’estero. Peraltro, il riciclaggio addotto non presenta, allo stato attuale, una sufficiente prevalenza internazionale” (act. 4, pag. 2).

E. 2.5 Il procedimento penale ticinese ha messo in evidenza l’esistenza di una pre- sunta truffa commessa dagli indagati a danno di almeno mille persone, resi- denti soprattutto all’estero, con un danno di almeno EUR 100 milioni. Le vit- time avrebbero consegnato, a scopo d’investimento, ingenti somme di de- naro a broker situati in svariati Cantoni per l’acquisto di oro all’estero. In realtà, il metallo in questione non sarebbe mai stato acquistato e il denaro raccolto sarebbe stato utilizzato per rimborsare i vecchi clienti, per coprire le spese delle società coinvolte nella vicenda e per arricchire gli indagati, se- gnatamente A., considerato il dominus, ossia colui che avrebbe orchestrato e diretto la presunta truffa. Ora, nella misura in cui si sospetta che il denaro raccolto, frutto del reato, sia confluito su conti riconducibili ad A. all’estero – il MP-TI indica ad esempio Dubai e l’Isola di Man – questa Corte ritiene che tali trasferimenti di valori potrebbero costituire anzitutto atti di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP, ipotesi che del resto neppure il MPC sem- bra escludere (v. act. 4, pag. 6). Siccome la raccolta risp. la movimentazione del denaro è avvenuta all’estero e/o attraverso una fitta rete di broker situati in svariati Cantoni, ma anche all’estero, vi sono sufficienti motivi per ritenere la giurisdizione federale (obbligatoriamente) data sulla base dell’art. 24 cpv. 1 CPP. Tale soluzione si giustifica anche tenuto conto dell’ampiezza e della complessità del procedimento, che coinvolge un gran numero di persone e

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diversi Paesi, i quali hanno peraltro avviato a loro volta procedimenti penali interni legati alla presente vicenda. Come suggerito dal MP-TI, la dimensione internazionale della fattispecie rende necessaria la costituzione di un gruppo d’indagine in collaborazione con detti Paesi e in un tale contesto la condu- zione del procedimento da parte del MPC è senz’altro giustificata, segnata- mente in un’ottica di coordinazione e di una migliore efficienza investigativa. Nella sua istanza, il MP-TI afferma che “è vero che l’imputato A. è domiciliato in Ticino, ma al momento del suo arresto egli era in Spagna, C. è domiciliato nel Canton Glarona, ma ha agito principalmente dall’estero, mediante le so- cietà riconducibili a lui o a suo figlio G. (domiciliato in Germania). C. ha inoltre più volte dichiarato di essere attivo in molteplici Paesi, tra cui la Germania, la Turchia, l’Austria e il Liechtenstein e ciò al fine di promuovere gli investi- menti e formare i broker” (act. 1, pag. 8). Lo stesso MPC, nella sua risposta (v. act. 4, pag. 4), pone l’attenzione sul fatto che le differenti domande di edizione di documenti sono intervenute in svariati Cantoni (ossia Ticino, Zu- rigo, Zugo, San Gallo, Grigioni, Berna e Basilea Città), ciò che conferma, oltre all’internazionalità, anche l’intercantonalità delle operazioni incriminate. Inoltre, l’inchiesta ticinese è stata avviata solo a fine 2023, per cui, tenuto conto dell’ampiezza e complessità dell’indagine, la quale necessiterà della collaborazione di vari altri Stati, è a torto che il MPC ritiene che il procedi- mento si trovi a uno stadio a tal punto avanzato che l’assunzione da parte sua comporterebbe una perdita di conoscenza dell’incarto e di efficienza. Per contro i legami con il Canton Ticino, riconducibili perlopiù al domicilio (anche fittizio) di alcuni indagati, costituiscono un elemento secondario in tutta la vicenda. La conclusione a cui arriva l’autorità penale ticinese, ossia che “il presente procedimento penale richiede un particolare coordinamento a li- vello federale” e che “la fattispecie è infatti caratterizzata da modalità di fun- zionamento complessi e da ramificazioni internazionali che richiedono una procedura unica e coordinata a livello federale” (act. 1, pag. 10) è condivisi- bile, per cui la giurisdizione federale si giustificherebbe anche ex art. 24 cpv.

E. 3 Sulla scorta di tutto quanto precede, l'istanza presentata dal MP-TI deve es- sere accolta. Le autorità federali sono le sole competenti per il persegui- mento e il giudizio dei reati di cui all'incarto INC.2023.10651.

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E. 4 Per la presente decisione non vengono prelevate spese (v. art. 423 cpv. 1 CPP).

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Dispositiv
  1. Il Ministero pubblico della Confederazione è l'autorità competente per il perse- guimento dei reati di cui all'incarto INC.2023.10651.
  2. Non si prelevano spese giudiziarie.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decisione del 24 gennaio 2025 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Daniel Kipfer Fasciati e Miriam Forni, Cancelliere Giampiero Vacalli Parti

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO, Richiedente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERA- ZIONE, Opponente

Oggetto

Competenza ratione materiae (art. 28 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BG.2024.72

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Fatti:

A. L’8 novembre 2024, il Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP- TI) ha trasmesso al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) una domanda di assunzione del procedimento INC.2023.10651 av- viato contro A., B., C. e D., a seguito di una cinquantina di denunce penali sporte a partire dalla fine di novembre 2023, per titolo di truffa (art. 146 cpv. 1 CP), riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP), accettazione indebita di averi dal pubblico (art. 46 LBCR), falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP), conse- guimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 CP) e false indica- zioni alle autorità incaricate del registro di commercio (art. 153 CP). Nella sua domanda, l’autorità inquirente ticinese ha dichiarato che “dall’inchiesta penale e dagli accertamenti disposti dall’Autorità di vigilanza sui mercati fi- nanziari FINMA, è emerso che A. (in correità con terze persone) ha proposto attraverso la società E. GmbH e F. AG riconducibili a C. a circa 1’000 per- sone degli investimenti (fittizi) nell’oro. In realtà, l’oro non sarebbe mai stato acquistato e il denaro raccolto veniva utilizzato per rimborsare i vecchi clienti, per le spese societarie e per garantire l’alto tenore di vita dell’imputato. Dall’inchiesta è, infatti, emerso che A. avrebbe acquistato tramite provento di reato un’abitazione a Lugano e due macchine di lusso, una Lamborghini e una Land Rover, oltre a condurre uno stile di vita estremamente agiato. Dalle prime ricostruzioni emerge che almeno 1’000 persone sono state truf- fate e il danno ammonta ad almeno 100 milioni di Euro” (atto 330, pag. 2, incarto MP-TI). Le vittime risiederebbero in Germania, Austria, Spagna e nel Liechtenstein e il denaro sarebbe stato raccolto in Svizzera e all’estero su conti intestati ad avvocati. Ritenendo di trovarsi di fronte a un’inchiesta di grandi dimensioni e che i mezzi tecnici del MPC garantirebbero una miglior efficacia del perseguimento penale, il MP-TI, basandosi sull’art. 24 CPP, ha concluso che il procedimento sarebbe di competenza della Confederazione (v. ibidem, pag. 4).

B. Con scritto del 16 dicembre 2024, il MPC, non ritenendo adempiute le con- dizioni dell’art. 24 CPP, ha rifiutato l’assunzione del procedimento (v. atto 355 incarto MP-TI).

C. Mediante istanza di fissazione del foro del 19 dicembre 2024, il MP-TI chiede a questa Corte di accertare la competenza della giurisdizione federale per quanto riguarda i fatti di cui all’incarto INC.2023.10651 (v. act. 1).

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D. Con risposta del 15 gennaio 2025, trasmessa per conoscenza al MP-TI (v. act. 5), il MPC ha chiesto di dichiarare il Canton Ticino competente per istruire il procedimento in questione (v. act. 4).

Delle ulteriori e specifiche argomentazioni sollevate dalle due autorità coin- volte si dirà, per quanto necessario all'emanazione del presente giudizio, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto:

1.

1.1 La competenza della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale a statuire in merito a conflitti di competenza tra il Ministero pubblico della Confederazione e le autorità penali cantonali discende dai combinati disposti di cui agli art. 28 CPP e 37 cpv. 1 LOAP. In assenza di esplicite disposizioni processuali disciplinanti la materia, la Corte dei reclami penali statuisce se- condo le regole che la legge e la giurisprudenza hanno stabilito per la riso- luzione di conflitti di foro in ambito intercantonale (KIPFER/LUKÁCS, Commen- tario basilese, 3a ediz. 2023, n. 2 ad art. 28 CPP; SCHWERI/BÄNZIGER, Inter- kantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2a ediz. 2004, n. 419 e il rinvio alla DTF 128 IV 225 consid. 2.3; TPF 2011 170 consid. 1.1). Con- dizione per adire la presente Corte è, da un lato, l'esistenza di una contesta- zione relativa alla competenza giurisdizionale e, dall'altro, che le parti coin- volte abbiano preso posizione in merito mediante uno scambio di scritti. Ri- guardo alla procedura, nonché al termine per sottoporre la vertenza alla scri- vente autorità, si applicano per analogia gli art. 379 e segg. CPP, e fra questi in particolare gli art. 393 e segg. CPP (KIPFER/LUKÁCS, op. cit., n. 2 ad art. 28 CPP; BOUVERAT, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 4 ad art. 28 CPP; GALLIANI/MARCELLINI, Commentario CPP, 2010, n. 3 ad art. 28 CPP).

1.2 Le autorità legittimate ad agire nell'ambito dello scambio di scritti, nonché nel procedimento dinanzi alla presente Corte, sono determinate secondo le per- tinenti norme in ambito di organizzazione giudiziaria (v. art. 14 cpv. 2 CPP; SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n. 564; GALLIANI/MARCELLINI, op. cit., n. 5 ad art. 40 CPP). Visto l'art. 67 cpv. 6 della legge sull'organizzazione giudiziaria del Cantone Ticino del 10 maggio 2006 (LOG; RL TI 177.100), il procuratore pubblico titolare del procedimento è abilitato ad inoltrare una richiesta come quella in esame. Il pregresso scambio di scritti è inoltre avvenuto con un membro del MPC abilitato a prendere posizione in questioni di competenza

- 4 -

ratione materiae (v. art. 5 cpv. 2 regolamento sull’organizzazione e l’ammi- nistrazione del Ministero pubblico della Confederazione [RS 173.712.22] ri- chiamato l’art. 39 cpv. 2 CPP). Inoltrata il 19 dicembre 2024, ossia entro il termine di 10 giorni dalla fine dello scambio di scritti con il MPC, avvenuto in data 17 dicembre 2024, l'istanza è dunque ricevibile in ordine.

2.

2.1 L'adempimento dei presupposti processuali e l'assenza di impedimenti a pro- cedere sono condizioni essenziali affinché l'autorità possa essere investita e condurre un procedimento penale. La competenza ratione materiae, quella ratione loci, così come quella funzionale sono presupposti processuali detti "positivi", il cui adempimento deve essere verificato d'ufficio e a ogni stadio della procedura (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ed. 2005, pag. 178 e seg. n. 4 e n. 13 e segg.; KIPFER/LUKÁCS, op. cit., n. 5 ad intro art. 22 – 28 CPP). La ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni in materia penale è disciplinata dagli art. 22-28 CPP. L'art. 22 CPP sancisce la primaria competenza canto- nale a perseguire e giudicare i reati previsti dal diritto federale, mentre la competenza delle autorità federali costituisce l'eccezione, e come tale deve essere espressamente prevista dalla legge (DTF 125 IV 165 consid. 5). La competenza federale è regolata a sua volta dagli art. 23 e 24 CPP.

2.2 I reati che sottostanno alla giurisdizione federale in generale sono elencati all’art. 23 cpv. 1 CPP. Sono fatte salve le disposizioni concernenti la compe- tenza del Tribunale penale federale previste in leggi federali speciali (art. 23 cpv. 2 CPP). Ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 CPP anche i reati di cui agli articoli 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter e 322ter-322septies CP, nonché i crimini commessi da un'organizzazione criminale o terroristica ai sensi dell'art. 260ter CP, sottostanno alla giurisdizione federale a condizione che siano stati commessi prevalentemente all'estero (lett. a) oppure in più Can- toni senza che il centro dell’attività penalmente rilevante possa essere loca- lizzato in uno di essi (lett. b). La norma riprende sostanzialmente l'art. 337 vCP (rispettivamente l'art. 340bis vCP), di modo che ci si può riferire alla dot- trina e alla giurisprudenza sviluppate in riferimento alle predette norme. L'i- stituzione di nuove competenze della Confederazione ha quale scopo quello di contrastare con miglior efficienza le nuove forme di criminalità, segnata- mente quella organizzata, il riciclaggio di denaro nonché determinati generi di criminalità economica, ritenuta l'alta complessità nonché il carattere trans- cantonale o internazionale di tali fattispecie. Portata e complessità dei reati devono rendere necessario lo svolgimento unitario delle indagini (cfr. Mes- saggio del Consiglio federale del 28 giugno 1998 sui provvedimenti intesi a

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migliorare l'efficienza e la legalità nel procedimento penale, FF 1998 1095; BOUVERAT, op. cit., n. 2 ad art. 24 CPP). La nozione di reato commesso pre- valentemente all'estero (pour une part prépondérante à l'étranger; zu einem wesentlichen Teil im Ausland) deve essere analizzata secondo i normali ca- noni di metodologia giuridica, onde appurare, al di là del significato pura- mente letterale del testo, quale sia l'interpretazione più vicina alla volontà del legislatore. A questo proposito è necessario richiamarsi a quella che è l'idea guida della riforma legislativa, ovvero l'intento di migliorare l'efficienza e le caratteristiche dello Stato di diritto in sede di perseguimento penale, di fronte alle nuove forme di criminalità, segnatamente quella organizzata, il riciclag- gio di denaro, nonché determinati generi di criminalità economica. Nel dub- bio occorre dunque scegliere l'interpretazione che permette di operare in ma- niera più efficace contro questo tipo di criminalità, tenendo conto delle risorse disponibili. In quest'ottica il concetto di parte preponderante rispettivamente di parte importante del reato va interpretato non in termini quantitativi o peg- gio ancora contabili ma in termini qualitativi. Il reato è dunque da considerarsi commesso prevalentemente all'estero se la componente estera raggiunge una massa critica tale per cui i nuovi strumenti d'indagine messi a disposi- zione della Confederazione si rivelano più adatti, rispetto a quelli cantonali, nella prospettiva di un'efficiente repressione del crimine (DTF 130 IV 68 con- sid. 2.2. e i riferimenti ivi citati; BOUVERAT, op. cit., n. 5 ad art. 24 CPP; GAL- LIANI/MARCELLINI, op. cit., n. 3 ad art. 24 CPP).

2.3 La Corte dei reclami penali non è vincolata alle qualifiche giuridiche dei reati fornite dalle autorità di perseguimento penale (v. già per quanto riguarda la prassi della Camera d'accusa del Tribunale federale: DTF 92 IV 153 consid. 1). Il foro va determinato in considerazione dei sospetti attuali. Non è dunque determinante ciò di cui l'imputato verrà effettivamente riconosciuto colpe- vole, quanto piuttosto i fatti che gli sono contestati e la qualificazione giuri- dica che è possibile dedurre dagli atti al momento dell'esame del conflitto di foro (v. decisioni del Tribunale penale federale BG.2017.31 del 9 gennaio 2018 consid. 2.4 con rinvii; BG.2015.7 dell’8 maggio 2015 consid. 2.2.1; BG.2014.32 del 2 febbraio 2015 consid. 2.2). In questo contesto, la Corte dei reclami penali si fonda sui fatti e non su delle ipotesi (DTF 133 IV 235 consid. 4.4; TPF 2011 170 consid. 2.1 e 2.2; ZUFFEREY, Les conflits intercantonaux de compétence selon le CPP, in : forumpoenale 2024, pag. 431 ; MO- SER/SCHLAPBACH, Commentario basilese, 3a ediz. 2023, n. 11 ad art. 34 CPP; GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafge- richts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, in: Jusletter 21 maggio 2007, n. 25). Nel confronto tra diversi reati e pene vige inoltre il principio in dubio pro duriore, secondo cui, in caso di dubbio, è opportuno istruire e perseguire considerando il comportamento più sfavorevole

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all'imputato e la forma qualificata del reato (GUIDON/BÄNZIGER, op. cit., n. 44). Solo se, già a questo stadio, il reato più grave può essere escluso con certezza, esso non è più pertinente al fine della determinazione del foro (MO- SER/SCHLAPBACH, op. cit., n. 11 ad art. 34 CPP; ZUFFEREY, loc. cit.). La pena più grave è stabilita con criteri astratti (pena edittale) e non in base alla pena da commisurarsi al caso concreto. Vengono presi in considerazione gli ele- menti qualificanti (per esempio "il mestiere", DTF 92 IV 153) o attenuanti di cui alle disposizioni speciali del CP (GALLIANI/MARCELLINI, op. cit., n. 4 ad art. 34 CPP).

2.4

2.4.1 Nel caso concreto, il MP-TI afferma che il procedimento in questione costi- tuirebbe un caso di criminalità economica molto rilevante. Oltre all’importo della presunta truffa di circa EUR 100 milioni, importante, per l’esame delle condizioni di cui all’art. 24 cpv. 2 CPP, sarebbe il numero di persone dan- neggiate, circa mille. Da contatti con le autorità penali germaniche, le vittime sarebbero in realtà circa 1'400 e il danno ammonterebbe a EUR 150 milioni. Il caso sarebbe poi di una complessità estrema, con tutte le vittime residenti all’estero e approcciate dall’estero dagli indagati. L’attività truffaldina sa- rebbe iniziata già nel 2016, ciò che potrebbe far presupporre che il numero di vittime sarebbe ancora maggiore. Sarebbe pertanto evidente la grande portata e connessione internazionale dell’inchiesta, testimoniata: dall’aper- tura di un procedimento da parte della FINMA; dall’attivazione di un canale Europol a cui avrebbero partecipato diversi Paesi, ossia Germania, Liech- tenstein, Italia e Austria, in ognuno dei quali sarebbe stato avviato un proce- dimento penale parallelo; dal coinvolgimento di svariate società, anche all’estero, nel presunto schema truffaldino. Quanto precede richiederebbe la costituzione al più presto di un gruppo comune d’inchiesta, precisato che i mezzi tecnici della Confederazione garantirebbero una migliore efficacia del perseguimento penale. Importante sarebbe inoltre la vasta attività di riciclag- gio di denaro legato alla vicenda, la quale avrebbe coinvolto una fittissima rete di broker, con il denaro raccolto versato su conti in vari Paesi. Infine, secondo l’autorità inquirente ticinese, “il presente procedimento penale ri- chiede un particolare coordinamento a livello federale. La fattispecie è infatti caratterizzata da modalità di funzionamento complessi e da ramificazioni in- ternazionali che richiedono una procedura unica e coordinata a livello fede- rale. È vero che l’imputato A. è domiciliato in Ticino, ma al momento del suo arresto egli era in Spagna, C. è domiciliato nel Canton Glarona, ma ha agito principalmente dall’estero, mediante le società riconducibili a lui o a suo figlio G. (domiciliato in Germania). C. ha inoltre più volte dichiarato di essere attivo in molteplici Paesi, tra cui la Germania, la Turchia, l’Austria e il Liechtenstein e ciò al fine di promuovere gli investimenti e formare i broker” (act. 1, pag.

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8). Per quanto riguarda il nostro Paese, i broker sarebbero stati attivi in vari Cantoni, soprattutto nella parte germanofona, per cui si tratterebbe “di un fenomeno complesso che riguarda più casi che si estendono su più Cantoni rispettivamente che toccano un Cantone e altri Paesi, ciò che rende oppor- tuno l’intervento del MPC con un’azione coordinata, ritenuto pure l’ampio contesto geografico e temporale” (ibidem).

2.4.2 Il MPC, da parte sua, sostiene che il Canton Ticino dovrebbe rimanere com- petente. Riassumendo, esso afferma che, “in primo luogo, manca la compe- tenza federale facoltativa: questa causa non costituisce un caso «che per- turba e mette in pericolo le attività e l’ordine economico del paese» atto a giustificare la competenza federale facoltativa; il foro naturale della causa in Svizzera si trova in Ticino in quanto, in Svizzera, le attività illecite risultano essere state svolte prevalentemente in Ticino; l’assunzione del procedi- mento da parte del MPC comporterebbe una perdita di conoscenza dell’in- carto e una perdita di efficacia (…). In secondo luogo, il riciclaggio di denaro non comporta, di per sé, la competenza federale. In effetti, se il reato preli- minare è di competenza cantonale, il successivo riciclaggio di denaro Io è altresì e rimane di competenza cantonale anche se le operazioni di riciclag- gio sono continuate all’estero. Peraltro, il riciclaggio addotto non presenta, allo stato attuale, una sufficiente prevalenza internazionale” (act. 4, pag. 2).

2.5 Il procedimento penale ticinese ha messo in evidenza l’esistenza di una pre- sunta truffa commessa dagli indagati a danno di almeno mille persone, resi- denti soprattutto all’estero, con un danno di almeno EUR 100 milioni. Le vit- time avrebbero consegnato, a scopo d’investimento, ingenti somme di de- naro a broker situati in svariati Cantoni per l’acquisto di oro all’estero. In realtà, il metallo in questione non sarebbe mai stato acquistato e il denaro raccolto sarebbe stato utilizzato per rimborsare i vecchi clienti, per coprire le spese delle società coinvolte nella vicenda e per arricchire gli indagati, se- gnatamente A., considerato il dominus, ossia colui che avrebbe orchestrato e diretto la presunta truffa. Ora, nella misura in cui si sospetta che il denaro raccolto, frutto del reato, sia confluito su conti riconducibili ad A. all’estero – il MP-TI indica ad esempio Dubai e l’Isola di Man – questa Corte ritiene che tali trasferimenti di valori potrebbero costituire anzitutto atti di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP, ipotesi che del resto neppure il MPC sem- bra escludere (v. act. 4, pag. 6). Siccome la raccolta risp. la movimentazione del denaro è avvenuta all’estero e/o attraverso una fitta rete di broker situati in svariati Cantoni, ma anche all’estero, vi sono sufficienti motivi per ritenere la giurisdizione federale (obbligatoriamente) data sulla base dell’art. 24 cpv. 1 CPP. Tale soluzione si giustifica anche tenuto conto dell’ampiezza e della complessità del procedimento, che coinvolge un gran numero di persone e

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diversi Paesi, i quali hanno peraltro avviato a loro volta procedimenti penali interni legati alla presente vicenda. Come suggerito dal MP-TI, la dimensione internazionale della fattispecie rende necessaria la costituzione di un gruppo d’indagine in collaborazione con detti Paesi e in un tale contesto la condu- zione del procedimento da parte del MPC è senz’altro giustificata, segnata- mente in un’ottica di coordinazione e di una migliore efficienza investigativa. Nella sua istanza, il MP-TI afferma che “è vero che l’imputato A. è domiciliato in Ticino, ma al momento del suo arresto egli era in Spagna, C. è domiciliato nel Canton Glarona, ma ha agito principalmente dall’estero, mediante le so- cietà riconducibili a lui o a suo figlio G. (domiciliato in Germania). C. ha inoltre più volte dichiarato di essere attivo in molteplici Paesi, tra cui la Germania, la Turchia, l’Austria e il Liechtenstein e ciò al fine di promuovere gli investi- menti e formare i broker” (act. 1, pag. 8). Lo stesso MPC, nella sua risposta (v. act. 4, pag. 4), pone l’attenzione sul fatto che le differenti domande di edizione di documenti sono intervenute in svariati Cantoni (ossia Ticino, Zu- rigo, Zugo, San Gallo, Grigioni, Berna e Basilea Città), ciò che conferma, oltre all’internazionalità, anche l’intercantonalità delle operazioni incriminate. Inoltre, l’inchiesta ticinese è stata avviata solo a fine 2023, per cui, tenuto conto dell’ampiezza e complessità dell’indagine, la quale necessiterà della collaborazione di vari altri Stati, è a torto che il MPC ritiene che il procedi- mento si trovi a uno stadio a tal punto avanzato che l’assunzione da parte sua comporterebbe una perdita di conoscenza dell’incarto e di efficienza. Per contro i legami con il Canton Ticino, riconducibili perlopiù al domicilio (anche fittizio) di alcuni indagati, costituiscono un elemento secondario in tutta la vicenda. La conclusione a cui arriva l’autorità penale ticinese, ossia che “il presente procedimento penale richiede un particolare coordinamento a li- vello federale” e che “la fattispecie è infatti caratterizzata da modalità di fun- zionamento complessi e da ramificazioni internazionali che richiedono una procedura unica e coordinata a livello federale” (act. 1, pag. 10) è condivisi- bile, per cui la giurisdizione federale si giustificherebbe anche ex art. 24 cpv. 2 CPP e quindi non solo alla luce delle ipotesi di riciclaggio di denaro ma per tutte le fattispecie di criminalità economica connesse, per le quali un’indagine congiunta risulta senz’altro logica (v. art. 29 CPP; v. già del resto sentenza del Tribunale penale federale SK.2008.5 del 26 gennaio 2009 consid. 1). In definitiva, è a giusto titolo che il MP-TI ha chiesto al MPC di assumere il procedimento INC.2023.10651.

3. Sulla scorta di tutto quanto precede, l'istanza presentata dal MP-TI deve es- sere accolta. Le autorità federali sono le sole competenti per il persegui- mento e il giudizio dei reati di cui all'incarto INC.2023.10651.

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4. Per la presente decisione non vengono prelevate spese (v. art. 423 cpv. 1 CPP).

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il Ministero pubblico della Confederazione è l'autorità competente per il perse- guimento dei reati di cui all'incarto INC.2023.10651.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

Bellinzona, 24 gennaio 2025

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a

- Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici: Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.