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BG.2022.43

Bundesstrafgericht · 2023-02-22 · Italiano CH

Conflitti in materia di foro (art. 40 cpv. 2 CPP)

Sachverhalt

A. In data 27 luglio 2022, il Ministero pubblico del Canton Zurigo (in seguito: MP-ZH) ha richiesto al Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP- TI) l’assunzione di un procedimento penale a carico di A., aperto a seguito di una denuncia penale sporta da B. (v. atto 1 incarto MP-TI). Pur essendo tale procedimento anche a carico del coimputato C., la richiesta di assun- zione in questione, accolta dal MP-TI il 29 luglio 2022 (v. INC.2022.6627; atto 2 incarto MP-TI), riguardava unicamente A., domiciliato in Ticino.

Dopo aver esperito alcuni atti istruttori, il 4 ottobre 2022, il MP-TI, ritenendo emersa una stretta connessione con il coimputato C., ha trasmesso al MP- ZH una domanda di assunzione del procedimento penale INC.2022.6627 (v. atto 9 incarto MP-TI). L’11 ottobre 2022, il MP-ZH ha respinto la richiesta, affermando che C. sarebbe domiciliato nel Canton Argovia e che il procedi- mento a suo carico nel Canton Zurigo sarebbe stato ripreso nel frattempo dalla Staatsanwaltschaft Baden (in seguito: MP-AG) (v. atto 11 incarto MP- TI).

Il 17 ottobre 2022, il MP-TI ha inoltrato al MP-AG una richiesta di assunzione del procedimento penale INC.2022.6627 (v. atto 12 incarto MP-TI). In so- stanza, A. è sospettato, insieme ad altri, di essersi fatto versare, segnata- mente da B., un’ingente somma di denaro a fini d’investimento, denaro che in realtà sarebbe stato intascato dagli indagati. La richiesta di assunzione del procedimento si fonda sul fatto che A., inizialmente considerato dal MP-TI un semplice money mule, senza alcun rapporto con le vittime e ignaro degli autori delle truffe, è stato in seguito ritenuto un correo di C., con il quale avrebbe avuto intensi contatti, seguendo le sue istruzioni. Essendo C. inda- gato per truffa nel Canton Argovia, il MP-TI ritiene che anche A. debba es- sere perseguito penalmente in quel cantone per tale reato (v. act. 1, pag. 3).

B. Con scritto del 24 ottobre 2022, il MP-AG ha rifiutato l’assunzione del proce- dimento ticinese in questione (v. atto 13 incarto MP-TI).

C. Con istanza di fissazione del foro competente del 14 novembre 2022, il MP- TI, per il tramite del Procuratore pubblico titolare del procedimento, si è ri- volto a questa Corte chiedendo che il perseguimento penale dei fatti oggetto della procedura INC.2022.6627 sia assunto dal Ministero pubblico del Can- ton Argovia e, in via subordinata, dal Ministero pubblico del Canton Zurigo (v. act. 1, pag. 4).

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D. Con scritto del 16 novembre 2022, il MP-ZH, premessa l’assenza di uno scambio di vedute con le altre autorità penali sul perseguimento penale a carico di A., ha declinato la propria competenza, la quale sarebbe comunque da attribuire alle autorità ticinesi o argoviesi, anche alla luce della correità nella truffa contestata ad A. e C., reato non commesso in ogni caso nel Can- ton Zurigo (v. act. 4).

E. Con scritto del 17 novembre 2022, il MP-AG ha rifiutato di assumere il sud- detto procedimento penale, asserendo in sostanza che non vi sarebbero ele- menti per affermare che A. e C. abbiano compiuto in correità atti di truffa a danno di B. in territorio argoviese (v. act. 3, pag. 2). Inoltre, essendo stato il Canton Ticino, il 29 luglio 2022, ad attivarsi per primo nel perseguimento penale a carico di A., la competenza per il reato di truffa sarebbe pure da attribuire alle autorità penali ticinesi, ciò che dovrebbe piuttosto indurre quest’ultime a riprendere anche il procedimento a carico di C. In conclusione, il MP-AG chiede che la richiesta di assunzione del procedimento ticinese sia respinta e che al MP-TI sia ordinato, in qualità di autorità competente per il luogo, di procedere al perseguimento penale a carico di A. per i reati di truffa e riciclaggio di denaro (v. ibidem).

F. Con scritto del 24 novembre 2022, trasmesso per conoscenza al MP-ZH e al MP-AG (v. act. 7), il MP-TI ha comunicato di non avere osservazioni da formulare, ribadendo quanto già esposto nell’istanza del 14 novembre 2022 (v. act. 6).

Delle specifiche argomentazioni sollevate dalle due autorità coinvolte si dirà, per quanto necessario all'emanazione del presente giudizio, nei successivi considerandi in diritto.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Le autorità penali esaminano d'ufficio la loro competenza e, se necessario, rimettono il caso all'autorità competente (art. 39 cpv. 1 CPP). Se più autorità penali risultano competenti per territorio, i pubblici ministeri interessati si co- municano senza indugio gli elementi essenziali del caso e si adoperano per raggiungere un'intesa il più rapidamente possibile (art. 39 cpv. 2 CPP). Se le

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autorità di perseguimento penale di più Cantoni non riescono ad accordarsi sul foro competente, il pubblico ministero del Cantone che per primo si è occupato della causa sottopone senza indugio, in ogni caso prima della pro- mozione dell'accusa, la questione al Tribunale penale federale affinché de- cida (art. 40 cpv. 2 CPP combinato con l'art. 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confedera- zione [LOAP; RS 173.71]). Di massima si applica il termine di 10 giorni pre- visto dall'art. 396 cpv. 1 CPP, dal quale l'autorità richiedente può scostarsi unicamente in circostanze eccezionali che essa è tenuta a specificare (TPF 2011 94 consid. 2.2). La determinazione dell'autorità legittimata a rap- presentare il proprio Cantone nell'ambito dello scambio di vedute o durante la procedura dinnanzi alla Corte dei reclami penali è retta dalle legislazioni cantonali (art. 14 cpv. 4 CPP; KUHN, Commentario basilese, 2a ediz. 2014,

n. 9 ad art. 39 e n. 10 ad art. 40 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3a ediz. 2017, n. 488; GALLIANI/MAR- CELLINI, Commentario CPP, 2010, n. 5 ad art. 40 CPP).

Condizione per adire il giudice del foro è quindi che tutti i Cantoni coinvolti abbiano provveduto a formulare una loro presa di posizione mediante uno scambio di scritti. Nell'eventualità in cui tale scambio di scritti non abbia por- tato ad alcun esito, si concretizza un conflitto di foro che giustifica l'intervento di questa Corte (v. art. 40 cpv. 2 CPP; BOUVERAT, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 4 ad art. 39 CPP; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Ge- richtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2a ediz. 2004, n. 569 e 599; SCHLE- GEL, Commentario zurighese, 3a ediz. 2020, n. 8 ad art. 40 CPP; GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, Jusletter del 21 maggio 2007, n. 5).

E. 1.2 Riguardo alla competenza in ambito di conflitti di foro in seno alle autorità di perseguimento penale ticinesi, questa Corte ha già avuto modo di constatare che, giusta l'art. 67 cpv. 6 della legge cantonale del 10 maggio 2006 sull'or- ganizzazione giudiziaria (LOG; RL TI 177.100), la stessa spetta al procura- tore incaricato del procedimento (v. decisione del Tribunale penale federale BG.2013.16 del 18 luglio 2013 consid. 1.2). Per quanto riguarda l’autorità competente del Canton Argovia, si rileva che lo scambio di vedute ha avuto luogo con l’autorità competente, ossia la Oberstaatsanwaltschaft (v. § 20 della Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung del 16 marzo 2010 [EG StPO; SAR 251.200]). Per quanto concerne invece l’au- torità competente del Canton Zurigo, ossia l’Oberstaatsanwaltschaft (v. § 107 cpv. 1 let. b della Gesetzes über die Gerichts- und Behördenorganisation im Zivil- und Strafprozess des Kantons Zürich del 10 maggio 2010; GOG ZH;

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LS 211.1), si constata che il MP-TI, pur chiedendo in via subordinata che il procedimento penale INC.2022.6627 venga assegnato al MP-ZH, non ha coinvolto quest’ultima autorità nello scambio di vedute.

E. 1.3 Alla luce di ciò, e fintanto che tutte le autorità designate come competenti dalle leggi cantonali nei casi di conflitti di foro non sono state consultate e non si sono espresse, non sussiste un conflitto di foro e non è pertanto pos- sibile adire la Corte dei reclami penali (v. decisioni del Tribunale penale fe- derale BG.2014.31 del 21 gennaio 2015 consid. 1.3; BG.2012.33 del 28 no- vembre 2012 consid. 1.3-1.5; BG.2010.16 del 14 settembre 2010 e BG.2008.13 del 2 luglio 2008 consid. 1.2; SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n. 564). In applicazione di questi principi, non potendo lo scambio di scritti tra i Cantoni coinvolti ritenersi concluso al momento della presentazione dell'i- stanza in parola, quest'ultima risulta irricevibile in quanto prematura.

E. 2 A titolo eccezionale, per economia procedurale e visto che di fronte a questo Tribunale ha potuto comunque esprimersi la Oberstaatsanwaltschaft del Canton Zurigo (v. act. 4), va precisato quanto segue.

E. 2.1 Nella procedura penale, la determinazione del foro è regolamentata agli ar- ticoli da 31 a 42 CPP. Gli articoli 31 e 32 CPP costituiscono la lex generalis, mentre i fori speciali sono retti dagli articoli da 33 a 38 CPP. Gli articoli da 39 a 42 CPP contengono le norme procedurali per la determinazione del foro. Giusta l'art. 31 cpv. 1 CPP, per il perseguimento e il giudizio sono competenti le autorità del luogo in cui il reato è stato commesso. Se in Svizzera si trova soltanto il luogo in cui si è verificato l’evento, sono competenti le autorità di questo luogo. Per la determinazione del foro intercantonale, il luogo in cui si è verificato l’evento gioca dunque un ruolo sussidiario rispetto al luogo di commissione, che prevale sugli altri fori possibili (decisione del Tribunale pe- nale federale BG.2018.26 dell’8 agosto 2018 consid. 3.1; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2a ediz. 2018, n. 3018; BARTETZKO, Commen- tario basilese, op. cit., n. 8 ad art. 31 CPP); il luogo in cui si è verificato l’evento può essere preso in considerazione se il luogo di commissione in Svizzera non può essere determinato con certezza (SCHLEGEL, op. cit., n. 15 ad art. 31 CPP). Se il reato è stato commesso in più luoghi o se l’evento si è verificato in più luoghi, sono competenti le autorità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento (art. 31 cpv. 2 CPP). Se il reato è stato commesso all’estero o se non si può determinare il luogo in cui il reato è stato commesso, il perseguimento e il giudizio competono alle autorità del luogo in cui l’imputato ha il domicilio o la dimora abituale (art. 32 cpv. 1 CPP). Un foro determinato conformemente agli art. 38-41 può essere modificato

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soltanto per nuovi motivi gravi e solo prima della promozione dell’accusa (art. 42 cpv. 3 CPP).

E. 2.2 La Corte dei reclami penali non è vincolata alle qualifiche giuridiche dei reati fornite dalle autorità di perseguimento penale (v. già per quanto riguarda la prassi della Camera d'accusa del Tribunale federale: DTF 92 IV 153 consid. 1). Il foro va determinato in considerazione dei sospetti attuali. Non è dunque determinante ciò di cui l'imputato verrà effettivamente riconosciuto colpe- vole, quanto piuttosto i fatti che gli sono contestati e la qualificazione giuri- dica che è possibile dedurre dagli atti al momento dell'esame del conflitto di foro (v. decisioni del Tribunale penale federale BG.2017.31 del 9 gennaio 2018 consid. 2.4 con rinvii; BG.2015.7 dell’8 maggio 2015 consid. 2.2.1; BG.2014.32 del 2 febbraio 2015 consid. 2.2). In questo contesto, la Corte dei reclami penali si fonda sui fatti e non su delle ipotesi (v. DTF 133 IV 235 copnsid. 4.4; TPF 2011 170 consid. 2.1 e 2.2; MOSER/SCHLAPBACH, op. cit.,

n. 11 ad art. 34 CPP; GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, in: Jusletter 21 maggio 2007, n. 25). Nel confronto tra diversi reati e pene vige inoltre il principio in dubio pro duriore, secondo cui, in caso di dubbio, è op- portuno istruire e perseguire considerando il comportamento più sfavorevole all'imputato e la forma qualificata del reato (GUIDON/BÄNZIGER, op. cit., n. 44). Solo se, già a questo stadio, il reato più grave può essere escluso con certezza, esso non è più pertinente al fine della determinazione del foro (MO- SER/ SCHLAPBACH, op. cit., n. 11 ad art. 34 CPP). La pena più grave è stabilita con criteri astratti (pena edittale) e non in base alla pena da commisurarsi al caso concreto. Vengono presi in considerazione gli elementi qualificanti (per esempio "il mestiere", DTF 92 IV 153) o attenuanti di cui alle disposizioni speciali del CP (GALLIANI/MARCELLINI, op. cit., n. 4 ad art. 34 CPP).

E. 2.3.1 Secondo l'art. 146 CP, si rende colpevole di truffa chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affer- mando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdola- mente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui.

E. 2.3.2 La truffa presuppone un inganno, che può manifestarsi sotto forma di affer- mazioni menzognere o di dissimulazione di fatti veri ma può anche consi- stere nel contribuire a mantenere in errore la persona ingannata. La legge penale non protegge tuttavia chi avrebbe potuto evitare di venire ingannato semplicemente facendo uso di un minimo di attenzione. Per questo motivo viene richiesta la presenza di un inganno astuto. L'astuzia è data se l'autore

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ricorre ad un edificio di menzogne, a manovre fraudolente o a una messa in scena. Essa è pure realizzata allorquando l'autore fornisce informazioni false, se la verifica delle stesse risulta impossibile, è difficile o non può es- sere ragionevolmente pretesa, o ancora se l'autore dissuade la persona in- gannata dal verificare oppure se egli prevede che, in funzione delle circo- stanze, la medesima rinuncerà a tale verifica. Ciò è segnatamente il caso laddove esiste un rapporto di fiducia che la dissuade dal procedere ad una verifica (DTF 147 IV 73 consid. 3.1; 135 IV 76 consid. 5.2; 133 IV 256 consid. 4.4.3; 122 II 422 consid. 3a; sentenze del Tribunale federale 6B_94/2007 del 15 febbraio 2008 consid. 3 e 6B_360/2008 del 12 novembre 2008 consid. 5.2; TPF 2007 45 consid. 5.2.2; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3a ediz. 2010, n. 21 ad art. 146 CP). Per la realizzazione della truffa non è necessario che la persona ingannata abbia dato prova della più grande dili- genza adottando tutte le misure di prudenza possibili; la questione non è dunque di sapere se ella ha fatto tutto ciò che poteva per evitare di essere ingannata (DTF 128 IV 18 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 6S.740/1997 del 18 febbraio 1998, riprodotta in SJ 1998 pag. 457 consid. 2). L'astuzia è unicamente esclusa quando la persona ingannata è correspon- sabile del danno per non aver adottato le misure di prudenza elementari che s'imponevano (DTF 143 IV 302 consid. 1.2; 126 IV 165 consid. 2a; 119 IV 28 consid. 3f). Il principio della corresponsabilità deve condurre le potenziali vittime a dare prova di un minimo di prudenza, ma non deve essere utilizzato per negare troppo facilmente il carattere astuto dell'inganno (sentenza del Tribunale federale 6S.438/1999 del 24 febbraio 2000 consid. 3). Per deter- minare se l'autore ha agito con astuzia e se la vittima ha omesso di adottare elementari misure di prudenza, non ci si deve domandare come una persona ragionevole ed esperta avrebbe reagito all'inganno, bensì occorre prendere in considerazione la situazione concreta della vittima, così come l'autore la conosce e la sfrutta (DTF 128 IV 18 consid. 3a e rinvii; già citata sentenza 6B_94/2007 consid. 3).

E. 2.3.3 L'autore deve agire nell'intento di procacciare a sé o ad altri un indebito pro- fitto. In generale, l'arricchimento dell'autore (o di altri) corrisponde all'impo- verimento della vittima (DTF 134 IV 210 consid. 5.3; 119 IV 214 consid. 4b). La persona ingannata deve essere stata indotta a disporre del proprio patri- monio conseguentemente all'errore. Un nesso di causalità deve dunque es- sere stabilito tra l'errore e l'atto di disposizione del patrimonio. L'atto di di- sposizione è costituito da ogni atto od omissione che implica "direttamente" un pregiudizio del patrimonio. L'esigenza di una tale immediatezza risulta dalla definizione stessa di truffa, la quale presuppone che il danno sia cau- sato da un atto di disposizione da parte della persona danneggiata (DTF 126 IV 113 consid. 3a).

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E. 2.3.4 La truffa è un reato intenzionale; l'intenzione deve rapportarsi a tutti gli ele- menti costitutivi dell'infrazione; il dolo eventuale risulta sufficiente (CORBOZ, op. cit., n. 39 ad art. 146 CP, con rinvii). Il reo deve inoltre agire con lo scopo (dolo specifico) di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto (sentenza del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008 consid. 5.2 in fine).

E. 2.4 In concreto, dagli atti dell’incarto INC.2022.6627, segnatamente dal rapporto della polizia cantonale zurighese del 7 giugno 2022 (v. atto 1 incarto MP-TI), si evince, in sostanza, che B., in un periodo di crisi legata alla separazione dal marito, avrebbe incontrato, nel 2015, in Slovenia, D. e sua moglie E., i quali, manipolandola, le avrebbero fatto sottoscrivere, con la promessa di un investimento interessante, un contratto di prestito di EUR 200'000.– con F., firmato anche da D. quale garante. In Slovenia, B. avrebbe consegnato EUR 124'000.– in contanti a F., trasferendo il medesimo giorno fr. 84'625.– su di un conto bancario di A. presso la banca G. a Caslano. Il 10 agosto 2015, B. avrebbe versato ulteriori fr. 32'000.– sul conto in questione. A. avrebbe in seguito versato tali valori su di un conto bancario di C. Mantenuta a più riprese nella speranza di vedersi restituire il denaro prestato, B., domi- ciliata a Bülach, realizzato che ciò non sarebbe stato più il caso, ha sporto denuncia contro C. e A. dinanzi alle autorità penali zurighesi.

Ora, se è vero che B., ha concluso il contratto di prestito con F. in Slovenia e che la stessa ha consegnato al medesimo, in quel paese, EUR 124'000.– in contante, non va omesso di considerare che gli ulteriori due importi, ossia fr. 84'625.– e fr. 32'000.–, destinati ad A. e poi a C., risultano versati da B., domiciliata a Bülach, mediante versamenti dal suo conto bancario presso la stessa sede di Bülach della banca H., con valuta 25 giugno 2015 e 11 agosto 2015 (v. atti 1 e 10 incarto MP-TI) e non vi è nessuna ragione per ritenere che i relativi ordini di pagamento (ovvero gli atti di disposizione del patrimonio della presunta vittima) non siano stati dati da Bülach. Parte degli atti di di- sposizione ex art. 146 CP (v. supra consid. 2.2.3) sarebbero dunque stati effettuati nel Canton Zurigo. Dato che la truffa è il reato più grave, la compe- tenza delle autorità zurighesi, che hanno peraltro compiuto i primi atti istrut- tori in tutta la vicenda, chiedendo poi al Ticino e al Canton Argovia di assu- mere risp. il procedimento a carico di A. e quello nei confronti di C., va seria- mente verificata nel finora omesso scambio di vedute per la fissazione del foro. Questo anche alla luce, in dubio pro duriore, di un’eventuale rilevanza penale degli incontri avvenuti a Zurigo tra E., C. e A. finalizzati agli investi- menti del denaro raccolto (v. atto 7, pag. 3 incarto MP-TI), precisato che i domicili di A. e C. non appaiono invece di particolare rilievo per la determi- nazione del foro. Da valutare saranno comunque anche i risvolti a livello di

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economia processuale (art. 5 CPP) onde evitare giudizi disseminati in più cantoni per lo stesso complesso di fatti, risp. modifiche senza gravi motivi di un foro già oggetto di una prima fissazione di ordine consensuale (v. DTF 119 IV 102 consid. 5a; 107 IV 158 consid. 1; 98 IV 205 consid. 2; SCHLEGEL, op. cit., n. 6 ad art. 42 CPP; KUHN, op. cit., n. 6 ad art. 42 CPP).

E. 3 Per la presente decisione non vengono prelevate spese (art. 423 cpv. 1 CPP).

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Dispositiv
  1. L'istanza di determinazione del foro competente è inammissibile.
  2. Non si prelevano spese giudiziarie.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decisione del 22 febbraio 2023 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Giorgio Bomio-Giovanascini, Cancelliere Giampiero Vacalli Parti

CANTONE TICINO, Ministero pubblico,

Richiedente

contro

1. KANTON AARGAU, Oberstaatsanwaltschaft,

2. KANTON ZÜRICH, Oberstaatsanwaltschaft,

Opponenti

Oggetto

Conflitti in materia di foro (art. 40 cpv. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BG.2022.43

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Fatti:

A. In data 27 luglio 2022, il Ministero pubblico del Canton Zurigo (in seguito: MP-ZH) ha richiesto al Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP- TI) l’assunzione di un procedimento penale a carico di A., aperto a seguito di una denuncia penale sporta da B. (v. atto 1 incarto MP-TI). Pur essendo tale procedimento anche a carico del coimputato C., la richiesta di assun- zione in questione, accolta dal MP-TI il 29 luglio 2022 (v. INC.2022.6627; atto 2 incarto MP-TI), riguardava unicamente A., domiciliato in Ticino.

Dopo aver esperito alcuni atti istruttori, il 4 ottobre 2022, il MP-TI, ritenendo emersa una stretta connessione con il coimputato C., ha trasmesso al MP- ZH una domanda di assunzione del procedimento penale INC.2022.6627 (v. atto 9 incarto MP-TI). L’11 ottobre 2022, il MP-ZH ha respinto la richiesta, affermando che C. sarebbe domiciliato nel Canton Argovia e che il procedi- mento a suo carico nel Canton Zurigo sarebbe stato ripreso nel frattempo dalla Staatsanwaltschaft Baden (in seguito: MP-AG) (v. atto 11 incarto MP- TI).

Il 17 ottobre 2022, il MP-TI ha inoltrato al MP-AG una richiesta di assunzione del procedimento penale INC.2022.6627 (v. atto 12 incarto MP-TI). In so- stanza, A. è sospettato, insieme ad altri, di essersi fatto versare, segnata- mente da B., un’ingente somma di denaro a fini d’investimento, denaro che in realtà sarebbe stato intascato dagli indagati. La richiesta di assunzione del procedimento si fonda sul fatto che A., inizialmente considerato dal MP-TI un semplice money mule, senza alcun rapporto con le vittime e ignaro degli autori delle truffe, è stato in seguito ritenuto un correo di C., con il quale avrebbe avuto intensi contatti, seguendo le sue istruzioni. Essendo C. inda- gato per truffa nel Canton Argovia, il MP-TI ritiene che anche A. debba es- sere perseguito penalmente in quel cantone per tale reato (v. act. 1, pag. 3).

B. Con scritto del 24 ottobre 2022, il MP-AG ha rifiutato l’assunzione del proce- dimento ticinese in questione (v. atto 13 incarto MP-TI).

C. Con istanza di fissazione del foro competente del 14 novembre 2022, il MP- TI, per il tramite del Procuratore pubblico titolare del procedimento, si è ri- volto a questa Corte chiedendo che il perseguimento penale dei fatti oggetto della procedura INC.2022.6627 sia assunto dal Ministero pubblico del Can- ton Argovia e, in via subordinata, dal Ministero pubblico del Canton Zurigo (v. act. 1, pag. 4).

- 3 -

D. Con scritto del 16 novembre 2022, il MP-ZH, premessa l’assenza di uno scambio di vedute con le altre autorità penali sul perseguimento penale a carico di A., ha declinato la propria competenza, la quale sarebbe comunque da attribuire alle autorità ticinesi o argoviesi, anche alla luce della correità nella truffa contestata ad A. e C., reato non commesso in ogni caso nel Can- ton Zurigo (v. act. 4).

E. Con scritto del 17 novembre 2022, il MP-AG ha rifiutato di assumere il sud- detto procedimento penale, asserendo in sostanza che non vi sarebbero ele- menti per affermare che A. e C. abbiano compiuto in correità atti di truffa a danno di B. in territorio argoviese (v. act. 3, pag. 2). Inoltre, essendo stato il Canton Ticino, il 29 luglio 2022, ad attivarsi per primo nel perseguimento penale a carico di A., la competenza per il reato di truffa sarebbe pure da attribuire alle autorità penali ticinesi, ciò che dovrebbe piuttosto indurre quest’ultime a riprendere anche il procedimento a carico di C. In conclusione, il MP-AG chiede che la richiesta di assunzione del procedimento ticinese sia respinta e che al MP-TI sia ordinato, in qualità di autorità competente per il luogo, di procedere al perseguimento penale a carico di A. per i reati di truffa e riciclaggio di denaro (v. ibidem).

F. Con scritto del 24 novembre 2022, trasmesso per conoscenza al MP-ZH e al MP-AG (v. act. 7), il MP-TI ha comunicato di non avere osservazioni da formulare, ribadendo quanto già esposto nell’istanza del 14 novembre 2022 (v. act. 6).

Delle specifiche argomentazioni sollevate dalle due autorità coinvolte si dirà, per quanto necessario all'emanazione del presente giudizio, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto:

1.

1.1 Le autorità penali esaminano d'ufficio la loro competenza e, se necessario, rimettono il caso all'autorità competente (art. 39 cpv. 1 CPP). Se più autorità penali risultano competenti per territorio, i pubblici ministeri interessati si co- municano senza indugio gli elementi essenziali del caso e si adoperano per raggiungere un'intesa il più rapidamente possibile (art. 39 cpv. 2 CPP). Se le

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autorità di perseguimento penale di più Cantoni non riescono ad accordarsi sul foro competente, il pubblico ministero del Cantone che per primo si è occupato della causa sottopone senza indugio, in ogni caso prima della pro- mozione dell'accusa, la questione al Tribunale penale federale affinché de- cida (art. 40 cpv. 2 CPP combinato con l'art. 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confedera- zione [LOAP; RS 173.71]). Di massima si applica il termine di 10 giorni pre- visto dall'art. 396 cpv. 1 CPP, dal quale l'autorità richiedente può scostarsi unicamente in circostanze eccezionali che essa è tenuta a specificare (TPF 2011 94 consid. 2.2). La determinazione dell'autorità legittimata a rap- presentare il proprio Cantone nell'ambito dello scambio di vedute o durante la procedura dinnanzi alla Corte dei reclami penali è retta dalle legislazioni cantonali (art. 14 cpv. 4 CPP; KUHN, Commentario basilese, 2a ediz. 2014,

n. 9 ad art. 39 e n. 10 ad art. 40 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3a ediz. 2017, n. 488; GALLIANI/MAR- CELLINI, Commentario CPP, 2010, n. 5 ad art. 40 CPP).

Condizione per adire il giudice del foro è quindi che tutti i Cantoni coinvolti abbiano provveduto a formulare una loro presa di posizione mediante uno scambio di scritti. Nell'eventualità in cui tale scambio di scritti non abbia por- tato ad alcun esito, si concretizza un conflitto di foro che giustifica l'intervento di questa Corte (v. art. 40 cpv. 2 CPP; BOUVERAT, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 4 ad art. 39 CPP; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Ge- richtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2a ediz. 2004, n. 569 e 599; SCHLE- GEL, Commentario zurighese, 3a ediz. 2020, n. 8 ad art. 40 CPP; GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, Jusletter del 21 maggio 2007, n. 5).

1.2 Riguardo alla competenza in ambito di conflitti di foro in seno alle autorità di perseguimento penale ticinesi, questa Corte ha già avuto modo di constatare che, giusta l'art. 67 cpv. 6 della legge cantonale del 10 maggio 2006 sull'or- ganizzazione giudiziaria (LOG; RL TI 177.100), la stessa spetta al procura- tore incaricato del procedimento (v. decisione del Tribunale penale federale BG.2013.16 del 18 luglio 2013 consid. 1.2). Per quanto riguarda l’autorità competente del Canton Argovia, si rileva che lo scambio di vedute ha avuto luogo con l’autorità competente, ossia la Oberstaatsanwaltschaft (v. § 20 della Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung del 16 marzo 2010 [EG StPO; SAR 251.200]). Per quanto concerne invece l’au- torità competente del Canton Zurigo, ossia l’Oberstaatsanwaltschaft (v. § 107 cpv. 1 let. b della Gesetzes über die Gerichts- und Behördenorganisation im Zivil- und Strafprozess des Kantons Zürich del 10 maggio 2010; GOG ZH;

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LS 211.1), si constata che il MP-TI, pur chiedendo in via subordinata che il procedimento penale INC.2022.6627 venga assegnato al MP-ZH, non ha coinvolto quest’ultima autorità nello scambio di vedute.

1.3 Alla luce di ciò, e fintanto che tutte le autorità designate come competenti dalle leggi cantonali nei casi di conflitti di foro non sono state consultate e non si sono espresse, non sussiste un conflitto di foro e non è pertanto pos- sibile adire la Corte dei reclami penali (v. decisioni del Tribunale penale fe- derale BG.2014.31 del 21 gennaio 2015 consid. 1.3; BG.2012.33 del 28 no- vembre 2012 consid. 1.3-1.5; BG.2010.16 del 14 settembre 2010 e BG.2008.13 del 2 luglio 2008 consid. 1.2; SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n. 564). In applicazione di questi principi, non potendo lo scambio di scritti tra i Cantoni coinvolti ritenersi concluso al momento della presentazione dell'i- stanza in parola, quest'ultima risulta irricevibile in quanto prematura.

2. A titolo eccezionale, per economia procedurale e visto che di fronte a questo Tribunale ha potuto comunque esprimersi la Oberstaatsanwaltschaft del Canton Zurigo (v. act. 4), va precisato quanto segue.

2.1 Nella procedura penale, la determinazione del foro è regolamentata agli ar- ticoli da 31 a 42 CPP. Gli articoli 31 e 32 CPP costituiscono la lex generalis, mentre i fori speciali sono retti dagli articoli da 33 a 38 CPP. Gli articoli da 39 a 42 CPP contengono le norme procedurali per la determinazione del foro. Giusta l'art. 31 cpv. 1 CPP, per il perseguimento e il giudizio sono competenti le autorità del luogo in cui il reato è stato commesso. Se in Svizzera si trova soltanto il luogo in cui si è verificato l’evento, sono competenti le autorità di questo luogo. Per la determinazione del foro intercantonale, il luogo in cui si è verificato l’evento gioca dunque un ruolo sussidiario rispetto al luogo di commissione, che prevale sugli altri fori possibili (decisione del Tribunale pe- nale federale BG.2018.26 dell’8 agosto 2018 consid. 3.1; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2a ediz. 2018, n. 3018; BARTETZKO, Commen- tario basilese, op. cit., n. 8 ad art. 31 CPP); il luogo in cui si è verificato l’evento può essere preso in considerazione se il luogo di commissione in Svizzera non può essere determinato con certezza (SCHLEGEL, op. cit., n. 15 ad art. 31 CPP). Se il reato è stato commesso in più luoghi o se l’evento si è verificato in più luoghi, sono competenti le autorità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento (art. 31 cpv. 2 CPP). Se il reato è stato commesso all’estero o se non si può determinare il luogo in cui il reato è stato commesso, il perseguimento e il giudizio competono alle autorità del luogo in cui l’imputato ha il domicilio o la dimora abituale (art. 32 cpv. 1 CPP). Un foro determinato conformemente agli art. 38-41 può essere modificato

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soltanto per nuovi motivi gravi e solo prima della promozione dell’accusa (art. 42 cpv. 3 CPP).

2.2 La Corte dei reclami penali non è vincolata alle qualifiche giuridiche dei reati fornite dalle autorità di perseguimento penale (v. già per quanto riguarda la prassi della Camera d'accusa del Tribunale federale: DTF 92 IV 153 consid. 1). Il foro va determinato in considerazione dei sospetti attuali. Non è dunque determinante ciò di cui l'imputato verrà effettivamente riconosciuto colpe- vole, quanto piuttosto i fatti che gli sono contestati e la qualificazione giuri- dica che è possibile dedurre dagli atti al momento dell'esame del conflitto di foro (v. decisioni del Tribunale penale federale BG.2017.31 del 9 gennaio 2018 consid. 2.4 con rinvii; BG.2015.7 dell’8 maggio 2015 consid. 2.2.1; BG.2014.32 del 2 febbraio 2015 consid. 2.2). In questo contesto, la Corte dei reclami penali si fonda sui fatti e non su delle ipotesi (v. DTF 133 IV 235 copnsid. 4.4; TPF 2011 170 consid. 2.1 e 2.2; MOSER/SCHLAPBACH, op. cit.,

n. 11 ad art. 34 CPP; GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, in: Jusletter 21 maggio 2007, n. 25). Nel confronto tra diversi reati e pene vige inoltre il principio in dubio pro duriore, secondo cui, in caso di dubbio, è op- portuno istruire e perseguire considerando il comportamento più sfavorevole all'imputato e la forma qualificata del reato (GUIDON/BÄNZIGER, op. cit., n. 44). Solo se, già a questo stadio, il reato più grave può essere escluso con certezza, esso non è più pertinente al fine della determinazione del foro (MO- SER/ SCHLAPBACH, op. cit., n. 11 ad art. 34 CPP). La pena più grave è stabilita con criteri astratti (pena edittale) e non in base alla pena da commisurarsi al caso concreto. Vengono presi in considerazione gli elementi qualificanti (per esempio "il mestiere", DTF 92 IV 153) o attenuanti di cui alle disposizioni speciali del CP (GALLIANI/MARCELLINI, op. cit., n. 4 ad art. 34 CPP).

2.3

2.3.1 Secondo l'art. 146 CP, si rende colpevole di truffa chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affer- mando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdola- mente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui.

2.3.2 La truffa presuppone un inganno, che può manifestarsi sotto forma di affer- mazioni menzognere o di dissimulazione di fatti veri ma può anche consi- stere nel contribuire a mantenere in errore la persona ingannata. La legge penale non protegge tuttavia chi avrebbe potuto evitare di venire ingannato semplicemente facendo uso di un minimo di attenzione. Per questo motivo viene richiesta la presenza di un inganno astuto. L'astuzia è data se l'autore

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ricorre ad un edificio di menzogne, a manovre fraudolente o a una messa in scena. Essa è pure realizzata allorquando l'autore fornisce informazioni false, se la verifica delle stesse risulta impossibile, è difficile o non può es- sere ragionevolmente pretesa, o ancora se l'autore dissuade la persona in- gannata dal verificare oppure se egli prevede che, in funzione delle circo- stanze, la medesima rinuncerà a tale verifica. Ciò è segnatamente il caso laddove esiste un rapporto di fiducia che la dissuade dal procedere ad una verifica (DTF 147 IV 73 consid. 3.1; 135 IV 76 consid. 5.2; 133 IV 256 consid. 4.4.3; 122 II 422 consid. 3a; sentenze del Tribunale federale 6B_94/2007 del 15 febbraio 2008 consid. 3 e 6B_360/2008 del 12 novembre 2008 consid. 5.2; TPF 2007 45 consid. 5.2.2; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3a ediz. 2010, n. 21 ad art. 146 CP). Per la realizzazione della truffa non è necessario che la persona ingannata abbia dato prova della più grande dili- genza adottando tutte le misure di prudenza possibili; la questione non è dunque di sapere se ella ha fatto tutto ciò che poteva per evitare di essere ingannata (DTF 128 IV 18 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 6S.740/1997 del 18 febbraio 1998, riprodotta in SJ 1998 pag. 457 consid. 2). L'astuzia è unicamente esclusa quando la persona ingannata è correspon- sabile del danno per non aver adottato le misure di prudenza elementari che s'imponevano (DTF 143 IV 302 consid. 1.2; 126 IV 165 consid. 2a; 119 IV 28 consid. 3f). Il principio della corresponsabilità deve condurre le potenziali vittime a dare prova di un minimo di prudenza, ma non deve essere utilizzato per negare troppo facilmente il carattere astuto dell'inganno (sentenza del Tribunale federale 6S.438/1999 del 24 febbraio 2000 consid. 3). Per deter- minare se l'autore ha agito con astuzia e se la vittima ha omesso di adottare elementari misure di prudenza, non ci si deve domandare come una persona ragionevole ed esperta avrebbe reagito all'inganno, bensì occorre prendere in considerazione la situazione concreta della vittima, così come l'autore la conosce e la sfrutta (DTF 128 IV 18 consid. 3a e rinvii; già citata sentenza 6B_94/2007 consid. 3). 2.3.3 L'autore deve agire nell'intento di procacciare a sé o ad altri un indebito pro- fitto. In generale, l'arricchimento dell'autore (o di altri) corrisponde all'impo- verimento della vittima (DTF 134 IV 210 consid. 5.3; 119 IV 214 consid. 4b). La persona ingannata deve essere stata indotta a disporre del proprio patri- monio conseguentemente all'errore. Un nesso di causalità deve dunque es- sere stabilito tra l'errore e l'atto di disposizione del patrimonio. L'atto di di- sposizione è costituito da ogni atto od omissione che implica "direttamente" un pregiudizio del patrimonio. L'esigenza di una tale immediatezza risulta dalla definizione stessa di truffa, la quale presuppone che il danno sia cau- sato da un atto di disposizione da parte della persona danneggiata (DTF 126 IV 113 consid. 3a).

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2.3.4 La truffa è un reato intenzionale; l'intenzione deve rapportarsi a tutti gli ele- menti costitutivi dell'infrazione; il dolo eventuale risulta sufficiente (CORBOZ, op. cit., n. 39 ad art. 146 CP, con rinvii). Il reo deve inoltre agire con lo scopo (dolo specifico) di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto (sentenza del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008 consid. 5.2 in fine).

2.4 In concreto, dagli atti dell’incarto INC.2022.6627, segnatamente dal rapporto della polizia cantonale zurighese del 7 giugno 2022 (v. atto 1 incarto MP-TI), si evince, in sostanza, che B., in un periodo di crisi legata alla separazione dal marito, avrebbe incontrato, nel 2015, in Slovenia, D. e sua moglie E., i quali, manipolandola, le avrebbero fatto sottoscrivere, con la promessa di un investimento interessante, un contratto di prestito di EUR 200'000.– con F., firmato anche da D. quale garante. In Slovenia, B. avrebbe consegnato EUR 124'000.– in contanti a F., trasferendo il medesimo giorno fr. 84'625.– su di un conto bancario di A. presso la banca G. a Caslano. Il 10 agosto 2015, B. avrebbe versato ulteriori fr. 32'000.– sul conto in questione. A. avrebbe in seguito versato tali valori su di un conto bancario di C. Mantenuta a più riprese nella speranza di vedersi restituire il denaro prestato, B., domi- ciliata a Bülach, realizzato che ciò non sarebbe stato più il caso, ha sporto denuncia contro C. e A. dinanzi alle autorità penali zurighesi.

Ora, se è vero che B., ha concluso il contratto di prestito con F. in Slovenia e che la stessa ha consegnato al medesimo, in quel paese, EUR 124'000.– in contante, non va omesso di considerare che gli ulteriori due importi, ossia fr. 84'625.– e fr. 32'000.–, destinati ad A. e poi a C., risultano versati da B., domiciliata a Bülach, mediante versamenti dal suo conto bancario presso la stessa sede di Bülach della banca H., con valuta 25 giugno 2015 e 11 agosto 2015 (v. atti 1 e 10 incarto MP-TI) e non vi è nessuna ragione per ritenere che i relativi ordini di pagamento (ovvero gli atti di disposizione del patrimonio della presunta vittima) non siano stati dati da Bülach. Parte degli atti di di- sposizione ex art. 146 CP (v. supra consid. 2.2.3) sarebbero dunque stati effettuati nel Canton Zurigo. Dato che la truffa è il reato più grave, la compe- tenza delle autorità zurighesi, che hanno peraltro compiuto i primi atti istrut- tori in tutta la vicenda, chiedendo poi al Ticino e al Canton Argovia di assu- mere risp. il procedimento a carico di A. e quello nei confronti di C., va seria- mente verificata nel finora omesso scambio di vedute per la fissazione del foro. Questo anche alla luce, in dubio pro duriore, di un’eventuale rilevanza penale degli incontri avvenuti a Zurigo tra E., C. e A. finalizzati agli investi- menti del denaro raccolto (v. atto 7, pag. 3 incarto MP-TI), precisato che i domicili di A. e C. non appaiono invece di particolare rilievo per la determi- nazione del foro. Da valutare saranno comunque anche i risvolti a livello di

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economia processuale (art. 5 CPP) onde evitare giudizi disseminati in più cantoni per lo stesso complesso di fatti, risp. modifiche senza gravi motivi di un foro già oggetto di una prima fissazione di ordine consensuale (v. DTF 119 IV 102 consid. 5a; 107 IV 158 consid. 1; 98 IV 205 consid. 2; SCHLEGEL, op. cit., n. 6 ad art. 42 CPP; KUHN, op. cit., n. 6 ad art. 42 CPP).

3. Per la presente decisione non vengono prelevate spese (art. 423 cpv. 1 CPP).

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. L'istanza di determinazione del foro competente è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

Bellinzona, 22 febbraio 2023

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a

- Ministero pubblico del Cantone Ticino - Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau - Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich

Informazione sui rimedi giuridici: Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.