Conflitti in materia di foro (art. 40 cpv. 2 CPP)
Sachverhalt
A. In data 27 ottobre 2023, il Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP-TI) ha trasmesso alla Staatsanwaltschaft del Canton Turgovia (in se- guito: MP-TG) una domanda di assunzione del procedimento penale INC.2023.9551 a carico di A., cittadino kosovaro residente a Amriswil, per titolo di coazione (art. 181 CP), ripetute minacce (art. 180 CP), lesioni sem- plici (art. 123 CP), sub. vie di fatto (art. 126 CP). Tale procedimento trae origine da una denuncia sporta da B., ex compagna del predetto, e la do- manda in questione sarebbe giustificata dal fatto che “le circostanze denun- ciate sarebbero accadute ad Amriswil, presso il domicilio di B.” (v. incarto MP-TI, domanda di assunzione del procedimento).
B. Con scritto del 7 novembre 2023, il MP-TG ha rifiutato l’assunzione del pro- cedimento ticinese, asserendo, in sostanza, che il luogo di commissione dei reati ipotizzati non sarebbe chiaro e che le autorità penali ticinesi avrebbero dovuto interrogare B. al fine di chiarire tale aspetto, precisando che il domi- cilio dell’indagato ad Amriswil non potrebbe costituire un motivo per ritenere il MP-TG competente per il perseguimento penale dell’indagato (v. incarto MP-TI, scritto citato).
C. In data 8 novembre 2023, il MP-TI ha conferito mandato alla Polizia canto- nale di “sentire l’ACP per precisare i fatti querelati. In seguito contattare la PP e quindi predisporre gli ulteriori passi istruttori (se i fatti sono avvenuti ad Amriswil verrà chiesta l’assunzione ad altro cantone” e di “procedere, a norma dell’art. 309 cpv.2 CPP, alle indagini supplementari necessarie (sen- tendo le parti ed ev. persone informate) per chiarire i fatti e quindi consentire di stabilire la sussistenza o meno degli indizi di reato/i ipotizzato/i” (v. incarto MP-TI, conferimento di mandato alla Polizia).
D. Con rapporto di trasmissione del 29 novembre 2023, trasmesso alle autorità penali turgoviesi, la Polizia cantonale ha informato il MP-TI che “come ac- cordato telefonicamente con SG C., si è provveduto a contattare l’ACP B. la quale conferma, nell’e-mail allegata, che i fatti inerenti la denuncia del 23 ot- tobre 2023 sono interamente occorsi presso il loro domicilio di 8580 Amriswil” (v. incarto MP-TI, rapporto citato ed e-mail del 20 novembre 2023).
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E. Con scritto del 15 dicembre 2023, il MP-TG ha ribadito il suo rifiuto, conte- stando le modalità con le quali si sarebbe proceduto alle verifiche del caso e lamentando l’assenza, nell’incarto penale ticinese, di un estratto del casella- rio giudiziale dell’indagato (v. incarto MP-TI, scritto citato).
F. Con richiesta di attribuzione del foro del 18 dicembre 2023, il MP-TI, per il tramite della Procuratrice pubblica titolare del procedimento, si è rivolto a questa Corte chiedendo “l’assegnazione del procedimento penale in oggetto all’autorità del Canton Turgovia, in quanto vi sono fondate motivazioni che si impongono imperativamente e che giustificano, a non averne dubbio, la com- petenza per il perseguimento penale dell’imputato presso quel Cantone (Staatsanwaltschaft)” (act. 1, pag. 2).
G. Con scritto del 20 dicembre 2023, il MP-TG ha rifiutato di assumere il sud- detto procedimento penale, asserendo in sostanza che il MP-TI non avrebbe proceduto a tutti gli atti istruttori necessari per determinare il foro compe- tente. In particolare non avrebbe approfondito la questione legata al luogo in cui i reati contestati sarebbero stati commessi, potendo gli stessi essere stati commessi in un altro cantone, come San Gallo o il Ticino (v. act. 3, pag. 2 e seg.). Esso ha inoltre ribadito l’assenza di un estratto del casellario giudiziale relativo all’imputato nell’incarto ticinese, sollevando altresì dubbi sul fatto che la stessa procuratrice ticinese possa essere competente sia per presentare una domanda di assunzione del procedimento penale, sia per procedere allo scambio di opinioni con l’autorità penale di un altro cantone, sia per presen- tare al Tribunale penale federale una richiesta di fissazione del foro (v. act. 3, pag. 2 e seg.). Il MP-TG chiede quindi che “es seien die Strafverfolgungs- behörden des Kantons Tessin (einstwellen) für berechtigt und verpflichtet zu erklären, die dem Beschuldigten A. zur Last gelegten Delikte zu verfolgen und zu beurteilen” (act. 3, pag. 2).
H. Invitato a replicare (v. act. 4), il MP-TI è rimasto silente. Con scritto del 19 gennaio 2024, esso ha per contro informato questa Corte che “la denun- ciante con scritto pervenuto nella giornata di ieri sollecita l’evasione della pratica in quanto a suo dire l’ex compagno continuerebbe a contattarla (ano- nimamente) e a mandarle messaggi inopportuni, esprimendo particolare ti- more per sé e per il bambino che porta in grembo” (act. 6).”
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Delle specifiche argomentazioni sollevate dalle due autorità coinvolte si dirà, per quanto necessario all'emanazione del presente giudizio, nei successivi considerandi in diritto.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Le autorità penali esaminano d'ufficio la loro competenza e, se necessario, rimettono il caso all'autorità competente (art. 39 cpv. 1 CPP). Se più autorità penali risultano competenti per territorio, i pubblici ministeri interessati si co- municano senza indugio gli elementi essenziali del caso e si adoperano per raggiungere un'intesa il più rapidamente possibile (art. 39 cpv. 2 CPP). Se le autorità di perseguimento penale di più Cantoni non riescono ad accordarsi sul foro competente, il pubblico ministero del Cantone che per primo si è occupato della causa sottopone senza indugio, in ogni caso prima della pro- mozione dell'accusa, la questione al Tribunale penale federale affinché de- cida (art. 40 cpv. 2 CPP combinato con l'art. 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confedera- zione [LOAP; RS 173.71]). Di massima si applica il termine di 10 giorni pre- visto dall'art. 396 cpv. 1 CPP, dal quale l'autorità richiedente può scostarsi unicamente in circostanze eccezionali che essa è tenuta a specificare (TPF 2011 94 consid. 2.2). La determinazione dell'autorità legittimata a rap- presentare il proprio Cantone nell'ambito dello scambio di vedute o durante la procedura dinnanzi alla Corte dei reclami penali è retta dalle legislazioni cantonali (art. 14 cpv. 4 CPP; KUHN, Commentario basilese, 3a ediz. 2023,
n. 9 ad art. 39 e n. 10 ad art. 40 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4a ediz. 2023, n. 4 ad art. 40 CPP; GALLIANI/MARCELLINI, Commentario CPP, 2010, n. 5 ad art. 40 CPP).
Condizione per adire il giudice del foro è quindi che tutti i Cantoni coinvolti abbiano provveduto a formulare una loro presa di posizione mediante uno scambio di scritti. Nell'eventualità in cui tale scambio di scritti non abbia por- tato ad alcun esito, si concretizza un conflitto di foro che giustifica l'intervento di questa Corte (v. art. 40 cpv. 2 CPP; BOUVERAT, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 4 ad art. 39 CPP; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Ge- richtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2a ediz. 2004, n. 569 e 599; SCHLE- GEL, Commentario zurighese, 3a ediz. 2020, n. 8 ad art. 40 CPP; GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, Jusletter del 21 maggio 2007, n. 5).
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E. 1.2 Riguardo alla competenza in ambito di conflitti di foro in seno alle autorità di perseguimento penale ticinesi, questa Corte ha già avuto modo di constatare che, giusta l'art. 67 cpv. 6 della legge cantonale del 10 maggio 2006 sull'or- ganizzazione giudiziaria (LOG; RL TI 177.100), la stessa spetta al procura- tore incaricato del procedimento (v. decisione del Tribunale penale federale BG.2013.16 del 18 luglio 2013 consid. 1.2), per cui la censura sollevata dal MP-TG in questo ambito va disattesa. Per quanto riguarda l’autorità compe- tente del Canton Turgovia, si rileva che lo scambio di vedute ha avuto luogo con l’autorità competente, ossia la Generalstaatsanwaltschaft (v. § 31 cpv. 1 Gesetz über die Zivil- und Strafrechtspflege [ZRSG; RB 271.1]). Lo scambio degli scritti è quindi avvenuto tra le due autorità competenti. L’istanza di de- terminazione del foro, presentata in tempo utile dal MP-TI, è pertanto am- missibile.
E. 2.1.1 Nella procedura penale, la determinazione del foro è regolamentata agli ar- ticoli da 31 a 42 CPP. Gli articoli 31 e 32 CPP costituiscono la lex generalis, mentre i fori speciali sono retti dagli articoli da 33 a 38 CPP. Gli articoli da 39 a 42 CPP contengono le norme procedurali per la determinazione del foro. Giusta l'art. 31 cpv. 1 CPP, per il perseguimento e il giudizio sono competenti le autorità del luogo in cui il reato è stato commesso. Se in Svizzera si trova soltanto il luogo in cui si è verificato l’evento, sono competenti le autorità di questo luogo. Per la determinazione del foro intercantonale, il luogo in cui si è verificato l’evento gioca dunque un ruolo sussidiario rispetto al luogo di commissione, che prevale sugli altri fori possibili (decisione del Tribunale pe- nale federale BG.2018.26 dell’8 agosto 2018 consid. 3.1; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2a ediz. 2018, n. 3018; BARTETZKO, Commen- tario basilese, op. cit., n. 8 ad art. 31 CPP); il luogo in cui si è verificato l’evento può essere preso in considerazione se il luogo di commissione in Svizzera non può essere determinato con certezza (SCHLEGEL, op. cit., n. 15 ad art. 31 CPP). Se il reato è stato commesso in più luoghi o se l’evento si è verificato in più luoghi, sono competenti le autorità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento (art. 31 cpv. 2 CPP). Se il reato è stato commesso all’estero o se non si può determinare il luogo in cui il reato è stato commesso, il perseguimento e il giudizio competono alle autorità del luogo in cui l’imputato ha il domicilio o la dimora abituale (art. 32 cpv. 1 CPP).
E. 2.1.2 La Corte dei reclami penali non è vincolata alle qualifiche giuridiche dei reati fornite dalle autorità di perseguimento penale (v. già per quanto riguarda la prassi della Camera d'accusa del Tribunale federale: DTF 92 IV 153
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consid. 1). Il foro va determinato in considerazione dei sospetti attuali. Non è dunque determinante ciò di cui l'imputato verrà effettivamente riconosciuto colpevole, quanto piuttosto i fatti che gli sono contestati e la qualificazione giuridica che è possibile dedurre dagli atti al momento dell'esame del conflitto di foro (v. decisioni del Tribunale penale federale BG.2017.31 del 9 gennaio 2018 consid. 2.4 con rinvii; BG.2015.7 dell’8 maggio 2015 consid. 2.2.1; BG.2014.32 del 2 febbraio 2015 consid. 2.2). In questo contesto, la Corte dei reclami penali si fonda sui fatti e non su delle ipotesi (v. DTF 133 IV 235 con- sid. 4.4; TPF 2011 170 consid. 2.1 e 2.2; MOSER/SCHLAPBACH, op. cit., n. 11 ad art. 34 CPP; GUIDON/BÄNZIGER, op. cit., n. 25).
E. 2.2 In concreto, si rileva che nella denuncia penale sporta in data 23 ottobre 2023 presso il MP-TI, B. ha affermato che “in data odierna mi sono recata in polizia per sporgere denuncia per i fatti accaduti da anno, ovvero da quando convivevo con il mio ex fidanzato, mi è stato chiesto dalla polizia cantonale di Bellinzona di scrivere al ministero pubblico perché i fatti avvenuti erano nel Canton Turgovia” (pag. 1). Inoltre, “dal 01.01.2022 convivevo con il mio ex fidanzato A. nato il 22.01.1996 residente ad Amriswil, insieme a lui e i suoi genitori e il suo fratello. Purtroppo le cose non sono andate bene sin dal inizio era iniziato a diventare violento, ovviamente io pensavo che con il tempo cambiasse e per questo motivo ho continuato la mia convivenza con la per- sona sopracitata. Con il passare del tempo divenne sempre più aggressivo minacciandomi e mettendomi le mani addosso (vedi foto allegate), ovvia- mente sempre nella speranza che cambiasse, durante il mese di luglio o meglio il 14 luglio 2023 avevamo ospiti in casa (sua zia con tre figli) per suoi problemi personali che ancora non so, mi ha chiesto di salire con lui in mac- china e mi ha portato in montagna dove mi ha picchiata violentemente (la maglietta strappata ce l’ho ancora), perché ovviamente davanti ai ospiti non poteva farlo” (ibidem). Ora, premesso che la denunciante e l’imputato, ex compagno della predetta, vivevano assieme ad Amriswil all’epoca dei fatti descritti nella denuncia, si rileva che il contenuto di quest’ultima, unitamente al rapporto di trasmissione della Polizia cantonale del 29 novembre 2023, basato sulle dichiarazioni verbali e scritte della denunciante raccolte dagli inquirenti, permettono di concludere che i fatti rimproverati all’imputato sono intervenuti esclusivamente nel Canton Turgovia, ad Amriswil (v. supra Fatti, lett. D, nonché e-mail del 20 novembre 2023 della denunciante: “tutti i fatti sono avvenuti in Canton Turgovia, Amriswil”), per cui le autorità penali tur- goviesi vanno dichiarate competenti sulla base dell’art. 31 cpv. 1 CPP. A fronte delle chiare dichiarazioni della denunciante, tutte le ipotesi formulate dal MP-TG circa i possibili luoghi di commissione dei reati non possono es- sere condivise. Certo l’assenza dell’estratto del casellario giudiziale è re- prensibile (v. punto 6 delle Raccomandazioni SSK/CMP relative alla
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determinazione della competenza a ragione del luogo), ciò non legittima tut- tavia nel caso concreto l’autorità territorialmente competente a rifiutare la presa a carico del procedimento, visto che in simili fattispecie è urgente de- terminare senza indugio le autorità competenti, anche per rassicurare la vit- tima del fatto che le sue legittime paure (v. act. 6) siano oggetto di una ferma presa a carico da parte dello Stato (v. anche Messaggio concernente la legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, dell’11 ot- tobre 2017, FF 2017 6267, 6273-6278 e 6285-6288).
E. 3 In conclusione, le autorità penali del Canton Turgovia sono competenti per il perseguimento e il giudizio dei reati oggetto del procedimento penale INC.2023.9551.
E. 4 In caso di conflitti di foro intercantonali non viene di regola prelevata alcuna tassa giudiziaria (v. SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n. 649 e segg.; art. 423 cpv. 1 CPP in relazione con art. 66 cpv. 4 LTF per analogia; cfr. già DTF 87 IV 144). Nel caso concreto si giustifica quindi di rinunciare al prelievo di una tassa di giustizia a carico del Canton Turgovia, anche se, visto quanto sopra, si tratta di un caso limite.
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Dispositiv
- Le autorità penali del Canton Turgovia sono competenti per il perseguimento e il giudizio dei reati di cui al procedimento penale INC.2023.9551.
- Non si prelevano spese giudiziarie.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Decisione del 24 gennaio 2024 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli Parti
CANTONE TICINO, Ministero pubblico, Richiedente
contro
KANTON THURGAU, Generalstaatsanwaltschaft, Opponente
Oggetto
Conflitti in materia di foro (art. 40 cpv. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BG.2023.60
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Fatti:
A. In data 27 ottobre 2023, il Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP-TI) ha trasmesso alla Staatsanwaltschaft del Canton Turgovia (in se- guito: MP-TG) una domanda di assunzione del procedimento penale INC.2023.9551 a carico di A., cittadino kosovaro residente a Amriswil, per titolo di coazione (art. 181 CP), ripetute minacce (art. 180 CP), lesioni sem- plici (art. 123 CP), sub. vie di fatto (art. 126 CP). Tale procedimento trae origine da una denuncia sporta da B., ex compagna del predetto, e la do- manda in questione sarebbe giustificata dal fatto che “le circostanze denun- ciate sarebbero accadute ad Amriswil, presso il domicilio di B.” (v. incarto MP-TI, domanda di assunzione del procedimento).
B. Con scritto del 7 novembre 2023, il MP-TG ha rifiutato l’assunzione del pro- cedimento ticinese, asserendo, in sostanza, che il luogo di commissione dei reati ipotizzati non sarebbe chiaro e che le autorità penali ticinesi avrebbero dovuto interrogare B. al fine di chiarire tale aspetto, precisando che il domi- cilio dell’indagato ad Amriswil non potrebbe costituire un motivo per ritenere il MP-TG competente per il perseguimento penale dell’indagato (v. incarto MP-TI, scritto citato).
C. In data 8 novembre 2023, il MP-TI ha conferito mandato alla Polizia canto- nale di “sentire l’ACP per precisare i fatti querelati. In seguito contattare la PP e quindi predisporre gli ulteriori passi istruttori (se i fatti sono avvenuti ad Amriswil verrà chiesta l’assunzione ad altro cantone” e di “procedere, a norma dell’art. 309 cpv.2 CPP, alle indagini supplementari necessarie (sen- tendo le parti ed ev. persone informate) per chiarire i fatti e quindi consentire di stabilire la sussistenza o meno degli indizi di reato/i ipotizzato/i” (v. incarto MP-TI, conferimento di mandato alla Polizia).
D. Con rapporto di trasmissione del 29 novembre 2023, trasmesso alle autorità penali turgoviesi, la Polizia cantonale ha informato il MP-TI che “come ac- cordato telefonicamente con SG C., si è provveduto a contattare l’ACP B. la quale conferma, nell’e-mail allegata, che i fatti inerenti la denuncia del 23 ot- tobre 2023 sono interamente occorsi presso il loro domicilio di 8580 Amriswil” (v. incarto MP-TI, rapporto citato ed e-mail del 20 novembre 2023).
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E. Con scritto del 15 dicembre 2023, il MP-TG ha ribadito il suo rifiuto, conte- stando le modalità con le quali si sarebbe proceduto alle verifiche del caso e lamentando l’assenza, nell’incarto penale ticinese, di un estratto del casella- rio giudiziale dell’indagato (v. incarto MP-TI, scritto citato).
F. Con richiesta di attribuzione del foro del 18 dicembre 2023, il MP-TI, per il tramite della Procuratrice pubblica titolare del procedimento, si è rivolto a questa Corte chiedendo “l’assegnazione del procedimento penale in oggetto all’autorità del Canton Turgovia, in quanto vi sono fondate motivazioni che si impongono imperativamente e che giustificano, a non averne dubbio, la com- petenza per il perseguimento penale dell’imputato presso quel Cantone (Staatsanwaltschaft)” (act. 1, pag. 2).
G. Con scritto del 20 dicembre 2023, il MP-TG ha rifiutato di assumere il sud- detto procedimento penale, asserendo in sostanza che il MP-TI non avrebbe proceduto a tutti gli atti istruttori necessari per determinare il foro compe- tente. In particolare non avrebbe approfondito la questione legata al luogo in cui i reati contestati sarebbero stati commessi, potendo gli stessi essere stati commessi in un altro cantone, come San Gallo o il Ticino (v. act. 3, pag. 2 e seg.). Esso ha inoltre ribadito l’assenza di un estratto del casellario giudiziale relativo all’imputato nell’incarto ticinese, sollevando altresì dubbi sul fatto che la stessa procuratrice ticinese possa essere competente sia per presentare una domanda di assunzione del procedimento penale, sia per procedere allo scambio di opinioni con l’autorità penale di un altro cantone, sia per presen- tare al Tribunale penale federale una richiesta di fissazione del foro (v. act. 3, pag. 2 e seg.). Il MP-TG chiede quindi che “es seien die Strafverfolgungs- behörden des Kantons Tessin (einstwellen) für berechtigt und verpflichtet zu erklären, die dem Beschuldigten A. zur Last gelegten Delikte zu verfolgen und zu beurteilen” (act. 3, pag. 2).
H. Invitato a replicare (v. act. 4), il MP-TI è rimasto silente. Con scritto del 19 gennaio 2024, esso ha per contro informato questa Corte che “la denun- ciante con scritto pervenuto nella giornata di ieri sollecita l’evasione della pratica in quanto a suo dire l’ex compagno continuerebbe a contattarla (ano- nimamente) e a mandarle messaggi inopportuni, esprimendo particolare ti- more per sé e per il bambino che porta in grembo” (act. 6).”
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Delle specifiche argomentazioni sollevate dalle due autorità coinvolte si dirà, per quanto necessario all'emanazione del presente giudizio, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1.
1.1 Le autorità penali esaminano d'ufficio la loro competenza e, se necessario, rimettono il caso all'autorità competente (art. 39 cpv. 1 CPP). Se più autorità penali risultano competenti per territorio, i pubblici ministeri interessati si co- municano senza indugio gli elementi essenziali del caso e si adoperano per raggiungere un'intesa il più rapidamente possibile (art. 39 cpv. 2 CPP). Se le autorità di perseguimento penale di più Cantoni non riescono ad accordarsi sul foro competente, il pubblico ministero del Cantone che per primo si è occupato della causa sottopone senza indugio, in ogni caso prima della pro- mozione dell'accusa, la questione al Tribunale penale federale affinché de- cida (art. 40 cpv. 2 CPP combinato con l'art. 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confedera- zione [LOAP; RS 173.71]). Di massima si applica il termine di 10 giorni pre- visto dall'art. 396 cpv. 1 CPP, dal quale l'autorità richiedente può scostarsi unicamente in circostanze eccezionali che essa è tenuta a specificare (TPF 2011 94 consid. 2.2). La determinazione dell'autorità legittimata a rap- presentare il proprio Cantone nell'ambito dello scambio di vedute o durante la procedura dinnanzi alla Corte dei reclami penali è retta dalle legislazioni cantonali (art. 14 cpv. 4 CPP; KUHN, Commentario basilese, 3a ediz. 2023,
n. 9 ad art. 39 e n. 10 ad art. 40 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4a ediz. 2023, n. 4 ad art. 40 CPP; GALLIANI/MARCELLINI, Commentario CPP, 2010, n. 5 ad art. 40 CPP).
Condizione per adire il giudice del foro è quindi che tutti i Cantoni coinvolti abbiano provveduto a formulare una loro presa di posizione mediante uno scambio di scritti. Nell'eventualità in cui tale scambio di scritti non abbia por- tato ad alcun esito, si concretizza un conflitto di foro che giustifica l'intervento di questa Corte (v. art. 40 cpv. 2 CPP; BOUVERAT, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 4 ad art. 39 CPP; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Ge- richtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2a ediz. 2004, n. 569 e 599; SCHLE- GEL, Commentario zurighese, 3a ediz. 2020, n. 8 ad art. 40 CPP; GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, Jusletter del 21 maggio 2007, n. 5).
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1.2 Riguardo alla competenza in ambito di conflitti di foro in seno alle autorità di perseguimento penale ticinesi, questa Corte ha già avuto modo di constatare che, giusta l'art. 67 cpv. 6 della legge cantonale del 10 maggio 2006 sull'or- ganizzazione giudiziaria (LOG; RL TI 177.100), la stessa spetta al procura- tore incaricato del procedimento (v. decisione del Tribunale penale federale BG.2013.16 del 18 luglio 2013 consid. 1.2), per cui la censura sollevata dal MP-TG in questo ambito va disattesa. Per quanto riguarda l’autorità compe- tente del Canton Turgovia, si rileva che lo scambio di vedute ha avuto luogo con l’autorità competente, ossia la Generalstaatsanwaltschaft (v. § 31 cpv. 1 Gesetz über die Zivil- und Strafrechtspflege [ZRSG; RB 271.1]). Lo scambio degli scritti è quindi avvenuto tra le due autorità competenti. L’istanza di de- terminazione del foro, presentata in tempo utile dal MP-TI, è pertanto am- missibile.
2.
2.1
2.1.1 Nella procedura penale, la determinazione del foro è regolamentata agli ar- ticoli da 31 a 42 CPP. Gli articoli 31 e 32 CPP costituiscono la lex generalis, mentre i fori speciali sono retti dagli articoli da 33 a 38 CPP. Gli articoli da 39 a 42 CPP contengono le norme procedurali per la determinazione del foro. Giusta l'art. 31 cpv. 1 CPP, per il perseguimento e il giudizio sono competenti le autorità del luogo in cui il reato è stato commesso. Se in Svizzera si trova soltanto il luogo in cui si è verificato l’evento, sono competenti le autorità di questo luogo. Per la determinazione del foro intercantonale, il luogo in cui si è verificato l’evento gioca dunque un ruolo sussidiario rispetto al luogo di commissione, che prevale sugli altri fori possibili (decisione del Tribunale pe- nale federale BG.2018.26 dell’8 agosto 2018 consid. 3.1; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2a ediz. 2018, n. 3018; BARTETZKO, Commen- tario basilese, op. cit., n. 8 ad art. 31 CPP); il luogo in cui si è verificato l’evento può essere preso in considerazione se il luogo di commissione in Svizzera non può essere determinato con certezza (SCHLEGEL, op. cit., n. 15 ad art. 31 CPP). Se il reato è stato commesso in più luoghi o se l’evento si è verificato in più luoghi, sono competenti le autorità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento (art. 31 cpv. 2 CPP). Se il reato è stato commesso all’estero o se non si può determinare il luogo in cui il reato è stato commesso, il perseguimento e il giudizio competono alle autorità del luogo in cui l’imputato ha il domicilio o la dimora abituale (art. 32 cpv. 1 CPP).
2.1.2 La Corte dei reclami penali non è vincolata alle qualifiche giuridiche dei reati fornite dalle autorità di perseguimento penale (v. già per quanto riguarda la prassi della Camera d'accusa del Tribunale federale: DTF 92 IV 153
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consid. 1). Il foro va determinato in considerazione dei sospetti attuali. Non è dunque determinante ciò di cui l'imputato verrà effettivamente riconosciuto colpevole, quanto piuttosto i fatti che gli sono contestati e la qualificazione giuridica che è possibile dedurre dagli atti al momento dell'esame del conflitto di foro (v. decisioni del Tribunale penale federale BG.2017.31 del 9 gennaio 2018 consid. 2.4 con rinvii; BG.2015.7 dell’8 maggio 2015 consid. 2.2.1; BG.2014.32 del 2 febbraio 2015 consid. 2.2). In questo contesto, la Corte dei reclami penali si fonda sui fatti e non su delle ipotesi (v. DTF 133 IV 235 con- sid. 4.4; TPF 2011 170 consid. 2.1 e 2.2; MOSER/SCHLAPBACH, op. cit., n. 11 ad art. 34 CPP; GUIDON/BÄNZIGER, op. cit., n. 25).
2.2 In concreto, si rileva che nella denuncia penale sporta in data 23 ottobre 2023 presso il MP-TI, B. ha affermato che “in data odierna mi sono recata in polizia per sporgere denuncia per i fatti accaduti da anno, ovvero da quando convivevo con il mio ex fidanzato, mi è stato chiesto dalla polizia cantonale di Bellinzona di scrivere al ministero pubblico perché i fatti avvenuti erano nel Canton Turgovia” (pag. 1). Inoltre, “dal 01.01.2022 convivevo con il mio ex fidanzato A. nato il 22.01.1996 residente ad Amriswil, insieme a lui e i suoi genitori e il suo fratello. Purtroppo le cose non sono andate bene sin dal inizio era iniziato a diventare violento, ovviamente io pensavo che con il tempo cambiasse e per questo motivo ho continuato la mia convivenza con la per- sona sopracitata. Con il passare del tempo divenne sempre più aggressivo minacciandomi e mettendomi le mani addosso (vedi foto allegate), ovvia- mente sempre nella speranza che cambiasse, durante il mese di luglio o meglio il 14 luglio 2023 avevamo ospiti in casa (sua zia con tre figli) per suoi problemi personali che ancora non so, mi ha chiesto di salire con lui in mac- china e mi ha portato in montagna dove mi ha picchiata violentemente (la maglietta strappata ce l’ho ancora), perché ovviamente davanti ai ospiti non poteva farlo” (ibidem). Ora, premesso che la denunciante e l’imputato, ex compagno della predetta, vivevano assieme ad Amriswil all’epoca dei fatti descritti nella denuncia, si rileva che il contenuto di quest’ultima, unitamente al rapporto di trasmissione della Polizia cantonale del 29 novembre 2023, basato sulle dichiarazioni verbali e scritte della denunciante raccolte dagli inquirenti, permettono di concludere che i fatti rimproverati all’imputato sono intervenuti esclusivamente nel Canton Turgovia, ad Amriswil (v. supra Fatti, lett. D, nonché e-mail del 20 novembre 2023 della denunciante: “tutti i fatti sono avvenuti in Canton Turgovia, Amriswil”), per cui le autorità penali tur- goviesi vanno dichiarate competenti sulla base dell’art. 31 cpv. 1 CPP. A fronte delle chiare dichiarazioni della denunciante, tutte le ipotesi formulate dal MP-TG circa i possibili luoghi di commissione dei reati non possono es- sere condivise. Certo l’assenza dell’estratto del casellario giudiziale è re- prensibile (v. punto 6 delle Raccomandazioni SSK/CMP relative alla
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determinazione della competenza a ragione del luogo), ciò non legittima tut- tavia nel caso concreto l’autorità territorialmente competente a rifiutare la presa a carico del procedimento, visto che in simili fattispecie è urgente de- terminare senza indugio le autorità competenti, anche per rassicurare la vit- tima del fatto che le sue legittime paure (v. act. 6) siano oggetto di una ferma presa a carico da parte dello Stato (v. anche Messaggio concernente la legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, dell’11 ot- tobre 2017, FF 2017 6267, 6273-6278 e 6285-6288).
3. In conclusione, le autorità penali del Canton Turgovia sono competenti per il perseguimento e il giudizio dei reati oggetto del procedimento penale INC.2023.9551.
4. In caso di conflitti di foro intercantonali non viene di regola prelevata alcuna tassa giudiziaria (v. SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n. 649 e segg.; art. 423 cpv. 1 CPP in relazione con art. 66 cpv. 4 LTF per analogia; cfr. già DTF 87 IV 144). Nel caso concreto si giustifica quindi di rinunciare al prelievo di una tassa di giustizia a carico del Canton Turgovia, anche se, visto quanto sopra, si tratta di un caso limite.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Le autorità penali del Canton Turgovia sono competenti per il perseguimento e il giudizio dei reati di cui al procedimento penale INC.2023.9551.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
Bellinzona, 24 gennaio 2024
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a
- Ministero pubblico del Cantone Ticino - Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Thurgau
Informazione sui rimedi giuridici: Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.