Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. A.a Il (…) luglio 2023, il richiedente, minorenne non accompagnato (di se- guito anche: RMNA), ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera. A.b L’interessato, in data (…) luglio 2023, ha sottoscritto il mandato di rap- presentanza legale a favore di Caritas Svizzera. A.c Il richiedente, l’(…) agosto 2023 è stato sentito nell’ambito di una prima audizione quale RMNA (di seguito anche: A1), durante la quale egli ha po- tuto segnatamente esporre la sua biografia, le sue relazioni nel paese d’ori- gine, il viaggio d’espatrio da lui intrapreso, come pure esprimersi riguardo al suo stato di salute e ai suoi motivi d’asilo. Alla fine dell’audizione, il fun- zionario incaricato della SEM, lo ha informato che avrebbe potuto essere sottoposto ad un esame atto a stabilire la sua età. A.d Ciò che è effettivamente avvenuto, su mandato della SEM del 25 ago- sto 2023 al (…) ([…]), in data 29 agosto 2023. Nel rapporto dell’8 settem- bre 2023 presentato dal (…) predetto, che rassegna le sue osservazioni e conclusioni in merito alla stima dell’età dell’interessato, si è concluso che la data di nascita asserita dallo stesso – ovvero il (…) – fosse possibile. Sulla base di tali risultati, la SEM ha quindi deciso l’11 settembre 2023 di concludere la procedura Dublino iniziata e di esaminare la domanda d’asilo del richiedente in Svizzera. A.e Durante l’audizione sui motivi d’asilo del (…) ottobre 2023 (di seguito anche: A2), l’interessato ha essenzialmente dichiarato di essere espatriato dal suo Paese d’origine il (…), in quanto temeva di essere stato rintracciato dalle autorità iraniane a causa della sua partecipazione a due manifesta- zioni di protesta avvenute dopo la (…). Allorché si sarebbe già trovato in B._______, i genitori lo avrebbero informato telefonicamente che degli agenti lo avrebbero ricercato a casa sia prima del suo espatrio sia succes- sivamente, nonché che un suo amico, C._______, avrebbe fornito il suo nome e quello degli altri appartenenti al (…) agli agenti di (..). A comprova delle sue allegazioni, il richiedente ha consegnato, in copia: un libretto di famiglia suo, della madre, della sorella, del fratello e del padre; il suo libretto di cassa malati; sette sue pagelle scolastiche; la richiesta del rilascio della carta d’identità del 9 maggio 2022; la decisione del Tribunale della provincia dell’D._______ (cfr. mezzo di prova n. 9/4 agli atti della SEM dove è presente anche la relativa traduzione effettuata dall’autorità
D-1284/2024 Pagina 3 inferiore); nonché un articolo circa la situazione in Iran a seguito di manife- stazioni. A.f La fotocopia della decisione del Tribunale della provincia dell’D._______, è stata sottoposta dalla SEM, ad un’analisi interna circa la sua autenticità, che ha concluso per la presenza di diversi indizi materiali e formali di falsificazione (cfr. n. 46/4). Tale conclusione, ed il suo contenuto essenziale, sono stati comunicati dalla SEM al richiedente con missiva del 6 dicembre 2023, offrendogli anche la possibilità di esprimersi in merito en- tro il 18 dicembre 2023. Ciò che quest’ultimo ha fatto, prendendo posizione con scritto del 18 dicembre 2023, contestando essenzialmente le conclu- sioni esposte dall’autorità inferiore, ed allegando allo stesso copia di un estratto in inglese del Libro Quinto del Codice penale iraniano. A.g Con missiva dell’8 gennaio 2023, l’interessato ha presentato delle ul- teriori osservazioni a supporto della veridicità delle sue allegazioni e dell’autenticità del mezzo di prova presentato. B. Con decisione del 31 gennaio 2024, notificata il 1° febbraio 2024 (cfr. [atto della SEM] n. [{…}]-54/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente ed ha respinto la sua domanda d’asilo, altresì pronunciando il suo allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione del medesimo provve- dimento. C. Tramite il ricorso del 28 febbraio 2024 (cfr. risultanze processuali), l’inte- ressato si è aggravato contro la suddetta decisione al Tribunale ammini- strativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l’annullamento della decisione impugnata ed a titolo principale la concessione dell’asilo. In primo subordine, ha postulato la concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera ed in secondo subordine che gli atti di causa siano rinviati all’au- torità inferiore per complemento istruttorio. Ha inoltre presentato istanza d’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al ricorso, quale nuova documen- tazione, l’insorgente ha annesso in copia, un articolo del (…) del (…), ed un ulteriore articolo datato (…), in inglese. D. Tramite missiva del 15 marzo 2024, il ricorrente ha fatto pervenire al Tribu- nale ulteriori documenti, in copia, e meglio: una lettera sottoscritta dal pa- dre e dalla madre del ricorrente con scheda di traduzione annessa (cfr. sub
D-1284/2024 Pagina 4 doc. 1); due schermate telefoniche di due chat (…) che sarebbero inter- corse tra il ricorrente e suo padre rispettivamente con sua madre con le relative schede di traduzione; una fotografia del padre del ricorrente che reggerebbe la lettera succitata; una fotografia della madre del ricorrente, con in mano la lettera summenzionata. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Erwägungen (40 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gra- vame.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente ri- levanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’ina- deguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Altresì, il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomenta- zioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.
E. 4 A titolo preliminare, il Tribunale osserva come le censure sollevate dall’in- sorgente in ordine ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giu- ridicamente rilevanti, sia per quanto attiene all’esame della verosimiglianza e della rilevanza delle sue allegazioni da parte della SEM, sia riguardo
D-1284/2024 Pagina 5 all’esecuzione del suo allontanamento, dalle argomentazioni ricorsuali esposte, si confondano in realtà con il merito, ovvero siano rivolte contro l’apprezzamento svolto dall’autorità inferiore in specie. In quanto tali, ver- ranno quindi trattate di seguito. Tuttavia, occorre già evidenziare che, si evince dalla decisione avversata, come l’autorità sindacata ha tenuto conto nelle sue conclusioni ivi esposte, di tutti gli elementi giuridicamente rile- vanti, sia per l’analisi della verosimiglianza degli asserti dell’insorgente, sia per quanto attiene agli aspetti da prendere in conto sotto il profilo della rilevanza (cfr. p.to II, pag. 4 segg. della decisione impugnata). Altresì, nella stessa, l’autorità inferiore ha citato le circostanze – anche in relazione alla situazione securitaria e politica presente in Iran – per le quali abbia ritenuta in particolare ammissibile ed esigibile l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente, motivando chiaramente e sufficientemente anche sotto tale pro- filo il suo giudizio (cfr. p.to II/3, pag. 8 e p.to III, pag. 8 seg. del provvedi- mento avversato). Pertanto, l’autorità inferiore non ha violato in alcun modo il suo obbligo di stabilire in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), come neppure di conseguenza la mas- sima inquisitoria ed il diritto di essere sentito del ricorrente (cfr. per il suo contenuto la sentenza del Tribunale D-1636/2019 del 5 ottobre 2022 con- sid. 3.1). Non si ravvisa neppure nell’operato della SEM una carente moti- vazione della decisione avversata sui punti determinanti della medesima, in particolare rispetto agli elementi presi in considerazione per concludere circa l’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente. Di conseguenza, le censure mosse al provvedimento impugnato in tal senso, risultano essere infondate e vanno quindi integralmente respinte.
E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Nei pregiudizi seri rientrano segnatamente l’esposi- zione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le mi- sure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre te- nere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv 2 LAsi).
D-1284/2024 Pagina 6
E. 5.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d’essere esposto, in tutta verosimiglianza e in futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5).
E. 5.4 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Quest’ultima è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponde- rante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corri- spondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/1 consid. 5.1 e giurispru- denza ivi citata).
E. 6.1 Nel provvedimento avversato, l’autorità inferiore ritiene dapprima che le dichiarazioni dell’insorgente riguardo al fatto di essere ricercato da parte delle autorità del suo Paese d’origine a causa della sua partecipazione a due manifestazioni a seguito della (…), siano stereotipate, inconsistenti, e a tratti contraddittorie ed illogiche, oltre che sembrare costruite nel corso della procedura. Anche i mezzi di prova, presentati nell’ambito della sua procedura d’asilo, non sarebbero atti a rendere verosimile che egli sia stato identificato, ricercato e condannato dalle autorità iraniane. Difatti, la sen- tenza del Tribunale dell’D._______ da lui presentata in copia, oltreché es- sere in quanto tale facilmente falsificabile e quindi inadatta a sostenere va- lidamente i suoi asserti, presenterebbe numerosi segni di falsificazione, al- cuni dei quali sono stati citati nella decisione avversata. Pertanto, la SEM, è giunta alla conclusione che il predetto documento non sia autentico. Con- clusione che non muta neppure alla luce delle osservazioni presentate dall’insorgente nel suo diritto di essere sentito. Pure la fotocopia di un arti- colo di giornale che riporterebbe l’(…) di un suo amico durante una mani- festazione, sarebbe un documento di esiguo valore in quanto facilmente falsificabile, nonché non dimostrerebbe né che egli fosse effettivamente ricercato, né che qualcuna delle persone (…) menzionate nell’articolo, fosse effettivamente sua amica. In seguito, la SEM considera che la sola partecipazione alle due manifestazioni sopraddette, non sia rilevante in materia d’asilo, in particolare tenuto conto che non vi siano nel suo caso
D-1284/2024 Pagina 7 degli indizi concreti per i quali in Iran egli rischierebbe di essere esposto a misure persecutorie statali, nonché vista la situazione vigente in Iran.
E. 6.2 Dal canto suo, il ricorrente nel gravame non condivide tali conclusioni della SEM, ritenendo al contrario della medesima che le sue allegazioni siano verosimili e rilevanti. In particolare, in merito al documento di cui è stata intrapresa un’analisi interna da parte dell’autorità inferiore, permar- rebbero molteplici dubbi circa la determinazione della falsità di tale mezzo di prova. Ciò segnatamente poiché l’analisi della SEM si fonderebbe su una copia del documento e non sull’originale – che il ricorrente starebbe cercando di far arrivare in Svizzera assieme ad altra eventuale documen- tazione giudiziaria che lo concernerebbe – che avrebbe però delle conse- guenze per il minorenne se venisse rinviato in Iran, conclusione che non sarebbe confacente con quei criteri prudenziali che si applicherebbero alle procedure concernenti i minori e di cui dovrebbe tenere conto l’autorità de- cidente. Per quanto concernerebbe poi l’articolo di giornale presentato, il ricorrente insiste sull’autenticità del medesimo, in quanto sarebbe tutt’ora verificabile il suo contenuto su (…), di cui ha fornito il relativo link (cfr. ri- corso, p.to 4, pag. 11).
E. 6.3.1 Dopo esame degli atti all’incarto, a mente del Tribunale, è a giusto titolo che la SEM ha considerato inverosimili ed irrilevanti le allegazioni del ricorrente, motivo per cui, per evitare ripetizioni e per quanto non verrà ar- gomentato di seguito, si rinvia dapprima alle pertinenti considerazioni dell’autorità inferiore nella decisione impugnata e al consid. 6.1 della pre- sente.
E. 6.3.2 Innanzitutto, per quanto attiene all’asserita partecipazione alle due manifestazioni da parte del ricorrente ed alla sua consequenziale ricerca da parte delle autorità iraniane, che sarebbe culminata anche con una con- danna, pure il Tribunale, alla stessa stregua dell’autorità inferiore, individua svariate incoerenze ed illogicità, presenti nelle sue dichiarazioni. Segnata- mente, egli d’un canto ha riferito di aver partecipato a “tante attività contro il governo” (cfr. A2, D23, pag. 5), nonché che avrebbe fatto parte di un (…) di giovani dal nome (…), con lo scopo di difendere i loro diritti, che aveva dei compiti ben precisi (cfr. A2, D65 segg., pag. 10); allorché d’altro lato ha riferito come le manifestazioni organizzate dal (…) e al quale egli avrebbe partecipato, fossero unicamente le due da lui citate (cfr. A2, D20 segg., pag. 3 segg.; D71, pag. 10). Asserti questi ultimi che però fanno dubitare dei primi, in merito alla ricorrenza delle sue attività con il suddetto (…). Pure la dinamica con la quale egli sarebbe stato coinvolto nella partecipazione
D-1284/2024 Pagina 8 alle manifestazioni, risultano divergere nelle sue dichiarazioni (cfr. A2, D20, pag. 3 seg.; D70, pag. 10). Ulteriore contraddizione nei suoi asserti è rav- visabile in chi avrebbe reso edotto il padre, rispettivamente i genitori, che egli sarebbe stato ripreso dalle telecamere (cfr. A2, D20, pag. 5; D54 seg., pag. 9: sarebbe stato lui a riferirlo al padre; A2, D31, pag. 6: sarebbero in- vece stati gli agenti). Altresì, anche il Tribunale, in accordo con l’autorità inferiore, rileva un’ulteriore importante incoerenza nelle affermazioni del ri- corrente, allorché egli ha riferito che durante la seconda manifestazione – a differenza della prima – egli fosse a viso scoperto (cfr. A2, D55, pag. 9; D104, pag. 14). La spiegazione da lui fornita nel ricorso, ovvero che egli si sarebbe riferito agli altri manifestanti (cfr. ricorso, p.to 3, pag. 6), non è in alcun modo esplicativa di tale importante discrepanza nei suoi asserti. Non convincono neppure i tentativi di spiegazione esplicati nel gravame dall’in- sorgente, in relazione alle telefonate che sarebbero intercorse con i genitori (cfr. ricorso, p.to 3, pag. 5 seg.). Invero, come denotato a giusta ragione dall’autorità inferiore, il ricorrente inizialmente ha fatto intendere chiara- mente che delle (…) irruzioni presso il domicilio famigliare ne avrebbe par- lato con il padre (cfr. A2, D41, pag. 7); quando invece alla domanda suc- cessiva, sorprendentemente egli ha rivelato che durante la seconda chia- mata era con la madre che avrebbe comunicato (cfr. A2, D42, pag. 7). Fra l’altro, nell’esposizione libera dei suoi motivi, il ricorrente aveva menzionato soltanto un’irruzione che sarebbe avvenuta a casa dei genitori (cfr. A2, D20, pag. 5); mentre su quesiti specifici del funzionario incaricato, egli ha dapprima confermato che la sua casa sarebbe stata perquisita (…) volte (cfr. A2, D38, pag. 7), per poi invece sostenere si fosse trattato di (…) volte (cfr. A2, D39, pag. 7); aggiungendo inoltre un ulteriore dettaglio, ovvero che il padre sarebbe stato portato via (…) volte dal domicilio per essere inter- rogato (cfr. A2, D39, pag. 7), circostanza che non era mai stata allegata precedentemente dall’insorgente (cfr. A2, D20 segg., pag. 3 segg.). Per di più appare del tutto illogico il comportamento descritto dall’insorgente sia in riferimento a sé stesso sia di come si sarebbero comportate le autorità iraniane dopo la prima irruzione a casa sua. Difatti, malgrado egli abbia riferito della paura che avrebbero avuto sia lui che C._______ di essere rintracciati dopo essere riusciti a fuggire dagli agenti nel corso della prima manifestazione (cfr. A2, D20, pag. 3 segg.); sembra del tutto incomprensi- bile il fatto che non soltanto lui avrebbe partecipato ad una nuova manife- stazione poco tempo dopo, ma addirittura che vi avrebbe preso parte a viso scoperto, malgrado conoscesse le possibilità di venir ripreso (cfr. A2, D55, pag. 9). Altresì, la circostanza che le autorità iraniane, a parte la casa fa- migliare dell’insorgente, sarebbero andate a setacciare la campagna d’ori- gine del padre in cerca del ricorrente, appare del tutto grottesca (cfr. A2, D32, pag. 6), in quanto logicamente, se avessero realmente ricercato il
D-1284/2024 Pagina 9 ricorrente, si sarebbero rivolte piuttosto ai parenti dell’insorgente, vista an- che la minore età del medesimo, ciò che invece non è mai avvenuto.
E. 6.3.3 Per quanto concerne poi il documento giudiziario presentato dal ri- corrente dinnanzi all’autorità inferiore (cfr. MdP n. 9/4), anche il Tribunale, alla stessa stregua di quest’ultima, ritiene che esso contenga diversi segni di falsificazione sia materiale sia formale, ben descritti nell’analisi interna esperita dalla SEM (cfr. n. 46/4), e riportati in forma riassuntiva nel diritto di essere sentito di quest’ultima (cfr. n. 48/3) e nella decisione impugnata (cfr. p.to II/2, pag. 6), che per il loro numero e la loro importanza, risultano es- sere del tutto incompatibili con un documento autentico di questo tipo. Gli asserti contrari presenti sia nelle osservazioni del ricorrente del 18 dicem- bre 2023 (cfr. n. 49/3) sia nel suo ricorso, non sono atti in alcun modo a spiegare gli indizi numerosi e concreti di falsificazione ben descritti già dall’autorità inferiore negli atti sopra descritti, ai quali si rinvia per il loro contenuto. Segnatamente, a differenza di quanto sollevato dall’insorgente anche nel suo gravame, non si può assolutamente seguirlo nel suo asserto di una cattiva traduzione di alcuni termini contenuti nell’atto giudiziario in questione, in quanto non v’è alcun elemento concreto e sostanziato da egli apportato che faccia dubitare della correttezza della traduzione interna ef- fettuata dalla SEM – e sulla quale il Tribunale si fonda nell’analisi di tale documento – peraltro che riporta correttamente anche la condanna per “(…)” (cfr. MdP n. 9/4), nel senso quindi di quanto sostenuto anche dall’in- sorgente nelle sue osservazioni del 18 dicembre 2023 (cfr. n. 49/3, pag. 1 seg.). Oltracciò, al contrario di quanto sollevato nel suo ricorso dall’insor- gente (cfr. p.to 3, pag. 8), ciò che l’autorità inferiore gli ha contestato nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 6), non è il fatto che egli non abbia fornito dei dettagli da esperto riguardo al documento in questione, bensì non soltanto che non l’abbia nominato in precedenza, ma anche che non sia riuscito neppure a riferire concretamente del suo contenuto – segnata- mente della condanna di (…) descritta in esso (cfr. A2, D87 segg., pag. 12 seg.). In tal senso, anche il Tribunale, nutre dei forti dubbi circa il fatto che il ricorrente conoscesse il reale contenuto del mezzo di prova da lui pre- sentato, ciò che fa maggiormente dubitare dell’autenticità del documento da lui presentato. Altresì, in modo del tutto generale, si denota che tale documento, è stato prodotto soltanto in copia, ciò che già di per sé non permette di appurarne l’effettiva autenticità tramite degli elementi partico- lari e di escludere ogni manipolazione possibile dello stesso. Tuttavia, non si può seguire il ricorrente laddove censura l’agire della SEM nell’avere analizzato la copia di tale documento (cfr. ricorso, p.to 4, pag. 10 seg.), in quanto la stessa si è fondata su degli elementi concreti e motivati per esclu- derne l’autenticità, ed appare peraltro pretestuosa poiché è egli stesso che
D-1284/2024 Pagina 10 ha presentato il medesimo soltanto in copia e l’autorità inferiore – nel pieno rispetto del suo obbligo istruttorio – ha provveduto all’esame esperto dello stesso. L’eventualità poi che egli possa presentare il predetto documento anche in originale, o altri paventati atti giudiziari non meglio specificati, come riferito nel ricorso (cfr. p.to 4, pag. 9), non sarebbe in grado di mutare il giudizio d’inverosimiglianza dei suoi asserti e d’inautenticità del suddetto mezzo di prova. Considerato quando precede, si può quindi senz’altro con- cludere per la falsificazione e/o falsità del medesimo documento giudizia- rio.
E. 6.3.4 Da tutto quanto sopra, il Tribunale giunge dunque a ritenere inverosi- mili non soltanto gli asserti dell’insorgente in relazione all’identificazione, alle ricerche ed alla condanna nei suoi confronti, messe in atto da parte delle autorità del suo Paese d’origine, ma anche che egli abbia effettiva- mente preso parte alle due manifestazioni, per lo meno nelle modalità così come da lui riportate, e che facesse parte del (…) di giovani denominato “(…)”. Tale conclusione non muta neppure alla luce della copia dell’articolo presentato dall’insorgente a sostegno dei suoi asserti dinnanzi all’autorità inferiore (cfr. MdP n. 11/6). Malgrado il Tribunale non intenda metterne in dubbio l’autenticità, come postulato dall’insorgente nel gravame (cfr. p.to 4, pag. 11), tuttavia ritiene, alla stessa stregua della SEM, che il solo fatto che tale articolo citi l’(…) di un presunto amico dell’insorgente, E._______, non sia né la prova che il ricorrente fosse effettivamente legato a quest’ul- timo da legami d’amicizia, né men che meno la veridicità dei suoi asserti. Nemmeno le circostanze narrate nello scritto del 15 marzo 2024 dall’insor- gente, supportate dalla documentazione presentata, sono in grado di ren- dere maggiormente credibili le sue dichiarazioni. Invero, stupisce innanzi- tutto che di tali circostanze il ricorrente non ne abbia neppure accennato nel suo ricorso datato 28 febbraio 2024, allorché tali eventi dovevano già essere intervenuti (essendo intercorsi il […] rispettivamente il […]), ma ab- bia invece ancora asserito che stava tentando tramite un loro conoscente in B._______, di far pervenire grazie al padre il documento giudiziario pro- dotto in copia nonché eventuali ulteriori documenti. Inoltre, nella lettera pre- sentata sub doc. 1, si è descritto in modo del tutto superficiale e stereoti- pato l’arresto di (…) che avrebbe subito il padre del ricorrente, come pure l’irruzione che sarebbe avvenuta al domicilio famigliare (…).
E. 6.3.5 Ne deriva dunque che, vista l’inverosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente e della falsità dell’atto giudiziario presentato per provare le stesse, segnatamente in merito alla sua identificazione da parte delle au- torità iraniane durante le manifestazioni ed alle ricerche che queste avreb- bero operato in seguito nei suoi confronti oltreché alla sentenza pendente
D-1284/2024 Pagina 11 nei suoi confronti, nella fattispecie non v’è neppure alcun indizio di perse- cuzione rilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi, passato o futuro, da parte delle autorità del suo Paese d’origine, che potrebbe fondare dal profilo sogget- tivo e oggettivo, il timore dell’insorgente di un rischio di essere arrestato e ucciso da parte delle autorità nel caso egli facesse ritorno in Iran (cfr. A2, D91, pag. 12; D103, pag. 13). Tale conclusione non viene neppure scalfita dagli articoli di cronaca e dai riferimenti – in particolare riguardo a delle condanne e a dei perseguimenti penali anche di minorenni dopo le mani- festazioni avvenute in Iran – citati o rispettivamente prodotti dal ricorrente sia in corso di procedura dinnanzi all’autorità inferiore (cfr. n. 51/3), sia con il gravame (cfr. sub doc. 4 e doc. 5). Difatti gli stessi, si riferiscono a fatti del tutto generici rispettivamente a delle persone specifiche, che però non citano in alcun modo il ricorrente, né sono in grado per questo all’evidenza di rendere maggiormente credibili i suoi asserti ritenuti già inverosimili, di essere stato identificato e ricercato da parte delle autorità iraniane. Mutatis mutandis, anche le argomentazioni ricorsuali esposte in merito, del tutto generiche e non presentanti alcun elemento supplementare concreto e so- stanziato, non sono atte a modificare il predetto giudizio. Neppure gli ulte- riori documenti da lui prodotti (cfr. MdP n. 1-8 e n. 10), riguardanti la sua identità e quella dei suoi famigliari, come pure la sua situazione scolastica
– circostanze che il Tribunale non mette in dubbio – non sono all’evidenza in grado di provare le sue allegazioni di persecuzioni da parte delle autorità iraniane ed il suo timore di poterne subire anche in futuro, nel caso di un suo ritorno in Iran.
E. 6.3.6 Per il resto, la sua sola appartenenza all’etnia curda e le discrimina- zioni che ciò avrebbe comportato per lui nel non poter utilizzare un nome curdo, o nel non poter imparare la lingua curda (cfr. A2, D77 segg., pag. 11), non raggiungono l’intensità prevista all’art. 3 LAsi. Altresì, in man- canza di verosimiglianza degli asserti dell’insorgente circa l’interessamento delle autorità iraniane nei suoi confronti, e non essendo né egli né i suoi famigliari politicamente attivi (cfr. A2, D77 segg., pag. 11), la sola eve- nienza che egli sarebbe espatriato illegalmente dall’Iran, al contrario di quanto argomentato nel ricorso con riferimento a giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (di seguito: CorteEDU), in fattispecie ben differenti dalla presente (cfr. ricorso, p.to 6/1, pag. 14), non lo pone nel mi- rino particolare delle autorità iraniane.
E. 6.3.7 Ne discende quindi che, in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell’asilo, v’è da confermare il giudizio ne- gativo esposto nella decisione impugnata.
D-1284/2024 Pagina 12
E. 7 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi). L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tri- bunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento.
E. 8 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adem- pimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvi- soria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).
E. 9 Nella propria decisione, la SEM ritiene l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente, ammissibile, esigibile – sia dal profilo della situazione di sicurezza nel suo Paese d’origine sia dal profilo personale – nonché pos- sibile. Nel suo gravame, il ricorrente avversa anche la predetta conclusione dell’autorità inferiore. Invero lui sostiene che l’esecuzione del suo allonta- namento sia innanzitutto inammissibile, in quanto egli in caso di ritorno in Iran – visto in particolare la condanna a (…) nonché al suo espatrio illegale, oltreché allo stato delle carceri in Iran ed alle detenzioni illegali delle quali sono stati oggetto i dissidenti che hanno preso parte a proteste o manife- stazioni nel suo Paese d’origine – sarebbe esposto a pericolo per la sua vita ed alla privazione della libertà, oltreché ad interrogatori condotti con l’ausilio di torture. Dal profilo dell’esigibilità della misura, l’autorità sindacata avrebbe preso in considerazione unicamente le condizioni di salute del mi- norenne e le sue eventuali possibilità di sostenersi economicamente in fu- turo, senza tuttavia valutare i plurimi aspetti che egli cita nel suo ricorso (cfr. p.to 6.2, pag. 15). Pertanto, essendo il richiedente un minorenne non accompagnato, per prassi costante, l’autorità dovrebbe analizzare il benes- sere superiore del fanciullo secondo l’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107; di seguito: CDF) e vista la par- ticolare fattispecie, vi sarebbe da concedergli l’ammissione provvisoria in
D-1284/2024 Pagina 13 Svizzera, poiché il suo allontanamento risulterebbe inesigibile. Altrimenti, in subordine, egli propone il rinvio degli atti di causa all’autorità inferiore al fine di meglio istruire la causa e di svolgere le opportune indagini, in parti- colare procedendo alla richiesta di un allestimento di un rapporto d’amba- sciata e/o al fine di ottenere tutte le garanzie individuali circa la sua acco- glienza in Iran, in ossequio al principio del benessere superiore del fan- ciullo.
E. 10.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in par- ticolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura). L’applicazione di tali disposizioni, pre- suppone che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall’interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Commis- sione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).
E. 10.2 A ragione l’autorità inferiore nel suo provvedimento, ha osservato che in specie il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto persone alle quali è stata ricono- sciuta la qualità di rifugiato. Per di più, per i motivi già sopra enucleati (cfr. consid. 6), non sono ravvisabili agli atti, rispettivamente nelle allegazioni ricorsuali dell’insorgente, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che egli possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 Conv. tortura nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della CorteEDU, Grande Ca- mera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Pure la situazione generale dei diritti dell’uomo vigente in Iran, non risulta essere attualmente ostativa all’ammissibilità dell’esecu- zione dell’allontanamento, anche considerate le motivazioni addotte nel ri- corso (cfr. a tal proposito la giurisprudenza costante in merito del Tribunale, tra le altre le sentenze del Tribunale D-5650/2023 del 5 marzo 2024 con- sid. 7.1, D-439/2022 del 29 febbraio 2024 consid. 9.3.1). Infine, le proble- matiche di natura medica risultano pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-
D-1284/2024 Pagina 14 9.1.6), a cui non è apparentabile la presente fattispecie, visti gli atti di causa (cfr. anche infra consid. 11.4.2).
E. 10.3 Ne consegue pertanto che l’allontanamento del ricorrente verso l’Iran risulta essere ammissibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi.
E. 11.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ra- gionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa- zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me- dica.
E. 11.2 Secondo la giurisprudenza costante di questo Tribunale, l’interesse superiore del fanciullo, il quale deriva in particolare dall’art. 3 par. 1 CDF, può risultare ostativo all’esecuzione dell’allontanamento del minore, e ren- dere tale misura inesigibile. I criteri da esaminare, nel quadro di una pon- derazione degli interessi, sono: l’età del bambino, il suo grado di maturità, i suoi legami di dipendenza, la natura delle sue relazioni con le persone che lo sostengono (prossimità, intensità, importanza per la sua evolu- zione), l’impegno, la capacità di sostegno e le risorse di queste ultime; lo stato e le prospettive del suo sviluppo e dalla sua formazione scolastica, rispettivamente professionale; il grado di riuscita della sua integrazione, così come le possibilità e le difficoltà di una reinstallazione nel paese d’ori- gine (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2). La qualità di minore non accompagnato, impone all’autorità d’asilo di su- bordinare l’esecuzione dell’allontanamento al soddisfacimento di specifi- che condizioni, in particolare, in virtù del principio dell’interesse superiore del fanciullo ai sensi dell’art. 3 par. 1 CDF, di verificare, concretamente, già durante l’istruttoria, se il minore potrà essere adeguatamente preso in ca- rico dai genitori o da altri membri della sua famiglia o, in caso contrario, se egli possa essere collocato presso una struttura specializzata che gli offra l’assistenza necessaria in funzione della sua età e della sua maturità (cfr. DTAF 2021 VI/3 consid. 11.5.2, 2015/30 consid. 7.3; tra le altre le sentenze del Tribunale E-7049/2023 del 14 febbraio 2024 consid. 6.2, E-3026/2022 del 25 luglio 2022, pag. 4). In tal senso, non è sufficiente affermare che il minore possa ritornare nella sua famiglia o che esistano nel suo paese d’origine delle strutture appropriate alle quali egli potrà indirizzarsi. Per ri- tenere l’esistenza di una tale presa in carico, la SEM dovrà fondarsi su degli elementi stabiliti che si evincono dagli atti di causa e, in difetto,
D-1284/2024 Pagina 15 procedere alle misure d’istruzione necessarie (cfr. DTAF 2015/30 con- sid. 7.3, sentenza del Tribunale D-5264/2021 del 23 dicembre 2021, pag. 14). Inoltre, l’art. 69 cpv. 4 LStrI, prescrive che l’autorità competente, prima del rinvio coatto di uno straniero minorenne non accompagnato, si accerta che nello Stato di rimpatrio questi sarà affidato a un membro della sua famiglia, a un tutore o a una struttura di accoglienza che ne garanti- scano la protezione (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-5264/2021 succitata, pag. 14 seg.). Se pur vi sia modo di ritenere che sia la presa in carico sia l’inquadramento di un adolescente di (…) anni d’età non necessiterà delle misure estese come invece quelle da prevedere per un bambino in tenera età, ciò non toglie che anche un minore prossimo alla maggiore età deve poter disporre perlomeno di un punto d’appoggio comprensivo del vitto e dell’alloggio, onde evitare che non sia abbandonato a sé stesso per quanto concerne i suoi bisogni elementari (cfr. sentenza del Tribunale E-7049/2023 del
E. 11.3 Tornando al caso presente, malgrado le importanti tensioni che re- gnano in Iran da metà settembre dell’anno 2022, come ritenuto da costante giurisprudenza – anche recente – di questo Tribunale, nel predetto Paese non vige, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata, ri- guardante l’integralità del territorio che permetta di presumere, a priori e nei confronti di tutti i cittadini di tale Paese, l’esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. sentenze del Tribu- nale E-6549/2023 del 5 febbraio 2024 consid. 10.2, E-5300/2023 del 1° febbraio 2024 consid. 10.4, D-2807/2020 del 13 dicembre 2023 con- sid. 9.3.2).
E. 11.4 Inoltre, né dagli asserti del ricorrente né dagli atti all’incarto, si pos- sono evincere dei fatti o degli argomenti che permettano di ritenere che, se egli ritornasse in Iran, si troverebbe in una situazione personale di natura tale da mettere concretamente in pericolo la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà.
E. 11.4.1 Invero il ricorrente, che ha attualmente (…) anni compiuti, ha dichia- rato in modo chiaro e costante durante il corso delle sue audizioni, che al momento della sua partenza dall’Iran, egli avrebbe vissuto con i suoi geni- tori, suo fratello e sua sorella (…) a F._______, con i quali sarebbe tutt’ora in contatto e starebbero bene di salute, in una casa di proprietà dei genitori (cfr. A1; p.to 2.01, pag. 5 seg.; p.to 3.01, pag. 6 seg.; A2, D8 segg., pag. 2 seg.). Si evince inoltre dalle sue dichiarazioni, come i genitori
D-1284/2024 Pagina 16 provvederebbero al proprio sostentamento grazie al (…), che il padre (…) (cfr. A2, D12 segg., pag. 2), e che le spese del viaggio per giungere in Sviz- zera, le avrebbe coperte in parte finanziato dal padre fino in B._______, poi per la metà dal lavoro che avrebbe effettuato in B._______ presso il (…) di proprietà dello zio (…), e l’altra metà grazie al cognato, marito della sua zia (…) che abita in Iran (cfr. A2, D17 seg., pag. 3; D20, pag. 5). Altresì, anche dopo la sua partenza dall’Iran, risulta dagli atti che egli abbia man- tenuto dei contatti regolari con i genitori (cfr. A2, D10, pag. 2; ricorso, p.to 4, pag. 9; scritto del 15 marzo 2024). Visto l’insieme di tali elementi, che si evincono in maniera chiara ed affidabile dalle stesse dichiarazioni del ricor- rente, è permesso ammettere, come ha concluso la SEM nella sua deci- sione, che egli possa essere sostenuto, sia finanziariamente, che material- mente ed affettivamente, da parte della sua famiglia, in particolare i geni- tori, che hanno la possibilità effettiva di sostenerlo e di garantirgli una presa a carico reale, nel caso di un suo rientro in Iran. Segnatamente, non v’è agli atti alcun elemento concreto dal quale scaturisca che lo sviluppo psi- chico e sociale dell’interessato potrebbe essere messo in pericolo, nell’(…) che lo separa attualmente dalla maggiore età, nell’eventualità di una sua reintegrazione nel suo nucleo famigliare. Tale apprezzamento non viene minimamente posto in dubbio dalle considerazioni generiche esposte nel gravame dall’insorgente, il quale si è accontentato di lamentarsi che l’au- torità inferiore avrebbe tenuto conto soltanto di alcuni aspetti per pronun- ciare l’esigibilità dell’esecuzione del suo allontanamento, senza tuttavia presentare degli elementi concreti e sostanziati che porrebbero effettiva- mente in dubbio il giudizio al quale è giunta l’autorità inferiore. Pertanto, v’è da concludere per l’esistenza effettiva di una rete famigliare sul posto, che il ricorrente potrà per di più facilmente reintegrare essendo che non l’ha lasciata da molto tempo.
E. 11.4.2 A ciò si aggiunge che, salvo le problematiche otorinolaringoiatriche ed odontoiatriche evincibili dagli atti, che risultano nel frattempo essere state completamente sanate e curate (cfr. n. 12/2, 17/1, 25/2, 26/2, 36/2 e 37/2), il ricorrente nel corso di tutta la sua procedura dinnanzi all’autorità inferiore, ha riferito di essere in buona salute (cfr. A1, p.to 8.02, pag. 10; A2, D4 seg., pag. 2). Nemmeno nel suo ricorso egli ha fatto valere una qualsiasi problematica di salute. Pertanto, si può partire dall’assunto che egli sia in buono stato di salute, e che neppure da questo profilo esistano degli ostacoli all’esecuzione del suo allontanamento.
E. 11.4.3 Infine, per quanto attiene al periodo di poco più di otto mesi trascorsi in Svizzera, ciò non può rappresentare un elemento che faccia propendere per un’integrazione profonda dell’insorgente in un nuovo contesto
D-1284/2024 Pagina 17 socioculturale, a maggior ragione avendo egli vissuto più di (…) anni della sua vita in Iran, frequentando anche (…) anni di scuola, nonché lavorando in seguito quale (…) per (…) anni (cfr. A1, p.to 1.17.04, pag. 4 seg.).
E. 11.4.4 Ciò detto, apparterrà comunque all’autorità cantonale d’esecuzione, poiché si tratta di un minore non accompagnato, di accertarsi – eventual- mente con l’intermediazione della rappresentanza svizzera nel Paese d’ori- gine dell’interessato – al momento in cui l’allontanamento sarà concreta- mente pronto ad essere eseguito, che l’insorgente possa essere accolto da un membro della sua famiglia al suo arrivo, al fine di assicurare la sua presa a carico così come disposto dall’art. 69 cpv. 4 LStrI. L’autorità infe- riore è quindi invitata a vegliare perché tali disposizioni siano comprese e rispettate dall’autorità incaricata dell’esecuzione dell’allontanamento, ed a sostenerla in tal senso. Altresì, anche il rappresentante legale dell’insor- gente, è in misura di rammentarle al momento opportuno (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-5264/2021 succitata, pag. 17).
E. 11.4.5 Su tali presupposti, il benessere del fanciullo non risulta essere a rischio nel caso di un suo rinvio in Iran, ed ulteriori approfondimenti o inda- gini, o ancora la richiesta di particolari garanzie, in rapporto alla sua acco- glienza in Iran, non risultano essere necessarie in specie.
E. 11.5 Pertanto, l’esecuzione del suo allontanamento è quindi pure ragione- volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi). 12. In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il pro- filo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, in quanto il ricor- rente potrà procurarsi ogni ulteriore documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid 12). 13. Ne consegue che, anche in materia d’esecuzione dell’allontanamento, la decisione dell’autorità inferiore va confermata.
E. 12 In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente potrà procurarsi ogni ulteriore documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid 12).
E. 13 Ne consegue che, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.
E. 14 Alla luce di quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha vio- lato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non
D-1284/2024 Pagina 18 è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la de- cisione impugnata confermata.
E. 15 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente all’esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, è divenuta senza oggetto.
E. 16 Visto l’esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a ca- rico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d’acchito sprovviste di possibi- lità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l’insorgente, minorenne, è indigente; v’è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 17 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-1284/2024 Pagina 19 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1284/2024 Sentenza dell'11 aprile 2024 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Gabriela Freihofer, Nina Spälti Giannakitsas, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Iran, rappresentato da Ugo Di Nisio, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 31 gennaio 2024 / N (...). Fatti: A. A.a Il (...) luglio 2023, il richiedente, minorenne non accompagnato (di seguito anche: RMNA), ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. A.b L'interessato, in data (...) luglio 2023, ha sottoscritto il mandato di rappresentanza legale a favore di Caritas Svizzera. A.c Il richiedente, l'(...) agosto 2023 è stato sentito nell'ambito di una prima audizione quale RMNA (di seguito anche: A1), durante la quale egli ha potuto segnatamente esporre la sua biografia, le sue relazioni nel paese d'origine, il viaggio d'espatrio da lui intrapreso, come pure esprimersi riguardo al suo stato di salute e ai suoi motivi d'asilo. Alla fine dell'audizione, il funzionario incaricato della SEM, lo ha informato che avrebbe potuto essere sottoposto ad un esame atto a stabilire la sua età. A.d Ciò che è effettivamente avvenuto, su mandato della SEM del 25 agosto 2023 al (...) ([...]), in data 29 agosto 2023. Nel rapporto dell'8 settembre 2023 presentato dal (...) predetto, che rassegna le sue osservazioni e conclusioni in merito alla stima dell'età dell'interessato, si è concluso che la data di nascita asserita dallo stesso - ovvero il (...) - fosse possibile. Sulla base di tali risultati, la SEM ha quindi deciso l'11 settembre 2023 di concludere la procedura Dublino iniziata e di esaminare la domanda d'asilo del richiedente in Svizzera. A.e Durante l'audizione sui motivi d'asilo del (...) ottobre 2023 (di seguito anche: A2), l'interessato ha essenzialmente dichiarato di essere espatriato dal suo Paese d'origine il (...), in quanto temeva di essere stato rintracciato dalle autorità iraniane a causa della sua partecipazione a due manifestazioni di protesta avvenute dopo la (...). Allorché si sarebbe già trovato in B._______, i genitori lo avrebbero informato telefonicamente che degli agenti lo avrebbero ricercato a casa sia prima del suo espatrio sia successivamente, nonché che un suo amico, C._______, avrebbe fornito il suo nome e quello degli altri appartenenti al (...) agli agenti di (..). A comprova delle sue allegazioni, il richiedente ha consegnato, in copia: un libretto di famiglia suo, della madre, della sorella, del fratello e del padre; il suo libretto di cassa malati; sette sue pagelle scolastiche; la richiesta del rilascio della carta d'identità del 9 maggio 2022; la decisione del Tribunale della provincia dell'D._______ (cfr. mezzo di prova n. 9/4 agli atti della SEM dove è presente anche la relativa traduzione effettuata dall'autorità inferiore); nonché un articolo circa la situazione in Iran a seguito di manifestazioni. A.f La fotocopia della decisione del Tribunale della provincia dell'D._______, è stata sottoposta dalla SEM, ad un'analisi interna circa la sua autenticità, che ha concluso per la presenza di diversi indizi materiali e formali di falsificazione (cfr. n. 46/4). Tale conclusione, ed il suo contenuto essenziale, sono stati comunicati dalla SEM al richiedente con missiva del 6 dicembre 2023, offrendogli anche la possibilità di esprimersi in merito entro il 18 dicembre 2023. Ciò che quest'ultimo ha fatto, prendendo posizione con scritto del 18 dicembre 2023, contestando essenzialmente le conclusioni esposte dall'autorità inferiore, ed allegando allo stesso copia di un estratto in inglese del Libro Quinto del Codice penale iraniano. A.g Con missiva dell'8 gennaio 2023, l'interessato ha presentato delle ulteriori osservazioni a supporto della veridicità delle sue allegazioni e dell'autenticità del mezzo di prova presentato. B. Con decisione del 31 gennaio 2024, notificata il 1° febbraio 2024 (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-54/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente ed ha respinto la sua domanda d'asilo, altresì pronunciando il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione del medesimo provvedimento. C. Tramite il ricorso del 28 febbraio 2024 (cfr. risultanze processuali), l'interessato si è aggravato contro la suddetta decisione al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l'annullamento della decisione impugnata ed a titolo principale la concessione dell'asilo. In primo subordine, ha postulato la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera ed in secondo subordine che gli atti di causa siano rinviati all'autorità inferiore per complemento istruttorio. Ha inoltre presentato istanza d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al ricorso, quale nuova documentazione, l'insorgente ha annesso in copia, un articolo del (...) del (...), ed un ulteriore articolo datato (...), in inglese. D. Tramite missiva del 15 marzo 2024, il ricorrente ha fatto pervenire al Tribunale ulteriori documenti, in copia, e meglio: una lettera sottoscritta dal padre e dalla madre del ricorrente con scheda di traduzione annessa (cfr. sub doc. 1); due schermate telefoniche di due chat (...) che sarebbero intercorse tra il ricorrente e suo padre rispettivamente con sua madre con le relative schede di traduzione; una fotografia del padre del ricorrente che reggerebbe la lettera succitata; una fotografia della madre del ricorrente, con in mano la lettera summenzionata. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Altresì, il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.
4. A titolo preliminare, il Tribunale osserva come le censure sollevate dall'insorgente in ordine ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, sia per quanto attiene all'esame della verosimiglianza e della rilevanza delle sue allegazioni da parte della SEM, sia riguardo all'esecuzione del suo allontanamento, dalle argomentazioni ricorsuali esposte, si confondano in realtà con il merito, ovvero siano rivolte contro l'apprezzamento svolto dall'autorità inferiore in specie. In quanto tali, verranno quindi trattate di seguito. Tuttavia, occorre già evidenziare che, si evince dalla decisione avversata, come l'autorità sindacata ha tenuto conto nelle sue conclusioni ivi esposte, di tutti gli elementi giuridicamente rilevanti, sia per l'analisi della verosimiglianza degli asserti dell'insorgente, sia per quanto attiene agli aspetti da prendere in conto sotto il profilo della rilevanza (cfr. p.to II, pag. 4 segg. della decisione impugnata). Altresì, nella stessa, l'autorità inferiore ha citato le circostanze - anche in relazione alla situazione securitaria e politica presente in Iran - per le quali abbia ritenuta in particolare ammissibile ed esigibile l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, motivando chiaramente e sufficientemente anche sotto tale profilo il suo giudizio (cfr. p.to II/3, pag. 8 e p.to III, pag. 8 seg. del provvedimento avversato). Pertanto, l'autorità inferiore non ha violato in alcun modo il suo obbligo di stabilire in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), come neppure di conseguenza la massima inquisitoria ed il diritto di essere sentito del ricorrente (cfr. per il suo contenuto la sentenza del Tribunale D-1636/2019 del 5 ottobre 2022 consid. 3.1). Non si ravvisa neppure nell'operato della SEM una carente motivazione della decisione avversata sui punti determinanti della medesima, in particolare rispetto agli elementi presi in considerazione per concludere circa l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente. Di conseguenza, le censure mosse al provvedimento impugnato in tal senso, risultano essere infondate e vanno quindi integralmente respinte. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Nei pregiudizi seri rientrano segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv 2 LAsi). 5.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). 5.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Quest'ultima è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/1 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 6. 6.1 Nel provvedimento avversato, l'autorità inferiore ritiene dapprima che le dichiarazioni dell'insorgente riguardo al fatto di essere ricercato da parte delle autorità del suo Paese d'origine a causa della sua partecipazione a due manifestazioni a seguito della (...), siano stereotipate, inconsistenti, e a tratti contraddittorie ed illogiche, oltre che sembrare costruite nel corso della procedura. Anche i mezzi di prova, presentati nell'ambito della sua procedura d'asilo, non sarebbero atti a rendere verosimile che egli sia stato identificato, ricercato e condannato dalle autorità iraniane. Difatti, la sentenza del Tribunale dell'D._______ da lui presentata in copia, oltreché essere in quanto tale facilmente falsificabile e quindi inadatta a sostenere validamente i suoi asserti, presenterebbe numerosi segni di falsificazione, alcuni dei quali sono stati citati nella decisione avversata. Pertanto, la SEM, è giunta alla conclusione che il predetto documento non sia autentico. Conclusione che non muta neppure alla luce delle osservazioni presentate dall'insorgente nel suo diritto di essere sentito. Pure la fotocopia di un articolo di giornale che riporterebbe l'(...) di un suo amico durante una manifestazione, sarebbe un documento di esiguo valore in quanto facilmente falsificabile, nonché non dimostrerebbe né che egli fosse effettivamente ricercato, né che qualcuna delle persone (...) menzionate nell'articolo, fosse effettivamente sua amica. In seguito, la SEM considera che la sola partecipazione alle due manifestazioni sopraddette, non sia rilevante in materia d'asilo, in particolare tenuto conto che non vi siano nel suo caso degli indizi concreti per i quali in Iran egli rischierebbe di essere esposto a misure persecutorie statali, nonché vista la situazione vigente in Iran. 6.2 Dal canto suo, il ricorrente nel gravame non condivide tali conclusioni della SEM, ritenendo al contrario della medesima che le sue allegazioni siano verosimili e rilevanti. In particolare, in merito al documento di cui è stata intrapresa un'analisi interna da parte dell'autorità inferiore, permarrebbero molteplici dubbi circa la determinazione della falsità di tale mezzo di prova. Ciò segnatamente poiché l'analisi della SEM si fonderebbe su una copia del documento e non sull'originale - che il ricorrente starebbe cercando di far arrivare in Svizzera assieme ad altra eventuale documentazione giudiziaria che lo concernerebbe - che avrebbe però delle conseguenze per il minorenne se venisse rinviato in Iran, conclusione che non sarebbe confacente con quei criteri prudenziali che si applicherebbero alle procedure concernenti i minori e di cui dovrebbe tenere conto l'autorità decidente. Per quanto concernerebbe poi l'articolo di giornale presentato, il ricorrente insiste sull'autenticità del medesimo, in quanto sarebbe tutt'ora verificabile il suo contenuto su (...), di cui ha fornito il relativo link (cfr. ricorso, p.to 4, pag. 11). 6.3 6.3.1 Dopo esame degli atti all'incarto, a mente del Tribunale, è a giusto titolo che la SEM ha considerato inverosimili ed irrilevanti le allegazioni del ricorrente, motivo per cui, per evitare ripetizioni e per quanto non verrà argomentato di seguito, si rinvia dapprima alle pertinenti considerazioni dell'autorità inferiore nella decisione impugnata e al consid. 6.1 della presente. 6.3.2 Innanzitutto, per quanto attiene all'asserita partecipazione alle due manifestazioni da parte del ricorrente ed alla sua consequenziale ricerca da parte delle autorità iraniane, che sarebbe culminata anche con una condanna, pure il Tribunale, alla stessa stregua dell'autorità inferiore, individua svariate incoerenze ed illogicità, presenti nelle sue dichiarazioni. Segnatamente, egli d'un canto ha riferito di aver partecipato a "tante attività contro il governo" (cfr. A2, D23, pag. 5), nonché che avrebbe fatto parte di un (...) di giovani dal nome (...), con lo scopo di difendere i loro diritti, che aveva dei compiti ben precisi (cfr. A2, D65 segg., pag. 10); allorché d'altro lato ha riferito come le manifestazioni organizzate dal (...) e al quale egli avrebbe partecipato, fossero unicamente le due da lui citate (cfr. A2, D20 segg., pag. 3 segg.; D71, pag. 10). Asserti questi ultimi che però fanno dubitare dei primi, in merito alla ricorrenza delle sue attività con il suddetto (...). Pure la dinamica con la quale egli sarebbe stato coinvolto nella partecipazione alle manifestazioni, risultano divergere nelle sue dichiarazioni (cfr. A2, D20, pag. 3 seg.; D70, pag. 10). Ulteriore contraddizione nei suoi asserti è ravvisabile in chi avrebbe reso edotto il padre, rispettivamente i genitori, che egli sarebbe stato ripreso dalle telecamere (cfr. A2, D20, pag. 5; D54 seg., pag. 9: sarebbe stato lui a riferirlo al padre; A2, D31, pag. 6: sarebbero invece stati gli agenti). Altresì, anche il Tribunale, in accordo con l'autorità inferiore, rileva un'ulteriore importante incoerenza nelle affermazioni del ricorrente, allorché egli ha riferito che durante la seconda manifestazione - a differenza della prima - egli fosse a viso scoperto (cfr. A2, D55, pag. 9; D104, pag. 14). La spiegazione da lui fornita nel ricorso, ovvero che egli si sarebbe riferito agli altri manifestanti (cfr. ricorso, p.to 3, pag. 6), non è in alcun modo esplicativa di tale importante discrepanza nei suoi asserti. Non convincono neppure i tentativi di spiegazione esplicati nel gravame dall'insorgente, in relazione alle telefonate che sarebbero intercorse con i genitori (cfr. ricorso, p.to 3, pag. 5 seg.). Invero, come denotato a giusta ragione dall'autorità inferiore, il ricorrente inizialmente ha fatto intendere chiaramente che delle (...) irruzioni presso il domicilio famigliare ne avrebbe parlato con il padre (cfr. A2, D41, pag. 7); quando invece alla domanda successiva, sorprendentemente egli ha rivelato che durante la seconda chiamata era con la madre che avrebbe comunicato (cfr. A2, D42, pag. 7). Fra l'altro, nell'esposizione libera dei suoi motivi, il ricorrente aveva menzionato soltanto un'irruzione che sarebbe avvenuta a casa dei genitori (cfr. A2, D20, pag. 5); mentre su quesiti specifici del funzionario incaricato, egli ha dapprima confermato che la sua casa sarebbe stata perquisita (...) volte (cfr. A2, D38, pag. 7), per poi invece sostenere si fosse trattato di (...) volte (cfr. A2, D39, pag. 7); aggiungendo inoltre un ulteriore dettaglio, ovvero che il padre sarebbe stato portato via (...) volte dal domicilio per essere interrogato (cfr. A2, D39, pag. 7), circostanza che non era mai stata allegata precedentemente dall'insorgente (cfr. A2, D20 segg., pag. 3 segg.). Per di più appare del tutto illogico il comportamento descritto dall'insorgente sia in riferimento a sé stesso sia di come si sarebbero comportate le autorità iraniane dopo la prima irruzione a casa sua. Difatti, malgrado egli abbia riferito della paura che avrebbero avuto sia lui che C._______ di essere rintracciati dopo essere riusciti a fuggire dagli agenti nel corso della prima manifestazione (cfr. A2, D20, pag. 3 segg.); sembra del tutto incomprensibile il fatto che non soltanto lui avrebbe partecipato ad una nuova manifestazione poco tempo dopo, ma addirittura che vi avrebbe preso parte a viso scoperto, malgrado conoscesse le possibilità di venir ripreso (cfr. A2, D55, pag. 9). Altresì, la circostanza che le autorità iraniane, a parte la casa famigliare dell'insorgente, sarebbero andate a setacciare la campagna d'origine del padre in cerca del ricorrente, appare del tutto grottesca (cfr. A2, D32, pag. 6), in quanto logicamente, se avessero realmente ricercato il ricorrente, si sarebbero rivolte piuttosto ai parenti dell'insorgente, vista anche la minore età del medesimo, ciò che invece non è mai avvenuto. 6.3.3 Per quanto concerne poi il documento giudiziario presentato dal ricorrente dinnanzi all'autorità inferiore (cfr. MdP n. 9/4), anche il Tribunale, alla stessa stregua di quest'ultima, ritiene che esso contenga diversi segni di falsificazione sia materiale sia formale, ben descritti nell'analisi interna esperita dalla SEM (cfr. n. 46/4), e riportati in forma riassuntiva nel diritto di essere sentito di quest'ultima (cfr. n. 48/3) e nella decisione impugnata (cfr. p.to II/2, pag. 6), che per il loro numero e la loro importanza, risultano essere del tutto incompatibili con un documento autentico di questo tipo. Gli asserti contrari presenti sia nelle osservazioni del ricorrente del 18 dicembre 2023 (cfr. n. 49/3) sia nel suo ricorso, non sono atti in alcun modo a spiegare gli indizi numerosi e concreti di falsificazione ben descritti già dall'autorità inferiore negli atti sopra descritti, ai quali si rinvia per il loro contenuto. Segnatamente, a differenza di quanto sollevato dall'insorgente anche nel suo gravame, non si può assolutamente seguirlo nel suo asserto di una cattiva traduzione di alcuni termini contenuti nell'atto giudiziario in questione, in quanto non v'è alcun elemento concreto e sostanziato da egli apportato che faccia dubitare della correttezza della traduzione interna effettuata dalla SEM - e sulla quale il Tribunale si fonda nell'analisi di tale documento - peraltro che riporta correttamente anche la condanna per "(...)" (cfr. MdP n. 9/4), nel senso quindi di quanto sostenuto anche dall'insorgente nelle sue osservazioni del 18 dicembre 2023 (cfr. n. 49/3, pag. 1 seg.). Oltracciò, al contrario di quanto sollevato nel suo ricorso dall'insorgente (cfr. p.to 3, pag. 8), ciò che l'autorità inferiore gli ha contestato nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 6), non è il fatto che egli non abbia fornito dei dettagli da esperto riguardo al documento in questione, bensì non soltanto che non l'abbia nominato in precedenza, ma anche che non sia riuscito neppure a riferire concretamente del suo contenuto - segnatamente della condanna di (...) descritta in esso (cfr. A2, D87 segg., pag. 12 seg.). In tal senso, anche il Tribunale, nutre dei forti dubbi circa il fatto che il ricorrente conoscesse il reale contenuto del mezzo di prova da lui presentato, ciò che fa maggiormente dubitare dell'autenticità del documento da lui presentato. Altresì, in modo del tutto generale, si denota che tale documento, è stato prodotto soltanto in copia, ciò che già di per sé non permette di appurarne l'effettiva autenticità tramite degli elementi particolari e di escludere ogni manipolazione possibile dello stesso. Tuttavia, non si può seguire il ricorrente laddove censura l'agire della SEM nell'avere analizzato la copia di tale documento (cfr. ricorso, p.to 4, pag. 10 seg.), in quanto la stessa si è fondata su degli elementi concreti e motivati per escluderne l'autenticità, ed appare peraltro pretestuosa poiché è egli stesso che ha presentato il medesimo soltanto in copia e l'autorità inferiore - nel pieno rispetto del suo obbligo istruttorio - ha provveduto all'esame esperto dello stesso. L'eventualità poi che egli possa presentare il predetto documento anche in originale, o altri paventati atti giudiziari non meglio specificati, come riferito nel ricorso (cfr. p.to 4, pag. 9), non sarebbe in grado di mutare il giudizio d'inverosimiglianza dei suoi asserti e d'inautenticità del suddetto mezzo di prova. Considerato quando precede, si può quindi senz'altro concludere per la falsificazione e/o falsità del medesimo documento giudiziario. 6.3.4 Da tutto quanto sopra, il Tribunale giunge dunque a ritenere inverosimili non soltanto gli asserti dell'insorgente in relazione all'identificazione, alle ricerche ed alla condanna nei suoi confronti, messe in atto da parte delle autorità del suo Paese d'origine, ma anche che egli abbia effettivamente preso parte alle due manifestazioni, per lo meno nelle modalità così come da lui riportate, e che facesse parte del (...) di giovani denominato "(...)". Tale conclusione non muta neppure alla luce della copia dell'articolo presentato dall'insorgente a sostegno dei suoi asserti dinnanzi all'autorità inferiore (cfr. MdP n. 11/6). Malgrado il Tribunale non intenda metterne in dubbio l'autenticità, come postulato dall'insorgente nel gravame (cfr. p.to 4, pag. 11), tuttavia ritiene, alla stessa stregua della SEM, che il solo fatto che tale articolo citi l'(...) di un presunto amico dell'insorgente, E._______, non sia né la prova che il ricorrente fosse effettivamente legato a quest'ultimo da legami d'amicizia, né men che meno la veridicità dei suoi asserti. Nemmeno le circostanze narrate nello scritto del 15 marzo 2024 dall'insorgente, supportate dalla documentazione presentata, sono in grado di rendere maggiormente credibili le sue dichiarazioni. Invero, stupisce innanzitutto che di tali circostanze il ricorrente non ne abbia neppure accennato nel suo ricorso datato 28 febbraio 2024, allorché tali eventi dovevano già essere intervenuti (essendo intercorsi il [...] rispettivamente il [...]), ma abbia invece ancora asserito che stava tentando tramite un loro conoscente in B._______, di far pervenire grazie al padre il documento giudiziario prodotto in copia nonché eventuali ulteriori documenti. Inoltre, nella lettera presentata sub doc. 1, si è descritto in modo del tutto superficiale e stereotipato l'arresto di (...) che avrebbe subito il padre del ricorrente, come pure l'irruzione che sarebbe avvenuta al domicilio famigliare (...). 6.3.5 Ne deriva dunque che, vista l'inverosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente e della falsità dell'atto giudiziario presentato per provare le stesse, segnatamente in merito alla sua identificazione da parte delle autorità iraniane durante le manifestazioni ed alle ricerche che queste avrebbero operato in seguito nei suoi confronti oltreché alla sentenza pendente nei suoi confronti, nella fattispecie non v'è neppure alcun indizio di persecuzione rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi, passato o futuro, da parte delle autorità del suo Paese d'origine, che potrebbe fondare dal profilo soggettivo e oggettivo, il timore dell'insorgente di un rischio di essere arrestato e ucciso da parte delle autorità nel caso egli facesse ritorno in Iran (cfr. A2, D91, pag. 12; D103, pag. 13). Tale conclusione non viene neppure scalfita dagli articoli di cronaca e dai riferimenti - in particolare riguardo a delle condanne e a dei perseguimenti penali anche di minorenni dopo le manifestazioni avvenute in Iran - citati o rispettivamente prodotti dal ricorrente sia in corso di procedura dinnanzi all'autorità inferiore (cfr. n. 51/3), sia con il gravame (cfr. sub doc. 4 e doc. 5). Difatti gli stessi, si riferiscono a fatti del tutto generici rispettivamente a delle persone specifiche, che però non citano in alcun modo il ricorrente, né sono in grado per questo all'evidenza di rendere maggiormente credibili i suoi asserti ritenuti già inverosimili, di essere stato identificato e ricercato da parte delle autorità iraniane. Mutatis mutandis, anche le argomentazioni ricorsuali esposte in merito, del tutto generiche e non presentanti alcun elemento supplementare concreto e sostanziato, non sono atte a modificare il predetto giudizio. Neppure gli ulteriori documenti da lui prodotti (cfr. MdP n. 1-8 e n. 10), riguardanti la sua identità e quella dei suoi famigliari, come pure la sua situazione scolastica - circostanze che il Tribunale non mette in dubbio - non sono all'evidenza in grado di provare le sue allegazioni di persecuzioni da parte delle autorità iraniane ed il suo timore di poterne subire anche in futuro, nel caso di un suo ritorno in Iran. 6.3.6 Per il resto, la sua sola appartenenza all'etnia curda e le discriminazioni che ciò avrebbe comportato per lui nel non poter utilizzare un nome curdo, o nel non poter imparare la lingua curda (cfr. A2, D77 segg., pag. 11), non raggiungono l'intensità prevista all'art. 3 LAsi. Altresì, in mancanza di verosimiglianza degli asserti dell'insorgente circa l'interessamento delle autorità iraniane nei suoi confronti, e non essendo né egli né i suoi famigliari politicamente attivi (cfr. A2, D77 segg., pag. 11), la sola evenienza che egli sarebbe espatriato illegalmente dall'Iran, al contrario di quanto argomentato nel ricorso con riferimento a giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU), in fattispecie ben differenti dalla presente (cfr. ricorso, p.to 6/1, pag. 14), non lo pone nel mirino particolare delle autorità iraniane. 6.3.7 Ne discende quindi che, in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo, v'è da confermare il giudizio negativo esposto nella decisione impugnata.
7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.
8. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
9. Nella propria decisione, la SEM ritiene l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, ammissibile, esigibile - sia dal profilo della situazione di sicurezza nel suo Paese d'origine sia dal profilo personale - nonché possibile. Nel suo gravame, il ricorrente avversa anche la predetta conclusione dell'autorità inferiore. Invero lui sostiene che l'esecuzione del suo allontanamento sia innanzitutto inammissibile, in quanto egli in caso di ritorno in Iran - visto in particolare la condanna a (...) nonché al suo espatrio illegale, oltreché allo stato delle carceri in Iran ed alle detenzioni illegali delle quali sono stati oggetto i dissidenti che hanno preso parte a proteste o manifestazioni nel suo Paese d'origine - sarebbe esposto a pericolo per la sua vita ed alla privazione della libertà, oltreché ad interrogatori condotti con l'ausilio di torture. Dal profilo dell'esigibilità della misura, l'autorità sindacata avrebbe preso in considerazione unicamente le condizioni di salute del minorenne e le sue eventuali possibilità di sostenersi economicamente in futuro, senza tuttavia valutare i plurimi aspetti che egli cita nel suo ricorso (cfr. p.to 6.2, pag. 15). Pertanto, essendo il richiedente un minorenne non accompagnato, per prassi costante, l'autorità dovrebbe analizzare il benessere superiore del fanciullo secondo l'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107; di seguito: CDF) e vista la particolare fattispecie, vi sarebbe da concedergli l'ammissione provvisoria in Svizzera, poiché il suo allontanamento risulterebbe inesigibile. Altrimenti, in subordine, egli propone il rinvio degli atti di causa all'autorità inferiore al fine di meglio istruire la causa e di svolgere le opportune indagini, in particolare procedendo alla richiesta di un allestimento di un rapporto d'ambasciata e/o al fine di ottenere tutte le garanzie individuali circa la sua accoglienza in Iran, in ossequio al principio del benessere superiore del fanciullo. 10. 10.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura). L'applicazione di tali disposizioni, presuppone che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall'interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). 10.2 A ragione l'autorità inferiore nel suo provvedimento, ha osservato che in specie il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, per i motivi già sopra enucleati (cfr. consid. 6), non sono ravvisabili agli atti, rispettivamente nelle allegazioni ricorsuali dell'insorgente, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che egli possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della CorteEDU, Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Pure la situazione generale dei diritti dell'uomo vigente in Iran, non risulta essere attualmente ostativa all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, anche considerate le motivazioni addotte nel ricorso (cfr. a tal proposito la giurisprudenza costante in merito del Tribunale, tra le altre le sentenze del Tribunale D-5650/2023 del 5 marzo 2024 consid. 7.1, D-439/2022 del 29 febbraio 2024 consid. 9.3.1). Infine, le problematiche di natura medica risultano pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6), a cui non è apparentabile la presente fattispecie, visti gli atti di causa (cfr. anche infra consid. 11.4.2). 10.3 Ne consegue pertanto che l'allontanamento del ricorrente verso l'Iran risulta essere ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi. 11. 11.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 11.2 Secondo la giurisprudenza costante di questo Tribunale, l'interesse superiore del fanciullo, il quale deriva in particolare dall'art. 3 par. 1 CDF, può risultare ostativo all'esecuzione dell'allontanamento del minore, e rendere tale misura inesigibile. I criteri da esaminare, nel quadro di una ponderazione degli interessi, sono: l'età del bambino, il suo grado di maturità, i suoi legami di dipendenza, la natura delle sue relazioni con le persone che lo sostengono (prossimità, intensità, importanza per la sua evoluzione), l'impegno, la capacità di sostegno e le risorse di queste ultime; lo stato e le prospettive del suo sviluppo e dalla sua formazione scolastica, rispettivamente professionale; il grado di riuscita della sua integrazione, così come le possibilità e le difficoltà di una reinstallazione nel paese d'origine (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2). La qualità di minore non accompagnato, impone all'autorità d'asilo di subordinare l'esecuzione dell'allontanamento al soddisfacimento di specifiche condizioni, in particolare, in virtù del principio dell'interesse superiore del fanciullo ai sensi dell'art. 3 par. 1 CDF, di verificare, concretamente, già durante l'istruttoria, se il minore potrà essere adeguatamente preso in carico dai genitori o da altri membri della sua famiglia o, in caso contrario, se egli possa essere collocato presso una struttura specializzata che gli offra l'assistenza necessaria in funzione della sua età e della sua maturità (cfr. DTAF 2021 VI/3 consid. 11.5.2, 2015/30 consid. 7.3; tra le altre le sentenze del Tribunale E-7049/2023 del 14 febbraio 2024 consid. 6.2, E-3026/2022 del 25 luglio 2022, pag. 4). In tal senso, non è sufficiente affermare che il minore possa ritornare nella sua famiglia o che esistano nel suo paese d'origine delle strutture appropriate alle quali egli potrà indirizzarsi. Per ritenere l'esistenza di una tale presa in carico, la SEM dovrà fondarsi su degli elementi stabiliti che si evincono dagli atti di causa e, in difetto, procedere alle misure d'istruzione necessarie (cfr. DTAF 2015/30 consid. 7.3, sentenza del Tribunale D-5264/2021 del 23 dicembre 2021, pag. 14). Inoltre, l'art. 69 cpv. 4 LStrI, prescrive che l'autorità competente, prima del rinvio coatto di uno straniero minorenne non accompagnato, si accerta che nello Stato di rimpatrio questi sarà affidato a un membro della sua famiglia, a un tutore o a una struttura di accoglienza che ne garantiscano la protezione (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-5264/2021 succitata, pag. 14 seg.). Se pur vi sia modo di ritenere che sia la presa in carico sia l'inquadramento di un adolescente di (...) anni d'età non necessiterà delle misure estese come invece quelle da prevedere per un bambino in tenera età, ciò non toglie che anche un minore prossimo alla maggiore età deve poter disporre perlomeno di un punto d'appoggio comprensivo del vitto e dell'alloggio, onde evitare che non sia abbandonato a sé stesso per quanto concerne i suoi bisogni elementari (cfr. sentenza del Tribunale E-7049/2023 del 14 febbraio 2024 consid. 6.2). 11.3 Tornando al caso presente, malgrado le importanti tensioni che regnano in Iran da metà settembre dell'anno 2022, come ritenuto da costante giurisprudenza - anche recente - di questo Tribunale, nel predetto Paese non vige, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata, riguardante l'integralità del territorio che permetta di presumere, a priori e nei confronti di tutti i cittadini di tale Paese, l'esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. sentenze del Tribunale E-6549/2023 del 5 febbraio 2024 consid. 10.2, E-5300/2023 del 1° febbraio 2024 consid. 10.4, D-2807/2020 del 13 dicembre 2023 consid. 9.3.2). 11.4 Inoltre, né dagli asserti del ricorrente né dagli atti all'incarto, si possono evincere dei fatti o degli argomenti che permettano di ritenere che, se egli ritornasse in Iran, si troverebbe in una situazione personale di natura tale da mettere concretamente in pericolo la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà. 11.4.1 Invero il ricorrente, che ha attualmente (...) anni compiuti, ha dichiarato in modo chiaro e costante durante il corso delle sue audizioni, che al momento della sua partenza dall'Iran, egli avrebbe vissuto con i suoi genitori, suo fratello e sua sorella (...) a F._______, con i quali sarebbe tutt'ora in contatto e starebbero bene di salute, in una casa di proprietà dei genitori (cfr. A1; p.to 2.01, pag. 5 seg.; p.to 3.01, pag. 6 seg.; A2, D8 segg., pag. 2 seg.). Si evince inoltre dalle sue dichiarazioni, come i genitori provvederebbero al proprio sostentamento grazie al (...), che il padre (...) (cfr. A2, D12 segg., pag. 2), e che le spese del viaggio per giungere in Svizzera, le avrebbe coperte in parte finanziato dal padre fino in B._______, poi per la metà dal lavoro che avrebbe effettuato in B._______ presso il (...) di proprietà dello zio (...), e l'altra metà grazie al cognato, marito della sua zia (...) che abita in Iran (cfr. A2, D17 seg., pag. 3; D20, pag. 5). Altresì, anche dopo la sua partenza dall'Iran, risulta dagli atti che egli abbia mantenuto dei contatti regolari con i genitori (cfr. A2, D10, pag. 2; ricorso, p.to 4, pag. 9; scritto del 15 marzo 2024). Visto l'insieme di tali elementi, che si evincono in maniera chiara ed affidabile dalle stesse dichiarazioni del ricorrente, è permesso ammettere, come ha concluso la SEM nella sua decisione, che egli possa essere sostenuto, sia finanziariamente, che materialmente ed affettivamente, da parte della sua famiglia, in particolare i genitori, che hanno la possibilità effettiva di sostenerlo e di garantirgli una presa a carico reale, nel caso di un suo rientro in Iran. Segnatamente, non v'è agli atti alcun elemento concreto dal quale scaturisca che lo sviluppo psichico e sociale dell'interessato potrebbe essere messo in pericolo, nell'(...) che lo separa attualmente dalla maggiore età, nell'eventualità di una sua reintegrazione nel suo nucleo famigliare. Tale apprezzamento non viene minimamente posto in dubbio dalle considerazioni generiche esposte nel gravame dall'insorgente, il quale si è accontentato di lamentarsi che l'autorità inferiore avrebbe tenuto conto soltanto di alcuni aspetti per pronunciare l'esigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento, senza tuttavia presentare degli elementi concreti e sostanziati che porrebbero effettivamente in dubbio il giudizio al quale è giunta l'autorità inferiore. Pertanto, v'è da concludere per l'esistenza effettiva di una rete famigliare sul posto, che il ricorrente potrà per di più facilmente reintegrare essendo che non l'ha lasciata da molto tempo. 11.4.2 A ciò si aggiunge che, salvo le problematiche otorinolaringoiatriche ed odontoiatriche evincibili dagli atti, che risultano nel frattempo essere state completamente sanate e curate (cfr. n. 12/2, 17/1, 25/2, 26/2, 36/2 e 37/2), il ricorrente nel corso di tutta la sua procedura dinnanzi all'autorità inferiore, ha riferito di essere in buona salute (cfr. A1, p.to 8.02, pag. 10; A2, D4 seg., pag. 2). Nemmeno nel suo ricorso egli ha fatto valere una qualsiasi problematica di salute. Pertanto, si può partire dall'assunto che egli sia in buono stato di salute, e che neppure da questo profilo esistano degli ostacoli all'esecuzione del suo allontanamento. 11.4.3 Infine, per quanto attiene al periodo di poco più di otto mesi trascorsi in Svizzera, ciò non può rappresentare un elemento che faccia propendere per un'integrazione profonda dell'insorgente in un nuovo contesto socioculturale, a maggior ragione avendo egli vissuto più di (...) anni della sua vita in Iran, frequentando anche (...) anni di scuola, nonché lavorando in seguito quale (...) per (...) anni (cfr. A1, p.to 1.17.04, pag. 4 seg.). 11.4.4 Ciò detto, apparterrà comunque all'autorità cantonale d'esecuzione, poiché si tratta di un minore non accompagnato, di accertarsi - eventualmente con l'intermediazione della rappresentanza svizzera nel Paese d'origine dell'interessato - al momento in cui l'allontanamento sarà concretamente pronto ad essere eseguito, che l'insorgente possa essere accolto da un membro della sua famiglia al suo arrivo, al fine di assicurare la sua presa a carico così come disposto dall'art. 69 cpv. 4 LStrI. L'autorità inferiore è quindi invitata a vegliare perché tali disposizioni siano comprese e rispettate dall'autorità incaricata dell'esecuzione dell'allontanamento, ed a sostenerla in tal senso. Altresì, anche il rappresentante legale dell'insorgente, è in misura di rammentarle al momento opportuno (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-5264/2021 succitata, pag. 17). 11.4.5 Su tali presupposti, il benessere del fanciullo non risulta essere a rischio nel caso di un suo rinvio in Iran, ed ulteriori approfondimenti o indagini, o ancora la richiesta di particolari garanzie, in rapporto alla sua accoglienza in Iran, non risultano essere necessarie in specie. 11.5 Pertanto, l'esecuzione del suo allontanamento è quindi pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
12. In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente potrà procurarsi ogni ulteriore documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid 12).
13. Ne consegue che, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.
14. Alla luce di quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.
15. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, è divenuta senza oggetto.
16. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente, minorenne, è indigente; v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
17. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: