Asilo e allontanamento (procedura celere)
Sachverhalt
A. A.a Il 29 novembre 2023, la richiedente ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera.
A.b Il 6 febbraio 2024 si è svolta l’audizione approfondita sui motivi d’asilo giusta l’art. 29 LAsi (RS 142.31; cfr. atto della Segreteria di Stato della mi- grazione [di seguito: SEM] n. […]-15/13). L’interessata, cittadina iraniana, ha sostanzialmente addotto di aver subìto violenze sessuali, aggressioni fisiche e insulti da parte del marito – dipendente da alcol e stupefacenti. Dopo 12 anni di matrimonio, avrebbe chiesto la separazione coniugale at- traverso un procedimento giudiziario durato due anni e tre mesi, conclusosi con la pronuncia del divorzio il 19 dicembre 2021, nell’ambito del quale le sarebbe stato affidato il figlio comune fino all’età di sette anni. Successiva- mente, avrebbe trovato una nuova abitazione mantenendosi attiva profes- sionalmente ma, infine, sarebbe stata costretta a lasciare il lavoro poiché l’ex marito la pedinava incessantemente. Inoltre, nell’ambito della prima vi- sita parentale, l’ex coniuge avrebbe trattenuto il figlio comune presso la sua abitazione, rendendo difficoltosi i successivi incontri con la madre. I mal- trattamenti e le minacce dell’ex marito si sarebbero quindi protratti anche dopo il divorzio. Ella non avrebbe tuttavia sporto denuncia presso le auto- rità iraniane poiché convinta che le stesse non sarebbero state in grado di proteggerla. Temendo per la propria incolumità, in particolare dopo che il suo aggressore avrebbe tentato di versarle addosso dell’acido giungendo inaspettatamente a bordo di una motocicletta, la richiedente sarebbe quindi espatriata.
A supporto della propria domanda, l’interessata ha depositato agli atti la copia di un messaggio ricevuto sul cellulare nonché la copia dell’atto di divorzio e del certificato di famiglia (cfr. mezzi di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1-3).
A.c Con parere legale del 13 febbraio 2024, la rappresentanza legale si è espressa in merito al progetto di decisione negativa della SEM.
B. Con decisione del 14 febbraio 2024, notificata lo stesso giorno, la SEM non ha riconosciuto all’interessata la qualità di rifugiata, ha respinto la domanda d’asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, incaricando il Cantone di B._______ dell’esecuzione di quest’ultima misura.
D-1116/2024 Pagina 3 C. C.a Con ricorso del 21 febbraio 2024, l’insorgente avversa la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribu- nale) concludendo principalmente all’annullamento della stessa, all’acco- glimento della domanda d’asilo e, in subordine, alla concessione dell’am- missione provvisoria in Svizzera oppure alla restituzione degli atti alla SEM per nuova istruzione. Sul piano procedurale, viene presentata un’istanza di assistenza giudiziaria, nel senso di essere esentata dal pagamento delle spese di giudizio unitamente al relativo anticipo, protestate tasse e spese. Al gravame non sono stati acclusi nuovi mezzi di prova. C.b Con decisione incidentale del 23 febbraio 2024, il Tribunale ha accolto l’istanza di assistenza giudiziaria e ha invitato la SEM a presentare una risposta al ricorso, giunta il 5 marzo 2024. Il 20 marzo 2024 l’insorgente ha formulato una replica (con nuovi referti medici), alla quale la SEM ha dupli- cato il 28 marzo successivo. C.c Con scritto del 28 novembre 2024, la ricorrente ha infine presentato un nuovo referto medico.
Erwägungen (40 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒ 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'ina- deguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu- nale non è inoltre vincolato né dai motivi e dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), né dalle argo- mentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
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E. 3.1 Nella decisione impugnata, la SEM ritiene sostanzialmente che i motivi d’asilo addotti con riferimento alle pretese violenze dell’ex marito non siano rilevati ai sensi dell’art. 3 LAsi. In particolare, l’interessata avrebbe ingiusti- ficatamente rinunciato a chiedere protezione nel suo Paese d’origine, no- nostante quest’ultimo disponga di infrastrutture statali e non statali funzio- nanti ed efficaci nella tutela delle donne vittime di violenza, in particolare nella città di C._______ dalla quale ella proviene. Il ricorso alle strutture interne di protezione sarebbe inoltre ragionevole esigibile a fronte dell’istru- zione, dell’esperienza professionale e dell’indipendenza della ricorrente acquisita dopo il divorzio. In questo senso, la richiedente non avrebbe di- mostrato che lo Stato iraniano si sarebbe rifiutato o non sarebbe stato in misura di offrirle una protezione (cfr. decisione avversata, pagg. 6-8). Inol- tre, la copia del messaggio ricevuto sul suo cellulare (cfr. mdp SEM n. 1) sarebbe un mezzo di prova inconferente poiché mancherebbe di “chia- rezza e comprensione”, considerato inoltre che non sarebbe stata in grado di spiegarne l’entità e lo scopo probatorio (idem pag. 8).
E. 3.2 Censurando la violazione del diritto federale (artt. 3 e 7 LAsi), la ricor- rente rimprovera alla SEM di non aver considerato la sua condizione quale vittima di violenza domestica e sessuale (determinante per la qualità di ri- fugiata), effettuando così una valutazione superficiale delle allegazioni (cfr. ricorso, pag. 3). Ella ribadisce che l’espatrio si sarebbe imposto in ragione della “pressione psicologica dovuta alle violenze verbali e fisiche del ma- rito, così come all’angoscia causata dall’incontrarlo molto frequentemente” (idem pag. 4). La pertinenza delle allegazioni si giustificherebbe inoltre dal fatto ch’ella avrebbe tentato, in numerose occasioni, di denunciare l’ex ma- rito per le violenze subite durante il matrimonio, senza tuttavia ottenere la protezione delle autorità. Ciò posto, sarebbe “impensabile” che quest’ul- time “possano e vogliano fare qualcosa dopo il divorzio” (idem pag. 5). In proposito, la SEM avrebbe dovuto riconoscere che, in Iran, lo stupro all’in- terno del matrimonio non è punibile, in quanto la donna avrebbe l’obbligo di soddisfare sessualmente il coniuge. Inoltre, l’autorità inferiore non avrebbe tenuto debitamente conto “del complesso dei fatti determinanti re- lativi allo stato psichico […] nell’arco della sua relazione con l’ex coniuge.” (idem pag. 6). La ricorrente cita dipoi tre rapporti che comproverebbero il carattere legale delle violenze domestiche in Iran (idem pag. 7). Andrebbe altresì considerato che, in detto Paese, non sarebbero accordate le garan- zie derivanti dalla Convenzione relativa all’ammissione temporanea con- clusa a Istanbul il 26 giugno 1990 ed entrata in vigore per la Svizzera l’11 agosto 1995 e per l’Italia il 18 settembre 1997 (RS 0.631.24; Convenzione di Istanbul) poiché quest’ultima contradirebbe le prescrizioni della legge
D-1116/2024 Pagina 5 islamica. Inoltre, il suo successo nella procedura di divorzio – caratterizzata da innumerevoli ostacoli e rinunce di diritti matrimoniali – non potrebbe co- stituire un indicatore del corretto funzionamento della giustizia penale ira- niana (idem pagg. 7-8). Infine, l’insorgente reputa “alquanto curioso come l’intero racconto […] venga messo in discussione sulla base di un unico mezzo di prova, di cui la ricorrente ha fornito in ogni caso tutte le informa- zioni di cui era a conoscenza” (idem pag. 9). Ella non potrebbe fornire in- formazioni più precise in merito al mezzo di messaggio telefonico ricevuto (mdp SEM n. 1) poiché necessiterebbe di un numero SANA per accedere al portale dei documenti giudiziari iraniano. In ogni caso, la SEM non l’avrebbe mai confrontata su eventuali incongruenze delle sue allegazioni.
E. 3.3 Nelle osservazioni al ricorso, la SEM si riconferma essenzialmente nella propria decisione e postula il respingimento del ricorso, ritenendo di- rimente che l’insorgente non avrebbe richiesto protezione dopo il divorzio, nonostante fosse una donna divorziata, indipendente, lavoratrice, proprie- taria di un’automobile e locatrice di un appartamento (cfr. atto TAF n. 4). In replica, la ricorrente contesta la conclusione della SEM, affermando segna- tamente di aver già chiesto protezione alle autorità iraniane durante il ma- trimonio, senza tuttavia ottenere alcun riscontro. Pertanto, a fronte delle violenze occorse dopo il divorzio, avrebbe ragionevolmente desistito dal rivolgersi nuovamente alle autorità, preferendo indirizzarsi all’ufficio della difesa della donna. Tuttavia, le prerogative di quest’ultimo – posto sotto al controllo statale – non sarebbero quelle di garantire una valida protezione oppure di facilitare l’avvio di una procedura penale, bensì quella di favorire una soluzione che riporterebbe le vittime nel contesto dell’abuso dome- stico. Inoltre, andrebbe riconosciuto che la sua indipendenza economica acquisita dopo il divorzio non avrebbe impedito all’ex coniuge di perpetrare abusi fisici. La sua sindrome post-traumatica da stress, riconducibile alla pressione psichica insopportabile relativa alle violenze coniugali, avrebbe altresì un impatto sulla capacità di poter chiedere aiuto e protezione in pa- tria (cfr. atto TAF n. 7). In duplica, la SEM ritiene infine che l’interessata si sia contraddetta in punto alle richieste di protezione presentate in patria e che i nuovi referti medici non spieghino il motivo per cui non si sarebbe rivolta alle autorità iraniane. In Iran, ella potrebbe poi beneficiare nuova- mente di assistenza psicologica, come avvenuto in passato (cfr. atto TAF
n. 9).
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E. 4.1 Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi).
E. 4.2 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre inoltre considerare i motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La nozione di fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua defini- zione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un ele- mento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (ele- mento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antece- denti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni ante- riori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Sul piano oggettivo, invece, tale timore dev’essere fon- dato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro pros- simo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Pertanto, non sono sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5).
E. 4.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve poi pro- vare, o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La giurisprudenza e la dottrina riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: quest’ultime devono essere sufficientemente fondate, conclu- denti e plausibili (cfr. per i dettagli DTAF 2013/11 consid. 5.1).
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E. 4.4.1 Secondo la teoria della protezione (“Schutztheorie”), il riconosci- mento della qualità di rifugiato non dipende dall’autore della persecuzione, bensì dalla possibilità di ottenere, nel proprio Stato di origine, una prote- zione adeguata contro tale persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 7.1- 7.4). In questo senso, le persecuzioni non riconducibili ad organi governa- tivi rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato soltanto nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la pro- tezione necessaria alla persona interessata. Invero, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale di cui all’art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), la persona richiedente d’asilo deve aver esaurito nel Paese d’origine le possibilità di protezione contro le persecuzioni non statali prima di sollecitare la protezione presso uno Stato terzo. L’effettiva protezione nel Paese d’origine non va inoltre intesa quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non statali. Infatti, nessuno Stato ha la capacità di garantire ovunque e in qua- lunque momento l’assoluta sicurezza ai propri cittadini. Al contrario, oc- corre che sussista una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, in particolare degli organi di poli- zia e un ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3; DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti; 2011/51 consid. 6.1).
E. 4.4.2 Benché i pregiudizi perpetrati dall’ex marito della ricorrente possano raggiungere la soglia d’intensità richiesta dall’art. 3 LAsi, va quindi osser- vato che l’inflizione nel contesto domestico di violenza fisica e sessuale assume unicamente una rilevanza se, nello Stato d’origine, viene negata alla persona interessata un’adeguata protezione, in particolare a causa del suo sesso (cfr. DTAF 2011/51 consid. 7.1 segg. con riferimenti; sentenze del TAF D-4281/2021 del 7 marzo 2024 consid. 5.3.2; D-5356/2020 del 28 novembre 2022 consid. 7.2; E-6061/2020 del 10 novembre 2023 consid. 7.2). I pregiudizi perpetrati alle donne assumono un carattere rilevante per la qualità di rifugiata soltanto se sono strettamente legati, in modo discrimi- natorio, alle caratteristiche del sesso femminile. In altri termini, sussiste un valido motivo di persecuzione quando la (presunta) mancanza di un’ade- guata protezione statale contro gli aggressori è riconducibile ad una discri- minazione di genere. Questo è segnatamente il caso delle donne minac- ciate da matrimoni forzati o delitti d’onore e che, in Paesi con diffusi valori tradizionali e religiosi, non ottengono la stessa protezione statale general- mente accordata alle vittime di sesso maschile (cfr. sentenze del TAF E-4281/2021 consid. 5.3.2; E-2470/2020 del 26 gennaio 2021 consid. 6.3
D-1116/2024 Pagina 8 con riferimenti; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione sviz- zera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 32 consid. 8.7.2 e 8.8.1).
E. 4.4.3 Occorre quindi determinare se per la ricorrente sia possibile e ragio- nevolmente esigibile ottenere attraverso le autorità e le istituzioni iraniane una protezione dai maltrattamenti dell’ex marito, tenuto conto delle speci- ficità del caso concreto (cfr. DTAF 2008/12 consid. 5).
E. 4.4.4.1 Il Tribunale ha più volte analizzato la capacità e la volontà di prote- zione delle autorità iraniane nei confronti delle donne vittime di violenza domestica o sessuale (cfr. sentenza D-4281/2021 consid. 5.3.4-5.3.6).
E. 4.4.4.2 In Iran le donne sono soggette a svariate discriminazioni sotto molti aspetti. Ciò si riflette segnatamente nella legislazione penale iraniana, la quale non elenca lo stupro come un reato autonomo; per varie ragioni, le vittime rinunciano inoltre a sporgere denuncia se confrontate con violenze sessuali. La violenza domestica è ancora diffusa in tutte le regioni del Paese e non esiste una legge specifica che criminalizza tale comporta- mento. Le maggiori difficoltà sono riconducibili al sistema giudiziario e alla situazione sociale e personale delle donne vittime di maltrattamenti ses- suali. Le specificità della procedura penale iraniana impediscono inoltre alle donne di avere un accesso effettivo ad un tribunale indipendente e di sfuggire alla violenza. Infatti, la concessione della protezione dipende spesso dall’atteggiamento delle autorità locali di polizia e giustizia e, nel contempo, risulta estremamente difficile ottenere un supporto a lungo ter- mine attraverso il numero limitato di centri di consulenza per le donne. La responsabilità per il coordinamento e il finanziamento delle strutture di pro- tezione spetta all’organizzazione statale State Welfare Organization (SWO), il quale supervisiona i centri di accoglienza gestiti da organizza- zioni non governative. Tuttavia, tali centri offrirebbero protezione a lungo termine principalmente a lavoratrici del sesso, tossicodipendenti e persone appartenenti alla comunità LGBTQ+. Essi sarebbero inoltre deputati alla riconciliazione con la famiglia nonché al reinserimento coniugale e dome- stico. In proposito, la città di Teheran disporrebbe di 28 o 27 strutture di protezione, ciascuna con dieci posti di assistenza; gli strumenti di prote- zione non sarebbero però sufficienti per soddisfare l’effettivo bisogno delle vittime. Il Tribunale ha quindi concluso che, in genere, le donne vittime di violenza sessuale in Iran non ricevono né una protezione efficace né un supporto da parte delle organizzazioni statali; lo stesso vale per le vittime di violenza domestica, benché secondo le fonti sarebbe disponibile una certa struttura di protezione della città di Teheran (cfr. sentenze del TAF
D-1116/2024 Pagina 9 E-4281/2021 consid. 5.3.4-5.3.6; E-6061/2020 consid. 7.5; E-3876/2020 del 1° marzo 2023 consid. 7.3.2; D-5356/2020 consid. 7.3; E-2470/2020 consid. 6.6.2). Questa valutazione rimane ancora valida a fronte dell’at- tuale situazione in Iran (cfr. ex pluris sentenza E-4281/2021 consid. 5.3.6).
E. 4.4.4.3 Occorre tuttavia precisare che, secondo il recente rapporto annuale del 2023 allestito dalla SWO, vi sarebbero attualmente 29 rifugi (“Schu- tzhäuser”) per le donne vittime di violenza sparsi in tutto il Paese, nonché altrettanti centri per il sostegno e la riabilitazione di donne socialmente svantaggiate e 285 centri di emergenza (cfr. SWO, سالنامه آمار ی سال ۱۴۰۲ [an- nuario statistico del 1402], 1403 [2024], https://media.behzi- sti.ir/d/2024/11/05/0/512649.pdf?ts=1730802688000, consultato il 13 feb- braio 2025). Nel 2019, soltanto tre di questi rifugi si trovavano nella città di Teheran (cfr. SWO, ؟ گزارش | خانه امن زنان ا ی ی ران کجاست [rapporto online che elenca l’ubicazione dei rifugi per le donne in Iran], 26.09.1399 [16.12.2020], https://behzisti.ir/xfyY, consultato il 13 febbraio 2025).
E. 4.4.4.4 Se le donne vittime di violenza abbiano accesso alla protezione statale va pertanto determinato caso per caso, considerando le specifiche circostanze personali (cfr. ex pluris sentenza E-6061/2020 consid. 7.5.3).
E. 4.5.1 Nel caso concreto, la ricorrente ha addotto di aver ottenuto il divorzio dall’ex marito poiché quest’ultimo la violentava ripetutamente, spesso sotto l’effetto di stupefacenti e dell’alcol (cfr. atto SEM n. 15/13 D11). Tuttavia, i maltrattamenti e le minacce sarebbero proseguiti anche dopo la separa- zione, inducendola così all’espatrio (idem D11, D14, D22). In particolare, l’ex coniuge l’avrebbe continuamente pedinata sul posto di lavoro, avrebbe sottratto il figlio nonostante la custodia a lei accordata, avrebbe minacciato di ucciderla, avrebbe tentato di versarle addosso dell’acido (idem D14) e, infine, l’avrebbe costretta a intrattenere rapporti sessuali con lui in cambio della possibilità di far visita al figlio (idem D11 pag. 3).
E. 4.5.2 Tuttavia, tali persecuzioni non si rivelano pertinenti per la qualità di rifugiata. Infatti, per le violenze subite dopo la separazione, la ricorrente ha dichiarato di non aver chiesto protezione né alle autorità iraniane né alle organizzazioni presenti in città (cfr. atto SEM n. 15/13 D23-24), sostenendo inoltre di non essere stata a conoscenza di tale possibilità (idem D25). Que- sta attitudine non rispetta il principio di sussidiarietà della protezione inter- nazionale rispetto alla protezione nazionale, escludendo così un valido mo- tivo d’asilo e inficiando d’acchito la censura secondo cui lo Stato iraniano si rifiuterebbe di offrirle una tutela sufficiente (cfr. ricorso, pag. 5).
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E. 4.5.3 A tal proposito, va anzitutto rilevato che l’insorgente ha chiesto e ot- tenuto il divorzio proprio in ragione delle dipendenze e delle caratteristiche comportamentali dell’ex coniuge (cfr. atto SEM n. 15/13 D11). Ciò dimostra la volontà e la capacità delle autorità iraniane di accordarle, già nel rigido contesto coniugale iraniano, una valida protezione civile. In secondo luogo, non è ragionevolmente comprensibile che nel periodo successivo al divor- zio (due anni), l’interessata non si sia mai rivolta alle autorità per denun- ciare le vessazioni dell’ex marito, posto segnatamente che il legame giuri- dico con quest’ultimo era nel frattempo mutato. L’affermazione per cui non era a conoscenza della possibilità di rivolgersi allo Stato per denunciare i fatti di violenza, rispettivamente alle strutture di protezione qualora fosse stata in pericolo (idem D24), appare quindi pretestuosa, posto ch’ella aveva già dimostrato un’ampia determinazione e conoscenza del sistema statale intentando l’azione di divorzio – poi accolta dal tribunale. Inoltre, la ricor- rente era una donna divorziata, detentrice di un’automobile (idem D14 pag.
7) e sufficientemente indipendente, capace di trovare sicurezza prendendo in locazione un’abitazione (anche se con difficoltà) nonché di mantenersi lavorando come bambinaia e cuoca anche in altre città del Paese (idem D14 pagg. 6-7, D26-27). Ella gode inoltre di una valida istruzione e di una solida esperienza professionale, avendo ottenuto il diploma liceale e svolto molteplici professioni (segretaria, collaboratrice in un laboratorio fotogra- fico, dattilografa, cassiera e magazziniera; idem D26 e D29). La richiedente disponeva infine dell’appoggio di una cara amica che l’ha sostenuta finan- ziariamente nell’organizzazione dell’espatrio (idem D14 pag. 8, D39-40).
E. 4.5.4 Ciò posto, sarebbe stato lecito attendersi che, a fronte delle specifi- che circostanze personali, la ricorrente si rivolgesse alla polizia iraniana o s’informasse in merito all’esistenza di strutture d’accoglienza e di prote- zione che, come menzionato (consid. 4.4.4 supra), sono presenti nel suo Paese d’origine (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-4281/2021 consid. 6.1.2; E-6061/2020 consid. 7.6; D-2309/2019 del 3 giugno 2019 consid. 7.4).
E. 4.5.5 Questa conclusione non può essere ragionevolmente messa in di- scussione dal messaggio telefonico ricevuto sul cellulare della ricorrente, mediante il quale quest’ultima sarebbe stata convocata ad un evento non meglio specificato (cfr. mdp SEM n. 1). Infatti, lo stesso non comprova l’esi- stenza di una persecuzione statale in patria e non giustifica neppure la scelta di espatriare senza aver chiesto preliminarmente una protezione sta- tale oppure denunciare gli atti perpetrati dall’ex marito. Del resto, l’insor- gente non è neppure in grado di spiegare l’entità del messaggio sicché, contrariamente a quanto asserito in sede d’audizione, non si può inferire
D-1116/2024 Pagina 11 dallo stesso che le autorità abbiano emesso nei suoi confronti un divieto d’uscita dal Paese (cfr. atto SEM n. 15/13 D41-42).
E. 4.5.6 Visto quanto precede, la censura secondo cui la SEM sarebbe in- corsa in una violazione del suo obbligo di motivazione – prerogativa deri- vante dal diritto di essere sentito secondo l’art. 29 cpv. 2 Cost. – risulta manifestamente infondata (cfr. ricorso, pagg. 10-11). Invero, l’autorità infe- riore ha sviluppato un’ampia argomentazione afferente al principio della sussidiarietà della protezione internazionale, considerando debitamente le condizioni personali della ricorrente nonché le contestazioni mosse nel pa- rere legale (cfr. decisione avversata, pagg. 6-9). Le specifiche censure pro- poste nel gravame dimostrano peraltro che l’insorgente ha pienamente ap- prezzato la portata del provvedimento impugnato (per i dettagli sull’obbligo di motivazione, cfr. DTF 145 III 324 consid. 6.1; 143 III 65 consid. 5.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2).
E. 4.6 In esito, il Tribunale giudica che le allegazioni presentate dalla ricor- rente non giustificano il riconoscimento della sua qualità di rifugiata.
E. 5 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare tale misura.
E. 6.1 La SEM ritiene che l’esecuzione dell’allontanamento dalla Svizzera verso l’Iran sia possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, posto in particolare che l’interessata godrebbe di buona salute, di una valida espe- rienza professionale, nonché di un sufficiente appoggio in patria, costituito in particolare dall’amica che le avrebbe già prestato un aiuto finanziario in passato (cfr. decisione avversata, pag. 10). A quest’ultimo proposito, la ri- corrente sostiene invece che la presenza di una sola persona non possa ragionevolmente costituire un valido sostegno favorevole al suo reinseri- mento (cfr. ricorso, pag. 9). Inoltre, la SEM avrebbe fondato la propria va- lutazione su un accertamento incompleto degli atti di causa e “dell’effettiva realtà sociale sussistente nel Paese d’origine” (idem pag. 10).
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E. 6.2 Per rinvio dell’art. 44 LAsi, l’esecuzione dell'allontanamento è regola- mentata dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), il quale dispone che la stessa dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrl) e ragionevolmente esigi- bile (art. 83 cpv. 4 LStrl). Qualora non sia adempiuta una di queste condi- zioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI).
E. 6.3 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. A tale proposito, l’insorgente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respin- gimento in quanto non dispongono della qualità di rifugiati (art. 5 cpv. 1 LAsi). Inoltre, non v’è motivo di considerare l’esistenza di un rischio perso- nale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in rela- zione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105; cfr. sentenza della CorteEDU, Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129). Pure la situazione generale dei diritti dell’uomo vigente in Iran non risulta ostativa all’ammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (cfr. ex pluris sen- tenze del TAF D-1284/2024 dell’11 aprile 2024 consid. 10.2; E-4281/2021 consid. 8.2.4; D-5650/2023 del 5 marzo 2024 consid. 7.1, D-439/2022 del 29 febbraio 2024 consid. 9.3.1). Inoltre, il timore palesato dalla ricorrente rispetto al comportamento del suo ex marito non impedisce l’esecuzione dell’allontanamento poiché, come stabilito (cfr. consid. 4.5.4 supra), si può ragionevolmente esigere ch’ella si rivolga alle strutture e alle autorità ira- niane per ottenere protezione. Infine, si osserva che le problematiche di natura medica risultano pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. sentenza della CorteEDU, Grande Camera, Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §§ 180- 193, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2), ai quali non è apparentabile la presente fattispecie (cfr. consid. 6.4.4 infra). L’esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile.
E. 6.4.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
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E. 6.4.2 Malgrado le importanti tensioni sorte da metà settembre del 2022, in Iran non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l’integralità del territorio che presume a priori l’esistenza di una messa in pericolo concreta di tutti i cittadini (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-2480/2022 del 26 novembre 2024 consid. 7; E-4281/2021 consid. 8.3.2; E-6549/2023 del 5 febbraio 2024 consid. 10.2; E-5300/2023 del 1° febbraio 2024 consid. 10.4; D-2807/2020 del 13 di- cembre 2023 consid. 9.3.2).
E. 6.4.3 Dagli atti di causa non si evincono inoltre fatti o argomenti per con- cludere che, in caso di rimpatrio, la ricorrente si troverebbe in una situa- zione personale di natura tale da mettere concretamente in pericolo la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà. Anzitutto, ella è una donna istruita e vanta di un’ampia esperienza professionale che, peraltro, le ha permesso di restare attiva professionalmente anche dopo il divorzio (consid. 4.5.3 supra; cfr. ex pluris sentenza E-4281/2021 consid. 8.3.3). In patria, l’inte- ressata può inoltre contare sul sostegno della sua amica e, se necessario, rivolgersi anche a sua madre. Quest'ultima, essendo parte della famiglia nucleare, potrà presumibilmente offrirle un primo appoggio favorevole al suo reinserimento sociale. I pretesi contatti che la madre intratterrebbe con l’ex coniuge non sono inoltre corroborati da evidenze probatorie e, per- tanto, non risultano dirimenti per il giudizio (cfr. atto SEM n. 15/13 D34 e D39). Del resto, l’insorgente ha affermato che la sua amica frequenta tal- volta sua madre e le riporta sue notizie (idem 39), quindi sarà agevole ri- stabilire il contatto con la familiare. Va poi ribadito che, dopo il divorzio, la ricorrente ha mantenuto una vita indipendente, ciò che rende inverosimile l’esistenza di eccessive difficoltà nell’ambito della sua reintegrazione lavo- rativa e sociale in caso di rimpatrio.
E. 6.4.4.1 Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento diviene inoltre inesigibile se, nel caso di rientro nel loro paese d’origine o di provenienza, la persona interessata potrebbe non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condi- zioni minime d’esistenza. Per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d’urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana. Se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d’ori- gine del richiedente, all’occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli pre- scritti in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento sarà quindi ragionevol- mente esigibile. Non lo sarà invece più se, in ragione dell’assenza di pos- sibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute si degraderebbe così ra- pidamente al punto da condurla, in maniera certa, alla messa in pericolo
D-1116/2024 Pagina 14 concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.3; 2011/50 consid. 8.3).
E. 6.4.4.2 Nel caso concreto, la ricorrente è in particolare affetta da un di- sturbo post-traumatico da stress ([…]) e da eventi stressanti di altro tipo che riguardano la famiglia e la casa ([…]), in attuale trattamento con (…) (cfr. atti SEM n. 12/2, 30/2, 32/2, 34/2, 42/2; atto TAF n. 11), nonché da un disturbo depressivo ricorrente, episodio di media gravità ([…]; cfr. atto TAF
n. 11, all. 1). L’ultimo referto medico pone inoltre l’indicazione di un tratta- mento psicoterapeutico (cfr. atto TAF n. 11).
E. 6.4.4.3 In proposito, il Tribunale osserva che il sistema sanitario iraniano è di alto livello. Con riferimento ai trattamenti per i problemi di salute mentale, il Mental Health Atlas dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) del 2020 – pubblicato nel 2022 – fa inoltre riferimento alla presenza di 2057 psichiatri che esercitano in istituzioni pubbliche e private, oltre ad altri pro- fessionisti della salute mentale quali infermieri e psicologi (cfr. WORLD HEALTH ORGANIZATION, Mental Health Atlas 2020 Country Profile: Iran, del 15 aprile 2022, https://www.who.int/publications/m/item/mental-health-at- las-irn-2020-country-profile, consultato il (…); cfr. ex pluris sentenze del TAF E-6469/2024 e E-6483/2024 del 5 dicembre 2024 consid. 9.3.4; E-4281/2021 consid. 8.3.5.3; D-3121/2023 dell'11 luglio 2023 consid. 10.6). Pertanto, a fronte delle affezioni diagnosticate all’insorgente, si può ragionevolmente ammettere che quest’ultima potrà ricorrere ad un ade- guato trattamento psichiatrico anche nel suo Paese d’origine, come peral- tro avvenuto già in passato nel periodo antecedente al divorzio (cfr. atto SEM n. 15/13 D11 pag. 6 e D21). In altri termini, a fronte delle valide pos- sibilità di cura presenti in patria, il suo allontanamento verso l’Iran non com- porterebbe un degrado rapido del suo stato valetudinario tale da condurla alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio e durevole della sua integrità fisica (cfr. consid. 6.4.4.1 supra).
E. 6.4.4.4 L’interessata potrà comunque richiedere un sostegno finanziario per assicurare l’assistenza medica per un periodo limitato nel Paese d’ori- gine – ad esempio ottenendo una riserva di medicinali prima del suo allon- tanamento dalla Svizzera (art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell’Or- dinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie dell’11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.31]).
E. 6.4.5 Per questi motivi, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragione- volmente esigibile.
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E. 6.5 Infine, non risultano impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecu- zione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI), poiché gli insorgenti, usando la necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indi- spensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).
E. 6.6 La decisione avversata va quindi confermata anche in materia di ese- cuzione dell’allontanamento.
E. 7 Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Essa non è nemmeno incorsa in un abuso del suo potere d’apprezzamento in relazione alla misura dell’allontanamento. Il ricorso va quindi respinto e la decisione avversata confermata.
E. 8 Visto l’esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a ca- rico della ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria, le stesse non vengono tuttavia prelevate.
E. 9 Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità can- tonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Manuel Borla Matteo Piatti
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1116/2024 Sentenza del 13 febbraio 2025 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Grégory Sauder, Nina Spälti Giannakitsas, cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nata il (...), Iran, patrocinata da Darshell Benitez Reyes, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 14 febbraio 2024. Fatti: A. A.a Il 29 novembre 2023, la richiedente ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera. A.b Il 6 febbraio 2024 si è svolta l'audizione approfondita sui motivi d'asilo giusta l'art. 29 LAsi (RS 142.31; cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [...]-15/13). L'interessata, cittadina iraniana, ha sostanzialmente addotto di aver subìto violenze sessuali, aggressioni fisiche e insulti da parte del marito - dipendente da alcol e stupefacenti. Dopo 12 anni di matrimonio, avrebbe chiesto la separazione coniugale attraverso un procedimento giudiziario durato due anni e tre mesi, conclusosi con la pronuncia del divorzio il 19 dicembre 2021, nell'ambito del quale le sarebbe stato affidato il figlio comune fino all'età di sette anni. Successivamente, avrebbe trovato una nuova abitazione mantenendosi attiva professionalmente ma, infine, sarebbe stata costretta a lasciare il lavoro poiché l'ex marito la pedinava incessantemente. Inoltre, nell'ambito della prima visita parentale, l'ex coniuge avrebbe trattenuto il figlio comune presso la sua abitazione, rendendo difficoltosi i successivi incontri con la madre. I maltrattamenti e le minacce dell'ex marito si sarebbero quindi protratti anche dopo il divorzio. Ella non avrebbe tuttavia sporto denuncia presso le autorità iraniane poiché convinta che le stesse non sarebbero state in grado di proteggerla. Temendo per la propria incolumità, in particolare dopo che il suo aggressore avrebbe tentato di versarle addosso dell'acido giungendo inaspettatamente a bordo di una motocicletta, la richiedente sarebbe quindi espatriata. A supporto della propria domanda, l'interessata ha depositato agli atti la copia di un messaggio ricevuto sul cellulare nonché la copia dell'atto di divorzio e del certificato di famiglia (cfr. mezzi di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1-3). A.c Con parere legale del 13 febbraio 2024, la rappresentanza legale si è espressa in merito al progetto di decisione negativa della SEM. B. Con decisione del 14 febbraio 2024, notificata lo stesso giorno, la SEM non ha riconosciuto all'interessata la qualità di rifugiata, ha respinto la domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, incaricando il Cantone di B._______ dell'esecuzione di quest'ultima misura. C. C.a Con ricorso del 21 febbraio 2024, l'insorgente avversa la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) concludendo principalmente all'annullamento della stessa, all'accoglimento della domanda d'asilo e, in subordine, alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera oppure alla restituzione degli atti alla SEM per nuova istruzione. Sul piano procedurale, viene presentata un'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso di essere esentata dal pagamento delle spese di giudizio unitamente al relativo anticipo, protestate tasse e spese. Al gravame non sono stati acclusi nuovi mezzi di prova. C.b Con decisione incidentale del 23 febbraio 2024, il Tribunale ha accolto l'istanza di assistenza giudiziaria e ha invitato la SEM a presentare una risposta al ricorso, giunta il 5 marzo 2024. Il 20 marzo 2024 l'insorgente ha formulato una replica (con nuovi referti medici), alla quale la SEM ha duplicato il 28 marzo successivo. C.c Con scritto del 28 novembre 2024, la ricorrente ha infine presentato un nuovo referto medico. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi e dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Nella decisione impugnata, la SEM ritiene sostanzialmente che i motivi d'asilo addotti con riferimento alle pretese violenze dell'ex marito non siano rilevati ai sensi dell'art. 3 LAsi. In particolare, l'interessata avrebbe ingiustificatamente rinunciato a chiedere protezione nel suo Paese d'origine, nonostante quest'ultimo disponga di infrastrutture statali e non statali funzionanti ed efficaci nella tutela delle donne vittime di violenza, in particolare nella città di C._______ dalla quale ella proviene. Il ricorso alle strutture interne di protezione sarebbe inoltre ragionevole esigibile a fronte dell'istruzione, dell'esperienza professionale e dell'indipendenza della ricorrente acquisita dopo il divorzio. In questo senso, la richiedente non avrebbe dimostrato che lo Stato iraniano si sarebbe rifiutato o non sarebbe stato in misura di offrirle una protezione (cfr. decisione avversata, pagg. 6-8). Inoltre, la copia del messaggio ricevuto sul suo cellulare (cfr. mdp SEM n. 1) sarebbe un mezzo di prova inconferente poiché mancherebbe di "chiarezza e comprensione", considerato inoltre che non sarebbe stata in grado di spiegarne l'entità e lo scopo probatorio (idem pag. 8). 3.2 Censurando la violazione del diritto federale (artt. 3 e 7 LAsi), la ricorrente rimprovera alla SEM di non aver considerato la sua condizione quale vittima di violenza domestica e sessuale (determinante per la qualità di rifugiata), effettuando così una valutazione superficiale delle allegazioni (cfr. ricorso, pag. 3). Ella ribadisce che l'espatrio si sarebbe imposto in ragione della "pressione psicologica dovuta alle violenze verbali e fisiche del marito, così come all'angoscia causata dall'incontrarlo molto frequentemente" (idem pag. 4). La pertinenza delle allegazioni si giustificherebbe inoltre dal fatto ch'ella avrebbe tentato, in numerose occasioni, di denunciare l'ex marito per le violenze subite durante il matrimonio, senza tuttavia ottenere la protezione delle autorità. Ciò posto, sarebbe "impensabile" che quest'ultime "possano e vogliano fare qualcosa dopo il divorzio" (idem pag. 5). In proposito, la SEM avrebbe dovuto riconoscere che, in Iran, lo stupro all'interno del matrimonio non è punibile, in quanto la donna avrebbe l'obbligo di soddisfare sessualmente il coniuge. Inoltre, l'autorità inferiore non avrebbe tenuto debitamente conto "del complesso dei fatti determinanti relativi allo stato psichico [...] nell'arco della sua relazione con l'ex coniuge." (idem pag. 6). La ricorrente cita dipoi tre rapporti che comproverebbero il carattere legale delle violenze domestiche in Iran (idem pag. 7). Andrebbe altresì considerato che, in detto Paese, non sarebbero accordate le garanzie derivanti dalla Convenzione relativa all'ammissione temporanea conclusa a Istanbul il 26 giugno 1990 ed entrata in vigore per la Svizzera l'11 agosto 1995 e per l'Italia il 18 settembre 1997 (RS 0.631.24; Convenzione di Istanbul) poiché quest'ultima contradirebbe le prescrizioni della legge islamica. Inoltre, il suo successo nella procedura di divorzio - caratterizzata da innumerevoli ostacoli e rinunce di diritti matrimoniali - non potrebbe costituire un indicatore del corretto funzionamento della giustizia penale iraniana (idem pagg. 7-8). Infine, l'insorgente reputa "alquanto curioso come l'intero racconto [...] venga messo in discussione sulla base di un unico mezzo di prova, di cui la ricorrente ha fornito in ogni caso tutte le informazioni di cui era a conoscenza" (idem pag. 9). Ella non potrebbe fornire informazioni più precise in merito al mezzo di messaggio telefonico ricevuto (mdp SEM n. 1) poiché necessiterebbe di un numero SANA per accedere al portale dei documenti giudiziari iraniano. In ogni caso, la SEM non l'avrebbe mai confrontata su eventuali incongruenze delle sue allegazioni. 3.3 Nelle osservazioni al ricorso, la SEM si riconferma essenzialmente nella propria decisione e postula il respingimento del ricorso, ritenendo dirimente che l'insorgente non avrebbe richiesto protezione dopo il divorzio, nonostante fosse una donna divorziata, indipendente, lavoratrice, proprietaria di un'automobile e locatrice di un appartamento (cfr. atto TAF n. 4). In replica, la ricorrente contesta la conclusione della SEM, affermando segnatamente di aver già chiesto protezione alle autorità iraniane durante il matrimonio, senza tuttavia ottenere alcun riscontro. Pertanto, a fronte delle violenze occorse dopo il divorzio, avrebbe ragionevolmente desistito dal rivolgersi nuovamente alle autorità, preferendo indirizzarsi all'ufficio della difesa della donna. Tuttavia, le prerogative di quest'ultimo - posto sotto al controllo statale - non sarebbero quelle di garantire una valida protezione oppure di facilitare l'avvio di una procedura penale, bensì quella di favorire una soluzione che riporterebbe le vittime nel contesto dell'abuso domestico. Inoltre, andrebbe riconosciuto che la sua indipendenza economica acquisita dopo il divorzio non avrebbe impedito all'ex coniuge di perpetrare abusi fisici. La sua sindrome post-traumatica da stress, riconducibile alla pressione psichica insopportabile relativa alle violenze coniugali, avrebbe altresì un impatto sulla capacità di poter chiedere aiuto e protezione in patria (cfr. atto TAF n. 7). In duplica, la SEM ritiene infine che l'interessata si sia contraddetta in punto alle richieste di protezione presentate in patria e che i nuovi referti medici non spieghino il motivo per cui non si sarebbe rivolta alle autorità iraniane. In Iran, ella potrebbe poi beneficiare nuovamente di assistenza psicologica, come avvenuto in passato (cfr. atto TAF n. 9). 4. 4.1 Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi). 4.2 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre inoltre considerare i motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La nozione di fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Sul piano oggettivo, invece, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Pertanto, non sono sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5). 4.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve poi provare, o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La giurisprudenza e la dottrina riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: quest'ultime devono essere sufficientemente fondate, concludenti e plausibili (cfr. per i dettagli DTAF 2013/11 consid. 5.1). 4.4 4.4.1 Secondo la teoria della protezione ("Schutztheorie"), il riconoscimento della qualità di rifugiato non dipende dall'autore della persecuzione, bensì dalla possibilità di ottenere, nel proprio Stato di origine, una protezione adeguata contro tale persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 7.1-7.4). In questo senso, le persecuzioni non riconducibili ad organi governativi rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato soltanto nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria alla persona interessata. Invero, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), la persona richiedente d'asilo deve aver esaurito nel Paese d'origine le possibilità di protezione contro le persecuzioni non statali prima di sollecitare la protezione presso uno Stato terzo. L'effettiva protezione nel Paese d'origine non va inoltre intesa quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non statali. Infatti, nessuno Stato ha la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l'assoluta sicurezza ai propri cittadini. Al contrario, occorre che sussista una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, in particolare degli organi di polizia e un ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3; DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti; 2011/51 consid. 6.1). 4.4.2 Benché i pregiudizi perpetrati dall'ex marito della ricorrente possano raggiungere la soglia d'intensità richiesta dall'art. 3 LAsi, va quindi osservato che l'inflizione nel contesto domestico di violenza fisica e sessuale assume unicamente una rilevanza se, nello Stato d'origine, viene negata alla persona interessata un'adeguata protezione, in particolare a causa del suo sesso (cfr. DTAF 2011/51 consid. 7.1 segg. con riferimenti; sentenze del TAF D-4281/2021 del 7 marzo 2024 consid. 5.3.2; D-5356/2020 del 28 novembre 2022 consid. 7.2; E-6061/2020 del 10 novembre 2023 consid. 7.2). I pregiudizi perpetrati alle donne assumono un carattere rilevante per la qualità di rifugiata soltanto se sono strettamente legati, in modo discriminatorio, alle caratteristiche del sesso femminile. In altri termini, sussiste un valido motivo di persecuzione quando la (presunta) mancanza di un'adeguata protezione statale contro gli aggressori è riconducibile ad una discriminazione di genere. Questo è segnatamente il caso delle donne minacciate da matrimoni forzati o delitti d'onore e che, in Paesi con diffusi valori tradizionali e religiosi, non ottengono la stessa protezione statale generalmente accordata alle vittime di sesso maschile (cfr. sentenze del TAF E-4281/2021 consid. 5.3.2; E-2470/2020 del 26 gennaio 2021 consid. 6.3 con riferimenti; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 32 consid. 8.7.2 e 8.8.1). 4.4.3 Occorre quindi determinare se per la ricorrente sia possibile e ragionevolmente esigibile ottenere attraverso le autorità e le istituzioni iraniane una protezione dai maltrattamenti dell'ex marito, tenuto conto delle specificità del caso concreto (cfr. DTAF 2008/12 consid. 5). 4.4.4 4.4.4.1 Il Tribunale ha più volte analizzato la capacità e la volontà di protezione delle autorità iraniane nei confronti delle donne vittime di violenza domestica o sessuale (cfr. sentenza D-4281/2021 consid. 5.3.4-5.3.6). 4.4.4.2 In Iran le donne sono soggette a svariate discriminazioni sotto molti aspetti. Ciò si riflette segnatamente nella legislazione penale iraniana, la quale non elenca lo stupro come un reato autonomo; per varie ragioni, le vittime rinunciano inoltre a sporgere denuncia se confrontate con violenze sessuali. La violenza domestica è ancora diffusa in tutte le regioni del Paese e non esiste una legge specifica che criminalizza tale comportamento. Le maggiori difficoltà sono riconducibili al sistema giudiziario e alla situazione sociale e personale delle donne vittime di maltrattamenti sessuali. Le specificità della procedura penale iraniana impediscono inoltre alle donne di avere un accesso effettivo ad un tribunale indipendente e di sfuggire alla violenza. Infatti, la concessione della protezione dipende spesso dall'atteggiamento delle autorità locali di polizia e giustizia e, nel contempo, risulta estremamente difficile ottenere un supporto a lungo termine attraverso il numero limitato di centri di consulenza per le donne. La responsabilità per il coordinamento e il finanziamento delle strutture di protezione spetta all'organizzazione statale State Welfare Organization (SWO), il quale supervisiona i centri di accoglienza gestiti da organizzazioni non governative. Tuttavia, tali centri offrirebbero protezione a lungo termine principalmente a lavoratrici del sesso, tossicodipendenti e persone appartenenti alla comunità LGBTQ+. Essi sarebbero inoltre deputati alla riconciliazione con la famiglia nonché al reinserimento coniugale e domestico. In proposito, la città di Teheran disporrebbe di 28 o 27 strutture di protezione, ciascuna con dieci posti di assistenza; gli strumenti di protezione non sarebbero però sufficienti per soddisfare l'effettivo bisogno delle vittime. Il Tribunale ha quindi concluso che, in genere, le donne vittime di violenza sessuale in Iran non ricevono né una protezione efficace né un supporto da parte delle organizzazioni statali; lo stesso vale per le vittime di violenza domestica, benché secondo le fonti sarebbe disponibile una certa struttura di protezione della città di Teheran (cfr. sentenze del TAF E-4281/2021 consid. 5.3.4-5.3.6; E-6061/2020 consid. 7.5; E-3876/2020 del 1° marzo 2023 consid. 7.3.2; D-5356/2020 consid. 7.3; E-2470/2020 consid. 6.6.2). Questa valutazione rimane ancora valida a fronte dell'attuale situazione in Iran (cfr. ex pluris sentenza E-4281/2021 consid. 5.3.6). 4.4.4.3 Occorre tuttavia precisare che, secondo il recente rapporto annuale del 2023 allestito dalla SWO, vi sarebbero attualmente 29 rifugi ("Schutzhäuser") per le donne vittime di violenza sparsi in tutto il Paese, nonché altrettanti centri per il sostegno e la riabilitazione di donne socialmente svantaggiate e 285 centri di emergenza (cfr. SWO, [annuario statistico del 1402], 1403 [2024], https://media.behzisti.ir/d/2024/11/05/0/512649.pdf?ts=1730802688000, consultato il 13 febbraio 2025). Nel 2019, soltanto tre di questi rifugi si trovavano nella città di Teheran (cfr. SWO, | [rapporto online che elenca l'ubicazione dei rifugi per le donne in Iran], 26.09.1399 [16.12.2020], https://behzisti.ir/xfyY, consultato il 13 febbraio 2025). 4.4.4.4 Se le donne vittime di violenza abbiano accesso alla protezione statale va pertanto determinato caso per caso, considerando le specifiche circostanze personali (cfr. ex pluris sentenza E-6061/2020 consid. 7.5.3). 4.5 4.5.1 Nel caso concreto, la ricorrente ha addotto di aver ottenuto il divorzio dall'ex marito poiché quest'ultimo la violentava ripetutamente, spesso sotto l'effetto di stupefacenti e dell'alcol (cfr. atto SEM n. 15/13 D11). Tuttavia, i maltrattamenti e le minacce sarebbero proseguiti anche dopo la separazione, inducendola così all'espatrio (idem D11, D14, D22). In particolare, l'ex coniuge l'avrebbe continuamente pedinata sul posto di lavoro, avrebbe sottratto il figlio nonostante la custodia a lei accordata, avrebbe minacciato di ucciderla, avrebbe tentato di versarle addosso dell'acido (idem D14) e, infine, l'avrebbe costretta a intrattenere rapporti sessuali con lui in cambio della possibilità di far visita al figlio (idem D11 pag. 3). 4.5.2 Tuttavia, tali persecuzioni non si rivelano pertinenti per la qualità di rifugiata. Infatti, per le violenze subite dopo la separazione, la ricorrente ha dichiarato di non aver chiesto protezione né alle autorità iraniane né alle organizzazioni presenti in città (cfr. atto SEM n. 15/13 D23-24), sostenendo inoltre di non essere stata a conoscenza di tale possibilità (idem D25). Questa attitudine non rispetta il principio di sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale, escludendo così un valido motivo d'asilo e inficiando d'acchito la censura secondo cui lo Stato iraniano si rifiuterebbe di offrirle una tutela sufficiente (cfr. ricorso, pag. 5). 4.5.3 A tal proposito, va anzitutto rilevato che l'insorgente ha chiesto e ottenuto il divorzio proprio in ragione delle dipendenze e delle caratteristiche comportamentali dell'ex coniuge (cfr. atto SEM n. 15/13 D11). Ciò dimostra la volontà e la capacità delle autorità iraniane di accordarle, già nel rigido contesto coniugale iraniano, una valida protezione civile. In secondo luogo, non è ragionevolmente comprensibile che nel periodo successivo al divorzio (due anni), l'interessata non si sia mai rivolta alle autorità per denunciare le vessazioni dell'ex marito, posto segnatamente che il legame giuridico con quest'ultimo era nel frattempo mutato. L'affermazione per cui non era a conoscenza della possibilità di rivolgersi allo Stato per denunciare i fatti di violenza, rispettivamente alle strutture di protezione qualora fosse stata in pericolo (idem D24), appare quindi pretestuosa, posto ch'ella aveva già dimostrato un'ampia determinazione e conoscenza del sistema statale intentando l'azione di divorzio - poi accolta dal tribunale. Inoltre, la ricorrente era una donna divorziata, detentrice di un'automobile (idem D14 pag. 7) e sufficientemente indipendente, capace di trovare sicurezza prendendo in locazione un'abitazione (anche se con difficoltà) nonché di mantenersi lavorando come bambinaia e cuoca anche in altre città del Paese (idem D14 pagg. 6-7, D26-27). Ella gode inoltre di una valida istruzione e di una solida esperienza professionale, avendo ottenuto il diploma liceale e svolto molteplici professioni (segretaria, collaboratrice in un laboratorio fotografico, dattilografa, cassiera e magazziniera; idem D26 e D29). La richiedente disponeva infine dell'appoggio di una cara amica che l'ha sostenuta finanziariamente nell'organizzazione dell'espatrio (idem D14 pag. 8, D39-40). 4.5.4 Ciò posto, sarebbe stato lecito attendersi che, a fronte delle specifiche circostanze personali, la ricorrente si rivolgesse alla polizia iraniana o s'informasse in merito all'esistenza di strutture d'accoglienza e di protezione che, come menzionato (consid. 4.4.4 supra), sono presenti nel suo Paese d'origine (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-4281/2021 consid. 6.1.2; E-6061/2020 consid. 7.6; D-2309/2019 del 3 giugno 2019 consid. 7.4). 4.5.5 Questa conclusione non può essere ragionevolmente messa in discussione dal messaggio telefonico ricevuto sul cellulare della ricorrente, mediante il quale quest'ultima sarebbe stata convocata ad un evento non meglio specificato (cfr. mdp SEM n. 1). Infatti, lo stesso non comprova l'esistenza di una persecuzione statale in patria e non giustifica neppure la scelta di espatriare senza aver chiesto preliminarmente una protezione statale oppure denunciare gli atti perpetrati dall'ex marito. Del resto, l'insorgente non è neppure in grado di spiegare l'entità del messaggio sicché, contrariamente a quanto asserito in sede d'audizione, non si può inferire dallo stesso che le autorità abbiano emesso nei suoi confronti un divieto d'uscita dal Paese (cfr. atto SEM n. 15/13 D41-42). 4.5.6 Visto quanto precede, la censura secondo cui la SEM sarebbe incorsa in una violazione del suo obbligo di motivazione - prerogativa derivante dal diritto di essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cost. - risulta manifestamente infondata (cfr. ricorso, pagg. 10-11). Invero, l'autorità inferiore ha sviluppato un'ampia argomentazione afferente al principio della sussidiarietà della protezione internazionale, considerando debitamente le condizioni personali della ricorrente nonché le contestazioni mosse nel parere legale (cfr. decisione avversata, pagg. 6-9). Le specifiche censure proposte nel gravame dimostrano peraltro che l'insorgente ha pienamente apprezzato la portata del provvedimento impugnato (per i dettagli sull'obbligo di motivazione, cfr. DTF 145 III 324 consid. 6.1; 143 III 65 consid. 5.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2). 4.6 In esito, il Tribunale giudica che le allegazioni presentate dalla ricorrente non giustificano il riconoscimento della sua qualità di rifugiata. 5. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare tale misura. 6. 6.1 La SEM ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera verso l'Iran sia possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, posto in particolare che l'interessata godrebbe di buona salute, di una valida esperienza professionale, nonché di un sufficiente appoggio in patria, costituito in particolare dall'amica che le avrebbe già prestato un aiuto finanziario in passato (cfr. decisione avversata, pag. 10). A quest'ultimo proposito, la ricorrente sostiene invece che la presenza di una sola persona non possa ragionevolmente costituire un valido sostegno favorevole al suo reinserimento (cfr. ricorso, pag. 9). Inoltre, la SEM avrebbe fondato la propria valutazione su un accertamento incompleto degli atti di causa e "dell'effettiva realtà sociale sussistente nel Paese d'origine" (idem pag. 10). 6.2 Per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), il quale dispone che la stessa dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrl) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI). 6.3 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. A tale proposito, l'insorgente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispongono della qualità di rifugiati (art. 5 cpv. 1 LAsi). Inoltre, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105; cfr. sentenza della CorteEDU, Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129). Pure la situazione generale dei diritti dell'uomo vigente in Iran non risulta ostativa all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-1284/2024 dell'11 aprile 2024 consid. 10.2; E-4281/2021 consid. 8.2.4; D-5650/2023 del 5 marzo 2024 consid. 7.1, D-439/2022 del 29 febbraio 2024 consid. 9.3.1). Inoltre, il timore palesato dalla ricorrente rispetto al comportamento del suo ex marito non impedisce l'esecuzione dell'allontanamento poiché, come stabilito (cfr. consid. 4.5.4 supra), si può ragionevolmente esigere ch'ella si rivolga alle strutture e alle autorità iraniane per ottenere protezione. Infine, si osserva che le problematiche di natura medica risultano pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. sentenza della CorteEDU, Grande Camera, Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §§ 180-193, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2), ai quali non è apparentabile la presente fattispecie (cfr. consid. 6.4.4 infra). L'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile. 6.4 6.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 6.4.2 Malgrado le importanti tensioni sorte da metà settembre del 2022, in Iran non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio che presume a priori l'esistenza di una messa in pericolo concreta di tutti i cittadini (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-2480/2022 del 26 novembre 2024 consid. 7; E-4281/2021 consid. 8.3.2; E-6549/2023 del 5 febbraio 2024 consid. 10.2; E-5300/2023 del 1° febbraio 2024 consid. 10.4; D-2807/2020 del 13 dicembre 2023 consid. 9.3.2). 6.4.3 Dagli atti di causa non si evincono inoltre fatti o argomenti per concludere che, in caso di rimpatrio, la ricorrente si troverebbe in una situazione personale di natura tale da mettere concretamente in pericolo la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà. Anzitutto, ella è una donna istruita e vanta di un'ampia esperienza professionale che, peraltro, le ha permesso di restare attiva professionalmente anche dopo il divorzio (consid. 4.5.3 supra; cfr. ex pluris sentenza E-4281/2021 consid. 8.3.3). In patria, l'interessata può inoltre contare sul sostegno della sua amica e, se necessario, rivolgersi anche a sua madre. Quest'ultima, essendo parte della famiglia nucleare, potrà presumibilmente offrirle un primo appoggio favorevole al suo reinserimento sociale. I pretesi contatti che la madre intratterrebbe con l'ex coniuge non sono inoltre corroborati da evidenze probatorie e, pertanto, non risultano dirimenti per il giudizio (cfr. atto SEM n. 15/13 D34 e D39). Del resto, l'insorgente ha affermato che la sua amica frequenta talvolta sua madre e le riporta sue notizie (idem 39), quindi sarà agevole ristabilire il contatto con la familiare. Va poi ribadito che, dopo il divorzio, la ricorrente ha mantenuto una vita indipendente, ciò che rende inverosimile l'esistenza di eccessive difficoltà nell'ambito della sua reintegrazione lavorativa e sociale in caso di rimpatrio. 6.4.4 6.4.4.1 Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inoltre inesigibile se, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, la persona interessata potrebbe non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza. Per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana. Se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà quindi ragionevolmente esigibile. Non lo sarà invece più se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute si degraderebbe così rapidamente al punto da condurla, in maniera certa, alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.3; 2011/50 consid. 8.3). 6.4.4.2 Nel caso concreto, la ricorrente è in particolare affetta da un disturbo post-traumatico da stress ([...]) e da eventi stressanti di altro tipo che riguardano la famiglia e la casa ([...]), in attuale trattamento con (...) (cfr. atti SEM n. 12/2, 30/2, 32/2, 34/2, 42/2; atto TAF n. 11), nonché da un disturbo depressivo ricorrente, episodio di media gravità ([...]; cfr. atto TAF n. 11, all. 1). L'ultimo referto medico pone inoltre l'indicazione di un trattamento psicoterapeutico (cfr. atto TAF n. 11). 6.4.4.3 In proposito, il Tribunale osserva che il sistema sanitario iraniano è di alto livello. Con riferimento ai trattamenti per i problemi di salute mentale, il Mental Health Atlas dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) del 2020 - pubblicato nel 2022 - fa inoltre riferimento alla presenza di 2057 psichiatri che esercitano in istituzioni pubbliche e private, oltre ad altri professionisti della salute mentale quali infermieri e psicologi (cfr. World Health Organization, Mental Health Atlas 2020 Country Profile: Iran, del 15 aprile 2022, https://www.who.int/publications/m/item/mental-health-atlas-irn-2020-country-profile, consultato il (...); cfr. ex pluris sentenze del TAF E-6469/2024 e E-6483/2024 del 5 dicembre 2024 consid. 9.3.4; E-4281/2021 consid. 8.3.5.3; D-3121/2023 dell'11 luglio 2023 consid. 10.6). Pertanto, a fronte delle affezioni diagnosticate all'insorgente, si può ragionevolmente ammettere che quest'ultima potrà ricorrere ad un adeguato trattamento psichiatrico anche nel suo Paese d'origine, come peraltro avvenuto già in passato nel periodo antecedente al divorzio (cfr. atto SEM n. 15/13 D11 pag. 6 e D21). In altri termini, a fronte delle valide possibilità di cura presenti in patria, il suo allontanamento verso l'Iran non comporterebbe un degrado rapido del suo stato valetudinario tale da condurla alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio e durevole della sua integrità fisica (cfr. consid. 6.4.4.1 supra). 6.4.4.4 L'interessata potrà comunque richiedere un sostegno finanziario per assicurare l'assistenza medica per un periodo limitato nel Paese d'origine - ad esempio ottenendo una riserva di medicinali prima del suo allontanamento dalla Svizzera (art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.31]). 6.4.5 Per questi motivi, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragionevolmente esigibile. 6.5 Infine, non risultano impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI), poiché gli insorgenti, usando la necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). 6.6 La decisione avversata va quindi confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento. 7. Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Essa non è nemmeno incorsa in un abuso del suo potere d'apprezzamento in relazione alla misura dell'allontanamento. Il ricorso va quindi respinto e la decisione avversata confermata. 8. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico della ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria, le stesse non vengono tuttavia prelevate.
9. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: