Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Decisione di estradizione (art. 55 AIMP). Gratuito patrocinio (art. 65 PA).
Sachverhalt
A. Con nota verbale del 4 marzo 2015 l'Ambasciata d'Italia a Berna ha depositato domanda di estradizione nei confronti di A. per traffico illecito di stupefacenti (v. act. 4.1, doc. 13 e 13A). La richiesta si basa sull'ordinanza di custodia cau- telare in carcere emessa dall'ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Varese in data 21 dicembre 2011 (n. 7195/2009 RGNR, 4081/2010 RGGIP; v. act. 4.1, doc. 13D).
B. Il 1° aprile 2015 l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha incaricato il Ministero pubblico ticinese (in seguito: MP/TI) di verificare se A. fosse residente nel Cantone Ticino e, in caso affermativo, di procedere al suo arresto ai fini di estradizione (v. act. 4.2).
C. Il 16 settembre 2015, in seguito ad un controllo nel Cantone Ticino, l'estradando è stato riconosciuto quale oggetto di una segnalazione nel Sistema di informa- zione Schengen (SIS) del 2 marzo 2015 ed è stato arrestato. Lo stesso giorno l'UFG ha chiesto, mediante un'ordinanza di arresto provvisorio, di porre il preci- tato in detenzione estradizionale (v. act. 4.3). Interrogato il giorno successivo dal Procuratore pubblico ticinese, A. si è opposto alla propria estradizione in via semplificata (v. act. 4.4).
D. Il 18 settembre 2015 l'UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradizione (v. act. 4.6). Lo stesso giorno l'UFG ha incaricato il MP/TI di provvedere alla notifica all'estradando della domanda formale di estradizione italiana e dell'or- dine di arresto nei suoi confronti (v. act. 4.5 e 4.9).
E. Interrogato il 21 settembre 2015 dalla competente autorità cantonale, l'estra- dando ha reiterato il proprio rifiuto di un'estradizione semplificata (v. act. 4.7). Sempre in questa data il MP/TI ha comunicato all'UFG che l'estradando si tro- vava in detenzione preventiva nell'ambito di una procedura penale autonoma da esso aperta nei suoi confronti (v. act. 4.7).
F. Su richiesta di A., il 28 settembre 2015 l'UFG ha designato l'avv. Olivier Ferrari quale suo patrocinatore d'ufficio (v. act. 4.10).
G. Il 5 ottobre 2015 l'UFG ha interpellato il MP/TI in merito ad un'eventuale identità tra i reati perseguiti in Svizzera e quelli oggetto della domanda di estradizione
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italiana (v. act. 4.15). Con risposta del 9 ottobre 2015, il MP/TI ha negato una corrispondenza fra le due fattispecie (v. act. 4.16).
H. Mediante decisione del 4 novembre 2015, l'UFG ha concesso l'estradizione di A. all'Italia (v. act. 1.2).
I. Il 3 dicembre 2015 l'interessato ha interposto ricorso al Tribunale penale fede- rale avverso la predetta decisione, postulando, in via principale, l'annullamento della decisione e il respingimento della richiesta di estradizione e, in via subor- dinata, l'annullamento della decisione con retrocessione degli atti all'autorità di prima istanza affinché esperisca i dovuti accertamenti. Egli richiede altresì di essere ammesso all'assistenza giudiziaria e di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio (v. act. 1).
J. Invitato ad esprimersi sul suddetto ricorso, il 16 dicembre 2015 l'UFG ha propo- sto di respingere il medesimo e di addossare a quest'ultimo le spese (v. act. 4).
K. Con replica del 24 dicembre 2015 il ricorrente ha in sostanza ribadito le conclu- sioni espresse in sede ricorsuale (v. act. 6).
Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei loro rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudi- ziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (art. 50 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021], applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).
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E. 1.2 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzi- tutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizio- nale alla CEEstr del 17 marzo 1978 (RS 0.353.12), entrato in vigore per la Re- pubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15- 17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 59 e segg. dalla Convenzione di applica- zione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicato nella RS ma consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione", edito dalla Can- celleria federale, Berna 2014).
E. 1.3 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme in- ternazionali (v. art. 59 n. 2 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
E. 2 Il ricorrente si duole in primo luogo dell'incompleto accertamento dei fatti. In particolare, a suo parere, il MP/TI si sarebbe dovuto esprimere in merito alla possibilità di assumere il procedimento italiano, siccome l'agire delittuoso del ricorrente si sarebbe concentrato sul territorio svizzero (cfr. art. 7 n. 1 CEEstr). Inoltre, a mente del ricorrente, i fatti oggetto dell'indagine italiana sarebbero gli stessi oggetto dell'indagine svizzera (cfr. art. 8 CEEstr). Il ricorrente ritiene che, nel caso in cui l'autorità applichi gli art. 7 e 8 CEEstr, di natura potestativa, que- sta sia tenuta a fornire un'esauriente motivazione. A suo parere anche il legame di alcuni coimputati con il suolo svizzero dovrebbe verosimilmente indurre il MP/TI ad assumere il compito di perseguire l'intero asserito agire delittuoso del ricorrente.
E. 2.1 Giusta l'art. 7 n. 1 CEEstr lo Stato richiesto può rifiutare l'estradizione quando un reato, secondo la sua legislazione, è stato commesso in tutto o in parte sul suo territorio. Si tratta di una norma potestativa che permette allo Stato richiesto di rifiutare l'estradizione, senza tuttavia obbligarlo (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2012.230 del 14 novembre 2012, consid. 2.2; RR.2009.309 del 16 marzo 2010, consid. 9.2; R. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire inter- nationale en matière pénale, 4a ediz., Berna 2014, n. 568). Conformemente a tale disposizione, il diritto svizzero prevede che, di regola, l'estradizione non
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può intervenire quando il reato perseguito soggiace alla giurisdizione svizzera (art. 35 cpv. 1 lett. b AIMP). In questo caso, l'estradizione è concessa solo ec- cezionalmente, in presenza di circostanze particolari, segnatamente per garan- tire un migliore reinserimento sociale (art. 36 cpv. 1 AIMP). Lo scopo di queste disposizioni è quello di permettere l'apertura di un unico procedimento a carico dell'indagato per l'insieme dei fatti contestatigli, di regola laddove la maggior parte dell'attività delittuosa ha avuto luogo (DTF 124 II 586 consid. 3b/bb pag. 213; sentenza del Tribunale federale 1C_525/2013 del 19 giugno 2013, consid. 2.1.1). L'autorità di estradizione incaricata di decidere se la competenza delle autorità repressive svizzere può giustificare il rifiuto di estradare dispone in que- sto ambito di un ampio potere d'apprezzamento, di cui la giurisdizione di ricorso controlla unicamente l'abuso o l'eccesso (v. sentenze del Tribunale federale 1C_525/2013 del 19 giugno 2013, consid. 2.1.1; 1A.233/2004 dell'8 novembre 2004, consid. 3.1; sentenze del Tribunale penale federale RR.2012.230 del 14 novembre 2012, consid. 2.2; RR.2007.72 del 29 maggio 2007, consid. 5.2).
Allo stesso modo l'estradizione può essere rifiutata quando l'estradando è per- seguito dalla parte richiesta per i fatti motivanti la domanda di estradizione (art. 8 CEEstr). Come l'art. 7 CEEstr si tratta anche qui di una norma potestativa che lascia un ampio margine d'apprezzamento all'autorità d'esecuzione della do- manda di estradizione (sentenze del Tribunale federale 1A.272/1996 del 5 no- vembre 1996, consid. 2c/aa; 1A.239/1995 del 10 aprile 1996, consid. 6; 1A.107/1995 del 21 agosto 1995). Anche l'art. 8 CEEstr offre dunque la possi- bilità allo Stato richiesto di rifiutare l'estradizione, senza costituire un obbligo.
E. 2.2 Innanzitutto occorre constatare che le autorità italiane chiedono l'estradizione del ricorrente e che le autorità svizzere, le quali hanno a loro volta avviato un procedimento, ritengono corretto che il predetto venga giudicato all'estero.
In aggiunta si osserva che le autorità svizzere e quelle italiane non indagano sugli stessi fatti. Infatti la procedura italiana riguarda fatti avvenuti negli anni 2009 e 2010 (v. act. 4.1), mentre oggetto della procedura ticinese sono i fatti avvenuti a partire dall'anno 2012 (v. act. 4.16). Al contrario di quanto asserito dal ricorrente, dagli atti non emergono indizi a sostegno della sua tesi secondo la quale le autorità dei due Paesi indagherebbero sugli stessi fatti. Conside- rando i fatti oggetto della rogatoria italiana nel loro insieme si osserva inoltre che, seppur presentino punti di contatto con la Svizzera, non emerge che il ba- ricentro dei reati di cui il ricorrente è sospettato sia nel nostro Paese.
Si osserva inoltre che, anche nel caso in cui i fatti perseguiti nei due Paesi fos- sero gli stessi, e anche se questi fatti fossero avvenuti prevalentemente sul ter- ritorio svizzero, la Svizzera avrebbe la possibilità e non l'obbligo di rifiutare l'e- stradizione (v. supra consid. 2.1). Né l'avvio di un'inchiesta penale in Svizzera né tantomeno il fatto che parte dei reati imputati al ricorrente potrebbero essere
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avvenuti sul territorio nazionale rappresentano quindi un impedimento impera- tivo all'estradizione.
In secondo luogo i coimputati non devono per forza essere sempre giudicati nello stesso processo, per cui neppure l'asserito legame dei coimputati con la Svizzera imporrebbe un rifiuto della domanda di estradizione.
Alla luce di questa situazione giuridica e delle circostanze del caso concreto, l'UFG ha fatto corretto uso del proprio potere di apprezzamento. Al contrario di quanto asserito dal ricorrente (v. act. 1 pag. 4, 5 e 9), questi non è neppure obbligato a fornire ulteriori motivazioni e tantomeno a procedere ad ulteriori ac- certamenti riguardo ai reati imputati al ricorrente da parte delle autorità italiane e alle pretese connessioni con il territorio svizzero (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2010.163 del 6 dicembre 2010, consid. 4.4). Le censure del ricorrente in questo ambito vanno dunque respinte.
E. 3 Il ricorrente sostiene inoltre che la domanda di estradizione all'Italia deve essere rifiutata siccome egli risiede in Svizzera da novembre 2009, segnatamente a Stabio e a Novazzano, dove lo stesso avrebbe sottoscritto regolari contratti di locazione. In sostanza A. asserisce di aver fatto della Svizzera, Paese con il quale avrebbe stretti legami, il centro dei propri interessi professionali e perso- nali. Egli avrebbe anche un regolare permesso rilasciato dall'Ufficio migrazione. Per questi motivi la permanenza in Svizzera gioverebbe anche al suo reinseri- mento sociale.
E. 3.1 Preliminarmente va preso atto del fatto che qualsiasi pena privativa di libertà compromette le relazioni familiari e professionali delle persone coinvolte: si tratta di conseguenze connaturate alla pena stessa e come tali non possono essere invocate per opporsi a un'estradizione (DTF 120 Ib 120 consid. 3d). Come sottolineato sia dalla giurisprudenza del Tribunale federale che da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo in applicazione dell'art. 8 CEDU, l'inge- renza nel diritto alla protezione della famiglia è una conseguenza inevitabile, e quindi accettabile, dell'estradizione (DTF 117 Ib 210 consid. 3b/cc con riferi- menti). L'art. 8 CEDU può essere una valida causa ostativa soltanto nei rari casi in cui le eccezionali circostanze della vita familiare dell'estradando (segnata- mente per obblighi di accudimento derivanti da gravi malattie o disabilità, così come da situazioni genitoriali di particolare difficoltà) sono tali che la separa- zione provocata dall'estradizione costituirebbe un'ingerenza sproporzionata per rapporto allo ius puniendi dello Stato estero (v. sentenza del Tribunale federale 1A.203/2001 del 7 febbraio 2002, consid. 3.2 e sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.117 del 17 giugno 2009, consid. 2.7).
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E. 3.2 Nulla di tutto ciò nel caso di specie: dall'incarto non emerge che il ricorrente abbia una famiglia in Svizzera; egli, cittadino italiano, è celibe e senza figli. Non risulta inoltre che svolga un'attività professionale nel nostro Paese o che vi ri- sieda. Infatti, nel fascicolo processuale non c'è traccia degli asseriti contratti di locazione. È risultato inoltre che egli dispone unicamente di un permesso per frontalieri (G), rilasciato a persone non residenti in Svizzera, nel quale è indicato come luogo di residenza Biandronno (21024-Italia; v. act. 4.2). Oltretutto anche nella domanda di assistenza giudiziaria risulta quale indirizzo dell'estradando unicamente Biandronno (21024-Italia; v. act. 3 incarto RP.2015.75). Non vi è dunque nessun indizio atto a dimostrare che l'estradizione comporterebbe un'in- gerenza sproporzionata nella vita privata, familiare o professionale del ricor- rente ai sensi della predetta giurisprudenza. Di conseguenza, anche sotto que- sto profilo le censure del ricorrente vanno respinte.
E. 3.3 In merito al reinserimento sociale si osserva che l'art. 37 cpv. 1 AIMP permette di negare l'estradizione se la Svizzera può assumere il perseguimento penale e ciò sembra opportuno riguardo al reinserimento sociale della persona perse- guita. Tale disposizione non è tuttavia opponibile ad uno Stato che, come l'Italia, è parte alla CEEstr, il cui testo non contiene nessuna regola analoga all'art. 37 AIMP (DTF 129 II 100 consid. 3.1; 122 II 485 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.233/2004 dell'8 novembre 2004, consid. 3.3). Per tacere del fatto che il ricorrente, come già evidenziato nel precedente considerando, non ha legami tali con la Svizzera da far ritenere che la risocializzazione sarebbe mi- gliore nel nostro Paese. Anche questa censura non merita perciò ulteriore disa- mina.
E. 4 Il ricorrente asserisce infine che il procedimento in Italia violerebbe il principio di celerità, siccome l'inchiesta, iniziata nel 2009, non è ancora conclusa (v. act. 1 pag. 7 e seg.).
La violazione del principio di celerità (v. art. 6 n. 1 CEDU) può essere giudicata unicamente analizzando tutte le circostanze del caso concreto, non essendoci dei valori assoluti per valutare la durata ideale di un procedimento (v. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Philis contro Grecia [n. 2] del 27 giugno 1997, n. 19773/92, § 35). Il carattere ragionevole della durata di una procedura si valuta in base ad una valutazione globale, che tenga in parti- colare considerazione la complessità dell'inchiesta, il comportamento dell'impu- tato e quello delle autorità competenti (DTF 130 IV 54 consid. 3.3.3; 124 I 139 consid. 2c). Nell'ambito estradizionale vi è margine di intervento in caso di vio- lazioni palesi e gravi dell'obbligo di celerità (sentenza del Tribunale federale 1C_379/2012 dell'11 settembre 2012, consid. 1.2.3).
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Nella fattispecie in esame si osserva che la censura del ricorrente è del tutto generica. In particolare, egli non spiega in che misura ed in relazione a quali concreti atti di procedura il principio di celerità sarebbe stato violato. Unica- mente il fatto che l'inchiesta avviata nel 2009 non sia ancora conclusa, non co- stituisce di per sé una violazione di questo principio. Inoltre, tenuto conto della complessità dell'inchiesta, che coinvolge due Paesi e molti indagati, non vi sono motivi di ritenere che questo principio sia stato, fino ad ora, violato. Per questi motivi la relativa censura del ricorrente non può trovare accoglimento.
E. 5 Infine, il ricorrente lamenta di non avere avuto libero accesso agli atti del proce- dimento penale svizzero (v. act. 1.3). A tale riguardo, egli formula tuttavia uni- camente una contestazione generica, senza motivazione di sorta, senza alle- gare qualsivoglia pregiudizio e senza indicare quale ulteriore documento po- trebbe rendersi necessario nel caso di specie (v. act. 1 pag. 5 e 8), avendo egli comunque avuto accesso sia alla decisione di estradizione che agli atti rilevanti della procedura estera (v. per esempio act. 1 pag. 2 in fine e 6; act. 4.11 pag. 2 e segg.), sulla base dei quali ha potuto allestire gli atti di ricorso e replica. Anche questa censura va di conseguenza respinta.
E. 6 In conclusione, non vi è nessuna ragione per negare l'estradizione. Ne conse- gue che il ricorso deve essere respinto.
E. 7 Il ricorrente sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell'avv. Olivier Ferrari (v. act. 3 incarto RP.2015.75).
E. 7.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patro- cinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Il Tribunale federale ha affermato che prive di probabilità di successo sono conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere de- finite serie. Decisivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronterebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gratuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudi- cata sommariamente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (v. DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; sentenze del
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Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011, consid. 3.1).
Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che la parte che richiede l'as- sistenza giudiziaria abbia il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto possibile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'im- magine fedele, completa e coerente della situazione finanziaria del richiedente. In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficientemente sostanziato o dimostrato lo stato di indigenza (DTF 125 IV 161 consid. 4a; sen- tenze del Tribunale penale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014, consid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006, consid. 6.1; cfr. anche M. HARARI/T. ALIBERTI, Commentario romando, Basilea 2011, n. 34 ad art. 132 CPP; A. BÜHLER, Die Prozessarmut, in C. SCHÖBI [ed.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskau- tion, unentgeltliche Prozessführung, Berna 2001, pag. 189 e segg.).
E. 7.2 Nella fattispecie, il ricorrente ha inoltrato a questa autorità l'apposito formulario, indicando un avere di fr. 500.-- su di un conto corrente postale e spese mensili di pigione di fr. 1'046.-- (v. act. 3 incarto RP.2015.75). Per il resto non ha men- zionato né allegato nulla, nonostante il formulario di questa autorità renda attenti alle esigenze di completezza e di allegazione. Le informazioni fornite dal ricor- rente appaiono a dir poco scarne. Egli si trova certo in detenzione, ma con l'aiuto del suo difensore avrebbe potuto raccogliere un minimo di dati o di docu- mentazione per rendere possibile un esame serio della sua situazione finanzia- ria. Vista la lacunosità delle informazioni fornite dal ricorrente questo Tribunale si trova impossibilitato a valutare la richiesta presentata, la quale va comunque già respinta per la non sussistenza delle sufficienti probabilità di successo ri- chieste in virtù dell'art. 65 cpv. 1 PA. Si osserva altresì che la decisione dell'UFG del 28 settembre 2015, con cui l'autorità ha accolto la richiesta di nomina di un difensore d'ufficio (v. act. 4.10), non ha qui nessun valore pregiudiziale. In effetti, ciò è stato accordato da parte dell'UFG nell'ambito della procedura estradizio- nale in quanto tale, la quale va distinta dalla procedura ricorsuale dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, autorità che valuta i re- quisiti del gratuito patrocinio in virtù dell'art. 65 cpv. 1 PA, indipendentemente quindi dai requisiti di nomina del patrocinatore d'ufficio giusta l'art. 21 cpv. 1 AIMP. La richiesta di assistenza giudiziaria e patrocinio gratuito va quindi re- spinta per difetto dei requisiti legali.
E. 8 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 2'000.--.
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Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La richiesta di assistenza giudiziaria e patrocinio gratuito è respinta.
- La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 12 gennaio 2016 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., attualmente in detenzione estradizionale presso il carcere giudiziario La Farera, 6965 Cadro, rappresentato dall'avv. Olivier Ferrari,
Ricorrente
contro
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
Decisione di estradizione (art. 55 AIMP) Gratuito patrocinio (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2015.309 + RP.2015.75
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Fatti:
A. Con nota verbale del 4 marzo 2015 l'Ambasciata d'Italia a Berna ha depositato domanda di estradizione nei confronti di A. per traffico illecito di stupefacenti (v. act. 4.1, doc. 13 e 13A). La richiesta si basa sull'ordinanza di custodia cau- telare in carcere emessa dall'ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Varese in data 21 dicembre 2011 (n. 7195/2009 RGNR, 4081/2010 RGGIP; v. act. 4.1, doc. 13D).
B. Il 1° aprile 2015 l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha incaricato il Ministero pubblico ticinese (in seguito: MP/TI) di verificare se A. fosse residente nel Cantone Ticino e, in caso affermativo, di procedere al suo arresto ai fini di estradizione (v. act. 4.2).
C. Il 16 settembre 2015, in seguito ad un controllo nel Cantone Ticino, l'estradando è stato riconosciuto quale oggetto di una segnalazione nel Sistema di informa- zione Schengen (SIS) del 2 marzo 2015 ed è stato arrestato. Lo stesso giorno l'UFG ha chiesto, mediante un'ordinanza di arresto provvisorio, di porre il preci- tato in detenzione estradizionale (v. act. 4.3). Interrogato il giorno successivo dal Procuratore pubblico ticinese, A. si è opposto alla propria estradizione in via semplificata (v. act. 4.4).
D. Il 18 settembre 2015 l'UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradizione (v. act. 4.6). Lo stesso giorno l'UFG ha incaricato il MP/TI di provvedere alla notifica all'estradando della domanda formale di estradizione italiana e dell'or- dine di arresto nei suoi confronti (v. act. 4.5 e 4.9).
E. Interrogato il 21 settembre 2015 dalla competente autorità cantonale, l'estra- dando ha reiterato il proprio rifiuto di un'estradizione semplificata (v. act. 4.7). Sempre in questa data il MP/TI ha comunicato all'UFG che l'estradando si tro- vava in detenzione preventiva nell'ambito di una procedura penale autonoma da esso aperta nei suoi confronti (v. act. 4.7).
F. Su richiesta di A., il 28 settembre 2015 l'UFG ha designato l'avv. Olivier Ferrari quale suo patrocinatore d'ufficio (v. act. 4.10).
G. Il 5 ottobre 2015 l'UFG ha interpellato il MP/TI in merito ad un'eventuale identità tra i reati perseguiti in Svizzera e quelli oggetto della domanda di estradizione
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italiana (v. act. 4.15). Con risposta del 9 ottobre 2015, il MP/TI ha negato una corrispondenza fra le due fattispecie (v. act. 4.16).
H. Mediante decisione del 4 novembre 2015, l'UFG ha concesso l'estradizione di A. all'Italia (v. act. 1.2).
I. Il 3 dicembre 2015 l'interessato ha interposto ricorso al Tribunale penale fede- rale avverso la predetta decisione, postulando, in via principale, l'annullamento della decisione e il respingimento della richiesta di estradizione e, in via subor- dinata, l'annullamento della decisione con retrocessione degli atti all'autorità di prima istanza affinché esperisca i dovuti accertamenti. Egli richiede altresì di essere ammesso all'assistenza giudiziaria e di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio (v. act. 1).
J. Invitato ad esprimersi sul suddetto ricorso, il 16 dicembre 2015 l'UFG ha propo- sto di respingere il medesimo e di addossare a quest'ultimo le spese (v. act. 4).
K. Con replica del 24 dicembre 2015 il ricorrente ha in sostanza ribadito le conclu- sioni espresse in sede ricorsuale (v. act. 6).
Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei loro rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1.
1.1 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudi- ziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (art. 50 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021], applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).
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1.2 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzi- tutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizio- nale alla CEEstr del 17 marzo 1978 (RS 0.353.12), entrato in vigore per la Re- pubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15- 17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 59 e segg. dalla Convenzione di applica- zione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicato nella RS ma consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione", edito dalla Can- celleria federale, Berna 2014).
1.3 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme in- ternazionali (v. art. 59 n. 2 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
2. Il ricorrente si duole in primo luogo dell'incompleto accertamento dei fatti. In particolare, a suo parere, il MP/TI si sarebbe dovuto esprimere in merito alla possibilità di assumere il procedimento italiano, siccome l'agire delittuoso del ricorrente si sarebbe concentrato sul territorio svizzero (cfr. art. 7 n. 1 CEEstr). Inoltre, a mente del ricorrente, i fatti oggetto dell'indagine italiana sarebbero gli stessi oggetto dell'indagine svizzera (cfr. art. 8 CEEstr). Il ricorrente ritiene che, nel caso in cui l'autorità applichi gli art. 7 e 8 CEEstr, di natura potestativa, que- sta sia tenuta a fornire un'esauriente motivazione. A suo parere anche il legame di alcuni coimputati con il suolo svizzero dovrebbe verosimilmente indurre il MP/TI ad assumere il compito di perseguire l'intero asserito agire delittuoso del ricorrente.
2.1 Giusta l'art. 7 n. 1 CEEstr lo Stato richiesto può rifiutare l'estradizione quando un reato, secondo la sua legislazione, è stato commesso in tutto o in parte sul suo territorio. Si tratta di una norma potestativa che permette allo Stato richiesto di rifiutare l'estradizione, senza tuttavia obbligarlo (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2012.230 del 14 novembre 2012, consid. 2.2; RR.2009.309 del 16 marzo 2010, consid. 9.2; R. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire inter- nationale en matière pénale, 4a ediz., Berna 2014, n. 568). Conformemente a tale disposizione, il diritto svizzero prevede che, di regola, l'estradizione non
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può intervenire quando il reato perseguito soggiace alla giurisdizione svizzera (art. 35 cpv. 1 lett. b AIMP). In questo caso, l'estradizione è concessa solo ec- cezionalmente, in presenza di circostanze particolari, segnatamente per garan- tire un migliore reinserimento sociale (art. 36 cpv. 1 AIMP). Lo scopo di queste disposizioni è quello di permettere l'apertura di un unico procedimento a carico dell'indagato per l'insieme dei fatti contestatigli, di regola laddove la maggior parte dell'attività delittuosa ha avuto luogo (DTF 124 II 586 consid. 3b/bb pag. 213; sentenza del Tribunale federale 1C_525/2013 del 19 giugno 2013, consid. 2.1.1). L'autorità di estradizione incaricata di decidere se la competenza delle autorità repressive svizzere può giustificare il rifiuto di estradare dispone in que- sto ambito di un ampio potere d'apprezzamento, di cui la giurisdizione di ricorso controlla unicamente l'abuso o l'eccesso (v. sentenze del Tribunale federale 1C_525/2013 del 19 giugno 2013, consid. 2.1.1; 1A.233/2004 dell'8 novembre 2004, consid. 3.1; sentenze del Tribunale penale federale RR.2012.230 del 14 novembre 2012, consid. 2.2; RR.2007.72 del 29 maggio 2007, consid. 5.2).
Allo stesso modo l'estradizione può essere rifiutata quando l'estradando è per- seguito dalla parte richiesta per i fatti motivanti la domanda di estradizione (art. 8 CEEstr). Come l'art. 7 CEEstr si tratta anche qui di una norma potestativa che lascia un ampio margine d'apprezzamento all'autorità d'esecuzione della do- manda di estradizione (sentenze del Tribunale federale 1A.272/1996 del 5 no- vembre 1996, consid. 2c/aa; 1A.239/1995 del 10 aprile 1996, consid. 6; 1A.107/1995 del 21 agosto 1995). Anche l'art. 8 CEEstr offre dunque la possi- bilità allo Stato richiesto di rifiutare l'estradizione, senza costituire un obbligo.
2.2 Innanzitutto occorre constatare che le autorità italiane chiedono l'estradizione del ricorrente e che le autorità svizzere, le quali hanno a loro volta avviato un procedimento, ritengono corretto che il predetto venga giudicato all'estero.
In aggiunta si osserva che le autorità svizzere e quelle italiane non indagano sugli stessi fatti. Infatti la procedura italiana riguarda fatti avvenuti negli anni 2009 e 2010 (v. act. 4.1), mentre oggetto della procedura ticinese sono i fatti avvenuti a partire dall'anno 2012 (v. act. 4.16). Al contrario di quanto asserito dal ricorrente, dagli atti non emergono indizi a sostegno della sua tesi secondo la quale le autorità dei due Paesi indagherebbero sugli stessi fatti. Conside- rando i fatti oggetto della rogatoria italiana nel loro insieme si osserva inoltre che, seppur presentino punti di contatto con la Svizzera, non emerge che il ba- ricentro dei reati di cui il ricorrente è sospettato sia nel nostro Paese.
Si osserva inoltre che, anche nel caso in cui i fatti perseguiti nei due Paesi fos- sero gli stessi, e anche se questi fatti fossero avvenuti prevalentemente sul ter- ritorio svizzero, la Svizzera avrebbe la possibilità e non l'obbligo di rifiutare l'e- stradizione (v. supra consid. 2.1). Né l'avvio di un'inchiesta penale in Svizzera né tantomeno il fatto che parte dei reati imputati al ricorrente potrebbero essere
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avvenuti sul territorio nazionale rappresentano quindi un impedimento impera- tivo all'estradizione.
In secondo luogo i coimputati non devono per forza essere sempre giudicati nello stesso processo, per cui neppure l'asserito legame dei coimputati con la Svizzera imporrebbe un rifiuto della domanda di estradizione.
Alla luce di questa situazione giuridica e delle circostanze del caso concreto, l'UFG ha fatto corretto uso del proprio potere di apprezzamento. Al contrario di quanto asserito dal ricorrente (v. act. 1 pag. 4, 5 e 9), questi non è neppure obbligato a fornire ulteriori motivazioni e tantomeno a procedere ad ulteriori ac- certamenti riguardo ai reati imputati al ricorrente da parte delle autorità italiane e alle pretese connessioni con il territorio svizzero (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2010.163 del 6 dicembre 2010, consid. 4.4). Le censure del ricorrente in questo ambito vanno dunque respinte.
3. Il ricorrente sostiene inoltre che la domanda di estradizione all'Italia deve essere rifiutata siccome egli risiede in Svizzera da novembre 2009, segnatamente a Stabio e a Novazzano, dove lo stesso avrebbe sottoscritto regolari contratti di locazione. In sostanza A. asserisce di aver fatto della Svizzera, Paese con il quale avrebbe stretti legami, il centro dei propri interessi professionali e perso- nali. Egli avrebbe anche un regolare permesso rilasciato dall'Ufficio migrazione. Per questi motivi la permanenza in Svizzera gioverebbe anche al suo reinseri- mento sociale.
3.1 Preliminarmente va preso atto del fatto che qualsiasi pena privativa di libertà compromette le relazioni familiari e professionali delle persone coinvolte: si tratta di conseguenze connaturate alla pena stessa e come tali non possono essere invocate per opporsi a un'estradizione (DTF 120 Ib 120 consid. 3d). Come sottolineato sia dalla giurisprudenza del Tribunale federale che da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo in applicazione dell'art. 8 CEDU, l'inge- renza nel diritto alla protezione della famiglia è una conseguenza inevitabile, e quindi accettabile, dell'estradizione (DTF 117 Ib 210 consid. 3b/cc con riferi- menti). L'art. 8 CEDU può essere una valida causa ostativa soltanto nei rari casi in cui le eccezionali circostanze della vita familiare dell'estradando (segnata- mente per obblighi di accudimento derivanti da gravi malattie o disabilità, così come da situazioni genitoriali di particolare difficoltà) sono tali che la separa- zione provocata dall'estradizione costituirebbe un'ingerenza sproporzionata per rapporto allo ius puniendi dello Stato estero (v. sentenza del Tribunale federale 1A.203/2001 del 7 febbraio 2002, consid. 3.2 e sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.117 del 17 giugno 2009, consid. 2.7).
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3.2 Nulla di tutto ciò nel caso di specie: dall'incarto non emerge che il ricorrente abbia una famiglia in Svizzera; egli, cittadino italiano, è celibe e senza figli. Non risulta inoltre che svolga un'attività professionale nel nostro Paese o che vi ri- sieda. Infatti, nel fascicolo processuale non c'è traccia degli asseriti contratti di locazione. È risultato inoltre che egli dispone unicamente di un permesso per frontalieri (G), rilasciato a persone non residenti in Svizzera, nel quale è indicato come luogo di residenza Biandronno (21024-Italia; v. act. 4.2). Oltretutto anche nella domanda di assistenza giudiziaria risulta quale indirizzo dell'estradando unicamente Biandronno (21024-Italia; v. act. 3 incarto RP.2015.75). Non vi è dunque nessun indizio atto a dimostrare che l'estradizione comporterebbe un'in- gerenza sproporzionata nella vita privata, familiare o professionale del ricor- rente ai sensi della predetta giurisprudenza. Di conseguenza, anche sotto que- sto profilo le censure del ricorrente vanno respinte.
3.3 In merito al reinserimento sociale si osserva che l'art. 37 cpv. 1 AIMP permette di negare l'estradizione se la Svizzera può assumere il perseguimento penale e ciò sembra opportuno riguardo al reinserimento sociale della persona perse- guita. Tale disposizione non è tuttavia opponibile ad uno Stato che, come l'Italia, è parte alla CEEstr, il cui testo non contiene nessuna regola analoga all'art. 37 AIMP (DTF 129 II 100 consid. 3.1; 122 II 485 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.233/2004 dell'8 novembre 2004, consid. 3.3). Per tacere del fatto che il ricorrente, come già evidenziato nel precedente considerando, non ha legami tali con la Svizzera da far ritenere che la risocializzazione sarebbe mi- gliore nel nostro Paese. Anche questa censura non merita perciò ulteriore disa- mina.
4. Il ricorrente asserisce infine che il procedimento in Italia violerebbe il principio di celerità, siccome l'inchiesta, iniziata nel 2009, non è ancora conclusa (v. act. 1 pag. 7 e seg.).
La violazione del principio di celerità (v. art. 6 n. 1 CEDU) può essere giudicata unicamente analizzando tutte le circostanze del caso concreto, non essendoci dei valori assoluti per valutare la durata ideale di un procedimento (v. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Philis contro Grecia [n. 2] del 27 giugno 1997, n. 19773/92, § 35). Il carattere ragionevole della durata di una procedura si valuta in base ad una valutazione globale, che tenga in parti- colare considerazione la complessità dell'inchiesta, il comportamento dell'impu- tato e quello delle autorità competenti (DTF 130 IV 54 consid. 3.3.3; 124 I 139 consid. 2c). Nell'ambito estradizionale vi è margine di intervento in caso di vio- lazioni palesi e gravi dell'obbligo di celerità (sentenza del Tribunale federale 1C_379/2012 dell'11 settembre 2012, consid. 1.2.3).
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Nella fattispecie in esame si osserva che la censura del ricorrente è del tutto generica. In particolare, egli non spiega in che misura ed in relazione a quali concreti atti di procedura il principio di celerità sarebbe stato violato. Unica- mente il fatto che l'inchiesta avviata nel 2009 non sia ancora conclusa, non co- stituisce di per sé una violazione di questo principio. Inoltre, tenuto conto della complessità dell'inchiesta, che coinvolge due Paesi e molti indagati, non vi sono motivi di ritenere che questo principio sia stato, fino ad ora, violato. Per questi motivi la relativa censura del ricorrente non può trovare accoglimento.
5. Infine, il ricorrente lamenta di non avere avuto libero accesso agli atti del proce- dimento penale svizzero (v. act. 1.3). A tale riguardo, egli formula tuttavia uni- camente una contestazione generica, senza motivazione di sorta, senza alle- gare qualsivoglia pregiudizio e senza indicare quale ulteriore documento po- trebbe rendersi necessario nel caso di specie (v. act. 1 pag. 5 e 8), avendo egli comunque avuto accesso sia alla decisione di estradizione che agli atti rilevanti della procedura estera (v. per esempio act. 1 pag. 2 in fine e 6; act. 4.11 pag. 2 e segg.), sulla base dei quali ha potuto allestire gli atti di ricorso e replica. Anche questa censura va di conseguenza respinta.
6. In conclusione, non vi è nessuna ragione per negare l'estradizione. Ne conse- gue che il ricorso deve essere respinto.
7. Il ricorrente sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell'avv. Olivier Ferrari (v. act. 3 incarto RP.2015.75).
7.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patro- cinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Il Tribunale federale ha affermato che prive di probabilità di successo sono conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere de- finite serie. Decisivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronterebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gratuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudi- cata sommariamente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (v. DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; sentenze del
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Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011, consid. 3.1).
Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che la parte che richiede l'as- sistenza giudiziaria abbia il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto possibile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'im- magine fedele, completa e coerente della situazione finanziaria del richiedente. In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficientemente sostanziato o dimostrato lo stato di indigenza (DTF 125 IV 161 consid. 4a; sen- tenze del Tribunale penale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014, consid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006, consid. 6.1; cfr. anche M. HARARI/T. ALIBERTI, Commentario romando, Basilea 2011, n. 34 ad art. 132 CPP; A. BÜHLER, Die Prozessarmut, in C. SCHÖBI [ed.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskau- tion, unentgeltliche Prozessführung, Berna 2001, pag. 189 e segg.).
7.2 Nella fattispecie, il ricorrente ha inoltrato a questa autorità l'apposito formulario, indicando un avere di fr. 500.-- su di un conto corrente postale e spese mensili di pigione di fr. 1'046.-- (v. act. 3 incarto RP.2015.75). Per il resto non ha men- zionato né allegato nulla, nonostante il formulario di questa autorità renda attenti alle esigenze di completezza e di allegazione. Le informazioni fornite dal ricor- rente appaiono a dir poco scarne. Egli si trova certo in detenzione, ma con l'aiuto del suo difensore avrebbe potuto raccogliere un minimo di dati o di docu- mentazione per rendere possibile un esame serio della sua situazione finanzia- ria. Vista la lacunosità delle informazioni fornite dal ricorrente questo Tribunale si trova impossibilitato a valutare la richiesta presentata, la quale va comunque già respinta per la non sussistenza delle sufficienti probabilità di successo ri- chieste in virtù dell'art. 65 cpv. 1 PA. Si osserva altresì che la decisione dell'UFG del 28 settembre 2015, con cui l'autorità ha accolto la richiesta di nomina di un difensore d'ufficio (v. act. 4.10), non ha qui nessun valore pregiudiziale. In effetti, ciò è stato accordato da parte dell'UFG nell'ambito della procedura estradizio- nale in quanto tale, la quale va distinta dalla procedura ricorsuale dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, autorità che valuta i re- quisiti del gratuito patrocinio in virtù dell'art. 65 cpv. 1 PA, indipendentemente quindi dai requisiti di nomina del patrocinatore d'ufficio giusta l'art. 21 cpv. 1 AIMP. La richiesta di assistenza giudiziaria e patrocinio gratuito va quindi re- spinta per difetto dei requisiti legali.
8. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 2'000.--.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è respinto. 2. La richiesta di assistenza giudiziaria e patrocinio gratuito è respinta. 3. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente.
Bellinzona, 12 gennaio 2016
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Olivier Ferrari - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).