Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; decisione di estradizione (art. 55 AIMP)
Sachverhalt
A. Con domanda di estradizione del 15 aprile 2024, il Ministero della giustizia ita- liano ha chiesto alla Svizzera l’estradizione di A. sulla base di un ordine di ese- cuzione della carcerazione n. 845/2021 SIEP emesso il 29 dicembre 2023 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Torino finaliz- zato all’esecuzione di una pena di un anno di reclusione per i reati di truffa, sostituzione di persona aggravata e ricettazione, inflitta con sentenza
n. 690/2020 – Reg. Gen. N. 3871/2018 – R.G.N.R. n. 3176/2015 della Corte d’appello di Torino, Sez. 3, il 23 gennaio 2020, in riforma della sentenza
n. 203/2018 emessa il 4 aprile 2018 dal Tribunale ordinario di Verbania, dive- nuta definitiva il 7 luglio 2021 in virtù della decisione della Corte Suprema di Cassazione n. Reg. Gen. 913/2021 (v. act. 5.1 e 5.1A).
B. Interrogato il 9 settembre 2024, A. ha confermato di essere la persona ricercata dalle autorità italiane, rifiutando tuttavia un’estradizione in via semplificata (v. act. 5.3).
C. Con decisione del 28 novembre 2025, l’UFG ha concesso l’estradizione del pre- detto all’Italia per i fatti oggetto della relativa domanda (v. act. 1.1).
D. Il 23 dicembre 2025, l’estradando ha impugnato tale decisione dinanzi a questa Corte, postulando quanto segue:
“1. Der Auslieferungsentscheid gegen den Beschwerdeführer sei aufzuheben und es sei von einer Auslieferung nach Italien abzusehen.
2. Eventualiter sei der Entscheid an die Vorinstanz zurückzuweisen und diese sei anzuweisen, den Auslieferungsentscheid in deutscher Sprache zu eröffnen.
3. Sub-eventualiter sei der Entscheid an die Vorinstanz zurückzuweisen und diese sei anzuweisen, um Verbesserung des Auslieferungsersuchens beim itali- enischen Justizministerium zu ersuchen.
4. Sub-sub-eventualiter sei beim italienischen Justizministerium eine Zusiche- rung einzuholen, dass das Berufungsverfahren in Anwesenheit des Beschwerde- führers wiederholt wird.
5. Sub-sub-sub-eventualiter sei der Entscheid zur Neubeurteilung an die Vo- rinstanz zurückzuweisen.
6. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Staates" (act. 1, pag. 2).
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E. Con risposta del 12 gennaio 2026, l’UFG ha postulato la reiezione del gravame (v. act. 5).
F. Con replica del 16 febbraio 2026, trasmessa all’UFG per conoscenza (v. act. 13), il ricorrente si è riconfermato nelle proprie conclusioni (v. act. 12).
Le argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno esposte, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudi- ziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 LOAP, la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (v. art. 50 cpv. 1 PA), il ricorso è tempe- stivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricor- rere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).
E. 1.2 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzi- tutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizio- nale alla CEEstr del 17 marzo 1978 (PA II CEEstr; RS 0.353.12), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, dal Terzo Protocollo addizionale alla CEEstr del 10 novembre 2010 (PA III CEEstr; RS.0353.13), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicem- bre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016, nonché dal Quarto Protocollo addizionale alla CEEstr del 20 settembre 2012 (PA IV CEEstr; RS 0.353.14), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016. Di rilievo sono inoltre, a partire dal 12 dicembre 2008, gli art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n° CELEX 42000A0922(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62; testo non pub- blicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi set- toriali con l’UE”, 8.1 Allegato A; https://www.admin.ch/opc/it/european-union/in- ternational-agreements/008.html [in seguito: raccolta testi) unitamente al rego- lamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio del
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28 novembre 2018 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale (n. CELEX 32018R1862; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 312 del 7 dicembre 2018, pag. 56-106; raccolta testi, 8.4 Sviluppi dell'acquis di Schengen), così come, a partire dal 5 novembre 2019, le disposizioni della Convenzione del 27 settembre 1996 relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea (Convenzione sull’estradizione UE; n° CELEX 41996A1023(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 313 del 23 ottobre 1996, pag. 12-23, raccolta testi, 8.2 Allegato B) che in applicazione della Decisione 2003/169/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003 (n° CELEX 32003D0169; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 67 del 12 marzo 2003, pag. 25 e seg., raccolta testi, 8.2 Allegato B) costituiscono uno sviluppo dell’ac- quis di Schengen (ovvero gli art. 2, 6, 8, 9 e 13 nonché l’art. 1, per quanto per- tinente agli altri articoli). Restano impregiudicate disposizioni più favorevoli all’assistenza in vigore tra le parti (art. 59 n. 2 CAS; art. 1 n. 2 Convenzione sull’estradizione UE).
E. 1.3 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
E. 1.4 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui sopra.
E. 2 PA, la presente sentenza viene emessa nella lingua della decisione
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impugnata, ossia l’italiano. Non vi sono di fatto particolari ragioni per scostarsi da questa regola esplicitamente prevista dalla legge di procedura qui applica- bile. Tanto più che la domanda di assistenza del 15 aprile 2024 è stata presen- tata in lingua italiana (v. act. 5.1), lingua madre del ricorrente (v. act. 5.3, pag. 1). Come si evince dal contenuto stesso del ricorso, non vi è altresì nessun motivo per ritenere che il patrocinatore del ricorrente non sia stato in grado di comprendere la decisione impugnata sia in fatto che in diritto e in ogni caso, secondo la costante giurisprudenza, da un avvocato attivo nel nostro Paese è lecito pretendere che abbia perlomeno competenze recettive relative alle lingue ufficiali svizzere (v. sentenze del Tribunale federale 1A.71/2005 dell’11 maggio 2005 consid. 4.1; 1A.87/2004 del 3 giugno 2004 consid. 1; 1A.235/2003 dell'8 gennaio 2004 consid. 1; TPF 2023 156 consid. 2.7.2 con rinvii), a maggior ragione nel caso concreto ribadito trattarsi di una richiesta proveniente dall’Ita- lia. Che atti della procedura estradizionale sin qui condotta dall’UFG si siano svolti in lingua tedesca nulla muta a quanto precede. La relativa censura va quindi respinta.
E. 3 Il ricorrente sostiene che l’esposto dei fatti contenuto nella domanda di estradi- zione sarebbe insufficiente e i documenti allegati a quest’ultima non permette- rebbero di verificare l’eventuale prescrizione dell’esecuzione della pena, in vio- lazione dell’art. 12 n. 2 CEEstr.
E. 3.1 Giusta l’art. 12 n. 2 CEEstr, la domanda d'estradizione deve essere accompa- gnata dall’originale o la copia autentica di una decisione esecutiva di condanna o di un mandato di arresto o di qualsiasi altro atto avente la stessa forza, rila- sciato nelle forme prescritte nella legge dalla Parte richiedente (lett. a), da un esposto dei fatti, per i quali l’estradizione è domandata, in cui il tempo e il luogo del loro compimento, la loro qualificazione legale e il riferimento alle disposizioni legali loro applicabili saranno indicate il più esattamente possibile (lett. b; v. an- che l’art. 28 cpv. 3 lett. a AIMP e art. 10 OAIMP) e da una copia delle disposi- zioni legali applicabili o, se ciò fosse impossibile, da una dichiarazione sul diritto applicabile, come anche il segnalamento il più preciso possibile dell’individuo reclamato e qualsiasi altra informazione atta a determinare la sua identità e la sua cittadinanza (lett. c). Ciò deve permettere all'autorità richiesta di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza. Essa deve segnatamente poter controllare che la condizione della doppia punibilità sia rispettata. L'auto- rità richiedente non è in ogni caso tenuta a fornire prove a sostegno delle sue allegazioni. L'autorità richiesta non esamina le questioni di fatto, né si pronuncia sulla colpevolezza dell'estradando, né procede alla valutazione delle prove; essa è legata all'esposto dei fatti presentato nella domanda, nella misura in cui questa non presenti errori manifesti, lacune o contraddizioni immediatamente rilevabili (DTF 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid 5b pag. 121 e seg.).
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E. 3.2 In concreto, l’autorità rogante ha trasmesso all’UFG le sentenze italiane riguar- danti l’estradando, ossia: la sentenza di primo grado del 4 aprile 2018 emessa dal Tribunale di Verbania, quella della Corte d’Appello di Torino del 23 gennaio 2020 nonché un estratto della decisione del 7 luglio 2021 della Corte Suprema di cassazione. Nella misura in cui da tali giudizi risulta con chiarezza la fattispe- cie – compresi quindi tempi e luoghi dei reati – per la quale l’insorgente è stato condannato in maniera definitiva, le condizioni di cui all’art. 12 n. 2 CEEstr sono senz’altro soddisfatte. Per quanto riguarda più particolarmente la questione della prescrizione della pena, si rileva che l’autorità rogante ha trasmesso con la domanda di estradizione il testo dell’art. 172 CP/I, secondo il quale la pena della reclusione si estingue con il decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni. Es- sendo la sentenza di condanna a carico del ricorrente cresciuta in giudicato il
E. 7 L’insorgente sostiene che la sua estradizione avrebbe conseguenze drastiche per lui e la sua famiglia in Svizzera, in violazione dell’art. 8 CEDU. Essa impe- direbbe, tra l’altro, al suo figliastro di concludere il suo apprendistato nel nostro Paese, poiché il suo sostentamento potrebbe essere finanziato solo con lo sti- pendio congiunto suo e di sua moglie. Farebbe inoltre difetto un interesse ita- liano all’esecuzione della pena, precisato che i reati, di poca entità, sarebbero stati commessi più di dieci anni fa.
E. 7.1 Preliminarmente va osservato che qualsiasi pena privativa di libertà compro- mette le relazioni familiari e professionali delle persone coinvolte: si tratta di conseguenze connaturate alla pena stessa e come tali non possono essere in- vocate per opporsi a un'estradizione (DTF 120 Ib 120 consid. 3d). Come sotto- lineato sia dalla giurisprudenza del Tribunale federale che da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo in applicazione dell'art. 8 CEDU, l'ingerenza nel diritto alla protezione della famiglia è una conseguenza inevitabile, e quindi ac- cettabile, dell'estradizione (DTF 117 Ib 210 consid. 3b/cc con riferimenti). L'art.
E. 7.2 Nulla di tutto ciò nel caso di specie. Dall'incarto emerge che il ricorrente vive in Svizzera dal 2015 con la moglie e i figli di quest’ultima. Egli contribuisce certo al sostentamento della famiglia e alla formazione dei figli della moglie, che se- guono un apprendistato (v. act. 5.3), ma non vi è nessun elemento per conclu- dere che l'estradizione comporterebbe un'ingerenza sproporzionata nella vita privata, familiare o professionale del ricorrente ai sensi della predetta giurispru- denza. Di conseguenza, anche sotto questo profilo le censure del ricorrente vanno respinte.
E. 7.3 Secondo l'art. 37 cpv. 1 AIMP l'estradizione può essere negata se la Svizzera può assumere il perseguimento del reato o l'esecuzione della decisione penale straniera e ciò sembra opportuno riguardo al reinserimento sociale della per- sona perseguita. Tuttavia, la Svizzera può assumere il perseguimento di un reato commesso all'estero o l'esecuzione di una sentenza unicamente quando lo Stato in cui il reato è stato commesso domanda espressamente allo Stato richiesto di esercitare al suo posto il potere repressivo (DTF 120 Ib 120 consid. 3c; 117 Ib 210 consid. 3).
In concreto, va rilevato che l'Italia non ha presentato nessuna richiesta alla Sviz- zera di esecuzione della pena inflitta al ricorrente all'estero. Anzi, come giusta- mente evidenziato dall’UFG, “il Ministero della giustizia italiano, con scritto del
E. 8 CEDU può essere una valida causa ostativa soltanto nei rari casi in cui le eccezionali circostanze della vita familiare dell'estradando (segnatamente per obblighi di accudimento derivanti da gravi malattie o disabilità, così come da
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situazioni genitoriali di particolare difficoltà) sono tali che la separazione provo- cata dall'estradizione costituirebbe un'ingerenza sproporzionata per rapporto allo ius puniendi dello Stato estero (v. sentenza del Tribunale federale 1A.203/2001 del 7 febbraio 2002 consid. 3.2 e sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.117 del 17 giugno 2009 consid. 2.7).
E. 12 marzo 2025, ha trasmesso il documento con il quale la Procura Generale presso la Corte d’Appello di Torino esprimeva parere contrario all’esecuzione in Svizzera della pena inflitta al perseguito in Italia. La motivazione di tale parere si basa in particolare sul fatto che la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, decisa dal Tribunale di Sorveglianza di Torino con ordinanza dei 27 settembre 2023, in sostanza non è stata rispettata dal perseguito e per questo motivo il Tribunale di Sorveglianza di Torino, in data 19 dicembre 2023, dichiarava inefficace la già menzionata ordinanza relativa alla misura alterna- tiva” (act. 1.1, pag. 7). In virtù di ciò il Ministero della giustizia italiano ha ribadito la validità della propria domanda di estradizione e in definitiva non si può che constatare come a monte di essa vi sia proprio la mancata ottemperanza da parte del ricorrente degli obblighi posti a garanzia del reinserimento sociale da lui stesso invocato, per tacere del fatto che l'art. 37 cpv. 1 AIMP non è opponibile ad uno Stato che, come l'Italia, è parte alla CEEstr (DTF 129 II 100 consid. 3.1; 122 II 485 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.233/2004 dell'8 no- vembre 2004, consid. 3.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.309
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del 12 gennaio 2016 consid. 3.3). Anche tale censura non merita quindi ulteriore disamina.
8. Facendo riferimento alla richiesta inoltrata dall’UFG alle autorità italiane circa una possibile esecuzione della pena in Svizzera, il ricorrente, invocando l’art. 720 comma 1 CPP/I, sostiene infine che la risposta a tale quesito dovrebbe essere trattata direttamente dal Ministro della giustizia italiano e non delegata da quest’ultimo alla Procura generale di Torino. Il ricorrente si sarebbe quindi aspettato che il Ministero della giustizia italiano esaminasse in modo approfon- dito la richiesta dell'UFG e motivasse autonomamente la propria decisione. A suo avviso, il presente caso non sarebbe quindi maturo per una decisione, per cui l’incarto sarebbe da rinviare all’UFG, il quale dovrebbe essere incaricato di chiedere al Ministero della giustizia italiano di migliorare la domanda di estradi- zione.
A torto. La richiesta di cui sopra è stata infatti correttamente trasmessa dall’UFG al Ministero della giustizia italiano. Quest’ultimo ha poi inoltrato la medesima alla Procura generale di Torino, in quanto autorità penale competente, non di- versamente da quanto specularmente avverrebbe nel caso di domande estra- dizionali svizzere (v. art. 30 cpv. 2 AIMP), ma per il resto non spetta certo al giudice dell’assistenza sindacare la corretta applicazione del diritto procedurale estero e tanto meno la ripartizione dei compiti fra le varie autorità estere com- petenti in materia estradizionale. Il ricorrente sembra in definitiva confondere la componente ministeriale risp. diplomatica del diritto estradizionale con quella strettamente penalistica: se i rapporti interstatali vengono tradizionalmente esercitati a livello ministeriale ciò non toglie che alla base vi siano domande provenienti dalla magistratura penale di ogni singolo Stato (v. HEIMGARTNER, Commentario basilese, 2015, n. 11 e 13 ad art. 30 AIMP), per cui è ovvio che anche in questi casi il Ministero della giustizia consulti la procura competente prima di rispondere al proprio interlocutore in Svizzera, ovvero l’UFG. Non vi è dunque nessuna ragione di dare seguito alla richiesta del ricorrente e anche quest’ultima censura va respinta.
9. Da quanto sopra discende che il ricorso va integralmente respinto.
10. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fis- sata in concreto a fr. 3'000.– a carico del ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese di fr. 3'000.– già versato.
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Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La tassa di giustizia di fr. 3'000.– è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese di fr. 3'000.– già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 19 febbraio 2026 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Patrick Robert-Nicoud, Presidente, Roy Garré e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A.,
rappresentato dall'avv. Boris Banga, Ricorrente
contro
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI, Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia
Decisione di estradizione (art. 55 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2025.214
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Fatti: A. Con domanda di estradizione del 15 aprile 2024, il Ministero della giustizia ita- liano ha chiesto alla Svizzera l’estradizione di A. sulla base di un ordine di ese- cuzione della carcerazione n. 845/2021 SIEP emesso il 29 dicembre 2023 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Torino finaliz- zato all’esecuzione di una pena di un anno di reclusione per i reati di truffa, sostituzione di persona aggravata e ricettazione, inflitta con sentenza
n. 690/2020 – Reg. Gen. N. 3871/2018 – R.G.N.R. n. 3176/2015 della Corte d’appello di Torino, Sez. 3, il 23 gennaio 2020, in riforma della sentenza
n. 203/2018 emessa il 4 aprile 2018 dal Tribunale ordinario di Verbania, dive- nuta definitiva il 7 luglio 2021 in virtù della decisione della Corte Suprema di Cassazione n. Reg. Gen. 913/2021 (v. act. 5.1 e 5.1A).
B. Interrogato il 9 settembre 2024, A. ha confermato di essere la persona ricercata dalle autorità italiane, rifiutando tuttavia un’estradizione in via semplificata (v. act. 5.3).
C. Con decisione del 28 novembre 2025, l’UFG ha concesso l’estradizione del pre- detto all’Italia per i fatti oggetto della relativa domanda (v. act. 1.1).
D. Il 23 dicembre 2025, l’estradando ha impugnato tale decisione dinanzi a questa Corte, postulando quanto segue:
“1. Der Auslieferungsentscheid gegen den Beschwerdeführer sei aufzuheben und es sei von einer Auslieferung nach Italien abzusehen.
2. Eventualiter sei der Entscheid an die Vorinstanz zurückzuweisen und diese sei anzuweisen, den Auslieferungsentscheid in deutscher Sprache zu eröffnen.
3. Sub-eventualiter sei der Entscheid an die Vorinstanz zurückzuweisen und diese sei anzuweisen, um Verbesserung des Auslieferungsersuchens beim itali- enischen Justizministerium zu ersuchen.
4. Sub-sub-eventualiter sei beim italienischen Justizministerium eine Zusiche- rung einzuholen, dass das Berufungsverfahren in Anwesenheit des Beschwerde- führers wiederholt wird.
5. Sub-sub-sub-eventualiter sei der Entscheid zur Neubeurteilung an die Vo- rinstanz zurückzuweisen.
6. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Staates" (act. 1, pag. 2).
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E. Con risposta del 12 gennaio 2026, l’UFG ha postulato la reiezione del gravame (v. act. 5).
F. Con replica del 16 febbraio 2026, trasmessa all’UFG per conoscenza (v. act. 13), il ricorrente si è riconfermato nelle proprie conclusioni (v. act. 12).
Le argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno esposte, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1.
1.1 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudi- ziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 LOAP, la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (v. art. 50 cpv. 1 PA), il ricorso è tempe- stivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricor- rere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).
1.2 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzi- tutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizio- nale alla CEEstr del 17 marzo 1978 (PA II CEEstr; RS 0.353.12), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, dal Terzo Protocollo addizionale alla CEEstr del 10 novembre 2010 (PA III CEEstr; RS.0353.13), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicem- bre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016, nonché dal Quarto Protocollo addizionale alla CEEstr del 20 settembre 2012 (PA IV CEEstr; RS 0.353.14), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016. Di rilievo sono inoltre, a partire dal 12 dicembre 2008, gli art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n° CELEX 42000A0922(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62; testo non pub- blicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi set- toriali con l’UE”, 8.1 Allegato A; https://www.admin.ch/opc/it/european-union/in- ternational-agreements/008.html [in seguito: raccolta testi) unitamente al rego- lamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio del
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28 novembre 2018 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale (n. CELEX 32018R1862; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 312 del 7 dicembre 2018, pag. 56-106; raccolta testi, 8.4 Sviluppi dell'acquis di Schengen), così come, a partire dal 5 novembre 2019, le disposizioni della Convenzione del 27 settembre 1996 relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea (Convenzione sull’estradizione UE; n° CELEX 41996A1023(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 313 del 23 ottobre 1996, pag. 12-23, raccolta testi, 8.2 Allegato B) che in applicazione della Decisione 2003/169/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003 (n° CELEX 32003D0169; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 67 del 12 marzo 2003, pag. 25 e seg., raccolta testi, 8.2 Allegato B) costituiscono uno sviluppo dell’ac- quis di Schengen (ovvero gli art. 2, 6, 8, 9 e 13 nonché l’art. 1, per quanto per- tinente agli altri articoli). Restano impregiudicate disposizioni più favorevoli all’assistenza in vigore tra le parti (art. 59 n. 2 CAS; art. 1 n. 2 Convenzione sull’estradizione UE).
1.3 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
1.4 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui sopra.
2. Il ricorrente sostiene che tutta la procedura dinanzi all’UFG si sarebbe svolta in lingua tedesca. Rifiutando di redigere in tedesco la decisione di estradizione, l’autorità d’esecuzione avrebbe violato l’art. 33a PA nonché il suo diritto di es- sere sentito tutelato dall’art. 29 PA. La causa andrebbe pertanto rinviata all’UFG affinché questo rediga la decisione in questione in tedesco.
Per quanto riguarda la procedura dinanzi a questa Corte, si rileva che, benché il ricorso sia legittimamente redatto in lingua tedesca, in virtù dell'art. 33a cpv. 2 PA, la presente sentenza viene emessa nella lingua della decisione
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impugnata, ossia l’italiano. Non vi sono di fatto particolari ragioni per scostarsi da questa regola esplicitamente prevista dalla legge di procedura qui applica- bile. Tanto più che la domanda di assistenza del 15 aprile 2024 è stata presen- tata in lingua italiana (v. act. 5.1), lingua madre del ricorrente (v. act. 5.3, pag. 1). Come si evince dal contenuto stesso del ricorso, non vi è altresì nessun motivo per ritenere che il patrocinatore del ricorrente non sia stato in grado di comprendere la decisione impugnata sia in fatto che in diritto e in ogni caso, secondo la costante giurisprudenza, da un avvocato attivo nel nostro Paese è lecito pretendere che abbia perlomeno competenze recettive relative alle lingue ufficiali svizzere (v. sentenze del Tribunale federale 1A.71/2005 dell’11 maggio 2005 consid. 4.1; 1A.87/2004 del 3 giugno 2004 consid. 1; 1A.235/2003 dell'8 gennaio 2004 consid. 1; TPF 2023 156 consid. 2.7.2 con rinvii), a maggior ragione nel caso concreto ribadito trattarsi di una richiesta proveniente dall’Ita- lia. Che atti della procedura estradizionale sin qui condotta dall’UFG si siano svolti in lingua tedesca nulla muta a quanto precede. La relativa censura va quindi respinta.
3. Il ricorrente sostiene che l’esposto dei fatti contenuto nella domanda di estradi- zione sarebbe insufficiente e i documenti allegati a quest’ultima non permette- rebbero di verificare l’eventuale prescrizione dell’esecuzione della pena, in vio- lazione dell’art. 12 n. 2 CEEstr.
3.1 Giusta l’art. 12 n. 2 CEEstr, la domanda d'estradizione deve essere accompa- gnata dall’originale o la copia autentica di una decisione esecutiva di condanna o di un mandato di arresto o di qualsiasi altro atto avente la stessa forza, rila- sciato nelle forme prescritte nella legge dalla Parte richiedente (lett. a), da un esposto dei fatti, per i quali l’estradizione è domandata, in cui il tempo e il luogo del loro compimento, la loro qualificazione legale e il riferimento alle disposizioni legali loro applicabili saranno indicate il più esattamente possibile (lett. b; v. an- che l’art. 28 cpv. 3 lett. a AIMP e art. 10 OAIMP) e da una copia delle disposi- zioni legali applicabili o, se ciò fosse impossibile, da una dichiarazione sul diritto applicabile, come anche il segnalamento il più preciso possibile dell’individuo reclamato e qualsiasi altra informazione atta a determinare la sua identità e la sua cittadinanza (lett. c). Ciò deve permettere all'autorità richiesta di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza. Essa deve segnatamente poter controllare che la condizione della doppia punibilità sia rispettata. L'auto- rità richiedente non è in ogni caso tenuta a fornire prove a sostegno delle sue allegazioni. L'autorità richiesta non esamina le questioni di fatto, né si pronuncia sulla colpevolezza dell'estradando, né procede alla valutazione delle prove; essa è legata all'esposto dei fatti presentato nella domanda, nella misura in cui questa non presenti errori manifesti, lacune o contraddizioni immediatamente rilevabili (DTF 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid 5b pag. 121 e seg.).
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3.2 In concreto, l’autorità rogante ha trasmesso all’UFG le sentenze italiane riguar- danti l’estradando, ossia: la sentenza di primo grado del 4 aprile 2018 emessa dal Tribunale di Verbania, quella della Corte d’Appello di Torino del 23 gennaio 2020 nonché un estratto della decisione del 7 luglio 2021 della Corte Suprema di cassazione. Nella misura in cui da tali giudizi risulta con chiarezza la fattispe- cie – compresi quindi tempi e luoghi dei reati – per la quale l’insorgente è stato condannato in maniera definitiva, le condizioni di cui all’art. 12 n. 2 CEEstr sono senz’altro soddisfatte. Per quanto riguarda più particolarmente la questione della prescrizione della pena, si rileva che l’autorità rogante ha trasmesso con la domanda di estradizione il testo dell’art. 172 CP/I, secondo il quale la pena della reclusione si estingue con il decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni. Es- sendo la sentenza di condanna a carico del ricorrente cresciuta in giudicato il 7 luglio 2021, il termine di prescrizione della pena di dieci anni scadrà soltanto nel 2031. Le censure in questo ambito vanno pertanto tutte disattese.
4. L’insorgente afferma che la sua estradizione si scontrerebbe con la riserva espressa dall’Italia all’art. 25 CEEstr, nella misura in cui la pena privativa della libertà di un anno inflittagli non sarebbe la conseguenza necessaria dei reati contestatigli. All’uopo, egli invoca l’art. 53 della legge n. 689 del 24 novembre 1981, secondo il quale il giudice italiano può sostituire la pena detentiva deter- minata entro il limite di un anno con una pena pecuniaria.
4.1 L’art. 25 CEEstr prevede che, nel senso della Convenzione, l’espressione “mi- sure di sicurezza” designa qualsiasi misura privativa di libertà che sia stata or- dinata a complemento o in sostituzione di una pena, mediante sentenza di una giurisdizione penale. Secondo l’art. 26 n. 3 CEEstr, una Parte contraente che avesse espresso una riserva su una disposizione della Convenzione potrà pre- tendere l’applicazione della stessa disposizione da un’altra Parte soltanto nella misura in cui essa l’ha accettata. Per quanto riguarda l’art. 25 CEEstr, l’Italia ha formulato l'espressa riserva di non concedere l'estradizione delle persone ricer- cate per l'esecuzione di un provvedimento di detenzione, a meno che siano soddisfatti in ogni caso tutti i criteri previsti dall'articolo 25 e che il suddetto prov- vedimento di detenzione sia espressamente previsto dal diritto penale della Parte richiedente come conseguenza necessaria di un reato (il testo in inglese della riserva è consultabile al sito https://www.coe.int/it/web/conventions/full- list?module=declarations-by-treaty&numSte=024&codeNature=0).
4.2 In concreto, l’art. 53 della legge 689/1981, intitolato “Sostituzione di pene de- tentive brevi”, permette al giudice italiano di sostituire una pena detentiva sino a un anno con una pena pecuniaria o con il lavoro di pubblica utilità. L’estra- dando è stato condannato in prima istanza a una pena detentiva di un anno e due mesi e a EUR 600.– di multa, giudizio poi modificato dalla Corte d’Appello
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di Torino a un anno di reclusione e EUR 500.– di multa. Ora, premesso che il predetto, su sua richiesta, ha ottenuto la sostituzione della pena con l’affida- mento in prova al servizio sociale, misura che le autorità hanno in seguito do- vuto revocare in quanto il ricorrente non ne ha rispettato le relative condizioni, si rileva che il giudice italiano, per motivi che non tocca al giudice dell’assistenza esaminare, non ha fatto ulteriormente uso delle possibilità offerte dalla sum- menzionata disposizione, per cui la domanda di estradizione è stata inoltrata per l’esecuzione di una pena detentiva di un anno, palesemente superiore ai minimi previsti dal diritto convenzionale applicabile (v. infra consid. 5.1.1). La censura in questo ambito va quindi disattesa.
5. Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata violi il principio della doppia punibilità, nella misura in cui il reato italiano di sostituzione di persona sarebbe previsto nel diritto svizzero all’art. 179decies CP, disposizione introdotta nell’ordi- namento penale solo nel 2023. Inoltre, concernendo la condanna estera reati di poca entità, nel nostro Paese entrerebbe in considerazione unicamente l’art. 172ter CP, sulla base del quale un’estradizione non potrebbe avere luogo.
5.1
5.1.1 Sulla base della CEEstr, le Parti Contraenti sono di principio tenute a estradarsi reciprocamente gli individui perseguiti per un reato o ricercati per l’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza dalle autorità giudiziarie (art. 1 CEEstr). Danno luogo all'estradizione i fatti che le leggi della Parte richiedente e della Parte richiesta puniscono con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà di un massimo di almeno un anno o con una pena più severa (art. 2
n. 1 prima frase CEEstr). Per quanto riguarda la pena prevista nella Parte ri- chiesta, in virtù dei principi di cui sopra ai consid. 1.2 e 1.3, è tuttavia sufficiente una pena privativa della libertà non inferiore, nel massimo, a sei mesi (art. 2 n. 1 Convenzione sull'estradizione UE). Quando la condanna a una pena è già stata pronunciata o una misura di sicurezza è già stata inflitta sul territorio della Parte richiedente, la sanzione presa deve essere, dal canto suo, di almeno quattro mesi (art. 2 n. 1 seconda frase CEEstr).
5.1.2 Nell'ambito dell'esame della doppia punibilità, l'autorità non si scosta dall'espo- sto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre con- traddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid 5b pag. 121 e seg.). Il Tribunale non deve procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda di assistenza, ma deve semplicemente vagliare, limitandosi a un esame "prima facie", se i fatti addotti nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e con- dizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188;
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118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratteriz- zati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). Se l'estradizione è richiesta per diverse in- frazioni, la condizione della doppia punibilità deve essere adempiuta per ognuna di esse (DTF 125 II 569 consid. 6 pag. 575).
5.1.3 In Svizzera, il Tribunale federale ha già avuto modo di sottolineare che le norme applicabili in materia d'estradizione, così come d'altronde quelle riguardanti la cosiddetta assistenza accessoria o piccola assistenza, non sono disposizioni di diritto penale materiale ma di procedura, le quali – fatte salve delle eccezioni esplicitamente previste nei trattati in materia – sono applicabili a tutti i casi che devono decidersi dopo la loro entrata in vigore. La relazione tra lo Stato richie- dente e quello richiesto, d'altronde, non insorge al momento in cui il fatto è stato commesso, ma al momento in cui la domanda estera è presentata. La giurispru- denza del Tribunale federale ha costantemente riconosciuto tale principio, tanto in materia di estradizione quanto in materia di assistenza accessoria. Il diritto in vigore al momento della decisione sulla domanda è determinante anche per stabilire, ove ciò sia necessario, se sussista il requisito della doppia punibilità: se il fatto perseguito è punibile si determina secondo il diritto penale in vigore nello Stato richiesto al momento della decisione sulla domanda di assistenza e non sulla scorta di quello vigente al momento della commissione del fatto e della conclusione della convenzione. Così, tanto l'estradizione quanto l'assistenza (nel caso in cui misure coercitive si rendono necessarie) sono da accordare se il fatto – punibile nello Stato richiedente – non lo era nello Stato richiesto al momento in cui è stato commesso, ma lo è divenuto, per una modifica del diritto interno, prima della decisione sulla domanda (DTF 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; 109 Ib 62 consid. 2a, 157 consid. 3b; sentenza del Tribunale federale 1A.96/2003 del 25 giugno 2003 consid. 2.2; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.178 del 29 novembre 2007 consid. 4.3).
5.2 Nella fattispecie, l’estradando è stato condannato in Italia per i reati di truffa, sostituzione di persona aggravata e ricettazione, perché, «mediante artifizi e raggiri, induceva in errore B. e C., procurando a sé l’ingiusto profitto pari a EUR 951.53. Il profitto era rappresentato dalla ricezione di generi alimentari, del valore commerciale di EUR 951.53 in favore dei titolari del ristorante “D.” situato ad Arona, pagando la somma mediante due assegni bancari del valore di EUR 165.43 rispettivamente EUR 786.10, riportanti la firma falsa del reale tito- lare del già menzionato ristorante ad Arona, segnatamente E. per il quale il per- seguito si spacciava. Fatti avvenuti ad lnvorio il 12 giugno 2014. Il perseguito acquistava o comunque riceveva i due assegni bancari, provento del furto com- messo ai danni di E., avvenuto a Riccione fra il 24 e il 25 maggio 2014» (act. 1.1, pag. 4, nonché il documento intitolato “Relazione sui fatti” del 22 febbraio 2024 redatto dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello
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di Torino, in act. 5.1). Se perseguiti in Svizzera, tali fatti sarebbero sussumibili ai reati di truffa (art. 146 CP), ricettazione (art. 160 CP) e falsità in documenti (art. 251 CP). Ribadito quanto espresso in precedenza (v. supra consid. 5.1.3), neppure escluso sarebbe il reato di usurpazione d’identità previsto all’art. 179de- cies CP, in vigore dal 1° settembre 2023. In queste condizioni, il requisito della doppia punibilità giusta gli art. 2 n. 1 CEEstr e 2 della Convenzione sull’estradi- zione UE è pacificamente adempiuto.
6. Il ricorrente afferma che l’autorità rogante avrebbe violato i diritti minimi della difesa: gli atti del procedimento estero, da una parte, attesterebbero in maniera chiara la sua assenza ai dibattimenti concernenti la procedura d’appello, dall’al- tra, non permetterebbero di verificare una sua citazione agli stessi. La presenza di un difensore, senza che il ricorrente sia stato messo al corrente della proce- dura in parola non ovvierebbe a tale violazione. A titolo eventuale, egli chiede che all’Italia venga richiesta la garanzia del rifacimento del processo a suo ca- rico.
6.1 L'art. 2 AIMP prevede che la domanda di cooperazione in materia penale è se- gnatamente irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II (lett. a) oppure se esso presenta altre gravi deficienze (lett. d). Secondo l'art. 3 n. 1 PA II CEEstr, il cui contenuto corrisponde in sostanza all'art. 37 cpv. 2 AIMP, quando una Parte Contraente chiede a un'altra Parte Contraente l'estradizione di una persona allo scopo di eseguire una pena o una misura di sicurezza pro- nunciata nei suoi confronti con sentenza contumaciale, la Parte richiesta può rifiutare l'estradizione a tale scopo se, a suo parere, la procedura giudiziale non ha rispettato i diritti minimi della difesa riconosciuti a ogni persona accusata di un reato. L'estradizione sarà nondimeno concessa se la Parte richiedente offre garanzie ritenute sufficienti per assicurare all'estradando il diritto a un nuovo processo che salvaguardi i diritti della difesa (v. anche TPF 2012 23 consid. 3.3). Questa decisione autorizza la Parte richiedente, sia a eseguire la sentenza in questione se il condannato non vi si oppone, sia, se questi si oppone, a pro- cessare nuovamente l'estradato (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.30 del 21 febbraio 2011 consid. 3.1). Ad una persona condannata in contumacia può venir negata la possibilità di essere rigiudicata in contraddittorio soltanto se è accertato che sia stata correttamente citata a comparire (TPF 2012 23 consid. 2 e 3.2.2).
6.2 In concreto, si rileva che, nella procedura penale dinanzi al Tribunale di Verba- nia, sfociata nella sentenza di condanna, il ricorrente era presente e rappresen- tato dal difensore di fiducia avv. F. (v. udienza del 4 aprile 2018). Quest’ultima ha interposto ricorso innanzi alla Corte d’Appello di Torino, la quale con sen- tenza del 23 gennaio 2020 ha parzialmente riformato la sentenza di prima
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istanza, riducendo la pena da un anno e due mesi a un anno di reclusione. All’udienza il ricorrente non era presente, ma lo era il suo difensore di fiducia, il quale ha in seguito adito la Corte Suprema di Cassazione che, in ultima istanza, il 7 luglio 2021 ha dichiarato inammissibile il ricorso interposto dal ricorrente (v. act. 5.1). Ora, nella misura in cui quest’ultimo è sempre stato rappresentato da un legale – in casu di fiducia –, al quale le citazioni e le sentenze sono state correttamente notificate, una difesa sufficiente ai sensi dell’art. 6 CEDU è stata garantita nella procedura penale a suo carico in Italia (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.28 del 2 febbraio 2011 consid. 2.2). La sentenza con- tumaciale che ne è scaturita non costituisce quindi un ostacolo all’estradizione. Per quanto riguarda le critiche al procedimento estero, si rileva che il ricorrente, mediante il suo difensore, ha potuto far valere le proprie censure dinanzi a due istanze di ricorso, le quali hanno in gran parte confermato la sentenza di primo grado. Nessuna delle autorità adite ha ravvisato violazioni dei diritti della difesa o altri vizi procedurali o materiali. Per il resto, il giudice dell’assistenza non è abilitato a sindacare il merito delle sentenze estere.
In definitiva, questa Corte constata che non vi è nessun elemento per ritenere che siano stati violati i diritti minimi della difesa ai sensi delle sopraccitate di- sposizioni legali e convenzionali. Ne consegue che la sua estradizione non può essere condizionata alla garanzia, da parte delle autorità italiane, di ottenere un nuovo processo all'estero. Tutte le censure in questo ambito vanno quindi di- sattese.
7. L’insorgente sostiene che la sua estradizione avrebbe conseguenze drastiche per lui e la sua famiglia in Svizzera, in violazione dell’art. 8 CEDU. Essa impe- direbbe, tra l’altro, al suo figliastro di concludere il suo apprendistato nel nostro Paese, poiché il suo sostentamento potrebbe essere finanziato solo con lo sti- pendio congiunto suo e di sua moglie. Farebbe inoltre difetto un interesse ita- liano all’esecuzione della pena, precisato che i reati, di poca entità, sarebbero stati commessi più di dieci anni fa.
7.1 Preliminarmente va osservato che qualsiasi pena privativa di libertà compro- mette le relazioni familiari e professionali delle persone coinvolte: si tratta di conseguenze connaturate alla pena stessa e come tali non possono essere in- vocate per opporsi a un'estradizione (DTF 120 Ib 120 consid. 3d). Come sotto- lineato sia dalla giurisprudenza del Tribunale federale che da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo in applicazione dell'art. 8 CEDU, l'ingerenza nel diritto alla protezione della famiglia è una conseguenza inevitabile, e quindi ac- cettabile, dell'estradizione (DTF 117 Ib 210 consid. 3b/cc con riferimenti). L'art. 8 CEDU può essere una valida causa ostativa soltanto nei rari casi in cui le eccezionali circostanze della vita familiare dell'estradando (segnatamente per obblighi di accudimento derivanti da gravi malattie o disabilità, così come da
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situazioni genitoriali di particolare difficoltà) sono tali che la separazione provo- cata dall'estradizione costituirebbe un'ingerenza sproporzionata per rapporto allo ius puniendi dello Stato estero (v. sentenza del Tribunale federale 1A.203/2001 del 7 febbraio 2002 consid. 3.2 e sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.117 del 17 giugno 2009 consid. 2.7).
7.2 Nulla di tutto ciò nel caso di specie. Dall'incarto emerge che il ricorrente vive in Svizzera dal 2015 con la moglie e i figli di quest’ultima. Egli contribuisce certo al sostentamento della famiglia e alla formazione dei figli della moglie, che se- guono un apprendistato (v. act. 5.3), ma non vi è nessun elemento per conclu- dere che l'estradizione comporterebbe un'ingerenza sproporzionata nella vita privata, familiare o professionale del ricorrente ai sensi della predetta giurispru- denza. Di conseguenza, anche sotto questo profilo le censure del ricorrente vanno respinte.
7.3 Secondo l'art. 37 cpv. 1 AIMP l'estradizione può essere negata se la Svizzera può assumere il perseguimento del reato o l'esecuzione della decisione penale straniera e ciò sembra opportuno riguardo al reinserimento sociale della per- sona perseguita. Tuttavia, la Svizzera può assumere il perseguimento di un reato commesso all'estero o l'esecuzione di una sentenza unicamente quando lo Stato in cui il reato è stato commesso domanda espressamente allo Stato richiesto di esercitare al suo posto il potere repressivo (DTF 120 Ib 120 consid. 3c; 117 Ib 210 consid. 3).
In concreto, va rilevato che l'Italia non ha presentato nessuna richiesta alla Sviz- zera di esecuzione della pena inflitta al ricorrente all'estero. Anzi, come giusta- mente evidenziato dall’UFG, “il Ministero della giustizia italiano, con scritto del 12 marzo 2025, ha trasmesso il documento con il quale la Procura Generale presso la Corte d’Appello di Torino esprimeva parere contrario all’esecuzione in Svizzera della pena inflitta al perseguito in Italia. La motivazione di tale parere si basa in particolare sul fatto che la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, decisa dal Tribunale di Sorveglianza di Torino con ordinanza dei 27 settembre 2023, in sostanza non è stata rispettata dal perseguito e per questo motivo il Tribunale di Sorveglianza di Torino, in data 19 dicembre 2023, dichiarava inefficace la già menzionata ordinanza relativa alla misura alterna- tiva” (act. 1.1, pag. 7). In virtù di ciò il Ministero della giustizia italiano ha ribadito la validità della propria domanda di estradizione e in definitiva non si può che constatare come a monte di essa vi sia proprio la mancata ottemperanza da parte del ricorrente degli obblighi posti a garanzia del reinserimento sociale da lui stesso invocato, per tacere del fatto che l'art. 37 cpv. 1 AIMP non è opponibile ad uno Stato che, come l'Italia, è parte alla CEEstr (DTF 129 II 100 consid. 3.1; 122 II 485 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.233/2004 dell'8 no- vembre 2004, consid. 3.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.309
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del 12 gennaio 2016 consid. 3.3). Anche tale censura non merita quindi ulteriore disamina.
8. Facendo riferimento alla richiesta inoltrata dall’UFG alle autorità italiane circa una possibile esecuzione della pena in Svizzera, il ricorrente, invocando l’art. 720 comma 1 CPP/I, sostiene infine che la risposta a tale quesito dovrebbe essere trattata direttamente dal Ministro della giustizia italiano e non delegata da quest’ultimo alla Procura generale di Torino. Il ricorrente si sarebbe quindi aspettato che il Ministero della giustizia italiano esaminasse in modo approfon- dito la richiesta dell'UFG e motivasse autonomamente la propria decisione. A suo avviso, il presente caso non sarebbe quindi maturo per una decisione, per cui l’incarto sarebbe da rinviare all’UFG, il quale dovrebbe essere incaricato di chiedere al Ministero della giustizia italiano di migliorare la domanda di estradi- zione.
A torto. La richiesta di cui sopra è stata infatti correttamente trasmessa dall’UFG al Ministero della giustizia italiano. Quest’ultimo ha poi inoltrato la medesima alla Procura generale di Torino, in quanto autorità penale competente, non di- versamente da quanto specularmente avverrebbe nel caso di domande estra- dizionali svizzere (v. art. 30 cpv. 2 AIMP), ma per il resto non spetta certo al giudice dell’assistenza sindacare la corretta applicazione del diritto procedurale estero e tanto meno la ripartizione dei compiti fra le varie autorità estere com- petenti in materia estradizionale. Il ricorrente sembra in definitiva confondere la componente ministeriale risp. diplomatica del diritto estradizionale con quella strettamente penalistica: se i rapporti interstatali vengono tradizionalmente esercitati a livello ministeriale ciò non toglie che alla base vi siano domande provenienti dalla magistratura penale di ogni singolo Stato (v. HEIMGARTNER, Commentario basilese, 2015, n. 11 e 13 ad art. 30 AIMP), per cui è ovvio che anche in questi casi il Ministero della giustizia consulti la procura competente prima di rispondere al proprio interlocutore in Svizzera, ovvero l’UFG. Non vi è dunque nessuna ragione di dare seguito alla richiesta del ricorrente e anche quest’ultima censura va respinta.
9. Da quanto sopra discende che il ricorso va integralmente respinto.
10. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fis- sata in concreto a fr. 3'000.– a carico del ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese di fr. 3'000.– già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.– è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese di fr. 3'000.– già versato.
Bellinzona, 19 febbraio 2026
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Boris Banga - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).