Estradizione alla Macedonia (art. 55 AIMP): rispetto dei diritti minimi di difesa nella procedura all'estero; parallela procedura d'estradizione in Italia; gratuito patrocinio.
Sachverhalt
A. Il 10 novembre 2008 il Tribunale di prima istanza di Skopje ha condannato in contumacia A., cittadino macedone, a tre anni e sei mesi di reclusione per rapina a mano armata. Tale sentenza è stata confermata dalla Corte d'appello di Skopje il 23 marzo 2009.
B. Il 23 aprile 2010 Interpol Skopje ha chiesto alle competenti autorità svizzere l'arresto provvisorio in vista di estradizione di A.
C. Il 2 ottobre 2010 l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha emesso un'ordinanza di arresto provvisorio trasmessa alla polizia ticinese, sfociata nel fermo dell'estradando di medesima data. Nel suo interrogatorio davanti al Procuratore pubblico ticinese, avvenuto il 3 ottobre seguente, A. ha rico- nosciuto di essere la persona ricercata dalla Macedonia, ma si è opposto alla sua estradizione in via semplificata verso detto Stato, chiedendo di es- sere consegnato all'Italia, Paese in cui sarebbe pendente una procedura di estradizione per i medesimi fatti. Dopo aver ottenuto dalle autorità mace- doni la conferma che il predetto doveva essere mantenuto in detenzione in Svizzera e non consegnato alle autorità italiane, l'UFG, in data 4 ottobre 2010, ha emanato un ordine di arresto ai fini di estradizione.
D. Il 25 ottobre 2010 il Ministero della giustizia macedone ha trasmesso alle autorità elvetiche la richiesta formale di estradizione di A., completata dal- l'autorità estera in data 2 dicembre 2010 su richiesta dell'UFG.
E. Con decisione del 1° dicembre 2010 l'UFG ha respinto una domanda di scarcerazione inoltrata il 30 novembre precedente da A.
F. Con decisione del 17 dicembre 2010 l'UFG ha concesso l'estradizione di A.
G. Il 19 gennaio 2011 l'estradando ha interposto ricorso contro la decisione di estradizione, postulando l'annullamento della stessa nonché la concessione dell'assistenza giudiziaria gratuita.
H. Mediante scritto del 26 gennaio 2011, trasmesso al ricorrente per cono- scenza, l'UFG, constatato che il ricorrente farebbe valere gli stessi argo-
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menti già presentati nel corso della procedura, ha rinunciato a presentare una risposta, proponendo di respingere il gravame.
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), la II Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della de- cisione d'estradizione (art. 50 cpv. 1 PA, applicabile in virtù del rinvio previ- sto all'art. 39 cpv. 2 lett. b della legge sull'organizzazione delle autorità pe- nali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).
E. 1.1 L'estradizione fra la Macedonia e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CE- Estr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 20 marzo 1967 per il nostro Paese e il 26 ottobre 1999 per la Macedonia, dal relativo Protocollo addizionale del 15 ottobre 1975 nonché dal Secondo Protocollo addizionale alla CEEstr del 17 marzo 1978, entrambi entrati in vigore il 9 giugno 1985 per la Svizzera e il 26 ottobre 1999 per la Macedonia (RS 0.353.11 e 0.353.12).
E. 1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trat- tati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 130 II 337 con- sid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fon- damentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
E. 2 Il ricorrente ritiene che nell'ambito del procedimento penale in Macedonia a suo carico, sfociato nella sentenza contumaciale del 10 novembre 2008, le autorità estere non abbiano fornito la garanzia di aver rispettato i diritti mi- nimi della difesa. Poco chiare sarebbero le circostanze legate alla citazione ai dibattimenti del ricorrente nonché alla notifica della sentenza. Non è sta- to inoltre chiarito se il ricorrente sia stato difeso da un difensore d'ufficio o di fiducia. In tali circostanze, egli avrebbe diritto di ottenere un nuovo pro-
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cesso nello Stato richiedente. Garanzie in tal senso non sarebbero tuttavia state fornite da quest'ultimo.
E. 2.1 Secondo l'art. 3 n. 1 del Secondo Protocollo addizionale alla CEEstr, il cui contenuto corrisponde in sostanza all'art. 37 cpv. 2 AIMP, quando una Par- te Contraente chiede a un’altra Parte Contraente l’estradizione di una per- sona allo scopo di eseguire una pena o una misura di sicurezza pronuncia- ta nei suoi confronti con sentenza contumaciale, la Parte richiesta può rifiu- tare l’estradizione a tale scopo se, a suo parere, la procedura giudiziale non ha rispettato i diritti minimi della difesa riconosciuti a ogni persona ac- cusata di un reato. L’estradizione sarà nondimeno concessa se la Parte ri- chiedente offre garanzie ritenute sufficienti per assicurare all’estradando il diritto a un nuovo processo che salvaguardi i diritti della difesa. Questa de- cisione autorizza la Parte richiedente, sia a eseguire la sentenza in que- stione se il condannato non si oppone, sia, se questi si oppone a persegui- re l’estradato.
E. 2.2 Nella fattispecie, va innanzitutto premesso che le autorità macedoni, inter- pellate all'uopo dall'UFG, hanno dichiarato che il ricorrente ha potuto bene- ficiare in Macedonia di tutte le garanzie legate ad un equo processo, dispo- nendo in particolare in prima istanza di un avvocato di fiducia nella persona di B. (v. act. 5.14). La sentenza del 10 novembre 2008 emessa dal Tribuna- le di prima istanza di Skopje permette senz'altro di confermare che l'estra- dando è stato in effetti difeso dal predetto legale (v. act. 5.8). Nella misura in cui il ricorrente ha beneficiato di un difensore che ha curato i suoi inte- ressi, sapere se il medesimo sia intervenuto in qualità di avvocato di fiducia o d'ufficio risulta irrilevante ai fini del presente giudizio. Neanche l'avv. Na- dir Guglielmoni, d'altronde, sembra poter escludere che l'avv. B. sia inter- venuto come legale di fiducia dell'estradando (v. act. 1, pag. 6). Nella pro- cedura d'appello, il ricorrente è stato invece rappresentato dall'avv. C., le- gale che ha difeso il coaccusato D. sia davanti al Tribunale di prima istanza che davanti al Tribunale d'appello di Skopje. La sentenza di quest'ultima autorità non permette di capire se il legale in questione sia intervenuto a fa- vore del ricorrente come difensore d'ufficio o di fiducia, ma anche in questo caso la questione non riveste un carattere determinante, dato che una dife- sa sufficiente ai sensi dell'art. 6 CEDU è garantita in entrambi i casi. Per quanto riguarda la citazione al dibattimento di prima istanza, si rileva che né la sentenza del 10 novembre 2008 né quella del 23 marzo 2009 fanno accenno a censurate irregolarità in tale ambito. La medesima constatazio- ne vale per quanto concerne la notifica della sentenza del 10 novembre 2008, dato che nessuna censura è stata riportata nella sentenza d'appello riguardante un'eventuale notifica irregolare della sentenza di primo grado. In definitiva, questa Corte constata che non vi è nessun elemento per rite- nere che siano stati violati i diritti minimi della difesa ai sensi delle sopracci-
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tate disposizioni legali e convenzionali. Ne consegue che la sua estradizio- ne non può essere condizionata alla garanzia, da parte delle autorità ma- cedoni, di ottenere un nuovo processo all'estero. Tutte le censure in questo ambito vanno quindi disattese.
E. 3 Essendo pendente in Italia un'analoga procedura estradizionale basata sui medesimi fatti, l'insorgente ritiene che la Svizzera avrebbe dovuto conse- gnarlo alle autorità italiane.
Si rileva che l'UFG, il 4 ottobre 2010, dopo essere venuto a conoscenza della parallela procedura estradizionale in Italia, ha interpellato via fax, con copia ad Interpol Roma, le autorità macedoni per sapere se esse desidera- vano che il ricorrente fosse mantenuto in detenzione in Svizzera in vista della sua estradizione alla Macedonia oppure consegnato alle autorità ita- liane (v. act. 5.4). Con fax del medesimo giorno, trasmesso in copia ad In- terpol Roma, le autorità macedoni hanno confermato la loro richiesta d'ar- resto in Svizzera del ricorrente, preannunciando l'invio di una domanda d'estradizione alle autorità elvetiche (v. act. 5.5). Costatato quanto precede e considerato che le autorità italiane non risultano essersi mosse per re- clamare la consegna dell'estradando – nonostante detta informazione a In- terpol Roma – nulla osta a che l'autorità elvetica proceda con l'estradizione del ricorrente alla Macedonia. Anche tale censura va quindi respinta.
E. 4 Il ricorrente ha postulato la concessione del gratuito patrocinio.
E. 4.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patrocinatore d’ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA applicabile in virtù dell'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, l’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione le designa inoltre un av- vocato (art. 65 cpv. 2 PA).
E. 4.2 Nella fattispecie, il ricorrente ha, nei limiti dati dalla sua situazione, debita- mente allegato e documentato la sua difficile situazione finanziaria (v. in- carto RP.2011.4, act. 3.1; v. inoltre atto 3 UFG) ed il suo ricorso non era sin dall'inizio privo di probabilità di successo, segnatamente meritando le que- stioni in ambito di diritti minimi di difesa un approfondimento giudiziario, ra- gione per cui allo stesso deve essere concessa l'assistenza giudiziaria gra-
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tuita. L'avv. Nadir Guglielmoni è designato quale patrocinatore d'ufficio del ricorrente nella presente procedura.
E. 4.3 Essendo il ricorrente stato messo al beneficio del gratuito patrocinio, la presente sentenza è resa senza prelevare spese (art. 65 cpv. 1 PA appli- cabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP).
E. 4.4 Le spese e l'indennità del patrocinatore d'ufficio sono sopportate dal Tribu- nale penale federale conformemente all'art. 64 cpv. 2-4 PA applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 65 cpv. 3 PA, ed in assenza di una nota delle spese, queste sono fissate secondo libero apprezzamento (v. art. 12 cpv. 2 del Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale [RSPPF; RS173.713.162] applicabile in virtù dell'art. 53 cpv. 2 lett. a LOAP e della giurisprudenza; v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2007.6 del 22 febbraio 2007, consid. 5, e RR.2008.147 dell'8 luglio 2008, consid. 8). Nella fattispecie, l'indennità è fissata a fr. 1'500.-- (IVA inclusa).
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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Non sono prelevate spese.
- La cassa del Tribunale penale federale verserà all'avv. Nadir Guglielmoni un importo di fr. 1'500.-- (IVA compresa) a titolo d'indennità del patrocinatore d'ufficio.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 2 febbraio 2011 II Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Andreas J. Keller, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., attualmente in detenzione estradizionale, rappresen- tato dall'avv. Nadir Guglielmoni,
Ricorrente
contro
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI,
Controparte
Oggetto
Estradizione alla Macedonia
Decisione di estradizione (art. 55 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: RR.2011.28+RP.2011.4
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Fatti: A. Il 10 novembre 2008 il Tribunale di prima istanza di Skopje ha condannato in contumacia A., cittadino macedone, a tre anni e sei mesi di reclusione per rapina a mano armata. Tale sentenza è stata confermata dalla Corte d'appello di Skopje il 23 marzo 2009.
B. Il 23 aprile 2010 Interpol Skopje ha chiesto alle competenti autorità svizzere l'arresto provvisorio in vista di estradizione di A.
C. Il 2 ottobre 2010 l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha emesso un'ordinanza di arresto provvisorio trasmessa alla polizia ticinese, sfociata nel fermo dell'estradando di medesima data. Nel suo interrogatorio davanti al Procuratore pubblico ticinese, avvenuto il 3 ottobre seguente, A. ha rico- nosciuto di essere la persona ricercata dalla Macedonia, ma si è opposto alla sua estradizione in via semplificata verso detto Stato, chiedendo di es- sere consegnato all'Italia, Paese in cui sarebbe pendente una procedura di estradizione per i medesimi fatti. Dopo aver ottenuto dalle autorità mace- doni la conferma che il predetto doveva essere mantenuto in detenzione in Svizzera e non consegnato alle autorità italiane, l'UFG, in data 4 ottobre 2010, ha emanato un ordine di arresto ai fini di estradizione.
D. Il 25 ottobre 2010 il Ministero della giustizia macedone ha trasmesso alle autorità elvetiche la richiesta formale di estradizione di A., completata dal- l'autorità estera in data 2 dicembre 2010 su richiesta dell'UFG.
E. Con decisione del 1° dicembre 2010 l'UFG ha respinto una domanda di scarcerazione inoltrata il 30 novembre precedente da A.
F. Con decisione del 17 dicembre 2010 l'UFG ha concesso l'estradizione di A.
G. Il 19 gennaio 2011 l'estradando ha interposto ricorso contro la decisione di estradizione, postulando l'annullamento della stessa nonché la concessione dell'assistenza giudiziaria gratuita.
H. Mediante scritto del 26 gennaio 2011, trasmesso al ricorrente per cono- scenza, l'UFG, constatato che il ricorrente farebbe valere gli stessi argo-
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menti già presentati nel corso della procedura, ha rinunciato a presentare una risposta, proponendo di respingere il gravame.
Diritto: 1. In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), la II Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della de- cisione d'estradizione (art. 50 cpv. 1 PA, applicabile in virtù del rinvio previ- sto all'art. 39 cpv. 2 lett. b della legge sull'organizzazione delle autorità pe- nali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).
1.1 L'estradizione fra la Macedonia e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CE- Estr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 20 marzo 1967 per il nostro Paese e il 26 ottobre 1999 per la Macedonia, dal relativo Protocollo addizionale del 15 ottobre 1975 nonché dal Secondo Protocollo addizionale alla CEEstr del 17 marzo 1978, entrambi entrati in vigore il 9 giugno 1985 per la Svizzera e il 26 ottobre 1999 per la Macedonia (RS 0.353.11 e 0.353.12).
1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trat- tati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 130 II 337 con- sid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fon- damentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
2. Il ricorrente ritiene che nell'ambito del procedimento penale in Macedonia a suo carico, sfociato nella sentenza contumaciale del 10 novembre 2008, le autorità estere non abbiano fornito la garanzia di aver rispettato i diritti mi- nimi della difesa. Poco chiare sarebbero le circostanze legate alla citazione ai dibattimenti del ricorrente nonché alla notifica della sentenza. Non è sta- to inoltre chiarito se il ricorrente sia stato difeso da un difensore d'ufficio o di fiducia. In tali circostanze, egli avrebbe diritto di ottenere un nuovo pro-
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cesso nello Stato richiedente. Garanzie in tal senso non sarebbero tuttavia state fornite da quest'ultimo.
2.1 Secondo l'art. 3 n. 1 del Secondo Protocollo addizionale alla CEEstr, il cui contenuto corrisponde in sostanza all'art. 37 cpv. 2 AIMP, quando una Par- te Contraente chiede a un’altra Parte Contraente l’estradizione di una per- sona allo scopo di eseguire una pena o una misura di sicurezza pronuncia- ta nei suoi confronti con sentenza contumaciale, la Parte richiesta può rifiu- tare l’estradizione a tale scopo se, a suo parere, la procedura giudiziale non ha rispettato i diritti minimi della difesa riconosciuti a ogni persona ac- cusata di un reato. L’estradizione sarà nondimeno concessa se la Parte ri- chiedente offre garanzie ritenute sufficienti per assicurare all’estradando il diritto a un nuovo processo che salvaguardi i diritti della difesa. Questa de- cisione autorizza la Parte richiedente, sia a eseguire la sentenza in que- stione se il condannato non si oppone, sia, se questi si oppone a persegui- re l’estradato.
2.2 Nella fattispecie, va innanzitutto premesso che le autorità macedoni, inter- pellate all'uopo dall'UFG, hanno dichiarato che il ricorrente ha potuto bene- ficiare in Macedonia di tutte le garanzie legate ad un equo processo, dispo- nendo in particolare in prima istanza di un avvocato di fiducia nella persona di B. (v. act. 5.14). La sentenza del 10 novembre 2008 emessa dal Tribuna- le di prima istanza di Skopje permette senz'altro di confermare che l'estra- dando è stato in effetti difeso dal predetto legale (v. act. 5.8). Nella misura in cui il ricorrente ha beneficiato di un difensore che ha curato i suoi inte- ressi, sapere se il medesimo sia intervenuto in qualità di avvocato di fiducia o d'ufficio risulta irrilevante ai fini del presente giudizio. Neanche l'avv. Na- dir Guglielmoni, d'altronde, sembra poter escludere che l'avv. B. sia inter- venuto come legale di fiducia dell'estradando (v. act. 1, pag. 6). Nella pro- cedura d'appello, il ricorrente è stato invece rappresentato dall'avv. C., le- gale che ha difeso il coaccusato D. sia davanti al Tribunale di prima istanza che davanti al Tribunale d'appello di Skopje. La sentenza di quest'ultima autorità non permette di capire se il legale in questione sia intervenuto a fa- vore del ricorrente come difensore d'ufficio o di fiducia, ma anche in questo caso la questione non riveste un carattere determinante, dato che una dife- sa sufficiente ai sensi dell'art. 6 CEDU è garantita in entrambi i casi. Per quanto riguarda la citazione al dibattimento di prima istanza, si rileva che né la sentenza del 10 novembre 2008 né quella del 23 marzo 2009 fanno accenno a censurate irregolarità in tale ambito. La medesima constatazio- ne vale per quanto concerne la notifica della sentenza del 10 novembre 2008, dato che nessuna censura è stata riportata nella sentenza d'appello riguardante un'eventuale notifica irregolare della sentenza di primo grado. In definitiva, questa Corte constata che non vi è nessun elemento per rite- nere che siano stati violati i diritti minimi della difesa ai sensi delle sopracci-
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tate disposizioni legali e convenzionali. Ne consegue che la sua estradizio- ne non può essere condizionata alla garanzia, da parte delle autorità ma- cedoni, di ottenere un nuovo processo all'estero. Tutte le censure in questo ambito vanno quindi disattese.
3. Essendo pendente in Italia un'analoga procedura estradizionale basata sui medesimi fatti, l'insorgente ritiene che la Svizzera avrebbe dovuto conse- gnarlo alle autorità italiane.
Si rileva che l'UFG, il 4 ottobre 2010, dopo essere venuto a conoscenza della parallela procedura estradizionale in Italia, ha interpellato via fax, con copia ad Interpol Roma, le autorità macedoni per sapere se esse desidera- vano che il ricorrente fosse mantenuto in detenzione in Svizzera in vista della sua estradizione alla Macedonia oppure consegnato alle autorità ita- liane (v. act. 5.4). Con fax del medesimo giorno, trasmesso in copia ad In- terpol Roma, le autorità macedoni hanno confermato la loro richiesta d'ar- resto in Svizzera del ricorrente, preannunciando l'invio di una domanda d'estradizione alle autorità elvetiche (v. act. 5.5). Costatato quanto precede e considerato che le autorità italiane non risultano essersi mosse per re- clamare la consegna dell'estradando – nonostante detta informazione a In- terpol Roma – nulla osta a che l'autorità elvetica proceda con l'estradizione del ricorrente alla Macedonia. Anche tale censura va quindi respinta.
4. Il ricorrente ha postulato la concessione del gratuito patrocinio.
4.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patrocinatore d’ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA applicabile in virtù dell'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, l’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione le designa inoltre un av- vocato (art. 65 cpv. 2 PA).
4.2 Nella fattispecie, il ricorrente ha, nei limiti dati dalla sua situazione, debita- mente allegato e documentato la sua difficile situazione finanziaria (v. in- carto RP.2011.4, act. 3.1; v. inoltre atto 3 UFG) ed il suo ricorso non era sin dall'inizio privo di probabilità di successo, segnatamente meritando le que- stioni in ambito di diritti minimi di difesa un approfondimento giudiziario, ra- gione per cui allo stesso deve essere concessa l'assistenza giudiziaria gra-
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tuita. L'avv. Nadir Guglielmoni è designato quale patrocinatore d'ufficio del ricorrente nella presente procedura.
4.3 Essendo il ricorrente stato messo al beneficio del gratuito patrocinio, la presente sentenza è resa senza prelevare spese (art. 65 cpv. 1 PA appli- cabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP).
4.4 Le spese e l'indennità del patrocinatore d'ufficio sono sopportate dal Tribu- nale penale federale conformemente all'art. 64 cpv. 2-4 PA applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 65 cpv. 3 PA, ed in assenza di una nota delle spese, queste sono fissate secondo libero apprezzamento (v. art. 12 cpv. 2 del Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale [RSPPF; RS173.713.162] applicabile in virtù dell'art. 53 cpv. 2 lett. a LOAP e della giurisprudenza; v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2007.6 del 22 febbraio 2007, consid. 5, e RR.2008.147 dell'8 luglio 2008, consid. 8). Nella fattispecie, l'indennità è fissata a fr. 1'500.-- (IVA inclusa).
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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non sono prelevate spese. 3. La cassa del Tribunale penale federale verserà all'avv. Nadir Guglielmoni un importo di fr. 1'500.-- (IVA compresa) a titolo d'indennità del patrocinatore d'ufficio.
Bellinzona, 3 febbraio 2011
In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente:
Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Nadir Guglielmoni - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero pre- senta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).