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RR.2023.24

Bundesstrafgericht · 2023-03-09 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; decisione di estradizione (art. 55 AIMP); assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA)

Sachverhalt

A. Il 27 marzo 2022, la Procura Generale della Repubblica presso il Tribunale di Massa ha spiccato un ordine di carcerazione nei confronti di A. nell’ambito del procedimento SIEP n. 102/2019, finalizzato all’esecuzione di una pena com- plessiva di 17 anni, 9 mesi e 15 giorni di reclusione a seguito delle seguenti condanne penali a suo carico: sentenza del Tribunale di Massa del 31 ottobre 2012, divenuta definitiva l’8 giugno 2015, per truffa e bancarotta fraudolenta (pena di 7 anni di reclusione); sentenza del Tribunale di Pisa del 23 giugno 2009, divenuta definitiva il 31 gennaio 2013, per estorsione (pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione); sentenza del Tribunale di Milano del 21 giugno 2017, dive- nuta definitiva il 15 luglio 2017, per falsità ideologica (pena di 6 mesi e 15 giorni di reclusione); sentenza del Tribunale di La Spezia del 26 maggio 2015, dive- nuta definitiva l’11 gennaio 2018, per bancarotta fraudolenta (pena di 5 anni e 5 mesi di reclusione); sentenza del Tribunale di Massa del 1° giugno 2018, di- venuta definitiva il 16 ottobre 2018, per truffa e appropriazione indebita (pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione) (v. act. 4.1).

B. In data 18 novembre 2022, il Ministero della giustizia italiano, basandosi sull’or- dinanza di cui sopra, ha richiesto alla Svizzera l’arresto e l’estradizione di A. (v. ibidem). La domanda di estradizione è stata parimenti trasmessa dall’Amba- sciata d’Italia a Berna con nota verbale del 24 novembre 2022 (v. act. 4.4).

C. Il 24 novembre 2022, l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradizione trasmesso al Ministero pubblico del Canton Neuchâtel (v. act. 4.2 e 4.3), il quale ha posto il predetto in detenzione estradizionale il 20 dicembre seguente (v. act. 4.6). A. ha confermato di essere la persona ricercata dalle autorità italiane, opponendosi tuttavia a un’estradi- zione in via semplificata (v. act. 4.5).

D. Mediante decisione del 6 gennaio 2023, l'UFG ha concesso l'estradizione di A. all'Italia, respingendo nel contempo la richiesta di scarcerazione presentata dal medesimo (v. act. 1.1).

E. L’8 febbraio 2023, A. ha interposto ricorso al Tribunale penale federale avverso la predetta decisione, postulando, in via preliminare, la concessione dell’assi- stenza giudiziaria gratuita; in via principale, il rifiuto dell’estradizione, con con- seguente scarcerazione immediata; in via sussidiaria, il rinvio della causa all’UFG per nuova decisione, con conseguente scarcerazione immediata (v. act. 1, pag. 11).

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F. In data 9 febbraio 2023, questa Corte ha trasmesso al ricorrente l’apposito for- mulario concernente la domanda di assistenza giudiziaria gratuita (v. RP.2023.9, act. 2).

G. Con risposta del 16 febbraio 2023, l’UFG ha postulato la reiezione del gravame (v. act. 4).

H. Il 20 febbraio 2023, il ricorrente ha trasmesso a questa Corte il formulario com- pilato relativo alla domanda di assistenza giudiziaria gratuita (v. RP.2023.9, act. 3.1).

I. Con replica del 3 marzo 2023, trasmessa all’UFG per conoscenza (v. act. 7), il ricorrente ha confermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 6).

Le argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua francese. Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (v. art. 33a cpv. 2 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021], applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]).

E. 1.2 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudi- ziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 LOAP, la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (v. art. 50 cpv. 1 PA), il ricorso è tempe- stivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricor- rere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).

E. 1.3 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzi- tutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957

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(CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizio- nale alla CEEstr del 17 marzo 1978 (PA II CEEstr; RS 0.353.12), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, dal Terzo Protocollo addizionale alla CEEstr del 10 novembre 2010 (PA III CEEstr; RS.0353.13), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicem- bre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016, nonché dal Quarto Protocollo addizionale alla CEEstr del 20 settembre 2012 (PA IV CEEstr; RS 0.353.14), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016. Di rilievo sono inoltre, a partire dal 12 dicembre 2008, gli art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n° CELEX 42000A0922(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62; testo non pub- blicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi set- toriali con l’UE”, 8.1 Allegato A; https://www.admin.ch/opc/it/european-union/in- ternational-agreements/008.html) unitamente alla Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, applicabile dal 9 aprile 2013, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema di informazione Schengen di seconda genera- zione (SIS II), segnatamente gli art. 26-31 (n° CELEX 32007D0533; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 205 del 7 agosto 2007, pag. 63-84; “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.4 Sviluppi dell’acquis di Schengen), così come, a partire dal 5 novembre 2019, le disposizioni della Convenzione del 27 settembre 1996 relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea (Convenzione sull’estradizione UE; n° CELEX 41996A1023(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 313 del 23 ottobre 1996, pag. 12-23, “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.2 Allegato B) che in applicazione della Decisione 2003/169/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003 (n° CELEX 32003D0169; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 67 del 12 marzo 2003, pag. 25 e seg., “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.2 Allegato B) costituiscono uno sviluppo dell’acquis di Schengen (ovvero gli art. 2, 6, 8, 9 e 13 nonché l’art. 1, per quanto pertinente agli altri articoli). Restano impregiudicate disposi- zioni più favorevoli all’assistenza in vigore tra le parti (art. 59 n. 2 CAS; art. 1

n. 2 Convenzione sull’estradizione UE).

E. 1.4 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti

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fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

E. 2 Il ricorrente censura la violazione del suo diritto di essere sentito, nella misura in cui l’UFG, da una parte, non avrebbe sufficientemente motivato la decisione impugnata e, dall’altra, non si sarebbe confrontato con tutte le argomentazioni contenute nelle sue osservazioni del 3 gennaio 2023. Ciò sarebbe in particolare il caso per quanto riguarda la richiesta volta ad ottenere garanzie da parte dello Stato estero per lo svolgimento di nuovi processi in presenza dell’estradando.

E. 2.1 L'obbligo di motivazione, derivante dal diritto di essere sentito, prevede che l'au- torità debba menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a de- cidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter eserci- tare il controllo sullo stesso (v. DTF 136 I 229 consid. 5.5; 121 I 54 consid. 2; 117 Ib 481 consid. 6b/bb, nonché più ampiamente ALBERTINI, Der verfas- sungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, 2000, pag. 400 e segg., con altri rinvii giurisprudenziali). L'autorità di esecuzione non è tenuta a discutere in maniera dettagliata tutti gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni conclusione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni decisive per l'esito del litigio (DTF 142 II 49 consid. 9.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011 consid. 3.2.1).

E. 2.2 In concreto, l’UFG ha sufficientemente spiegato nella sua decisione di 12 pa- gine i motivi a sostegno della concessione dell’estradizione del ricorrente. Dopo aver riassunto il contenuto delle varie sentenze di condanna a suo carico, detta autorità è giunta alla conclusione che tutte le condizioni formali e materiali per l’estradizione sono adempiute. Essa si è parimenti espressa sulla richiesta di garanzie allo Stato estero per l’ottenimento di nuovi processi in Italia, giungendo alla conclusione che “dalla documentazione estradizionale italiana non si evin- cono lesioni del diritto convenzionale applicabile e non ci troviamo di fronte a sentenze contumaciali che non hanno rispettato i diritti alla difesa del perse- guito. Avendo il perseguito un rappresentante legale in Italia, gli sarà possibile, già da ora, per posta o contatto telefonico, concordare eventuali ulteriori passi da intraprendere, qualora dovesse essere consegnato in estradizione all’Italia” (act. 1.1, pag. 10). La censura va quindi respinta.

E. 3 Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata violi gli art. 6 CEDU, 3 PA II CEEstr nonché 37 cpv. 2 AIMP, nella misura in cui non sarebbe chiaro né se

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egli sia stato correttamente citato nell’ambito delle procedure contumaciali sfo- ciate nelle sentenze di condanna a suo carico, né se quest’ultime gli siano state correttamente notificate, informazioni che andrebbero richieste alle autorità ita- liane prima di essere estradato. Egli censura pure il fatto che l’autorità richiesta non abbia chiesto garanzie all’autorità richiedente per lo svolgimento di nuovi processi in Italia in sua presenza, come sarebbe suo diritto. Non vi sarebbero del resto elementi per affermare ch’egli si sia volutamente sottrarre alle proce- dure penali italiane.

E. 3.1 L'art. 2 AIMP prevede che la domanda di cooperazione in materia penale è se- gnatamente irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II (lett. a) oppure se esso presenta altre gravi deficienze (lett. d). Secondo l'art. 3 n. 1 PA II CEEstr, il cui contenuto corrisponde in sostanza all'art. 37 cpv. 2 AIMP, quando una Parte Contraente chiede a un'altra Parte Contraente l'estradizione di una persona allo scopo di eseguire una pena o una misura di sicurezza pro- nunciata nei suoi confronti con sentenza contumaciale, la Parte richiesta può rifiutare l'estradizione a tale scopo se, a suo parere, la procedura giudiziale non ha rispettato i diritti minimi della difesa riconosciuti a ogni persona accusata di un reato. L'estradizione sarà nondimeno concessa se la Parte richiedente offre garanzie ritenute sufficienti per assicurare all'estradando il diritto a un nuovo processo che salvaguardi i diritti della difesa (v. anche TPF 2012 23 consid. 3.3). Questa decisione autorizza la Parte richiedente, sia a eseguire la sentenza in questione se il condannato non vi si oppone, sia, se questi si oppone, a pro- cessare nuovamente l'estradato (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.30 del 21 febbraio 2011 consid. 3.1). Ad una persona condannata in contumacia può venir negata la possibilità di essere rigiudicata in contraddittorio soltanto se è accertato che sia stata correttamente citata a comparire (TPF 2012 23 consid. 2 e 3.2.2).

E. 3.2 Nella fattispecie, si rileva che, nelle procedure penali sfociate nelle cinque sen- tenze di condanna, il ricorrente è sempre stato rappresentato da un avvocato; in quattro casi da uno o più avvocati di fiducia e in un caso da due avvocati d’ufficio (v. act. 4.1; sentenza 4 maggio 2016 della Corte di appello di Genova, pag. 1; sentenza 3 luglio 2014 della Corte di appello di Genova, pag. 1; sen- tenza 31 ottobre 2012 del Tribunale di Massa, pag. 1; sentenza 23 giugno 2009 del Tribunale di Pisa, pag. 2; sentenza 21 giugno 2017 del Tribunale di Milano, pag. 1; sentenza 4 marzo 2015 del Tribunale della Spezia, pag. 1; sentenza

1. giugno 2018 del Tribunale di Massa, pag. 4). Contro le sentenze del 23 giu- gno 2009, del 31 ottobre 2012 e del 4 marzo 2015 la difesa ha fatto ricorso sia alla Corte d’appello che alla Suprema Corte di Cassazione, per cui se vi fossero state irregolarità procedurali, segnatamente per quanto riguarda le notifiche, esse avrebbero potuto e dovuto essere invocate dinanzi a dette autorità di ri- corso, ciò che non risulta in alcun modo dagli atti. Per tacere del fatto che la

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sentenza del 31 ottobre 2012 non è nemmeno contumaciale, come risulta chia- ramente a pag. 1 della stessa. Contro la sentenza del 21 giugno 2017, i due legali di fiducia non hanno per contro interposto ricorso, tanto più che si tratta di una sentenza di applicazione della pena a richiesta delle parti ex art. 444 e segg. CPP/I. Nessun ricorso risulta infine nemmeno contro la sentenza del 1° giugno 2018, dove del resto viene ribadito che il giudice, in data 15 settembre 2017, ha verificato la regolarità delle notifiche e deciso che si poteva procedere in assenza dell’imputato, correttamente difeso da un avvocato. Ora, nella mi- sura in cui l’estradando è sempre stato rappresentato da un legale – sia esso di fiducia o d’ufficio –, al quale le citazioni e le sentenze sono state corretta- mente notificate, una difesa sufficiente ai sensi dell’art. 6 CEDU è stata garantita in tutte e cinque le procedure penali a suo carico in Italia (v. sentenza del Tri- bunale penale federale RR.2011.28 del 2 febbraio 2011 consid. 2.2). Le sen- tenze contumaciali che ne sono scaturite non costituiscono quindi un ostacolo all’estradizione. Per quanto riguarda le critiche al procedimento estero, si rileva che il ricorrente, mediante i suoi difensori, ha potuto far valere in tre casi le proprie censure dinanzi a due istanze di ricorso, le quali hanno confermato la sentenza di primo grado. Nessuna delle autorità adite ha ravvisato violazioni dei diritti della difesa o altri vizi procedurali o materiali. Negli altri casi, la difesa ha rinunciato a impugnare la sentenza di prima istanza. Per il resto, il giudice dell’assistenza non è abilitato a sindacare il merito delle sentenze estere.

In definitiva, questa Corte constata che non vi è nessun elemento per ritenere che siano stati violati i diritti minimi della difesa ai sensi delle sopraccitate di- sposizioni legali e convenzionali. Ne consegue che la sua estradizione non può essere condizionata alla garanzia, da parte delle autorità italiane, di ottenere nuovi processi all'estero. Tutte le censure in questo ambito vanno quindi disat- tese.

E. 4 In sede di replica, l’estradando ha postulato la concessione di un termine sup- plementare “pour compléter les présentes déterminations. En particulier, des démarches sont en cours pour faire établir que, entre 2015 et 2017 le recourant demeurait au Brésil ; entre 2017 et 2019, il résidait en Suisse ; puis, entre 2019 et 2022, il était de retour au Brésil. Une prolongation du délai pour compléter les présentes déterminations est dès lors sollicitée à cet effet, à raison de quinze jours. Ce délai devrait permettre d’obtenir à l’étranger les documents attestant de ce qui précède” (act. 6, pag. 2).

Ora, nella misura in cui i fatti invocati dal ricorrente, visto quanto testé assodato al consid. 3.2 in merito al rispetto dei diritti della difesa nelle procedure che lo hanno coinvolto in Italia, non avrebbero nessuna incidenza sull’esito del pre- sente gravame, la richiesta di un termine supplementare per completare la re- plica va respinta.

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E. 5 In conclusione, non vi è nessuna ragione per negare l'estradizione né, di con- seguenza, per scarcerare il ricorrente (v. art. 51 cpv. 1 AIMP). Il ricorso deve essere pertanto integralmente respinto.

E. 6 Il ricorrente sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell’avv. Ludovic Tirelli (v. RP.2023.9, act. 1).

E. 6.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patro- cinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Indipendentemente da quanto precede, il diritto all’assi- stenza giudiziaria gratuita deriva anche dall’art. 29 cpv. 3 Cost. (v. DTF 129 I 129 consid. 2.1; sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 dell’11 agosto 2021 consid. 3.1; 2C_367/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 3.1). Il Tribunale fe- derale considera prive di probabilità di successo le conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conse- guenza non possono essere definite serie. Decisivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronterebbe ragionevolmente un pro- cesso: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gratuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommariamente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (v. DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; 124 I 304 consid. 2c; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011 consid. 3.1).

L’esame della situazione finanziaria del richiedente è riferito al momento in cui l’istanza è presentata (v. DTF 141 III 369 consid. 4.1; sentenza del Tribunale federale 6B_304/2021 del 12 aprile 2021 consid. 3). La parte che richiede l'as- sistenza giudiziaria ha il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto pos- sibile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Essa è obbligata a cooperare: l’autorità confrontata con la domanda non è obbligata a chiarire da sola i fatti ivi contenuti né a verificare d’ufficio le allegazioni dell’istante (v. sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; 5A_716/2018 del 27 novembre 2018 consid. 3.2; 9C_784/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 2). Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'immagine fedele, completa e coerente della situa- zione finanziaria del richiedente (v. DTF 135 I 221 consid. 5.1). In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficientemente sostanziato o

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dimostrato lo stato di indigenza (v. DTF 125 IV 161 consid. 4a; sentenze 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; sentenze del Tribunale pe- nale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014 consid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006 consid. 6.1; cfr. anche HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 59a e 59b ad art. 132 CPP; BÜHLER, Die Prozess- armut, in C. Schöbi [ed.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unent- geltliche Prozessführung, 2001, pag. 189 e segg.).

E. 6.2 In concreto, il ricorrente ha inoltrato a questa autorità l’apposito formulario (v. RP.2023.9, act. 3.1). Per quanto riguarda la sua fortuna, egli ha dichiarato di avere fr. 400.– in contante (v. ibidem, pag. 3). Senza debiti (v. ibidem), egli ha indicato spese mensili complessive per fr. 2'165.– così suddivise: fr. 850.– per l’affitto, fr. 465.– per premi dell’assicurazione malattie, fr. 300.– per trasporti pubblici, fr. 400.– per pasti fuori domicilio e fr. 150.– per imposte (v. ibidem, pag. 4).

Nel formulario è chiaramente indicato che “tutte le indicazioni concernenti la situazione finanziaria devono essere provate. I documenti ufficiali devono es- sere allegati alla domanda. I redditi devono essere giustificati da un’attestazione di salario, da una contabilità o tutt’altro documento (p. es. estratto conto). Le spese invocate (affitto, premi d’assicurazione, pensioni alimentari, imposte, rim- borso di debiti, ecc.), la loro esistenza così come i pagamenti regolari devono essere dimostrati (p. es. mediante contratto, attestazioni, fatture, ricevute). Il saldo di tutti i conti deve essere documentato” (RP.2023.9, act. 3.1, pag. 2). Ora, nonostante le esigenze di completezza e di allegazione testé indicate, vi è da rilevare che il ricorrente non ha fornito nessun documento probante in rela- zione agli importi indicati nel formulario. Nessuna delle informazioni ivi riportate è supportata dalla benché minima pezza giustificativa. Sebbene attualmente in detenzione, il ricorrente avrebbe potuto fornire, con l'aiuto del suo patrocinatore, un minimo di documentazione a sostegno delle cifre dichiarate. A prescindere da ciò, la sua domanda va respinta già per l’assenza di sufficienti probabilità di successo del suo ricorso, visto che i motivi addotti nello stesso sono in contrasto con le normative e i consolidati principi giurisprudenziali che reggono il diritto estradizionale. Ragione per cui la relativa richiesta di assistenza giudiziaria va respinta, sia per ciò che concerne la dispensa dal pagamento delle spese pro- cessuali, sia per quanto riguarda l'assunzione dell'onorario del suo difensore.

E. 7 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fis- sata in concreto a fr. 3'000.– a carico del ricorrente.

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Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La richiesta di un termine supplementare per completare la replica è respinta.
  3. La richiesta di assistenza giudiziaria gratuita è respinta.
  4. La tassa di giustizia di fr. 3'000.– è posta a carico del ricorrente.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 9 marzo 2023 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Daniel Kipfer Fasciati e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., in detenzione estradizionale

rappresentato dall'avv. Ludovic Tirelli,

Ricorrente

contro

UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Decisione di estradizione (art. 55 AIMP)

Assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2023.24 Procedura secondaria: RP.2023.9

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Fatti: A. Il 27 marzo 2022, la Procura Generale della Repubblica presso il Tribunale di Massa ha spiccato un ordine di carcerazione nei confronti di A. nell’ambito del procedimento SIEP n. 102/2019, finalizzato all’esecuzione di una pena com- plessiva di 17 anni, 9 mesi e 15 giorni di reclusione a seguito delle seguenti condanne penali a suo carico: sentenza del Tribunale di Massa del 31 ottobre 2012, divenuta definitiva l’8 giugno 2015, per truffa e bancarotta fraudolenta (pena di 7 anni di reclusione); sentenza del Tribunale di Pisa del 23 giugno 2009, divenuta definitiva il 31 gennaio 2013, per estorsione (pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione); sentenza del Tribunale di Milano del 21 giugno 2017, dive- nuta definitiva il 15 luglio 2017, per falsità ideologica (pena di 6 mesi e 15 giorni di reclusione); sentenza del Tribunale di La Spezia del 26 maggio 2015, dive- nuta definitiva l’11 gennaio 2018, per bancarotta fraudolenta (pena di 5 anni e 5 mesi di reclusione); sentenza del Tribunale di Massa del 1° giugno 2018, di- venuta definitiva il 16 ottobre 2018, per truffa e appropriazione indebita (pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione) (v. act. 4.1).

B. In data 18 novembre 2022, il Ministero della giustizia italiano, basandosi sull’or- dinanza di cui sopra, ha richiesto alla Svizzera l’arresto e l’estradizione di A. (v. ibidem). La domanda di estradizione è stata parimenti trasmessa dall’Amba- sciata d’Italia a Berna con nota verbale del 24 novembre 2022 (v. act. 4.4).

C. Il 24 novembre 2022, l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradizione trasmesso al Ministero pubblico del Canton Neuchâtel (v. act. 4.2 e 4.3), il quale ha posto il predetto in detenzione estradizionale il 20 dicembre seguente (v. act. 4.6). A. ha confermato di essere la persona ricercata dalle autorità italiane, opponendosi tuttavia a un’estradi- zione in via semplificata (v. act. 4.5).

D. Mediante decisione del 6 gennaio 2023, l'UFG ha concesso l'estradizione di A. all'Italia, respingendo nel contempo la richiesta di scarcerazione presentata dal medesimo (v. act. 1.1).

E. L’8 febbraio 2023, A. ha interposto ricorso al Tribunale penale federale avverso la predetta decisione, postulando, in via preliminare, la concessione dell’assi- stenza giudiziaria gratuita; in via principale, il rifiuto dell’estradizione, con con- seguente scarcerazione immediata; in via sussidiaria, il rinvio della causa all’UFG per nuova decisione, con conseguente scarcerazione immediata (v. act. 1, pag. 11).

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F. In data 9 febbraio 2023, questa Corte ha trasmesso al ricorrente l’apposito for- mulario concernente la domanda di assistenza giudiziaria gratuita (v. RP.2023.9, act. 2).

G. Con risposta del 16 febbraio 2023, l’UFG ha postulato la reiezione del gravame (v. act. 4).

H. Il 20 febbraio 2023, il ricorrente ha trasmesso a questa Corte il formulario com- pilato relativo alla domanda di assistenza giudiziaria gratuita (v. RP.2023.9, act. 3.1).

I. Con replica del 3 marzo 2023, trasmessa all’UFG per conoscenza (v. act. 7), il ricorrente ha confermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 6).

Le argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto:

1.

1.1 Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua francese. Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (v. art. 33a cpv. 2 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021], applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]).

1.2 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudi- ziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 LOAP, la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (v. art. 50 cpv. 1 PA), il ricorso è tempe- stivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricor- rere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).

1.3 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzi- tutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957

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(CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizio- nale alla CEEstr del 17 marzo 1978 (PA II CEEstr; RS 0.353.12), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, dal Terzo Protocollo addizionale alla CEEstr del 10 novembre 2010 (PA III CEEstr; RS.0353.13), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicem- bre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016, nonché dal Quarto Protocollo addizionale alla CEEstr del 20 settembre 2012 (PA IV CEEstr; RS 0.353.14), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016. Di rilievo sono inoltre, a partire dal 12 dicembre 2008, gli art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n° CELEX 42000A0922(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62; testo non pub- blicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi set- toriali con l’UE”, 8.1 Allegato A; https://www.admin.ch/opc/it/european-union/in- ternational-agreements/008.html) unitamente alla Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, applicabile dal 9 aprile 2013, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema di informazione Schengen di seconda genera- zione (SIS II), segnatamente gli art. 26-31 (n° CELEX 32007D0533; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 205 del 7 agosto 2007, pag. 63-84; “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.4 Sviluppi dell’acquis di Schengen), così come, a partire dal 5 novembre 2019, le disposizioni della Convenzione del 27 settembre 1996 relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea (Convenzione sull’estradizione UE; n° CELEX 41996A1023(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 313 del 23 ottobre 1996, pag. 12-23, “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.2 Allegato B) che in applicazione della Decisione 2003/169/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003 (n° CELEX 32003D0169; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 67 del 12 marzo 2003, pag. 25 e seg., “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.2 Allegato B) costituiscono uno sviluppo dell’acquis di Schengen (ovvero gli art. 2, 6, 8, 9 e 13 nonché l’art. 1, per quanto pertinente agli altri articoli). Restano impregiudicate disposi- zioni più favorevoli all’assistenza in vigore tra le parti (art. 59 n. 2 CAS; art. 1

n. 2 Convenzione sull’estradizione UE).

1.4 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti

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fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

2. Il ricorrente censura la violazione del suo diritto di essere sentito, nella misura in cui l’UFG, da una parte, non avrebbe sufficientemente motivato la decisione impugnata e, dall’altra, non si sarebbe confrontato con tutte le argomentazioni contenute nelle sue osservazioni del 3 gennaio 2023. Ciò sarebbe in particolare il caso per quanto riguarda la richiesta volta ad ottenere garanzie da parte dello Stato estero per lo svolgimento di nuovi processi in presenza dell’estradando.

2.1 L'obbligo di motivazione, derivante dal diritto di essere sentito, prevede che l'au- torità debba menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a de- cidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter eserci- tare il controllo sullo stesso (v. DTF 136 I 229 consid. 5.5; 121 I 54 consid. 2; 117 Ib 481 consid. 6b/bb, nonché più ampiamente ALBERTINI, Der verfas- sungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, 2000, pag. 400 e segg., con altri rinvii giurisprudenziali). L'autorità di esecuzione non è tenuta a discutere in maniera dettagliata tutti gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni conclusione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni decisive per l'esito del litigio (DTF 142 II 49 consid. 9.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011 consid. 3.2.1).

2.2 In concreto, l’UFG ha sufficientemente spiegato nella sua decisione di 12 pa- gine i motivi a sostegno della concessione dell’estradizione del ricorrente. Dopo aver riassunto il contenuto delle varie sentenze di condanna a suo carico, detta autorità è giunta alla conclusione che tutte le condizioni formali e materiali per l’estradizione sono adempiute. Essa si è parimenti espressa sulla richiesta di garanzie allo Stato estero per l’ottenimento di nuovi processi in Italia, giungendo alla conclusione che “dalla documentazione estradizionale italiana non si evin- cono lesioni del diritto convenzionale applicabile e non ci troviamo di fronte a sentenze contumaciali che non hanno rispettato i diritti alla difesa del perse- guito. Avendo il perseguito un rappresentante legale in Italia, gli sarà possibile, già da ora, per posta o contatto telefonico, concordare eventuali ulteriori passi da intraprendere, qualora dovesse essere consegnato in estradizione all’Italia” (act. 1.1, pag. 10). La censura va quindi respinta.

3. Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata violi gli art. 6 CEDU, 3 PA II CEEstr nonché 37 cpv. 2 AIMP, nella misura in cui non sarebbe chiaro né se

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egli sia stato correttamente citato nell’ambito delle procedure contumaciali sfo- ciate nelle sentenze di condanna a suo carico, né se quest’ultime gli siano state correttamente notificate, informazioni che andrebbero richieste alle autorità ita- liane prima di essere estradato. Egli censura pure il fatto che l’autorità richiesta non abbia chiesto garanzie all’autorità richiedente per lo svolgimento di nuovi processi in Italia in sua presenza, come sarebbe suo diritto. Non vi sarebbero del resto elementi per affermare ch’egli si sia volutamente sottrarre alle proce- dure penali italiane.

3.1 L'art. 2 AIMP prevede che la domanda di cooperazione in materia penale è se- gnatamente irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II (lett. a) oppure se esso presenta altre gravi deficienze (lett. d). Secondo l'art. 3 n. 1 PA II CEEstr, il cui contenuto corrisponde in sostanza all'art. 37 cpv. 2 AIMP, quando una Parte Contraente chiede a un'altra Parte Contraente l'estradizione di una persona allo scopo di eseguire una pena o una misura di sicurezza pro- nunciata nei suoi confronti con sentenza contumaciale, la Parte richiesta può rifiutare l'estradizione a tale scopo se, a suo parere, la procedura giudiziale non ha rispettato i diritti minimi della difesa riconosciuti a ogni persona accusata di un reato. L'estradizione sarà nondimeno concessa se la Parte richiedente offre garanzie ritenute sufficienti per assicurare all'estradando il diritto a un nuovo processo che salvaguardi i diritti della difesa (v. anche TPF 2012 23 consid. 3.3). Questa decisione autorizza la Parte richiedente, sia a eseguire la sentenza in questione se il condannato non vi si oppone, sia, se questi si oppone, a pro- cessare nuovamente l'estradato (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.30 del 21 febbraio 2011 consid. 3.1). Ad una persona condannata in contumacia può venir negata la possibilità di essere rigiudicata in contraddittorio soltanto se è accertato che sia stata correttamente citata a comparire (TPF 2012 23 consid. 2 e 3.2.2).

3.2 Nella fattispecie, si rileva che, nelle procedure penali sfociate nelle cinque sen- tenze di condanna, il ricorrente è sempre stato rappresentato da un avvocato; in quattro casi da uno o più avvocati di fiducia e in un caso da due avvocati d’ufficio (v. act. 4.1; sentenza 4 maggio 2016 della Corte di appello di Genova, pag. 1; sentenza 3 luglio 2014 della Corte di appello di Genova, pag. 1; sen- tenza 31 ottobre 2012 del Tribunale di Massa, pag. 1; sentenza 23 giugno 2009 del Tribunale di Pisa, pag. 2; sentenza 21 giugno 2017 del Tribunale di Milano, pag. 1; sentenza 4 marzo 2015 del Tribunale della Spezia, pag. 1; sentenza

1. giugno 2018 del Tribunale di Massa, pag. 4). Contro le sentenze del 23 giu- gno 2009, del 31 ottobre 2012 e del 4 marzo 2015 la difesa ha fatto ricorso sia alla Corte d’appello che alla Suprema Corte di Cassazione, per cui se vi fossero state irregolarità procedurali, segnatamente per quanto riguarda le notifiche, esse avrebbero potuto e dovuto essere invocate dinanzi a dette autorità di ri- corso, ciò che non risulta in alcun modo dagli atti. Per tacere del fatto che la

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sentenza del 31 ottobre 2012 non è nemmeno contumaciale, come risulta chia- ramente a pag. 1 della stessa. Contro la sentenza del 21 giugno 2017, i due legali di fiducia non hanno per contro interposto ricorso, tanto più che si tratta di una sentenza di applicazione della pena a richiesta delle parti ex art. 444 e segg. CPP/I. Nessun ricorso risulta infine nemmeno contro la sentenza del 1° giugno 2018, dove del resto viene ribadito che il giudice, in data 15 settembre 2017, ha verificato la regolarità delle notifiche e deciso che si poteva procedere in assenza dell’imputato, correttamente difeso da un avvocato. Ora, nella mi- sura in cui l’estradando è sempre stato rappresentato da un legale – sia esso di fiducia o d’ufficio –, al quale le citazioni e le sentenze sono state corretta- mente notificate, una difesa sufficiente ai sensi dell’art. 6 CEDU è stata garantita in tutte e cinque le procedure penali a suo carico in Italia (v. sentenza del Tri- bunale penale federale RR.2011.28 del 2 febbraio 2011 consid. 2.2). Le sen- tenze contumaciali che ne sono scaturite non costituiscono quindi un ostacolo all’estradizione. Per quanto riguarda le critiche al procedimento estero, si rileva che il ricorrente, mediante i suoi difensori, ha potuto far valere in tre casi le proprie censure dinanzi a due istanze di ricorso, le quali hanno confermato la sentenza di primo grado. Nessuna delle autorità adite ha ravvisato violazioni dei diritti della difesa o altri vizi procedurali o materiali. Negli altri casi, la difesa ha rinunciato a impugnare la sentenza di prima istanza. Per il resto, il giudice dell’assistenza non è abilitato a sindacare il merito delle sentenze estere.

In definitiva, questa Corte constata che non vi è nessun elemento per ritenere che siano stati violati i diritti minimi della difesa ai sensi delle sopraccitate di- sposizioni legali e convenzionali. Ne consegue che la sua estradizione non può essere condizionata alla garanzia, da parte delle autorità italiane, di ottenere nuovi processi all'estero. Tutte le censure in questo ambito vanno quindi disat- tese.

4. In sede di replica, l’estradando ha postulato la concessione di un termine sup- plementare “pour compléter les présentes déterminations. En particulier, des démarches sont en cours pour faire établir que, entre 2015 et 2017 le recourant demeurait au Brésil ; entre 2017 et 2019, il résidait en Suisse ; puis, entre 2019 et 2022, il était de retour au Brésil. Une prolongation du délai pour compléter les présentes déterminations est dès lors sollicitée à cet effet, à raison de quinze jours. Ce délai devrait permettre d’obtenir à l’étranger les documents attestant de ce qui précède” (act. 6, pag. 2).

Ora, nella misura in cui i fatti invocati dal ricorrente, visto quanto testé assodato al consid. 3.2 in merito al rispetto dei diritti della difesa nelle procedure che lo hanno coinvolto in Italia, non avrebbero nessuna incidenza sull’esito del pre- sente gravame, la richiesta di un termine supplementare per completare la re- plica va respinta.

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5. In conclusione, non vi è nessuna ragione per negare l'estradizione né, di con- seguenza, per scarcerare il ricorrente (v. art. 51 cpv. 1 AIMP). Il ricorso deve essere pertanto integralmente respinto.

6. Il ricorrente sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell’avv. Ludovic Tirelli (v. RP.2023.9, act. 1).

6.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patro- cinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Indipendentemente da quanto precede, il diritto all’assi- stenza giudiziaria gratuita deriva anche dall’art. 29 cpv. 3 Cost. (v. DTF 129 I 129 consid. 2.1; sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 dell’11 agosto 2021 consid. 3.1; 2C_367/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 3.1). Il Tribunale fe- derale considera prive di probabilità di successo le conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conse- guenza non possono essere definite serie. Decisivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronterebbe ragionevolmente un pro- cesso: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gratuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommariamente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (v. DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; 124 I 304 consid. 2c; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011 consid. 3.1).

L’esame della situazione finanziaria del richiedente è riferito al momento in cui l’istanza è presentata (v. DTF 141 III 369 consid. 4.1; sentenza del Tribunale federale 6B_304/2021 del 12 aprile 2021 consid. 3). La parte che richiede l'as- sistenza giudiziaria ha il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto pos- sibile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Essa è obbligata a cooperare: l’autorità confrontata con la domanda non è obbligata a chiarire da sola i fatti ivi contenuti né a verificare d’ufficio le allegazioni dell’istante (v. sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; 5A_716/2018 del 27 novembre 2018 consid. 3.2; 9C_784/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 2). Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'immagine fedele, completa e coerente della situa- zione finanziaria del richiedente (v. DTF 135 I 221 consid. 5.1). In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficientemente sostanziato o

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dimostrato lo stato di indigenza (v. DTF 125 IV 161 consid. 4a; sentenze 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; sentenze del Tribunale pe- nale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014 consid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006 consid. 6.1; cfr. anche HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 59a e 59b ad art. 132 CPP; BÜHLER, Die Prozess- armut, in C. Schöbi [ed.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unent- geltliche Prozessführung, 2001, pag. 189 e segg.).

6.2 In concreto, il ricorrente ha inoltrato a questa autorità l’apposito formulario (v. RP.2023.9, act. 3.1). Per quanto riguarda la sua fortuna, egli ha dichiarato di avere fr. 400.– in contante (v. ibidem, pag. 3). Senza debiti (v. ibidem), egli ha indicato spese mensili complessive per fr. 2'165.– così suddivise: fr. 850.– per l’affitto, fr. 465.– per premi dell’assicurazione malattie, fr. 300.– per trasporti pubblici, fr. 400.– per pasti fuori domicilio e fr. 150.– per imposte (v. ibidem, pag. 4).

Nel formulario è chiaramente indicato che “tutte le indicazioni concernenti la situazione finanziaria devono essere provate. I documenti ufficiali devono es- sere allegati alla domanda. I redditi devono essere giustificati da un’attestazione di salario, da una contabilità o tutt’altro documento (p. es. estratto conto). Le spese invocate (affitto, premi d’assicurazione, pensioni alimentari, imposte, rim- borso di debiti, ecc.), la loro esistenza così come i pagamenti regolari devono essere dimostrati (p. es. mediante contratto, attestazioni, fatture, ricevute). Il saldo di tutti i conti deve essere documentato” (RP.2023.9, act. 3.1, pag. 2). Ora, nonostante le esigenze di completezza e di allegazione testé indicate, vi è da rilevare che il ricorrente non ha fornito nessun documento probante in rela- zione agli importi indicati nel formulario. Nessuna delle informazioni ivi riportate è supportata dalla benché minima pezza giustificativa. Sebbene attualmente in detenzione, il ricorrente avrebbe potuto fornire, con l'aiuto del suo patrocinatore, un minimo di documentazione a sostegno delle cifre dichiarate. A prescindere da ciò, la sua domanda va respinta già per l’assenza di sufficienti probabilità di successo del suo ricorso, visto che i motivi addotti nello stesso sono in contrasto con le normative e i consolidati principi giurisprudenziali che reggono il diritto estradizionale. Ragione per cui la relativa richiesta di assistenza giudiziaria va respinta, sia per ciò che concerne la dispensa dal pagamento delle spese pro- cessuali, sia per quanto riguarda l'assunzione dell'onorario del suo difensore.

7. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fis- sata in concreto a fr. 3'000.– a carico del ricorrente.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La richiesta di un termine supplementare per completare la replica è respinta. 3. La richiesta di assistenza giudiziaria gratuita è respinta. 4. La tassa di giustizia di fr. 3'000.– è posta a carico del ricorrente.

Bellinzona, 10 marzo 2023

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Ludovic Tirelli - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).

Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).