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RR.2011.30

Bundesstrafgericht · 2011-02-21 · Italiano CH

Estradizione all'Italia/Decisione di estradizione (art. 55 AIMP): cambio del cognome dell'estradando; diritti minimi della difesa nella procedura estera; gratuito patrocinio.

Sachverhalt

A. Il 31 ottobre 2002 la Corte d'Assise di Modena ha condannato A. (alias B.) ad una pena di 18 anni di reclusione per traffico di droga e omicidio, pena ridotta a 16 anni e sei mesi dalla Corte d'assise d'appello di Bologna il 19 dicembre 2007, verdetto confermato dalla Corte di cassazione con senten- za del 4 maggio 2010.

B. Il 9 luglio 2010 A. è stato oggetto di una segnalazione internazionale nel si- stema d'informazione Schengen (SIS) su domanda delle autorità italiane. Il predetto è stato arrestato il 24 settembre 2010 in base ad un'ordinanza di arresto provvisorio del 22 settembre 2010 emesso dall'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG). Il fermo è avvenuto ad opera della Polizia del Cantone Ticino, la quale lo ha condotto al Penitenziario cantonale "La Stampa" di Lugano e posto in detenzione estradizionale. Nel suo interroga- torio davanti al Procuratore pubblico ticinese A. ha dichiarato di chiamarsi adesso B., precisando di aver cambiato cognome dopo il suo matrimonio. Egli si è opposto alla sua estradizione in via semplificata all'Italia. Il 27 set- tembre 2010 l'UFG ha emanato l'ordine di arresto ai fini di estradizione nei confronti dello stesso.

C. Il 18 ottobre 2010 l'Ambasciata d'Italia a Berna ha chiesto formalmente l'e- stradizione di A., la quale è stata concessa il 21 dicembre 2010.

D. Il 20 gennaio 2011 l'estradando ha interposto ricorso contro la decisione di estradizione, postulando l'annullamento della stessa, la sua definitiva scar- cerazione nonché la concessione dell'assistenza giudiziaria gratuita.

E. Mediante osservazioni del 28 gennaio 2011 l'UFG ha confermato la propria decisione di estradizione, proponendo quindi di respingere il gravame.

F. Nella sua replica del 14 febbraio 2011 il ricorrente ha ribadito le conclusioni presentate in sede ricorsuale.

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Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), la II Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'e- stradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della deci- sione d'estradizione (art. 50 cpv. 1 PA, applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradan- do il ricorrente è manifestamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).

E. 1.1 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è an- zitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 20 marzo 1967 per il nostro Paese e il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana, dal Secondo Proto- collo addizionale alla CEEstr del 17 marzo 1978, entrato in vigore per la Svizzera il 9 giugno 1985 e per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985, non- ché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 59 e segg. dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS).

E. 1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trat- tati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 130 II 337 con- sid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). Il principio di favore vale anche nel- l'applicazione delle pertinenti norme internazionali (v. art. 59 n. 2 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

E. 2 Il ricorrente sostiene che la sua estradizione dovrebbe essere negata per ragioni formali, in quanto la richiesta italiana si riferirebbe a A. e non a B.

In occasione del suo interrogatorio del 24 settembre 2010 (v. act. 6.3), il ri- corrente ha dichiarato di chiamarsi B., ma che in precedenza il suo nome era A. Egli ha cambiato cognome nel 2008, contraendo matrimonio con una cittadina tedesca (di madre tedesca e padre bulgaro) in Bulgaria, Paese in cui sarebbe possibile adottare il cognome della moglie. L'estradando avreb- be quindi scelto il cognome B. per ragioni di sicurezza, in quanto in passato sarebbe stato collaboratore di giustizia in Italia. Quanto precede permette di

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affermare che A., alias B., è chiaramente la persona ricercata dalle autorità italiane, ragione per cui la censura sollevata va respinta.

E. 3 L'estradando afferma che il procedimento conclusosi con la sua condanna del 19 dicembre 2007 avrebbe violato i diritti minimi della difesa nonché la garanzia di un equo processo. Da una parte, l'autorità italiana non avrebbe tenuto conto della nomina da lui effettuata dell'avvocato C. con riferimento al giudizio d'appello per il quale il difensore non avrebbe ricevuto alcuna no- tificazione. Dall'altra, egli non sarebbe stato informato del suo diritto di non rispondere in occasione del processo di primo grado, ragione per cui tutte le sue dichiarazioni effettuate in tale sede sarebbero inutilizzabili.

E. 3.1 Secondo l'art. 3 n. 1 del Secondo Protocollo addizionale alla CEEstr, il cui contenuto corrisponde in sostanza all'art. 37 cpv. 2 AIMP, quando una Parte Contraente chiede a un’altra Parte Contraente l’estradizione di una persona allo scopo di eseguire una pena o una misura di sicurezza pronunciata nei suoi confronti con sentenza contumaciale, la Parte richiesta può rifiutare l’estradizione a tale scopo se, a suo parere, la procedura giudiziale non ha rispettato i diritti minimi della difesa riconosciuti a ogni persona accusata di un reato. L’estradizione sarà nondimeno concessa se la Parte richiedente offre garanzie ritenute sufficienti per assicurare all’estradando il diritto a un nuovo processo che salvaguardi i diritti della difesa. Questa decisione auto- rizza la Parte richiedente, sia a eseguire la sentenza in questione se il con- dannato non si oppone, sia, se questi si oppone, a perseguire l’estradato.

E. 3.2 Nella fattispecie, si rileva innanzitutto che il ricorrente durante tutta la pro- cedura – ossia davanti alla Corte d'Assise di Modena, alla Corte d'Assise d'Appello di Bologna nonché alla Corte di cassazione – è sempre stato dife- so dall'avvocato di fiducia D. (v. act. 6.6, pag. 13; act. 6.5). Sulla base degli atti dell'incarto non è possibile verificare il momento in cui l'avvocato C. ab- bia affiancato la suddetta nella difesa del ricorrente; il suo nome figura non- dimeno nell'ordine di esecuzione emesso dalla Procura generale della Re- pubblica presso la Corte d'Appello di Bologna relativa alla sentenza pronun- ciata dalla Corte d'Assise d'Appello di Bologna nei confronti dell'estradando. Ciò non è comunque determinante ai fini del presente giudizio, dato che quanto precede permette senz'altro di affermare che il ricorrente è stato suf- ficientemente difeso durante la procedura italiana, in ossequio all'art. 6 CEDU.

Per quanto riguarda la censura legata al diritto di non rispondere, questa Corte osserva che la Corte d'Assise di Modena si è chinata sulla problema- tica dell'utilizzabilità delle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente durante la procedura italiana, giungendo alla conclusione che nulla ostava al loro im-

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piego (v. act. 6.6, pag. 42 e segg.). Come ammesso dal ricorrente stesso, la Corte d'Assise d'Appello di Bologna ha pure analizzato tale censura respin- gendola (v. act. 1 pag. 8), soluzione avallata dalla Corte di cassazione ita- liana, vista la reiezione del ricorso (v. act. 6.6, pag. 256).

In definitiva, questa Corte constata che non vi è nessun elemento per rite- nere che siano stati violati i diritti minimi della difesa ai sensi degli art. 5 e 6 CEDU nonché 37 cpv. 2 AIMP. Tutte le censure in questo ambito vanno quindi disattese.

E. 4 In conclusione, non vi è nessuna ragione per negare l'estradizione, né per concedere la richiesta scarcerazione immediata.

E. 5 Il ricorrente ha postulato la concessione del gratuito patrocinio.

E. 5.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patrocinatore d’ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA applicabile in virtù dell'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, l’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione le designa inoltre un av- vocato (art. 65 cpv. 2 PA).

E. 5.2 Nella fattispecie, il ricorrente ha, nei limiti dati dalla sua situazione, debita- mente allegato e documentato la sua difficile situazione finanziaria (v. in- carto RP.2011.6, act. 4.1) ed il suo ricorso non era sin dall'inizio privo di probabilità di successo, segnatamente meritando le questioni in ambito di diritti minimi di difesa un approfondimento giudiziario, ragione per cui allo stesso deve essere concessa l'assistenza giudiziaria gratuita. L'avv. Elio Brunetti è designato quale patrocinatore d'ufficio del ricorrente nella pre- sente procedura.

E. 5.3 Essendo il ricorrente stato messo al beneficio del gratuito patrocinio, la presente sentenza è resa senza prelevare spese (art. 65 cpv. 1 PA appli- cabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP).

E. 5.4 Le spese e l'indennità del patrocinatore d'ufficio sono sopportate dal Tribu- nale penale federale conformemente all'art. 64 cpv. 2-4 PA applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 65 cpv. 3 PA, ed in assenza di una nota delle

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spese, queste sono fissate secondo libero apprezzamento (v. art. 12 cpv. 2 del Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale [RSPPF; RS 173.713.162] applicabile in virtù dell'art. 65 cpv. 5 PA). Nella fattispecie, l'in- dennità è fissata a fr. 2'000.-- (IVA inclusa).

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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La richiesta di scarcerazione è respinta.
  3. Non sono prelevate spese.
  4. La cassa del Tribunale penale federale verserà all'avv. Elio Brunetti un im- porto di fr. 2'000.-- (IVA compresa) a titolo d'indennità del patrocinatore d'uf- ficio.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 21 febbraio 2011 II Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Andreas J. Keller, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A. alias B., attualmente detenuto, rappresentato dall'avv. Elio Brunetti

Ricorrente

contro

UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE E- STRADIZIONI,

Controparte

Oggetto

Estradizione all'Italia

Decisione di estradizione (art. 55 AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: RR.2011.30+RP.2011.6

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Fatti: A. Il 31 ottobre 2002 la Corte d'Assise di Modena ha condannato A. (alias B.) ad una pena di 18 anni di reclusione per traffico di droga e omicidio, pena ridotta a 16 anni e sei mesi dalla Corte d'assise d'appello di Bologna il 19 dicembre 2007, verdetto confermato dalla Corte di cassazione con senten- za del 4 maggio 2010.

B. Il 9 luglio 2010 A. è stato oggetto di una segnalazione internazionale nel si- stema d'informazione Schengen (SIS) su domanda delle autorità italiane. Il predetto è stato arrestato il 24 settembre 2010 in base ad un'ordinanza di arresto provvisorio del 22 settembre 2010 emesso dall'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG). Il fermo è avvenuto ad opera della Polizia del Cantone Ticino, la quale lo ha condotto al Penitenziario cantonale "La Stampa" di Lugano e posto in detenzione estradizionale. Nel suo interroga- torio davanti al Procuratore pubblico ticinese A. ha dichiarato di chiamarsi adesso B., precisando di aver cambiato cognome dopo il suo matrimonio. Egli si è opposto alla sua estradizione in via semplificata all'Italia. Il 27 set- tembre 2010 l'UFG ha emanato l'ordine di arresto ai fini di estradizione nei confronti dello stesso.

C. Il 18 ottobre 2010 l'Ambasciata d'Italia a Berna ha chiesto formalmente l'e- stradizione di A., la quale è stata concessa il 21 dicembre 2010.

D. Il 20 gennaio 2011 l'estradando ha interposto ricorso contro la decisione di estradizione, postulando l'annullamento della stessa, la sua definitiva scar- cerazione nonché la concessione dell'assistenza giudiziaria gratuita.

E. Mediante osservazioni del 28 gennaio 2011 l'UFG ha confermato la propria decisione di estradizione, proponendo quindi di respingere il gravame.

F. Nella sua replica del 14 febbraio 2011 il ricorrente ha ribadito le conclusioni presentate in sede ricorsuale.

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Diritto: 1. In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), la II Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'e- stradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della deci- sione d'estradizione (art. 50 cpv. 1 PA, applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradan- do il ricorrente è manifestamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).

1.1 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è an- zitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 20 marzo 1967 per il nostro Paese e il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana, dal Secondo Proto- collo addizionale alla CEEstr del 17 marzo 1978, entrato in vigore per la Svizzera il 9 giugno 1985 e per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985, non- ché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 59 e segg. dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS).

1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trat- tati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 130 II 337 con- sid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). Il principio di favore vale anche nel- l'applicazione delle pertinenti norme internazionali (v. art. 59 n. 2 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

2. Il ricorrente sostiene che la sua estradizione dovrebbe essere negata per ragioni formali, in quanto la richiesta italiana si riferirebbe a A. e non a B.

In occasione del suo interrogatorio del 24 settembre 2010 (v. act. 6.3), il ri- corrente ha dichiarato di chiamarsi B., ma che in precedenza il suo nome era A. Egli ha cambiato cognome nel 2008, contraendo matrimonio con una cittadina tedesca (di madre tedesca e padre bulgaro) in Bulgaria, Paese in cui sarebbe possibile adottare il cognome della moglie. L'estradando avreb- be quindi scelto il cognome B. per ragioni di sicurezza, in quanto in passato sarebbe stato collaboratore di giustizia in Italia. Quanto precede permette di

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affermare che A., alias B., è chiaramente la persona ricercata dalle autorità italiane, ragione per cui la censura sollevata va respinta.

3. L'estradando afferma che il procedimento conclusosi con la sua condanna del 19 dicembre 2007 avrebbe violato i diritti minimi della difesa nonché la garanzia di un equo processo. Da una parte, l'autorità italiana non avrebbe tenuto conto della nomina da lui effettuata dell'avvocato C. con riferimento al giudizio d'appello per il quale il difensore non avrebbe ricevuto alcuna no- tificazione. Dall'altra, egli non sarebbe stato informato del suo diritto di non rispondere in occasione del processo di primo grado, ragione per cui tutte le sue dichiarazioni effettuate in tale sede sarebbero inutilizzabili.

3.1 Secondo l'art. 3 n. 1 del Secondo Protocollo addizionale alla CEEstr, il cui contenuto corrisponde in sostanza all'art. 37 cpv. 2 AIMP, quando una Parte Contraente chiede a un’altra Parte Contraente l’estradizione di una persona allo scopo di eseguire una pena o una misura di sicurezza pronunciata nei suoi confronti con sentenza contumaciale, la Parte richiesta può rifiutare l’estradizione a tale scopo se, a suo parere, la procedura giudiziale non ha rispettato i diritti minimi della difesa riconosciuti a ogni persona accusata di un reato. L’estradizione sarà nondimeno concessa se la Parte richiedente offre garanzie ritenute sufficienti per assicurare all’estradando il diritto a un nuovo processo che salvaguardi i diritti della difesa. Questa decisione auto- rizza la Parte richiedente, sia a eseguire la sentenza in questione se il con- dannato non si oppone, sia, se questi si oppone, a perseguire l’estradato.

3.2 Nella fattispecie, si rileva innanzitutto che il ricorrente durante tutta la pro- cedura – ossia davanti alla Corte d'Assise di Modena, alla Corte d'Assise d'Appello di Bologna nonché alla Corte di cassazione – è sempre stato dife- so dall'avvocato di fiducia D. (v. act. 6.6, pag. 13; act. 6.5). Sulla base degli atti dell'incarto non è possibile verificare il momento in cui l'avvocato C. ab- bia affiancato la suddetta nella difesa del ricorrente; il suo nome figura non- dimeno nell'ordine di esecuzione emesso dalla Procura generale della Re- pubblica presso la Corte d'Appello di Bologna relativa alla sentenza pronun- ciata dalla Corte d'Assise d'Appello di Bologna nei confronti dell'estradando. Ciò non è comunque determinante ai fini del presente giudizio, dato che quanto precede permette senz'altro di affermare che il ricorrente è stato suf- ficientemente difeso durante la procedura italiana, in ossequio all'art. 6 CEDU.

Per quanto riguarda la censura legata al diritto di non rispondere, questa Corte osserva che la Corte d'Assise di Modena si è chinata sulla problema- tica dell'utilizzabilità delle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente durante la procedura italiana, giungendo alla conclusione che nulla ostava al loro im-

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piego (v. act. 6.6, pag. 42 e segg.). Come ammesso dal ricorrente stesso, la Corte d'Assise d'Appello di Bologna ha pure analizzato tale censura respin- gendola (v. act. 1 pag. 8), soluzione avallata dalla Corte di cassazione ita- liana, vista la reiezione del ricorso (v. act. 6.6, pag. 256).

In definitiva, questa Corte constata che non vi è nessun elemento per rite- nere che siano stati violati i diritti minimi della difesa ai sensi degli art. 5 e 6 CEDU nonché 37 cpv. 2 AIMP. Tutte le censure in questo ambito vanno quindi disattese.

4. In conclusione, non vi è nessuna ragione per negare l'estradizione, né per concedere la richiesta scarcerazione immediata.

5. Il ricorrente ha postulato la concessione del gratuito patrocinio.

5.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patrocinatore d’ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA applicabile in virtù dell'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, l’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione le designa inoltre un av- vocato (art. 65 cpv. 2 PA).

5.2 Nella fattispecie, il ricorrente ha, nei limiti dati dalla sua situazione, debita- mente allegato e documentato la sua difficile situazione finanziaria (v. in- carto RP.2011.6, act. 4.1) ed il suo ricorso non era sin dall'inizio privo di probabilità di successo, segnatamente meritando le questioni in ambito di diritti minimi di difesa un approfondimento giudiziario, ragione per cui allo stesso deve essere concessa l'assistenza giudiziaria gratuita. L'avv. Elio Brunetti è designato quale patrocinatore d'ufficio del ricorrente nella pre- sente procedura.

5.3 Essendo il ricorrente stato messo al beneficio del gratuito patrocinio, la presente sentenza è resa senza prelevare spese (art. 65 cpv. 1 PA appli- cabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP).

5.4 Le spese e l'indennità del patrocinatore d'ufficio sono sopportate dal Tribu- nale penale federale conformemente all'art. 64 cpv. 2-4 PA applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 65 cpv. 3 PA, ed in assenza di una nota delle

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spese, queste sono fissate secondo libero apprezzamento (v. art. 12 cpv. 2 del Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale [RSPPF; RS 173.713.162] applicabile in virtù dell'art. 65 cpv. 5 PA). Nella fattispecie, l'in- dennità è fissata a fr. 2'000.-- (IVA inclusa).

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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La richiesta di scarcerazione è respinta. 3. Non sono prelevate spese. 4. La cassa del Tribunale penale federale verserà all'avv. Elio Brunetti un im- porto di fr. 2'000.-- (IVA compresa) a titolo d'indennità del patrocinatore d'uf- ficio.

Bellinzona, 21 febbraio 2011

In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Elio Brunetti - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati viola- ti elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).