Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Romania; decisione di estradizione (art. 55 AIMP); assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA)
Sachverhalt
A. Con segnalazione nel Sistema d’informazione Schengen (SIS) del 4 settembre 2024, le autorità rumene hanno richiesto l’arresto ai fini di estradizione di A., cittadino rumeno, per l’esecuzione di una pena privativa della libertà di due anni e sette mesi per limitazione illegale della libertà di movimento, danneggiamento e violazione della fiducia (v. act. 3.1, pag. 2).
B. Il 30 settembre 2024, A., a seguito di un controllo su suolo ticinese, è stato posto in arresto provvisorio ai fini di estradizione sulla base di un’ordinanza del 30 set- tembre 2024 dell’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) (v. act. 3.2). In- terrogato l’indomani dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, A. ha confer- mato di essere la persona ricercata dalle autorità rumene, opponendosi tuttavia a un’estradizione in via semplificata (v. act. 3.3).
C. In data 3 ottobre 2024, l’UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradi- zione, notificato ad A. il 7 ottobre 2024 (v. act. 3.5).
D. Il 17 ottobre 2024, A. è insorto contro il suddetto ordine di arresto postulandone l’annullamento con pedissequa sua scarcerazione, gravame che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha respinto con sentenza RH.2024.14 del 30 ottobre 2024.
E. Nel frattempo, con scritto dell’8 ottobre 2024 (trasmesso all’UFG mediante mes- saggio elettronico del 29 ottobre 2024), il Ministero della giustizia rumeno ha trasmesso alle autorità elvetiche una domanda formale di estradizione di A. (v. act. 4.16).
F. Con decisione del 9 dicembre 2024, l’UFG ha concesso alla Romania l’estradi- zione di A. per i fatti oggetto della domanda di estradizione (v. act. 1.2).
G. Con ricorso del 9 gennaio 2025, A. è insorto avverso tale decisione dinanzi a questa Corte, chiedendo, in via principale, l’annullamento della stessa, la sua immediata scarcerazione e la concessione dell’assistenza giudiziaria, compren- siva del gratuito patrocinatore nella persona dell’avv. Beatriz Cardoso Teixeira. In via subordinata, egli postula l’annullamento della decisione impugnata, il rin- vio degli atti all’UFG, affinché emetta una nuova decisione nel senso dei
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considerandi, nonché la concessione dell’assistenza giudiziaria, comprensiva del gratuito patrocinatore nella persona dell’avv. Beatriz Cardoso Teixeira.
H. Mediante scritto del 16 gennaio 2025, trasmesso al ricorrente per informazione (v. act. 5), l'UFG ha proposto di respingere il reclamo, rinviando integralmente ed esclusivamente alla decisione impugnata (v. act. 4).
I. In data 11 febbraio 2025, il ricorrente ha trasmesso il formulario concernente la richiesta di assistenza giudiziaria gratuita (v. RP.2025.1, act. 5).
Le argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudi- ziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 LOAP, la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (v. art. 50 cpv. 1 PA), il ricorso è tempe- stivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricor- rere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).
E. 1.2 L'estradizione fra la Romania e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 20 marzo 1967 per il nostro Paese ed il 9 dicembre 1997 per la Romania, dal relativo Protocollo addizionale del 15 ottobre 1975 (PA CEEstr), dal Secondo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978, entrambi entrati in vigore il 9 giugno 1985 per la Svizzera ed il 9 dicembre 1997 per la Romania (PA II CEEstr; RS 0.353.11 e 0.353.12), nonché dal Terzo Protocollo addizionale del 10 novembre 2010, entrato in vigore il 1° novembre 2016 per la Svizzera e il 1° gennaio 2018 per la Romania (PA III CEEstr; RS 0.353.13). Il Quarto Protocollo, per contro, seppur firmato e ratificato dalla Svizzera, risulta solo firmato il 20 settembre 2012 ma tuttora non ancora ratificato dalla Romania (v. https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list2?module=signatures-by- reaty&treatynum=212), per cui, contrariamente a quanto indicato nella deci- sione impugnata (v. act. 1.2, pag. 3), esso non è applicabile. Di rilievo è inoltre il regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio del
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28 novembre 2018 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, se- gnatamente gli art. 26-31 (n. CELEX 32018R1862; GU 312 del 7 dicembre 2018, pag. 56-106; testo consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.4 Sviluppi dell’acquis di Schengen [www.fedlex.admin.ch/it/sector-specific-agreements/EU-acts-register/8/8.4]), in relazione con la decisione 2010/365/UE del Consiglio del 29 giugno 2010 sull’applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen relative al sistema d’informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 166 del 1° luglio 2010, pag. 17-20).
E. 1.3 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
E. 2 Il ricorrente contesta la domanda di estradizione rumena, nella misura in cui la procedura contumaciale estera, sfociata nella sentenza di condanna del 31 lu- glio 2024 del Tribunale penale di Baia Mare, sarebbe stata caratterizzata da innumerevoli irregolarità, in evidente contrasto con gli standard minimi di prote- zione dei diritti individuali derivanti dalla CEDU e dal Patto ONU II. Tali irrego- larità concernerebbero innanzitutto la notifica delle citazioni ai dibattimenti, ciò che gli avrebbe precluso una partecipazione effettiva al processo. Egli non sa- rebbe inoltre stato messo al beneficio di un difensore, in violazione del diritto a un processo equo. Egli lamenta inoltre una violazione del “diritto di essere in- formato in merito alle posizioni delle autorità penali direttamente interessate, il diritto di esaminare gli atti, il diritto di partecipare all’assunzione delle prove e il diritto di determinarsi sulla fondatezza degli stessi con piena cognizione di causa”, consacrati dalla CEDU.
E. 2.1 L'art. 2 AIMP prevede che la domanda di cooperazione in materia penale è se- gnatamente irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II (lett. a)
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oppure se esso presenta altre gravi deficienze (lett. d). Secondo l'art. 3 n. 1 PA II CEEstr, il cui contenuto corrisponde in sostanza all'art. 37 cpv. 2 AIMP, quando una Parte Contraente chiede a un'altra Parte Contraente l'estradizione di una persona allo scopo di eseguire una pena o una misura di sicurezza pro- nunciata nei suoi confronti con sentenza contumaciale, la Parte richiesta può rifiutare l'estradizione a tale scopo se, a suo parere, la procedura giudiziale non ha rispettato i diritti minimi della difesa riconosciuti a ogni persona accusata di un reato. Il rispetto delle garanzie procedurali vale per tutti gli aspetti legati ad un processo equo, segnatamente la parità delle armi, il diritto di essere sentito nonché la presunzione d'innocenza. Su tali punti, tuttavia, solo delle circostanze chiare e appurate costituiscono motivo di rifiuto della cooperazione (v. sentenza del Tribunale federale 1A.54/1994 del 27 aprile 1994 consid. 2a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6a ediz. 2024, n. 846 e rinvii). L'estradizione sarà nondimeno concessa se la Parte richiedente offre garanzie ritenute sufficienti per assicurare all'estradando il diritto a un nuovo processo che salvaguardi i diritti della difesa (v. anche TPF 2012 23 consid. 3.3). Questa decisione autorizza la Parte richiedente, sia a eseguire la sentenza in questione se il condannato non vi si oppone, sia, se questi si oppone, a pro- cessare nuovamente l'estradato (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.30 del 21 febbraio 2011 consid. 3.1). Ad una persona condannata in contumacia può venir negata la possibilità di essere rigiudicata in contraddittorio soltanto se è accertato che sia stata correttamente citata a comparire (TPF 2012 23 consid. 2 e 3.2.2).
E. 2.2 In concreto, l’UFG, con scritto del 31 ottobre 2024, constatata l’assenza d’infor- mazioni relative alla presenza o meno dell’estradando ai suoi processi, ha chie- sto alle autorità rumene di trasmettergli le seguenti informazioni complementari, ossia sapere: se il predetto era presente ai processi sfocianti nelle sentenze sulle quali si basa la domanda di estradizione (sentenza n. 1035 del 31 marzo 2021; n. 3053 del 18 settembre 2023, n. 809 del 23 febbraio 2024 e n. 2663 del 31 luglio 2024 tutte emesse dal Tribunale di Baia Mare); se in occasione di tali processi l’interessato è stato difeso da un avvocato e, in caso affermativo, se questo era un difensore d’ufficio o di fiducia; se le sentenze in questione sono state notificate all’interessato e, in caso affermativo, a che data e con quali mo- dalità; se l’interessato ha ancora la possibilità di beneficiare di un nuovo giudizio in caso d’estradizione alla Romania (v. act. 4.15). Con scritto dell’8 novembre 2024, le autorità rumene hanno fornito le informazioni richieste. Ora, nella mi- sura in cui lo Stato richiedente, basandosi sull’art. 466 Codice di procedura ru- meno, ha in ogni caso dichiarato che il ricorrente “potrà richiedere la riapertura del processo penale per il giudizio in contumacia entro 30 giorni dal suo arrivo in Romania, senza altre formalità, l’unica condizione è che la richiesta venga presentata entro 30 giorni dal suo arrivo in Romania” (act. 4.16, traduzione in italiano, pag. 3), fornendo dunque valida garanzia ai sensi della predetta
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giurisprudenza (v. supra consid. 2.1), tutte le censure in questo ambito non me- ritano ulteriore disamina.
E. 3 L’insorgente sostiene che la domanda di estradizione sarebbe da respingere in quanto non indicherebbe in maniera chiara la durata della pena residua ancora da scontare. Egli ritiene inoltre del tutto esagerata la severità della pena irroga- tagli in Romania, risultando scioccante e in aperto contrasto con il sentimento di giustizia e l’ordine pubblico svizzero.
E. 3.1 Per quanto riguarda l'asserita severità della pena pronunciata in Romania, va innanzitutto rilevato che, fatti salvi i casi concernenti trattamenti crudeli, disu- mani o degradanti, l'autorità richiesta non può rifiutare di cooperare perché ri- tiene che il sistema sanzionatorio dell'autorità richiedente appare troppo severo (DTF 121 II 296 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 1C_111/2007 del 25 maggio 2007 consid. 2.2; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.44 del 3 maggio 2007 consid. 5). Nell'ambito di una procedura estra- dizionale, infatti, la Svizzera non deve, di massima, pronunciarsi sulla maniera secondo cui lo Stato richiedente applica la sua politica preventiva e repressiva dei reati (sentenza del Tribunale federale 1A.118/2004 del 3 agosto 2004 con- sid. 4.5). Per tacere del fatto che di per sé la Svizzera non può rifiutare l'estra- dizione a uno Stato che ha aderito alla CEEstr semplicemente invocando il pro- prio ordine pubblico interno, visto che non ha emesso esplicite riserve su questo punto (v. MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, 2004, n. 14 ad art. 1a AIMP e riferimenti giurisprudenziali).
E. 3.2 In concreto, come indicato nella segnalazione SIS di SIRENE Romania (v. act. 4.1) e confermato nella formale domanda di estradizione (v. act. 4.12.B), l’estra- dizione del ricorrente è richiesta per l’esecuzione di una pena complessiva di 2 anni e 7 mesi, di cui 1 anno, 6 mesi e 16 giorni ancora da scontare. Per quanto riguarda le pene inflittegli, esse non appaiono particolarmente severe o esage- rate o comunque slegate da qualsiasi rapporto con gli atti per i quali è stato condannato. Oltre ad aver guidato senza patente, egli ha commesso reati con- tro il patrimonio (ripetuti) e contro la libertà personale, ossia atti non certo ba- gatellari che lo Stato richiedente è legittimato a punire secondo i propri criteri di politica penale, sui quali lo Stato richiesto non è abilitato a intervenire, fermi restando casi estremi in nessun modo paragonabili alla fattispecie qui in esame. Anche tali censure vanno quindi disattese.
E. 4 L’estradando afferma infine che, “in difetto di garanzie tangibili sul rispetto dei diritti della persona e posto che la Romania è tra gli Stati nei quali vi sono seri rischi che la persona perseguita possa subire maltrattamenti proibiti”, l’estradi- zione sarebbe da rifiutare.
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E. 4.1.1 Gli standard minimi di protezione dei diritti individuali derivanti dal Patto inter- nazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 (Patto ONU II; RS 0.103.2) fanno parte dell'ordine pubblico internazionale. Tra tali diritti figura il divieto di tortura nonché di trattamenti crudeli, inumani o degradanti (art. 7 Patto ONU II; cfr. anche art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 [RS 0.105]), il quale vieta l'estradizione qualora vi siano serie ragioni di credere che la persona rischia di essere sottoposta a tortura. La Svizzera veglia a non prestare il suo appoggio sia attraverso l'estradizione che attraverso la cosiddetta altra assi- stenza a procedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno stan- dard di protezione minima corrispondente a quello offerto dal diritto degli Stati democratici, definito in particolare dal Patto ONU II, o che si troverebbero in contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico inter- nazionale (DTF 126 II 324 consid. 4a; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 161 consid. 6a, 511 consid. 5a, 595 consid. 5c; 122 II 140 consid. 5a; sentenza del Tribunale federale 1A.17/2005 dell’11 aprile 2005 consid. 3.1; v. anche sentenze del Tri- bunale penale federale RR.2007.142 del 22 novembre 2007 consid. 6.1; RR.2007.44 del 3 maggio 2007 consid. 5.1; RR.2007.55 del 5 luglio 2007 con- sid. 9). Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano (art. 25 cpv. 3 Cost.; DTF 133 IV 76 consid. 4.1, con rinvii).
E. 4.1.2 Secondo l'art. 37 cpv. 3 AIMP, l'estradizione è negata se lo Stato richiedente non offre garanzia che la persona perseguita non sarà sottoposta ad un tratta- mento pregiudizievole per la sua integrità fisica. Il Tribunale federale ha avuto modo di approfondire la problematica delle garanzie diplomatiche fornite dallo Stato richiedente quali condizioni per l'estradizione nella DTF 134 IV 156. Nella sua analisi, l'Alta Corte ha proceduto ad una suddivisione tripartita della casi- stica legata all'impiego di garanzie. Nella prima categoria figurano i casi con- cernenti i Paesi con una provata cultura dello Stato di diritto – in particolare i Paesi occidentali –, i quali, dal punto di vista dell'art. 3 CEDU, non presentano di regola nessun rischio per le persone perseguite che vi devono essere estra- date. In questi casi l'estradizione viene concessa senza pretendere garanzie. Nella seconda categoria sono invece compresi i casi riguardanti quegli Stati nei quali vi sono seri rischi che la persona perseguita possa subire maltrattamenti proibiti; in tali casi il rischio è contrastato o minimizzato mediante garanzie for- nite dallo Stato richiedente, in modo che lo stesso rimanga solo teorico. Vi è infine una terza categoria, nella quale il rischio di trattamenti contrari ai diritti umani non può, neanche con l'ausilio di garanzie diplomatiche, né essere mini- mizzato né essere reso solamente teorico (v. DTF 134 IV 156 consid. 6.7).
E. 4.2 Questa Corte si è espressa di recente più volte sulla Romania e sulle condizioni carcerarie, inserendo tale Paese nella seconda categoria (v. sentenze del
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Tribunale penale federale RR.2023.187 del 27 febbraio 2024 consid. 5; RR.2023.180 del 27 dicembre 2023 consid. 5; RR.2023.142 del 4 ottobre 2023 consid. 6; RR.2023.148 del 26 ottobre 2023 consid. 4; RR.2020.191 del 19 no- vembre 2020 consid. 7). L’esigenza di condizionare le estradizioni a tale Paese all’ottenimento di garanzie diplomatiche, la cui efficacia è stata recentemente confermata dal Tribunale federale (v. DTF 148 I 127 consid. 4), è emersa dall’analisi effettuata da questa Corte nell’ambito della procedura sfociata nella sentenza RR.2019.222 del 9 ottobre 2019, approccio avallato indirettamente dall’Alta Corte, la quale non è entrata in materia sul gravame interposto contro detta sentenza (v. sentenza del Tribunale federale1C_560/2019 del 1° novem- bre 2019; v. anche sentenze 1C_11/2024 del 18 gennaio 2024 consid. 3; 1C_149/2024 del 14 marzo 2024 consid. 1.2; 1C_592/2023 dell’8 novembre 2023 consid. 2). Visto quanto precede, non sussistono né emergono dal ricorso motivi per non confermare tale giurisprudenza. L’estradizione alla Romania ri- sulta possibile in presenza di garanzie diplomatiche come quelle correttamente fornite dal Ministero della giustizia rumeno nel quadro della presente procedura. Anche quest’ultima censura va dunque respinta.
E. 5 In conclusione, non essendovi nessuna ragione per negare l'estradizione del ricorrente, il gravame deve essere respinto.
E. 6 Il ricorrente postula la sua immediata scarcerazione.
E. 6.1 Una persona detenuta a titolo estradizionale può chiedere la liberazione prov- visoria in qualsiasi momento (art. 50 cpv. 3 AIMP). La decisione dell'UFG al riguardo può essere impugnata presso la Corte dei reclami penali entro dieci giorni (art. 48 cpv. 2 e 50 cpv. 3 AIMP). Tuttavia, la Corte dei reclami penali può eccezionalmente pronunciarsi in prima istanza su una richiesta di scarcerazione presentata nell'ambito di un ricorso contro una decisione di estradizione, se un eventuale rifiuto dell'estradizione comporterebbe anche la liberazione diretta del ricorrente, avendo tale richiesta natura puramente accessoria (sentenza del Tri- bunale federale 1A.13/2007 del 9 marzo 2017 consid. 1.2; sentenza del Tribu- nale penale federale RR.2008.59 del 19 giugno 2008 consid. 2.2).
E. 6.2 Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la car- cerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcera- zione rimane l'eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ZIMMERMANN, op. cit., n. 426 e n. 428; HEIMGARTNER, Auslieferungsrecht, 2002, pag. 57). L'ordine di arresto in vista di estradizione può tuttavia essere annul- lato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all'estradizione né comprometterà
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l'istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue con- dizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano e possono essere adottati altri provvedimenti cautelari (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tem- pestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o, ancora, se l'estradizione appare manife- stamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP).
E. 6.3 La sussistenza dei presupposti che giustificano l'annullamento dell'ordine di ar- resto, rispettivamente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri ri- gorosi, tali da non rendere illusorio l'impegno assunto dalla Svizzera di conse- gnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudicato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (art. 1 CEEstr); la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace in altri termini a condizioni più rigorose di quelle applicabili in materia di carcerazione preventiva (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).
E. 6.4 Nel caso in esame, poiché, alla luce di quanto esposto sopra, l'estradizione dell'insorgente va concessa e le condizioni per una liberazione provvisoria non sono adempiute, la richiesta accessoria di scarcerazione deve essere respinta.
E. 7 Il ricorrente sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell’avv. Beatriz Cardoso Teixeira (v. RP.2025.1, act. 1 e 5).
E. 7.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patro- cinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Indipendentemente da quanto precede, il diritto all’assi- stenza giudiziaria gratuita deriva anche dall’art. 29 cpv. 3 Cost. (DTF 129 I 129 consid. 2.1; sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 dell’11 agosto 2021 consid. 3.1; 2C_367/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 3.1). Non dispone dei mezzi necessari colui che può far fronte alle spese di causa solo intaccando il minimo vitale "allargato" suo e della sua famiglia, valutati tenendo in conside- razione sia il reddito che il patrimonio (DTF 124 I 1 consid. 2a). Una parte è da considerarsi quindi indigente allorquando, per pagare le spese processuali e le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per coprire i bisogni fonda- mentali personali e della propria famiglia (DTF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b;
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sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.111 del 24 novembre 2005 consid. 1). Il Tribunale federale considera prive di probabilità di successo le conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere definite serie. Deci- sivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronte- rebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gra- tuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommaria- mente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; 124 I 304 consid. 2c; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011 consid. 3.1).
L’esame della situazione finanziaria del richiedente è riferito al momento in cui l’istanza è presentata (DTF 141 III 369 consid. 4.1; sentenza del Tribunale fe- derale 6B_304/2021 del 12 aprile 2021 consid. 3). La parte che richiede l'assi- stenza giudiziaria ha il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto possi- bile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Essa è obbligata a cooperare: l’autorità confrontata con la domanda non è obbligata a chiarire da sola i fatti ivi contenuti né a verificare d’ufficio le allegazioni dell’istante (v. sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; 5A_716/2018 del 27 novembre 2018 consid. 3.2; 9C_784/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 2). Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'immagine fedele, completa e coerente della situa- zione finanziaria del richiedente (DTF 135 I 221 consid. 5.1). In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficientemente sostanziato o di- mostrato lo stato di indigenza (DTF 125 IV 161 consid. 4a; sentenze 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; sentenze del Tribunale pe- nale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014 consid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006 consid. 6.1).
E. 7.2 Nella fattispecie il ricorrente ha inoltrato a questa autorità l'apposito formulario, indicando di non avere né fortuna né debiti (v. RP.2025.1, act. 5). Le spese sono elencate in un documento intitolato “Estratto conti” redatto dalla struttura carceraria e riguardano in sostanza acquisti effettuati in carcere presso lo spac- cio e spese telefoniche (v. ibidem). Per quanto riguarda i redditi, egli indica un salario mensile di circa fr. 350.– percepito per l’attività lavorativa in prigione. Nel gravame viene indicato che “il ricorrente, attualmente senza fissa dimora, non esercita – fuori dalle Strutture carcerarie – alcun’attività lucrativa, oltre a quella di musicista itinerante da cui derivano esigui introiti, non regolari, tanto meno documentabili. Situazione evincibile anche dal verbale di sequestro agli atti (qui integralmente richiamati), in cui non viene elencato denaro contante (ad ecce- zione di qualche spicciolo), tanto meno carte bancarie. Lo stile di vita nomade del ricorrente detta l’impossibilità di presentare qualsiasi pezza giustificativa a
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comprova di spese o redditi mensili fissi. I pochi soldi che egli riusciva a raci- molare prima del suo arresto derivavano infatti dalle sue esibizioni quale musi- cista (anche nelle piazze delle varie città in cui si spostava), mentre per quanto riguarda l’alloggio, egli si faceva ospitare da conoscenti, fra cui il suo padrino, B., proprietario dell’automobile in cui il ricorrente era coricato al momento del suo arresto, in attesa che il padrino rincasasse e lo ospitasse nel suo apparta- mento. Attualmente collocato alla […], il ricorrente è impiegato presso un labo- ratorio di lavoro, attività per la quale egli percepisce un irrisorio compenso” (act. 1, pag. 14).
Pur prendendo atto di queste spiegazioni, la postulata assistenza giudiziaria deve comunque essere respinta a causa dell'assenza di probabilità di successo del gravame. In effetti, le censure sollevate dal ricorrente, alla luce dei principi giurisprudenziali applicabili in ambito estradizionale, erano manifestamente da respingere, sia per quanto riguarda la procedura contumaciale all’estero, sia per le condizioni carcerarie in Romania e sia per quanto concerne l’asserita severità della pena complessiva inflittagli. Della sua presumibilmente difficile situazione finanziaria si terrà comunque conto fissando una tassa di giustizia ridotta.
E. 8 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 300.–.
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Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La richiesta di assistenza giudiziaria gratuita è respinta.
- La tassa di giustizia di fr. 300.– è posta a carico del ricorrente.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 19 febbraio 2025 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., in detenzione estradizionale rappresentato dall'avv. Beatriz Cardoso Teixeira
Ricorrente
contro
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Romania
Decisione di estradizione (art. 55 AIMP) Assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2025.2 Procedura secondaria: RP.2025.1
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Fatti: A. Con segnalazione nel Sistema d’informazione Schengen (SIS) del 4 settembre 2024, le autorità rumene hanno richiesto l’arresto ai fini di estradizione di A., cittadino rumeno, per l’esecuzione di una pena privativa della libertà di due anni e sette mesi per limitazione illegale della libertà di movimento, danneggiamento e violazione della fiducia (v. act. 3.1, pag. 2).
B. Il 30 settembre 2024, A., a seguito di un controllo su suolo ticinese, è stato posto in arresto provvisorio ai fini di estradizione sulla base di un’ordinanza del 30 set- tembre 2024 dell’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) (v. act. 3.2). In- terrogato l’indomani dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, A. ha confer- mato di essere la persona ricercata dalle autorità rumene, opponendosi tuttavia a un’estradizione in via semplificata (v. act. 3.3).
C. In data 3 ottobre 2024, l’UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradi- zione, notificato ad A. il 7 ottobre 2024 (v. act. 3.5).
D. Il 17 ottobre 2024, A. è insorto contro il suddetto ordine di arresto postulandone l’annullamento con pedissequa sua scarcerazione, gravame che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha respinto con sentenza RH.2024.14 del 30 ottobre 2024.
E. Nel frattempo, con scritto dell’8 ottobre 2024 (trasmesso all’UFG mediante mes- saggio elettronico del 29 ottobre 2024), il Ministero della giustizia rumeno ha trasmesso alle autorità elvetiche una domanda formale di estradizione di A. (v. act. 4.16).
F. Con decisione del 9 dicembre 2024, l’UFG ha concesso alla Romania l’estradi- zione di A. per i fatti oggetto della domanda di estradizione (v. act. 1.2).
G. Con ricorso del 9 gennaio 2025, A. è insorto avverso tale decisione dinanzi a questa Corte, chiedendo, in via principale, l’annullamento della stessa, la sua immediata scarcerazione e la concessione dell’assistenza giudiziaria, compren- siva del gratuito patrocinatore nella persona dell’avv. Beatriz Cardoso Teixeira. In via subordinata, egli postula l’annullamento della decisione impugnata, il rin- vio degli atti all’UFG, affinché emetta una nuova decisione nel senso dei
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considerandi, nonché la concessione dell’assistenza giudiziaria, comprensiva del gratuito patrocinatore nella persona dell’avv. Beatriz Cardoso Teixeira.
H. Mediante scritto del 16 gennaio 2025, trasmesso al ricorrente per informazione (v. act. 5), l'UFG ha proposto di respingere il reclamo, rinviando integralmente ed esclusivamente alla decisione impugnata (v. act. 4).
I. In data 11 febbraio 2025, il ricorrente ha trasmesso il formulario concernente la richiesta di assistenza giudiziaria gratuita (v. RP.2025.1, act. 5).
Le argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1.
1.1 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudi- ziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 LOAP, la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (v. art. 50 cpv. 1 PA), il ricorso è tempe- stivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricor- rere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).
1.2 L'estradizione fra la Romania e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 20 marzo 1967 per il nostro Paese ed il 9 dicembre 1997 per la Romania, dal relativo Protocollo addizionale del 15 ottobre 1975 (PA CEEstr), dal Secondo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978, entrambi entrati in vigore il 9 giugno 1985 per la Svizzera ed il 9 dicembre 1997 per la Romania (PA II CEEstr; RS 0.353.11 e 0.353.12), nonché dal Terzo Protocollo addizionale del 10 novembre 2010, entrato in vigore il 1° novembre 2016 per la Svizzera e il 1° gennaio 2018 per la Romania (PA III CEEstr; RS 0.353.13). Il Quarto Protocollo, per contro, seppur firmato e ratificato dalla Svizzera, risulta solo firmato il 20 settembre 2012 ma tuttora non ancora ratificato dalla Romania (v. https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list2?module=signatures-by- reaty&treatynum=212), per cui, contrariamente a quanto indicato nella deci- sione impugnata (v. act. 1.2, pag. 3), esso non è applicabile. Di rilievo è inoltre il regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio del
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28 novembre 2018 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, se- gnatamente gli art. 26-31 (n. CELEX 32018R1862; GU 312 del 7 dicembre 2018, pag. 56-106; testo consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.4 Sviluppi dell’acquis di Schengen [www.fedlex.admin.ch/it/sector-specific-agreements/EU-acts-register/8/8.4]), in relazione con la decisione 2010/365/UE del Consiglio del 29 giugno 2010 sull’applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen relative al sistema d’informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 166 del 1° luglio 2010, pag. 17-20).
1.3 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
2. Il ricorrente contesta la domanda di estradizione rumena, nella misura in cui la procedura contumaciale estera, sfociata nella sentenza di condanna del 31 lu- glio 2024 del Tribunale penale di Baia Mare, sarebbe stata caratterizzata da innumerevoli irregolarità, in evidente contrasto con gli standard minimi di prote- zione dei diritti individuali derivanti dalla CEDU e dal Patto ONU II. Tali irrego- larità concernerebbero innanzitutto la notifica delle citazioni ai dibattimenti, ciò che gli avrebbe precluso una partecipazione effettiva al processo. Egli non sa- rebbe inoltre stato messo al beneficio di un difensore, in violazione del diritto a un processo equo. Egli lamenta inoltre una violazione del “diritto di essere in- formato in merito alle posizioni delle autorità penali direttamente interessate, il diritto di esaminare gli atti, il diritto di partecipare all’assunzione delle prove e il diritto di determinarsi sulla fondatezza degli stessi con piena cognizione di causa”, consacrati dalla CEDU.
2.1 L'art. 2 AIMP prevede che la domanda di cooperazione in materia penale è se- gnatamente irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II (lett. a)
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oppure se esso presenta altre gravi deficienze (lett. d). Secondo l'art. 3 n. 1 PA II CEEstr, il cui contenuto corrisponde in sostanza all'art. 37 cpv. 2 AIMP, quando una Parte Contraente chiede a un'altra Parte Contraente l'estradizione di una persona allo scopo di eseguire una pena o una misura di sicurezza pro- nunciata nei suoi confronti con sentenza contumaciale, la Parte richiesta può rifiutare l'estradizione a tale scopo se, a suo parere, la procedura giudiziale non ha rispettato i diritti minimi della difesa riconosciuti a ogni persona accusata di un reato. Il rispetto delle garanzie procedurali vale per tutti gli aspetti legati ad un processo equo, segnatamente la parità delle armi, il diritto di essere sentito nonché la presunzione d'innocenza. Su tali punti, tuttavia, solo delle circostanze chiare e appurate costituiscono motivo di rifiuto della cooperazione (v. sentenza del Tribunale federale 1A.54/1994 del 27 aprile 1994 consid. 2a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6a ediz. 2024, n. 846 e rinvii). L'estradizione sarà nondimeno concessa se la Parte richiedente offre garanzie ritenute sufficienti per assicurare all'estradando il diritto a un nuovo processo che salvaguardi i diritti della difesa (v. anche TPF 2012 23 consid. 3.3). Questa decisione autorizza la Parte richiedente, sia a eseguire la sentenza in questione se il condannato non vi si oppone, sia, se questi si oppone, a pro- cessare nuovamente l'estradato (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.30 del 21 febbraio 2011 consid. 3.1). Ad una persona condannata in contumacia può venir negata la possibilità di essere rigiudicata in contraddittorio soltanto se è accertato che sia stata correttamente citata a comparire (TPF 2012 23 consid. 2 e 3.2.2).
2.2 In concreto, l’UFG, con scritto del 31 ottobre 2024, constatata l’assenza d’infor- mazioni relative alla presenza o meno dell’estradando ai suoi processi, ha chie- sto alle autorità rumene di trasmettergli le seguenti informazioni complementari, ossia sapere: se il predetto era presente ai processi sfocianti nelle sentenze sulle quali si basa la domanda di estradizione (sentenza n. 1035 del 31 marzo 2021; n. 3053 del 18 settembre 2023, n. 809 del 23 febbraio 2024 e n. 2663 del 31 luglio 2024 tutte emesse dal Tribunale di Baia Mare); se in occasione di tali processi l’interessato è stato difeso da un avvocato e, in caso affermativo, se questo era un difensore d’ufficio o di fiducia; se le sentenze in questione sono state notificate all’interessato e, in caso affermativo, a che data e con quali mo- dalità; se l’interessato ha ancora la possibilità di beneficiare di un nuovo giudizio in caso d’estradizione alla Romania (v. act. 4.15). Con scritto dell’8 novembre 2024, le autorità rumene hanno fornito le informazioni richieste. Ora, nella mi- sura in cui lo Stato richiedente, basandosi sull’art. 466 Codice di procedura ru- meno, ha in ogni caso dichiarato che il ricorrente “potrà richiedere la riapertura del processo penale per il giudizio in contumacia entro 30 giorni dal suo arrivo in Romania, senza altre formalità, l’unica condizione è che la richiesta venga presentata entro 30 giorni dal suo arrivo in Romania” (act. 4.16, traduzione in italiano, pag. 3), fornendo dunque valida garanzia ai sensi della predetta
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giurisprudenza (v. supra consid. 2.1), tutte le censure in questo ambito non me- ritano ulteriore disamina.
3. L’insorgente sostiene che la domanda di estradizione sarebbe da respingere in quanto non indicherebbe in maniera chiara la durata della pena residua ancora da scontare. Egli ritiene inoltre del tutto esagerata la severità della pena irroga- tagli in Romania, risultando scioccante e in aperto contrasto con il sentimento di giustizia e l’ordine pubblico svizzero.
3.1 Per quanto riguarda l'asserita severità della pena pronunciata in Romania, va innanzitutto rilevato che, fatti salvi i casi concernenti trattamenti crudeli, disu- mani o degradanti, l'autorità richiesta non può rifiutare di cooperare perché ri- tiene che il sistema sanzionatorio dell'autorità richiedente appare troppo severo (DTF 121 II 296 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 1C_111/2007 del 25 maggio 2007 consid. 2.2; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.44 del 3 maggio 2007 consid. 5). Nell'ambito di una procedura estra- dizionale, infatti, la Svizzera non deve, di massima, pronunciarsi sulla maniera secondo cui lo Stato richiedente applica la sua politica preventiva e repressiva dei reati (sentenza del Tribunale federale 1A.118/2004 del 3 agosto 2004 con- sid. 4.5). Per tacere del fatto che di per sé la Svizzera non può rifiutare l'estra- dizione a uno Stato che ha aderito alla CEEstr semplicemente invocando il pro- prio ordine pubblico interno, visto che non ha emesso esplicite riserve su questo punto (v. MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, 2004, n. 14 ad art. 1a AIMP e riferimenti giurisprudenziali).
3.2 In concreto, come indicato nella segnalazione SIS di SIRENE Romania (v. act. 4.1) e confermato nella formale domanda di estradizione (v. act. 4.12.B), l’estra- dizione del ricorrente è richiesta per l’esecuzione di una pena complessiva di 2 anni e 7 mesi, di cui 1 anno, 6 mesi e 16 giorni ancora da scontare. Per quanto riguarda le pene inflittegli, esse non appaiono particolarmente severe o esage- rate o comunque slegate da qualsiasi rapporto con gli atti per i quali è stato condannato. Oltre ad aver guidato senza patente, egli ha commesso reati con- tro il patrimonio (ripetuti) e contro la libertà personale, ossia atti non certo ba- gatellari che lo Stato richiedente è legittimato a punire secondo i propri criteri di politica penale, sui quali lo Stato richiesto non è abilitato a intervenire, fermi restando casi estremi in nessun modo paragonabili alla fattispecie qui in esame. Anche tali censure vanno quindi disattese.
4. L’estradando afferma infine che, “in difetto di garanzie tangibili sul rispetto dei diritti della persona e posto che la Romania è tra gli Stati nei quali vi sono seri rischi che la persona perseguita possa subire maltrattamenti proibiti”, l’estradi- zione sarebbe da rifiutare.
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4.1 4.1.1 Gli standard minimi di protezione dei diritti individuali derivanti dal Patto inter- nazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 (Patto ONU II; RS 0.103.2) fanno parte dell'ordine pubblico internazionale. Tra tali diritti figura il divieto di tortura nonché di trattamenti crudeli, inumani o degradanti (art. 7 Patto ONU II; cfr. anche art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 [RS 0.105]), il quale vieta l'estradizione qualora vi siano serie ragioni di credere che la persona rischia di essere sottoposta a tortura. La Svizzera veglia a non prestare il suo appoggio sia attraverso l'estradizione che attraverso la cosiddetta altra assi- stenza a procedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno stan- dard di protezione minima corrispondente a quello offerto dal diritto degli Stati democratici, definito in particolare dal Patto ONU II, o che si troverebbero in contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico inter- nazionale (DTF 126 II 324 consid. 4a; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 161 consid. 6a, 511 consid. 5a, 595 consid. 5c; 122 II 140 consid. 5a; sentenza del Tribunale federale 1A.17/2005 dell’11 aprile 2005 consid. 3.1; v. anche sentenze del Tri- bunale penale federale RR.2007.142 del 22 novembre 2007 consid. 6.1; RR.2007.44 del 3 maggio 2007 consid. 5.1; RR.2007.55 del 5 luglio 2007 con- sid. 9). Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano (art. 25 cpv. 3 Cost.; DTF 133 IV 76 consid. 4.1, con rinvii).
4.1.2 Secondo l'art. 37 cpv. 3 AIMP, l'estradizione è negata se lo Stato richiedente non offre garanzia che la persona perseguita non sarà sottoposta ad un tratta- mento pregiudizievole per la sua integrità fisica. Il Tribunale federale ha avuto modo di approfondire la problematica delle garanzie diplomatiche fornite dallo Stato richiedente quali condizioni per l'estradizione nella DTF 134 IV 156. Nella sua analisi, l'Alta Corte ha proceduto ad una suddivisione tripartita della casi- stica legata all'impiego di garanzie. Nella prima categoria figurano i casi con- cernenti i Paesi con una provata cultura dello Stato di diritto – in particolare i Paesi occidentali –, i quali, dal punto di vista dell'art. 3 CEDU, non presentano di regola nessun rischio per le persone perseguite che vi devono essere estra- date. In questi casi l'estradizione viene concessa senza pretendere garanzie. Nella seconda categoria sono invece compresi i casi riguardanti quegli Stati nei quali vi sono seri rischi che la persona perseguita possa subire maltrattamenti proibiti; in tali casi il rischio è contrastato o minimizzato mediante garanzie for- nite dallo Stato richiedente, in modo che lo stesso rimanga solo teorico. Vi è infine una terza categoria, nella quale il rischio di trattamenti contrari ai diritti umani non può, neanche con l'ausilio di garanzie diplomatiche, né essere mini- mizzato né essere reso solamente teorico (v. DTF 134 IV 156 consid. 6.7).
4.2 Questa Corte si è espressa di recente più volte sulla Romania e sulle condizioni carcerarie, inserendo tale Paese nella seconda categoria (v. sentenze del
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Tribunale penale federale RR.2023.187 del 27 febbraio 2024 consid. 5; RR.2023.180 del 27 dicembre 2023 consid. 5; RR.2023.142 del 4 ottobre 2023 consid. 6; RR.2023.148 del 26 ottobre 2023 consid. 4; RR.2020.191 del 19 no- vembre 2020 consid. 7). L’esigenza di condizionare le estradizioni a tale Paese all’ottenimento di garanzie diplomatiche, la cui efficacia è stata recentemente confermata dal Tribunale federale (v. DTF 148 I 127 consid. 4), è emersa dall’analisi effettuata da questa Corte nell’ambito della procedura sfociata nella sentenza RR.2019.222 del 9 ottobre 2019, approccio avallato indirettamente dall’Alta Corte, la quale non è entrata in materia sul gravame interposto contro detta sentenza (v. sentenza del Tribunale federale1C_560/2019 del 1° novem- bre 2019; v. anche sentenze 1C_11/2024 del 18 gennaio 2024 consid. 3; 1C_149/2024 del 14 marzo 2024 consid. 1.2; 1C_592/2023 dell’8 novembre 2023 consid. 2). Visto quanto precede, non sussistono né emergono dal ricorso motivi per non confermare tale giurisprudenza. L’estradizione alla Romania ri- sulta possibile in presenza di garanzie diplomatiche come quelle correttamente fornite dal Ministero della giustizia rumeno nel quadro della presente procedura. Anche quest’ultima censura va dunque respinta.
5. In conclusione, non essendovi nessuna ragione per negare l'estradizione del ricorrente, il gravame deve essere respinto.
6. Il ricorrente postula la sua immediata scarcerazione.
6.1 Una persona detenuta a titolo estradizionale può chiedere la liberazione prov- visoria in qualsiasi momento (art. 50 cpv. 3 AIMP). La decisione dell'UFG al riguardo può essere impugnata presso la Corte dei reclami penali entro dieci giorni (art. 48 cpv. 2 e 50 cpv. 3 AIMP). Tuttavia, la Corte dei reclami penali può eccezionalmente pronunciarsi in prima istanza su una richiesta di scarcerazione presentata nell'ambito di un ricorso contro una decisione di estradizione, se un eventuale rifiuto dell'estradizione comporterebbe anche la liberazione diretta del ricorrente, avendo tale richiesta natura puramente accessoria (sentenza del Tri- bunale federale 1A.13/2007 del 9 marzo 2017 consid. 1.2; sentenza del Tribu- nale penale federale RR.2008.59 del 19 giugno 2008 consid. 2.2).
6.2 Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la car- cerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcera- zione rimane l'eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ZIMMERMANN, op. cit., n. 426 e n. 428; HEIMGARTNER, Auslieferungsrecht, 2002, pag. 57). L'ordine di arresto in vista di estradizione può tuttavia essere annul- lato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all'estradizione né comprometterà
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l'istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue con- dizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano e possono essere adottati altri provvedimenti cautelari (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tem- pestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o, ancora, se l'estradizione appare manife- stamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP).
6.3 La sussistenza dei presupposti che giustificano l'annullamento dell'ordine di ar- resto, rispettivamente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri ri- gorosi, tali da non rendere illusorio l'impegno assunto dalla Svizzera di conse- gnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudicato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (art. 1 CEEstr); la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace in altri termini a condizioni più rigorose di quelle applicabili in materia di carcerazione preventiva (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).
6.4 Nel caso in esame, poiché, alla luce di quanto esposto sopra, l'estradizione dell'insorgente va concessa e le condizioni per una liberazione provvisoria non sono adempiute, la richiesta accessoria di scarcerazione deve essere respinta.
7. Il ricorrente sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell’avv. Beatriz Cardoso Teixeira (v. RP.2025.1, act. 1 e 5).
7.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patro- cinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Indipendentemente da quanto precede, il diritto all’assi- stenza giudiziaria gratuita deriva anche dall’art. 29 cpv. 3 Cost. (DTF 129 I 129 consid. 2.1; sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 dell’11 agosto 2021 consid. 3.1; 2C_367/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 3.1). Non dispone dei mezzi necessari colui che può far fronte alle spese di causa solo intaccando il minimo vitale "allargato" suo e della sua famiglia, valutati tenendo in conside- razione sia il reddito che il patrimonio (DTF 124 I 1 consid. 2a). Una parte è da considerarsi quindi indigente allorquando, per pagare le spese processuali e le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per coprire i bisogni fonda- mentali personali e della propria famiglia (DTF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b;
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sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.111 del 24 novembre 2005 consid. 1). Il Tribunale federale considera prive di probabilità di successo le conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere definite serie. Deci- sivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronte- rebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gra- tuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommaria- mente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; 124 I 304 consid. 2c; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011 consid. 3.1).
L’esame della situazione finanziaria del richiedente è riferito al momento in cui l’istanza è presentata (DTF 141 III 369 consid. 4.1; sentenza del Tribunale fe- derale 6B_304/2021 del 12 aprile 2021 consid. 3). La parte che richiede l'assi- stenza giudiziaria ha il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto possi- bile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Essa è obbligata a cooperare: l’autorità confrontata con la domanda non è obbligata a chiarire da sola i fatti ivi contenuti né a verificare d’ufficio le allegazioni dell’istante (v. sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; 5A_716/2018 del 27 novembre 2018 consid. 3.2; 9C_784/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 2). Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'immagine fedele, completa e coerente della situa- zione finanziaria del richiedente (DTF 135 I 221 consid. 5.1). In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficientemente sostanziato o di- mostrato lo stato di indigenza (DTF 125 IV 161 consid. 4a; sentenze 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; sentenze del Tribunale pe- nale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014 consid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006 consid. 6.1).
7.2 Nella fattispecie il ricorrente ha inoltrato a questa autorità l'apposito formulario, indicando di non avere né fortuna né debiti (v. RP.2025.1, act. 5). Le spese sono elencate in un documento intitolato “Estratto conti” redatto dalla struttura carceraria e riguardano in sostanza acquisti effettuati in carcere presso lo spac- cio e spese telefoniche (v. ibidem). Per quanto riguarda i redditi, egli indica un salario mensile di circa fr. 350.– percepito per l’attività lavorativa in prigione. Nel gravame viene indicato che “il ricorrente, attualmente senza fissa dimora, non esercita – fuori dalle Strutture carcerarie – alcun’attività lucrativa, oltre a quella di musicista itinerante da cui derivano esigui introiti, non regolari, tanto meno documentabili. Situazione evincibile anche dal verbale di sequestro agli atti (qui integralmente richiamati), in cui non viene elencato denaro contante (ad ecce- zione di qualche spicciolo), tanto meno carte bancarie. Lo stile di vita nomade del ricorrente detta l’impossibilità di presentare qualsiasi pezza giustificativa a
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comprova di spese o redditi mensili fissi. I pochi soldi che egli riusciva a raci- molare prima del suo arresto derivavano infatti dalle sue esibizioni quale musi- cista (anche nelle piazze delle varie città in cui si spostava), mentre per quanto riguarda l’alloggio, egli si faceva ospitare da conoscenti, fra cui il suo padrino, B., proprietario dell’automobile in cui il ricorrente era coricato al momento del suo arresto, in attesa che il padrino rincasasse e lo ospitasse nel suo apparta- mento. Attualmente collocato alla […], il ricorrente è impiegato presso un labo- ratorio di lavoro, attività per la quale egli percepisce un irrisorio compenso” (act. 1, pag. 14).
Pur prendendo atto di queste spiegazioni, la postulata assistenza giudiziaria deve comunque essere respinta a causa dell'assenza di probabilità di successo del gravame. In effetti, le censure sollevate dal ricorrente, alla luce dei principi giurisprudenziali applicabili in ambito estradizionale, erano manifestamente da respingere, sia per quanto riguarda la procedura contumaciale all’estero, sia per le condizioni carcerarie in Romania e sia per quanto concerne l’asserita severità della pena complessiva inflittagli. Della sua presumibilmente difficile situazione finanziaria si terrà comunque conto fissando una tassa di giustizia ridotta.
8. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 300.–.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La richiesta di assistenza giudiziaria gratuita è respinta. 3. La tassa di giustizia di fr. 300.– è posta a carico del ricorrente.
Bellinzona, 19 febbraio 2025
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Beatriz Cardoso Teixeira - Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).