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RR.2025.161

Bundesstrafgericht · 2025-11-14 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; decisione di estradizione (art. 55 AIMP); richiesta accessoria di scarcerazione (art. 50 cpv.3 AIMP); assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA)

Sachverhalt

A. Con domanda di estradizione del 5 agosto 2025, il Ministero della giustizia ita- liano ha chiesto alla Svizzera l’arresto e l’estradizione di A. sulla base di un ordine di esecuzione della carcerazione n. 327/2024 SIEP emesso il 18 settem- bre 2024 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone fina- lizzato all’esecuzione di una pena di 4 anni, 3 mesi e 25 giorni di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e rapina (v. act. 4.1).

B. Con ordine di arresto provvisorio dell’8 agosto 2025, l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha dato mandato alla Polizia cantonale zurighese di porre A. in detenzione estradizionale, ciò che è avvenuto il 10 agosto seguente (v. act. 4.2). Interrogato il 12 agosto 2025, A. ha confermato di essere la persona ricer- cata dalle autorità italiane, rifiutando un’estradizione in via semplificata (v. act. 4.4). Lo stesso giorno, l’UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradi- zione nei confronti del predetto, notificatogli il giorno seguente (v. act. 4.5 e 4.6).

C. Il 25 agosto 2025, A. è insorto contro il suddetto ordine di arresto dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando l’annulla- mento dello stesso, la sua liberazione e l’adozione di misure sostitutive della detenzione, gravame respinto con sentenza del 15 settembre 2025 (v. RH.2025.21).

D. Con decisione del 25 settembre 2025, l’UFG ha concesso l’estradizione del pre- detto all’Italia per i fatti oggetto della relativa domanda (v. act. 1.2).

E. Il 29 ottobre 2025, l’estradando ha impugnato tale decisione dinanzi a questa Corte, postulando il rifiuto dell’estradizione, la sua scarcerazione, un’indennità per la detenzione subita nonché la concessione dell’assistenza giudiziaria gra- tuita (v. act. 1, pag. 2).

F. Con risposta del 6 novembre 2025, trasmessa al ricorrente per conoscenza (v. act. 5), l’UFG ha postulato la reiezione del gravame (v. act. 4).

G. In data 10 novembre 2025, il patrocinatore del reclamante ha trasmesso a que- sta Corte il formulario concernente la domanda d’assistenza giudiziaria gratuita nonché la sua nota d’onorario (v. RP.2025.68, act. 3 e 3.1).

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Le argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno esposte, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua tedesca. Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (v. art. 33a cpv. 2 PA).

E. 1.2 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudi- ziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 LOAP, la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (v. art. 50 cpv. 1 PA), il ricorso è tempe- stivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricor- rere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).

E. 1.3 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzi- tutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizio- nale alla CEEstr del 17 marzo 1978 (PA II CEEstr; RS 0.353.12), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, dal Terzo Protocollo addizionale alla CEEstr del 10 novembre 2010 (PA III CEEstr; RS.0353.13), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicem- bre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016, nonché dal Quarto Protocollo addizionale alla CEEstr del 20 settembre 2012 (PA IV CEEstr; RS 0.353.14), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016. Di rilievo sono inoltre, a partire dal 12 dicembre 2008, gli art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n° CELEX 42000A0922(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62; testo non pub- blicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi set- toriali con l’UE”, 8.1 Allegato A; https://www.admin.ch/opc/it/european-union/in- ternational-agreements/008.html [in seguito: raccolta testi) unitamente al rego- lamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novem- bre 2018 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale (n. CELEX 32018R1862; Gazzetta ufficiale dell’Unione euro- pea L 312 del 7 dicembre 2018, pag. 56-106; raccolta testi, 8.4 Sviluppi

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dell'acquis di Schengen), così come, a partire dal 5 novembre 2019, le disposi- zioni della Convenzione del 27 settembre 1996 relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea (Convenzione sull’estradizione UE; n° CELEX 41996A1023(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 313 del 23 ottobre 1996, pag. 12-23, raccolta testi, 8.2 Allegato B) che in applicazione della Decisione 2003/169/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003 (n° CELEX 32003D0169; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 67 del 12 marzo 2003, pag. 25 e seg., raccolta testi, 8.2 Allegato B) costituiscono uno sviluppo dell’ac- quis di Schengen (ovvero gli art. 2, 6, 8, 9 e 13 nonché l’art. 1, per quanto per- tinente agli altri articoli). Restano impregiudicate disposizioni più favorevoli all’assistenza in vigore tra le parti (art. 59 n. 2 CAS; art. 1 n. 2 Convenzione sull’estradizione UE).

E. 1.4 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

E. 1.5 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui sopra.

E. 2 Il ricorrente sostiene che la sentenza del Tribunale di Pordenone del 6 maggio 2024 sarebbe stata pronunciata in sua assenza, ciò che non gli avrebbe dato la possibilità di difendersi. Inoltre, il procedimento sarebbe durato più di sei anni, sfociando in una condanna a una pena detentiva eccessivamente severa di

E. 2.1.1 L'art. 2 AIMP prevede che la domanda di cooperazione in materia penale è se- gnatamente irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II (lett. a) oppure se esso presenta altre gravi deficienze (lett. d). Secondo l'art. 3 n. 1 PA

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II CEEstr, il cui contenuto corrisponde in sostanza all'art. 37 cpv. 2 AIMP, quando una Parte Contraente chiede a un'altra Parte Contraente l'estradizione di una persona allo scopo di eseguire una pena o una misura di sicurezza pro- nunciata nei suoi confronti con sentenza contumaciale, la Parte richiesta può rifiutare l'estradizione a tale scopo se, a suo parere, la procedura giudiziale non ha rispettato i diritti minimi della difesa riconosciuti a ogni persona accusata di un reato. Il rispetto delle garanzie procedurali vale per tutti gli aspetti legati ad un processo equo, segnatamente la parità delle armi, il diritto di essere sentito nonché la presunzione d'innocenza. Su tali punti, tuttavia, solo delle circostanze chiare e appurate costituiscono motivo di rifiuto della cooperazione (v. sentenza del Tribunale federale 1A.54/1994 del 27 aprile 1994 consid. 2a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6a ediz. 2024, n. 846 e rinvii). L'estradizione sarà nondimeno concessa se la Parte richiedente offre garanzie ritenute sufficienti per assicurare all'estradando il diritto a un nuovo processo che salvaguardi i diritti della difesa (v. anche TPF 2012 23 consid. 3.3). Questa decisione autorizza la Parte richiedente, sia a eseguire la sentenza in questione se il condannato non vi si oppone, sia, se questi si oppone, a pro- cessare nuovamente l'estradato (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.30 del 21 febbraio 2011 consid. 3.1). Ad una persona condannata in contumacia può venir negata la possibilità di essere rigiudicata in contraddittorio soltanto se è accertato che sia stata correttamente citata a comparire (TPF 2012 23 consid. 2 e 3.2.2).

E. 2.1.2 Per quanto riguarda l'asserita severità della pena pronunciata in Italia, va innan- zitutto rilevato che, fatti salvi i casi concernenti trattamenti crudeli, disumani o degradanti, l'autorità richiesta non può rifiutare di cooperare perché ritiene che il sistema sanzionatorio dell'autorità richiedente appare troppo severo (DTF 121 II 296 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 1C_111/2007 del 25 maggio 2007 consid. 2.2; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.44 del 3 maggio 2007 consid. 5). Nell'ambito di una procedura estradizionale, infatti, la Svizzera non deve, di massima, pronunciarsi sulla maniera secondo cui lo Stato richiedente applica la sua politica preventiva e repressiva dei reati (sen- tenza del Tribunale federale 1A.118/2004 del 3 agosto 2004 consid. 4.5). Per tacere del fatto che di per sé la Svizzera non può rifiutare l'estradizione a uno Stato che ha aderito alla CEEstr semplicemente invocando il proprio ordine pub- blico interno, visto che non ha emesso esplicite riserve su questo punto (v. MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, 2004, n. 14 ad art. 1a AIMP e riferimenti giurisprudenziali).

E. 2.2.1 In concreto, dalla sentenza del Tribunale Ordinario di Pordenone del 6 maggio 2024 si evince che il ricorrente, assente al dibattimento, è stato dapprima difeso dall’avv. di fiducia B. e poi dall’avv. d’ufficio C., entrambi del foro di Pordenone (v. act. 4.3F, pag. 1). Nella stessa il Tribunale rileva che “all’esito dell’udienza

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preliminare del 06.02.2024, nella quale veniva dichiarata l’assenza dell’impu- tato per aver ricevuto l’atto introduttivo del giudizio a mani proprie, A., difeso d’ufficio dall’avv. C., veniva rinviato a giudizio onde rispondere di quanto conte- stato in epigrafe, giusta decreto emesso dal Gup presso il Tribunale di Porde- none”. Ora, con scritto del 4 settembre 2025, l’UFG ha richiesto all’autorità ro- gante informazioni complementari sulla procedura in questione (v. act. 4.14). Con scritto del 25 settembre 2025, la Procura di Pordenone, rispondendo a pre- cise domande dell’UFG, ha dichiarato che: «a) con l’ordinanza di data 14/11/2023 n. 3499/22 RG GIP allegata al verbale di udienza preliminare del 6.2.2024, il Giudice rileva dagli atti che l’imputato ha ricevuto la notifica a com- parire a mezzo notificazione dell’atto a mani proprie; b) nella sentenza n. 384/2024 Reg. Sent., il Giudice certifica la dichiarazione di assenza dell’impu- tato all’udienza preliminare del 06/02/2024, avendo lo stesso ricevuto l’atto in- troduttivo del giudizio a mani proprie; c) il condannato ha sottoscritto il verbale di identificazione, elezione di domicilio per le notificazioni e di eventuale nomina del difensore di fiducia, della persona indagata redatto il 07/07/2018 da militare della Compagnia dei Carabinieri di Sacile; d) il condannato ha nominato un di- fensore di fiducia con procura speciale di data 14/03/2019. Il difensore di fiducia ha depositato la rinuncia al mandato difensivo in data 07/07/2023. Il difensore di fiducia il 03/01/2024 non ha accettato l’incarico nuovamente affidato. Con decreto di data 07/06/2024 il GIP del Tribunale di Pordenone ha nominato il difensore d’ufficio del condannato; e) la sentenza n. 384/24 Reg. Sent. non è stata notificata al condannato dichiarato dal Giudice del dibattimento “libero as- sente”, in quanto tale formalità è prevista dall’art. 548 c.p.p., solo ove il deposito delle motivazioni si verifichi “fuori termine”, cosa non avvenuta nel caso di spe- cie» (act. 4.17, con allegati). Ora, constatato che il ricorrente, correttamente difeso e citato a comparire (v. supra consid. 2.1.1), ha potuto far valere le pro- prie censure dinanzi al predetto Tribunale e che il giudizio in questione, non impugnato dalla difesa, è divenuto irrevocabile il 6 luglio 2024, tutte le censure in questo ambito vanno respinte.

E. 2.2.2 Per quanto riguarda la severità della pena inflittagli con la summenzionata sen- tenza, essa non appare particolarmente severa o esagerata o comunque sle- gata da qualsiasi rapporto con gli atti per i quali egli, maggiorenne all’epoca dei fatti, è stato condannato. Oltre ad aver rubato un’automobile e guidato senza patente e in stato di ebbrezza, egli ha ingaggiato un inseguimento pericoloso con le forze dell’ordine, procedendo ad alta velocità in un centro abitato, inva- dendo più volte la corsia opposta e rischiando a più riprese uno scontro frontale con altre automobili provenienti dalla direzione opposta. Inoltre, una volta fer- mato dai carabinieri, nel tentativo di ripartire, egli ha rischiato di investirli. Sus- seguentemente bloccato ed estratto dall’automobile, egli ha ancora tentato di divincolarsi e di opporsi al fermo. Solo grazie al sopraggiungere di rinforzi, egli è stato definitivamente neutralizzato e arrestato. Si tratta di atti di indubbia gra- vità che lo Stato richiedente è legittimato a punire secondo i propri criteri di

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politica penale, sui quali lo Stato richiesto non è abilitato a intervenire, fermi restando casi estremi in nessun modo paragonabili alla fattispecie qui in esame. Anche tale censura va quindi disattesa.

3. L’estradando afferma che l’UFG avrebbe dovuto verificare la possibilità di scon- tare la condanna in Svizzera. Egli vivrebbe infatti da diversi mesi in Svizzera in un ambiente sociale stabile, dimostrando impegno nell’integrarsi. L'esecuzione della pena nel nostro Paese favorirebbe la sua risocializzazione e terrebbe quindi conto anche dell'interesse pubblico a un'efficace esecuzione della pena.

3.1 Secondo l'art. 37 cpv. 1 AIMP l'estradizione può essere negata se la Svizzera può assumere il perseguimento del reato o l'esecuzione della decisione penale straniera e ciò sembra opportuno riguardo al reinserimento sociale della per- sona perseguita. Tuttavia, la Svizzera può assumere il perseguimento di un reato commesso all'estero o l'esecuzione di una sentenza unicamente quando lo Stato in cui il reato è stato commesso domanda espressamente allo Stato richiesto di esercitare al suo posto il potere repressivo (DTF 120 Ib 120 consid. 3c; 117 Ib 210 consid. 3).

3.2 In concreto, va rilevato che l'Italia non ha presentato nessuna richiesta alla Sviz- zera di assunzione del perseguimento per reati commessi dal ricorrente all'e- stero e la pretesa integrazione nel nostro Paese non è suffragata dalla minima prova. Per tacere del fatto che l'art. 37 cpv. 1 AIMP non è opponibile ad uno Stato che, come l'Italia, è parte alla CEEstr, il cui testo non contiene nessuna regola analoga all'art. 37 AIMP (DTF 129 II 100 consid. 3.1; 122 II 485 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.233/2004 dell'8 novembre 2004, consid. 3.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.309 del 12 gennaio 2016 consid. 3.3). Tale censura non merita quindi ulteriore disamina.

E. 4 In conclusione, non essendovi nessuna ragione per negare l'estradizione del ricorrente, il gravame deve essere respinto.

E. 5 Il ricorrente postula la sua immediata scarcerazione.

E. 5.1 Una persona detenuta a titolo estradizionale può chiedere la liberazione prov- visoria in qualsiasi momento (art. 50 cpv. 3 AIMP). La decisione dell'UFG al riguardo può essere impugnata presso la Corte dei reclami penali entro dieci giorni (art. 48 cpv. 2 e 50 cpv. 3 AIMP). Tuttavia, la Corte dei reclami penali può eccezionalmente pronunciarsi in prima istanza su una richiesta di scarcerazione presentata nell'ambito di un ricorso contro una decisione di estradizione, se un eventuale rifiuto dell'estradizione comporterebbe anche la liberazione diretta del

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ricorrente, avendo tale richiesta natura puramente accessoria (sentenza del Tri- bunale federale 1A.13/2007 del 9 marzo 2017 consid. 1.2; sentenza del Tribu- nale penale federale RR.2008.59 del 19 giugno 2008 consid. 2.2).

E. 5.2 Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la car- cerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcera- zione rimane l'eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ZIMMERMANN, op. cit., n. 426 e n. 428; HEIMGARTNER, Auslieferungsrecht, 2002, pag. 57). L'ordine di arresto in vista di estradizione può tuttavia essere annul- lato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all'estradizione né comprometterà l'istru- zione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano e possono essere adottati altri provvedimenti cautelari (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o, ancora, se l'estradizione appare manifestamente inam- missibile (art. 51 cpv. 1 AIMP).

E. 5.3 La sussistenza dei presupposti che giustificano l'annullamento dell'ordine di ar- resto, rispettivamente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri ri- gorosi, tali da non rendere illusorio l'impegno assunto dalla Svizzera di conse- gnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudicato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (art. 1 CEEstr); la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace in altri termini a condizioni più severe di quelle applicabili in materia di carcerazione preventiva (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).

E. 5.4 Nel caso in esame, poiché, alla luce di quanto esposto sopra, l'estradizione dell'insorgente va concessa e le condizioni per una liberazione provvisoria non sono palesemente adempiute, la richiesta accessoria di scarcerazione deve es- sere respinta.

E. 6 Il reclamante sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell’avv. Gandi Calan (v. RP.2025.68, act. 1).

E. 6.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patro- cinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo,

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l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Indipendentemente da quanto precede, il diritto all’assi- stenza giudiziaria gratuita deriva anche dall’art. 29 cpv. 3 Cost. (DTF 129 I 129 consid. 2.1; sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 dell’11 agosto 2021 consid. 3.1; 2C_367/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 3.1). Non dispone dei mezzi necessari colui che può far fronte alle spese di causa solo intaccando il minimo vitale "allargato" suo e della sua famiglia, valutati tenendo in conside- razione sia il reddito che il patrimonio (DTF 124 I 1 consid. 2a). Una parte è da considerarsi quindi indigente allorquando, per pagare le spese processuali e le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per coprire i bisogni fonda- mentali personali e della propria famiglia (DTF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b; sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.111 del 24 novembre 2005 consid. 1). Il Tribunale federale considera prive di probabilità di successo le conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso e che di conseguenza non possono essere definite serie. Deci- sivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronte- rebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gra- tuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommaria- mente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; 124 I 304 consid. 2c; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011 consid. 3.1).

L’esame della situazione finanziaria del richiedente è riferito al momento in cui l’istanza è presentata (DTF 141 III 369 consid. 4.1; sentenza del Tribunale fe- derale 6B_304/2021 del 12 aprile 2021 consid. 3). La parte che richiede l'assi- stenza giudiziaria ha il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto possi- bile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Essa è obbligata a cooperare: l’autorità confrontata con la domanda non è obbligata a chiarire da sola i fatti ivi contenuti né a verificare d’ufficio le allegazioni dell’istante (sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; 5A_716/2018 del 27 novembre 2018 consid. 3.2; 9C_784/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 2). Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'immagine fedele, completa e coerente della situa- zione finanziaria del richiedente (DTF 135 I 221 consid. 5.1). In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficientemente sostanziato o di- mostrato lo stato di indigenza (DTF 125 IV 161 consid. 4a; sentenze 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; sentenze del Tribunale pe- nale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014 consid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006 consid. 6.1).

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E. 6.2 Nella fattispecie, il ricorrente ha unicamente indicato nell’apposito formulario, firmato dal suo patrocinatore e non da lui personalmente, come asserito nello scritto del 10 novembre 2025, di percepire, in qualità di cuoco, un salario netto mensile di fr. 3'540.– e di avere spese d’affitto mensili di fr. 750.– (v. RP.2025.68, act. 3 e 3.1). Ora, quanto precede, vista la totale assenza di docu- mentazione a sostegno – nel formulario viene chiaramente indicata la necessità di fornire tale documentazione (v. RP.2025.68, act. 2, pag. 2) –, non permette nemmeno una minimale verifica della situazione finanziaria del reclamante, condicio sine qua non per ammettere la domanda di assistenza giudiziaria gra- tuita. Essa sarebbe del resto da respingere anche a causa dell'assenza di pro- babilità di successo delle sue conclusioni. In effetti, le censure sollevate dal re- clamante, alla luce delle disposizioni legali e dei principi giurisprudenziali appli- cabili in ambito estradizionale, erano manifestamente da respingere, sia per quanto riguarda le asserite irregolarità procedurali nel procedimento estero, sia per l’asserita severità della pena inflittagli, sia per quanto concerne la richiesta di poter scontare la pena in Svizzera. In definitiva, la richiesta di assistenza giu- diziaria va respinta, sia per ciò che concerne la dispensa dal pagamento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l'assunzione dell'onorario del suo difensore.

E. 7 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fis- sata in concreto a fr. 3'000.– a carico del ricorrente.

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Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La richiesta accessoria di scarcerazione è respinta.
  3. La domanda di assistenza giudiziaria gratuita è respinta.
  4. La tassa di giustizia di fr. 3'000.– è posta a carico del ricorrente.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 14 novembre 2025 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Patrick Robert-Nicoud e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., in detenzione estradizionale,

rappresentato dall'avv. Gandi Calan, Ricorrente

contro

UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI, Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Decisione di estradizione (art. 55 AIMP) Richiesta accessoria di scarcerazione (art. 50 cpv. 3 AIMP) Assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2025.161 Procedura secondaria: RP.2025.68

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Fatti: A. Con domanda di estradizione del 5 agosto 2025, il Ministero della giustizia ita- liano ha chiesto alla Svizzera l’arresto e l’estradizione di A. sulla base di un ordine di esecuzione della carcerazione n. 327/2024 SIEP emesso il 18 settem- bre 2024 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone fina- lizzato all’esecuzione di una pena di 4 anni, 3 mesi e 25 giorni di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e rapina (v. act. 4.1).

B. Con ordine di arresto provvisorio dell’8 agosto 2025, l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha dato mandato alla Polizia cantonale zurighese di porre A. in detenzione estradizionale, ciò che è avvenuto il 10 agosto seguente (v. act. 4.2). Interrogato il 12 agosto 2025, A. ha confermato di essere la persona ricer- cata dalle autorità italiane, rifiutando un’estradizione in via semplificata (v. act. 4.4). Lo stesso giorno, l’UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradi- zione nei confronti del predetto, notificatogli il giorno seguente (v. act. 4.5 e 4.6).

C. Il 25 agosto 2025, A. è insorto contro il suddetto ordine di arresto dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando l’annulla- mento dello stesso, la sua liberazione e l’adozione di misure sostitutive della detenzione, gravame respinto con sentenza del 15 settembre 2025 (v. RH.2025.21).

D. Con decisione del 25 settembre 2025, l’UFG ha concesso l’estradizione del pre- detto all’Italia per i fatti oggetto della relativa domanda (v. act. 1.2).

E. Il 29 ottobre 2025, l’estradando ha impugnato tale decisione dinanzi a questa Corte, postulando il rifiuto dell’estradizione, la sua scarcerazione, un’indennità per la detenzione subita nonché la concessione dell’assistenza giudiziaria gra- tuita (v. act. 1, pag. 2).

F. Con risposta del 6 novembre 2025, trasmessa al ricorrente per conoscenza (v. act. 5), l’UFG ha postulato la reiezione del gravame (v. act. 4).

G. In data 10 novembre 2025, il patrocinatore del reclamante ha trasmesso a que- sta Corte il formulario concernente la domanda d’assistenza giudiziaria gratuita nonché la sua nota d’onorario (v. RP.2025.68, act. 3 e 3.1).

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Le argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno esposte, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto:

1.

1.1 Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua tedesca. Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (v. art. 33a cpv. 2 PA).

1.2 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudi- ziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 LOAP, la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (v. art. 50 cpv. 1 PA), il ricorso è tempe- stivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricor- rere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).

1.3 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzi- tutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizio- nale alla CEEstr del 17 marzo 1978 (PA II CEEstr; RS 0.353.12), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, dal Terzo Protocollo addizionale alla CEEstr del 10 novembre 2010 (PA III CEEstr; RS.0353.13), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicem- bre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016, nonché dal Quarto Protocollo addizionale alla CEEstr del 20 settembre 2012 (PA IV CEEstr; RS 0.353.14), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016. Di rilievo sono inoltre, a partire dal 12 dicembre 2008, gli art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n° CELEX 42000A0922(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62; testo non pub- blicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi set- toriali con l’UE”, 8.1 Allegato A; https://www.admin.ch/opc/it/european-union/in- ternational-agreements/008.html [in seguito: raccolta testi) unitamente al rego- lamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novem- bre 2018 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale (n. CELEX 32018R1862; Gazzetta ufficiale dell’Unione euro- pea L 312 del 7 dicembre 2018, pag. 56-106; raccolta testi, 8.4 Sviluppi

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dell'acquis di Schengen), così come, a partire dal 5 novembre 2019, le disposi- zioni della Convenzione del 27 settembre 1996 relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea (Convenzione sull’estradizione UE; n° CELEX 41996A1023(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 313 del 23 ottobre 1996, pag. 12-23, raccolta testi, 8.2 Allegato B) che in applicazione della Decisione 2003/169/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003 (n° CELEX 32003D0169; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 67 del 12 marzo 2003, pag. 25 e seg., raccolta testi, 8.2 Allegato B) costituiscono uno sviluppo dell’ac- quis di Schengen (ovvero gli art. 2, 6, 8, 9 e 13 nonché l’art. 1, per quanto per- tinente agli altri articoli). Restano impregiudicate disposizioni più favorevoli all’assistenza in vigore tra le parti (art. 59 n. 2 CAS; art. 1 n. 2 Convenzione sull’estradizione UE).

1.4 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

1.5 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui sopra.

2. Il ricorrente sostiene che la sentenza del Tribunale di Pordenone del 6 maggio 2024 sarebbe stata pronunciata in sua assenza, ciò che non gli avrebbe dato la possibilità di difendersi. Inoltre, il procedimento sarebbe durato più di sei anni, sfociando in una condanna a una pena detentiva eccessivamente severa di 4 anni, essendo egli appena diciottenne. La domanda di estradizione sarebbe quindi abusiva e contraria alle garanzie di protezione giuridica svizzera e inter- nazionale.

2.1 2.1.1 L'art. 2 AIMP prevede che la domanda di cooperazione in materia penale è se- gnatamente irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II (lett. a) oppure se esso presenta altre gravi deficienze (lett. d). Secondo l'art. 3 n. 1 PA

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II CEEstr, il cui contenuto corrisponde in sostanza all'art. 37 cpv. 2 AIMP, quando una Parte Contraente chiede a un'altra Parte Contraente l'estradizione di una persona allo scopo di eseguire una pena o una misura di sicurezza pro- nunciata nei suoi confronti con sentenza contumaciale, la Parte richiesta può rifiutare l'estradizione a tale scopo se, a suo parere, la procedura giudiziale non ha rispettato i diritti minimi della difesa riconosciuti a ogni persona accusata di un reato. Il rispetto delle garanzie procedurali vale per tutti gli aspetti legati ad un processo equo, segnatamente la parità delle armi, il diritto di essere sentito nonché la presunzione d'innocenza. Su tali punti, tuttavia, solo delle circostanze chiare e appurate costituiscono motivo di rifiuto della cooperazione (v. sentenza del Tribunale federale 1A.54/1994 del 27 aprile 1994 consid. 2a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6a ediz. 2024, n. 846 e rinvii). L'estradizione sarà nondimeno concessa se la Parte richiedente offre garanzie ritenute sufficienti per assicurare all'estradando il diritto a un nuovo processo che salvaguardi i diritti della difesa (v. anche TPF 2012 23 consid. 3.3). Questa decisione autorizza la Parte richiedente, sia a eseguire la sentenza in questione se il condannato non vi si oppone, sia, se questi si oppone, a pro- cessare nuovamente l'estradato (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.30 del 21 febbraio 2011 consid. 3.1). Ad una persona condannata in contumacia può venir negata la possibilità di essere rigiudicata in contraddittorio soltanto se è accertato che sia stata correttamente citata a comparire (TPF 2012 23 consid. 2 e 3.2.2).

2.1.2 Per quanto riguarda l'asserita severità della pena pronunciata in Italia, va innan- zitutto rilevato che, fatti salvi i casi concernenti trattamenti crudeli, disumani o degradanti, l'autorità richiesta non può rifiutare di cooperare perché ritiene che il sistema sanzionatorio dell'autorità richiedente appare troppo severo (DTF 121 II 296 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 1C_111/2007 del 25 maggio 2007 consid. 2.2; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.44 del 3 maggio 2007 consid. 5). Nell'ambito di una procedura estradizionale, infatti, la Svizzera non deve, di massima, pronunciarsi sulla maniera secondo cui lo Stato richiedente applica la sua politica preventiva e repressiva dei reati (sen- tenza del Tribunale federale 1A.118/2004 del 3 agosto 2004 consid. 4.5). Per tacere del fatto che di per sé la Svizzera non può rifiutare l'estradizione a uno Stato che ha aderito alla CEEstr semplicemente invocando il proprio ordine pub- blico interno, visto che non ha emesso esplicite riserve su questo punto (v. MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, 2004, n. 14 ad art. 1a AIMP e riferimenti giurisprudenziali).

2.2

2.2.1 In concreto, dalla sentenza del Tribunale Ordinario di Pordenone del 6 maggio 2024 si evince che il ricorrente, assente al dibattimento, è stato dapprima difeso dall’avv. di fiducia B. e poi dall’avv. d’ufficio C., entrambi del foro di Pordenone (v. act. 4.3F, pag. 1). Nella stessa il Tribunale rileva che “all’esito dell’udienza

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preliminare del 06.02.2024, nella quale veniva dichiarata l’assenza dell’impu- tato per aver ricevuto l’atto introduttivo del giudizio a mani proprie, A., difeso d’ufficio dall’avv. C., veniva rinviato a giudizio onde rispondere di quanto conte- stato in epigrafe, giusta decreto emesso dal Gup presso il Tribunale di Porde- none”. Ora, con scritto del 4 settembre 2025, l’UFG ha richiesto all’autorità ro- gante informazioni complementari sulla procedura in questione (v. act. 4.14). Con scritto del 25 settembre 2025, la Procura di Pordenone, rispondendo a pre- cise domande dell’UFG, ha dichiarato che: «a) con l’ordinanza di data 14/11/2023 n. 3499/22 RG GIP allegata al verbale di udienza preliminare del 6.2.2024, il Giudice rileva dagli atti che l’imputato ha ricevuto la notifica a com- parire a mezzo notificazione dell’atto a mani proprie; b) nella sentenza n. 384/2024 Reg. Sent., il Giudice certifica la dichiarazione di assenza dell’impu- tato all’udienza preliminare del 06/02/2024, avendo lo stesso ricevuto l’atto in- troduttivo del giudizio a mani proprie; c) il condannato ha sottoscritto il verbale di identificazione, elezione di domicilio per le notificazioni e di eventuale nomina del difensore di fiducia, della persona indagata redatto il 07/07/2018 da militare della Compagnia dei Carabinieri di Sacile; d) il condannato ha nominato un di- fensore di fiducia con procura speciale di data 14/03/2019. Il difensore di fiducia ha depositato la rinuncia al mandato difensivo in data 07/07/2023. Il difensore di fiducia il 03/01/2024 non ha accettato l’incarico nuovamente affidato. Con decreto di data 07/06/2024 il GIP del Tribunale di Pordenone ha nominato il difensore d’ufficio del condannato; e) la sentenza n. 384/24 Reg. Sent. non è stata notificata al condannato dichiarato dal Giudice del dibattimento “libero as- sente”, in quanto tale formalità è prevista dall’art. 548 c.p.p., solo ove il deposito delle motivazioni si verifichi “fuori termine”, cosa non avvenuta nel caso di spe- cie» (act. 4.17, con allegati). Ora, constatato che il ricorrente, correttamente difeso e citato a comparire (v. supra consid. 2.1.1), ha potuto far valere le pro- prie censure dinanzi al predetto Tribunale e che il giudizio in questione, non impugnato dalla difesa, è divenuto irrevocabile il 6 luglio 2024, tutte le censure in questo ambito vanno respinte.

2.2.2 Per quanto riguarda la severità della pena inflittagli con la summenzionata sen- tenza, essa non appare particolarmente severa o esagerata o comunque sle- gata da qualsiasi rapporto con gli atti per i quali egli, maggiorenne all’epoca dei fatti, è stato condannato. Oltre ad aver rubato un’automobile e guidato senza patente e in stato di ebbrezza, egli ha ingaggiato un inseguimento pericoloso con le forze dell’ordine, procedendo ad alta velocità in un centro abitato, inva- dendo più volte la corsia opposta e rischiando a più riprese uno scontro frontale con altre automobili provenienti dalla direzione opposta. Inoltre, una volta fer- mato dai carabinieri, nel tentativo di ripartire, egli ha rischiato di investirli. Sus- seguentemente bloccato ed estratto dall’automobile, egli ha ancora tentato di divincolarsi e di opporsi al fermo. Solo grazie al sopraggiungere di rinforzi, egli è stato definitivamente neutralizzato e arrestato. Si tratta di atti di indubbia gra- vità che lo Stato richiedente è legittimato a punire secondo i propri criteri di

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politica penale, sui quali lo Stato richiesto non è abilitato a intervenire, fermi restando casi estremi in nessun modo paragonabili alla fattispecie qui in esame. Anche tale censura va quindi disattesa.

3. L’estradando afferma che l’UFG avrebbe dovuto verificare la possibilità di scon- tare la condanna in Svizzera. Egli vivrebbe infatti da diversi mesi in Svizzera in un ambiente sociale stabile, dimostrando impegno nell’integrarsi. L'esecuzione della pena nel nostro Paese favorirebbe la sua risocializzazione e terrebbe quindi conto anche dell'interesse pubblico a un'efficace esecuzione della pena.

3.1 Secondo l'art. 37 cpv. 1 AIMP l'estradizione può essere negata se la Svizzera può assumere il perseguimento del reato o l'esecuzione della decisione penale straniera e ciò sembra opportuno riguardo al reinserimento sociale della per- sona perseguita. Tuttavia, la Svizzera può assumere il perseguimento di un reato commesso all'estero o l'esecuzione di una sentenza unicamente quando lo Stato in cui il reato è stato commesso domanda espressamente allo Stato richiesto di esercitare al suo posto il potere repressivo (DTF 120 Ib 120 consid. 3c; 117 Ib 210 consid. 3).

3.2 In concreto, va rilevato che l'Italia non ha presentato nessuna richiesta alla Sviz- zera di assunzione del perseguimento per reati commessi dal ricorrente all'e- stero e la pretesa integrazione nel nostro Paese non è suffragata dalla minima prova. Per tacere del fatto che l'art. 37 cpv. 1 AIMP non è opponibile ad uno Stato che, come l'Italia, è parte alla CEEstr, il cui testo non contiene nessuna regola analoga all'art. 37 AIMP (DTF 129 II 100 consid. 3.1; 122 II 485 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.233/2004 dell'8 novembre 2004, consid. 3.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.309 del 12 gennaio 2016 consid. 3.3). Tale censura non merita quindi ulteriore disamina.

4. In conclusione, non essendovi nessuna ragione per negare l'estradizione del ricorrente, il gravame deve essere respinto.

5. Il ricorrente postula la sua immediata scarcerazione.

5.1 Una persona detenuta a titolo estradizionale può chiedere la liberazione prov- visoria in qualsiasi momento (art. 50 cpv. 3 AIMP). La decisione dell'UFG al riguardo può essere impugnata presso la Corte dei reclami penali entro dieci giorni (art. 48 cpv. 2 e 50 cpv. 3 AIMP). Tuttavia, la Corte dei reclami penali può eccezionalmente pronunciarsi in prima istanza su una richiesta di scarcerazione presentata nell'ambito di un ricorso contro una decisione di estradizione, se un eventuale rifiuto dell'estradizione comporterebbe anche la liberazione diretta del

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ricorrente, avendo tale richiesta natura puramente accessoria (sentenza del Tri- bunale federale 1A.13/2007 del 9 marzo 2017 consid. 1.2; sentenza del Tribu- nale penale federale RR.2008.59 del 19 giugno 2008 consid. 2.2).

5.2 Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la car- cerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcera- zione rimane l'eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ZIMMERMANN, op. cit., n. 426 e n. 428; HEIMGARTNER, Auslieferungsrecht, 2002, pag. 57). L'ordine di arresto in vista di estradizione può tuttavia essere annul- lato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all'estradizione né comprometterà l'istru- zione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano e possono essere adottati altri provvedimenti cautelari (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o, ancora, se l'estradizione appare manifestamente inam- missibile (art. 51 cpv. 1 AIMP).

5.3 La sussistenza dei presupposti che giustificano l'annullamento dell'ordine di ar- resto, rispettivamente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri ri- gorosi, tali da non rendere illusorio l'impegno assunto dalla Svizzera di conse- gnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudicato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (art. 1 CEEstr); la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace in altri termini a condizioni più severe di quelle applicabili in materia di carcerazione preventiva (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).

5.4 Nel caso in esame, poiché, alla luce di quanto esposto sopra, l'estradizione dell'insorgente va concessa e le condizioni per una liberazione provvisoria non sono palesemente adempiute, la richiesta accessoria di scarcerazione deve es- sere respinta.

6. Il reclamante sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell’avv. Gandi Calan (v. RP.2025.68, act. 1).

6.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patro- cinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo,

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l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Indipendentemente da quanto precede, il diritto all’assi- stenza giudiziaria gratuita deriva anche dall’art. 29 cpv. 3 Cost. (DTF 129 I 129 consid. 2.1; sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 dell’11 agosto 2021 consid. 3.1; 2C_367/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 3.1). Non dispone dei mezzi necessari colui che può far fronte alle spese di causa solo intaccando il minimo vitale "allargato" suo e della sua famiglia, valutati tenendo in conside- razione sia il reddito che il patrimonio (DTF 124 I 1 consid. 2a). Una parte è da considerarsi quindi indigente allorquando, per pagare le spese processuali e le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per coprire i bisogni fonda- mentali personali e della propria famiglia (DTF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b; sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.111 del 24 novembre 2005 consid. 1). Il Tribunale federale considera prive di probabilità di successo le conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso e che di conseguenza non possono essere definite serie. Deci- sivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronte- rebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gra- tuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommaria- mente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; 124 I 304 consid. 2c; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011 consid. 3.1).

L’esame della situazione finanziaria del richiedente è riferito al momento in cui l’istanza è presentata (DTF 141 III 369 consid. 4.1; sentenza del Tribunale fe- derale 6B_304/2021 del 12 aprile 2021 consid. 3). La parte che richiede l'assi- stenza giudiziaria ha il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto possi- bile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Essa è obbligata a cooperare: l’autorità confrontata con la domanda non è obbligata a chiarire da sola i fatti ivi contenuti né a verificare d’ufficio le allegazioni dell’istante (sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; 5A_716/2018 del 27 novembre 2018 consid. 3.2; 9C_784/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 2). Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'immagine fedele, completa e coerente della situa- zione finanziaria del richiedente (DTF 135 I 221 consid. 5.1). In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficientemente sostanziato o di- mostrato lo stato di indigenza (DTF 125 IV 161 consid. 4a; sentenze 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; sentenze del Tribunale pe- nale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014 consid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006 consid. 6.1).

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6.2 Nella fattispecie, il ricorrente ha unicamente indicato nell’apposito formulario, firmato dal suo patrocinatore e non da lui personalmente, come asserito nello scritto del 10 novembre 2025, di percepire, in qualità di cuoco, un salario netto mensile di fr. 3'540.– e di avere spese d’affitto mensili di fr. 750.– (v. RP.2025.68, act. 3 e 3.1). Ora, quanto precede, vista la totale assenza di docu- mentazione a sostegno – nel formulario viene chiaramente indicata la necessità di fornire tale documentazione (v. RP.2025.68, act. 2, pag. 2) –, non permette nemmeno una minimale verifica della situazione finanziaria del reclamante, condicio sine qua non per ammettere la domanda di assistenza giudiziaria gra- tuita. Essa sarebbe del resto da respingere anche a causa dell'assenza di pro- babilità di successo delle sue conclusioni. In effetti, le censure sollevate dal re- clamante, alla luce delle disposizioni legali e dei principi giurisprudenziali appli- cabili in ambito estradizionale, erano manifestamente da respingere, sia per quanto riguarda le asserite irregolarità procedurali nel procedimento estero, sia per l’asserita severità della pena inflittagli, sia per quanto concerne la richiesta di poter scontare la pena in Svizzera. In definitiva, la richiesta di assistenza giu- diziaria va respinta, sia per ciò che concerne la dispensa dal pagamento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l'assunzione dell'onorario del suo difensore.

7. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fis- sata in concreto a fr. 3'000.– a carico del ricorrente.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La richiesta accessoria di scarcerazione è respinta. 3. La domanda di assistenza giudiziaria gratuita è respinta. 4. La tassa di giustizia di fr. 3'000.– è posta a carico del ricorrente.

Bellinzona, 17 novembre 2025

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Gandi Calan

- Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).

Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).