Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP); assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA)
Sachverhalt
A. Con domanda di estradizione del 5 agosto 2025, il Ministero della giustizia ita- liano ha chiesto alla Svizzera l’arresto e l’estradizione di A. sulla base di un ordine di esecuzione della carcerazione n. 327/2024 SIEP emesso il 18 settem- bre 2024 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone fina- lizzato all’esecuzione di una pena di 4 anni, 3 mesi e 25 giorni di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e rapina (v. act. 3.1).
B. Con ordine di arresto provvisorio dell’8 agosto 2025, l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha dato mandato alla Polizia cantonale zurighese di porre A. in detenzione estradizionale, ciò che è avvenuto il 10 agosto seguente (v. act. 3.2). Interrogato il 12 agosto 2025, A. ha confermato di essere la persona ricer- cata dalle autorità italiane, rifiutando un’estradizione in via semplificata (v. act. 3.4). Lo stesso giorno, l’UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradi- zione nei confronti del predetto, notificatogli il giorno seguente (v. act. 3.6).
C. Il 25 agosto 2025, A. è insorto contro il suddetto ordine di arresto dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando l’annulla- mento dello stesso, la sua liberazione e l’adozione di misure sostitutive della detenzione, in particolare “elektronisches Monitoring und/oder Hausarrest und/oder Schriftensperre und/oder Meldepflicht, verbunden mit einer angemes- senen Sicherheitsleistung” (act. 1, pag. 2). Egli chiede anche di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria gratuita, con la nomina dell’avv. Gandi Calan quale difensore d’ufficio (v. ibidem).
D. Con scritto del 27 agosto 2025, questa Corte ha invitato il reclamante a compi- lare e a trasmettere l’apposito formulario per la richiesta dell’assistenza giudi- ziaria gratuita entro l’8 settembre 2025, precisando che un formulario inoltrato dopo tale termine non sarebbe più stato preso in considerazione (v. RP.2025.51, act. 2).
E. Con risposta del 28 agosto 2025, l’UFG ha postulato la reiezione del gravame (v. act. 3).
F. Con replica del 5 settembre 2025, il reclamante si è riconfermato nelle sue con- clusioni (v. act. 4).
- 3 -
G. In data 9 settembre 2025, il patrocinatore del reclamante ha trasmesso a questa Corte il formulario compilato concernente la domanda d’assistenza giudiziaria gratuita nonché la sua nota d’onorario (v. RP.2025.51, act. 3, 3.1 e 3.2).
Le argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno esposte, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua tedesca. Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (v. art. 33a cpv. 2 PA).
E. 1.2 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), in relazione con l'art. 48 cpv. 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia pe- nale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), la Corte dei reclami penali del Tri- bunale penale federale è competente per statuire sui reclami contro gli ordini di arresto in vista d'estradizione. Interposto entro dieci giorni dalla notificazione scritta dell'ordine di arresto (v. art. 48 cpv. 2 prima frase AIMP), il gravame è tempestivo. La legittimazione ricorsuale del reclamante è pacifica. Il gravame è di conseguenza ricevibile in ordine.
E. 1.3 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzi- tutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizio- nale alla CEEstr del 17 marzo 1978 (PA II CEEstr; RS 0.353.12), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, dal Terzo Protocollo addizionale alla CEEstr del 10 novembre 2010 (PA III CEEstr; RS.0353.13), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicem- bre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016, nonché dal Quarto Protocollo addizionale alla CEEstr del 20 settembre 2012 (PA IV CEEstr; RS 0.353.14), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016. Di rilievo sono inoltre, a partire dal 12 dicembre 2008, gli art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n° CELEX 42000A0922(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62; testo non pub- blicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della
- 4 -
Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi set- toriali con l’UE”, 8.1 Allegato A; https://www.admin.ch/opc/it/european-union/in- ternational-agreements/008.html [in seguito: raccolta testi) unitamente al rego- lamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novem- bre 2018 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale (n. CELEX 32018R1862; Gazzetta ufficiale dell’Unione euro- pea L 312 del 7 dicembre 2018, pag. 56-106; raccolta testi, 8.4 Sviluppi dell'ac- quis di Schengen), così come, a partire dal 5 novembre 2019, le disposizioni della Convenzione del 27 settembre 1996 relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea (Convenzione sull’estradizione UE; n° CELEX 41996A1023(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 313 del 23 ottobre 1996, pag. 12-23, raccolta testi, 8.2 Allegato B) che in applicazione della Deci- sione 2003/169/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003 (n° CELEX 32003D0169; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 67 del 12 marzo 2003, pag. 25 e seg., raccolta testi, 8.2 Allegato B) costituiscono uno sviluppo dell’ac- quis di Schengen (ovvero gli art. 2, 6, 8, 9 e 13 nonché l’art. 1, per quanto per- tinente agli altri articoli). Restano impregiudicate disposizioni più favorevoli all’assistenza in vigore tra le parti (art. 59 n. 2 CAS; art. 1 n. 2 Convenzione sull’estradizione UE).
E. 1.4 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
E. 1.5 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui sopra.
E. 2.1 Secondo l'art. 16 n. 1 CEEstr, in caso d'urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potranno domandare l'arresto provvisorio dell'individuo ricer- cato; le autorità competenti della Parte richiesta statuiranno sulla domanda con- formemente alla loro legge. Adita mediante un reclamo fondato sull'art. 48
- 5 -
cpv. 2 AIMP, la Corte dei reclami penali non deve pronunciarsi, a questo stadio della procedura, in merito all'estradizione in quanto tale, ma solamente sulla legittimità dell'arresto e della carcerazione in vista d'estradizione (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a e b; 111 IV 108 consid. 3; MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, 2004, n. 19 ad art. 47 AIMP). Le cen- sure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estra- dizione, come pure alla sua fondatezza, devono essere fatte valere esclusiva- mente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è competente l'UFG in prima istanza e, in sede di ricorso, dapprima il Tribunale penale federale ed in seguito, in ultima istanza e alle restrittive condizioni poste dall'art. 84 LTF, il Tribunale federale (v. DTF 133 IV 125, 131, 132, 134). Per costante giurisprudenza, du- rante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l’eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire interna- tionale en matière pénale, 6a ediz. 2024, n. 426 e n. 428; HEIMGARTNER, Auslie- ferungsrecht, 2002, pag. 57). L’ordine di arresto in vista di estradizione può tut- tavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all’estradizione né comprometterà l’istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o an- cora se l’estradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). La sussistenza dei presupposti che giustificano l’annullamento dell’or- dine di arresto, rispettivamente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l’impegno assunto dalla Svizzera di consegnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudi- cato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (art. 1 CEEstr). In questo senso, la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace a condizioni più rigorose di quelle applicabili in materia di carcerazione preventiva (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).
E. 2.2 La CEEstr fornisce in materia di arresto provvisorio solo un quadro normativo generale. Essa si limita a consacrare il diritto della Parte richiedente di doman- darlo e a sancire l'obbligo della Parte richiesta di statuire su tale domanda, in- formando senza indugio l’autorità richiedente del seguito dato alla domanda (art. 16 n. 1 e 3). Applicabile è esclusivamente il diritto della Parte richiesta (art. 16 n. 1 e art. 22). Dopo aver stabilito i termini trascorsi i quali l'arresto provvisorio potrà e, rispettivamente, dovrà cessare se la domanda d'estradi- zione non è presentata col prescritto corredo (art. 16 n. 4, prima frase), la
- 6 -
Convenzione precisa (ibidem, seconda frase) che, tuttavia, la liberazione prov- visoria è sempre possibile "in quanto la Parte richiesta prenda tutte le misure da essa ritenute necessarie per evitare la fuga dell'individuo richiesto". Nessuna disposizione contiene invece la CEEstr circa la carcerazione estradizionale tra il momento della presentazione della domanda e la decisione. Applicabile è quindi unicamente il diritto dello Stato richiesto, compatibilmente col rispetto de- gli obblighi di consegna del ricercato che derivano dalla Convenzione (DTF 109 Ib 223 consid. 2a, con rinvii; MOREILLON, op. cit., n. 7 e 9 ad art. 47 AIMP).
E. 3 Il reclamante sostiene che nel procedimento penale relativo ai fatti del 7 luglio 2018 vi sarebbero stati gravi vizi procedurali, nella misura in cui egli non sa- rebbe stato regolarmente citato a comparire al dibattimento, al quale non avrebbe quindi partecipato. La pena detentiva di 4 anni inflittagli sarebbe inoltre sproporzionata, tenuto conto del fatto che al momento dei fatti contestatigli avrebbe appena compiuto 18 anni. In definitiva, sussisterebbero seri dubbi sul fatto che il procedimento italiano abbia rispettato i diritti della difesa. La do- manda di estradizione apparirebbe quindi abusiva e manifestamente inammis- sibile ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 AIMP, per cui l’ordine di arresto in vista di estra- dizione andrebbe annullato.
E. 3.1 Di principio, tutte le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estradizione in quanto tale o della relativa procedura devono essere fatte valere in occasione di un ricorso contro un'eventuale decisione di estradizione (v. supra consid. 2.1), non già contro l’ordine di arresto in quanto tale. Il fatto che tali censure siano invocate con un reclamo contro un ordine di arresto in vista di estradizione non può infatti avere per effetto quello di imporre alla Corte di procedere in via anticipata ad un esame approfondito del merito (DTF 109 Ib 223 consid. 3b; sentenza del Tribunale penale federale RH.2014.6 del 28 maggio 2014 consid. 2.2 con riferimenti). La manifesta inammissibilità della domanda estera costituisce l'unica eccezione a questa regola (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 111 IV 108 consid. 3a). In concreto, si pone dunque la que- stione a sapere se le censure sollevate dall’insorgente permettano di conclu- dere, già a questo stadio della procedura, che l'estradizione sia manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP. Secondo la giurisprudenza, tale disposizione trova applicazione unicamente allorquando una delle ipotesi pre- viste agli articoli da 2 a 5 AIMP è senza alcun dubbio realizzata (DTF 111 IV 108 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 1S.1/2007 del 1° febbraio 2007 consid. 4.5).
E. 3.2 In concreto, premesso che il reclamante si è limitato a contestare generica- mente i fatti rimproveratigli nell’ambito del procedimento estero, occorre rilevare che le sue censure non evidenziano motivi di manifesta inammissibilità dell’estradizione ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP, per cui esse sono a questo
- 7 -
stadio premature. Le stesse andranno se del caso sollevate nella procedura d'estradizione vera e propria, all'occorrenza impugnando l'eventuale decisione di estradizione, e non nell'ambito di un ricorso contro l'ordine di arresto.
E. 4 Il reclamante contesta l’esistenza di un pericolo di fuga. Egli sarebbe integrato professionalmente in Svizzera, dove si troverebbe il centro della sua vita. Una fuga all'estero – in particolare in Italia, dove è attualmente ricercato – sarebbe da escludersi in queste circostanze.
E. 4.1 Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la car- cerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcera- zione rimane l'eccezione (v. consid. 2.1 supra e riferimenti ivi citati). Giusta l'art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP, l'Ufficio può tuttavia prescindere dall'emettere un ordine di arresto in vista d'estradizione segnatamente se la persona perseguita verosimilmente non si sottrarrà all'estradizione né comprometterà l'istruzione penale. Queste due condizioni sono cumulative; se l'interessato si prevale uni- camente della realizzazione di una delle stesse non potrà pretendere che si rinunci alla detenzione estradizionale (DTF 109 Ib 58 consid. 2).
La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione estra- dizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II 306 con- sid. 2.4-2.5). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo di negare la scarcerazione di una persona i cui legami con la Svizzera erano indiscussi (ti- tolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da diciotto anni, spo- sato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e otto anni, entrambi di nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Ticino), essendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna a una pena privativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanziarie in cui l'interessato lasciava la moglie e i figli permettevano di considerare che il rischio di fuga fosse a tal punto inverosimile da poter essere scongiurato tramite l'adozione di misure sostitutive (sentenza del Tribunale federale 8G.45/2001 del 15 agosto 2001 consid. 3a). In un altro caso, è stato considerato che l'ampiezza dell'attività delittuosa (costitu- zione di un'associazione criminale allo scopo di perpetrare truffe fiscali) e l'eventualità di una pena privativa della libertà di lunga durata costituivano ele- menti sufficienti a rendere verosimile il rischio che il reclamante potesse sot- trarsi all'estradizione, sebbene egli avesse legami importanti con la Svizzera, essendo titolare di un permesso B, coniugato con una cittadina svizzera e stesse per diventare padre. Tale rischio, acutizzato dalla sua giovane età, non veniva sminuito dal fatto che, come ritenuto anche nelle altre cause, fosse a conoscenza del suo perseguimento e non fosse nondimeno fuggito: soltanto con l'ordine di arresto in vista d'estradizione si erano infatti concretizzate sia le accuse sia la possibilità effettiva di essere estradato (sentenza del Tribunale federale 8G.49/2002 del 24 maggio 2002 consid. 3b). Tenuto conto di questa
- 8 -
giurisprudenza, il Tribunale penale federale ha quindi confermato l'esistenza del pericolo di fuga nel caso di una persona perseguita con moglie, due bambini (di sette anni e mezzo e due anni e mezzo) e altri parenti in Svizzera (sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.45 del 20 dicembre 2005 consid. 2.2.2). Me- desimo esito nel caso di una persona ininterrottamente residente in Svizzera per dieci anni, con moglie e quattro bambini, di un anno e mezzo, tre, otto e diciotto anni (sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.8 del 7 aprile 2005 consid. 2.3) e in quello di una persona ininterrottamente in Svizzera da dieci anni, con la sua compagna e gli amici più stretti (sentenza del Tribunale penale federale BH.2006.4 del 21 marzo 2006 consid. 2.2.1). In una sentenza del 24 novembre 2009 il Tribunale penale federale ha per contro ordinato la liberazione di un uomo di 76 anni residente in Francia accusato negli Stati Uniti di aver commesso in quel Paese, nel 1978, atti sessuali con una minorenne, e adottato misure sostitutive della detenzione (sentenza del Tribunale penale fe- derale RR.2009.329, parzialmente pubblicata in RStrS - BJP 1/2010 pag. 9). In quell'occasione, l'autorità giudicante ha considerato che il pericolo di fuga non era così marcato da impedire l'adozione di misure sostitutive della detenzione (v. ibidem consid. 6.3). Visto anche che la pena massima comminata all'estero era di due anni di detenzione, il Tribunale ha ritenuto che il pagamento di una elevata cauzione corrispondente alla metà dei beni patrimoniali dell'estradando, unitamente all'utilizzo di un braccialetto elettronico ("Electronic Monitoring"; sull'applicabilità di questo sistema di sorveglianza v. DTF 136 IV 20), costitui- vano misure atte a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329 del 24 novembre 2009 consid. 6.6.6). Parimenti, il Tribunale federale ha ordinato la liberazione di una donna americana di 47 anni residente a Zurigo dal 1955, con stretti legami affettivi e professionali in Svizzera. L'Alta Corte ha considerato che le precarie condizioni di salute della donna, unitamente al fatto che la stessa, una volta al corrente dell'inchiesta pe- nale in Italia e dell'ordine di arresto spiccato nei suoi confronti dalle autorità di quel Paese, non abbia intrapreso nulla per lasciare la Svizzera, fossero ele- menti importanti per concludere che il pericolo di fuga era estremamente esi- guo. Quest'ultimo è stato in definitiva scongiurato con l'adozione di misure so- stitutive quali il deposito di una cauzione di fr. 50'000.– nonché la consegna dei documenti d'identità (v. sentenza del Tribunale federale 8G.76/2001 del 14 no- vembre 2001 consid. 3c).
E. 4.2 In concreto, non si è manifestamente in presenza di circostanze particolari che imporrebbero di derogare, in via eccezionale, alla regola della carcerazione. Il reclamante, venticinquenne, ha la cittadinanza italiana e tunisina (v. act. 3.4 e 4, pag. 2). Egli afferma di essere attivo professionalmente in Svizzera, dove risiederebbe il centro della sua vita. Si tratta tuttavia di affermazioni prive di qualsiasi supporto documentale, che per di più mal si conciliano con la sua pre- tesa nullatenenza (v. act. 1, pag. 4). Nella sua risposta al ricorso, l’UFG ha pre- cisato che “da quanto riportato nel Sistema d’informazione centrale della
- 9 -
migrazione (SIMIC) il ricorrente non è annunciato ufficialmente in Svizzera. Le verifiche fatte dalla polizia cantonale di Zurigo hanno rilevato che egli si trovava in procedura di registrazione per attività lavorativa breve (Meldeverfahren für Kurzerwerbstätige). Era in possesso di un permesso di lavoro valido dal 21 maggio all’11 agosto 2025. È presso il posto di lavoro nel Canton Zurigo, dove egli aveva ricevuto il permesso di attività lavorativa, che il 10 agosto 2025 è stato arrestato e posto in detenzione estradizionale” (act. 3, pag. 4). Vista la predetta giurisprudenza (v. anche sentenze del Tribunale penale federale RR.2011.133 del 29 giugno 2011 consid. 3; RR.2011.88 del 15 aprile 2011 con- sid. 7; RR.2011.45 del 9 marzo 2011 consid. 4.4; ZIMMERMANN, op. cit., n. 426), l’assenza di legami sostanziali con la Svizzera nonché l’importante pena deten- tiva da scontare, i motivi addotti non sono palesemente sufficienti per negare il pericolo di fuga. Di fronte alla possibilità di un'estradizione all'Italia, persiste un marcato pericolo che l'estradando tenti di sottrarsi alla giustizia, tenuto anche conto della sua cittadinanza tunisina oltre che italiana.
E. 4.3 Il reclamante propone l’adozione di misure sostitutive alla detenzione, ossia: la sorveglianza elettronica, gli arresti domiciliari, l’obbligo di presentarsi alle auto- rità o il divieto di comunicare per iscritto, eventualmente combinati con una cau- zione, la quale, vista la sua indigenza, sarebbe versata dai suoi familiari. Ora, la sorveglianza tramite braccialetto elettronico (che non impedisce una fuga, ma permette eventualmente solo di constatarla a posteriori: v. sentenza del Tribu- nale penale federale RR.2009.329 consid. 1.1.2 e riferimenti citati), la consegna del passaporto e l'obbligo di annunciarsi non sono di per sé sufficienti a scon- giurare un pericolo di fuga. Il versamento di una cauzione – nella fattispecie non proposto dal reclamante dinanzi all’UFG – seppur combinato con la sorve- glianza tramite braccialetto elettronico, avrebbe anch'esso solo un'incidenza mi- nima sul pericolo in questione, ritenuta l’importanza della pena da scontare. Per quanto concerne la cauzione, il Tribunale federale ha precisato che l'assenza di una dettagliata esposizione della situazione finanziaria dell'estradando impe- disce all'autorità preposta di fissare l'importo della cauzione, ritenuto pure che, in assenza di dati completi, anche una cauzione elevata non sarebbe sufficiente a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale federale 8G.11/2003 del 21 febbraio 2003 consid. 5; v. anche sentenze del Tribunale penale federale RR.2023.158 del 24 novembre 2023 consid. 6.5; RR.2010.76 del 5 maggio 2010 consid. 4.3). Per di più un’eventuale cauzione corrisposta da terze per- sone in genere non ha lo stesso carattere dissuasivo come una cauzione pro- veniente dagli averi della persona perseguita.
E. 5 Sulla base dell'incarto, non sono ravvisabili altri motivi che permetterebbero di ordinare la scarcerazione dell'estradando. In definitiva, sussistendo un reale pe- ricolo di fuga e in assenza di altra misura equivalente nei suoi risultati ma meno
- 10 -
limitativa della libertà personale, il provvedimento impugnato non può essere considerato lesivo del principio della proporzionalità.
E. 6 In conclusione, il reclamo va respinto e la detenzione estradizionale confermata.
E. 7 Il reclamante sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell’avv. Gandi Calan (v. RP.2025.51, act. 1). Orbene, invitato a inoltrare l’apposito formulario entro l’8 settembre 2025, il reclamante ha trasmesso il medesimo soltanto il giorno seguente (v. tracciamento postale dell’invio), per cui esso non può essere di massima preso in considerazione (v. supra lett. D). Anche se fosse stato inoltrato tempe- stivamente, la richiesta di assistenza giudiziaria gratuita sarebbe stata comun- que da respingere per i motivi che seguono.
E. 7.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patro- cinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Indipendentemente da quanto precede, il diritto all’assi- stenza giudiziaria gratuita deriva anche dall’art. 29 cpv. 3 Cost. (DTF 129 I 129 consid. 2.1; sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 dell’11 agosto 2021 consid. 3.1; 2C_367/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 3.1). Non dispone dei mezzi necessari colui che può far fronte alle spese di causa solo intaccando il minimo vitale "allargato" suo e della sua famiglia, valutati tenendo in conside- razione sia il reddito che il patrimonio (DTF 124 I 1 consid. 2a). Una parte è da considerarsi quindi indigente allorquando, per pagare le spese processuali e le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per coprire i bisogni fonda- mentali personali e della propria famiglia (DTF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b; sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.111 del 24 novembre 2005 consid. 1). Il Tribunale federale considera prive di probabilità di successo le conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere definite serie. Deci- sivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronte- rebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gra- tuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommaria- mente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; 124 I 304 consid. 2c; sentenze
- 11 -
del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011 consid. 3.1).
L’esame della situazione finanziaria del richiedente è riferito al momento in cui l’istanza è presentata (DTF 141 III 369 consid. 4.1; sentenza del Tribunale fe- derale 6B_304/2021 del 12 aprile 2021 consid. 3). La parte che richiede l'assi- stenza giudiziaria ha il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto possi- bile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Essa è obbligata a cooperare: l’autorità confrontata con la domanda non è obbligata a chiarire da sola i fatti ivi contenuti né a verificare d’ufficio le allegazioni dell’istante (sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; 5A_716/2018 del 27 novembre 2018 consid. 3.2; 9C_784/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 2). Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'immagine fedele, completa e coerente della situa- zione finanziaria del richiedente (DTF 135 I 221 consid. 5.1). In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficientemente sostanziato o di- mostrato lo stato di indigenza (DTF 125 IV 161 consid. 4a; sentenze 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; sentenze del Tribunale pe- nale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014 consid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006 consid. 6.1).
E. 7.2 Nella fattispecie, il reclamante ha indicato nell’apposito formulario unicamente di percepire, in qualità di cuoco, un salario netto mensile di fr. 3'540.– e di avere spese d’affitto mensili di fr. 750.– (v. act. 3.1). Ora, quanto precede, vista la totale assenza di documentazione a sostegno – nel formulario viene chiara- mente indicata la necessità di fornire tale documentazione (v. act. 2, pag. 2) –, non permette nemmeno una minimale verifica della situazione finanziaria del reclamante, condicio sine qua non per ammettere la domanda di assistenza giudiziaria gratuita. Essa sarebbe del resto da respingere anche a causa dell'as- senza di probabilità di successo delle sue conclusioni. In effetti, le censure sol- levate dal reclamante, alla luce delle disposizioni legali e dei principi giurispru- denziali applicabili in ambito estradizionale, erano manifestamente da respin- gere, sia per quanto riguarda le asserite irregolarità procedurali nel procedi- mento estero, sia per il pericolo di fuga. In definitiva, la richiesta di assi- stenza giudiziaria va respinta, sia per ciò che concerne la dispensa dal paga- mento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l'assunzione dell'onora- rio del suo difensore.
E. 8 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fis- sata in concreto a fr. 2'000.– a carico del reclamante.
- 12 -
Dispositiv
- Il reclamo è respinto.
- La domanda di assistenza giudiziaria gratuita è respinta.
- La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico del reclamante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 15 settembre 2025 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., attualmente in detenzione estradizionale
rappresentato dall'avv. Gandi Calan, Reclamante
contro
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI, Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia
Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP); assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RH.2025.21 Procedura secondaria: RP.2025.51
- 2 -
Fatti: A. Con domanda di estradizione del 5 agosto 2025, il Ministero della giustizia ita- liano ha chiesto alla Svizzera l’arresto e l’estradizione di A. sulla base di un ordine di esecuzione della carcerazione n. 327/2024 SIEP emesso il 18 settem- bre 2024 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone fina- lizzato all’esecuzione di una pena di 4 anni, 3 mesi e 25 giorni di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e rapina (v. act. 3.1).
B. Con ordine di arresto provvisorio dell’8 agosto 2025, l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha dato mandato alla Polizia cantonale zurighese di porre A. in detenzione estradizionale, ciò che è avvenuto il 10 agosto seguente (v. act. 3.2). Interrogato il 12 agosto 2025, A. ha confermato di essere la persona ricer- cata dalle autorità italiane, rifiutando un’estradizione in via semplificata (v. act. 3.4). Lo stesso giorno, l’UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradi- zione nei confronti del predetto, notificatogli il giorno seguente (v. act. 3.6).
C. Il 25 agosto 2025, A. è insorto contro il suddetto ordine di arresto dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando l’annulla- mento dello stesso, la sua liberazione e l’adozione di misure sostitutive della detenzione, in particolare “elektronisches Monitoring und/oder Hausarrest und/oder Schriftensperre und/oder Meldepflicht, verbunden mit einer angemes- senen Sicherheitsleistung” (act. 1, pag. 2). Egli chiede anche di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria gratuita, con la nomina dell’avv. Gandi Calan quale difensore d’ufficio (v. ibidem).
D. Con scritto del 27 agosto 2025, questa Corte ha invitato il reclamante a compi- lare e a trasmettere l’apposito formulario per la richiesta dell’assistenza giudi- ziaria gratuita entro l’8 settembre 2025, precisando che un formulario inoltrato dopo tale termine non sarebbe più stato preso in considerazione (v. RP.2025.51, act. 2).
E. Con risposta del 28 agosto 2025, l’UFG ha postulato la reiezione del gravame (v. act. 3).
F. Con replica del 5 settembre 2025, il reclamante si è riconfermato nelle sue con- clusioni (v. act. 4).
- 3 -
G. In data 9 settembre 2025, il patrocinatore del reclamante ha trasmesso a questa Corte il formulario compilato concernente la domanda d’assistenza giudiziaria gratuita nonché la sua nota d’onorario (v. RP.2025.51, act. 3, 3.1 e 3.2).
Le argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno esposte, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1.
1.1 Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua tedesca. Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (v. art. 33a cpv. 2 PA).
1.2 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), in relazione con l'art. 48 cpv. 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia pe- nale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), la Corte dei reclami penali del Tri- bunale penale federale è competente per statuire sui reclami contro gli ordini di arresto in vista d'estradizione. Interposto entro dieci giorni dalla notificazione scritta dell'ordine di arresto (v. art. 48 cpv. 2 prima frase AIMP), il gravame è tempestivo. La legittimazione ricorsuale del reclamante è pacifica. Il gravame è di conseguenza ricevibile in ordine.
1.3 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzi- tutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizio- nale alla CEEstr del 17 marzo 1978 (PA II CEEstr; RS 0.353.12), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, dal Terzo Protocollo addizionale alla CEEstr del 10 novembre 2010 (PA III CEEstr; RS.0353.13), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicem- bre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016, nonché dal Quarto Protocollo addizionale alla CEEstr del 20 settembre 2012 (PA IV CEEstr; RS 0.353.14), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016. Di rilievo sono inoltre, a partire dal 12 dicembre 2008, gli art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n° CELEX 42000A0922(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62; testo non pub- blicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della
- 4 -
Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi set- toriali con l’UE”, 8.1 Allegato A; https://www.admin.ch/opc/it/european-union/in- ternational-agreements/008.html [in seguito: raccolta testi) unitamente al rego- lamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novem- bre 2018 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale (n. CELEX 32018R1862; Gazzetta ufficiale dell’Unione euro- pea L 312 del 7 dicembre 2018, pag. 56-106; raccolta testi, 8.4 Sviluppi dell'ac- quis di Schengen), così come, a partire dal 5 novembre 2019, le disposizioni della Convenzione del 27 settembre 1996 relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea (Convenzione sull’estradizione UE; n° CELEX 41996A1023(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 313 del 23 ottobre 1996, pag. 12-23, raccolta testi, 8.2 Allegato B) che in applicazione della Deci- sione 2003/169/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003 (n° CELEX 32003D0169; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 67 del 12 marzo 2003, pag. 25 e seg., raccolta testi, 8.2 Allegato B) costituiscono uno sviluppo dell’ac- quis di Schengen (ovvero gli art. 2, 6, 8, 9 e 13 nonché l’art. 1, per quanto per- tinente agli altri articoli). Restano impregiudicate disposizioni più favorevoli all’assistenza in vigore tra le parti (art. 59 n. 2 CAS; art. 1 n. 2 Convenzione sull’estradizione UE).
1.4 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
1.5 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui sopra.
2. 2.1 Secondo l'art. 16 n. 1 CEEstr, in caso d'urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potranno domandare l'arresto provvisorio dell'individuo ricer- cato; le autorità competenti della Parte richiesta statuiranno sulla domanda con- formemente alla loro legge. Adita mediante un reclamo fondato sull'art. 48
- 5 -
cpv. 2 AIMP, la Corte dei reclami penali non deve pronunciarsi, a questo stadio della procedura, in merito all'estradizione in quanto tale, ma solamente sulla legittimità dell'arresto e della carcerazione in vista d'estradizione (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a e b; 111 IV 108 consid. 3; MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, 2004, n. 19 ad art. 47 AIMP). Le cen- sure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estra- dizione, come pure alla sua fondatezza, devono essere fatte valere esclusiva- mente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è competente l'UFG in prima istanza e, in sede di ricorso, dapprima il Tribunale penale federale ed in seguito, in ultima istanza e alle restrittive condizioni poste dall'art. 84 LTF, il Tribunale federale (v. DTF 133 IV 125, 131, 132, 134). Per costante giurisprudenza, du- rante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l’eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire interna- tionale en matière pénale, 6a ediz. 2024, n. 426 e n. 428; HEIMGARTNER, Auslie- ferungsrecht, 2002, pag. 57). L’ordine di arresto in vista di estradizione può tut- tavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all’estradizione né comprometterà l’istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o an- cora se l’estradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). La sussistenza dei presupposti che giustificano l’annullamento dell’or- dine di arresto, rispettivamente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l’impegno assunto dalla Svizzera di consegnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudi- cato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (art. 1 CEEstr). In questo senso, la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace a condizioni più rigorose di quelle applicabili in materia di carcerazione preventiva (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).
2.2 La CEEstr fornisce in materia di arresto provvisorio solo un quadro normativo generale. Essa si limita a consacrare il diritto della Parte richiedente di doman- darlo e a sancire l'obbligo della Parte richiesta di statuire su tale domanda, in- formando senza indugio l’autorità richiedente del seguito dato alla domanda (art. 16 n. 1 e 3). Applicabile è esclusivamente il diritto della Parte richiesta (art. 16 n. 1 e art. 22). Dopo aver stabilito i termini trascorsi i quali l'arresto provvisorio potrà e, rispettivamente, dovrà cessare se la domanda d'estradi- zione non è presentata col prescritto corredo (art. 16 n. 4, prima frase), la
- 6 -
Convenzione precisa (ibidem, seconda frase) che, tuttavia, la liberazione prov- visoria è sempre possibile "in quanto la Parte richiesta prenda tutte le misure da essa ritenute necessarie per evitare la fuga dell'individuo richiesto". Nessuna disposizione contiene invece la CEEstr circa la carcerazione estradizionale tra il momento della presentazione della domanda e la decisione. Applicabile è quindi unicamente il diritto dello Stato richiesto, compatibilmente col rispetto de- gli obblighi di consegna del ricercato che derivano dalla Convenzione (DTF 109 Ib 223 consid. 2a, con rinvii; MOREILLON, op. cit., n. 7 e 9 ad art. 47 AIMP).
3. Il reclamante sostiene che nel procedimento penale relativo ai fatti del 7 luglio 2018 vi sarebbero stati gravi vizi procedurali, nella misura in cui egli non sa- rebbe stato regolarmente citato a comparire al dibattimento, al quale non avrebbe quindi partecipato. La pena detentiva di 4 anni inflittagli sarebbe inoltre sproporzionata, tenuto conto del fatto che al momento dei fatti contestatigli avrebbe appena compiuto 18 anni. In definitiva, sussisterebbero seri dubbi sul fatto che il procedimento italiano abbia rispettato i diritti della difesa. La do- manda di estradizione apparirebbe quindi abusiva e manifestamente inammis- sibile ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 AIMP, per cui l’ordine di arresto in vista di estra- dizione andrebbe annullato.
3.1 Di principio, tutte le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estradizione in quanto tale o della relativa procedura devono essere fatte valere in occasione di un ricorso contro un'eventuale decisione di estradizione (v. supra consid. 2.1), non già contro l’ordine di arresto in quanto tale. Il fatto che tali censure siano invocate con un reclamo contro un ordine di arresto in vista di estradizione non può infatti avere per effetto quello di imporre alla Corte di procedere in via anticipata ad un esame approfondito del merito (DTF 109 Ib 223 consid. 3b; sentenza del Tribunale penale federale RH.2014.6 del 28 maggio 2014 consid. 2.2 con riferimenti). La manifesta inammissibilità della domanda estera costituisce l'unica eccezione a questa regola (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 111 IV 108 consid. 3a). In concreto, si pone dunque la que- stione a sapere se le censure sollevate dall’insorgente permettano di conclu- dere, già a questo stadio della procedura, che l'estradizione sia manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP. Secondo la giurisprudenza, tale disposizione trova applicazione unicamente allorquando una delle ipotesi pre- viste agli articoli da 2 a 5 AIMP è senza alcun dubbio realizzata (DTF 111 IV 108 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 1S.1/2007 del 1° febbraio 2007 consid. 4.5).
3.2 In concreto, premesso che il reclamante si è limitato a contestare generica- mente i fatti rimproveratigli nell’ambito del procedimento estero, occorre rilevare che le sue censure non evidenziano motivi di manifesta inammissibilità dell’estradizione ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP, per cui esse sono a questo
- 7 -
stadio premature. Le stesse andranno se del caso sollevate nella procedura d'estradizione vera e propria, all'occorrenza impugnando l'eventuale decisione di estradizione, e non nell'ambito di un ricorso contro l'ordine di arresto.
4. Il reclamante contesta l’esistenza di un pericolo di fuga. Egli sarebbe integrato professionalmente in Svizzera, dove si troverebbe il centro della sua vita. Una fuga all'estero – in particolare in Italia, dove è attualmente ricercato – sarebbe da escludersi in queste circostanze.
4.1 Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la car- cerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcera- zione rimane l'eccezione (v. consid. 2.1 supra e riferimenti ivi citati). Giusta l'art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP, l'Ufficio può tuttavia prescindere dall'emettere un ordine di arresto in vista d'estradizione segnatamente se la persona perseguita verosimilmente non si sottrarrà all'estradizione né comprometterà l'istruzione penale. Queste due condizioni sono cumulative; se l'interessato si prevale uni- camente della realizzazione di una delle stesse non potrà pretendere che si rinunci alla detenzione estradizionale (DTF 109 Ib 58 consid. 2).
La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione estra- dizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II 306 con- sid. 2.4-2.5). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo di negare la scarcerazione di una persona i cui legami con la Svizzera erano indiscussi (ti- tolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da diciotto anni, spo- sato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e otto anni, entrambi di nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Ticino), essendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna a una pena privativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanziarie in cui l'interessato lasciava la moglie e i figli permettevano di considerare che il rischio di fuga fosse a tal punto inverosimile da poter essere scongiurato tramite l'adozione di misure sostitutive (sentenza del Tribunale federale 8G.45/2001 del 15 agosto 2001 consid. 3a). In un altro caso, è stato considerato che l'ampiezza dell'attività delittuosa (costitu- zione di un'associazione criminale allo scopo di perpetrare truffe fiscali) e l'eventualità di una pena privativa della libertà di lunga durata costituivano ele- menti sufficienti a rendere verosimile il rischio che il reclamante potesse sot- trarsi all'estradizione, sebbene egli avesse legami importanti con la Svizzera, essendo titolare di un permesso B, coniugato con una cittadina svizzera e stesse per diventare padre. Tale rischio, acutizzato dalla sua giovane età, non veniva sminuito dal fatto che, come ritenuto anche nelle altre cause, fosse a conoscenza del suo perseguimento e non fosse nondimeno fuggito: soltanto con l'ordine di arresto in vista d'estradizione si erano infatti concretizzate sia le accuse sia la possibilità effettiva di essere estradato (sentenza del Tribunale federale 8G.49/2002 del 24 maggio 2002 consid. 3b). Tenuto conto di questa
- 8 -
giurisprudenza, il Tribunale penale federale ha quindi confermato l'esistenza del pericolo di fuga nel caso di una persona perseguita con moglie, due bambini (di sette anni e mezzo e due anni e mezzo) e altri parenti in Svizzera (sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.45 del 20 dicembre 2005 consid. 2.2.2). Me- desimo esito nel caso di una persona ininterrottamente residente in Svizzera per dieci anni, con moglie e quattro bambini, di un anno e mezzo, tre, otto e diciotto anni (sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.8 del 7 aprile 2005 consid. 2.3) e in quello di una persona ininterrottamente in Svizzera da dieci anni, con la sua compagna e gli amici più stretti (sentenza del Tribunale penale federale BH.2006.4 del 21 marzo 2006 consid. 2.2.1). In una sentenza del 24 novembre 2009 il Tribunale penale federale ha per contro ordinato la liberazione di un uomo di 76 anni residente in Francia accusato negli Stati Uniti di aver commesso in quel Paese, nel 1978, atti sessuali con una minorenne, e adottato misure sostitutive della detenzione (sentenza del Tribunale penale fe- derale RR.2009.329, parzialmente pubblicata in RStrS - BJP 1/2010 pag. 9). In quell'occasione, l'autorità giudicante ha considerato che il pericolo di fuga non era così marcato da impedire l'adozione di misure sostitutive della detenzione (v. ibidem consid. 6.3). Visto anche che la pena massima comminata all'estero era di due anni di detenzione, il Tribunale ha ritenuto che il pagamento di una elevata cauzione corrispondente alla metà dei beni patrimoniali dell'estradando, unitamente all'utilizzo di un braccialetto elettronico ("Electronic Monitoring"; sull'applicabilità di questo sistema di sorveglianza v. DTF 136 IV 20), costitui- vano misure atte a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329 del 24 novembre 2009 consid. 6.6.6). Parimenti, il Tribunale federale ha ordinato la liberazione di una donna americana di 47 anni residente a Zurigo dal 1955, con stretti legami affettivi e professionali in Svizzera. L'Alta Corte ha considerato che le precarie condizioni di salute della donna, unitamente al fatto che la stessa, una volta al corrente dell'inchiesta pe- nale in Italia e dell'ordine di arresto spiccato nei suoi confronti dalle autorità di quel Paese, non abbia intrapreso nulla per lasciare la Svizzera, fossero ele- menti importanti per concludere che il pericolo di fuga era estremamente esi- guo. Quest'ultimo è stato in definitiva scongiurato con l'adozione di misure so- stitutive quali il deposito di una cauzione di fr. 50'000.– nonché la consegna dei documenti d'identità (v. sentenza del Tribunale federale 8G.76/2001 del 14 no- vembre 2001 consid. 3c).
4.2 In concreto, non si è manifestamente in presenza di circostanze particolari che imporrebbero di derogare, in via eccezionale, alla regola della carcerazione. Il reclamante, venticinquenne, ha la cittadinanza italiana e tunisina (v. act. 3.4 e 4, pag. 2). Egli afferma di essere attivo professionalmente in Svizzera, dove risiederebbe il centro della sua vita. Si tratta tuttavia di affermazioni prive di qualsiasi supporto documentale, che per di più mal si conciliano con la sua pre- tesa nullatenenza (v. act. 1, pag. 4). Nella sua risposta al ricorso, l’UFG ha pre- cisato che “da quanto riportato nel Sistema d’informazione centrale della
- 9 -
migrazione (SIMIC) il ricorrente non è annunciato ufficialmente in Svizzera. Le verifiche fatte dalla polizia cantonale di Zurigo hanno rilevato che egli si trovava in procedura di registrazione per attività lavorativa breve (Meldeverfahren für Kurzerwerbstätige). Era in possesso di un permesso di lavoro valido dal 21 maggio all’11 agosto 2025. È presso il posto di lavoro nel Canton Zurigo, dove egli aveva ricevuto il permesso di attività lavorativa, che il 10 agosto 2025 è stato arrestato e posto in detenzione estradizionale” (act. 3, pag. 4). Vista la predetta giurisprudenza (v. anche sentenze del Tribunale penale federale RR.2011.133 del 29 giugno 2011 consid. 3; RR.2011.88 del 15 aprile 2011 con- sid. 7; RR.2011.45 del 9 marzo 2011 consid. 4.4; ZIMMERMANN, op. cit., n. 426), l’assenza di legami sostanziali con la Svizzera nonché l’importante pena deten- tiva da scontare, i motivi addotti non sono palesemente sufficienti per negare il pericolo di fuga. Di fronte alla possibilità di un'estradizione all'Italia, persiste un marcato pericolo che l'estradando tenti di sottrarsi alla giustizia, tenuto anche conto della sua cittadinanza tunisina oltre che italiana.
4.3 Il reclamante propone l’adozione di misure sostitutive alla detenzione, ossia: la sorveglianza elettronica, gli arresti domiciliari, l’obbligo di presentarsi alle auto- rità o il divieto di comunicare per iscritto, eventualmente combinati con una cau- zione, la quale, vista la sua indigenza, sarebbe versata dai suoi familiari. Ora, la sorveglianza tramite braccialetto elettronico (che non impedisce una fuga, ma permette eventualmente solo di constatarla a posteriori: v. sentenza del Tribu- nale penale federale RR.2009.329 consid. 1.1.2 e riferimenti citati), la consegna del passaporto e l'obbligo di annunciarsi non sono di per sé sufficienti a scon- giurare un pericolo di fuga. Il versamento di una cauzione – nella fattispecie non proposto dal reclamante dinanzi all’UFG – seppur combinato con la sorve- glianza tramite braccialetto elettronico, avrebbe anch'esso solo un'incidenza mi- nima sul pericolo in questione, ritenuta l’importanza della pena da scontare. Per quanto concerne la cauzione, il Tribunale federale ha precisato che l'assenza di una dettagliata esposizione della situazione finanziaria dell'estradando impe- disce all'autorità preposta di fissare l'importo della cauzione, ritenuto pure che, in assenza di dati completi, anche una cauzione elevata non sarebbe sufficiente a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale federale 8G.11/2003 del 21 febbraio 2003 consid. 5; v. anche sentenze del Tribunale penale federale RR.2023.158 del 24 novembre 2023 consid. 6.5; RR.2010.76 del 5 maggio 2010 consid. 4.3). Per di più un’eventuale cauzione corrisposta da terze per- sone in genere non ha lo stesso carattere dissuasivo come una cauzione pro- veniente dagli averi della persona perseguita.
5. Sulla base dell'incarto, non sono ravvisabili altri motivi che permetterebbero di ordinare la scarcerazione dell'estradando. In definitiva, sussistendo un reale pe- ricolo di fuga e in assenza di altra misura equivalente nei suoi risultati ma meno
- 10 -
limitativa della libertà personale, il provvedimento impugnato non può essere considerato lesivo del principio della proporzionalità.
6. In conclusione, il reclamo va respinto e la detenzione estradizionale confermata.
7. Il reclamante sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell’avv. Gandi Calan (v. RP.2025.51, act. 1). Orbene, invitato a inoltrare l’apposito formulario entro l’8 settembre 2025, il reclamante ha trasmesso il medesimo soltanto il giorno seguente (v. tracciamento postale dell’invio), per cui esso non può essere di massima preso in considerazione (v. supra lett. D). Anche se fosse stato inoltrato tempe- stivamente, la richiesta di assistenza giudiziaria gratuita sarebbe stata comun- que da respingere per i motivi che seguono.
7.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patro- cinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Indipendentemente da quanto precede, il diritto all’assi- stenza giudiziaria gratuita deriva anche dall’art. 29 cpv. 3 Cost. (DTF 129 I 129 consid. 2.1; sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 dell’11 agosto 2021 consid. 3.1; 2C_367/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 3.1). Non dispone dei mezzi necessari colui che può far fronte alle spese di causa solo intaccando il minimo vitale "allargato" suo e della sua famiglia, valutati tenendo in conside- razione sia il reddito che il patrimonio (DTF 124 I 1 consid. 2a). Una parte è da considerarsi quindi indigente allorquando, per pagare le spese processuali e le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per coprire i bisogni fonda- mentali personali e della propria famiglia (DTF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b; sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.111 del 24 novembre 2005 consid. 1). Il Tribunale federale considera prive di probabilità di successo le conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere definite serie. Deci- sivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronte- rebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gra- tuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommaria- mente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; 124 I 304 consid. 2c; sentenze
- 11 -
del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011 consid. 3.1).
L’esame della situazione finanziaria del richiedente è riferito al momento in cui l’istanza è presentata (DTF 141 III 369 consid. 4.1; sentenza del Tribunale fe- derale 6B_304/2021 del 12 aprile 2021 consid. 3). La parte che richiede l'assi- stenza giudiziaria ha il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto possi- bile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Essa è obbligata a cooperare: l’autorità confrontata con la domanda non è obbligata a chiarire da sola i fatti ivi contenuti né a verificare d’ufficio le allegazioni dell’istante (sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; 5A_716/2018 del 27 novembre 2018 consid. 3.2; 9C_784/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 2). Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'immagine fedele, completa e coerente della situa- zione finanziaria del richiedente (DTF 135 I 221 consid. 5.1). In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficientemente sostanziato o di- mostrato lo stato di indigenza (DTF 125 IV 161 consid. 4a; sentenze 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; sentenze del Tribunale pe- nale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014 consid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006 consid. 6.1).
7.2 Nella fattispecie, il reclamante ha indicato nell’apposito formulario unicamente di percepire, in qualità di cuoco, un salario netto mensile di fr. 3'540.– e di avere spese d’affitto mensili di fr. 750.– (v. act. 3.1). Ora, quanto precede, vista la totale assenza di documentazione a sostegno – nel formulario viene chiara- mente indicata la necessità di fornire tale documentazione (v. act. 2, pag. 2) –, non permette nemmeno una minimale verifica della situazione finanziaria del reclamante, condicio sine qua non per ammettere la domanda di assistenza giudiziaria gratuita. Essa sarebbe del resto da respingere anche a causa dell'as- senza di probabilità di successo delle sue conclusioni. In effetti, le censure sol- levate dal reclamante, alla luce delle disposizioni legali e dei principi giurispru- denziali applicabili in ambito estradizionale, erano manifestamente da respin- gere, sia per quanto riguarda le asserite irregolarità procedurali nel procedi- mento estero, sia per il pericolo di fuga. In definitiva, la richiesta di assi- stenza giudiziaria va respinta, sia per ciò che concerne la dispensa dal paga- mento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l'assunzione dell'onora- rio del suo difensore.
8. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fis- sata in concreto a fr. 2'000.– a carico del reclamante.
- 12 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria gratuita è respinta. 3. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico del reclamante.
Bellinzona, 16 settembre 2025
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Gandi Calan - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).