Decisione di estradizione (art. 55 AIMP); richiesta accessoria di scarcerazione (art. 50 cpv. 3 AIMP); assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA)
Sachverhalt
A. Il 27 marzo 2023, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’ap- pello di Torino ha spiccato un ordine di carcerazione nei confronti di A. nell’am- bito del procedimento SIEP n. 151/2023, finalizzato all’esecuzione di una pena complessiva di 4 anni e 8 mesi di reclusione per bancarotta fraudolenta, truffa aggravata e altri reati commessi in Italia tra il 2002 e il 2010, pena basata su due sentenze: una del 20 febbraio 2008 emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Novara, divenuta definitiva il 26 marzo 2008, e l’altra del 9 dicembre 2021 emessa dalla Corte d’appello di Torino, cresciuta in giudi- cato il 17 gennaio 2023 (v. act. 1.5).
B. Con domanda del 13 luglio 2023, il Ministero della Giustizia italiano, basandosi sull’ordine di esecuzione di cui sopra, ha richiesto all’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) l’arresto e l’estradizione di A. (v. act. 4.1).
C. Il 24 luglio 2023, l'UFG ha dato mandato al Ministero pubblico del Canton Ticino di procedere all’arresto del predetto sulla base di un ordine di arresto ai fini di estradizione emesso il medesimo giorno (v. act. 4.2 e 4.3) ed eseguito l’8 agosto 2023 (v. act. 4.4). Interrogato lo stesso giorno dalle autorità ticinesi, A. ha con- fermato di essere la persona ricercata dalle autorità italiane, opponendosi tut- tavia a un’estradizione in via semplificata (v. act. 4.5).
D. Il 18 agosto 2023, A. è insorto contro il suddetto ordine di arresto postulandone l’annullamento con pedissequa sua scarcerazione; subordinatamente previa adozione di misure sostitutive. La Corte dei reclami penali ha respinto tale im- pugnativa in data 6 settembre 2023 (v. sentenza RH.2023.15 del 6 settembre 2023).
E. Mediante decisione del 14 settembre 2023, l'UFG ha concesso l'estradizione di A. all'Italia (v. act. 1.2).
F. Il 16 ottobre 2023, A. ha interposto ricorso al Tribunale penale federale avverso la predetta decisione, chiedendo l’annullamento del punto 1 del dispositivo e la contestuale reiezione della domanda di estradizione, nonché di essere posto immediatamente in libertà. In subordine egli ha postulato il rinvio degli atti all’UFG in attesa di complemento da parte delle autorità italiane quanto alle istanze pendenti, anch’esso con simultanea sua scarcerazione, se del caso vin- colata all’adozione di misure sostitutive. Egli ha chiesto inoltre la concessione
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dell’assistenza giudiziaria gratuita con il gratuito patrocinio nella persona dell’avv. Letizia Vezzoni (v. act. 1).
G. Con risposta del 18 ottobre 2023, l’UFG ha postulato la reiezione del gravame, rinviando integralmente alla decisione impugnata (v. act. 4).
H. Con replica del 9 novembre 2023, trasmessa all’UFG per conoscenza (v. act. 7), il ricorrente ha confermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 6). Conte- stualmente, egli ha trasmesso a questa Corte il formulario compilato relativo alla domanda di assistenza giudiziaria gratuita (v. procedura RP.2023.42, act. 4).
Le argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudi- ziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 LOAP, la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (v. art. 50 cpv. 1 PA), il ricorso è tempe- stivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricor- rere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).
E. 1.2 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzi- tutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizio- nale alla CEEstr del 17 marzo 1978 (PA II CEEstr; RS 0.353.12), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, dal Terzo Protocollo addizionale alla CEEstr del 10 novembre 2010 (PA III CEEstr; RS.0353.13), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicem- bre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016, nonché dal Quarto Protocollo addizionale alla CEEstr del 20 settembre 2012 (PA IV CEEstr; RS 0.353.14), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016. Di rilievo sono inoltre, a partire dal 12 dicembre 2008, gli art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del
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14 giugno 1985 (CAS; n° CELEX 42000A0922(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62; testo non pub- blicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi set- toriali con l’UE”, 8.1 Allegato A; https://www.admin.ch/opc/it/european-union/in- ternational-agreements/008.html) unitamente al regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novembre 2018 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il re- golamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la de- cisione 2010/261/UE della Commissione, segnatamente gli art. 26-31 (n. CELEX 32018R1862; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 312 del 7 di- cembre 2018, pag. 56-106; “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l'UE”, 8.4 Sviluppi dell'acquis di Schengen), così come, a partire dal 5 novembre 2019, le disposizioni della Convenzione del 27 settembre 1996 relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea (Convenzione sull’estradizione UE; n° CELEX 41996A1023(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 313 del 23 ottobre 1996, pag. 12-23, “Raccolta dei testi giuridici ri- guardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.2 Allegato B) che in applicazione della Decisione 2003/169/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003 (n° CELEX 32003D0169; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 67 del 12 marzo 2003, pag. 25 e seg., “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.2 Allegato B) costituiscono uno sviluppo dell’acquis di Schengen (ov- vero gli art. 2, 6, 8, 9 e 13 nonché l’art. 1, per quanto pertinente agli altri articoli). Restano impregiudicate disposizioni più favorevoli all’assistenza in vigore tra le parti (art. 59 n. 2 CAS; art. 1 n. 2 Convenzione sull’estradizione UE).
E. 1.3 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
E. 2 Il ricorrente solleva anzitutto una “riserva prudenziale” quanto alla, a suo dire, “non chiara sussunzione giuridica” dell’UFG in punto all’esame della doppia pu- nibilità.
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E. 2.1 L'obbligo di motivazione, derivante dal diritto di essere sentito, prevede che l'au- torità debba menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a de- cidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter eserci- tare il controllo sullo stesso (v. DTF 136 I 229 consid. 5.5; 121 I 54 consid. 2; 117 Ib 481 consid. 6b/bb, nonché più ampiamente ALBERTINI, Der verfas- sungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, 2000, pag. 400 e segg., con altri rinvii giurisprudenziali). L'autorità di esecuzione non è tenuta a discutere in maniera dettagliata tutti gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni conclusione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni decisive per l'esito del litigio (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b; sentenza del Tribu- nale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011 consid. 3.2.1).
E. 2.2 Nel provvedimento impugnato, che consta di complessive 10 pagine, l’UFG, al punto 4.2, ha constatato come i reati ascritti all’insorgente possano essere prima facie sussunti quali truffa in materia di prestazioni e di tasse ai sensi dell’art. 14 della legge federale sul diritto penale amministrativo del 22 marzo 1974 (DPA; RS 313.0), falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 CP, truffa ai sensi dell’art. 146 CP, cattiva gestione ai sensi dell’art. 165 CP e omissione della contabilità ai sensi dell’art. 166 CP, infrazioni per le quali il diritto svizzero prevede pene detentive fino a 3, rispettivamente 5 anni. Così facendo, l’autorità di esecuzione ha sufficientemente illustrato i motivi che l'hanno condotta a de- cidere in favore dell’estradizione sotto il profilo della doppia punibilità. La moti- vazione della decisione impugnata non presta il fianco a critiche nemmeno in punto ad altre questioni.
E. 3 Nel prosieguo della sua impugnativa, A. contesta la fondatezza della domanda di estradizione, sostenendo che la stessa si baserebbe su fatti incompleti e la- cunosi, nella misura in cui non terrebbe conto dell'istanza per il riconoscimento del vincolo della continuazione, da lui presentata il 29 marzo 2023 dinanzi al Giudice dell’esecuzione presso la Corte di appello di Torino contestualmente alla richiesta di rideterminare la pena da scontare in un limite inferiore ai 4 anni, ciò che, a suo dire, gli permetterebbe di accedere ad un’esecuzione alternativa alla detenzione carceraria. Poiché le argomentazioni all’origine di detta istanza sarebbero assolutamente meritevoli di tutela, la domanda di estradizione pre- sentata nelle more di una procedura di tale natura, oltre a risultare manifesta- mente iniqua, non adempirebbe ai requisiti in materia di esposizione dei fatti. Medesime considerazioni si imporrebbero anche per l’assenza di riferimenti, nella domanda di estradizione, quanto alla successiva istanza di differimento della pena, inoltrata il 12 aprile 2023 all’attenzione del Tribunale di sorveglianza
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di Torino sulla base di considerazioni relative al suo stato valetudinario. Per questi motivi, la domanda di estradizione andrebbe respinta o quantomeno so- spesa fintanto che non sarà stata emessa e comunicata dall’autorità italiana la decisione definitiva in merito alle istanze del 29 marzo 2023 e del 12 aprile 2023.
E. 3.1 Sulla base della CEEstr, le Parti Contraenti sono di principio tenute a estradarsi reciprocamente gli individui perseguiti per un reato o ricercati per l’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza dalle autorità giudiziarie (art. 1 CEEstr). Danno luogo all'estradizione i fatti che le leggi della Parte richiedente e della Parte richiesta puniscono con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà di un massimo di almeno un anno o con una pena più severa (art. 2 n. 1 prima frase CEEstr). Per quanto riguarda la pena prevista nella Parte richiesta, in virtù dei principi di cui sopra ai consid. 1.2 e 1.3, è tuttavia sufficiente una pena privativa della libertà non inferiore, nel massimo, a sei mesi (art. 2 Convenzione sull'estradizione UE). Quando la condanna a una pena è già stata pronunciata o una misura di sicurezza è già stata inflitta sul territorio della Parte richiedente, la sanzione presa deve essere, dal canto suo, di almeno quattro mesi (art. 2 n. 1 seconda frase CEEstr).
E. 3.2 Giusta l’art. 12 n. 2 CEEstr, la domanda d'estradizione deve essere accompa- gnata dall’originale o la copia autentica di una decisione esecutiva di condanna o di un mandato di arresto o di qualsiasi altro atto avente la stessa forza, rila- sciato nelle forme prescritte nella legge dalla Parte richiedente (lett. a), da un esposto dei fatti, per i quali l’estradizione è domandata, in cui il tempo e il luogo del loro compimento, la loro qualificazione legale e il riferimento alle disposizioni legali loro applicabili saranno indicate il più esattamente possibile (lett. b; v. an- che l’art. 28 cpv. 3 lett. a AIMP e art. 10 OAIMP) e da una copia delle disposi- zioni legali applicabili o, se ciò fosse impossibile, da una dichiarazione sul diritto applicabile, come anche il segnalamento il più preciso possibile dell’individuo reclamato e qualsiasi altra informazione atta a determinare la sua identità e la sua cittadinanza (lett. c). Ciò deve permettere all'autorità richiesta di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza. Essa deve segnatamente poter controllare che la condizione della doppia punibilità sia rispettata. L'auto- rità richiedente non è in ogni caso tenuta a fornire prove a sostegno delle sue allegazioni. L'autorità richiesta non esamina le questioni di fatto, né si pronuncia sulla colpevolezza dell'estradando, né procede alla valutazione delle prove; essa è legata all'esposto dei fatti presentato nella domanda, nella misura in cui questa non presenti errori manifesti, lacune o contraddizioni immediatamente rilevabili (v. DTF 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid 5b pag. 121 e seg.).
E. 3.3 Quanto al contenuto, occorre osservare come la domanda di estradizione ita- liana abbia referenziato le sentenze emesse a carico dell’insorgente, dalle quali risulta con chiarezza la fattispecie per la quale egli è stato condannato in ma- niera definitiva. Le istanze del 29 marzo 2023 e del 12 aprile 2023 concernono
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l’adozione di provvedimenti relativi alla pena e della sua esecuzione e sono state indirizzate al Giudice dell’esecuzione presso la Corte di appello di Torino, rispettivamente al Tribunale di sorveglianza di Torino e non all’autorità rogante in quanto tale. Non essendo per loro natura oggetto dell’incarto estradizionale, non si può esigere ch’esse siano espressamente indicate nella domanda di estradizione. Inoltre, l’UFG è stato posto al corrente di tali istanze, più volte, dall’estradando stesso, per cui, nemmeno si può ritenere che l’assenza di rife- rimenti al riguardo nella domanda di estradizione abbia pregiudicato all’autorità di esecuzione la possibilità di scandagliare l’eventuale insorgere di ostacoli all'assistenza ad esse relazionati. Le condizioni di cui art. 12 n. 2 CEEstr e 28 cpv. 2 e 3 AIMP risultano dunque soddisfatte.
E. 3.4 Venendo ai presupposti stessi dell’estradizione, va rilevato che, come già pre- cisato dalla giurisprudenza, laddove sia già stata pronunciata una condanna, la mera eventualità che la competente autorità italiana riduca la pena inflitta in virtù del riconoscimento del vincolo della continuazione non incide sulla validità della decisione (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2023.92 del 17 agosto 2023 consid. 2.2). Inoltre, le questioni inerenti alle modalità di esecuzione della pena nello Stato rogante non rientrano nelle prerogative dello Stato richiesto. Una volta autorizzata l’estradizione sarà compito delle autorità italiane prendere decisioni in merito al regime di detenzione nel quale l’estradato dovrà scontare la pena, fermo restando che le stesse, alle quali l’insorgente si è già rivolto e potrà rivolgersi anche in futuro, potranno se del caso rinunciare alla detenzione o adottare misure adeguate per prevenire eventuali rischi relazionati al suo stato valetudinario (v. in questo senso la giurisprudenza referenziata in ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 699). Dal canto suo, lo Stato estradante esamina solo se le condizioni per ac- cordare l’estradizione siano adempiute sulla base degli elementi che emergono dalla domanda, alla quale è legato fatti salvi errori o lacune manifeste che in concreto però non emergono. Pertanto, anche l’esistenza dell’istanza di differi- mento presentata al Tribunale di sorveglianza di Torino il 12 aprile 2023 è in questa sede ininfluente. Dal punto di vista dello Stato richiesto, basti osservare come, ad oggi, l'autorità rogante non abbia ritirato né tantomeno modificato la propria domanda di estradizione pur dovendo presumibilmente essere al cor- rente di eventuali sviluppi in merito al computo ed all’esecuzione della pena. Di conseguenza non v’è motivo di respingere, rispettivamente sospendere, l’estra- dizione fino a diritto conosciuto sulle istanze presentate in Italia dai legali dell’estradando.
E. 4 Richiamandosi a quanto già addotto nella procedura di reclamo concernente l’ordine di arresto in vista di estradizione (v. sentenza RH.2023.15 del 6 settem- bre 2023), l’estradando sottolinea nuovamente il suo precario stato di salute, aggravato dalla situazione detentiva e dalla, a suo dire, insufficiente presa a
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carico presso le strutture carcerarie cantonali (v. act. 1, punto 4.3 e act. 6, punto 4).
E. 4.1 Su riserva del rischio di subire trattamenti inumani o degradanti (v. art. 3 CEDU; 37 cpv. 3 AIMP; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.44 dell’11 maggio 2011 consid. 6), non invocato e che manifestamente non ricorre in concreto, la CEEstr non permette allo Stato richiesto di rifiutare l'estradizione perché la persona ricercata è malata o il suo stato di salute necessita di un trattamento medico. Né l’Italia né la Svizzera hanno formulato riserve in tal senso (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2021.174 del 22 settem- bre 2021 consid. 6.2.2). Nemmeno il diritto interno – gerarchicamente subordi- nato al trattato multilaterale – prevede un tale motivo d'esclusione della coope- razione internazionale (v. sentenza del Tribunale federale 1A.116/2003 del 26 giugno 2003 consid. 2.1 e referenze citate; sentenza RR.2021.174 consid. 6.1.2). Sotto questo profilo non v’è dunque ragione per approfondire ulterior- mente la questione.
E. 5 Alla luce di quanto precede, non essendo ravvisabili ulteriori ostacoli, l’estradi- zione può essere concessa, di modo che, il ricorso va respinto.
E. 6 Da ultimo il ricorrente rinnova la sua richiesta di poter beneficiare di misure so- stitutive alla detenzione estradizionale, negando l'esistenza di un pericolo di fuga. Egli sostiene di avere stretti legami con la Svizzera, in particolare col Ti- cino, centro dei suoi interessi personali e professionali e sua residenza da quin- dici anni. A Ligornetto risiederebbe con la moglie e quattro figli (nati nel 1998, 2001, 2009 e 2011), come lui beneficiari di un permesso di domicilio. Da quando sarebbero arrivati in Svizzera, i figli più grandi avrebbero frequentato le scuole e la formazione professionale sul territorio. I due figli più piccoli, ancora mino- renni, sarebbero nati e cresciuti nel Mendrisiotto. L’insorgente e la sua famiglia sarebbero perfettamente integrati nel Cantone. La ditta individuale di cui sa- rebbe titolare costituirebbe la fonte principale di sostentamento dell’intero nu- cleo famigliare. Il ricorrente non avrebbe legami in altri Paesi, all’infuori dell’Ita- lia. Egli non si sarebbe mai reso irreperibile alle autorità italiane, avendo anche presentato a quest’ultime un’istanza di riconoscimento del vincolo della conti- nuazione concernente le condanne a suo carico. A mente di A., le sue precarie condizioni di salute costituirebbero un ulteriore motivo per escludere il pericolo di fuga. Egli sarebbe affetto da grave malattia che lo obbligherebbe a continui controlli e accertamenti presso ospedali e cliniche. Il suo caso sarebbe del tutto simile a due fattispecie referenziate dalla giurisprudenza, nel cui contesto sa- rebbero state concesse delle misure sostitutive alla detenzione estradizionale (v. sentenze del Tribunale federale 8G.76/2001 del 14 novembre 2001 e G.55/1993 del 22 ottobre 1993). Inoltre, a mente dell’estradando, vista la
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domanda di differimento della pena presentata il 12 aprile 2023 all’attenzione del Tribunale di sorveglianza di Torino, non vi sarebbero più i presupposti per la detenzione estradizionale, che risulterebbe ingiustificata e, soprattutto, non proporzionata. Quali misure sostitutive egli propone la consegna dei documenti personali di identità e di viaggio, così come il suo permesso di domicilio; l’ob- bligo d’annuncio con una frequenza da determinarsi da questa Corte; l’applica- zione del braccialetto elettronico e il versamento di una cauzione di fr. 50’000.–, ch’egli si dice disponibile a reperire presso “persone vicine”.
E. 6.1 Una persona detenuta a titolo estradizionale può chiedere la liberazione prov- visoria in qualsiasi momento (art. 50 cpv. 3 AIMP). La decisione dell'UFG al riguardo può essere impugnata presso la Corte dei reclami penali entro dieci giorni (art. 48 cpv. 2 e 50 cpv. 3 AIMP). Tuttavia, la Corte dei reclami penali può eccezionalmente pronunciarsi in prima istanza su una richiesta di scarcerazione presentata nell'ambito di un ricorso contro una decisione di estradizione, se un eventuale rifiuto dell'estradizione comporterebbe anche la liberazione diretta del ricorrente, avendo tale richiesta natura puramente accessoria (sentenza del Tri- bunale federale 1A.13/2007 del 9 marzo 2017 consid. 1.2; sentenza del Tribu- nale penale federale RR.2008.59 del 19 giugno 2008 consid. 2.2).
E. 6.2 Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la car- cerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcera- zione rimane l'eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ZIMMERMANN, op. cit., n. 348 e n. 350; HEIMGARTNER, Auslieferungsrecht, 2002, pag. 57). L'ordine di arresto in vista di estradizione può tuttavia essere annul- lato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all'estradizione né comprometterà l'istru- zione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano e possono essere adottati altri provvedimenti cautelari (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o, ancora, se l'estradizione appare manifestamente inam- missibile (art. 51 cpv. 1 AIMP).
E. 6.3 La sussistenza dei presupposti che giustificano l'annullamento dell'ordine di ar- resto, rispettivamente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri ri- gorosi, tali da non rendere illusorio l'impegno assunto dalla Svizzera di conse- gnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudicato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (art. 1 CEEstr); la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace in altri termini a condizioni più rigorose di quelle applicabili in materia di carcerazione preventiva (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223
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consid. 2c). In questo contesto, le precarie condizioni di salute del detenuto in vista di estradizione possono a determinate condizioni costituire un motivo va- lido per interrompere la prosecuzione della detenzione e ordinare altri provve- dimenti cautelari ai sensi dell'art. 47 cpv. 2 AIMP (v. sentenze del Tribunale federale 8G.11/2003 del 21 febbraio 2003 consid. 4 e 1A.283/2000 del 20 no- vembre 2000 consid. 3d; sentenze del Tribunale penale federale RR.2009.329 del 24 novembre 2009 consid. 5.3; RR.2009.308 del 19 ottobre 2009 con- sid. 7.2-7.3).
E. 6.4 Nel caso in narrativa, già solo poiché, alla luce di quanto esposto sopra, l'estra- dizione dell’insorgente può essere concessa, la richiesta accessoria di scarce- razione deve essere respinta. Per sovrabbondanza, va osservato come nella sentenza del 6 settembre 2023, questa Corte abbia già ampiamente esposto i motivi per i quali, nel caso di A., non si era manifestamente in presenza di cir- costanze particolari che giustificassero di derogare, in via eccezionale, alla re- gola della carcerazione (v. sentenza RH.2023.15 consid. 3 e segg., in partico- lare 3.3). Visto che nell’odierna procedura ricorsuale l’insorgente non adduce elementi nuovi che permettano di rimettere in discussione la precedente disa- mina, tali considerazioni rimangono valide. Pur tenendo in considerazione i le- gittimi interessi e i legami personali e professionali con il suolo elvetico, non può essere escluso che, nell’imminenza di un’estradizione all'Italia, l’estradando tenti di sottrarsi alla giustizia. Ciò a maggior ragione atteso che, ad oggi, le istanze presentate in Italia non hanno condotto ad una riduzione di pena o all’adozione di un diverso regime di espiazione e vi è dunque la concreta pos- sibilità che l’insorgente debba scontare una pena relativamente lunga. Come illustrato nella sentenza RH.2023.15, le condizioni di salute del ricorrente non configurano eo ipso un motivo di attenuazione del pericolo di fuga, nella misura in cui sussiste la possibilità di una presa a carico medica anche in altri Paesi che vantano rapporti estradizionali meno stretti con l’Italia. Inoltre, nemmeno a fronte di quanto addotto nella presente procedura ricorsuale, vi sono elementi che permettano di concludere alla non carcerabilità dell’estradando. Il preteso infortunio intercorso il 17 aprile 2023, di cui le autorità sono state poste al cor- rente nell’ambito dell’interrogatorio dell’8 agosto 2023 (v. act. 1.11, pag. 2), nulla muta in questo contesto. D’un lato dalla documentazione medica non ne emer- gono i dettagli. Dall’altro, tale circostanza risulta antecedente alla valutazione del Servizio di medicina penitenziaria cantonale (EOC), che in data 21 agosto 2023 ha sancito la compatibilità dello stato di salute dell’estradando con la de- tenzione (v. incarto RH.2023.15, act. 3.10). Anche quanto addotto in sede di replica, mediante la quale l’insorgente fa stato della non conformità della presa a carico medica rispetto alle garanzie ricevute, non influisce direttamente sulla carcerabilità. Si deve invero partire dall’assunto che il Penitenziario cantonale disponga di medici pronti ad intervenire in caso di necessità e che eventuali visite mediche esterne devono in ogni caso essere preventivamente concordate
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con l'istituto (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2010.89 del 17 mag- gio 2010 consid. 3.4).
E. 6.5 Per quanto concerne in particolare la rinnovata richiesta di adozione di misure sostitutive, questa Corte ritiene che esse non risultino, ora come in precedenza, sufficienti a scongiurare un pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329 consid. 1.1.2 e riferimenti citati). Inoltre, il Tribunale fe- derale ha precisato che l'assenza di una dettagliata esposizione della situazione finanziaria dell'estradando impedisce all'autorità preposta di fissare l'importo della cauzione, ritenuto pure che, mancando dati completi, anche una cauzione elevata non sarebbe sufficiente a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale federale 8G.11/2003 del 21 febbraio 2003 consid. 5; v. anche sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2010.76 del 5 maggio 2010 consid. 4.3). Nella procedura riguardante l’ordine di arresto in vista di estradizione, l’insor- gente aveva specificato che, alla luce della sua situazione finanziaria, gli risul- tava difficile e poco congruo proporre il deposito di una cauzione (v. incarto RH.2023.15, act. 1, pag. 10). Oggi, nonostante egli dichiari di aver dovuto fare ricorso a un prestito per far fronte alle spese correnti (v. act. 1, pag. 3), si dice disponibile a reperire a tal fine la somma di fr. 50’000.– presso persone vicine, senza però fornire dettagli concreti al riguardo. Sennonché, l'imperscrutabile origine di detto denaro rende praticamente impossibile a questo Tribunale defi- nire la proporzionalità complessiva di questa offerta di cauzione (v. a questo riguardo la sentenza RR.2010.89 consid. 3.5), fermo restando inoltre che, per essere effettiva, tale misura deve intaccare il patrimonio stesso dell’estradando, prevenendo ch’egli si sottragga all’estradizione.
E. 6.6 Da ultimo, va anche osservato che, diversamente da quanto preteso dall’insor- gente, il caso in esame differisce dagli esempi giurisprudenziali citati nel gra- vame. Nel 2001 il Tribunale federale ha effettivamente ordinato la liberazione di una donna americana di 47 anni residente a Zurigo, ritenendo che le precarie condizioni di salute dell’estradanda, unitamente al fatto che la stessa, una volta al corrente dell'inchiesta penale in Italia, non avesse intrapreso nulla per la- sciare la Svizzera, giustificassero l’adozione di misure sostitutive (v. sentenza del Tribunale federale 8G.76/2001 del 14 novembre 2001 consid. 3c). Va tutta- via osservato come nel caso in questione, benché non disponesse della cittadi- nanza elvetica, l’estradanda fosse giunta a Zurigo nel 1955, allorquando era ancora in fasce. In Svizzera dirigeva una nota azienda di famiglia, i cui valori patrimoniali erano già stati sequestrati nell’ambito del procedimento. Inoltre, l’estradizione non era finalizzata all’esecuzione di una pena, bensì al persegui- mento di reati connessi con la ricettazione di opere d’arte, e ciò in un Paese diverso da quello di cui era cittadina (v. sentenza 8G.76/2001 consid. 3b). Seb- bene la patologia cardiaca di cui soffriva l’estradanda presentasse effettiva- mente dei punti di contatto con quella di A., dalle considerazioni del Tribunale federale si evince chiaramente che il pericolo di fuga, definitivamente escluso
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mediante il deposito cauzionale di fr. 50'000.–, era già stato giudicato estrema- mente esiguo sulla base di un insieme di fattori particolarmente favorevoli che non ricorrono in concreto. Per quanto concerne invece il caso di cui alla sen- tenza G.55/1993 del 22 ottobre 1993, decisiva era stata, oltre alle condizioni di salute, l’avanzata età della persona da estradare che faceva apparire una fuga verso un Paese terzo inverosimile (v. DTF 130 II 306 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.45 del 20 dicembre 2005 consid. 2.2.2). Nel suo esposto il ricorrente sembra peraltro ignorare l’ampia giurisprudenza che va nel senso contrario; ad esempio questa Corte ha già escluso l’adozione di misure sostitutive anche in presenza d'innumerevoli fattori di rischio cardiova- scolari che avevano condotto ad ammettere solo con riserva l’idoneità alla car- cerazione di un uomo di 73 anni residente da 20 anni in Ticino; questo poiché a fronte di una pena detentiva pluriennale pronunciata in Italia, il pericolo di fuga permaneva molto alto (cfr. sentenza RR.2010.89 consid. 3.4 e segg.).
E. 6.7 La richiesta accessoria di scarcerazione va di conseguenza respinta.
E. 7 Il ricorrente sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell’avv. Letizia Vezzoni (v. RP.2023.42, act. 1).
E. 7.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patro- cinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Indipendentemente da quanto precede, il diritto all’assi- stenza giudiziaria gratuita deriva anche dall’art. 29 cpv. 3 Cost. (v. DTF 129 I 129 consid. 2.1; sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 dell’11 agosto 2021 consid. 3.1; 2C_367/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 3.1). Non dispone dei mezzi necessari colui che può far fronte alle spese di causa solo intaccando il minimo vitale "allargato" suo e della sua famiglia, valutati tenendo in conside- razione sia il reddito che il patrimonio (v. DTF 124 I 1 consid. 2a). Una parte è da considerarsi quindi indigente allorquando, per pagare le spese processuali e le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per coprire i bisogni fondamentali personali e della propria famiglia (v. DTF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 con- sid. 3b; sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.111 del 24 novembre 2005 consid. 1). Il Tribunale federale considera prive di probabilità di successo le conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere definite serie. Deci- sivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari
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affronterebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gratuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata somma- riamente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (v. DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; 124 I 304 consid. 2c; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011 consid. 3.1).
E. 7.2 L’esame della situazione finanziaria del richiedente è riferito al momento in cui l’istanza è presentata (v. DTF 141 III 369 consid. 4.1; sentenza del Tribunale federale 6B_304/2021 del 12 aprile 2021 consid. 3). La parte che richiede l'as- sistenza giudiziaria ha il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto pos- sibile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Essa è obbligata a cooperare: l’autorità confrontata con la domanda non è obbligata a chiarire da sola i fatti ivi contenuti né a verificare d’ufficio le allegazioni dell’istante (v. sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; 5A_716/2018 del 27 novembre 2018 consid. 3.2; 9C_784/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 2). Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'immagine fedele, completa e coerente della situa- zione finanziaria del richiedente (v. DTF 135 I 221 consid. 5.1). In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficientemente sostanziato o di- mostrato lo stato di indigenza (v. DTF 125 IV 161 consid. 4a; sentenze 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; sentenze del Tribunale pe- nale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014 consid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006 consid. 6.1; cfr. anche HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 59a e 59b ad art. 132 CPP; BÜHLER, Die Prozess- armut, in C. Schöbi [ed.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unent- geltliche Prozessführung, 2001, pag. 189 e segg.).
E. 7.3 In concreto, il ricorrente ha inoltrato a questa Corte l’apposito formulario compi- lato (v. RP.2023.35, act. 4). Egli ha confermato buona parte delle informazioni già trasmesse nell'ambito della procedura RH.2023.15 relativa alla detenzione estradizionale, tenendo a precisare che (v. act. 1, pag. 3):
- “A. era la fonte principale di sostentamento dell’intero nucleo familiare, venuta evidentemente a mancare con il suo arresto. Quale indipendente, egli non è neppure soggetto a termini di disdetta del contratto di lavoro, quindi il suo reddito è praticamente azzerato dalla sua carcerazione. Sia la moglie che uno dei figli (2001) lavoravano a tempo parziale con lui, cosa evidentemente non più possibile laddove è venuta a mancare la con- duzione dell’attività. L’unica entrata sussidiaria è quella del primogenito (1998) che è tuttavia al suo primo impiego quale meccanico, ciò che evi- dentemente non genera un’entrata sufficiente per il sostentamento di cin- que persone;
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- nel primo semestre 2023 la situazione finanziaria del signor A. era già divenuta difficoltosa, tanto da indurlo a chiedere ed ottenere dei prestiti (cfr. documentazione allegata a plico doc. 4, loan facility agreement per EUR 40’000.-), rispettivamente un ricalcolo dei contributi alle assicura- zioni sociali per l’anno 2023, ricordando sin d’ora come da aprile 2023 lo stesso si trovasse in infortunio e con un’incapacità lavorativa;
- i due veicoli indicati quali proprietà dei coniugi A. sono in realtà, come da documentazione allegata al formulario (doc. 4), veicoli in Ieasing”.
E. 7.4 Nel formulario, per quanto riguarda la sua sostanza, egli dichiara di avere circa fr. 300.– su un conto alla banca B. e una partecipazione societaria del valore di CH 14'325.–, mentre la moglie disporrebbe di circa fr. 24'000.– presso la banca C., circa fr. 4’000.– presso la banca B. e fr. 42'000.– in titoli, oltre a un immobile del valore di fr. 1'250'000.– (v. ibidem, pag. 3). L’insorgente indica di avere debiti per fr. 172'800.–; la moglie per fr. 944'600.–, di cui fr. 934'600.– in relazione a un’ipoteca immobiliare (v. ibidem). Le spese mensili complessive del reclamante ammontano a fr. 1'557.– così suddivise: fr. 548.– per premi dell’assicurazione malattie, fr. 84.– per l’assicurazione economia domestica e responsabilità civile privata, fr. 112.– per un’assicurazione vita, fr. 176.– per al- tre assicurazioni, fr. 208.– per spese mediche non rimborsate e fr. 429.– per contributi sociali non dedotti dal salario. Quelle della moglie, di fr. 1'270.–, sono così suddivise: fr. 498.– per interessi ipotecari, fr. 548.– per premi dell’assicu- razione malattia, fr. 84.– per l’assicurazione economia domestica e responsa- bilità civile, fr. 128.– per altri premi assicurativi e fr. 12.– per spese per trasporti pubblici (v. ibidem, pag. 4). Il reclamante dichiara infine di percepire un salario netto mensile di circa fr. 2’500.– (v. ibidem, pag. 5).
E. 7.5 Ora, anche considerando la diminuzione delle entrate e le comprensibili com- plicazioni generate dalla carcerazione estradizionale, viste le cifre di cui sopra relative alla sostanza e ai redditi del ricorrente e della moglie, nonché la deci- sione di tassazione relativa al 2021 (v. act. 1.4), la quale menziona per l’insor- gente (e la moglie) un reddito imponibile complessivo di fr. 68'800.– e una so- stanza mobiliare (“Numerario, biglietti di banca, oro e metalli preziosi”) di fr. 41'155.–, permangono dei dubbi quanto al fatto che l’estradando, per far fronte alle spese di causa sia costretto ad intaccare i mezzi necessari per co- prire i bisogni fondamentali personali e della propria famiglia. A prescindere da ciò, detta domanda è in ogni caso da disattendere già per l’assenza di sufficienti probabilità di successo del ricorso, visto che i motivi addotti nello stesso sono in contrasto con le normative e i consolidati principi giurisprudenziali che reg- gono il diritto estradizionale. In effetti, già al momento dell’inoltro del gravame, dagli atti non emergeva l’esistenza di ostacoli all’estradizione o di altre carenze determinanti nel provvedimento impugnato. Per questi motivi, la richiesta di as- sistenza giudiziaria va respinta, sia per ciò che concerne la dispensa dal
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pagamento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l'assunzione dell'o- norario del suo difensore.
E. 8 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fis- sata in concreto a fr. 2'000.– a carico del ricorrente.
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Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La richiesta accessoria di scarcerazione è respinta.
- La richiesta di assistenza giudiziaria gratuita è respinta.
- La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico del ricorrente.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 24 novembre 2023 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Nathalie Zufferey, Cancelliere Lorenzo Rapelli
Parti
A., in detenzione estradizionale
rappresentato dall'avv. Letizia Vezzoni, Ricorrente
contro
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI, Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia
Decisione di estradizione (art. 55 AIMP); richiesta acces- soria di scarcerazione (art. 50 cpv. 3 AIMP); assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA).
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2023.158 Procedura secondaria: RP.2023.42
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Fatti: A. Il 27 marzo 2023, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’ap- pello di Torino ha spiccato un ordine di carcerazione nei confronti di A. nell’am- bito del procedimento SIEP n. 151/2023, finalizzato all’esecuzione di una pena complessiva di 4 anni e 8 mesi di reclusione per bancarotta fraudolenta, truffa aggravata e altri reati commessi in Italia tra il 2002 e il 2010, pena basata su due sentenze: una del 20 febbraio 2008 emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Novara, divenuta definitiva il 26 marzo 2008, e l’altra del 9 dicembre 2021 emessa dalla Corte d’appello di Torino, cresciuta in giudi- cato il 17 gennaio 2023 (v. act. 1.5).
B. Con domanda del 13 luglio 2023, il Ministero della Giustizia italiano, basandosi sull’ordine di esecuzione di cui sopra, ha richiesto all’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) l’arresto e l’estradizione di A. (v. act. 4.1).
C. Il 24 luglio 2023, l'UFG ha dato mandato al Ministero pubblico del Canton Ticino di procedere all’arresto del predetto sulla base di un ordine di arresto ai fini di estradizione emesso il medesimo giorno (v. act. 4.2 e 4.3) ed eseguito l’8 agosto 2023 (v. act. 4.4). Interrogato lo stesso giorno dalle autorità ticinesi, A. ha con- fermato di essere la persona ricercata dalle autorità italiane, opponendosi tut- tavia a un’estradizione in via semplificata (v. act. 4.5).
D. Il 18 agosto 2023, A. è insorto contro il suddetto ordine di arresto postulandone l’annullamento con pedissequa sua scarcerazione; subordinatamente previa adozione di misure sostitutive. La Corte dei reclami penali ha respinto tale im- pugnativa in data 6 settembre 2023 (v. sentenza RH.2023.15 del 6 settembre 2023).
E. Mediante decisione del 14 settembre 2023, l'UFG ha concesso l'estradizione di A. all'Italia (v. act. 1.2).
F. Il 16 ottobre 2023, A. ha interposto ricorso al Tribunale penale federale avverso la predetta decisione, chiedendo l’annullamento del punto 1 del dispositivo e la contestuale reiezione della domanda di estradizione, nonché di essere posto immediatamente in libertà. In subordine egli ha postulato il rinvio degli atti all’UFG in attesa di complemento da parte delle autorità italiane quanto alle istanze pendenti, anch’esso con simultanea sua scarcerazione, se del caso vin- colata all’adozione di misure sostitutive. Egli ha chiesto inoltre la concessione
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dell’assistenza giudiziaria gratuita con il gratuito patrocinio nella persona dell’avv. Letizia Vezzoni (v. act. 1).
G. Con risposta del 18 ottobre 2023, l’UFG ha postulato la reiezione del gravame, rinviando integralmente alla decisione impugnata (v. act. 4).
H. Con replica del 9 novembre 2023, trasmessa all’UFG per conoscenza (v. act. 7), il ricorrente ha confermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 6). Conte- stualmente, egli ha trasmesso a questa Corte il formulario compilato relativo alla domanda di assistenza giudiziaria gratuita (v. procedura RP.2023.42, act. 4).
Le argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1.
1.1 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudi- ziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 LOAP, la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (v. art. 50 cpv. 1 PA), il ricorso è tempe- stivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricor- rere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).
1.2 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzi- tutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizio- nale alla CEEstr del 17 marzo 1978 (PA II CEEstr; RS 0.353.12), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, dal Terzo Protocollo addizionale alla CEEstr del 10 novembre 2010 (PA III CEEstr; RS.0353.13), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicem- bre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016, nonché dal Quarto Protocollo addizionale alla CEEstr del 20 settembre 2012 (PA IV CEEstr; RS 0.353.14), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016. Di rilievo sono inoltre, a partire dal 12 dicembre 2008, gli art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del
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14 giugno 1985 (CAS; n° CELEX 42000A0922(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62; testo non pub- blicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi set- toriali con l’UE”, 8.1 Allegato A; https://www.admin.ch/opc/it/european-union/in- ternational-agreements/008.html) unitamente al regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novembre 2018 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il re- golamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la de- cisione 2010/261/UE della Commissione, segnatamente gli art. 26-31 (n. CELEX 32018R1862; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 312 del 7 di- cembre 2018, pag. 56-106; “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l'UE”, 8.4 Sviluppi dell'acquis di Schengen), così come, a partire dal 5 novembre 2019, le disposizioni della Convenzione del 27 settembre 1996 relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea (Convenzione sull’estradizione UE; n° CELEX 41996A1023(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 313 del 23 ottobre 1996, pag. 12-23, “Raccolta dei testi giuridici ri- guardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.2 Allegato B) che in applicazione della Decisione 2003/169/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003 (n° CELEX 32003D0169; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 67 del 12 marzo 2003, pag. 25 e seg., “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.2 Allegato B) costituiscono uno sviluppo dell’acquis di Schengen (ov- vero gli art. 2, 6, 8, 9 e 13 nonché l’art. 1, per quanto pertinente agli altri articoli). Restano impregiudicate disposizioni più favorevoli all’assistenza in vigore tra le parti (art. 59 n. 2 CAS; art. 1 n. 2 Convenzione sull’estradizione UE).
1.3 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
2. Il ricorrente solleva anzitutto una “riserva prudenziale” quanto alla, a suo dire, “non chiara sussunzione giuridica” dell’UFG in punto all’esame della doppia pu- nibilità.
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2.1 L'obbligo di motivazione, derivante dal diritto di essere sentito, prevede che l'au- torità debba menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a de- cidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter eserci- tare il controllo sullo stesso (v. DTF 136 I 229 consid. 5.5; 121 I 54 consid. 2; 117 Ib 481 consid. 6b/bb, nonché più ampiamente ALBERTINI, Der verfas- sungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, 2000, pag. 400 e segg., con altri rinvii giurisprudenziali). L'autorità di esecuzione non è tenuta a discutere in maniera dettagliata tutti gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni conclusione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni decisive per l'esito del litigio (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b; sentenza del Tribu- nale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011 consid. 3.2.1).
2.2 Nel provvedimento impugnato, che consta di complessive 10 pagine, l’UFG, al punto 4.2, ha constatato come i reati ascritti all’insorgente possano essere prima facie sussunti quali truffa in materia di prestazioni e di tasse ai sensi dell’art. 14 della legge federale sul diritto penale amministrativo del 22 marzo 1974 (DPA; RS 313.0), falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 CP, truffa ai sensi dell’art. 146 CP, cattiva gestione ai sensi dell’art. 165 CP e omissione della contabilità ai sensi dell’art. 166 CP, infrazioni per le quali il diritto svizzero prevede pene detentive fino a 3, rispettivamente 5 anni. Così facendo, l’autorità di esecuzione ha sufficientemente illustrato i motivi che l'hanno condotta a de- cidere in favore dell’estradizione sotto il profilo della doppia punibilità. La moti- vazione della decisione impugnata non presta il fianco a critiche nemmeno in punto ad altre questioni.
3. Nel prosieguo della sua impugnativa, A. contesta la fondatezza della domanda di estradizione, sostenendo che la stessa si baserebbe su fatti incompleti e la- cunosi, nella misura in cui non terrebbe conto dell'istanza per il riconoscimento del vincolo della continuazione, da lui presentata il 29 marzo 2023 dinanzi al Giudice dell’esecuzione presso la Corte di appello di Torino contestualmente alla richiesta di rideterminare la pena da scontare in un limite inferiore ai 4 anni, ciò che, a suo dire, gli permetterebbe di accedere ad un’esecuzione alternativa alla detenzione carceraria. Poiché le argomentazioni all’origine di detta istanza sarebbero assolutamente meritevoli di tutela, la domanda di estradizione pre- sentata nelle more di una procedura di tale natura, oltre a risultare manifesta- mente iniqua, non adempirebbe ai requisiti in materia di esposizione dei fatti. Medesime considerazioni si imporrebbero anche per l’assenza di riferimenti, nella domanda di estradizione, quanto alla successiva istanza di differimento della pena, inoltrata il 12 aprile 2023 all’attenzione del Tribunale di sorveglianza
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di Torino sulla base di considerazioni relative al suo stato valetudinario. Per questi motivi, la domanda di estradizione andrebbe respinta o quantomeno so- spesa fintanto che non sarà stata emessa e comunicata dall’autorità italiana la decisione definitiva in merito alle istanze del 29 marzo 2023 e del 12 aprile 2023.
3.1 Sulla base della CEEstr, le Parti Contraenti sono di principio tenute a estradarsi reciprocamente gli individui perseguiti per un reato o ricercati per l’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza dalle autorità giudiziarie (art. 1 CEEstr). Danno luogo all'estradizione i fatti che le leggi della Parte richiedente e della Parte richiesta puniscono con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà di un massimo di almeno un anno o con una pena più severa (art. 2 n. 1 prima frase CEEstr). Per quanto riguarda la pena prevista nella Parte richiesta, in virtù dei principi di cui sopra ai consid. 1.2 e 1.3, è tuttavia sufficiente una pena privativa della libertà non inferiore, nel massimo, a sei mesi (art. 2 Convenzione sull'estradizione UE). Quando la condanna a una pena è già stata pronunciata o una misura di sicurezza è già stata inflitta sul territorio della Parte richiedente, la sanzione presa deve essere, dal canto suo, di almeno quattro mesi (art. 2 n. 1 seconda frase CEEstr).
3.2 Giusta l’art. 12 n. 2 CEEstr, la domanda d'estradizione deve essere accompa- gnata dall’originale o la copia autentica di una decisione esecutiva di condanna o di un mandato di arresto o di qualsiasi altro atto avente la stessa forza, rila- sciato nelle forme prescritte nella legge dalla Parte richiedente (lett. a), da un esposto dei fatti, per i quali l’estradizione è domandata, in cui il tempo e il luogo del loro compimento, la loro qualificazione legale e il riferimento alle disposizioni legali loro applicabili saranno indicate il più esattamente possibile (lett. b; v. an- che l’art. 28 cpv. 3 lett. a AIMP e art. 10 OAIMP) e da una copia delle disposi- zioni legali applicabili o, se ciò fosse impossibile, da una dichiarazione sul diritto applicabile, come anche il segnalamento il più preciso possibile dell’individuo reclamato e qualsiasi altra informazione atta a determinare la sua identità e la sua cittadinanza (lett. c). Ciò deve permettere all'autorità richiesta di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza. Essa deve segnatamente poter controllare che la condizione della doppia punibilità sia rispettata. L'auto- rità richiedente non è in ogni caso tenuta a fornire prove a sostegno delle sue allegazioni. L'autorità richiesta non esamina le questioni di fatto, né si pronuncia sulla colpevolezza dell'estradando, né procede alla valutazione delle prove; essa è legata all'esposto dei fatti presentato nella domanda, nella misura in cui questa non presenti errori manifesti, lacune o contraddizioni immediatamente rilevabili (v. DTF 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid 5b pag. 121 e seg.).
3.3 Quanto al contenuto, occorre osservare come la domanda di estradizione ita- liana abbia referenziato le sentenze emesse a carico dell’insorgente, dalle quali risulta con chiarezza la fattispecie per la quale egli è stato condannato in ma- niera definitiva. Le istanze del 29 marzo 2023 e del 12 aprile 2023 concernono
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l’adozione di provvedimenti relativi alla pena e della sua esecuzione e sono state indirizzate al Giudice dell’esecuzione presso la Corte di appello di Torino, rispettivamente al Tribunale di sorveglianza di Torino e non all’autorità rogante in quanto tale. Non essendo per loro natura oggetto dell’incarto estradizionale, non si può esigere ch’esse siano espressamente indicate nella domanda di estradizione. Inoltre, l’UFG è stato posto al corrente di tali istanze, più volte, dall’estradando stesso, per cui, nemmeno si può ritenere che l’assenza di rife- rimenti al riguardo nella domanda di estradizione abbia pregiudicato all’autorità di esecuzione la possibilità di scandagliare l’eventuale insorgere di ostacoli all'assistenza ad esse relazionati. Le condizioni di cui art. 12 n. 2 CEEstr e 28 cpv. 2 e 3 AIMP risultano dunque soddisfatte.
3.4 Venendo ai presupposti stessi dell’estradizione, va rilevato che, come già pre- cisato dalla giurisprudenza, laddove sia già stata pronunciata una condanna, la mera eventualità che la competente autorità italiana riduca la pena inflitta in virtù del riconoscimento del vincolo della continuazione non incide sulla validità della decisione (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2023.92 del 17 agosto 2023 consid. 2.2). Inoltre, le questioni inerenti alle modalità di esecuzione della pena nello Stato rogante non rientrano nelle prerogative dello Stato richiesto. Una volta autorizzata l’estradizione sarà compito delle autorità italiane prendere decisioni in merito al regime di detenzione nel quale l’estradato dovrà scontare la pena, fermo restando che le stesse, alle quali l’insorgente si è già rivolto e potrà rivolgersi anche in futuro, potranno se del caso rinunciare alla detenzione o adottare misure adeguate per prevenire eventuali rischi relazionati al suo stato valetudinario (v. in questo senso la giurisprudenza referenziata in ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 699). Dal canto suo, lo Stato estradante esamina solo se le condizioni per ac- cordare l’estradizione siano adempiute sulla base degli elementi che emergono dalla domanda, alla quale è legato fatti salvi errori o lacune manifeste che in concreto però non emergono. Pertanto, anche l’esistenza dell’istanza di differi- mento presentata al Tribunale di sorveglianza di Torino il 12 aprile 2023 è in questa sede ininfluente. Dal punto di vista dello Stato richiesto, basti osservare come, ad oggi, l'autorità rogante non abbia ritirato né tantomeno modificato la propria domanda di estradizione pur dovendo presumibilmente essere al cor- rente di eventuali sviluppi in merito al computo ed all’esecuzione della pena. Di conseguenza non v’è motivo di respingere, rispettivamente sospendere, l’estra- dizione fino a diritto conosciuto sulle istanze presentate in Italia dai legali dell’estradando.
4. Richiamandosi a quanto già addotto nella procedura di reclamo concernente l’ordine di arresto in vista di estradizione (v. sentenza RH.2023.15 del 6 settem- bre 2023), l’estradando sottolinea nuovamente il suo precario stato di salute, aggravato dalla situazione detentiva e dalla, a suo dire, insufficiente presa a
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carico presso le strutture carcerarie cantonali (v. act. 1, punto 4.3 e act. 6, punto 4).
4.1 Su riserva del rischio di subire trattamenti inumani o degradanti (v. art. 3 CEDU; 37 cpv. 3 AIMP; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.44 dell’11 maggio 2011 consid. 6), non invocato e che manifestamente non ricorre in concreto, la CEEstr non permette allo Stato richiesto di rifiutare l'estradizione perché la persona ricercata è malata o il suo stato di salute necessita di un trattamento medico. Né l’Italia né la Svizzera hanno formulato riserve in tal senso (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2021.174 del 22 settem- bre 2021 consid. 6.2.2). Nemmeno il diritto interno – gerarchicamente subordi- nato al trattato multilaterale – prevede un tale motivo d'esclusione della coope- razione internazionale (v. sentenza del Tribunale federale 1A.116/2003 del 26 giugno 2003 consid. 2.1 e referenze citate; sentenza RR.2021.174 consid. 6.1.2). Sotto questo profilo non v’è dunque ragione per approfondire ulterior- mente la questione.
5. Alla luce di quanto precede, non essendo ravvisabili ulteriori ostacoli, l’estradi- zione può essere concessa, di modo che, il ricorso va respinto.
6. Da ultimo il ricorrente rinnova la sua richiesta di poter beneficiare di misure so- stitutive alla detenzione estradizionale, negando l'esistenza di un pericolo di fuga. Egli sostiene di avere stretti legami con la Svizzera, in particolare col Ti- cino, centro dei suoi interessi personali e professionali e sua residenza da quin- dici anni. A Ligornetto risiederebbe con la moglie e quattro figli (nati nel 1998, 2001, 2009 e 2011), come lui beneficiari di un permesso di domicilio. Da quando sarebbero arrivati in Svizzera, i figli più grandi avrebbero frequentato le scuole e la formazione professionale sul territorio. I due figli più piccoli, ancora mino- renni, sarebbero nati e cresciuti nel Mendrisiotto. L’insorgente e la sua famiglia sarebbero perfettamente integrati nel Cantone. La ditta individuale di cui sa- rebbe titolare costituirebbe la fonte principale di sostentamento dell’intero nu- cleo famigliare. Il ricorrente non avrebbe legami in altri Paesi, all’infuori dell’Ita- lia. Egli non si sarebbe mai reso irreperibile alle autorità italiane, avendo anche presentato a quest’ultime un’istanza di riconoscimento del vincolo della conti- nuazione concernente le condanne a suo carico. A mente di A., le sue precarie condizioni di salute costituirebbero un ulteriore motivo per escludere il pericolo di fuga. Egli sarebbe affetto da grave malattia che lo obbligherebbe a continui controlli e accertamenti presso ospedali e cliniche. Il suo caso sarebbe del tutto simile a due fattispecie referenziate dalla giurisprudenza, nel cui contesto sa- rebbero state concesse delle misure sostitutive alla detenzione estradizionale (v. sentenze del Tribunale federale 8G.76/2001 del 14 novembre 2001 e G.55/1993 del 22 ottobre 1993). Inoltre, a mente dell’estradando, vista la
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domanda di differimento della pena presentata il 12 aprile 2023 all’attenzione del Tribunale di sorveglianza di Torino, non vi sarebbero più i presupposti per la detenzione estradizionale, che risulterebbe ingiustificata e, soprattutto, non proporzionata. Quali misure sostitutive egli propone la consegna dei documenti personali di identità e di viaggio, così come il suo permesso di domicilio; l’ob- bligo d’annuncio con una frequenza da determinarsi da questa Corte; l’applica- zione del braccialetto elettronico e il versamento di una cauzione di fr. 50’000.–, ch’egli si dice disponibile a reperire presso “persone vicine”.
6.1 Una persona detenuta a titolo estradizionale può chiedere la liberazione prov- visoria in qualsiasi momento (art. 50 cpv. 3 AIMP). La decisione dell'UFG al riguardo può essere impugnata presso la Corte dei reclami penali entro dieci giorni (art. 48 cpv. 2 e 50 cpv. 3 AIMP). Tuttavia, la Corte dei reclami penali può eccezionalmente pronunciarsi in prima istanza su una richiesta di scarcerazione presentata nell'ambito di un ricorso contro una decisione di estradizione, se un eventuale rifiuto dell'estradizione comporterebbe anche la liberazione diretta del ricorrente, avendo tale richiesta natura puramente accessoria (sentenza del Tri- bunale federale 1A.13/2007 del 9 marzo 2017 consid. 1.2; sentenza del Tribu- nale penale federale RR.2008.59 del 19 giugno 2008 consid. 2.2).
6.2 Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la car- cerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcera- zione rimane l'eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ZIMMERMANN, op. cit., n. 348 e n. 350; HEIMGARTNER, Auslieferungsrecht, 2002, pag. 57). L'ordine di arresto in vista di estradizione può tuttavia essere annul- lato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all'estradizione né comprometterà l'istru- zione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano e possono essere adottati altri provvedimenti cautelari (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o, ancora, se l'estradizione appare manifestamente inam- missibile (art. 51 cpv. 1 AIMP).
6.3 La sussistenza dei presupposti che giustificano l'annullamento dell'ordine di ar- resto, rispettivamente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri ri- gorosi, tali da non rendere illusorio l'impegno assunto dalla Svizzera di conse- gnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudicato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (art. 1 CEEstr); la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace in altri termini a condizioni più rigorose di quelle applicabili in materia di carcerazione preventiva (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223
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consid. 2c). In questo contesto, le precarie condizioni di salute del detenuto in vista di estradizione possono a determinate condizioni costituire un motivo va- lido per interrompere la prosecuzione della detenzione e ordinare altri provve- dimenti cautelari ai sensi dell'art. 47 cpv. 2 AIMP (v. sentenze del Tribunale federale 8G.11/2003 del 21 febbraio 2003 consid. 4 e 1A.283/2000 del 20 no- vembre 2000 consid. 3d; sentenze del Tribunale penale federale RR.2009.329 del 24 novembre 2009 consid. 5.3; RR.2009.308 del 19 ottobre 2009 con- sid. 7.2-7.3).
6.4 Nel caso in narrativa, già solo poiché, alla luce di quanto esposto sopra, l'estra- dizione dell’insorgente può essere concessa, la richiesta accessoria di scarce- razione deve essere respinta. Per sovrabbondanza, va osservato come nella sentenza del 6 settembre 2023, questa Corte abbia già ampiamente esposto i motivi per i quali, nel caso di A., non si era manifestamente in presenza di cir- costanze particolari che giustificassero di derogare, in via eccezionale, alla re- gola della carcerazione (v. sentenza RH.2023.15 consid. 3 e segg., in partico- lare 3.3). Visto che nell’odierna procedura ricorsuale l’insorgente non adduce elementi nuovi che permettano di rimettere in discussione la precedente disa- mina, tali considerazioni rimangono valide. Pur tenendo in considerazione i le- gittimi interessi e i legami personali e professionali con il suolo elvetico, non può essere escluso che, nell’imminenza di un’estradizione all'Italia, l’estradando tenti di sottrarsi alla giustizia. Ciò a maggior ragione atteso che, ad oggi, le istanze presentate in Italia non hanno condotto ad una riduzione di pena o all’adozione di un diverso regime di espiazione e vi è dunque la concreta pos- sibilità che l’insorgente debba scontare una pena relativamente lunga. Come illustrato nella sentenza RH.2023.15, le condizioni di salute del ricorrente non configurano eo ipso un motivo di attenuazione del pericolo di fuga, nella misura in cui sussiste la possibilità di una presa a carico medica anche in altri Paesi che vantano rapporti estradizionali meno stretti con l’Italia. Inoltre, nemmeno a fronte di quanto addotto nella presente procedura ricorsuale, vi sono elementi che permettano di concludere alla non carcerabilità dell’estradando. Il preteso infortunio intercorso il 17 aprile 2023, di cui le autorità sono state poste al cor- rente nell’ambito dell’interrogatorio dell’8 agosto 2023 (v. act. 1.11, pag. 2), nulla muta in questo contesto. D’un lato dalla documentazione medica non ne emer- gono i dettagli. Dall’altro, tale circostanza risulta antecedente alla valutazione del Servizio di medicina penitenziaria cantonale (EOC), che in data 21 agosto 2023 ha sancito la compatibilità dello stato di salute dell’estradando con la de- tenzione (v. incarto RH.2023.15, act. 3.10). Anche quanto addotto in sede di replica, mediante la quale l’insorgente fa stato della non conformità della presa a carico medica rispetto alle garanzie ricevute, non influisce direttamente sulla carcerabilità. Si deve invero partire dall’assunto che il Penitenziario cantonale disponga di medici pronti ad intervenire in caso di necessità e che eventuali visite mediche esterne devono in ogni caso essere preventivamente concordate
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con l'istituto (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2010.89 del 17 mag- gio 2010 consid. 3.4).
6.5 Per quanto concerne in particolare la rinnovata richiesta di adozione di misure sostitutive, questa Corte ritiene che esse non risultino, ora come in precedenza, sufficienti a scongiurare un pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329 consid. 1.1.2 e riferimenti citati). Inoltre, il Tribunale fe- derale ha precisato che l'assenza di una dettagliata esposizione della situazione finanziaria dell'estradando impedisce all'autorità preposta di fissare l'importo della cauzione, ritenuto pure che, mancando dati completi, anche una cauzione elevata non sarebbe sufficiente a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale federale 8G.11/2003 del 21 febbraio 2003 consid. 5; v. anche sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2010.76 del 5 maggio 2010 consid. 4.3). Nella procedura riguardante l’ordine di arresto in vista di estradizione, l’insor- gente aveva specificato che, alla luce della sua situazione finanziaria, gli risul- tava difficile e poco congruo proporre il deposito di una cauzione (v. incarto RH.2023.15, act. 1, pag. 10). Oggi, nonostante egli dichiari di aver dovuto fare ricorso a un prestito per far fronte alle spese correnti (v. act. 1, pag. 3), si dice disponibile a reperire a tal fine la somma di fr. 50’000.– presso persone vicine, senza però fornire dettagli concreti al riguardo. Sennonché, l'imperscrutabile origine di detto denaro rende praticamente impossibile a questo Tribunale defi- nire la proporzionalità complessiva di questa offerta di cauzione (v. a questo riguardo la sentenza RR.2010.89 consid. 3.5), fermo restando inoltre che, per essere effettiva, tale misura deve intaccare il patrimonio stesso dell’estradando, prevenendo ch’egli si sottragga all’estradizione.
6.6 Da ultimo, va anche osservato che, diversamente da quanto preteso dall’insor- gente, il caso in esame differisce dagli esempi giurisprudenziali citati nel gra- vame. Nel 2001 il Tribunale federale ha effettivamente ordinato la liberazione di una donna americana di 47 anni residente a Zurigo, ritenendo che le precarie condizioni di salute dell’estradanda, unitamente al fatto che la stessa, una volta al corrente dell'inchiesta penale in Italia, non avesse intrapreso nulla per la- sciare la Svizzera, giustificassero l’adozione di misure sostitutive (v. sentenza del Tribunale federale 8G.76/2001 del 14 novembre 2001 consid. 3c). Va tutta- via osservato come nel caso in questione, benché non disponesse della cittadi- nanza elvetica, l’estradanda fosse giunta a Zurigo nel 1955, allorquando era ancora in fasce. In Svizzera dirigeva una nota azienda di famiglia, i cui valori patrimoniali erano già stati sequestrati nell’ambito del procedimento. Inoltre, l’estradizione non era finalizzata all’esecuzione di una pena, bensì al persegui- mento di reati connessi con la ricettazione di opere d’arte, e ciò in un Paese diverso da quello di cui era cittadina (v. sentenza 8G.76/2001 consid. 3b). Seb- bene la patologia cardiaca di cui soffriva l’estradanda presentasse effettiva- mente dei punti di contatto con quella di A., dalle considerazioni del Tribunale federale si evince chiaramente che il pericolo di fuga, definitivamente escluso
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mediante il deposito cauzionale di fr. 50'000.–, era già stato giudicato estrema- mente esiguo sulla base di un insieme di fattori particolarmente favorevoli che non ricorrono in concreto. Per quanto concerne invece il caso di cui alla sen- tenza G.55/1993 del 22 ottobre 1993, decisiva era stata, oltre alle condizioni di salute, l’avanzata età della persona da estradare che faceva apparire una fuga verso un Paese terzo inverosimile (v. DTF 130 II 306 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.45 del 20 dicembre 2005 consid. 2.2.2). Nel suo esposto il ricorrente sembra peraltro ignorare l’ampia giurisprudenza che va nel senso contrario; ad esempio questa Corte ha già escluso l’adozione di misure sostitutive anche in presenza d'innumerevoli fattori di rischio cardiova- scolari che avevano condotto ad ammettere solo con riserva l’idoneità alla car- cerazione di un uomo di 73 anni residente da 20 anni in Ticino; questo poiché a fronte di una pena detentiva pluriennale pronunciata in Italia, il pericolo di fuga permaneva molto alto (cfr. sentenza RR.2010.89 consid. 3.4 e segg.).
6.7 La richiesta accessoria di scarcerazione va di conseguenza respinta.
7. Il ricorrente sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell’avv. Letizia Vezzoni (v. RP.2023.42, act. 1).
7.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patro- cinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Indipendentemente da quanto precede, il diritto all’assi- stenza giudiziaria gratuita deriva anche dall’art. 29 cpv. 3 Cost. (v. DTF 129 I 129 consid. 2.1; sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 dell’11 agosto 2021 consid. 3.1; 2C_367/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 3.1). Non dispone dei mezzi necessari colui che può far fronte alle spese di causa solo intaccando il minimo vitale "allargato" suo e della sua famiglia, valutati tenendo in conside- razione sia il reddito che il patrimonio (v. DTF 124 I 1 consid. 2a). Una parte è da considerarsi quindi indigente allorquando, per pagare le spese processuali e le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per coprire i bisogni fondamentali personali e della propria famiglia (v. DTF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 con- sid. 3b; sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.111 del 24 novembre 2005 consid. 1). Il Tribunale federale considera prive di probabilità di successo le conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere definite serie. Deci- sivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari
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affronterebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gratuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata somma- riamente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (v. DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; 124 I 304 consid. 2c; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011 consid. 3.1).
7.2 L’esame della situazione finanziaria del richiedente è riferito al momento in cui l’istanza è presentata (v. DTF 141 III 369 consid. 4.1; sentenza del Tribunale federale 6B_304/2021 del 12 aprile 2021 consid. 3). La parte che richiede l'as- sistenza giudiziaria ha il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto pos- sibile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Essa è obbligata a cooperare: l’autorità confrontata con la domanda non è obbligata a chiarire da sola i fatti ivi contenuti né a verificare d’ufficio le allegazioni dell’istante (v. sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; 5A_716/2018 del 27 novembre 2018 consid. 3.2; 9C_784/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 2). Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'immagine fedele, completa e coerente della situa- zione finanziaria del richiedente (v. DTF 135 I 221 consid. 5.1). In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficientemente sostanziato o di- mostrato lo stato di indigenza (v. DTF 125 IV 161 consid. 4a; sentenze 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; sentenze del Tribunale pe- nale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014 consid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006 consid. 6.1; cfr. anche HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 59a e 59b ad art. 132 CPP; BÜHLER, Die Prozess- armut, in C. Schöbi [ed.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unent- geltliche Prozessführung, 2001, pag. 189 e segg.).
7.3 In concreto, il ricorrente ha inoltrato a questa Corte l’apposito formulario compi- lato (v. RP.2023.35, act. 4). Egli ha confermato buona parte delle informazioni già trasmesse nell'ambito della procedura RH.2023.15 relativa alla detenzione estradizionale, tenendo a precisare che (v. act. 1, pag. 3):
- “A. era la fonte principale di sostentamento dell’intero nucleo familiare, venuta evidentemente a mancare con il suo arresto. Quale indipendente, egli non è neppure soggetto a termini di disdetta del contratto di lavoro, quindi il suo reddito è praticamente azzerato dalla sua carcerazione. Sia la moglie che uno dei figli (2001) lavoravano a tempo parziale con lui, cosa evidentemente non più possibile laddove è venuta a mancare la con- duzione dell’attività. L’unica entrata sussidiaria è quella del primogenito (1998) che è tuttavia al suo primo impiego quale meccanico, ciò che evi- dentemente non genera un’entrata sufficiente per il sostentamento di cin- que persone;
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- nel primo semestre 2023 la situazione finanziaria del signor A. era già divenuta difficoltosa, tanto da indurlo a chiedere ed ottenere dei prestiti (cfr. documentazione allegata a plico doc. 4, loan facility agreement per EUR 40’000.-), rispettivamente un ricalcolo dei contributi alle assicura- zioni sociali per l’anno 2023, ricordando sin d’ora come da aprile 2023 lo stesso si trovasse in infortunio e con un’incapacità lavorativa;
- i due veicoli indicati quali proprietà dei coniugi A. sono in realtà, come da documentazione allegata al formulario (doc. 4), veicoli in Ieasing”.
7.4 Nel formulario, per quanto riguarda la sua sostanza, egli dichiara di avere circa fr. 300.– su un conto alla banca B. e una partecipazione societaria del valore di CH 14'325.–, mentre la moglie disporrebbe di circa fr. 24'000.– presso la banca C., circa fr. 4’000.– presso la banca B. e fr. 42'000.– in titoli, oltre a un immobile del valore di fr. 1'250'000.– (v. ibidem, pag. 3). L’insorgente indica di avere debiti per fr. 172'800.–; la moglie per fr. 944'600.–, di cui fr. 934'600.– in relazione a un’ipoteca immobiliare (v. ibidem). Le spese mensili complessive del reclamante ammontano a fr. 1'557.– così suddivise: fr. 548.– per premi dell’assicurazione malattie, fr. 84.– per l’assicurazione economia domestica e responsabilità civile privata, fr. 112.– per un’assicurazione vita, fr. 176.– per al- tre assicurazioni, fr. 208.– per spese mediche non rimborsate e fr. 429.– per contributi sociali non dedotti dal salario. Quelle della moglie, di fr. 1'270.–, sono così suddivise: fr. 498.– per interessi ipotecari, fr. 548.– per premi dell’assicu- razione malattia, fr. 84.– per l’assicurazione economia domestica e responsa- bilità civile, fr. 128.– per altri premi assicurativi e fr. 12.– per spese per trasporti pubblici (v. ibidem, pag. 4). Il reclamante dichiara infine di percepire un salario netto mensile di circa fr. 2’500.– (v. ibidem, pag. 5).
7.5 Ora, anche considerando la diminuzione delle entrate e le comprensibili com- plicazioni generate dalla carcerazione estradizionale, viste le cifre di cui sopra relative alla sostanza e ai redditi del ricorrente e della moglie, nonché la deci- sione di tassazione relativa al 2021 (v. act. 1.4), la quale menziona per l’insor- gente (e la moglie) un reddito imponibile complessivo di fr. 68'800.– e una so- stanza mobiliare (“Numerario, biglietti di banca, oro e metalli preziosi”) di fr. 41'155.–, permangono dei dubbi quanto al fatto che l’estradando, per far fronte alle spese di causa sia costretto ad intaccare i mezzi necessari per co- prire i bisogni fondamentali personali e della propria famiglia. A prescindere da ciò, detta domanda è in ogni caso da disattendere già per l’assenza di sufficienti probabilità di successo del ricorso, visto che i motivi addotti nello stesso sono in contrasto con le normative e i consolidati principi giurisprudenziali che reg- gono il diritto estradizionale. In effetti, già al momento dell’inoltro del gravame, dagli atti non emergeva l’esistenza di ostacoli all’estradizione o di altre carenze determinanti nel provvedimento impugnato. Per questi motivi, la richiesta di as- sistenza giudiziaria va respinta, sia per ciò che concerne la dispensa dal
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pagamento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l'assunzione dell'o- norario del suo difensore.
8. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fis- sata in concreto a fr. 2'000.– a carico del ricorrente.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La richiesta accessoria di scarcerazione è respinta. 3. La richiesta di assistenza giudiziaria gratuita è respinta. 4. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico del ricorrente.
Bellinzona, 24 novembre 2023
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Letizia Vezzoni - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni
Informazione sui rimedi giuridici
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Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF). Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF).
Nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF). Se non è data facoltà di ricorso contro le decisioni pregiudiziali o incidentali ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 e 2 LTF o se tale facoltà non è stata utilizzata, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF).
Contro le decisioni nel campo dell'assistenza internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).