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RR.2021.174

Bundesstrafgericht · 2021-09-22 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Decisione di estradizione (art. 55 AIMP). Delega all'estero (art. 88 e seg. AIMP).

Sachverhalt

A. Il 12 agosto 2020, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro (in seguito: GIP) ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti, tra altri, di A. per i reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso e concorso in trasferimento fraudolento di valori con la finalità di agevolazione mafiosa. In sostanza, il predetto è sospettato di aver preso parte, con altre persone, all’associazione di stampo mafioso denominata ‘Ndrangheta, più precisamente al “Crimine di Polsi”, legato alla cosca B. Egli avrebbe coadiu- vato il fratello C., anch’egli residente in Svizzera, Paese in cui entrambi sono oggetto di un procedimento penale, nelle attività di approvvigionamento di armi all’organizzazione e di cura degli interessi economici della stessa in Svizzera, mettendosi a disposizione del sodalizio criminale, segnatamente apparendo quale intestatario fittizio di beni e attività riconducibili all’organizzazione (v. act. 6.1).

B. Il 2 gennaio 2021, il GIP ha emesso un mandato di arresto europeo nei confronti di A. (v. act. 6.3).

C. Con nota verbale del 2 febbraio 2021, completata il 12 febbraio seguente, l’Am- basciata d’Italia a Berna ha presentato all’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) formale domanda di estradizione del predetto (v. act. 6.2 e 6.3).

D. Il 29 aprile 2021, l'UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradizione trasmesso al Ministero pubblico del Canton Ticino (v. act. 6.7 e 6.8), il quale ha posto il predetto in detenzione estradizionale il 15 giugno seguente. A. ha con- fermato di essere la persona ricercata dalle autorità italiane, opponendosi tut- tavia a un’estradizione in via semplificata (v. act. 6.9).

E. Il 22 giugno 2021, l'estradando è insorto contro il suddetto ordine di arresto di- nanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, la quale, con sentenza dell’8 luglio 2021, ha respinto il ricorso (v. sentenza RH.2021.6; act. 6.21).

F. Mediante decisione del 21 luglio 2021, l'UFG ha concesso l'estradizione di A. all'Italia, delegando nel contempo a tale Paese il perseguimento penale sviz- zero (SV.16.0184) a carico del predetto condotto dal Ministero pubblico della Confederazione per appartenenza o sostegno a un’organizzazione criminale giusta l’art. 260ter CP (v. act. 1.3; v. anche act. 6.2, 6.3 e 6.4).

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G. Il 23 agosto 2021, A. ha interposto ricorso al Tribunale penale federale avverso la predetta decisione, postulando l'annullamento della stessa e la reiezione della domanda di estradizione. Egli chiede inoltre che il perseguimento penale elvetico nei suoi confronti non sia delegato all’Italia, ma che rimanga di compe- tenza svizzera (v. act. 1).

H. Mediante osservazioni del 6 settembre 2021, l'UFG ha proposto di respingere il reclamo (v. act. 6). Con replica del 17 settembre 2021, il ricorrente ha confer- mato le sue conclusioni ricorsuali (v. act. 8).

Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno ri- prese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudi- ziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (art. 50 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021], applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii). Avendo il medesimo la sua residenza abituale in Svizzera, la legittimazione ri- corsuale è data anche per quanto riguarda la contestazione della decisione di delega all’estero della procedura penale elvetica (v. art. 25 cpv. 2 seconda frase AIMP; sentenza del Tribunale federale 1A.117/2000 del 26 aprile 2000 consid. 1a; TPF 2013 88 consid. 1.3.2; sentenza del Tribunale penale federale RR.2020.306 del 2 dicembre 2020 consid. 1.4).

E. 1.1 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzi- tutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizio- nale alla CEEstr del 17 marzo 1978 (PA II CEEstr; RS 0.353.12), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, dal Terzo Protocollo addizionale alla CEEstr del 10 novembre 2010 (PA

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III CEEstr; RS.0353.13), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicem- bre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016, nonché dal Quarto Protocollo addizionale alla CEEstr del 20 settembre 2012 (PA IV CEEstr; RS 0.353.14), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016. Di rilievo sono inoltre, a partire dal 12 dicembre 2008, gli art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n° CELEX 42000A0922(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62; testo non pub- blicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bi- laterali”, 8.1 Allegato A; https://www.admin.ch/opc/it/european-union/internatio- nal-agreements/008.html) unitamente alla Decisione 2007/533/GAI del Consi- glio, del 12 giugno 2007, applicabile dal 9 aprile 2013, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), segnatamente gli art. 26-31 (n° CELEX 32007D0533; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 205 del 7 agosto 2007, pag. 63-84; “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.4 Sviluppi dell’acquis di Schengen), così come, a partire dal 5 novembre 2019, le disposizioni della Convenzione del 27 settembre 1996 relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione eu- ropea (Convenzione sull’estradizione UE; n° CELEX 41996A1023(02); Gaz- zetta ufficiale dell’Unione europea C 313 del 23 ottobre 1996, pag. 12-23, “Rac- colta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.2 Allegato B) che in applicazione della Decisione 2003/169/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003 (n° CELEX 32003D0169; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 67 del 12 marzo 2003, pag. 25 e seg., “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.2 Allegato B) costituiscono uno sviluppo dell’acquis di Schengen (ovvero gli art. 2, 6, 8, 9 e 13 nonché l’art. 1, per quanto pertinente agli altri articoli). Restano impregiudicate disposizioni più favorevoli all’assistenza in vi- gore tra le parti (art. 59 n. 2 CAS; art. 1 n. 2 Convenzione sull’estradizione UE).

E. 1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

E. 2 Il ricorrente sostiene che la domanda di estradizione sia lacunosa, sia sotto il profilo della descrizione dei fatti che della qualifica giuridica.

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E. 2.1 Giusta gli art. 12 n. 2 lett. b CEEstr e 28 cpv. 3 lett. a AIMP, la domanda d'e- stradizione deve essere accompagnata da un esposto dei fatti per i quali l'estra- dizione è postulata, indicando nella maniera più esatta possibile il tempo e il luogo del loro compimento, la loro qualificazione legale e il riferimento alle di- sposizioni legali loro applicabili (v. anche art. 10 cpv. 2 OAIMP). Ciò deve per- mettere all'autorità richiesta di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza. Essa deve segnatamente poter controllare che la condizione della doppia punibilità sia rispettata. L'autorità richiedente non è in ogni caso tenuta a fornire prove a sostegno delle sue allegazioni. L’autorità richiesta non esamina le questioni di fatto, né si pronuncia sulla colpevolezza dell'estradando, né procede alla valutazione delle prove; essa è legata all'esposto dei fatti pre- sentato nella domanda, nella misura in cui questa non presenti errori manifesti, lacune o contraddizioni immediatamente rilevabili (v. DTF 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid 5b pag. 121 e seg.).

E. 2.2 In concreto, l’UFG, basandosi sull’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP il 12 agosto 2020 ha così ripreso e riassunto i fatti alla base della domanda di estradizione (v. act. 1.3, pag. 4 e segg.):

«Il perseguito è sospettato di aver preso parte all’associazione di stampo ma- fioso denominata ‘ndrangheta, operante su tutto il territorio Calabrese ed in altre parti del territorio nazionale e estero, organizzata sulla base delle regole formali e dei livelli gerarchici e funzionali (doti, cariche) propri del cosiddetto “Crimine di Polsi” […]. Il sodalizio criminale facente capo alla famiglia D./E. sarebbe com- posto principalmente da D. e E. in qualità di capi indiscussi e con il ruolo di promozione e direzione della locale di Filadelfia. D., quale primario elemento di vertice del sodalizio, venendo affiancato dal fratello E., che ne faceva le veci sostituendolo temporaneamente sul territorio durante i periodi di detenzione del fratello e comunque affiancandolo e coadiuvandolo nella direzione del sodalizio e nelle specifiche attività delittuose perpetrate; entrambi con compiti di deci- sione, pianificazione e di individuazione delle azioni delittuose da compiere e degli obiettivi da perseguire, impartivano direttive alle quali tutti gli altri associati davano attuazione. Essi avrebbero funto altresì da raccordo operativo con le altre consorterie della ‘ndrangheta della zona con le quali stringevano stabili alleanze (cosche F. e G. nella zona di Lamezia Terme, cosca H. di S. Onofrio, tra le altre). Avrebbero diretto e organizzato il sodalizio, assumendo le decisioni più rilevanti, impartendo le disposizioni e comminando sanzioni agli altri asso- ciati a loro subordinati, curando i rapporti con le altre articolazioni dell’associa- zione e i relativi capi e/o esponenti di rilievo, dirimendo contrasti interni e esterni al sodalizio da loro capeggiato, commissionando o consumando direttamente estorsioni, veicolando messaggi attraverso i sodali, occupandosi dei settori im- prenditoriali di “elezione” del sodalizio (settore edilizio, dei pubblici appalti, del taglio boschivo, turistico alberghiero, della costruzione di impianti eolici) e delle

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operazioni volte al riciclaggio dei proventi del sodalizio e all’intestazione fraudo- lenta, a terzi prestanome, delle attività e beni riconducibili al gruppo, mante- nendo i rapporti con i “colletti bianchi” (professionisti, imprenditori, politici, ap- partenenti alla massoneria) di riferimento per la risoluzione dei problemi dell’or- ganizzazione. D. si sarebbe inoltre occupato personalmente del traffico di so- stanze stupefacenti e dell’approvvigionamento di armi per conto dell’organizza- zione criminale, in particolare importandole dall’estero, segnatamente dalla Svizzera, grazie, tra l’altro, al perseguito. Il perseguito avrebbe fatto parte delle articolazioni ‘ndranghetistiche del territorio della Provincia di Vibo Valentia, sud- diviso criminalmente in decine di ‘ndrine e locali. Nello specifico avrebbero fatto parte dell’articolazione della ‘ndrangheta operante sui territori di Filadelfia, Ac- conia di Curinga, Polia, Maida, Francavilla Angitola, San Nicola di Crissa, Mon- terosso Calabro, Capistrano, San Pietro a Maida, Cortale, Pizzo, Maierato e della cosca B., detentrice indiscussa dell’egemonia ‘ndranghetistica nelle sud- dette zone. Il perseguito avrebbe, dal 23 gennaio 2017 sino alla seconda metà del 2020, al fine di distrarre eventuali indagini patrimoniali a carico del capo della locale di ‘ndrangheta di Filadelfia, segnatamente D. e quindi ingannando le autorità in merito all’effettivo beneficiario economico, intestato fittiziamente la proprietà di un terreno posto nel Comune di Filadelfia, malgrado questo fosse nella completa disponibilità ed effettiva titolarità di D. Anche il prefabbricato de- stinato a frantoio edificato su detto terreno sarebbe stato fittiziamente intestato al perseguito, ma sua fattuale titolarità restava di D. Tra gli accordi presi dal perseguito e da D. vi sarebbero stati anche quelli di far apparire a nome del perseguito i pagamenti eseguiti in favore del Comune di Filadelfia per gli oneri concessori nonché quelli eseguiti a favore dell’impresa costruttrice. Dalle inda- gini finora espletate risulta un viaggio in Svizzera effettuato da D. il 18 novembre 2016, dove egli avrebbe incontrato il perseguito per fargli firmare della docu- mentazione relativa alla costruzione o apertura di un capannone. Il perseguito avrebbe inoltre in molteplici occasioni e per cospicui importi aiutato C. e I., en- trambi a loro volta sospettati di appartenere alla cosca B., a cambiare ingenti somme di denaro da franchi svizzeri in euro e viceversa. Il perseguito sarebbe sempre stato a conoscenza dei tassi di cambio vigenti al momento. Ad esempio in data 5 maggio 2017 il perseguito informava I. in merito al cambio vigente, verificato presso tre agenzie cambio valute, per un importo pari a ca. CHF 16’000.- e consigliava di aspettare la settimana seguente, nella speranza di un cambio più favorevole. In un altro colloquio telefonico I. diceva al perse- guita di essere interessato al cambio di EUR 10’000.- e quest’ultimo comuni- cava la sua disponibilità ad informarsi. Il 28 maggio 2017 il perseguito chiamava C., il quale gli comunicava la necessità di cambiare EUR 50’000.- in franchi svizzeri. Essendo in quel momento il cambio sfavorevole, i due decidono di at- tendere. Nell’ambito di un’ulteriore conversazione telefonica del 9 giugno 2017 I. informava il perseguito in merito alla sua intenzione di recarsi in Italia in aereo. I. chiedeva al perseguito di portargli del denaro in Calabria (“una borsa piena, mezzo chilo”) e quest’ultimo dava il suo accordo, precisando una volta cambiati

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e poi li avrebbe lasciati al fratello di I. L’11 luglio 2017 il perseguito chiamava I. e dalla conversazione si evince che il perseguito avrebbe prelevato il denaro da cambiare per conto di I. da un conto su cui lui li avrebbe depositati. La cifra menzionata è di almeno EUR 10’000.-. Dalle indagini espletate dalle autorità italiane il denaro che I. metterebbe a disposizione del perseguito per essere cambiato sarebbe generato all’esterno del circuito bancario e sarebbe poi in- viato in Calabria grazie ai consigli e all’aiuto del perseguito. Dalle dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia risulterebbe inoltre che il perseguito sa- rebbe stato presente, durante le feste natalizie del 2002, alla consegna di armi a membri della locale di ‘ndrangheta in Calabria da parte di C. (alcune pistole e due mitra, il primo simile a un Uzi, il secondo, più lungo, aveva un mirino con il puntatore laser a batteria). Nella stessa occasione il perseguito avrebbe conse- gnato a E. una bustina contente qualche etto di cocaina, dicendogli che avrebbe potuto ricavarne qualche soldo».

Orbene, quanto precede è senz'altro sufficiente per adempiere ai requisiti posti dalle normative e dalla giurisprudenza sopra menzionate (v. consid. 2.1). Come rettamente affermato dall’UFG, il contenuto della relazione sintetica redatta dalla Procura della Repubblica di Catanzaro (v. act. 6.1) e del mandato di arre- sto europeo del 2 gennaio 2021 (v. act. 6.3), basati entrambi sulla già citata ordinanza di custodia cautelare in carcere del GIP di Catanzaro del 12 agosto 2020, permette senz’altro di determinare il tempo e il luogo dei reati rimproverati al ricorrente. I fatti contestati dall'estradando non soggiacciono a sindacato in questa sede. Si ribadisce infatti che non spetta al giudice dell'assistenza statuire sui mezzi di prova, dovendo egli limitarsi a prendere atto della completezza o meno dell'esposto dei fatti. Essi in concreto non presentano contraddizioni o errori manifesti. Per il resto, sarà compito del giudice estero del merito valutare le prove ed assodare i fatti, tenendo in considerazione le contestazioni dell'e- stradando in punto alla ricostruzione fattuale e alle sue circostanze di dettaglio.

E. 3 Il ricorrente censura la violazione del principio della doppia punibilità, nella mi- sura in cui il suo comportamento non concretizzerebbe in alcun modo i reati evocati dall’UFG.

E. 3.1 Giusta l'art. 2 n. 1 CEEstr, danno luogo all'estradizione i fatti che le leggi della Parte richiedente e della Parte richiesta puniscono con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà di un massimo di almeno un anno o con una pena più severa. Di contenuto analogo è l'art. 35 cpv. 1 AIMP. Per quanto riguarda la pena prevista nella Parte richiesta, in virtù dei principi di cui sopra ai consid. 1.1 e 1.2, è sufficiente una pena privativa della libertà non in- feriore, nel massimo, a sei mesi (art. 2 Convenzione sull’estradizione UE). Il giudice dell'estradizione non deve procedere a un esame dei reati e delle norme

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penali menzionati nella domanda estera, ma deve semplicemente vagliare, li- mitandosi a un esame "prima facie", se i fatti ivi addotti – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla mede- sima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). È suffi- ciente che essi siano puniti nei due Stati come reati che possono essere oggetto di assistenza internazionale (DTF 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c e sentenze citate). Se l'estradizione è richiesta per diverse infrazioni, la condi- zione della doppia punibilità deve essere adempiuta per ognuna di esse (DTF 125 II 569 consid. 6 pag. 575).

E. 3.2 In concreto, i fatti oggetto della domanda di estradizione riguardanti l'estra- dando (v. supra consid. 2.2) possono senz’altro essere sussunti in Svizzera al reato di partecipazione e/o sostegno a un’organizzazione criminale previsto all’art. 260ter CP, punibile con una pena detentiva sino a 10 anni, precisato che la ‘ndrangheta è un’organizzazione criminale ai sensi di tale norma (v. TPF 2017 27 consid. 3; TPF 2010 29 consid. 3.1; sentenze del Tribunale penale federale RR.2018.61 del 15 marzo 2018 consid. 4.4.5 con rinvii; RR.2017.2 del 21 luglio 2017 consid. 4.4). L’Ordinanza del 18 settembre 2020, mediante la quale il Tri- bunale di Catanzaro, riesaminando la posizione di D., imputato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, ha annullato il capo d’accusa 37 re- lativo all’ipotesi d’intestazione fittizia di un terreno situato a Strillazzo di Filadel- fia di cui l’estradando risulta proprietario, non muta, alla luce dei diversi com- portamenti contestati ad A. a favore dell’organizzazione criminale (v. relazione sintetica redatta dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, pag. 2 e segg., in act. 6.1), l’esito di tale sussunzione (v. act. 4.1), non risultando del resto nem- meno chiare e inequivocabili le conseguenze di detta ordinanza per il ricorrente. Per il rispetto del principio della doppia punibilità possono inoltre entrare in linea di conto il traffico illegale di armi giusta l’art. 33 della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LArm; RS 514.54), punibile con una pena detentiva fino a tre anni, risp. cinque anni nei casi qualificati, nonché il traffico di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 19 della legge federale sugli stupefa- centi e sulle sostanze psicotrope (LStup; RS 812.121), punibile nella variante qualificata qui certamente ipotizzabile ex art. 19 cpv. 2 LStup con una pena detentiva fino a 20 anni. In definitiva, essendo il principio della doppia punibilità ossequiato, la censura va respinta.

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E. 4 Il ricorrente afferma che la sua estradizione violerebbe l’art. 7 CEEstr, nella mi- sura in cui tutte le contestazioni nei suoi confronti riguarderebbero fatti com- messi esclusivamente in Svizzera, ragione per cui il MPC ha avviato un proce- dimento penale a suo carico. Sostenendo la competenza esclusiva elvetica per il perseguimento di tali presunti reati, egli contesta la delega del perseguimento all’Italia (procedimento SV.16.0184).

E. 4.1.1 L’art. 7 n. 1 CEEstr prevede che la Parte richiesta potrà rifiutarsi di estradare l’individuo richiesto per un reato, che, secondo la sua legislazione, è stato com- messo in tutto o in parte sul suo territorio o in un luogo equiparato al suo terri- torio. Trattasi di una norma potestativa che permette allo Stato richiesto di rifiu- tare l’estradizione (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.309 del 16 marzo 2010 consid. 9.2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internatio- nale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 568) e che nel diritto svizzero trova espressione nella regola di cui all’art. 35 cpv. 1 lett. b AIMP. In questo caso, l’estradizione è concessa solo eccezionalmente, qualora circostanze particolari, segnatamente la possibilità di un migliore reinserimento sociale, lo giustifichino (art. 36 cpv. 1 AIMP), oppure, secondo la giurisprudenza, per ragioni di econo- mia processuale o allo scopo di giudicare assieme gli autori di un medesimo atto (DTF 117 Ib 210 consid. 3b/bb; sentenza del Tribunale federale 1A.236/1994 del 27 dicembre 1994 consid. 4c; TPF 2013 88 consid. 6.1; sen- tenze del Tribunale penale federale RR.2017.2 del 21 luglio 2017 consid. 5.3; RR.2009.170 del 29 luglio 2009 consid. 5.2; GARRÉ, Commentario basilese, 2015, n. 4 ad art. 36 AIMP; HEIMGARTNER, Auslieferungsrecht, 2002, pag. 157). L’autorità d’esecuzione, incaricata di decidere se la competenza delle autorità repressive svizzere può giustificare il rifiuto dell’estradizione, dispone in questo ambito di un grande margine d’apprezzamento (v. sentenza del Tribunale fede- rale 1A.233/2004 dell’8 novembre 2004 consid. 3.1; sentenze del Tribunale pe- nale federale RR.2017.2 del 21 luglio 2017 consid. 5.3; RR.2012.230 del 14 novembre 2012 consid. 2.2; RR.2007.72 del 29 maggio 2007 consid. 5.2; ZIMMERMANN, ibidem).

E. 4.1.2 Giusta l’art. 8 CEEstr, una Parte richiesta potrà rifiutare d’estradare un individuo reclamato, se egli è perseguito da essa per i fatti motivanti la domanda di estra- dizione. Come l’art. 7 CEEstr, anche l’art. 8 CEEstr è una norma potestativa che lascia un grande margine di manovra all’autorità d’esecuzione della do- manda di estradizione (v. sentenze del Tribunale federale 1A.272/1996 del

E. 4.1.3 Secondo l’art. 88 lett. b AIMP, si può chiedere a uno Stato estero di assumere il perseguimento penale per un reato soggetto alla giurisdizione svizzera se la sua legislazione ne ammette il perseguimento e la repressione giudiziaria e la

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persona perseguita è estradata a questo Stato e la delega del perseguimento penale ne consentirà verosimilmente un migliore reinserimento sociale. Il Tribu- nale federale ha ritenuto che quest’ultima condizione è ossequiata quando non si vede in che modo le possibilità di reinserimento sarebbero migliori in Svizzera che nello Stato richiedente (v. sentenza del Tribunale federale 1A.236/1994 del 27 dicembre 1994 consid. 4c per rinvio dal consid. 8b). Oltre al migliore reinse- rimento sociale, altri elementi possono ugualmente essere presi in considera- zione. Ciò è il caso per quanto riguarda i criteri enumerati all’art. 8 OAIMP, che completa l’art. 19 AIMP (v. sentenza del Tribunale federale 1A.117/2000 del 26 aprile 2000 consid. 2a), segnatamente il baricentro della procedura penale (v. sentenza del Tribunale federale 1A.103/2005 dell’11 luglio 2005 consid. 4.1; TPF 2013 88 consid. 6.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2020.306 del 10 marzo 2021 consid. 4.3).

E. 4.2 Questa Corte ritiene che la decisione di delegare il procedimento penale sviz- zero nei confronti del ricorrente alle autorità italiane non presta il fianco a critiche e va confermata. Va innanzitutto rilevato che il reato di appartenenza o soste- gno a un’organizzazione criminale oggetto della delega è pacificamente con- templato dalla legislazione penale italiana (v. art. 416-bis CP/I), per cui l’autorità estera può senz’altro perseguire e reprimere gli atti contestati. Dagli atti dell’in- carto risulta del resto evidente – lo dimostra anche l’esistenza di una squadra investigativa comune tra Svizzera e Italia – come il complesso fattuale nei pro- cedimenti penali svizzero e italiano sia lo stesso, non potendo nemmeno esclu- dere che medesimi singoli atti del ricorrente siano oggetto contemporanea- mente delle procedure nei due Paesi. Ora, per quanto riguarda il migliore rein- serimento sociale, se è vero che il ricorrente risiede da molto tempo in Svizzera, Paese in cui vive con la famiglia, si constata che lo stesso si è spesso recato in Calabria, dove si trovano altri suoi familiari e amici. Ad ogni modo, altri elementi devono qui essere presi in considerazione. Così, il principio di economia pro- cessuale impone di giudicare il ricorrente nello stesso Stato per tutti i reati con- testatigli, unitamente alle altre persone coinvolte nello stesso complesso di fatti. La domanda di estradizione e l’ordinanza di custodia cautelare in carcere del GIP di Catanzaro del 12 agosto 2020 permettono di constatare che il baricentro dell’organizzazione criminale in esame si trova indubbiamente in Italia, ciò che rende opportuno e auspicabile un raggruppamento delle procedure, anche per la fissazione di una pena complessiva a carico dell’interessato (v. UNSELD, Commentario basilese, 2015, n. 14 ad art. 88 AIMP; cfr. anche sentenza del Tribunale federale 1A.117/2000 consid. 2a/b; BOMMER, Verfahrensabtretung und Geldwäschereiverurteilung im Ausland – Zu den Voraussetzungen von Art. 88 f. IRSG, in: Ackermann/Bommer (ed.), Liber Amicorum für Dr. Martin Von- plon, 2009, pag. 56). Le autorità italiane, che conoscono evidentemente in ma- niera approfondita l’organizzazione criminale in questione e che conducono un procedimento penale di più ampia portata, sono indubbiamente meglio posizio- nate per esaminare e valutare il ruolo del ricorrente in seno alla stessa. Ciò non

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toglie che esse avranno bisogno di ottenere i mezzi di prova raccolti dal MPC, segnatamente in relazione ad atti compiuti su suolo elvetico. Per questi saranno inoltre sempre possibili confronti con gli altri imputati in Svizzera, per cui, anche da questo punto di vista, nulla osta alla contestata delega (v. JENNI, Stellvertre- tende Strafverfolgung: Übersicht und Hinweise zu einer wenig bekannten Form internationaler Zusammenarbeit, in: Aus der Werkstatt des Rechts, Festschrift für Heinrich Koller, 2006, pag. 356). Il fatto che il centro della sua esistenza sia in Svizzera nulla toglie a quanto precede. In definitiva, risultando le condizioni poste dall’art. 88 AIMP ossequiate e non essendovi altri motivi ostativi alla con- testata delega, tutte le censure in questo ambito vanno disattese.

E. 5 Il ricorrente censura la violazione del principio ne bis in idem, nella misura in cui le circostanze oggetto della domanda di estradizione sarebbero le medesime per quanto attiene ai luoghi, ai fatti e al tempo di quelle che gli sono state con- testate dalle autorità elvetiche relativamente alle ipotesi di violazione degli art. 260ter CP e 33 LArm.

E. 5.1 Il principio ne bis in idem, consacrato all'art. 9 CEEstr, 1a frase, prevede che l'estradizione non è consentita quando l'individuo reclamato è stato definitiva- mente giudicato dalle autorità competenti della Parte richiesta per i fatti che motivano la domanda. Essa può essere rifiutata se le autorità competenti della Parte richiesta hanno deciso di non aprire un perseguimento penale o di chiu- derne uno già avviato per gli stessi fatti (v. anche art. 54 CAS e 5 cpv. 1 lett. a AIMP). Tale principio implica che il primo giudice abbia esaminato gli stessi ele- menti costitutivi dell'infrazione (DTF 125 II 402 consid. 1b) e che i fatti e le per- sone siano identici (DTF 122 I 257 consid. 3). Non esiste tuttavia identità dei fatti, ai sensi dell'art. 9 CEEstr, nell'ipotesi in cui lo Stato richiedente e lo Stato richiesto inquisiscono sulla stessa persona e per delitti dello stesso tipo (per esempio, traffico di stupefacenti) che sono stati commessi in periodi differenti (sentenza del Tribunale federale 1A.166/2005 del 14 luglio 2005 consid. 3; ZIMMERMANN, op. cit., n. 666).

E. 5.2 In concreto, se è vero che in Svizzera è stato avviato un procedimento penale nei confronti del ricorrente, occorre rilevare che questo non è sfociato in una sentenza cresciuta in giudicato ma non è nemmeno stato chiuso ma appunto delegato all’estero in virtù di una corretta applicazione delle norme e dei principi che reggono la materia (v. supra consid. 4.1.3 e 4.2). Per tacere comunque del fatto che le decisioni di rinuncia al perseguimento penale (decisioni di abban- dono o di non luogo a procedere) che non escludono una riapertura del proce- dimento nel caso in cui vengano alla luce nuove prove o fatti (cfr. art. 323 cpv. 1 CPP) non impediscono la concessione dell’assistenza giudiziaria dal punto di vista del principio ne bis in idem (v. DTF 110 Ib 385 consid. 2b; TPF 2010 91 consid. 2.2 e 2.3; sentenze del Tribunale penale federale RR.2015.117 del

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13 agosto 2015 consid. 6.2; RR.2013.108 del 12 dicembre consid. 9.3; RR.2012.286 del 6 maggio 2013 consid. 4.4). La censura va quindi disattesa.

E. 6 L’estradando sostiene che la sua estradizione violerebbe l’art. 37 AIMP. Il cen- tro della sua esistenza sarebbe in Svizzera, dove vive con un permesso C da tanti anni con la sua famiglia, moglie e figli tutti di nazionalità svizzera. Egli sof- frirebbe di gravi problemi di salute e sarebbe parzialmente invalido. Se estra- dato, lascerebbe la moglie senza alcuna possibilità di sostentamento e non po- trebbe rivedere i propri figli, con un danno irreparabile per tutto il suo nucleo familiare. A suo dire, l’eventuale reinserimento sociale verrebbe più opportuna- mente garantito in Svizzera.

E. 6.1.1 Secondo l'art. 37 cpv. 1 AIMP l'estradizione può essere negata se la Svizzera può assumere il perseguimento del reato o l'esecuzione della decisione penale straniera e ciò sembra opportuno riguardo al reinserimento sociale della per- sona perseguita. Tuttavia la Svizzera può assumere il perseguimento di un reato commesso all'estero o l'esecuzione di una sentenza unicamente quando lo Stato in cui il reato è stato commesso domanda espressamente allo Stato richiesto di esercitare al suo posto il potere repressivo (DTF 120 Ib 120 consid. 3c; 117 Ib 210 consid. 3).

E. 6.1.2 La CEEstr non permette inoltre allo Stato richiesto, quando tutte le condizioni sono adempiute, di rifiutare l'estradizione perché la persona ricercata è malata o il suo stato di salute necessita di un trattamento medico. Nemmeno il diritto interno – che deve cedere il passo al trattato multilaterale – prevede un tale motivo d'esclusione della cooperazione internazionale (v. sentenza del Tribu- nale federale 1A.116/2003 del 26 giugno 2003 consid. 2.1 e referenze citate). L'esame delle censure del ricorrente va quindi limitato al profilo dei diritti fonda- mentali di cui nella giurisprudenza citata al consid. 1.2 in fine.

E. 6.1.3 L’art. 8 CEDU non costituisce di per sé un ostacolo all’estradizione (DTF 144 I 266 consid. 3.2; 122 II 433 consid. 3b; TPF 2020 81 consid. 2.2.2). Qualsiasi pena detentiva da scontare compromette infatti le relazioni familiari e professio- nali, ma ciò non è sufficiente come argomento (v. DTF 120 Ib 120 consid. 3d). Nelle cause d'estradizione in cui l'art. 8 CEDU è stato invocato, la giurispru- denza sia nazionale che europea si è sempre fondata sulla cifra 2 di tale dispo- sizione per affermare che l'ingerenza nel diritto alla protezione della famiglia era una conseguenza inevitabile, e quindi accettabile, dell'estradizione (DTF 117 Ib 210 consid. 3b/cc con riferimenti). Tale disposizione può tuttavia essere di osta- colo all'estradizione se quest'ultima appare come un'ingerenza sproporzionata nella vita familiare dell'interessato (DTF 129 II 100 consid. 3.5). Il Tribunale fe- derale ha così rifiutato un'estradizione alla Germania richiesta per l'esecuzione

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di un saldo di pena di 473 giorni di prigione per un reato di ricettazione. L'inte- ressato aveva due figlie minori in Svizzera e la carcerazione aveva messo la sua compagna, invalida al 100% e incinta di un terzo figlio, in uno stato ansio- depressivo generatore d'idee suicidarie. In tali circostanze, la Svizzera ha po- tuto incaricarsi dell'esecuzione sul suo territorio del saldo di pena ancora da scontare (v. DTF 122 II 485 consid. 3 e 4 entrambi non pubblicati). L'Alta Corte federale ha tuttavia avuto l'occasione, in una causa ulteriore, di precisare che un tale rifiuto era del tutto eccezionale e non entrava in linea di conto in altre circostanze (sentenza del Tribunale federale 1A.9/2001 del 16 febbraio 2001 consid. 3c).

E. 6.2.1 Va innanzitutto rilevato che l’Italia non ha presentato nessuna richiesta alla Svizzera di assunzione del perseguimento per reati commessi dal ricorrente all'estero. Per tacere del fatto che l'art. 37 cpv. 1 AIMP non è opponibile ad uno Stato che, come l'Italia, è parte alla CEEstr, il cui testo non contiene nessuna regola analoga all'art. 37 AIMP (DTF 129 II 100 consid. 3.1; 122 II 485 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.233/2004 dell'8 novembre 2004, consid. 3.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.309 del 12 gennaio 2016 consid. 3.3). Tale censura non merita quindi ulteriore disamina.

E. 6.2.2 Per quanto concerne i problemi di salute avanzati dal ricorrente, sui quali questa Corte si è già chinata nell’ambito della procedura ricorsuale riguardante la de- tenzione estradizionale (v. sentenza del Tribunale penale federale RH.2021.6 dell’8 luglio 2021 consid. 3.3), si rammenta che la malattia, ancorché dimo- strata, non costituisce di massima un motivo d'esclusione della cooperazione internazionale (v. sentenza del Tribunale federale 1A.116/2003 del 26 giu- gno 2003 consid. 2.1 con rinvii). Non vi è infatti una riserva in tal senso nei rapporti estradizionali con l’Italia e non vi è nessun elemento per ritenere che essa possa rappresentare un ostacolo ex art. 3 CEDU. Sarà compito dell'auto- rità estera valutare le condizioni di salute dell'estradando e adottare, attraverso l'apparato sanitario dell'istituto carcerario, le misure che si renderanno neces- sarie.

E. 6.2.3 Per quanto riguarda l’asserita violazione dell’art. 8 CEDU, non ci si trova certa- mente in un caso analogo a quello sopra descritto. La situazione familiare che emerge dall'incarto non presenta criticità nemmeno lontanamente paragonabili a quelle di cui nella DTF 122 II 485. Le difficoltà alle quali il ricorrente e la sua famiglia sono esposti costituiscono i normali inconvenienti legati di per sé all'e- spiazione di qualsiasi pena detentiva. Su questo punto il ricorso deve ugual- mente essere respinto.

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E. 7 In conclusione, non vi è nessuna ragione per negare l'estradizione. Ne conse- gue che il ricorso deve essere integralmente respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 8 Il ricorrente sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nelle persone degli avv. Stefano Pizzola e Maricia Dazzi (v. RP.2021.54, act. 1).

E. 8.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patro- cinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Il Tribunale federale considera prive di probabilità di suc- cesso le conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere definite serie. Decisivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari af- fronterebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gratuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata somma- riamente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (v. DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 di- cembre 2011 consid. 3.1).

Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che la parte che richiede l'as- sistenza giudiziaria abbia il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto possibile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'im- magine fedele, completa e coerente della situazione finanziaria del richiedente. In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficientemente sostanziato o dimostrato lo stato di indigenza (DTF 125 IV 161 consid. 4a; sen- tenze del Tribunale penale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014 consid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006 consid. 6.1; cfr. anche HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 59a e 59b ad art. 132 CPP; BÜHLER, Die Prozessarmut, in C. Schöbi [ed.], Gerichts- kosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, 2001, pag. 189 e segg.).

E. 8.2 In concreto, il reclamante ha inoltrato a questa autorità l’apposito formulario (v. RP.2021.54, act. 1.1). Egli ha in sostanza confermato, questa volta allegando più documentazione a sostegno, tutte le informazioni già trasmesse nell’ambito

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della procedura RH.2021.6 relativa al suo gravame avverso la detenzione estra- dizionale (v. sentenza del Tribunale penale federale dell’8 luglio 2021). Ora, con tale giudizio questa Corte, oltre ad aver rilevato la parziale mancanza di docu- mentazione attestante taluni dati contenuti nel formulario, ha constatato che “la decisione di tassazione per l’anno 2019 attesta un reddito imponibile di fr. 97'000.– (v. RP.2021.39, act. 4.8), ciò che non permette di certo di affermare che il reclamante sia indigente. Per tacere del fatto che questa Corte ha già avuto modo di rilevare, nell’ambito di una procedura ricorsuale riguardante l’in- chiesta svizzera a carico del predetto, come lo stesso sia proprietario in Italia di una casa a Polia, vicino a Filadelfia, nonché di un terreno in parte agricolo e in parte edificabile a Filadelfia, beni che non figurano nella documentazione fiscale presentata (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2020.225 del 12 no- vembre 2020 consid. 2.3.2)” (sentenza RH.2021.6 consid. 9.3). Ribadito quanto precede, la richiesta di assistenza giudiziaria va respinta.

E. 9 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 3'000.–.

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Dispositiv
  1. Il reclamo è respinto.
  2. La richiesta di assistenza giudiziaria gratuita è respinta.
  3. La tassa di giustizia di fr. 3'000.– è posta a carico del ricorrente.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 22 settembre 2021 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Giorgio Bomio-Giovanascini e Stephan Blättler, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dagli avv. Stefano Pizzola e Maricia Dazzi,

Ricorrente

contro

UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Decisione di estradizione (art. 55 AIMP) Delega all'estero (art. 88 e seg. AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2021.174 Procedura secondaria: RP.2021.54

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Fatti: A. Il 12 agosto 2020, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro (in seguito: GIP) ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti, tra altri, di A. per i reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso e concorso in trasferimento fraudolento di valori con la finalità di agevolazione mafiosa. In sostanza, il predetto è sospettato di aver preso parte, con altre persone, all’associazione di stampo mafioso denominata ‘Ndrangheta, più precisamente al “Crimine di Polsi”, legato alla cosca B. Egli avrebbe coadiu- vato il fratello C., anch’egli residente in Svizzera, Paese in cui entrambi sono oggetto di un procedimento penale, nelle attività di approvvigionamento di armi all’organizzazione e di cura degli interessi economici della stessa in Svizzera, mettendosi a disposizione del sodalizio criminale, segnatamente apparendo quale intestatario fittizio di beni e attività riconducibili all’organizzazione (v. act. 6.1).

B. Il 2 gennaio 2021, il GIP ha emesso un mandato di arresto europeo nei confronti di A. (v. act. 6.3).

C. Con nota verbale del 2 febbraio 2021, completata il 12 febbraio seguente, l’Am- basciata d’Italia a Berna ha presentato all’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) formale domanda di estradizione del predetto (v. act. 6.2 e 6.3).

D. Il 29 aprile 2021, l'UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradizione trasmesso al Ministero pubblico del Canton Ticino (v. act. 6.7 e 6.8), il quale ha posto il predetto in detenzione estradizionale il 15 giugno seguente. A. ha con- fermato di essere la persona ricercata dalle autorità italiane, opponendosi tut- tavia a un’estradizione in via semplificata (v. act. 6.9).

E. Il 22 giugno 2021, l'estradando è insorto contro il suddetto ordine di arresto di- nanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, la quale, con sentenza dell’8 luglio 2021, ha respinto il ricorso (v. sentenza RH.2021.6; act. 6.21).

F. Mediante decisione del 21 luglio 2021, l'UFG ha concesso l'estradizione di A. all'Italia, delegando nel contempo a tale Paese il perseguimento penale sviz- zero (SV.16.0184) a carico del predetto condotto dal Ministero pubblico della Confederazione per appartenenza o sostegno a un’organizzazione criminale giusta l’art. 260ter CP (v. act. 1.3; v. anche act. 6.2, 6.3 e 6.4).

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G. Il 23 agosto 2021, A. ha interposto ricorso al Tribunale penale federale avverso la predetta decisione, postulando l'annullamento della stessa e la reiezione della domanda di estradizione. Egli chiede inoltre che il perseguimento penale elvetico nei suoi confronti non sia delegato all’Italia, ma che rimanga di compe- tenza svizzera (v. act. 1).

H. Mediante osservazioni del 6 settembre 2021, l'UFG ha proposto di respingere il reclamo (v. act. 6). Con replica del 17 settembre 2021, il ricorrente ha confer- mato le sue conclusioni ricorsuali (v. act. 8).

Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno ri- prese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto:

1. In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudi- ziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (art. 50 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021], applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii). Avendo il medesimo la sua residenza abituale in Svizzera, la legittimazione ri- corsuale è data anche per quanto riguarda la contestazione della decisione di delega all’estero della procedura penale elvetica (v. art. 25 cpv. 2 seconda frase AIMP; sentenza del Tribunale federale 1A.117/2000 del 26 aprile 2000 consid. 1a; TPF 2013 88 consid. 1.3.2; sentenza del Tribunale penale federale RR.2020.306 del 2 dicembre 2020 consid. 1.4).

1.1 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzi- tutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizio- nale alla CEEstr del 17 marzo 1978 (PA II CEEstr; RS 0.353.12), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, dal Terzo Protocollo addizionale alla CEEstr del 10 novembre 2010 (PA

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III CEEstr; RS.0353.13), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicem- bre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016, nonché dal Quarto Protocollo addizionale alla CEEstr del 20 settembre 2012 (PA IV CEEstr; RS 0.353.14), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016. Di rilievo sono inoltre, a partire dal 12 dicembre 2008, gli art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n° CELEX 42000A0922(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62; testo non pub- blicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bi- laterali”, 8.1 Allegato A; https://www.admin.ch/opc/it/european-union/internatio- nal-agreements/008.html) unitamente alla Decisione 2007/533/GAI del Consi- glio, del 12 giugno 2007, applicabile dal 9 aprile 2013, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), segnatamente gli art. 26-31 (n° CELEX 32007D0533; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 205 del 7 agosto 2007, pag. 63-84; “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.4 Sviluppi dell’acquis di Schengen), così come, a partire dal 5 novembre 2019, le disposizioni della Convenzione del 27 settembre 1996 relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione eu- ropea (Convenzione sull’estradizione UE; n° CELEX 41996A1023(02); Gaz- zetta ufficiale dell’Unione europea C 313 del 23 ottobre 1996, pag. 12-23, “Rac- colta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.2 Allegato B) che in applicazione della Decisione 2003/169/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003 (n° CELEX 32003D0169; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 67 del 12 marzo 2003, pag. 25 e seg., “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.2 Allegato B) costituiscono uno sviluppo dell’acquis di Schengen (ovvero gli art. 2, 6, 8, 9 e 13 nonché l’art. 1, per quanto pertinente agli altri articoli). Restano impregiudicate disposizioni più favorevoli all’assistenza in vi- gore tra le parti (art. 59 n. 2 CAS; art. 1 n. 2 Convenzione sull’estradizione UE).

1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

2. Il ricorrente sostiene che la domanda di estradizione sia lacunosa, sia sotto il profilo della descrizione dei fatti che della qualifica giuridica.

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2.1 Giusta gli art. 12 n. 2 lett. b CEEstr e 28 cpv. 3 lett. a AIMP, la domanda d'e- stradizione deve essere accompagnata da un esposto dei fatti per i quali l'estra- dizione è postulata, indicando nella maniera più esatta possibile il tempo e il luogo del loro compimento, la loro qualificazione legale e il riferimento alle di- sposizioni legali loro applicabili (v. anche art. 10 cpv. 2 OAIMP). Ciò deve per- mettere all'autorità richiesta di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza. Essa deve segnatamente poter controllare che la condizione della doppia punibilità sia rispettata. L'autorità richiedente non è in ogni caso tenuta a fornire prove a sostegno delle sue allegazioni. L’autorità richiesta non esamina le questioni di fatto, né si pronuncia sulla colpevolezza dell'estradando, né procede alla valutazione delle prove; essa è legata all'esposto dei fatti pre- sentato nella domanda, nella misura in cui questa non presenti errori manifesti, lacune o contraddizioni immediatamente rilevabili (v. DTF 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid 5b pag. 121 e seg.).

2.2 In concreto, l’UFG, basandosi sull’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP il 12 agosto 2020 ha così ripreso e riassunto i fatti alla base della domanda di estradizione (v. act. 1.3, pag. 4 e segg.):

«Il perseguito è sospettato di aver preso parte all’associazione di stampo ma- fioso denominata ‘ndrangheta, operante su tutto il territorio Calabrese ed in altre parti del territorio nazionale e estero, organizzata sulla base delle regole formali e dei livelli gerarchici e funzionali (doti, cariche) propri del cosiddetto “Crimine di Polsi” […]. Il sodalizio criminale facente capo alla famiglia D./E. sarebbe com- posto principalmente da D. e E. in qualità di capi indiscussi e con il ruolo di promozione e direzione della locale di Filadelfia. D., quale primario elemento di vertice del sodalizio, venendo affiancato dal fratello E., che ne faceva le veci sostituendolo temporaneamente sul territorio durante i periodi di detenzione del fratello e comunque affiancandolo e coadiuvandolo nella direzione del sodalizio e nelle specifiche attività delittuose perpetrate; entrambi con compiti di deci- sione, pianificazione e di individuazione delle azioni delittuose da compiere e degli obiettivi da perseguire, impartivano direttive alle quali tutti gli altri associati davano attuazione. Essi avrebbero funto altresì da raccordo operativo con le altre consorterie della ‘ndrangheta della zona con le quali stringevano stabili alleanze (cosche F. e G. nella zona di Lamezia Terme, cosca H. di S. Onofrio, tra le altre). Avrebbero diretto e organizzato il sodalizio, assumendo le decisioni più rilevanti, impartendo le disposizioni e comminando sanzioni agli altri asso- ciati a loro subordinati, curando i rapporti con le altre articolazioni dell’associa- zione e i relativi capi e/o esponenti di rilievo, dirimendo contrasti interni e esterni al sodalizio da loro capeggiato, commissionando o consumando direttamente estorsioni, veicolando messaggi attraverso i sodali, occupandosi dei settori im- prenditoriali di “elezione” del sodalizio (settore edilizio, dei pubblici appalti, del taglio boschivo, turistico alberghiero, della costruzione di impianti eolici) e delle

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operazioni volte al riciclaggio dei proventi del sodalizio e all’intestazione fraudo- lenta, a terzi prestanome, delle attività e beni riconducibili al gruppo, mante- nendo i rapporti con i “colletti bianchi” (professionisti, imprenditori, politici, ap- partenenti alla massoneria) di riferimento per la risoluzione dei problemi dell’or- ganizzazione. D. si sarebbe inoltre occupato personalmente del traffico di so- stanze stupefacenti e dell’approvvigionamento di armi per conto dell’organizza- zione criminale, in particolare importandole dall’estero, segnatamente dalla Svizzera, grazie, tra l’altro, al perseguito. Il perseguito avrebbe fatto parte delle articolazioni ‘ndranghetistiche del territorio della Provincia di Vibo Valentia, sud- diviso criminalmente in decine di ‘ndrine e locali. Nello specifico avrebbero fatto parte dell’articolazione della ‘ndrangheta operante sui territori di Filadelfia, Ac- conia di Curinga, Polia, Maida, Francavilla Angitola, San Nicola di Crissa, Mon- terosso Calabro, Capistrano, San Pietro a Maida, Cortale, Pizzo, Maierato e della cosca B., detentrice indiscussa dell’egemonia ‘ndranghetistica nelle sud- dette zone. Il perseguito avrebbe, dal 23 gennaio 2017 sino alla seconda metà del 2020, al fine di distrarre eventuali indagini patrimoniali a carico del capo della locale di ‘ndrangheta di Filadelfia, segnatamente D. e quindi ingannando le autorità in merito all’effettivo beneficiario economico, intestato fittiziamente la proprietà di un terreno posto nel Comune di Filadelfia, malgrado questo fosse nella completa disponibilità ed effettiva titolarità di D. Anche il prefabbricato de- stinato a frantoio edificato su detto terreno sarebbe stato fittiziamente intestato al perseguito, ma sua fattuale titolarità restava di D. Tra gli accordi presi dal perseguito e da D. vi sarebbero stati anche quelli di far apparire a nome del perseguito i pagamenti eseguiti in favore del Comune di Filadelfia per gli oneri concessori nonché quelli eseguiti a favore dell’impresa costruttrice. Dalle inda- gini finora espletate risulta un viaggio in Svizzera effettuato da D. il 18 novembre 2016, dove egli avrebbe incontrato il perseguito per fargli firmare della docu- mentazione relativa alla costruzione o apertura di un capannone. Il perseguito avrebbe inoltre in molteplici occasioni e per cospicui importi aiutato C. e I., en- trambi a loro volta sospettati di appartenere alla cosca B., a cambiare ingenti somme di denaro da franchi svizzeri in euro e viceversa. Il perseguito sarebbe sempre stato a conoscenza dei tassi di cambio vigenti al momento. Ad esempio in data 5 maggio 2017 il perseguito informava I. in merito al cambio vigente, verificato presso tre agenzie cambio valute, per un importo pari a ca. CHF 16’000.- e consigliava di aspettare la settimana seguente, nella speranza di un cambio più favorevole. In un altro colloquio telefonico I. diceva al perse- guita di essere interessato al cambio di EUR 10’000.- e quest’ultimo comuni- cava la sua disponibilità ad informarsi. Il 28 maggio 2017 il perseguito chiamava C., il quale gli comunicava la necessità di cambiare EUR 50’000.- in franchi svizzeri. Essendo in quel momento il cambio sfavorevole, i due decidono di at- tendere. Nell’ambito di un’ulteriore conversazione telefonica del 9 giugno 2017 I. informava il perseguito in merito alla sua intenzione di recarsi in Italia in aereo. I. chiedeva al perseguito di portargli del denaro in Calabria (“una borsa piena, mezzo chilo”) e quest’ultimo dava il suo accordo, precisando una volta cambiati

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e poi li avrebbe lasciati al fratello di I. L’11 luglio 2017 il perseguito chiamava I. e dalla conversazione si evince che il perseguito avrebbe prelevato il denaro da cambiare per conto di I. da un conto su cui lui li avrebbe depositati. La cifra menzionata è di almeno EUR 10’000.-. Dalle indagini espletate dalle autorità italiane il denaro che I. metterebbe a disposizione del perseguito per essere cambiato sarebbe generato all’esterno del circuito bancario e sarebbe poi in- viato in Calabria grazie ai consigli e all’aiuto del perseguito. Dalle dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia risulterebbe inoltre che il perseguito sa- rebbe stato presente, durante le feste natalizie del 2002, alla consegna di armi a membri della locale di ‘ndrangheta in Calabria da parte di C. (alcune pistole e due mitra, il primo simile a un Uzi, il secondo, più lungo, aveva un mirino con il puntatore laser a batteria). Nella stessa occasione il perseguito avrebbe conse- gnato a E. una bustina contente qualche etto di cocaina, dicendogli che avrebbe potuto ricavarne qualche soldo».

Orbene, quanto precede è senz'altro sufficiente per adempiere ai requisiti posti dalle normative e dalla giurisprudenza sopra menzionate (v. consid. 2.1). Come rettamente affermato dall’UFG, il contenuto della relazione sintetica redatta dalla Procura della Repubblica di Catanzaro (v. act. 6.1) e del mandato di arre- sto europeo del 2 gennaio 2021 (v. act. 6.3), basati entrambi sulla già citata ordinanza di custodia cautelare in carcere del GIP di Catanzaro del 12 agosto 2020, permette senz’altro di determinare il tempo e il luogo dei reati rimproverati al ricorrente. I fatti contestati dall'estradando non soggiacciono a sindacato in questa sede. Si ribadisce infatti che non spetta al giudice dell'assistenza statuire sui mezzi di prova, dovendo egli limitarsi a prendere atto della completezza o meno dell'esposto dei fatti. Essi in concreto non presentano contraddizioni o errori manifesti. Per il resto, sarà compito del giudice estero del merito valutare le prove ed assodare i fatti, tenendo in considerazione le contestazioni dell'e- stradando in punto alla ricostruzione fattuale e alle sue circostanze di dettaglio.

3. Il ricorrente censura la violazione del principio della doppia punibilità, nella mi- sura in cui il suo comportamento non concretizzerebbe in alcun modo i reati evocati dall’UFG.

3.1 Giusta l'art. 2 n. 1 CEEstr, danno luogo all'estradizione i fatti che le leggi della Parte richiedente e della Parte richiesta puniscono con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà di un massimo di almeno un anno o con una pena più severa. Di contenuto analogo è l'art. 35 cpv. 1 AIMP. Per quanto riguarda la pena prevista nella Parte richiesta, in virtù dei principi di cui sopra ai consid. 1.1 e 1.2, è sufficiente una pena privativa della libertà non in- feriore, nel massimo, a sei mesi (art. 2 Convenzione sull’estradizione UE). Il giudice dell'estradizione non deve procedere a un esame dei reati e delle norme

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penali menzionati nella domanda estera, ma deve semplicemente vagliare, li- mitandosi a un esame "prima facie", se i fatti ivi addotti – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla mede- sima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). È suffi- ciente che essi siano puniti nei due Stati come reati che possono essere oggetto di assistenza internazionale (DTF 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c e sentenze citate). Se l'estradizione è richiesta per diverse infrazioni, la condi- zione della doppia punibilità deve essere adempiuta per ognuna di esse (DTF 125 II 569 consid. 6 pag. 575).

3.2 In concreto, i fatti oggetto della domanda di estradizione riguardanti l'estra- dando (v. supra consid. 2.2) possono senz’altro essere sussunti in Svizzera al reato di partecipazione e/o sostegno a un’organizzazione criminale previsto all’art. 260ter CP, punibile con una pena detentiva sino a 10 anni, precisato che la ‘ndrangheta è un’organizzazione criminale ai sensi di tale norma (v. TPF 2017 27 consid. 3; TPF 2010 29 consid. 3.1; sentenze del Tribunale penale federale RR.2018.61 del 15 marzo 2018 consid. 4.4.5 con rinvii; RR.2017.2 del 21 luglio 2017 consid. 4.4). L’Ordinanza del 18 settembre 2020, mediante la quale il Tri- bunale di Catanzaro, riesaminando la posizione di D., imputato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, ha annullato il capo d’accusa 37 re- lativo all’ipotesi d’intestazione fittizia di un terreno situato a Strillazzo di Filadel- fia di cui l’estradando risulta proprietario, non muta, alla luce dei diversi com- portamenti contestati ad A. a favore dell’organizzazione criminale (v. relazione sintetica redatta dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, pag. 2 e segg., in act. 6.1), l’esito di tale sussunzione (v. act. 4.1), non risultando del resto nem- meno chiare e inequivocabili le conseguenze di detta ordinanza per il ricorrente. Per il rispetto del principio della doppia punibilità possono inoltre entrare in linea di conto il traffico illegale di armi giusta l’art. 33 della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LArm; RS 514.54), punibile con una pena detentiva fino a tre anni, risp. cinque anni nei casi qualificati, nonché il traffico di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 19 della legge federale sugli stupefa- centi e sulle sostanze psicotrope (LStup; RS 812.121), punibile nella variante qualificata qui certamente ipotizzabile ex art. 19 cpv. 2 LStup con una pena detentiva fino a 20 anni. In definitiva, essendo il principio della doppia punibilità ossequiato, la censura va respinta.

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4. Il ricorrente afferma che la sua estradizione violerebbe l’art. 7 CEEstr, nella mi- sura in cui tutte le contestazioni nei suoi confronti riguarderebbero fatti com- messi esclusivamente in Svizzera, ragione per cui il MPC ha avviato un proce- dimento penale a suo carico. Sostenendo la competenza esclusiva elvetica per il perseguimento di tali presunti reati, egli contesta la delega del perseguimento all’Italia (procedimento SV.16.0184).

4.1

4.1.1 L’art. 7 n. 1 CEEstr prevede che la Parte richiesta potrà rifiutarsi di estradare l’individuo richiesto per un reato, che, secondo la sua legislazione, è stato com- messo in tutto o in parte sul suo territorio o in un luogo equiparato al suo terri- torio. Trattasi di una norma potestativa che permette allo Stato richiesto di rifiu- tare l’estradizione (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.309 del 16 marzo 2010 consid. 9.2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internatio- nale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 568) e che nel diritto svizzero trova espressione nella regola di cui all’art. 35 cpv. 1 lett. b AIMP. In questo caso, l’estradizione è concessa solo eccezionalmente, qualora circostanze particolari, segnatamente la possibilità di un migliore reinserimento sociale, lo giustifichino (art. 36 cpv. 1 AIMP), oppure, secondo la giurisprudenza, per ragioni di econo- mia processuale o allo scopo di giudicare assieme gli autori di un medesimo atto (DTF 117 Ib 210 consid. 3b/bb; sentenza del Tribunale federale 1A.236/1994 del 27 dicembre 1994 consid. 4c; TPF 2013 88 consid. 6.1; sen- tenze del Tribunale penale federale RR.2017.2 del 21 luglio 2017 consid. 5.3; RR.2009.170 del 29 luglio 2009 consid. 5.2; GARRÉ, Commentario basilese, 2015, n. 4 ad art. 36 AIMP; HEIMGARTNER, Auslieferungsrecht, 2002, pag. 157). L’autorità d’esecuzione, incaricata di decidere se la competenza delle autorità repressive svizzere può giustificare il rifiuto dell’estradizione, dispone in questo ambito di un grande margine d’apprezzamento (v. sentenza del Tribunale fede- rale 1A.233/2004 dell’8 novembre 2004 consid. 3.1; sentenze del Tribunale pe- nale federale RR.2017.2 del 21 luglio 2017 consid. 5.3; RR.2012.230 del 14 novembre 2012 consid. 2.2; RR.2007.72 del 29 maggio 2007 consid. 5.2; ZIMMERMANN, ibidem).

4.1.2 Giusta l’art. 8 CEEstr, una Parte richiesta potrà rifiutare d’estradare un individuo reclamato, se egli è perseguito da essa per i fatti motivanti la domanda di estra- dizione. Come l’art. 7 CEEstr, anche l’art. 8 CEEstr è una norma potestativa che lascia un grande margine di manovra all’autorità d’esecuzione della do- manda di estradizione (v. sentenze del Tribunale federale 1A.272/1996 del 5 novembre 1996 consid. 2c/aa; 1A.239/1995 del 10 aprile 1996 consid. 6; 1A.107/1995 del 21 agosto 1995; TPF 2013 88 consid. 6.1).

4.1.3 Secondo l’art. 88 lett. b AIMP, si può chiedere a uno Stato estero di assumere il perseguimento penale per un reato soggetto alla giurisdizione svizzera se la sua legislazione ne ammette il perseguimento e la repressione giudiziaria e la

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persona perseguita è estradata a questo Stato e la delega del perseguimento penale ne consentirà verosimilmente un migliore reinserimento sociale. Il Tribu- nale federale ha ritenuto che quest’ultima condizione è ossequiata quando non si vede in che modo le possibilità di reinserimento sarebbero migliori in Svizzera che nello Stato richiedente (v. sentenza del Tribunale federale 1A.236/1994 del 27 dicembre 1994 consid. 4c per rinvio dal consid. 8b). Oltre al migliore reinse- rimento sociale, altri elementi possono ugualmente essere presi in considera- zione. Ciò è il caso per quanto riguarda i criteri enumerati all’art. 8 OAIMP, che completa l’art. 19 AIMP (v. sentenza del Tribunale federale 1A.117/2000 del 26 aprile 2000 consid. 2a), segnatamente il baricentro della procedura penale (v. sentenza del Tribunale federale 1A.103/2005 dell’11 luglio 2005 consid. 4.1; TPF 2013 88 consid. 6.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2020.306 del 10 marzo 2021 consid. 4.3).

4.2 Questa Corte ritiene che la decisione di delegare il procedimento penale sviz- zero nei confronti del ricorrente alle autorità italiane non presta il fianco a critiche e va confermata. Va innanzitutto rilevato che il reato di appartenenza o soste- gno a un’organizzazione criminale oggetto della delega è pacificamente con- templato dalla legislazione penale italiana (v. art. 416-bis CP/I), per cui l’autorità estera può senz’altro perseguire e reprimere gli atti contestati. Dagli atti dell’in- carto risulta del resto evidente – lo dimostra anche l’esistenza di una squadra investigativa comune tra Svizzera e Italia – come il complesso fattuale nei pro- cedimenti penali svizzero e italiano sia lo stesso, non potendo nemmeno esclu- dere che medesimi singoli atti del ricorrente siano oggetto contemporanea- mente delle procedure nei due Paesi. Ora, per quanto riguarda il migliore rein- serimento sociale, se è vero che il ricorrente risiede da molto tempo in Svizzera, Paese in cui vive con la famiglia, si constata che lo stesso si è spesso recato in Calabria, dove si trovano altri suoi familiari e amici. Ad ogni modo, altri elementi devono qui essere presi in considerazione. Così, il principio di economia pro- cessuale impone di giudicare il ricorrente nello stesso Stato per tutti i reati con- testatigli, unitamente alle altre persone coinvolte nello stesso complesso di fatti. La domanda di estradizione e l’ordinanza di custodia cautelare in carcere del GIP di Catanzaro del 12 agosto 2020 permettono di constatare che il baricentro dell’organizzazione criminale in esame si trova indubbiamente in Italia, ciò che rende opportuno e auspicabile un raggruppamento delle procedure, anche per la fissazione di una pena complessiva a carico dell’interessato (v. UNSELD, Commentario basilese, 2015, n. 14 ad art. 88 AIMP; cfr. anche sentenza del Tribunale federale 1A.117/2000 consid. 2a/b; BOMMER, Verfahrensabtretung und Geldwäschereiverurteilung im Ausland – Zu den Voraussetzungen von Art. 88 f. IRSG, in: Ackermann/Bommer (ed.), Liber Amicorum für Dr. Martin Von- plon, 2009, pag. 56). Le autorità italiane, che conoscono evidentemente in ma- niera approfondita l’organizzazione criminale in questione e che conducono un procedimento penale di più ampia portata, sono indubbiamente meglio posizio- nate per esaminare e valutare il ruolo del ricorrente in seno alla stessa. Ciò non

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toglie che esse avranno bisogno di ottenere i mezzi di prova raccolti dal MPC, segnatamente in relazione ad atti compiuti su suolo elvetico. Per questi saranno inoltre sempre possibili confronti con gli altri imputati in Svizzera, per cui, anche da questo punto di vista, nulla osta alla contestata delega (v. JENNI, Stellvertre- tende Strafverfolgung: Übersicht und Hinweise zu einer wenig bekannten Form internationaler Zusammenarbeit, in: Aus der Werkstatt des Rechts, Festschrift für Heinrich Koller, 2006, pag. 356). Il fatto che il centro della sua esistenza sia in Svizzera nulla toglie a quanto precede. In definitiva, risultando le condizioni poste dall’art. 88 AIMP ossequiate e non essendovi altri motivi ostativi alla con- testata delega, tutte le censure in questo ambito vanno disattese.

5. Il ricorrente censura la violazione del principio ne bis in idem, nella misura in cui le circostanze oggetto della domanda di estradizione sarebbero le medesime per quanto attiene ai luoghi, ai fatti e al tempo di quelle che gli sono state con- testate dalle autorità elvetiche relativamente alle ipotesi di violazione degli art. 260ter CP e 33 LArm.

5.1 Il principio ne bis in idem, consacrato all'art. 9 CEEstr, 1a frase, prevede che l'estradizione non è consentita quando l'individuo reclamato è stato definitiva- mente giudicato dalle autorità competenti della Parte richiesta per i fatti che motivano la domanda. Essa può essere rifiutata se le autorità competenti della Parte richiesta hanno deciso di non aprire un perseguimento penale o di chiu- derne uno già avviato per gli stessi fatti (v. anche art. 54 CAS e 5 cpv. 1 lett. a AIMP). Tale principio implica che il primo giudice abbia esaminato gli stessi ele- menti costitutivi dell'infrazione (DTF 125 II 402 consid. 1b) e che i fatti e le per- sone siano identici (DTF 122 I 257 consid. 3). Non esiste tuttavia identità dei fatti, ai sensi dell'art. 9 CEEstr, nell'ipotesi in cui lo Stato richiedente e lo Stato richiesto inquisiscono sulla stessa persona e per delitti dello stesso tipo (per esempio, traffico di stupefacenti) che sono stati commessi in periodi differenti (sentenza del Tribunale federale 1A.166/2005 del 14 luglio 2005 consid. 3; ZIMMERMANN, op. cit., n. 666).

5.2 In concreto, se è vero che in Svizzera è stato avviato un procedimento penale nei confronti del ricorrente, occorre rilevare che questo non è sfociato in una sentenza cresciuta in giudicato ma non è nemmeno stato chiuso ma appunto delegato all’estero in virtù di una corretta applicazione delle norme e dei principi che reggono la materia (v. supra consid. 4.1.3 e 4.2). Per tacere comunque del fatto che le decisioni di rinuncia al perseguimento penale (decisioni di abban- dono o di non luogo a procedere) che non escludono una riapertura del proce- dimento nel caso in cui vengano alla luce nuove prove o fatti (cfr. art. 323 cpv. 1 CPP) non impediscono la concessione dell’assistenza giudiziaria dal punto di vista del principio ne bis in idem (v. DTF 110 Ib 385 consid. 2b; TPF 2010 91 consid. 2.2 e 2.3; sentenze del Tribunale penale federale RR.2015.117 del

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13 agosto 2015 consid. 6.2; RR.2013.108 del 12 dicembre consid. 9.3; RR.2012.286 del 6 maggio 2013 consid. 4.4). La censura va quindi disattesa.

6. L’estradando sostiene che la sua estradizione violerebbe l’art. 37 AIMP. Il cen- tro della sua esistenza sarebbe in Svizzera, dove vive con un permesso C da tanti anni con la sua famiglia, moglie e figli tutti di nazionalità svizzera. Egli sof- frirebbe di gravi problemi di salute e sarebbe parzialmente invalido. Se estra- dato, lascerebbe la moglie senza alcuna possibilità di sostentamento e non po- trebbe rivedere i propri figli, con un danno irreparabile per tutto il suo nucleo familiare. A suo dire, l’eventuale reinserimento sociale verrebbe più opportuna- mente garantito in Svizzera.

6.1

6.1.1 Secondo l'art. 37 cpv. 1 AIMP l'estradizione può essere negata se la Svizzera può assumere il perseguimento del reato o l'esecuzione della decisione penale straniera e ciò sembra opportuno riguardo al reinserimento sociale della per- sona perseguita. Tuttavia la Svizzera può assumere il perseguimento di un reato commesso all'estero o l'esecuzione di una sentenza unicamente quando lo Stato in cui il reato è stato commesso domanda espressamente allo Stato richiesto di esercitare al suo posto il potere repressivo (DTF 120 Ib 120 consid. 3c; 117 Ib 210 consid. 3).

6.1.2 La CEEstr non permette inoltre allo Stato richiesto, quando tutte le condizioni sono adempiute, di rifiutare l'estradizione perché la persona ricercata è malata o il suo stato di salute necessita di un trattamento medico. Nemmeno il diritto interno – che deve cedere il passo al trattato multilaterale – prevede un tale motivo d'esclusione della cooperazione internazionale (v. sentenza del Tribu- nale federale 1A.116/2003 del 26 giugno 2003 consid. 2.1 e referenze citate). L'esame delle censure del ricorrente va quindi limitato al profilo dei diritti fonda- mentali di cui nella giurisprudenza citata al consid. 1.2 in fine.

6.1.3 L’art. 8 CEDU non costituisce di per sé un ostacolo all’estradizione (DTF 144 I 266 consid. 3.2; 122 II 433 consid. 3b; TPF 2020 81 consid. 2.2.2). Qualsiasi pena detentiva da scontare compromette infatti le relazioni familiari e professio- nali, ma ciò non è sufficiente come argomento (v. DTF 120 Ib 120 consid. 3d). Nelle cause d'estradizione in cui l'art. 8 CEDU è stato invocato, la giurispru- denza sia nazionale che europea si è sempre fondata sulla cifra 2 di tale dispo- sizione per affermare che l'ingerenza nel diritto alla protezione della famiglia era una conseguenza inevitabile, e quindi accettabile, dell'estradizione (DTF 117 Ib 210 consid. 3b/cc con riferimenti). Tale disposizione può tuttavia essere di osta- colo all'estradizione se quest'ultima appare come un'ingerenza sproporzionata nella vita familiare dell'interessato (DTF 129 II 100 consid. 3.5). Il Tribunale fe- derale ha così rifiutato un'estradizione alla Germania richiesta per l'esecuzione

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di un saldo di pena di 473 giorni di prigione per un reato di ricettazione. L'inte- ressato aveva due figlie minori in Svizzera e la carcerazione aveva messo la sua compagna, invalida al 100% e incinta di un terzo figlio, in uno stato ansio- depressivo generatore d'idee suicidarie. In tali circostanze, la Svizzera ha po- tuto incaricarsi dell'esecuzione sul suo territorio del saldo di pena ancora da scontare (v. DTF 122 II 485 consid. 3 e 4 entrambi non pubblicati). L'Alta Corte federale ha tuttavia avuto l'occasione, in una causa ulteriore, di precisare che un tale rifiuto era del tutto eccezionale e non entrava in linea di conto in altre circostanze (sentenza del Tribunale federale 1A.9/2001 del 16 febbraio 2001 consid. 3c).

6.2

6.2.1 Va innanzitutto rilevato che l’Italia non ha presentato nessuna richiesta alla Svizzera di assunzione del perseguimento per reati commessi dal ricorrente all'estero. Per tacere del fatto che l'art. 37 cpv. 1 AIMP non è opponibile ad uno Stato che, come l'Italia, è parte alla CEEstr, il cui testo non contiene nessuna regola analoga all'art. 37 AIMP (DTF 129 II 100 consid. 3.1; 122 II 485 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.233/2004 dell'8 novembre 2004, consid. 3.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.309 del 12 gennaio 2016 consid. 3.3). Tale censura non merita quindi ulteriore disamina.

6.2.2 Per quanto concerne i problemi di salute avanzati dal ricorrente, sui quali questa Corte si è già chinata nell’ambito della procedura ricorsuale riguardante la de- tenzione estradizionale (v. sentenza del Tribunale penale federale RH.2021.6 dell’8 luglio 2021 consid. 3.3), si rammenta che la malattia, ancorché dimo- strata, non costituisce di massima un motivo d'esclusione della cooperazione internazionale (v. sentenza del Tribunale federale 1A.116/2003 del 26 giu- gno 2003 consid. 2.1 con rinvii). Non vi è infatti una riserva in tal senso nei rapporti estradizionali con l’Italia e non vi è nessun elemento per ritenere che essa possa rappresentare un ostacolo ex art. 3 CEDU. Sarà compito dell'auto- rità estera valutare le condizioni di salute dell'estradando e adottare, attraverso l'apparato sanitario dell'istituto carcerario, le misure che si renderanno neces- sarie.

6.2.3 Per quanto riguarda l’asserita violazione dell’art. 8 CEDU, non ci si trova certa- mente in un caso analogo a quello sopra descritto. La situazione familiare che emerge dall'incarto non presenta criticità nemmeno lontanamente paragonabili a quelle di cui nella DTF 122 II 485. Le difficoltà alle quali il ricorrente e la sua famiglia sono esposti costituiscono i normali inconvenienti legati di per sé all'e- spiazione di qualsiasi pena detentiva. Su questo punto il ricorso deve ugual- mente essere respinto.

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7. In conclusione, non vi è nessuna ragione per negare l'estradizione. Ne conse- gue che il ricorso deve essere integralmente respinto e la decisione impugnata confermata.

8. Il ricorrente sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nelle persone degli avv. Stefano Pizzola e Maricia Dazzi (v. RP.2021.54, act. 1).

8.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patro- cinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Il Tribunale federale considera prive di probabilità di suc- cesso le conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere definite serie. Decisivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari af- fronterebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gratuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata somma- riamente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (v. DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 di- cembre 2011 consid. 3.1).

Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che la parte che richiede l'as- sistenza giudiziaria abbia il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto possibile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'im- magine fedele, completa e coerente della situazione finanziaria del richiedente. In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficientemente sostanziato o dimostrato lo stato di indigenza (DTF 125 IV 161 consid. 4a; sen- tenze del Tribunale penale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014 consid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006 consid. 6.1; cfr. anche HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 59a e 59b ad art. 132 CPP; BÜHLER, Die Prozessarmut, in C. Schöbi [ed.], Gerichts- kosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, 2001, pag. 189 e segg.).

8.2 In concreto, il reclamante ha inoltrato a questa autorità l’apposito formulario (v. RP.2021.54, act. 1.1). Egli ha in sostanza confermato, questa volta allegando più documentazione a sostegno, tutte le informazioni già trasmesse nell’ambito

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della procedura RH.2021.6 relativa al suo gravame avverso la detenzione estra- dizionale (v. sentenza del Tribunale penale federale dell’8 luglio 2021). Ora, con tale giudizio questa Corte, oltre ad aver rilevato la parziale mancanza di docu- mentazione attestante taluni dati contenuti nel formulario, ha constatato che “la decisione di tassazione per l’anno 2019 attesta un reddito imponibile di fr. 97'000.– (v. RP.2021.39, act. 4.8), ciò che non permette di certo di affermare che il reclamante sia indigente. Per tacere del fatto che questa Corte ha già avuto modo di rilevare, nell’ambito di una procedura ricorsuale riguardante l’in- chiesta svizzera a carico del predetto, come lo stesso sia proprietario in Italia di una casa a Polia, vicino a Filadelfia, nonché di un terreno in parte agricolo e in parte edificabile a Filadelfia, beni che non figurano nella documentazione fiscale presentata (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2020.225 del 12 no- vembre 2020 consid. 2.3.2)” (sentenza RH.2021.6 consid. 9.3). Ribadito quanto precede, la richiesta di assistenza giudiziaria va respinta.

9. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 3'000.–.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La richiesta di assistenza giudiziaria gratuita è respinta. 3. La tassa di giustizia di fr. 3'000.– è posta a carico del ricorrente.

Bellinzona, 22 settembre 2021

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Stefano Pizzola e Maricia Dazzi - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).

Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).