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RR.2020.306

Bundesstrafgericht · 2021-03-10 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Delega all'estero (art. 88 e seg. AIMP).

Sachverhalt

A. Il 1° febbraio 2016, la Procura della Repubblica di Catanzaro ha trasmesso al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) una comunicazione spontanea d’informazioni relativa a fatti penali collegati con la Svizzera, postu- lando la costituzione di una squadra investigativa comune. Più precisamente, l’autorità estera ha comunicato la presenza su territorio svizzero di soggetti so- spettati di far parte della cosca di ‘ndrangheta denominata “B.”, i quali sarebbero coinvolti nei traffici illeciti realizzati dall’organizzazione criminale, anche attra- verso investimenti e/o attività di riciclaggio di denaro (v. atto 05-00-00-0001 e segg. incarto MPC).

B. In data 28 settembre 2016, il MPC, a seguito della comunicazione di cui sopra, ha aperto un’istruzione penale nei confronti di C., A. e D. per il reato di organiz- zazione criminale giusta l’art. 260ter CP (v. atto 01-01-00-0001 e seg. incarto MPC). In tale contesto, è stata inoltre costituita una squadra investigativa co- mune con le autorità italiane. Successivamente, l’inchiesta è stata estesa a terze persone e ad altri reati (v. act. 1.3.1, pag. 3).

C. Con domanda di assistenza giudiziaria del 7 settembre 2020, il MPC ha chiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro l’esecuzione di attività istruttorie sul territorio italiano nonché l’assunzione del perseguimento penale a carico di A. (v. act. 1.3.1). Con scritto del 21 settembre 2020, le autorità italiane hanno accolto la richiesta di assunzione del perseguimento di quest’ul- timo (v. act. 1.2).

D. Con decisione del 27 ottobre 2020 (v. act. 1.1), il MPC ha delegato alle autorità di perseguimento penale italiane il procedimento penale avviato nei confronti di A. per titolo di organizzazione criminale (art. 260ter CP), messa in circolazione di monete false (art. 242 CP), importazione, acquisto e deposito di monete false (art. 244 CP), ricettazione (art. 160 CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis CP).

E. Il 9 novembre 2020, A., di nazionalità italiana, ha impugnato la decisione in questione, postulando l’annullamento della stessa e la continuazione del proce- dimento penale a suo carico in Svizzera. Con scritti del 12 e 20 novembre 2020, A. ha formalmente chiesto l’assistenza giudiziaria gratuita (v. RP.2020.58, act. 3 e 4).

F. Con decisione del 2 dicembre 2020, questa Corte ha rifiutato la concessione dell’assistenza giudiziaria gratuita (v. act. 3).

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G. Con risposta del 21 gennaio 2021, l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG), costatando che la richiesta di delega è stata trasmessa dal MPC diretta- mente alla competente autorità estera, senza essere esso stesso stato coin- volto nella procedura rogatoriale, ha comunicato di rinunciare a formulare delle conclusioni, condividendo tuttavia la decisione del MPC (v. act. 12). Con scritto dello stesso giorno, il MPC ha postulato la reiezione del gravame, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 13).

H. Con replica dell’11 febbraio 2021, trasmessa al MPC e all’UFG per conoscenza (v. act. 18), il ricorrente ha confermato le sue conclusioni ricorsuali (v. act. 17).

Le ulteriori argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del neces- sario, nei successivi considerandi in diritto.

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me- diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubbli- cato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bi- laterali”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la

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Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espres- samente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favore- vole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordi- nanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-sviz- zero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

E. 1.4 Giusta l’art. 25 cpv. 2 AIMP, il ricorso contro una domanda svizzera a uno Stato estero è ammissibile soltanto se questo è richiesto di assumere il persegui- mento o l’esecuzione penali. In tale caso, è legittimata a ricorrere unicamente la persona perseguita che ha dimora abituale in Svizzera (v. sentenza del Tri- bunale federale 1C_525/2013 del 19 giugno 2013 consid. 2; v. anche LUDWICZAK, Entraide judiciaire internationale en matière pénale, 2018, pag. 278, n. 1201; JENNI, Stellvertretende Strafverfolgung: Übersicht und Hinweise zu einer wenig bekannten Form internationaler Zusammenarbeit, in: Aus der Werkstatt des Rechts, Festschrift für Heinrich Koller, 2006, pag. 355). In con- creto, il ricorrente, sebbene attualmente in detenzione preventiva in Italia, ha il proprio domicilio in Svizzera e il ricorso è tempestivo, per cui la legittimazione ricorsuale è data.

E. 2 Il ricorrente afferma innanzitutto che, concernendo il procedimento svizzero a suo carico anche altri coimputati, il MPC, prima di procedere alla delega, avrebbe dovuto formalmente disgiungere la sua causa. Avendo omesso una tale decisione, il MPC avrebbe violato l’art. 30 CPP nonché il suo diritto di es- sere sentito.

Premesso che il presente gravame è stato interposto avverso una decisione di delega del procedimento ai sensi degli art. 88 e segg. AIMP, si rileva che non compete al giudice dell’assistenza statuire su questioni che riguardano il proce- dimento penale interno a carico del ricorrente e che soggiacciono dunque ad altre modalità ricorsuali (v. art. 393 e segg. CPP) che non possono certo essere

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commiste viste le fondamentali differenze di principio e di sostanza fra esse esistenti (v. art. 39 cpv. 1 e 2 lett. b LOAP). La censura risulta quindi inammis- sibile.

E. 3 Pur non essendo censurato nel gravame, l’UFG sostiene che il MPC, prima di redigere lo scritto del 27 ottobre 2020 qui impugnato, avrebbe dovuto dare al ricorrente la possibilità di esprimersi sulla questione, in ossequio al suo diritto di essere sentito. Questo per evitare di ritrovarsi in situazioni in cui anche un eventuale accoglimento di un ricorso non permetta più di annullare una deci- sione di delega del procedimento svizzero all’autorità estera.

Ora, nella misura in cui la qualità di parte e il diritto di essere sentito sono stret- tamente correlati alla legittimazione ricorsuale, si ritiene che il ricorrente avrebbe dovuto effettivamente essere sentito prima dell’emanazione della de- cisione qui impugnata (v. UNSELD, Commentario basilese, 2015, n. 14 ad art. 91 AIMP). Ad ogni modo, disponendo questa Corte di un pieno potere d’esame e avendo avuto il ricorrente la possibilità di esprimersi compiutamente nell’am- bito della presente procedura sulla contestata decisione di delega del procedi- mento a suo carico, la violazione del diritto di essere sentito va ritenuta qui sa- nata (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenza del Tribunale federale 1C_660/2019 del 6 gennaio 2020 consid. 3.1; TPF 2008 172 consid. 2.3). Della stessa si terrà conto nella fissazione della tassa di giustizia (v. infra consid. 6).

E. 4 Il ricorrente contesta la delega del perseguimento a suo carico alle autorità ita- liane. Costituendo la Svizzera il centro della sua esistenza ed essendo i presunti reati contestatigli intervenuti nel nostro Paese, le autorità elvetiche, che condur- rebbero ormai da anni il procedimento, sarebbero meglio posizionate per giudi- carlo. Senza dimenticare che i presunti mezzi di prova raccolti in occasione delle perquisizioni e dei sequestri a suo carico (immobili, conti bancari e altri oggetti di valore) si troverebbero in Svizzera. In tale Paese risiederebbero i coimputati, segnatamente C., per cui la delega del suo perseguimento risulte- rebbe inopportuna. Il fatto che le autorità italiane dovranno domandare assi- stenza giudiziaria a quelle elvetiche e analizzare ancora tutto il materiale deri- vante dal procedimento svizzero condurrebbe a ritardi inevitabili, tanto più che il ricorrente non sarebbe ancora stato sentito dal MPC e non avrebbe ancora potuto esprimersi sulle accuse rivoltegli. In definitiva, la contestata delega, rite- nuta dal ricorrente inappropriata, inopportuna e illegale, sarebbe da annullare ed il procedimento a suo carico da continuare in Svizzera.

E. 4.1 L’art. 88 AIMP prevede che si può chiedere a uno Stato estero di assumere il perseguimento penale per un reato soggetto alla giurisdizione svizzera se la sua legislazione ne ammette il perseguimento e la repressione giudiziaria e la

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persona perseguita dimora in questo Stato e la sua estradizione alla Svizzera è inappropriata o inammissibile (lett. a), o è estradata a questo Stato e la delega del perseguimento penale ne consentirà verosimilmente un migliore reinseri- mento sociale (lett. b).

E. 4.2.1 In data 7 settembre 2020, il MPC, nell’ambito del procedimento condotto nei confronti di C., A., D., E., F., G. e altri (v. supra Fatti lett. B), ha inoltrato alla Procura della Repubblica di Catanzaro (Direzione Distrettuale Antimafia) una domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale tesa, da una parte, all’audizione in Italia di svariate persone, tra le quali gli imputati F. e A.; dall’altra, è stato chiesto all’autorità italiana di assumere il perseguimento pe- nale nei confronti del ricorrente (v. act. 1.3.1). A sostegno di quest’ultima richie- sta, il MPC ha dichiarato che “nel quadro del procedimento penale in oggetto è in particolare ipotizzata la realizzazione del reato di organizzazione criminale. Dalle istruttorie penali condotte in Italia e in Svizzera, emerge l’esistenza di una organizzazione criminale di stampo ‘ndranghetistico, il clan “B.”, la cui attività illecita assume carattere transnazionale travalicando i confini nazionali e pren- dendo piede all’estero, in casu anche in Svizzera dove si ritiene abbia rafforzato la propria forza criminale con una sorta di investimento in persone e in attività criminose ma anche di natura lecita. Fra le persone che si ritiene siano coinvolte nei traffici illeciti realizzati dall’organizzazione criminale emerge la figura di A., cittadino italiano, che gestisce l’esercizio pubblico Ristorante H. e annessi siti a Z./AG di cui alla parcella n° 1 RFD di Z./AG. Nel corso dell’indagine si è potuto accertare che F., ritenuto essere vertice dell’organizzazione criminale oggetto del presente procedimento, si è recato in Svizzera in diverse occasioni, in una sorta di controllo e di accertamento del funzionamento del proprio “investi- mento”, oltre che di espressione del proprio dominio e della propria supremazia ed è stato ospitato anche presso l’immobile dove l’esercizio pubblico svolge la propria attività. A. è al momento in stato di detenzione in Italia ed è anche og- getto del procedimento penale di cui al n. 7198/2015 RGNR Mod. 21 DDA in- staurato in Italia e nell’ambito del quale è stata costituita una squadra investi- gativa comune. La legislazione italiana ne ammette quindi il perseguimento e la repressione giudiziaria. A fronte di tali condizioni la sua estradizione alla Sviz- zera risulta inappropriata o inammissibile. Tutto ciò ritenuto si chiede a codesta lodevole Procura se è disposta ad assumere il perseguimento penale nei con- fronti di A. per reati soggetti alla giurisdizione svizzera. In caso di risposta affer- mativa questo MPC provvederà ad ordinare la delega del perseguimento pe- nale” (ibidem, pag. 5 e seg.).

E. 4.2.2 Con scritto del 21 settembre 2020, la Procura della Repubblica presso il Tribu- nale di Catanzaro (Direzione Distrettuale Antimafia) ha dato seguito positiva- mente alla richiesta del MPC di assunzione del procedimento nei confronti del

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ricorrente (v. act. 1.2). L’autorità italiana ha confermato di procedere nei con- fronti del predetto segnatamente per il reato di associazione di tipo mafioso ai sensi dell’art. 416 bis CP/italiano, precisando che nei suoi confronti il Giudice per le indagini preliminari (in seguito: GIP) presso il Tribunale di Catanzaro ha emesso, in data 12 agosto 2020, un’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. Essa ha chiesto la trasmissione degli atti del pro- cedimento penale elvetico.

E. 4.2.3 In data 27 ottobre 2020, il MPC ha ufficialmente delegato alle autorità italiane il procedimento penale svizzero nei confronti del ricorrente (v. act. 1.1). A soste- gno di tale decisione, esso ha dichiarato che le indagini hanno permesso di accertare che le condotte sussumibili ai reati di organizzazione criminale (art. 260ter CP), messa in circolazione di monete false (art. 242 CP), importazione, acquisto e deposito di monete false (art. 244 CP), ricettazione (art. 160 CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) contestate al ricorrente si sarebbero realiz- zate anche in territorio italiano, e che la legislazione italiana ne ammette il per- seguimento e la repressione giudiziaria. Ritenuta l’esistenza del procedimento italiano, che poggerebbe sul medesimo complesso di fatti ed è diretto contro la medesima persona, l’estradizione del ricorrente alla Svizzera risulterebbe inap- propriata o inammissibile già solo per motivi di economia processuale. La de- lega in questione permetterebbe l’eventuale comminazione di una pena com- plessiva (v. act. 1.1, pag. 2). Il MPC precisa che “dall’istruttoria elvetica è difatti emerso che gli imputati non solo intrattengono stretti legami con persone ap- partenenti o vicine al clan B. ma perseguono e realizzano in Svizzera analoghe finalità criminose distintive di tale gruppo criminale ‘ndranghetistico. Non da meno è stato possibile confermare che gli imputati in occasione dei loro viaggi in Calabria si rapportavano direttamente con il capo clan F., in specie quando questi si trovava ancora in libertà, e con i membri del sodalizio così come per- sone a loro vicine. Le misure di sorveglianza messe in esecuzione hanno pe- raltro permesso di appurare che gli imputati, in occasione dei loro frequenti viaggi e nei limiti doganali consentiti relativi all’esportazione di denaro contante, trasportano ingenti somme di denaro verso la Calabria. Sono inoltre emersi ele- menti concreti relativi a possibili transazioni finanziarie con carattere internazio- nale eseguite attraverso istituti bancari” (ibidem, pag. 4). Inoltre, “secondo quanto emerso dalle attività di indagine svizzere e italiane, nonché da quanto di chiarato dal collaboratore di giustizia I. nei verbali di interrogatorio resi in data 2 febbraio 2018 e in data 6 novembre 2018, si ritiene che il clan B. abbia inve- stito in Svizzera parte del suo capitale generato da attività criminali, grazie all’aiuto dei suoi membri e sostenitori del clan operativi in Svizzera, tra cui in particolare gli imputati C. e A.” (ibidem, pag. 5 e seg.). Per quanto concerne il ruolo e l’attività criminosa contestati al ricorrente, il MPC ha elencato e riassunto nella decisione impugnata tutta una serie di eventi e condotte emersi grazie alle misure investigative adottate dagli inquirenti svizzeri e italiani nei rispettivi pro- cedimenti (v. ibidem, pag. 6 e segg.).

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E. 4.3 Questa Corte ritiene che la decisione di delegare il procedimento penale sviz- zero nei confronti del ricorrente alle autorità italiane non presta il fianco a critiche e va confermata. Va innanzitutto rilevato che i reati per i quali le autorità svizzere hanno delegato il procedimento nei confronti del ricorrente sono tutti contem- plati dalla legislazione penale italiana, per cui l’autorità estera può senz’altro perseguire e reprimere gli atti contestati. Dagli atti dell’incarto risulta del resto evidente – lo dimostra anche l’esistenza di una squadra investigativa comune tra Svizzera e Italia – come il complesso fattuale nei procedimenti penali sviz- zero e italiano sia lo stesso, non potendo nemmeno escludere che medesimi singoli atti del ricorrente siano oggetto contemporaneamente delle inchieste nei due Paesi. A., cittadino italiano, è attualmente in detenzione preventiva in Italia per gravi reati che in genere comportano una custodia cautelare non certo di breve durata, per tacere del caso di un’eventuale condanna. Una sua estradi- zione alla Svizzera, se non esclusa, è quindi perlomeno inopportuna (v. anche sentenza del Tribunale federale 1A.117/2000 del 26 aprile 2000 consid. 2a/b). L’accusa più significativa nei suoi confronti è quella di appartenenza o sostegno ad una organizzazione criminale – più precisamente alla cosca di ‘ndrangheta denominata B., che ha il suo baricentro in Calabria – e gli altri reati contestatigli ruotano attorno all’attività di detta organizzazione, per cui una estradizione alla Svizzera risulterebbe altresì inappropriata. A tal proposito, la dottrina ha già avuto modo di affermare che l’inappropriatezza di un’estradizione può anche derivare dal fatto che all’estero sia in corso un procedimento penale di portata più ampia oppure concernente il medesimo complesso fattuale, di modo che la delega del procedimento elvetico all’estero risulti auspicabile per motivi di eco- nomia processuale e per la fissazione di una pena complessiva a carico dell’in- teressato (v. UNSELD, op. cit., n. 14 ad art. 88 AIMP; cfr. anche sentenza del Tribunale federale 1A.117/2000 consid. 2a/b; BOMMER, Verfahrensabtretung und Geldwäschereiverurteilung im Ausland – Zu den Voraussetzungen von Art. 88 f. IRSG, in: Ackermann/Bommer (ed.), Liber Amicorum für Dr. Martin Von- plon, 2009, pag. 56). Le autorità italiane, che conoscono evidentemente in ma- niera approfondita l’organizzazione criminale in questione e che conducono un procedimento penale di più ampia portata, sono indubbiamente meglio posizio- nate per esaminare e valutare il ruolo del ricorrente in seno alla stessa. Ciò non toglie che esse avranno bisogno di ottenere i mezzi di prova raccolti dal MPC, segnatamente in relazione agli atti compiuti su suolo elvetico. Per questi sa- ranno inoltre sempre possibili confronti con gli altri imputati in Svizzera, per cui, anche da questo punto di vista, nulla osta alla contestata delega (v. JENNI, op. cit., pag. 356). Il fatto che il centro della sua esistenza sia in Svizzera nulla toglie a quanto precede. In definitiva, risultando le condizioni poste dall’art. 88 AIMP ossequiate e non essendovi altri motivi ostativi alla contestata delega, tutte le censure in questo ambito vanno disattese.

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E. 5 Riassumendo, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 6 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia ridotta, vista l'accertata violazione del diritto di essere sentito (v. supra consid. 3 e TPF 2008 172 consid. 6 e 7), è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 3'000.–, a carico del ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 4'000.– già versato. La Cassa del Tribunale restituirà al ricorrente il saldo di fr. 1'000.–.

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Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto, nella misura della sua ammissibilità.
  2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.– è messa a carico del ricorrente. Essa è co- perta dall’anticipo delle spese di fr. 4'000.– già versato. La Cassa del Tribunale restituirà al ricorrente il saldo di fr. 1'000.–.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 10 marzo 2021 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Giorgio Bomio-Giovanascini e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Jörg Schenkel, Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Delega all'estero (art. 88 e seg. AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2020.306

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Fatti: A. Il 1° febbraio 2016, la Procura della Repubblica di Catanzaro ha trasmesso al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) una comunicazione spontanea d’informazioni relativa a fatti penali collegati con la Svizzera, postu- lando la costituzione di una squadra investigativa comune. Più precisamente, l’autorità estera ha comunicato la presenza su territorio svizzero di soggetti so- spettati di far parte della cosca di ‘ndrangheta denominata “B.”, i quali sarebbero coinvolti nei traffici illeciti realizzati dall’organizzazione criminale, anche attra- verso investimenti e/o attività di riciclaggio di denaro (v. atto 05-00-00-0001 e segg. incarto MPC).

B. In data 28 settembre 2016, il MPC, a seguito della comunicazione di cui sopra, ha aperto un’istruzione penale nei confronti di C., A. e D. per il reato di organiz- zazione criminale giusta l’art. 260ter CP (v. atto 01-01-00-0001 e seg. incarto MPC). In tale contesto, è stata inoltre costituita una squadra investigativa co- mune con le autorità italiane. Successivamente, l’inchiesta è stata estesa a terze persone e ad altri reati (v. act. 1.3.1, pag. 3).

C. Con domanda di assistenza giudiziaria del 7 settembre 2020, il MPC ha chiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro l’esecuzione di attività istruttorie sul territorio italiano nonché l’assunzione del perseguimento penale a carico di A. (v. act. 1.3.1). Con scritto del 21 settembre 2020, le autorità italiane hanno accolto la richiesta di assunzione del perseguimento di quest’ul- timo (v. act. 1.2).

D. Con decisione del 27 ottobre 2020 (v. act. 1.1), il MPC ha delegato alle autorità di perseguimento penale italiane il procedimento penale avviato nei confronti di A. per titolo di organizzazione criminale (art. 260ter CP), messa in circolazione di monete false (art. 242 CP), importazione, acquisto e deposito di monete false (art. 244 CP), ricettazione (art. 160 CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis CP).

E. Il 9 novembre 2020, A., di nazionalità italiana, ha impugnato la decisione in questione, postulando l’annullamento della stessa e la continuazione del proce- dimento penale a suo carico in Svizzera. Con scritti del 12 e 20 novembre 2020, A. ha formalmente chiesto l’assistenza giudiziaria gratuita (v. RP.2020.58, act. 3 e 4).

F. Con decisione del 2 dicembre 2020, questa Corte ha rifiutato la concessione dell’assistenza giudiziaria gratuita (v. act. 3).

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G. Con risposta del 21 gennaio 2021, l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG), costatando che la richiesta di delega è stata trasmessa dal MPC diretta- mente alla competente autorità estera, senza essere esso stesso stato coin- volto nella procedura rogatoriale, ha comunicato di rinunciare a formulare delle conclusioni, condividendo tuttavia la decisione del MPC (v. act. 12). Con scritto dello stesso giorno, il MPC ha postulato la reiezione del gravame, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 13).

H. Con replica dell’11 febbraio 2021, trasmessa al MPC e all’UFG per conoscenza (v. act. 18), il ricorrente ha confermato le sue conclusioni ricorsuali (v. act. 17).

Le ulteriori argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del neces- sario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto: 1. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me- diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubbli- cato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bi- laterali”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la

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Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espres- samente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favore- vole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordi- nanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-sviz- zero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

1.4 Giusta l’art. 25 cpv. 2 AIMP, il ricorso contro una domanda svizzera a uno Stato estero è ammissibile soltanto se questo è richiesto di assumere il persegui- mento o l’esecuzione penali. In tale caso, è legittimata a ricorrere unicamente la persona perseguita che ha dimora abituale in Svizzera (v. sentenza del Tri- bunale federale 1C_525/2013 del 19 giugno 2013 consid. 2; v. anche LUDWICZAK, Entraide judiciaire internationale en matière pénale, 2018, pag. 278, n. 1201; JENNI, Stellvertretende Strafverfolgung: Übersicht und Hinweise zu einer wenig bekannten Form internationaler Zusammenarbeit, in: Aus der Werkstatt des Rechts, Festschrift für Heinrich Koller, 2006, pag. 355). In con- creto, il ricorrente, sebbene attualmente in detenzione preventiva in Italia, ha il proprio domicilio in Svizzera e il ricorso è tempestivo, per cui la legittimazione ricorsuale è data.

2. Il ricorrente afferma innanzitutto che, concernendo il procedimento svizzero a suo carico anche altri coimputati, il MPC, prima di procedere alla delega, avrebbe dovuto formalmente disgiungere la sua causa. Avendo omesso una tale decisione, il MPC avrebbe violato l’art. 30 CPP nonché il suo diritto di es- sere sentito.

Premesso che il presente gravame è stato interposto avverso una decisione di delega del procedimento ai sensi degli art. 88 e segg. AIMP, si rileva che non compete al giudice dell’assistenza statuire su questioni che riguardano il proce- dimento penale interno a carico del ricorrente e che soggiacciono dunque ad altre modalità ricorsuali (v. art. 393 e segg. CPP) che non possono certo essere

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commiste viste le fondamentali differenze di principio e di sostanza fra esse esistenti (v. art. 39 cpv. 1 e 2 lett. b LOAP). La censura risulta quindi inammis- sibile.

3. Pur non essendo censurato nel gravame, l’UFG sostiene che il MPC, prima di redigere lo scritto del 27 ottobre 2020 qui impugnato, avrebbe dovuto dare al ricorrente la possibilità di esprimersi sulla questione, in ossequio al suo diritto di essere sentito. Questo per evitare di ritrovarsi in situazioni in cui anche un eventuale accoglimento di un ricorso non permetta più di annullare una deci- sione di delega del procedimento svizzero all’autorità estera.

Ora, nella misura in cui la qualità di parte e il diritto di essere sentito sono stret- tamente correlati alla legittimazione ricorsuale, si ritiene che il ricorrente avrebbe dovuto effettivamente essere sentito prima dell’emanazione della de- cisione qui impugnata (v. UNSELD, Commentario basilese, 2015, n. 14 ad art. 91 AIMP). Ad ogni modo, disponendo questa Corte di un pieno potere d’esame e avendo avuto il ricorrente la possibilità di esprimersi compiutamente nell’am- bito della presente procedura sulla contestata decisione di delega del procedi- mento a suo carico, la violazione del diritto di essere sentito va ritenuta qui sa- nata (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenza del Tribunale federale 1C_660/2019 del 6 gennaio 2020 consid. 3.1; TPF 2008 172 consid. 2.3). Della stessa si terrà conto nella fissazione della tassa di giustizia (v. infra consid. 6).

4. Il ricorrente contesta la delega del perseguimento a suo carico alle autorità ita- liane. Costituendo la Svizzera il centro della sua esistenza ed essendo i presunti reati contestatigli intervenuti nel nostro Paese, le autorità elvetiche, che condur- rebbero ormai da anni il procedimento, sarebbero meglio posizionate per giudi- carlo. Senza dimenticare che i presunti mezzi di prova raccolti in occasione delle perquisizioni e dei sequestri a suo carico (immobili, conti bancari e altri oggetti di valore) si troverebbero in Svizzera. In tale Paese risiederebbero i coimputati, segnatamente C., per cui la delega del suo perseguimento risulte- rebbe inopportuna. Il fatto che le autorità italiane dovranno domandare assi- stenza giudiziaria a quelle elvetiche e analizzare ancora tutto il materiale deri- vante dal procedimento svizzero condurrebbe a ritardi inevitabili, tanto più che il ricorrente non sarebbe ancora stato sentito dal MPC e non avrebbe ancora potuto esprimersi sulle accuse rivoltegli. In definitiva, la contestata delega, rite- nuta dal ricorrente inappropriata, inopportuna e illegale, sarebbe da annullare ed il procedimento a suo carico da continuare in Svizzera.

4.1 L’art. 88 AIMP prevede che si può chiedere a uno Stato estero di assumere il perseguimento penale per un reato soggetto alla giurisdizione svizzera se la sua legislazione ne ammette il perseguimento e la repressione giudiziaria e la

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persona perseguita dimora in questo Stato e la sua estradizione alla Svizzera è inappropriata o inammissibile (lett. a), o è estradata a questo Stato e la delega del perseguimento penale ne consentirà verosimilmente un migliore reinseri- mento sociale (lett. b).

4.2 4.2.1 In data 7 settembre 2020, il MPC, nell’ambito del procedimento condotto nei confronti di C., A., D., E., F., G. e altri (v. supra Fatti lett. B), ha inoltrato alla Procura della Repubblica di Catanzaro (Direzione Distrettuale Antimafia) una domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale tesa, da una parte, all’audizione in Italia di svariate persone, tra le quali gli imputati F. e A.; dall’altra, è stato chiesto all’autorità italiana di assumere il perseguimento pe- nale nei confronti del ricorrente (v. act. 1.3.1). A sostegno di quest’ultima richie- sta, il MPC ha dichiarato che “nel quadro del procedimento penale in oggetto è in particolare ipotizzata la realizzazione del reato di organizzazione criminale. Dalle istruttorie penali condotte in Italia e in Svizzera, emerge l’esistenza di una organizzazione criminale di stampo ‘ndranghetistico, il clan “B.”, la cui attività illecita assume carattere transnazionale travalicando i confini nazionali e pren- dendo piede all’estero, in casu anche in Svizzera dove si ritiene abbia rafforzato la propria forza criminale con una sorta di investimento in persone e in attività criminose ma anche di natura lecita. Fra le persone che si ritiene siano coinvolte nei traffici illeciti realizzati dall’organizzazione criminale emerge la figura di A., cittadino italiano, che gestisce l’esercizio pubblico Ristorante H. e annessi siti a Z./AG di cui alla parcella n° 1 RFD di Z./AG. Nel corso dell’indagine si è potuto accertare che F., ritenuto essere vertice dell’organizzazione criminale oggetto del presente procedimento, si è recato in Svizzera in diverse occasioni, in una sorta di controllo e di accertamento del funzionamento del proprio “investi- mento”, oltre che di espressione del proprio dominio e della propria supremazia ed è stato ospitato anche presso l’immobile dove l’esercizio pubblico svolge la propria attività. A. è al momento in stato di detenzione in Italia ed è anche og- getto del procedimento penale di cui al n. 7198/2015 RGNR Mod. 21 DDA in- staurato in Italia e nell’ambito del quale è stata costituita una squadra investi- gativa comune. La legislazione italiana ne ammette quindi il perseguimento e la repressione giudiziaria. A fronte di tali condizioni la sua estradizione alla Sviz- zera risulta inappropriata o inammissibile. Tutto ciò ritenuto si chiede a codesta lodevole Procura se è disposta ad assumere il perseguimento penale nei con- fronti di A. per reati soggetti alla giurisdizione svizzera. In caso di risposta affer- mativa questo MPC provvederà ad ordinare la delega del perseguimento pe- nale” (ibidem, pag. 5 e seg.).

4.2.2 Con scritto del 21 settembre 2020, la Procura della Repubblica presso il Tribu- nale di Catanzaro (Direzione Distrettuale Antimafia) ha dato seguito positiva- mente alla richiesta del MPC di assunzione del procedimento nei confronti del

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ricorrente (v. act. 1.2). L’autorità italiana ha confermato di procedere nei con- fronti del predetto segnatamente per il reato di associazione di tipo mafioso ai sensi dell’art. 416 bis CP/italiano, precisando che nei suoi confronti il Giudice per le indagini preliminari (in seguito: GIP) presso il Tribunale di Catanzaro ha emesso, in data 12 agosto 2020, un’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. Essa ha chiesto la trasmissione degli atti del pro- cedimento penale elvetico.

4.2.3 In data 27 ottobre 2020, il MPC ha ufficialmente delegato alle autorità italiane il procedimento penale svizzero nei confronti del ricorrente (v. act. 1.1). A soste- gno di tale decisione, esso ha dichiarato che le indagini hanno permesso di accertare che le condotte sussumibili ai reati di organizzazione criminale (art. 260ter CP), messa in circolazione di monete false (art. 242 CP), importazione, acquisto e deposito di monete false (art. 244 CP), ricettazione (art. 160 CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) contestate al ricorrente si sarebbero realiz- zate anche in territorio italiano, e che la legislazione italiana ne ammette il per- seguimento e la repressione giudiziaria. Ritenuta l’esistenza del procedimento italiano, che poggerebbe sul medesimo complesso di fatti ed è diretto contro la medesima persona, l’estradizione del ricorrente alla Svizzera risulterebbe inap- propriata o inammissibile già solo per motivi di economia processuale. La de- lega in questione permetterebbe l’eventuale comminazione di una pena com- plessiva (v. act. 1.1, pag. 2). Il MPC precisa che “dall’istruttoria elvetica è difatti emerso che gli imputati non solo intrattengono stretti legami con persone ap- partenenti o vicine al clan B. ma perseguono e realizzano in Svizzera analoghe finalità criminose distintive di tale gruppo criminale ‘ndranghetistico. Non da meno è stato possibile confermare che gli imputati in occasione dei loro viaggi in Calabria si rapportavano direttamente con il capo clan F., in specie quando questi si trovava ancora in libertà, e con i membri del sodalizio così come per- sone a loro vicine. Le misure di sorveglianza messe in esecuzione hanno pe- raltro permesso di appurare che gli imputati, in occasione dei loro frequenti viaggi e nei limiti doganali consentiti relativi all’esportazione di denaro contante, trasportano ingenti somme di denaro verso la Calabria. Sono inoltre emersi ele- menti concreti relativi a possibili transazioni finanziarie con carattere internazio- nale eseguite attraverso istituti bancari” (ibidem, pag. 4). Inoltre, “secondo quanto emerso dalle attività di indagine svizzere e italiane, nonché da quanto di chiarato dal collaboratore di giustizia I. nei verbali di interrogatorio resi in data 2 febbraio 2018 e in data 6 novembre 2018, si ritiene che il clan B. abbia inve- stito in Svizzera parte del suo capitale generato da attività criminali, grazie all’aiuto dei suoi membri e sostenitori del clan operativi in Svizzera, tra cui in particolare gli imputati C. e A.” (ibidem, pag. 5 e seg.). Per quanto concerne il ruolo e l’attività criminosa contestati al ricorrente, il MPC ha elencato e riassunto nella decisione impugnata tutta una serie di eventi e condotte emersi grazie alle misure investigative adottate dagli inquirenti svizzeri e italiani nei rispettivi pro- cedimenti (v. ibidem, pag. 6 e segg.).

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4.3 Questa Corte ritiene che la decisione di delegare il procedimento penale sviz- zero nei confronti del ricorrente alle autorità italiane non presta il fianco a critiche e va confermata. Va innanzitutto rilevato che i reati per i quali le autorità svizzere hanno delegato il procedimento nei confronti del ricorrente sono tutti contem- plati dalla legislazione penale italiana, per cui l’autorità estera può senz’altro perseguire e reprimere gli atti contestati. Dagli atti dell’incarto risulta del resto evidente – lo dimostra anche l’esistenza di una squadra investigativa comune tra Svizzera e Italia – come il complesso fattuale nei procedimenti penali sviz- zero e italiano sia lo stesso, non potendo nemmeno escludere che medesimi singoli atti del ricorrente siano oggetto contemporaneamente delle inchieste nei due Paesi. A., cittadino italiano, è attualmente in detenzione preventiva in Italia per gravi reati che in genere comportano una custodia cautelare non certo di breve durata, per tacere del caso di un’eventuale condanna. Una sua estradi- zione alla Svizzera, se non esclusa, è quindi perlomeno inopportuna (v. anche sentenza del Tribunale federale 1A.117/2000 del 26 aprile 2000 consid. 2a/b). L’accusa più significativa nei suoi confronti è quella di appartenenza o sostegno ad una organizzazione criminale – più precisamente alla cosca di ‘ndrangheta denominata B., che ha il suo baricentro in Calabria – e gli altri reati contestatigli ruotano attorno all’attività di detta organizzazione, per cui una estradizione alla Svizzera risulterebbe altresì inappropriata. A tal proposito, la dottrina ha già avuto modo di affermare che l’inappropriatezza di un’estradizione può anche derivare dal fatto che all’estero sia in corso un procedimento penale di portata più ampia oppure concernente il medesimo complesso fattuale, di modo che la delega del procedimento elvetico all’estero risulti auspicabile per motivi di eco- nomia processuale e per la fissazione di una pena complessiva a carico dell’in- teressato (v. UNSELD, op. cit., n. 14 ad art. 88 AIMP; cfr. anche sentenza del Tribunale federale 1A.117/2000 consid. 2a/b; BOMMER, Verfahrensabtretung und Geldwäschereiverurteilung im Ausland – Zu den Voraussetzungen von Art. 88 f. IRSG, in: Ackermann/Bommer (ed.), Liber Amicorum für Dr. Martin Von- plon, 2009, pag. 56). Le autorità italiane, che conoscono evidentemente in ma- niera approfondita l’organizzazione criminale in questione e che conducono un procedimento penale di più ampia portata, sono indubbiamente meglio posizio- nate per esaminare e valutare il ruolo del ricorrente in seno alla stessa. Ciò non toglie che esse avranno bisogno di ottenere i mezzi di prova raccolti dal MPC, segnatamente in relazione agli atti compiuti su suolo elvetico. Per questi sa- ranno inoltre sempre possibili confronti con gli altri imputati in Svizzera, per cui, anche da questo punto di vista, nulla osta alla contestata delega (v. JENNI, op. cit., pag. 356). Il fatto che il centro della sua esistenza sia in Svizzera nulla toglie a quanto precede. In definitiva, risultando le condizioni poste dall’art. 88 AIMP ossequiate e non essendovi altri motivi ostativi alla contestata delega, tutte le censure in questo ambito vanno disattese.

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5. Riassumendo, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.

6. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia ridotta, vista l'accertata violazione del diritto di essere sentito (v. supra consid. 3 e TPF 2008 172 consid. 6 e 7), è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 3'000.–, a carico del ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 4'000.– già versato. La Cassa del Tribunale restituirà al ricorrente il saldo di fr. 1'000.–.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto, nella misura della sua ammissibilità. 2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.– è messa a carico del ricorrente. Essa è co- perta dall’anticipo delle spese di fr. 4'000.– già versato. La Cassa del Tribunale restituirà al ricorrente il saldo di fr. 1'000.–.

Bellinzona, 11 marzo 2021

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Jörg Schenkel - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).