Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP)
Sachverhalt
A. Con segnalazione nel Sistema d’informazione Schengen (SIS) del 15 maggio 2025, le autorità italiane hanno richiesto l’arresto ai fini di estradizione di A., cittadino italiano, sospettato di aver dato fuoco intenzionalmente a un apparta- mento a Bolzano il 29 gennaio 2025 (v. act. 4.1).
B. Il 21 maggio 2025, l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha dato man- dato alla Polizia cantonale zurighese di procedere all’arresto del predetto sulla base di un’ordinanza di arresto provvisorio eseguita lo stesso giorno (v. act. 4.2). Interrogato il 26 maggio 2025 dalle autorità zurighesi, A. ha confermato di essere la persona ricercata dalle autorità italiane, opponendosi tuttavia a un’estradizione in via semplificata (v. act. 4.3). Lo stesso giorno, l’UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradizione nei confronti del predetto, notificatogli il 28 maggio seguente (v. act. 4.4-4.6).
C. Il 30 maggio 2025, A. è insorto contro il suddetto ordine di arresto postulando la sua scarcerazione e l’adozione di misure sostitutive (v. act. 1).
D. Mediante osservazioni del 3 giugno 2025, l'UFG ha proposto di respingere il reclamo (v. act. 4). Con scritti del 13 e 22 giugno 2025, il reclamante ha in so- stanza confermato le sue conclusioni ricorsuali, postulando nel contempo la concessione dell’assistenza giudiziaria gratuita (v. act. 5 e 6).
E. In data 27 giugno 2025, il reclamante ha trasmesso a questa Corte il formulario compilato concernente la domanda d’assistenza giudiziaria gratuita (v. RP.2025.35, act. 3).
Le argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno esposte, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), in relazione con l'art. 48 cpv. 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia
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penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è competente per statuire sui reclami contro gli ordini di arresto in vista d'estradizione. Interposto entro dieci giorni dalla notificazione scritta dell'ordine di arresto (v. art. 48 cpv. 2 prima frase AIMP), il gravame è tempestivo. La legittimazione ricorsuale del reclamante è pacifica. Il gravame è di conseguenza ricevibile in ordine.
E. 1.2 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzi- tutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizio- nale alla CEEstr del 17 marzo 1978 (PA II CEEstr; RS 0.353.12), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, dal Terzo Protocollo addizionale alla CEEstr del 10 novembre 2010 (PA III CEEstr; RS.0353.13), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicem- bre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016, nonché dal Quarto Protocollo addizionale alla CEEstr del 20 settembre 2012 (PA IV CEEstr; RS 0.353.14), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016. Di rilievo sono inoltre, a partire dal 12 dicembre 2008, gli art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n° CELEX 42000A0922(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62; testo non pub- blicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi set- toriali con l’UE”, 8.1 Allegato A; https://www.admin.ch/opc/it/european-union/in- ternational-agreements/008.html) unitamente al regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novembre 2018 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il re- golamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la de- cisione 2010/261/UE della Commissione, segnatamente gli art. 26-31 (n. CELEX 32018R1862; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 312 del 7 di- cembre 2018, pag. 56-106; “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l'UE”, 8.4 Sviluppi dell'acquis di Schengen), così come, a partire dal 5 novembre 2019, le disposizioni della Convenzione del 27 settembre 1996 relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea (Convenzione sull’estradizione UE; n° CELEX 41996A1023(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 313 del 23 ottobre 1996, pag. 12-23, “Raccolta dei testi giuridici ri- guardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.2 Allegato B) che in applicazione della Decisione 2003/169/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003 (n° CELEX 32003D0169; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 67 del 12 marzo 2003, pag. 25 e seg., “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.2 Allegato B) costituiscono uno sviluppo dell’acquis di Schengen
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(ovvero gli art. 2, 6, 8, 9 e 13 nonché l’art. 1, per quanto pertinente agli altri articoli). Restano impregiudicate disposizioni più favorevoli all’assistenza in vi- gore tra le parti (art. 59 n. 2 CAS; art. 1 n. 2 Convenzione sull’estradizione UE).
E. 1.3 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
E. 2.1 Secondo l'art. 16 n. 1 CEEstr, in caso d'urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potranno domandare l'arresto provvisorio dell'individuo ricer- cato; le autorità competenti della Parte richiesta statuiranno sulla domanda con- formemente alla loro legge. Adita mediante un reclamo fondato sull'art. 48 cpv. 2 AIMP, la Corte dei reclami penali non deve pronunciarsi, a questo stadio della procedura, in merito all'estradizione in quanto tale, ma solamente sulla legittimità dell'arresto e della carcerazione in vista d'estradizione (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a e b; 111 IV 108 consid. 3; MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, 2004, n. 19 ad art. 47 AIMP). Le cen- sure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estra- dizione, come pure alla sua fondatezza, devono essere fatte valere esclusiva- mente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è competente l'UFG in prima istanza e, in sede di ricorso, dapprima il Tribunale penale federale ed in seguito, in ultima istanza e alle restrittive condizioni poste dall'art. 84 LTF, il Tribunale federale (v. DTF 133 IV 125, 131, 132, 134). Per costante giurisprudenza, du- rante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l’eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire interna- tionale en matière pénale, 6a ediz. 2024, n. 426 e n. 428; HEIMGARTNER, Auslie- ferungsrecht, 2002, pag. 57). L’ordine di arresto in vista di estradizione può tut- tavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all’estradizione né comprometterà l’istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo
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giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o an- cora se l’estradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). La sussistenza dei presupposti che giustificano l’annullamento dell’or- dine di arresto, rispettivamente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l’impegno assunto dalla Svizzera di consegnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudi- cato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (art. 1 CEEstr). In questo senso, la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace a condizioni più rigorose di quelle applicabili in materia di carcerazione preventiva (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).
E. 2.2 La CEEstr fornisce in materia di arresto provvisorio solo un quadro normativo generale. Essa si limita a consacrare il diritto della Parte richiedente di doman- darlo e a sancire l'obbligo della Parte richiesta di statuire su tale domanda, in- formando senza indugio l’autorità richiedente del seguito dato alla domanda (art. 16 n. 1 e 3). Applicabile è esclusivamente il diritto della Parte richiesta (art. 16 n. 1 e art. 22). Dopo aver stabilito i termini trascorsi i quali l'arresto provvisorio potrà e, rispettivamente, dovrà cessare se la domanda d'estradi- zione non è presentata col prescritto corredo (art. 16 n. 4, prima frase), la Con- venzione precisa (ibidem, seconda frase) che, tuttavia, la liberazione provviso- ria è sempre possibile "in quanto la Parte richiesta prenda tutte le misure da essa ritenute necessarie per evitare la fuga dell'individuo richiesto". Nessuna disposizione contiene invece la CEEstr circa la carcerazione estradizionale tra il momento della presentazione della domanda e la decisione. Applicabile è quindi unicamente il diritto dello Stato richiesto, compatibilmente col rispetto de- gli obblighi di consegna del ricercato che derivano dalla Convenzione (DTF 109 Ib 223 consid. 2a, con rinvii; MOREILLON, op. cit., n. 7 e 9 ad art. 47 AIMP).
E. 3 Professandosi innocente, il reclamante contesta le accuse mossegli dalle auto- rità italiane. Egli dichiara di avere prove immediate e palesi che dimostrerebbero di non essersi trovato nel luogo del reato nel momento in cui questo è stato commesso.
E. 3.1 Di principio, tutte le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estradizione in quanto tale o della relativa procedura devono essere fatte valere in occasione di un ricorso contro un'eventuale decisione di estradizione (v. supra consid. 2.1), non già contro l’ordine di arresto in quanto tale. Il fatto che tali censure siano invocate con un reclamo contro un ordine di arresto in vista di estradizione non può infatti avere per effetto quello di imporre alla Corte di procedere in via anticipata ad un esame approfondito del merito (DTF 109 Ib 223 consid. 3b; sentenza del Tribunale penale federale RH.2014.6
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del 28 maggio 2014 consid. 2.2 con riferimenti). La manifesta inammissibilità della domanda estera costituisce l'unica eccezione a questa regola (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 111 IV 108 consid. 3a). In concreto, si pone dunque la que- stione a sapere se le censure sollevate dall’insorgente permettano di conclu- dere, già a questo stadio della procedura, che l'estradizione sia manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP. Secondo la giurisprudenza, tale disposizione trova applicazione unicamente allorquando una delle ipotesi pre- viste agli articoli da 2 a 5 AIMP è senza alcun dubbio realizzata (DTF 111 IV 108 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 1S.1/2007 del 1° febbraio 2007 consid. 4.5).
E. 3.2 Secondo l'art. 53 AIMP, se la persona perseguita afferma di poter provare che, al momento del fatto, non si trovava nel luogo di commissione, l'Ufficio federale procede ai chiarimenti necessari (cpv. 1). Nei casi palesi, l'estradizione è ne- gata. Negli altri casi, le prove a discarico sono comunicate allo Stato richiedente invitandolo a dichiarare entro breve termine se intende mantenere la domanda (cpv. 2). A tal proposito, giova ricordare che non è compito del giudice dell'e- stradizione ma del giudice estero del merito pronunciarsi sulla colpevolezza della persona oggetto di una domanda d'estradizione (DTF 122 II 373 consid. 1c; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a). L'eccezione a tale principio è appunto data allorquando la persona perseguita è in grado di fornire un alibi ai sensi dell'art. 53 AIMP, ossia la prova evidente ch'ella non si trovava sul luogo del crimine al momento della sua commissione (DTF 113 Ib 276 consid. 3b; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 317 consid. 11b); una versione dei fatti differente da quella descritta nella richiesta estera o semplici argomenti a discarico non pos- sono essere presi in considerazione a tale titolo (JdT 2012 IV 5 n. 140). In altre parole, è necessario che il fatto invocato come alibi conduca ineluttabilmente ad un giudizio d'innocenza nello Stato richiedente e alla messa in libertà, ciò che giustifica la reiezione della domanda d'estradizione (sentenze del Tribunale federale 1A.199/2006 del 2 novembre 2006 consid. 2.6; 1A.174/2006 del 2 ot- tobre 2006 consid. 4; 1A.159/2006 del 17 agosto 2006 consid. 5; 1A.43/2006 del 6 aprile 2006 consid. 2). La facoltà prevista all'art. 53 cpv. 2 AIMP non im- plica per l'UFG l'apertura di una procedura speciale e complessa destinata a determinare la realtà dell'alibi invocato (DTF 112 Ib 215 consid. 5b; 92 I 108 consid. 1). In particolare, l'interrogatorio di persone residenti all'estero non rien- tra nella sua missione (sentenze 1A.174/2006 consid. 4.5; 1A.79/1994 del 7 giu- gno 1994 consid. 3c; 1A.206/1989 del 17 gennaio 1990 consid. 3c). L’alibi deve essere fornito senza indugio; la semplice invocazione di un alibi e l’annuncio di prove future non soddisfano tale condizione (DTF 109 IV 174 consid. 2; sen- tenze del Tribunale penale federale RR.2020.172 del 28 agosto 2020 consid. 4; RR.2011.180+214 del 29 novembre 2011 consid. 7.1).
E. 3.3 In concreto, premesso che il reclamante si è limitato a contestare generica- mente i fatti rimproveratigli nell’ambito del procedimento estero, occorre rilevare
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che le sue censure non evidenziano motivi di manifesta inammissibilità dell’estradizione ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP, per cui esse sono a questo stadio premature. Le stesse andranno semmai sollevate nella procedura d'e- stradizione vera e propria, all'occorrenza impugnando l'eventuale decisione di estradizione, e non nell'ambito di un ricorso contro l'ordine di arresto. Per quanto riguarda l’alibi, il reclamante sostiene di essersi trovato in Svizzera dal 28 gen- naio al 4 febbraio 2025, più precisamente ad Aarburg, con l’intenzione di trovare un lavoro. Diversi contatti con ristoranti dimostrerebbero la sua permanenza in Svizzera il 29 gennaio 2025, giorno in cui è stato commesso il reato contesta- togli. A sostegno di quanto asserito, egli ha prodotto due biglietti “bus B.,” del 27 e 28 gennaio 2025 concernenti il viaggio “Munich central bus station – Karl- sruhe central train station – Zurich Bus Station” (v. act. 5.4), un documento re- lativo a un soggiorno presso un “Airbnb” ad Aarburg per 5 notti (20.6.2025- 25.6.2025) nonché uno scritto con il quale il ristorante “C.” di Aarburg conferma (la firma risulta illeggibile) un colloquio con il reclamante intervenuto il 29 gen- naio 2025 per un’eventuale assunzione (v. act. 5.6). Per il resto, egli postula l’interrogatorio da parte dell’UFG di svariate persone, il rilevamento di immagini delle telecamere situate alla stazione di Olten, nonché la raccolta di dati di lo- calizzazione di due suoi telefoni cellulari al fine di dimostrare la sua innocenza. Ora, ribadito che le prove dell’alibi devono essere immediatamente liquide, senza dunque dover procedere a ulteriori atti istruttori, quanto precede non per- mette di confermare in modo indubbio la sussistenza di un alibi, per cui la ri- chiesta affinché l’UFG effettui i necessari chiarimenti va disattesa e la censura relativa alla pretesa violazione dell'art. 53 AIMP va respinta.
E. 4 Il reclamante contesta l’esistenza di un pericolo di fuga. Egli dichiara di non essere stato a conoscenza del procedimento penale aperto nei suoi confronti e di non essere quindi fuggito dall’Italia. Egli afferma di risiedere in Svizzera dal gennaio 2025, Paese in cui vivrebbe tutta la sua famiglia, in particolare le figlie, alle quali si sarebbe voluto riavvicinare. Al beneficio di un permesso di sog- giorno di tipo B, egli disporrebbe di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Invocando la propria innocenza rispetto alle accuse mossegli dalle autorità ita- liane e lamentando gravi problemi di salute, egli postula la sua scarcerazione con l’adozione di misure sostitutive alla detenzione.
E. 4.1 Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la car- cerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcera- zione rimane l'eccezione (v. consid. 2.1 supra e riferimenti ivi citati). Giusta l'art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP, l'Ufficio può tuttavia prescindere dall'emettere un ordine di arresto in vista d'estradizione segnatamente se la persona perseguita verosimilmente non si sottrarrà all'estradizione né comprometterà l'istruzione penale. Queste due condizioni sono cumulative; se l'interessato si prevale
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unicamente della realizzazione di una delle stesse non potrà pretendere che si rinunci alla detenzione estradizionale (DTF 109 Ib 58 consid. 2).
La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione estra- dizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II 306 con- sid. 2.4-2.5). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo di negare la scarcerazione di una persona i cui legami con la Svizzera erano indiscussi (ti- tolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da diciotto anni, spo- sato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e otto anni, entrambi di nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Ticino), essendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna a una pena privativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanziarie in cui l'interessato lasciava la moglie e i figli permettevano di considerare che il rischio di fuga fosse a tal punto inverosimile da poter essere scongiurato tramite l'adozione di misure sostitutive (sentenza del Tribunale federale 8G.45/2001 del 15 agosto 2001 consid. 3a). In un altro caso, è stato considerato che l'ampiezza dell'attività delittuosa (costitu- zione di un'associazione criminale allo scopo di perpetrare truffe fiscali) e l'eventualità di una pena privativa della libertà di lunga durata costituivano ele- menti sufficienti a rendere verosimile il rischio che il reclamante potesse sot- trarsi all'estradizione, sebbene egli avesse legami importanti con la Svizzera, essendo titolare di un permesso B, coniugato con una cittadina svizzera e stesse per diventare padre. Tale rischio, acutizzato dalla sua giovane età, non veniva sminuito dal fatto che, come ritenuto anche nelle altre cause, fosse a conoscenza del suo perseguimento e non fosse nondimeno fuggito: soltanto con l'ordine di arresto in vista d'estradizione si erano infatti concretizzate sia le accuse sia la possibilità effettiva di essere estradato (sentenza del Tribunale federale 8G.49/2002 del 24 maggio 2002 consid. 3b). Tenuto conto di questa giurisprudenza, il Tribunale penale federale ha quindi confermato l'esistenza del pericolo di fuga nel caso di una persona perseguita con moglie, due bambini (di sette anni e mezzo e due anni e mezzo) e altri parenti in Svizzera (sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.45 del 20 dicembre 2005 consid. 2.2.2). Me- desimo esito nel caso di una persona ininterrottamente residente in Svizzera per dieci anni, con moglie e quattro bambini, di un anno e mezzo, tre, otto e diciotto anni (sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.8 del 7 aprile 2005 consid. 2.3) e in quello di una persona ininterrottamente in Svizzera da dieci anni, con la sua compagna e gli amici più stretti (sentenza del Tribunale penale federale BH.2006.4 del 21 marzo 2006 consid. 2.2.1). In una sentenza del 24 novembre 2009 il Tribunale penale federale ha per contro ordinato la liberazione di un uomo di 76 anni residente in Francia accusato negli Stati Uniti di aver commesso in quel Paese, nel 1978, atti sessuali con una minorenne, e adottato misure sostitutive della detenzione (sentenza del Tribunale penale fe- derale RR.2009.329, parzialmente pubblicata in RStrS - BJP 1/2010 pag. 9). In quell'occasione, l'autorità giudicante ha considerato che il pericolo di fuga non era così marcato da impedire l'adozione di misure sostitutive della detenzione
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(v. ibidem consid. 6.3). Visto anche che la pena massima comminata all'estero era di due anni di detenzione, il Tribunale ha ritenuto che il pagamento di una elevata cauzione corrispondente alla metà dei beni patrimoniali dell'estradando, unitamente all'utilizzo di un braccialetto elettronico ("Electronic Monitoring"; sull'applicabilità di questo sistema di sorveglianza v. DTF 136 IV 20), costitui- vano misure atte a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329 del 24 novembre 2009 consid. 6.6.6). Parimenti, il Tribunale federale ha ordinato la liberazione di una donna americana di 47 anni residente a Zurigo dal 1955, con stretti legami affettivi e professionali in Svizzera. L'Alta Corte ha considerato che le precarie condizioni di salute della donna, unitamente al fatto che la stessa, una volta al corrente dell'inchiesta pe- nale in Italia e dell'ordine di arresto spiccato nei suoi confronti dalle autorità di quel Paese, non abbia intrapreso nulla per lasciare la Svizzera, fossero ele- menti importanti per concludere che il pericolo di fuga era estremamente esi- guo. Quest'ultimo è stato in definitiva scongiurato con l'adozione di misure so- stitutive quali il deposito di una cauzione di fr. 50'000.– nonché la consegna dei documenti d'identità (v. sentenza del Tribunale federale 8G.76/2001 del 14 no- vembre 2001 consid. 3c).
E. 4.2 Secondo l'art. 47 cpv. 2 AIMP, se la persona perseguitata non è in condizione d'essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano, l'Ufficio federale può, in luogo della carcerazione, decidere altri provvedimenti cautelari. Una persona è considerata non idonea alla detenzione se è certo o altamente probabile che la detenzione metterà in pericolo la sua vita o comprometterà gravemente la sua salute (v. sentenza del Tribunale penale federale RH.2023.13 del 16 agosto 2023 consid. 5.2). Il concetto di carcerabilità si basa sul diritto costituzionale (cfr. art. 10 Cost., nonché art. 2 e 3 CEDU) di garantire un'assistenza sanitaria sufficiente alla persona detenuta (v. URWYLER/ENDRASS/HACHTEL/GRAF, Hand- buch Strafrecht – Psychiatrie – Psychologie, 2022, pag. 1015). Se lo stato di salute sia un ostacolo alla detenzione e se sia garantita un'adeguata assistenza medica durante la detenzione deve essere chiarito dall'autorità competente in ogni singolo caso con l'assistenza di esperti medici (v. MÜLLER/HÄNNI, Com- mentario basilese, 3a ediz. 2023, n. 49 ad art. 251/252 CPP; DTF 136 IV 97 consid. 5). Il Tribunale federale ha già implicitamente ammesso che le precarie condizioni di salute del detenuto in vista di estradizione possono teoricamente costituire un motivo valido per interrompere la prosecuzione della detenzione e ordinare altri provvedimenti cautelari ai sensi dell'art. 47 cpv. 2 AIMP (v. sen- tenze del Tribunale federale 8G.11/2003 del 21 febbraio 2003 consid. 4 e 1A.283/2000 del 20 novembre 2000 consid. 3d). Nel primo caso, l'Alta Corte, considerate l'assenza di una qualsiasi perizia medica relativa allo stato di salute del detenuto nonché l'esistenza di una dichiarazione di quest'ultimo, effettuata solo due settimane prima di interporre ricorso al Tribunale federale, mediante la quale egli affermava di sentirsi sano e di non necessitare di alcun medica- mento, ha confermato la detenzione del ricorrente. Tale decisione è stata
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adottata anche alla luce delle assicurazioni fornite dall'UFG, il quale garantiva che le condizioni psico-fisiche del detenuto sarebbero state analizzate da un medico. In caso di necessità, esso avrebbe provveduto allo spostamento dello stesso in "eine geeignete Abteilung eines Gefängnisspitals". Nel secondo caso, il detenuto lamentava problemi di varia natura. A livello fisico, egli dichiarava di soffrire di gonfiori alle articolazioni, di forte diarrea nonché di aver subito una grossa perdita di peso. A livello psichico, vi sarebbero state le prime avvisaglie di seri problemi mentali. Il detenuto aggiungeva inoltre di aver contratto, nella prigione dell'aeroporto dove aveva soggiornato, una malattia virale o un'infe- zione batterica, e che il suo sangue presentava valori critici. Un'esatta valuta- zione della sua carcerabilità sarebbe dunque dipesa da analisi mediche in corso. Alla luce di quanto precede, il Tribunale federale ha avuto modo di affer- mare che ogni privazione della libertà ha un'incidenza negativa sulla psiche di chi ne è oggetto. Nel caso specifico, il detenuto non ha dimostrato né che i problemi di cui era vittima non potevano essere risolti mantenendo la deten- zione estradizionale né che esistevano altri motivi per escludere la carcerabilità. Non rimaneva dunque che confermare la detenzione estradizionale e attendere semmai i risultati delle analisi mediche allora in corso. La giurisprudenza ha del resto affermato che l’età avanzata e un precario stato di salute non giustificano, da soli, una liberazione provvisoria (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2009.329 del 24 novembre 2009 consid. 5.3; RR.2009.308 del 19 ottobre 2009 consid. 7.2-7.3; v. anche ZIMMERMANN, op. cit., n. 426).
E. 4.3 In concreto, non si è manifestamente in presenza di circostanze particolari che imporrebbero di derogare, in via eccezionale, alla regola della carcerazione. Il reclamante è cittadino italiano, ha 54 anni e beneficia di un permesso B. Egli sostiene di esercitare un lavoro stabile in Svizzera, dove risiederebbe dal gen- naio 2025, unitamente alle sue due figlie, con i rispettivi mariti e figli. L’UFG precisa che egli dispone di un indirizzo di residenza in Svizzera valido dal 1° marzo 2025 (dati registrati nella banca dati SIMIC). Vista la predetta giuri- sprudenza (v. anche sentenze del Tribunale penale federale RR.2011.133 del 29 giugno 2011 consid. 3; RR.2011.88 del 15 aprile 2011 consid. 7; RR.2011.45 del 9 marzo 2011 consid. 4.4; ZIMMERMANN, op. cit., n. 426), in particolare i deboli e solo recenti legami con la Svizzera, e il grave reato contestatogli, i mo- tivi addotti non sono sufficienti per negare il pericolo di fuga. Di fronte alla pos- sibilità di un'estradizione all'Italia, dove rischia una condanna a una pena im- portante (fino a 7 anni di carcere, secondo quanto indicato nel mandato di arre- sto europeo, v. act. 5.7, pag. 2), persiste un marcato pericolo che l'estradando tenti di sottrarsi alla giustizia. Per quanto riguarda le sue condizioni di salute, l’UFG afferma “che il giorno del suo arresto, avvenuto il 21 maggio 2025, egli ha avuto un infarto e per questo motivo è stato ospedalizzato. Dopo le cure necessarie egli è stato ritenuto carcerabile e il 24 maggio 2025 è stato trasferito presso il carcere Zürich West, dove il suo stato di salute è sorvegliato e la me- dicazione ordinata dall’ospedale viene proseguita. L’UFG non ha ricevuto ad
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oggi alcuna informazione dal carcere, secondo la quale il ricorrente non sia più in condizione di essere mantenuto in detenzione” (act. 4, pag. 3). Visto quanto precede nonché il rapporto d’uscita del 24 maggio 2025 dell’Ospedale canto- nale di Winterthur, il quale ha effettivamente dichiarato che “von medizinischer Seite ist der Patient aktuell haftfähig” (act. 5.2, pag. 2), non vi sono in concreto elementi per concludere che il reclamante non sia carcerabile a causa dei suoi problemi di salute (v. TPF 2020 143 consid. 5.4.1 e riferimenti).
E. 4.4 Il reclamante propone l’adozione di misure sostitutive alla detenzione, ossia: il blocco dei documenti d’identità e di legittimazione; l’obbligo di annunciarsi re- golarmente a un ufficio pubblico; l’obbligo di rimanere esclusivamente nel suo luogo di residenza in Z. a Hüntwangen/ZH per tutta la durata del procedimento di estradizione B-25-2465-1, combinato con l’electronic monitoring (art. 237 cpv. 3 CPP). Ora, la sorveglianza tramite braccialetto elettronico (che non impedisce una fuga, ma permette eventualmente solo di constatarla a posteriori: v. sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2009.329 consid. 1.1.2 e riferimenti ci- tati), la consegna del passaporto e l'obbligo di annunciarsi non sono di per sé sufficienti a scongiurare un pericolo di fuga. Il versamento di una cauzione – nella fattispecie non richiesto dal reclamante, né dinanzi all’UFG né in questa sede – seppur combinato con la sorveglianza tramite braccialetto elettronico, avrebbe anch'esso solo un'incidenza minima sul pericolo in questione, ritenuta la possibilità di condanna ad una pena detentiva di lunga durata. Per quanto concerne la cauzione, il Tribunale federale ha precisato che l'assenza di una dettagliata esposizione della situazione finanziaria dell'estradando impedisce all'autorità preposta di fissare l'importo della cauzione, ritenuto pure che, in as- senza di dati completi, anche una cauzione elevata non sarebbe sufficiente a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale federale 8G.11/2003 del 21 febbraio 2003 consid. 5; v. anche sentenze del Tribunale penale federale RR.2023.158 del 24 novembre 2023 consid. 6.5; RR.2010.76 del 5 maggio 2010 consid. 4.3).
E. 5 Sulla base dell'incarto, non sono ravvisabili altri motivi che permetterebbero di ordinare la scarcerazione dell'estradando. In definitiva, sussistendo un reale pe- ricolo di fuga e in assenza di altra misura equivalente nei suoi risultati ma meno limitativa della libertà personale, il provvedimento impugnato non può essere considerato lesivo del principio della proporzionalità. Non vi è quindi ragione di scarcerare l'estradando ordinando misure cautelari sostitutive.
E. 6 In conclusione, il reclamo va respinto e la detenzione estradizionale confermata.
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E. 7 Il reclamante sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell’avv. Alessandro Hensler (v. RP.2025.35, act. 1).
E. 7.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patro- cinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Indipendentemente da quanto precede, il diritto all’assi- stenza giudiziaria gratuita deriva anche dall’art. 29 cpv. 3 Cost. (DTF 129 I 129 consid. 2.1; sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 dell’11 agosto 2021 consid. 3.1; 2C_367/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 3.1). Non dispone dei mezzi necessari colui che può far fronte alle spese di causa solo intaccando il minimo vitale "allargato" suo e della sua famiglia, valutati tenendo in conside- razione sia il reddito che il patrimonio (DTF 124 I 1 consid. 2a). Una parte è da considerarsi quindi indigente allorquando, per pagare le spese processuali e le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per coprire i bisogni fonda- mentali personali e della propria famiglia (DTF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b; sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.111 del 24 novembre 2005 consid. 1). Il Tribunale federale considera prive di probabilità di successo le conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere definite serie. Deci- sivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronte- rebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gra- tuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommaria- mente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; 124 I 304 consid. 2c; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011 consid. 3.1).
L’esame della situazione finanziaria del richiedente è riferito al momento in cui l’istanza è presentata (DTF 141 III 369 consid. 4.1; sentenza del Tribunale fe- derale 6B_304/2021 del 12 aprile 2021 consid. 3). La parte che richiede l'assi- stenza giudiziaria ha il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto possi- bile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Essa è obbligata a cooperare: l’autorità confrontata con la domanda non è obbligata a chiarire da sola i fatti ivi contenuti né a verificare d’ufficio le allegazioni dell’istante (sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; 5A_716/2018 del 27 novembre 2018 consid. 3.2; 9C_784/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 2). Le informazioni e i relativi mezzi
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di prova devono fornire un'immagine fedele, completa e coerente della situa- zione finanziaria del richiedente (DTF 135 I 221 consid. 5.1). In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficientemente sostanziato o di- mostrato lo stato di indigenza (DTF 125 IV 161 consid. 4a; sentenze 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; sentenze del Tribunale pe- nale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014 consid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006 consid. 6.1).
E. 7.2 Nella fattispecie il reclamante ha inoltrato a questa autorità l'apposito formulario, indicando un salario netto mensile di fr. 3'400.–, che sarebbe tuttavia momen- taneo, visto che in caso di detenzione prolungata sarebbe molto probabile un suo licenziamento (v. RP.2025.35, act. 3). Per quanto riguarda le spese mensili, egli espone: fr. 960.– per l’affitto, fr. 350.– per l’assicurazione malattia, fr. 450.– per i trasporti pubblici, fr. 130.– per telecomunicazione e fr. 320.– per le imposte, per un totale di fr. 2'210.– (v. RP.2025.35, act. 3.1, pag. 4). Pur dichiarando di avere cinque figli, egli ha omesso qualsiasi informazione loro riguardante, limi- tandosi ad affermare che essi non sarebbero in grado di sostenerlo finanziaria- mente (v. ibidem, pag. 1). Ora, quanto precede, nella totale assenza di docu- mentazione fiscale che possa segnatamente confermare l’assenza di fortuna – nel formulario ad hoc viene chiaramente indicata la necessità di fornire tale do- cumentazione (v. act. 2, pag. 2) –, non permette di avere un quadro trasparente, completo e certo della situazione finanziaria del reclamante. La domanda di as- sistenza giudiziaria gratuita va quindi respinta già solo per questo motivo. Essa sarebbe del resto da respingere anche a causa dell'assenza di probabilità di successo. In effetti, le censure sollevate dal reclamante, alla luce dei principi giurisprudenziali applicabili in ambito estradizionale, erano manifestamente da respingere, sia per quanto riguarda il pericolo di fuga, sia in relazione all’alibi e alla carcerabilità del reclamante. Per questi motivi, la richiesta di assistenza giu- diziaria va respinta, sia per ciò che concerne la dispensa dal pagamento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l'assunzione dell'onorario del suo difensore.
E. 8 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fis- sata in concreto a fr. 2'000.– a carico del reclamante.
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Dispositiv
- Il reclamo è respinto.
- La richiesta di assistenza giudiziaria gratuita è respinta.
- La tassa di giustizia di fr. 2’000.– è posta a carico del reclamante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 27 giugno 2025 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Patrick Robert-Nicoud e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A.,
rappresentato dall'avv. Alessandro Hensler,
Reclamante
contro
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI, Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia
Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RH.2025.12 Procedura secondaria: RP.2025.35
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Fatti: A. Con segnalazione nel Sistema d’informazione Schengen (SIS) del 15 maggio 2025, le autorità italiane hanno richiesto l’arresto ai fini di estradizione di A., cittadino italiano, sospettato di aver dato fuoco intenzionalmente a un apparta- mento a Bolzano il 29 gennaio 2025 (v. act. 4.1).
B. Il 21 maggio 2025, l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha dato man- dato alla Polizia cantonale zurighese di procedere all’arresto del predetto sulla base di un’ordinanza di arresto provvisorio eseguita lo stesso giorno (v. act. 4.2). Interrogato il 26 maggio 2025 dalle autorità zurighesi, A. ha confermato di essere la persona ricercata dalle autorità italiane, opponendosi tuttavia a un’estradizione in via semplificata (v. act. 4.3). Lo stesso giorno, l’UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradizione nei confronti del predetto, notificatogli il 28 maggio seguente (v. act. 4.4-4.6).
C. Il 30 maggio 2025, A. è insorto contro il suddetto ordine di arresto postulando la sua scarcerazione e l’adozione di misure sostitutive (v. act. 1).
D. Mediante osservazioni del 3 giugno 2025, l'UFG ha proposto di respingere il reclamo (v. act. 4). Con scritti del 13 e 22 giugno 2025, il reclamante ha in so- stanza confermato le sue conclusioni ricorsuali, postulando nel contempo la concessione dell’assistenza giudiziaria gratuita (v. act. 5 e 6).
E. In data 27 giugno 2025, il reclamante ha trasmesso a questa Corte il formulario compilato concernente la domanda d’assistenza giudiziaria gratuita (v. RP.2025.35, act. 3).
Le argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno esposte, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1.
1.1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), in relazione con l'art. 48 cpv. 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia
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penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è competente per statuire sui reclami contro gli ordini di arresto in vista d'estradizione. Interposto entro dieci giorni dalla notificazione scritta dell'ordine di arresto (v. art. 48 cpv. 2 prima frase AIMP), il gravame è tempestivo. La legittimazione ricorsuale del reclamante è pacifica. Il gravame è di conseguenza ricevibile in ordine.
1.2 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzi- tutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizio- nale alla CEEstr del 17 marzo 1978 (PA II CEEstr; RS 0.353.12), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, dal Terzo Protocollo addizionale alla CEEstr del 10 novembre 2010 (PA III CEEstr; RS.0353.13), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicem- bre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016, nonché dal Quarto Protocollo addizionale alla CEEstr del 20 settembre 2012 (PA IV CEEstr; RS 0.353.14), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016. Di rilievo sono inoltre, a partire dal 12 dicembre 2008, gli art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n° CELEX 42000A0922(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62; testo non pub- blicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi set- toriali con l’UE”, 8.1 Allegato A; https://www.admin.ch/opc/it/european-union/in- ternational-agreements/008.html) unitamente al regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novembre 2018 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il re- golamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la de- cisione 2010/261/UE della Commissione, segnatamente gli art. 26-31 (n. CELEX 32018R1862; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 312 del 7 di- cembre 2018, pag. 56-106; “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l'UE”, 8.4 Sviluppi dell'acquis di Schengen), così come, a partire dal 5 novembre 2019, le disposizioni della Convenzione del 27 settembre 1996 relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea (Convenzione sull’estradizione UE; n° CELEX 41996A1023(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 313 del 23 ottobre 1996, pag. 12-23, “Raccolta dei testi giuridici ri- guardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.2 Allegato B) che in applicazione della Decisione 2003/169/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003 (n° CELEX 32003D0169; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 67 del 12 marzo 2003, pag. 25 e seg., “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.2 Allegato B) costituiscono uno sviluppo dell’acquis di Schengen
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(ovvero gli art. 2, 6, 8, 9 e 13 nonché l’art. 1, per quanto pertinente agli altri articoli). Restano impregiudicate disposizioni più favorevoli all’assistenza in vi- gore tra le parti (art. 59 n. 2 CAS; art. 1 n. 2 Convenzione sull’estradizione UE).
1.3 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
2. 2.1 Secondo l'art. 16 n. 1 CEEstr, in caso d'urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potranno domandare l'arresto provvisorio dell'individuo ricer- cato; le autorità competenti della Parte richiesta statuiranno sulla domanda con- formemente alla loro legge. Adita mediante un reclamo fondato sull'art. 48 cpv. 2 AIMP, la Corte dei reclami penali non deve pronunciarsi, a questo stadio della procedura, in merito all'estradizione in quanto tale, ma solamente sulla legittimità dell'arresto e della carcerazione in vista d'estradizione (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a e b; 111 IV 108 consid. 3; MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, 2004, n. 19 ad art. 47 AIMP). Le cen- sure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estra- dizione, come pure alla sua fondatezza, devono essere fatte valere esclusiva- mente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è competente l'UFG in prima istanza e, in sede di ricorso, dapprima il Tribunale penale federale ed in seguito, in ultima istanza e alle restrittive condizioni poste dall'art. 84 LTF, il Tribunale federale (v. DTF 133 IV 125, 131, 132, 134). Per costante giurisprudenza, du- rante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l’eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire interna- tionale en matière pénale, 6a ediz. 2024, n. 426 e n. 428; HEIMGARTNER, Auslie- ferungsrecht, 2002, pag. 57). L’ordine di arresto in vista di estradizione può tut- tavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all’estradizione né comprometterà l’istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo
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giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o an- cora se l’estradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). La sussistenza dei presupposti che giustificano l’annullamento dell’or- dine di arresto, rispettivamente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l’impegno assunto dalla Svizzera di consegnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudi- cato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (art. 1 CEEstr). In questo senso, la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace a condizioni più rigorose di quelle applicabili in materia di carcerazione preventiva (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).
2.2 La CEEstr fornisce in materia di arresto provvisorio solo un quadro normativo generale. Essa si limita a consacrare il diritto della Parte richiedente di doman- darlo e a sancire l'obbligo della Parte richiesta di statuire su tale domanda, in- formando senza indugio l’autorità richiedente del seguito dato alla domanda (art. 16 n. 1 e 3). Applicabile è esclusivamente il diritto della Parte richiesta (art. 16 n. 1 e art. 22). Dopo aver stabilito i termini trascorsi i quali l'arresto provvisorio potrà e, rispettivamente, dovrà cessare se la domanda d'estradi- zione non è presentata col prescritto corredo (art. 16 n. 4, prima frase), la Con- venzione precisa (ibidem, seconda frase) che, tuttavia, la liberazione provviso- ria è sempre possibile "in quanto la Parte richiesta prenda tutte le misure da essa ritenute necessarie per evitare la fuga dell'individuo richiesto". Nessuna disposizione contiene invece la CEEstr circa la carcerazione estradizionale tra il momento della presentazione della domanda e la decisione. Applicabile è quindi unicamente il diritto dello Stato richiesto, compatibilmente col rispetto de- gli obblighi di consegna del ricercato che derivano dalla Convenzione (DTF 109 Ib 223 consid. 2a, con rinvii; MOREILLON, op. cit., n. 7 e 9 ad art. 47 AIMP).
3. Professandosi innocente, il reclamante contesta le accuse mossegli dalle auto- rità italiane. Egli dichiara di avere prove immediate e palesi che dimostrerebbero di non essersi trovato nel luogo del reato nel momento in cui questo è stato commesso.
3.1 Di principio, tutte le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estradizione in quanto tale o della relativa procedura devono essere fatte valere in occasione di un ricorso contro un'eventuale decisione di estradizione (v. supra consid. 2.1), non già contro l’ordine di arresto in quanto tale. Il fatto che tali censure siano invocate con un reclamo contro un ordine di arresto in vista di estradizione non può infatti avere per effetto quello di imporre alla Corte di procedere in via anticipata ad un esame approfondito del merito (DTF 109 Ib 223 consid. 3b; sentenza del Tribunale penale federale RH.2014.6
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del 28 maggio 2014 consid. 2.2 con riferimenti). La manifesta inammissibilità della domanda estera costituisce l'unica eccezione a questa regola (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 111 IV 108 consid. 3a). In concreto, si pone dunque la que- stione a sapere se le censure sollevate dall’insorgente permettano di conclu- dere, già a questo stadio della procedura, che l'estradizione sia manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP. Secondo la giurisprudenza, tale disposizione trova applicazione unicamente allorquando una delle ipotesi pre- viste agli articoli da 2 a 5 AIMP è senza alcun dubbio realizzata (DTF 111 IV 108 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 1S.1/2007 del 1° febbraio 2007 consid. 4.5).
3.2 Secondo l'art. 53 AIMP, se la persona perseguita afferma di poter provare che, al momento del fatto, non si trovava nel luogo di commissione, l'Ufficio federale procede ai chiarimenti necessari (cpv. 1). Nei casi palesi, l'estradizione è ne- gata. Negli altri casi, le prove a discarico sono comunicate allo Stato richiedente invitandolo a dichiarare entro breve termine se intende mantenere la domanda (cpv. 2). A tal proposito, giova ricordare che non è compito del giudice dell'e- stradizione ma del giudice estero del merito pronunciarsi sulla colpevolezza della persona oggetto di una domanda d'estradizione (DTF 122 II 373 consid. 1c; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a). L'eccezione a tale principio è appunto data allorquando la persona perseguita è in grado di fornire un alibi ai sensi dell'art. 53 AIMP, ossia la prova evidente ch'ella non si trovava sul luogo del crimine al momento della sua commissione (DTF 113 Ib 276 consid. 3b; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 317 consid. 11b); una versione dei fatti differente da quella descritta nella richiesta estera o semplici argomenti a discarico non pos- sono essere presi in considerazione a tale titolo (JdT 2012 IV 5 n. 140). In altre parole, è necessario che il fatto invocato come alibi conduca ineluttabilmente ad un giudizio d'innocenza nello Stato richiedente e alla messa in libertà, ciò che giustifica la reiezione della domanda d'estradizione (sentenze del Tribunale federale 1A.199/2006 del 2 novembre 2006 consid. 2.6; 1A.174/2006 del 2 ot- tobre 2006 consid. 4; 1A.159/2006 del 17 agosto 2006 consid. 5; 1A.43/2006 del 6 aprile 2006 consid. 2). La facoltà prevista all'art. 53 cpv. 2 AIMP non im- plica per l'UFG l'apertura di una procedura speciale e complessa destinata a determinare la realtà dell'alibi invocato (DTF 112 Ib 215 consid. 5b; 92 I 108 consid. 1). In particolare, l'interrogatorio di persone residenti all'estero non rien- tra nella sua missione (sentenze 1A.174/2006 consid. 4.5; 1A.79/1994 del 7 giu- gno 1994 consid. 3c; 1A.206/1989 del 17 gennaio 1990 consid. 3c). L’alibi deve essere fornito senza indugio; la semplice invocazione di un alibi e l’annuncio di prove future non soddisfano tale condizione (DTF 109 IV 174 consid. 2; sen- tenze del Tribunale penale federale RR.2020.172 del 28 agosto 2020 consid. 4; RR.2011.180+214 del 29 novembre 2011 consid. 7.1).
3.3 In concreto, premesso che il reclamante si è limitato a contestare generica- mente i fatti rimproveratigli nell’ambito del procedimento estero, occorre rilevare
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che le sue censure non evidenziano motivi di manifesta inammissibilità dell’estradizione ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP, per cui esse sono a questo stadio premature. Le stesse andranno semmai sollevate nella procedura d'e- stradizione vera e propria, all'occorrenza impugnando l'eventuale decisione di estradizione, e non nell'ambito di un ricorso contro l'ordine di arresto. Per quanto riguarda l’alibi, il reclamante sostiene di essersi trovato in Svizzera dal 28 gen- naio al 4 febbraio 2025, più precisamente ad Aarburg, con l’intenzione di trovare un lavoro. Diversi contatti con ristoranti dimostrerebbero la sua permanenza in Svizzera il 29 gennaio 2025, giorno in cui è stato commesso il reato contesta- togli. A sostegno di quanto asserito, egli ha prodotto due biglietti “bus B.,” del 27 e 28 gennaio 2025 concernenti il viaggio “Munich central bus station – Karl- sruhe central train station – Zurich Bus Station” (v. act. 5.4), un documento re- lativo a un soggiorno presso un “Airbnb” ad Aarburg per 5 notti (20.6.2025- 25.6.2025) nonché uno scritto con il quale il ristorante “C.” di Aarburg conferma (la firma risulta illeggibile) un colloquio con il reclamante intervenuto il 29 gen- naio 2025 per un’eventuale assunzione (v. act. 5.6). Per il resto, egli postula l’interrogatorio da parte dell’UFG di svariate persone, il rilevamento di immagini delle telecamere situate alla stazione di Olten, nonché la raccolta di dati di lo- calizzazione di due suoi telefoni cellulari al fine di dimostrare la sua innocenza. Ora, ribadito che le prove dell’alibi devono essere immediatamente liquide, senza dunque dover procedere a ulteriori atti istruttori, quanto precede non per- mette di confermare in modo indubbio la sussistenza di un alibi, per cui la ri- chiesta affinché l’UFG effettui i necessari chiarimenti va disattesa e la censura relativa alla pretesa violazione dell'art. 53 AIMP va respinta.
4. Il reclamante contesta l’esistenza di un pericolo di fuga. Egli dichiara di non essere stato a conoscenza del procedimento penale aperto nei suoi confronti e di non essere quindi fuggito dall’Italia. Egli afferma di risiedere in Svizzera dal gennaio 2025, Paese in cui vivrebbe tutta la sua famiglia, in particolare le figlie, alle quali si sarebbe voluto riavvicinare. Al beneficio di un permesso di sog- giorno di tipo B, egli disporrebbe di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Invocando la propria innocenza rispetto alle accuse mossegli dalle autorità ita- liane e lamentando gravi problemi di salute, egli postula la sua scarcerazione con l’adozione di misure sostitutive alla detenzione.
4.1 Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la car- cerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcera- zione rimane l'eccezione (v. consid. 2.1 supra e riferimenti ivi citati). Giusta l'art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP, l'Ufficio può tuttavia prescindere dall'emettere un ordine di arresto in vista d'estradizione segnatamente se la persona perseguita verosimilmente non si sottrarrà all'estradizione né comprometterà l'istruzione penale. Queste due condizioni sono cumulative; se l'interessato si prevale
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unicamente della realizzazione di una delle stesse non potrà pretendere che si rinunci alla detenzione estradizionale (DTF 109 Ib 58 consid. 2).
La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione estra- dizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II 306 con- sid. 2.4-2.5). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo di negare la scarcerazione di una persona i cui legami con la Svizzera erano indiscussi (ti- tolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da diciotto anni, spo- sato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e otto anni, entrambi di nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Ticino), essendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna a una pena privativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanziarie in cui l'interessato lasciava la moglie e i figli permettevano di considerare che il rischio di fuga fosse a tal punto inverosimile da poter essere scongiurato tramite l'adozione di misure sostitutive (sentenza del Tribunale federale 8G.45/2001 del 15 agosto 2001 consid. 3a). In un altro caso, è stato considerato che l'ampiezza dell'attività delittuosa (costitu- zione di un'associazione criminale allo scopo di perpetrare truffe fiscali) e l'eventualità di una pena privativa della libertà di lunga durata costituivano ele- menti sufficienti a rendere verosimile il rischio che il reclamante potesse sot- trarsi all'estradizione, sebbene egli avesse legami importanti con la Svizzera, essendo titolare di un permesso B, coniugato con una cittadina svizzera e stesse per diventare padre. Tale rischio, acutizzato dalla sua giovane età, non veniva sminuito dal fatto che, come ritenuto anche nelle altre cause, fosse a conoscenza del suo perseguimento e non fosse nondimeno fuggito: soltanto con l'ordine di arresto in vista d'estradizione si erano infatti concretizzate sia le accuse sia la possibilità effettiva di essere estradato (sentenza del Tribunale federale 8G.49/2002 del 24 maggio 2002 consid. 3b). Tenuto conto di questa giurisprudenza, il Tribunale penale federale ha quindi confermato l'esistenza del pericolo di fuga nel caso di una persona perseguita con moglie, due bambini (di sette anni e mezzo e due anni e mezzo) e altri parenti in Svizzera (sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.45 del 20 dicembre 2005 consid. 2.2.2). Me- desimo esito nel caso di una persona ininterrottamente residente in Svizzera per dieci anni, con moglie e quattro bambini, di un anno e mezzo, tre, otto e diciotto anni (sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.8 del 7 aprile 2005 consid. 2.3) e in quello di una persona ininterrottamente in Svizzera da dieci anni, con la sua compagna e gli amici più stretti (sentenza del Tribunale penale federale BH.2006.4 del 21 marzo 2006 consid. 2.2.1). In una sentenza del 24 novembre 2009 il Tribunale penale federale ha per contro ordinato la liberazione di un uomo di 76 anni residente in Francia accusato negli Stati Uniti di aver commesso in quel Paese, nel 1978, atti sessuali con una minorenne, e adottato misure sostitutive della detenzione (sentenza del Tribunale penale fe- derale RR.2009.329, parzialmente pubblicata in RStrS - BJP 1/2010 pag. 9). In quell'occasione, l'autorità giudicante ha considerato che il pericolo di fuga non era così marcato da impedire l'adozione di misure sostitutive della detenzione
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(v. ibidem consid. 6.3). Visto anche che la pena massima comminata all'estero era di due anni di detenzione, il Tribunale ha ritenuto che il pagamento di una elevata cauzione corrispondente alla metà dei beni patrimoniali dell'estradando, unitamente all'utilizzo di un braccialetto elettronico ("Electronic Monitoring"; sull'applicabilità di questo sistema di sorveglianza v. DTF 136 IV 20), costitui- vano misure atte a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329 del 24 novembre 2009 consid. 6.6.6). Parimenti, il Tribunale federale ha ordinato la liberazione di una donna americana di 47 anni residente a Zurigo dal 1955, con stretti legami affettivi e professionali in Svizzera. L'Alta Corte ha considerato che le precarie condizioni di salute della donna, unitamente al fatto che la stessa, una volta al corrente dell'inchiesta pe- nale in Italia e dell'ordine di arresto spiccato nei suoi confronti dalle autorità di quel Paese, non abbia intrapreso nulla per lasciare la Svizzera, fossero ele- menti importanti per concludere che il pericolo di fuga era estremamente esi- guo. Quest'ultimo è stato in definitiva scongiurato con l'adozione di misure so- stitutive quali il deposito di una cauzione di fr. 50'000.– nonché la consegna dei documenti d'identità (v. sentenza del Tribunale federale 8G.76/2001 del 14 no- vembre 2001 consid. 3c).
4.2 Secondo l'art. 47 cpv. 2 AIMP, se la persona perseguitata non è in condizione d'essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano, l'Ufficio federale può, in luogo della carcerazione, decidere altri provvedimenti cautelari. Una persona è considerata non idonea alla detenzione se è certo o altamente probabile che la detenzione metterà in pericolo la sua vita o comprometterà gravemente la sua salute (v. sentenza del Tribunale penale federale RH.2023.13 del 16 agosto 2023 consid. 5.2). Il concetto di carcerabilità si basa sul diritto costituzionale (cfr. art. 10 Cost., nonché art. 2 e 3 CEDU) di garantire un'assistenza sanitaria sufficiente alla persona detenuta (v. URWYLER/ENDRASS/HACHTEL/GRAF, Hand- buch Strafrecht – Psychiatrie – Psychologie, 2022, pag. 1015). Se lo stato di salute sia un ostacolo alla detenzione e se sia garantita un'adeguata assistenza medica durante la detenzione deve essere chiarito dall'autorità competente in ogni singolo caso con l'assistenza di esperti medici (v. MÜLLER/HÄNNI, Com- mentario basilese, 3a ediz. 2023, n. 49 ad art. 251/252 CPP; DTF 136 IV 97 consid. 5). Il Tribunale federale ha già implicitamente ammesso che le precarie condizioni di salute del detenuto in vista di estradizione possono teoricamente costituire un motivo valido per interrompere la prosecuzione della detenzione e ordinare altri provvedimenti cautelari ai sensi dell'art. 47 cpv. 2 AIMP (v. sen- tenze del Tribunale federale 8G.11/2003 del 21 febbraio 2003 consid. 4 e 1A.283/2000 del 20 novembre 2000 consid. 3d). Nel primo caso, l'Alta Corte, considerate l'assenza di una qualsiasi perizia medica relativa allo stato di salute del detenuto nonché l'esistenza di una dichiarazione di quest'ultimo, effettuata solo due settimane prima di interporre ricorso al Tribunale federale, mediante la quale egli affermava di sentirsi sano e di non necessitare di alcun medica- mento, ha confermato la detenzione del ricorrente. Tale decisione è stata
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adottata anche alla luce delle assicurazioni fornite dall'UFG, il quale garantiva che le condizioni psico-fisiche del detenuto sarebbero state analizzate da un medico. In caso di necessità, esso avrebbe provveduto allo spostamento dello stesso in "eine geeignete Abteilung eines Gefängnisspitals". Nel secondo caso, il detenuto lamentava problemi di varia natura. A livello fisico, egli dichiarava di soffrire di gonfiori alle articolazioni, di forte diarrea nonché di aver subito una grossa perdita di peso. A livello psichico, vi sarebbero state le prime avvisaglie di seri problemi mentali. Il detenuto aggiungeva inoltre di aver contratto, nella prigione dell'aeroporto dove aveva soggiornato, una malattia virale o un'infe- zione batterica, e che il suo sangue presentava valori critici. Un'esatta valuta- zione della sua carcerabilità sarebbe dunque dipesa da analisi mediche in corso. Alla luce di quanto precede, il Tribunale federale ha avuto modo di affer- mare che ogni privazione della libertà ha un'incidenza negativa sulla psiche di chi ne è oggetto. Nel caso specifico, il detenuto non ha dimostrato né che i problemi di cui era vittima non potevano essere risolti mantenendo la deten- zione estradizionale né che esistevano altri motivi per escludere la carcerabilità. Non rimaneva dunque che confermare la detenzione estradizionale e attendere semmai i risultati delle analisi mediche allora in corso. La giurisprudenza ha del resto affermato che l’età avanzata e un precario stato di salute non giustificano, da soli, una liberazione provvisoria (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2009.329 del 24 novembre 2009 consid. 5.3; RR.2009.308 del 19 ottobre 2009 consid. 7.2-7.3; v. anche ZIMMERMANN, op. cit., n. 426).
4.3 In concreto, non si è manifestamente in presenza di circostanze particolari che imporrebbero di derogare, in via eccezionale, alla regola della carcerazione. Il reclamante è cittadino italiano, ha 54 anni e beneficia di un permesso B. Egli sostiene di esercitare un lavoro stabile in Svizzera, dove risiederebbe dal gen- naio 2025, unitamente alle sue due figlie, con i rispettivi mariti e figli. L’UFG precisa che egli dispone di un indirizzo di residenza in Svizzera valido dal 1° marzo 2025 (dati registrati nella banca dati SIMIC). Vista la predetta giuri- sprudenza (v. anche sentenze del Tribunale penale federale RR.2011.133 del 29 giugno 2011 consid. 3; RR.2011.88 del 15 aprile 2011 consid. 7; RR.2011.45 del 9 marzo 2011 consid. 4.4; ZIMMERMANN, op. cit., n. 426), in particolare i deboli e solo recenti legami con la Svizzera, e il grave reato contestatogli, i mo- tivi addotti non sono sufficienti per negare il pericolo di fuga. Di fronte alla pos- sibilità di un'estradizione all'Italia, dove rischia una condanna a una pena im- portante (fino a 7 anni di carcere, secondo quanto indicato nel mandato di arre- sto europeo, v. act. 5.7, pag. 2), persiste un marcato pericolo che l'estradando tenti di sottrarsi alla giustizia. Per quanto riguarda le sue condizioni di salute, l’UFG afferma “che il giorno del suo arresto, avvenuto il 21 maggio 2025, egli ha avuto un infarto e per questo motivo è stato ospedalizzato. Dopo le cure necessarie egli è stato ritenuto carcerabile e il 24 maggio 2025 è stato trasferito presso il carcere Zürich West, dove il suo stato di salute è sorvegliato e la me- dicazione ordinata dall’ospedale viene proseguita. L’UFG non ha ricevuto ad
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oggi alcuna informazione dal carcere, secondo la quale il ricorrente non sia più in condizione di essere mantenuto in detenzione” (act. 4, pag. 3). Visto quanto precede nonché il rapporto d’uscita del 24 maggio 2025 dell’Ospedale canto- nale di Winterthur, il quale ha effettivamente dichiarato che “von medizinischer Seite ist der Patient aktuell haftfähig” (act. 5.2, pag. 2), non vi sono in concreto elementi per concludere che il reclamante non sia carcerabile a causa dei suoi problemi di salute (v. TPF 2020 143 consid. 5.4.1 e riferimenti).
4.4. Il reclamante propone l’adozione di misure sostitutive alla detenzione, ossia: il blocco dei documenti d’identità e di legittimazione; l’obbligo di annunciarsi re- golarmente a un ufficio pubblico; l’obbligo di rimanere esclusivamente nel suo luogo di residenza in Z. a Hüntwangen/ZH per tutta la durata del procedimento di estradizione B-25-2465-1, combinato con l’electronic monitoring (art. 237 cpv. 3 CPP). Ora, la sorveglianza tramite braccialetto elettronico (che non impedisce una fuga, ma permette eventualmente solo di constatarla a posteriori: v. sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2009.329 consid. 1.1.2 e riferimenti ci- tati), la consegna del passaporto e l'obbligo di annunciarsi non sono di per sé sufficienti a scongiurare un pericolo di fuga. Il versamento di una cauzione – nella fattispecie non richiesto dal reclamante, né dinanzi all’UFG né in questa sede – seppur combinato con la sorveglianza tramite braccialetto elettronico, avrebbe anch'esso solo un'incidenza minima sul pericolo in questione, ritenuta la possibilità di condanna ad una pena detentiva di lunga durata. Per quanto concerne la cauzione, il Tribunale federale ha precisato che l'assenza di una dettagliata esposizione della situazione finanziaria dell'estradando impedisce all'autorità preposta di fissare l'importo della cauzione, ritenuto pure che, in as- senza di dati completi, anche una cauzione elevata non sarebbe sufficiente a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale federale 8G.11/2003 del 21 febbraio 2003 consid. 5; v. anche sentenze del Tribunale penale federale RR.2023.158 del 24 novembre 2023 consid. 6.5; RR.2010.76 del 5 maggio 2010 consid. 4.3).
5. Sulla base dell'incarto, non sono ravvisabili altri motivi che permetterebbero di ordinare la scarcerazione dell'estradando. In definitiva, sussistendo un reale pe- ricolo di fuga e in assenza di altra misura equivalente nei suoi risultati ma meno limitativa della libertà personale, il provvedimento impugnato non può essere considerato lesivo del principio della proporzionalità. Non vi è quindi ragione di scarcerare l'estradando ordinando misure cautelari sostitutive.
6. In conclusione, il reclamo va respinto e la detenzione estradizionale confermata.
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7. Il reclamante sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell’avv. Alessandro Hensler (v. RP.2025.35, act. 1).
7.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patro- cinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Indipendentemente da quanto precede, il diritto all’assi- stenza giudiziaria gratuita deriva anche dall’art. 29 cpv. 3 Cost. (DTF 129 I 129 consid. 2.1; sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 dell’11 agosto 2021 consid. 3.1; 2C_367/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 3.1). Non dispone dei mezzi necessari colui che può far fronte alle spese di causa solo intaccando il minimo vitale "allargato" suo e della sua famiglia, valutati tenendo in conside- razione sia il reddito che il patrimonio (DTF 124 I 1 consid. 2a). Una parte è da considerarsi quindi indigente allorquando, per pagare le spese processuali e le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per coprire i bisogni fonda- mentali personali e della propria famiglia (DTF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b; sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.111 del 24 novembre 2005 consid. 1). Il Tribunale federale considera prive di probabilità di successo le conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere definite serie. Deci- sivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronte- rebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gra- tuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommaria- mente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; 124 I 304 consid. 2c; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011 consid. 3.1).
L’esame della situazione finanziaria del richiedente è riferito al momento in cui l’istanza è presentata (DTF 141 III 369 consid. 4.1; sentenza del Tribunale fe- derale 6B_304/2021 del 12 aprile 2021 consid. 3). La parte che richiede l'assi- stenza giudiziaria ha il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto possi- bile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Essa è obbligata a cooperare: l’autorità confrontata con la domanda non è obbligata a chiarire da sola i fatti ivi contenuti né a verificare d’ufficio le allegazioni dell’istante (sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; 5A_716/2018 del 27 novembre 2018 consid. 3.2; 9C_784/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 2). Le informazioni e i relativi mezzi
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di prova devono fornire un'immagine fedele, completa e coerente della situa- zione finanziaria del richiedente (DTF 135 I 221 consid. 5.1). In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficientemente sostanziato o di- mostrato lo stato di indigenza (DTF 125 IV 161 consid. 4a; sentenze 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; sentenze del Tribunale pe- nale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014 consid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006 consid. 6.1).
7.2 Nella fattispecie il reclamante ha inoltrato a questa autorità l'apposito formulario, indicando un salario netto mensile di fr. 3'400.–, che sarebbe tuttavia momen- taneo, visto che in caso di detenzione prolungata sarebbe molto probabile un suo licenziamento (v. RP.2025.35, act. 3). Per quanto riguarda le spese mensili, egli espone: fr. 960.– per l’affitto, fr. 350.– per l’assicurazione malattia, fr. 450.– per i trasporti pubblici, fr. 130.– per telecomunicazione e fr. 320.– per le imposte, per un totale di fr. 2'210.– (v. RP.2025.35, act. 3.1, pag. 4). Pur dichiarando di avere cinque figli, egli ha omesso qualsiasi informazione loro riguardante, limi- tandosi ad affermare che essi non sarebbero in grado di sostenerlo finanziaria- mente (v. ibidem, pag. 1). Ora, quanto precede, nella totale assenza di docu- mentazione fiscale che possa segnatamente confermare l’assenza di fortuna – nel formulario ad hoc viene chiaramente indicata la necessità di fornire tale do- cumentazione (v. act. 2, pag. 2) –, non permette di avere un quadro trasparente, completo e certo della situazione finanziaria del reclamante. La domanda di as- sistenza giudiziaria gratuita va quindi respinta già solo per questo motivo. Essa sarebbe del resto da respingere anche a causa dell'assenza di probabilità di successo. In effetti, le censure sollevate dal reclamante, alla luce dei principi giurisprudenziali applicabili in ambito estradizionale, erano manifestamente da respingere, sia per quanto riguarda il pericolo di fuga, sia in relazione all’alibi e alla carcerabilità del reclamante. Per questi motivi, la richiesta di assistenza giu- diziaria va respinta, sia per ciò che concerne la dispensa dal pagamento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l'assunzione dell'onorario del suo difensore.
8. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fis- sata in concreto a fr. 2'000.– a carico del reclamante.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La richiesta di assistenza giudiziaria gratuita è respinta. 3. La tassa di giustizia di fr. 2’000.– è posta a carico del reclamante.
Bellinzona, 30 giugno 2025
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Alessandro Hensler - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni
Informazione sui rimedi giuridici Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF). Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF).
Nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF). Se non è data facoltà di ricorso contro le decisioni pregiudiziali o incidentali ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 e 2 LTF o se tale facoltà non è stata utilizzata, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF).
Contro le decisioni nel campo dell'assistenza internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).