Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; Decisione di estradizione (art. 55 AIMP)
Sachverhalt
A. Con segnalazione nel Sistema d’informazione Schengen (SIS) del 15 maggio 2025, le autorità italiane hanno richiesto l’arresto ai fini di estradizione di A., cittadino italiano, sospettato di aver dato fuoco intenzionalmente a un apparta- mento a Bolzano il 29 gennaio 2025 (v. act. 13.1).
B. Il 21 maggio 2025, l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha dato man- dato alla Polizia cantonale zurighese di procedere all’arresto del predetto sulla base di un’ordinanza di arresto provvisorio eseguita lo stesso giorno (v. act. 13.2). Interrogato il 26 maggio 2025 dalle autorità zurighesi, A. ha confermato di essere la persona ricercata dalle autorità italiane, opponendosi tuttavia a un’estradizione in via semplificata (v. act. 13.3). Lo stesso giorno, l’UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradizione nei confronti del predetto, notificatogli il 28 maggio seguente (v. act. 13.4-13.5).
C. Il 19 giugno 2025, il Ministero della giustizia italiano ha presentato una formale domanda di estradizione di A. (v. act. 13.12-13.12A; 13.13, 13.13A, 13.13B).
D. Con sentenza del 27 giugno 2025, questa Corte ha respinto il ricorso di A. del 30 maggio 2025 avverso l’ordine di arresto ai fini di estradizione (v. RH.2025.12).
E. Mediante decisione del 21 luglio 2025, l’UFG ha concesso l’estradizione di A. all’Italia per i fatti oggetto della domanda di estradizione del 19 giugno 2025 (v. act. 13.22).
F. Con decisione del 18 agosto 2025, cresciuta in giudicato il 27 agosto 2025, la Segreteria di Stato della migrazione (in seguito: SEM) ha respinto la domanda d’asilo presentata da A. (v. act. 25.0, n. 1427421-13/9 incarto SEM; act. 20 e 20.1).
G. Il 19 agosto 2025, A. ha interposto ricorso al Tribunale penale federale avverso la decisione del 21 luglio 2025, domandandone in sostanza l’annullamento, con sua immediata scarcerazione (v. act. 1).
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H. Con scritto del 21 agosto 2025, questa Corte ha invitato il ricorrente a versare un anticipo delle spese di fr. 2’000.– entro il 1° settembre 2025 (v. act. 5), ter- mine poi prorogato, su richiesta del predetto, all’11 settembre seguente (v. act. 8).
I. Con osservazioni del 1° settembre 2025, l’UFG ha postulato la reiezione del gravame (v. act. 13).
J. Con replica del 5 settembre 2025, trasmessa all’UFG per conoscenza (v. act. 18), il ricorrente ha in sostanza confermato le proprie conclusioni ricorsuali, chiedendo, in subordine, “provvisoriamente per gravi problemi di salute la con- cessione degli arresti domiciliari a casa di mia figlia (…) anche con l’uso del braccialetto elettronico e la consegna dei miei documenti d’identità alle autorità svizzere” (act. 17, pag. 1).
K. Con scritto dell’8 settembre 2025, il ricorrente, spiegando di aver inoltrato alla figlia fr. 400.– unitamente al modulo di versamento dell’anticipo delle spese, ha chiesto a questa Corte di procedere a “un accertamento per verificare il motivo del ritardo e contemporaneamente sollecitare a chi di competenza di velociz- zare la consegna per mettere nelle condizioni a mia figlia B. di pagare l’anticipo delle spese nel tempo utile dell’11 settembre come stabilito dal TPF” (act. 19, pag. 2).
L. Con scritto del 16 settembre 2025, questa Corte ha richiamato dalla SEM l’in- carto concernente la procedura d’asilo (v. act. 22), incarto trasmesso da tale autorità in data 29 settembre 2025 (v. act. 25).
M. Con scritto del 16 settembre 2025, il ricorrente, che non ha proceduto al versa- mento dell’anticipo delle spese nel termine dell’11 settembre 2025, ha presen- tato una domanda di restituzione del termine (v. act. 23).
Le argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
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Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull’assistenza giu- diziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell’art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 LOAP, la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d’estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d’estradizione (v. art. 50 cpv. 1 PA), il ricorso è tempe- stivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricor- rere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).
E. 1.2 L’estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzi- tutto retta dalla Convenzione europea d’estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizio- nale alla CEEstr del 17 marzo 1978 (PA II CEEstr; RS 0.353.12), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, dal Terzo Protocollo addizionale alla CEEstr del 10 novembre 2010 (PA III CEEstr; RS.0353.13), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicem- bre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016, nonché dal Quarto Protocollo addizionale alla CEEstr del 20 settembre 2012 (PA IV CEEstr; RS 0.353.14), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016. Di rilievo sono inoltre, a partire dal 12 dicembre 2008, gli art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n° CELEX 42000A0922(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62; testo non pub- blicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi set- toriali con l’UE”, 8.1 Allegato A; https://www.admin.ch/opc/it/european-union/in- ternational-agreements/008.html [in seguito: raccolta testi) unitamente al rego- lamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novem- bre 2018 sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale (n. CELEX 32018R1862; Gazzetta ufficiale dell’Unione euro- pea L 312 del 7 dicembre 2018, pag. 56-106; raccolta testi, 8.4 Sviluppi dell’ac- quis di Schengen), così come, a partire dal 5 novembre 2019, le disposizioni della Convenzione del 27 settembre 1996 relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea (Convenzione sull’estradizione UE; n° CELEX 41996A1023(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 313 del 23 ottobre 1996, pag. 12-23, raccolta testi, 8.2 Allegato B) che in applicazione della Deci- sione 2003/169/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003 (n° CELEX 32003D0169; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 67 del 12 marzo 2003, pag. 25 e seg., raccolta testi, 8.2 Allegato B) costituiscono uno sviluppo dell’ac- quis di Schengen (ovvero gli art. 2, 6, 8, 9 e 13 nonché l’art. 1, per quanto
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pertinente agli altri articoli). Restano impregiudicate disposizioni più favorevoli all’assistenza in vigore tra le parti (art. 59 n. 2 CAS; art. 1 n. 2 Convenzione sull’estradizione UE).
E. 1.3 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all’estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l’AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
E. 1.4 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui sopra.
E. 2 Basandosi sull’art. 63 PA, questa Corte ha invitato il ricorrente a versare un anticipo delle spese di fr. 2’000.– entro il termine prorogato all’11 settembre 2025, con la comminatoria che “in assenza di pagamento entro il termine asse- gnato, non si entrerà nel merito del suo ricorso” (act. 5). Orbene, entro il termine assegnato nessun anticipo delle spese è stato versato. Con scritto del 16 set- tembre 2025, il ricorrente ha presentato un’istanza di restituzione del termine, asserendo che il mancato rispetto del suddetto termine sarebbe da imputare al carcere e alla sua procedura interna in ambito di corrispondenza, la quale non avrebbe permesso un recapito tempestivo alla figlia del bollettino di versamento ricevuto dal Tribunale, spedito dal carcere il 28 agosto “come posta ordinaria e non come raccomandata” e giunto alla figlia solo il 12 settembre seguente (v. act. 23).
E. 2.1 La restituzione dei termini è prevista all’art. 24 cpv. 1 PA: se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito senza sua colpa di agire nel termine stabi- lito, quest’ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell’im- pedimento, ne sia fatta domanda motivata e sia compiuto l’atto omesso; giusta l’art. 32 cpv. 2 PA, l’autorità può comunque tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive. Secondo la giurisprudenza costante, la restituzione dei termini non è presa in considerazione quando la parte o il suo mandatario hanno agito con ritardo a causa di una scelta deliberata o di un errore, anche lieve (DTF 143 I 284 consid. 1.3; sentenza del Tribunale federale 2C_287-289/2022
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del 4 maggio 2022 consid. 2.1). La restituzione del termine non è presa in con- siderazione nemmeno quando il ritardo nell’esecuzione di un adempimento è imputabile a un ausiliario che non può invocare un impedimento non colposo, anche se tale ausiliario avesse ricevuto istruzioni chiare e la parte o il manda- tario avessero adempiuto al loro dovere di diligenza (sentenze del Tribunale federale 1C_698/2020 dell’8 febbraio 2021 consid. 4.2; 1C_520/2015 del 13 gennaio 2016 consid. 2.2 e i riferimenti citati). Per impedimento non imputa- bile all’esecutore di compiere un atto processuale si intende non solo l’impossi- bilità oggettiva o la forza maggiore, ma anche l’impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali o a un errore scusabile (DTF 119 II 86 consid. 2a). La malattia o l’infortunio possono, a titolo esemplificativo, essere considerati un impedimento non imputabile e, di conseguenza, consentire una restituzione di un termine, se rendono la parte ricorrente o il suo rappresentante legale ogget- tivamente o soggettivamente impossibilitati ad agire autonomamente o a inca- ricare una terza persona di agire per suo conto entro il termine (DTF 119 II 86 consid. 2a).
E. 2.2 In concreto, il Tribunale non ha ricevuto alcun versamento entro il termine sta- bilito per il pagamento dell’anticipo delle spese. Durante tale termine non è stata presentata alcuna (nuova) richiesta di proroga ai sensi dell’art. 22 cpv. 2 PA. Avendo il ricorrente incaricato la figlia di versare l’anticipo delle spese, la stessa, non avendo ancora ricevuto, l’11 settembre 2025, il bollettino di versamento speditole dal padre, avrebbe dovuto avvisare quest’ultimo affinché domandasse un’ulteriore proroga del termine. Per tacere del fatto che la figlia avrebbe anche potuto versare l’anticipo delle spese semplicemente richiedendo al padre o al Tribunale le coordinate bancarie di quest’ultimo. L’art. 63 cpv. 4 PA non impone del resto di concedere un termine supplementare per il pagamento dell’anticipo delle spese in caso di mancato pagamento entro il primo termine (sentenza del Tribunale federale 2C_287-289/2022 del 4 maggio 2022 consid. 4.1). Il mancato rispetto del termine fissato per il versamento dell’anticipo sulle spese non è do- vuto a un errore scusabile da parte del ricorrente, ma a una negligenza, per cui una restituzione del termine non può essere presa in considerazione e deve quindi essere respinta. Il Tribunale federale ha ricordato che il mancato paga- mento di un anticipo delle spese in un procedimento di ricorso, quando le con- seguenze sono, come nel caso di specie, chiaramente esposte in anticipo, com- porta automaticamente – e senza eccessivo formalismo – l’irricevibilità dell’atto ai sensi dell’art. 63 cpv. 4 PA e che non si tratta in alcun modo di un vizio sana- bile (sentenza del Tribunale federale 1C_247+346/2022 del 16 giugno 2022 consid. 3.2). Non avendo il ricorrente provveduto al pagamento anticipato delle spese entro il termine fissato dal Tribunale, il suo ricorso è inammissibile. Anche se l’anticipo delle spese fosse stato versato tempestivamente e il gravame fosse stato ammissibile, esso sarebbe stato da respingere per i motivi che seguono.
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E. 3 Il ricorrente sostiene che i capi d’accusa descritti nel mandato di arresto euro- peo spiccato nei suoi confronti conterrebbero contraddizioni manifeste, per cui la sua estradizione andrebbe rifiutata.
E. 3.1 Per quanto attiene al contenuto della domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l’ufficio da cui emana e all’occorrenza l’autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile pre- cisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale, pre- sentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato richiesto di verificare che non sussistano condizioni ostative all’assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). L’autorità richiesta non si scosta dall’esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 142 IV 250 consid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg; TPF 2011 194 consid. 2.1).
E. 3.2 In concreto, le autorità italiane fondano la propria domanda di estradizione sull’ordinanza di applicazione della misura in carcere del 12 marzo 2025 del Tribunale di Bolzano, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari (n. 6381/2024 RGNR e n. 405/2025 Reg. GIP), atto il cui contenuto è contestato dall’estradando. L’UFG ha così ripreso e riassunto nella decisione impugnata i fatti contestati al ricorrente:
“a) Il perseguito è sospettato di avere portato fuori dalla propria abitazione, senza motivo, meta di una forbice appuntita e quindi uno strumento atto ad of- fendere, chiaramente utilizzabile per l’offesa alla persona. Fatti avvenuti a Bol- zano il 27 settembre 2024. Inoltre, iI medesimo giorno, malgrado condannato per delitti determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni di delitti contro il patrimonio, egli sarebbe stato colto in possesso di una tenaglia marca “Lux- Tools”, un piede di porco, uno scalpello marca Suki e un cacciavite a taglio, strumenti atti ad aprire o a forzare serrature, dei quali non giustificava l’attuale destinazione. Infine, egli avrebbe violato la misura di sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza emessa dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria (n. 194/2015) secondo la quale egli aveva l’obbligo di vivere onestamente, di rispettare le leggi e di non associarsi abitualmente a persone che hanno subito condanne, trovandosi in compagnia di C., persona condan- nata.
b) il perseguito è altresì sospettato di avere, in data 29 gennaio 2025 a Bolzano, cosparso con materiale infiammabile l’interno dell’appartamento sito aI 2°’ piano di via Z., abusivamente occupato da D., all’interno del quale quest’ultimo stava
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dormendo, cagionando dolosamente l’incendio dell’appartamento, che andava in parte distrutto.
c) In data 16 febbraio 2024 iI perseguito avrebbe guidato l’autovettura Smart, targata n. 1, senza patente in quanto revocata, tutto ciò essendo sottoposto con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno neI comune di Bolzano giusto decreto del Tribunale di Reggio Calabria emesso nell’ambito del procedimento n. 89/2013 RGMP emesso il 25 marzo 2015, confermato daI Tribunale di Reggio Calabria l’11 gen- naio 2023, notificato iI 15 marzo 2024.
d) In data 16 gennaio 2025 iI perseguito, dissimulando il proprio stato d’insol- venza entrava neI bar E. accompagnato da F., gestito da G., ordinava e consu- mava un piatto con una cotoletta, delle patatine fritte, deIl’acqua e una botti- glietta di Gatorade, per un valore complessivo di ca EUR 30.-, per poi, dopo tre tentativi di pagamento non riusciti con la tessera Postomat, allontanarsi daI lo- cale senza pagare.
e) Infine in data 21 gennaio 2025 alle ore 04:10, rientrava alla sua abitazione violando Ie prescrizioni a lui imposte dalla misura di prevenzione della sorve- glianza speciale con l’obbligo di non uscire la mattina prima delle ore 06:00 e di non rincasare la sera dopo le ore 19:00 senza comprovata necessità e previa autorizzazione della locale autorità di Pubblica Sicurezza” (act. 2.1, pag. 4 e seg.).
Orbene, va preso atto che i fatti contenuti nell’ordinanza italiana non presentano contraddizioni manifeste che potrebbero ostare all’estradizione del ricorrente. Nella misura in cui quest’ultimo sembra piuttosto contestare i fatti e i reati rim- proveratigli dalle autorità italiane, che rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice del merito estero e non di certo del giudice dell’assistenza, tutte le do- glianze in questo ambito sarebbero state da respingere.
E. 4 Per quanto attiene alla richiesta, presentata in sede di replica, di adottare mi- sure sostitutive della detenzione per motivi di salute, questa Corte ha già sta- tuito sulla stessa nella sentenza RH.2025.12 del 27 giugno 2025, alla quale si rinvia, respingendola. Non è del resto competenza della presente autorità veri- ficare quanto richiesto dal ricorrente col suo scritto dell’8 settembre 2025 (v. supra lett. J).
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E. 5.1 Quando una persona oggetto di una richiesta di estradizione ha formulato una domanda d’asilo in Svizzera, l’autorità che accorda l’estradizione deve evitare che gli obblighi convenzionali in materia d’estradizione entrino in conflitto con gli obblighi della Svizzera derivanti dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30). Essa deve quindi statuire riservando il caso in cui l’asilo dovesse essere accordato (DTF 122 II 373 consid. 2d). In questo ambito si inserisce anche l’art. 55a AIMP, giusta il quale se la persona perseguita ha presentato una domanda di asilo ai sensi della legge del 26 giugno 1998 sull’asilo, l’UFG e le autorità di ricorso decidono in merito all’estradizione tenendo conto degli atti della procedura d’asilo. Se l’asilo è già stato accordato, l’autorità d’estradizione è vincolata da tale decisione e non vi è più spazio per un’estradizione (principio di non respingimento, art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati; DTF 132 II 469 consid. 2.5; sentenza del Tribunale federale 1A.267/2005 del 14 di- cembre 2005 consid. 3). Quando invece l’asilo è stato rifiutato mediante una decisione cresciuta in giudicato, il TPF, adito mediante un’obiezione di reato politico, non può fare astrazione da questa decisione, nella misura in cui le con- dizioni per il riconoscimento dello statuto di rifugiato dipendono da criteri analo- ghi a quelli che sono previsti dall’art. 3 n. 2 CEEstr (DTF 122 II 373 consid. 2d). Certo, nell’ambito dell’art. 55 AIMP il TPF statuisce liberamente. Tuttavia, al fine di evitare decisioni contraddittorie, esso non si scosta di principio dai fatti con- statati nel quadro della procedura d’asilo – riservati eventuali fatti nuovi – e non si scosta nemmeno senza ragione dai considerandi che hanno portato al rifiuto dell’asilo (v. anche sentenze del Tribunale federale 1A.89/1995 del 16 maggio 1995; 1A.268/1994 del 26 gennaio 1995 consid. 6c; 1A.127/1990 del 18 dicem- bre 1990 consid. 2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2016.27 e 9 del 22 marzo 2016 consid. 5.2; RR.2014.183 del 22 agosto 2014 consid. 2.2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6a ediz., Berna 2024, n. 883, 248 e 215).
E. 5.2 In concreto, questa Corte ha richiamato gli atti relativi alla procedura d’asilo ri- guardante il ricorrente conformemente all’art. 55a AIMP (v. act. 22) . Premesso che quest’ultimo non ha fatto valere nella presente procedura nessuna obie- zione di reato politico, si constata che la SEM, con decisione del 18 agosto 2025, ha respinto la domanda d’asilo (v. act. 25.0, n. 1427421-13/9 incarto SEM; act. 20). Contro tale decisione non è stato interposto gravame dinanzi al Tribunale amministrativo federale, per cui essa è cresciuta in giudicato in data 27 agosto 2025 (v. act. 25.0, n. 1427421-18/2 incarto SEM).
E. 6 In conclusione, non essendovi nessuna ragione per negare l’estradizione del ricorrente, il gravame sarebbe stato da respingere anche nel merito.
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E. 7 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fis- sata in concreto a fr. 2’000.– a carico del ricorrente.
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Dispositiv
- L’istanza di restituzione del termine è respinta.
- Il ricorso è inammissibile.
- La tassa di giustizia di fr. 2’000.– è posta a carico del ricorrente.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 1° ottobre 2025 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Daniel Kipfer Fasciati e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., in detenzione estradizionale Ricorrente
contro
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI, Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia
Decisione di estradizione (art. 55 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2025.127
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Fatti: A. Con segnalazione nel Sistema d’informazione Schengen (SIS) del 15 maggio 2025, le autorità italiane hanno richiesto l’arresto ai fini di estradizione di A., cittadino italiano, sospettato di aver dato fuoco intenzionalmente a un apparta- mento a Bolzano il 29 gennaio 2025 (v. act. 13.1).
B. Il 21 maggio 2025, l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha dato man- dato alla Polizia cantonale zurighese di procedere all’arresto del predetto sulla base di un’ordinanza di arresto provvisorio eseguita lo stesso giorno (v. act. 13.2). Interrogato il 26 maggio 2025 dalle autorità zurighesi, A. ha confermato di essere la persona ricercata dalle autorità italiane, opponendosi tuttavia a un’estradizione in via semplificata (v. act. 13.3). Lo stesso giorno, l’UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradizione nei confronti del predetto, notificatogli il 28 maggio seguente (v. act. 13.4-13.5).
C. Il 19 giugno 2025, il Ministero della giustizia italiano ha presentato una formale domanda di estradizione di A. (v. act. 13.12-13.12A; 13.13, 13.13A, 13.13B).
D. Con sentenza del 27 giugno 2025, questa Corte ha respinto il ricorso di A. del 30 maggio 2025 avverso l’ordine di arresto ai fini di estradizione (v. RH.2025.12).
E. Mediante decisione del 21 luglio 2025, l’UFG ha concesso l’estradizione di A. all’Italia per i fatti oggetto della domanda di estradizione del 19 giugno 2025 (v. act. 13.22).
F. Con decisione del 18 agosto 2025, cresciuta in giudicato il 27 agosto 2025, la Segreteria di Stato della migrazione (in seguito: SEM) ha respinto la domanda d’asilo presentata da A. (v. act. 25.0, n. 1427421-13/9 incarto SEM; act. 20 e 20.1).
G. Il 19 agosto 2025, A. ha interposto ricorso al Tribunale penale federale avverso la decisione del 21 luglio 2025, domandandone in sostanza l’annullamento, con sua immediata scarcerazione (v. act. 1).
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H. Con scritto del 21 agosto 2025, questa Corte ha invitato il ricorrente a versare un anticipo delle spese di fr. 2’000.– entro il 1° settembre 2025 (v. act. 5), ter- mine poi prorogato, su richiesta del predetto, all’11 settembre seguente (v. act. 8).
I. Con osservazioni del 1° settembre 2025, l’UFG ha postulato la reiezione del gravame (v. act. 13).
J. Con replica del 5 settembre 2025, trasmessa all’UFG per conoscenza (v. act. 18), il ricorrente ha in sostanza confermato le proprie conclusioni ricorsuali, chiedendo, in subordine, “provvisoriamente per gravi problemi di salute la con- cessione degli arresti domiciliari a casa di mia figlia (…) anche con l’uso del braccialetto elettronico e la consegna dei miei documenti d’identità alle autorità svizzere” (act. 17, pag. 1).
K. Con scritto dell’8 settembre 2025, il ricorrente, spiegando di aver inoltrato alla figlia fr. 400.– unitamente al modulo di versamento dell’anticipo delle spese, ha chiesto a questa Corte di procedere a “un accertamento per verificare il motivo del ritardo e contemporaneamente sollecitare a chi di competenza di velociz- zare la consegna per mettere nelle condizioni a mia figlia B. di pagare l’anticipo delle spese nel tempo utile dell’11 settembre come stabilito dal TPF” (act. 19, pag. 2).
L. Con scritto del 16 settembre 2025, questa Corte ha richiamato dalla SEM l’in- carto concernente la procedura d’asilo (v. act. 22), incarto trasmesso da tale autorità in data 29 settembre 2025 (v. act. 25).
M. Con scritto del 16 settembre 2025, il ricorrente, che non ha proceduto al versa- mento dell’anticipo delle spese nel termine dell’11 settembre 2025, ha presen- tato una domanda di restituzione del termine (v. act. 23).
Le argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
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Diritto: 1.
1.1 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull’assistenza giu- diziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell’art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 LOAP, la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d’estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d’estradizione (v. art. 50 cpv. 1 PA), il ricorso è tempe- stivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricor- rere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).
1.2 L’estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzi- tutto retta dalla Convenzione europea d’estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizio- nale alla CEEstr del 17 marzo 1978 (PA II CEEstr; RS 0.353.12), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, dal Terzo Protocollo addizionale alla CEEstr del 10 novembre 2010 (PA III CEEstr; RS.0353.13), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicem- bre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016, nonché dal Quarto Protocollo addizionale alla CEEstr del 20 settembre 2012 (PA IV CEEstr; RS 0.353.14), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016. Di rilievo sono inoltre, a partire dal 12 dicembre 2008, gli art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n° CELEX 42000A0922(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62; testo non pub- blicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi set- toriali con l’UE”, 8.1 Allegato A; https://www.admin.ch/opc/it/european-union/in- ternational-agreements/008.html [in seguito: raccolta testi) unitamente al rego- lamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novem- bre 2018 sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale (n. CELEX 32018R1862; Gazzetta ufficiale dell’Unione euro- pea L 312 del 7 dicembre 2018, pag. 56-106; raccolta testi, 8.4 Sviluppi dell’ac- quis di Schengen), così come, a partire dal 5 novembre 2019, le disposizioni della Convenzione del 27 settembre 1996 relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea (Convenzione sull’estradizione UE; n° CELEX 41996A1023(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 313 del 23 ottobre 1996, pag. 12-23, raccolta testi, 8.2 Allegato B) che in applicazione della Deci- sione 2003/169/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003 (n° CELEX 32003D0169; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 67 del 12 marzo 2003, pag. 25 e seg., raccolta testi, 8.2 Allegato B) costituiscono uno sviluppo dell’ac- quis di Schengen (ovvero gli art. 2, 6, 8, 9 e 13 nonché l’art. 1, per quanto
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pertinente agli altri articoli). Restano impregiudicate disposizioni più favorevoli all’assistenza in vigore tra le parti (art. 59 n. 2 CAS; art. 1 n. 2 Convenzione sull’estradizione UE).
1.3 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all’estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l’AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
1.4 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui sopra.
2. Basandosi sull’art. 63 PA, questa Corte ha invitato il ricorrente a versare un anticipo delle spese di fr. 2’000.– entro il termine prorogato all’11 settembre 2025, con la comminatoria che “in assenza di pagamento entro il termine asse- gnato, non si entrerà nel merito del suo ricorso” (act. 5). Orbene, entro il termine assegnato nessun anticipo delle spese è stato versato. Con scritto del 16 set- tembre 2025, il ricorrente ha presentato un’istanza di restituzione del termine, asserendo che il mancato rispetto del suddetto termine sarebbe da imputare al carcere e alla sua procedura interna in ambito di corrispondenza, la quale non avrebbe permesso un recapito tempestivo alla figlia del bollettino di versamento ricevuto dal Tribunale, spedito dal carcere il 28 agosto “come posta ordinaria e non come raccomandata” e giunto alla figlia solo il 12 settembre seguente (v. act. 23).
2.1 La restituzione dei termini è prevista all’art. 24 cpv. 1 PA: se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito senza sua colpa di agire nel termine stabi- lito, quest’ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell’im- pedimento, ne sia fatta domanda motivata e sia compiuto l’atto omesso; giusta l’art. 32 cpv. 2 PA, l’autorità può comunque tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive. Secondo la giurisprudenza costante, la restituzione dei termini non è presa in considerazione quando la parte o il suo mandatario hanno agito con ritardo a causa di una scelta deliberata o di un errore, anche lieve (DTF 143 I 284 consid. 1.3; sentenza del Tribunale federale 2C_287-289/2022
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del 4 maggio 2022 consid. 2.1). La restituzione del termine non è presa in con- siderazione nemmeno quando il ritardo nell’esecuzione di un adempimento è imputabile a un ausiliario che non può invocare un impedimento non colposo, anche se tale ausiliario avesse ricevuto istruzioni chiare e la parte o il manda- tario avessero adempiuto al loro dovere di diligenza (sentenze del Tribunale federale 1C_698/2020 dell’8 febbraio 2021 consid. 4.2; 1C_520/2015 del 13 gennaio 2016 consid. 2.2 e i riferimenti citati). Per impedimento non imputa- bile all’esecutore di compiere un atto processuale si intende non solo l’impossi- bilità oggettiva o la forza maggiore, ma anche l’impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali o a un errore scusabile (DTF 119 II 86 consid. 2a). La malattia o l’infortunio possono, a titolo esemplificativo, essere considerati un impedimento non imputabile e, di conseguenza, consentire una restituzione di un termine, se rendono la parte ricorrente o il suo rappresentante legale ogget- tivamente o soggettivamente impossibilitati ad agire autonomamente o a inca- ricare una terza persona di agire per suo conto entro il termine (DTF 119 II 86 consid. 2a).
2.2 In concreto, il Tribunale non ha ricevuto alcun versamento entro il termine sta- bilito per il pagamento dell’anticipo delle spese. Durante tale termine non è stata presentata alcuna (nuova) richiesta di proroga ai sensi dell’art. 22 cpv. 2 PA. Avendo il ricorrente incaricato la figlia di versare l’anticipo delle spese, la stessa, non avendo ancora ricevuto, l’11 settembre 2025, il bollettino di versamento speditole dal padre, avrebbe dovuto avvisare quest’ultimo affinché domandasse un’ulteriore proroga del termine. Per tacere del fatto che la figlia avrebbe anche potuto versare l’anticipo delle spese semplicemente richiedendo al padre o al Tribunale le coordinate bancarie di quest’ultimo. L’art. 63 cpv. 4 PA non impone del resto di concedere un termine supplementare per il pagamento dell’anticipo delle spese in caso di mancato pagamento entro il primo termine (sentenza del Tribunale federale 2C_287-289/2022 del 4 maggio 2022 consid. 4.1). Il mancato rispetto del termine fissato per il versamento dell’anticipo sulle spese non è do- vuto a un errore scusabile da parte del ricorrente, ma a una negligenza, per cui una restituzione del termine non può essere presa in considerazione e deve quindi essere respinta. Il Tribunale federale ha ricordato che il mancato paga- mento di un anticipo delle spese in un procedimento di ricorso, quando le con- seguenze sono, come nel caso di specie, chiaramente esposte in anticipo, com- porta automaticamente – e senza eccessivo formalismo – l’irricevibilità dell’atto ai sensi dell’art. 63 cpv. 4 PA e che non si tratta in alcun modo di un vizio sana- bile (sentenza del Tribunale federale 1C_247+346/2022 del 16 giugno 2022 consid. 3.2). Non avendo il ricorrente provveduto al pagamento anticipato delle spese entro il termine fissato dal Tribunale, il suo ricorso è inammissibile. Anche se l’anticipo delle spese fosse stato versato tempestivamente e il gravame fosse stato ammissibile, esso sarebbe stato da respingere per i motivi che seguono.
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3. Il ricorrente sostiene che i capi d’accusa descritti nel mandato di arresto euro- peo spiccato nei suoi confronti conterrebbero contraddizioni manifeste, per cui la sua estradizione andrebbe rifiutata.
3.1 Per quanto attiene al contenuto della domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l’ufficio da cui emana e all’occorrenza l’autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile pre- cisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale, pre- sentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato richiesto di verificare che non sussistano condizioni ostative all’assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). L’autorità richiesta non si scosta dall’esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 142 IV 250 consid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg; TPF 2011 194 consid. 2.1).
3.2 In concreto, le autorità italiane fondano la propria domanda di estradizione sull’ordinanza di applicazione della misura in carcere del 12 marzo 2025 del Tribunale di Bolzano, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari (n. 6381/2024 RGNR e n. 405/2025 Reg. GIP), atto il cui contenuto è contestato dall’estradando. L’UFG ha così ripreso e riassunto nella decisione impugnata i fatti contestati al ricorrente:
“a) Il perseguito è sospettato di avere portato fuori dalla propria abitazione, senza motivo, meta di una forbice appuntita e quindi uno strumento atto ad of- fendere, chiaramente utilizzabile per l’offesa alla persona. Fatti avvenuti a Bol- zano il 27 settembre 2024. Inoltre, iI medesimo giorno, malgrado condannato per delitti determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni di delitti contro il patrimonio, egli sarebbe stato colto in possesso di una tenaglia marca “Lux- Tools”, un piede di porco, uno scalpello marca Suki e un cacciavite a taglio, strumenti atti ad aprire o a forzare serrature, dei quali non giustificava l’attuale destinazione. Infine, egli avrebbe violato la misura di sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza emessa dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria (n. 194/2015) secondo la quale egli aveva l’obbligo di vivere onestamente, di rispettare le leggi e di non associarsi abitualmente a persone che hanno subito condanne, trovandosi in compagnia di C., persona condan- nata.
b) il perseguito è altresì sospettato di avere, in data 29 gennaio 2025 a Bolzano, cosparso con materiale infiammabile l’interno dell’appartamento sito aI 2°’ piano di via Z., abusivamente occupato da D., all’interno del quale quest’ultimo stava
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dormendo, cagionando dolosamente l’incendio dell’appartamento, che andava in parte distrutto.
c) In data 16 febbraio 2024 iI perseguito avrebbe guidato l’autovettura Smart, targata n. 1, senza patente in quanto revocata, tutto ciò essendo sottoposto con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno neI comune di Bolzano giusto decreto del Tribunale di Reggio Calabria emesso nell’ambito del procedimento n. 89/2013 RGMP emesso il 25 marzo 2015, confermato daI Tribunale di Reggio Calabria l’11 gen- naio 2023, notificato iI 15 marzo 2024.
d) In data 16 gennaio 2025 iI perseguito, dissimulando il proprio stato d’insol- venza entrava neI bar E. accompagnato da F., gestito da G., ordinava e consu- mava un piatto con una cotoletta, delle patatine fritte, deIl’acqua e una botti- glietta di Gatorade, per un valore complessivo di ca EUR 30.-, per poi, dopo tre tentativi di pagamento non riusciti con la tessera Postomat, allontanarsi daI lo- cale senza pagare.
e) Infine in data 21 gennaio 2025 alle ore 04:10, rientrava alla sua abitazione violando Ie prescrizioni a lui imposte dalla misura di prevenzione della sorve- glianza speciale con l’obbligo di non uscire la mattina prima delle ore 06:00 e di non rincasare la sera dopo le ore 19:00 senza comprovata necessità e previa autorizzazione della locale autorità di Pubblica Sicurezza” (act. 2.1, pag. 4 e seg.).
Orbene, va preso atto che i fatti contenuti nell’ordinanza italiana non presentano contraddizioni manifeste che potrebbero ostare all’estradizione del ricorrente. Nella misura in cui quest’ultimo sembra piuttosto contestare i fatti e i reati rim- proveratigli dalle autorità italiane, che rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice del merito estero e non di certo del giudice dell’assistenza, tutte le do- glianze in questo ambito sarebbero state da respingere.
4. Per quanto attiene alla richiesta, presentata in sede di replica, di adottare mi- sure sostitutive della detenzione per motivi di salute, questa Corte ha già sta- tuito sulla stessa nella sentenza RH.2025.12 del 27 giugno 2025, alla quale si rinvia, respingendola. Non è del resto competenza della presente autorità veri- ficare quanto richiesto dal ricorrente col suo scritto dell’8 settembre 2025 (v. supra lett. J).
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5.
5.1 Quando una persona oggetto di una richiesta di estradizione ha formulato una domanda d’asilo in Svizzera, l’autorità che accorda l’estradizione deve evitare che gli obblighi convenzionali in materia d’estradizione entrino in conflitto con gli obblighi della Svizzera derivanti dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30). Essa deve quindi statuire riservando il caso in cui l’asilo dovesse essere accordato (DTF 122 II 373 consid. 2d). In questo ambito si inserisce anche l’art. 55a AIMP, giusta il quale se la persona perseguita ha presentato una domanda di asilo ai sensi della legge del 26 giugno 1998 sull’asilo, l’UFG e le autorità di ricorso decidono in merito all’estradizione tenendo conto degli atti della procedura d’asilo. Se l’asilo è già stato accordato, l’autorità d’estradizione è vincolata da tale decisione e non vi è più spazio per un’estradizione (principio di non respingimento, art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati; DTF 132 II 469 consid. 2.5; sentenza del Tribunale federale 1A.267/2005 del 14 di- cembre 2005 consid. 3). Quando invece l’asilo è stato rifiutato mediante una decisione cresciuta in giudicato, il TPF, adito mediante un’obiezione di reato politico, non può fare astrazione da questa decisione, nella misura in cui le con- dizioni per il riconoscimento dello statuto di rifugiato dipendono da criteri analo- ghi a quelli che sono previsti dall’art. 3 n. 2 CEEstr (DTF 122 II 373 consid. 2d). Certo, nell’ambito dell’art. 55 AIMP il TPF statuisce liberamente. Tuttavia, al fine di evitare decisioni contraddittorie, esso non si scosta di principio dai fatti con- statati nel quadro della procedura d’asilo – riservati eventuali fatti nuovi – e non si scosta nemmeno senza ragione dai considerandi che hanno portato al rifiuto dell’asilo (v. anche sentenze del Tribunale federale 1A.89/1995 del 16 maggio 1995; 1A.268/1994 del 26 gennaio 1995 consid. 6c; 1A.127/1990 del 18 dicem- bre 1990 consid. 2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2016.27 e 9 del 22 marzo 2016 consid. 5.2; RR.2014.183 del 22 agosto 2014 consid. 2.2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6a ediz., Berna 2024, n. 883, 248 e 215).
5.2 In concreto, questa Corte ha richiamato gli atti relativi alla procedura d’asilo ri- guardante il ricorrente conformemente all’art. 55a AIMP (v. act. 22) . Premesso che quest’ultimo non ha fatto valere nella presente procedura nessuna obie- zione di reato politico, si constata che la SEM, con decisione del 18 agosto 2025, ha respinto la domanda d’asilo (v. act. 25.0, n. 1427421-13/9 incarto SEM; act. 20). Contro tale decisione non è stato interposto gravame dinanzi al Tribunale amministrativo federale, per cui essa è cresciuta in giudicato in data 27 agosto 2025 (v. act. 25.0, n. 1427421-18/2 incarto SEM).
6. In conclusione, non essendovi nessuna ragione per negare l’estradizione del ricorrente, il gravame sarebbe stato da respingere anche nel merito.
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7. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fis- sata in concreto a fr. 2’000.– a carico del ricorrente.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. L’istanza di restituzione del termine è respinta. 2. Il ricorso è inammissibile. 3. La tassa di giustizia di fr. 2’000.– è posta a carico del ricorrente.
Bellinzona, 1° ottobre 2025
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - A. - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).