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RR.2016.27

Bundesstrafgericht · 2016-03-22 · Italiano CH

Decisione di estradizione (art. 55 AIMP). Obiezione di reato politico (art. 55 cpv. 2 AIMP). Assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA).

Sachverhalt

A. L'8 giugno 2006 la Corte penale di Mus (Turchia) ha condannato A., cittadino turco, nato il 19 settembre 1979, ad una pena di 7 anni e 6 mesi per tentativo di omicidio commesso nell'ambito di una lite intervenuta tra il predetto ed i suoi zii per questioni di confini di proprietà. Tale sentenza è stata confermata dalla Corte suprema turca in data 3 aprile 2008. La pena attualmente ancora da scontare risulta di 2 anni, 5 mesi e 2 giorni (v. RR.2016.9, act.1.5, 1.13, 1.18, 1.20).

B. Il 26 agosto 2011 Interpol Ankara, basandosi su un mandato di arresto emesso il 14 luglio 2008 dalle autorità giudiziarie turche, ha chiesto l'arresto di A. (v. RR.2016.9, act. 1.3).

C. Il 23 settembre 2015 l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha emesso nei suoi confronti un ordine di arresto provvisorio dopo che questi era stato fermato a Chiasso dalla Polizia cantonale ticinese (v. RR.2016.9, act. 1.5). Nel suo interrogatorio del 24 settembre 2015 davanti al Procuratore pubblico cantonale, A. ha confermato di essere la persona ricercata dalle autorità turche, opponendosi tuttavia alla sua estradizione in via semplificata (v. RR.2016.9, act. 1.6). Il 25 settembre 2015 l'UFG ha emesso nei suoi con- fronti un ordine di arresto ai fini di estradizione (v. RR.2016.9, act. 1.7).

D. Il 2 ottobre 2015 Interpol Ankara ha chiesto una proroga a 40 giorni per pre- sentare la propria domanda di estradizione del predetto (v. RR.2016.9, act. 1.8). Tale richiesta è stata ribadita dall'Ambasciata turca a Berna con nota verbale del 5 ottobre 2015 (v. RR.2016.9, act. 1.9). Con nota diplomatica del 9 ottobre 2015 l'UFG ha accordato la proroga, fissando il termine al 30 otto- bre 2015 (v. RR.2016.9, act. 1.10).

E. Con nota verbale del 15 ottobre 2015 l'Ambasciata turca ha presentato alla Svizzera una formale domanda di estradizione di A. (v. RR.2016.9, act. 1.13).

F. Mediante nota diplomatica del 2 dicembre 2015 l'UFG ha chiesto alle autorità turche di fornirgli, entro il 15 dicembre 2015, oltre a determinate garanzie, la copia certificata conforme delle sentenze della Corte penale di Mus dell'8 giugno 2006 e della Corte suprema turca del 3 aprile 2008 (v. RR.2016.9, act. 1.17).

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G. Il 9 dicembre 2015 A. ha chiesto di essere scarcerato, istanza respinta dall'UFG in data 11 dicembre 2015 (v. RR.2016.9, act. 1.1 pag. 2).

H. Con nota diplomatica del 10 dicembre 2015, ricevuta dall'UFG il 15 dicembre 2015, le autorità turche hanno trasmesso copia delle sentenze di cui sopra in lingua turca ed italiana, unitamente alle garanzie (v. RR.2016.9, act. 1.19). Con nota diplomatica del 15 dicembre 2015, ricevuta dall'UFG il giorno dopo, le medesime autorità estere hanno inoltrato le copie conformi delle predette sentenze (v. RR.2016.9, act. 1.20).

I. Il 31 dicembre 2015 A. ha presentato una domanda d'asilo alla Svizzera (v. RR.2016.9, act. 3.2).

J. L'8 gennaio 2016 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (in seguito: TPF) ha respinto il ricorso interposto contro il rifiuto di scarcera- zione di cui sopra (v. sentenza RH.2015.28).

K. Mediante decisione del 15 gennaio 2016, l'UFG ha concesso l'estradizione di A. alla Turchia, "con riserva della decisione del Tribunale penale federale in merito ad un eventuale motivazione politica o discriminatoria della richie- sta di estradizione turca" e "su riserva della decisione definitiva di rigetto della domanda di asilo" (v. RR.2016.9, act. 1.1). Il medesimo giorno l'UFG ha trasmesso al TPF l'incarto relativo alla decisione d'estradizione ai fini della decisione sull'obiezione di reato politico sollevata (v. RR.2016.9, act. 1).

L. Il 17 febbraio 2016 A. ha interposto ricorso avverso la predetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del TPF, chiedendo l'annullamento del punto 1 del dispositivo relativo alla concessione dell'estradizione, nonché di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita. Nelle sue os- servazioni del medesimo giorno, trasmesse all'UFG per informazione, l'e- stradando ha postulato l'accoglimento dell'obiezione di delitto politico da lui sollevata (v. RR.2016.27, act. 1).

M. Con scritto del 24 febbraio 2016, questa Corte ha richiamato dalla Segreteria di Stato della migrazione (in seguito: SEM) l'incarto concernente la proce- dura d'asilo (v. RR.2016.27, act. 4).

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N. Invitato ad esprimersi sul suddetto ricorso, l'UFG ha proposto di respingere il medesimo e di addossare le spese al ricorrente (v. RR.2016.27, act. 5).

O. Con decisione del 3 marzo 2016 la SEM ha respinto la domanda d'asilo pre- sentata dall'estradando, trasmettendo il medesimo giorno l'incarto al TPF (v. RR.2016.27 act. 7).

P. Con replica del 7 marzo 2016 il ricorrente ha in sostanza ribadito le conclu- sioni espresse in sede ricorsuale (v. act. 8).

Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 AIMP e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confede- razione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (art. 50 cpv. 1 e 20 cpv. 3 PA, applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).

E. 1.1 L'estradizione fra la Turchia e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 20 marzo 1967 per il nostro Paese ed il 18 aprile 1960 per la Turchia, e dal relativo Secondo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978, entrato in vigore il 9 giugno 1985 per la Svizzera e l'8 ot- tobre 1992 per la Turchia (RS 0.353.12).

E. 1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto na- zionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (co- siddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordi- nanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 140 IV 123 consid. 2

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137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

E. 1.3 L'UFG decide dell'estradizione della persona perseguita (art. 55 cpv. 1 AIMP). Se questa fa valere d'essere ricercata per un reato politico o se nell'i- struzione appaiono seri motivi per concludere che sussista carattere politico dell'atto, la decisione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. L'UFG trasmette l'inserto al tribunale, con propria proposta. Alla persona perseguita è dato modo di esprimersi in merito (art. 55 cpv. 2 AIMP). Secondo la giurisprudenza, l'art. 55 cpv. 2 AIMP è applicabile a tutti i casi in cui la persona perseguita solleva un'obiezione di natura politica; quando ella pretende che i fatti descritti nella domanda sono dei delitti politici puri (o as- soluti), dei delitti politici relativi o delle infrazioni connesse a tali delitti (art. 3 cpv. 1 AIMP); quando ella allega che la domanda tende in realtà a perse- guirla a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o na- zionalità (art. 2 lett. b AIMP) o ancora che uno di questi motivi arrischia di aggravare la sua situazione nello Stato estero (art. 2 lett. c AIMP; art. 3 n. 2 CEEstr; DTF 111 Ib 138 consid. 1; sentenze del Tribunale federale 1A.267/2005 del 14 dicembre 2005, consid. 2; 1A.172/2006 e 1A.206/2006 del 7 novembre 2006, consid. 1.1 non pubblicato in DTF 132 II 469). La Corte dei reclami penali statuisce quale prima istanza solo sull'obiezione relativa al carattere politico del reato, mentre la decisione di prima istanza in merito alla sussistenza delle altre condizioni per l'estradizione compete all'UFG (v. DTF 128 II 355 consid. 1.1; TPF 2008 24 consid. 1.2).

A., opponente alla proposta dell'UFG, sostiene di essere stato torturato nella prigione di Varto e sottoposto, durante la sua incarcerazione in Turchia, a trattamenti inumani o degradanti in ragione della sua appartenenza all'etnia curda e per essere considerato simpatizzante del DTP (Demokratik Toplum Partisi), avendo egli manifestato, pacificamente, nell'ambito di alcune mani- festazioni a sostegno dei diritti del popolo curdo (v. RR.2016.9, act. 4). Si tratta di un'obiezione di reato politico su cui la Corte dei reclami penali è dunque competente per statuire in prima istanza.

E. 2 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle parti (art. 25 cpv. 6 AIMP). Essa verifica di massima le condizioni dell'estradizione con pieno potere di cognizione, occupandosi tuttavia solo di questioni di fatto e di diritto che costituiscono l'oggetto del ricorso (v. DTF 132 II 81 consid. 1.4; 130 II 337 consid. 1.4; sentenza del

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Tribunale penale federale RH.2012.17 del 28 dicembre 2012, consid. 3 e riferimenti citati).

E. 3 Dato che, nella procedura concernente il ricorso avverso la decisione d'e- stradizione (RR.2016.27) e in quella relativa alla proposta presentata dall'UFG in virtù dell'art. 55 cpv. 2 AIMP (RR.2016.9), vanno esaminate que- stioni di diritto estradizionale materialmente connesse fra di loro, è d'uopo congiungere le due procedure.

E. 4 In applicazione dell'art. 55a AIMP, questa Corte decide sull'estradizione te- nendo conto degli atti della procedura d'asilo (v. Fatti lett. M e O).

E. 5 L'opponente (in seguito anche: ricorrente o estradando) ritiene che la richie- sta di estradizione presentata dalla Turchia abbia un carattere politico e sia per questo da respingere. A suo dire, se estradato alla Turchia, egli rischie- rebbe seriamente e concretamente di essere sottoposto a nuovi trattamenti discriminatori e vietati, rischio reso altamente verosimile dagli accertamenti già effettuati dal Tribunale di Catanzaro, il quale gli avrebbe concesso la pro- tezione sussidiaria. Le garanzie fornite dalla Turchia non sarebbero del resto sufficienti per evitare nuovi rischi di maltrattamenti.

L'UFG, dal canto suo, afferma che l'opponente sarebbe stato messo in Italia al beneficio di una protezione sussidiaria, in relazione alla situazione gene- rale in Turchia, e non perché personalmente vittima di persecuzioni. Tale Paese non gli avrebbe riconosciuto lo statuto di rifugiato. Egli non avrebbe del resto mai spiegato le ragioni della persecuzione per motivi politici, reli- giosi o d'appartenenza ad un gruppo sociale o etnico. Egli non avrebbe in alcun modo provato o almeno reso verosimile che in caso di estradizione sarebbe vittima di una persecuzione in Turchia. Nonostante, di regola, le estradizioni a tale Paese avverrebbero senza chiedere garanzie diplomati- che, nella fattispecie, in considerazione dell'origine etnica curda dell'estra- dando, della sua eventuale militanza politica nonché della decisione italiana, l'UFG avrebbe chiesto ed ottenuto garanzie atte ad evitare ogni rischio di maltrattamenti o di aggravamento della sua situazione per motivi discrimina- tori.

E. 5.1 In virtù dell'art. 1 CEEstr le Parti Contraenti si obbligano a estradarsi recipro- camente gli individui perseguiti per un reato o ricercati per l’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza dalle autorità giudiziarie della Parte richiedente. Danno luogo all’estradizione i fatti che le leggi della Parte richie- dente e della Parte richiesta puniscono con una pena o con una misura di

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sicurezza privative della libertà di un massimo di almeno un anno o con una pena più severa (cfr. anche art. 35 cpv. 1 lett. a AIMP). Quando la condanna a una pena è stata pronunciata o una misura di sicurezza è stata inflitta sul territorio della Parte richiedente, la sanzione presa deve essere di almeno quattro mesi (art. 2 n. 1 CEEstr).

L’estradizione non sarà concessa, se il reato, per il quale essa è domandata, è considerato dalla Parte richiesta come un reato politico o come un fatto connesso a un siffatto reato (art. 3 n. 1 CEEstr; art. 3 cpv. 1 AIMP). La stessa regola sarà applicata, se la Parte richiesta ha motivi seri per credere che la domanda d’estradizione motivata con un reato di diritto comune è stata pre- sentata con lo scopo di perseguire o di punire un individuo per considerazioni di razza, di religione, di nazionalità o di opinioni politiche o che la condizione di questo individuo arrischi di essere aggravata per l’uno o l’altro di questi motivi (art. 3 n. 2 CEEstr; art. 2 lett. b e c AIMP).

Secondo la giurisprudenza, costituisce un delitto politico assoluto quello di- retto esclusivamente contro l'organizzazione sociale e politica dello Stato; tipici sono gli atti tendenti al rovesciamento dello Stato (sedizione, colpo di Stato, alto tradimento). Costituisce un delitto politico relativo il reato di diritto comune che riveste nondimeno un carattere politico preponderante: deve essere stato commesso nel quadro di una lotta per o contro il potere. Infine, per fatto connesso ad un'infrazione politica s'intende l'atto punibile secondo il diritto comune, ma che beneficia pure di una certa immunità in quanto com- piuto parallelamente a un delitto politico, generalmente per preparare, facili- tare, garantire o mascherare la commissione di quest'ultimo (DTF 130 II 337 consid. 3.2 e giurisprudenza citata; v. anche sentenza del Tribunale federale 1C_644/2015 del 23 febbraio 2016, consid. 4.8).

La persona oggetto di una richiesta d'estradizione che invoca la violazione degli art. 3 n. 2 CEEstr e 2 lett. b AIMP non può limitarsi a denunciare una situazione politico-giuridica particolare; ella deve rendere verosimile l'esi- stenza di un rischio serio e oggettivo di un trattamento discriminatorio vietato (DTF 115 Ib 68 consid. 5a; 109 Ib 317 consid. 16c). Non è nemmeno suffi- ciente pretendere che la procedura penale condotta all'estero s'inscrive- rebbe in un quadro di un regolamento di conti tendente ad eliminarlo dalla scena politica (DTF 123 II 161 consid. 6b, 511 consid. 5b; 122 II 373 consid. 2a). La persona ricercata deve al contrario fornire elementi concreti che per- mettano di supporre ch'ella sarebbe perseguita per celati motivi, riguardanti segnatamente le sue opinioni politiche (DTF 132 II 469 consid. 2.4; 129 II 268 consid. 6.3).

E. 5.2 Quando una persona oggetto di una richiesta di estradizione ha formulato una domanda d'asilo in Svizzera, l'autorità che accorda l'estradizione deve

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evitare che gli obblighi convenzionali in materia d'estradizione entrino in con- flitto con gli obblighi della Svizzera derivanti dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30). Essa deve quindi statuire riservando il caso in cui l'asilo dovesse essere accordato (DTF 122 II 373 consid. 2d). In questo am- bito si inserisce anche l'art. 55a AIMP, giusta il quale se la persona perse- guita ha presentato una domanda di asilo ai sensi della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo, l'UFG e le autorità di ricorso decidono in merito all'estradi- zione tenendo conto degli atti della procedura d'asilo (v. già supra consid. 4). Se l'asilo è già stato accordato, l'autorità d'estradizione è vincolata da tale decisione e non vi è più spazio per un'estradizione (principio di non respin- gimento, art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati; DTF 132 II 469 consid. 2.5; sentenza del Tribunale federale 1A.267/2005 del 14 dicembre 2005, consid. 3). Quando invece l'asilo è stato rifiutato mediante una deci- sione cresciuta in giudicato, il TPF, adito mediante un'obiezione di reato po- litico, non può fare astrazione da questa decisione, nella misura in cui le condizioni per il riconoscimento dello statuto di rifugiato dipendono da criteri analoghi a quelli che sono previsti dall'art. 3 n. 2 CEEstr (DTF 122 II 373 consid. 2d). Certo, nell'ambito dell'art. 55 AIMP il TPF statuisce liberamente. Tuttavia, al fine di evitare decisioni contraddittorie, esso non si scosta di prin- cipio dai fatti constatati nel quadro della procedura d'asilo – riservati even- tuali fatti nuovi – e non si scosta nemmeno senza ragione dai considerandi che hanno portato al rifiuto dell'asilo (v. anche sentenze del Tribunale fede- rale 1C_274/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3; 1A.89/1995 del 16 maggio 1995; 1A.268/1994 del 26 gennaio 1995, consid. 6c; 1A.127/1990 del 18 di- cembre 1990, consid. 2; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire in- ternationale en matière pénale, 4a ediz., Berna 2014, pag. 731 n. 708, pag. 225 n. 218, pag. 197 e seg. n. 194).

E. 5.3 Con decisione del 3 marzo 2016 la SEM ha respinto la domanda d'asilo pre- sentata dall'opponente (v. act. 7.1). Nell'analisi relativa alla sua qualità di ri- fugiato (v. art. 3 legge sull'asilo [LAsi; RS 142.31]), la SEM constata anzitutto che A. è stato condannato dall'Alta Corte penale di Mus ad una pena di sette anni e sei mesi per tentato omicidio nei confronti di B. Egli è stato arrestato nel 2002 in vista di un'incarcerazione preventiva e lasciato poi a piede libero per tutta la durata del processo. Nell'audizione sui motivi del 14 gennaio 2016 (v. RR.2016.9 act. 3.3 pag. 6), egli ha confermato di aver partecipato ai fatti per i quali è stato condannato in Turchia, imbracciando un fucile ed esplo- dendo alcuni colpi. Proprio come affermato dal ricorrente, anche il tribunale turco riconosce, a seguito di perizie di laboratorio e forensi, di non essere in grado di stabilire chi sia stato, se lui o B., ad aver sparato il colpo fatale che ha causato il decesso di C. Egli è stato infatti condannato non per l'omicidio di detta persona, bensì per il tentato omicidio di B. Il Codice penale turco prevede per l'uccisione di una persona l'ergastolo. Dopo aver considerato diversi fattori, il Tribunale di Mus lo ha condannato ad una pena al di sotto di

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tale limite superiore, dimostrando di aver tenuto in considerazione diversi aspetti di riduzione della pena ed aver equamente valutato tutti i fatti, com- provati da diverse testimonianze, nonché da analisi di laboratorio e da rile- vamenti forensi. Secondo la SEM egli ha potuto usufruire di tutte le garanzie di un processo equo. L'estradando stesso ha spiegato di aver presenziato una volta in tribunale, mentre si trovava agli arresti, e di non essersi presen- tato alle seguenti udienze per scelta, poiché semplicemente non ci voleva andare. Oltre a ciò, B., coinvolto allo stesso modo nei fatti del 2002, ha rice- vuto la medesima pena. Gli altri imputati, che pure secondo l'estradando erano estranei alla sparatoria, sono stati assolti dal tribunale in quanto le prove nei loro confronti sono state giudicate insufficienti e inattendibili. Se- condo la SEM, la condanna in questione rappresenta pertanto un atto legit- timo da parte delle autorità giudiziarie turche. Essa è in sintonia con il criterio di legittimità e la sanzione di sette anni e sei mesi inflitta all'estradando ri- spetta anche, a prima vista, il principio di proporzionalità. Per l'autorità mi- gratoria, non sussiste alcun elemento agli atti che permetterebbe di conside- rare che le autorità intendano perseguire l'estradando per uno dei motivi elencati nella lista esaustiva dell'art. 3 LAsi per la concessione della qualità di rifugiato (v. RR.2016.27 act. 7.1 pag. 5). In definitiva, dopo aver respinto tutte le censure dell'opponente, anche quelle relative ad una possibile per- secuzione a causa della sua etnia curda (v. ibidem pag. 5 seg.), la SEM ha ritenuto che le dichiarazioni di quest'ultimo non soddisfano le condizioni ri- chieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato, per cui la domanda di asilo è stata respinta (v. ibidem pag. 8).

E. 5.4 Nella fattispecie, dopo aver richiamato ed esaminato l'incarto della SEM con- formemente all'art. 55a AIMP, questa Corte ritiene che non vi siano ragioni particolari o fatti nuovi che imporrebbero di discostarsi dalle fondate consi- derazioni e conclusioni della predetta autorità. Nel suo gravame il ricorrente ha cercato di motivare le discriminazioni operate dalle autorità turche a causa della sua etnia turca invocando il contenuto della sentenza del Tribunale di Catanzaro, autorità che gli ha concesso la protezione sussidiaria in Italia (v. atto A16 dell'incarto SEM). Ora, premesso che anche le autorità italiane, per stessa ammissione del ricorrente, non hanno concesso a quest'ultimo il diritto d'asilo in Italia, per le autorità svizzere non vi è l'obbligo di riconoscere una decisione estera di concessione della protezione sussidiaria presa in virtù di una direttiva europea alla quale la Svizzera non ha aderito (v. sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2015.50 del 2 luglio 2015, consid. 7.3-7.5; con relativa decisione di non entrata in materia 1C_377/2015 del 22 luglio 2015 del Tribunale federale). Ma anche volendo riprendere il con- tenuto della sentenza italiana, è il ricorrente stesso a citare un passaggio della stessa in cui si afferma che "pur non essendo del tutto evidente che la persecuzione subita sia stata originata da ragioni di natura razziale, religiosa, etnica, sociale o politica, non può trascurarsi che l'insieme degli elementi

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raccolti rappresentano una situazione di trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente e di minaccia grave e individuale alla vita o alla per- sona dello stesso ricorrente" (v. RR.2016.27 act. 1 pag. 5). Riservata la que- stione del trattamento inumano e degradante, analizzata più avanti (v. infra consid. 7.3), quanto precede conferma ulteriormente l'assenza di una con- notazione politica legata alle vicende giudiziarie vissute dall'estradando. Di- nanzi a questa Corte quest'ultimo non ha del resto specificato le motivazioni per le quali la richiesta turca avrebbe un carattere politico, religioso o d'ap- partenenza ad un gruppo sociale o etnico, se non affermare in maniera lapi- daria di essere considerato dalle autorità turche simpatizzante del DTP (De- mokratik Toplum Partisi), avendo egli manifestato pacificamente nell'ambito di alcune manifestazioni a sostegno dei diritti del popolo curdo (v. RR.2016.9 act. 4). Egli non spiega altresì per quale ragione la sentenza di condanna emessa a suo carico – e posta a fondamento della domanda di estradizione

– per un reato di carattere comune, ossia il tentato omicidio, denoterebbe tale caratteristica, né fornisce elementi concreti che permettano di supporre ch'egli sarebbe ricercato a livello internazionale per celati motivi, riguardanti segnatamente la sua appartenenza a partiti politici di opposizione. Certo, egli ha formulato censure in questo ambito dinanzi alla SEM nell'ambito della procedura d'asilo. L'autorità migratoria le ha tuttavia respinte, consideran- dole insufficienti, contraddittorie o inverosimili, comunque non provate, seb- bene documentazione al riguardo potesse essere ragionevolmente fornita dall'estradando (v. RR.2016.27 act. 7.1 pag. 5 e segg.). La SEM ha addirit- tura evidenziato importanti discrepanze tra quanto affermato dinanzi alle au- torità italiane e svizzere (v. ibidem). In particolare, dalla documentazione rac- colta si evince che l'estradando dinanzi alle autorità italiane ha fatto valere di essere stato arrestato e torturato a causa del fatto di essere un simpatiz- zante del HADEP e del DTP (v. atto A16 dell'incarto SEM), mentre alla SEM ha spiegato che l'unico episodio di arresto e tortura era dovuto alle vicende legate all'omicidio del 2002. Inoltre, egli in Italia non ha mai fatto riferimento alcuno ad un mandato d'arresto per partecipazione ad una manifestazione, come invece esplicitato nella sua procedura d'asilo in Svizzera (v. act. 7.1 pag. 5). Sta di fatto che dinanzi a questo Tribunale le censure proposte in questo ambito davanti alla SEM non sono state riproposte. In conclusione, maggiori elementi a sostegno del carattere politico della condanna non sono stati forniti neppure nell'ambito della presente procedura di opposizione e ricorso avverso la decisione di estradizione, né vi è ragione per ritenere che, comunque applicando specifiche garanzie diplomatiche (v. Fatti lett. F e H), la sua condizione di detenzione arrischi di essere aggravata per le sue origini curde e per le sue opinioni politiche. A queste condizioni non vi sono motivi per applicare l'art. 2 AIMP e l'art. 3 cpv. 2 CEEstr (v. supra consid. 3.1).

L'obiezione di reato politico sollevata dall'opponente va pertanto respinta.

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E. 6 Per quanto concerne la decisione di estradizione il ricorrente ritiene anzitutto che essa sia da annullare per ragioni formali. Da un lato, la copia certificata conforme della sentenza dell'8 giugno 2006 della Corte di Mus sarebbe stata prodotta oltre il termine fissato. Inoltre, la documentazione alla base della domanda di estradizione sarebbe poco chiara, confusa e contraddittoria, nella misura in cui non si comprende esattamente per quale reato (omicidio o tentato omicidio) l'estradizione sarebbe richiesta. Infine, la traduzione in italiano del mandato di arresto europeo indicherebbe che "secondo l'art. 19 co. 2 della legge n° 5275, il mandato di arresto viene preparato direttamente per l'esecuzioni delle reclusioni più di 2 anni" (v. RR.2016.27 act. 1 pag. 2), mentre nella versione originale del documento si parlerebbe di 3 anni e non di 2.

Ora, la presente Corte rileva che tali censure sono già state come tali pre- sentate, trattate e respinte nell'ambito della sentenza dell'8 gennaio 2016 (v. RH.2015.28 consid. 3, 4 e 5). Per motivi di economia processuale si può dunque rinviare a tale decisione.

E. 7 L'estradando afferma poi che la decisione impugnata sarebbe da annullare anche per ragioni di merito, nella misura in cui la procedura penale turca che ha portato alla sua condanna sarebbe stata viziata da gravi lacune e viola- zioni di trattati internazionali. Da una parte, egli non avrebbe avuto un pro- cesso equo, in quanto condannato malgrado non vi fossero elementi atti a dimostrare che fosse lui l'autore dell'omicidio di C. Tale assenza di prove emergerebbe anche dalla richiesta di estradizione. All'estradando non sa- rebbe stato concesso di preparare adeguatamente la propria difesa. Dall'al- tra, egli sarebbe stato vittima di trattamenti inumani e degradanti e di torture, ciò che sarebbe stato accertato dal Tribunale italiano di Catanzaro.

E. 7.1.1 Secondo l'art. 2 lett. a AIMP la domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non cor- risponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II. L'esame delle condizioni poste dalla disposizione in questione implica un giudizio di valore sugli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul suo regime poli- tico, sulle sue istituzioni, sulla sua concezione dei diritti fondamentali e il loro rispetto effettivo, nonché sull'indipendenza e l'imparzialità del potere giudi- ziario. Il giudice dell'assistenza deve dar prova a tal proposito di una pru- denza particolare (DTF 130 II 217 consid. 8.1). Il rispetto della garanzie pro- cedurali vale per tutti gli aspetti legati ad un processo equo, segnatamente la parità delle armi, il diritto di essere sentito nonché la presunzione d'inno- cenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.54/1994 del 27 aprile 1994,

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consid. 2a; ZIMMERMANN, op. cit., pag. 704 n. 685). Su tali punti, tuttavia, solo delle circostanze chiare e appurate costituiscono motivo di rifiuto della coo- perazione (v. ZIMMERMANN, op. cit., pag. 702 n. 683 e giurisprudenza citata).

E. 7.1.2 Gli standard minimi di protezione dei diritti individuali derivanti dalla CEDU o dal Patto ONU II fanno parte dell'ordine pubblico internazionale. Tra tali diritti figura il divieto di tortura nonché di trattamenti crudeli, inumani o degradanti (art. 3 CEDU e art. 7 Patto ONU II; cfr. anche art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 di- cembre 1984 [RS 0.105], nonché la Convenzione europea per la preven- zione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del 26 no- vembre 1987 [RS 0.106]). Sebbene la CEDU non garantisca il diritto di non essere espulso o estradato in quanto tale, quando una decisione di estradi- zione lede, per le sue conseguenze, l'esercizio di un diritto garantito dalla convenzione, essa può, se le ripercussioni non sono troppo indirette, mettere in gioco gli obblighi di uno Stato contraente sulla base della disposizione corrispondente (DTF 123 II 279 consid. 2d, 511 consid. 6a, con i rinvii alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo). La Svizzera veglia a non prestare il suo appoggio sia attraverso l'estradizione che attraverso la cosiddetta «altra assistenza» a procedure che non garantirebbero alla per- sona perseguita uno standard di protezione minima corrispondente a quello offerto dal diritto degli Stati democratici, definito in particolare dalla CEDU o dal Patto ONU II, o che si troverebbero in contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico internazionale (DTF 130 II 217 consid. 8.1; 126 II 324 consid. 4a; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 161 consid. 6a, 511 consid. 5a, 595 consid. 5c; 122 II 140 consid. 5a; sentenza del Tribunale federale 1A.17/2005 del 11 aprile 2005, consid. 3.1; v. anche TPF 2008 24 consid. 4.1; sentenze del Tribunale penale federale RR.2007.142 del 22 no- vembre 2007, consid. 6.1; RR.2007.44 del 3 maggio 2007, consid. 5.1; RR.2007.55 del 5 luglio 2007, consid. 9). Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano (art. 25 cpv. 3 Cost.; DTF 133 IV 76 consid. 4.1, con rinvii).

E. 7.2 In concreto, occorre innanzitutto ribadire che in ambito di assistenza il giu- dice svizzero non deve chinarsi sulla colpevolezza dell'estradando, ma limi- tarsi a verificare l'eventuale sussistenza di gravi violazioni procedurali. Da questo punto di vista, il contenuto della sentenza della Corte penale di Mus dell'8 giugno 2006, confermato il 3 aprile 2008 dalla Corte suprema turca, non presta il fianco a critiche. In primo luogo, la condanna dell'estradando non è da ricondurre esclusivamente alle dichiarazioni di un teste, ma all'au- dizione di diverse persone. Il fatto che altri interrogatori di altre persone, au- spicati dal ricorrente, non siano potuti avvenire in quanto le stesse avrebbero avuto paura dei suoi zii non può di certo essere addebitato all'autorità giudi- cante turca e comunque sulla valutazione delle prove da parte dei tribunali

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esteri il giudice dell'estradizione non ha facoltà di ingerenza. Il ricorrente af- ferma del resto che l'assenza di prove a suo carico sarebbe dimostrata dal contenuto della domanda di assistenza. Ma in tale documento l'autorità estera ha solamente riassunto i fatti contestatigli. Essenziale è invece il con- tenuto della sentenza di condanna a suo carico, confermata dalla Corte su- prema turca. In secondo luogo, la sentenza criticata, sebbene la traduzione non sia di buona qualità, descrive in maniera sufficientemente precisa e com- prensibile i fatti addebitati all'estradando nonché i mezzi di prova ammini- strati, per cui anche a tal proposito la critica non regge. Le censure in questo ambito sembrano in realtà concernere le traduzioni e non il contenuto delle sentenze turche. Indipendentemente da eventuali errori incorsi nella tradu- zione, per il ricorrente doveva essere chiaro che la sua condanna si è basata sul reato di tentato omicidio nei confronti di B. (v. RR.2016.27 act. 7.1 pag. 4). In terzo luogo, l'estradando ha potuto beneficiare nel processo estero di due avvocati di fiducia nelle persone di E. e E. (v. RR.2016.9 act. 1.18). Da un interrogatorio del 14 gennaio 2016 intervenuto nell'ambito della procedura d'asilo emerge che il predetto ha presenziato parzialmente ai dibattimenti per sua decisione, essendo comunque sempre presente il suo legale (v. RR.2016.27 act. 5.2 pag. 8). Quanto precede non permette dunque di evidenziare violazioni dei diritti procedurali in senso stretto.

E. 7.3 Più problematica è la questione delle torture che il predetto avrebbe subito durante la detenzione preventiva in vista del processo sfociato nella sua con- danna. Nel suo interrogatorio del 27 ottobre 2015 dinanzi al Ministero pub- blico del Cantone Ticino egli ha dichiarato quanto segue: "io sono stato tor- turato in Turchia quando sono stato arrestato: prima hanno fatto pagare mio padre per evitarmi delle torture, mio padre ha pagato ma siamo stati torturati entrambi. Mi hanno fatto degli shock elettrici, anche ai miei organi genitali, ciò che già è un trattamento degradante e immensamente doloroso" (v RR.2016.9 act. 1.15 pag. 4). Durante la procedura estradizionale, il pa- trocinatore del ricorrente ha ribadito più volte all'UFG le torture che il suo assistito avrebbe subito in Turchia durante la detenzione preventiva (v. RR.2016.9 act. 1.16 pag. 2 e segg., act. 1.24 pag. 2; act. 4). Dinanzi alla SEM, in occasione del suo interrogatorio del 14 gennaio 2016 intervenuto nell'ambito della procedura d'asilo, l'estradando ha affermato quanto segue relativamente a quanto accaduto susseguentemente al suo arresto per i fatti sfociati nella sua sentenza di condanna: "Hanno cominciato a picchiarmi a gettarmi addosso acqua fredda, a darmi scariche elettriche con i cavi della luce. Mi dicevano «devi accettare che sei stato tu, devi dire che l'hai fatto tu». Io non ho accettato nemmeno in quel momento" (v. RR.2016.9 act. 3.3 pag. 7). Egli ha aggiunto inoltre che "mi hanno ammanettato le mani e colpi- vano le manette con una spranga di ferro. In quei momenti, spesso, svenivo dal dolore. Non ricordo con esattezza tutto ciò che subivo, ricordo che quando riprendevo i sensi, mi sentivo come un pezzo di ghiaccio. Mi hanno

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dato la scarica elettrica, attaccando un cavo al mio piede ed un altro al mio pene. Dopo quel giorno sono stato visitato da medici e mi hanno detto che non riesco ad avere figli. Ho fatto anche due prove in Italia, per la feconda- zione artificiale. Praticamente la quantità di spermatozoi è inesistente. Ci sono due segni (il RA [il richiedente l'asilo] mostra due cicatrici orizzontali nella parte centrale degli avambracci)" (v. ibidem pag. 10). Sulle torture che l'estradando ha dichiarato di aver subito durante la detenzione preventiva l'UFG, pur evocando in generale i problemi concreti evidenziati da Amnesty International e del Dipartimento di Stato americano in questo ambito, è rima- sto quasi completamente silente, limitandosi ad analizzare "il rischio che la persona perseguita, in caso di rinvio, possa subire atti di tortura o trattamenti disumani o degradanti" (v. RR.2016.27 act. 1.1 pag. 5 e segg.) e quindi quanto lo aspetterebbe in futuro, ma non quanto accaduto in passato. Per quanto riguarda la SEM, essa ha dichiarato che "le persecuzioni che ha fatto valere di aver subito al momento del fermo e protrattesi per una notte risal- gono al maggio 2002. Da quanto emerso, anche in considerazione delle sue stesse dichiarazioni, non risulta che tali maltrattamenti possano essere rite- nuti rilevanti, poiché estranei ai motivi presenti nella lista esaustiva dell'art. 3 LAsi per la concessione della qualità di rifugiato" (v. RR.2016.27 act. 7.1 pag. 6). La SEM stessa non esclude dunque che essi siano avvenuti, come già del resto le autorità italiane (v. RR.2016.9 act. 1.16, sentenza del Tribunale di Catanzaro pag. 6), ma semplicemente la loro rilevanza per la concessione della qualità di rifugiato. Occorre però distinguere: l'assenza di una valenza politica di dette torture (compatibili del resto con quanto puntualmente de- nunciato dagli stessi rapporti internazionali citati dall'UFG nella decisione im- pugnata, relativamente ai fermi di polizia e alla detenzione preventiva, a maggior ragione a danno di curdi, e quindi non inverosimili, v. RR.2016.27 act. 11 pag. 5) non pregiudica una loro eventuale rilevanza per quanto con- cerne la validità stessa della procedura all'estero: se esse fossero vere è ovvio infatti che quest'ultima presenterebbe una grave irregolarità che il giu- dice dell'estradizione non potrebbe ignorare. Ora, visto tutto quanto precede, non avendo l'UFG in alcun modo preso posizione sui fatti in questione, i quali avrebbero dovuto essere esaminati dal punto di vista dell'art. 2 lett. a AIMP in relazione con l'art. 3 CEDU, il diritto di essere sentito dell'estradando è stato manifestamente violato (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.213 del 21 gennaio 2016, consid. 6; v. anche RR.2014.282 del

E. 10 dicembre 2014, consid. 2.4). Tale diritto comprende infatti anche il diritto ad una decisione motivata sui punti più importanti, come appunto nel caso concreto la sussistenza o meno di torture o altri maltrattamenti inflitti all'e- stradando. Non potendo tale grave violazione essere qui sanata, il ricorso deve essere accolto e la causa rinviata all'UFG affinché si esprima su quanto sarebbe accaduto nel maggio 2002 durante la detenzione preventiva subita

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dal predetto, se necessario interpellando le autorità turche e/o facendo esa- minare da un medico le cicatrici e gli altri disturbi che il ricorrente riconduce alle presunte torture.

8. Il ricorrente domanda la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell'avv. Stefano Genetelli (v. act. 1 incarto RP.2016.7).

8.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patrocinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Il Tribunale federale ha affermato che prive di probabilità di successo sono conclusioni le cui prospettive di suc- cesso sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conse- guenza non possono essere definite serie. Decisivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronterebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gratuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommariamente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (v. DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicem- bre 2011, consid. 3.1).

Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che la parte che richiede l'assistenza giudiziaria abbia il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto possibile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'immagine fedele, completa e coerente della situazione finanziaria del richiedente. In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficientemente sostanziato o dimostrato lo stato di indigenza (DTF 125 IV 161 consid. 4a; sentenze del Tribunale penale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014, consid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006, consid. 6.1; cfr. anche M. HARARI/T. ALIBERTI, Commentario romando, Basilea 2011, n. 34 ad art. 132 CPP; A. BÜHLER, Die Prozessarmut, in C. Schöbi [ed.], Gerich- tskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, Berna 2001, pag. 189 e segg.).

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8.2 In concreto, la presente autorità ha già avuto modo di chinarsi sulle condi- zioni economiche del ricorrente nell'ambito della procedura relativa alla de- tenzione estradizionale (v. RH.2015.28 consid. 8.2). In quell'occasione, la Corte ha tenuto conto della precaria situazione finanziaria del predetto nella fissazione della tassa di giustizia, respingendo tuttavia il postulato del gra- tuito patrocinio in quanto il gravame, alla luce dei principi giurisprudenziali applicabili in ambito di detenzione estradizionale e della totale assenza di legami dell'estradando con la Svizzera, appariva sin dal principio privo di probabilità di successo. Ora, confermata l'indigenza del ricorrente e visto l'accoglimento del gravame avverso la decisione di estradizione, la domanda di assistenza giudiziaria va accolta, come pure la richiesta di nominare l'avv. Stefano Genetelli quale difensore d'ufficio nell'ambito della presente proce- dura.

8.3 L'art. 12 cpv. 1 RSPPF prevede che l'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa in esame e necessario alla difesa della parte rappresentata. In assenza, come in casu, di una nota spese da parte del difensore, l'autorità adita fissa l'onorario se- condo il suo libero apprezzamento (v. art. 12 cpv. 2 RSPPF). Tenuto conto della natura della causa e del presumibile dispendio temporale dell'avvocato nella presente procedura, un'indennità complessiva di fr. 2'000.-- (IVA in- clusa) pare equa e ragionevole. La Cassa del Tribunale verserà direttamente tale retribuzione al difensore d'ufficio avv. Stefano Genetelli, Lugano.

8.4 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese.

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Dispositiv
  1. Le procedure RR.2016.9 e RR.2016.27 sono congiunte.
  2. L'obiezione di reato politico è respinta.
  3. Il ricorso è accolto e la decisione di estradizione è annullata. La causa è rin- viata all'autorità precedente affinché statuisca nuovamente esprimendosi an- che sul punto sollevato al consid. 7.3 in fine.
  4. Non vengono prelevate spese.
  5. L'avv. Stefano Genetelli è designato difensore d'ufficio del ricorrente per la presente procedura.
  6. All'avv. Stefano Genetelli è concessa una retribuzione di fr. 2'000.-- per la pre- sente procedura. La Cassa del Tribunale verserà tale retribuzione al difensore d'ufficio.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 22 marzo 2016 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Stefano Genetelli, Ricorrente

contro

UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI, Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Turchia

Decisione di estradizione (art. 55 AIMP) Obiezione di reato politico (art. 55 cpv. 2 AIMP) Assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2016.27+RR.2016.9+RP.2016.7

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Fatti: A. L'8 giugno 2006 la Corte penale di Mus (Turchia) ha condannato A., cittadino turco, nato il 19 settembre 1979, ad una pena di 7 anni e 6 mesi per tentativo di omicidio commesso nell'ambito di una lite intervenuta tra il predetto ed i suoi zii per questioni di confini di proprietà. Tale sentenza è stata confermata dalla Corte suprema turca in data 3 aprile 2008. La pena attualmente ancora da scontare risulta di 2 anni, 5 mesi e 2 giorni (v. RR.2016.9, act.1.5, 1.13, 1.18, 1.20).

B. Il 26 agosto 2011 Interpol Ankara, basandosi su un mandato di arresto emesso il 14 luglio 2008 dalle autorità giudiziarie turche, ha chiesto l'arresto di A. (v. RR.2016.9, act. 1.3).

C. Il 23 settembre 2015 l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha emesso nei suoi confronti un ordine di arresto provvisorio dopo che questi era stato fermato a Chiasso dalla Polizia cantonale ticinese (v. RR.2016.9, act. 1.5). Nel suo interrogatorio del 24 settembre 2015 davanti al Procuratore pubblico cantonale, A. ha confermato di essere la persona ricercata dalle autorità turche, opponendosi tuttavia alla sua estradizione in via semplificata (v. RR.2016.9, act. 1.6). Il 25 settembre 2015 l'UFG ha emesso nei suoi con- fronti un ordine di arresto ai fini di estradizione (v. RR.2016.9, act. 1.7).

D. Il 2 ottobre 2015 Interpol Ankara ha chiesto una proroga a 40 giorni per pre- sentare la propria domanda di estradizione del predetto (v. RR.2016.9, act. 1.8). Tale richiesta è stata ribadita dall'Ambasciata turca a Berna con nota verbale del 5 ottobre 2015 (v. RR.2016.9, act. 1.9). Con nota diplomatica del 9 ottobre 2015 l'UFG ha accordato la proroga, fissando il termine al 30 otto- bre 2015 (v. RR.2016.9, act. 1.10).

E. Con nota verbale del 15 ottobre 2015 l'Ambasciata turca ha presentato alla Svizzera una formale domanda di estradizione di A. (v. RR.2016.9, act. 1.13).

F. Mediante nota diplomatica del 2 dicembre 2015 l'UFG ha chiesto alle autorità turche di fornirgli, entro il 15 dicembre 2015, oltre a determinate garanzie, la copia certificata conforme delle sentenze della Corte penale di Mus dell'8 giugno 2006 e della Corte suprema turca del 3 aprile 2008 (v. RR.2016.9, act. 1.17).

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G. Il 9 dicembre 2015 A. ha chiesto di essere scarcerato, istanza respinta dall'UFG in data 11 dicembre 2015 (v. RR.2016.9, act. 1.1 pag. 2).

H. Con nota diplomatica del 10 dicembre 2015, ricevuta dall'UFG il 15 dicembre 2015, le autorità turche hanno trasmesso copia delle sentenze di cui sopra in lingua turca ed italiana, unitamente alle garanzie (v. RR.2016.9, act. 1.19). Con nota diplomatica del 15 dicembre 2015, ricevuta dall'UFG il giorno dopo, le medesime autorità estere hanno inoltrato le copie conformi delle predette sentenze (v. RR.2016.9, act. 1.20).

I. Il 31 dicembre 2015 A. ha presentato una domanda d'asilo alla Svizzera (v. RR.2016.9, act. 3.2).

J. L'8 gennaio 2016 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (in seguito: TPF) ha respinto il ricorso interposto contro il rifiuto di scarcera- zione di cui sopra (v. sentenza RH.2015.28).

K. Mediante decisione del 15 gennaio 2016, l'UFG ha concesso l'estradizione di A. alla Turchia, "con riserva della decisione del Tribunale penale federale in merito ad un eventuale motivazione politica o discriminatoria della richie- sta di estradizione turca" e "su riserva della decisione definitiva di rigetto della domanda di asilo" (v. RR.2016.9, act. 1.1). Il medesimo giorno l'UFG ha trasmesso al TPF l'incarto relativo alla decisione d'estradizione ai fini della decisione sull'obiezione di reato politico sollevata (v. RR.2016.9, act. 1).

L. Il 17 febbraio 2016 A. ha interposto ricorso avverso la predetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del TPF, chiedendo l'annullamento del punto 1 del dispositivo relativo alla concessione dell'estradizione, nonché di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita. Nelle sue os- servazioni del medesimo giorno, trasmesse all'UFG per informazione, l'e- stradando ha postulato l'accoglimento dell'obiezione di delitto politico da lui sollevata (v. RR.2016.27, act. 1).

M. Con scritto del 24 febbraio 2016, questa Corte ha richiamato dalla Segreteria di Stato della migrazione (in seguito: SEM) l'incarto concernente la proce- dura d'asilo (v. RR.2016.27, act. 4).

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N. Invitato ad esprimersi sul suddetto ricorso, l'UFG ha proposto di respingere il medesimo e di addossare le spese al ricorrente (v. RR.2016.27, act. 5).

O. Con decisione del 3 marzo 2016 la SEM ha respinto la domanda d'asilo pre- sentata dall'estradando, trasmettendo il medesimo giorno l'incarto al TPF (v. RR.2016.27 act. 7).

P. Con replica del 7 marzo 2016 il ricorrente ha in sostanza ribadito le conclu- sioni espresse in sede ricorsuale (v. act. 8).

Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto:

1. In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 AIMP e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confede- razione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (art. 50 cpv. 1 e 20 cpv. 3 PA, applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).

1.1 L'estradizione fra la Turchia e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 20 marzo 1967 per il nostro Paese ed il 18 aprile 1960 per la Turchia, e dal relativo Secondo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978, entrato in vigore il 9 giugno 1985 per la Svizzera e l'8 ot- tobre 1992 per la Turchia (RS 0.353.12).

1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto na- zionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (co- siddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordi- nanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 140 IV 123 consid. 2

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137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

1.3 L'UFG decide dell'estradizione della persona perseguita (art. 55 cpv. 1 AIMP). Se questa fa valere d'essere ricercata per un reato politico o se nell'i- struzione appaiono seri motivi per concludere che sussista carattere politico dell'atto, la decisione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. L'UFG trasmette l'inserto al tribunale, con propria proposta. Alla persona perseguita è dato modo di esprimersi in merito (art. 55 cpv. 2 AIMP). Secondo la giurisprudenza, l'art. 55 cpv. 2 AIMP è applicabile a tutti i casi in cui la persona perseguita solleva un'obiezione di natura politica; quando ella pretende che i fatti descritti nella domanda sono dei delitti politici puri (o as- soluti), dei delitti politici relativi o delle infrazioni connesse a tali delitti (art. 3 cpv. 1 AIMP); quando ella allega che la domanda tende in realtà a perse- guirla a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o na- zionalità (art. 2 lett. b AIMP) o ancora che uno di questi motivi arrischia di aggravare la sua situazione nello Stato estero (art. 2 lett. c AIMP; art. 3 n. 2 CEEstr; DTF 111 Ib 138 consid. 1; sentenze del Tribunale federale 1A.267/2005 del 14 dicembre 2005, consid. 2; 1A.172/2006 e 1A.206/2006 del 7 novembre 2006, consid. 1.1 non pubblicato in DTF 132 II 469). La Corte dei reclami penali statuisce quale prima istanza solo sull'obiezione relativa al carattere politico del reato, mentre la decisione di prima istanza in merito alla sussistenza delle altre condizioni per l'estradizione compete all'UFG (v. DTF 128 II 355 consid. 1.1; TPF 2008 24 consid. 1.2).

A., opponente alla proposta dell'UFG, sostiene di essere stato torturato nella prigione di Varto e sottoposto, durante la sua incarcerazione in Turchia, a trattamenti inumani o degradanti in ragione della sua appartenenza all'etnia curda e per essere considerato simpatizzante del DTP (Demokratik Toplum Partisi), avendo egli manifestato, pacificamente, nell'ambito di alcune mani- festazioni a sostegno dei diritti del popolo curdo (v. RR.2016.9, act. 4). Si tratta di un'obiezione di reato politico su cui la Corte dei reclami penali è dunque competente per statuire in prima istanza.

2. La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle parti (art. 25 cpv. 6 AIMP). Essa verifica di massima le condizioni dell'estradizione con pieno potere di cognizione, occupandosi tuttavia solo di questioni di fatto e di diritto che costituiscono l'oggetto del ricorso (v. DTF 132 II 81 consid. 1.4; 130 II 337 consid. 1.4; sentenza del

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Tribunale penale federale RH.2012.17 del 28 dicembre 2012, consid. 3 e riferimenti citati).

3. Dato che, nella procedura concernente il ricorso avverso la decisione d'e- stradizione (RR.2016.27) e in quella relativa alla proposta presentata dall'UFG in virtù dell'art. 55 cpv. 2 AIMP (RR.2016.9), vanno esaminate que- stioni di diritto estradizionale materialmente connesse fra di loro, è d'uopo congiungere le due procedure.

4. In applicazione dell'art. 55a AIMP, questa Corte decide sull'estradizione te- nendo conto degli atti della procedura d'asilo (v. Fatti lett. M e O).

5. L'opponente (in seguito anche: ricorrente o estradando) ritiene che la richie- sta di estradizione presentata dalla Turchia abbia un carattere politico e sia per questo da respingere. A suo dire, se estradato alla Turchia, egli rischie- rebbe seriamente e concretamente di essere sottoposto a nuovi trattamenti discriminatori e vietati, rischio reso altamente verosimile dagli accertamenti già effettuati dal Tribunale di Catanzaro, il quale gli avrebbe concesso la pro- tezione sussidiaria. Le garanzie fornite dalla Turchia non sarebbero del resto sufficienti per evitare nuovi rischi di maltrattamenti.

L'UFG, dal canto suo, afferma che l'opponente sarebbe stato messo in Italia al beneficio di una protezione sussidiaria, in relazione alla situazione gene- rale in Turchia, e non perché personalmente vittima di persecuzioni. Tale Paese non gli avrebbe riconosciuto lo statuto di rifugiato. Egli non avrebbe del resto mai spiegato le ragioni della persecuzione per motivi politici, reli- giosi o d'appartenenza ad un gruppo sociale o etnico. Egli non avrebbe in alcun modo provato o almeno reso verosimile che in caso di estradizione sarebbe vittima di una persecuzione in Turchia. Nonostante, di regola, le estradizioni a tale Paese avverrebbero senza chiedere garanzie diplomati- che, nella fattispecie, in considerazione dell'origine etnica curda dell'estra- dando, della sua eventuale militanza politica nonché della decisione italiana, l'UFG avrebbe chiesto ed ottenuto garanzie atte ad evitare ogni rischio di maltrattamenti o di aggravamento della sua situazione per motivi discrimina- tori.

5.1 In virtù dell'art. 1 CEEstr le Parti Contraenti si obbligano a estradarsi recipro- camente gli individui perseguiti per un reato o ricercati per l’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza dalle autorità giudiziarie della Parte richiedente. Danno luogo all’estradizione i fatti che le leggi della Parte richie- dente e della Parte richiesta puniscono con una pena o con una misura di

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sicurezza privative della libertà di un massimo di almeno un anno o con una pena più severa (cfr. anche art. 35 cpv. 1 lett. a AIMP). Quando la condanna a una pena è stata pronunciata o una misura di sicurezza è stata inflitta sul territorio della Parte richiedente, la sanzione presa deve essere di almeno quattro mesi (art. 2 n. 1 CEEstr).

L’estradizione non sarà concessa, se il reato, per il quale essa è domandata, è considerato dalla Parte richiesta come un reato politico o come un fatto connesso a un siffatto reato (art. 3 n. 1 CEEstr; art. 3 cpv. 1 AIMP). La stessa regola sarà applicata, se la Parte richiesta ha motivi seri per credere che la domanda d’estradizione motivata con un reato di diritto comune è stata pre- sentata con lo scopo di perseguire o di punire un individuo per considerazioni di razza, di religione, di nazionalità o di opinioni politiche o che la condizione di questo individuo arrischi di essere aggravata per l’uno o l’altro di questi motivi (art. 3 n. 2 CEEstr; art. 2 lett. b e c AIMP).

Secondo la giurisprudenza, costituisce un delitto politico assoluto quello di- retto esclusivamente contro l'organizzazione sociale e politica dello Stato; tipici sono gli atti tendenti al rovesciamento dello Stato (sedizione, colpo di Stato, alto tradimento). Costituisce un delitto politico relativo il reato di diritto comune che riveste nondimeno un carattere politico preponderante: deve essere stato commesso nel quadro di una lotta per o contro il potere. Infine, per fatto connesso ad un'infrazione politica s'intende l'atto punibile secondo il diritto comune, ma che beneficia pure di una certa immunità in quanto com- piuto parallelamente a un delitto politico, generalmente per preparare, facili- tare, garantire o mascherare la commissione di quest'ultimo (DTF 130 II 337 consid. 3.2 e giurisprudenza citata; v. anche sentenza del Tribunale federale 1C_644/2015 del 23 febbraio 2016, consid. 4.8).

La persona oggetto di una richiesta d'estradizione che invoca la violazione degli art. 3 n. 2 CEEstr e 2 lett. b AIMP non può limitarsi a denunciare una situazione politico-giuridica particolare; ella deve rendere verosimile l'esi- stenza di un rischio serio e oggettivo di un trattamento discriminatorio vietato (DTF 115 Ib 68 consid. 5a; 109 Ib 317 consid. 16c). Non è nemmeno suffi- ciente pretendere che la procedura penale condotta all'estero s'inscrive- rebbe in un quadro di un regolamento di conti tendente ad eliminarlo dalla scena politica (DTF 123 II 161 consid. 6b, 511 consid. 5b; 122 II 373 consid. 2a). La persona ricercata deve al contrario fornire elementi concreti che per- mettano di supporre ch'ella sarebbe perseguita per celati motivi, riguardanti segnatamente le sue opinioni politiche (DTF 132 II 469 consid. 2.4; 129 II 268 consid. 6.3).

5.2 Quando una persona oggetto di una richiesta di estradizione ha formulato una domanda d'asilo in Svizzera, l'autorità che accorda l'estradizione deve

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evitare che gli obblighi convenzionali in materia d'estradizione entrino in con- flitto con gli obblighi della Svizzera derivanti dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30). Essa deve quindi statuire riservando il caso in cui l'asilo dovesse essere accordato (DTF 122 II 373 consid. 2d). In questo am- bito si inserisce anche l'art. 55a AIMP, giusta il quale se la persona perse- guita ha presentato una domanda di asilo ai sensi della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo, l'UFG e le autorità di ricorso decidono in merito all'estradi- zione tenendo conto degli atti della procedura d'asilo (v. già supra consid. 4). Se l'asilo è già stato accordato, l'autorità d'estradizione è vincolata da tale decisione e non vi è più spazio per un'estradizione (principio di non respin- gimento, art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati; DTF 132 II 469 consid. 2.5; sentenza del Tribunale federale 1A.267/2005 del 14 dicembre 2005, consid. 3). Quando invece l'asilo è stato rifiutato mediante una deci- sione cresciuta in giudicato, il TPF, adito mediante un'obiezione di reato po- litico, non può fare astrazione da questa decisione, nella misura in cui le condizioni per il riconoscimento dello statuto di rifugiato dipendono da criteri analoghi a quelli che sono previsti dall'art. 3 n. 2 CEEstr (DTF 122 II 373 consid. 2d). Certo, nell'ambito dell'art. 55 AIMP il TPF statuisce liberamente. Tuttavia, al fine di evitare decisioni contraddittorie, esso non si scosta di prin- cipio dai fatti constatati nel quadro della procedura d'asilo – riservati even- tuali fatti nuovi – e non si scosta nemmeno senza ragione dai considerandi che hanno portato al rifiuto dell'asilo (v. anche sentenze del Tribunale fede- rale 1C_274/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3; 1A.89/1995 del 16 maggio 1995; 1A.268/1994 del 26 gennaio 1995, consid. 6c; 1A.127/1990 del 18 di- cembre 1990, consid. 2; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire in- ternationale en matière pénale, 4a ediz., Berna 2014, pag. 731 n. 708, pag. 225 n. 218, pag. 197 e seg. n. 194).

5.3 Con decisione del 3 marzo 2016 la SEM ha respinto la domanda d'asilo pre- sentata dall'opponente (v. act. 7.1). Nell'analisi relativa alla sua qualità di ri- fugiato (v. art. 3 legge sull'asilo [LAsi; RS 142.31]), la SEM constata anzitutto che A. è stato condannato dall'Alta Corte penale di Mus ad una pena di sette anni e sei mesi per tentato omicidio nei confronti di B. Egli è stato arrestato nel 2002 in vista di un'incarcerazione preventiva e lasciato poi a piede libero per tutta la durata del processo. Nell'audizione sui motivi del 14 gennaio 2016 (v. RR.2016.9 act. 3.3 pag. 6), egli ha confermato di aver partecipato ai fatti per i quali è stato condannato in Turchia, imbracciando un fucile ed esplo- dendo alcuni colpi. Proprio come affermato dal ricorrente, anche il tribunale turco riconosce, a seguito di perizie di laboratorio e forensi, di non essere in grado di stabilire chi sia stato, se lui o B., ad aver sparato il colpo fatale che ha causato il decesso di C. Egli è stato infatti condannato non per l'omicidio di detta persona, bensì per il tentato omicidio di B. Il Codice penale turco prevede per l'uccisione di una persona l'ergastolo. Dopo aver considerato diversi fattori, il Tribunale di Mus lo ha condannato ad una pena al di sotto di

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tale limite superiore, dimostrando di aver tenuto in considerazione diversi aspetti di riduzione della pena ed aver equamente valutato tutti i fatti, com- provati da diverse testimonianze, nonché da analisi di laboratorio e da rile- vamenti forensi. Secondo la SEM egli ha potuto usufruire di tutte le garanzie di un processo equo. L'estradando stesso ha spiegato di aver presenziato una volta in tribunale, mentre si trovava agli arresti, e di non essersi presen- tato alle seguenti udienze per scelta, poiché semplicemente non ci voleva andare. Oltre a ciò, B., coinvolto allo stesso modo nei fatti del 2002, ha rice- vuto la medesima pena. Gli altri imputati, che pure secondo l'estradando erano estranei alla sparatoria, sono stati assolti dal tribunale in quanto le prove nei loro confronti sono state giudicate insufficienti e inattendibili. Se- condo la SEM, la condanna in questione rappresenta pertanto un atto legit- timo da parte delle autorità giudiziarie turche. Essa è in sintonia con il criterio di legittimità e la sanzione di sette anni e sei mesi inflitta all'estradando ri- spetta anche, a prima vista, il principio di proporzionalità. Per l'autorità mi- gratoria, non sussiste alcun elemento agli atti che permetterebbe di conside- rare che le autorità intendano perseguire l'estradando per uno dei motivi elencati nella lista esaustiva dell'art. 3 LAsi per la concessione della qualità di rifugiato (v. RR.2016.27 act. 7.1 pag. 5). In definitiva, dopo aver respinto tutte le censure dell'opponente, anche quelle relative ad una possibile per- secuzione a causa della sua etnia curda (v. ibidem pag. 5 seg.), la SEM ha ritenuto che le dichiarazioni di quest'ultimo non soddisfano le condizioni ri- chieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato, per cui la domanda di asilo è stata respinta (v. ibidem pag. 8).

5.4 Nella fattispecie, dopo aver richiamato ed esaminato l'incarto della SEM con- formemente all'art. 55a AIMP, questa Corte ritiene che non vi siano ragioni particolari o fatti nuovi che imporrebbero di discostarsi dalle fondate consi- derazioni e conclusioni della predetta autorità. Nel suo gravame il ricorrente ha cercato di motivare le discriminazioni operate dalle autorità turche a causa della sua etnia turca invocando il contenuto della sentenza del Tribunale di Catanzaro, autorità che gli ha concesso la protezione sussidiaria in Italia (v. atto A16 dell'incarto SEM). Ora, premesso che anche le autorità italiane, per stessa ammissione del ricorrente, non hanno concesso a quest'ultimo il diritto d'asilo in Italia, per le autorità svizzere non vi è l'obbligo di riconoscere una decisione estera di concessione della protezione sussidiaria presa in virtù di una direttiva europea alla quale la Svizzera non ha aderito (v. sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2015.50 del 2 luglio 2015, consid. 7.3-7.5; con relativa decisione di non entrata in materia 1C_377/2015 del 22 luglio 2015 del Tribunale federale). Ma anche volendo riprendere il con- tenuto della sentenza italiana, è il ricorrente stesso a citare un passaggio della stessa in cui si afferma che "pur non essendo del tutto evidente che la persecuzione subita sia stata originata da ragioni di natura razziale, religiosa, etnica, sociale o politica, non può trascurarsi che l'insieme degli elementi

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raccolti rappresentano una situazione di trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente e di minaccia grave e individuale alla vita o alla per- sona dello stesso ricorrente" (v. RR.2016.27 act. 1 pag. 5). Riservata la que- stione del trattamento inumano e degradante, analizzata più avanti (v. infra consid. 7.3), quanto precede conferma ulteriormente l'assenza di una con- notazione politica legata alle vicende giudiziarie vissute dall'estradando. Di- nanzi a questa Corte quest'ultimo non ha del resto specificato le motivazioni per le quali la richiesta turca avrebbe un carattere politico, religioso o d'ap- partenenza ad un gruppo sociale o etnico, se non affermare in maniera lapi- daria di essere considerato dalle autorità turche simpatizzante del DTP (De- mokratik Toplum Partisi), avendo egli manifestato pacificamente nell'ambito di alcune manifestazioni a sostegno dei diritti del popolo curdo (v. RR.2016.9 act. 4). Egli non spiega altresì per quale ragione la sentenza di condanna emessa a suo carico – e posta a fondamento della domanda di estradizione

– per un reato di carattere comune, ossia il tentato omicidio, denoterebbe tale caratteristica, né fornisce elementi concreti che permettano di supporre ch'egli sarebbe ricercato a livello internazionale per celati motivi, riguardanti segnatamente la sua appartenenza a partiti politici di opposizione. Certo, egli ha formulato censure in questo ambito dinanzi alla SEM nell'ambito della procedura d'asilo. L'autorità migratoria le ha tuttavia respinte, consideran- dole insufficienti, contraddittorie o inverosimili, comunque non provate, seb- bene documentazione al riguardo potesse essere ragionevolmente fornita dall'estradando (v. RR.2016.27 act. 7.1 pag. 5 e segg.). La SEM ha addirit- tura evidenziato importanti discrepanze tra quanto affermato dinanzi alle au- torità italiane e svizzere (v. ibidem). In particolare, dalla documentazione rac- colta si evince che l'estradando dinanzi alle autorità italiane ha fatto valere di essere stato arrestato e torturato a causa del fatto di essere un simpatiz- zante del HADEP e del DTP (v. atto A16 dell'incarto SEM), mentre alla SEM ha spiegato che l'unico episodio di arresto e tortura era dovuto alle vicende legate all'omicidio del 2002. Inoltre, egli in Italia non ha mai fatto riferimento alcuno ad un mandato d'arresto per partecipazione ad una manifestazione, come invece esplicitato nella sua procedura d'asilo in Svizzera (v. act. 7.1 pag. 5). Sta di fatto che dinanzi a questo Tribunale le censure proposte in questo ambito davanti alla SEM non sono state riproposte. In conclusione, maggiori elementi a sostegno del carattere politico della condanna non sono stati forniti neppure nell'ambito della presente procedura di opposizione e ricorso avverso la decisione di estradizione, né vi è ragione per ritenere che, comunque applicando specifiche garanzie diplomatiche (v. Fatti lett. F e H), la sua condizione di detenzione arrischi di essere aggravata per le sue origini curde e per le sue opinioni politiche. A queste condizioni non vi sono motivi per applicare l'art. 2 AIMP e l'art. 3 cpv. 2 CEEstr (v. supra consid. 3.1).

L'obiezione di reato politico sollevata dall'opponente va pertanto respinta.

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6. Per quanto concerne la decisione di estradizione il ricorrente ritiene anzitutto che essa sia da annullare per ragioni formali. Da un lato, la copia certificata conforme della sentenza dell'8 giugno 2006 della Corte di Mus sarebbe stata prodotta oltre il termine fissato. Inoltre, la documentazione alla base della domanda di estradizione sarebbe poco chiara, confusa e contraddittoria, nella misura in cui non si comprende esattamente per quale reato (omicidio o tentato omicidio) l'estradizione sarebbe richiesta. Infine, la traduzione in italiano del mandato di arresto europeo indicherebbe che "secondo l'art. 19 co. 2 della legge n° 5275, il mandato di arresto viene preparato direttamente per l'esecuzioni delle reclusioni più di 2 anni" (v. RR.2016.27 act. 1 pag. 2), mentre nella versione originale del documento si parlerebbe di 3 anni e non di 2.

Ora, la presente Corte rileva che tali censure sono già state come tali pre- sentate, trattate e respinte nell'ambito della sentenza dell'8 gennaio 2016 (v. RH.2015.28 consid. 3, 4 e 5). Per motivi di economia processuale si può dunque rinviare a tale decisione.

7. L'estradando afferma poi che la decisione impugnata sarebbe da annullare anche per ragioni di merito, nella misura in cui la procedura penale turca che ha portato alla sua condanna sarebbe stata viziata da gravi lacune e viola- zioni di trattati internazionali. Da una parte, egli non avrebbe avuto un pro- cesso equo, in quanto condannato malgrado non vi fossero elementi atti a dimostrare che fosse lui l'autore dell'omicidio di C. Tale assenza di prove emergerebbe anche dalla richiesta di estradizione. All'estradando non sa- rebbe stato concesso di preparare adeguatamente la propria difesa. Dall'al- tra, egli sarebbe stato vittima di trattamenti inumani e degradanti e di torture, ciò che sarebbe stato accertato dal Tribunale italiano di Catanzaro.

7.1 7.1.1 Secondo l'art. 2 lett. a AIMP la domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non cor- risponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II. L'esame delle condizioni poste dalla disposizione in questione implica un giudizio di valore sugli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul suo regime poli- tico, sulle sue istituzioni, sulla sua concezione dei diritti fondamentali e il loro rispetto effettivo, nonché sull'indipendenza e l'imparzialità del potere giudi- ziario. Il giudice dell'assistenza deve dar prova a tal proposito di una pru- denza particolare (DTF 130 II 217 consid. 8.1). Il rispetto della garanzie pro- cedurali vale per tutti gli aspetti legati ad un processo equo, segnatamente la parità delle armi, il diritto di essere sentito nonché la presunzione d'inno- cenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.54/1994 del 27 aprile 1994,

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consid. 2a; ZIMMERMANN, op. cit., pag. 704 n. 685). Su tali punti, tuttavia, solo delle circostanze chiare e appurate costituiscono motivo di rifiuto della coo- perazione (v. ZIMMERMANN, op. cit., pag. 702 n. 683 e giurisprudenza citata).

7.1.2 Gli standard minimi di protezione dei diritti individuali derivanti dalla CEDU o dal Patto ONU II fanno parte dell'ordine pubblico internazionale. Tra tali diritti figura il divieto di tortura nonché di trattamenti crudeli, inumani o degradanti (art. 3 CEDU e art. 7 Patto ONU II; cfr. anche art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 di- cembre 1984 [RS 0.105], nonché la Convenzione europea per la preven- zione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del 26 no- vembre 1987 [RS 0.106]). Sebbene la CEDU non garantisca il diritto di non essere espulso o estradato in quanto tale, quando una decisione di estradi- zione lede, per le sue conseguenze, l'esercizio di un diritto garantito dalla convenzione, essa può, se le ripercussioni non sono troppo indirette, mettere in gioco gli obblighi di uno Stato contraente sulla base della disposizione corrispondente (DTF 123 II 279 consid. 2d, 511 consid. 6a, con i rinvii alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo). La Svizzera veglia a non prestare il suo appoggio sia attraverso l'estradizione che attraverso la cosiddetta «altra assistenza» a procedure che non garantirebbero alla per- sona perseguita uno standard di protezione minima corrispondente a quello offerto dal diritto degli Stati democratici, definito in particolare dalla CEDU o dal Patto ONU II, o che si troverebbero in contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico internazionale (DTF 130 II 217 consid. 8.1; 126 II 324 consid. 4a; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 161 consid. 6a, 511 consid. 5a, 595 consid. 5c; 122 II 140 consid. 5a; sentenza del Tribunale federale 1A.17/2005 del 11 aprile 2005, consid. 3.1; v. anche TPF 2008 24 consid. 4.1; sentenze del Tribunale penale federale RR.2007.142 del 22 no- vembre 2007, consid. 6.1; RR.2007.44 del 3 maggio 2007, consid. 5.1; RR.2007.55 del 5 luglio 2007, consid. 9). Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano (art. 25 cpv. 3 Cost.; DTF 133 IV 76 consid. 4.1, con rinvii).

7.2 In concreto, occorre innanzitutto ribadire che in ambito di assistenza il giu- dice svizzero non deve chinarsi sulla colpevolezza dell'estradando, ma limi- tarsi a verificare l'eventuale sussistenza di gravi violazioni procedurali. Da questo punto di vista, il contenuto della sentenza della Corte penale di Mus dell'8 giugno 2006, confermato il 3 aprile 2008 dalla Corte suprema turca, non presta il fianco a critiche. In primo luogo, la condanna dell'estradando non è da ricondurre esclusivamente alle dichiarazioni di un teste, ma all'au- dizione di diverse persone. Il fatto che altri interrogatori di altre persone, au- spicati dal ricorrente, non siano potuti avvenire in quanto le stesse avrebbero avuto paura dei suoi zii non può di certo essere addebitato all'autorità giudi- cante turca e comunque sulla valutazione delle prove da parte dei tribunali

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esteri il giudice dell'estradizione non ha facoltà di ingerenza. Il ricorrente af- ferma del resto che l'assenza di prove a suo carico sarebbe dimostrata dal contenuto della domanda di assistenza. Ma in tale documento l'autorità estera ha solamente riassunto i fatti contestatigli. Essenziale è invece il con- tenuto della sentenza di condanna a suo carico, confermata dalla Corte su- prema turca. In secondo luogo, la sentenza criticata, sebbene la traduzione non sia di buona qualità, descrive in maniera sufficientemente precisa e com- prensibile i fatti addebitati all'estradando nonché i mezzi di prova ammini- strati, per cui anche a tal proposito la critica non regge. Le censure in questo ambito sembrano in realtà concernere le traduzioni e non il contenuto delle sentenze turche. Indipendentemente da eventuali errori incorsi nella tradu- zione, per il ricorrente doveva essere chiaro che la sua condanna si è basata sul reato di tentato omicidio nei confronti di B. (v. RR.2016.27 act. 7.1 pag. 4). In terzo luogo, l'estradando ha potuto beneficiare nel processo estero di due avvocati di fiducia nelle persone di E. e E. (v. RR.2016.9 act. 1.18). Da un interrogatorio del 14 gennaio 2016 intervenuto nell'ambito della procedura d'asilo emerge che il predetto ha presenziato parzialmente ai dibattimenti per sua decisione, essendo comunque sempre presente il suo legale (v. RR.2016.27 act. 5.2 pag. 8). Quanto precede non permette dunque di evidenziare violazioni dei diritti procedurali in senso stretto.

7.3 Più problematica è la questione delle torture che il predetto avrebbe subito durante la detenzione preventiva in vista del processo sfociato nella sua con- danna. Nel suo interrogatorio del 27 ottobre 2015 dinanzi al Ministero pub- blico del Cantone Ticino egli ha dichiarato quanto segue: "io sono stato tor- turato in Turchia quando sono stato arrestato: prima hanno fatto pagare mio padre per evitarmi delle torture, mio padre ha pagato ma siamo stati torturati entrambi. Mi hanno fatto degli shock elettrici, anche ai miei organi genitali, ciò che già è un trattamento degradante e immensamente doloroso" (v RR.2016.9 act. 1.15 pag. 4). Durante la procedura estradizionale, il pa- trocinatore del ricorrente ha ribadito più volte all'UFG le torture che il suo assistito avrebbe subito in Turchia durante la detenzione preventiva (v. RR.2016.9 act. 1.16 pag. 2 e segg., act. 1.24 pag. 2; act. 4). Dinanzi alla SEM, in occasione del suo interrogatorio del 14 gennaio 2016 intervenuto nell'ambito della procedura d'asilo, l'estradando ha affermato quanto segue relativamente a quanto accaduto susseguentemente al suo arresto per i fatti sfociati nella sua sentenza di condanna: "Hanno cominciato a picchiarmi a gettarmi addosso acqua fredda, a darmi scariche elettriche con i cavi della luce. Mi dicevano «devi accettare che sei stato tu, devi dire che l'hai fatto tu». Io non ho accettato nemmeno in quel momento" (v. RR.2016.9 act. 3.3 pag. 7). Egli ha aggiunto inoltre che "mi hanno ammanettato le mani e colpi- vano le manette con una spranga di ferro. In quei momenti, spesso, svenivo dal dolore. Non ricordo con esattezza tutto ciò che subivo, ricordo che quando riprendevo i sensi, mi sentivo come un pezzo di ghiaccio. Mi hanno

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dato la scarica elettrica, attaccando un cavo al mio piede ed un altro al mio pene. Dopo quel giorno sono stato visitato da medici e mi hanno detto che non riesco ad avere figli. Ho fatto anche due prove in Italia, per la feconda- zione artificiale. Praticamente la quantità di spermatozoi è inesistente. Ci sono due segni (il RA [il richiedente l'asilo] mostra due cicatrici orizzontali nella parte centrale degli avambracci)" (v. ibidem pag. 10). Sulle torture che l'estradando ha dichiarato di aver subito durante la detenzione preventiva l'UFG, pur evocando in generale i problemi concreti evidenziati da Amnesty International e del Dipartimento di Stato americano in questo ambito, è rima- sto quasi completamente silente, limitandosi ad analizzare "il rischio che la persona perseguita, in caso di rinvio, possa subire atti di tortura o trattamenti disumani o degradanti" (v. RR.2016.27 act. 1.1 pag. 5 e segg.) e quindi quanto lo aspetterebbe in futuro, ma non quanto accaduto in passato. Per quanto riguarda la SEM, essa ha dichiarato che "le persecuzioni che ha fatto valere di aver subito al momento del fermo e protrattesi per una notte risal- gono al maggio 2002. Da quanto emerso, anche in considerazione delle sue stesse dichiarazioni, non risulta che tali maltrattamenti possano essere rite- nuti rilevanti, poiché estranei ai motivi presenti nella lista esaustiva dell'art. 3 LAsi per la concessione della qualità di rifugiato" (v. RR.2016.27 act. 7.1 pag. 6). La SEM stessa non esclude dunque che essi siano avvenuti, come già del resto le autorità italiane (v. RR.2016.9 act. 1.16, sentenza del Tribunale di Catanzaro pag. 6), ma semplicemente la loro rilevanza per la concessione della qualità di rifugiato. Occorre però distinguere: l'assenza di una valenza politica di dette torture (compatibili del resto con quanto puntualmente de- nunciato dagli stessi rapporti internazionali citati dall'UFG nella decisione im- pugnata, relativamente ai fermi di polizia e alla detenzione preventiva, a maggior ragione a danno di curdi, e quindi non inverosimili, v. RR.2016.27 act. 11 pag. 5) non pregiudica una loro eventuale rilevanza per quanto con- cerne la validità stessa della procedura all'estero: se esse fossero vere è ovvio infatti che quest'ultima presenterebbe una grave irregolarità che il giu- dice dell'estradizione non potrebbe ignorare. Ora, visto tutto quanto precede, non avendo l'UFG in alcun modo preso posizione sui fatti in questione, i quali avrebbero dovuto essere esaminati dal punto di vista dell'art. 2 lett. a AIMP in relazione con l'art. 3 CEDU, il diritto di essere sentito dell'estradando è stato manifestamente violato (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.213 del 21 gennaio 2016, consid. 6; v. anche RR.2014.282 del 10 dicembre 2014, consid. 2.4). Tale diritto comprende infatti anche il diritto ad una decisione motivata sui punti più importanti, come appunto nel caso concreto la sussistenza o meno di torture o altri maltrattamenti inflitti all'e- stradando. Non potendo tale grave violazione essere qui sanata, il ricorso deve essere accolto e la causa rinviata all'UFG affinché si esprima su quanto sarebbe accaduto nel maggio 2002 durante la detenzione preventiva subita

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dal predetto, se necessario interpellando le autorità turche e/o facendo esa- minare da un medico le cicatrici e gli altri disturbi che il ricorrente riconduce alle presunte torture.

8. Il ricorrente domanda la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell'avv. Stefano Genetelli (v. act. 1 incarto RP.2016.7).

8.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patrocinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Il Tribunale federale ha affermato che prive di probabilità di successo sono conclusioni le cui prospettive di suc- cesso sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conse- guenza non possono essere definite serie. Decisivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronterebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gratuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommariamente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (v. DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicem- bre 2011, consid. 3.1).

Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che la parte che richiede l'assistenza giudiziaria abbia il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto possibile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'immagine fedele, completa e coerente della situazione finanziaria del richiedente. In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficientemente sostanziato o dimostrato lo stato di indigenza (DTF 125 IV 161 consid. 4a; sentenze del Tribunale penale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014, consid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006, consid. 6.1; cfr. anche M. HARARI/T. ALIBERTI, Commentario romando, Basilea 2011, n. 34 ad art. 132 CPP; A. BÜHLER, Die Prozessarmut, in C. Schöbi [ed.], Gerich- tskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, Berna 2001, pag. 189 e segg.).

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8.2 In concreto, la presente autorità ha già avuto modo di chinarsi sulle condi- zioni economiche del ricorrente nell'ambito della procedura relativa alla de- tenzione estradizionale (v. RH.2015.28 consid. 8.2). In quell'occasione, la Corte ha tenuto conto della precaria situazione finanziaria del predetto nella fissazione della tassa di giustizia, respingendo tuttavia il postulato del gra- tuito patrocinio in quanto il gravame, alla luce dei principi giurisprudenziali applicabili in ambito di detenzione estradizionale e della totale assenza di legami dell'estradando con la Svizzera, appariva sin dal principio privo di probabilità di successo. Ora, confermata l'indigenza del ricorrente e visto l'accoglimento del gravame avverso la decisione di estradizione, la domanda di assistenza giudiziaria va accolta, come pure la richiesta di nominare l'avv. Stefano Genetelli quale difensore d'ufficio nell'ambito della presente proce- dura.

8.3 L'art. 12 cpv. 1 RSPPF prevede che l'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa in esame e necessario alla difesa della parte rappresentata. In assenza, come in casu, di una nota spese da parte del difensore, l'autorità adita fissa l'onorario se- condo il suo libero apprezzamento (v. art. 12 cpv. 2 RSPPF). Tenuto conto della natura della causa e del presumibile dispendio temporale dell'avvocato nella presente procedura, un'indennità complessiva di fr. 2'000.-- (IVA in- clusa) pare equa e ragionevole. La Cassa del Tribunale verserà direttamente tale retribuzione al difensore d'ufficio avv. Stefano Genetelli, Lugano.

8.4 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Le procedure RR.2016.9 e RR.2016.27 sono congiunte. 2. L'obiezione di reato politico è respinta. 3. Il ricorso è accolto e la decisione di estradizione è annullata. La causa è rin- viata all'autorità precedente affinché statuisca nuovamente esprimendosi an- che sul punto sollevato al consid. 7.3 in fine. 4. Non vengono prelevate spese. 5. L'avv. Stefano Genetelli è designato difensore d'ufficio del ricorrente per la presente procedura. 6. All'avv. Stefano Genetelli è concessa una retribuzione di fr. 2'000.-- per la pre- sente procedura. La Cassa del Tribunale verserà tale retribuzione al difensore d'ufficio.

Bellinzona, 23 marzo 2016

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Stefano Genetelli - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni

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Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).