Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Turchia. Decisione di estradizione (art. 55 AIMP). Assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA).
Sachverhalt
A. Il 15 gennaio 2016 l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha concesso l'estradizione di A. alla Turchia per l’esecuzione di una pena di 7 anni e 6 mesi per tentativo di omicidio. L’estradizione è stata decisa "con riserva della decisione del Tribunale penale federale in merito ad un’eventuale motiva- zione politica o discriminatoria della richiesta di estradizione turca" e "su ri- serva della decisione definitiva di rigetto della domanda di asilo" (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.27 del 22 marzo 2016). Il medesimo giorno l'UFG ha trasmesso al Tribunale penale federale (in seguito: TPF) l'incarto relativo alla decisione d'estradizione ai fini della decisione sull'obie- zione di reato politico.
B. Il 17 febbraio 2016 A. ha interposto ricorso avverso la predetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del TPF (v. sentenza RR.2016.27).
C. Con decisione del 3 marzo 2016 la Segreteria di Stato della migrazione (in seguito: SEM) ha respinto la domanda d’asilo presentata da A., trasmettendo il medesimo giorno l’incarto al TPF. Non impugnata, tale decisione è cre- sciuta in giudicato il 4 aprile 2016 (v. atto A36/2 incarto SEM).
D. Con sentenza del 22 marzo 2016 questa Corte ha respinto l’obiezione di reato politico, accolto il ricorso e rinviato la causa all’autorità precedente af- finché statuisse nuovamente esprimendosi anche su quanto sarebbe acca- duto nel maggio 2002 durante la detenzione preventiva subita da A., se ne- cessario interpellando le autorità turche e/o facendo esaminare da un medico le cicatrici e gli altri disturbi che il predetto riconduce a presunte torture.
E. Il 27 maggio 2016 A. ha interposto ricorso dinanzi alla Corte dei reclami pe- nali del TPF avverso “il mancato rispetto da parte dell’UFG dell’obbligo di celerità nell’ambito della procedura estradizione con la Turchia che lo ri- guarda”, chiedendo che sia fatto ordine all’UFG di dar seguito con sollecitu- dine, senza ulteriori ritardi, a quanto indicato nel punto 3 del dispositivo della sentenza del 22 marzo 2016 della predetta autorità.
F. Il 24 giugno 2016 questa Corte ha respinto il ricorso (v. sentenza del Tribu- nale penale federale RR.2016.96 del 24 giugno 2016).
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G. Il 24 giugno 2016 l’UFG, dopo avere ordinato alcuni accertamenti medici sulle presunte torture subite dall’estradando, ha emanato una nuova deci- sione mediante la quale ha concesso l’estradizione di A. alla Turchia per gli stessi fatti di cui sopra alla lettera A (v. act. 1.1).
H. Il 13 luglio 2016 A. ha interposto ricorso avverso la predetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del TPF, chiedendo l'annullamento della stessa, l’immediata sua scarcerazione nonché di essere posto al beneficio dell'assi- stenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell’avv. Stefano Genetelli (v. act. 1).
I. Con scritto del 21 luglio 2016, questa Corte ha richiamato nuovamente dalla SEM l'incarto concernente la procedura d'asilo (v. act. 4), ricevendolo il 28 lu- glio seguente (v. act. 6).
J. Invitato ad esprimersi sul suddetto ricorso, l'UFG, con risposta del 28 luglio 2016, ha proposto di respingerlo (v. act. 5).
K. Con replica del 3 agosto 2016, trasmessa all’UFG per conoscenza, il ricor- rente si è riconfermato nelle sue conclusioni (v. act. 8).
Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 AIMP e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confede- razione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione.
E. 1.2 L'estradizione fra la Turchia e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 20 marzo 1967 per il nostro Paese ed il 18 aprile 1960 per la Turchia, e dal relativo Secondo Protocollo addizionale
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del 17 marzo 1978, entrato in vigore il 9 giugno 1985 per la Svizzera e l'8 ot- tobre 1992 per la Turchia (RS 0.353.12).
E. 1.3 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto na- zionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (co- siddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordi- nanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 140 IV 123 consid. 2 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
E. 1.4 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura ammini- strativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei per- tinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. M. DANGUBIC/T. KESHELAVA, Commentario basi- lese, Internationales Strafrecht, Basilea 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
E. 2 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle parti (art. 25 cpv. 6 AIMP). Essa verifica di massima le condizioni dell'estradizione con pieno potere di cognizione, occupandosi tuttavia solo di questioni di fatto e di diritto che costituiscono l'oggetto del ricorso (v. DTF 132 II 81 consid. 1.4; 130 II 337 consid. 1.4; sentenza del Tribunale penale federale RH.2012.17 del 28 dicembre 2012, consid. 3 e riferimenti citati).
E. 3 In applicazione dell'art. 55a AIMP, questa Corte decide sull'estradizione te- nendo conto degli atti della procedura d'asilo.
E. 4 Il ricorrente sostiene che la decisione d’estradizione sia da annullare in quanto il procedimento penale in Turchia, sfociato nella sua condanna, non avrebbe rispettato i principi procedurali fissati dalla CEDU, segnatamente il divieto di tortura. A suo dire, gli atti di tortura subiti avrebbero trovato con- ferma nei rapporti redatti dai medici che lo hanno visitato di recente. In sede di replica egli ha aggiunto che alla luce del tentato colpo di stato in Turchia del 16 luglio 2016 e della scelta dello Stato turco di sospendere l’applicazione della CEDU non sarebbero date le condizioni per ritenere che la Turchia ri- spetterà le garanzie fornite alla Svizzera il 15 dicembre 2015, segnatamente
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quelle relative alle condizioni di detenzione e ai trattamenti del ricorrente una volta estradato.
E. 4.1.1 Secondo l'art. 2 lett. a AIMP la domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non cor- risponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II. L'esame delle condizioni poste dalla disposizione in questione implica un giudizio di valore sugli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul suo regime poli- tico, sulle sue istituzioni, sulla sua concezione dei diritti fondamentali e il loro rispetto effettivo, nonché sull'indipendenza e l'imparzialità del potere giudi- ziario. Il giudice dell'assistenza deve dar prova a tal proposito di una pru- denza particolare (DTF 130 II 217 consid. 8.1). Il rispetto della garanzie pro- cedurali vale per tutti gli aspetti legati ad un processo equo, segnatamente la parità delle armi, il diritto di essere sentito nonché la presunzione d'inno- cenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.54/1994 del 27 aprile 1994, consid. 2a; R. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en ma- tière pénale, 4a ediz., Berna 2014, pag. 704 n. 685). Su tali punti, tuttavia, solo delle circostanze chiare e appurate costituiscono motivo di rifiuto della cooperazione (v. ZIMMERMANN, op. cit., pag. 702 n. 683 e giurisprudenza ci- tata).
E. 4.1.2 Gli standard minimi di protezione dei diritti individuali derivanti dalla CEDU o dal Patto ONU II fanno parte dell'ordine pubblico internazionale. Tra tali diritti figura il divieto di tortura nonché di trattamenti crudeli, inumani o degradanti (art. 3 CEDU e art. 7 Patto ONU II; cfr. anche art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 di- cembre 1984 [RS 0.105], nonché la Convenzione europea per la preven- zione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del 26 no- vembre 1987 [RS 0.106]). Sebbene la CEDU non garantisca il diritto di non essere espulso o estradato in quanto tale, quando una decisione di estradi- zione lede, per le sue conseguenze, l'esercizio di un diritto garantito dalla convenzione, essa può, se le ripercussioni non sono troppo indirette, mettere in gioco gli obblighi di uno Stato contraente sulla base della disposizione corrispondente (DTF 123 II 279 consid. 2d, 511 consid. 6a, con i rinvii alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo). La Svizzera veglia a non prestare il suo appoggio sia attraverso l'estradizione che attraverso la cosiddetta «altra assistenza» a procedure che non garantirebbero alla per- sona perseguita uno standard di protezione minima corrispondente a quello offerto dal diritto degli Stati democratici, definito in particolare dalla CEDU o dal Patto ONU II, o che si troverebbero in contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico internazionale (DTF 130 II 217 consid. 8.1; 126 II 324 consid. 4a; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 161 consid. 6a, 511 consid. 5a, 595 consid. 5c; 122 II 140 consid. 5a; sentenza del Tribunale
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federale 1A.17/2005 del 11 aprile 2005, consid. 3.1; v. anche TPF 2008 24 consid. 4.1; sentenze del Tribunale penale federale RR.2007.142 del 22 no- vembre 2007, consid. 6.1; RR.2007.44 del 3 maggio 2007, consid. 5.1; RR.2007.55 del 5 luglio 2007, consid. 9). Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano (art. 25 cpv. 3 Cost.; DTF 133 IV 76 consid. 4.1, con rinvii).
E. 4.1.3 Secondo l'art. 37 cpv. 3 AIMP, l'estradizione è negata se lo Stato richiedente non offre garanzia che la persona perseguita nello Stato richiedente non sarà sottoposta ad un trattamento pregiudizievole per la sua integrità fisica. Il Tri- bunale federale ha avuto modo di approfondire la problematica delle garan- zie diplomatiche fornite dallo Stato richiedente quali condizioni per l'estradi- zione nella DTF 134 IV 156. Nella sua analisi, esso ha proceduto ad una suddivisione tripartita della casistica legata all'impiego di garanzie (v. anche A. CHARRIÈRE, Extradition et garanties diplomatiques, in: AJP/PJA 2016, pag. 882). Nella prima categoria figurano i casi concernenti i Paesi con una provata cultura dello Stato di diritto, in particolare i Paesi occidentali, i quali, dal punto di vista dell'art. 3 CEDU, non presentano di regola nessun rischio per le persone perseguite che vi devono essere estradate. In questi casi l'e- stradizione viene concessa senza pretendere garanzie. Nella seconda cate- goria sono invece compresi i casi riguardanti quegli Stati nei quali vi sono seri rischi che la persona perseguita possa subire maltrattamenti proibiti; in tali casi il rischio è contrastato o minimizzato mediante garanzie fornite dallo Stato richiedente, in modo che lo stesso rimanga solo teorico. Un tale rischio teorico di trattamenti contrari ai diritti umani, in quanto sempre presente, non è sufficiente per rifiutare l'estradizione. In caso contrario, le estradizioni non sarebbero più possibili, il che renderebbe di fatto impraticabile un'efficace politica di contrasto internazionale alla criminalità e quindi l'adempimento di un preciso impegno che la Confederazione si è assunta nei numerosi trattati conclusi in questo ambito. Vi è infine una terza categoria, nella quale il rischio di trattamenti contrari ai diritti umani non può, neanche con l'ausilio di garan- zie diplomatiche, né essere minimizzato né essere reso solamente teorico (v. DTF 134 IV 156 consid. 6.7). Determinare in quale categoria un caso debba essere inserito implica una valutazione dei rischi nel Paese in esame (v. CHARRIÈRE, op. cit., pag. 881). È innanzitutto necessario procedere all'a- nalisi della situazione dei diritti umani in generale nello Stato richiedente. In seguito – ed è questo il criterio più importante –, occorre verificare se la per- sona perseguita, nella fattispecie e tenuto conto di circostanze particolari e reali, rischia di essere esposta a pericoli concreti (DTF 134 IV 156 consid. 6.8).
E. 4.2 Nella sua sentenza del 22 marzo 2016, questa Corte aveva evidenziato una grave violazione del diritto di essere sentito dell’estradando, nella misura in cui l’UFG, nella sua decisione di estradizione, non aveva preso posizione
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sulle presunte torture subite dal predetto. Non potendo sanare una tale vio- lazione, l’autorità giudicante ha accolto il gravame e rinviato la causa all’UFG affinché si esprimesse su quanto sarebbe accaduto nel maggio 2002 durante la detenzione preventiva subita da A., se necessario interpellando le autorità turche e/o facendo esaminare da un medico le cicatrici e gli altri disturbi che il ricorrente riconduce alle presunte torture (v. RR.2016.27 consid. 7.3).
E. 4.3 Orbene, a prescindere dalla problematica in questione, va preso atto che nuovi fatti importanti sono intervenuti in Turchia posteriormente alla deci- sione di estradizione qui impugnata. Il fallito golpe militare messo in atto da una parte delle forze armate turche il 15 luglio 2016 per rovesciare il presi- dente Erdogan e prendere il potere nel Paese ha, tra le altre cose, portato le autorità turche ad invocare una sospensione della CEDU in virtù dell’art. 15 della stessa (sull’attuale situazione in Turchia si veda ad es. www.amne- sty.org/fr/countries/europe-and-central-asia/turkey/ nonché Report on the il- legalities in the criminal investigation regarding judges and prosecutors in Turkey, pag. 10 e Aktuelle Situation der Justiz in der Türkei, Interview mit STEPHAN GASS und THOMAS STADELMANN, pag. 5 e seg., entrambi in Justice
– Justiz – Giustizia 2016/3). Si tratta di una misura che tocca nella loro es- senza gli stessi oneri concretamente assunti dalla Turchia il 15 dicembre 2015, motivo per cui, vista la clausula rebus sic stantibus, la Confederazione svizzera è pienamente legittimata a rivalutare se nel complesso gli oneri in questione sono ancora sufficienti per contrastare il rischio di trattamenti con- trari ai diritti umani o comunque per minimizzarlo ai sensi della predetta giu- risprudenza sulle garanzie diplomatiche. Nella sua risposta del 28 luglio 2016 l’UFG, pur confermando la sua decisione di estradizione, ha affermato, con- scio che tali fatti richiamavano una nuova valutazione della situazione del rispetto dei diritti umani in Turchia, che “se la decisione di estradizione do- vesse crescere in giudicato e diventare esecutoria, e se in questo momento la situazione in Turchia, soprattutto in relazione all’applicazione della CEDU, dovesse rimettere in discussione l’esecuzione dell’estradizione, […] si riser- verà il diritto di sospendere l’esecuzione dell’estradizione e procederà ad una rivalutazione della situazione in collaborazione il DFAE” (v. act. 5 pag. 6). Di fatto però questo modo di procedere esclude qualsiasi forma di controllo giu- diziario della decisione dell’UFG in capo alla concreta situazione in Turchia al momento dell’esecuzione dell’estradizione. Ora, visti gli importanti accadi- menti in Turchia, questa Corte ritiene che il gravame dell’estradando vada accolto e la causa rimandata all’UFG affinché approfondisca e rivaluti, con la collaborazione del DFAE, l’attuale situazione in Turchia e decida nuova- mente sull’estradizione, analisi che dovrà soprattutto appurare l’esistenza o meno di elementi che potrebbero modificare la posizione della Turchia nella tripartizione di cui sopra (v. consid. 4.1.3), ricordato che al Paese in que- stione, almeno sino al fallito colpo di Stato, non venivano di regola richieste garanzie diplomatiche tese ad assicurare un trattamento conforme ai diritti
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umani delle persone perseguite, se non nei casi delicati con retroscena di natura politica o comunque problematici (v. sentenze del Tribunale federale 1C_356/2014 del 3 settembre 2014, consid. 2.2.2; 1A.215/2000 del 16 otto- bre 2000, consid. 6b-c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.10 del 3 marzo 2016, consid. 4.3 e giurisprudenza citata).
E. 4.4 In attesa di tale decisione la detenzione estradizionale va confermata, per- ché alla luce delle considerazioni sviluppate da questa Corte nella sua sen- tenza del 22 marzo 2016 sui requisiti estradizionali in senso stretto, dell’as- senza di elementi per ritenere violato l’art. 15 della Convenzione contro la tortura (RS 0.105; riservate comunque le eventuali conseguenze giusta gli art. 12 e 14) e del fatto che la pena a cui il ricorrente è stato condannato è comunque molto superiore all’attuale periodo di detenzione estradizionale, non vi sono per il momento ragioni per ordinare una sua scarcerazione (v. anche TPF 2008 56 consid. 3.3). La relativa domanda del ricorrente va quindi respinta.
E. 5 Il ricorrente domanda la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell'avv. Stefano Genetelli (v. act. 1 incarto RP.2016.7).
E. 5.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patrocinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Il Tribunale federale ha affermato che prive di probabilità di successo sono conclusioni le cui prospettive di suc- cesso sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conse- guenza non possono essere definite serie. Decisivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronterebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gratuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommariamente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (v. DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicem- bre 2011, consid. 3.1).
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E. 5.2 In concreto, la presente autorità ha già avuto modo di chinarsi sulle condi- zioni economiche del ricorrente nell'ambito della procedura relativa alla de- tenzione estradizionale (v. RH.2015.28 consid. 8.2). In quell'occasione, la Corte ha tenuto conto della precaria situazione finanziaria del predetto nella fissazione della tassa di giustizia, respingendo tuttavia il gratuito patrocinio in quanto il gravame, alla luce dei principi giurisprudenziali applicabili in am- bito di detenzione estradizionale e della totale assenza di legami dell'estra- dando con la Svizzera, appariva sin dal principio privo di probabilità di suc- cesso. Ora, confermata l'indigenza del ricorrente e visto l'accoglimento del gravame avverso la decisione di estradizione, la domanda di assistenza giu- diziaria va accolta, come pure la richiesta di nominare l'avv. Stefano Gene- telli quale difensore d'ufficio nell'ambito della presente procedura.
E. 5.3 L'art. 12 cpv. 1 RSPPF prevede che l'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa in esame e necessario alla difesa della parte rappresentata. In assenza, come in casu, di una nota spese da parte del difensore, l'autorità adita fissa l'onorario se- condo il suo libero apprezzamento (v. art. 12 cpv. 2 RSPPF). Tenuto conto della natura della causa e del presumibile dispendio temporale dell'avvocato nella presente procedura, un'indennità complessiva di fr. 3'000.-- (IVA in- clusa) pare equa e ragionevole. La Cassa del Tribunale verserà direttamente tale retribuzione al difensore d'ufficio avv. Stefano Genetelli, Lugano.
E. 5.4 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese.
- 10 -
Dispositiv
- Il ricorso è accolto e la decisione di estradizione è annullata. La causa è rin- viata all'autorità precedente affinché statuisca nuovamente procedendo con- formemente al consid. 4.3.
- La domanda di scarcerazione è respinta.
- Non vengono prelevate spese.
- La domanda di assistenza giudiziaria gratuita è accolta.
- L'avv. Stefano Genetelli è designato difensore d'ufficio del ricorrente per la presente procedura.
- All'avv. Stefano Genetelli è concessa una retribuzione di fr. 3'000.-- (IVA in- clusa) per la presente procedura. La Cassa del Tribunale verserà tale retribu- zione al difensore d'ufficio.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 6 settembre 2016 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., in detenzione estradizionale presso il Carcere “La Stampa”, rappresentato dall'avv. Stefano Genetelli, Ricorrente
contro
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI, Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Turchia
Decisione di estradizione (art. 55 AIMP) Assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2016.126+RP.2016.31
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Fatti: A. Il 15 gennaio 2016 l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha concesso l'estradizione di A. alla Turchia per l’esecuzione di una pena di 7 anni e 6 mesi per tentativo di omicidio. L’estradizione è stata decisa "con riserva della decisione del Tribunale penale federale in merito ad un’eventuale motiva- zione politica o discriminatoria della richiesta di estradizione turca" e "su ri- serva della decisione definitiva di rigetto della domanda di asilo" (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.27 del 22 marzo 2016). Il medesimo giorno l'UFG ha trasmesso al Tribunale penale federale (in seguito: TPF) l'incarto relativo alla decisione d'estradizione ai fini della decisione sull'obie- zione di reato politico.
B. Il 17 febbraio 2016 A. ha interposto ricorso avverso la predetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del TPF (v. sentenza RR.2016.27).
C. Con decisione del 3 marzo 2016 la Segreteria di Stato della migrazione (in seguito: SEM) ha respinto la domanda d’asilo presentata da A., trasmettendo il medesimo giorno l’incarto al TPF. Non impugnata, tale decisione è cre- sciuta in giudicato il 4 aprile 2016 (v. atto A36/2 incarto SEM).
D. Con sentenza del 22 marzo 2016 questa Corte ha respinto l’obiezione di reato politico, accolto il ricorso e rinviato la causa all’autorità precedente af- finché statuisse nuovamente esprimendosi anche su quanto sarebbe acca- duto nel maggio 2002 durante la detenzione preventiva subita da A., se ne- cessario interpellando le autorità turche e/o facendo esaminare da un medico le cicatrici e gli altri disturbi che il predetto riconduce a presunte torture.
E. Il 27 maggio 2016 A. ha interposto ricorso dinanzi alla Corte dei reclami pe- nali del TPF avverso “il mancato rispetto da parte dell’UFG dell’obbligo di celerità nell’ambito della procedura estradizione con la Turchia che lo ri- guarda”, chiedendo che sia fatto ordine all’UFG di dar seguito con sollecitu- dine, senza ulteriori ritardi, a quanto indicato nel punto 3 del dispositivo della sentenza del 22 marzo 2016 della predetta autorità.
F. Il 24 giugno 2016 questa Corte ha respinto il ricorso (v. sentenza del Tribu- nale penale federale RR.2016.96 del 24 giugno 2016).
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G. Il 24 giugno 2016 l’UFG, dopo avere ordinato alcuni accertamenti medici sulle presunte torture subite dall’estradando, ha emanato una nuova deci- sione mediante la quale ha concesso l’estradizione di A. alla Turchia per gli stessi fatti di cui sopra alla lettera A (v. act. 1.1).
H. Il 13 luglio 2016 A. ha interposto ricorso avverso la predetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del TPF, chiedendo l'annullamento della stessa, l’immediata sua scarcerazione nonché di essere posto al beneficio dell'assi- stenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell’avv. Stefano Genetelli (v. act. 1).
I. Con scritto del 21 luglio 2016, questa Corte ha richiamato nuovamente dalla SEM l'incarto concernente la procedura d'asilo (v. act. 4), ricevendolo il 28 lu- glio seguente (v. act. 6).
J. Invitato ad esprimersi sul suddetto ricorso, l'UFG, con risposta del 28 luglio 2016, ha proposto di respingerlo (v. act. 5).
K. Con replica del 3 agosto 2016, trasmessa all’UFG per conoscenza, il ricor- rente si è riconfermato nelle sue conclusioni (v. act. 8).
Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1.
1.1 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 AIMP e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confede- razione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione.
1.2 L'estradizione fra la Turchia e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 20 marzo 1967 per il nostro Paese ed il 18 aprile 1960 per la Turchia, e dal relativo Secondo Protocollo addizionale
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del 17 marzo 1978, entrato in vigore il 9 giugno 1985 per la Svizzera e l'8 ot- tobre 1992 per la Turchia (RS 0.353.12).
1.3 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto na- zionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (co- siddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordi- nanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 140 IV 123 consid. 2 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
1.4 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura ammini- strativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei per- tinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. M. DANGUBIC/T. KESHELAVA, Commentario basi- lese, Internationales Strafrecht, Basilea 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
2. La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle parti (art. 25 cpv. 6 AIMP). Essa verifica di massima le condizioni dell'estradizione con pieno potere di cognizione, occupandosi tuttavia solo di questioni di fatto e di diritto che costituiscono l'oggetto del ricorso (v. DTF 132 II 81 consid. 1.4; 130 II 337 consid. 1.4; sentenza del Tribunale penale federale RH.2012.17 del 28 dicembre 2012, consid. 3 e riferimenti citati).
3. In applicazione dell'art. 55a AIMP, questa Corte decide sull'estradizione te- nendo conto degli atti della procedura d'asilo.
4. Il ricorrente sostiene che la decisione d’estradizione sia da annullare in quanto il procedimento penale in Turchia, sfociato nella sua condanna, non avrebbe rispettato i principi procedurali fissati dalla CEDU, segnatamente il divieto di tortura. A suo dire, gli atti di tortura subiti avrebbero trovato con- ferma nei rapporti redatti dai medici che lo hanno visitato di recente. In sede di replica egli ha aggiunto che alla luce del tentato colpo di stato in Turchia del 16 luglio 2016 e della scelta dello Stato turco di sospendere l’applicazione della CEDU non sarebbero date le condizioni per ritenere che la Turchia ri- spetterà le garanzie fornite alla Svizzera il 15 dicembre 2015, segnatamente
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quelle relative alle condizioni di detenzione e ai trattamenti del ricorrente una volta estradato.
4.1
4.1.1 Secondo l'art. 2 lett. a AIMP la domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non cor- risponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II. L'esame delle condizioni poste dalla disposizione in questione implica un giudizio di valore sugli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul suo regime poli- tico, sulle sue istituzioni, sulla sua concezione dei diritti fondamentali e il loro rispetto effettivo, nonché sull'indipendenza e l'imparzialità del potere giudi- ziario. Il giudice dell'assistenza deve dar prova a tal proposito di una pru- denza particolare (DTF 130 II 217 consid. 8.1). Il rispetto della garanzie pro- cedurali vale per tutti gli aspetti legati ad un processo equo, segnatamente la parità delle armi, il diritto di essere sentito nonché la presunzione d'inno- cenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.54/1994 del 27 aprile 1994, consid. 2a; R. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en ma- tière pénale, 4a ediz., Berna 2014, pag. 704 n. 685). Su tali punti, tuttavia, solo delle circostanze chiare e appurate costituiscono motivo di rifiuto della cooperazione (v. ZIMMERMANN, op. cit., pag. 702 n. 683 e giurisprudenza ci- tata).
4.1.2 Gli standard minimi di protezione dei diritti individuali derivanti dalla CEDU o dal Patto ONU II fanno parte dell'ordine pubblico internazionale. Tra tali diritti figura il divieto di tortura nonché di trattamenti crudeli, inumani o degradanti (art. 3 CEDU e art. 7 Patto ONU II; cfr. anche art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 di- cembre 1984 [RS 0.105], nonché la Convenzione europea per la preven- zione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del 26 no- vembre 1987 [RS 0.106]). Sebbene la CEDU non garantisca il diritto di non essere espulso o estradato in quanto tale, quando una decisione di estradi- zione lede, per le sue conseguenze, l'esercizio di un diritto garantito dalla convenzione, essa può, se le ripercussioni non sono troppo indirette, mettere in gioco gli obblighi di uno Stato contraente sulla base della disposizione corrispondente (DTF 123 II 279 consid. 2d, 511 consid. 6a, con i rinvii alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo). La Svizzera veglia a non prestare il suo appoggio sia attraverso l'estradizione che attraverso la cosiddetta «altra assistenza» a procedure che non garantirebbero alla per- sona perseguita uno standard di protezione minima corrispondente a quello offerto dal diritto degli Stati democratici, definito in particolare dalla CEDU o dal Patto ONU II, o che si troverebbero in contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico internazionale (DTF 130 II 217 consid. 8.1; 126 II 324 consid. 4a; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 161 consid. 6a, 511 consid. 5a, 595 consid. 5c; 122 II 140 consid. 5a; sentenza del Tribunale
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federale 1A.17/2005 del 11 aprile 2005, consid. 3.1; v. anche TPF 2008 24 consid. 4.1; sentenze del Tribunale penale federale RR.2007.142 del 22 no- vembre 2007, consid. 6.1; RR.2007.44 del 3 maggio 2007, consid. 5.1; RR.2007.55 del 5 luglio 2007, consid. 9). Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano (art. 25 cpv. 3 Cost.; DTF 133 IV 76 consid. 4.1, con rinvii).
4.1.3 Secondo l'art. 37 cpv. 3 AIMP, l'estradizione è negata se lo Stato richiedente non offre garanzia che la persona perseguita nello Stato richiedente non sarà sottoposta ad un trattamento pregiudizievole per la sua integrità fisica. Il Tri- bunale federale ha avuto modo di approfondire la problematica delle garan- zie diplomatiche fornite dallo Stato richiedente quali condizioni per l'estradi- zione nella DTF 134 IV 156. Nella sua analisi, esso ha proceduto ad una suddivisione tripartita della casistica legata all'impiego di garanzie (v. anche A. CHARRIÈRE, Extradition et garanties diplomatiques, in: AJP/PJA 2016, pag. 882). Nella prima categoria figurano i casi concernenti i Paesi con una provata cultura dello Stato di diritto, in particolare i Paesi occidentali, i quali, dal punto di vista dell'art. 3 CEDU, non presentano di regola nessun rischio per le persone perseguite che vi devono essere estradate. In questi casi l'e- stradizione viene concessa senza pretendere garanzie. Nella seconda cate- goria sono invece compresi i casi riguardanti quegli Stati nei quali vi sono seri rischi che la persona perseguita possa subire maltrattamenti proibiti; in tali casi il rischio è contrastato o minimizzato mediante garanzie fornite dallo Stato richiedente, in modo che lo stesso rimanga solo teorico. Un tale rischio teorico di trattamenti contrari ai diritti umani, in quanto sempre presente, non è sufficiente per rifiutare l'estradizione. In caso contrario, le estradizioni non sarebbero più possibili, il che renderebbe di fatto impraticabile un'efficace politica di contrasto internazionale alla criminalità e quindi l'adempimento di un preciso impegno che la Confederazione si è assunta nei numerosi trattati conclusi in questo ambito. Vi è infine una terza categoria, nella quale il rischio di trattamenti contrari ai diritti umani non può, neanche con l'ausilio di garan- zie diplomatiche, né essere minimizzato né essere reso solamente teorico (v. DTF 134 IV 156 consid. 6.7). Determinare in quale categoria un caso debba essere inserito implica una valutazione dei rischi nel Paese in esame (v. CHARRIÈRE, op. cit., pag. 881). È innanzitutto necessario procedere all'a- nalisi della situazione dei diritti umani in generale nello Stato richiedente. In seguito – ed è questo il criterio più importante –, occorre verificare se la per- sona perseguita, nella fattispecie e tenuto conto di circostanze particolari e reali, rischia di essere esposta a pericoli concreti (DTF 134 IV 156 consid. 6.8).
4.2 Nella sua sentenza del 22 marzo 2016, questa Corte aveva evidenziato una grave violazione del diritto di essere sentito dell’estradando, nella misura in cui l’UFG, nella sua decisione di estradizione, non aveva preso posizione
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sulle presunte torture subite dal predetto. Non potendo sanare una tale vio- lazione, l’autorità giudicante ha accolto il gravame e rinviato la causa all’UFG affinché si esprimesse su quanto sarebbe accaduto nel maggio 2002 durante la detenzione preventiva subita da A., se necessario interpellando le autorità turche e/o facendo esaminare da un medico le cicatrici e gli altri disturbi che il ricorrente riconduce alle presunte torture (v. RR.2016.27 consid. 7.3).
4.3 Orbene, a prescindere dalla problematica in questione, va preso atto che nuovi fatti importanti sono intervenuti in Turchia posteriormente alla deci- sione di estradizione qui impugnata. Il fallito golpe militare messo in atto da una parte delle forze armate turche il 15 luglio 2016 per rovesciare il presi- dente Erdogan e prendere il potere nel Paese ha, tra le altre cose, portato le autorità turche ad invocare una sospensione della CEDU in virtù dell’art. 15 della stessa (sull’attuale situazione in Turchia si veda ad es. www.amne- sty.org/fr/countries/europe-and-central-asia/turkey/ nonché Report on the il- legalities in the criminal investigation regarding judges and prosecutors in Turkey, pag. 10 e Aktuelle Situation der Justiz in der Türkei, Interview mit STEPHAN GASS und THOMAS STADELMANN, pag. 5 e seg., entrambi in Justice
– Justiz – Giustizia 2016/3). Si tratta di una misura che tocca nella loro es- senza gli stessi oneri concretamente assunti dalla Turchia il 15 dicembre 2015, motivo per cui, vista la clausula rebus sic stantibus, la Confederazione svizzera è pienamente legittimata a rivalutare se nel complesso gli oneri in questione sono ancora sufficienti per contrastare il rischio di trattamenti con- trari ai diritti umani o comunque per minimizzarlo ai sensi della predetta giu- risprudenza sulle garanzie diplomatiche. Nella sua risposta del 28 luglio 2016 l’UFG, pur confermando la sua decisione di estradizione, ha affermato, con- scio che tali fatti richiamavano una nuova valutazione della situazione del rispetto dei diritti umani in Turchia, che “se la decisione di estradizione do- vesse crescere in giudicato e diventare esecutoria, e se in questo momento la situazione in Turchia, soprattutto in relazione all’applicazione della CEDU, dovesse rimettere in discussione l’esecuzione dell’estradizione, […] si riser- verà il diritto di sospendere l’esecuzione dell’estradizione e procederà ad una rivalutazione della situazione in collaborazione il DFAE” (v. act. 5 pag. 6). Di fatto però questo modo di procedere esclude qualsiasi forma di controllo giu- diziario della decisione dell’UFG in capo alla concreta situazione in Turchia al momento dell’esecuzione dell’estradizione. Ora, visti gli importanti accadi- menti in Turchia, questa Corte ritiene che il gravame dell’estradando vada accolto e la causa rimandata all’UFG affinché approfondisca e rivaluti, con la collaborazione del DFAE, l’attuale situazione in Turchia e decida nuova- mente sull’estradizione, analisi che dovrà soprattutto appurare l’esistenza o meno di elementi che potrebbero modificare la posizione della Turchia nella tripartizione di cui sopra (v. consid. 4.1.3), ricordato che al Paese in que- stione, almeno sino al fallito colpo di Stato, non venivano di regola richieste garanzie diplomatiche tese ad assicurare un trattamento conforme ai diritti
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umani delle persone perseguite, se non nei casi delicati con retroscena di natura politica o comunque problematici (v. sentenze del Tribunale federale 1C_356/2014 del 3 settembre 2014, consid. 2.2.2; 1A.215/2000 del 16 otto- bre 2000, consid. 6b-c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.10 del 3 marzo 2016, consid. 4.3 e giurisprudenza citata).
4.4 In attesa di tale decisione la detenzione estradizionale va confermata, per- ché alla luce delle considerazioni sviluppate da questa Corte nella sua sen- tenza del 22 marzo 2016 sui requisiti estradizionali in senso stretto, dell’as- senza di elementi per ritenere violato l’art. 15 della Convenzione contro la tortura (RS 0.105; riservate comunque le eventuali conseguenze giusta gli art. 12 e 14) e del fatto che la pena a cui il ricorrente è stato condannato è comunque molto superiore all’attuale periodo di detenzione estradizionale, non vi sono per il momento ragioni per ordinare una sua scarcerazione (v. anche TPF 2008 56 consid. 3.3). La relativa domanda del ricorrente va quindi respinta.
5. Il ricorrente domanda la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell'avv. Stefano Genetelli (v. act. 1 incarto RP.2016.7).
5.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patrocinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Il Tribunale federale ha affermato che prive di probabilità di successo sono conclusioni le cui prospettive di suc- cesso sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conse- guenza non possono essere definite serie. Decisivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronterebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gratuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommariamente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (v. DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicem- bre 2011, consid. 3.1).
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5.2 In concreto, la presente autorità ha già avuto modo di chinarsi sulle condi- zioni economiche del ricorrente nell'ambito della procedura relativa alla de- tenzione estradizionale (v. RH.2015.28 consid. 8.2). In quell'occasione, la Corte ha tenuto conto della precaria situazione finanziaria del predetto nella fissazione della tassa di giustizia, respingendo tuttavia il gratuito patrocinio in quanto il gravame, alla luce dei principi giurisprudenziali applicabili in am- bito di detenzione estradizionale e della totale assenza di legami dell'estra- dando con la Svizzera, appariva sin dal principio privo di probabilità di suc- cesso. Ora, confermata l'indigenza del ricorrente e visto l'accoglimento del gravame avverso la decisione di estradizione, la domanda di assistenza giu- diziaria va accolta, come pure la richiesta di nominare l'avv. Stefano Gene- telli quale difensore d'ufficio nell'ambito della presente procedura.
5.3 L'art. 12 cpv. 1 RSPPF prevede che l'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa in esame e necessario alla difesa della parte rappresentata. In assenza, come in casu, di una nota spese da parte del difensore, l'autorità adita fissa l'onorario se- condo il suo libero apprezzamento (v. art. 12 cpv. 2 RSPPF). Tenuto conto della natura della causa e del presumibile dispendio temporale dell'avvocato nella presente procedura, un'indennità complessiva di fr. 3'000.-- (IVA in- clusa) pare equa e ragionevole. La Cassa del Tribunale verserà direttamente tale retribuzione al difensore d'ufficio avv. Stefano Genetelli, Lugano.
5.4 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione di estradizione è annullata. La causa è rin- viata all'autorità precedente affinché statuisca nuovamente procedendo con- formemente al consid. 4.3. 2. La domanda di scarcerazione è respinta. 3. Non vengono prelevate spese. 4. La domanda di assistenza giudiziaria gratuita è accolta. 5. L'avv. Stefano Genetelli è designato difensore d'ufficio del ricorrente per la presente procedura. 6. All'avv. Stefano Genetelli è concessa una retribuzione di fr. 3'000.-- (IVA in- clusa) per la presente procedura. La Cassa del Tribunale verserà tale retribu- zione al difensore d'ufficio. Bellinzona, 6 settembre 2016
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Stefano Genetelli - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).