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RR.2016.96

Bundesstrafgericht · 2016-06-24 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Turchia. Ritardata giustizia (art. 46a PA). Assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA).

Sachverhalt

A. Il 15 gennaio 2016 l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha concesso l'estradizione di A. alla Turchia per l’esecuzione di una pena di 7 anni e 6 mesi per tentativo di omicidio. L’estradizione è stata decisa "con riserva della decisione del Tribunale penale federale in merito ad un’eventuale motiva- zione politica o discriminatoria della richiesta di estradizione turca" e "su ri- serva della decisione definitiva di rigetto della domanda di asilo" (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.27 del 22 marzo 2016). Il medesimo giorno l'UFG ha trasmesso al Tribunale penale federale (in seguito: TPF) l'incarto relativo alla decisione d'estradizione ai fini della decisione sull'obie- zione di reato politico.

B. Il 17 febbraio 2016 A. ha interposto ricorso avverso la predetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del TPF (v. sentenza RR.2016.27).

C. Con sentenza del 22 marzo 2016 questa Corte ha respinto l’obiezione di reato politico, accolto il ricorso e rinviato la causa all’autorità precedente af- finché statuisse nuovamente esprimendosi anche su quanto sarebbe acca- duto nel maggio 2002 durante la detenzione preventiva subita da A., se ne- cessario interpellando le autorità turche e/o facendo esaminare da un medico le cicatrici e gli altri disturbi che il predetto riconduce alle presunte torture.

D. Il 5 aprile 2016 l’UFG ha incaricato il Dr. med. B., psichiatra, di procedere, rispettivamente di far procedere altri specialisti, agli esami medici necessari ad appurare eventuali torture subite dall’estradando (v. act. 3.3).

E. Con scritto del 21 aprile 2016 il patrocinatore dell’estradando ha chiesto lumi all’UFG su quanto effettuato sino a quel momento in seguito alla predetta sentenza del 22 marzo 2016 (v. act. 3.4).

F. Il 22 aprile 2016 l’UFG ha contattato telefonicamente il dottor B., il quale lo ha informato di essere in attesa di referti medici su sedicenti problemi urolo- gici (v. act. 3.5).

G. Il 26 aprile 2016 l’UFG ha informato l’estradando di essere in attesa di rice- vere rapporti medici (v. act. 3.6).

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H. Il 27 maggio 2016 A. ha interposto ricorso dinanzi alla Corte dei reclami pe- nali del TPF avverso “il mancato rispetto da parte dell’Ufficio Federale di Giu- stizia (UFG) dell’obbligo di celerità nell’ambito della procedura estradizione con la Turchia che lo riguarda”, chiedendo che sia fatto ordine all’UFG di dar seguito con sollecitudine, senza ulteriori ritardi, a quanto indicato nel punto 3 del dispositivo della sentenza del 22 marzo 2016 della predetta autorità (v. act. 1).

I. Il 3 giugno 2016 il dottor B. ha inviato all’UFG tre rapporti medici relativi ad esami effettuati sull’estradando (v. act. 3.7).

J. Invitato ad esprimersi sul suddetto ricorso, l'UFG ha proposto di respingere il medesimo (v. act. 3).

K. Con replica del 21 giugno 2016, trasmesso all’UFG per conoscenza, il ricor- rente si è riconfermato nelle sue conclusioni (v. act. 5).

Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 AIMP e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confede- razione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione.

E. 1.2 L'estradizione fra la Turchia e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 20 marzo 1967 per il nostro Paese ed il 18 aprile 1960 per la Turchia, e dal relativo Secondo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978, entrato in vigore il 9 giugno 1985 per la Svizzera e l'8 ot- tobre 1992 per la Turchia (RS 0.353.12).

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E. 1.3 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto na- zionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (co- siddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordi- nanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 140 IV 123 consid. 2 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

E. 1.4 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura ammini- strativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei per- tinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. M. DANGUBIC/T. KESHELAVA, Commentario basi- lese, Internationales Strafrecht, Basilea 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

E. 1.5 Giusta l'art. 46a PA, può essere interposto ricorso se l'autorità adita nega o ritarda ingiustamente l'emanazione di una decisione impugnabile. Il suo si- lenzio equivale a una decisione negativa impugnabile (v. art. 17a cpv. 3 AIMP). Il ricorso può essere interposto in ogni tempo (art. 50 cpv. 2 PA), di modo che la tempestività del presente gravame è pacifica. In qualità di estra- dando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).

E. 2 Il ricorrente sostiene che la lentezza con cui l’UFG starebbe dando seguito a quanto ordinatogli da questa Corte mediante la sentenza del 22 marzo 2016 violerebbe l’obbligo di celerità. Tale violazione sarebbe resa ancor più grave dal fatto che dal 23 settembre 2015 egli sarebbe astretto al duro regime del carcere giudiziario La Farera, ciò che, stando al rapporto del 30 maggio 2012 della Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT) all’at- tenzione del Consiglio di Stato del Cantone Ticino, sarebbe inaccettabile, trattandosi di una detenzione che si protrae da oltre otto mesi.

L’UFG, dal canto suo, fa innanzitutto rilevare che il ricorrente non avrebbe informato il suo legale degli accertamenti ai quali egli è stato sottoposto, se- gnatamente il 21 aprile ed il 12 maggio 2016. Egli afferma che gli accerta- menti sulle allegazioni del ricorrente avrebbero necessitato l’intervento di di- versi medici. Inoltre, il dottor B. avrebbe proceduto a diversi colloqui con il ricorrente. Tutto ciò spiegherebbe il tempo trascorso dal 5 aprile 2016 – data dell’incarico dato al dottor B. – al 3 giugno seguente – data dell’invio dei re- ferti. Con scritto del 3 giugno 2016 il dottor B. avrebbe trasmesso all’UFG i diversi rapporti. Conformemente al diritto di essere sentito, questi sarebbero

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stati trasmessi il 7 giugno 2016 all’avvocato del ricorrente per presa di posi- zione entro 10 giorni. L’UFG è del parere che la massima celerità sarebbe stata garantita.

E. 2.1 Giusta l'art. 29 cpv. 1 Cst., in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. Commette un diniego di giustizia formale, violando l'art. 29 Cst., l'autorità che, malgrado sia compe- tente per farlo, non si occupa di un ricorso interposto nelle forme e nei termini legali (DTF 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3), che non applica o applica in modo incorretto una regola di procedura precludendo così l'ac- cesso alla giustizia ad una persona privata che vi avrebbe diritto, che rifiuta di decidere oppure lo fa unicamente in modo parziale, che non stabilisce interamente i fatti o che esamina una sola parte dell'istanza (decisioni del Tribunale federale 5A_578/2010 del 19 novembre 2010, consid. 2.1; 5A_279/2010 del 24 giugno 2010, consid. 3.3 e referenze ivi citate). Giusta l’art. 17a cpv. 1 AIMP, l’autorità competente tratta le domande con celerità. Essa decide senza indugio. L’autorità d’esecuzione ha l'obbligo di statuire entro un termine ragionevole considerata la natura e l'importanza del litigio nonché l'insieme delle circostanze, pena un diniego formale di giustizia (DTF 119 Ib 311 consid. 5b).

E. 2.2 In concreto, si rileva che l’UFG si è rivolto in data 5 aprile 2016 al dottor B. affinché procedesse, o facesse procedere altri specialisti, ad esami medici sul ricorrente. Al fine di ottenere informazioni sul caso, in data 22 aprile 2016 l’autorità d’esecuzione ha contattato il dottor B., il quale ha comunicato all’UFG di attendere referti medici riguardanti presunti problemi urologici. Di tale situazione il patrocinatore del ricorrente è stato informato con scritto del 26 aprile 2016. In data 3 giugno 2016 il dottor B. ha trasmesso all’UFG tre certificati relativi agli esami medici riguardanti il ricorrente (v. act. 3.7). Da tali atti risulta che quest’ultimo è stato sottoposto ad una visita medica in data 8 maggio 2016 ad opera della dottoressa C., medico chirurgo e specialista in medicina legale, con sede a Z. L’estradando è stato oggetto di un’ulteriore visita medica in data 12 maggio 2016 ad opera del dottor D. Senza dimenti- care che nel corso della sua degenza, il dottor B. ha esaminato a più riprese il ricorrente. Ora, alla luce di quanto precede non si può affermare che l’UFG sia rimasto inattivo rispetto a quanto indicato da questa Corte nella propria sentenza del 22 marzo scorso (consid. 7.3 in fine). Come rettamente rilevato dall’UFG in sede di risposta (v. act. 3 pag. 2), vi è da chiedersi, alla luce della tempistica del gravame (datato 27 maggio 2016), se il patrocinatore del ri- corrente sia stato effettivamente informato da quest’ultimo delle visite inter- venute l’8 ed il 12 maggio 2016, anche perché detto patrocinatore afferma nel suo ricorso di non aver più ricevuto nessuna comunicazione dall’UFG dopo il 26 aprile 2016 (v. act. 1 pag. 2). In sede di replica il patrocinatore

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sostiene, a torto, che non sarebbe stato compito del suo cliente, ma dell’UFG, informarlo delle suddette visite. Appare evidente e logico che prima di interporre il gravame qui trattato, egli avrebbe dovuto consultare il suo cliente, il quale lo avrebbe informato delle varie visite sino a quel momento subite (v. act. 5). In definitiva, avendo l’UFG intrapreso senza particolari ri- tardi gli accertamenti indicati da questa Corte nella sentenza del 22 marzo 2016 (RR.2016.27 consid. 7.3 in fine), il principio di celerità non è stato vio- lato.

E. 2.3 Per quanto riguarda la detenzione dell’estradando presso il Carcere giudi- ziario La Farera, occorre rilevare che, essendo l’estradizione richiesta dalle autorità turche per l’esecuzione di una pena, vi è da domandarsi se è neces- sario mantenere l’estradando così a lungo in un regime carcerario principal- mente previsto per la detenzione preventiva (v. comunque art. 3 cpv. 1 lett. c regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15 dicembre 2010, RL 4.2.1.1.2). Ad ogni modo, non avendo il ricorrente formulato una precisa censura in questo ambito, né preventivamente domandato all’UFG un esplicito trasferimento in un altro istituto, la questione non merita ulteriore disamina. Spetterà all’UFG valutare alla luce dell’art. 3 cpv. 3 lett. c del sud- detto regolamento, se il regime carcerario in questione continui ad adem- piere le esigenze di proporzionalità cui ogni limitazione dei diritti fondamen- tali deve conformarsi (v. art. 36 cpv. 3 Cost.).

E. 3 In definitiva, il ricorso è da respingere.

E. 4 Il ricorrente chiede di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio.

E. 4.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patrocinatore d’ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA applicabile in virtù dell'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). Il Tribunale federale ha affermato che prive di probabilità di suc- cesso sono conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere definite serie. Se le prospettive di successo e di insuccesso si equivalgono, oppure le prime sono soltanto lievemente inferiori alle seconde, la conclu- sione non può dirsi priva di probabilità di successo. Decisivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronterebbe ragionevol-

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mente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un pro- cesso non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gratuita. L'esi- stenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommariamente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (v. DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicem- bre 2011, consid. 3.1).

E. 4.2 Nel caso concreto, la presente Corte ha già avuto modo di constatare lo stato d’indigenza del ricorrente in occasione delle recenti sentenze emanate nei suoi confronti (v. RH.2015.28 consid. 8.2 e RR.2016.27 consid. 8.2). Ciò non toglie che il postulato gratuito patrocinio debba essere respinto, in quanto il gravame, alla luce della tempistica degli esami medici al quale il ricorrente è stato sottoposto e di cui il patrocinatore, tramite il suo cliente, doveva essere al corrente, appariva sin dal principio privo di probabilità di successo.

E. 5 In conclusione, il reclamo è respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 1'000.--.

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Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La richiesta di assistenza giudiziaria gratuita è respinta.
  3. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 24 giugno 2016 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Stefano Genetelli,

Ricorrente

contro

UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Turchia

Ritardata giustizia (art. 46a PA) Assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2016.96+RP.2016.21

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Fatti: A. Il 15 gennaio 2016 l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha concesso l'estradizione di A. alla Turchia per l’esecuzione di una pena di 7 anni e 6 mesi per tentativo di omicidio. L’estradizione è stata decisa "con riserva della decisione del Tribunale penale federale in merito ad un’eventuale motiva- zione politica o discriminatoria della richiesta di estradizione turca" e "su ri- serva della decisione definitiva di rigetto della domanda di asilo" (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.27 del 22 marzo 2016). Il medesimo giorno l'UFG ha trasmesso al Tribunale penale federale (in seguito: TPF) l'incarto relativo alla decisione d'estradizione ai fini della decisione sull'obie- zione di reato politico.

B. Il 17 febbraio 2016 A. ha interposto ricorso avverso la predetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del TPF (v. sentenza RR.2016.27).

C. Con sentenza del 22 marzo 2016 questa Corte ha respinto l’obiezione di reato politico, accolto il ricorso e rinviato la causa all’autorità precedente af- finché statuisse nuovamente esprimendosi anche su quanto sarebbe acca- duto nel maggio 2002 durante la detenzione preventiva subita da A., se ne- cessario interpellando le autorità turche e/o facendo esaminare da un medico le cicatrici e gli altri disturbi che il predetto riconduce alle presunte torture.

D. Il 5 aprile 2016 l’UFG ha incaricato il Dr. med. B., psichiatra, di procedere, rispettivamente di far procedere altri specialisti, agli esami medici necessari ad appurare eventuali torture subite dall’estradando (v. act. 3.3).

E. Con scritto del 21 aprile 2016 il patrocinatore dell’estradando ha chiesto lumi all’UFG su quanto effettuato sino a quel momento in seguito alla predetta sentenza del 22 marzo 2016 (v. act. 3.4).

F. Il 22 aprile 2016 l’UFG ha contattato telefonicamente il dottor B., il quale lo ha informato di essere in attesa di referti medici su sedicenti problemi urolo- gici (v. act. 3.5).

G. Il 26 aprile 2016 l’UFG ha informato l’estradando di essere in attesa di rice- vere rapporti medici (v. act. 3.6).

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H. Il 27 maggio 2016 A. ha interposto ricorso dinanzi alla Corte dei reclami pe- nali del TPF avverso “il mancato rispetto da parte dell’Ufficio Federale di Giu- stizia (UFG) dell’obbligo di celerità nell’ambito della procedura estradizione con la Turchia che lo riguarda”, chiedendo che sia fatto ordine all’UFG di dar seguito con sollecitudine, senza ulteriori ritardi, a quanto indicato nel punto 3 del dispositivo della sentenza del 22 marzo 2016 della predetta autorità (v. act. 1).

I. Il 3 giugno 2016 il dottor B. ha inviato all’UFG tre rapporti medici relativi ad esami effettuati sull’estradando (v. act. 3.7).

J. Invitato ad esprimersi sul suddetto ricorso, l'UFG ha proposto di respingere il medesimo (v. act. 3).

K. Con replica del 21 giugno 2016, trasmesso all’UFG per conoscenza, il ricor- rente si è riconfermato nelle sue conclusioni (v. act. 5).

Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto:

1.

1.1 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 AIMP e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confede- razione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione.

1.2 L'estradizione fra la Turchia e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 20 marzo 1967 per il nostro Paese ed il 18 aprile 1960 per la Turchia, e dal relativo Secondo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978, entrato in vigore il 9 giugno 1985 per la Svizzera e l'8 ot- tobre 1992 per la Turchia (RS 0.353.12).

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1.3 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto na- zionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (co- siddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordi- nanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 140 IV 123 consid. 2 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

1.4 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura ammini- strativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei per- tinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. M. DANGUBIC/T. KESHELAVA, Commentario basi- lese, Internationales Strafrecht, Basilea 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

1.5 Giusta l'art. 46a PA, può essere interposto ricorso se l'autorità adita nega o ritarda ingiustamente l'emanazione di una decisione impugnabile. Il suo si- lenzio equivale a una decisione negativa impugnabile (v. art. 17a cpv. 3 AIMP). Il ricorso può essere interposto in ogni tempo (art. 50 cpv. 2 PA), di modo che la tempestività del presente gravame è pacifica. In qualità di estra- dando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).

2. Il ricorrente sostiene che la lentezza con cui l’UFG starebbe dando seguito a quanto ordinatogli da questa Corte mediante la sentenza del 22 marzo 2016 violerebbe l’obbligo di celerità. Tale violazione sarebbe resa ancor più grave dal fatto che dal 23 settembre 2015 egli sarebbe astretto al duro regime del carcere giudiziario La Farera, ciò che, stando al rapporto del 30 maggio 2012 della Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT) all’at- tenzione del Consiglio di Stato del Cantone Ticino, sarebbe inaccettabile, trattandosi di una detenzione che si protrae da oltre otto mesi.

L’UFG, dal canto suo, fa innanzitutto rilevare che il ricorrente non avrebbe informato il suo legale degli accertamenti ai quali egli è stato sottoposto, se- gnatamente il 21 aprile ed il 12 maggio 2016. Egli afferma che gli accerta- menti sulle allegazioni del ricorrente avrebbero necessitato l’intervento di di- versi medici. Inoltre, il dottor B. avrebbe proceduto a diversi colloqui con il ricorrente. Tutto ciò spiegherebbe il tempo trascorso dal 5 aprile 2016 – data dell’incarico dato al dottor B. – al 3 giugno seguente – data dell’invio dei re- ferti. Con scritto del 3 giugno 2016 il dottor B. avrebbe trasmesso all’UFG i diversi rapporti. Conformemente al diritto di essere sentito, questi sarebbero

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stati trasmessi il 7 giugno 2016 all’avvocato del ricorrente per presa di posi- zione entro 10 giorni. L’UFG è del parere che la massima celerità sarebbe stata garantita.

2.1 Giusta l'art. 29 cpv. 1 Cst., in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. Commette un diniego di giustizia formale, violando l'art. 29 Cst., l'autorità che, malgrado sia compe- tente per farlo, non si occupa di un ricorso interposto nelle forme e nei termini legali (DTF 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3), che non applica o applica in modo incorretto una regola di procedura precludendo così l'ac- cesso alla giustizia ad una persona privata che vi avrebbe diritto, che rifiuta di decidere oppure lo fa unicamente in modo parziale, che non stabilisce interamente i fatti o che esamina una sola parte dell'istanza (decisioni del Tribunale federale 5A_578/2010 del 19 novembre 2010, consid. 2.1; 5A_279/2010 del 24 giugno 2010, consid. 3.3 e referenze ivi citate). Giusta l’art. 17a cpv. 1 AIMP, l’autorità competente tratta le domande con celerità. Essa decide senza indugio. L’autorità d’esecuzione ha l'obbligo di statuire entro un termine ragionevole considerata la natura e l'importanza del litigio nonché l'insieme delle circostanze, pena un diniego formale di giustizia (DTF 119 Ib 311 consid. 5b).

2.2 In concreto, si rileva che l’UFG si è rivolto in data 5 aprile 2016 al dottor B. affinché procedesse, o facesse procedere altri specialisti, ad esami medici sul ricorrente. Al fine di ottenere informazioni sul caso, in data 22 aprile 2016 l’autorità d’esecuzione ha contattato il dottor B., il quale ha comunicato all’UFG di attendere referti medici riguardanti presunti problemi urologici. Di tale situazione il patrocinatore del ricorrente è stato informato con scritto del 26 aprile 2016. In data 3 giugno 2016 il dottor B. ha trasmesso all’UFG tre certificati relativi agli esami medici riguardanti il ricorrente (v. act. 3.7). Da tali atti risulta che quest’ultimo è stato sottoposto ad una visita medica in data 8 maggio 2016 ad opera della dottoressa C., medico chirurgo e specialista in medicina legale, con sede a Z. L’estradando è stato oggetto di un’ulteriore visita medica in data 12 maggio 2016 ad opera del dottor D. Senza dimenti- care che nel corso della sua degenza, il dottor B. ha esaminato a più riprese il ricorrente. Ora, alla luce di quanto precede non si può affermare che l’UFG sia rimasto inattivo rispetto a quanto indicato da questa Corte nella propria sentenza del 22 marzo scorso (consid. 7.3 in fine). Come rettamente rilevato dall’UFG in sede di risposta (v. act. 3 pag. 2), vi è da chiedersi, alla luce della tempistica del gravame (datato 27 maggio 2016), se il patrocinatore del ri- corrente sia stato effettivamente informato da quest’ultimo delle visite inter- venute l’8 ed il 12 maggio 2016, anche perché detto patrocinatore afferma nel suo ricorso di non aver più ricevuto nessuna comunicazione dall’UFG dopo il 26 aprile 2016 (v. act. 1 pag. 2). In sede di replica il patrocinatore

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sostiene, a torto, che non sarebbe stato compito del suo cliente, ma dell’UFG, informarlo delle suddette visite. Appare evidente e logico che prima di interporre il gravame qui trattato, egli avrebbe dovuto consultare il suo cliente, il quale lo avrebbe informato delle varie visite sino a quel momento subite (v. act. 5). In definitiva, avendo l’UFG intrapreso senza particolari ri- tardi gli accertamenti indicati da questa Corte nella sentenza del 22 marzo 2016 (RR.2016.27 consid. 7.3 in fine), il principio di celerità non è stato vio- lato.

2.3 Per quanto riguarda la detenzione dell’estradando presso il Carcere giudi- ziario La Farera, occorre rilevare che, essendo l’estradizione richiesta dalle autorità turche per l’esecuzione di una pena, vi è da domandarsi se è neces- sario mantenere l’estradando così a lungo in un regime carcerario principal- mente previsto per la detenzione preventiva (v. comunque art. 3 cpv. 1 lett. c regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15 dicembre 2010, RL 4.2.1.1.2). Ad ogni modo, non avendo il ricorrente formulato una precisa censura in questo ambito, né preventivamente domandato all’UFG un esplicito trasferimento in un altro istituto, la questione non merita ulteriore disamina. Spetterà all’UFG valutare alla luce dell’art. 3 cpv. 3 lett. c del sud- detto regolamento, se il regime carcerario in questione continui ad adem- piere le esigenze di proporzionalità cui ogni limitazione dei diritti fondamen- tali deve conformarsi (v. art. 36 cpv. 3 Cost.).

3. In definitiva, il ricorso è da respingere.

4. Il ricorrente chiede di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio.

4.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patrocinatore d’ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA applicabile in virtù dell'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). Il Tribunale federale ha affermato che prive di probabilità di suc- cesso sono conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere definite serie. Se le prospettive di successo e di insuccesso si equivalgono, oppure le prime sono soltanto lievemente inferiori alle seconde, la conclu- sione non può dirsi priva di probabilità di successo. Decisivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronterebbe ragionevol-

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mente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un pro- cesso non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gratuita. L'esi- stenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommariamente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (v. DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicem- bre 2011, consid. 3.1).

4.2 Nel caso concreto, la presente Corte ha già avuto modo di constatare lo stato d’indigenza del ricorrente in occasione delle recenti sentenze emanate nei suoi confronti (v. RH.2015.28 consid. 8.2 e RR.2016.27 consid. 8.2). Ciò non toglie che il postulato gratuito patrocinio debba essere respinto, in quanto il gravame, alla luce della tempistica degli esami medici al quale il ricorrente è stato sottoposto e di cui il patrocinatore, tramite il suo cliente, doveva essere al corrente, appariva sin dal principio privo di probabilità di successo.

5. In conclusione, il reclamo è respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 1'000.--.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La richiesta di assistenza giudiziaria gratuita è respinta. 3. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente.

Bellinzona, 24 giugno 2016

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Stefano Genetelli - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).