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RR.2014.183

Bundesstrafgericht · 2014-08-22 · Italiano CH

Estradizione alla Turchia. Decisione di estradizione (art. 55 AIMP). Obiezione di reato politico (art. 55 cpv. 2 AIMP).

Sachverhalt

A. Il 1° dicembre 2011 la Seconda Corte delle assise criminali di Konya (Tur- chia) ha condannato A. alla pena detentiva di 6 anni e 8 mesi per il reato di rapina a mano armata (v. act. 1.8 pag. 23), commessa in correità con altre tre persone, a danno di B., da essi aggredito alla gola con un coltello il 29 dicembre 2010 alle ore 20.00 per appropriarsi, come in effetti avvenuto, del suo cellulare e rivenderlo (v. act. 1.3 pag. 2, act. 1.8 pag. 12 e segg.). La sentenza è stata confermata dalla Corte di cassazione e passata in giu- dicato l'11 settembre 2012 (act. 1.8 pag. 2).

Mediante segnalazione del 31 ottobre 2013, Interpol Ankara ha richiesto l'arresto provvisorio in vista di estradizione di A. (v. act. 1.3). Il 22 novembre 2013, l'Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG) ha emesso un'ordinan- za di arresto provvisorio trasmessa al Ministero pubblico del Cantone Tici- no (v. act. 1.2) la quale è sfociata, lo stesso giorno, nel fermo dell'estradan- do. Interrogato il 23 e 24 novembre 2013 dal Procuratore pubblico ticinese, A. ha confermato di essere la persona ricercata dalle autorità italiane, op- ponendosi altresì alla propria estradizione in via semplificata (v. act. 1.4 e 1.5). In data 25 novembre 2013, l'UFG ha emesso un ordine di arresto ai fi- ni di estradizione (v. act. 1.7).

B. Dopo la concessione di una proroga fino a 40 giorni, l'Ambasciata di Tur- chia a Berna, con nota diplomatica del 27 dicembre 2013, completata il 6 gennaio successivo, ha presentato all'UFG la formale domanda di estra- dizione di A. (v. act. 1.8).

C. Il 9 gennaio 2014 il predetto ha presentato una domanda d'asilo alla Sviz- zera indirizzata all'Ufficio federale della migrazione (in seguito: UFM; v. act. 1.11).

D. Interrogato il 10 gennaio 2014, l'estradando ha reiterato il proprio rifiuto alla sua estradizione semplificata (v. act. 1.10). Con scritto del 24 gennaio 2014, egli ha presentato le proprie osservazioni all'UFG riguardanti la do- manda di estradizione (v. act. 1.13).

E. Con decisione del 17 marzo 2014, il Ministero dell'Interno italiano ha accol- to la richiesta di ammissione di A. formulata dall'UFM conformemente all'art. 18 cpv. 1 lett. d del regolamento di Dublino (v. act. 1.16).

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F. Con decisione del 20 marzo 2014, l'UFM non è entrato nel merito della do- manda d'asilo presentata dall'estradando, ordinandone l'allontanamento (v. act. 1.17).

G. Il 1° aprile 2014 l'UFM, vista la sussistenza di una procedura di estradizione verso la Turchia, ha deciso di revocare la decisione del 20 marzo 2014, fondata sulla procedura di Dublino, e di riprendere la procedura di asilo (v. act. 1.18 e atti A52/1 e A56/6 incarto UFM).

H. Mediante decisione del 16 giugno 2014, l'UFG ha concesso l'estradizione di A. alla Turchia, "con riserva della decisione del Tribunale penale federale (in seguito: TPF) afferente il motivo politico invocato dal predetto nonché dell'accoglimento della domanda d'asilo da parte delle competenti autorità svizzere" (v. act. 1.2). Il medesimo giorno l'UFG ha trasmesso al TPF l'in- carto relativo alla decisione d'estradizione ai fini della decisione sull'obie- zione di reato politico sollevata.

I. Il 7 luglio 2014 l'UFG ha trasmesso a questa Corte la decisione del 4 luglio scorso, mediante la quale l'UFM ha respinto la domanda d'asilo del 10 gennaio 2014 presentata dall'estradando (v. act. 3).

L. Nelle sue osservazioni del 18 luglio 2014, trasmesse all'UFG per informa- zione, l'estradando ha postulato l'accoglimento dell'obiezione di delitto poli- tico da lui sollevata (v. act. 4)

M. Con scritto del 30 luglio 2014, questa Corte ha richiamato dall'UFM l'incarto concernente la procedura d'asilo (v. act. 5).

N. Con scritto del 5 agosto 2014, l'UFM ha trasmesso al TPF l'incarto relativo all'opponente, precisando che quest'ultimo ha impugnato la decisione del 4 luglio 2014 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (v. act. 6).

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 - 4 -

E. 1.1 L'estradizione fra la Turchia e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 20 marzo 1967 per il nostro Paese ed il 18 aprile 1960 per la Turchia, e dal relativo Secondo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978, entrato in vigore il 9 giugno 1985 per la Svizzera e l'8 ottobre 1992 per la Turchia (RS 0.353.12).

E. 1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detto trat- tato e nel relativo protocollo non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione ri- spetto a quello convenzionale, si applica la legge federale sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 con- sid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei di- ritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24, consid. 1.1).

E. 1.3 L'UFG decide dell'estradizione della persona perseguita (art. 55 cpv. 1 AIMP). Se questa fa valere d'essere ricercata per un reato politico o se nell'istruzione appaiono seri motivi per concludere che sussista carattere politico dell'atto, la decisione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribu- nale penale federale. L'UFG trasmette l'inserto al tribunale, con propria proposta. Alla persona perseguita è dato modo di esprimersi in merito (art. 55 cpv. 2 AIMP). Secondo la giurisprudenza, l'art. 55 cpv. 2 AIMP è appli- cabile a tutti i casi in cui la persona perseguita solleva un'obiezione di natu- ra politica; quando ella pretende che i fatti descritti nella domanda sono dei delitti politici puri (o assoluti), dei delitti politici relativi o delle infrazioni con- nesse a tali delitti (art. 3 cpv. 1 AIMP); quando ella allega che la domanda tende in realtà a perseguirla a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità (art. 2 lett. b AIMP) o ancora che uno di questi motivi arrischia di aggravare la sua situazione nello Stato estero (art.

E. 2 L'opponente ritiene che la richiesta di estradizione presentata dalla Turchia abbia un carattere politico e sia per questo da respingere. Egli avrebbe su- bito diverse minacce da parte della polizia turca a causa della sua apparte- nenza all'etnia curda, persecuzioni ed angherie di cui non potrebbe tuttavia apportare le prove, a suo dire inesigibili. Egli afferma di provenire da una famiglia i cui componenti avrebbero in gran parte ottenuto asilo politico in vari Stati europei, tra i quali la Svizzera, dove risiederebbe il padre.

L'UFG, dal canto suo, afferma che l'opponente non avrebbe fornito alcun elemento concreto che permetterebbe di supporre che egli sarebbe ricerca- to a livello internazionale per celati motivi, riguardanti segnatamente la sua appartenenza al gruppo etnico curdo. Egli non sostanzierebbe nemmeno quanto sostenuto, ossia che egli sarebbe stato condannato giacché curdo.

E. 2.1 In virtù dell'art. 1 CEEstr le Parti Contraenti si obbligano a estradarsi reci- procamente gli individui perseguiti per un reato o ricercati per l’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza dalle autorità giudiziarie della Par- te richiedente. Danno luogo all’estradizione i fatti che le leggi della Parte ri- chiedente e della Parte richiesta puniscono con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà di un massimo di almeno un anno o con una pena più severa (cfr. anche art. 35 cpv. 1 lett. a AIMP). Quando la condanna a una pena è stata pronunciata o una misura di sicurezza è stata inflitta sul territorio della Parte richiedente, la sanzione presa deve essere di almeno quattro mesi (art. 2 n. 1 CEEstr;).

L’estradizione non sarà concessa, se il reato, per il quale essa è domanda- ta, è considerato dalla Parte richiesta come un reato politico o come un fat- to connesso a un siffatto reato (art. 3 n. 1 CEEstr; art. 3 cpv. 1 AIMP). La stessa regola sarà applicata, se la Parte richiesta ha motivi seri per credere che la domanda d’estradizione motivata con un reato di diritto comune è stata presentata con lo scopo di perseguire o di punire un individuo per considerazioni di razza, di religione, di nazionalità o di opinioni politiche o che la condizione di questo individuo arrischi di essere aggravata per l’uno o l’altro di questi motivi (art. 3 n. 2 CEEstr; art. 2 lett. b e c AIMP).

Secondo la giurisprudenza, costituisce un delitto politico assoluto quello di- retto esclusivamente contro l'organizzazione sociale e politica dello Stato; tipici sono gli atti tendenti al rovesciamento dello Stato (sedizione, colpo di Stato, alto tradimento). Costituisce un delitto politico relativo il reato di dirit- to comune che riveste nondimeno un carattere politico preponderante: de-

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ve essere stato commesso nel quadro di una lotta per o contro il potere. In- fine, per fatto connesso ad un'infrazione politica s'intende l'atto punibile se- condo il diritto comune, ma che beneficia pure di una certa immunità in quanto compiuto parallelamente a un delitto politico, generalmente per pre- parare, facilitare, garantire o mascherare la commissione di quest'ultimo (DTF 130 II 337 consid. 3.2 e giurisprudenza citata).

La persona oggetto di una richiesta d'estradizione che invoca la violazione degli art. 3 n. 2 CEEstr e 2 lett. b AIMP non può limitarsi a denunciare una situazione politico-giuridica particolare; ella deve rendere verosimile l'esi- stenza di un rischio serio e oggettivo di un trattamento discriminatorio vieta- to (DTF 115 Ib 68 consid. 5a; 109 Ib 317 consid. 16c). Non è nemmeno sufficiente pretendere che la procedura penale condotta all'estero s'inscri- verebbe in un quadro di un regolamento di conti tendente ad eliminarlo dal- la scena politica (DTF 123 II 161 consid. 6b, 511 consid. 5b; 122 II 373 consid. 2a). La persona ricercata deve al contrario fornire elementi concreti che permettano di supporre ch'ella sarebbe perseguita per celati motivi, ri- guardanti segnatamente le sue opinioni politiche (DTF 132 II 469 con- sid. 2.4; 129 II 268 consid. 6.3).

E. 2.2 Quando una persona oggetto di una richiesta di estradizione ha formulato una domanda d'asilo in Svizzera, l'autorità che accorda l'estradizione deve evitare che gli obblighi convenzionali in materia d'estradizione entrino in conflitto con gli obblighi della Svizzera derivanti dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30). Essa deve quindi statuire riservando il caso in cui l'asilo dovesse essere accordato (DTF 122 II 373 consid. 2d). In questo ambito si inserisce anche l'art. 55a AIMP, giusta il quale se la per- sona perseguita ha presentato una domanda di asilo ai sensi della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo, l'UFG e le autorità di ricorso decidono in meri- to all'estradizione tenendo conto degli atti della procedura d'asilo. Se l'asilo è già stato accordato, l'autorità d'estradizione è vincolata da tale decisione e non vi è più spazio per un'estradizione (principio di non respingimento, art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati; DTF 132 II 469 consid. 2.5; sentenza del Tribunale federale 1A.267/2005 del 14 dicembre 2005, consid. 3). Quando invece l'asilo è stato rifiutato mediante una decisione cresciuta in giudicato, il TPF, adito mediante un'obiezione di reato politico, non può fare astrazione da questa decisione, nella misura in cui le condi- zioni per il riconoscimento dello statuto di rifugiato dipendono da criteri ana- loghi a quelli che sono previsti dall'art. 3 n. 2 CEEstr (DTF 122 II 373 con- sid. 2d). Certo, nell'ambito dell'art. 55 AIMP il TPF statuisce liberamente. Tuttavia, al fine di evitare decisioni contraddittorie, esso non si scosta di principio dai fatti constatati nel quadro della procedura d'asilo – riservati eventuali fatti nuovi – e non si scosta nemmeno senza ragione dai conside- randi che hanno portato al rifiuto dell'asilo (v. anche sentenze del Tribunale

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federale 1A.89/1995 del 16 maggio 1995; 1A.268/1994 del 26 gennaio 1995, consid. 6c; 1A.127/1990 del 18 dicembre 1990, consid. 2; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, pag. 661 n. 707, pag. 214 e seg. n. 218, pag. 191

n. 196).

E. 2.3 Con decisione del 4 luglio 2014 l'UFM ha respinto la domanda d'asilo pre- sentata dall'opponente (v. act. 3.1). Nell'analisi relativa alla sua qualità di ri- fugiato (v. art. 3 legge sull'asilo [LAsi; RS 142.31]), l'UFM constata anzitutto che A. è stato condannato dal Tribunale di Konya a una pena di sei anni e otto mesi per aver partecipato, il 29 dicembre 2010, a una rapina a mano armata. Nella sua decisione l'UFM rileva come gli atti a disposizione, in par- ticolare la richiesta d'estradizione delle autorità turche, la suddetta senten- za del Tribunale di Konya, nonché tutti i verbali di audizione dell'estradan- do, "non permettono di giungere ad una conclusione diversa da quella se- condo cui" egli "è stato condannato in modo legittimo per il reato commes- so". Il codice penale turco prevede per la partecipazione a una rapina a mano armata una pena compresa fra dieci e quindici anni di carcere. Dopo aver considerato diversi fattori, il Tribunale di Konya l'ha comunque con- dannato a una pena inferiore a tale soglia, ossia sei anni e otto mesi. Se- condo l'UFM egli ha potuto usufruire di tutte le garanzie di un processo e- quo. In effetti, ha partecipato personalmente alle deliberazioni in occasione della procedura di prima istanza, è stato affiancato durante tutto il processo da rappresentanti legali, dapprima uno messo a sua disposizione d'ufficio e in seguito da un avvocato di sua scelta, ed è anche stato rimesso in libertà il 5 maggio 2011 dopo la sentenza di prima istanza. In considerazione di questi fatti, secondo l'UFM, le autorità giudiziarie turche hanno agito in mo- do legittimo (v. act. 3.1 pag. 5). Per quanto riguarda più specificatamente la censura secondo la quale le autorità turche avrebbero condannato l'oppo- nente a causa della sua appartenenza all'etnia curda e delle sue attività procurde, l'UFM dichiara che "tale affermazione non è corroborata da nes- sun elemento negli atti. Difatti, né la sentenza del Tribunale, né le sue stes- se affermazioni rese durante le sue audizioni permettono di giungere a tale conclusione". Nei suoi considerandi, il Tribunale in questione "ha palese- mente tenuto conto puramente del suo comportamento nel quadro della commissione del reato penale. Il Tribunale è giunto alla sua condanna in conformità a considerandi oggettivi senza tenere conto in nessun modo delle sue origini etniche e quindi senza alcuna discriminazione". La con- danna stessa permette, secondo l'UFM, di giungere alla stessa conclusione "poiché tiene conto di diversi fattori di riduzione della pena, la quale infine, come detto, è rimasta sotto la soglia prevista dalla Legge turca per il reato in questione". La condanna dal Tribunale di Konya "rappresenta un atto le- gittimo da parte delle autorità giudiziarie turche" e non sussiste alcun ele- mento agli atti che permetterebbe di considerare che le autorità intendano

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perseguirlo "per uno dei motivi elencati nella lista esaustiva dell'art. 3 LAsi per la concessione della qualità di rifugiato" (v. ibidem pag. 6). In definitiva, dopo aver respinto tutte le censure dell'opponente, l'UFM ha ritenuto che le dichiarazioni di quest'ultimo non soddisfano le condizioni richieste per il ri- conoscimento della qualità di rifugiato, per cui la domanda di asilo è stata respinta (v. ibidem pag. 8).

E. 2.4 Nella fattispecie, dopo aver richiamato ed esaminato l'incarto dell'UFM con- formemente all'art. 55a AIMP, questa Corte ritiene che non vi siano ragioni particolari o fatti nuovi che imporrebbero di discostarsi dalle fondate consi- derazioni e conclusioni dell'UFM. Occorre del resto rilevare che l'unico mezzo di prova presentato dall'opponente a sostegno della propria tesi cir- ca l'asserita natura politica del perseguimento a suo carico, ossia il manda- to d'arresto in contumacia che sarebbe stato rilasciato dal Tribunale di Ci- hanbeyli con l'accusa di "propaganda per un'organizzazione terroristica" consegnato dal predetto alle autorità elvetiche in occasione della sua audi- zione del 7 maggio 2014, dopo un'approfondita analisi da parte dell'UFM, si è rivelato un documento completamente e, a tratti, grossolanamente falso (v. ibidem pag. 4; atto A67/11 incarto UFM). Già in occasione dell'arresto, avvenuto il 23 novembre 2013, aveva dichiarato in maniera contraria al ve- ro, di avere ricevuto l'asilo in Italia, aggiungendo: "ma non voglio dire per quale ragione" (act. 1.4 pag. 2). Certo durante l'interrogatorio del giorno successivo in presenza della sua patrocinatrice di fiducia, confrontato con la documentazione del Ministero dell'interno della Repubblica italiana (Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazio- nale: in seguito la Commissione territoriale) stando alla quale non gli è sta- to riconosciuto lo status di rifugiato, si è corretto dicendo che le autorità ita- liane "hanno comunque rilasciato un permesso di soggiorno per motivi u- manitari" (act. 1.5 pag. 3), precisazione, quest'ultima, che poteva senz'altro essere già fatta il 23 novembre 2013. Nel verbale delle dichiarazioni rese nell'audizione personale davanti alla Commissione territoriale, pur ammet- tendo di avere una condanna penale a suo carico (mentre nella sua audi- zione del 7 maggio 2014 di fronte al responsabile dell'UFM, ha addirittura affermato di essere venuto a sapere della condanna soltanto dopo il fermo in Svizzera, atto A64/21, pag. 4) egli ha sostenuto che questa fosse esclu- sivamente da ricondurre alla frequentazioni di suoi amici curdi (v. act. 1.5 doc. pag. 3), fornendo già in quell'occasione informazioni lacunose e distor- te, le quali hanno portato le autorità italiane a nutrire "fondati dubbi in ordi- ne alla veridicità ed alla credibilità di quanto asserito, ed alla fondatezza della richiesta [d'asilo]" (act. 1.5 doc. B). Per il resto anche di fronte alle au- torità svizzere si è sostanzialmente limitato ad affermare di temere di esse- re perseguitato per la sua attività di volantinaggio e per il fatto di essere simpatizzante del PKK, contestando altresì di avere commesso direttamen- te la rapina a mano armata in questione (v. act. 1.5 pag. 3), la quale sareb-

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be stata commessa da altre tre persone con lui presenti sul luogo del reato (v. act. 1.4 pag. 3). Anche per quanto riguarda le garanzie processuali di cui l'estradando ha beneficiato in Turchia non si può che confermare quan- to accertato dall'UFM. Dalla documentazione a sostegno della domanda formale di estradizione (della cui piena conformità alle condizioni previste all'art. 12 CEEstr risp. agli art. 28 e 41 AIMP non vi è alcun dubbio) traspa- re come egli abbia partecipato di persona ai dibattimenti davanti alla Corte delle assise criminali di Konya, nel corso dei quali è stato difeso da due av- vocati, ovvero C. e D. Il fatto di avere beneficiato di una difesa durante il processo non è del resto contestato dall'opponente, che l'ha ancora con- fermato durante l'audizione del 7 maggio 2014 dinanzi al collaboratore dell'UFM (atto 64/21 incarto UFM, pag. 4, 10 e seg.), dopo averlo già rileva- to nell'interrogatorio 24 novembre 2013 davanti al Procuratore pubblico, in cui egli ha esplicitamente confermato di essere stato presente al processo e di essere stato assistito da due avvocati (v. act. 1.5 pag. 2). Sapere se gli avvocati in questione siano intervenuti come legali di fiducia o come difen- sori d'ufficio non è certo decisivo poiché, come rettamente sottolineato dall'UFG nella sua decisione di estradizione (v. act. 1.2 n. 6.2), una difesa sufficiente ai sensi dell'art. 6 CEDU è garantita in entrambi i casi. L'estra- dando ha anzi ammesso esplicitamente di essere stato difeso "in modo a- deguato" (atto A64/21, pag. 12), per cui se veramente riteneva che la poli- zia volesse in qualche modo incastrarlo per sue presunte attività politiche condannandolo "a dodici anni" di carcere (v. atto A64/21, pag. 17) non si vede come mai non vi sia alcuna traccia agli atti di questa tesi (v. in partico- lare la deposizione difensiva di cui in act. 1.8 pag. 18 e seg.), tanto più che l'estradando ha ammesso di essere rimasto in contatto con uno dei suoi avvocati (v. atto A64/21, pag. 16), il quale avrebbe certamente potuto certi- ficare questo fatto, se ciò fosse stato vero. Concludendo non vi è nessuna ragione di ritenere che il processo sia inficiato da finalità di perseguimento politico, né si vede del resto come la rapina a scopo di lucro di un cellulare di proprietà di un giovane, minorenne all'epoca dei fatti, possa essere in qualche modo messo in relazione con manifestazioni a favore del PKK o le pretese attività di volantinaggio per cui l'estradando sostiene di essere per- seguitato. Nemmeno il fatto, ribadito dall'opponente in sede di osservazioni (v. act. 4 pag. 2), di provenire da una famiglia "i cui componenti hanno in gran parte ottenuto asilo politico in vari stati europei" può modificare detta conclusione, visto che il giudice dell'estradizione è chiamato a giudicare si- tuazioni concrete ed individuali, valutando se emergono indizi di un rischio serio e oggettivo di un trattamento discriminatorio vietato (v. supra consid. 2.1). Orbene di tutto questo non vi è traccia nella fattispecie né lo stesso opponente sostiene di essere discriminato per i contatti con questi altri fa- migliari in Europa. In realtà anche questo argomento si rivela privo di qual- siasi consistenza, visto che equivarrebbe a sostenere che il fatto stesso di

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avere famigliari con lo statuto di rifugiato politico, diventa ostacolo all'estra- dizione per reati di palese natura comune, come la rapina qui in esame.

L'obiezione di reato politico sollevata dall'opponente va pertanto respinta e l'estradizione, per altro non contestata sotto il profilo dei suoi restanti requi- siti, non può che essere confermata.

E. 3 La decisione adottata in base all'art. 55 cpv. 2 AIMP, in quanto decisione di prima istanza (v. supra consid. 1.3), non sottostà alle norme concernenti la procedura di ricorso giusta gli art. 44 e segg. PA, applicabili in virtù del rin- vio di cui all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP, motivo per cui non possono essere accollate spese giusta l'art. 63 cpv. 1 PA né essere assegnate ripetibili giu- sta l'art. 64 PA (v. anche, mutatis mutandis, TPF 2007 99 consid. 4.3), ri- servata la decisione dell'UFG in merito alla richiesta di assistenza giudizia- ria nell'ambito della procedura di estradizione (v. act. 1.14 e act. 1.2 pag. 7).

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Dispositiv
  1. L'obiezione di reato politico è respinta e l'estradizione è confermata.
  2. Non vengono prelevate spese.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 22 agosto 2014 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ASSISTENZA GIUDIZIARIA,

Proponente

contro

A., in detenzione estradizionale presso il carce- re La Farera, rappresentato dall'avv. Laura Rigato,

Opponente

Oggetto

Estradizione alla Turchia

Decisione di estradizione (art. 55 AIMP) Obiezione di reato politico (art. 55 cpv. 2 AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2014.183

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Fatti: A. Il 1° dicembre 2011 la Seconda Corte delle assise criminali di Konya (Tur- chia) ha condannato A. alla pena detentiva di 6 anni e 8 mesi per il reato di rapina a mano armata (v. act. 1.8 pag. 23), commessa in correità con altre tre persone, a danno di B., da essi aggredito alla gola con un coltello il 29 dicembre 2010 alle ore 20.00 per appropriarsi, come in effetti avvenuto, del suo cellulare e rivenderlo (v. act. 1.3 pag. 2, act. 1.8 pag. 12 e segg.). La sentenza è stata confermata dalla Corte di cassazione e passata in giu- dicato l'11 settembre 2012 (act. 1.8 pag. 2).

Mediante segnalazione del 31 ottobre 2013, Interpol Ankara ha richiesto l'arresto provvisorio in vista di estradizione di A. (v. act. 1.3). Il 22 novembre 2013, l'Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG) ha emesso un'ordinan- za di arresto provvisorio trasmessa al Ministero pubblico del Cantone Tici- no (v. act. 1.2) la quale è sfociata, lo stesso giorno, nel fermo dell'estradan- do. Interrogato il 23 e 24 novembre 2013 dal Procuratore pubblico ticinese, A. ha confermato di essere la persona ricercata dalle autorità italiane, op- ponendosi altresì alla propria estradizione in via semplificata (v. act. 1.4 e 1.5). In data 25 novembre 2013, l'UFG ha emesso un ordine di arresto ai fi- ni di estradizione (v. act. 1.7).

B. Dopo la concessione di una proroga fino a 40 giorni, l'Ambasciata di Tur- chia a Berna, con nota diplomatica del 27 dicembre 2013, completata il 6 gennaio successivo, ha presentato all'UFG la formale domanda di estra- dizione di A. (v. act. 1.8).

C. Il 9 gennaio 2014 il predetto ha presentato una domanda d'asilo alla Sviz- zera indirizzata all'Ufficio federale della migrazione (in seguito: UFM; v. act. 1.11).

D. Interrogato il 10 gennaio 2014, l'estradando ha reiterato il proprio rifiuto alla sua estradizione semplificata (v. act. 1.10). Con scritto del 24 gennaio 2014, egli ha presentato le proprie osservazioni all'UFG riguardanti la do- manda di estradizione (v. act. 1.13).

E. Con decisione del 17 marzo 2014, il Ministero dell'Interno italiano ha accol- to la richiesta di ammissione di A. formulata dall'UFM conformemente all'art. 18 cpv. 1 lett. d del regolamento di Dublino (v. act. 1.16).

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F. Con decisione del 20 marzo 2014, l'UFM non è entrato nel merito della do- manda d'asilo presentata dall'estradando, ordinandone l'allontanamento (v. act. 1.17).

G. Il 1° aprile 2014 l'UFM, vista la sussistenza di una procedura di estradizione verso la Turchia, ha deciso di revocare la decisione del 20 marzo 2014, fondata sulla procedura di Dublino, e di riprendere la procedura di asilo (v. act. 1.18 e atti A52/1 e A56/6 incarto UFM).

H. Mediante decisione del 16 giugno 2014, l'UFG ha concesso l'estradizione di A. alla Turchia, "con riserva della decisione del Tribunale penale federale (in seguito: TPF) afferente il motivo politico invocato dal predetto nonché dell'accoglimento della domanda d'asilo da parte delle competenti autorità svizzere" (v. act. 1.2). Il medesimo giorno l'UFG ha trasmesso al TPF l'in- carto relativo alla decisione d'estradizione ai fini della decisione sull'obie- zione di reato politico sollevata.

I. Il 7 luglio 2014 l'UFG ha trasmesso a questa Corte la decisione del 4 luglio scorso, mediante la quale l'UFM ha respinto la domanda d'asilo del 10 gennaio 2014 presentata dall'estradando (v. act. 3).

L. Nelle sue osservazioni del 18 luglio 2014, trasmesse all'UFG per informa- zione, l'estradando ha postulato l'accoglimento dell'obiezione di delitto poli- tico da lui sollevata (v. act. 4)

M. Con scritto del 30 luglio 2014, questa Corte ha richiamato dall'UFM l'incarto concernente la procedura d'asilo (v. act. 5).

N. Con scritto del 5 agosto 2014, l'UFM ha trasmesso al TPF l'incarto relativo all'opponente, precisando che quest'ultimo ha impugnato la decisione del 4 luglio 2014 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (v. act. 6).

Diritto: 1.

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1.1 L'estradizione fra la Turchia e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 20 marzo 1967 per il nostro Paese ed il 18 aprile 1960 per la Turchia, e dal relativo Secondo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978, entrato in vigore il 9 giugno 1985 per la Svizzera e l'8 ottobre 1992 per la Turchia (RS 0.353.12).

1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detto trat- tato e nel relativo protocollo non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione ri- spetto a quello convenzionale, si applica la legge federale sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 con- sid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei di- ritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24, consid. 1.1).

1.3 L'UFG decide dell'estradizione della persona perseguita (art. 55 cpv. 1 AIMP). Se questa fa valere d'essere ricercata per un reato politico o se nell'istruzione appaiono seri motivi per concludere che sussista carattere politico dell'atto, la decisione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribu- nale penale federale. L'UFG trasmette l'inserto al tribunale, con propria proposta. Alla persona perseguita è dato modo di esprimersi in merito (art. 55 cpv. 2 AIMP). Secondo la giurisprudenza, l'art. 55 cpv. 2 AIMP è appli- cabile a tutti i casi in cui la persona perseguita solleva un'obiezione di natu- ra politica; quando ella pretende che i fatti descritti nella domanda sono dei delitti politici puri (o assoluti), dei delitti politici relativi o delle infrazioni con- nesse a tali delitti (art. 3 cpv. 1 AIMP); quando ella allega che la domanda tende in realtà a perseguirla a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità (art. 2 lett. b AIMP) o ancora che uno di questi motivi arrischia di aggravare la sua situazione nello Stato estero (art. 2 lett. c AIMP; art. 3 n. 2 CEEstr; DTF 111 Ib 138 consid. 1; sentenze del Tribunale federale 1A.267/2005 del 14 dicembre 2005, consid. 2; 1A.172/2006 e 1A.206/2006 del 7 novembre 2006, consid. 1.1 non pubbli- cato in DTF 132 II 469). La Corte dei reclami penali statuisce quale prima istanza solo sull'obiezione relativa al carattere politico del reato, mentre la decisione di prima istanza in merito alla sussistenza delle altre condizioni per l'estradizione compete all'UFG (v. DTF 128 II 355 consid. 1.1; TPF 2008 24 consid. 1.2).

L'opponente alla proposta dell'UFG (in seguito: opponente) sostiene che il perseguimento penale estero arrischia di aggravare la sua situazione a causa della sua appartenenza all'etnia curda e della sua attività politica in

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Turchia. In virtù dell'art. 55 cpv. 2 AIMP, la Corte dei reclami penali è dun- que competente per statuire in prima istanza sull'obiezione di reato politico.

2. L'opponente ritiene che la richiesta di estradizione presentata dalla Turchia abbia un carattere politico e sia per questo da respingere. Egli avrebbe su- bito diverse minacce da parte della polizia turca a causa della sua apparte- nenza all'etnia curda, persecuzioni ed angherie di cui non potrebbe tuttavia apportare le prove, a suo dire inesigibili. Egli afferma di provenire da una famiglia i cui componenti avrebbero in gran parte ottenuto asilo politico in vari Stati europei, tra i quali la Svizzera, dove risiederebbe il padre.

L'UFG, dal canto suo, afferma che l'opponente non avrebbe fornito alcun elemento concreto che permetterebbe di supporre che egli sarebbe ricerca- to a livello internazionale per celati motivi, riguardanti segnatamente la sua appartenenza al gruppo etnico curdo. Egli non sostanzierebbe nemmeno quanto sostenuto, ossia che egli sarebbe stato condannato giacché curdo.

2.1 In virtù dell'art. 1 CEEstr le Parti Contraenti si obbligano a estradarsi reci- procamente gli individui perseguiti per un reato o ricercati per l’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza dalle autorità giudiziarie della Par- te richiedente. Danno luogo all’estradizione i fatti che le leggi della Parte ri- chiedente e della Parte richiesta puniscono con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà di un massimo di almeno un anno o con una pena più severa (cfr. anche art. 35 cpv. 1 lett. a AIMP). Quando la condanna a una pena è stata pronunciata o una misura di sicurezza è stata inflitta sul territorio della Parte richiedente, la sanzione presa deve essere di almeno quattro mesi (art. 2 n. 1 CEEstr;).

L’estradizione non sarà concessa, se il reato, per il quale essa è domanda- ta, è considerato dalla Parte richiesta come un reato politico o come un fat- to connesso a un siffatto reato (art. 3 n. 1 CEEstr; art. 3 cpv. 1 AIMP). La stessa regola sarà applicata, se la Parte richiesta ha motivi seri per credere che la domanda d’estradizione motivata con un reato di diritto comune è stata presentata con lo scopo di perseguire o di punire un individuo per considerazioni di razza, di religione, di nazionalità o di opinioni politiche o che la condizione di questo individuo arrischi di essere aggravata per l’uno o l’altro di questi motivi (art. 3 n. 2 CEEstr; art. 2 lett. b e c AIMP).

Secondo la giurisprudenza, costituisce un delitto politico assoluto quello di- retto esclusivamente contro l'organizzazione sociale e politica dello Stato; tipici sono gli atti tendenti al rovesciamento dello Stato (sedizione, colpo di Stato, alto tradimento). Costituisce un delitto politico relativo il reato di dirit- to comune che riveste nondimeno un carattere politico preponderante: de-

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ve essere stato commesso nel quadro di una lotta per o contro il potere. In- fine, per fatto connesso ad un'infrazione politica s'intende l'atto punibile se- condo il diritto comune, ma che beneficia pure di una certa immunità in quanto compiuto parallelamente a un delitto politico, generalmente per pre- parare, facilitare, garantire o mascherare la commissione di quest'ultimo (DTF 130 II 337 consid. 3.2 e giurisprudenza citata).

La persona oggetto di una richiesta d'estradizione che invoca la violazione degli art. 3 n. 2 CEEstr e 2 lett. b AIMP non può limitarsi a denunciare una situazione politico-giuridica particolare; ella deve rendere verosimile l'esi- stenza di un rischio serio e oggettivo di un trattamento discriminatorio vieta- to (DTF 115 Ib 68 consid. 5a; 109 Ib 317 consid. 16c). Non è nemmeno sufficiente pretendere che la procedura penale condotta all'estero s'inscri- verebbe in un quadro di un regolamento di conti tendente ad eliminarlo dal- la scena politica (DTF 123 II 161 consid. 6b, 511 consid. 5b; 122 II 373 consid. 2a). La persona ricercata deve al contrario fornire elementi concreti che permettano di supporre ch'ella sarebbe perseguita per celati motivi, ri- guardanti segnatamente le sue opinioni politiche (DTF 132 II 469 con- sid. 2.4; 129 II 268 consid. 6.3).

2.2 Quando una persona oggetto di una richiesta di estradizione ha formulato una domanda d'asilo in Svizzera, l'autorità che accorda l'estradizione deve evitare che gli obblighi convenzionali in materia d'estradizione entrino in conflitto con gli obblighi della Svizzera derivanti dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30). Essa deve quindi statuire riservando il caso in cui l'asilo dovesse essere accordato (DTF 122 II 373 consid. 2d). In questo ambito si inserisce anche l'art. 55a AIMP, giusta il quale se la per- sona perseguita ha presentato una domanda di asilo ai sensi della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo, l'UFG e le autorità di ricorso decidono in meri- to all'estradizione tenendo conto degli atti della procedura d'asilo. Se l'asilo è già stato accordato, l'autorità d'estradizione è vincolata da tale decisione e non vi è più spazio per un'estradizione (principio di non respingimento, art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati; DTF 132 II 469 consid. 2.5; sentenza del Tribunale federale 1A.267/2005 del 14 dicembre 2005, consid. 3). Quando invece l'asilo è stato rifiutato mediante una decisione cresciuta in giudicato, il TPF, adito mediante un'obiezione di reato politico, non può fare astrazione da questa decisione, nella misura in cui le condi- zioni per il riconoscimento dello statuto di rifugiato dipendono da criteri ana- loghi a quelli che sono previsti dall'art. 3 n. 2 CEEstr (DTF 122 II 373 con- sid. 2d). Certo, nell'ambito dell'art. 55 AIMP il TPF statuisce liberamente. Tuttavia, al fine di evitare decisioni contraddittorie, esso non si scosta di principio dai fatti constatati nel quadro della procedura d'asilo – riservati eventuali fatti nuovi – e non si scosta nemmeno senza ragione dai conside- randi che hanno portato al rifiuto dell'asilo (v. anche sentenze del Tribunale

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federale 1A.89/1995 del 16 maggio 1995; 1A.268/1994 del 26 gennaio 1995, consid. 6c; 1A.127/1990 del 18 dicembre 1990, consid. 2; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, pag. 661 n. 707, pag. 214 e seg. n. 218, pag. 191

n. 196).

2.3 Con decisione del 4 luglio 2014 l'UFM ha respinto la domanda d'asilo pre- sentata dall'opponente (v. act. 3.1). Nell'analisi relativa alla sua qualità di ri- fugiato (v. art. 3 legge sull'asilo [LAsi; RS 142.31]), l'UFM constata anzitutto che A. è stato condannato dal Tribunale di Konya a una pena di sei anni e otto mesi per aver partecipato, il 29 dicembre 2010, a una rapina a mano armata. Nella sua decisione l'UFM rileva come gli atti a disposizione, in par- ticolare la richiesta d'estradizione delle autorità turche, la suddetta senten- za del Tribunale di Konya, nonché tutti i verbali di audizione dell'estradan- do, "non permettono di giungere ad una conclusione diversa da quella se- condo cui" egli "è stato condannato in modo legittimo per il reato commes- so". Il codice penale turco prevede per la partecipazione a una rapina a mano armata una pena compresa fra dieci e quindici anni di carcere. Dopo aver considerato diversi fattori, il Tribunale di Konya l'ha comunque con- dannato a una pena inferiore a tale soglia, ossia sei anni e otto mesi. Se- condo l'UFM egli ha potuto usufruire di tutte le garanzie di un processo e- quo. In effetti, ha partecipato personalmente alle deliberazioni in occasione della procedura di prima istanza, è stato affiancato durante tutto il processo da rappresentanti legali, dapprima uno messo a sua disposizione d'ufficio e in seguito da un avvocato di sua scelta, ed è anche stato rimesso in libertà il 5 maggio 2011 dopo la sentenza di prima istanza. In considerazione di questi fatti, secondo l'UFM, le autorità giudiziarie turche hanno agito in mo- do legittimo (v. act. 3.1 pag. 5). Per quanto riguarda più specificatamente la censura secondo la quale le autorità turche avrebbero condannato l'oppo- nente a causa della sua appartenenza all'etnia curda e delle sue attività procurde, l'UFM dichiara che "tale affermazione non è corroborata da nes- sun elemento negli atti. Difatti, né la sentenza del Tribunale, né le sue stes- se affermazioni rese durante le sue audizioni permettono di giungere a tale conclusione". Nei suoi considerandi, il Tribunale in questione "ha palese- mente tenuto conto puramente del suo comportamento nel quadro della commissione del reato penale. Il Tribunale è giunto alla sua condanna in conformità a considerandi oggettivi senza tenere conto in nessun modo delle sue origini etniche e quindi senza alcuna discriminazione". La con- danna stessa permette, secondo l'UFM, di giungere alla stessa conclusione "poiché tiene conto di diversi fattori di riduzione della pena, la quale infine, come detto, è rimasta sotto la soglia prevista dalla Legge turca per il reato in questione". La condanna dal Tribunale di Konya "rappresenta un atto le- gittimo da parte delle autorità giudiziarie turche" e non sussiste alcun ele- mento agli atti che permetterebbe di considerare che le autorità intendano

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perseguirlo "per uno dei motivi elencati nella lista esaustiva dell'art. 3 LAsi per la concessione della qualità di rifugiato" (v. ibidem pag. 6). In definitiva, dopo aver respinto tutte le censure dell'opponente, l'UFM ha ritenuto che le dichiarazioni di quest'ultimo non soddisfano le condizioni richieste per il ri- conoscimento della qualità di rifugiato, per cui la domanda di asilo è stata respinta (v. ibidem pag. 8).

2.4 Nella fattispecie, dopo aver richiamato ed esaminato l'incarto dell'UFM con- formemente all'art. 55a AIMP, questa Corte ritiene che non vi siano ragioni particolari o fatti nuovi che imporrebbero di discostarsi dalle fondate consi- derazioni e conclusioni dell'UFM. Occorre del resto rilevare che l'unico mezzo di prova presentato dall'opponente a sostegno della propria tesi cir- ca l'asserita natura politica del perseguimento a suo carico, ossia il manda- to d'arresto in contumacia che sarebbe stato rilasciato dal Tribunale di Ci- hanbeyli con l'accusa di "propaganda per un'organizzazione terroristica" consegnato dal predetto alle autorità elvetiche in occasione della sua audi- zione del 7 maggio 2014, dopo un'approfondita analisi da parte dell'UFM, si è rivelato un documento completamente e, a tratti, grossolanamente falso (v. ibidem pag. 4; atto A67/11 incarto UFM). Già in occasione dell'arresto, avvenuto il 23 novembre 2013, aveva dichiarato in maniera contraria al ve- ro, di avere ricevuto l'asilo in Italia, aggiungendo: "ma non voglio dire per quale ragione" (act. 1.4 pag. 2). Certo durante l'interrogatorio del giorno successivo in presenza della sua patrocinatrice di fiducia, confrontato con la documentazione del Ministero dell'interno della Repubblica italiana (Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazio- nale: in seguito la Commissione territoriale) stando alla quale non gli è sta- to riconosciuto lo status di rifugiato, si è corretto dicendo che le autorità ita- liane "hanno comunque rilasciato un permesso di soggiorno per motivi u- manitari" (act. 1.5 pag. 3), precisazione, quest'ultima, che poteva senz'altro essere già fatta il 23 novembre 2013. Nel verbale delle dichiarazioni rese nell'audizione personale davanti alla Commissione territoriale, pur ammet- tendo di avere una condanna penale a suo carico (mentre nella sua audi- zione del 7 maggio 2014 di fronte al responsabile dell'UFM, ha addirittura affermato di essere venuto a sapere della condanna soltanto dopo il fermo in Svizzera, atto A64/21, pag. 4) egli ha sostenuto che questa fosse esclu- sivamente da ricondurre alla frequentazioni di suoi amici curdi (v. act. 1.5 doc. pag. 3), fornendo già in quell'occasione informazioni lacunose e distor- te, le quali hanno portato le autorità italiane a nutrire "fondati dubbi in ordi- ne alla veridicità ed alla credibilità di quanto asserito, ed alla fondatezza della richiesta [d'asilo]" (act. 1.5 doc. B). Per il resto anche di fronte alle au- torità svizzere si è sostanzialmente limitato ad affermare di temere di esse- re perseguitato per la sua attività di volantinaggio e per il fatto di essere simpatizzante del PKK, contestando altresì di avere commesso direttamen- te la rapina a mano armata in questione (v. act. 1.5 pag. 3), la quale sareb-

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be stata commessa da altre tre persone con lui presenti sul luogo del reato (v. act. 1.4 pag. 3). Anche per quanto riguarda le garanzie processuali di cui l'estradando ha beneficiato in Turchia non si può che confermare quan- to accertato dall'UFM. Dalla documentazione a sostegno della domanda formale di estradizione (della cui piena conformità alle condizioni previste all'art. 12 CEEstr risp. agli art. 28 e 41 AIMP non vi è alcun dubbio) traspa- re come egli abbia partecipato di persona ai dibattimenti davanti alla Corte delle assise criminali di Konya, nel corso dei quali è stato difeso da due av- vocati, ovvero C. e D. Il fatto di avere beneficiato di una difesa durante il processo non è del resto contestato dall'opponente, che l'ha ancora con- fermato durante l'audizione del 7 maggio 2014 dinanzi al collaboratore dell'UFM (atto 64/21 incarto UFM, pag. 4, 10 e seg.), dopo averlo già rileva- to nell'interrogatorio 24 novembre 2013 davanti al Procuratore pubblico, in cui egli ha esplicitamente confermato di essere stato presente al processo e di essere stato assistito da due avvocati (v. act. 1.5 pag. 2). Sapere se gli avvocati in questione siano intervenuti come legali di fiducia o come difen- sori d'ufficio non è certo decisivo poiché, come rettamente sottolineato dall'UFG nella sua decisione di estradizione (v. act. 1.2 n. 6.2), una difesa sufficiente ai sensi dell'art. 6 CEDU è garantita in entrambi i casi. L'estra- dando ha anzi ammesso esplicitamente di essere stato difeso "in modo a- deguato" (atto A64/21, pag. 12), per cui se veramente riteneva che la poli- zia volesse in qualche modo incastrarlo per sue presunte attività politiche condannandolo "a dodici anni" di carcere (v. atto A64/21, pag. 17) non si vede come mai non vi sia alcuna traccia agli atti di questa tesi (v. in partico- lare la deposizione difensiva di cui in act. 1.8 pag. 18 e seg.), tanto più che l'estradando ha ammesso di essere rimasto in contatto con uno dei suoi avvocati (v. atto A64/21, pag. 16), il quale avrebbe certamente potuto certi- ficare questo fatto, se ciò fosse stato vero. Concludendo non vi è nessuna ragione di ritenere che il processo sia inficiato da finalità di perseguimento politico, né si vede del resto come la rapina a scopo di lucro di un cellulare di proprietà di un giovane, minorenne all'epoca dei fatti, possa essere in qualche modo messo in relazione con manifestazioni a favore del PKK o le pretese attività di volantinaggio per cui l'estradando sostiene di essere per- seguitato. Nemmeno il fatto, ribadito dall'opponente in sede di osservazioni (v. act. 4 pag. 2), di provenire da una famiglia "i cui componenti hanno in gran parte ottenuto asilo politico in vari stati europei" può modificare detta conclusione, visto che il giudice dell'estradizione è chiamato a giudicare si- tuazioni concrete ed individuali, valutando se emergono indizi di un rischio serio e oggettivo di un trattamento discriminatorio vietato (v. supra consid. 2.1). Orbene di tutto questo non vi è traccia nella fattispecie né lo stesso opponente sostiene di essere discriminato per i contatti con questi altri fa- migliari in Europa. In realtà anche questo argomento si rivela privo di qual- siasi consistenza, visto che equivarrebbe a sostenere che il fatto stesso di

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avere famigliari con lo statuto di rifugiato politico, diventa ostacolo all'estra- dizione per reati di palese natura comune, come la rapina qui in esame.

L'obiezione di reato politico sollevata dall'opponente va pertanto respinta e l'estradizione, per altro non contestata sotto il profilo dei suoi restanti requi- siti, non può che essere confermata.

3. La decisione adottata in base all'art. 55 cpv. 2 AIMP, in quanto decisione di prima istanza (v. supra consid. 1.3), non sottostà alle norme concernenti la procedura di ricorso giusta gli art. 44 e segg. PA, applicabili in virtù del rin- vio di cui all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP, motivo per cui non possono essere accollate spese giusta l'art. 63 cpv. 1 PA né essere assegnate ripetibili giu- sta l'art. 64 PA (v. anche, mutatis mutandis, TPF 2007 99 consid. 4.3), ri- servata la decisione dell'UFG in merito alla richiesta di assistenza giudizia- ria nell'ambito della procedura di estradizione (v. act. 1.14 e act. 1.2 pag. 7).

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. L'obiezione di reato politico è respinta e l'estradizione è confermata. 2. Non vengono prelevate spese.

Bellinzona, 25 agosto 2014

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria - Avv. Laura Rigato

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati viola- ti elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).