Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; decisione di estradizione (art. 55 AIMP)
Sachverhalt
A. Il 9 marzo 2023, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Milano ha spiccato un ordine di carcerazione nei confronti di A. nell’ambito del procedimento SIEP n. 123/2023, finalizzato all’esecuzione di una pena com- plessiva di 6 anni e 9 mesi di reclusione a seguito di svariate sentenze per reati patrimoniali commessi nell’ambito della vendita di automobili (v. RR.2023.92, in act. 6.1).
B. In data 17 maggio 2023, il Ministero della giustizia italiano, basandosi sull’ordi- nanza di cui sopra, ha richiesto alla Svizzera l’arresto e l’estradizione di A. (v. ibidem).
C. Il 22 maggio 2023, l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradizione trasmesso al Ministero pubblico del Can- tone Ticino (v. RR.2023.92, act. 6.2 e 6.3), il quale ha posto il predetto in deten- zione estradizionale il 31 maggio seguente (v. RR.2023.92, act. 6.5). A. ha con- fermato di essere la persona ricercata dalle autorità italiane, opponendosi tut- tavia a un’estradizione in via semplificata (v. RR.2023.92, act. 6.6).
D. Mediante decisione del 15 giugno 2023, l'UFG ha concesso l'estradizione di A. all'Italia (punto 1 del dispositivo), respingendo sia la richiesta di scarcerazione con l’adozione di misure sostitutive (punto 2 del dispositivo) che quella di gra- tuito patrocinio (punto 3 del dispositivo; v. RR.2023.92, act. 1.1).
E. Il 28 giugno 2023, A. ha interposto ricorso al Tribunale penale federale avverso la predetta decisione, chiedendo che “la decisione dell’UFP (recte: UFG) è an- nullata in punto al dispositivo 2 e ad A. è concessa l’adozione delle misure so- stitutive idonee quali (collocamento in semi libertà con facoltà di lavorare ed utilizzare strumenti informatici; oppure la consegna dei documenti di legittima- zione, l’obbligo di risiedere nella sua abitazione di Z., Lugano, con l’obbligo di annunciarsi a un ufficio pubblico) se del caso con la disposizione di apparecchi tecnici ex art. 237 cpv. 3 CPP” (RR.2023.92, act. 1, pag. 7).
F. Con osservazioni del 5 luglio 2023, l’UFG ha postulato la reiezione del gravame, rinviando integralmente alla decisione impugnata (v. RR.2023.92, act. 6).
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G. Invitato a replicare nell’ambito della summenzionata procedura (v. incarto RR.2023.92, act. 7), il ricorrente è rimasto silente.
H. In data 19 luglio 2023, l’insorgente ha presentato un secondo gravame dinanzi a questa Corte, chiedendo che la decisione dell’UFG sia “annullata in punto ai dispositivi 1 e 3”, per cui “la decisione di estradizione 15/19 giugno 2023 dell’UFG è annullata” e “ad A. è concesso gratuito patrocinio con effetto retroat- tivo al 31 maggio 2023” (RR.2023.100, act. 1, pag. 5).
I. Con osservazioni del 24 luglio 2023, l’UFG ha postulato la reiezione anche di tale gravame (v. RR.2023.100, act. 5).
J. Invitato a replicare entro il 7 agosto 2023 (v. RR.2023.100, act. 6), il ricorrente è rimasto silente.
Le argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudi- ziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 LOAP, la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposti entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (v. art. 50 cpv. 1 PA), i ricorsi del 28 giugno e 19 luglio 2023 sono tempestivi. In qualità di estradando il ricorrente è manife- stamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).
E. 1.2 Nella misura in cui i due ricorsi concernono la stessa decisione di estradizione del 15 giugno 2023 e la medesima persona, per motivi di economia processuale si giustifica di procedere alla congiunzione delle cause in questione e di pro- nunciare un unico giudizio (in questo ambito v. DTF 126 V 283 consid. 1; sen- tenza del Tribunale federale 1C_89-93/2012 del 9 febbraio 2012 consid. 1; BOVAY, Procédure administrative, 2a ediz. 2015, pag. 606; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ediz. 2013, n. 927).
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E. 1.3 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzi- tutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizio- nale alla CEEstr del 17 marzo 1978 (PA II CEEstr; RS 0.353.12), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, dal Terzo Protocollo addizionale alla CEEstr del 10 novembre 2010 (PA III CEEstr; RS.0353.13), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicem- bre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016, nonché dal Quarto Protocollo addizionale alla CEEstr del 20 settembre 2012 (PA IV CEEstr; RS 0.353.14), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016. Di rilievo sono inoltre, a partire dal 12 dicembre 2008, gli art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n° CELEX 42000A0922(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62; testo non pub- blicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi set- toriali con l’UE”, 8.1 Allegato A; https://www.admin.ch/opc/it/european-union/in- ternational-agreements/008.html) unitamente al regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novembre 2018 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il re- golamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la de- cisione 2010/261/UE della Commissione, segnatamente gli art. 26-31 (n. CELEX 32018R1862; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 312 del 7 di- cembre 2018, pag. 56-106; “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l'UE”, 8.4 Sviluppi dell'acquis di Schengen), così come, a partire dal 5 novembre 2019, le disposizioni della Convenzione del 27 settembre 1996 relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea (Convenzione sull’estradizione UE; n° CELEX 41996A1023(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 313 del 23 ottobre 1996, pag. 12-23, “Raccolta dei testi giuridici ri- guardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.2 Allegato B) che in applicazione della Decisione 2003/169/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003 (n° CELEX 32003D0169; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 67 del 12 marzo 2003, pag. 25 e seg., “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.2 Allegato B) costituiscono uno sviluppo dell’acquis di Schengen (ov- vero gli art. 2, 6, 8, 9 e 13 nonché l’art. 1, per quanto pertinente agli altri articoli). Restano impregiudicate disposizioni più favorevoli all’assistenza in vigore tra le parti (art. 59 n. 2 CAS; art. 1 n. 2 Convenzione sull’estradizione UE).
E. 1.4 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale
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(cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordi- nanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
E. 2 Il ricorrente contesta la fondatezza della domanda di estradizione, sostenendo che la stessa si basa su fatti incompleti e lacunosi, nella misura in cui non ter- rebbe conto dell’istanza per il riconoscimento del vincolo della continuazione in fase di esecuzione da lui presentata in Italia in data 2 maggio 2023. Respin- gendo tale contestazione, l’UFG sarebbe incorso in un manifestamente errato apprezzamento dei fatti e avrebbe pertanto abusato del proprio potere di ap- prezzamento.
E. 2.1 Giusta gli art. 12 n. 2 lett. b CEEstr e 28 cpv. 3 lett. a AIMP, la domanda d'e- stradizione deve essere accompagnata da un esposto dei fatti per i quali l'estra- dizione è postulata, indicando nella maniera più esatta possibile il tempo e il luogo del loro compimento, la loro qualificazione legale e il riferimento alle di- sposizioni legali loro applicabili (v. anche art. 10 cpv. 2 OAIMP). Ciò deve per- mettere all'autorità richiesta di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza. Essa deve segnatamente poter controllare che la condizione della doppia punibilità sia rispettata. L'autorità richiedente non è in ogni caso tenuta a fornire prove a sostegno delle sue allegazioni. L’autorità richiesta non esamina le questioni di fatto, né si pronuncia sulla colpevolezza dell'estradando, né procede alla valutazione delle prove; essa è legata all'esposto dei fatti pre- sentato nella domanda, nella misura in cui questa non presenti errori manifesti, lacune o contraddizioni immediatamente rilevabili (v. DTF 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid 5b pag. 121 e seg.).
E. 2.2 In concreto, l’autorità rogante ha trasmesso alle autorità elvetiche le sentenze a carico dell’estradando, dalle quali si evincono in maniera chiara i fatti, riassunti dall’UFG nella decisione impugnata, per i quali il predetto è stato condannato in maniera definitiva. Ciò è senz'altro sufficiente per adempiere ai requisiti posti dalle normative e dalla giurisprudenza sopra menzionate (v. supra consid. 2.1). Nonostante l’istanza per il riconoscimento del vincolo della continuazione in fase di esecuzione del 2 maggio 2023 presentata in Italia dall’estradando, l’au- torità rogante non ha del resto ritirato o modificato la propria domanda di estra- dizione, precisato che, fosse anche tale istanza accolta in Italia e la pena dimi- nuita, ciò non inciderebbe sulla validità della decisione di estradizione, dato che al ricorrente rimarrebbe in ogni caso una pena relativamente importante da scontare. La censura va quindi disattesa.
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E. 3 L’insorgente chiede l’adozione di misure sostitutive della detenzione, negando l’esistenza del pericolo di fuga. Egli contesta sia di essersi sottratto all’esecu- zione della pena in Italia sia di trovarsi in una situazione finanziaria che gli per- metterebbe la fuga verso Paesi che non concedono l’estradizione. Egli sarebbe venuto in Svizzera per ragioni professionali, fondando una ditta e assumendo collaboratori. A suo dire, “unica possibilità di poter mantenere la ditta e i colla- boratori è che egli possa lavorare. Nel regime detentivo attuale ciò è impossibile (…)” (RR.2023.92, act. 1, pag. 5).
E. 3.1 Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la car- cerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcera- zione rimane l’eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 348 e n. 350; HEIMGARTNER, Auslieferungsrecht, 2002, pag. 57). L’ordine di arresto in vista di estradizione può tuttavia essere annullato, rispet- tivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all’estradizione né comprometterà l’istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediata- mente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le per- mettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non per- vengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o ancora se l’estradizione ap- pare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). La sussistenza dei presupposti che giustificano l’annullamento dell’ordine di arresto, rispettiva- mente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l’impegno assunto dalla Svizzera di consegnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudicato – le persone per- seguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (art. 1 CEEstr). In questo senso, la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace a con- dizioni più rigorose di quelle applicabili in materia di carcerazione preventiva (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).
E. 3.2 La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione estra- dizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II 306 con- sid. 2.4-2.5). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo di negare la scarcerazione di una persona i cui legami con la Svizzera erano indiscussi (ti- tolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da diciotto anni, spo- sato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e otto anni, entrambi di nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Ticino), essendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna a una pena privativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanziarie in cui l'interessato lasciava la moglie e i figli permettevano di considerare che il rischio di fuga fosse a tal punto inverosimile da poter essere scongiurato tramite l'adozione di misure sostitutive
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(sentenza del Tribunale federale 8G.45/2001 del 15 agosto 2001 consid. 3a). In un altro caso, è stato considerato che l'ampiezza dell'attività delittuosa (costitu- zione di un'associazione criminale allo scopo di perpetrare truffe fiscali) e l'eventualità di una pena privativa della libertà di lunga durata costituivano ele- menti sufficienti a rendere verosimile il rischio che il reclamante potesse sot- trarsi all'estradizione, sebbene egli avesse legami importanti con la Svizzera, essendo titolare di un permesso B, coniugato con una cittadina svizzera e stesse per diventare padre. Tale rischio, acutizzato dalla sua giovane età, non veniva sminuito dal fatto che, come ritenuto anche nelle altre cause, fosse a conoscenza del suo perseguimento e non fosse nondimeno fuggito: soltanto con l'ordine di arresto in vista d'estradizione si erano infatti concretizzate sia le accuse sia la possibilità effettiva di essere estradato (sentenza del Tribunale federale 8G.49/2002 del 24 maggio 2002 consid. 3b). Tenuto conto di questa giurisprudenza, il Tribunale penale federale ha quindi confermato l'esistenza del pericolo di fuga nel caso di una persona perseguita con moglie, due bambini (di sette anni e mezzo e due anni e mezzo) e altri parenti in Svizzera (sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.45 del 20 dicembre 2005 consid. 2.2.2). Me- desimo esito nel caso di una persona ininterrottamente residente in Svizzera per dieci anni, con moglie e quattro bambini, di un anno e mezzo, tre, otto e diciotto anni (sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.8 del 7 aprile 2005 consid. 2.3) e in quello di una persona ininterrottamente in Svizzera da dieci anni, con la sua compagna e gli amici più stretti (sentenza del Tribunale penale federale BH.2006.4 del 21 marzo 2006 consid. 2.2.1). In una sentenza del 24 novembre 2009 il Tribunale penale federale ha per contro ordinato la liberazione di un uomo di 76 anni residente in Francia accusato negli Stati Uniti di aver commesso in quel Paese, nel 1978, atti sessuali con una minorenne, e adottato misure sostitutive della detenzione (sentenza del Tribunale penale fe- derale RR.2009.329, parzialmente pubblicata in RStrS - BJP 1/2010 pag. 9). In quell'occasione, l'autorità giudicante ha considerato che il pericolo di fuga non era così marcato da impedire l'adozione di misure sostitutive della detenzione (v. ibidem consid. 6.3). Visto anche che la pena massima comminata all'estero era di due anni di detenzione, il Tribunale ha ritenuto che il pagamento di una elevata cauzione corrispondente alla metà dei beni patrimoniali dell'estradando, unitamente all'utilizzo di un braccialetto elettronico ("Electronic Monitoring"; sull'applicabilità di questo sistema di sorveglianza v. DTF 136 IV 20), costitui- vano misure atte a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329 del 24 novembre 2009 consid. 6.6.6). Parimenti, il Tribunale federale ha ordinato la liberazione di una donna americana di 47 anni residente a Zurigo dal 1955, con stretti legami affettivi e professionali in Svizzera. L'Alta Corte ha considerato che le precarie condizioni di salute della donna, unitamente al fatto che la stessa, una volta al corrente dell'inchiesta pe- nale in Italia e dell'ordine di arresto spiccato nei suoi confronti dalle autorità di quel Paese, non abbia intrapreso nulla per lasciare la Svizzera, fossero ele- menti importanti per concludere che il pericolo di fuga era estremamente
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esiguo. Quest'ultimo è stato in definitiva scongiurato con l'adozione di misure sostitutive quali il deposito di una cauzione di fr. 50'000.– nonché la consegna dei documenti d'identità (v. sentenza del Tribunale federale 8G.76/2001 del 14 novembre 2001 consid. 3c).
E. 3.3 In concreto, non si è manifestamente in presenza di circostanze particolari che imporrebbero di derogare, in via eccezionale, alla regola della carcerazione. Il ricorrente è cittadino italiano, ha 39 anni e risiede in Svizzera da poco più di 5 mesi, dove esercita un’attività imprenditoriale con cinque collaboratori, ma non sembra avere altri legami, segnatamente familiari, con il nostro Paese. Dinanzi al Procuratore pubblico ticinese, egli ha dichiarato di percepire uno stipendio lordo di fr. 10'000.– (v. RR.2023.92, act. 6.6, pag. 5). Vista la predetta giurispru- denza (v. anche sentenze del Tribunale penale federale RR.2011.133 del 29 giugno 2011 consid. 3; RR.2011.88 del 15 aprile 2011 consid. 7; RR.2011.45 del 9 marzo 2011 consid. 4.4; ZIMMERMANN, op. cit., n. 348 pag. 379) e l’impor- tante pena residua di 6 anni e 9 mesi ancora da scontare, basata su sentenze italiane cresciute in giudicato, i motivi addotti non sono sufficienti per negare il pericolo di fuga. Si ribadisce che il fatto che egli abbia presentato alle autorità italiane, in data 2 maggio 2023, un’”istanza per il riconoscimento del vincolo della continuazione in fase di esecuzione” non ha nessuna influenza sull’esito della presente procedura, anche perché la pena da scontare, dovesse essere ridimensionata, rimarrebbe comunque importante (v. RR.2023.92, act. 1, pag. 2). Nonostante la sua situazione professionale, di fronte alla possibilità di un'e- stradizione all'Italia, dove deve scontare una pena relativamente lunga, persiste un marcato pericolo che l'estradando tenti di sottrarsi alla giustizia, anche per- ché dinanzi alle autorità elvetiche egli ha dichiarato di percepire uno stipendio lordo mensile di fr. 10'000.–, per cui è ipotizzabile, come rettamente osservato dall’UFG, ch’egli disponga di sufficienti risorse finanziarie per organizzare un’eventuale fuga.
Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, le misure sostitutive della de- tenzione proposte (v. supra Fatti lett. E) non sono di per sé sufficienti a scon- giurare un pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329 consid. 1.1.2 e riferimenti citati). Il versamento di una cauzione, qui comunque non richiesto dal ricorrente, seppur combinato con la sorve- glianza tramite braccialetto elettronico, avrebbe anch'esso solo un'incidenza mi- nima sul pericolo in questione. Per quanto concerne la cauzione, il Tribunale federale ha precisato che l'assenza di una dettagliata esposizione della situa- zione finanziaria dell'estradando impedisce all'autorità preposta di fissare l'im- porto della cauzione, ritenuto pure che, mancando dati completi, anche una cauzione elevata non sarebbe sufficiente a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale federale 8G.11/2003 del 21 febbraio 2003 consid. 5;
v. anche sentenza del Tribunale penale federale RR.2010.76 del 5 maggio 2010 consid. 4.3). Le censure in questo ambito vanno pertanto disattese.
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E. 4 Sulla base dell'incarto, non sono ravvisabili altri motivi che permetterebbero di ordinare la scarcerazione dell'estradando. In definitiva, sussistendo un reale pe- ricolo di fuga e in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno limitativa della libertà personale, il provvedimento impugnato non può es- sere considerato lesivo del principio della proporzionalità. Non vi è quindi ra- gione di scarcerare l'estradando ordinando misure cautelari sostitutive.
E. 5 Il ricorrente contesta infine il rifiuto del gratuito patrocinio da parte dell’UFG. Precisato che il reddito mensile di fr. 10'000.– da lui percepito sarebbe lordo e che da tale importo occorrerebbe dedurre gli oneri sociali e la trattenuta per la locazione pari a fr. 2'000.–, egli postula il gratuito patrocinio con effetto retroat- tivo al 31 maggio 2023.
E. 5.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patro- cinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). L’esame della situazione finanziaria del richiedente è riferito al momento in cui l’istanza è presentata (v. DTF 141 III 369 consid. 4.1; sentenza del Tribunale federale 6B_304/2021 del 12 aprile 2021 consid. 3). La parte che richiede l'assistenza giudiziaria ha il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto possibile, comprovati, sul proprio reddito, pa- trimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Essa è obbligata a cooperare: l’autorità confrontata con la domanda non è obbligata a chiarire da sola i fatti ivi contenuti né a verificare d’ufficio le allegazioni dell’istante (v. sentenze del Tri- bunale federale 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; 5A_716/2018 del 27 novembre 2018 consid. 3.2; 9C_784/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 2). Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'im- magine fedele, completa e coerente della situazione finanziaria del richiedente (v. DTF 135 I 221 consid. 5.1). In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficientemente sostanziato o dimostrato lo stato di indigenza (v. DTF 125 IV 161 consid. 4a; sentenze 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; sentenze del Tribunale penale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014 consid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006 consid. 6.1; cfr. anche HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 59a e 59b ad art. 132 CPP; BÜHLER, Die Prozessarmut, in C. Schöbi [ed.], Gerichts- kosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, 2001, pag. 189 e segg.).
E. 5.2 In concreto, si ribadisce che il ricorrente, titolare di tutte le quote della B. Sagl, società con cinque dipendenti (v. RR.2023.100, act. 5.6, pag. 5), ha dichiarato di percepire uno stipendio mensile di fr. 10'000.– (v. supra consid. 3.3). Nel suo gravame del 19 luglio 2023, egli rammenta che tale importo è lordo e che oc- corre detrarre “la deduzione degli oneri sociali e della trattenuta per la locazione pari a CHF 2'000.-“ (RR.2023.100, act. 1 pag. 4). Ora, anche lordo, tale
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stipendio mensile non permette di certo di affermare che il ricorrente sia indi- gente e che non possa far fronte alle spese legali legate alla procedura estradi- zionale. Dinanzi all’UFG, egli non ha sostanziato altri particolari oneri (spese e/o debiti) che ne pregiudicherebbero la sua situazione finanziaria. Egli ha del resto versato l’anticipo delle spese di fr. 3'000.– richiestogli da questa Corte nell’ambito del gravame del 28 giugno 2023 (v. RR.2023.92, act. 8), senza in- vocare problemi finanziari e senza presentare una domanda di assistenza giu- diziaria gratuita. Dovesse il punto 3 delle conclusioni presentate col ricorso del 19 luglio 2023 essere inteso anche quale domanda di assistenza giudiziaria gratuita nell’ambito della presente procedura di ricorso (v. RR.2023.100, act. 1, pag. 5), varrebbero naturalmente le medesime considerazioni di cui sopra, per cui la domanda andrebbe disattesa per gli stessi motivi. In definitiva, non avendo l’estradando dimostrato la propria indigenza, il rifiuto dell’UFG di con- cedere il gratuito patrocinio nell’ambito della procedura estradizionale non pre- sta il fianco a critiche. Anche tale censura va quindi respinta.
E. 6 In conclusione, i ricorsi vanno respinti e la decisione impugnata integralmente confermata.
E. 7 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 3'000.–. Essa è coperta dall’anticipo delle spese di fr. 3'000.– già versato.
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Dispositiv
- Le cause RR.2023.92 e RR.2023.100 sono congiunte.
- I ricorsi del 28 giugno e 19 luglio 2023 sono respinti.
- La tassa di giustizia di fr. 3'000.– è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese di fr. 3'000.– già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 17 agosto 2023 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Giorgio Bomio-Giovanascini e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., detenuto presso il Penitenziario cantonale
rappresentato dall'avv. Marco Bertoli,
Ricorrente
contro
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia
Decisione di estradizione (art. 55 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2023.92+RR.2023.100
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Fatti: A. Il 9 marzo 2023, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Milano ha spiccato un ordine di carcerazione nei confronti di A. nell’ambito del procedimento SIEP n. 123/2023, finalizzato all’esecuzione di una pena com- plessiva di 6 anni e 9 mesi di reclusione a seguito di svariate sentenze per reati patrimoniali commessi nell’ambito della vendita di automobili (v. RR.2023.92, in act. 6.1).
B. In data 17 maggio 2023, il Ministero della giustizia italiano, basandosi sull’ordi- nanza di cui sopra, ha richiesto alla Svizzera l’arresto e l’estradizione di A. (v. ibidem).
C. Il 22 maggio 2023, l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradizione trasmesso al Ministero pubblico del Can- tone Ticino (v. RR.2023.92, act. 6.2 e 6.3), il quale ha posto il predetto in deten- zione estradizionale il 31 maggio seguente (v. RR.2023.92, act. 6.5). A. ha con- fermato di essere la persona ricercata dalle autorità italiane, opponendosi tut- tavia a un’estradizione in via semplificata (v. RR.2023.92, act. 6.6).
D. Mediante decisione del 15 giugno 2023, l'UFG ha concesso l'estradizione di A. all'Italia (punto 1 del dispositivo), respingendo sia la richiesta di scarcerazione con l’adozione di misure sostitutive (punto 2 del dispositivo) che quella di gra- tuito patrocinio (punto 3 del dispositivo; v. RR.2023.92, act. 1.1).
E. Il 28 giugno 2023, A. ha interposto ricorso al Tribunale penale federale avverso la predetta decisione, chiedendo che “la decisione dell’UFP (recte: UFG) è an- nullata in punto al dispositivo 2 e ad A. è concessa l’adozione delle misure so- stitutive idonee quali (collocamento in semi libertà con facoltà di lavorare ed utilizzare strumenti informatici; oppure la consegna dei documenti di legittima- zione, l’obbligo di risiedere nella sua abitazione di Z., Lugano, con l’obbligo di annunciarsi a un ufficio pubblico) se del caso con la disposizione di apparecchi tecnici ex art. 237 cpv. 3 CPP” (RR.2023.92, act. 1, pag. 7).
F. Con osservazioni del 5 luglio 2023, l’UFG ha postulato la reiezione del gravame, rinviando integralmente alla decisione impugnata (v. RR.2023.92, act. 6).
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G. Invitato a replicare nell’ambito della summenzionata procedura (v. incarto RR.2023.92, act. 7), il ricorrente è rimasto silente.
H. In data 19 luglio 2023, l’insorgente ha presentato un secondo gravame dinanzi a questa Corte, chiedendo che la decisione dell’UFG sia “annullata in punto ai dispositivi 1 e 3”, per cui “la decisione di estradizione 15/19 giugno 2023 dell’UFG è annullata” e “ad A. è concesso gratuito patrocinio con effetto retroat- tivo al 31 maggio 2023” (RR.2023.100, act. 1, pag. 5).
I. Con osservazioni del 24 luglio 2023, l’UFG ha postulato la reiezione anche di tale gravame (v. RR.2023.100, act. 5).
J. Invitato a replicare entro il 7 agosto 2023 (v. RR.2023.100, act. 6), il ricorrente è rimasto silente.
Le argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1.
1.1 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudi- ziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 LOAP, la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposti entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (v. art. 50 cpv. 1 PA), i ricorsi del 28 giugno e 19 luglio 2023 sono tempestivi. In qualità di estradando il ricorrente è manife- stamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).
1.2 Nella misura in cui i due ricorsi concernono la stessa decisione di estradizione del 15 giugno 2023 e la medesima persona, per motivi di economia processuale si giustifica di procedere alla congiunzione delle cause in questione e di pro- nunciare un unico giudizio (in questo ambito v. DTF 126 V 283 consid. 1; sen- tenza del Tribunale federale 1C_89-93/2012 del 9 febbraio 2012 consid. 1; BOVAY, Procédure administrative, 2a ediz. 2015, pag. 606; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ediz. 2013, n. 927).
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1.3 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzi- tutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizio- nale alla CEEstr del 17 marzo 1978 (PA II CEEstr; RS 0.353.12), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, dal Terzo Protocollo addizionale alla CEEstr del 10 novembre 2010 (PA III CEEstr; RS.0353.13), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicem- bre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016, nonché dal Quarto Protocollo addizionale alla CEEstr del 20 settembre 2012 (PA IV CEEstr; RS 0.353.14), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016. Di rilievo sono inoltre, a partire dal 12 dicembre 2008, gli art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n° CELEX 42000A0922(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62; testo non pub- blicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi set- toriali con l’UE”, 8.1 Allegato A; https://www.admin.ch/opc/it/european-union/in- ternational-agreements/008.html) unitamente al regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novembre 2018 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il re- golamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la de- cisione 2010/261/UE della Commissione, segnatamente gli art. 26-31 (n. CELEX 32018R1862; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 312 del 7 di- cembre 2018, pag. 56-106; “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l'UE”, 8.4 Sviluppi dell'acquis di Schengen), così come, a partire dal 5 novembre 2019, le disposizioni della Convenzione del 27 settembre 1996 relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea (Convenzione sull’estradizione UE; n° CELEX 41996A1023(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 313 del 23 ottobre 1996, pag. 12-23, “Raccolta dei testi giuridici ri- guardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.2 Allegato B) che in applicazione della Decisione 2003/169/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003 (n° CELEX 32003D0169; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 67 del 12 marzo 2003, pag. 25 e seg., “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.2 Allegato B) costituiscono uno sviluppo dell’acquis di Schengen (ov- vero gli art. 2, 6, 8, 9 e 13 nonché l’art. 1, per quanto pertinente agli altri articoli). Restano impregiudicate disposizioni più favorevoli all’assistenza in vigore tra le parti (art. 59 n. 2 CAS; art. 1 n. 2 Convenzione sull’estradizione UE).
1.4 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale
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(cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordi- nanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
2. Il ricorrente contesta la fondatezza della domanda di estradizione, sostenendo che la stessa si basa su fatti incompleti e lacunosi, nella misura in cui non ter- rebbe conto dell’istanza per il riconoscimento del vincolo della continuazione in fase di esecuzione da lui presentata in Italia in data 2 maggio 2023. Respin- gendo tale contestazione, l’UFG sarebbe incorso in un manifestamente errato apprezzamento dei fatti e avrebbe pertanto abusato del proprio potere di ap- prezzamento.
2.1 Giusta gli art. 12 n. 2 lett. b CEEstr e 28 cpv. 3 lett. a AIMP, la domanda d'e- stradizione deve essere accompagnata da un esposto dei fatti per i quali l'estra- dizione è postulata, indicando nella maniera più esatta possibile il tempo e il luogo del loro compimento, la loro qualificazione legale e il riferimento alle di- sposizioni legali loro applicabili (v. anche art. 10 cpv. 2 OAIMP). Ciò deve per- mettere all'autorità richiesta di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza. Essa deve segnatamente poter controllare che la condizione della doppia punibilità sia rispettata. L'autorità richiedente non è in ogni caso tenuta a fornire prove a sostegno delle sue allegazioni. L’autorità richiesta non esamina le questioni di fatto, né si pronuncia sulla colpevolezza dell'estradando, né procede alla valutazione delle prove; essa è legata all'esposto dei fatti pre- sentato nella domanda, nella misura in cui questa non presenti errori manifesti, lacune o contraddizioni immediatamente rilevabili (v. DTF 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid 5b pag. 121 e seg.).
2.2 In concreto, l’autorità rogante ha trasmesso alle autorità elvetiche le sentenze a carico dell’estradando, dalle quali si evincono in maniera chiara i fatti, riassunti dall’UFG nella decisione impugnata, per i quali il predetto è stato condannato in maniera definitiva. Ciò è senz'altro sufficiente per adempiere ai requisiti posti dalle normative e dalla giurisprudenza sopra menzionate (v. supra consid. 2.1). Nonostante l’istanza per il riconoscimento del vincolo della continuazione in fase di esecuzione del 2 maggio 2023 presentata in Italia dall’estradando, l’au- torità rogante non ha del resto ritirato o modificato la propria domanda di estra- dizione, precisato che, fosse anche tale istanza accolta in Italia e la pena dimi- nuita, ciò non inciderebbe sulla validità della decisione di estradizione, dato che al ricorrente rimarrebbe in ogni caso una pena relativamente importante da scontare. La censura va quindi disattesa.
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3. L’insorgente chiede l’adozione di misure sostitutive della detenzione, negando l’esistenza del pericolo di fuga. Egli contesta sia di essersi sottratto all’esecu- zione della pena in Italia sia di trovarsi in una situazione finanziaria che gli per- metterebbe la fuga verso Paesi che non concedono l’estradizione. Egli sarebbe venuto in Svizzera per ragioni professionali, fondando una ditta e assumendo collaboratori. A suo dire, “unica possibilità di poter mantenere la ditta e i colla- boratori è che egli possa lavorare. Nel regime detentivo attuale ciò è impossibile (…)” (RR.2023.92, act. 1, pag. 5).
3.1 Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la car- cerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcera- zione rimane l’eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 348 e n. 350; HEIMGARTNER, Auslieferungsrecht, 2002, pag. 57). L’ordine di arresto in vista di estradizione può tuttavia essere annullato, rispet- tivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all’estradizione né comprometterà l’istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediata- mente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le per- mettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non per- vengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o ancora se l’estradizione ap- pare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). La sussistenza dei presupposti che giustificano l’annullamento dell’ordine di arresto, rispettiva- mente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l’impegno assunto dalla Svizzera di consegnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudicato – le persone per- seguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (art. 1 CEEstr). In questo senso, la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace a con- dizioni più rigorose di quelle applicabili in materia di carcerazione preventiva (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).
3.2 La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione estra- dizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II 306 con- sid. 2.4-2.5). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo di negare la scarcerazione di una persona i cui legami con la Svizzera erano indiscussi (ti- tolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da diciotto anni, spo- sato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e otto anni, entrambi di nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Ticino), essendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna a una pena privativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanziarie in cui l'interessato lasciava la moglie e i figli permettevano di considerare che il rischio di fuga fosse a tal punto inverosimile da poter essere scongiurato tramite l'adozione di misure sostitutive
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(sentenza del Tribunale federale 8G.45/2001 del 15 agosto 2001 consid. 3a). In un altro caso, è stato considerato che l'ampiezza dell'attività delittuosa (costitu- zione di un'associazione criminale allo scopo di perpetrare truffe fiscali) e l'eventualità di una pena privativa della libertà di lunga durata costituivano ele- menti sufficienti a rendere verosimile il rischio che il reclamante potesse sot- trarsi all'estradizione, sebbene egli avesse legami importanti con la Svizzera, essendo titolare di un permesso B, coniugato con una cittadina svizzera e stesse per diventare padre. Tale rischio, acutizzato dalla sua giovane età, non veniva sminuito dal fatto che, come ritenuto anche nelle altre cause, fosse a conoscenza del suo perseguimento e non fosse nondimeno fuggito: soltanto con l'ordine di arresto in vista d'estradizione si erano infatti concretizzate sia le accuse sia la possibilità effettiva di essere estradato (sentenza del Tribunale federale 8G.49/2002 del 24 maggio 2002 consid. 3b). Tenuto conto di questa giurisprudenza, il Tribunale penale federale ha quindi confermato l'esistenza del pericolo di fuga nel caso di una persona perseguita con moglie, due bambini (di sette anni e mezzo e due anni e mezzo) e altri parenti in Svizzera (sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.45 del 20 dicembre 2005 consid. 2.2.2). Me- desimo esito nel caso di una persona ininterrottamente residente in Svizzera per dieci anni, con moglie e quattro bambini, di un anno e mezzo, tre, otto e diciotto anni (sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.8 del 7 aprile 2005 consid. 2.3) e in quello di una persona ininterrottamente in Svizzera da dieci anni, con la sua compagna e gli amici più stretti (sentenza del Tribunale penale federale BH.2006.4 del 21 marzo 2006 consid. 2.2.1). In una sentenza del 24 novembre 2009 il Tribunale penale federale ha per contro ordinato la liberazione di un uomo di 76 anni residente in Francia accusato negli Stati Uniti di aver commesso in quel Paese, nel 1978, atti sessuali con una minorenne, e adottato misure sostitutive della detenzione (sentenza del Tribunale penale fe- derale RR.2009.329, parzialmente pubblicata in RStrS - BJP 1/2010 pag. 9). In quell'occasione, l'autorità giudicante ha considerato che il pericolo di fuga non era così marcato da impedire l'adozione di misure sostitutive della detenzione (v. ibidem consid. 6.3). Visto anche che la pena massima comminata all'estero era di due anni di detenzione, il Tribunale ha ritenuto che il pagamento di una elevata cauzione corrispondente alla metà dei beni patrimoniali dell'estradando, unitamente all'utilizzo di un braccialetto elettronico ("Electronic Monitoring"; sull'applicabilità di questo sistema di sorveglianza v. DTF 136 IV 20), costitui- vano misure atte a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329 del 24 novembre 2009 consid. 6.6.6). Parimenti, il Tribunale federale ha ordinato la liberazione di una donna americana di 47 anni residente a Zurigo dal 1955, con stretti legami affettivi e professionali in Svizzera. L'Alta Corte ha considerato che le precarie condizioni di salute della donna, unitamente al fatto che la stessa, una volta al corrente dell'inchiesta pe- nale in Italia e dell'ordine di arresto spiccato nei suoi confronti dalle autorità di quel Paese, non abbia intrapreso nulla per lasciare la Svizzera, fossero ele- menti importanti per concludere che il pericolo di fuga era estremamente
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esiguo. Quest'ultimo è stato in definitiva scongiurato con l'adozione di misure sostitutive quali il deposito di una cauzione di fr. 50'000.– nonché la consegna dei documenti d'identità (v. sentenza del Tribunale federale 8G.76/2001 del 14 novembre 2001 consid. 3c).
3.3 In concreto, non si è manifestamente in presenza di circostanze particolari che imporrebbero di derogare, in via eccezionale, alla regola della carcerazione. Il ricorrente è cittadino italiano, ha 39 anni e risiede in Svizzera da poco più di 5 mesi, dove esercita un’attività imprenditoriale con cinque collaboratori, ma non sembra avere altri legami, segnatamente familiari, con il nostro Paese. Dinanzi al Procuratore pubblico ticinese, egli ha dichiarato di percepire uno stipendio lordo di fr. 10'000.– (v. RR.2023.92, act. 6.6, pag. 5). Vista la predetta giurispru- denza (v. anche sentenze del Tribunale penale federale RR.2011.133 del 29 giugno 2011 consid. 3; RR.2011.88 del 15 aprile 2011 consid. 7; RR.2011.45 del 9 marzo 2011 consid. 4.4; ZIMMERMANN, op. cit., n. 348 pag. 379) e l’impor- tante pena residua di 6 anni e 9 mesi ancora da scontare, basata su sentenze italiane cresciute in giudicato, i motivi addotti non sono sufficienti per negare il pericolo di fuga. Si ribadisce che il fatto che egli abbia presentato alle autorità italiane, in data 2 maggio 2023, un’”istanza per il riconoscimento del vincolo della continuazione in fase di esecuzione” non ha nessuna influenza sull’esito della presente procedura, anche perché la pena da scontare, dovesse essere ridimensionata, rimarrebbe comunque importante (v. RR.2023.92, act. 1, pag. 2). Nonostante la sua situazione professionale, di fronte alla possibilità di un'e- stradizione all'Italia, dove deve scontare una pena relativamente lunga, persiste un marcato pericolo che l'estradando tenti di sottrarsi alla giustizia, anche per- ché dinanzi alle autorità elvetiche egli ha dichiarato di percepire uno stipendio lordo mensile di fr. 10'000.–, per cui è ipotizzabile, come rettamente osservato dall’UFG, ch’egli disponga di sufficienti risorse finanziarie per organizzare un’eventuale fuga.
Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, le misure sostitutive della de- tenzione proposte (v. supra Fatti lett. E) non sono di per sé sufficienti a scon- giurare un pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329 consid. 1.1.2 e riferimenti citati). Il versamento di una cauzione, qui comunque non richiesto dal ricorrente, seppur combinato con la sorve- glianza tramite braccialetto elettronico, avrebbe anch'esso solo un'incidenza mi- nima sul pericolo in questione. Per quanto concerne la cauzione, il Tribunale federale ha precisato che l'assenza di una dettagliata esposizione della situa- zione finanziaria dell'estradando impedisce all'autorità preposta di fissare l'im- porto della cauzione, ritenuto pure che, mancando dati completi, anche una cauzione elevata non sarebbe sufficiente a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale federale 8G.11/2003 del 21 febbraio 2003 consid. 5;
v. anche sentenza del Tribunale penale federale RR.2010.76 del 5 maggio 2010 consid. 4.3). Le censure in questo ambito vanno pertanto disattese.
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4. Sulla base dell'incarto, non sono ravvisabili altri motivi che permetterebbero di ordinare la scarcerazione dell'estradando. In definitiva, sussistendo un reale pe- ricolo di fuga e in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno limitativa della libertà personale, il provvedimento impugnato non può es- sere considerato lesivo del principio della proporzionalità. Non vi è quindi ra- gione di scarcerare l'estradando ordinando misure cautelari sostitutive.
5. Il ricorrente contesta infine il rifiuto del gratuito patrocinio da parte dell’UFG. Precisato che il reddito mensile di fr. 10'000.– da lui percepito sarebbe lordo e che da tale importo occorrerebbe dedurre gli oneri sociali e la trattenuta per la locazione pari a fr. 2'000.–, egli postula il gratuito patrocinio con effetto retroat- tivo al 31 maggio 2023.
5.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patro- cinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). L’esame della situazione finanziaria del richiedente è riferito al momento in cui l’istanza è presentata (v. DTF 141 III 369 consid. 4.1; sentenza del Tribunale federale 6B_304/2021 del 12 aprile 2021 consid. 3). La parte che richiede l'assistenza giudiziaria ha il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto possibile, comprovati, sul proprio reddito, pa- trimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Essa è obbligata a cooperare: l’autorità confrontata con la domanda non è obbligata a chiarire da sola i fatti ivi contenuti né a verificare d’ufficio le allegazioni dell’istante (v. sentenze del Tri- bunale federale 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; 5A_716/2018 del 27 novembre 2018 consid. 3.2; 9C_784/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 2). Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'im- magine fedele, completa e coerente della situazione finanziaria del richiedente (v. DTF 135 I 221 consid. 5.1). In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficientemente sostanziato o dimostrato lo stato di indigenza (v. DTF 125 IV 161 consid. 4a; sentenze 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; sentenze del Tribunale penale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014 consid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006 consid. 6.1; cfr. anche HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 59a e 59b ad art. 132 CPP; BÜHLER, Die Prozessarmut, in C. Schöbi [ed.], Gerichts- kosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, 2001, pag. 189 e segg.).
5.2 In concreto, si ribadisce che il ricorrente, titolare di tutte le quote della B. Sagl, società con cinque dipendenti (v. RR.2023.100, act. 5.6, pag. 5), ha dichiarato di percepire uno stipendio mensile di fr. 10'000.– (v. supra consid. 3.3). Nel suo gravame del 19 luglio 2023, egli rammenta che tale importo è lordo e che oc- corre detrarre “la deduzione degli oneri sociali e della trattenuta per la locazione pari a CHF 2'000.-“ (RR.2023.100, act. 1 pag. 4). Ora, anche lordo, tale
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stipendio mensile non permette di certo di affermare che il ricorrente sia indi- gente e che non possa far fronte alle spese legali legate alla procedura estradi- zionale. Dinanzi all’UFG, egli non ha sostanziato altri particolari oneri (spese e/o debiti) che ne pregiudicherebbero la sua situazione finanziaria. Egli ha del resto versato l’anticipo delle spese di fr. 3'000.– richiestogli da questa Corte nell’ambito del gravame del 28 giugno 2023 (v. RR.2023.92, act. 8), senza in- vocare problemi finanziari e senza presentare una domanda di assistenza giu- diziaria gratuita. Dovesse il punto 3 delle conclusioni presentate col ricorso del 19 luglio 2023 essere inteso anche quale domanda di assistenza giudiziaria gratuita nell’ambito della presente procedura di ricorso (v. RR.2023.100, act. 1, pag. 5), varrebbero naturalmente le medesime considerazioni di cui sopra, per cui la domanda andrebbe disattesa per gli stessi motivi. In definitiva, non avendo l’estradando dimostrato la propria indigenza, il rifiuto dell’UFG di con- cedere il gratuito patrocinio nell’ambito della procedura estradizionale non pre- sta il fianco a critiche. Anche tale censura va quindi respinta.
6. In conclusione, i ricorsi vanno respinti e la decisione impugnata integralmente confermata.
7. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 3'000.–. Essa è coperta dall’anticipo delle spese di fr. 3'000.– già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Le cause RR.2023.92 e RR.2023.100 sono congiunte. 2. I ricorsi del 28 giugno e 19 luglio 2023 sono respinti. 3. La tassa di giustizia di fr. 3'000.– è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese di fr. 3'000.– già versato.
Bellinzona, 18 agosto 2023
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Marco Bertoli - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).