Estradizione all'Italia/Detenzione estradizionale (art. 48 cpv. 2 e 50 cpv. 3 AIMP): pericolo di fuga; precarie condizioni di salute; cauzione.
Sachverhalt
A. Il 28 settembre 2001 il Tribunale ordinario di Torino ha condannato A., cit- tadino italiano, a 8 anni di reclusione per traffico di stupefacenti. Tale sen- tenza è stata confermata sia dalla Corte di Appello di Torino il 12 ottobre 2004 che dalla Corte di Cassazione in data 17 aprile 2007.
B. Con nota diplomatica del 17 novembre 2009, completata il 3 febbraio 2010, l'Ambasciata d'Italia a Berna ha formalmente richiesto l'estradizione di A.
C. Contro lo stesso, il 23 febbraio 2010, l’UFG ha emanato un ordine di arre- sto in vista di estradizione, che è sfociato nel fermo dell'estradando in data 22 marzo 2010; nel suo interrogatorio davanti al Procuratore pubblico tici- nese, egli ha riconosciuto di essere la persona ricercata dall'Italia, ma si è opposto alla sua estradizione in via semplificata verso questo Stato.
D. Con ricorso del 29 aprile 2010 alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, A. chiede la sua immediata scarcerazione con relativa adozione di provvedimenti cautelari sostitutivi, e più precisamente: il ver- samento di una cauzione di fr. 50'000.-; la consegna dei propri documenti d'identità; l'obbligo di presentarsi presso un posto di polizia; l'utilizzo del braccialetto elettronico quale sistema di sorveglianza.
E. Con osservazioni del 6 maggio 2010 l’UFG propone di respingere il ricorso.
F. Nella sua replica dell'11 maggio 2010, il reclamante ribadisce, a titolo prin- cipale, le conclusioni presentate in sede di ricorso. Non dovesse l'importo di fr. 50'000.- essere considerato proporzionale, egli chiede, a titolo subordi- nato, che il Tribunale fissi l'importo ritenuto sufficiente ad escludere il peri- colo di fuga.
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71), in relazione con gli art. 48 cpv. 2 e 50 cpv. 3 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia pe-
- 3 -
nale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), e art. 9 cpv. 3 del Regolamento del Tribunale penale federale del 20 giugno 2006 (RS 173.710), la II Corte dei reclami penali è competente per statuire sui reclami sia contro gli ordini di arresto in vista d'estradizione che contro le successive decisioni di rifiuto della scarcerazione. Interposto entro dieci giorni dalla notificazione scritta della decisione di rifiuto della scarcerazione (art. 50 cpv. 3 AIMP), il recla- mo è tempestivo (v. art. 48 cpv. 2 AIMP). La legittimazione ricorsuale del- l'estradando è pacifica.
E. 1.1 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è an- zitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 20 marzo 1967 per il nostro Paese e il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana, dal Secondo Proto- collo addizionale alla CEEstr del 17 marzo 1978, entrato in vigore per la Svizzera il 9 giugno 1985 e per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985, non- ché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 59 e segg. dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS).
E. 1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trat- tati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 130 II 337 con- sid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). Il principio di favore vale anche nel- l'applicazione delle pertinenti norme internazionali (v. art. 59 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
E. 2 Secondo l'art. 16 n. 1 CEEstr, in caso d'urgenza, le autorità competenti del- la Parte richiedente potranno domandare l'arresto provvisorio dell'individuo ricercato; le autorità competenti della Parte richiesta statuiranno sulla do- manda conformemente alla loro legge. Adita mediante un reclamo fondato sugli art. 48 cpv. 2 e 50 cpv. 3 AIMP, la Corte dei reclami penali non deve pronunciarsi, a questo stadio della procedura, in merito all'estradizione in quanto tale, ma solamente sulla legittimità dell'arresto e della carcerazione in vista d'estradizione (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a e b; 111 IV 108 consid. 3; LAURENT MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, Basilea/Ginevra/Monaco 2004, n. 19 ad art. 47 AIMP). Le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estradizione, come pure alla sua infondatezza, devono essere fatte valere esclusivamente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria
- 4 -
(DTF 130 II 306 consid. 2.3; 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è compe- tente l'UFG in prima istanza e, in sede di ricorso, dapprima il Tribunale pe- nale federale ed in seguito, in ultima istanza e alle condizioni poste dall'art. 84 LTF, il Tribunale federale (v. DTF 133 IV 125, 131, 132, 134). Per co- stante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carcera- zione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazio- ne rimane l’eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, n. 348 pag. 324 e seg. nonché n. 350 pag. 326 e seg.; STEFAN HEIMGARTNER, Auslieferungsrecht, tesi Zurigo 2002, pag. 57). L’ordine di arresto in vista di estradizione può tuttavia essere an- nullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosi- mile che la persona perseguita non si sottrarrà all’estradizione né compro- metterà l’istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri moti- vi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o ancora se l’estradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). La sussistenza dei presupposti che giustificano l’annullamento dell’ordine di arresto, rispettivamente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l’impegno assunto dalla Svizzera di consegnare – ove la domanda di estra- dizione sia accolta e cresciuta in giudicato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (art. 1 CEEstr). In questo senso, la libera- zione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace a condi- zioni più rigorose di quelle applicabili in materia di carcere preventivo (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).
E. 3 Nel suo gravame, il reclamante sostiene che le sue condizioni di salute non gli permetterebbero di essere carcerato, essendo malato e non autosuffi- ciente. Come messo in evidenza da due perizie mediche, egli necessite- rebbe costantemente dell'ausilio di una terza persona anche per lo svolgi- mento delle più normali attività quotidiane. L'adozione di misure sostitutive della detenzione gli permetterebbero di essere seguito in ogni momento da una persona competente, in una struttura sicuramente più consona e fles- sibile rispetto a quella carceraria. L'intervento dell'aiuto domiciliare che il penitenziario cantonale "La Stampa" sta tentando di organizzare, con una frequenza bisettimanale, sarebbe insufficiente. L'istituto in questione gli avrebbe inoltre negato almeno in un'occasione l'accesso alle cure. In defini- tiva, l'attuale detenzione dell'estradando, persona anziana, malata, priva di sostanza, residente in Ticino da 20 anni, la cui estradizione è chiesta
- 5 -
dall'Italia per fatti risalenti a 15 anni or sono e per i quali avrebbe già soffer- to in Svizzera 18 mesi di carcerazione quale pena aggiuntiva, violerebbe il principio della proporzionalità.
L'UFG, dal canto suo, ritiene che, nonostante i legami dell'estradando con la Svizzera siano indiscussi, il rischio di fuga non possa essere escluso considerata la lunga pena detentiva pronunciata in Italia. La cauzione di fr. 50'000.- proposta, oltre a non essere proporzionale alla gravità dei fatti a suo carico, non ovvierebbe a tale rischio. Per quanto attiene alle condizioni di salute del reclamante, la sua carcerabilità sarebbe sufficientemente atte- stata dal parere medico del 14 aprile 2010 del dottor B. nonché da quello del 23 aprile 2010 del dottor C. Dando seguito alla richiesta presentata a ti- tolo subordinato, l'UFG dichiara inoltre che il reclamante potrà essere assi- stito quotidianamente dal personale infermieristico del carcere nonché di- sporre di un'assistenza medica continua. Egli beneficerà pure, due volte al- la settimana, di un aiuto domiciliare esterno e, qualora le condizioni di salu- te dovessero mutare, sarebbe garantita una presa a carico tempestiva, fino ad un possibile ricovero ospedaliero che potrebbe essere disposto in ogni momento.
E. 3.1 La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione estradizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II 306 consid. 2.4-2.5). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo di negare la scarcerazione di una persona i cui legami con la Svizzera era- no indiscussi (titolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da diciotto anni, sposato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e otto anni, entrambi di nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Tici- no), essendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna a una pena privativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanzia- rie in cui l'interessato lasciava la moglie e i figli permettevano di considera- re che il rischio di fuga fosse a tal punto inverosimile da poter essere scon- giurato tramite l'adozione di misure sostitutive (sentenza 8G.45/2001 del 15 agosto 2001, consid. 3a). Tenuto conto di questa giurisprudenza, il Tri- bunale penale federale ha quindi confermato l'esistenza del pericolo di fuga nel caso di una persona perseguita con moglie, due bambini (di sette anni e mezzo e due anni e mezzo) e altri parenti in Svizzera (sentenza BH.2005.45 del 20 dicembre 2005, consid. 2.2.2). Medesimo esito nel caso di una persona ininterrottamente residente in Svizzera per dieci anni, con moglie e quattro bambini, di un anno e mezzo, tre, otto e diciotto anni (sen- tenza BH.2005.8 del 7 aprile 2005, consid. 2.3) e in quello di una persona ininterrottamente in Svizzera da dieci anni, con la sua partner e gli amici più stretti (sentenza BH.2006.4 del 21 marzo 2006, consid. 2.2.1). In una sen- tenza del 24 novembre 2009 il Tribunale penale federale ha per contro or- dinato la liberazione di un uomo di 76 anni residente in Francia accusato
- 6 -
negli Stati Uniti di aver commesso in quel Paese, nel 1978, atti sessuali con una minorenne, e adottato misure sostitutive della detenzione (sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329, parzialmente pubblicata in RStrS - BJP 1/2010 pag. 9). In quell'occasione, l'autorità giudicante ha considerato che, sebbene l'unico legame con la Svizzera fosse costituito da una casa di vacanza a Gstaad, il pericolo di fuga non era così marcato da impedire l'adozione di misure sostitutive della detenzione (v. ibidem consid. 6.3). Considerata anche la pena massima di due anni di prigione rischiata all'estero, il Tribunale ha ritenuto che il pagamento di una cauzione di fr. 4'500'000.- – importo corrispondente alla metà dei beni patrimoniali del- l'estradando –, unitamente all'utilizzo di un braccialetto elettronico ("Elec- tronic Monitoring"; sull'applicabilità di questo sistema di sorveglianza v. sentenza del Tribunale federale 1C_381/2009 del 13 ottobre 2009) costitui- vano misure atte a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza RR.2009.329 consid. 6.6.6). Parimenti, il Tribunale federale ha ordinato la liberazione di una donna americana di 47 anni residente a Zurigo dal 1955, con stretti le- gami affettivi e professionali in Svizzera. L'Alta Corte ha considerato che le precarie condizioni di salute della donna, unitamente al fatto che la stessa, una volta al corrente dell'inchiesta penale in Italia e dell'ordine di arresto spiccato nei suoi confronti dalle autorità di quel Paese, non abbia intrapre- so nulla per lasciare la Svizzera, fossero elementi importanti per conclude- re che il pericolo di fuga era estremamente esiguo. Quest'ultimo è stato in definitiva scongiurato con l'adozione di misure sostitutive quali il deposito di una cauzione di fr. 50'000.- nonché la consegna dei documenti d'identità (v. sentenza 8G.76/2001 del 14 novembre 2001, consid. 3c).
E. 3.2 La CEEstr fornisce in materia di arresto provvisorio solo un quadro norma- tivo generale. Essa si limita a consacrare il diritto della Parte richiedente di domandarlo e a sancire l'obbligo della Parte richiesta di decidere su tale domanda, avvertendo la Parte richiedente dell'esito (art. 16 n. 1 e 3). Appli- cabile è esclusivamente il diritto della Parte richiesta (art. 16 n. 1 e art. 22). Dopo aver stabilito i termini, trascorsi i quali l'arresto provvisorio potrà e, ri- spettivamente, dovrà cessare se la domanda d'estradizione non è presen- tata col prescritto corredo (art. 16 n. 4, prima frase), la Convenzione preci- sa (ivi, seconda frase) che, tuttavia, la liberazione provvisoria è sempre possibile "in quanto la Parte richiesta prenda tutte le misure da essa ritenu- te necessarie per evitare la fuga". Nessuna disposizione contiene invece la CEEstr circa la carcerazione estradizionale tra il momento della presenta- zione della domanda e la decisione. Applicabile è quindi unicamente il dirit- to dello Stato richiesto, compatibilmente col rispetto degli obblighi di conse- gna del ricercato che derivano dalla Convenzione (DTF 109 Ib 223 consid. 2a, con rinvii; MOREILLON, op. cit., n. 7 e 9 ad art. 47 AIMP). Secondo l'art. 47 cpv. 2 AIMP, se la persona perseguitata non è in condizione d'es-
- 7 -
sere incarcerata o se altri motivi lo giustificano, l'UFG può, in luogo della carcerazione, decidere altri provvedimenti cautelari.
E. 3.3 Il Tribunale federale ha già implicitamente ammesso che le precarie condi- zioni di salute del detenuto in vista di estradizione possono teoricamente costituire un motivo valido per interrompere la prosecuzione della detenzio- ne e ordinare altri provvedimenti cautelari ai sensi dell'art. 47 cpv. 2 AIMP (v. sentenze 8G.11/2003 del 21 febbraio 2003, consid. 4, e 1A.283/2000 del 20 novembre 2000, consid. 3d). Nel primo caso, l'Alta Corte, considera- te l'assenza di una qualsiasi perizia medica relativa allo stato di salute del detenuto nonché l'esistenza di una dichiarazione di quest'ultimo, effettuata solo due settimane prima di interporre ricorso al Tribunale federale, me- diante la quale egli affermava di sentirsi sano e di non necessitare di alcun medicamento, ha confermato la detenzione del ricorrente. Tale decisione è stata adottata anche alla luce delle assicurazioni fornite dall'UFG, il quale garantiva che le condizioni psico-fisiche del detenuto sarebbero state ana- lizzate da un medico. In caso di necessità, esso avrebbe provveduto allo spostamento dello stesso in un adatto reparto carcerario. Nel secondo ca- so, il detenuto lamentava problemi di varia natura. A livello fisico, egli di- chiarava di soffrire di gonfiori alle articolazioni, di forte diarrea nonché di aver subito una grossa perdita di peso. A livello psichico, vi sarebbero state le prime avvisaglie di seri problemi mentali. Il detenuto aggiungeva inoltre di aver contratto, nella prigione dell'aeroporto dove aveva soggiornato, una malattia virale o un'infezione batterica, e che il suo sangue presentava va- lori critici. Un'esatta valutazione della sua carcerabilità sarebbe dunque di- pesa da analisi mediche in corso. Alla luce di quanto precede, il Tribunale federale ha avuto modo di affermare che ogni privazione della libertà ha u- n'incidenza negativa sulla psiche di chi ne è oggetto. Nel caso specifico, il detenuto non ha dimostrato né che i problemi di cui era vittima non poteva- no essere risolti mantenendo la detenzione estradizionale né che esisteva- no altri motivi per escludere la sua non carcerabilità. Non rimaneva dunque che confermare la detenzione estradizionale e attendere semmai i risultati delle analisi mediche allora in corso. In una sua sentenza del 26 febbraio 2008 il Tribunale penale federale ha ordinato la scarcerazione per motivi medici di un cittadino italiano residente in Ticino (v. sentenza RR.2008.24). Il quadro clinico delineatosi dalle analisi effettuate da tre medici psichiatri è stato giudicato decisamente allarmante e grave, al punto che il Tribunale ha provveduto, già a titolo supercautelare, a trasferire l'estradando in un ospedale, con l'intento prioritario di impedire probabili tentativi di suicidio (v. ibidem consid. 4.4-4.5).
E. 3.4 In concreto, il reclamante dichiara che le sue condizioni di salute non gli permetterebbero un soggiorno in carcere. Rilevanti risultano essere a tal proposito i pareri espressi dai medici che si sono chinati sulla questione.
- 8 -
Secondo il dottor B., medico del servizio di medicina carceraria del peni- tenziario "La Stampa", il reclamante è "un uomo anziano ed afflitto da in- numerevoli malattie. Ha una claudicatio spinale…ed è un arteriopatico mul- tidistrettuale nonché portatore d'innumerevoli fattori di rischio cardiovasco- lari" (v. act. 3.9). Ciononostante, il medico ha ritenuto che "il malato sia al momento carcerabile seppur con le cautele del caso, per esempio collocar- lo in una cella adatta alla sua mobilità", precisando tuttavia che la sua età e morbilità lo rendono "non idoneo ad una carcerazione prolungata". Alla medesima conclusione è giunto il dottor C., attivo presso il servizio medico del penitenziario "La Stampa", il quale ha dichiarato che le condizioni di de- tenzione del reclamante presso il penitenziario in questione "non sono tali da pregiudicare la sua permanenza in carcere per un periodo non eccessi- vamente prolungato", periodo che a suo avviso non deve essere superiore a 3-4 mesi (v. act. 3.3). Per quanto riguarda invece il parere espresso dal dottor D., medico curante del reclamante, pur descrivendo quest'ultimo le differenti patologie di cui il suo paziente sarebbe affetto, non si esprime in realtà sulla sua carcerabilità, affermando tutt'al più che una recente caduta avrebbe reso il reclamante "parzialmente dipendente dalla moglie (deve aiutarlo a vestirsi e a lavarsi)" (v. act. 1.6). Nulla lascia dunque pensare che il reclamante non possa essere curato dai medici del carcere. In definitiva, tenuto conto di quanto precede nonché del fatto che l'UFG ha infine accon- sentito alla nomina di una persona specifica destinata ad aiutare il recla- mante in carcere, nulla osta per il momento al mantenimento della deten- zione estradizionale. Questa soluzione si giustifica peraltro anche alla luce dell'ulteriore garanzia offerta dall'UFG di presa a carico tempestiva dell'estradando qualora le condizioni di salute dovessero mutare, presa a carico che potrebbe corrispondere, in caso di necessità appurata, ad un possibile ricovero ospedaliero. Per quanto riguarda, infine, l'asserito impe- dimento di accesso alle cure censurato, va ricordato che il carcere dispone di medici pronti ad intervenire in caso di necessità. Eventuali visite mediche all'esterno del carcere devono in ogni caso essere preventivamente con- cordate con l'istituto. Anche quest'ultima censura va dunque respinta.
E. 3.5 Il reclamante sostiene che l'UFG si sarebbe dichiarato disposto il 30 marzo 2010 a liberarlo provvisoriamente su cauzione (v. act. 1.3), cambiando tut- tavia idea, a sua sorpresa, l'8 aprile seguente (v. act. 1.4). Orbene, la ra- gione di tale cambiamento è stata illustrata in maniera chiara dall'UFG pro- prio nel suo scritto dell'8 aprile 2010 indirizzato al legale del reclamante. Esso ha infatti dichiarato che "con scritto del 31 marzo 2010, il Servizio di Medicina interna dell'Ospedale civico di Lugano ci ha trasmesso un certifi- cato medico attestando che il Suo cliente è stato ricoverato nel dipartimen- to di medicina interna dal 22 marzo 2010 al 31 marzo 2010 e che dal 31 marzo 2010 il suo trasferimento presso il carcere era di nuovo possibile. Si constata, dunque, che la salute del Suo cliente è migliorata e che il suo
- 9 -
stato attuale di salute gli permette di tornare in carcere. In queste condizio- ni, una liberazione anche sotto cauzione non sarebbe possibile". Come evidenziato al considerando precedente, al summenzionato scritto del 31 marzo 2010 (v. act. 3.15) si sono poi susseguiti ulteriori pareri medici che non hanno per nulla escluso la carcerabilità del reclamante, rafforzan- do vieppiù la posizione dell'UFG. Si rileva comunque, a titolo abbondanzia- le, che, foss'anche la libertà su cauzione stata concessa, la situazione pa- trimoniale del reclamante e della sua consorte, entrambi al beneficio delle prestazioni complementari (v. ricorso pag. 5), risulta dissonante rispetto alla somma di fr. 50'000.- messa a disposizione. La decisione di tassazione del 17 giugno 2009 riguardante l'anno fiscale 2008, infatti, evidenzia per i co- niugi in questione un reddito imponibile di fr. 11'100.- ed una sostanza di fr. 0.- (v. act. 3.8), per cui non è assolutamente comprensibile né viene in alcun modo spiegato quale sia l'origine di tale importante disponibilità fi- nanziaria. L'imperscrutabile origine di detto denaro rende praticamente im- possibile a questo Tribunale definire la proporzionalità complessiva di que- sta, come delle superiori ma imprecisate offerte di cauzione presentate in sede di replica. Va qui peraltro ricordato che il Tribunale federale ha già avuto modo di sottolineare che l'assenza di una dettagliata esposizione del- la situazione finanziaria dell'estradando impedisce all'autorità preposta di fissare l'importo della cauzione (v. sentenza del Tribunale federale 8G.11/2003 del 21 febbraio 2003, consid. 5; v. anche sentenza del Tribuna- le penale federale RR.2010.76 del 5 maggio 2010, consid. 4.3). Del resto, non si è nemmeno manifestamente in presenza di altre circostanze partico- lari che imporrebbero di derogare, in via eccezionale, alla regola della car- cerazione. Certo, il reclamante, di nazionalità italiana, si trova in Svizzera da 20 anni e sembra essersi ben integrato, con la moglie, nella realtà tici- nese, pur non essendo sconosciuto alla giustizia ticinese (v. act. 1.10). Tut- tavia, vi è da rilevare che il reclamante è stato condannato in Italia ad una pena detentiva di 8 anni (v. act. 3.24), pena pesante che rende il pericolo di fuga, nonostante la sua età avanzata (73 anni), molto alto.
E. 4 Sulla base dell'incarto, non sono ravvisabili altri motivi che permetterebbero di ordinare la scarcerazione dell'estradando. In definitiva, sussistendo un reale pericolo di fuga e in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi ri- sultati ma meno incisiva nei confronti dell’interessato, il provvedimento im- pugnato non può essere considerato lesivo del principio della proporzionali- tà. Non vi è quindi ragione di scarcerare l'estradando ordinando misure cautelari sostitutive. Avendo l'UFG assecondato solo in sede di risposta la richiesta subordinata, già espressa nella richiesta di scarcerazione del 15 aprile 2010 (v. act. 1.8), di poter disporre in carcere di una persona spe- cifica per aiutarlo, il gravame va considerato fondato limitatamente a questo
- 10 -
punto, per cui se ne terrà conto in sede di fissazione delle spese e dei ripe- tibili.
E. 5.1 In gran parte soccombente, il ricorrente deve sopportare la relativa compo- nente di spese (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura ammi- nistrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l’art. 30 lett. b LTPF). La tassa di giustizia è calcolata giusta l’art. 3 del Regolamento dell’11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32), richiamato l'art. 63 cpv. 5 PA, ed è fissata nella fattispecie a fr. 1'000.-.
E. 5.2 Secondo l'art. 64 cpv. 1 PA, richiamato l'art. 30 lett. b LTPF, l'autorità di ri- corso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relati- vamente elevate che ha sopportato. In assenza di una nota delle spese, queste sono fissate secondo libero apprezzamento (v. art. 3 cpv. 2 del Re- golamento sulle ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale fede- rale [RS 173.711.31] applicabile in virtù dell'art. 15 cpv. 1 lett. a LTPF e del- la giurisprudenza; v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2007.6 del 22 febbraio 2007, consid. 5, e RR.2008.147 dell'8 luglio 2008, consid. 8). In concreto, l'indennità è fissata a fr. 500.- (IVA inclusa), importo a carico del- l'UFG in quanto autorità inferiore giusta l'art. 64 cpv. 2 PA.
- 11 -
Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:
Dispositiv
- La domanda di scarcerazione è respinta; per il resto, il ricorso è parzialmente accolto nel senso dei considerandi.
- La tassa di giustizia ridotta di fr. 1'000.- è posta a carico del reclamante.
- L'Ufficio federale di giustizia verserà al reclamante un importo di fr. 500.- a titolo di ripetibili.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 17 maggio 2010 II Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Andreas J. Keller, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Filippo Ferrari,
Reclamante
contro
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI,
Controparte
Oggetto
Estradizione all'Italia
Detenzione estradizionale (art. 48 cpv. 2 e 50 cpv. 3 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: RR.2010.89
- 2 -
Fatti: A. Il 28 settembre 2001 il Tribunale ordinario di Torino ha condannato A., cit- tadino italiano, a 8 anni di reclusione per traffico di stupefacenti. Tale sen- tenza è stata confermata sia dalla Corte di Appello di Torino il 12 ottobre 2004 che dalla Corte di Cassazione in data 17 aprile 2007.
B. Con nota diplomatica del 17 novembre 2009, completata il 3 febbraio 2010, l'Ambasciata d'Italia a Berna ha formalmente richiesto l'estradizione di A.
C. Contro lo stesso, il 23 febbraio 2010, l’UFG ha emanato un ordine di arre- sto in vista di estradizione, che è sfociato nel fermo dell'estradando in data 22 marzo 2010; nel suo interrogatorio davanti al Procuratore pubblico tici- nese, egli ha riconosciuto di essere la persona ricercata dall'Italia, ma si è opposto alla sua estradizione in via semplificata verso questo Stato.
D. Con ricorso del 29 aprile 2010 alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, A. chiede la sua immediata scarcerazione con relativa adozione di provvedimenti cautelari sostitutivi, e più precisamente: il ver- samento di una cauzione di fr. 50'000.-; la consegna dei propri documenti d'identità; l'obbligo di presentarsi presso un posto di polizia; l'utilizzo del braccialetto elettronico quale sistema di sorveglianza.
E. Con osservazioni del 6 maggio 2010 l’UFG propone di respingere il ricorso.
F. Nella sua replica dell'11 maggio 2010, il reclamante ribadisce, a titolo prin- cipale, le conclusioni presentate in sede di ricorso. Non dovesse l'importo di fr. 50'000.- essere considerato proporzionale, egli chiede, a titolo subordi- nato, che il Tribunale fissi l'importo ritenuto sufficiente ad escludere il peri- colo di fuga.
Diritto: 1. In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71), in relazione con gli art. 48 cpv. 2 e 50 cpv. 3 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia pe-
- 3 -
nale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), e art. 9 cpv. 3 del Regolamento del Tribunale penale federale del 20 giugno 2006 (RS 173.710), la II Corte dei reclami penali è competente per statuire sui reclami sia contro gli ordini di arresto in vista d'estradizione che contro le successive decisioni di rifiuto della scarcerazione. Interposto entro dieci giorni dalla notificazione scritta della decisione di rifiuto della scarcerazione (art. 50 cpv. 3 AIMP), il recla- mo è tempestivo (v. art. 48 cpv. 2 AIMP). La legittimazione ricorsuale del- l'estradando è pacifica.
1.1 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è an- zitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 20 marzo 1967 per il nostro Paese e il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana, dal Secondo Proto- collo addizionale alla CEEstr del 17 marzo 1978, entrato in vigore per la Svizzera il 9 giugno 1985 e per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985, non- ché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 59 e segg. dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS).
1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trat- tati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 130 II 337 con- sid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). Il principio di favore vale anche nel- l'applicazione delle pertinenti norme internazionali (v. art. 59 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
2. Secondo l'art. 16 n. 1 CEEstr, in caso d'urgenza, le autorità competenti del- la Parte richiedente potranno domandare l'arresto provvisorio dell'individuo ricercato; le autorità competenti della Parte richiesta statuiranno sulla do- manda conformemente alla loro legge. Adita mediante un reclamo fondato sugli art. 48 cpv. 2 e 50 cpv. 3 AIMP, la Corte dei reclami penali non deve pronunciarsi, a questo stadio della procedura, in merito all'estradizione in quanto tale, ma solamente sulla legittimità dell'arresto e della carcerazione in vista d'estradizione (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a e b; 111 IV 108 consid. 3; LAURENT MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, Basilea/Ginevra/Monaco 2004, n. 19 ad art. 47 AIMP). Le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estradizione, come pure alla sua infondatezza, devono essere fatte valere esclusivamente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria
- 4 -
(DTF 130 II 306 consid. 2.3; 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è compe- tente l'UFG in prima istanza e, in sede di ricorso, dapprima il Tribunale pe- nale federale ed in seguito, in ultima istanza e alle condizioni poste dall'art. 84 LTF, il Tribunale federale (v. DTF 133 IV 125, 131, 132, 134). Per co- stante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carcera- zione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazio- ne rimane l’eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, n. 348 pag. 324 e seg. nonché n. 350 pag. 326 e seg.; STEFAN HEIMGARTNER, Auslieferungsrecht, tesi Zurigo 2002, pag. 57). L’ordine di arresto in vista di estradizione può tuttavia essere an- nullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosi- mile che la persona perseguita non si sottrarrà all’estradizione né compro- metterà l’istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri moti- vi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o ancora se l’estradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). La sussistenza dei presupposti che giustificano l’annullamento dell’ordine di arresto, rispettivamente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l’impegno assunto dalla Svizzera di consegnare – ove la domanda di estra- dizione sia accolta e cresciuta in giudicato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (art. 1 CEEstr). In questo senso, la libera- zione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace a condi- zioni più rigorose di quelle applicabili in materia di carcere preventivo (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).
3. Nel suo gravame, il reclamante sostiene che le sue condizioni di salute non gli permetterebbero di essere carcerato, essendo malato e non autosuffi- ciente. Come messo in evidenza da due perizie mediche, egli necessite- rebbe costantemente dell'ausilio di una terza persona anche per lo svolgi- mento delle più normali attività quotidiane. L'adozione di misure sostitutive della detenzione gli permetterebbero di essere seguito in ogni momento da una persona competente, in una struttura sicuramente più consona e fles- sibile rispetto a quella carceraria. L'intervento dell'aiuto domiciliare che il penitenziario cantonale "La Stampa" sta tentando di organizzare, con una frequenza bisettimanale, sarebbe insufficiente. L'istituto in questione gli avrebbe inoltre negato almeno in un'occasione l'accesso alle cure. In defini- tiva, l'attuale detenzione dell'estradando, persona anziana, malata, priva di sostanza, residente in Ticino da 20 anni, la cui estradizione è chiesta
- 5 -
dall'Italia per fatti risalenti a 15 anni or sono e per i quali avrebbe già soffer- to in Svizzera 18 mesi di carcerazione quale pena aggiuntiva, violerebbe il principio della proporzionalità.
L'UFG, dal canto suo, ritiene che, nonostante i legami dell'estradando con la Svizzera siano indiscussi, il rischio di fuga non possa essere escluso considerata la lunga pena detentiva pronunciata in Italia. La cauzione di fr. 50'000.- proposta, oltre a non essere proporzionale alla gravità dei fatti a suo carico, non ovvierebbe a tale rischio. Per quanto attiene alle condizioni di salute del reclamante, la sua carcerabilità sarebbe sufficientemente atte- stata dal parere medico del 14 aprile 2010 del dottor B. nonché da quello del 23 aprile 2010 del dottor C. Dando seguito alla richiesta presentata a ti- tolo subordinato, l'UFG dichiara inoltre che il reclamante potrà essere assi- stito quotidianamente dal personale infermieristico del carcere nonché di- sporre di un'assistenza medica continua. Egli beneficerà pure, due volte al- la settimana, di un aiuto domiciliare esterno e, qualora le condizioni di salu- te dovessero mutare, sarebbe garantita una presa a carico tempestiva, fino ad un possibile ricovero ospedaliero che potrebbe essere disposto in ogni momento.
3.1 La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione estradizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II 306 consid. 2.4-2.5). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo di negare la scarcerazione di una persona i cui legami con la Svizzera era- no indiscussi (titolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da diciotto anni, sposato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e otto anni, entrambi di nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Tici- no), essendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna a una pena privativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanzia- rie in cui l'interessato lasciava la moglie e i figli permettevano di considera- re che il rischio di fuga fosse a tal punto inverosimile da poter essere scon- giurato tramite l'adozione di misure sostitutive (sentenza 8G.45/2001 del 15 agosto 2001, consid. 3a). Tenuto conto di questa giurisprudenza, il Tri- bunale penale federale ha quindi confermato l'esistenza del pericolo di fuga nel caso di una persona perseguita con moglie, due bambini (di sette anni e mezzo e due anni e mezzo) e altri parenti in Svizzera (sentenza BH.2005.45 del 20 dicembre 2005, consid. 2.2.2). Medesimo esito nel caso di una persona ininterrottamente residente in Svizzera per dieci anni, con moglie e quattro bambini, di un anno e mezzo, tre, otto e diciotto anni (sen- tenza BH.2005.8 del 7 aprile 2005, consid. 2.3) e in quello di una persona ininterrottamente in Svizzera da dieci anni, con la sua partner e gli amici più stretti (sentenza BH.2006.4 del 21 marzo 2006, consid. 2.2.1). In una sen- tenza del 24 novembre 2009 il Tribunale penale federale ha per contro or- dinato la liberazione di un uomo di 76 anni residente in Francia accusato
- 6 -
negli Stati Uniti di aver commesso in quel Paese, nel 1978, atti sessuali con una minorenne, e adottato misure sostitutive della detenzione (sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329, parzialmente pubblicata in RStrS - BJP 1/2010 pag. 9). In quell'occasione, l'autorità giudicante ha considerato che, sebbene l'unico legame con la Svizzera fosse costituito da una casa di vacanza a Gstaad, il pericolo di fuga non era così marcato da impedire l'adozione di misure sostitutive della detenzione (v. ibidem consid. 6.3). Considerata anche la pena massima di due anni di prigione rischiata all'estero, il Tribunale ha ritenuto che il pagamento di una cauzione di fr. 4'500'000.- – importo corrispondente alla metà dei beni patrimoniali del- l'estradando –, unitamente all'utilizzo di un braccialetto elettronico ("Elec- tronic Monitoring"; sull'applicabilità di questo sistema di sorveglianza v. sentenza del Tribunale federale 1C_381/2009 del 13 ottobre 2009) costitui- vano misure atte a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza RR.2009.329 consid. 6.6.6). Parimenti, il Tribunale federale ha ordinato la liberazione di una donna americana di 47 anni residente a Zurigo dal 1955, con stretti le- gami affettivi e professionali in Svizzera. L'Alta Corte ha considerato che le precarie condizioni di salute della donna, unitamente al fatto che la stessa, una volta al corrente dell'inchiesta penale in Italia e dell'ordine di arresto spiccato nei suoi confronti dalle autorità di quel Paese, non abbia intrapre- so nulla per lasciare la Svizzera, fossero elementi importanti per conclude- re che il pericolo di fuga era estremamente esiguo. Quest'ultimo è stato in definitiva scongiurato con l'adozione di misure sostitutive quali il deposito di una cauzione di fr. 50'000.- nonché la consegna dei documenti d'identità (v. sentenza 8G.76/2001 del 14 novembre 2001, consid. 3c).
3.2 La CEEstr fornisce in materia di arresto provvisorio solo un quadro norma- tivo generale. Essa si limita a consacrare il diritto della Parte richiedente di domandarlo e a sancire l'obbligo della Parte richiesta di decidere su tale domanda, avvertendo la Parte richiedente dell'esito (art. 16 n. 1 e 3). Appli- cabile è esclusivamente il diritto della Parte richiesta (art. 16 n. 1 e art. 22). Dopo aver stabilito i termini, trascorsi i quali l'arresto provvisorio potrà e, ri- spettivamente, dovrà cessare se la domanda d'estradizione non è presen- tata col prescritto corredo (art. 16 n. 4, prima frase), la Convenzione preci- sa (ivi, seconda frase) che, tuttavia, la liberazione provvisoria è sempre possibile "in quanto la Parte richiesta prenda tutte le misure da essa ritenu- te necessarie per evitare la fuga". Nessuna disposizione contiene invece la CEEstr circa la carcerazione estradizionale tra il momento della presenta- zione della domanda e la decisione. Applicabile è quindi unicamente il dirit- to dello Stato richiesto, compatibilmente col rispetto degli obblighi di conse- gna del ricercato che derivano dalla Convenzione (DTF 109 Ib 223 consid. 2a, con rinvii; MOREILLON, op. cit., n. 7 e 9 ad art. 47 AIMP). Secondo l'art. 47 cpv. 2 AIMP, se la persona perseguitata non è in condizione d'es-
- 7 -
sere incarcerata o se altri motivi lo giustificano, l'UFG può, in luogo della carcerazione, decidere altri provvedimenti cautelari.
3.3 Il Tribunale federale ha già implicitamente ammesso che le precarie condi- zioni di salute del detenuto in vista di estradizione possono teoricamente costituire un motivo valido per interrompere la prosecuzione della detenzio- ne e ordinare altri provvedimenti cautelari ai sensi dell'art. 47 cpv. 2 AIMP (v. sentenze 8G.11/2003 del 21 febbraio 2003, consid. 4, e 1A.283/2000 del 20 novembre 2000, consid. 3d). Nel primo caso, l'Alta Corte, considera- te l'assenza di una qualsiasi perizia medica relativa allo stato di salute del detenuto nonché l'esistenza di una dichiarazione di quest'ultimo, effettuata solo due settimane prima di interporre ricorso al Tribunale federale, me- diante la quale egli affermava di sentirsi sano e di non necessitare di alcun medicamento, ha confermato la detenzione del ricorrente. Tale decisione è stata adottata anche alla luce delle assicurazioni fornite dall'UFG, il quale garantiva che le condizioni psico-fisiche del detenuto sarebbero state ana- lizzate da un medico. In caso di necessità, esso avrebbe provveduto allo spostamento dello stesso in un adatto reparto carcerario. Nel secondo ca- so, il detenuto lamentava problemi di varia natura. A livello fisico, egli di- chiarava di soffrire di gonfiori alle articolazioni, di forte diarrea nonché di aver subito una grossa perdita di peso. A livello psichico, vi sarebbero state le prime avvisaglie di seri problemi mentali. Il detenuto aggiungeva inoltre di aver contratto, nella prigione dell'aeroporto dove aveva soggiornato, una malattia virale o un'infezione batterica, e che il suo sangue presentava va- lori critici. Un'esatta valutazione della sua carcerabilità sarebbe dunque di- pesa da analisi mediche in corso. Alla luce di quanto precede, il Tribunale federale ha avuto modo di affermare che ogni privazione della libertà ha u- n'incidenza negativa sulla psiche di chi ne è oggetto. Nel caso specifico, il detenuto non ha dimostrato né che i problemi di cui era vittima non poteva- no essere risolti mantenendo la detenzione estradizionale né che esisteva- no altri motivi per escludere la sua non carcerabilità. Non rimaneva dunque che confermare la detenzione estradizionale e attendere semmai i risultati delle analisi mediche allora in corso. In una sua sentenza del 26 febbraio 2008 il Tribunale penale federale ha ordinato la scarcerazione per motivi medici di un cittadino italiano residente in Ticino (v. sentenza RR.2008.24). Il quadro clinico delineatosi dalle analisi effettuate da tre medici psichiatri è stato giudicato decisamente allarmante e grave, al punto che il Tribunale ha provveduto, già a titolo supercautelare, a trasferire l'estradando in un ospedale, con l'intento prioritario di impedire probabili tentativi di suicidio (v. ibidem consid. 4.4-4.5).
3.4 In concreto, il reclamante dichiara che le sue condizioni di salute non gli permetterebbero un soggiorno in carcere. Rilevanti risultano essere a tal proposito i pareri espressi dai medici che si sono chinati sulla questione.
- 8 -
Secondo il dottor B., medico del servizio di medicina carceraria del peni- tenziario "La Stampa", il reclamante è "un uomo anziano ed afflitto da in- numerevoli malattie. Ha una claudicatio spinale…ed è un arteriopatico mul- tidistrettuale nonché portatore d'innumerevoli fattori di rischio cardiovasco- lari" (v. act. 3.9). Ciononostante, il medico ha ritenuto che "il malato sia al momento carcerabile seppur con le cautele del caso, per esempio collocar- lo in una cella adatta alla sua mobilità", precisando tuttavia che la sua età e morbilità lo rendono "non idoneo ad una carcerazione prolungata". Alla medesima conclusione è giunto il dottor C., attivo presso il servizio medico del penitenziario "La Stampa", il quale ha dichiarato che le condizioni di de- tenzione del reclamante presso il penitenziario in questione "non sono tali da pregiudicare la sua permanenza in carcere per un periodo non eccessi- vamente prolungato", periodo che a suo avviso non deve essere superiore a 3-4 mesi (v. act. 3.3). Per quanto riguarda invece il parere espresso dal dottor D., medico curante del reclamante, pur descrivendo quest'ultimo le differenti patologie di cui il suo paziente sarebbe affetto, non si esprime in realtà sulla sua carcerabilità, affermando tutt'al più che una recente caduta avrebbe reso il reclamante "parzialmente dipendente dalla moglie (deve aiutarlo a vestirsi e a lavarsi)" (v. act. 1.6). Nulla lascia dunque pensare che il reclamante non possa essere curato dai medici del carcere. In definitiva, tenuto conto di quanto precede nonché del fatto che l'UFG ha infine accon- sentito alla nomina di una persona specifica destinata ad aiutare il recla- mante in carcere, nulla osta per il momento al mantenimento della deten- zione estradizionale. Questa soluzione si giustifica peraltro anche alla luce dell'ulteriore garanzia offerta dall'UFG di presa a carico tempestiva dell'estradando qualora le condizioni di salute dovessero mutare, presa a carico che potrebbe corrispondere, in caso di necessità appurata, ad un possibile ricovero ospedaliero. Per quanto riguarda, infine, l'asserito impe- dimento di accesso alle cure censurato, va ricordato che il carcere dispone di medici pronti ad intervenire in caso di necessità. Eventuali visite mediche all'esterno del carcere devono in ogni caso essere preventivamente con- cordate con l'istituto. Anche quest'ultima censura va dunque respinta.
3.5 Il reclamante sostiene che l'UFG si sarebbe dichiarato disposto il 30 marzo 2010 a liberarlo provvisoriamente su cauzione (v. act. 1.3), cambiando tut- tavia idea, a sua sorpresa, l'8 aprile seguente (v. act. 1.4). Orbene, la ra- gione di tale cambiamento è stata illustrata in maniera chiara dall'UFG pro- prio nel suo scritto dell'8 aprile 2010 indirizzato al legale del reclamante. Esso ha infatti dichiarato che "con scritto del 31 marzo 2010, il Servizio di Medicina interna dell'Ospedale civico di Lugano ci ha trasmesso un certifi- cato medico attestando che il Suo cliente è stato ricoverato nel dipartimen- to di medicina interna dal 22 marzo 2010 al 31 marzo 2010 e che dal 31 marzo 2010 il suo trasferimento presso il carcere era di nuovo possibile. Si constata, dunque, che la salute del Suo cliente è migliorata e che il suo
- 9 -
stato attuale di salute gli permette di tornare in carcere. In queste condizio- ni, una liberazione anche sotto cauzione non sarebbe possibile". Come evidenziato al considerando precedente, al summenzionato scritto del 31 marzo 2010 (v. act. 3.15) si sono poi susseguiti ulteriori pareri medici che non hanno per nulla escluso la carcerabilità del reclamante, rafforzan- do vieppiù la posizione dell'UFG. Si rileva comunque, a titolo abbondanzia- le, che, foss'anche la libertà su cauzione stata concessa, la situazione pa- trimoniale del reclamante e della sua consorte, entrambi al beneficio delle prestazioni complementari (v. ricorso pag. 5), risulta dissonante rispetto alla somma di fr. 50'000.- messa a disposizione. La decisione di tassazione del 17 giugno 2009 riguardante l'anno fiscale 2008, infatti, evidenzia per i co- niugi in questione un reddito imponibile di fr. 11'100.- ed una sostanza di fr. 0.- (v. act. 3.8), per cui non è assolutamente comprensibile né viene in alcun modo spiegato quale sia l'origine di tale importante disponibilità fi- nanziaria. L'imperscrutabile origine di detto denaro rende praticamente im- possibile a questo Tribunale definire la proporzionalità complessiva di que- sta, come delle superiori ma imprecisate offerte di cauzione presentate in sede di replica. Va qui peraltro ricordato che il Tribunale federale ha già avuto modo di sottolineare che l'assenza di una dettagliata esposizione del- la situazione finanziaria dell'estradando impedisce all'autorità preposta di fissare l'importo della cauzione (v. sentenza del Tribunale federale 8G.11/2003 del 21 febbraio 2003, consid. 5; v. anche sentenza del Tribuna- le penale federale RR.2010.76 del 5 maggio 2010, consid. 4.3). Del resto, non si è nemmeno manifestamente in presenza di altre circostanze partico- lari che imporrebbero di derogare, in via eccezionale, alla regola della car- cerazione. Certo, il reclamante, di nazionalità italiana, si trova in Svizzera da 20 anni e sembra essersi ben integrato, con la moglie, nella realtà tici- nese, pur non essendo sconosciuto alla giustizia ticinese (v. act. 1.10). Tut- tavia, vi è da rilevare che il reclamante è stato condannato in Italia ad una pena detentiva di 8 anni (v. act. 3.24), pena pesante che rende il pericolo di fuga, nonostante la sua età avanzata (73 anni), molto alto.
4. Sulla base dell'incarto, non sono ravvisabili altri motivi che permetterebbero di ordinare la scarcerazione dell'estradando. In definitiva, sussistendo un reale pericolo di fuga e in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi ri- sultati ma meno incisiva nei confronti dell’interessato, il provvedimento im- pugnato non può essere considerato lesivo del principio della proporzionali- tà. Non vi è quindi ragione di scarcerare l'estradando ordinando misure cautelari sostitutive. Avendo l'UFG assecondato solo in sede di risposta la richiesta subordinata, già espressa nella richiesta di scarcerazione del 15 aprile 2010 (v. act. 1.8), di poter disporre in carcere di una persona spe- cifica per aiutarlo, il gravame va considerato fondato limitatamente a questo
- 10 -
punto, per cui se ne terrà conto in sede di fissazione delle spese e dei ripe- tibili.
5.
5.1 In gran parte soccombente, il ricorrente deve sopportare la relativa compo- nente di spese (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura ammi- nistrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l’art. 30 lett. b LTPF). La tassa di giustizia è calcolata giusta l’art. 3 del Regolamento dell’11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32), richiamato l'art. 63 cpv. 5 PA, ed è fissata nella fattispecie a fr. 1'000.-.
5.2 Secondo l'art. 64 cpv. 1 PA, richiamato l'art. 30 lett. b LTPF, l'autorità di ri- corso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relati- vamente elevate che ha sopportato. In assenza di una nota delle spese, queste sono fissate secondo libero apprezzamento (v. art. 3 cpv. 2 del Re- golamento sulle ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale fede- rale [RS 173.711.31] applicabile in virtù dell'art. 15 cpv. 1 lett. a LTPF e del- la giurisprudenza; v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2007.6 del 22 febbraio 2007, consid. 5, e RR.2008.147 dell'8 luglio 2008, consid. 8). In concreto, l'indennità è fissata a fr. 500.- (IVA inclusa), importo a carico del- l'UFG in quanto autorità inferiore giusta l'art. 64 cpv. 2 PA.
- 11 -
Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia: 1. La domanda di scarcerazione è respinta; per il resto, il ricorso è parzialmente accolto nel senso dei considerandi. 2. La tassa di giustizia ridotta di fr. 1'000.- è posta a carico del reclamante. 3. L'Ufficio federale di giustizia verserà al reclamante un importo di fr. 500.- a titolo di ripetibili.
Bellinzona, 17 maggio 2010
In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Filippo Ferrari - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni
Informazione sui rimedi giuridici Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF). Tali deci- sioni non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF).
Nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notifi- cate separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcera- zione in vista d’estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF). Se non è data facoltà di ricorso contro le decisioni pregiudiziali o incidentali ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 e 2 LTF o se tale facoltà non è stata utilizzata, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF).
Contro le decisioni nel campo dell'assistenza internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolar- mente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).