opencaselaw.ch

RH.2023.15

Bundesstrafgericht · 2023-09-06 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP); assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA)

Sachverhalt

A. Il 27 marzo 2023, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’ap- pello di Torino ha spiccato un ordine di carcerazione nei confronti di A. nell’am- bito del procedimento SIEP n. 151/2023, finalizzato all’esecuzione di una pena complessiva di 4 anni e 8 mesi di reclusione per reati di bancarotta fraudolenta, truffa aggravata e altri reati commessi in Italia tra il 2002 e il 2010, pena basata su due sentenze: una del 20 febbraio 2008 emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Novara, divenuta definitiva il 26 marzo 2008, e l’altra del 9 dicembre 2021 emessa dalla Corte d’Appello di Torino, divenuta definitiva il 17 gennaio 2023 (v. act. 3.1).

B. Con domanda del 13 luglio 2023, il Ministero della Giustizia italiano, basandosi sull’ordine di esecuzione di cui sopra, ha richiesto all’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) l’arresto e l’estradizione di A. (v. act. 3.1).

C. Il 24 luglio 2023, l'UFG ha dato mandato al Ministero pubblico del Canton Ticino di procedere all’arresto del predetto sulla base di un ordine di arresto ai fini di estradizione emesso il medesimo giorno (v. act. 3.2 e 3.3) ed eseguito l’8 agosto 2023 (v. act. 3.4). Interrogato lo stesso giorno dalle autorità ticinesi, A. ha con- fermato di essere la persona ricercata dalle autorità italiane, opponendosi tut- tavia a un’estradizione in via semplificata (v. act. 3.5).

D. Il 18 agosto 2023, A. è insorto contro il suddetto ordine di arresto postulandone l’annullamento con pedissequa sua scarcerazione. In via subordinata, egli chiede la sua scarcerazione e l’adozione di misure sostitutive. Egli postula inol- tre la concessione dell’assistenza giudiziaria gratuita (v. act. 1, pag. 11).

E. Mediante osservazioni del 28 agosto 2023, l'UFG ha proposto di respingere il reclamo (v. act. 3). Con scritto del 31 agosto 2023, il reclamante ha confermato le sue conclusioni ricorsuali (v. act. 4).

Le argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.

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Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), in relazione con l'art. 48 cpv. 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia pe- nale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), la Corte dei reclami penali del Tri- bunale federale è competente per statuire sui reclami contro gli ordini di arresto in vista d'estradizione. Interposto entro dieci giorni dalla notificazione scritta dell'ordine di arresto (v. art. 48 cpv. 2 prima frase AIMP), il gravame è tempe- stivo. La legittimazione ricorsuale dell'estradando è pacifica. Il gravame è di conseguenza ricevibile in ordine.

E. 1.2 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzi- tutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizio- nale alla CEEstr del 17 marzo 1978 (PA II CEEstr; RS 0.353.12), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, dal Terzo Protocollo addizionale alla CEEstr del 10 novembre 2010 (PA III CEEstr; RS.0353.13), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicem- bre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016, nonché dal Quarto Protocollo addizionale alla CEEstr del 20 settembre 2012 (PA IV CEEstr; RS 0.353.14), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016. Di rilievo sono inoltre, a partire dal 12 dicembre 2008, gli art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n° CELEX 42000A0922(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62; testo non pub- blicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi set- toriali con l’UE”, 8.1 Allegato A; https://www.admin.ch/opc/it/european-union/in- ternational-agreements/008.html) unitamente al regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novembre 2018 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il re- golamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la de- cisione 2010/261/UE della Commissione, segnatamente gli art. 26-31 (n. CELEX 32018R1862; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 312 del 7 di- cembre 2018, pag. 56-106; “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l'UE”, 8.4 Sviluppi dell'acquis di Schengen), così come, a partire dal 5 novembre 2019, le disposizioni della Convenzione del 27 settembre 1996 relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea (Convenzione sull’estradizione UE; n° CELEX 41996A1023(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione

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europea C 313 del 23 ottobre 1996, pag. 12-23, “Raccolta dei testi giuridici ri- guardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.2 Allegato B) che in applicazione della Decisione 2003/169/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003 (n° CELEX 32003D0169; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 67 del 12 marzo 2003, pag. 25 e seg., “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.2 Allegato B) costituiscono uno sviluppo dell’acquis di Schengen (ov- vero gli art. 2, 6, 8, 9 e 13 nonché l’art. 1, per quanto pertinente agli altri articoli). Restano impregiudicate disposizioni più favorevoli all’assistenza in vigore tra le parti (art. 59 n. 2 CAS; art. 1 n. 2 Convenzione sull’estradizione UE).

E. 1.3 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

E. 2.1 Secondo l'art. 16 n. 1 CEEstr, in caso d'urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potranno domandare l'arresto provvisorio dell'individuo ricer- cato; le autorità competenti della Parte richiesta statuiranno sulla domanda con- formemente alla loro legge. Adita mediante un reclamo fondato sull'art. 48 cpv. 2 AIMP, la Corte dei reclami penali non deve pronunciarsi, a questo stadio della procedura, in merito all'estradizione in quanto tale, ma solamente sulla legittimità dell'arresto e della carcerazione in vista d'estradizione (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a e b; 111 IV 108 consid. 3; MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, 2004, n. 19 ad art. 47 AIMP). Le cen- sure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estra- dizione, come pure alla sua fondatezza, devono essere fatte valere esclusiva- mente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è competente l'UFG in prima istanza e, in sede di ricorso, dapprima il Tribunale penale federale ed in seguito, in ultima istanza e alle restrittive condizioni poste dall'art. 84 LTF, il Tribunale federale (v. DTF 133 IV 125, 131, 132, 134). Per costante giurisprudenza, du- rante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l’eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire interna- tionale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 348 e n. 350; HEIMGARTNER,

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Auslieferungsrecht, 2002, pag. 57). L’ordine di arresto in vista di estradizione può tuttavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnata- mente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all’estradizione né comprometterà l’istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o ancora se l’estradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). La sussistenza dei presupposti che giustificano l’annullamento dell’ordine di arresto, rispettivamente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l’impegno assunto dalla Svizzera di consegnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudicato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (art. 1 CEEstr). In questo senso, la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace a condizioni più rigorose di quelle applicabili in materia di carcerazione preventiva (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).

E. 2.2 La CEEstr fornisce in materia di arresto provvisorio solo un quadro normativo generale. Essa si limita a consacrare il diritto della Parte richiedente di doman- darlo e a sancire l'obbligo della Parte richiesta di statuire su tale domanda, in- formando senza indugio l’autorità richiedente del seguito dato alla domanda (art. 16 n. 1 e 3). Applicabile è esclusivamente il diritto della Parte richiesta (art. 16 n. 1 e art. 22). Dopo aver stabilito i termini trascorsi i quali l'arresto prov- visorio potrà e, rispettivamente, dovrà cessare se la domanda d'estradizione non è presentata col prescritto corredo (art. 16 n. 4, prima frase), la Conven- zione precisa (ibidem, seconda frase) che, tuttavia, la liberazione provvisoria è sempre possibile "in quanto la Parte richiesta prenda tutte le misure da essa ritenute necessarie per evitare la fuga dell'individuo richiesto". Nessuna dispo- sizione contiene invece la CEEstr circa la carcerazione estradizionale tra il mo- mento della presentazione della domanda e la decisione. Applicabile è quindi unicamente il diritto dello Stato richiesto, compatibilmente col rispetto degli ob- blighi di consegna del ricercato che derivano dalla Convenzione (DTF 109 Ib 223 consid. 2a, con rinvii; MOREILLON, op. cit., n. 7 e 9 ad art. 47 AIMP).

E. 3 Il reclamante contesta l’esistenza del pericolo di fuga. Egli sostiene di avere stretti legami con la Svizzera, in particolare col Ticino, centro dei suoi interessi personali/affettivi e professionali. Risiederebbe nel nostro Paese da quindici anni e sarebbe da tempo al beneficio di un permesso di domicilio, come i suoi familiari. A Z./TI risiederebbe con la moglie e quattro figli (nati nel 1998, 2001, 2009 e 2011). Da quando sarebbero arrivati in Svizzera, i figli più grandi avreb- bero frequentato le scuole e la formazione professionale sul territorio. I due figli

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più piccoli, ancora minorenni, sarebbero nati, cresciuti e in formazione nel Men- drisiotto. Il reclamante e la sua famiglia sarebbero perfettamente integrati nel Cantone. La ditta individuale di cui sarebbe titolare costituirebbe la fonte princi- pale di sostentamento dell’intero nucleo famigliare, per cui il suo arresto sa- rebbe un duro colpo per la situazione finanziaria della famiglia. Il ricorrente non avrebbe legami in altri Paesi, all’infuori dell’Italia. Egli non si sarebbe mai reso irreperibile alle autorità italiane, avendo anche presentato a quest’ultime un’istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione concernente le condanne a suo carico. A mente dell’insorgente, le sue precarie condizioni di salute costituirebbero un ulteriore motivo per escludere il pericolo di fuga. Egli sarebbe affetto da grave malattia che lo obbligherebbe a continui controlli e ac- certamenti presso ospedali e cliniche. Per tacere del fatto che questa sua con- dizione sarebbe già di per sé motivo per prescindere dalla carcerazione.

E. 3.1 Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la car- cerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcera- zione rimane l'eccezione (v. consid. 2.1 supra e riferimenti ivi citati). Giusta l'art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP, l'Ufficio può tuttavia prescindere dall'emettere un ordine di arresto in vista d'estradizione segnatamente se la persona perseguita verosimilmente non si sottrarrà all'estradizione né comprometterà l'istruzione penale. Queste due condizioni sono cumulative; se l'interessato si prevale uni- camente della realizzazione di una delle stesse non potrà pretendere che si rinunci alla detenzione estradizionale (DTF 109 Ib 58 consid. 2).

La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione estra- dizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II 306 con- sid. 2.4-2.5). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo di negare la scarcerazione di una persona i cui legami con la Svizzera erano indiscussi (ti- tolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da diciotto anni, spo- sato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e otto anni, entrambi di nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Ticino), essendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna a una pena privativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanziarie in cui l'interessato lasciava la moglie e i figli permettevano di considerare che il rischio di fuga fosse a tal punto inverosimile da poter essere scongiurato tramite l'adozione di misure sostitutive (sentenza del Tribunale federale 8G.45/2001 del 15 agosto 2001 consid. 3a). In un altro caso, è stato considerato che l'ampiezza dell'attività delittuosa (costitu- zione di un'associazione criminale allo scopo di perpetrare truffe fiscali) e l'even- tualità di una pena privativa della libertà di lunga durata costituivano elementi sufficienti a rendere verosimile il rischio che il reclamante potesse sottrarsi all'estradizione, sebbene egli avesse legami importanti con la Svizzera, es- sendo titolare di un permesso B, coniugato con una cittadina svizzera e stesse per diventare padre. Tale rischio, acutizzato dalla sua giovane età, non veniva

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sminuito dal fatto che, come ritenuto anche nelle altre cause, fosse a cono- scenza del suo perseguimento e non fosse nondimeno fuggito: soltanto con l'ordine di arresto in vista d'estradizione si erano infatti concretizzate sia le ac- cuse sia la possibilità effettiva di essere estradato (sentenza del Tribunale fe- derale 8G.49/2002 del 24 maggio 2002 consid. 3b). Tenuto conto di questa giu- risprudenza, il Tribunale penale federale ha quindi confermato l'esistenza del pericolo di fuga nel caso di una persona perseguita con moglie, due bambini (di sette anni e mezzo e due anni e mezzo) e altri parenti in Svizzera (sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.45 del 20 dicembre 2005 consid. 2.2.2). Me- desimo esito nel caso di una persona ininterrottamente residente in Svizzera per dieci anni, con moglie e quattro bambini, di un anno e mezzo, tre, otto e diciotto anni (sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.8 del 7 aprile 2005 consid. 2.3) e in quello di una persona ininterrottamente in Svizzera da dieci anni, con la sua compagna e gli amici più stretti (sentenza del Tribunale penale federale BH.2006.4 del 21 marzo 2006 consid. 2.2.1). In una sentenza del 24 novembre 2009 il Tribunale penale federale ha per contro ordinato la liberazione di un uomo di 76 anni residente in Francia accusato negli Stati Uniti di aver commesso in quel Paese, nel 1978, atti sessuali con una minorenne, e adottato misure sostitutive della detenzione (sentenza del Tribunale penale fe- derale RR.2009.329, parzialmente pubblicata in RStrS - BJP 1/2010 pag. 9). In quell'occasione, l'autorità giudicante ha considerato che il pericolo di fuga non era così marcato da impedire l'adozione di misure sostitutive della detenzione (v. ibidem consid. 6.3). Visto anche che la pena massima comminata all'estero era di due anni di detenzione, il Tribunale ha ritenuto che il pagamento di una elevata cauzione corrispondente alla metà dei beni patrimoniali dell'estradando, unitamente all'utilizzo di un braccialetto elettronico ("Electronic Monitoring"; sull'applicabilità di questo sistema di sorveglianza v. DTF 136 IV 20), costitui- vano misure atte a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329 del 24 novembre 2009 consid. 6.6.6). Parimenti, il Tribunale federale ha ordinato la liberazione di una donna americana di 47 anni residente a Zurigo dal 1955, con stretti legami affettivi e professionali in Svizzera. L'Alta Corte ha considerato che le precarie condizioni di salute della donna, unitamente al fatto che la stessa, una volta al corrente dell'inchiesta pe- nale in Italia e dell'ordine di arresto spiccato nei suoi confronti dalle autorità di quel Paese, non abbia intrapreso nulla per lasciare la Svizzera, fossero ele- menti importanti per concludere che il pericolo di fuga era estremamente esi- guo. Quest'ultimo è stato in definitiva scongiurato con l'adozione di misure so- stitutive quali il deposito di una cauzione di fr. 50'000.– nonché la consegna dei documenti d'identità (v. sentenza del Tribunale federale 8G.76/2001 del 14 no- vembre 2001 consid. 3c).

E. 3.2 Secondo l'art. 47 cpv. 2 AIMP, se la persona perseguitata non è in condizione d'essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano, l'Ufficio federale può, in luogo della carcerazione, decidere altri provvedimenti cautelari. Una persona è

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considerata non idonea alla detenzione se è certo o altamente probabile che la detenzione metterà in pericolo la sua vita o comprometterà gravemente la sua salute (v. sentenza del Tribunale penale federale RH.2023.13 del 16 agosto 2023 consid. 5.2). Il concetto di carcerabilità si basa sul diritto costituzionale (cfr. art. 10 Cost., nonché art. 2 e 3 CEDU) di garantire un'assistenza sanitaria sufficiente alla persona detenuta (v. URWYLER/ENDRASS/HACHTEL/GRAF, Hand- buch Strafrecht – Psychiatrie – Psychologie, 2022, pag. 1015). Se lo stato di salute sia un ostacolo alla detenzione e se sia garantita un'adeguata assistenza medica durante la detenzione deve essere chiarito dall'autorità competente in ogni singolo caso con l'assistenza di esperti medici (v. HÄNNI, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 49 ad art. 251/252 CPP; DTF 136 IV 97 consid. 5). Il Tribunale federale ha già implicitamente ammesso che le precarie condizioni di salute del detenuto in vista di estradizione possono teoricamente costituire un motivo valido per interrompere la prosecuzione della detenzione e ordinare altri provvedimenti cautelari ai sensi dell'art. 47 cpv. 2 AIMP (v. sentenze del Tribunale federale 8G.11/2003 del 21 febbraio 2003 consid. 4 e 1A.283/2000 del 20 novembre 2000 consid. 3d). Nel primo caso, l'Alta Corte, considerate l'assenza di una qualsiasi perizia medica relativa allo stato di salute del detenuto nonché l'esistenza di una dichiarazione di quest'ultimo, effettuata solo due set- timane prima di interporre ricorso al Tribunale federale, mediante la quale egli affermava di sentirsi sano e di non necessitare di alcun medicamento, ha con- fermato la detenzione del ricorrente. Tale decisione è stata adottata anche alla luce delle assicurazioni fornite dall'UFG, il quale garantiva che le condizioni psico-fisiche del detenuto sarebbero state analizzate da un medico. In caso di necessità, esso avrebbe provveduto allo spostamento dello stesso in "eine ge- eignete Abteilung eines Gefängnisspitals". Nel secondo caso, il detenuto la- mentava problemi di varia natura. A livello fisico, egli dichiarava di soffrire di gonfiori alle articolazioni, di forte diarrea nonché di aver subito una grossa per- dita di peso. A livello psichico, vi sarebbero state le prime avvisaglie di seri pro- blemi mentali. Il detenuto aggiungeva inoltre di aver contratto, nella prigione dell'aeroporto dove aveva soggiornato, una malattia virale o un'infezione batte- rica, e che il suo sangue presentava valori critici. Un'esatta valutazione della sua carcerabilità sarebbe dunque dipesa da analisi mediche in corso. Alla luce di quanto precede, il Tribunale federale ha avuto modo di affermare che ogni privazione della libertà ha un'incidenza negativa sulla psiche di chi ne è oggetto. Nel caso specifico, il detenuto non ha dimostrato né che i problemi di cui era vittima non potevano essere risolti mantenendo la detenzione estradizionale né che esistevano altri motivi per concludere alla sua non carcerabilità. Non rima- neva dunque che confermare la detenzione estradizionale e attendere semmai i risultati delle analisi mediche allora in corso. La giurisprudenza ha del resto affermato che l’età avanzata e un precario stato di salute non giustificano, da soli, una liberazione provvisoria (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2009.329 del 24 novembre 2009 consid. 5.3; RR.2009.308 del 19 ottobre 2009 consid. 7.2-7.3; v. anche ZIMMERMANN, op. cit., n. 348 pag. 379).

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E. 3.3 In concreto, non si è manifestamente in presenza di circostanze particolari che imporrebbero di derogare, in via eccezionale, alla regola della carcerazione. Il reclamante è cittadino italiano, ha 54 anni e risiede in Svizzera da svariati anni, dove vive con la moglie e quattro figli, esercitando un’attività imprenditoriale che, a dire del predetto, costituirebbe la fonte principale di sostentamento dell’intero nucleo familiare (v. act. 1, pag. 5 e seg.). Vista la predetta giurispru- denza (v. anche sentenze del Tribunale penale federale RR.2011.133 del 29 giugno 2011 consid. 3; RR.2011.88 del 15 aprile 2011 consid. 7; RR.2011.45 del 9 marzo 2011 consid. 4.4; ZIMMERMANN, op. cit., n. 348 pag. 379) e l’impor- tante pena residua di 4 anni e 8 mesi da scontare, basata su sentenze italiane cresciute in giudicato, i motivi addotti non sono sufficienti per negare il pericolo di fuga. Nonostante la sua situazione personale e professionale, di fronte alla possibilità di un'estradizione all'Italia, dove deve scontare una pena relativa- mente lunga, persiste un marcato pericolo che l'estradando tenti di sottrarsi alla giustizia. Premesso che il medesimo si è proposto di eventualmente versare una cauzione quale misura sostitutiva alla privazione della libertà (v. infra con- sid. 4), gli asseriti problemi economici derivanti dalla sua detenzione, ancorché dimostrati, non possono costituire un motivo per rinunciarvi. La sua malattia, del resto, non costituisce un valido motivo di attenuazione del pericolo di fuga, nella misura in cui potrebbe essere curata in maniera adeguata anche in altri Paesi, dove il reclamante potrebbe decidere di rifugiarsi contando su eventuali rapporti estradizionali meno stretti con l’Italia. Né vi sono elementi agli atti, segnata- mente certificati medici ad hoc, che permetterebbero di concludere che l’estra- dando non è carcerabile a causa delle sue condizioni di salute (v. TPF 2020 143 consid. 5.4.1 e riferimenti). Anzi, interpellata dall’UFG in questo ambito in data 21 agosto 2023, la Dr. med. B., responsabile del Servizio di Medicina Pe- nitenziaria Cantonale (EOC), ha dichiarato che “rispetto alla sua domanda per l’assistito A., posso confermarle che lo stato di salute attualmente è compatibile con la detenzione. Sono a noi noti i problemi di salute del signor A., ma al mo- mento non ci sono motivi clinici per non ritenerlo carcerabile” (act. 3.10). L’UFG ha peraltro assicurato che “per qualsiasi necessità legata a problemi di salute il ricorrente potrà anche in futuro rivolgersi al servizio medico del carcere. Questo continuerà ad adottare le misure necessarie, come già accaduto con il ricovero in ospedale rispettivamente in infermeria. Qualora la sua carcerabilità non fosse più possibile l’UFG ne sarà informato e potrà prendere a sua volta le misure necessarie” (act. 3, pag. 6). Quindi, visto che le cure possono continuare ad essere somministrate anche in regime di detenzione e che i medici che si sono occupati del reclamante non hanno attestato una sua non carcerabilità, occorre concludere che i problemi di salute del predetto non costituiscono né un osta- colo alla detenzione estradizionale né permettono di negare il pericolo di fuga. Si rileva del resto che egli svolgeva un’attività lavorativa prima di essere arre- stato, senza che le sue condizioni di salute lo impedissero anche solo parzial- mente. Le censure in questo ambito vanno pertanto disattese.

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E. 4 In alternativa alla detenzione, il reclamante propone l’adozione di misure sosti- tutive quali la consegna di tutti i suoi documenti personali d’identità e di viaggio così come il suo permesso di domicilio, l’annuncio settimanale presso l’autorità o il braccialetto elettronico, unitamente al pagamento di una cauzione, anche se quest’ultima risulterebbe difficile da proporre, vista la sua precaria situazione finanziaria.

Contrariamente a quanto sostenuto nel reclamo, ritenuta in particolare la consi- stente pena di 4 anni e 8 mesi ancora da scontare (v. supra consid. 3.2), le misure in questione non sono di per sé sufficienti a scongiurare un pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329 consid. 1.1.2 e riferimenti citati). Il versamento di una cauzione, seppur combinato con la sor- veglianza tramite braccialetto elettronico, avrebbe anch'esso solo un'incidenza minima sul pericolo in questione. A tal proposito, nel gravame si afferma che “ritenuta la situazione finanziaria del qui ricorrente, risulta difficile e poco con- gruo proporre ad oggi il deposito di una cauzione, ma qualora ritenuto elemento determinante da questa lodevole Corte, il signor A. farà fronte alla stessa, da determinarsi a cura di questa Corte sulla base della documentazione che si farà pervenire con la richiesta di assistenza giudiziaria” (act. 1, pag. 10). Nella sua risposta al ricorso, l’UFG rileva che “il ricorrente rinuncia a quantificare un pos- sibile importo” (act. 3, pag. 5). Ora, nella misura in cui la questione della cau- zione non sembra essere stata concretamente avanzata dinanzi all’UFG e che l’estradando non ha quindi né invocato tale possibilità né quantificato un possi- bile importo con detta autorità prima del deposito del presente gravame, la ri- chiesta formulata solo in questa sede non risulta liquida, per cui la relativa cen- sura non merita ulteriore disamina, visto che non spetta certamente alla giuri- sdizione di reclamo “negoziare” con l’interessato l’ammontare di un’eventuale cauzione.

E. 5 Sulla base dell'incarto, non sono ravvisabili altri motivi che permetterebbero di ordinare la scarcerazione dell'estradando. In definitiva, sussistendo un reale pe- ricolo di fuga e in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno limitativa della libertà personale, il provvedimento impugnato non può es- sere considerato lesivo del principio della proporzionalità. Non vi è quindi ra- gione di scarcerare l'estradando ordinando misure cautelari sostitutive.

E. 6 In conclusione, il reclamo va respinto e la detenzione estradizionale confermata.

E. 7 Il reclamante sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell’avv. Letizia Vezzoni (v. RP.2023.35, act. 1).

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E. 7.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patro- cinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Indipendentemente da quanto precede, il diritto all’assi- stenza giudiziaria gratuita deriva anche dall’art. 29 cpv. 3 Cost. (v. DTF 129 I 129 consid. 2.1; sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 dell’11 agosto 2021 consid. 3.1; 2C_367/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 3.1). Non dispone dei mezzi necessari colui che può far fronte alle spese di causa solo intaccando il minimo vitale "allargato" suo e della sua famiglia, valutati tenendo in conside- razione sia il reddito che il patrimonio (v. DTF 124 I 1 consid. 2a). Una parte è da considerarsi quindi indigente allorquando, per pagare le spese processuali e le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per coprire i bisogni fondamentali personali e della propria famiglia (v. DTF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 con- sid. 3b; sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.111 del 24 novembre 2005 consid. 1). Il Tribunale federale considera prive di probabilità di successo le conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere definite serie. Deci- sivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronte- rebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gra- tuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommaria- mente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (v. DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; 124 I 304 consid. 2c; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011 consid. 3.1).

L’esame della situazione finanziaria del richiedente è riferito al momento in cui l’istanza è presentata (v. DTF 141 III 369 consid. 4.1; sentenza del Tribunale federale 6B_304/2021 del 12 aprile 2021 consid. 3). La parte che richiede l'as- sistenza giudiziaria ha il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto pos- sibile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Essa è obbligata a cooperare: l’autorità confrontata con la domanda non è obbligata a chiarire da sola i fatti ivi contenuti né a verificare d’ufficio le allegazioni dell’istante (v. sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 con- sid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; 5A_716/2018 del 27 novembre 2018 con- sid. 3.2; 9C_784/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 2). Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'immagine fedele, completa e coerente della situazione finanziaria del richiedente (v. DTF 135 I 221 consid. 5.1). In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficientemente sostan- ziato o dimostrato lo stato di indigenza (v. DTF 125 IV 161 consid. 4a; sentenze

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5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; sentenze del Tribunale pe- nale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014 consid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006 consid. 6.1; cfr. anche HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 59a e 59b ad art. 132 CPP; BÜHLER, Die Prozess- armut, in C. Schöbi [ed.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unent- geltliche Prozessführung, 2001, pag. 189 e segg.).

E. 7.2 In concreto, il reclamante ha inoltrato a questa Corte l’apposito formulario com- pilato (v. RP.2023.35, act. 3.1).

Per quanto riguarda la sua fortuna, egli ha dichiarato di avere fr. 1'428.– su un conto alla Banca C., mentre la moglie dispone di fr. 13'983.– presso la banca D., fr. 1'922.– presso la banca C. e fr. 28'800.– in titoli, oltre un immobile del valore di fr. 1'250'000.– (v. ibidem, pag. 3). Entrambi i coniugi sono proprietari ognuno di un’auto: il reclamante di una BMW i3 del valore attuale di fr. 24'000.–, la mo- glie di una BMW X2 del valore attuale di fr. 30'000.–. Essi dispongono di parte- cipazioni in una società svizzera: lui per fr. 14'325.– e lei per fr. 42'000.– (v. ibi- dem). L’insorgente dichiara di avere debiti per fr. 172'800.–; la moglie per fr. 944'600.–, di cui fr. 934'600.– in relazione a un’ipoteca immobiliare (v. ibi- dem). Le spese mensili complessive del reclamante ammontano a fr. 1'557.– così suddivise: fr. 548.– per premi dell’assicurazione malattie, fr. 84.– per l’as- sicurazione economia domestica e responsabilità civile privata, fr. 112.– per un’assicurazione vita, fr. 176.– per altre assicurazioni, fr. 208.– per spese me- diche non rimborsate e fr. 429.– per contributi sociali non dedotti dal salario. Quelle della moglie, di fr. 1'270.–, sono così suddivise: fr. 498.– per interessi ipotecari, fr. 548.– per premi dell’assicurazione malattia, fr. 84.– per l’assicura- zione economia domestica e responsabilità civile, fr. 128.– per altri premi assi- curativi e fr. 12.– per spese per trasporti pubblici (v. ibidem, pag. 4). Il recla- mante dichiara infine di percepire un salario netto mensile di fr. 4'333.–, oltre altri introiti mensili di fr. 2'736.–, per un totale quindi di fr. 7'069.– mensili (v. ibi- dem, pag. 5).

Ora, viste le cifre di cui sopra relative alla fortuna e ai redditi del reclamante e della moglie, nonché la decisione di tassazione relativa al 2021 (v. act. 1.4), la quale menziona per l’insorgente (e la moglie) un reddito imponibile complessivo di fr. 68'800.– e una sostanza mobiliare (“Numerario, biglietti di banca, oro e metalli preziosi”) di fr. 41'155.–, non si può che constatare che il predetto non risulta indigente ai sensi della predetta giurisprudenza (v. supra consid. 7.1), per cui la sua domanda di assistenza giudiziaria gratuita va respinta già solo per questo motivo. A prescindere da ciò, detta domanda sarebbe stata comun- que da disattendere anche per l’assenza di sufficienti probabilità di successo del suo ricorso, visto che i motivi addotti nello stesso sono in contrasto con le normative e i consolidati principi giurisprudenziali che reggono il diritto estradi- zionale. In effetti, dagli atti è emersa l’esistenza di un concreto pericolo di fuga.

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Per quanto riguarda i suoi problemi di salute, il reclamante non ha dimostrato che gli stessi costituirebbero un ostacolo alla sua carcerabilità. Per questi mo- tivi, la richiesta di assistenza giudiziaria va respinta, sia per ciò che concerne la dispensa dal pagamento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l'assunzione dell'onorario del suo difensore.

E. 8 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fis- sata in concreto a fr. 2'000.– a carico del reclamante.

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Dispositiv
  1. Il reclamo è respinto.
  2. La richiesta di assistenza giudiziaria gratuita è respinta.
  3. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico del reclamante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 6 settembre 2023 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Daniel Kipfer Fasciati e Miriam Forni, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., in detenzione estradizionale,

rappresentato dall'avv. Letizia Vezzoni, Reclamante

contro

UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI, Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP); assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RH.2023.15 Procedura secondaria: RP.2023.35

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Fatti: A. Il 27 marzo 2023, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’ap- pello di Torino ha spiccato un ordine di carcerazione nei confronti di A. nell’am- bito del procedimento SIEP n. 151/2023, finalizzato all’esecuzione di una pena complessiva di 4 anni e 8 mesi di reclusione per reati di bancarotta fraudolenta, truffa aggravata e altri reati commessi in Italia tra il 2002 e il 2010, pena basata su due sentenze: una del 20 febbraio 2008 emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Novara, divenuta definitiva il 26 marzo 2008, e l’altra del 9 dicembre 2021 emessa dalla Corte d’Appello di Torino, divenuta definitiva il 17 gennaio 2023 (v. act. 3.1).

B. Con domanda del 13 luglio 2023, il Ministero della Giustizia italiano, basandosi sull’ordine di esecuzione di cui sopra, ha richiesto all’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) l’arresto e l’estradizione di A. (v. act. 3.1).

C. Il 24 luglio 2023, l'UFG ha dato mandato al Ministero pubblico del Canton Ticino di procedere all’arresto del predetto sulla base di un ordine di arresto ai fini di estradizione emesso il medesimo giorno (v. act. 3.2 e 3.3) ed eseguito l’8 agosto 2023 (v. act. 3.4). Interrogato lo stesso giorno dalle autorità ticinesi, A. ha con- fermato di essere la persona ricercata dalle autorità italiane, opponendosi tut- tavia a un’estradizione in via semplificata (v. act. 3.5).

D. Il 18 agosto 2023, A. è insorto contro il suddetto ordine di arresto postulandone l’annullamento con pedissequa sua scarcerazione. In via subordinata, egli chiede la sua scarcerazione e l’adozione di misure sostitutive. Egli postula inol- tre la concessione dell’assistenza giudiziaria gratuita (v. act. 1, pag. 11).

E. Mediante osservazioni del 28 agosto 2023, l'UFG ha proposto di respingere il reclamo (v. act. 3). Con scritto del 31 agosto 2023, il reclamante ha confermato le sue conclusioni ricorsuali (v. act. 4).

Le argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.

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Diritto:

1.

1.1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), in relazione con l'art. 48 cpv. 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia pe- nale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), la Corte dei reclami penali del Tri- bunale federale è competente per statuire sui reclami contro gli ordini di arresto in vista d'estradizione. Interposto entro dieci giorni dalla notificazione scritta dell'ordine di arresto (v. art. 48 cpv. 2 prima frase AIMP), il gravame è tempe- stivo. La legittimazione ricorsuale dell'estradando è pacifica. Il gravame è di conseguenza ricevibile in ordine.

1.2 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzi- tutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizio- nale alla CEEstr del 17 marzo 1978 (PA II CEEstr; RS 0.353.12), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, dal Terzo Protocollo addizionale alla CEEstr del 10 novembre 2010 (PA III CEEstr; RS.0353.13), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicem- bre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016, nonché dal Quarto Protocollo addizionale alla CEEstr del 20 settembre 2012 (PA IV CEEstr; RS 0.353.14), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016. Di rilievo sono inoltre, a partire dal 12 dicembre 2008, gli art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n° CELEX 42000A0922(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62; testo non pub- blicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi set- toriali con l’UE”, 8.1 Allegato A; https://www.admin.ch/opc/it/european-union/in- ternational-agreements/008.html) unitamente al regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novembre 2018 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il re- golamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la de- cisione 2010/261/UE della Commissione, segnatamente gli art. 26-31 (n. CELEX 32018R1862; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 312 del 7 di- cembre 2018, pag. 56-106; “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l'UE”, 8.4 Sviluppi dell'acquis di Schengen), così come, a partire dal 5 novembre 2019, le disposizioni della Convenzione del 27 settembre 1996 relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea (Convenzione sull’estradizione UE; n° CELEX 41996A1023(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione

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europea C 313 del 23 ottobre 1996, pag. 12-23, “Raccolta dei testi giuridici ri- guardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.2 Allegato B) che in applicazione della Decisione 2003/169/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003 (n° CELEX 32003D0169; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 67 del 12 marzo 2003, pag. 25 e seg., “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.2 Allegato B) costituiscono uno sviluppo dell’acquis di Schengen (ov- vero gli art. 2, 6, 8, 9 e 13 nonché l’art. 1, per quanto pertinente agli altri articoli). Restano impregiudicate disposizioni più favorevoli all’assistenza in vigore tra le parti (art. 59 n. 2 CAS; art. 1 n. 2 Convenzione sull’estradizione UE).

1.3 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

2. 2.1 Secondo l'art. 16 n. 1 CEEstr, in caso d'urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potranno domandare l'arresto provvisorio dell'individuo ricer- cato; le autorità competenti della Parte richiesta statuiranno sulla domanda con- formemente alla loro legge. Adita mediante un reclamo fondato sull'art. 48 cpv. 2 AIMP, la Corte dei reclami penali non deve pronunciarsi, a questo stadio della procedura, in merito all'estradizione in quanto tale, ma solamente sulla legittimità dell'arresto e della carcerazione in vista d'estradizione (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a e b; 111 IV 108 consid. 3; MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, 2004, n. 19 ad art. 47 AIMP). Le cen- sure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estra- dizione, come pure alla sua fondatezza, devono essere fatte valere esclusiva- mente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è competente l'UFG in prima istanza e, in sede di ricorso, dapprima il Tribunale penale federale ed in seguito, in ultima istanza e alle restrittive condizioni poste dall'art. 84 LTF, il Tribunale federale (v. DTF 133 IV 125, 131, 132, 134). Per costante giurisprudenza, du- rante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l’eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire interna- tionale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 348 e n. 350; HEIMGARTNER,

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Auslieferungsrecht, 2002, pag. 57). L’ordine di arresto in vista di estradizione può tuttavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnata- mente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all’estradizione né comprometterà l’istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o ancora se l’estradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). La sussistenza dei presupposti che giustificano l’annullamento dell’ordine di arresto, rispettivamente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l’impegno assunto dalla Svizzera di consegnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudicato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (art. 1 CEEstr). In questo senso, la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace a condizioni più rigorose di quelle applicabili in materia di carcerazione preventiva (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).

2.2 La CEEstr fornisce in materia di arresto provvisorio solo un quadro normativo generale. Essa si limita a consacrare il diritto della Parte richiedente di doman- darlo e a sancire l'obbligo della Parte richiesta di statuire su tale domanda, in- formando senza indugio l’autorità richiedente del seguito dato alla domanda (art. 16 n. 1 e 3). Applicabile è esclusivamente il diritto della Parte richiesta (art. 16 n. 1 e art. 22). Dopo aver stabilito i termini trascorsi i quali l'arresto prov- visorio potrà e, rispettivamente, dovrà cessare se la domanda d'estradizione non è presentata col prescritto corredo (art. 16 n. 4, prima frase), la Conven- zione precisa (ibidem, seconda frase) che, tuttavia, la liberazione provvisoria è sempre possibile "in quanto la Parte richiesta prenda tutte le misure da essa ritenute necessarie per evitare la fuga dell'individuo richiesto". Nessuna dispo- sizione contiene invece la CEEstr circa la carcerazione estradizionale tra il mo- mento della presentazione della domanda e la decisione. Applicabile è quindi unicamente il diritto dello Stato richiesto, compatibilmente col rispetto degli ob- blighi di consegna del ricercato che derivano dalla Convenzione (DTF 109 Ib 223 consid. 2a, con rinvii; MOREILLON, op. cit., n. 7 e 9 ad art. 47 AIMP).

3. Il reclamante contesta l’esistenza del pericolo di fuga. Egli sostiene di avere stretti legami con la Svizzera, in particolare col Ticino, centro dei suoi interessi personali/affettivi e professionali. Risiederebbe nel nostro Paese da quindici anni e sarebbe da tempo al beneficio di un permesso di domicilio, come i suoi familiari. A Z./TI risiederebbe con la moglie e quattro figli (nati nel 1998, 2001, 2009 e 2011). Da quando sarebbero arrivati in Svizzera, i figli più grandi avreb- bero frequentato le scuole e la formazione professionale sul territorio. I due figli

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più piccoli, ancora minorenni, sarebbero nati, cresciuti e in formazione nel Men- drisiotto. Il reclamante e la sua famiglia sarebbero perfettamente integrati nel Cantone. La ditta individuale di cui sarebbe titolare costituirebbe la fonte princi- pale di sostentamento dell’intero nucleo famigliare, per cui il suo arresto sa- rebbe un duro colpo per la situazione finanziaria della famiglia. Il ricorrente non avrebbe legami in altri Paesi, all’infuori dell’Italia. Egli non si sarebbe mai reso irreperibile alle autorità italiane, avendo anche presentato a quest’ultime un’istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione concernente le condanne a suo carico. A mente dell’insorgente, le sue precarie condizioni di salute costituirebbero un ulteriore motivo per escludere il pericolo di fuga. Egli sarebbe affetto da grave malattia che lo obbligherebbe a continui controlli e ac- certamenti presso ospedali e cliniche. Per tacere del fatto che questa sua con- dizione sarebbe già di per sé motivo per prescindere dalla carcerazione.

3.1 Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la car- cerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcera- zione rimane l'eccezione (v. consid. 2.1 supra e riferimenti ivi citati). Giusta l'art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP, l'Ufficio può tuttavia prescindere dall'emettere un ordine di arresto in vista d'estradizione segnatamente se la persona perseguita verosimilmente non si sottrarrà all'estradizione né comprometterà l'istruzione penale. Queste due condizioni sono cumulative; se l'interessato si prevale uni- camente della realizzazione di una delle stesse non potrà pretendere che si rinunci alla detenzione estradizionale (DTF 109 Ib 58 consid. 2).

La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione estra- dizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II 306 con- sid. 2.4-2.5). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo di negare la scarcerazione di una persona i cui legami con la Svizzera erano indiscussi (ti- tolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da diciotto anni, spo- sato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e otto anni, entrambi di nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Ticino), essendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna a una pena privativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanziarie in cui l'interessato lasciava la moglie e i figli permettevano di considerare che il rischio di fuga fosse a tal punto inverosimile da poter essere scongiurato tramite l'adozione di misure sostitutive (sentenza del Tribunale federale 8G.45/2001 del 15 agosto 2001 consid. 3a). In un altro caso, è stato considerato che l'ampiezza dell'attività delittuosa (costitu- zione di un'associazione criminale allo scopo di perpetrare truffe fiscali) e l'even- tualità di una pena privativa della libertà di lunga durata costituivano elementi sufficienti a rendere verosimile il rischio che il reclamante potesse sottrarsi all'estradizione, sebbene egli avesse legami importanti con la Svizzera, es- sendo titolare di un permesso B, coniugato con una cittadina svizzera e stesse per diventare padre. Tale rischio, acutizzato dalla sua giovane età, non veniva

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sminuito dal fatto che, come ritenuto anche nelle altre cause, fosse a cono- scenza del suo perseguimento e non fosse nondimeno fuggito: soltanto con l'ordine di arresto in vista d'estradizione si erano infatti concretizzate sia le ac- cuse sia la possibilità effettiva di essere estradato (sentenza del Tribunale fe- derale 8G.49/2002 del 24 maggio 2002 consid. 3b). Tenuto conto di questa giu- risprudenza, il Tribunale penale federale ha quindi confermato l'esistenza del pericolo di fuga nel caso di una persona perseguita con moglie, due bambini (di sette anni e mezzo e due anni e mezzo) e altri parenti in Svizzera (sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.45 del 20 dicembre 2005 consid. 2.2.2). Me- desimo esito nel caso di una persona ininterrottamente residente in Svizzera per dieci anni, con moglie e quattro bambini, di un anno e mezzo, tre, otto e diciotto anni (sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.8 del 7 aprile 2005 consid. 2.3) e in quello di una persona ininterrottamente in Svizzera da dieci anni, con la sua compagna e gli amici più stretti (sentenza del Tribunale penale federale BH.2006.4 del 21 marzo 2006 consid. 2.2.1). In una sentenza del 24 novembre 2009 il Tribunale penale federale ha per contro ordinato la liberazione di un uomo di 76 anni residente in Francia accusato negli Stati Uniti di aver commesso in quel Paese, nel 1978, atti sessuali con una minorenne, e adottato misure sostitutive della detenzione (sentenza del Tribunale penale fe- derale RR.2009.329, parzialmente pubblicata in RStrS - BJP 1/2010 pag. 9). In quell'occasione, l'autorità giudicante ha considerato che il pericolo di fuga non era così marcato da impedire l'adozione di misure sostitutive della detenzione (v. ibidem consid. 6.3). Visto anche che la pena massima comminata all'estero era di due anni di detenzione, il Tribunale ha ritenuto che il pagamento di una elevata cauzione corrispondente alla metà dei beni patrimoniali dell'estradando, unitamente all'utilizzo di un braccialetto elettronico ("Electronic Monitoring"; sull'applicabilità di questo sistema di sorveglianza v. DTF 136 IV 20), costitui- vano misure atte a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329 del 24 novembre 2009 consid. 6.6.6). Parimenti, il Tribunale federale ha ordinato la liberazione di una donna americana di 47 anni residente a Zurigo dal 1955, con stretti legami affettivi e professionali in Svizzera. L'Alta Corte ha considerato che le precarie condizioni di salute della donna, unitamente al fatto che la stessa, una volta al corrente dell'inchiesta pe- nale in Italia e dell'ordine di arresto spiccato nei suoi confronti dalle autorità di quel Paese, non abbia intrapreso nulla per lasciare la Svizzera, fossero ele- menti importanti per concludere che il pericolo di fuga era estremamente esi- guo. Quest'ultimo è stato in definitiva scongiurato con l'adozione di misure so- stitutive quali il deposito di una cauzione di fr. 50'000.– nonché la consegna dei documenti d'identità (v. sentenza del Tribunale federale 8G.76/2001 del 14 no- vembre 2001 consid. 3c).

3.2 Secondo l'art. 47 cpv. 2 AIMP, se la persona perseguitata non è in condizione d'essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano, l'Ufficio federale può, in luogo della carcerazione, decidere altri provvedimenti cautelari. Una persona è

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considerata non idonea alla detenzione se è certo o altamente probabile che la detenzione metterà in pericolo la sua vita o comprometterà gravemente la sua salute (v. sentenza del Tribunale penale federale RH.2023.13 del 16 agosto 2023 consid. 5.2). Il concetto di carcerabilità si basa sul diritto costituzionale (cfr. art. 10 Cost., nonché art. 2 e 3 CEDU) di garantire un'assistenza sanitaria sufficiente alla persona detenuta (v. URWYLER/ENDRASS/HACHTEL/GRAF, Hand- buch Strafrecht – Psychiatrie – Psychologie, 2022, pag. 1015). Se lo stato di salute sia un ostacolo alla detenzione e se sia garantita un'adeguata assistenza medica durante la detenzione deve essere chiarito dall'autorità competente in ogni singolo caso con l'assistenza di esperti medici (v. HÄNNI, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 49 ad art. 251/252 CPP; DTF 136 IV 97 consid. 5). Il Tribunale federale ha già implicitamente ammesso che le precarie condizioni di salute del detenuto in vista di estradizione possono teoricamente costituire un motivo valido per interrompere la prosecuzione della detenzione e ordinare altri provvedimenti cautelari ai sensi dell'art. 47 cpv. 2 AIMP (v. sentenze del Tribunale federale 8G.11/2003 del 21 febbraio 2003 consid. 4 e 1A.283/2000 del 20 novembre 2000 consid. 3d). Nel primo caso, l'Alta Corte, considerate l'assenza di una qualsiasi perizia medica relativa allo stato di salute del detenuto nonché l'esistenza di una dichiarazione di quest'ultimo, effettuata solo due set- timane prima di interporre ricorso al Tribunale federale, mediante la quale egli affermava di sentirsi sano e di non necessitare di alcun medicamento, ha con- fermato la detenzione del ricorrente. Tale decisione è stata adottata anche alla luce delle assicurazioni fornite dall'UFG, il quale garantiva che le condizioni psico-fisiche del detenuto sarebbero state analizzate da un medico. In caso di necessità, esso avrebbe provveduto allo spostamento dello stesso in "eine ge- eignete Abteilung eines Gefängnisspitals". Nel secondo caso, il detenuto la- mentava problemi di varia natura. A livello fisico, egli dichiarava di soffrire di gonfiori alle articolazioni, di forte diarrea nonché di aver subito una grossa per- dita di peso. A livello psichico, vi sarebbero state le prime avvisaglie di seri pro- blemi mentali. Il detenuto aggiungeva inoltre di aver contratto, nella prigione dell'aeroporto dove aveva soggiornato, una malattia virale o un'infezione batte- rica, e che il suo sangue presentava valori critici. Un'esatta valutazione della sua carcerabilità sarebbe dunque dipesa da analisi mediche in corso. Alla luce di quanto precede, il Tribunale federale ha avuto modo di affermare che ogni privazione della libertà ha un'incidenza negativa sulla psiche di chi ne è oggetto. Nel caso specifico, il detenuto non ha dimostrato né che i problemi di cui era vittima non potevano essere risolti mantenendo la detenzione estradizionale né che esistevano altri motivi per concludere alla sua non carcerabilità. Non rima- neva dunque che confermare la detenzione estradizionale e attendere semmai i risultati delle analisi mediche allora in corso. La giurisprudenza ha del resto affermato che l’età avanzata e un precario stato di salute non giustificano, da soli, una liberazione provvisoria (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2009.329 del 24 novembre 2009 consid. 5.3; RR.2009.308 del 19 ottobre 2009 consid. 7.2-7.3; v. anche ZIMMERMANN, op. cit., n. 348 pag. 379).

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3.3 In concreto, non si è manifestamente in presenza di circostanze particolari che imporrebbero di derogare, in via eccezionale, alla regola della carcerazione. Il reclamante è cittadino italiano, ha 54 anni e risiede in Svizzera da svariati anni, dove vive con la moglie e quattro figli, esercitando un’attività imprenditoriale che, a dire del predetto, costituirebbe la fonte principale di sostentamento dell’intero nucleo familiare (v. act. 1, pag. 5 e seg.). Vista la predetta giurispru- denza (v. anche sentenze del Tribunale penale federale RR.2011.133 del 29 giugno 2011 consid. 3; RR.2011.88 del 15 aprile 2011 consid. 7; RR.2011.45 del 9 marzo 2011 consid. 4.4; ZIMMERMANN, op. cit., n. 348 pag. 379) e l’impor- tante pena residua di 4 anni e 8 mesi da scontare, basata su sentenze italiane cresciute in giudicato, i motivi addotti non sono sufficienti per negare il pericolo di fuga. Nonostante la sua situazione personale e professionale, di fronte alla possibilità di un'estradizione all'Italia, dove deve scontare una pena relativa- mente lunga, persiste un marcato pericolo che l'estradando tenti di sottrarsi alla giustizia. Premesso che il medesimo si è proposto di eventualmente versare una cauzione quale misura sostitutiva alla privazione della libertà (v. infra con- sid. 4), gli asseriti problemi economici derivanti dalla sua detenzione, ancorché dimostrati, non possono costituire un motivo per rinunciarvi. La sua malattia, del resto, non costituisce un valido motivo di attenuazione del pericolo di fuga, nella misura in cui potrebbe essere curata in maniera adeguata anche in altri Paesi, dove il reclamante potrebbe decidere di rifugiarsi contando su eventuali rapporti estradizionali meno stretti con l’Italia. Né vi sono elementi agli atti, segnata- mente certificati medici ad hoc, che permetterebbero di concludere che l’estra- dando non è carcerabile a causa delle sue condizioni di salute (v. TPF 2020 143 consid. 5.4.1 e riferimenti). Anzi, interpellata dall’UFG in questo ambito in data 21 agosto 2023, la Dr. med. B., responsabile del Servizio di Medicina Pe- nitenziaria Cantonale (EOC), ha dichiarato che “rispetto alla sua domanda per l’assistito A., posso confermarle che lo stato di salute attualmente è compatibile con la detenzione. Sono a noi noti i problemi di salute del signor A., ma al mo- mento non ci sono motivi clinici per non ritenerlo carcerabile” (act. 3.10). L’UFG ha peraltro assicurato che “per qualsiasi necessità legata a problemi di salute il ricorrente potrà anche in futuro rivolgersi al servizio medico del carcere. Questo continuerà ad adottare le misure necessarie, come già accaduto con il ricovero in ospedale rispettivamente in infermeria. Qualora la sua carcerabilità non fosse più possibile l’UFG ne sarà informato e potrà prendere a sua volta le misure necessarie” (act. 3, pag. 6). Quindi, visto che le cure possono continuare ad essere somministrate anche in regime di detenzione e che i medici che si sono occupati del reclamante non hanno attestato una sua non carcerabilità, occorre concludere che i problemi di salute del predetto non costituiscono né un osta- colo alla detenzione estradizionale né permettono di negare il pericolo di fuga. Si rileva del resto che egli svolgeva un’attività lavorativa prima di essere arre- stato, senza che le sue condizioni di salute lo impedissero anche solo parzial- mente. Le censure in questo ambito vanno pertanto disattese.

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4. In alternativa alla detenzione, il reclamante propone l’adozione di misure sosti- tutive quali la consegna di tutti i suoi documenti personali d’identità e di viaggio così come il suo permesso di domicilio, l’annuncio settimanale presso l’autorità o il braccialetto elettronico, unitamente al pagamento di una cauzione, anche se quest’ultima risulterebbe difficile da proporre, vista la sua precaria situazione finanziaria.

Contrariamente a quanto sostenuto nel reclamo, ritenuta in particolare la consi- stente pena di 4 anni e 8 mesi ancora da scontare (v. supra consid. 3.2), le misure in questione non sono di per sé sufficienti a scongiurare un pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329 consid. 1.1.2 e riferimenti citati). Il versamento di una cauzione, seppur combinato con la sor- veglianza tramite braccialetto elettronico, avrebbe anch'esso solo un'incidenza minima sul pericolo in questione. A tal proposito, nel gravame si afferma che “ritenuta la situazione finanziaria del qui ricorrente, risulta difficile e poco con- gruo proporre ad oggi il deposito di una cauzione, ma qualora ritenuto elemento determinante da questa lodevole Corte, il signor A. farà fronte alla stessa, da determinarsi a cura di questa Corte sulla base della documentazione che si farà pervenire con la richiesta di assistenza giudiziaria” (act. 1, pag. 10). Nella sua risposta al ricorso, l’UFG rileva che “il ricorrente rinuncia a quantificare un pos- sibile importo” (act. 3, pag. 5). Ora, nella misura in cui la questione della cau- zione non sembra essere stata concretamente avanzata dinanzi all’UFG e che l’estradando non ha quindi né invocato tale possibilità né quantificato un possi- bile importo con detta autorità prima del deposito del presente gravame, la ri- chiesta formulata solo in questa sede non risulta liquida, per cui la relativa cen- sura non merita ulteriore disamina, visto che non spetta certamente alla giuri- sdizione di reclamo “negoziare” con l’interessato l’ammontare di un’eventuale cauzione.

5. Sulla base dell'incarto, non sono ravvisabili altri motivi che permetterebbero di ordinare la scarcerazione dell'estradando. In definitiva, sussistendo un reale pe- ricolo di fuga e in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno limitativa della libertà personale, il provvedimento impugnato non può es- sere considerato lesivo del principio della proporzionalità. Non vi è quindi ra- gione di scarcerare l'estradando ordinando misure cautelari sostitutive.

6. In conclusione, il reclamo va respinto e la detenzione estradizionale confermata.

7. Il reclamante sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell’avv. Letizia Vezzoni (v. RP.2023.35, act. 1).

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7.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patro- cinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Indipendentemente da quanto precede, il diritto all’assi- stenza giudiziaria gratuita deriva anche dall’art. 29 cpv. 3 Cost. (v. DTF 129 I 129 consid. 2.1; sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 dell’11 agosto 2021 consid. 3.1; 2C_367/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 3.1). Non dispone dei mezzi necessari colui che può far fronte alle spese di causa solo intaccando il minimo vitale "allargato" suo e della sua famiglia, valutati tenendo in conside- razione sia il reddito che il patrimonio (v. DTF 124 I 1 consid. 2a). Una parte è da considerarsi quindi indigente allorquando, per pagare le spese processuali e le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per coprire i bisogni fondamentali personali e della propria famiglia (v. DTF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 con- sid. 3b; sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.111 del 24 novembre 2005 consid. 1). Il Tribunale federale considera prive di probabilità di successo le conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere definite serie. Deci- sivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronte- rebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gra- tuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommaria- mente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (v. DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; 124 I 304 consid. 2c; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011 consid. 3.1).

L’esame della situazione finanziaria del richiedente è riferito al momento in cui l’istanza è presentata (v. DTF 141 III 369 consid. 4.1; sentenza del Tribunale federale 6B_304/2021 del 12 aprile 2021 consid. 3). La parte che richiede l'as- sistenza giudiziaria ha il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto pos- sibile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Essa è obbligata a cooperare: l’autorità confrontata con la domanda non è obbligata a chiarire da sola i fatti ivi contenuti né a verificare d’ufficio le allegazioni dell’istante (v. sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 con- sid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; 5A_716/2018 del 27 novembre 2018 con- sid. 3.2; 9C_784/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 2). Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'immagine fedele, completa e coerente della situazione finanziaria del richiedente (v. DTF 135 I 221 consid. 5.1). In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficientemente sostan- ziato o dimostrato lo stato di indigenza (v. DTF 125 IV 161 consid. 4a; sentenze

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5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; sentenze del Tribunale pe- nale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014 consid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006 consid. 6.1; cfr. anche HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 59a e 59b ad art. 132 CPP; BÜHLER, Die Prozess- armut, in C. Schöbi [ed.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unent- geltliche Prozessführung, 2001, pag. 189 e segg.).

7.2 In concreto, il reclamante ha inoltrato a questa Corte l’apposito formulario com- pilato (v. RP.2023.35, act. 3.1).

Per quanto riguarda la sua fortuna, egli ha dichiarato di avere fr. 1'428.– su un conto alla Banca C., mentre la moglie dispone di fr. 13'983.– presso la banca D., fr. 1'922.– presso la banca C. e fr. 28'800.– in titoli, oltre un immobile del valore di fr. 1'250'000.– (v. ibidem, pag. 3). Entrambi i coniugi sono proprietari ognuno di un’auto: il reclamante di una BMW i3 del valore attuale di fr. 24'000.–, la mo- glie di una BMW X2 del valore attuale di fr. 30'000.–. Essi dispongono di parte- cipazioni in una società svizzera: lui per fr. 14'325.– e lei per fr. 42'000.– (v. ibi- dem). L’insorgente dichiara di avere debiti per fr. 172'800.–; la moglie per fr. 944'600.–, di cui fr. 934'600.– in relazione a un’ipoteca immobiliare (v. ibi- dem). Le spese mensili complessive del reclamante ammontano a fr. 1'557.– così suddivise: fr. 548.– per premi dell’assicurazione malattie, fr. 84.– per l’as- sicurazione economia domestica e responsabilità civile privata, fr. 112.– per un’assicurazione vita, fr. 176.– per altre assicurazioni, fr. 208.– per spese me- diche non rimborsate e fr. 429.– per contributi sociali non dedotti dal salario. Quelle della moglie, di fr. 1'270.–, sono così suddivise: fr. 498.– per interessi ipotecari, fr. 548.– per premi dell’assicurazione malattia, fr. 84.– per l’assicura- zione economia domestica e responsabilità civile, fr. 128.– per altri premi assi- curativi e fr. 12.– per spese per trasporti pubblici (v. ibidem, pag. 4). Il recla- mante dichiara infine di percepire un salario netto mensile di fr. 4'333.–, oltre altri introiti mensili di fr. 2'736.–, per un totale quindi di fr. 7'069.– mensili (v. ibi- dem, pag. 5).

Ora, viste le cifre di cui sopra relative alla fortuna e ai redditi del reclamante e della moglie, nonché la decisione di tassazione relativa al 2021 (v. act. 1.4), la quale menziona per l’insorgente (e la moglie) un reddito imponibile complessivo di fr. 68'800.– e una sostanza mobiliare (“Numerario, biglietti di banca, oro e metalli preziosi”) di fr. 41'155.–, non si può che constatare che il predetto non risulta indigente ai sensi della predetta giurisprudenza (v. supra consid. 7.1), per cui la sua domanda di assistenza giudiziaria gratuita va respinta già solo per questo motivo. A prescindere da ciò, detta domanda sarebbe stata comun- que da disattendere anche per l’assenza di sufficienti probabilità di successo del suo ricorso, visto che i motivi addotti nello stesso sono in contrasto con le normative e i consolidati principi giurisprudenziali che reggono il diritto estradi- zionale. In effetti, dagli atti è emersa l’esistenza di un concreto pericolo di fuga.

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Per quanto riguarda i suoi problemi di salute, il reclamante non ha dimostrato che gli stessi costituirebbero un ostacolo alla sua carcerabilità. Per questi mo- tivi, la richiesta di assistenza giudiziaria va respinta, sia per ciò che concerne la dispensa dal pagamento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l'assunzione dell'onorario del suo difensore.

8. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fis- sata in concreto a fr. 2'000.– a carico del reclamante.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La richiesta di assistenza giudiziaria gratuita è respinta. 3. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 6 settembre 2023

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Letizia Vezzoni - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni

Informazione sui rimedi giuridici Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o do- mande di ricusazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF). Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF).

Nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evi- tare una procedura defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF). Se non è data facoltà di ricorso contro le decisioni pregiudiziali o incidentali ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 e 2 LTF o se tale facoltà non è stata utilizzata, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF).

Contro le decisioni nel campo dell'assistenza internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile sol- tanto se concerne un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi pro- cedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribu- nale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta atte- stante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).